32.2007.180
UAI ha a giusta ragione rifiutato all'assicurato il diritto a prestazioni,essendo egli ancora abile al lavoro al 100% in attività adeguate e risultando dal raffronto dei redditi un grado di invalidità
16 giugno 2008Italiano80 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2007.180
Data decisione, Autorità:
16.06.2008, TCA
Titolo:
UAI ha a giusta ragione rifiutato all'assicurato il diritto a prestazioni,essendo egli ancora abile al lavoro al 100% in attività adeguate e risultando dal raffronto dei redditi un grado di invalidità inferiore al minimo richiesto del 40%
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 8 cpv. 1 LAI
art. 17 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 69 cpv. 1bis LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 6 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.180
cr/sc
Lugano
16 giugno
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 25 maggio 2007 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 26 aprile
2007 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nato
nel __________, di professione muratore, in data 18 novembre 2004 ha presentato una domanda volta
all’ottenimento di prestazioni AI per adulti, essendo affetto da una sindrome
dorso e lombospondilogena cronica con piccola ernia discale presente dal 5
dicembre 2003 (doc. 4/1-7).
1.2. Esperiti gli
accertamenti medici ed economici del caso, con decisione del 5 luglio 2005 l’Ufficio
AI ha respinto la richiesta di prestazioni, non presentando l’assicurato un
grado d’invalidità pensionabile (doc. 17/1-3).
1.3. A seguito
dell’opposizione interposta dall’assicurato, rappresentato dalla __________ -
con la quale ha contestato il fatto di non essere stato sottoposto ad un esame
specialistico in ambito psichiatrico, nonostante sia in cura da mesi presso il
dr. __________, chiedendo inoltre di essere posto al beneficio di provvedimenti
di riqualifica professionale, dato che egli non è più in grado di svolgere
mansioni nel settore dell’edilizia (doc. 25-1) - l’amministrazione, dopo aver
chiesto ulteriori precisazioni ai curanti, dr. __________ e dr. __________, con
decisione su opposizione del 26 aprile 2007, ha confermato il rifiuto di
prestazioni, rilevando che l’assicurato è ancora abile al lavoro al 100% in
attività leggere adeguate e che dal raffronto dei redditi è risultato un grado
di invalidità del 22%, insufficiente per avere diritto ad una rendita (doc. C).
1.4. Contro la citata
decisione amministrativa l’assicurato, rappresentato da RA 1, ha presentato ricorso
al TCA, chiedendo che l’incarto venga retrocesso all’UAI per una nuova
valutazione psichiatrica (I).
Egli ha
sostanzialmente rilevato che il suo stato di salute, dal punto di vista
psichico, non è stato sufficientemente approfondito, preannunciando la
trasmissione di un referto medico dettagliato da parte dello psichiatra
curante, dr. __________ (I).
L’assicurato ha pure criticato il fatto che l’UAI
abbia escluso, sulla base del rapporto del consulente IP, la possibilità di una
riqualifica professionale, ritenendolo direttamente reintegrabile sul mercato
del lavoro (I).
1.5. L’UAI,
in risposta, confermando la correttezza della propria decisione, ha invece
postulato la reiezione del ricorso (IV).
Tale scritto è stato trasmesso al rappresentante
dell’assicurato, con l’avvertenza che le parti hanno facoltà di presentare
eventuali altri mezzi di prova (V).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU
2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono
determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la
fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid.
1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è
realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione
della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati
in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Oggetto del
contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il
diritto a prestazioni.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LAI gli assicurati invalidi o direttamente minacciati
d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione necessari e atti a
ripristinare, migliorare, conservare o avvalorare la capacità di guadagno. Per
stabilire tale diritto deve essere considerata tutta la durata di lavoro
prevedibile. Fra i provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI
sono previsti pure i provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI),
che comprendono l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima formazione
professionale (art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI) ed il
collocamento (art. 18 cpv. 1 LAI).
L’art. 17
LAI prevede in particolare che l’assicurato ha diritto alla formazione in una
nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione
professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere
presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale.
Invalido
ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della
gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione
professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110
consid. 2b; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).
Secondo
l’art. 6 cpv. 1 OAI per riformazione professionale vanno intesi i
provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare sensibilmente la
capacità di guadagno al termine della prima formazione professionale o dopo
l’inizio di un’attività lucrativa senza previa formazione professionale a causa
dell’invalidità.
Con
riformazione professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme
delle misure reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente
un'opportunità di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta
dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite
del possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag.
495 consid. 2a).
L'assicurato
ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel
suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di
guadagno (AHI 1997 pag. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid. 2b).
Una
formazione non può quindi essere interrotta anticipatamente se, tenuto conto
del principio della proporzionalità, il successo prevedibile dei provvedimenti
d’integrazione appare ancora raggiungibile (RDAT I 1998 pag. 295 consid. 1b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo
1997, pag. 131).
Secondo la giurisprudenza, infine, l'assicurato sottopostosi a
carico dell'assicurazione per l'invalidità a provvedimenti d'integrazione
professionale ha diritto a provvedimenti completivi nel caso in cui la
reintegrazione effettuata non gli consenta di percepire un reddito adeguato e
se egli solo con tali provvedimenti supplementari possa essere in grado di
conseguire un guadagno pacificabile a quello che avrebbe potuto percepire senza
invalidità nella sua precedente attività. Il diritto a detti provvedimenti
completivi non esige che sia raggiunta la soglia di rilevanza (perdita di
guadagno del 20%: DTF 124 V 110 consid. 2b) richiesta per aver diritto ai
provvedimenti d'integrazione professionale (STFA inedita 20 luglio 2002 nella
causa C, I 237/00; Pratique VSI 2000 31 consid. 2 e 32 consid. 3b, RDAT I 1998
pag. 294; RCC 1978 pag. 527e STFA 1967 pag. 108).
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo
la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique
de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta
perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse
divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la
giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità,
come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche
e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit,
p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra
parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di
applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è
essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il
TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.5. Per quanto
riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b, I 148/98; Locher,
Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,
possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono
essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le
anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno
stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico
dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno
cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di
quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità
di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo
accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;
di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che
l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui
pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102
V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a;
RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid.
3b)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le
psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische
Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi
(STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella
causa S. F., I 148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri
per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca
un’incapacità di guadagno duratura.
Tali criteri sono stati così riassunti dal TFA in un’altra sentenza
Fatti
I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così
espresso:
"
6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo
da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche,
per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente
necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una
incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2,
destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF
130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un
disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a
determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa
suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art.
4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit
und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den
Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz
Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76
segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a
questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il
disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una
gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla
persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato
del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V
165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298
consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi
eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità
psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata
di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche
croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o
in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale
dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto
"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi
profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza
di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore
somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i
riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare
ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero
delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno
ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29
gennaio 2003 in re P., I
129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).
In tale contesto, l'esperto chiamato ad
esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della
ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato
(VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."
Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:
"
5.2 In una recente
sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità
presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica
di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa
di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni
organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi
stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione
sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato,
senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso
tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto
psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer
Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o
stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi
a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del
12 marzo 2004 in re N., consid.
2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit
und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den
Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz
Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76
segg. e 80 segg.)."
In
una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004 pubblicata in DTF 131 V 49 l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore
somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei
criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi
a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione
sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le
limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei
sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a
prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una
notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;
l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza
in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i
lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;
l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante
il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im
Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:
Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno
studio approfondito di Winchkler e Foerster).
In una
sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che
“(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in
particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata
sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto
scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del
Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4).
(…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.6. Nel caso in
esame, nel suo rapporto medico del 2 giugno 2005, il dr. __________ del SMR,
medico generico (sul diritto per gli assicurati di conoscere la
specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13),
poste le diagnosi di “sindrome lombovertebrale e lombospondilogena cronica su
piccola ernia discale L5/S1 mediolaterale sinistra senza compressione; sindrome
del dolore cronico” (doc. 14-1) e indicati, quali limiti funzionali, che
l’interessato “è in grado di eseguire lavori medio-pesanti; pesi da sollevare e
da trasportare fino a 30 kg,
occasionalmente anche superiori; non è limitato nella posizione eretta né
seduta; non vi sono limitazioni negli spostamenti; lavori con il tronco in
anteflessione sono limitati, fino a 30 minuti di fila; in posizione accovacciata
e inginocchiata fino a 30 minuti”, ha osservato:
"
(...)
L'A. è stato visto da numerosi reumatologi, i
quali concordano che dal loro punto di vista le limitazioni non sono importanti
e lavori fino a medio-pesanti sono esigibili, con anche, occasionalmente,
l'esecuzione di lavori pesanti.
L'attività di muratore fu ritenuta anche
esigibile dal reumatologo curante, che però poi consiglia un'attività con i
limiti sopra richiesti. E' plausibile che la continuazione dell'attività di
muratore alla lunga porti a un peggioramento.
