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Decisione

32.2007.180

UAI ha a giusta ragione rifiutato all'assicurato il diritto a prestazioni,essendo egli ancora abile al lavoro al 100% in attività adeguate e risultando dal raffronto dei redditi un grado di invalidità

16 giugno 2008Italiano80 min

Source ti.ch

Fatti

I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così

espresso:

"

6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo

da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche,

per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente

necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una

incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2,

destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF

130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un

disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a

determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa

suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art.

4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit

und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den

Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz

Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76

segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a

questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il

disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una

gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla

persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato

del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V

165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298

consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi

eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità

psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata

di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche

croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o

in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale

dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto

"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi

profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza

di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore

somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i

riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare

ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero

delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno

ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29

gennaio 2003 in re P., I

129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).

In tale contesto, l'esperto chiamato ad

esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della

ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato

(VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."

Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:

"

5.2 In una recente

sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità

presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica

di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa

di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni

organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi

stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione

sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato,

senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso

tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto

psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer

Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o

stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi

a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del

12 marzo 2004 in re N., consid.

2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit

und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den

Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz

Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76

segg. e 80 segg.)."

In

una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004 pubblicata in DTF 131 V 49 l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore

somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei

criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi

a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione

sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto, se le

limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei

sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a

prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una

notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;

l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza

in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i

lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;

l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante

il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im

Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:

Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno

studio approfondito di Winchkler e Foerster).

In una

sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che

“(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in

particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata

sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto

scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del

Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4).

(…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

2.6. Nel caso in

esame, nel suo rapporto medico del 2 giugno 2005, il dr. __________ del SMR,

medico generico (sul diritto per gli assicurati di conoscere la

specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13),

poste le diagnosi di “sindrome lombovertebrale e lombospondilogena cronica su

piccola ernia discale L5/S1 mediolaterale sinistra senza compressione; sindrome

del dolore cronico” (doc. 14-1) e indicati, quali limiti funzionali, che

l’interessato “è in grado di eseguire lavori medio-pesanti; pesi da sollevare e

da trasportare fino a 30 kg,

occasionalmente anche superiori; non è limitato nella posizione eretta né

seduta; non vi sono limitazioni negli spostamenti; lavori con il tronco in

anteflessione sono limitati, fino a 30 minuti di fila; in posizione accovacciata

e inginocchiata fino a 30 minuti”, ha osservato:

"

(...)

L'A. è stato visto da numerosi reumatologi, i

quali concordano che dal loro punto di vista le limitazioni non sono importanti

e lavori fino a medio-pesanti sono esigibili, con anche, occasionalmente,

l'esecuzione di lavori pesanti.

L'attività di muratore fu ritenuta anche

esigibile dal reumatologo curante, che però poi consiglia un'attività con i

limiti sopra richiesti. E' plausibile che la continuazione dell'attività di

muratore alla lunga porti a un peggioramento.

Importante è la componente del dolore

somatoforme, che è stata giudicata nell'ambito della valutazione

pluridisciplinare (reumatologo, psichiatra, anestesista) del 06.04.2005

all'Ospedale universitario di __________, con conclusioni sulla CL

corrispondenti a quelle sopra descritte.

La patologia psichiatrica è compresa in questa

valutazione.

Viene consigliato un riallenamento al lavoro.

In conclusione l'attività di muratore non è

adatta se si vuole conservare anche in futuro la CL di questo A., 40enne, al

momento risulta ancora praticabile, al 50% (diminuzione di rendimento)."

(Doc. 14-2)

Il dr. __________ ha fondato il suo rapporto

medico sul referto del 13 aprile 2005 relativo all’esame pluridisciplinare

eseguito presso l’__________ di __________, su richiesta del dr. __________,

spec. FMH in reumatologia, che nel suo certificato medico del 18 febbraio 2005

aveva ritenuto l’assicurato affetto da una sintomatologia del dolore

equivalente ad una sindrome del dolore somatoforme, di origine psichiatrica e

non quindi di competenza di un reumatologo (doc. 13-7).

Nel rapporto del 13 aprile 2005 i medici dell’__________

(e meglio il dr. __________, medico assistente della __________; il dr. __________,

Capo-clinica della __________ e il dr. __________, Capo-clinica della __________)

hanno posto le seguenti diagnosi:

"

(...)

Hauptprobleme:

1. Chronifizierte Schmerzverarbeitungsstörung

(F45.9)

- Lumbospondylogenes

Syndrom

- Massive Dekonditionierung und Haltungsinsuffizienz bei

Schonverhalten

- Fehlhaltung der Wirbelsäule

- Geringe degenerative Veränderungen der

Wirbelsäule

- kleine Diskusprotrusion L5/S1 ohne neurale Affektion und

Anulusriss L4/5

- Depressive Entwicklung

- Ausweitungstendenzen

- Selbstlimitierungen, 4/5 nicht organische Zeichen nach

Waddel, allgemeine Druckschmerzhaftigkeit (18/18 Fibromyalgie-typische

Tenderpoints + mehrere Controllpoints positiv)

Considerandi

2.

Leichtgradige depressive Episode (F 32.0)" (Doc. 13-2)

I medici dell’__________ hanno poi rilevato:

"

(...)

Beurteilung:

Herr RI 1 weist klinisch führend eine ausgeprägte

Dekonditionierung und eine Hypotrophie der wirbelsäulestabilisierenden

Muskulatur mit resultierender Haltungsinsuffizienz auf. Zudem besteht eine

erhebliche Fehlhaltung der Wirbelsäule.

Rezidivierende belastungsbedingte muskuläre

Reaktionen der autochthonen Rückenmuskulatur werden so plausibel. Das

Uebergewicht trägt sein Übriges dazu bei.

In den bildgebenden Untersuchungen konnten weder

Hinweise für relevante degenerative Veränderungen noch für eine neurale

Affektion gefunden werden. Die minimale Diskusprotrusion ohne neurale Affektion

auf Höhe L5/S1 und auch der Anulus fibrosus - Riss auf Höhe L4/5 können die

ausgeweitete Symptomatik und diffuse Schmerzangabe des Patienten nicht

hinreichend erklären. Es finden sich hingegen in den Untersuchungen diskrepante

Befunde, auch weist der Patient Ausweitungstendenzen (4/5 Waddell-Zeichen,

positive Tender - und Controlpoints) auf.

Die notwendigen Rekonditionierungsmassnahmen

scheiterten bisher an der Abwehr aktiver Massnahmen des Patienten, der sich

durch ausgeprägtes Schonverhalten auszeichnet und mit einem erheblichen

Krankheitsgefühl verbindet. Zusammengefasst sind die Einschränkung

rheumatologisch somatisch nicht plausibel, der Patient weist Selbstlimitierungen

auf.

Aus psychiatrischer Sicht ist festzuhalten, dass

der Patient ein relativ niedriges Funktionsniveau hat und über schlechte

Coping-Möglichkeiten verfügt. Herr RI 1 weist eine ausgeprägte gedankliche

Fokussierung auf das Schmerzerleben auf. Er schildert, vermehrt nervös,

innerlich unruhig und aggressiv zu sein, fühle sich deprimiert, habe weniger

Interessen als früher und habe sich sozial zurückgezogen.

Die Konzentration sei sehr schlecht, es sei ihm

oft schwindlig, er grüble nachts wenn er nicht schlafen könne, habe negative

Gedanken und sei ausgeprägtem Gedankenkreisen ausgeliefert.

Herr RI 1 hat jegliche Aktivitäten aufgegeben und

ein ausgeprägtes Schonungs- und Vermeidungsverhalten entwickelt.

Prozedere / Vorschlag:

Grundsätzlich wäre eine Rekonditionierung i. S.

einer Haltungskorrektur, Ausgleich der muskulären Dysbalancen, Kräftigung des

spinotransversalen Systems unter Vermittlung ergonomischer Arbeitsweisen bei

den Patienten dringend angezeigt. Diese sollten mittelfristig in einer medizinischen

Trainingstherapie, welche mindestens 3 Monate bis besser noch 6 Monate

durchgeführt werden sollte, münden. Inwieweit der Patient jedoch Bereitschaft

zeigt, dieses unter Inkaufnahme eines tolerablen Masses an Schmerzexacerbation

durchzuführen, bleibt aber nach dem Gespräch mehr als fraglich. Bezüglich der

Arbeitsfähigkeit muss medizinisch/theoretisch davon ausgegangen werden, dass

der Patient keine wesentlichen funktionellen Einschränkungen hat, so dass

zumindest für eine mittelschwere Tätigkeit der Patient zu 100% arbeitsfähig

sein dürfte. Realistisch wäre whs. eine Steigerung der Arbeitsfähigkeit

ausgehend von 50% unter begleitender Therapie innert 3 Monaten auf 100%.

