32.2007.177
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3 aprile 2008Italiano50 min
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Numero d'incarto:
32.2007.177
Data decisione, Autorità:
03.04.2008, TCA
Titolo:
UAI ha attribuito all'assicurato una rendita intera limitata nel tempo,poi soppressa presentando egli una capacità lavorativa residua dell'85% in qualsiasi attività,come stabilito dalla perizia SAM.Perizia non probante,necessità di ulteriori accertamenti psichiatrici.Rinvio atti a UAI
AFFEZIONE PSICHICA
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
GRADO DI INVALIDITÀ
RENDITA
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 69 cpv. 1bis LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 cpv. 1 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.177
cr/DC
Lugano
3 aprile 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 24 maggio 2007 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 24 aprile 2007 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nato
nel __________, in precedenza attivo in qualità di manovale-ferraiolo, in data
24 settembre 2003 ha presentato
una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti (avviamento ad
altra professione), per “seri problemi alla colonna” (doc. 4/1-7).
1.2. Esperiti gli
accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia
pluridisciplinare a cura del Servizio Accertamento Medico dell’Assicurazione
Invalidità (SAM), con decisione del 24 aprile 2007 l’Ufficio AI ha attribuito
all’assicurato una rendita intera di invalidità (grado del 100%) limitatamente
al periodo compreso fra il 1° dicembre 2003 e il 30 aprile 2005, negando in
seguito il diritto a prestazioni, dato che l’assicurato conserva una capacità
lavorativa dell’85% in qualsiasi attività (doc. A).
1.3. Contro
questa decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA, chiedendo l’attribuzione di una rendita intera.
Egli ha
inoltre chiesto la concessione dall’assistenza giudiziaria con gratuito
patrocinio per la procedura ricorsuale (doc. I).
Sostanzialmente
il ricorrente ha rilevato che l’amministrazione non ha tenuto debitamente in
considerazione le attestazioni dello psichiatra curante, dr. __________, il
quale ha ripetutamente certificato l’esistenza uno stato psichico grave, che
rende l’interessato un “uomo allo sbando”, senza più alcuna possibilità di
svolgere un’attività lavorativa. L’avv. RA 1 ha poi indicato che l’assicurato è
disposto a presentarsi davanti al TCA, per illustrare in prima persona la sua
situazione (I).
1.4. L’UAI, in
risposta, dopo aver sottoposto i nuovi referti medici prodotti dall’assicurato
al vaglio del Servizio medico regionale (SMR) - che ha confermato la bontà
della perizia del SAM - ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa
con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (IV
+ bis).
1.5. In data 19
giugno 2007 il rappresentante dell’interessato ha trasmesso al TCA uno scritto
del dr. __________, che esprime preoccupazione rispetto ad uno stato di
esasperazione e di esacerbazione della condizione clinica ed esistenziale
dell’assicurato (doc. VII + bis).
1.6. In data 12
luglio 2007 l’avv. RA 1 ha trasmesso al TCA il certificato municipale per
l’ammissione all’assistenza giudiziaria e la relativa documentazione (IX).
1.7. Con scritto
del 1° ottobre 2007 il patrocinatore ha trasmesso al TCA un referto del dr. __________
(X + bis).
1.8. Con
osservazioni dell’8 ottobre 2007 l’UAI si è riconfermato nella risposta di
causa, rilevando che l’ulteriore documentazione medica prodotta dall’assicurato
risulta, secondo il SMR, insufficiente per documentare una modifica dello stato
di salute dell’interessato rispetto alla valutazione del SAM (XII + bis).
1.9. In data 18
ottobre 2007 l’avv. RA 1 ha contestato il parere, a suo avviso sbrigativo, del
dr. __________ del SMR, chiedendo che venga effettuata una nuova perizia (XIV).
1.10. Con scritto
del 24 ottobre 2007 l’UAI ha ribadito la bontà della valutazione del SAM,
ritenendo superflua una nuova perizia (XVI).
1.11. L’avv. RA 1,
con scritto del 6 novembre 2007, ha contestato le osservazioni dell’amministrazione, rilevando che di
fronte ad una divergenza macroscopica fra quanto ritenuto dai periti dell’UAI e
il parere dello specialista curante, la necessità di una nuova perizia appare
particolarmente imperativa (XVIII).
1.12. In data 12
novembre 2007 l’UAI ha confermato quanto esposto con la risposta di causa,
chiedendo nuovamente la reiezione del ricorso (XX).
1.13. Con scritto
del 20 dicembre 2007 l’avv. RA 1 ha trasmesso al TCA un nuovo certificato del
dr. __________, che ribadisce la gravità dello stato psichico dell’assicurato
(XXII + M).
Tali
scritti sono stati trasmessi all’amministrazione (XXIII), con facoltà di
presentare osservazioni scritte.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della
Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr.
STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il 1°
gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono
determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la
fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid.
1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è
realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione
della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati
in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo
la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique
de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta
perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse
divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la
giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza federale, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.4. Per
costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione
attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o
la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le
regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131
V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa
K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19
ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K.,
12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno
2004 nella causa T., I 299/03).