Importante è la componente del dolore
somatoforme, che è stata giudicata nell'ambito della valutazione
pluridisciplinare (reumatologo, psichiatra, anestesista) del 06.04.2005
all'Ospedale universitario di __________, con conclusioni sulla CL
corrispondenti a quelle sopra descritte.
La patologia psichiatrica è compresa in questa
valutazione.
Viene consigliato un riallenamento al lavoro.
In conclusione l'attività di muratore non è
adatta se si vuole conservare anche in futuro la CL di questo A., 40enne, al
momento risulta ancora praticabile, al 50% (diminuzione di rendimento)."
(Doc. 14-2)
Il dr. __________ ha fondato il suo rapporto
medico sul referto del 13 aprile 2005 relativo all’esame pluridisciplinare
eseguito presso l’__________ di __________, su richiesta del dr. __________,
spec. FMH in reumatologia, che nel suo certificato medico del 18 febbraio 2005
aveva ritenuto l’assicurato affetto da una sintomatologia del dolore
equivalente ad una sindrome del dolore somatoforme, di origine psichiatrica e
non quindi di competenza di un reumatologo (doc. 13-7).
Nel rapporto del 13 aprile 2005 i medici dell’__________
(e meglio il dr. __________, medico assistente della __________; il dr. __________,
Capo-clinica della __________ e il dr. __________, Capo-clinica della __________)
hanno posto le seguenti diagnosi:
"
(...)
Hauptprobleme:
1. Chronifizierte Schmerzverarbeitungsstörung
(F45.9)
- Lumbospondylogenes
Syndrom
- Massive Dekonditionierung und Haltungsinsuffizienz bei
Schonverhalten
- Fehlhaltung der Wirbelsäule
- Geringe degenerative Veränderungen der
Wirbelsäule
- kleine Diskusprotrusion L5/S1 ohne neurale Affektion und
Anulusriss L4/5
- Depressive Entwicklung
- Ausweitungstendenzen
- Selbstlimitierungen, 4/5 nicht organische Zeichen nach
Waddel, allgemeine Druckschmerzhaftigkeit (18/18 Fibromyalgie-typische
Tenderpoints + mehrere Controllpoints positiv)
Considerandi
2.
Leichtgradige depressive Episode (F 32.0)" (Doc. 13-2)
I medici dell’__________ hanno poi rilevato:
"
(...)
Beurteilung:
Herr RI 1 weist klinisch führend eine ausgeprägte
Dekonditionierung und eine Hypotrophie der wirbelsäulestabilisierenden
Muskulatur mit resultierender Haltungsinsuffizienz auf. Zudem besteht eine
erhebliche Fehlhaltung der Wirbelsäule.
Rezidivierende belastungsbedingte muskuläre
Reaktionen der autochthonen Rückenmuskulatur werden so plausibel. Das
Uebergewicht trägt sein Übriges dazu bei.
In den bildgebenden Untersuchungen konnten weder
Hinweise für relevante degenerative Veränderungen noch für eine neurale
Affektion gefunden werden. Die minimale Diskusprotrusion ohne neurale Affektion
auf Höhe L5/S1 und auch der Anulus fibrosus - Riss auf Höhe L4/5 können die
ausgeweitete Symptomatik und diffuse Schmerzangabe des Patienten nicht
hinreichend erklären. Es finden sich hingegen in den Untersuchungen diskrepante
Befunde, auch weist der Patient Ausweitungstendenzen (4/5 Waddell-Zeichen,
positive Tender - und Controlpoints) auf.
Die notwendigen Rekonditionierungsmassnahmen
scheiterten bisher an der Abwehr aktiver Massnahmen des Patienten, der sich
durch ausgeprägtes Schonverhalten auszeichnet und mit einem erheblichen
Krankheitsgefühl verbindet. Zusammengefasst sind die Einschränkung
rheumatologisch somatisch nicht plausibel, der Patient weist Selbstlimitierungen
auf.
Aus psychiatrischer Sicht ist festzuhalten, dass
der Patient ein relativ niedriges Funktionsniveau hat und über schlechte
Coping-Möglichkeiten verfügt. Herr RI 1 weist eine ausgeprägte gedankliche
Fokussierung auf das Schmerzerleben auf. Er schildert, vermehrt nervös,
innerlich unruhig und aggressiv zu sein, fühle sich deprimiert, habe weniger
Interessen als früher und habe sich sozial zurückgezogen.
Die Konzentration sei sehr schlecht, es sei ihm
oft schwindlig, er grüble nachts wenn er nicht schlafen könne, habe negative
Gedanken und sei ausgeprägtem Gedankenkreisen ausgeliefert.
Herr RI 1 hat jegliche Aktivitäten aufgegeben und
ein ausgeprägtes Schonungs- und Vermeidungsverhalten entwickelt.
Prozedere / Vorschlag:
Grundsätzlich wäre eine Rekonditionierung i. S.
einer Haltungskorrektur, Ausgleich der muskulären Dysbalancen, Kräftigung des
spinotransversalen Systems unter Vermittlung ergonomischer Arbeitsweisen bei
den Patienten dringend angezeigt. Diese sollten mittelfristig in einer medizinischen
Trainingstherapie, welche mindestens 3 Monate bis besser noch 6 Monate
durchgeführt werden sollte, münden. Inwieweit der Patient jedoch Bereitschaft
zeigt, dieses unter Inkaufnahme eines tolerablen Masses an Schmerzexacerbation
durchzuführen, bleibt aber nach dem Gespräch mehr als fraglich. Bezüglich der
Arbeitsfähigkeit muss medizinisch/theoretisch davon ausgegangen werden, dass
der Patient keine wesentlichen funktionellen Einschränkungen hat, so dass
zumindest für eine mittelschwere Tätigkeit der Patient zu 100% arbeitsfähig
sein dürfte. Realistisch wäre whs. eine Steigerung der Arbeitsfähigkeit
ausgehend von 50% unter begleitender Therapie innert 3 Monaten auf 100%.
Grundsätzlich waren dem Patienten sogar schwerere Arbeiten zuzumuten, dies müsste
aber ggf. in einer spezifischen Abklärung, z. B. einer Evaluation der
funktionellen Leistungsfähigkeit nach System lsernhagen beurteilt werden.
Dieses wäre allerdings eine typische gutachterliche Frage.
Aus psychiatrischer Sicht empfehlen wir zur Behandlung
der Depression den Austausch von Fluoxetin mit Remeron (beginnend mit 15 mg).
Da der Patient sich durch die chronischen
Schmerzen in seinem Alltag sehr einschränkt und stark übergeneralisiert, werden
wir es als sinnvoll erachten, wenn mit Herrn RI 1 an einem strukturierten
Tagesprogramm gearbeitet werden konnte, was jedoch eigene Motivation bedingen
würde. Aus psychiatrischer Sicht ist eine mittelschwere Arbeit unter
Berucksichtigung der Ergonomie zu 100% möglich." (Doc.
13-2+3)
In data 3 ottobre 2005 il dr. __________, spec.
FMH in psichiatria e psicoterapia, ha attestato:
"
Certifico che il Signor RI 1 é in mia cura dal
01.
giugno 2005, inviatomi dal Dottor __________ per una problematica depressiva
medio-grave apparentemente insorta su un disturbo somatoforme da dolore
persistente.
Il paziente sta effettuando regolarmente le cure
presso il sottoscritto, che consistono sostanzialmente in una psicofarmacoterapia
ambulatoriale con antidepressivi, ipnotici e gabapentina.
Le condizioni del paziente al momento sono
stazionarie ed è prevedibile che dovrà proseguire le cure intraprese per un
lungo periodo di tempo." (Doc. 31-2)
Al riguardo, nelle sue annotazioni del 14 ottobre
2005.
il dr. __________ ha osservato:
"
Presa di posizione nell'ambito della procedura
di opposizione:
La valutazione è stata completa ed ha tenuto
conto delle osservazioni della curante, del reumatologo curante, della
valutazione dell'aprile 2005 dell'istituto interdisciplinare del dolore
dell'Università di __________ (richiesto dal dr. __________ divenuto nel
frattempo reumatologo dell'A.).
Della componente psichiatrica si parla in
quest'ultimo rapporto e l'influsso di questa componente sulla CL è definito
inesistente (in attività medio pesante abile dal punto di vista psichiatrico).
Non sono quindi giustificati i rimproveri di
sottovalutazione delle "severe problematiche nella regione cervicale e
lombare", tutti i medici coinvolti non le ritengono severe.
I limiti espressi, su cui si è in seguito basato
il rapporto del CIP, sono confacenti al suo stato di salute.
Una valutazione fiduciaria del dr. __________
dava addirittura una CL completa nell'attività abituale.
I patrocinatori dell'A. ci fanno sapere che ora l'A. è in trattamento psichiatrico, dal dr. __________, questi ci manda un breve
scritto (07.10.2005) che conferma l'inizio della cura
dal 01.06.2005, e conferma la incapacità totale.
Fino al giugno 2005 le nostre conclusioni sono da
ritenere giustificate e basate su documenti medici validi (di diversi
specialisti).
