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Decisione

32.2007.178

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

27 agosto 2007Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da

medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).

Per quel

che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109;

MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

1997, p. 230).

Inoltre,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).

Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile esso

deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia

del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag.

571 seg., in particolare la nota 158, pag 628-629, nella quale vengono citate

alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA

inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo

2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre

2004, I 384/04, consid. 1.2).

2.7. Nell’evenienza

concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore

probatorio di rapporti medici, questo Tribunale ritiene che sulla sola base

degli atti di causa l’Ufficio AI non poteva negare all’assicurata il diritto a

prestazioni.

Infatti,

visto che nella perizia pluridisciplinare 20 giugno 2003 (doc. AI 55/1-58) –

ritenuto l’aspetto reumatologico –, i periti hanno espresso la seguente

valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa: “(…)

l’attuale grado di capacità lavorativa medico-teorica globale dell’A. in

qualità di impiegata d’ufficio ed in qualsiasi altra attività lavorativa adatta

è valutabile nella misura dell’85%. Attività pesanti a mediamente pesanti non

sono più esigibili da parte dell’A.. (…)” (doc. AI 55/20), e considerato che il

dr. __________, nella perizia psichiatrica 9 dicembre 2005 (doc. AI 112/1-7),

ha concluso per un’incapacità lavorativa per motivi psichiatrici del 30% dal

gennaio 2004, l’Ufficio AI, senza ulteriori accertamenti, non poteva concludere

per un grado d’invalidità inferiore al 40%.

Al

riguardo va qui ricordato che secondo l’Alta Corte, per determinare il grado di

inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie, non si

devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo a

un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti

gli esperti interessati.

La

questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se

del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di principio

il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001 nella

causa D., I 338/01, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).

In

una sentenza del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03, lo stesso TFA ha

inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità

lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare.

In

questo senso, onde stabilire la capacità lavorativa globale nel caso concreto,

non è manifestamente sufficiente la dicitura, posta in calce alla proposta per

il medico 9 gennaio 2006, del seguente tenore: “(…) colloquio telefonico con il

dr. __________: IL globale pari al 30%. 17/01/2006 (…)” (doc. AI 113/1).

Di

conseguenza, già per questa ragione, si giustifica l’annul-lamento della decisione

impugnata e il rinvio degli atti all’am-ministrazione perché, conformemente

alla giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.6) e previo accertamento nell’ambito

di una valutazione pluridisciplinare della capacità lavorativa globale,

provveda ad emettere una nuova decisione.

Questo

si giustifica a maggiore ragione ritenuto che, anche il dr. __________, nelle

annotazioni 11 luglio 2007 (doc. VIII/Bis allegato alle osservazioni 12 luglio

2007), ha concluso che “(…) nel caso in questione vi è la problematica d’una patologia

mista. La perizia dr. __________ del 2005 riconosce un impedimento psichico,

impedimento negato nella perizia SAM del 2003, impedimento che va quindi ad

aggiungersi alla problematica somatica riconosciuta dal SAM. Dato che tale

questione non è stata meglio definita durante l’istruttoria ed in considerazione

del tempo trascorso in questo caso con a quanto pare evoluzione negativa,

ritengo giudiziosa una attuale rivalutazione SAM che dovrà esprimersi

sull’entità dell’impedimento globale.”.

2.8. Per

quanto riguarda la domanda volta ad ottenere delle istruzioni vincolanti

all’indirizzo dei periti del SAM il TCA rileva quanto segue.

Allorquando

l’amministrazione ordina una perizia pluridisciplinare tutti gli atti medici a

disposizione sono trasmessi al SAM. Di conseguenza, come rettamente osservato

anche dall’Uffi-cio AI (doc. XII), sono gli stessi periti che, se lo ritengono

necessario e valutata l’eventuale documentazione medica recente prodotta che

l’interessato è invitato a trasmettere, contattano i medici curanti per

ottenere tutte le delucidazioni di cui necessitano.

D’altra

parte, visto il diritto ad ottenere una copia della perizia del SAM (nella DTF

127 V 219 il TFA ha infatti già avuto modo di

stabilire che il rifiuto opposto da un ufficio AI ad un assicurato non

rappresentato da un avvocato di comunicare una copia di un referto peritale di

un centro medico d'accertamento dell'AI, corredato da un'autorizzazione di

consultare l'incarto presso la sede dell'autorità, non è compatibile con la giurisprudenza

in materia di comunicazione dei dati personali nel campo delle assicurazioni

sociali), l’assicurata ha in ogni caso ancora la possibilità di contestare le

valutazioni peritali tramite i propri medici curanti.

