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Decisione

32.2007.18

Assicurato precedentemente attivo quale macchinista. Riduzione della rendita a seguito di una anonima segnalazione. Rinvio degli atti all'Ufficio Ai per accertare se le condizioni psichiche sono migli

26 ottobre 2007Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

1.6. Con

la risposta di causa l’Ufficio AI, dopo aver sottoposto la documentazione

medica prodotta con il ricorso al vaglio del proprio servizio medico (in

seguito: SMR), ha chiesto la conferma della decisione impugnata e la

conseguente reiezione del ricorso.

1.7. Pendente

causa l’assicurato ha trasmesso la TCA ulteriori atti medici che sono stati

trasmessi all’Ufficio AI per una presa di posizione (VI, VIII, X, XII).

considerato, in

diritto

In

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003

nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;

STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002

nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U

347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella

causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2. Nel

caso in esame, oggetto del contendere rimane a sapere se la rendita intera

dell’assicurato debba essere ridotta, in via di revisione, a metà rendita.

2.3. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la

surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere

sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de

causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp.

216ss).

Secondo

l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno

diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi

almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che

gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al

70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita

se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno

al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità

e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio

di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali

di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe

potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado

d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del

reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello

che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore

(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance

invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito

che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V

136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di

regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio

la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello

assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La

misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla

situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di

misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per

la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due

redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,

vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere

calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR

1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

2.4. Se

il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che

incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro,

aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta

(art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di

una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande

invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della

rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si

ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del

grado d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è

stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il

grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è

modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3

OAI). Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno

per grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente

o perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è

riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel capoverso

3.

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi­derazione allorché è durato

tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a

durare (art. 88 a cpv. 1 OAI).

Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre

tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena

esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono

applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di

assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo

(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

La

costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione

non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso

sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto

invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un

cambiamento importante (STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC

1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la

revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche

dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di

guadagno.

2.5. Nell’ambito

della revisione della rendita, l’Ufficio AI ha ordinato una perizia multidisciplinare

presso il __________. Dal referto 14 luglio 2005 (doc. Al 142) risulta che i

periti, dopo aver esposto dettagliatamente l'anamnesi e le constatazioni obiettive,

hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica

(dr. __________), ortopedica (dr. __________) e pneumologica (dr. __________).

Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno del ricorrente

presso il citato centro di accertamento, essi hanno posto le seguenti diagnosi:

"(...)

5.1 Diagnosi con influsso sulla capacità

lavorativa

Sindrome lombosciatalgica sin. di carattere cronico con

/ su

- esiti di duplice operazione per ernia discale

lombosacrale e recidiva;

- osteocondrosi lombosacrale;

- esiti da ostecondrosi giovanile tipo Scheuermann

dorsolombare.

Sindrome cervicale recidivante su

- osteocondrosi cervicale moderata.

Disturbo della personalità con caratteristiche

Borderline.

Stato dopo contusione dell'orbita ds. con

- amputazione altitudinale del campo visivo all'occhio

ds.." (Doc. AI 142)

In

merito alle conseguenze sulla capacità lavorativa e sulla capacità

d’integrazione, i periti hanno evidenziato quanto segue:

"

8 CONSEGUENZE

SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

Per l'attività di fabbro le conseguenze sono da

ricondurre alle menomazioni dovute ai disturbi ortopedici ed a livello

psicologico e mentale.

Dal lato ortopedico la diminuzione della capacità

lavorativa nella misura del 50% si giustifica con la presenza di una

limitazione funzionale della colonna vertebrale dorsolombare e lombosacrale sia

pure quest'ultima di media entità, accompagnata però da sintomi irritativi

residui radicolari dell'arto inf. sin.. Più moderata, ma presente, è anche la

limitazione funzionale nel settore del rachide cervicale, senza presenza di segni

di sofferenza radicolare agli arti sup., ma con cefalee muscolotensive. A

livello psicologico e mentale l'evoluzione del particolare disturbo di

personalità descritto comporta un'attitudine di chiusura, di intolleranza, di

instabilità emotiva, con tendenza a scoppi d'ira, particolarità che limitano le

risorse dell'A. per un'attività richiedente collaborazione, flessibilità ed

adattabilità.