Grundsätzlich waren dem Patienten sogar schwerere Arbeiten zuzumuten, dies müsste

aber ggf. in einer spezifischen Abklärung, z. B. einer Evaluation der

funktionellen Leistungsfähigkeit nach System lsernhagen beurteilt werden.

Dieses wäre allerdings eine typische gutachterliche Frage.

Aus psychiatrischer Sicht empfehlen wir zur Behandlung

der Depression den Austausch von Fluoxetin mit Remeron (beginnend mit 15 mg).

Da der Patient sich durch die chronischen

Schmerzen in seinem Alltag sehr einschränkt und stark übergeneralisiert, werden

wir es als sinnvoll erachten, wenn mit Herrn RI 1 an einem strukturierten

Tagesprogramm gearbeitet werden konnte, was jedoch eigene Motivation bedingen

würde. Aus psychiatrischer Sicht ist eine mittelschwere Arbeit unter

Berucksichtigung der Ergonomie zu 100% möglich." (Doc.

13-2+3)

In data 3 ottobre 2005 il dr. __________, spec.

FMH in psichiatria e psicoterapia, ha attestato:

"

Certifico che il Signor RI 1 é in mia cura dal

01.

giugno 2005, inviatomi dal Dottor __________ per una problematica depressiva

medio-grave apparentemente insorta su un disturbo somatoforme da dolore

persistente.

Il paziente sta effettuando regolarmente le cure

presso il sottoscritto, che consistono sostanzialmente in una psicofarmacoterapia

ambulatoriale con antidepressivi, ipnotici e gabapentina.

Le condizioni del paziente al momento sono

stazionarie ed è prevedibile che dovrà proseguire le cure intraprese per un

lungo periodo di tempo." (Doc. 31-2)

Al riguardo, nelle sue annotazioni del 14 ottobre

2005.

il dr. __________ ha osservato:

"

Presa di posizione nell'ambito della procedura

di opposizione:

La valutazione è stata completa ed ha tenuto

conto delle osservazioni della curante, del reumatologo curante, della

valutazione dell'aprile 2005 dell'istituto interdisciplinare del dolore

dell'Università di __________ (richiesto dal dr. __________ divenuto nel

frattempo reumatologo dell'A.).

Della componente psichiatrica si parla in

quest'ultimo rapporto e l'influsso di questa componente sulla CL è definito

inesistente (in attività medio pesante abile dal punto di vista psichiatrico).

Non sono quindi giustificati i rimproveri di

sottovalutazione delle "severe problematiche nella regione cervicale e

lombare", tutti i medici coinvolti non le ritengono severe.

I limiti espressi, su cui si è in seguito basato

il rapporto del CIP, sono confacenti al suo stato di salute.

Una valutazione fiduciaria del dr. __________

dava addirittura una CL completa nell'attività abituale.

I patrocinatori dell'A. ci fanno sapere che ora l'A. è in trattamento psichiatrico, dal dr. __________, questi ci manda un breve

scritto (07.10.2005) che conferma l'inizio della cura

dal 01.06.2005, e conferma la incapacità totale.

Fino al giugno 2005 le nostre conclusioni sono da

ritenere giustificate e basate su documenti medici validi (di diversi

specialisti).

L'ulteriore evoluzione è degna di indagini più

approfondite, a cominciare da richieste di precisazione allo psichiatra curante

e anche all'attuale reumatologo, per vedere se e come la loro valutazione si

distanzia dalle valutazioni precedenti. Sottoporre la mia presa di posizione al

servizio giuridico, dopo di che sono a disposizione per l'ulteriore procedere." (Doc. 34-1)

Nelle annotazioni del 1° febbraio 2006, il dr. __________

ha indicato di avere richiesto delle precisazioni sull’evoluzione dello stato

di salute dell’interessato sia al reumatologo, dr. __________, sia allo

psichiatra, dr. __________ (doc. 36-1).

Con scritto del 7 febbraio 2006 il dr. __________,

spec. FMH in reumatologia, ha risposto:

"

(...)

Come le sarà noto (mio rapporto al medico curante

del 18.2.2005), avevo visitato il signor RI 1 in data 17.2.2005. Il paziente a

quel momento era già stato visitato da diversi colleghi, anche reumatologi;

sulla base dell'anamnesi, dell'esame clinico e degli accertamenti paraclinici

allora a mia disposizione, ritenevo che il paziente non soffrisse di una

malattia rientrante nel mio campo di specialità, ma di un disturbo

psicosomatico; per averne la certezza, lo inviavo presso il consultorio

interdisciplinare del dolore dell'Ospedale Universitario di __________,

consulto che in sostanza portava a confermare quanto da me ritenuto. Una volta

pervenutomi il rapporto dell'__________ del 13.4.2005, rivedevo il signor RI 1,

dichiarandogli apertamente che come reumatologo non avrei avuto a disposizione

mezzi appropriati per influenzare la sua malattia, non di mia competenza. Da

quel momento non l'ho più rivisto, rimettendolo nelle mani del medico curante da una parte e di uno

specialista in psichiatria dall'altra. Non vi sono più state visite di decorso

in quanto prive di conseguenze terapeutiche somatiche."

(Doc. 39-1)

Nel rapporto medico all’attenzione dell’UAI

compilato in data 28 aprile 2006, il dr. __________, poste le diagnosi con

influsso sulla capacità lavorativa di “disturbo depressivo, episodio medio-grave

con sintomi biologici; sindrome somatoforme da dolore persistente” (doc. 42-1),

ha ritenuto l’assicurato inabile al lavoro al 70% dal 1° giugno 2005,

osservando:

"

(...)

Il paziente mi viene inviato dal Dottor __________

per una problematica depressiva medio-grave insorta apparentemente su un pre-esistente disturbo

somatoforme da dolore persistente.

Abbiamo iniziato una terapia specifica con

antidepressivi ipnotici e gabapentina.

Nonostante questo intervento il paziente ha

manifestato in maniera ingravescente il disturbo depressivo che ha determinato

una ospedalizzazione presso la Clinica di __________ all'inizio di quest'anno

da cui è stato dimesso il 16 marzo 2006.

Il paziente è stato attivo come muratore e da

diverso tempo lamenta una sintomatologia dolorosa per cui è già stato indagato

da diversi specialisti ed è anche stato valutato presso l'__________ di __________.

Questa problematica ha determinato un progressivo rinchiudersi in se stesso e alla fine la comparsa di una

franca sintomatologia depressiva determinata anche da una problematica

psico-sociale di accompagnamento con perdita del lavoro e perdita del diritto alla disoccupazione.

Alla dimissione della Clinica di __________ non abbiamo osservato sostanziali miglioramenti

del quadro clinico che appare serio. l colleghi hanno rinforzato la terapia già

in atto in precedenza. Non sono ancora in possesso del rapporto di dimissione." (Doc. 42-2)

Nell’allegato al rapporto medico, del 28 aprile

2006, il dr. __________ ha poi indicato che l’assicurato “è disoccupato da

diverso tempo e non può esercitare alcuna attività lavorativa”, aggiungendo

che “il paziente è fortemente disturbato dalla sindrome dolorosa cronica che

ha determinato una completa incapacità lavorativa nella professione esercitata

come muratore ed inoltre presenta tuttora ed è in corso un episodio depressivo

con sintomi biologici non ancora risolto” (doc. 42-3).

Il dr. __________ ha quindi chiesto il rapporto

di degenza presso l’Ospedale __________ di __________ (doc. 43-1).

Nel rapporto del 12 giugno 2006, inerente alla

degenza dal 9 febbraio 2006 al 17 marzo 2006, la dr.ssa __________,

Capo-clinica e il dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia,

hanno posto le diagnosi di “episodio depressivo di media gravità (F32.1); conosciuta

sindrome somatoforme da dolore persistente (F45.4) (Diagnosi __________ di __________,

2005)”, osservando:

"

(...)