Al
riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006
N. 39 pag. 182.
2.5. L’art. 17
cpv. 1 LPGA stabilisce che:
"
Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce
una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."
Fatti
I principi giurisprudenziali sviluppati in
materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono
applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid.
3.5).
2.6. In una
sentenza del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer
1/06, pag. 64-65, il TFA ha ricordato i principi che sono alla base della
revisione e della riconsiderazione di decisioni amministrative e si è così
espresso:
"
(...)
2. 2.1 En l'espèce, il s'agit tout
d'abord de savoir si l'on est en présence d'un motif de révision, ce qui
suppose une modification notable du taux d'invalidité (art. 17 LPGA). Il n'y a
pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et
que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside
uniquement dans une nouvelle appréciation du cas. Un motif de révision au sens
de l'art. 17 LPGA (ou de l'ancien art. 41 LAI) doit clairement ressortir du
dossier (p. ex. arrêt P. du 31 janvier 2003
[I 559/02], consid. 3.2 et les arrêts cités; sur
les motifs de révision en particulier: Urs Müller, Die materiellen
Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse,
Fribourg 2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en
effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à
la rente (Rudolf Ruedi, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche
Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffauser/
Schlauri [Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung,
Saint-Gall, 1999, p. 15).
2.2 Si l'on
compare les expertises du COMAI du 9 mai 1995 et de la Clinique X. du 10 mai 2002, les principaux
diagnostics posés sont pratiquement superposables (syndrome somatoforme
douloureux persistant et personnalité fruste et dépendante en 1995; syndrome
douloureux somatoforme persistant [F45.4] et personnalité aux traits dépendants
[F60.7] en 2002). Les conclusions des expertises sont divergentes, en
revanche, en ce qui concerne les répercussions des atteintes à la santé sur la
capacité de travail. Les experts du COMAI avaient estimé que le syndrome
somatoforme douloureux prenait place dans le contexte d'un trouble de la personnalité. On était en présence d'une atteinte à
la santé mentale importante, entraînant une incapacité totale de travail, sans
perspective de reclassement ni d'amélioration, vu l'importance de la régression
et de la fixation somatique.
Les experts de la Clinique X. concluent, pour leur part, à l'absence
d'atteinte somatique ou psychique susceptible de limiter la capacité de
travail. Les mêmes experts déclarent s'écarter des conclusions du COMAI, au motif
que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité aux
traits dépendants ne constitue pas, à leur avis, une atteinte à la santé mentale
importante.
2.3 Sur la base
de ces éléments, il y a lieu de constater que les experts de la Clinique X. ne font pas état d'une modification de
l'état de santé du recourant, mais remettent en cause l'appréciation
précédente - et fondée sur un même état de fait - des experts du COMAI. Ni
l'administration ni les premiers juges n'ont cherché du reste à démontrer
l'existence d'un changement de circonstances. Ils insistent plutôt sur le
caractère probant de l'expertise dé la Clinique X., en faisant totalement abstraction des
règles sur la révision et comme s'il s'agissait en l'occurrence de se prononcer
pour la première fois sur le droit à la rente. Mais cela ne suffit pas, on l'a vu, pour
justifier une révision du droit à la rente (cf. aussi Urs Müller, op. cit., p.
135, ch. 490).
3. 3.1. Le principe selon lequel
l'administration peut en tout temps revenir d'office sur une décision
formellement passée en force qui n'a pas donné lieu à un jugement sur le fond,
lorsque celle-ci est certainement erronée et que sa rectification revêt une
importance appréciable, l'emporte sur la procédure de révision. Ainsi,
l'administration peut aussi modifier une décision de rente lorsque les
conditions de la révision selon l'art. 17 LPGA ne sont pas remplies. Si le juge
est le premier à constater que la décision initiale était certainement erronée,
il peut confirmer, en invoquant ce motif, la décision de révision prise par
l'administration (ATF 125 V 369 consid. 2 et les arrêts cités; cf. aussi ATF
112 V 373 consid. 2c et 390 consid. 1b). Il est à relever que la
reconsidération est désormais expressément prévue à l'art. 53 LPGA.
3.2 Pour juger
s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans
nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au
moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à
l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la
reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de
même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un
changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier
une reconsidération (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Une
décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prise sur
la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque
des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière
inappropriée (DTA 1996/97 n° 28 p. 158 consid. 3c). Tel est notamment le cas
lorsque l'administration a accordé une rente d'invalidité au mépris du
principe de la priorité de la réadaptation sur la rente (voir l'arrêt P. du 31
janvier 2003, déjà cité). A l'inverse, une inexactitude manifeste ne saurait
être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles
dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs
aspects ou de leurs éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu
de la situation de fait et de droit (arrêt P. du 13 août 2003 [1790/01],
consid. 3).