Per quanto riguarda la determinazione temporale della limitazione

della capacità lavorativa, dagli atti (23.03.1995) sappiamo che all'A. è stata

erogata una rendita per un grado AI del 100% a partire dal 1.03.1990, in

seguito, a partire dal 1.11.1991 un grado AI del 50%, e di nuovo a partire dal

1.02.1993 un grado AI del 100%. Dopo la perizia pluridisciplinare presso il __________

di __________, il grado AI è stato stabilito nella misura del 70%. Da allora il

peritando non ha più esercitato attività lucrativa sino al 2003 (l'A. non è

tuttavia preciso) epoca a partire dalla quale avrebbe iniziato un'attività di allevamento

di puledri, con due cavalle fattiere, e tenuto in cura da. 26 pecore. In questo

tipo di attività sulla base di quanto evidenziato in occasione dell'attuale

perizia, l'A. va considerato abile al lavoro nella misura del 60%.

Possiamo quindi affermare che in base agli atti ed alla

documentazione medica in visione ed alle attuali evidenze cliniche, dal lato

ortopedico, nel settore lombosacrale è subentrata una stabilizzazione con un

certo miglioramento, sia pure non completo, della funzione della colonna vertebrale

lombosacrale.

Dal lato psicologico e mentale il quadro nevrastenico

descritto in occasione della perizia __________ (atto 23.03.1995) è entrato in

una fase stazionaria anche grazie al ritrovato piacere di occuparsi

nell'azienda agricola, attività che permette all'A. di isolarsi in quanto

effettuabile in modo autonomo.

In una visione d'assieme possiamo quindi affermare che

lo stato valetudinario dell'A., al momento dell'attuale esame peritale,

presenti un miglioramento rispetto alle precedenti valutazioni." (Doc. AI

142)

Considerato

che dal punto di vista medico-teorico l’assicurato presenta una capacità

lavorativa del 60%, con rapporto 18 agosto 2005 il consulente ha proceduto alla

determinazione del grado d’invalidità mediante il raffronto dei redditi, giungendo

ad un grado d’invalidità del 57,82% (doc. AI 148-3). Va al riguardo osservato

che il reddito da valido è stato calcolato sulla base dei dati salariali

statistici regionali (tabella TA 13).

Nella

decisione su opposizione 23 novembre 2006 l’Ufficio AI ha corretto il calcolo

eseguito nell’agosto 2005 come segue:

"

A proposito dei valori

applicabili, lo scrivente Ufficio sottolinea che, in base alla più recente

giurisprudenza del TFA, ai fini del calcolo, fa stato il valore centrale o mediano

della tabella TA1 riferita a valori federali (in tal senso, nella

causa U 56/03 la Corte plenaria del TFA ha stabilito l'inapplicabilità

dei valori regionali (Tabella TA13) di cui all'inchiesta svizzera sulla

struttura dei salari (ISS) edita dall'Ufficio federale di statistica).

Ne consegue quindi che aggiornando i dati al 2005

(ultimi dati statistici disponibili aggiornati al 2005), dal raffronto tra

reddito ipotetico da sano di fr. 60'431.- (2005) e reddito ipotetico da

invalido con riduzione del 20% e con capacità lavorativa residua del 60% di fr.

27'758.- (tabella RSS TA1 categoria 4, mediana, aggiornata al 2005) viene

comunque confermato il diritto alla mezza rendita d'invalidità con una

perdita di guadagno del 54%." (Doc. AI 180)

Di

conseguenza, accertato un miglioramento dello stato valetudinario

Considerandi

dell’assicurato, con la decisione contestata l’Ufficio AI ha ridotto, in via di

revisione, la rendita a metà.

L’assicurato

ha invece sostenuto come incompleta la valutazione del SAM e chiesto l’esecuzione

di una perizia giudiziaria volta ad accertare le reali condizioni ortopediche e

psichiatriche, nonché i reciprochi condizionamenti dei fattori invalidanti.

2.6

Affinché

un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed

esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi,

prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in

piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione

delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni

dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in

der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 1997 pag. 123). A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono

a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14

aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F. inedita,

STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329

e 332; ZAK 1986 pag. 189). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è

in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la

propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per

quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono

tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157). Nella DTF 125 V

351.

seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito

che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve

essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino

essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Per quel

che riguarda il medico di fiducia, secondo la generale esperienza della vita,

il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del

suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo

1997, pag. 111).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01

ed S., U 330/01).

