32.2007.184
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25 giugno 2008Italiano73 min
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Numero d'incarto:
32.2007.184
Data decisione, Autorità:
25.06.2008, TCA
Titolo:
UAI ha a giusta ragione rifiutato il diritto a prestazioni ad un'assicurata, ritenuta ancora abile al lavoro, dal punto di vista medico, al 100% in attività adeguate (come risulta dalla perizia ortopedica), visto il grado di invalidità, dopo raffronto dei redditi, inferiore al 40%
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
PERIZIA
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 69 cpv. 1bis LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.184
cr/DC/sc
Lugano
25 giugno
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 1° giugno 2007 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 27 aprile 2007 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nata
nel __________, in precedenza attiva quale gerente di una boutique, in data 22
settembre 2004 ha presentato
una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti (doc. 3/1-8).
1.2. Esperiti gli
accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia ortopedica eseguita
dal dr. __________, con decisione del 27 aprile 2007 l’Ufficio AI ha respinto
la richiesta di prestazioni (doc. 51/1-3).
1.3. Contro
questa decisione l’assicurata, rappresentata dalla RA 1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA, contestando la decisione dell’amministrazione, che
non avrebbe adeguatamente tenuto conto di tutte le patologie che la affliggono.
Ella ha
infatti rilevato di soffrire, oltre che di disturbi alle ginocchia, anche di
una sindrome ansioso-depressiva e di problemi derivanti dall’asma bronchiale di
cui è affetta. Entrambe queste patologie, attestate dal suo curante, dr. __________,
non sono state, secondo l’interessata, adeguatamente approfondite da parte
dell’UAI, motivo per il quale occorre rinviare gli atti all’amministrazione,
per un complemento istruttorio.
L’assicurata
ha pure contestato la valutazione peritale reumatologica del dr. __________,
che giunge, a suo avviso, a conclusioni contraddittorie, considerandola inabile
al lavoro al 20% come impiegata d’ufficio (attività che non comporta il
trasporto di pesi e permette di alternare la posizione), ma pienamente abile al
lavoro in altre attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali: a
mente dell’assicurata, essendo l’attività di impiegata di ufficio, esigibile
all’80%, rispettosa dei suoi limiti funzionali, non si capisce per quale motivo
altre attività, rispettose dei limiti funzionali dell’interessata, dovrebbero
essere esigibili al 100% e non all’80%. L’insorgente sottolinea che alla
richiesta di chiarimenti da parte del dr. __________ del SMR riguardo a tale
aspetto, il dr. __________ non ha fornito una spiegazione, limitandosi a
ribadire le sue conclusioni peritali.
Infine,
l’assicurata ha criticato il confronto dei redditi operato dalla consulente IP,
che nello stabilire il reddito da valida ha tenuto conto degli importi
risultanti dai dati fiscali, aggiornandoli al 2005. Questo modo di procedere è,
a mente dell’insorgente, errato, ritenuto che ella ha iniziato la sua attività
indipendente nel 1998, conseguendo redditi molto esigui, anche a causa dei suoi
problemi di salute, presenti già da anni e poi andati sempre più peggiorando,
fino a portare ad un intervento di protesi totale al ginocchio sinistro e poi a
quello destro. L’assicurata ha infatti rilevato che è circostanza notoria che
gli imprenditori, nei primi anni di attività, non possono contare su un utile
alto, dato che occorrono in media circa cinque anni prima che un’azienda possa
dirsi avviata. L’assicurata ha quindi concluso che i dati aziendali del
2001-2002 non possono essere ritenuti rappresentativi del reddito che ella
avrebbe potuto conseguire se non fosse insorto il danno alla salute.
Quest’ultimo andava invece fissato, secondo l’insorgente, sulla base del
reddito conseguito da aziende simili. Ella ha aggiunto che il reddito
considerato dall’UAI non è attendibile anche alla luce di quanto percepito come
fotografa, pari a fr. 4'000 mensili (I).
1.4. L’UAI, in
risposta, ha confermato la correttezza della perizia del dr. __________, così
come il raffronto dei redditi operato dalla consulente IP, postulando
un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (IV).
1.5. In data 23 luglio
2007 la rappresentante dell’interessata ha nuovamente ribadito quanto già
esposto con il ricorso (VI).
Tali
osservazioni sono state trasmesse all’amministrazione (VII), con la facoltà di
presentare osservazioni scritte.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU
2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono
determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la
fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid.
1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è
realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione
della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati
in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’amministrazione era legittimata a negare
all’assicurata il diritto a una rendita di invalidità, oppure no.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo
la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique
de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta
perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in
condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V
30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la
giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.4. Va poi ricordato che, secondo la giurisprudenza del TFA,
nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti particolarmente difficile, la
graduazione dell’invalidità può avvenire ispirandosi al metodo specifico
applicabile alla persone non esercitanti un’attività lucrativa (art. 27 OAI),
eccezionalmente secondo il metodo straordinario.
Capita in particolare nel
caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente preciso dei redditi da
porre a confronto sia escluso (DTF 128 V 29; Pratique VSI 1998 p. 121; pag.
255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e 3c;
DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105 V
154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, p.
456).
L’invalidità
è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione
concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121s; Valterio, op. cit., p. 199). Perciò l’invalidità sarà valutata
considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento
sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto
invalido (DTF 128 V 31).
Secondo
giurisprudenza tuttavia, il metodo straordinario è applicabile solo
eccezionalmente (RCC 1969 pag. 699) e anche se solo uno dei redditi
determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in maniera
affidabile (STFA inedite del 27 agosto 2004 in re I, I543/03, consid. 4.3 e 22 ottobre 2001 in re W., inc. I 224/01, consid. 2b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, pag. 205).
Per
dei casi in cui, invece del metodo straordinario è stato applicato il normale
confronto dei redditi utilizzando i dati statistici ed esigendo dall'assicurato
il passaggio ad un'attività dipendente cfr. STF 9C_335/2007 e STF 9C_13/2007.
2.5. Nel caso in
esame, con lo scopo di accertare in maniera approfondita lo stato di salute
dell’assicurata, l’Ufficio AI ha affidato al dr. __________, spec. FMH in
chirurgia ortopedica e ortopedia, il mandato di esperire una perizia specialistica.
Nel suo
referto del 5 settembre 2005 il dr. __________ ha posto le diagnosi con
ripercussioni sulla capacità lavorativa di “stato dopo impianto di una protesi
totale al ginocchio bilateralmente; obesità permagna”, mentre, quali diagnosi
senza influsso sulla capacità lavorativa quelle di “asma bronchiale; sindrome
ansioso-depressiva reattiva; ipertensione arteriosa; rinocongiuntivite
allergica; stato dopo appendicectomia del 1965; stato dopo operazione per
canale carpale bilaterale nel 1982; OP per E.D. L4/L5 a destra nel 1984;
sfinterectomia nel 1999; isterectomia e annesectomia bilaterale nel 1999” (doc. 19/3-4).
Quali
limiti funzionali, il dr. __________ ha indicato che l’assicurata può sollevare
normalmente pesi leggeri fino a 5 kg, mentre ha una capacità ridotta nel sollevamento di pesi fino a 10 kg, esigua per pesi fino a 25 kg e nulla per pesi oltre i 26 kg; ella può sollevare pesi fino a 5 kg sopra il piano delle spalle in modo
normale e in maniera lievemente ridotta pesi superiori a 5 kg; può manipolare normalmente oggetti di
precisione leggeri, in maniera lievemente ridotta oggetti medi; non può
assolutamente svolgere lavori di manovalanza e molto pesanti; può svolgere in
modo normale la rotazione della mano; può svolgere lavori con braccia elevate
in modo normale; ha una capacità lavorativa ridotta per posizioni di lavoro che
comportano la rotazione del busto, così come pure per la posizione seduta e
piegata in avanti e per la posizione eretta e piegata in avanti; non può
svolgere attività in posizione inginocchiata e con le ginocchia in flessione,
può stare in posizione seduta e in posizione eretta in misura ridotta; può
spostarsi normalmente fino a 50 metri, in maniera ridotta oltre i 50 metri; la possibilità di spostarsi su
terreni accidentati, così come quella di salire e scendere le scale, sono molto
ridotte; la possibilità di eseguire spostamenti su scale a pioli e ponteggi è
esigua; l’impiego delle due mani è possibile normalmente; possibile solo in
parte l’equilibrio e il bilanciamento (doc. 19-5).