Inoltre,

nel caso di una controversia, compito del TCA è quello di stabilire se gli atti

medici su cui è basata una decisione rispettano i requisiti posti dalla giurisprudenza

(cfr. consid. 2.6) in merito all’attendibilità alla completezza e alla forza

probatoria degli stessi e non quello di impartire indicazioni ai periti su come

eseguire le perizie.

2.9. Con la decisione impugnata l’Ufficio AI ha

respinto l’istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio inoltrata

dall’as-sicurata contestualmente all’opposizione 23 febbraio 2006 (doc. AI

119/1-7).

2.9.1 L'art. 37 cpv. 1 LPGA, prevede che la parte può farsi rappresentare,

se non deve agire personalmente (cfr. ad esempio a: sottoporsi ad una perizia

medica, DTF 132 V 443), o farsi patrocinare nella misura in cui l'urgenza di

un'inchiesta non lo escluda.

Il

capoverso 4 recita che, se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare

di patrocinio gratuito (cfr. DTF 132 V 200).

Già

prima dell'entrata in vigore della LPGA, la giurisprudenza (vedi per

l’assicurazione invalidità DTF 114 V 228, per l'assicurazione contro gli

infortuni DTF 117 V 408 precisata con la DTF 125 V 32) aveva riconosciuto,

senza imporre alcun limite temporale, il diritto al gratuito patrocinio

nell'ambito della procedura amministrativa in materia di assicurazioni sociali,

a condizione che fossero rispettati gli stessi presupposti applicabili nella

procedura giudiziaria, ovvero il richiedente deve trovarsi nel bisogno, il

patrocinio deve essere necessario o perlomeno indicato e le sue conclusioni non

sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. DTF 125 V 202 consid. 4a e 372

consid. 5b, ambedue con riferimenti).

Il

TFA aveva peraltro sottolineato che le condizioni per la concessione del gratuito

patrocinio dovevano essere valutate con rigore (cfr. SVR 2000 KV Nr. 2, consid.

4c, pag 6, in fine).

Secondo

la dottrina, il fatto che, rispetto all'art. 61 lett. f LPGA, l'art. 37 cpv. 4

LPGA utilizzi la formulazione "se le circostanze lo esigono",

anziché quella "se le circostanze lo giustificano", significa

che il legislatore ha inteso riprendere la giurisprudenza secondo la quale,

quando il gratuito patrocinio viene richiesto nella procedura amministrativa,

le relative condizioni devono essere esaminate in maniera rigorosa (Kieser, op.

cit., ad art. 37, n. 20, pag. 400; cfr., d'altronde, FF 1999 3965).

Per

il resto, quali presupposti del gratuito patrocinio valgono l'indigenza del richiedente,

la necessità del patrocinio e la probabilità di esito favorevole (cfr. FF 1999

3965).

La

concretizzazione delle singole condizioni ha luogo in analogia con i corrispondenti

criteri applicabili nella procedura giudiziaria (cfr. Kieser, op. cit., ad art.

37, n. 21, pag. 400-401).

In

una sentenza del 4 dicembre 2006 nella causa F. (I 928/05), in una vertenza

relativa all’assicurazione invalidità, il TFA ha osservato che la necessità

dell’assistenza di un avvocato durante la procedura amministrativa va riconosciuta

solo in casi eccezionali e dipende dal tipo di problematiche che vengono trattate

nella decisione impugnata. In quell’oc-casione l’Alta Corte ha negato la necessità

dell'assistenza di un avvocato durante la procedura di opposizione sviluppando

le seguenti considerazioni:

" (…)