L'ulteriore evoluzione è degna di indagini più
approfondite, a cominciare da richieste di precisazione allo psichiatra curante
e anche all'attuale reumatologo, per vedere se e come la loro valutazione si
distanzia dalle valutazioni precedenti. Sottoporre la mia presa di posizione al
servizio giuridico, dopo di che sono a disposizione per l'ulteriore procedere." (Doc. 34-1)
Nelle annotazioni del 1° febbraio 2006, il dr. __________
ha indicato di avere richiesto delle precisazioni sull’evoluzione dello stato
di salute dell’interessato sia al reumatologo, dr. __________, sia allo
psichiatra, dr. __________ (doc. 36-1).
Con scritto del 7 febbraio 2006 il dr. __________,
spec. FMH in reumatologia, ha risposto:
"
(...)
Come le sarà noto (mio rapporto al medico curante
del 18.2.2005), avevo visitato il signor RI 1 in data 17.2.2005. Il paziente a
quel momento era già stato visitato da diversi colleghi, anche reumatologi;
sulla base dell'anamnesi, dell'esame clinico e degli accertamenti paraclinici
allora a mia disposizione, ritenevo che il paziente non soffrisse di una
malattia rientrante nel mio campo di specialità, ma di un disturbo
psicosomatico; per averne la certezza, lo inviavo presso il consultorio
interdisciplinare del dolore dell'Ospedale Universitario di __________,
consulto che in sostanza portava a confermare quanto da me ritenuto. Una volta
pervenutomi il rapporto dell'__________ del 13.4.2005, rivedevo il signor RI 1,
dichiarandogli apertamente che come reumatologo non avrei avuto a disposizione
mezzi appropriati per influenzare la sua malattia, non di mia competenza. Da
quel momento non l'ho più rivisto, rimettendolo nelle mani del medico curante da una parte e di uno
specialista in psichiatria dall'altra. Non vi sono più state visite di decorso
in quanto prive di conseguenze terapeutiche somatiche."
(Doc. 39-1)
Nel rapporto medico all’attenzione dell’UAI
compilato in data 28 aprile 2006, il dr. __________, poste le diagnosi con
influsso sulla capacità lavorativa di “disturbo depressivo, episodio medio-grave
con sintomi biologici; sindrome somatoforme da dolore persistente” (doc. 42-1),
ha ritenuto l’assicurato inabile al lavoro al 70% dal 1° giugno 2005,
osservando:
"
(...)
Il paziente mi viene inviato dal Dottor __________
per una problematica depressiva medio-grave insorta apparentemente su un pre-esistente disturbo
somatoforme da dolore persistente.
Abbiamo iniziato una terapia specifica con
antidepressivi ipnotici e gabapentina.
Nonostante questo intervento il paziente ha
manifestato in maniera ingravescente il disturbo depressivo che ha determinato
una ospedalizzazione presso la Clinica di __________ all'inizio di quest'anno
da cui è stato dimesso il 16 marzo 2006.
Il paziente è stato attivo come muratore e da
diverso tempo lamenta una sintomatologia dolorosa per cui è già stato indagato
da diversi specialisti ed è anche stato valutato presso l'__________ di __________.
Questa problematica ha determinato un progressivo rinchiudersi in se stesso e alla fine la comparsa di una
franca sintomatologia depressiva determinata anche da una problematica
psico-sociale di accompagnamento con perdita del lavoro e perdita del diritto alla disoccupazione.
Alla dimissione della Clinica di __________ non abbiamo osservato sostanziali miglioramenti
del quadro clinico che appare serio. l colleghi hanno rinforzato la terapia già
in atto in precedenza. Non sono ancora in possesso del rapporto di dimissione." (Doc. 42-2)
Nell’allegato al rapporto medico, del 28 aprile
2006, il dr. __________ ha poi indicato che l’assicurato “è disoccupato da
diverso tempo e non può esercitare alcuna attività lavorativa”, aggiungendo
che “il paziente è fortemente disturbato dalla sindrome dolorosa cronica che
ha determinato una completa incapacità lavorativa nella professione esercitata
come muratore ed inoltre presenta tuttora ed è in corso un episodio depressivo
con sintomi biologici non ancora risolto” (doc. 42-3).
Il dr. __________ ha quindi chiesto il rapporto
di degenza presso l’Ospedale __________ di __________ (doc. 43-1).
Nel rapporto del 12 giugno 2006, inerente alla
degenza dal 9 febbraio 2006 al 17 marzo 2006, la dr.ssa __________,
Capo-clinica e il dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia,
hanno posto le diagnosi di “episodio depressivo di media gravità (F32.1); conosciuta
sindrome somatoforme da dolore persistente (F45.4) (Diagnosi __________ di __________,
2005)”, osservando:
"
(...)
Valutazione e decorso: La prima parte del ricovero è stata caratterizzata da un
atteggiamento piuttosto sfiduciato da parte del paziente nei confronti del personale curante. Tale
atteggiamento sembrava in qualche modo legato ad un senso di inferiorità e di
diffidenza, sostenendo che chi è "seduto dall'altro lato del
tavolo" non può capire come lui si sente. Questo
(oltre ad occasionali incomprensioni linguistiche) ha contribuito a rendere
difficoltoso l'approfondimento del suo vissuto relativo all'incidente e
all'attuale inabilità lavorativa.
Nel corso della degenza si è poi progressivamente
più aperto, ciò che ha permesso di intravvedere alcune
problematiche personali. Ha descritto un investimento lavorativo quotidiano
particolarmente elevato nei vari posti di lavoro, motivato dalla preoccupazione
di essere licenziato, fino a che la specializzazione raggiunta con successo
avrebbe fatto di lui "uno dei muratori più ricercati del cantone". In
seguito avrebbe sempre sofferto la "pressione" del lavoro su di lui,
proporzionalmente al grado di responsabilità richiesto. Gli risulta
inaccettabile l'idea di svolgere un lavoro fisicamente meno pesante ("sono
lavori da donna") o riprendere un'attività lavorativa a percentuale
ridotta (riferendosi all'immagine trasmessa dal proprio padre che ha lavorato
duro fino alla diagnosi di un carcinoma
polmonare, per poi morire nel giro di tre mesi, dicendo al paziente che
"quando non si ha più la
salute non si ha più niente").
Dispositivo
Per questi motivi rischia di avere scarso
successo una proposta eventuale di misure d'integrazione professionale. Anche
il quadro clinico all'ammissione si è poco modificato nel corso della degenza;
il paziente ha maltollerato la maggior parte dei cambiamenti farmacologici
tentati. Alla fine è stato possibile unicamente aumentare la posologia del
Neurontin ed introdurre del Saroten serale con l'obiettivo di innalzare la
soglia del dolore, con pochi risultati. Anche il trattamento fisioterapico ha
portato a benefici modesti. Considerata la staticità delle condizioni, si è
infine deciso, in accordo col paziente, per una dimissione al domicilio." (Doc. 49-2+3)
Nelle sue annotazioni del 27 luglio 2006 la
dr.ssa __________ del SMR, specialista FMH in medicina interna, ha rilevato:
"
(...)
Dal punto di vista somatico non è stata
documentata nessuna ulteriore evoluzione in confronto alle numerose valutazioni
reumatologiche precedenti e pertanto rimangono valide le considerazioni in
merito alla funzionalità fisica come da rapporto SMR del 02.06.2005 senza
necessità di ulteriori accertamenti.
Per quanto concerne la situazione psichiatrica,
già in occasione della valutazione interdisciplinare __________ di __________
dell’aprile 2005 veniva segnalata una evoluzione depressiva con fissazione sui
disturbi somatici, irriquietezza, tono dell'umore depresso, perdita di
interessi, ritiro sociale, diminuzione della concentrazione, disturbi del
sonno. Era già in corso un trattamento antidepressivo con Fluctine.
Malgrado ciò, il consulente psichiatra Dr. __________ riteneva esigibile una attività
lavorativa nella misura del 100% in attività medio-pesante ergonomicamente non
sfavorevole.
Poco tempo dopo questa valutazione, da giugno 2005, l'A. viene giustamente preso a carico
psichiatrico: il curante psichiatra Dr. __________ descrive un episodio depressivo con sintomi biologici non ancora
risolti.
In occasione di un ricovero presso l'Ospedale __________
di __________ nel marzo 2006 viene riferita una sintomatologia praticamente
analoga a quella presente in occasione della valutazione pluridisciplinare all’__________
di __________ (disturbi del sonno, anedonia, irriquietezza, affaticamento, ritiro sociale). Dalla descrizione dello
stato psichico non emergono deficit di rilievo: viene unicamente riportato
pensiero a volte leggermente rallentato e mimica scarsa.
Quindi in confronto alla valutazione psichiatrica
eseguita in occasione della valutazione pluridisciplinare a __________ non è
oggettivato un peggioramento della situazione psichiatrica.
Emerge piuttosto in modo evidente che all'A.
appare improponibile di svolgere un altro tipo di lavoro rispetto a quello
abituale, il quale si è fissato sul vissuto del dolore con importante
atteggiamento di evitamento.