Quanto alla capacità lavorativa nelle precedenti
attività svolte dall’interessata (ossia impiegata d’ufficio, fotografa e
gerente di una boutique), il dr. __________ ha considerato l’assicurata ancora
abile al lavoro al 70% nella sua ultima attività di gerente di una boutique,
giustificando la riduzione del rendimento del 30% con il fatto che ella non può
più effettuare lavori di pulizia del negozio, né spostare grossi pacchi (doc.
19-5); abile al lavoro quale fotografa, ma soltanto per un’attività svolta in
negozio, senza dover spostarsi per effettuare dei reportage; abile al lavoro
all’80% quale segretaria (attività per la quale ella è in possesso di un
diploma), dato che tale impiego non comporta il trasporto di pesi e permette di
alternare la posizione eretta/seduta (doc. 19-6).
Il dr. __________ ha poi indicato che in attività
che non comportino lo spostamento di oggetti pesanti, che non necessitino di
spostamenti su terreni sconnessi o di salire e scendere le scale, nelle quali
possa anche ogni tanto sedersi, l’assicurata sarebbe da considerare totalmente
abile al lavoro (doc. 19-6).
Il dr. __________
del SMR, spec. FMH in medicina generale (sul diritto per gli assicurati
di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), rilevato che l’attività di segretaria, in sé rispettosa dei limiti
funzionali dell’assicurata, è stata ritenuta dal perito esigibile all’80%, mentre
attività adeguate alle sue condizioni di salute sono state considerate
esigibili al 100%, ha chiesto al dr. __________ chiarimenti al riguardo (cfr.
doc. 21-1).
Nella sua
risposta del 6 dicembre 2005 il dr. __________ ha osservato:
"
La paziente sopracitata ha svolto in pratica 3
attività, la prima di impiegata d'ufficio, la seconda di fotografa, la terza di
proprietaria di Boutique.
In qualità di impiegata d'ufficio ritengo che la
paziente sia sicuramente abile nell'ambito di 8 ore al giorno con un riduzione
del rendimento di circa il 20-25%.
In qualità di fotografa la paziente sarebbe molto
limitata in quanto non può più fare lavori all'esterno che comportano il
trasporto di grossi pesi e spostarsi.
Tale attività sarebbe quindi proponibile soltanto
in negozio con una presenza di 8 ore e una riduzione del rendimento di circa il
30% considerando che il fotografo in negozio fa una importante attività anche
in posizione seduta.
In qualità di proprietaria di Boutique ho
valutato la presenza di un negozio di circa 6 ore in quanto tale attività
comporta lo stare in piedi frequentemente.
Come gerente di Boutique inoltre risulta limitata
nello svolgimento di attività pesanti cioè caricare e scaricare pesi, lavori di
pulizia o altro ammesso che anche prima gli facesse.
Globalmente e riassumendo ritengo che in qualità
di impiegata d'ufficio la paziente potrebbe essere considerata abile nella
misura dell'80%, in qualità di gerente di Boutique nella misura del 35% e
nell'attività di fotografo nella misura del 45%." (Doc. AI 23-1)
Nel rapporto medico del 12 dicembre 2005 il dr. __________,
posta la diagnosi principale di “stato dopo impianto protesi ginocchia
bilateralmente (a destra il 3 ottobre 2003 e a sinistra il 20 ottobre 2004)”, ha
osservato:
"
(...)
Negozio / boutique di abbigliamenti chiuso
definitivamente in 10.2004, prima fotografa.
L'attuale perizia Dr. __________ indica che
l'attività di gerente di boutique risulta ancora esigibile nella misura di 2x3
ore al giorno senza attività gravose tipo di pulizia.
Nè dal rapporto periziale nè dalla documentazione
medica a disposizione risulta esservi una patologia psichiatrica maggiore con
influsso sulla capacità lavorativa.
L'evoluzione postoperatoria dopo il 2° intervento
di protesi risulta favorevole e priva di complicazioni (vedi anche visita __________
12.2004). In questo senso la funzionalità riscontrata in sede peritale era
presente a distanza di 3 mesi dall'intervento, quindi da inizio febbraio 2005.
Per i periodi da 9.2003 a 1.2005 vedi periodi
riconosciuti dalla __________.
__________:
IL
50% dal 22.09.2003 al 02.10.2003
100% dal 03.10.2003 al 12.01.2004
75% dal 13.01.2004 al 21.03.2004
100% dal 22.03.2004 al 30.03.2004
75% dal 31.03.2004 al 30.09.2004
Controllo __________ del 9.12.2004: buona funzione
bilaterale delle ginocchia
Perizia dr. __________ del 5.9.2005:
Diagnosi:
stato dopo impianto protesi ginocchia
bilateralmente (a destra il 3.10.2003, a sinistra il 20.10.2004)
obesità (120 kg / 164 cm / BMI 45)
diagnosi collaterali:
asma bronchiale
sindrome ansioso-depressiva
ipertensione arteriosa
limiti funzionali:
portare pesi fino a 5 kg normalmente, in forma
ridotta pesi fino a 10 kg, raramente pesi fino a 25 kg
sollevare pesi fino a 5 kg normalmente, in modo
ridotto pesi superiori
assenza di limitazioni per manipolazione di
oggetti leggeri, lieve limitazione per oggetti medi
non esigibili attività pesanti
non lavori in posizione inginocchiata o
accovacciata
spostamenti fino a 50 m normalmente, spostamenti
superiori ai 50 m in forma ridotta; non esigibili spostamenti prolungati
recidivanti
non spostamenti sul terreno accidentato
non salite/scendere ripetutamente le scale
assenza di limitazioni a livello delle mani
attività richiedenti la rotazione del busto o
attività con tronco piegato in avanti in modo prolungato non più esigibili
alla richiesta di precisazioni il perito
conferma:
attività di gerente boutique ancora esigibile con
rendimento ridotto 2 x 3 ore senza attività pesanti
attività d'impiegata d'ufficio esigibile nella
misura del 80% (rendimento ridotto, orario normale)
attività rispettosa dei limiti funzionali
esigibile in misura completa." (Doc. 24-2+3)
In sede di contestazione del progetto di
decisione del 26 ottobre 2006 dell’UAI, l’assicurata ha inviato uno scritto del
dr. __________, spec. FMH in medicina generale, il quale, rispondendo ad una
richiesta della sua patrocinatrice (cfr. doc. 46/6-7), ha osservato:
"
Mi riferisco al suo fax del 20.11.06 e rispondo
di seguito alle sue domande:
1. La paziente lamenta un aumento dell'asma quando deve
svolgere lavori fisicamente impegnativi e se esposta a profumi (cosmetici) ed
esalazioni e/o vapori di sostanze chimiche e/o irritanti.
2. La signora RI 1 ha lentamente sviluppato una sindrome
ansioso-depressiva reattiva al problema delle ginocchia che, a parte i dolori,
l'hanno costretta ad interrompere l'attività lavorativa fino alla chiusura
forzata del negozio e quindi della propria attività professionale; inoltre il
risultato dopo gli interventi ortopedici alle ginocchia non è soddisfacente al
punto che la paziente non ripeterebbe queste operazioni.
2.1 Vedi punto 2.
2.2 La paziente mi consulta regolarmente circa una volta al mese
quando le offro colloqui di sostegno, inoltre le ho prescritto medicamenti ad
azione psichica (Solevita, Sedonium, Stilnox) ed assume attualmente Deanxit.
2.3 A causa dei disturbi psichici un'attività lavorativa
comportante stress e/o lavori di responsabilità non è più adeguata alla
situazione psichica della paziente.
Approfitto dell'occasione per ribadirle quanto
già espresso alla signora RI 1 in merito al ricorso sulla decisione
dell'Ufficio AI e segnatamente che il servizio medico di codesto ufficio non
tiene in considerazione certificati di medici generici ma unicamente di
specialisti per cui verosimilmente, in caso di proseguio della pratica saranno
indispensabili una valutazione pneumologica ed una psichiatrica." (Doc.
46-5)
Nelle sue annotazioni dell’8 gennaio 2007, il dr.
__________ ha osservato:
"
Presa di posizione in merito alle osservazioni:
l'asma bronchiale dell'assicurata è di tipo
allergico e si manifesta episodicamente (vedi rapporto dr. __________ del
30.9.2004) e quindi non ha un influsso prolungato o duraturo sulla capacità
lavorativa in particolare per attività senza esposizione ad allergeni o
sostanze irritanti come nelle professioni ritenute esigibili.