Valutazione e decorso: La prima parte del ricovero è stata caratterizzata da un

atteggiamento piuttosto sfiduciato da parte del paziente nei confronti del personale curante. Tale

atteggiamento sembrava in qualche modo legato ad un senso di inferiorità e di

diffidenza, sostenendo che chi è "seduto dall'altro lato del

tavolo" non può capire come lui si sente. Questo

(oltre ad occasionali incomprensioni linguistiche) ha contribuito a rendere

difficoltoso l'approfondimento del suo vissuto relativo all'incidente e

all'attuale inabilità lavorativa.

Nel corso della degenza si è poi progressivamente

più aperto, ciò che ha permesso di intravvedere alcune

problematiche personali. Ha descritto un investimento lavorativo quotidiano

particolarmente elevato nei vari posti di lavoro, motivato dalla preoccupazione

di essere licenziato, fino a che la specializzazione raggiunta con successo

avrebbe fatto di lui "uno dei muratori più ricercati del cantone". In

seguito avrebbe sempre sofferto la "pressione" del lavoro su di lui,

proporzionalmente al grado di responsabilità richiesto. Gli risulta

inaccettabile l'idea di svolgere un lavoro fisicamente meno pesante ("sono

lavori da donna") o riprendere un'attività lavorativa a percentuale

ridotta (riferendosi all'immagine trasmessa dal proprio padre che ha lavorato

duro fino alla diagnosi di un carcinoma

polmonare, per poi morire nel giro di tre mesi, dicendo al paziente che

"quando non si ha più la

salute non si ha più niente").

Dispositivo

Per questi motivi rischia di avere scarso

successo una proposta eventuale di misure d'integrazione professionale. Anche

il quadro clinico all'ammissione si è poco modificato nel corso della degenza;

il paziente ha maltollerato la maggior parte dei cambiamenti farmacologici

tentati. Alla fine è stato possibile unicamente aumentare la posologia del

Neurontin ed introdurre del Saroten serale con l'obiettivo di innalzare la

soglia del dolore, con pochi risultati. Anche il trattamento fisioterapico ha

portato a benefici modesti. Considerata la staticità delle condizioni, si è

infine deciso, in accordo col paziente, per una dimissione al domicilio." (Doc. 49-2+3)

Nelle sue annotazioni del 27 luglio 2006 la

dr.ssa __________ del SMR, specialista FMH in medicina interna, ha rilevato:

"

(...)

Dal punto di vista somatico non è stata

documentata nessuna ulteriore evoluzione in confronto alle numerose valutazioni

reumatologiche precedenti e pertanto rimangono valide le considerazioni in

merito alla funzionalità fisica come da rapporto SMR del 02.06.2005 senza

necessità di ulteriori accertamenti.

Per quanto concerne la situazione psichiatrica,

già in occasione della valutazione interdisciplinare __________ di __________

dell’aprile 2005 veniva segnalata una evoluzione depressiva con fissazione sui

disturbi somatici, irriquietezza, tono dell'umore depresso, perdita di

interessi, ritiro sociale, diminuzione della concentrazione, disturbi del

sonno. Era già in corso un trattamento antidepressivo con Fluctine.

Malgrado ciò, il consulente psichiatra Dr. __________ riteneva esigibile una attività

lavorativa nella misura del 100% in attività medio-pesante ergonomicamente non

sfavorevole.

Poco tempo dopo questa valutazione, da giugno 2005, l'A. viene giustamente preso a carico

psichiatrico: il curante psichiatra Dr. __________ descrive un episodio depressivo con sintomi biologici non ancora

risolti.

In occasione di un ricovero presso l'Ospedale __________

di __________ nel marzo 2006 viene riferita una sintomatologia praticamente

analoga a quella presente in occasione della valutazione pluridisciplinare all’__________

di __________ (disturbi del sonno, anedonia, irriquietezza, affaticamento, ritiro sociale). Dalla descrizione dello

stato psichico non emergono deficit di rilievo: viene unicamente riportato

pensiero a volte leggermente rallentato e mimica scarsa.

Quindi in confronto alla valutazione psichiatrica

eseguita in occasione della valutazione pluridisciplinare a __________ non è

oggettivato un peggioramento della situazione psichiatrica.

Emerge piuttosto in modo evidente che all'A.

appare improponibile di svolgere un altro tipo di lavoro rispetto a quello

abituale, il quale si è fissato sul vissuto del dolore con importante

atteggiamento di evitamento.

In conclusione,

con la documentazione medica presentata dopo giugno 2005 non è stato

documentato un peggioramento dello stato di salute né a livello somatico, né a

livello psichico: la problematica dell'A. è stata valutata in modo esauriente

in occasione di una valutazione pluridisciplinare reumatologica

e psichiatrica presso l'__________ di __________ in

aprile 2005 con diagnosi di disturbo di elaborazione del dolore cronico con

tendenza all'ampliamento dei sintomi e autolimitazioni, nonché episodio depressivo lieve con sintomatologia e funzionalità psichica come sopra

illustrata, la quale è rimasta sostanzialmente invariata nel corso dell'ultimo

anno come ben documentato dalla descrizione della sintomatologia e dello stato

psichico in occasione della degenza a __________ del marzo 2006.

Non ci sono quindi motivi per discostarsi dalla

valutazione della capacità lavorativa come espressa in occasione della

valutazione pluridisciplinare." (Doc. 51-1+2)

2.7. Per costante

giurisprudenza (cfr. STF 9C

13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare

l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è

necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o

eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre

un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali

attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante

elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente

esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid.

4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2

pag. 134; 114 V 310 consid. 3c

pag. 314; 105 V 156 consid. 1

pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle

indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente

ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228

seg.).

Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso

valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli

esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta

l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)

e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento

della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere

motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I

355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U

330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser,

Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18

marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche

eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di

evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici

specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a

conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili

(DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.;

STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa

S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato

rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta

Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che

sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in

particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione

invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove

è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la

propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per

quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono

tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

In

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte

federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(DTF 125 V 354).

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da

medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).

Il TFA,

in una sentenza I 938/05 del 24 agosto 2006 si è espresso sul valore probatorio

delle opinioni espresse dai medici SMR nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità,

sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR

non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2 L'on ne saurait certes

mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre

d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que

l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS

sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;

toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre

médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des

critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du

SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul

motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard

du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du

contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance

particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La

recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)" (consid. 3.2)

Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve

adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del

disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella

quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal

paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto

dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi

handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

2.8. Dopo attento esame della fattispecie, questo TCA non ha motivi per

mettere in dubbio la valutazione effettuata dai medici del SMR – basata sui

rapporti dei medici curanti e sulla valutazione del 13 aprile 2005 dei medici

dell’__________ di __________ - che soddisfa i requisiti posti dalla

giurisprudenza affinché un rapporto medico abbia pieno valore probatorio (cfr.

consid. 2.7.) e può quindi validamente servire da base al presente giudizio

senza che si riveli necessario procedere ad ulteriori misure d’istruzione

(perizia medica giudiziaria).

Essi

hanno debitamente tenuto conto delle singole affezioni invalidanti di cui

l’assicurato è affetto, giungendo ad una conclusione logica e priva di

contraddizioni in merito alla capacità lavorativa del 50% nella sua precedente

attività di muratore, ma del 100% in attività adeguate al suo stato di salute,

rispettose dei suoi limiti funzionali.

Come giustamente osservato dalla dr.ssa __________

del SMR, nelle sue annotazioni del 27 luglio 2006, dal punto di vista somatico

non è stata documentata nessuna ulteriore evoluzione in confronto alle numerose

valutazioni reumatologiche precedenti, secondo le quali l’assicurato non

presenta, da un punto di vista reumatologico, limitazioni importanti, ben

potendo eseguire lavori medio-pesanti (cfr. doc. 51-1).