In conclusione,
con la documentazione medica presentata dopo giugno 2005 non è stato
documentato un peggioramento dello stato di salute né a livello somatico, né a
livello psichico: la problematica dell'A. è stata valutata in modo esauriente
in occasione di una valutazione pluridisciplinare reumatologica
e psichiatrica presso l'__________ di __________ in
aprile 2005 con diagnosi di disturbo di elaborazione del dolore cronico con
tendenza all'ampliamento dei sintomi e autolimitazioni, nonché episodio depressivo lieve con sintomatologia e funzionalità psichica come sopra
illustrata, la quale è rimasta sostanzialmente invariata nel corso dell'ultimo
anno come ben documentato dalla descrizione della sintomatologia e dello stato
psichico in occasione della degenza a __________ del marzo 2006.
Non ci sono quindi motivi per discostarsi dalla
valutazione della capacità lavorativa come espressa in occasione della
valutazione pluridisciplinare." (Doc. 51-1+2)
2.7. Per costante
giurisprudenza (cfr. STF 9C
13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare
l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è
necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o
eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre
un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali
attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante
elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente
esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid.
4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2
pag. 134; 114 V 310 consid. 3c
pag. 314; 105 V 156 consid. 1
pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle
indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente
ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228
seg.).
Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso
valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli
esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta
l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)
e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento
della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I
355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U
330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser,
Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18
marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche
eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di
evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici
specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a
conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili
(DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.;
STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa
S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato
rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta
Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che
sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in
particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione
invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove
è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la
propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per
quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono
tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
In
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte
federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(DTF 125 V 354).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da
medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).
Il TFA,
in una sentenza I 938/05 del 24 agosto 2006 si è espresso sul valore probatorio
delle opinioni espresse dai medici SMR nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità,
sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR
non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2 L'on ne saurait certes
mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre
d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que
l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS
sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;
toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre
médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire
de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports
médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des
critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du
SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul
motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard
du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du
contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance
particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La
recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)" (consid. 3.2)
Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve
adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del
disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella
quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal
paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto
dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi
handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27
settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).
2.8. Dopo attento esame della fattispecie, questo TCA non ha motivi per
mettere in dubbio la valutazione effettuata dai medici del SMR – basata sui
rapporti dei medici curanti e sulla valutazione del 13 aprile 2005 dei medici
dell’__________ di __________ - che soddisfa i requisiti posti dalla
giurisprudenza affinché un rapporto medico abbia pieno valore probatorio (cfr.
consid. 2.7.) e può quindi validamente servire da base al presente giudizio
senza che si riveli necessario procedere ad ulteriori misure d’istruzione
(perizia medica giudiziaria).
Essi
hanno debitamente tenuto conto delle singole affezioni invalidanti di cui
l’assicurato è affetto, giungendo ad una conclusione logica e priva di
contraddizioni in merito alla capacità lavorativa del 50% nella sua precedente
attività di muratore, ma del 100% in attività adeguate al suo stato di salute,
rispettose dei suoi limiti funzionali.
Come giustamente osservato dalla dr.ssa __________
del SMR, nelle sue annotazioni del 27 luglio 2006, dal punto di vista somatico
non è stata documentata nessuna ulteriore evoluzione in confronto alle numerose
valutazioni reumatologiche precedenti, secondo le quali l’assicurato non
presenta, da un punto di vista reumatologico, limitazioni importanti, ben
potendo eseguire lavori medio-pesanti (cfr. doc. 51-1).
Nel rapporto medico del 2 giugno 2005 il dr. __________
del SMR ha ritenuto l’assicurato abile al lavoro al 100% in attività
medio-pesanti, nelle quali non debba trasportare e sollevare pesi oltre i 30 kg, aggiungendo che egli non è limitato
né nella posizione eretta, né in quella seduta, non ha limitazioni negli
spostamenti e può mantenere la posizione del tronco in anteflessione fino a 30
minuti di fila, così come la posizione inginocchiata e accovacciata (doc.
14-2).
Tale apprezzamento si fonda sulle valutazioni
reumatologiche del dr. __________, spec. FMH in reumatologia, del 29 marzo 2004
(cfr. doc. 8/7-9) e del 4 agosto 2004 (cfr. doc. 1/19-20) – secondo il quale
l’assicurato è inabile al 100% in attività pesanti, ma abile al 100% in
attività da leggere a medio-pesanti - del dr. __________, spec. FMH in medicina
interna, del 19 luglio 2004 (cfr. doc. 8/10-14) - secondo il quale l’assicurato
è abile al 100% sia nella sua attività, sia in attività medio-leggere - del dr.
__________, spec. FMH in reumatologia, del 18 febbraio 2005 (doc. 13/6-7) e del
7 febbraio 2006 (cfr. doc. 39-1) - secondo il quale l’assicurato non presenta
alterazioni reumatologiche tali da spiegare i suoi dolori, che vanno piuttosto
inquadrati nell’ambito di una sindrome del dolore somatoforme - e dei medici
dell’__________ di __________ - che nel loro referto del 13 aprile 2005 hanno
considerato l’assicurato, che non presenta limitazioni funzionali
significative, abile al lavoro al 100% in attività medio-pesanti (cfr. doc.
13/2-3).
Il TCA non ha motivo per distanziarsi dal parere
del dr. __________, poi confermato dalla dr.ssa __________ del SMR, la quale ha
indicato che, come rilevato dal dr. __________ nel suo scritto del 7 febbraio
2006 (cfr. doc. 39-1), non è stato documentato un peggioramento dello stato di
salute a livello somatico, tale da giustificare una inabilità lavorativa in
attività adeguate.
Quanto alla problematica psichiatrica, nel
referto del 13 aprile 2005 i medici dell’__________ di __________ e in
particolare il consulente psichiatra, dr. __________, hanno ritenuto l’assicurato abile al lavoro al 100% in attività
medio-pesanti ergonomicamente non sfavorevoli (cfr. doc. 13-3).
Sulla base di tale valutazione, il dr. __________
del SMR ha quindi ritenuto l’assicurato pienamente abile al lavoro in attività
adatte (doc. 34-1).
Anche la dr.ssa __________, nelle sue
osservazioni del 27 luglio 2006, ha ribadito la correttezza della valutazione del dr. __________,
basata sull’apprezzamento dei medici dell’__________ di __________.
Ella ha infatti rilevato che nonostante il parere
dello psichiatra curante, dr. __________ – a mente del quale l’assicurato è
inabile la lavoro al 70% dal 1° giugno 2005 in poi, a causa di un disturbo
depressivo, episodio medio-grave con sintomi biologici e di una sindrome da
dolore persistente (cfr. doc. 42/1-3) – non vi è stato un peggioramento dei
disturbi psichici dell’interessato, rispetto alla valutazione dei medici di __________.
La dr.ssa __________ ha infatti sottolineato che già i medici dell’__________,
nell’aprile 2005, avevano segnalato la presenza di una evoluzione depressiva
con fissazione sui disturbi somatici, irriquietezza, tono dell'umore depresso,
perdita di interessi, ritiro sociale, diminuzione della concentrazione,
disturbi del sonno, per i quali era in corso un trattamento antidepressivo con
Fluctine. In seguito, in occasione di un ricovero presso l'Ospedale __________
di __________ nel marzo 2006, è stata riferita una sintomatologia analoga a
quella presente in occasione della valutazione pluridisciplinare all’__________
di __________ (disturbi del sonno, anedonia, irrequietezza, affaticamento, ritiro sociale). Dalla descrizione dello
stato psichico dell’interessato non sono poi emersi deficit di rilievo: è stato
solo riportato che egli presenta un pensiero a volte leggermente rallentato e una
mimica scarsa.
La dr.ssa __________ ha quindi rilevato che non è
stato oggettivato un peggioramento della situazione psichiatrica rispetto alla
valutazione psichiatrica eseguita in occasione della valutazione
pluridisciplinare a __________, motivo per il quale l’assicurato va
considerato, anche da un punto di vista psichiatrico, pienamente abile al
lavoro in attività adatte
(doc. 51-1+2).
Il TCA condivide queste osservazioni del medico
SMR.
Questo Tribunale rileva inoltre che in sede
ricorsuale il rappresentante dell’assicurato ha genericamente contestato la
valutazione dell’UAI relativa alla piena capacità lavorativa, anche dal profilo
psichiatrico, dell’interessato in attività adatte, rilevando che “in sede di
duplica il ricorrente presenterà una relazione medica specialistica dettagliata
ad opera del curante, dr. __________, psichiatra in __________, relazione
medica che farà il punto sullo stato attuale della patologia e dei disturbi di
cui è affetto il ricorrente, esprimendosi inoltre sulle capacità lavorative
dello stesso, per lo meno a medio termine” (doc. I).
Il preannunciato rapporto medico dettagliato
dello psichiatra curante dell’interessato non è tuttavia mai pervenuto al TCA.