Per quanto concerne la diagnosi di sindrome
ansiosa-depressiva reattiva questa non risulta minimamente documentata nel
rapporto del dr. __________. Pure in occasione della perizia ortopedica da
parte del dr. __________ non risulta nessuna patologia psichiatrica manifesta
nè risulta esservi un trattamento medicamentoso psichiatrico in atto (vedi
pagina 2 della perizia).
Ritengo quindi che una patologia psichica con
influsso sulla capacità lavorativa non sia presente non essendo una tale
problematica nè documentata nè trattata." (Doc. 49-1)
2.6. Per costante
giurisprudenza (cfr. STF 9C
13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare
l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è
necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o
eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre
un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività
l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento
di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili
dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid.
4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2
pag. 134; 114 V 310 consid. 3c
pag. 314; 105 V 156 consid. 1
pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle
indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano
concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
IVG, pag. 228 seg.).
Perché un rapporto medico abbia valore probatorio
è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali
di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi
antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche
o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti;
Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella
causa M [I 162/01], consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA
del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa
G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS
1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e
l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte
federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione
deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino
essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni
e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da
medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Per
quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta
a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).
Il TFA, in una sentenza I 938/05 del 24 agosto
2006 si è espresso sul valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR
nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso di
divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario
procedere ad una nuova perizia. In
quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2 L'on ne saurait certes
mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre
d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que
l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS
sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois,
cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du
SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en
oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns
et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères
jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1
supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en
cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que
c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du
déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu
de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière
propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne
fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)" (consid. 3.2)
2.7. Dopo attento esame della fattispecie, questo Tribunale non ha motivi per
mettere in dubbio la valutazione peritale effettuata dal dr. __________, che
soddisfa i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché un rapporto medico
abbia pieno valore probatorio (cfr. consid. 2.6.) e può quindi validamente
servire da base al presente giudizio senza che si riveli necessario procedere
ad ulteriori misure d’istruzione (perizia medica giudiziaria).
Nel suo
consulto ortopedico del 30 agosto 2005 il dr. __________ ha debitamente tenuto
conto delle singole affezioni invalidanti di cui l’assicurata è affetta, ponendo
le diagnosi di “stato dopo impianto di una protesi totale al ginocchio
bilateralmente; obesità permagna” e giungendo ad una conclusione logica e priva
di contraddizioni in merito alla capacità lavorativa del 65% nella sua
precedente attività di gerente di una boutique – al riguardo va rilevato che
nonostante nella perizia e poi nello scritto del 6 dicembre 2005 il dr. __________
abbia ritenuto esigibili ancora 6 ore di lavoro quale gerente di boutique, lo
stesso dr. __________ ha poi indicato, per errore, che la capacità lavorativa è
del 35%, percentuale che di tutta evidenza deve invece essere considerata
quella corrispondente all’incapacità lavorativa, potendo ancora l’interessata
svolgere la sua precedente attività in misura di 6 ore al giorno (cfr. doc.
23-1) - dell’80% come impiegata di ufficio, ma del 100% in altre attività
leggere adeguate al suo stato di salute.
Tali conclusioni sono poi state confermate dal
dr. __________ del SMR, nel suo rapporto medico del 12 dicembre 2005 (doc.
24/1-3) e nelle sue annotazioni dell’8 gennaio 2007 (doc. 49-1).
In sede ricorsuale l’assicurata ha contestato
queste conclusioni specialistiche dell’ortopedico, senza tuttavia apportare dei
certificati medico-specialistici attestanti della patologie a livello ortopedico
in grado di influire sulla capacità lavorativa dell’interessata, che possano
sovvertire le risultanze della perizia del dr. __________.
L’assicurata si è infatti limitata a rilevare
che, a suo avviso, vi sarebbe un’incongruenza nelle conclusioni peritali del
dr. __________ riguardo alla capacità lavorativa residua. Infatti, se ella è da
considerare abile al lavoro all’80% nell’attività di impiegata di ufficio, che
è rispettosa dei suoi limiti funzionali, altrettanto dovrebbe valere con
riferimento ad altre attività adeguate, che dovrebbero pure essere considerate
esigibili all’80%.
Al riguardo, questo Tribunale rileva che il dr. __________,
nel suo referto peritale, ha ritenuto esigibile all’80% l’attività di impiegata
di ufficio, indicando che “la paziente è in possesso di un diploma di segretaria,
potrebbe essere eventualmente adibita a questa attività che non comporta il
trasporto di pesi, che le potrebbe fare alternare la posizione seduta a
quella eretta” (doc. 19-6).
Quanto ad altre attività esigibili, lo
specialista ha osservato che “attività che non comportino lo spostamento di
oggetti pesanti, lo spostarsi frequentemente su terreni sconnessi e salire e
scendere le scale, attività che consentano anche saltuariamente di sedersi,
queste potrebbero essere svolte anche in misura completa” (doc. 19-6,
sottolineatura della redattrice).
Pertanto, stante quanto sopra, a mente del TCA occorre
ritenere che l’attività di impiegata di ufficio non sia completamente
rispettosa dei limiti funzionali dell’assicurata, comportando prevalentemente
una posizione seduta, ma che vi sono altre attività maggiormente rispettose dei
suoi limiti funzionali, esigibili al 100%.
L’assicurata ha poi criticato il fatto che l’UAI
non abbia svolto degli accertamenti peritali di natura pneumologica e
psichiatrica, nonostante il suo medico curante, dr. __________, in data 30
settembre 2004, abbia attestato la presenza di un’asma bronchiale e di una
sindrome ansioso-depressiva reattiva, entrambe con influsso sulla capacità
lavorativa (cfr. doc. 9-1).
Il dr. __________ ha ribadito l’esistenza di tali
patologie nel suo scritto del 23 novembre 2006 (doc. 46-5).
Come correttamente indicato dal dr. __________
del SMR, l’asma bronchiale dell’assicurata è di tipo allergico e si manifesta
episodicamente, come rilevato dal dr. __________: nel suo referto del 30
settembre 2004, il curante ha infatti indicato che “la paziente lamenta
inoltre a volte, nell’ambito di una poliallergia, un’asma bronchiale”
(cfr. doc. 9-2). Il medico SMR ha quindi concluso che tale disturbo non ha un
influsso prolungato sulla capacità lavorativa, in particolare per attività
senza esposizione ad allergeni o a sostanze irritanti, come nelle professioni
ritenute esigibili (cfr. doc. 49-1).
Queste considerazioni del medico SMR possono
essere condivise dal TCA, ritenuto da una parte che non vi sono certificati
specialistici attestanti una patologia peumologica in grado di influire sulla
capacità lavorativa dell’assicurata in attività adatte e, d’altra parte, che
nel suo scritto del 23 novembre 2006, il dr. __________ ha indicato che la
paziente “lamenta un aumento dell’asma quando deve svolgere lavori
fisicamente impegnativi e se esposta a profumi (cosmetici) ed esalazioni e/o
vapori di sostanze chimiche e/o irritanti” (doc. 46-5). In attività
leggere, non a contatto con allergeni, l’assicurata va quindi considerata
pienamente abile al lavoro.
Quanto alla patologia depressiva, nel suo scritto
del 23 novembre 2006, il dr. __________ ha certificato che l’assicurata “ha
lentamente sviluppato una sindrome ansioso-depressiva reattiva al problema
delle ginocchia”, aggiungendo che l’interessata “mi consulta
regolarmente circa una volta al mese quando le offro colloqui di sostegno,
inoltre le ho prescritto medicamenti ad azione psichica”, concludendo che “a
causa dei disturbi psichici un’attività lavorativa comportante stress e/o
lavori di responsabilità non è più adeguata alla situazione psichica della
paziente” (doc. 46-5).
Al riguardo, il dr. __________ ha osservato che
la diagnosi di sindrome ansioso-depressiva reattiva non è minimamente
documentata nel rapporto del dr. __________, concludendo che una patologia
psichica con influsso sulla capacità lavorativa non è presente non essendo né
documentata, né trattata (cfr. doc. 49-1).
