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Decisione

32.2007.183

Danno alla salute valutato dall'assicurazione militare, la cui valutazione medica è in casu vincolante anche per l'AI

10 marzo 2008Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

di sollevare pesi > 10 Kg sopra l'orizzontale delle spalle (in particolare

limitato all'uso del braccio sinistro), di flettere in avanti e ruotare/torcere

il tronco in modo ripetuto in avanti e di lato, da stabilire in ogni caso in

accordo con datore di lavoro. In tale attività, l'assicurato sarebbe abile al

lavoro in modo totale, con rendimento intatto". (Doc. XX/2, pag. 7-8)

Il

succitato sanitario ha spiegato la sua valutazione conclusiva:

"

(...)

Parto dall'analisi del recente dossier radiologico,

riassunto nei referti di cui sopra, dossier che - faccio notare - si compone di

radiografie convenzionali: per una valutazione più accurata del­l'eventuale

evoluzione artrosica precoce occorrerebbe effettuare una recente RMN dell'anca

sinistra - se la contemporanea presenza dell'endo-protesi alla spalla sinistra

lo permetterebbe, come penso.

Ora dall'analisi del dossier radiologico, si

evidenziano - è vero - gli esiti di frattura dell'ala iliaca sinistra in

senso verticale con interessamento dell'acetabolo sinistro, con segni di

attuale mo­derata incongruenza, tuttavia non vi sono ancora segni di un'artrosi

coxo-femorale, la testa del femore è infatti (alla data del 19.04.2006) ancora

di morfologia normale, non appare cioè de­formata, mentre vi sono segni di

sovraccarico a livello dell'acetabolo con osteofitosí del labbro acetabolare

superiore ed una sclerosi sotto-condrale del tetto acetabolare nel suo terzo

esterno.

Ora non è provato che tali alterazioni post-traumatiche

dell'acetabolo siano così gravemente invalidanti al punto da ridurre la

capacità lavorativa medico-teorica dell'assicurato al 50 % in un'attività leggera

- amministrativa - con pause e possibilità di cambiamenti di posizione, te­nendo

anche conto che tale attività è prevalentemente di tipo sedentario e non

necessita di caricare l'anca.

Inoltre relativamente all'attualizzazione dei disturbi

del paziente, lo stesso dr. med. __________ nel suo scritto sopra riportato del

05.04.2007 ha scritto quanto segue:

" Inoltre un peggioramento, per il

momento non ancora avvenuto ma ipotizzabile. a livello del­l'anca sinistra e

della schiena visto che la frattura ha portato ad un'incongruenza

articolare, che in futuro porterà a sua volta ad una degenerazione artrosica

precoce."

In altre parole, lo stesso chirurgo costata che il peggioramento

non è ancora avvenuto ma ipotizzabile a livello dell'anca

sinistra e della schiena, sappiamo che la frattura del bacino ha

portato - è provato- ad un'incongruenza articolare, ma questa non ha ancora

determinato, al momento, una degenerazione artrosica precoce, visto quanto osservato

nell'analisi della radiografia dell'anca sinistra del 19.04.2006. (...)"

(Doc. XX/2, pag. 7)

In

queste circostanze, questo TCA non ha motivo per non confermare la succitata

valutazione medico-teorica operata dal medico dell’assicurazione militare, alla

quale va pertanto conferito valore probatorio pieno, anche se il dr. __________

si è espresso unicamente sulla base degli atti,

dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr. in analogia STFA del 10

settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996 nella causa

A., U 49/95 si trattava di pareri medici dell’assicuratore contro gli infortuni).

Va

poi evidenziato che l’assicurazione militare, partendo dalla valutazione medico-teorica

sulla piena abilità lavorativa in attività adeguate, con preavviso 10 gennaio

2008 ha riconosciuto all’assicurato, mediante il consueto raffronto dei redditi,

una rendita d’invalidità del 36% decorrente dal 1° dicembre 2007 (doc. XX1). Al

riguardo, nella lettera 31 gennaio 2008 al TCA la __________ ha evidenziato che

“a tutt’og-gi non sono state sollevate osservazioni” (XX).