Va qui
ricordato che se, da una parte, la
procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i
fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,
dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la
sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione
della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende
in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente
esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai
fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le
conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Si
ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica
eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per
l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento
impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V
140 e 129 V 4).
Tutto ben
considerato, dunque, a mente del TCA non vi sono motivi per distanziarsi dalle
conclusioni dei medici del SMR, alle quali deve essere attribuita, secondo la
giurisprudenza citata in precedenza (cfr. consid. 2.7.), forza probatoria piena,
in quanto approfondite, complete e motivate.
Pertanto,
stante quanto sopra esposto, non essendo stato comprovato, sino all’emissione
della decisione contestata, un peggioramento dello stato di salute, richiamato
inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal
danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i
riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid.
4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere
dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza
preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che
l’assicurato sia abile al lavoro al 100% in attività adeguate, rispettose dei
suoi limiti funzionali.
Al
riguardo va sottolineato che sul mercato generale del lavoro esistono delle
attività, essenzialmente di controllo e di sorveglianza, che l’interessato,
malgrado il danno alla salute, sarebbe in grado di esercitare al 100%.
La
questione relativa alle attività professionali concretamente realizzabili è di
competenza del consulente in integrazione professionale (cfr. STF 9C 13/2007 del 31 marzo 2008 citata al
consid. 2.7.).
Ora, nel caso concreto, il consulente IP, nel suo
rapporto del 13 giugno 2005, ha
indicato quali attività esigibili, nel rispetto delle limitazioni mediche,
attività medio-leggere, a postura variabile e/o seduta e/o eretta, non
qualificate, nel settore secondario e nel settore terziario (doc. 16-2+3).
Il rappresentante dell’assicurato ha genericamente
contestato tali conclusioni, adducendo che “l’assicurato ha sempre svolto le
proprie mansioni professionali nell’ambito dell’edilizia. Da questo punto di
vista è conosciuta come “prassi quasi consolidata” la difficoltà di un
lavoratore edile, incapace di continuare a svolgere la propria mansione su un
cantiere causa ragioni di salute, nel riqualificarsi in lavori di carattere
medio-leggero, che tra le altre cose hanno una valenza piuttosto vaga e
inverosimile nelle attuali condizioni del mercato del lavoro” (doc. I).
Tali contestazioni non possono
essere ritenute valide.
Il TF, in una sentenza I 418/06 del 24 settembre 2007, ha ancora una volta ribadito la
possibilità per un assicurato, in precedenza attivo in una professione pesante
come quella di boscaiolo, di sfruttare sul mercato del lavoro la sua capacità
lavorativa residua, del 50%, in attività leggere, non qualificate. L’Alta Corte
ha infatti osservato che “in considerazione dell'ampio ventaglio di attività
semplici e ripetitive contemplate dai settori della produzione e dei servizi
(cfr. ISS, livello di esigenze 4), un numero significativo di queste attività
sono infatti di natura leggera, permettono di alternare la posizione e sono pertanto
adatte al danno alla salute presentato dall'assicurato (v. per analogia la
sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 324/00 del 5 giugno 2001,
consid. 2b). Questa Corte ha così già ripetutamente statuito, in casi con
limitazioni funzionali analoghe, che esiste un mercato del lavoro sufficiente
in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua (consid. 2b non
pubblicato della sentenza DTF 119 V 347; VSI
1998 pag. 293 consid. 3b pag. 296; si veda anche la sentenza del Tribunale
federale delle assicurazioni I 401/01 del 4 aprile 2002, consid. 4c). Si tratta
segnatamente del mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o
semi qualificato (RCC 1989 pag. 328 consid. 4a pag. 331), in cui vi è una
sufficiente offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui
possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano
aggravi fisici e che consentono il cambiamento frequente di posizione (RCC 1980
pag. 481 consid. 2 pag. 482; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale
delle assicurazioni U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7). A ciò si
aggiunge che, contrariamente a quanto sembra sostenere l'assicurato, tramite la
riduzione del reddito ammessa dalla giurisprudenza (DTF 126 V 75) si tien
conto delle limitazioni riconducibili al danno alla salute, come ad esempio
dell'impossibilità di trasportare pesi superiori ad una certa misura e quindi
anche del fatto che la persona può, in realtà, svolgere solo lavori leggeri
("leidensbedingte Einschränkung", DTF 129 V 472 consid.
4.2.3 pag. 481 con riferimenti)”.
Nel caso di specie, secondo questo Tribunale, all’assicurato può dunque essere
ragionevolmente chiesto di sfruttare la sua residua capacità lavorativa, del
100%, in quei settori d’attività accessibili a
lavoratori non qualificati, con mansioni semplici e ripetitive.
Tali attività sono senz’altro esigibili, in
quanto rispettose dei limiti funzionali dell’interessato e compatibili con le
sue patologie, ritenuto inoltre che all'assicurato incombe l’obbligo di
intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze
del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c,
117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht
zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572) segnatamente
mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una
nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze
ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen
Sozialversicherungs-recht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg).
Al
riguardo, è utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se
è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione
rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti
sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile
il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TFA ha in particolare
già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e
commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e
sorveglianza (cfr. VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA del 25 febbraio 2003, U
329/01, consid. 4.7).
2.9. Ai fini
della valutazione economica, il dossier è stato trasmesso al consulente in
integrazione professionale.
Con rapporto del 13 giugno 2005, tenuto conto dei
dati medici ed escludendo qualsiasi progetto di riformazione professionale, il
consulente ha proceduto alla determinazione del grado d’invalidità in attività
adeguate mediante il consueto raffronto dei redditi (anno di riferimento 2003).
Stabilito un reddito da valido di fr. 45’432
annui - corrispondenti a quanto l’assicurato avrebbe guadagnato come muratore
presso la __________ di __________ (cfr. doc. 16-1) - e un reddito da invalido
di fr. 44’184 annui – calcolati secondo le tabelle RSS, in attività semplici e
ripetitive (categoria professionale 4, quartile 2), apportando una riduzione
del 10-15% “per lavori leggeri ed in circostanze ergonomiche particolari”
– il consulente ha determinato un grado di invalidità del 3%, non giudicando
opportuno alcun provvedimento professionale (doc. 16-3+4 e doc. 17-2).
2.9.1. Preliminarmente
va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa
stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF
129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno
2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,
I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002
nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003
nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui nel caso
concreto sono determinanti i dati del 2004, essendo l’assicurato inabile al
lavoro parzialmente nella sua attività a partire da dicembre 2003.
Il consulente ha invece proceduto al raffronto
dei redditi con riferimento all’anno 2003. Occorre pertanto aggiornare i dati
considerati dal consulente al 2004.
2.9.2. Il reddito da
valido, come stabilito dal consulente (cfr. doc. 16-1), è pari a fr. 45’432.--
annui (2003) - corrispondenti a quanto l’assicurato avrebbe guadagnato presso
la __________ di __________ in qualità di muratore (cfr. doc. 9/2-4). Adeguando
tale importo al 2004, si ottiene un reddito da valido di fr. 45’840.90 (+0.9% per il 2004, cfr. tab. relativa all’evoluzione dei salari
nominali, dei prezzi al consumo e dei salari reali, 1990-2006, pubblicati sul
sito dell’Ufficio federale di statistica).
2.9.3. Per quanto
riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza
federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75
seg.
In
questa sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della
determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione
professionale e salariale concreta dell'interessato. Qualora difettino
indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza,
essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di
sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano
essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali
del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di
servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri
questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha
precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario
statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di
influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha
poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi
sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione
deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire
il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
2.9.4. Partendo dalla constatazione che l'applicazione di dati
salariali statistici validi per tutta la Svizzera - quali quelli utilizzati dal
TFA si rivela essere discriminante per gli assicurati attivi in Ticino, Cantone
in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale,
ritenuto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente
percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute,
questo Tribunale, in una sentenza del 4 settembre 2000 nella causa R.,
pubblicata in RDAT I-2001, p. 250ss. e in SVR 2001 IV n. 35 - in seguito
costantemente confermata ed applicata in tutti i settori delle assicurazioni
sociali (assicurazione per l'invalidità, assicurazione contro gli infortuni e
assicurazione contro le malattie) - sentito preliminarmente il parere
dell'allora direttore dell’Ufficio federale di statistica, dottor __________,
ha così precisato la propria giurisprudenza:
" In
data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor __________,
direttore dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto del seguente tenore:
"(…)
Il Tribunale federale delle
assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in
molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da
invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di
salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate.
Al riguardo vengono in particolare
utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio CHF 4294.-- nel 1996,
cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires 1996"
pag. 17, e per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).
Al fine di applicare la giurisprudenza
federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine
di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario
conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del
danno alla salute), mi occorre sapere:
- possiamo
utilizzare il valore statistico medio (ad es. CHF 4294.-- nel 1996) così come è
anche per il Cantone Ticino? Per quale motivo?