A tale
proposito, il TCA ricorda che, in una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007, il
Tribunale federale (TF) ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla
salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno
specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.
pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05
del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
Nel caso
di specie, la presunta esistenza di una sindrome ansiosa-depressiva reattiva è
stata diagnosticata dal dr. __________, spec. FMH in medicina generale e non in
psichiatria, il quale, nel suo scritto del 23 novembre 2006, ha indicato in maniera del
tutto generica e sommaria la presenza di una affezione depressiva non meglio
precisata, senza porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta,
senza una valutazione delle patologie dell’interessata e del loro eventuale
influsso sulla capacità lavorativa, senza esporre il decorso della patologia,
indicare una prognosi e fornire una descrizione dei trattamenti intrapresi.
Tale certificato non adempie quindi i requisiti richiesti dalla giurisprudenza
per ritenere che un rapporto medico abbia valore probatorio (cfr. consid.
2.6.).
Per tale disturbo, inoltre, l’assicurata è in
cura unicamente presso il medico generico, senza essersi rivolta ad uno
specialista in psichiatria.
Come giustamente rilevato dal dr. __________ nel
suo scritto del 23 novembre 2006, indirizzato alla patrocinatrice
dell’assicurata, il Servizio medico regionale dell’UAI “non tiene in
considerazione certificati medici generici ma unicamente di specialisti per
cui, verosimilmente, in caso di proseguio della pratica saranno indispensabili
una valutazione pneumologica ed una psichiatrica” (doc. 46-5).
Nonostante ciò, in sede ricorsuale l’assicurata
non ha tuttavia prodotto certificati medico-specialistici attestanti delle
patologie psichiatriche in grado di influire sulla sua capacità lavorativa.
Va qui
ricordato che se, da una parte, la
procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i
fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,
dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la
sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione
della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende
in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente
esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai
fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le
conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Si
ricorda tuttavia alla ricorrente che il presente giudizio non pregiudica
eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per
l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento
impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V
140 e 129 V 4).
Tutto ben
considerato, dunque, a mente del TCA non vi sono motivi per distanziarsi dalle
conclusioni del dr. __________, alle quali deve essere attribuita, secondo la giurisprudenza
citata in precedenza (cfr. consid. 2.6.), forza probatoria piena, in quanto approfondite,
complete e motivate.
Pertanto,
stante quanto sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato
di intraprendere tutto
quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito
economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b,
400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid.
4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere
dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza
preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che
l’assicurata sia abile al lavoro al 65% nella sua precedente attività di
gerente di una boutique, ma abile al 100% in attività adeguate, rispettose dei
suoi limiti funzionali.
2.8. Al riguardo
va sottolineato che sul mercato generale del lavoro esistono delle attività,
essenzialmente di controllo e di sorveglianza, che l’interessata, malgrado il
danno alla salute, sarebbe in grado di esercitare al 100%.
Per
costante giurisprudenza la questione relativa alle attività professionali
concretamente realizzabili è di competenza del consulente in integrazione
professionale (cfr. STF 9C
13/2007 del 31 marzo 2008 citata al consid. 2.6.).
Ora, nel caso concreto, la consulente IP, nel suo rapporto dell’11 ottobre 2006, ha indicato quali attività esigibili,
nel rispetto delle limitazioni mediche, attività di vendita (commessa, addetta
alla vendita nei self-services); bigliettaia, addetta alle informazioni (presso
Fatti
i vari sportelli dell’Ente del Turismo), sorvegliante nei musei; operaia non
qualificata in attività di cernita, assemblaggio, imballaggio, controllo di
qualità nell’industria farmaceutica, plastica ed elettronica (doc. 33-2).
La patrocinatrice ha criticato l’esigibilità
delle attività elencate dalla consulente, indicando che “ci sono diverse
attività indicate dalla consulente in integrazione come adeguate allo stato di
salute, che in realtà si scontrano con i suoi problemi di asma, come ad esempio
l’attività di commessa o di controllo nell’industria plastica” (I).
Occorre
qui ricordare che, ai fini
dell'accertamento dell'invalidità, ci si deve quindi fondare su un mercato del
lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio
tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in
relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta
pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer-Blaser, op
cit. pag. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità
congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK
1984 pag. 347).
Ciò
non è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente
limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se
il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica
di un datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 pag. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss
des Sozialversicherungsrecht, 3a edizione, Berna 2003, pag. 124).
Conformemente
ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni
sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233
consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati;
Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551
e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve
intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior
modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente
mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una
nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze
ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen
Sozialversicherungs-recht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona
interessata dovesse essere in grado di percepire un reddito tale da escluderne
l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).
Dalla
persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti
esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso
concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le sue ulteriori circostanze
personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di
domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata
dell'attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. pure VSI 2001 pag. 279
consid. 5a/aa e 5a/bb). Se ciò si avvera, l'esigibilità di un cambiamento di
professione va ammessa e anche il libero professionista può essere trattato, ai
fini della valutazione del suo reddito da invalido, come se avesse rinunciato
alla propria attività indipendente (cfr. STFA inedite 27 agosto 2004 in re I, I 543/03, consid. 4.3 e del
22 ottobre 2001 in re W., I
224/01, consid. 3b/bb). In tal caso per stabilire l'invalidità vengono
computate quelle entrate che egli potrebbe percepire tramite un'attività
lavorativa dipendente adeguata al danno alla salute.
A prescindere
dall’esistenza o meno per l’interessata di limitazioni dal profilo pneumologico
- che non sono state adeguatamente comprovate dall’assicurata, tramite
certificati medici specialistici - nel caso di specie, secondo
questo Tribunale, all’assicurata può essere ragionevolmente chiesto di
sfruttare la sua residua capacità lavorativa in quei settori d’attività accessibili a lavoratori non qualificati, con mansioni semplici e
ripetitive.
Specialmente nell’ambito
industriale, ma anche nel settore delle prestazioni di servizio, vi sono, in
effetti, delle attività di mera sorveglianza – fisicamente assai leggere – che
non presuppongono particolari attitudini intellettuali e che possono
essere svolte sia in posizione seduta che in piedi (per es. attività d’incasso,
d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.) con la possibilità
anche di variare frequentemente la postura e che non comportano contatti con
sostanze irritanti.
Tali attività sono senz’altro esigibili, in
quanto rispettose dei limiti funzionali dell’interessata e compatibili con le
sue patologie, ritenuto inoltre che all'assicurata incombe l’obbligo di
intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze
del discapito economico cagionato dal danno alla salute.
Al riguardo, è utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno
indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al
giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli
accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di
invalidità. In proposito, va rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto
corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto
di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. VSI
1998 p. 296 consid. 3b; STFA del 25 febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.7).
2.9. Per quel che
concerne la valutazione economica, procedendo alla determinazione dell’invalidità
secondo il metodo ordinario (cfr. consid. 2.3.), l’Ufficio
AI ha calcolato il reddito da valida riferendosi ad un importo di fr. 14'714, sulla
scorta dei redditi contenuti nelle dichiarazioni fiscali del 2001-2002, poi
aggiornati al 2005.
Per procedere
al raffronto dei redditi bisogna di regola esprimere il più esattamente
possibile in cifre questi redditi e confrontarli, la differenza tra i due
importi permettendo di calcolare il tasso d'invalidità. Nella misura in cui
essi non possono essere espressi con esattezza in cifre, si deve stimarli sulla
base degli elementi noti nel caso di specie e procedere al confronto dei dati
approssimativi ottenuti (DTF 128 V 30 consid. 1).
Come
ricordato in precedenza (consid. 2.4.), se non è possibile determinare o
stimare in maniera attendibile ("zuverlässig") i due redditi di cui
si tratta, si deve procedere, ispirandosi al metodo specifico applicabile alle
persone non esercitanti attività lucrativa (art. 27 OAI), al confronto delle
attività e valutare il grado di invalidità ritenendo l'incidenza della
diminuita capacità di rendimento sulla situazione economica concreta (metodo
straordinario di graduazione). Questo metodo particolare si applica
eccezionalmente e soprattutto nel caso di lavoratori indipendenti, ove un calcolo
sufficientemente attendibile dei redditi da paragonare è escluso.
2.9.1. Nel caso di
specie va esaminato se i redditi da porre a confronto secondo il metodo
ordinario (metodo utilizzato dall’Ufficio AI) possono essere quantomeno
stimati, circostanza, questa, che escluderebbe l'applicazione del metodo
straordinario.
L’Ufficio
AI ha calcolato il reddito da valido riferendosi ad un importo di fr. 14'174 sulla
scorta dei dati fiscali del 2001-2002.