3.3 En l'espèce,
c'est en vue d'élucider les divergences issues d'avis médicaux contradictoires
se trouvant au dossier que l'administration a recueilli l'expertise du COMAI,
du 9 mai 1995, et qu'elle s'est fondée sur cette dernière pour allouer une
rente entière au recourant, le 1er décembre 1995. En présence d'un
tableau clinique complexe, par ailleurs difficile à appréhender en raison de
ses aspects subjectifs, la prise de position sur une incapacité de travail
implique toujours un jugement d'appréciation. Or, un tel jugement ne saurait
être qualifié de manifestement erroné que si les investigations médicales dans
les différents domaines concernés n'ont pas été entreprises ou qu'elles ne
l'ont pas été avec le soin nécessaire (cf. arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà
cité). Tel n'est pas le cas en ce qui concerne l'expertise du COMAI dans la
mesure où cette expertise pluridisciplinaire répond aux critères
jurisprudentiels permettant de lui attribuer une pleine valeur probante. En
tout cas, les critiques émises à l'encontre des conclusions du COMAI par les
médecins de la Clinique X. ne
suffisent pas pour admettre que ces conclusions sont dépourvues de crédibilité.
Comme on l'a vu, on est en présence d'appréciations divergentes d'experts en ce
sens que les uns, à la différence des autres, considèrent que l'association
d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité aux traits dépendants
n'a pas d'incidence sur la capacité de travail. Seule une surexpertise serait
de nature à les départager.
Mais, ici également, on ne peut faire abstraction
des éléments qui ont conduit l'administration à allouer une rente entière au recourant
comme si l'on devait statuer pour la première fois sur les droits de l'assuré
et modifier sa situation juridique à la lumière exclusivement des données
médicales recueillies à l'occasion de la procédure de révision. Une
appréciation médicale différente ultérieure ne suffit pas pour faire
apparaître comme manifestement erronée la décision initiale ou pour ordonner
une expertise.
On ne peut pas non plus affirmer que
l'administration a commis à l'origine une erreur de droit, notamment en méconnaissant
le principe de la priorité de la réadaptation sur la rente: l’expertise du
COMAI excluait toute possibilité de reclassement professionnel et ne laissait
pas entrevoir, à brève échéance, une amélioration de l'état de santé qui eût
permis la mise en oeuvre de mesures de réadaptation professionnelle."
Una diversa valutazione di uno stato di fatto
rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce
dunque né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione.
2.7. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid.
3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i
quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art.
4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali
propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono
considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono
turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità
di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la
misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più
oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen),
l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre
1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I
148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri
per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca
un’incapacità di guadagno duratura.
Tali criteri sono stati così riassunti dal TFA in un’altra sentenza
I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così
espresso:
"
6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo
da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche,
per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente
necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una
incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2,
destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF
130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un
disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a
determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa
suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art.
4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit
und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den
Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz
Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76
segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a
questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il
disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una
gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla
persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato
del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V
165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298
consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi
eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità
psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata
di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche
croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili
o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale
dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto
"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi
profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza
di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore
somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i
riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare
ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero
delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno
ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29
gennaio 2003 in re P., I
129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).
In tale contesto, l'esperto chiamato ad
esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della
ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato (VSI
2000 pag. 155 consid. 2c)."
Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:
"
5.2 In una recente
sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità
presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica
di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa
di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni
organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi
stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione
sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato,
senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso
tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto
psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer
Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o
stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi
a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del
12 marzo 2004 in re N., consid.
2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit
und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den
Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz
Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76
segg. e 80 segg.)."
In
una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004 pubblicata in DTF 131 V 49 l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore
somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei
criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi
a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione
sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le
limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei
sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a
prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una
notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;
l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza
in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i
lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;
l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante
il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im
Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:
Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno
studio approfondito di Winchkler e Foerster).
In una
sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che
“(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare
la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri
posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF
130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio
2007, I 384/06).
2.8. Nella
decisione del 24 aprile 2007 l’UAI, fondandosi sul parere del dr. __________
del SMR, medico generico (sul diritto per gli assicurati di conoscere la
specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13),
al quale era stato nuovamente sottoposto l’incarto del ricorrente, ha
confermato il precedente progetto di decisione dell’11 dicembre 2006 (doc.
70-1), riconoscendo all’assicurato il diritto ad una rendita intera di
invalidità (grado AI pari al 100%) limitatamente al periodo dal 1° dicembre
2003 al 30 aprile 2005, mentre gli ha negato una rendita a fare tempo dal 1° maggio
2005, in quanto il grado di
invalidità è del 21% (cfr. doc. A).
Il TCA è,
quindi, ora chiamato a valutare, alla luce di quanto esposto ai considerandi
2.4., 2.5. e 2.6., se l’UAI ha correttamente o meno soppresso la rendita
spettante a RI 1 a fare tempo dal 1° maggio 2005.
2.9. Per chiarire
la situazione dal profilo medico, l’UAI ha ritenuto opportuno sottoporre
l’interessato ad una perizia pluridisciplinare, affidata al SAM (doc. 51-1).
In tale
ambito, i medici del SAM hanno valutato la patologia reumatologica (dr. __________),
quella psichiatrica (dr. __________), e, infine, quella neurologica (dr. __________).