- In caso di
risposta negativa:
Perché no? Quale
coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo
alla situazione del nostro Cantone?
(…)" (cfr. doc. V bis)
Il dottor __________ ha così
risposto in data 14 agosto 2000:
" (…)
Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia
definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è
possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità
regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità
statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori
dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua
lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista
statistico, per il Cantone Ticino.
In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998
(ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di
qualificazione richiesto dal posto occupato.
I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:
- Nel 1998
(settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo
esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi
al mese (cfr. tabella TA13).
- È ancora
possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa
categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il
settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa categoria di
lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14).
A titolo di confronto Le invio anche la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato), ripartiti stavolta
per settore economico (…)." (cfr. doc. V bis)
Al fine di non
discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono
notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da
non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati
nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ha quindi
deciso che nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella che
riflette i salari versati nella nostra regione, sulla base della seguente
argomentazione:
" Se
si ignorasse questo aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAINF è una
legge federale occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido
per tutto il paese (ad esempio CHF 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF
124 V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati
salariali irrealistici ed in definitiva giungere ad un risultato che non
garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA
del 22 maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I 76)."
Su questi
argomenti, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia …, in RDAT II-2003,
p. 618-621 e in L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn,
Bellinzona 2004, p. 124-128;
D. Cattaneo, "La contribution du Tribunal des assurance du Canton du
Tessin à la jurisprudence suisse en matière de sécurité sociale", in
CGRSS n° 33-2004, p. 19 seg. (28-33); D. Cattaneo,
"Sentenze recenti del Tribunale cantonale delle assicurazioni", in
Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, Ed. CFPG, Helbing &
Lichtenhahn, Basilea-Ginevra-Monaco 2006, p. 135ss. (163-171).
Nell’ambito
di una procedura ricorsuale dinanzi al TFA, conclusasi con uno stralcio dai
ruoli in seguito al ritiro del ricorso (cfr. STFA U 56/03 del 7 giugno 2006),
la Presidente della Corte federale, giudice Leuzinger, il 28 aprile 2006 aveva
informato le parti (e questo Tribunale) che, citiamo:
"
… la Corte plenaria del Tribunale federale delle
assicurazioni ha stabilito l’inapplicabilità dei valori regionali (Tabella
TA13) di cui all’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) – edita
dall’Ufficio federale di statistica – per la determinazione del reddito
ipotetico da invalido."
In una
sentenza U 75/03 del 12 ottobre 2006 (pubblicata in RtiD I 2007 pag. 216 segg.
e in SVR 2007 UV n. 17 pag. 56), il TFA ha, per la prima volta, esposto le
motivazioni che hanno spinto la Corte plenaria, il 10 novembre 2005, a prendere la decisione appena
citata:
"
(...)
8.2 In primo luogo si osserva che, per un'ovvia questione di parità di
trattamento (art. 8 Cost.), un'applicazione della tabella TA13 al solo Cantone
Ticino deve essere esclusa se non si vuole creare un'inammissibile lex
ticinensis. Analoghe considerazioni di praticabilità, di parità di trattamento
e di sicurezza giuridica si oppongono quindi a un'applicazione alternativa
delle tabelle nazionali (TA1) e di quelle regionali (TA13) come pure a
un'applicazione delle prime ad alcune regioni e delle seconde alle rimanenti
regioni.
8.3 Allo stesso
modo, un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13, al posto di
quelle nazionali TA1, pur potendo, da un lato, in alcuni casi effettivamente
creare le basi per una soluzione maggiormente vicina alla realtà
economico-sociale concreta, dall'altro lato creerebbe, a ben vedere, anche
nuovi problemi dovuti al fatto che all'interno delle medesime grandi regioni si
registrano delle differenze, non sempre trascurabili. Ad esempio, nonostante le
due regioni facciano parte della medesima grande regione
"MIttelland", è notorio che i salari esistenti nel Canton Berna non
sono gli stessi di quelli del Canton Giura. Allo stesso modo, per il Vallese
occorrerebbe prendere in considerazione i salari relativi alla regione
lemanica. Ora, nell'una e nell'altra ipotesi, l'applicazione dei valori
regionali (TA13) al posto di quelli nazionali (TA1) si dimostrerebbe
maggiormente sfavorevole per questi assicurati. Si pone quindi ugualmente la
questione dell'assicurato che lavora(va) in un Cantone appartenente a un'altra
grande regione, ad esempio del lavoratore giurassiano che lavora(va) nel
Cantone di Basilea (città o campagna). Ora, se si intendesse determinare il
reddito da invalido sulla base della tabella TA13, non si farebbe altro che
spostare o restringere il cerchio geografico nel quale si iscrive ogni
determinazione di un reddito ipotetico sulla base di valori statici. In questa
maniera, però, si correrebbe pure il rischio di offuscare oltremodo l'obbligo o
l'esigibilità per l'assicurato di ridurre il danno e di andare, se del caso e
nei limiti ragionevoli, a cercare un'attività al di fuori della sua regione
abituale. Si creerebbero nuove disparità nei confronti di assicurati che
abitano a cavallo tra due o addirittura tre grandi regioni o di chi abita in
una di queste regioni e lavora in un'altra.
8.4. A ciò si
aggiunge che nella sentenza pubblicata in DTF 129 V 472, questa stessa Corte ha
precisato che, laddove una tale operazione non fosse possibile sulla base di
rilevamenti salariali DPL, il reddito da invalido va di principio definito
sulla base dei dati statistici salariali ISS applicabili nell'insieme del
settore privato (DTF 129 V 484). Ora, anche siffatta considerazione si
opporrebbe a un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13,
concernenti il settore pubblico e privato.
8.5 Non può
pertanto ammettersi una regionalizzazione nella determinazione dell'invalidità
poiché una siffatta soluzione sarebbe incompatibile con il principio
costituzionale di parità di trattamento come pure con il rango costituzionale
delle assicurazioni invalidità e infortuni quali assicurazioni federali."
In
un’altra sentenza I 790/04 del 18 ottobre 2006, il TFA ha ancora rilevato:
"
Quanto alla questione della tabella applicabile
tra le varie riportate dall'ISS, il Tribunale federale delle assicurazioni ha
recentemente stabilito, con decisione della Corte plenaria del 10 novembre
2005, non potersi (più) fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla
tabella TA13, riferentesi ai salari in relazione alle grandi regioni (cfr. pure
la sentenza del 22 agosto 2006 in re K., I 424/05, consid. 3.2.3; v. inoltre la sentenza 12 ottobre 2006 in re S., U 75/03). Il reddito
ipotetico da invalido deve di conseguenza essere valutato sulla base della
tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi nazionali conseguibili nel
settore privato. Alla luce di quanto precede non vi è (più) spazio alcuno per
ammettere una riduzione dei salari statistici, quale quella operata dai primi
giudici, che tenga conto, ispirandosi ai salari corrisposti in un vicino
cantone, che l'assicurato vive in una regione economicamente meno forte. Anche
sotto questo aspetto non può pertanto trovare conferma la valutazione del tasso
d'invalidità compiuta dalla Corte di prime cure."
Alla luce
di questa chiara giurisprudenza federale (cfr. sul tema: L. Grisanti
"Nuove regole per la valutazione dell'invalidità " in RTiD II-2006 pag.
311 segg.), il reddito da invalido deve dunque essere determinato dal TCA
applicando i valori nazionali (Tabella TA1).
Spetta
semmai al Parlamento o al Consiglio federale intervenire su questo tema, se lo
riterranno opportuno.
Il 22
giugno 2007 il Consiglio nazionale ha accolto una mozione del 2 ottobre 2006
no. 06.3466 del Consigliere nazionale Meinrado Robbiani il quale chiede che il
"Consiglio federale proceda con sollecitudine ad ovviare a questa
distorsione, adeguando le disposizioni di applicazione della legge
sull'assicurazione invalidità".
Il nuovo
art. 28a cpv. 1 LAI introdotto nell’ambito della 5a revisione della LAI,
approvata dal popolo il 17 giugno 2007, dispone che sarà il Consiglio federale
a definire il reddito lavorativo determinante per la valutazione
dell’invalidità.
Il 17
dicembre 2007 il Consigliere federale Pascal Couchepin, rispondendo ad una
domanda (07.5369) del Consigliere nazionale Meinrado Robbiani ha preannunciato
che "pour respecter les différences salariales dans les diverses régions
de Suisse, il est prévu d'opérer sur le salaire ressortant de l'enquête sur la
structure des salaires en Suisse une réduction qui tienne compte des
différenciations régionales. La mise en oeuvre de cette règle est prévue pour
le premier trimestre 2008 au moyen de circulaires de l'Office fédéral des
assurances sociales" e, invitato a precisare se riteneva sufficiente una
semplice circolare, ha sottolineato quanto segue:
"
Monsieur Robbiani, je ne suis pas en mesure de vous
affirmer avec toute l'autorité juridique nécessaire si oui ou non une
circulaire est suffisante. Mais ce que je vais faire, c'est demander à mes
collaborateurs si je dois moi-même signer la circulaire dans la mesure où,
comme vous le dites, il devrait y avoir une décision politique claire. On va
vérifier le point sur lequel vous attirez notre attention."