In sede ricorsuale
l’assicurata ha contestato l’importo del reddito da valido utilizzato
dall’amministrazione, rilevando di avere lavorato come fotografa fino al 1998,
dapprima a __________ e poi a __________. Dopo aver perso il posto di lavoro
come fotografa, l’assicurata è rientrata in Ticino ed ha aperto, nel 1998, una
boutique di abbigliamento, attività svolta fino alla fine del 2003.
L’assicurata ha rilevato che già nel 1998, al momento di apertura della sua
attività indipendente, ella soffriva di dolori alle ginocchia, come attestato dal
suo medico curante di __________, il quale aveva certificato già nel 1995
l’assicurata lamentava i primi dolori alle ginocchia e dal dr. __________ nel
suo rapporto medico del 30 settembre 2004.
Pertanto, l’assicurata ha
affermato che, quando ha intrapreso la sua attività indipendente, soffriva già
di dolori alle ginocchia, diventati sempre più invalidanti, fino a portare ad
un’incapacità lavorativa nella sua attività di gerente di boutique, come
valutato dal dr. __________: la patologia ortopedica ha quindi influito, fin da
subito, sulla sua capacità lavorativa e sul relativo reddito.
Inoltre, l’assicurata ha
sottolineato come sia circostanza notoria il fatto che gli imprenditori, nei
primi anni di attività, non possano contare su utili alti, dato che occorrono
in media circa cinque anni prima che un’azienda possa dirsi avviata.
Per tali motivi, a mente
dell’insorgente, i dati fiscali estrapolati dall’UAI non possono essere presi
in considerazione per fissare il reddito da valida. Al contrario, secondo l’assicurata,
l’amministrazione avrebbe dovuto calcolare il reddito da valida attraverso un
rilevamento economico volto a chiarire il reddito di aziende simili (I).
Innanzitutto
occorre rilevare che, secondo la giurisprudenza del TFA, per accertare il reddito
conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità (reddito da valido) è
decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante,
quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita,
se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio
2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con
riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere
fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che
l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze
professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento
professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella
misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK
1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b).
Un
salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che
lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi
pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base
a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).
Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto
che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare
la precedente attività lucrativa, decisivo risulta di regola l’ultimo guadagno
conseguito, adeguato al rincaro ed eventualmente all’usuale crescita dei salari
(RKUV 2000 n. U 400 p. 381 e riferimenti).
Se nel
caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che l’assicurato
avrebbe potuto percepire senza l’invalidità, allora si può ricorrere a dati
ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique VSI 1999 pag. 248
consid. 3b;cfr. anche STFA inedita del 30 dicembre 2002 nella causa B., I
56/02).
Nel caso
di un indipendente, il TFA ha precisato che il raffronto tra l’utile realizzato
prima e quello conseguito dopo l’incidente, non conduce a conclusioni
affidabili per quel che riguarda la perdita di guadagno che dipende
dall’invalidità. In effetti, troppi fattori influenzano gli utili di
un’azienda, come ad esempio la situazione congiunturale e la situazione
concorrenziale, di conseguenza le oscillazioni sono dovute anche ad aspetti
estranei all’invalidità.
Di
conseguenza l’Alto Tribunale ha stabilito che i documenti contabili non sono
dei mezzi idonei a stabilire in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI
1996 p. 34, p. 36 consid. 3b; DTF 104 V 137 consid. 2c).
Per
questi motivi, secondo la prassi, la valutazione dell’invalidità di un
indipendente viene eseguita generalmente mediante l’applicazione del metodo
straordinario.
Se
tuttavia l’interessato cessa la propria attività indipendente, chiudendo la
ditta, si può rinunciare all’applicazione del metodo straordinario di calcolo
dell’invalidità. In tal caso infatti il raffronto delle mansioni non è più
possibile (RAMI 1995 p. 106ss).
Inoltre,
è opportuno ricordare che
l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di
carattere economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110
V 275 consid. 4a). Come è già stato rilevato in numerose sentenze la
valutazione dell'invalidità non va stabilita unicamente in base a fattori
medico‑teorici (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b; STFA inedita 23.3.92
in causa F.A., consid. 4; DTF 110 V 275 consid. 4a, 105 V 207 seg.), bensì
rilevanti sono gli effetti del danno alla salute sulla capacità di guadagno
(RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b).
2.9.2. Nel caso di specie, secondo
questo Tribunale, per determinare il reddito da valida dell’interessata
non si può utilizzare quanto da lei percepito negli anni addietro quale
fotografa (quantificato dalla stessa in fr. 4'000 mensili, cfr. doc. I), in quanto al momento dell’insorgenza del danno alla salute
ella aveva abbandonato tale attività, intraprendendo quella di gerente indipendente
di una boutique.
Inoltre,
nella determinazione del reddito da valida, a mente del TCA non è utilizzabile
nemmeno quanto percepito effettivamente dall’assicurata quale gerente
indipendente di una boutique, ritenuto, da una parte, che i dati fiscali
relativi agli anni 1999-2003 sono poco indicativi – generalmente nei primissimi
anni d’avviamento di un’attività indipendente gli utili sono bassi – e non
consentono di procedere ad una proiezione economica affidabile (cfr. ad esempio
STCA 27 ottobre 2003 nella causa C., inc. 32.03.15, confermata dal TFA con STFA
24 maggio 2006 nella causa C., I 782/03; STCA 3 settembre 2004 nella causa L.,
inc. 32.04.27) e che, d’altra parte, la ricorrente ha definitivamente
abbandonato tale attività nel 2004, motivo per il quale non può essere
applicato il metodo straordinario (cfr. consid. 2.9.1.). Come
espressamente indicato dal funzionario incaricato, in
una nota del 12 gennaio 2006, “la situazione contabile è complessa e il
reddito minimo. Essendo il negozio chiuso dal 2004 non è possibile fare
un’inchiesta indipendenti” (cfr. doc. 29-2, sottolineatura della
redattrice).
Pertanto,
nel caso di specie, secondo questo Tribunale, sia il reddito da valida
che quello da invalida vanno fissati sulla base dei valori statistici nazionali
della tabella TA1 di cui all’ISS (cfr. al riguardo STF 9C_335/2007 dell’8
maggio 2008, in cui il TF, nel caso di un indipendente, ha ritenuto corretto
determinare sia il reddito da valido che quello da invalido sulla base dei dati
statistici, considerando che i dati fiscali non fossero attendibili a causa
delle notevoli fluttuazioni mostrate dai proventi della sua attività).
2.9.3. Preliminarmente
va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa
stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF
129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno
2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,
I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002
nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003
nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui nel caso
concreto sono determinanti i dati del 2004, essendo l’assicurata inabile al
lavoro parzialmente nella sua attività a partire da ottobre 2003.
La consulente ha proceduto al raffronto dei
redditi con riferimento all’anno 2005.
2.9.4. Richiamata la
giurisprudenza evocata sopra (cfr. consid. 2.9.1.) per la quale se nel caso
concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che l’assicurato
avrebbe potuto percepire senza l’invalidità, allora si può ricorrere a dati
ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique VSI 1999 pag. 248
consid. 3b;cfr. anche STFA inedita del 30 dicembre 2002 nella causa B., I
56/02), questa Corte reputa nella specie indicato riferirsi ai salari
statistici e meglio a quelli desumibili dalle Tabelle elaborate dall’Ufficio
federale di statistica riferite a valori mediani svizzeri (Tabella TA1; sulla
sua applicabilità cfr. al consid. 2.9.6. che segue).
Orbene,
utilizzando i dati salariali forniti dalla Tabella TA1, la ricorrente,
svolgendo nel 2004 un’attività nella categoria “Commercio”, sottocategoria
“Commercio al dettaglio” (cat. N. 52) - categoria che a mente di questo Tribunale
più si avvicina all’attività da ultimo svolta dall’assicurata - nel settore
privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore
privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.),
avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 3’792.
Riportando
questo dato su 41.6 ore (cfr. per
questo aspetto, tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 1/2-2007,
p. 94), esso ammonta a fr. 3’943.70 mensili oppure a fr. 47'324 quale reddito
da valida annuale (fr. 3’943.70 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima
è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5
consid. 3a).
2.9.5. Per quanto
riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza federale
si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75 seg.