L’aspetto reumatologico è stato vagliato dal dr. __________,
spec. FMH in reumatologia e riabilitazione, che nel suo referto del 16 febbraio
2006 ha posto le diagnosi di
“cervico-toracolombalgie, con irradiazione del dolore a livello della gamba
destra di tipo cronico; stato dopo contusione della colonna toracale, nonché
distorsione della spalla destra in seguito ad un incidente stradale avvenuto in
data 23 dicembre 2002” (doc. 56-34).
Sulla base di tali patologie, il dr. __________
ha ritenuto che l’interessato non presenti, da un punto di vista
reumatologico, delle alterazioni evidenti e tali da giustificare un’incapacità
lavorativa nella sua precedente attività di manovale e ferraiolo (doc. 56-35).
L’aspetto psichico è invece stato vagliato dal dr.
__________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, il quale, nel suo
referto del 6 marzo 2006, posta la diagnosi di “sindrome ansiosa mista
(ICD10-F41.3) dopo incidente della circolazione (2002); sindrome di somatizzazione
(ICD10-F45.0); disturbo di personalità primitiva (ICD10-F60.8)”, ha ritenuto
l’interessato inabile al lavoro al 15% (doc. 56-26).
Infine, l’aspetto neurologico è stato vagliato
dal dr. __________, spec. FMH in neurologia, che nel suo rapporto peritale del 9
febbraio 2006 ha indicato che,
in base ai vari test eseguiti, non è stato possibile evidenziare dei deficit
indicativi di una lesione delle strutture centrali o periferiche. Il dr. __________
ha aggiunto che anche la documentazione radiologica a disposizione (TAC e RM
lombare) non ha mostrato reperti significativi. Il dr. __________ ha quindi
concluso che, da un punto di vista strettamente neurologico, non vi sono
diagnosi significative e che pertanto l’assicurato è da considerare
completamente abile al lavoro (doc. 56-37).
Globalmente,
quindi, nel rapporto peritale del 31 maggio 2006, i medici del SAM, sulla base
delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali del
ricorrente presso il citato centro d’accertamento, hanno posto le diagnosi con
influsso sulla capacità lavorativa di “sindrome ansiosa mista (ICD10-F41.3)
dopo incidente della circolazione avvenuto in data 23.12.2002; sindrome di
somatizzazione (ICD10-F45.0); disturbo di personalità primitiva (ICD10-F60.8)” mentre,
quali diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa, quelle di “cervico-toracolombalgie
con irradiazione del dolore a livello della gamba destra di tipo cronico; stato
dopo contusione della colonna toracale, nonché distorsione della spalla destra,
in seguito ad un incidente stradale avvenuto il 23.12.2002, senza sequele
neurologiche significative” (doc. 56-14).
Quanto alla capacità lavorativa, i medici del SAM
hanno ritenuto l’assicurato abile al lavoro all’85% sia nella sua precedente
professione di manovale-ferraiolo, sia in altre attività, a partire dal mese di
gennaio 2005 (doc. 56-17+18).
Nel suo rapporto medico del 19 luglio 2006, il dr.
__________ del SMR, spec. FMH in medicina generale, ha osservato:
" (…)
Conclusioni SAM
Impedimento dal lato psichiatrico del 15% da gennaio 2005, viene
confermato un atteggiamento di aggravamento dei sintomi per ottenere vantaggi
secondari. Per il periodo da dicembre 2002 a dicembre 2004 viene riconosciuta
una IL del 100%.
Il dr. __________ giustamente nega la presenza di una sindrome
post-traumatica da stress come indicato dallo psichiatra curante. Viene
riscontrata invece la presenza di una sindrome da disadattamento con
somatizzazione con evoluzione verso una sindrome ansiosa mista.” (Doc. 58-3)
Nel rapporto medico per l’UAI del 23 ottobre 2006
il dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, poste le diagnosi
con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “disturbo depressivo somatoforme
reattivo ad infortunio; sindrome da disadattamento con reazione mista
ansioso-depressiva (ICD10-F43.2)”, ha ritenuto l’interessato inabile al lavoro
al 100% dal 23 dicembre 2002 (doc. 63-1).
In seguito all’emanazione del progetto di
decisione da parte dell’UAI, con scritto dell’8 gennaio 2007 indirizzato
all’amministrazione il dr. __________ e lo psicologo, __________, hanno
osservato:
"
Sottoponiamo alla sua cortese attenzione
l’aggiornamento delle condizioni di salute del paziente citato in epigrafe, in
modo da poter organizzare e orientare le decisioni di comune accordo e
d’interesse generale.
Lo stesso soffre di un grave disturbo dell’umore,
con ripercussioni massicce a livello somatico (dolori acuti a livello
addominale, perdita di peso e altri in gran parte scatenatisi in occasione
dell’incidente della circolazione del 2002 che l’hanno bloccato in tutte le sue
funzioni psico-fisiche). Questi disturbi sono accompagnati dall’assenza di
possibilità psichiche e cognitive per poter affrontare la difficile situazione
e quella della sua famiglia.
Il signor RI 1 ha perso ormai i valori, la
dignità, il ruolo di uomo, marito e padre, oltre ovviamente a quelli sociali
più significativi.
Non ha mostrato in questi anni di cura la minima
ripresa vitale, né dal profilo volitivo, né da quello cognitivo, tantomeno da
quello affettivo.