Nella

sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto

proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte

und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore

ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul

carattere invalidante di una affezione psichica. Secondo Mosimann, in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione

riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche

valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte

dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il

carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la

perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il

carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con

sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti

medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in

base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi

sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

2.7

Nel

caso in esame, secondo il TCA l’aspetto ortopedico è stato esaurientemente e

dettagliatamente vagliato dal dr. __________ e non vi sono validi motivi per

discostarsi. Il perito ha esposto in modo completo e diffuso la complessa sintomatologia

descritta dall’assicurato, valutando un’incapacità lavorativa del 50%

nell’attività di operaio a causa di una “limitazione funzionale della

colonna vertebrale, dorsolombare e lombosacrale, sia pure quest’ultima di media

entità, accompagnata però da sintomi irritativi residui radicolari all’arto inferiore

sinistro”, con una moderata limitazione funzionale del rachide cervicale,

senza segni di sofferenza radicolare agli arti superiori (cfr. referto 16

giugno 2005 punto 4; doc. AI 142-28).

Il

perito ha poi sostenuto che l’assicurato è in grado di svolgere attività,

specialmente nel settore agricolo, in particolare nel campo della cura e

manutenzione del bestiame ed eventualmente nel settore meccanico medio-leggero,

sconsigliando una posizione coatta prolungata e senza dover trasportare pesi

oltre i 15 kg. La capacità lavorativa è stata valutata al massimo dal 50% al

70% (cfr. perizia punto 7, doc. AI 142-29).

Contrariamente

a quanto sostenuto dal ricorrente, tale valutazione non è in contraddizione con

la realtà in cui vive, caratterizzata dal fatto che l’assicurato ha gestito

rispettivamente gestisce, seppur con l’aiuto di familiari e terzi, una piccola azienda

agricola, dettagliatamente descritta nel rapporto 1° marzo 2005 dall’ispettore

AI a seguito di una visita in loco (doc. AI 125-1), che non ha portato al

conseguimento di un reddito apprezzabile (cfr. Stima del reddito agricolo eseguita

il 31 maggio 2005 a cura dell’Ufficio della __________; doc. AI 137-1), attività

che andava comunque segnalata all’amministrazione.

In

queste circostanze, dal punto di vista ortopedico, non vi è alcuna ragione per

non ritenere, in generale, l’assicurato parzialmente abile in attività senza

sollevamento e trasporto di carichi sopra i 15 chili, con possibilità di

variare la postura.

Determinante

è che, sempre dal lato ortopedico, la problematica lombosacrale si è

stabilizzata con “con un certo miglioramento, sia pure non completo,

della funzione della colonna vertebrale lombosacrale” (sottolineatura del

redattore; cfr. perizia SAM pag. 16), miglioramento che giustifica la revisione

della rendita.

Da

ultimo, il ricorrente ha trasmesso il rapporto 5 marzo 2007 il dr. __________,

il quale, fra l’altro, ha evidenziato che “attualmente sono

subentrati anche dei dolori a livello della colonna cervicale. In associazione

vi sono delle emicranie e uno stato a carattere depressivo” (sottolineatura

del redattore; doc. G). Contrariamente a quanto sostenuto dal SMR nelle

annotazioni 27 aprile 2007 (XII/1), si tratta di sostanziali modifiche del

decorso. Infatti, il dr. __________ ha accertato “una mobilità della

cervicale ridotta da 1/3 a 2/3 soprattutto nella roteazione verso sinistra e

nella flessione laterale verso sinistra”, allorquando il dr. __________

aveva scritto che “le alterazioni degenerative nel settore della colonna

cervicale bassa sono discrete…” (perizia pag. 5). Ciononostante, questo peggioramento

non può essere preso in considerazione essendo attestato dopo l’emissione della

decisione contestata, il 23 novembre 2005. Per costante giurisprudenza,

infatti, il giudice delle assicurazioni sociali esamina la legalità delle

decisioni in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui la

decisione impugnata è stata resa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato

questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo atto amministrativo

(cfr. DTF 130 V 138 consid. 2 con riferimenti).

2.8

Necessita

invece di un complemento d’accertamento la problematica psichiatrica presente

al momento in cui la decisione impugnata è stata resa, come detto, il 23

novembre 2006.