In
questa sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della
determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione
professionale e salariale concreta dell'interessato. Qualora difettino
indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza,
essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di
sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano
essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali
del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di
servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione),
criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte
ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario
statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di
influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha
poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi
sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione
deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire
il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
2.9.6. Partendo dalla constatazione che l'applicazione di dati
salariali statistici validi per tutta la Svizzera - quali quelli utilizzati dal
TFA si rivela essere discriminante per gli assicurati attivi in Ticino, Cantone
in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale,
ritenuto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente
percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute,
questo Tribunale, in una sentenza del 4 settembre 2000 nella causa R.,
pubblicata in RDAT I-2001, p. 250ss. e in SVR 2001 IV n. 35 - in seguito
costantemente confermata ed applicata in tutti i settori delle assicurazioni sociali
(assicurazione per l'invalidità, assicurazione contro gli infortuni e
assicurazione contro le malattie) - sentito preliminarmente il parere
dell'allora direttore dell’Ufficio federale di statistica, dottor __________,
ha così precisato la propria giurisprudenza:
" In
data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor __________,
direttore dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto del seguente tenore:
"(…)
Il Tribunale federale delle
assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in
molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da
invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di
salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate.
Al riguardo vengono in particolare
utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio CHF 4294.-- nel 1996,
cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires 1996"
pag. 17, e per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).
Al fine di applicare la giurisprudenza
federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine
di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario
conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del
danno alla salute), mi occorre sapere:
- possiamo
utilizzare il valore statistico medio (ad es. CHF 4294.-- nel 1996) così come è
anche per il Cantone Ticino? Per quale motivo?
- In caso di
risposta negativa:
Perché no? Quale
coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo
alla situazione del nostro Cantone?
(…)" (cfr. doc. V bis)
Il dottor __________ ha così
risposto in data 14 agosto 2000:
" (…)
Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia
definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è
possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità
regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità
statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori
dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua
lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista
statistico, per il Cantone Ticino.
In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998
(ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di
qualificazione richiesto dal posto occupato.
I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:
- Nel 1998
(settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo
esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi
al mese (cfr. tabella TA13).
- È ancora
possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa
categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il
settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa categoria di
lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14).
A titolo di confronto Le invio anche la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato), ripartiti stavolta
per settore economico (…)." (cfr. doc. V bis)
Al fine di non
discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono
notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da
non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati
nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ha quindi
deciso che nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella
che riflette i salari versati nella nostra regione, sulla base della seguente
argomentazione:
" Se
si ignorasse questo aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAINF è una
legge federale occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido
per tutto il paese (ad esempio CHF 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF
124 V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati
salariali irrealistici ed in definitiva giungere ad un risultato che non
garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA
del 22 maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I 76)."
Su questi
argomenti, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia …, in RDAT II-2003,
p. 618-621 e in L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn,
Bellinzona 2004, p. 124-128;
D. Cattaneo, "La contribution du Tribunal des assurance du Canton du
Tessin à la jurisprudence suisse en matière de sécurité sociale", in
CGRSS n° 33-2004, p. 19 seg. (28-33); D. Cattaneo,
"Sentenze recenti del Tribunale cantonale delle assicurazioni", in
Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, Ed. CFPG, Helbing &
Lichtenhahn, Basilea-Ginevra-Monaco 2006, p. 135ss. (163-171).
Nell’ambito
di una procedura ricorsuale dinanzi al TFA, conclusasi con uno stralcio dai
ruoli in seguito al ritiro del ricorso (cfr. STFA U 56/03 del 7 giugno 2006),
Considerandi
la Presidente della Corte federale, giudice Leuzinger, il 28 aprile 2006 aveva
informato le parti (e questo Tribunale) che, citiamo:
"
… la Corte plenaria del Tribunale federale delle
assicurazioni ha stabilito l’inapplicabilità dei valori regionali (Tabella
TA13) di cui all’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) – edita
dall’Ufficio federale di statistica – per la determinazione del reddito
ipotetico da invalido."
In una
sentenza U 75/03 del 12 ottobre 2006 (pubblicata in RtiD I 2007 pag. 216 segg.
e in SVR 2007 UV n. 17 pag. 56), il TFA ha, per la prima volta, esposto le
motivazioni che hanno spinto la Corte plenaria, il 10 novembre 2005, a prendere la decisione appena
citata:
"
(...)
8.2
In primo luogo si osserva che, per un'ovvia questione di parità di
trattamento (art. 8 Cost.), un'applicazione della tabella TA13 al solo Cantone
Ticino deve essere esclusa se non si vuole creare un'inammissibile lex
ticinensis. Analoghe considerazioni di praticabilità, di parità di trattamento
e di sicurezza giuridica si oppongono quindi a un'applicazione alternativa
delle tabelle nazionali (TA1) e di quelle regionali (TA13) come pure a
un'applicazione delle prime ad alcune regioni e delle seconde alle rimanenti
regioni.
8.3
Allo stesso
modo, un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13, al posto di
quelle nazionali TA1, pur potendo, da un lato, in alcuni casi effettivamente
creare le basi per una soluzione maggiormente vicina alla realtà
economico-sociale concreta, dall'altro lato creerebbe, a ben vedere, anche
nuovi problemi dovuti al fatto che all'interno delle medesime grandi regioni si
registrano delle differenze, non sempre trascurabili. Ad esempio, nonostante le
due regioni facciano parte della medesima grande regione
"MIttelland", è notorio che i salari esistenti nel Canton Berna non
sono gli stessi di quelli del Canton Giura. Allo stesso modo, per il Vallese
occorrerebbe prendere in considerazione i salari relativi alla regione
lemanica. Ora, nell'una e nell'altra ipotesi, l'applicazione dei valori
regionali (TA13) al posto di quelli nazionali (TA1) si dimostrerebbe
maggiormente sfavorevole per questi assicurati. Si pone quindi ugualmente la
questione dell'assicurato che lavora(va) in un Cantone appartenente a un'altra
grande regione, ad esempio del lavoratore giurassiano che lavora(va) nel
Cantone di Basilea (città o campagna). Ora, se si intendesse determinare il
reddito da invalido sulla base della tabella TA13, non si farebbe altro che
spostare o restringere il cerchio geografico nel quale si iscrive ogni
determinazione di un reddito ipotetico sulla base di valori statici. In questa
maniera, però, si correrebbe pure il rischio di offuscare oltremodo l'obbligo o
l'esigibilità per l'assicurato di ridurre il danno e di andare, se del caso e
nei limiti ragionevoli, a cercare un'attività al di fuori della sua regione
abituale. Si creerebbero nuove disparità nei confronti di assicurati che
abitano a cavallo tra due o addirittura tre grandi regioni o di chi abita in
una di queste regioni e lavora in un'altra.
8.4
A ciò si
aggiunge che nella sentenza pubblicata in DTF 129 V 472, questa stessa Corte ha
precisato che, laddove una tale operazione non fosse possibile sulla base di
rilevamenti salariali DPL, il reddito da invalido va di principio definito
sulla base dei dati statistici salariali ISS applicabili nell'insieme del
settore privato (DTF 129 V 484). Ora, anche siffatta considerazione si
opporrebbe a un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13,
concernenti il settore pubblico e privato.
8.5
Non può
pertanto ammettersi una regionalizzazione nella determinazione dell'invalidità
poiché una siffatta soluzione sarebbe incompatibile con il principio
costituzionale di parità di trattamento come pure con il rango costituzionale
delle assicurazioni invalidità e infortuni quali assicurazioni federali."
In
un’altra sentenza I 790/04 del 18 ottobre 2006, il TFA ha ancora rilevato:
"
Quanto alla questione della tabella applicabile
tra le varie riportate dall'ISS, il Tribunale federale delle assicurazioni ha
recentemente stabilito, con decisione della Corte plenaria del 10 novembre
2005, non potersi (più) fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla
tabella TA13, riferentesi ai salari in relazione alle grandi regioni (cfr. pure
la sentenza del 22 agosto 2006 in re K., I 424/05, consid. 3.2.3; v. inoltre la sentenza 12 ottobre 2006 in re S., U 75/03). Il reddito
ipotetico da invalido deve di conseguenza essere valutato sulla base della
tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi nazionali conseguibili nel
settore privato. Alla luce di quanto precede non vi è (più) spazio alcuno per
ammettere una riduzione dei salari statistici, quale quella operata dai primi
giudici, che tenga conto, ispirandosi ai salari corrisposti in un vicino
cantone, che l'assicurato vive in una regione economicamente meno forte. Anche
sotto questo aspetto non può pertanto trovare conferma la valutazione del tasso
d'invalidità compiuta dalla Corte di prime cure."