Non riusciamo a mettere in atto qualsivoglia
provvedimento di recupero, sia a livello psicologico, sia a livello sociale.
È un uomo distrutto come lo lascia intendere
l’aspetto somatico, privo di risorse.
Il SAM ha valutato il paziente e lo ha ritenuto
capace di lavorare nella misura dell’85%, sostenendo in questo caso una
presunta sofferenza, una simulazione; nemmeno una sindrome somatoforme da
dolore persistente: ci sembra una soluzione affrettata, un’interpretazione non
Considerandi
documentata.
Ci opponiamo quindi fermamente alle conclusioni
del SAM e siamo disposti ovviamente a collaborare per mettere in luce quegli
aspetti che oggettivamente giustificano la compromissione totale delle sue
funzioni vitali: affettive e cognitive.
Le sottoponiamo nuovamente il caso nella speranza
di poter organizzare un programma di recupero socio-professionale, improbabile
secondo noi, ma non impossibile, unitamente ovviamente al sostegno psichiatrico
e psicoterapeutico da anni già in atto, sempre che le condizioni minime di
salute lo permettano.” (Doc. 76/1-2)
Nelle sue annotazioni del 30 marzo 2007, il dr. __________
del SMR ha indicato:
"
Confermiamo la valutazione SAM, che ha tenuto conto dei diversi
aspetti della patologia dell’assicurato (reumatologico, neurologico: non
giudicati influenti, come nelle valutazioni precedenti la perizia SAM).
Dal punto di vista psichiatrico, ritengo che la
valutazione sia giustificata.
Si fa notare l’importanza dei fattori
socioculturali.” (Doc. 81-1)
2.10
In sede
ricorsuale l’assicurato ha trasmesso nuova documentazione medica e meglio:
-
certificato medico del 27 aprile 2007 del dr. __________
indirizzato all’UAI, in cui questo specialista rileva:
" Oggi
abbiamo visitato in urgenza il nostro paziente in epigrafe che ci ha comunicato
la sua disperazione per il Vostro rifiuto di concordargli una rendita di
invalidità.
Difficile e arduo
contenere lo sgomento, lo sconforto e la disperazione di quest’uomo il quale –
come abbiamo avuto modo di segnalarVi con il nostro scritto dell’8 gennaio 2007
– è un individuo senza più risorse, totalmente inerme e, addirittura, allo
sbando.
Non solo lui, ma
anche la sua famiglia.
Non capisco questo
Vostro procedere (e quello del SAM) con il quale sbrigativamente liquidate il
nostro parere specialistico senza alcuna considerazione per chi ben conosce il
caso in questione, la disperazione e l’impotenza che esso veicola, senza
contare i pericoli insiti in un possibile e non eliminabile rischio di infausto
passaggio all’atto autolesivo.
La presente per
rendervi coscienti di quanto sopra, come pure del disagio presente con il quale
noi clinici dobbiamo operare, unitamente al fatto che – ancora una volta –
stigmatizziamo fermamente questa deriva nel modo in cui vengono evase le
domande AI.
Al paziente non
resta quindi che inoltrare ricorso (come confermatomi dallo stesso) tramite il
suo legale contro questa Vostra decisione.” (Doc. G)
-
certificato medico del 21 maggio 2007 del dr. __________
all’avv. __________, del seguente tenore:
" (…)
Come ampiamente documentato nei rapporti medici specialistici
dei vari ricoveri nei diversi istituti di cura e in particolare nei nostri
certificati dell’8 gennaio e del 27 aprile u. s., confermiamo che i disturbi di
cui soffre il paziente sono tuttora in fase attiva e tendono ad aggravarsi.
Egli non ha le risorse per compensare la perdita
dell’integrità psico-fisica subita in occasione dell’incidente, in continua
progressione.
Il disagio è appena contenibile con un ripetuto sforzo
terapeutico e sociale a largo spettro.
A causa della grave compromissione delle percezioni cognitive,
volitive ed affettive, il signor RI 1 non è in grado di svolgere alcuna
attività lavorativa a media lunga scadenza.” (Doc. H)
Al riguardo, nelle sue annotazioni dell’11 giugno
2007, il dr. __________ del SMR ha osservato:
"
Vedi note precedenti basate su perizia SAM del
2006.
Attualmente in fase di ricorso vengono presentati
certificati del dr. __________ del 27 aprile 2007 e del 21 maggio 2007, i quali
esprimono il dissenso del curante rispetto alla valutazione SAM e la decisione UAI confermando una valutazione del caso
già espressa precedentemente. Non risultano nuovi elementi clinici.
In conclusione assenza di nuovi elementi
medico-clinici di rilievo.” (Doc. IV/bis)
Con scritto datato 11 giugno 2007, indirizzato al
patrocinatore dell’assicurato, il dr. __________ e lo psicologo __________
hanno ancora attestato:
"
Le scriviamo in qualità di curanti del paziente
in epigrafe per segnalarLe le nostre preoccupazioni rispetto al suo stato di
esasperazione e di esacerbazione della sua condizione esistenziale, clinica,
sociale e caratteriale.