Nel rapporto medico del 2 giugno 2005 il dr. __________

del SMR ha ritenuto l’assicurato abile al lavoro al 100% in attività

medio-pesanti, nelle quali non debba trasportare e sollevare pesi oltre i 30 kg, aggiungendo che egli non è limitato

né nella posizione eretta, né in quella seduta, non ha limitazioni negli

spostamenti e può mantenere la posizione del tronco in anteflessione fino a 30

minuti di fila, così come la posizione inginocchiata e accovacciata (doc.

14-2).

Tale apprezzamento si fonda sulle valutazioni

reumatologiche del dr. __________, spec. FMH in reumatologia, del 29 marzo 2004

(cfr. doc. 8/7-9) e del 4 agosto 2004 (cfr. doc. 1/19-20) – secondo il quale

l’assicurato è inabile al 100% in attività pesanti, ma abile al 100% in

attività da leggere a medio-pesanti - del dr. __________, spec. FMH in medicina

interna, del 19 luglio 2004 (cfr. doc. 8/10-14) - secondo il quale l’assicurato

è abile al 100% sia nella sua attività, sia in attività medio-leggere - del dr.

__________, spec. FMH in reumatologia, del 18 febbraio 2005 (doc. 13/6-7) e del

7 febbraio 2006 (cfr. doc. 39-1) - secondo il quale l’assicurato non presenta

alterazioni reumatologiche tali da spiegare i suoi dolori, che vanno piuttosto

inquadrati nell’ambito di una sindrome del dolore somatoforme - e dei medici

dell’__________ di __________ - che nel loro referto del 13 aprile 2005 hanno

considerato l’assicurato, che non presenta limitazioni funzionali

significative, abile al lavoro al 100% in attività medio-pesanti (cfr. doc.

13/2-3).

Il TCA non ha motivo per distanziarsi dal parere

del dr. __________, poi confermato dalla dr.ssa __________ del SMR, la quale ha

indicato che, come rilevato dal dr. __________ nel suo scritto del 7 febbraio

2006 (cfr. doc. 39-1), non è stato documentato un peggioramento dello stato di

salute a livello somatico, tale da giustificare una inabilità lavorativa in

attività adeguate.

Quanto alla problematica psichiatrica, nel

referto del 13 aprile 2005 i medici dell’__________ di __________ e in

particolare il consulente psichiatra, dr. __________, hanno ritenuto l’assicurato abile al lavoro al 100% in attività

medio-pesanti ergonomicamente non sfavorevoli (cfr. doc. 13-3).

Sulla base di tale valutazione, il dr. __________

del SMR ha quindi ritenuto l’assicurato pienamente abile al lavoro in attività

adatte (doc. 34-1).

Anche la dr.ssa __________, nelle sue

osservazioni del 27 luglio 2006, ha ribadito la correttezza della valutazione del dr. __________,

basata sull’apprezzamento dei medici dell’__________ di __________.

Ella ha infatti rilevato che nonostante il parere

dello psichiatra curante, dr. __________ – a mente del quale l’assicurato è

inabile la lavoro al 70% dal 1° giugno 2005 in poi, a causa di un disturbo

depressivo, episodio medio-grave con sintomi biologici e di una sindrome da

dolore persistente (cfr. doc. 42/1-3) – non vi è stato un peggioramento dei

disturbi psichici dell’interessato, rispetto alla valutazione dei medici di __________.

La dr.ssa __________ ha infatti sottolineato che già i medici dell’__________,

nell’aprile 2005, avevano segnalato la presenza di una evoluzione depressiva

con fissazione sui disturbi somatici, irriquietezza, tono dell'umore depresso,

perdita di interessi, ritiro sociale, diminuzione della concentrazione,

disturbi del sonno, per i quali era in corso un trattamento antidepressivo con

Fluctine. In seguito, in occasione di un ricovero presso l'Ospedale __________

di __________ nel marzo 2006, è stata riferita una sintomatologia analoga a

quella presente in occasione della valutazione pluridisciplinare all’__________

di __________ (disturbi del sonno, anedonia, irrequietezza, affaticamento, ritiro sociale). Dalla descrizione dello

stato psichico dell’interessato non sono poi emersi deficit di rilievo: è stato

solo riportato che egli presenta un pensiero a volte leggermente rallentato e una

mimica scarsa.

La dr.ssa __________ ha quindi rilevato che non è

stato oggettivato un peggioramento della situazione psichiatrica rispetto alla

valutazione psichiatrica eseguita in occasione della valutazione

pluridisciplinare a __________, motivo per il quale l’assicurato va

considerato, anche da un punto di vista psichiatrico, pienamente abile al

lavoro in attività adatte

(doc. 51-1+2).

Il TCA condivide queste osservazioni del medico

SMR.

Questo Tribunale rileva inoltre che in sede

ricorsuale il rappresentante dell’assicurato ha genericamente contestato la

valutazione dell’UAI relativa alla piena capacità lavorativa, anche dal profilo

psichiatrico, dell’interessato in attività adatte, rilevando che “in sede di

duplica il ricorrente presenterà una relazione medica specialistica dettagliata

ad opera del curante, dr. __________, psichiatra in __________, relazione

medica che farà il punto sullo stato attuale della patologia e dei disturbi di

cui è affetto il ricorrente, esprimendosi inoltre sulle capacità lavorative

dello stesso, per lo meno a medio termine” (doc. I).

Il preannunciato rapporto medico dettagliato

dello psichiatra curante dell’interessato non è tuttavia mai pervenuto al TCA.

Va qui

ricordato che se, da una parte, la

procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i

fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,

dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la

sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende

in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente

esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai

fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le

conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Si

ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica

eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per

l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento

impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V

140 e 129 V 4).

Tutto ben

considerato, dunque, a mente del TCA non vi sono motivi per distanziarsi dalle

conclusioni dei medici del SMR, alle quali deve essere attribuita, secondo la

giurisprudenza citata in precedenza (cfr. consid. 2.7.), forza probatoria piena,

in quanto approfondite, complete e motivate.

Pertanto,

stante quanto sopra esposto, non essendo stato comprovato, sino all’emissione

della decisione contestata, un peggioramento dello stato di salute, richiamato

inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid.

4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere

dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza

preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che

l’assicurato sia abile al lavoro al 100% in attività adeguate, rispettose dei

suoi limiti funzionali.

Al

riguardo va sottolineato che sul mercato generale del lavoro esistono delle

attività, essenzialmente di controllo e di sorveglianza, che l’interessato,

malgrado il danno alla salute, sarebbe in grado di esercitare al 100%.

La

questione relativa alle attività professionali concretamente realizzabili è di

competenza del consulente in integrazione professionale (cfr. STF 9C 13/2007 del 31 marzo 2008 citata al

consid. 2.7.).

Ora, nel caso concreto, il consulente IP, nel suo

rapporto del 13 giugno 2005, ha

indicato quali attività esigibili, nel rispetto delle limitazioni mediche,

attività medio-leggere, a postura variabile e/o seduta e/o eretta, non

qualificate, nel settore secondario e nel settore terziario (doc. 16-2+3).

Il rappresentante dell’assicurato ha genericamente

contestato tali conclusioni, adducendo che “l’assicurato ha sempre svolto le

proprie mansioni professionali nell’ambito dell’edilizia. Da questo punto di

vista è conosciuta come “prassi quasi consolidata” la difficoltà di un

lavoratore edile, incapace di continuare a svolgere la propria mansione su un

cantiere causa ragioni di salute, nel riqualificarsi in lavori di carattere

medio-leggero, che tra le altre cose hanno una valenza piuttosto vaga e

inverosimile nelle attuali condizioni del mercato del lavoro” (doc. I).

Tali contestazioni non possono

essere ritenute valide.