Alla luce
di questa chiara giurisprudenza federale (cfr. sul tema: L. Grisanti
"Nuove regole per la valutazione dell'invalidità " in RTiD II-2006
pag. 311 segg.), il reddito da invalido deve dunque essere determinato dal TCA
applicando i valori nazionali (Tabella TA1).
Spetta
semmai al Parlamento o al Consiglio federale intervenire su questo tema, se lo
riterranno opportuno.
Il 22
giugno 2007 il Consiglio nazionale ha accolto una mozione del 2 ottobre 2006
no. 06.3466 del Consigliere nazionale Meinrado Robbiani il quale chiede che il
"Consiglio federale proceda con sollecitudine ad ovviare a questa
distorsione, adeguando le disposizioni di applicazione della legge
sull'assicurazione invalidità".
Il nuovo
art. 28a cpv. 1 LAI introdotto nell’ambito della 5a revisione della LAI,
approvata dal popolo il 17 giugno 2007, dispone che sarà il Consiglio federale
a definire il reddito lavorativo determinante per la valutazione
dell’invalidità.
Il 17
dicembre 2007 il Consigliere federale Pascal Couchepin, rispondendo ad una
domanda (07.5369) del Consigliere nazionale Meinrado Robbiani ha preannunciato
che "pour respecter les différences salariales dans les diverses régions
de Suisse, il est prévu d'opérer sur le salaire ressortant de l'enquête sur la
structure des salaires en Suisse une réduction qui tienne compte des
différenciations régionales. La mise en oeuvre de cette règle est prévue pour
le premier trimestre 2008 au moyen de circulaires de l'Office fédéral des
assurances sociales" e, invitato a precisare se riteneva sufficiente una
semplice circolare, ha sottolineato quanto segue:
"
Monsieur Robbiani, je ne suis pas en mesure de vous
affirmer avec toute l'autorité juridique nécessaire si oui ou non une
circulaire est suffisante. Mais ce que je vais faire, c'est demander à mes
collaborateurs si je dois moi-même signer la circulaire dans la mesure où,
comme vous le dites, il devrait y avoir une décision politique claire. On va
vérifier le point sur lequel vous attirez notre attention."
Questo
Tribunale si limita a ricordare che, secondo la giurisprudenza, il principio
dell'uguaglianza di trattamento proibisce, citiamo: "de faire, entre
divers cas, des distinctions qu'aucun fait important ne justifie", ma
anche "de soumettre à un régime identique des situations de fait qui
présentent entre elles des différences importantes et de nature à rendre
nécessaire un traitement différent (cfr. DTF 129 I 3; DTF 127 V 454; Zbl 2005
p. 87ss. (89-90); A. Auer-G. Malinverni-M. Hottelier, "Droit
constitutionnel suisse", Vol. II, Stämpfli Editions SA, Berna 2006,
p. 484 n. 1030 e 499 n. 1061).
In una sentenza U 8/07 del
20.
febbraio 2008, rispondendo ad una questione
sollevata dal TCA nella sentenza 35.2006.60 del 23 novembre 2006, consid.
2.10.9
("Questo Tribunale constata che il
salario che l’assicurato avrebbe conseguito nel 2005 quale muratore
semi-qualificato (infatti nel 2005, secondo il contratto collettivo di lavoro
dell’edilizia, un lavoratore con conoscenze percepiva un salario orario di fr.
25.
, contro i fr. 22.65 percepiti dai lavoratori edili), è inferiore a quello
realizzato in media a livello svizzero dai lavoratori del settore della
costruzione con qualifiche analoghe (Tabella TA 1 2004, punto 45, livello di
qualifica 3: fr. 5'358 x 12 mesi = 64'296, riportato su 41.6 ore/settimana =
66'867.84; dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il
2005, un reddito annuo pari a fr. 67'443.41; per un recente caso in cui l’Alta
Corte ha fatto riferimento ai livelli di qualifica 2 e 3, cfr. STFA del 12
ottobre 2006 nella causa S., U 404/05, consid. 2.3.4).
Ci si
potrebbe chiedere se in tale ipotesi, e visto il richiamo del TFA ai salari nazionali
(Tabella TA 1), non dovrebbe essere applicata la giurisprudenza federale
secondo la quale, quando l'assicurato ha realizzato un guadagno inferiore alla
media per dei motivi estranei all'invalidità, anche il reddito medio
realizzabile sul mercato equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va
ridotto in proporzione (cfr. DTF 129 V 225 consid. 4.4; AHI-Praxis 1999, p. 329
consid. 1; ZAK 1989, p. 458s. consid. 3b; STFA del 6 settembre 2006 nella causa
H., U 454/05 + 456/05, consid. 6.3.3 e 6.3.4). Spetta
comunque all’Alta Corte pronunciarsi al riguardo"), la nostra Alta Corte ha stabilito che:
" (…)
5.3
Giova inoltre ricordare che nel caso
in cui il reddito conseguito prima dell’invalidità è inferiore alla media dei
salari per un’attività paragonabile nel settore interessato e non vi è inoltre
motivo che induca a ritenere che fosse intenzione dell’assicurato accontentarsi
di un guadagno modesto, la giurisprudenza ammette che gli stessi fattori che
hanno influenzato negativamente il reddito da valido vengano considerati anche
per fissare il reddito da invalido (DTF 129 V 222 consid. 4.4 pag. 225, SVR
2004.
UV no 12 pag. 44, consid. 6.2, secondo cui un reddito inferiore del 10%
rispetto ai salari usuali del settore è stato considerato chiaramente sottola media
[U 173/02]; cfr. pure sentenza U 529/06 del 28 gennaio 2008, consid. 8.2 con
riferimenti).
6.
Nel caso di specie, il ricorrente contesta
sia la determinazione del reddito da invalido che quella da valido.
6.1
Per quanto concerne il reddito da valido,
l’interessato fa valere che l’importo determinato dall’INSAI sulla base dei
dati forniti dall’ex datore di lavoro risulterebbe, come giustamente rilevato
anche dal primo giudice, inferiore del 9% circa rispetto al salario medio
nazionale dei lavoratori attivi nel settore delle costruzioni con qualifiche
analoghe. L’argomento è pertinente. In effetti, il dato ritenuto
dall’assicuratore infortuni a titolo di reddito da valido (fr. 61'277.- per
l’anno di riferimento 2005) è inferiore nella misura del 9.58% a quello
desumibile dalla tabella TA1 di cui all’ISS (edizione 2004, pag. 53, livello di
esigenze 3, cifra 45 costruzioni), quest’ultimo essendo pari, dopo adeguamento
all’evoluzione salariale per il 2005, a fr. 67'765.89 (fr. 5'358 x 12 : 40 x
41.
[v. La Vie économique, 12-2007, pag. 98, tabella 9.2] x 1.011 [v. La Vie
économique, 12-2007, pag. 99, tabella 10.2]). Alla luce della giurisprudenza
richiamata al considerando 5.3, che, come visto, permette al giudice chiamato
ad effettuare un raffronto dei redditi di prendere in considerazione in ugual
misura per ciascuno degli elementi di paragone fattori estranei all’invalidità,
può, se del caso, essere tenuto conto di questa circostanza nell’ambito della
determinazione del reddito ipotetico da invalido.
6.2
A quest’ultimo riguardo, il ricorrente,
pur rispettando la più recente giurisprudenza in materia, rileva che il mercato
del lavoro ticinese oggettivamente offre ai lavoratori occupati in questo
Cantone di frontiera retribuzioni nettamente inferiori e penalizzanti rispetto
al resto della Svizzera, come risulterebbe, almeno in parte, dalle tabelle TA1
e TA13 di cui all’ISS. Il ragionamento è comprensibile, ma viene tuttavia
relativizzato dalle considerazioni espresse al considerando precedente.
6.3
Mancando in concreto indicazioni economiche
effettive, in considerazione della più recente prassi di questa Corte - cui
allude l'insorgente - che non ammette più la possibilità di fare capo ai dati
statistici salariali relativi alle grande regioni, tabella TA13 ISS, per
determinare il reddito ipotetico da invalido, quest'ultimo deve essere
stabilito sulla base della tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi
nazionali conseguibili nel settore privato (cfr. sentenza del Tribunale
federale delle assicurazioni U 75/03 del 12 ottobre 2006, consid. 8, riassunta
in RSAS pag. 64). In tali condizioni, partendo dal valore totale mediano di cui
all'ISS 2004 (pag. 53, livello di esigenze 4), si ottiene un importo di base di
fr. 57'258.24 per il 2004 (fr. 4'588 x 12 : 40 x 41.6 [La Vie économique, 12-2007, pag. 98, tabella B9.2]), che,
adattato all'evoluzione salariale (1%, v. La Vie économique, 12-2007, pag. 99,
tabella B10.2), porta a ritenere un importo di fr. 57'830.82 per il 2005.