La situazione è al limite e non è possibile
garantire e prevedere il comportamento a venire del paziente.
Potrebbe esplodere da un momento all’altro,
esasperato dalla sua situazione.
Con il dr. __________ abbiamo messo in atto tutte
le misure del caso per prevenire pericolose derive auto ed etero-aggressive.
Non è da escludere, nei prossimi giorni/settimane
la necessità di un ricovero psichiatrico, a seconda del decorso clinico.” (Doc.
VII/bis)
L’assicurato ha pure trasmesso al TCA un
certificato medico del 28 settembre 2007 del dr. __________, spec. FMH in
chirurgia, del seguente tenore:
"
A causa di malattia cronica evolutiva, con stato
depressivo-ansioso aggravato, più dolori di lombalgia cronica debilitanti, con
cefalee persistenti, il signor RI 1 non è nelle condizioni di esercitare
qualsiasi attività. Si richiede un giudizio urgente dell’AI.” (Doc. X/bis)
Nelle sue annotazioni del 5 ottobre 2007, il dr. __________
ha indicato:
"
In sede di ricorso viene presentata una nota del
dr. __________ del 28 settembre 2007. Questa nota è assolutamente insufficiente
per documentare una modifica dello stato di salute rispetto alla valutazione
SAM.” (Doc. XII/bis)
In data 18 dicembre 2007 il dr. __________ e lo
psicologo __________ hanno ancora osservato:
"
Così come discusso in data odierna, Le
trasmettiamo volentieri l’aggiornamento circa lo stato di salute del paziente
citato in epigrafe.
Purtroppo non abbiamo assistito negli ultimi mesi,
dal nostro ultimo scritto dell’11 giugno u. s., ad un cambiamento consistente
della sintomatologia: sempre più vicino a derive psicologiche più che
probabili.
Siamo di fronte ad un caso complesso, manca la
collaborazione, la compliance, una quota di intelligenza tale da poter
esercitare un intervento costruttivo terapeutico consistente.
Esprimiamo l’opinione che una svolta positiva non
sia possibile a breve-media scadenza.
Confermiamo quindi il mancato recupero a tutti i
livelli, affettivo, cognitivo e volitivo, con la compromissione diretta
nell’ambito sociale, professionale in particolare.” (Doc. M)
2.11
Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso
valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli
esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta
l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)
e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento
della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I
355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U
330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser,
Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18
marzo 2002 nella causa M., I 162/01).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14
aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del
24.
dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e
332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita
il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire
dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato
parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato
a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione
invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove
è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la
propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per
quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono
tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
In
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte
federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(DTF 125 V 354).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da
medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).
Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve
adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del
disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag.
628-629, in particolare la nota
158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V
294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal
paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto
dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi
handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27
settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).
2.12
Nella
concreta fattispecie, dopo attento esame della documentazione agli atti, questo
TCA non può confermare l’operato dell’amministrazione, in quanto la
problematica psichica non è stata sufficientemente chiarita.
Nell’ambito
della perizia SAM, l’assicurato è stato sottoposto ad un accurato esame sia
reumatologico che neurologico, grazie ai consulti specialistici del dr. __________
e del dr. __________, dai quali è emerso che l’assicurato non presenta, in tali
ambiti, delle patologie invalidanti con influsso sulla capacità lavorativa (cfr.
doc. 56/27-35 e doc. 56/36-38).
Il TCA
non ha motivo per distanziarsi da tali valutazioni peritali, che non sono del
resto state smentite da certificati medico specialistici attestanti delle
patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla capacità
lavorativa residua dell’interessato.
Non può essere ritenuto tale il certificato del 28 settembre 2007
del dr. __________, che attesta genericamente l’esistenza di “dolori di
lombalgia cronica debilitanti, con cefalee persistenti”, senza aggiungere
altro (doc. X/bis).
Sempre
nel contesto della perizia SAM, l’aspetto psichiatrico è stato vagliato
dall’amministrazione tramite il consulto specialistico del dr. __________. Le
conclusioni del perito sono state contestate a più riprese dallo psichiatra curante,
dr. __________.
Nell’incarto
figurano infatti, da un canto, le certificazioni del dr. __________ - medico
che, in qualità di specialista, ha avuto (ed ha) in sua cura l’assicurato – che
attestano una piena inabilità al lavoro e, d'altro canto, la perizia
amministrativa dello specialista dr. __________ - fatta propria dai medici del
SMR, dr. __________ e dr. __________ - che giudica l’assicurato inabile al
lavoro al 15% sia nella sua professione, sia in qualsiasi altra.
Nel
suo consulto del 6 marzo 2006, il dr. __________ ha posto la diagnosi di “sindrome
ansiosa mista (ICD10-F41.3) dopo incidente della circolazione (2002); sindrome
di somatizzazione (ICD10-F45.0); disturbo di personalità primitiva
(ICD10-F60.8)” (doc. 56-25).
In particolare il dr. __________ ha indicato che l’assicurato
presenta un quadro clinico complesso, insorto dopo un incidente della
circolazione. Il perito ha escluso la presenza di una sindrome post-traumatica
da stress, così come anche di un disturbo psicotico, ritenendo prevalente una
problematica di somatizzazione, che incide, insieme all’attitudine passiva
pseudoregressiva, sulla diminuzione della capacità lavorativa (doc. 56/25-26).