Il TF, in una sentenza I 418/06 del 24 settembre 2007, ha ancora una volta ribadito la

possibilità per un assicurato, in precedenza attivo in una professione pesante

come quella di boscaiolo, di sfruttare sul mercato del lavoro la sua capacità

lavorativa residua, del 50%, in attività leggere, non qualificate. L’Alta Corte

ha infatti osservato che “in considerazione dell'ampio ventaglio di attività

semplici e ripetitive contemplate dai settori della produzione e dei servizi

(cfr. ISS, livello di esigenze 4), un numero significativo di queste attività

sono infatti di natura leggera, permettono di alternare la posizione e sono pertanto

adatte al danno alla salute presentato dall'assicurato (v. per analogia la

sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 324/00 del 5 giugno 2001,

consid. 2b). Questa Corte ha così già ripetutamente statuito, in casi con

limitazioni funzionali analoghe, che esiste un mercato del lavoro sufficiente

in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua (consid. 2b non

pubblicato della sentenza DTF 119 V 347; VSI

1998 pag. 293 consid. 3b pag. 296; si veda anche la sentenza del Tribunale

federale delle assicurazioni I 401/01 del 4 aprile 2002, consid. 4c). Si tratta

segnatamente del mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o

semi qualificato (RCC 1989 pag. 328 consid. 4a pag. 331), in cui vi è una

sufficiente offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui

possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano

aggravi fisici e che consentono il cambiamento frequente di posizione (RCC 1980

pag. 481 consid. 2 pag. 482; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale

delle assicurazioni U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7). A ciò si

aggiunge che, contrariamente a quanto sembra sostenere l'assicurato, tramite la

riduzione del reddito ammessa dalla giurisprudenza (DTF 126 V 75) si tien

conto delle limitazioni riconducibili al danno alla salute, come ad esempio

dell'impossibilità di trasportare pesi superiori ad una certa misura e quindi

anche del fatto che la persona può, in realtà, svolgere solo lavori leggeri

("leidensbedingte Einschränkung", DTF 129 V 472 consid.

4.2.3 pag. 481 con riferimenti)”.

Nel caso di specie, secondo questo Tribunale, all’assicurato può dunque essere

ragionevolmente chiesto di sfruttare la sua residua capacità lavorativa, del

100%, in quei settori d’attività accessibili a

lavoratori non qualificati, con mansioni semplici e ripetitive.

Tali attività sono senz’altro esigibili, in

quanto rispettose dei limiti funzionali dell’interessato e compatibili con le

sue patologie, ritenuto inoltre che all'assicurato incombe l’obbligo di

intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze

del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c,

117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht

zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572) segnatamente

mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una

nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze

ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen

Sozialversicherungs-recht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg).

Al

riguardo, è utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se

è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione

rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti

sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile

il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TFA ha in particolare

già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e

commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e

sorveglianza (cfr. VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA del 25 febbraio 2003, U

329/01, consid. 4.7).

2.9. Ai fini

della valutazione economica, il dossier è stato trasmesso al consulente in

integrazione professionale.

Con rapporto del 13 giugno 2005, tenuto conto dei

dati medici ed escludendo qualsiasi progetto di riformazione professionale, il

consulente ha proceduto alla determinazione del grado d’invalidità in attività

adeguate mediante il consueto raffronto dei redditi (anno di riferimento 2003).

Stabilito un reddito da valido di fr. 45’432

annui - corrispondenti a quanto l’assicurato avrebbe guadagnato come muratore

presso la __________ di __________ (cfr. doc. 16-1) - e un reddito da invalido

di fr. 44’184 annui – calcolati secondo le tabelle RSS, in attività semplici e

ripetitive (categoria professionale 4, quartile 2), apportando una riduzione

del 10-15% “per lavori leggeri ed in circostanze ergonomiche particolari”

– il consulente ha determinato un grado di invalidità del 3%, non giudicando

opportuno alcun provvedimento professionale (doc. 16-3+4 e doc. 17-2).

2.9.1. Preliminarmente

va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa

stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF

129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno

2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,

I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002

nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003

nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui nel caso

concreto sono determinanti i dati del 2004, essendo l’assicurato inabile al

lavoro parzialmente nella sua attività a partire da dicembre 2003.

Il consulente ha invece proceduto al raffronto

dei redditi con riferimento all’anno 2003. Occorre pertanto aggiornare i dati

considerati dal consulente al 2004.

2.9.2. Il reddito da

valido, come stabilito dal consulente (cfr. doc. 16-1), è pari a fr. 45’432.--

annui (2003) - corrispondenti a quanto l’assicurato avrebbe guadagnato presso

la __________ di __________ in qualità di muratore (cfr. doc. 9/2-4). Adeguando

tale importo al 2004, si ottiene un reddito da valido di fr. 45’840.90 (+0.9% per il 2004, cfr. tab. relativa all’evoluzione dei salari

nominali, dei prezzi al consumo e dei salari reali, 1990-2006, pubblicati sul

sito dell’Ufficio federale di statistica).

2.9.3. Per quanto

riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza

federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75

seg.

In

questa sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della

determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione

professionale e salariale concreta dell'interessato. Qualora difettino

indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza,

essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di

sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano

essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali

del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di

servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri

questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha

precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario

statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di

influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha

poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi

sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione

deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire

il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

2.9.4. Partendo dalla constatazione che l'applicazione di dati

salariali statistici validi per tutta la Svizzera - quali quelli utilizzati dal

TFA si rivela essere discriminante per gli assicurati attivi in Ticino, Cantone

in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale,

ritenuto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente

percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute,

questo Tribunale, in una sentenza del 4 settembre 2000 nella causa R.,

pubblicata in RDAT I-2001, p. 250ss. e in SVR 2001 IV n. 35 - in seguito

costantemente confermata ed applicata in tutti i settori delle assicurazioni

sociali (assicurazione per l'invalidità, assicurazione contro gli infortuni e

assicurazione contro le malattie) - sentito preliminarmente il parere

dell'allora direttore dell’Ufficio federale di statistica, dottor __________,

ha così precisato la propria giurisprudenza:

" In

data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor __________,

direttore dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto del seguente tenore:

"(…)

Il Tribunale federale delle

assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in

molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da

invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di

salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate.

Al riguardo vengono in particolare

utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio CHF 4294.-- nel 1996,

cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires 1996"

pag. 17, e per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).

Al fine di applicare la giurisprudenza

federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine

di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario

conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del

danno alla salute), mi occorre sapere:

- possiamo

utilizzare il valore statistico medio (ad es. CHF 4294.-- nel 1996) così come è

anche per il Cantone Ticino? Per quale motivo?

- In caso di

risposta negativa:

Perché no? Quale

coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo

alla situazione del nostro Cantone?

(…)" (cfr. doc. V bis)

Il dottor __________ ha così

risposto in data 14 agosto 2000:

" (…)

Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia

definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è

possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità

regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità

statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori

dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua

lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista

statistico, per il Cantone Ticino.

In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998

(ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di

qualificazione richiesto dal posto occupato.

I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:

- Nel 1998

(settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo

esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi

al mese (cfr. tabella TA13).

- È ancora

possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa

categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il

settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa categoria di

lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14).

A titolo di confronto Le invio anche la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato), ripartiti stavolta

per settore economico (…)." (cfr. doc. V bis)

Al fine di non

discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono

notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da

non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati

nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ha quindi

deciso che nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella che

riflette i salari versati nella nostra regione, sulla base della seguente

argomentazione:

" Se

si ignorasse questo aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAINF è una

legge federale occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido

per tutto il paese (ad esempio CHF 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF

124 V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati

salariali irrealistici ed in definitiva giungere ad un risultato che non

garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA

del 22 maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I 76)."

Su questi

argomenti, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia …, in RDAT II-2003,

p. 618-621 e in L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn,

Bellinzona 2004, p. 124-128;

D. Cattaneo, "La contribution du Tribunal des assurance du Canton du

Tessin à la jurisprudence suisse en matière de sécurité sociale", in

CGRSS n° 33-2004, p. 19 seg. (28-33); D. Cattaneo,

"Sentenze recenti del Tribunale cantonale delle assicurazioni", in

Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, Ed. CFPG, Helbing &

Lichtenhahn, Basilea-Ginevra-Monaco 2006, p. 135ss. (163-171).

Nell’ambito

di una procedura ricorsuale dinanzi al TFA, conclusasi con uno stralcio dai

ruoli in seguito al ritiro del ricorso (cfr. STFA U 56/03 del 7 giugno 2006),

la Presidente della Corte federale, giudice Leuzinger, il 28 aprile 2006 aveva

informato le parti (e questo Tribunale) che, citiamo:

"

… la Corte plenaria del Tribunale federale delle

assicurazioni ha stabilito l’inapplicabilità dei valori regionali (Tabella

TA13) di cui all’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) – edita

dall’Ufficio federale di statistica – per la determinazione del reddito

ipotetico da invalido."