5.1 Was die von Vorinstanz und Verwaltung verweigerte

unentgeltliche Verbeiständung im Einspracheverfahren anbelangt, so hat das

kantonale Gericht zutreffend erwogen, dass der Gesuch stellenden Person ein

unentgeltlicher Rechtsbeistand im Verwaltungsverfahren gemäss Art. 37 Abs. 4

ATSG nur bewilligt wird, wo die Verhältnisse es erfordern, im kantonalen

Prozess dagegen bereits, wo die Verhältnisse es rechtfertigen (Art. 61 lit. f

Satz 2 ATSG). Richtig ist auch, dass die Offizialmaxime rechtfertigt, an die Voraussetzungen,

unter denen eine anwaltliche Verbeiständung sachlich geboten ist, einen

strengen Massstab anzulegen (BGE 125 V 36 Erw. 4b, 114 V 235 Erw. 5b); die

anwaltliche Vertretung im Verwaltungsverfahren drängt sich nur in

Ausnahmefällen auf (BGE 132 V 201 Erw. 4.1, 117 V 408 f. Erw. 5a, 114 V 238

Erw. 6). Verlangt werden qualifizierende, besondere Umstände. Dagegen kann

nicht bereits aus dem Umstand, dass eine Recht suchende Person während des

Verwaltungsverfahrens von einer Fürsorgebehörde betreut wurde, auf die fehlende

Notwendigkeit einer anwaltlichen Vertretung im Einspracheverfahren geschlossen

werden. Insoweit greift die Begründung der Vorinstanz zum ablehnenden Entscheid

zu kurz.

5.2 Umgekehrt kann aber auch nicht bereits aufgrund der

Tatsache, dass eine Rente - mithin eine finanzielle Leistung von in der Regel

erheblicher Bedeutung - zur Diskussion steht, automatisch von einer notwendigen

Verbeiständung ausgegangen werden. Wollte man bereits in diesem Umstand einen besonders

schweren Eingriff in die Rechtsstellung des Versicherten erblicken, der regelmässig

eine unentgeltliche Verbeiständung zur Folge hat, würde dies darauf hinauslaufen,

dass eine solche in praktisch allen oder den meisten IV-Fällen zu gewähren

wäre, was der gesetzlichen Regelung widerspräche (Urteil R. vom 8. November

2006, I 746/06). Es sind vielmehr die konkreten Umstände zu beurteilen.

5.3 Vorliegend hat die IV-Stelle ihre

Leistungsverweigerung in einer ersten Verfügung vom 9. Januar 2004 zunächst

damit begründet, dass die im Arztbericht von Frau Dr. med. L.________ vom 30.

Dezember 2003 gestellte Diagnose weiterhin eine körperlich nicht belastende

Tätigkeit ganztägig ermögliche, was nach wie vor ein rentenausschliessendes

Einkommen zulasse. Auf anwaltliche Einsprache hin holte sie den zum

Abklärungsbericht der Institution X.________ vom 23. Juni 2003 abgefassten

Zusatzbericht von Frau Dr. med. L.________ vom 28. April 2004 ein, worin eine

psychiatrische Begutachtung empfohlen wurde, und hob die Verfügung deswegen auf

(Einspracheentscheid vom 21. Juli 2004). Nach Eingang des psychiatrischen Berichtes

von Dr. med. H.________ vom 28. Januar 2005, worin auf das Fehlen eines

psychischen oder psychosomatischen Gesundheitsschadens geschlossen wurde,

erneuerte die Verwaltung ihre ablehnende Haltung mit Verfügung vom 7. Februar

2005. Aus medizinischer Sicht wies der Fall demnach weder nach Erlass der

ersten noch der zweiten Verfügung besondere Schwierigkeiten auf. Auch sonst

sind keine qualifizierten Umstände auszumachen. Es galt lediglich, die offenkundige

Diskrepanz zwischen den medizinischen Berichten und jenem der Institution

X.________ zu erkennen und aufzugreifen, wozu die den Beschwerdeführer während

des Verwaltungsverfahrens begleitende Fürsorgebehörde ohne weiteres in der Lage

gewesen wäre. Der vorinstanzliche Entscheid, mit welchem die Notwendigkeit

einer anwaltlichen Verbeiständung im Einspracheverfahren verneint wurde, ist

somit im Ergebnis zu bestätigen.