Questo
Tribunale si limita a ricordare che, secondo la giurisprudenza, il principio
dell'uguaglianza di trattamento proibisce, citiamo: "de faire, entre
divers cas, des distinctions qu'aucun fait important ne justifie", ma
anche "de soumettre à un régime identique des situations de fait qui
présentent entre elles des différences importantes et de nature à rendre
nécessaire un traitement différent (cfr. DTF 129 I 3; DTF 127 V 454; Zbl 2005
p. 87ss. (89-90); A. Auer-G. Malinverni-M. Hottelier, "Droit
constitutionnel suisse", Vol. II, Stämpfli Editions SA, Berna 2006,
p. 484 n. 1030 e 499 n. 1061).
In una sentenza U 8/07 del
20 febbraio 2008, rispondendo ad una questione
sollevata dal TCA nella sentenza 35.2006.60 del 23 novembre 2006, consid.
2.10.9 ("Questo Tribunale constata che il
salario che l’assicurato avrebbe conseguito nel 2005 quale muratore
semi-qualificato (infatti nel 2005, secondo il contratto collettivo di lavoro
dell’edilizia, un lavoratore con conoscenze percepiva un salario orario di fr.
25.15, contro i fr. 22.65 percepiti dai lavoratori edili), è inferiore a quello
realizzato in media a livello svizzero dai lavoratori del settore della
costruzione con qualifiche analoghe (Tabella TA 1 2004, punto 45, livello di
qualifica 3: fr. 5'358 x 12 mesi = 64'296, riportato su 41.6 ore/settimana =
66'867.84; dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il
2005, un reddito annuo pari a fr. 67'443.41; per un recente caso in cui l’Alta
Corte ha fatto riferimento ai livelli di qualifica 2 e 3, cfr. STFA del 12
ottobre 2006 nella causa S., U 404/05, consid. 2.3.4).
Ci si
potrebbe chiedere se in tale ipotesi, e visto il richiamo del TFA ai salari nazionali
(Tabella TA 1), non dovrebbe essere applicata la giurisprudenza federale
secondo la quale, quando l'assicurato ha realizzato un guadagno inferiore alla
media per dei motivi estranei all'invalidità, anche il reddito medio
realizzabile sul mercato equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va
ridotto in proporzione (cfr. DTF 129 V 225 consid. 4.4; AHI-Praxis 1999, p. 329
consid. 1; ZAK 1989, p. 458s. consid. 3b; STFA del 6 settembre 2006 nella causa
H., U 454/05 + 456/05, consid. 6.3.3 e 6.3.4). Spetta
comunque all’Alta Corte pronunciarsi al riguardo"), la nostra Alta Corte ha stabilito che:
" (…)
5.3. Giova inoltre ricordare che nel caso
in cui il reddito conseguito prima dell’invalidità è inferiore alla media dei
salari per un’attività paragonabile nel settore interessato e non vi è inoltre
motivo che induca a ritenere che fosse intenzione dell’assicurato accontentarsi
di un guadagno modesto, la giurisprudenza ammette che gli stessi fattori che
hanno influenzato negativamente il reddito da valido vengano considerati anche
per fissare il reddito da invalido (DTF 129 V 222 consid. 4.4 pag. 225, SVR
2004 UV no 12 pag. 44, consid. 6.2, secondo cui un reddito inferiore del 10%
rispetto ai salari usuali del settore è stato considerato chiaramente sottola media
[U 173/02]; cfr. pure sentenza U 529/06 del 28 gennaio 2008, consid. 8.2 con
riferimenti).
6.
Nel caso di specie, il ricorrente contesta
sia la determinazione del reddito da invalido che quella da valido.
6.1 Per quanto concerne il reddito da
valido, l’interessato fa valere che l’importo determinato dall’INSAI sulla base
dei dati forniti dall’ex datore di lavoro risulterebbe, come giustamente
rilevato anche dal primo giudice, inferiore del 9% circa rispetto al salario
medio nazionale dei lavoratori attivi nel settore delle costruzioni con
qualifiche analoghe. L’argomento è pertinente. In effetti, il dato ritenuto
dall’assicuratore infortuni a titolo di reddito da valido (fr. 61'277.- per
l’anno di riferimento 2005) è inferiore nella misura del 9.58% a quello
desumibile dalla tabella TA1 di cui all’ISS (edizione 2004, pag. 53, livello di
esigenze 3, cifra 45 costruzioni), quest’ultimo essendo pari, dopo adeguamento
all’evoluzione salariale per il 2005, a fr. 67'765.89 (fr. 5'358 x 12 : 40 x
41.7[v. La Vie économique, 12-2007, pag. 98, tabella 9.2] x 1.011 [v. La Vie
économique, 12-2007, pag. 99, tabella 10.2]). Alla luce della giurisprudenza
richiamata al considerando 5.3, che, come visto, permette al giudice chiamato
ad effettuare un raffronto dei redditi di prendere in considerazione in ugual
misura per ciascuno degli elementi di paragone fattori estranei all’invalidità,
può, se del caso, essere tenuto conto di questa circostanza nell’ambito della
determinazione del reddito ipotetico da invalido.
6.2 A quest’ultimo riguardo, il ricorrente,
pur rispettando la più recente giurisprudenza in materia, rileva che il mercato
del lavoro ticinese oggettivamente offre ai lavoratori occupati in questo
Cantone di frontiera retribuzioni nettamente inferiori e penalizzanti rispetto
al resto della Svizzera, come risulterebbe, almeno in parte, dalle tabelle TA1
e TA13 di cui all’ISS. Il ragionamento è comprensibile, ma viene tuttavia
relativizzato dalle considerazioni espresse al considerando precedente.
6.3 Mancando in concreto indicazioni economiche
effettive, in considerazione della più recente prassi di questa Corte - cui
allude l'insorgente - che non ammette più la possibilità di fare capo ai dati
statistici salariali relativi alle grande regioni, tabella TA13 ISS, per
determinare il reddito ipotetico da invalido, quest'ultimo deve essere
stabilito sulla base della tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi
nazionali conseguibili nel settore privato (cfr. sentenza del Tribunale
federale delle assicurazioni U 75/03 del 12 ottobre 2006, consid. 8, riassunta
in RSAS pag. 64). In tali condizioni, partendo dal valore totale mediano di cui
all'ISS 2004 (pag. 53, livello di esigenze 4), si ottiene un importo di base di
fr. 57'258.24 per il 2004 (fr. 4'588 x 12 : 40 x 41.6 [La Vie économique, 12-2007, pag. 98, tabella B9.2]), che,
adattato all'evoluzione salariale (1%, v. La Vie économique, 12-2007, pag. 99,
tabella B10.2), porta a ritenere un importo di fr. 57'830.82 per il 2005.
6.4 Operando una prima riduzione del 9.58% da
quest'ultimo importo per tenere conto della differenza salariale di cui si è
detto al considerando 6.1, deducendo poi una quota ulteriore del 15%, non
oggetto di contestazione, per considerare adeguatamente le circostanze
particolari del caso (DTF 126 V 75; in
concreto: limitazioni riconducibili al danno alla salute, statuto di
frontaliere), il raffronto dei redditi (reddito da valido di fr. 61'277.- e
guadagno da invalido di fr. 44'447.03 [fr. 57'830.82 ./. 9.58% ./. 15%]) dà un
grado d'invalidità arrotondato (DTF 130 V 121) del 27%. (...)"
Di
conseguenza, quando il salario da valido conseguito in Ticino in una
determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa
professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale
(al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in
particolare pag. 326-327).
2.9.5. Per
determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato nonostante il danno
alla salute, l'amministrazione ha quindi giustamente fatto riferimento ai dati
statistici nazionali della Tabella TA1.
Orbene -
utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio
federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2004 una professione che
presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della
rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439,
p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un
salario mensile lordo pari a fr. 4'588.
Riportando
questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata
in La Vie économique, 1/2-2007, p. 94), esso ammonta a fr.
4'771.52 mensili oppure a fr. 57'258.24 per l'intero anno (fr. 4'771.52 x 12,
ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio
1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
L’assicurato,
quale muratore presso la __________ di __________, avrebbe guadagnato, nel 2004,
fr. 45’840.90/anno per un’occupazione a tempo pieno (cfr. consid. 2.9.2.),
corrispondenti a fr. 3'820.-/mese.
Tale
reddito si situa sotto la media dei salari per un'attività equivalente (cioè
fr. 60’266.--/ anno e 5’022.20/mese; cfr. Tabella TA1 2004 p.to 45 “Costruzioni”,
livello di qualifica 4: fr. 4’829.-- X 12 mesi = 57’948.--, riportato su 41.6
ore/settimana = fr. 60'266.--).