Di parere opposto lo psichiatra curante, dr. __________ e lo
psicologo che segue l’assicurato, __________, i quali hanno per contro
diagnosticato la presenza di un disturbo depressivo somatoforme reattivo ad un
infortunio e di una sindrome da disadattamento con reazione mista
ansioso-depressiva (ICD10-F43.2), che rendono l’interessato totalmente inabile
al lavoro (doc. 63).
Il dr. __________ e lo psicologo __________ hanno a più riprese
espresso le loro preoccupazioni rispetto allo stato psichico dell’assicurato,
sempre più ingravescente, che gli impedisce di svolgere qualsiasi attività (inabilità
al lavoro del 100%).
Gli specialisti hanno infatti rilevato, nello scritto dell’8
gennaio 2007, che l’assicurato “soffre di un grave disturbo dell’umore con
ripercussioni massicce a livello somatico (…) accompagnato dall’assenza di
possibilità psichiche e cognitive per poter affrontare la difficile situazione
e quella della sua famiglia” (doc. 76-1).
Il dr. __________ e lo psicologo __________ hanno poi
ripetutamente attirato l’attenzione dell’UAI e del TCA sul fatto che
l’assicurato presenta una situazione psichica disperata: nello scritto del 27
aprile 2007 hanno descritto l’interessato come “un individuo senza più
risorse, totalmente inerme e allo sbando”, con il rischio di “un
infausto passaggio all’atto autolesivo” (doc. G), mentre nel certificato
del 21 maggio 2007 hanno confermato che i disturbi dell’interessato “tendono
ad aggravarsi”, ribadendo la totale incapacità lavorativa dell’assicurato “a
causa della grave compromissione delle percezioni cognitive, volitive ed
affettive” (doc. H).
Ancora, nello scritto dell’11 giugno 2007, gli specialisti curanti
hanno rilevato la presenza di uno stato di esasperazione gravissimo, ormai al
limite, per il quale hanno dovuto mettere in atto “tutte le misure possibili
per evitare pericolose derive auto ed etero-aggressive”: essi hanno infatti
espressamente indicato la loro “preoccupazione rispetto allo stato di esasperazione
e di esacerbazione della condizione esistenziale, clinica, sociale e
caratteriale” dell’assicurato, ormai al limite, per il quale “non è
possibile garantire e prevedere il comportamento a venire del paziente”,
che potrebbe “esplodere da un momento all’altro, esasperato dalla sua
situazione” (doc. VII/bis).
Ancora, nello scritto del 18 dicembre 2007, gli specialisti
curanti hanno ribadito che la sintomatologia dell’interessato non è mutata nel
corso dei mesi trascorsi, essendo al contrario l’interessato “sempre più
vicino a derive psicologiche più che probabili”, con un mancato recupero a
tutti i livelli (affettivo, cognitivo e volitivo), con una compromissione
diretta nell’ambito sociale e professionale (doc. M).
Per consolidata
giurisprudenza il giudice delle
assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla
situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa, quando si ritenga
che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento
retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 127 V 251
consid. 4d, 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99
V 102).
In
concreto, i referti del dr. __________ e dello psicologo __________ del 27 aprile
2007.
(doc. G), del 21 maggio 2007 (doc. H), dell’11 giugno 2007 (doc. VII/bis)
e del 18 dicembre 2007 (doc. M), sono posteriori alla decisione impugnata (del
24.
aprile 2007). Tuttavia, occorre rilevare che in tutti questi certificati
medici gli specialisti curanti hanno continuato ad attestare un grado di
inabilità lavorativa del 100%, a causa dei disturbi psichiatrici gravi di cui è
affetto l’interessato, così come già indicato negli scritti dell’8 gennaio 2007
(doc. 76/1-2) e del 23 ottobre 2006 (doc. 63/1-4), precedenti quindi alla
decisione impugnata. Pertanto, potendo i referti degli specialisti curanti permettere
di accertare lo stato di salute dell’assicurato antecedente al provvedimento
contestato, tali rapporti sono rilevanti ai fini del presente giudizio. Essi sono
suscettibili di mettere in evidenza elementi di accertamento retrospettivo
della situazione precedente la decisione del 24 aprile 2007 (cfr. STFA U 299/02
del 2 settembre 2003).
La nostra
Massima Istanza ha ripetutamente stabilito che le certificazioni del medico
curante - anche se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid.
2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di
fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353
consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve
en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de
Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).
Ad
esempio, nella sentenza 9C 289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale
ha sottolineato che:
" (...)
Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la
divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat
d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux
arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne saurait remettre en cause une expertise
ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles
investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une
opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants
font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et
qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de
l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas donnée dans le cas d'espèce,
c'est à juste titre que les premiers juges se sont fondés, sans violer le droit
fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont confirmé la décision
attaquée. (...)"