In

conclusione, visto quanto sopra, è da ritenere dimostrato, con il grado della

verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali

(DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113

V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che, almeno sino

all’emissione della decisione contestata, l’assicurato è pienamente abile in

quelle attività adeguate summenzionate.

2.9. Pendente

causa, con scritto 28 novembre 2007 l’assicurato ha prodotto il certificato 14

novembre 2007 del dr. __________, il quale, evidenziato un peggioramento della

spalla sinistra, propone un intervento ricostruttivo (XII/D1), operazione fissata

al 16 gennaio 2008 (XII/D2).

In

data 22 gennaio 2008 il ricorrente, fatto presente di essere stato operato alla

spalla il 19 gennaio 2008, ha inviato allo scrivente Tribunale un rapporto

datato 10 gennaio 2008 del citato specialista in chirurgia ortopedica (XIX).

Va

qui ricordato che secondo costante giurisprudenza il giudice

delle assicurazioni sociali esamina la legalità delle decisioni in base alla

situazione di fatto esistente al momento in cui la decisione impugnata è stata

resa, I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione

devono di regola formare oggetto di un nuovo atto amministrativo (cfr. DTF 130

V 138 consid. 2; STFA del 23 giugno 2005 nella causa I., C 75/05 consid. 2.3.;

STFA del 30 settembre 2002 nella causa N., C 43/00; STFA del 3 dicembre 2001

nella causa R., I 490/00; DLA 2000 pag. 74; STFA del 18 settembre 2000 nella

causa R.S., I 278/00; STFA del 5 giugno 2000 nella causa V.P., I 76/00; DTF 121

V 366 consid. 1b e sentenze ivi citate).

Di

conseguenza, nel caso in esame, la succitata documentazione, resa successivamente

alla decisione contestata del 3 maggio 2007, verrà esaminata

dall’Ufficio AI nell’ambito di una nuova domanda di prestazioni.

Al

riguardo occorre ricordare che, qualora una prima richiesta di rendita sia

stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché

l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata

soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è

modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3

e 4 OAI). Scopo di questo requisito è quello di impedire che l'amministrazione

debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la

prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione

cresciuta in giudicato (DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con

riferimenti).

Potendo

in casu ritenere lo scritto 24 agosto 2007 alla stregua di una nuova domanda di

prestazioni, gli atti sono trasmessi all’amministrazione affinché proceda alle

sue incombenze. In queste circostanze, dunque, non è necessario sospendere la presente

procedura sino alla stabilizzazione degli esiti dell’intervento chirurgico alla

spalla sinistra, avvenuto il 19 gennaio 2008, essendo ininfluente per il

giudizio.

2.10. Al fine di

determinare l'incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario di cui

all’art. 16 LPGA, occorre porre in confronto il reddito che l'assicurato

avrebbe conseguito senza il danno (reddito da valido) con quello risultante

dalle attività esigibili al 100% nonostante il danno alla salute (reddito da invalido;

cfr. vedi attività esigibili nel rapporto 5 dicembre 2006 della consulente;

doc. AI 26.4). Determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento

dell'inizio dell’eventuale diritto alla rendita, tenuto conto che

l'amministrazione deve considerare inoltre eventuali rilevanti modifiche dei redditi

di riferimento intervenute sino all'emanazione della decisione contestata (cfr.

consid. 2.4).

Nel

caso in esame, considerato che il decorso della rilevante incapacità lavorativa

è da far risalire al 16 novembre 2004 (cfr. rapporto 25 gennaio 2007 del SMR;

doc. AI 38-2), tenuto conto dell’anno di carenza ex art. 29 cpv. 1 lett.b LAI (che

stabilisce l’inizio della rendita dopo un periodo di un anno, senza notevoli

interruzioni, d’incapacità al lavoro per almeno il 40% in media), l’eventuale rendita

decorrerebbe dal mese di novembre 2005.