In una

sentenza U 75/03 del 12 ottobre 2006 (pubblicata in RtiD I 2007 pag. 216 segg.

e in SVR 2007 UV n. 17 pag. 56), il TFA ha, per la prima volta, esposto le

motivazioni che hanno spinto la Corte plenaria, il 10 novembre 2005, a prendere la decisione appena

citata:

"

(...)

8.2 In primo luogo si osserva che, per un'ovvia questione di parità di

trattamento (art. 8 Cost.), un'applicazione della tabella TA13 al solo Cantone

Ticino deve essere esclusa se non si vuole creare un'inammissibile lex

ticinensis. Analoghe considerazioni di praticabilità, di parità di trattamento

e di sicurezza giuridica si oppongono quindi a un'applicazione alternativa

delle tabelle nazionali (TA1) e di quelle regionali (TA13) come pure a

un'applicazione delle prime ad alcune regioni e delle seconde alle rimanenti

regioni.

8.3 Allo stesso

modo, un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13, al posto di

quelle nazionali TA1, pur potendo, da un lato, in alcuni casi effettivamente

creare le basi per una soluzione maggiormente vicina alla realtà

economico-sociale concreta, dall'altro lato creerebbe, a ben vedere, anche

nuovi problemi dovuti al fatto che all'interno delle medesime grandi regioni si

registrano delle differenze, non sempre trascurabili. Ad esempio, nonostante le

due regioni facciano parte della medesima grande regione

"MIttelland", è notorio che i salari esistenti nel Canton Berna non

sono gli stessi di quelli del Canton Giura. Allo stesso modo, per il Vallese

occorrerebbe prendere in considerazione i salari relativi alla regione

lemanica. Ora, nell'una e nell'altra ipotesi, l'applicazione dei valori

regionali (TA13) al posto di quelli nazionali (TA1) si dimostrerebbe

maggiormente sfavorevole per questi assicurati. Si pone quindi ugualmente la

questione dell'assicurato che lavora(va) in un Cantone appartenente a un'altra

grande regione, ad esempio del lavoratore giurassiano che lavora(va) nel

Cantone di Basilea (città o campagna). Ora, se si intendesse determinare il

reddito da invalido sulla base della tabella TA13, non si farebbe altro che

spostare o restringere il cerchio geografico nel quale si iscrive ogni

determinazione di un reddito ipotetico sulla base di valori statici. In questa

maniera, però, si correrebbe pure il rischio di offuscare oltremodo l'obbligo o

l'esigibilità per l'assicurato di ridurre il danno e di andare, se del caso e

nei limiti ragionevoli, a cercare un'attività al di fuori della sua regione

abituale. Si creerebbero nuove disparità nei confronti di assicurati che

abitano a cavallo tra due o addirittura tre grandi regioni o di chi abita in

una di queste regioni e lavora in un'altra.

8.4. A ciò si

aggiunge che nella sentenza pubblicata in DTF 129 V 472, questa stessa Corte ha

precisato che, laddove una tale operazione non fosse possibile sulla base di

rilevamenti salariali DPL, il reddito da invalido va di principio definito

sulla base dei dati statistici salariali ISS applicabili nell'insieme del

settore privato (DTF 129 V 484). Ora, anche siffatta considerazione si

opporrebbe a un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13,

concernenti il settore pubblico e privato.

8.5 Non può

pertanto ammettersi una regionalizzazione nella determinazione dell'invalidità

poiché una siffatta soluzione sarebbe incompatibile con il principio

costituzionale di parità di trattamento come pure con il rango costituzionale

delle assicurazioni invalidità e infortuni quali assicurazioni federali."

In

un’altra sentenza I 790/04 del 18 ottobre 2006, il TFA ha ancora rilevato:

"

Quanto alla questione della tabella applicabile

tra le varie riportate dall'ISS, il Tribunale federale delle assicurazioni ha

recentemente stabilito, con decisione della Corte plenaria del 10 novembre

2005, non potersi (più) fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla

tabella TA13, riferentesi ai salari in relazione alle grandi regioni (cfr. pure

la sentenza del 22 agosto 2006 in re K., I 424/05, consid. 3.2.3; v. inoltre la sentenza 12 ottobre 2006 in re S., U 75/03). Il reddito

ipotetico da invalido deve di conseguenza essere valutato sulla base della

tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi nazionali conseguibili nel

settore privato. Alla luce di quanto precede non vi è (più) spazio alcuno per

ammettere una riduzione dei salari statistici, quale quella operata dai primi

giudici, che tenga conto, ispirandosi ai salari corrisposti in un vicino

cantone, che l'assicurato vive in una regione economicamente meno forte. Anche

sotto questo aspetto non può pertanto trovare conferma la valutazione del tasso

d'invalidità compiuta dalla Corte di prime cure."

Alla luce

di questa chiara giurisprudenza federale (cfr. sul tema: L. Grisanti

"Nuove regole per la valutazione dell'invalidità " in RTiD II-2006 pag.

311 segg.), il reddito da invalido deve dunque essere determinato dal TCA

applicando i valori nazionali (Tabella TA1).

Spetta

semmai al Parlamento o al Consiglio federale intervenire su questo tema, se lo

riterranno opportuno.

Il 22

giugno 2007 il Consiglio nazionale ha accolto una mozione del 2 ottobre 2006

no. 06.3466 del Consigliere nazionale Meinrado Robbiani il quale chiede che il

"Consiglio federale proceda con sollecitudine ad ovviare a questa

distorsione, adeguando le disposizioni di applicazione della legge

sull'assicurazione invalidità".

Il nuovo

art. 28a cpv. 1 LAI introdotto nell’ambito della 5a revisione della LAI,

approvata dal popolo il 17 giugno 2007, dispone che sarà il Consiglio federale

a definire il reddito lavorativo determinante per la valutazione

dell’invalidità.

Il 17

dicembre 2007 il Consigliere federale Pascal Couchepin, rispondendo ad una

domanda (07.5369) del Consigliere nazionale Meinrado Robbiani ha preannunciato

che "pour respecter les différences salariales dans les diverses régions

de Suisse, il est prévu d'opérer sur le salaire ressortant de l'enquête sur la

structure des salaires en Suisse une réduction qui tienne compte des

différenciations régionales. La mise en oeuvre de cette règle est prévue pour

le premier trimestre 2008 au moyen de circulaires de l'Office fédéral des

assurances sociales" e, invitato a precisare se riteneva sufficiente una

semplice circolare, ha sottolineato quanto segue:

"

Monsieur Robbiani, je ne suis pas en mesure de vous

affirmer avec toute l'autorité juridique nécessaire si oui ou non une

circulaire est suffisante. Mais ce que je vais faire, c'est demander à mes

collaborateurs si je dois moi-même signer la circulaire dans la mesure où,

comme vous le dites, il devrait y avoir une décision politique claire. On va

vérifier le point sur lequel vous attirez notre attention."

Questo

Tribunale si limita a ricordare che, secondo la giurisprudenza, il principio

dell'uguaglianza di trattamento proibisce, citiamo: "de faire, entre

divers cas, des distinctions qu'aucun fait important ne justifie", ma

anche "de soumettre à un régime identique des situations de fait qui

présentent entre elles des différences importantes et de nature à rendre

nécessaire un traitement différent (cfr. DTF 129 I 3; DTF 127 V 454; Zbl 2005

p. 87ss. (89-90); A. Auer-G. Malinverni-M. Hottelier, "Droit

constitutionnel suisse", Vol. II, Stämpfli Editions SA, Berna 2006,

p. 484 n. 1030 e 499 n. 1061).

In una sentenza U 8/07 del

20 febbraio 2008, rispondendo ad una questione

sollevata dal TCA nella sentenza 35.2006.60 del 23 novembre 2006, consid.

2.10.9 ("Questo Tribunale constata che il

salario che l’assicurato avrebbe conseguito nel 2005 quale muratore

semi-qualificato (infatti nel 2005, secondo il contratto collettivo di lavoro

dell’edilizia, un lavoratore con conoscenze percepiva un salario orario di fr.