(…)“ (STFA del 4 dicembre 2006 nella causa F., I

928/05, consid. 5.1 e 5.2)

Nella

citata STFA dell’8 novembre 2006 nella causa R. (I 746/06) il TFA ha indicato i

seguenti casi di applicazione della propria giurisprudenza:

" (…)

3.2 Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat die

Notwendigkeit einer unentgeltlichen Verbeiständung im Einspracheverfahren etwa

bejaht in Fällen, wo sich die versicherte Person mit mehreren Arztberichten und

Gutachten und einem Abklärungsbericht Haushalt auseinanderzusetzen und zu dem

im Rahmen der gemischten Methode vorgenommenen Einkommensvergleich Stellung zu

nehmen hatte (Urteil O. vom 27. April 2005 Erw. 7.3, I 507/04), oder wo die Einschätzung

der Arbeitsfähigkeit sehr umstritten, die Einkommensberechnung in der Verfügung

nicht nachvollziehbar und zudem weitere Einkommensbestandteile umstritten waren

(erwähntes Urteil I 75/04 Erw. 3.3), oder in einem Fall, in welchem sich der

Versicherte während Jahren wiederholt und erfolglos an die Verwaltung gewandt

hatte, ohne dass für die ausserordentlich lange Verzögerung fallbezogene Gründe

ersichtlich waren (Urteil W. vom 12. Oktober

2004 Erw. 4.2, I 386/04). Verlangt werden somit qualifizierende, besondere

Umstände.

(…)“ (STFA dell’8 novembre 2006 nella causa R., I

746/06, consid. 3.2)

Per

un caso in cui, sempre in materia di assicurazione per l’invalidità, il TFA ha

invece ammesso la necessità dell’assi-stenza di un avvocato per la procedura di

opposizione visto che si trattava di applicare la giurisprudenza relativa alla

sindrome da dolore somatoforme, vedi la STFA del 14 agosto 2006 nella causa B.

(I 319/05).

2.9.2. Nella

presente fattispecie l’Ufficio AI – lasciata aperta la questione a sapere se si

trovasse nel bisogno e se la vertenza non fosse di primo acchito votata

all’insuccesso – ha negato all’assicurata il diritto all’assistenza giudiziaria

in sede amministrativa in quanto ha ritenuto – rientrando il caso nella casistica

più consueta delle pratiche AI – non necessario o perlomeno non indicato

l’intervento di un avvocato e perché – non essendo sollevati problemi di natura

eccezionale o quesiti giuridici di notevole difficoltà – l’insorgente poteva

difendersi senza ricorrere ad un legale.

Secondo

questo Tribunale tali argomentazioni non sono in concreto sufficienti per

escludere il diritto al gratuito patrocinio.

Chiamata

a pronunciarsi sui presupposti necessari per riconoscere il diritto

all’assistenza giudiziaria in sede amministrativa, in particolare sulla

necessità dell’assistenza di un avvocato “sachliche Gebotenheit des Beizugs

eines Anwalts”, l’Alta Corte, in una sentenza del 2 febbraio 2007 nella causa

G. (I 911/06), si è confermata nella propria giurisprudenza e ha sviluppato le

seguenti considerazioni:

"

(…)

Hinsichtlich der sachlichen Gebotenheit der

unentgeltlichen anwaltlichen Verbeiständung im Einspracheverfahren sind die

Umstände des Einzelfalls, die Eigenheiten der anwendbaren

Verfahrensvorschriften sowie die Besonderheiten des jeweiligen Verfahrens zu

berücksichtigen. Dabei fallen neben der Komplexität der Rechtsfragen und der

Unübersichtlichkeit des Sachverhalts auch in der Person des Betroffenen

liegende Gründe in Betracht, wie etwa seine Fähigkeit, sich im Verfahren

zurechtzufinden (Schwander, Anmerkung zu BGE 122 I 8, in: AJP 1996 S. 495). Falls ein besonders

starker Eingriff in die Rechtsstellung des Bedürftigen droht, ist die

Verbeiständung grundsätzlich geboten, andernfalls bloss, wenn zur relativen

Schwere des Falls besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten

hinzukommen, denen der Gesuchsteller auf sich alleine gestellt nicht gewachsen

ist (BGE 130 I 182 Erw. 2.2 mit Hinweisen), und wenn auch eine

Verbeiständung durch Verbands-vertreter, Fürsorger oder andere Fach- und

Vertrauensleute sozialer Institutionen nicht in Betracht fällt (BGE 125 V 34 Erw. 2, 114 V 236 Erw. 5b; AHI 2000 S. 163

f. Erw. 2a und b). Die sachliche Notwendigkeit wird nicht allein dadurch

ausgeschlossen, dass das in Frage stehende Verfahren von der Offizialmaxime

oder dem Untersuchungsgrundsatz beherrscht wird, die Behörde also gehalten ist,

an der Ermittlung des rechtserheblichen Sachverhaltes mitzuwirken (BGE 130 I 183 f. Erw. 3.2 und 3.3 mit Hinweisen). Die Offizialmaxime

rechtfertigt es jedoch, an die Voraussetzungen, unter denen eine anwaltliche

Verbeiständung sachlich geboten ist, einen strengen Massstab anzulegen (BGE 125 V 35 f. Erw. 4b; Anwaltsrevue 2005/3 S. 123;

Urteil H. vom 10. März 2006

Erw. 7.1, I 692/05).