6.4
Operando una prima riduzione del 9.58% da
quest'ultimo importo per tenere conto della differenza salariale di cui si è
detto al considerando 6.1, deducendo poi una quota ulteriore del 15%, non
oggetto di contestazione, per considerare adeguatamente le circostanze
particolari del caso (DTF 126 V 75; in
concreto: limitazioni riconducibili al danno alla salute, statuto di
frontaliere), il raffronto dei redditi (reddito da valido di fr. 61'277.- e
guadagno da invalido di fr. 44'447.03 [fr. 57'830.82 ./. 9.58% ./. 15%]) dà un
grado d'invalidità arrotondato (DTF 130 V 121) del 27%. (...)"
Di
conseguenza, quando il salario da valido conseguito in Ticino in una
determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa
professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale
(al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in
particolare pag. 326-327).
2.9.7
Per
determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurata nonostante il danno
alla salute, l'amministrazione ha quindi giustamente fatto riferimento ai dati
statistici nazionali della Tabella TA1.
Orbene -
utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio
federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2004 una professione che presuppone
qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza
delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss.
e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario
mensile lordo pari a fr. 3’893.
Riportando
questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B
9.
, pubblicata in La Vie
économique, 1/2-2007, p. 94), esso
ammonta a fr. 4'048.72 mensili oppure a fr. 48'584.64 per l'intero anno (fr. 4'048.72
x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18
febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
2.9.8
In ossequio
alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze
specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,
età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad
una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Nella
sentenza I 147/05 del 25 luglio 2005, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una
riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un
assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio,
che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere
un’attività adeguata in misura del 60%.
L'Alta
Corte ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora
conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno
alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo
parziale (5%):
"
2.4
Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen
Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem
Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,
während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte
Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne
Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne
Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser
Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem
leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden
Verwaltung denn auch nicht bestritten.
2.5
Entgegen der Auffassung im kantonalen
Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache,
dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der
ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der
Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die
Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00
[Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr
einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im
Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem
Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt
(Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002
S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende
Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die
Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und
Ausländer zusammensetzen.
2.6
Die IV-Stelle führt in der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte
nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in
Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag,
die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden
...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund
statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache
der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden Anforderungsniveau
4.
(einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen ist (vgl.
Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8),
auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht schematisch
dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).
2.7
Damit sind im Rahmen des Abzuges die
leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die
Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu
berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen
Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen
gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein
Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende
Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw.
2.3
hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus
des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat
jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit
einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache
Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein
kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher
liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der
Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist,
was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente
führt." (STFA succitata).
In
un’altra pronunzia U 420/04 del 25 luglio 2005, consid. 2 - riguardante un
assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio,
totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno
fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15% (“Dem
Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht unbestrittenermassen keine
schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw. 2.5.1 hievor), sodass er den bisher
ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen kann. Mit den von
der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem Verlust, Schwerarbeit leisten zu können,
als auch der leidensbedingten Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt
ist, angemessen Rechnung getragen”).
In una sentenza 35.2004.104 del 25 aprile 2005, il TCA ha fornito
alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la
riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:
"
Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente
esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di
una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14
febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che
l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione
impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i
lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a
prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé
non influisce sul livello retributivo.
Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005
nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una
riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di
35.
anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel
settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations
résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella
causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al
beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età
costituisse un fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4
OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa
disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della
rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419
consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento
fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo
scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF
115.
V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella
causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in
talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,
ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e
visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori
delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza
professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le
malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla
giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione
percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,
l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,
che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività
sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più
elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I
559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa
dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto
parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,
I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per
tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio
2005.
nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una
riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima
l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA
del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004
nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata
dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri
fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di
dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)
Dalla
decisione formale impugnata si evince che l’amministrazione ha applicato una
decurtazione del 20% sul reddito statistico, e ciò per tenere conto, come
indicato dalla consulente IP nel suo rapporto dell’11 ottobre 2006, del fatto
che l’assicurata ha una “forte limitazione nel porto di pesi” (riduzione
del 10%) e per tener conto delle “restanti limitazioni ergonomiche”
(riduzione del 10%) (cfr. doc. 33-3).
Questa
Corte non ha motivo per distanziarsi da tale riduzione percentuale decisa
dall’UAI, che appare anzi generosa.
Partendo,
quindi, da un salario da invalida di fr. 48'584.64
e ammettendo
la riduzione del 20%, il reddito ipotetico dell'insorgente nel 2004 ammonta
quindi a fr. 38'867.71
(fr. 48'584.64 - (fr. 48'584.64 x 20 : 100)).
Confrontando
ora questo dato con l'importo di fr. 47'324.-- corrispondente al reddito che l’insorgente
avrebbe conseguito da valida nell'anno 2004 (cfr. consid. 2.9.4.),
emerge un’incapacità al guadagno pari a 17.87 ([fr. 47'324.- – fr. 38'867.71] x 100 : fr. 47'324.-), arrotondato al 18% secondo la giurisprudenza di
cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale
che non dà diritto ad una rendita di invalidità, come
stabilito dall'amministrazione.
Dovendo poi, come visto in
precedenza (cfr. consid. 2.3. in fine), valutare se vi è stata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di
riferimento sino al momento della decisione impugnata, occorre
aggiornare il reddito da valido e da invalido al 2007 (ultimi dati
disponibili).
Utilizzando
i dati salariali forniti dalla Tabella TA1, la ricorrente, svolgendo nel 2006
un’attività nella categoria “Commercio”, sottocategoria “Commercio al
dettaglio” (cat. N. 52) nel settore privato svizzero, avrebbe potuto realizzare,
in media, un salario mensile lordo pari a fr. 3'946, che riportato su 41.7 ore
(cfr. per questo aspetto, tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 6-2008, p. 90),
esso ammonta a fr. 4’113.70 mensili oppure a fr. 49'364.50 quale reddito da
valida annuale (fr. 4’113.70 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è
già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5
consid. 3a).
Adeguando l’importo di fr. 49'364.50 riferito all’anno 2006 al 2007, si otterrebbe un reddito di fr. 50'154.33
(+1.6% per il 2007, cfr. tab. relativa all’evoluzione dei salari
nominali, dei prezzi al consumo e dei salari reali, 1990-2007, pubblicati sul
sito dell’Ufficio federale di statistica).
Quanto al
reddito da invalido, secondo i dati forniti dalla tabella elaborata
dall'Ufficio federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2006 una
professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a
proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.
RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto
realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'019.
Riportando
questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata
in La Vie économique, 12-2007, p. 98), esso ammonta a fr.
4'189.80 mensili oppure a fr. 50'277.60 per l'intero anno (fr. 4'189.80
x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98
del 18 febbraio 1999, consid. 3a).
Dopo
adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex"
- cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si
ottiene, per il 2007 (cfr. tab. B 10.3, pubblicata in La Vie économique,
6-2008, p. 91), un reddito mensile di fr. 4'252.21 oppure di fr. 51'026.50 per
l'intero anno (fr. 4'252.21 x 12).
Procedendo
quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2007, partendo da un
salario da invalida di fr. 51'026.50 e
ammettendo la riduzione del 20%, il reddito ipotetico dell'insorgente
risulta, quindi, essere pari a fr. 40’821.22 (fr. 51’026.50
- (fr. 51’026.50.-- x 20 : 100)).
Confrontando ora questo dato con l'importo di
fr. 50'154.33 corrispondente al reddito che l’insorgente avrebbe conseguito da
valida nell'anno 2007, emerge un’incapacità al
guadagno pari a 18.61 ([fr. 50'154.33 – fr. 40’821.22] x 100 : fr. 50'154.33), arrotondato al 19% secondo la giurisprudenza di
cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che non dà in ogni caso diritto ad una rendita di
invalidità.
La
decisione impugnata va dunque confermata ed il ricorso respinto.
2.10
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
della ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurata ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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