25.15, contro i fr. 22.65 percepiti dai lavoratori edili), è inferiore a quello

realizzato in media a livello svizzero dai lavoratori del settore della

costruzione con qualifiche analoghe (Tabella TA 1 2004, punto 45, livello di

qualifica 3: fr. 5'358 x 12 mesi = 64'296, riportato su 41.6 ore/settimana =

66'867.84; dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il

2005, un reddito annuo pari a fr. 67'443.41; per un recente caso in cui l’Alta

Corte ha fatto riferimento ai livelli di qualifica 2 e 3, cfr. STFA del 12

ottobre 2006 nella causa S., U 404/05, consid. 2.3.4).

Ci si

potrebbe chiedere se in tale ipotesi, e visto il richiamo del TFA ai salari nazionali

(Tabella TA 1), non dovrebbe essere applicata la giurisprudenza federale

secondo la quale, quando l'assicurato ha realizzato un guadagno inferiore alla

media per dei motivi estranei all'invalidità, anche il reddito medio

realizzabile sul mercato equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va

ridotto in proporzione (cfr. DTF 129 V 225 consid. 4.4; AHI-Praxis 1999, p. 329

consid. 1; ZAK 1989, p. 458s. consid. 3b; STFA del 6 settembre 2006 nella causa

H., U 454/05 + 456/05, consid. 6.3.3 e 6.3.4). Spetta

comunque all’Alta Corte pronunciarsi al riguardo"), la nostra Alta Corte ha stabilito che:

" (…)

5.3. Giova inoltre ricordare che nel caso

in cui il reddito conseguito prima dell’invalidità è inferiore alla media dei

salari per un’attività paragonabile nel settore interessato e non vi è inoltre

motivo che induca a ritenere che fosse intenzione dell’assicurato accontentarsi

di un guadagno modesto, la giurisprudenza ammette che gli stessi fattori che

hanno influenzato negativamente il reddito da valido vengano considerati anche

per fissare il reddito da invalido (DTF 129 V 222 consid. 4.4 pag. 225, SVR

2004 UV no 12 pag. 44, consid. 6.2, secondo cui un reddito inferiore del 10%

rispetto ai salari usuali del settore è stato considerato chiaramente sottola media

[U 173/02]; cfr. pure sentenza U 529/06 del 28 gennaio 2008, consid. 8.2 con

riferimenti).

6.

Nel caso di specie, il ricorrente contesta

sia la determinazione del reddito da invalido che quella da valido.

6.1 Per quanto concerne il reddito da

valido, l’interessato fa valere che l’importo determinato dall’INSAI sulla base

dei dati forniti dall’ex datore di lavoro risulterebbe, come giustamente

rilevato anche dal primo giudice, inferiore del 9% circa rispetto al salario

medio nazionale dei lavoratori attivi nel settore delle costruzioni con

qualifiche analoghe. L’argomento è pertinente. In effetti, il dato ritenuto

dall’assicuratore infortuni a titolo di reddito da valido (fr. 61'277.- per

l’anno di riferimento 2005) è inferiore nella misura del 9.58% a quello

desumibile dalla tabella TA1 di cui all’ISS (edizione 2004, pag. 53, livello di

esigenze 3, cifra 45 costruzioni), quest’ultimo essendo pari, dopo adeguamento

all’evoluzione salariale per il 2005, a fr. 67'765.89 (fr. 5'358 x 12 : 40 x

41.7[v. La Vie économique, 12-2007, pag. 98, tabella 9.2] x 1.011 [v. La Vie

économique, 12-2007, pag. 99, tabella 10.2]). Alla luce della giurisprudenza

richiamata al considerando 5.3, che, come visto, permette al giudice chiamato

ad effettuare un raffronto dei redditi di prendere in considerazione in ugual

misura per ciascuno degli elementi di paragone fattori estranei all’invalidità,

può, se del caso, essere tenuto conto di questa circostanza nell’ambito della

determinazione del reddito ipotetico da invalido.

6.2 A quest’ultimo riguardo, il ricorrente,

pur rispettando la più recente giurisprudenza in materia, rileva che il mercato

del lavoro ticinese oggettivamente offre ai lavoratori occupati in questo

Cantone di frontiera retribuzioni nettamente inferiori e penalizzanti rispetto

al resto della Svizzera, come risulterebbe, almeno in parte, dalle tabelle TA1

e TA13 di cui all’ISS. Il ragionamento è comprensibile, ma viene tuttavia

relativizzato dalle considerazioni espresse al considerando precedente.

6.3 Mancando in concreto indicazioni economiche

effettive, in considerazione della più recente prassi di questa Corte - cui

allude l'insorgente - che non ammette più la possibilità di fare capo ai dati

statistici salariali relativi alle grande regioni, tabella TA13 ISS, per

determinare il reddito ipotetico da invalido, quest'ultimo deve essere

stabilito sulla base della tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi

nazionali conseguibili nel settore privato (cfr. sentenza del Tribunale

federale delle assicurazioni U 75/03 del 12 ottobre 2006, consid. 8, riassunta

in RSAS pag. 64). In tali condizioni, partendo dal valore totale mediano di cui

all'ISS 2004 (pag. 53, livello di esigenze 4), si ottiene un importo di base di

fr. 57'258.24 per il 2004 (fr. 4'588 x 12 : 40 x 41.6 [La Vie économique, 12-2007, pag. 98, tabella B9.2]), che,

adattato all'evoluzione salariale (1%, v. La Vie économique, 12-2007, pag. 99,

tabella B10.2), porta a ritenere un importo di fr. 57'830.82 per il 2005.

6.4 Operando una prima riduzione del 9.58% da

quest'ultimo importo per tenere conto della differenza salariale di cui si è

detto al considerando 6.1, deducendo poi una quota ulteriore del 15%, non

oggetto di contestazione, per considerare adeguatamente le circostanze

particolari del caso (DTF 126 V 75; in

concreto: limitazioni riconducibili al danno alla salute, statuto di

frontaliere), il raffronto dei redditi (reddito da valido di fr. 61'277.- e

guadagno da invalido di fr. 44'447.03 [fr. 57'830.82 ./. 9.58% ./. 15%]) dà un

grado d'invalidità arrotondato (DTF 130 V 121) del 27%. (...)"

Di

conseguenza, quando il salario da valido conseguito in Ticino in una

determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa

professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale

(al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in

particolare pag. 326-327).

2.9.5. Per

determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato nonostante il danno

alla salute, l'amministrazione ha quindi giustamente fatto riferimento ai dati

statistici nazionali della Tabella TA1.

Orbene -

utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio

federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2004 una professione che

presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della

rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439,

p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un

salario mensile lordo pari a fr. 4'588.

Riportando

questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 1/2-2007, p. 94), esso ammonta a fr.

4'771.52 mensili oppure a fr. 57'258.24 per l'intero anno (fr. 4'771.52 x 12,

ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio

1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

L’assicurato,

quale muratore presso la __________ di __________, avrebbe guadagnato, nel 2004,

fr. 45’840.90/anno per un’occupazione a tempo pieno (cfr. consid. 2.9.2.),

corrispondenti a fr. 3'820.-/mese.

Tale

reddito si situa sotto la media dei salari per un'attività equivalente (cioè

fr. 60’266.--/ anno e 5’022.20/mese; cfr. Tabella TA1 2004 p.to 45 “Costruzioni”,

livello di qualifica 4: fr. 4’829.-- X 12 mesi = 57’948.--, riportato su 41.6

ore/settimana = fr. 60'266.--).

Ora,

qualora, già prima dell'insorgenza del danno alla salute, il reddito di una

persona assicurata si situi sotto la media dei salari per un'attività paragonabile

nel settore interessato – a causa ad esempio di una formazione e di conoscenze

linguistiche insufficienti - e che non si possa sostenere che essa si sia

volontariamente accontentata di una retribuzione modesta, si deve ammettere che

gli stessi fattori che hanno inciso negativamente sul reddito da valido

potrebbero anche influenzare il reddito da invalido. Accertato che l'assicurato

ha realizzato un guadagno inferiore alla media per dei motivi estranei

all'invalidità, anche il reddito medio realizzabile sul mercato equilibrato del

lavoro (reddito da invalido) va ridotto in proporzione (cfr. STF U 529/06 del

28 gennaio 2008).