(…)” (STF del 2 febbraio 2007 nella causa G., I 911/06)

La

necessità o meno dell’assistenza di un avvocato durante la procedura di opposizione

dipende dunque esclusivamente dal tipo di problematiche che vengono trattate

nella decisione impugnata (per dei casi di applicazione cfr. consid. 2.9.1).

Ora,

nel caso concreto, in cui si trattava di valutare il diritto ad una rendita AI

dopo che all’assicurata in precedenza a due riprese (da ultimo in base ad una

perizia pluridisciplinare del SAM), era stato negato il diritto a prestazioni, per

stabilire il suo danno alla salute l’Ufficio AI ha dovuto ricorrere a un’ulte-riore

perizia psichiatrica (doc. 112/1-7). Sotto questo aspetto l’assicurata aveva

già dovuto essere indagata sia in occasione del “bidisziplinären

unfallchirurgisch-psychiatrischen Gutachtensbericht” 29 ottobre 1996 dell’__________

di __________ (doc. AI 17/1-23) che nella perizia pluridisciplinare 20 giugno

2003 a cura del SAM (doc. AI 55/1-56). Si trattava poi di stabilire – visti i

diversi gradi d’incapacità lavorativi riconducibili alle diverse patologie e

attestati dagli esperti – quale fosse la capacità lavorativa globale

dell’assicurata, ovvero (ciò che non ha fatto l’Ufficio AI e per questa ragione

la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati per ulteriori

accertamenti) grazie all’aiuto di un perito bisognava stabilire se le inabilità

lavorative per motivi reumatologici e psichiatrici andavano o meno cumulati e,

se sì, in quale misura. A tutto ciò va aggiunto che, dato il tempo trascorso

dall’ultima perizia pluridisciplinare del SAM e ritenuta l’evoluzione dello

stato valetudinario, il dr. __________, medico SMR, ha concluso per la necessità

di un aggiornamento della situazione a cura del SAM: “(…) in considerazione del

tempo trascorso in questo caso con a quanto pare evoluzione negativa, ritengo

giudizioso una attuale rivalutazione SAM che dovrà esprimersi sull’entità

dell’impedimento globale.” (doc. VIII/Bis).

Alla

luce di quanto appena esposto è a torto che l’Ufficio AI ha ritenuto non necessario o perlomeno non indicato l’intervento di un avvocato

e concluso che l’insorgente poteva difendersi senza ricorrere ad un legale.

Per

quanto riguarda gli altri presupposti – lasciati aperti dall’Ufficio AI –

cumulativamente necessari per riconoscerle il diritto all’assistenza

giudiziaria in sede amministrativa, il TCA rileva quanto segue.

Le

conclusioni dell’opposizione interposta dall’assicurata non erano prive di possibilità

di esito favorevole visto che con la presente decisione questo Tribunale ha

annullato la decisione su opposizione impugnata.

L’assicurata

è infine chiaramente indigente visti i certificati per l’ammissione

all’assistenza giudiziaria e la documentazione prodotti (doc. AI 122/2-7).

Gli

atti vanno quindi rinviati all’Ufficio AI affinché si pronunci correttamente

sull’importo spettante all’assicurata (cfr. DTF 131 V 153).

2.10. Vincente

in causa, la ricorrente, patrocinata da un legale, ha diritto ad un’indennità

per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

La

sua domanda intesa ad essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria

gratuita per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF 124

V 309, consid. 6; STF del 2 febbraio 2007 nella causa G., I 911/06; STFA del 14

agosto 2006 nella causa B., I 319/05; STFA

del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03; STFA del 9

aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999 nella causa T., U 59/99).

2.11. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la

procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al

rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è

soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei

considerandi.

§ La decisione su

opposizione 25 aprile 2007 è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI

affinché proceda come indicato ai consid. 2.7 e 2.9.2.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI verserà all’assicurata fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa),

ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia

di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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