2.10.1. Per accertare il reddito senza l'invalidità è decisivo

stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto

l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita,

se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio

2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con

riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere

fissato il più concretamente possibile.

Determinante

è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto

delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un

prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi,

l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in

merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr.

U 168 pag. 100s. consid. 3b).

Un

salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che

lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi

pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base

a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).

Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto

che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare

la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali

adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b,

ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

Se

nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che

l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidità, allora si può

ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique

VSI 1999 pag. 248 consid. 3b;cfr. anche STFA inedita del 30 dicembre 2002 nella

causa B., I 56/02).

Nel caso in esame, con rapporto 5 dicembre 2006 la consulente ha determinato il

reddito da valido partendo da fr. 80'271.-- corrispondente al salario annuo che

l’assicurato aveva percepito nel 2003 quale capo piazza d’armi (doc. AI 26-1).

Tale dato è stato poi corretto, come si evince nella decisione contestata, in

fr. 75'691.-- (2005). La correzione è dovuta al fatto che, prima dell’infortunio,

l’assicurato aveva chiesto una retrocessione di grado (da capo piazza d’armi a

sostituto), così come risulta dal rapporto 1° dicembre 2006 della consulente

(doc. AI 24-3), dalla nota telefonica 18 dicembre 2006 (doc. AI 31-1) e come ammesso

nel ricorso (pag. 4). In queste circostanze, dunque, non può essere data adesione

alla richiesta ricorsuale di considerare quale reddito da valido un salario di

fr. 80'271.-- previsto per la funzione di capo piazza d’armi. La rinuncia è infatti

avvenuta indipendentemente dall’infortunio e quindi non per motivi di salute (cfr.

in merito: rapporto 1° dicembre 2006 della consulente; doc. AI 24-3).

Va

inoltre evidenziato che, come verrà esposto sotto, l’esito non cambia anche volendo

tenere conto, quale reddito da valido, di un salario pieno di fr. 77'130 che

l’assicurato aveva percepito nel 2006 (doc. AI 42-2), preso in considerazione

dall’assicurazione militare nel preavviso 10 gennaio 2008.

2.10.2 Per

quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle

principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti,

età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio

dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del

25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, confermato in Pratique VSI 2002 p. 64).

L’Alta Corte ha poi stabilito che sono esclusivamente applicabili, in

difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti

dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari

edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla

tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR

2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

In

concreto, conformemente alla succitata giurisprudenza, la consulente, partendo

da una reddito di riferimento, secondo la tabella statistica nazionale (TA 1),

per un operaio in mansioni semplici e ripetitive, ha proceduto alla

determinazione del reddito da invalido, tenendo conto di una riduzione di reddito

del 15% (per porto di pesi limitato e per le limitazioni ergonomiche e scarsa

capacità di adattamento cognitivo), giungendo ad un reddito da invalido di fr. 49'156.--

(doc. AI 26/ 27-1), dato che è stato fatto proprio anche dall’assicurazione

militare.

Raffrontando

il reddito da valido di fr. 75'691.-- con il reddito ipotetico

da invalido di fr. 49'156.-- risulta un grado

d’invalidità del 35% (75'691– 49'156 x 100 : 75'691), non conferente il

diritto ad una rendita. Del resto, con preavviso 10 gennaio

2008 l’assicurazione militare ha determinato, sulla base di un reddito da valido

di fr. 76'600 e di un reddito da invalido di fr. 49'156.--, un grado

d’invalidità del 36% (doc. XX1).

Infine, anche

volendo aggiornare i redditi (da valido e da invalido) al 2007 (anno della

decisione impugnata), molto verosimilmente non si giungerebbe ad un grado

d’invalidità pensionabile.

Visto

quanto sopra, la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso va

respinto.

2.11. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la

procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è

soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Gli

atti sono trasmessi all’Ufficio AI ai sensi del consid. 2.9.

3.

Le

spese di procedura di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

4.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per

il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele

Guffi Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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