Innanzitutto

va fatto riferimento al referto 19 giugno 2005 del dr. __________ in cui

lo specialista ha accertato un disturbo della personalità con caratteristiche

borderline (ICD10-F60.3), valutando un’inabilità lavorativa del 40%. Rispetto

alla perizia __________, quindi, come sottolineato dal SAM, dal lato psichiatrico

il ricorrente “ è entrato in una fase stazionaria anche grazie al ritrovato

piacere di occuparsi nell’azienda agricola, attività che permette

all’assicurato di isolarsi in quanto effettuabile in modo autonomo”

(perizia SAM pag. 16; doc. AI 146-16). Infatti, il dr. __________ ha

evidenziato che l’assicurato presenta, quale caratteristica della sua personalità,

“una tendenza ad aggredire unitamente ad un movimento attraverso il quale

isolandosi riesce a scansare i contatti affettivi o sociali ed evita dei

contrasti che potrebbero diventare dannosi per sé e per gli altri “(perizia

pag. 5; doc. AI 142-21). Da qui, appunto, la scelta di trascorre la giornata

presso la sua azienda agricola nella pianura di __________ intento

all’allevamento dei cavalli, pecore e capre (cfr. rapporto 1° marzo 2005

dell’ispettore AI; doc. AI 125-1).

Va

poi evidenziato che, allegato al presente ricorso, l’assicurato ha prodotto il

rapporto 12 gennaio 2007 del suo psichiatra curante, dr. __________, il quale

ha attestato una sindrome ansioso-depressiva di natura psicogena giustificante

un’incapacità lavorativa del 75%, con prognosi sfavorevole. Egli ha in

particolare evidenziato che “le condizioni psichiche del paziente non sono

assolutamente compatibili con una ripresa lavorativa regolare anche parziale,

nella quale egli fosse al contatto con altre persone (colleghi di lavoro,

clientela ecc.), con le quali in breve tempo instaurerebbe, in relazione con la

sua patologia, un clima di tensione che lo porterebbe rapidamente allo

scompenso” (doc. D). Certo che già con rapporto 14 ottobre 1997 lo

psichiatra curante aveva certificato uno sviluppo depressivo-psicoreattivo

in fase di cronicizzazione (doc. AI 92-2), il cui trattamento psichiatrico, a

seguito di un miglioramento soggettivo dell’assicurato, è terminato nel

novembre 1998, con possibilità di fare capo, a dipendenza delle necessità, ad una

psicologa designata dal curante (cfr. doc. AI 141-2). Il 2 marzo 2005

l’assicurato ha tuttavia ripreso il trattamento, tant`è che con rapporto 28 giugno

2005.

il dr. ___________ ha nuovamente diagnosticato uno sviluppo psicogeno

abnorme posttrautico cronicizzato (doc. AI 141-3).

Orbene,

tutto ben considerato, questo TCA non può che condividere quanto fatto presente

nel ricorso, ossia:

"

Per quanto attiene alla

perizia del dottor __________ si evidenzia come la stessa si dilunghi sull'anamnesi

riassuntiva mentre riassuma in poche righe l'esame psichico vero e proprio. L'esame

psichico, dal canto suo, non approfondisce l'elemento essenziale per quanto

attiene alle capacità lavorative del ricorrente, vale a dire la sua estrema

irascibilità che lo porta a scontrarsi addirittura con i propri familiari ed a

rifugiarsi sui monti onde evitare contatti. Questo elemento, attestato

inequivocabilmente dal dottor __________, è estremamente importante se si

considera che il dottor __________, nella perizia del 1995 presso lo ZMB, indicava

buoni rapporti con i familiari." (Sottolineatura del redattore; doc. I)

A

prescindere che dagli atti non risulta che il ricorrente si sia “rifugiato sui

monti”, sta di fatto che, come già evidenziato sopra, egli svolge

(parzialmente) un’attività agricola conforme e rispettosa delle sue limitazioni

d’ordine psichico.

Non

va poi dimenticato che per la determinazione del reddito da invalido, nel

rapporto 18 agosto 2005 il consulente, partendo dall’assunto che l’assicurato poteva

lavorare al 60% in attività adeguate, ha considerato esigibili le attività nel

settore secondario (industriale) “quale operaio generico, specializzato e/o

al controllo di qualità, manutentore, nel terziario (servizi), quale custode di

edifici privati e/o lavorativi (fabbriche), fattorino” (doc. AI 148-2). In

altre parole, sono state ritenute esigibili quelle professioni che presuppongo

il contatto quotidiano con altri (sia colleghi di lavoro che terze persone),

ciò che dal punto di vista psichico l’assicurato dovrebbe evitare.