Ora,
qualora, già prima dell'insorgenza del danno alla salute, il reddito di una
persona assicurata si situi sotto la media dei salari per un'attività paragonabile
nel settore interessato – a causa ad esempio di una formazione e di conoscenze
linguistiche insufficienti - e che non si possa sostenere che essa si sia
volontariamente accontentata di una retribuzione modesta, si deve ammettere che
gli stessi fattori che hanno inciso negativamente sul reddito da valido
potrebbero anche influenzare il reddito da invalido. Accertato che l'assicurato
ha realizzato un guadagno inferiore alla media per dei motivi estranei
all'invalidità, anche il reddito medio realizzabile sul mercato equilibrato del
lavoro (reddito da invalido) va ridotto in proporzione (cfr. STF U 529/06 del
28 gennaio 2008).
In
casu, posto che dall’incarto non emergono indizi a favore del fatto che
fosse intenzione dell’assicurato accontentarsi di un guadagno modesto, in
applicazione della giurisprudenza appena citata, il reddito statistico da
invalido (fr. 57'258.24) va dunque ridotto del 23.94%,
percentuale corrispondente al gap salariale (fr. 45’841 vs. fr. 60’266),
e si attesta pertanto a fr. 43’550.62.
2.9.6. In ossequio
alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze
specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,
età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione,
cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione
percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita
ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie
particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V
80 consid. 5b/cc).
Nella
sentenza I 147/05 del 25 luglio 2005, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una
riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un
assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio,
che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere
un’attività adeguata in misura del 60%.
L'Alta
Corte ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora conseguibile
dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute
(10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%):
"
2.4 Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen
Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem
Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,
während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte
Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne Heben,
Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne
Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser
Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem
leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden
Verwaltung denn auch nicht bestritten.
2.5 Entgegen der Auffassung im kantonalen
Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache,
dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der
ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der
Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die
Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00
[Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr
einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im
Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem
Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt
(Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002
S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende
Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die
Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und
Ausländer zusammensetzen.
2.6 Die IV-Stelle führt in der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte
nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in
Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag,
die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden
...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund statistischer
Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache der
Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden Anforderungsniveau
4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen ist (vgl.
Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8),
auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht schematisch
dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).
2.7 Damit sind im Rahmen des Abzuges die
leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die
Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu
berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen
Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen
gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein
Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende
Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw.
2.3 hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus
des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat
jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit
einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache
Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein
kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher
liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der
Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist,
was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente
führt."
(STFA
succitata).
In
un’altra pronunzia U 420/04 del 25 luglio 2005, consid. 2 - riguardante un
assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio,
totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno
fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15% (“Dem
Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht unbestrittenermassen keine
schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw. 2.5.1 hievor), sodass er den bisher
ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen kann. Mit den von
der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem Verlust, Schwerarbeit leisten zu können,
als auch der leidensbedingten Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt
ist, angemessen Rechnung getragen”).
In una sentenza 35.2004.104 del 25 aprile 2005, il TCA ha fornito
alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la
riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:
"
Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente
esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di
una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14
febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che
l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione
impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i
lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a
prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé
non influisce sul livello retributivo.
Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005
nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una
riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di
35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel
settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations
résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella
causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al
beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età
costituisse un fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4
OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa
disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della
rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419
consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento
fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo
scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF
115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella
causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in
talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,
ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e
visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori
delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza
professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le
malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla
giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione
percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,
l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,
che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività
sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più
elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I
559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa
dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto
parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,
I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per
tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23
febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata
confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima
l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA
del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004
nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata
dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri
fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di
dimora, grado di occupazione)."
(STCA succitata,
consid. 2.11.)
Dalla
decisione formale impugnata si evince che l’amministrazione ha applicato una
decurtazione del 15% sul reddito statistico, e ciò per tenere conto, come
indicato dal consulente IP nel suo rapporto del 13 giugno 2005, del fatto che
l’assicurato può svolgere “lavori leggeri ed in circostanze ergonomiche
particolari” (cfr. doc. 16-3).
Questa
Corte non ha motivo per distanziarsi da tale riduzione percentuale decisa
dall’UAI, che appare generosa.
Il
reddito da invalido, considerata una decurtazione del 15%, ammonta quindi a fr.
37'018.-- (85% di fr. 43’550.62).
In
conclusione, il grado di invalidità dell'insorgente - determinato confrontando
i fr. 37'018.-- al reddito che egli avrebbe potuto conseguire qualora non fosse
insorto il danno alla salute, e cioè fr. 45’841.--, risulta essere del 19.25%.
Inferiore
alla soglia minima del 40% (cfr. consid. 2.4.), il grado di invalidità del
ricorrente non apre il diritto ad una rendita di invalidità.
Dovendo poi, come visto in
precedenza (cfr. consid. 2.4. in fine), valutare se vi è stata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di
riferimento sino al momento della decisione impugnata, occorre
aggiornare il reddito da valido e da invalido al 2006 (ultimi dati
disponibili).
Adeguando il reddito da valido di fr. 45'841.--
riferito all’anno 2004 (cfr. consid. 2.9.2.) al 2006, si otterrebbe un reddito
di fr. 46'855.-- (+1.0% per il
2005 e +1.2% per il 2006, cfr. tab. relativa all’evoluzione dei salari nominali, dei prezzi al consumo e dei salari
reali, 1990-2006, pubblicati sul sito dell’Ufficio federale di statistica)
Quanto al
reddito da invalido, secondo i dati forniti dalla tabella elaborata
dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2006 una
professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a
proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.
RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto
realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4’732.
Riportando
questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata
in La Vie économique, 11-2007, p. 98), esso ammonta a fr.
4'933.11 mensili oppure a fr. 59'197.32 per l'intero anno (fr. 4'933.11 x 12,
ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio
1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
L’assicurato,
quale muratore presso la __________ di __________, avrebbe guadagnato, nel
2006, fr. 46’855/anno per un’occupazione a tempo pieno, corrispondenti a fr.
3'904.55/mese.
Tale
reddito si situa sotto la media dei salari per un'attività equivalente (cioè
fr. 62'637.6/ anno e 5’219.80/mese; cfr. Tabella TA1 2006 p.to 45
“Costruzioni”, livello di qualifica 4: fr. 5’007.-- X 12 mesi = 60’084.--,
riportato su 41.7 ore/settimana = fr. 62'637.6).
Accertato
quindi che l'assicurato ha realizzato un guadagno inferiore alla media per dei
motivi estranei all'invalidità, anche il reddito medio realizzabile sul mercato
equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va ridotto in proporzione (cfr.
STF U 529/06 del 28 gennaio 2008).
In
casu, in applicazione della giurisprudenza citata, il reddito statistico da
invalido (fr. 59'197.32) va dunque ridotto del 25.2%,
percentuale corrispondente al gap salariale (fr. 46’855 vs. fr. 62'637.6),
e si attesta pertanto a fr. 44’279.60.
Procedendo
quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2006, partendo da un
salario da invalido di fr. 44’279.60, ammettendo la riduzione del 15%, il reddito
ipotetico dell'insorgente risulta, quindi, essere pari a fr. 37’637.66 (Fr. 44'279.60 - (Fr. 44'279.60.-- x 15 : 100)).
Confrontando ora questo dato con l'importo di
Fr. 46’855.-- corrispondente al reddito che l’insorgente avrebbe conseguito da
valido nell'anno 2006, emerge un’incapacità al
guadagno pari a 19.67 ([Fr. 46’855.- – Fr. 37’637.66] x 100 : Fr. 46’855.-), arrotondato al 20% secondo la giurisprudenza di
cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che non dà in ogni caso diritto ad una rendita di
invalidità.
Alla
medesima conclusione si giungerebbe con ogni verosimiglianza anche volendo
aggiornare i redditi (da valido e da invalido) fino al 2007 (dato che, come
visto in precedenza, occorre valutare se vi è stata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento sino al
momento della decisione impugnata, cfr. consid. 2.4. in fine).
La
decisione impugnata va dunque confermata ed il ricorso respinto.
A titolo
abbondanziale, va osservato che essendo il grado di invalidità dell’insorgente equivalente
al 20%, egli potrebbe teoricamente avere diritto ad una riformazione
professionale.
L’art.
17 LAI prevede in particolare che:
"
L’assicurato ha diritto alla formazione in una
nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione
professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere
presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."
Invalido
ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della
gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione
professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110
consid. 2b;
AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).
Nel caso
di specie, tuttavia, una riqualifica professionale non entra in considerazione,
ritenuto che il consulente ha escluso ulteriori provvedimenti reintegrativi di
natura professionale (cfr. doc. 16-3).
Nel rapporto del 13 giugno 2005 il consulente ha
infatti osservato di escludere l’applicazione di provvedimenti professionali in
quanto “la scolarizzazione dell’assicurato è molto scarsa ed inadeguata nei
confronti delle attese formative istituzionali (la mia attenzione è rivolta
alle formazioni professionali di primo livello: AFC); la tenuta e
rispettivamente i limiti funzionali medico-teorici rientrano nelle attese del
Mercato” (doc. 16-3).
2.10. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
del ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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