In

casu, posto che dall’incarto non emergono indizi a favore del fatto che

fosse intenzione dell’assicurato accontentarsi di un guadagno modesto, in

applicazione della giurisprudenza appena citata, il reddito statistico da

invalido (fr. 57'258.24) va dunque ridotto del 23.94%,

percentuale corrispondente al gap salariale (fr. 45’841 vs. fr. 60’266),

e si attesta pertanto a fr. 43’550.62.

2.9.6. In ossequio

alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze

specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione,

cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione

percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita

ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie

particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V

80 consid. 5b/cc).

Nella

sentenza I 147/05 del 25 luglio 2005, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una

riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un

assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio,

che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere

un’attività adeguata in misura del 60%.

L'Alta

Corte ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora conseguibile

dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute

(10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%):

"

2.4 Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen

Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem

Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,

während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte

Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne Heben,

Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne

Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser

Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem

leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden

Verwaltung denn auch nicht bestritten.

2.5 Entgegen der Auffassung im kantonalen

Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache,

dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der

ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der

Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die

Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00

[Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr

einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im

Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem

Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt

(Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002

S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende

Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die

Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und

Ausländer zusammensetzen.

2.6 Die IV-Stelle führt in der

Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte

nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in

Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag,

die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden

...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund statistischer

Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache der

Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden Anforderungsniveau

4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen ist (vgl.

Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8),

auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht schematisch

dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).

2.7 Damit sind im Rahmen des Abzuges die

leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die

Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu

berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen

Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen

gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein

Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende

Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw.

2.3 hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus

des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat

jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit

einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache

Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein

kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher

liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der

Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist,

was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente

führt."

(STFA

succitata).

In

un’altra pronunzia U 420/04 del 25 luglio 2005, consid. 2 - riguardante un

assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio,

totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno

fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15% (“Dem

Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht unbestrittenermassen keine

schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw. 2.5.1 hievor), sodass er den bisher

ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen kann. Mit den von

der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem Verlust, Schwerarbeit leisten zu können,

als auch der leidensbedingten Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt

ist, angemessen Rechnung getragen”).

In una sentenza 35.2004.104 del 25 aprile 2005, il TCA ha fornito

alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la

riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:

"

Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente

esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di

una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14

febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che

l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione

impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i

lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a

prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé

non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005

nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una

riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di

35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel

settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations

résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella

causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al

beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età

costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4

OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa

disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della

rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419

consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento

fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo

scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF

115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella

causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in

talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,

ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e

visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori

delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza

professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le

malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla

giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione

percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,

l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,

che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività

sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più

elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I

559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa

dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto

parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,

I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per

tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23

febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata

confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima

l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA

del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004

nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata

dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri

fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione)."

(STCA succitata,

consid. 2.11.)

Dalla

decisione formale impugnata si evince che l’amministrazione ha applicato una

decurtazione del 15% sul reddito statistico, e ciò per tenere conto, come

indicato dal consulente IP nel suo rapporto del 13 giugno 2005, del fatto che

l’assicurato può svolgere “lavori leggeri ed in circostanze ergonomiche

particolari” (cfr. doc. 16-3).

Questa

Corte non ha motivo per distanziarsi da tale riduzione percentuale decisa

dall’UAI, che appare generosa.

Il

reddito da invalido, considerata una decurtazione del 15%, ammonta quindi a fr.

37'018.-- (85% di fr. 43’550.62).

In

conclusione, il grado di invalidità dell'insorgente - determinato confrontando

i fr. 37'018.-- al reddito che egli avrebbe potuto conseguire qualora non fosse

insorto il danno alla salute, e cioè fr. 45’841.--, risulta essere del 19.25%.

Inferiore

alla soglia minima del 40% (cfr. consid. 2.4.), il grado di invalidità del

ricorrente non apre il diritto ad una rendita di invalidità.

Dovendo poi, come visto in

precedenza (cfr. consid. 2.4. in fine), valutare se vi è stata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di

riferimento sino al momento della decisione impugnata, occorre

aggiornare il reddito da valido e da invalido al 2006 (ultimi dati

disponibili).

Adeguando il reddito da valido di fr. 45'841.--

riferito all’anno 2004 (cfr. consid. 2.9.2.) al 2006, si otterrebbe un reddito

di fr. 46'855.-- (+1.0% per il

2005 e +1.2% per il 2006, cfr. tab. relativa all’evoluzione dei salari nominali, dei prezzi al consumo e dei salari

reali, 1990-2006, pubblicati sul sito dell’Ufficio federale di statistica)

Quanto al

reddito da invalido, secondo i dati forniti dalla tabella elaborata

dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2006 una

professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.

RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto

realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4’732.

Riportando

questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 11-2007, p. 98), esso ammonta a fr.

4'933.11 mensili oppure a fr. 59'197.32 per l'intero anno (fr. 4'933.11 x 12,

ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio

1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

L’assicurato,

quale muratore presso la __________ di __________, avrebbe guadagnato, nel

2006, fr. 46’855/anno per un’occupazione a tempo pieno, corrispondenti a fr.

3'904.55/mese.

Tale

reddito si situa sotto la media dei salari per un'attività equivalente (cioè

fr. 62'637.6/ anno e 5’219.80/mese; cfr. Tabella TA1 2006 p.to 45

“Costruzioni”, livello di qualifica 4: fr. 5’007.-- X 12 mesi = 60’084.--,

riportato su 41.7 ore/settimana = fr. 62'637.6).

Accertato

quindi che l'assicurato ha realizzato un guadagno inferiore alla media per dei

motivi estranei all'invalidità, anche il reddito medio realizzabile sul mercato

equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va ridotto in proporzione (cfr.

STF U 529/06 del 28 gennaio 2008).

In

casu, in applicazione della giurisprudenza citata, il reddito statistico da

invalido (fr. 59'197.32) va dunque ridotto del 25.2%,

percentuale corrispondente al gap salariale (fr. 46’855 vs. fr. 62'637.6),

e si attesta pertanto a fr. 44’279.60.

Procedendo

quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2006, partendo da un

salario da invalido di fr. 44’279.60, ammettendo la riduzione del 15%, il reddito

ipotetico dell'insorgente risulta, quindi, essere pari a fr. 37’637.66 (Fr. 44'279.60 - (Fr. 44'279.60.-- x 15 : 100)).

Confrontando ora questo dato con l'importo di

Fr. 46’855.-- corrispondente al reddito che l’insorgente avrebbe conseguito da

valido nell'anno 2006, emerge un’incapacità al

guadagno pari a 19.67 ([Fr. 46’855.- – Fr. 37’637.66] x 100 : Fr. 46’855.-), arrotondato al 20% secondo la giurisprudenza di

cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che non dà in ogni caso diritto ad una rendita di

invalidità.

Alla

medesima conclusione si giungerebbe con ogni verosimiglianza anche volendo

aggiornare i redditi (da valido e da invalido) fino al 2007 (dato che, come

visto in precedenza, occorre valutare se vi è stata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento sino al

momento della decisione impugnata, cfr. consid. 2.4. in fine).

La

decisione impugnata va dunque confermata ed il ricorso respinto.

A titolo

abbondanziale, va osservato che essendo il grado di invalidità dell’insorgente equivalente

al 20%, egli potrebbe teoricamente avere diritto ad una riformazione

professionale.

L’art.

17 LAI prevede in particolare che:

"

L’assicurato ha diritto alla formazione in una

nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione

professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere

presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."

Invalido

ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della

gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione

professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110

consid. 2b;

AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).

Nel caso

di specie, tuttavia, una riqualifica professionale non entra in considerazione,

ritenuto che il consulente ha escluso ulteriori provvedimenti reintegrativi di

natura professionale (cfr. doc. 16-3).

Nel rapporto del 13 giugno 2005 il consulente ha

infatti osservato di escludere l’applicazione di provvedimenti professionali in

quanto “la scolarizzazione dell’assicurato è molto scarsa ed inadeguata nei

confronti delle attese formative istituzionali (la mia attenzione è rivolta

alle formazioni professionali di primo livello: AFC); la tenuta e

rispettivamente i limiti funzionali medico-teorici rientrano nelle attese del

Mercato” (doc. 16-3).

2.10. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

del ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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