Inoltre,

l’insistenza dello psichiatra curante nel ritenere data, successivamente alla

perizia del dr. __________, una sindrome ansioso-depressiva invalidante motiva

ulteriormente la necessità di un’approfondita valutazione extra-somatica. Vero che

nella nota 7 febbraio 2007 il dr. __________ del SMR, facendo riferimento al

già citato scritto 12 gennaio 2007 del dr. __________, ha contestato esservi i

presupposti per ritenere data la diagnosi di depressione (IV bis). Tuttavia, la

risposta fornita da quest’ultimo, specialista in psichiatria e psicoterapia, ad

un’ulteriore annotazione del dr. __________ risulta essere convincente per l’esistenza

di una sindrome ansiosa-depressiva. In particolare con scritto 4 aprile 2007 il

dr. __________ ha evidenziato:

"

Nello scritto sopra

menzionato il Dr. __________ fa riferimento all'attestato del 12 gennaio dello

scrivente e precisamente al seguente passo (3° riga e seguenti): "…

fenomenologia di tipo ansioso-depressivo … che si traduce in episodi intercorrenti

in intesa tensione interiore - percepita soggettivamente come angoscia -, stati

di abbattimento dell'umore a tratti anche pronunciati, ove la tipologia della

deflessione timica è quella della depressione disforica, con spiccata irritabilità

e suscettibilità nonché tendenza allo scatto nervoso".

Dal testo risulta evidente che la qualificazione di

"episodi intercorrenti" si riferisce a ciò ché soggettivamente viene

vissuto dal paziente come angoscia, cioè, secondo l'accezione corrente del

termine come il grado più massiccio dell'ansia, mentre per contro è implicito

nel concetto di "fenomenologia di tipo ansioso-depressivo" l'assunto

secondo i criteri di classificazione delle forme depressive sotto F 41.2, che

il disturbo depressivo e quello ansioso siano presenti contemporaneamente, ciò

che è il caso sul nostro paziente. Parlando di turbe ansioso-depressive è dato

per definizione per accertato che i due tipi di disturbo coesistano -

altrimenti il concetto non sarebbe applicabile - ed è perciò superfluo precisare

esplicitamente la coesistenza, ovvero ciò che implicitamente è già contenuto

nella definizione stessa. Ciò che il passo sopra menzionato vuole mettere in

evidenzia è un surplus nella fenomenologia, cioè che a tratti, appunto sotto forma

di episodi singoli, l'ansia di base - coesistente con la depressione di base

- arriva fino al livello dell'angoscia, evenienza quest'ultima tutt'altro

che rara, come ben sa qualsiasi specialista in psichiatria che si occupa di

simili casi.

Il Dr. __________ dà un'interpretazione fallace al

citato surplus della fenomenologia, come si il paziente soffrisse di una

depressione a sè stante, alla quale si sovrappongono episodicamente stati di

ansia: il paz. soffre di ansia e depressione - se così non fosse non si avrebbe

potuto parlare di fenomenologia ansioso-depressiva - e, in sovrappiù,

succede che episodicamente l'ansia raggiunga la qualifica dell'angoscia."

(Doc. F)

Pertanto,

pur tenendo conto che alle certificazioni del medico curante -

anche se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) -

va riconosciuto un valore di prova limitato, e ciò in ragione del rapporto di

fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353

consid. 3b/cc), questo Tribunale non può considerare priva di qualsiasi

significato la circostanza che il dr. __________, il quale conosce bene

l’assicurato per averlo seguito a due riprese, ha costantemente

diagnosticato la presenza di un disturbo depressivo ricorrente di natura invalidante.

Non

è pertanto da escludere che sia subentrato un peggioramento della sintomatologia

psichiatrica, tenuto inoltre conto che tra la perizia del dr. __________ e la

decisione contestata è trascorso quasi un anno e mezzo.

2.9

In

conclusione, visto quanto precede, annullata la decisione 23 novembre 2006, gli

atti sono da rinviare all’amministrazione affinché approfondisca l’aspetto psichiatrico

dell’assicurato. In esito a tale complemento

istruttorio, l’Ufficio AI valuterà se globalmente lo stato di salute ha subito

un cambiamento importante suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e,

quindi, sul diritto alla rendita e si pronuncerà nuovamente tramite una nuova

decisione.

2.10

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la

procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è

soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi .

§ La decisione su

opposizione 23 novembre 2006 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati

all’Ufficio AI affinché proceda agli accertamenti di cui al consid. 2.8 e renda

un nuovo giudizio.

2. Le

spese di procedura di fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale

verserà al ricorrente fr. 1’500.-- di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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