Nella presente fattispecie, visti i numerosi, motivati ed
esaurienti certificati medici degli specialisti curanti, attestanti un quadro
clinico grave e preoccupante, che potrebbe degenerare in atti auto ed
etero-aggressivi, questo Tribunale ritiene che il presente caso non possa
essere deciso fondandosi esclusivamente sulla perizia del dottor __________.
Vista la discrepanza fra le posizioni dei medici specialisti
curanti e quella del perito dell’UAI, il TCA ritiene necessario procedere ad un
ulteriore approfondimento peritale di natura psichiatrica, al fine di determinare
con precisione le patologie che affliggono l’assicurato e il loro influsso
sulla sua capacità lavorativa.
È vero che i medici del SMR hanno ripetutamente
confermato la validità della valutazione peritale esperita dal SAM, in
particolare quella psichiatrica del dr. __________, ritenendo che la
documentazione dello psichiatra curante, dr. __________, non apporti nuovi elementi
clinici rilevanti, in grado di influire sulla valutazione dello stato di salute
e della capacità lavorativa.
Nelle sue annotazioni del 30 marzo 2007 il dr. __________,
medico generico, ha affermato infatti che “dal punto di vista psichiatrico
ritengo che la valutazione sia giustificata. Si fa notare l’importanza dei
fattori socio-culturali” (doc. 81-1).
Il dr. __________, spec. FMH in medicina
generale, dal canto suo, nel suo rapporto medico del 19 luglio 2006, ha osservato che “il dr. __________ giustamente
nega la presenza di una sindrome post-traumatica da stress come indicato dallo
psichiatra curante. Viene riscontrata invece la presenza di una sindrome da
disadattamento con somatizzazione con evoluzione verso una sindrome ansiosa
mista” (doc. 58-3).
Ancora, nelle sue annotazioni dell’11 giugno
2007, il dr. __________ ha indicato che i certificati del dr. __________
prodotti con il ricorso dall’assicurato confermano quanto già attestato in
precedenza, concludendo quindi per la conferma della valutazione del SAM “in
assenza di nuovi elementi medico-clinici di rilievo” (doc. IV/bis).
Al riguardo il TCA rileva tuttavia che non
essendo specialisti in psichiatria e psicoterapia, l’apprezzamento della
rilevanza o meno dei certificati specialistici dello psichiatra curante a
fronte della valutazione peritale del dr. __________ non era di competenza né
del dr. __________, né del dr. __________.
Più in generale è necessario che, ogniqualvolta
deve esaminare un rapporto medico stilato da uno specialista in un determinato
ambito, il SMR faccia capo ad un medico in possesso di una specializzazione
nella materia specifica oggetto della controversia (cfr. al riguardo STF I
142/07 del 20 novembre 2007 e STF I 65/07 del 31 agosto 2007).
Alla luce
di quanto qui sopra esposto, secondo questo Tribunale, vista la discrepanza
esistente tra le valutazioni specialistiche del dr. __________ e del dr. __________,
non è possibile, senza procedere ad ulteriori accertamenti, concludere con
sufficiente tranquillità che lo stato valetudinario dell’assicurato, dal punto
di vista psichiatrico, sia migliorato a tale punto da giustificare una capacità
lavorativa dell’85% dal mese di gennaio 2005.
Secondo
la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non
sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due
soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio
o procedere personalmente a tale complemento.
Un rinvio
all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità
della procedura né il principio inquisitorio.
In una
sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito
che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare
quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale
basterebbe a chiarire un fatto.
Tale
giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.
In
particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,
p. 560.
L'autore
ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui
è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario
disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).
Il
risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di
ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della
procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito
temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli
assicuratori.
Nemmeno
l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una
parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una
perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di diventare
fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere tentato di
rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai Tribunali (e,
quindi, allo Stato).
Lo
scrivente TCA non può che condividere tali critiche.
In una
sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001,
p. 196s., la nostra Corte
federale ha ricordato - facendo riferimento ad una sua pronunzia apparsa in
RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente
giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che,
in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.
Nella
concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come
detto, si rivela lacunoso.
La
decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI,
affinché faccia allestire al più presto una perizia psichiatrica dal Centro
peritale per le assicurazioni sociali, al fine di chiarire sia l'aspetto diagnostico,
sia le ripercussioni dei disturbi sulla capacità lavorativa del ricorrente.
Quindi,
in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà
nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurato.
La richiesta dell’assicurato di essere sentito
personalmente dal TCA per illustrare in prima persona la sua situazione è
quindi superata dal rinvio degli atti all’Ufficio AI per un complemento
istruttorio.
2.13
Con il ricorso l’assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (I).
Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurato,
patrocinato da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di
fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili.
Secondo
la costante giurisprudenza del TFA l’assegnazione di ripetibili rende priva
d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124
V 309 consid. 6, STFA del 9 aprile 2003 nella causa C.,
U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999
nella causa E.T.).
2.14
Secondo l’art.
69.
cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso
di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI
dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità
delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese
di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§
La decisione del 24 aprile 2007 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al
considerando 2.12..
2. Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
L’Ufficio
AI dovrà inoltre versare all’assicurato fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili
(IVA inclusa), ciò che rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria
e gratuito patrocinio del 24 maggio 2007.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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