32.2007.185
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16 aprile 2008Italiano60 min
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Numero d'incarto:
32.2007.185
Data decisione, Autorità:
16.04.2008, TCA
Titolo:
Assicurato-del 1947-abile al 50% come lavapiatti/aiuto cucina e in attività medio-leggere. Reddito da invalido: dato TA1 ridotto del 16%(redd.da valido inferiore a quello statist.in quel settore) e del 20%(età+danno salute). Diritto a 1/4 rendita. Non GP(non avv.); non esonero spese (non indigente)
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
CALCOLO DELLA RENDITA ORDINARIA
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
GRATUITO PATROCINIO
RIPETIBILI
art. 3 agg. 14 LAG
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 LAI
art. 69 cpv. 1bis LAI
art. 7 agg. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 61 let. f LPGA
art. 61 let. g LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.185
rs
Lugano
16 aprile
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 2 giugno 2007 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 3 maggio
2007 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nato
nel 1947, già attivo come lavapiatti/aiuto cucina presso il __________ della __________
di __________, il 22 febbraio 2005 ha presentato una domanda volta all’ottenimento
di prestazioni AI per adulti, dichiarando di essere sofferente dall’agosto 2003
a causa di una serie di patologie (cfr. doc. 1-1 segg., 13-1 a 15-1).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare una perizia pluridisciplinare
eseguita dal servizio di accertamento medico dell’AI (in seguito SAM, doc. 19-1
segg.), con decisione del 19 maggio 2006 l’Ufficio AI, appurato un grado di
invalidità del 33%, ha respinto la richiesta di prestazioni (cfr. doc. 25-1).
1.2. A seguito
dell’opposizione interposta dall’assicurata, rappresentata dall’RA 1 (cfr. doc.
26-1), l’amministrazione, dopo aver sottoposto nuovamente l’incarto ai Dr. med.
__________ e __________ del Servizio medico regionale dell’AI – SMR – (cfr.
doc. 32-1, 35-1), il 3 maggio 2007 ha emesso una decisione su opposizione con
cui ha confermato il precedente provvedimento (cfr. doc. A1).
1.3. Contro la
decisione su opposizione l’RA 1, per conto dell’assicurato, ha presentato un tempestivo
ricorso al TCA, postulando, da un lato, l’annullamento del provvedimento impugnato
al fine di procedere a una valutazione oggettiva dei fattori che hanno condotto
al diniego di una rendita AI. Dall’altro, l’ammissione al beneficio
dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
A
sostegno delle proprie pretese ricorsuali l’assicurato ha, in particolare,
addotto che la sua possibilità di reintegrazione nell’attività lavorativa non è
oggettivamente più possibile, malgrado tutti gli sforzi già effettuati in
precedenza per trovare un’occupazione adeguata al suo stato di salute,
sfruttando la sua eventuale capacità lavorativa residua (egli è stato in
disoccupazione usufruendo del diritto massimo dell’indennità e non reperendo
alcuna occupazione). A suo parere vi è un’impossibilità oggettiva a trovare un
impiego per il fattore legato alla sua età (60 anni) e per il fatto che al
momento della domanda AI del febbraio 2005 le sue condizioni di salute sono
sempre peggiorate. L’insorgente ritiene che la sua capacità lavorativa residua
sia quindi nulla e che il calcolo effettuato dall’UAI non sia più attuale e non
debba, dunque, essere determinante per il presente giudizio. Egli ha, inoltre,
precisato che la settimana seguente si sarebbe dovuto sottoporre a un
intervento presso l’Ospedale __________ per ulteriori problemi legati ai
disturbi venosi e circolatori (impedimento a effettuare sforzi; difficoltà a
camminare) e che è da considerare inabile al 100%. L’assicurato ha così
indicato che, dovendo stabilire la capacità lavorativa alla luce dell’attuale
situazione personale e di salute, non si oppone a un’eventuale nuova perizia e
a una nuova valutazione dell’abilità al lavoro esigibile dal parte dell’AI
(cfr. doc. I).
1.4. L’11 giugno
2007 __________ dell’RA 1 ha inviato al TCA il certificato municipale per
l’ammissione all’assistenza giudiziaria (cfr. doc. IV + 1-3).
1.5. Mediante
risposta del 12 giugno 2007 l’UAI, rilevato come l’assicurato in sostanza ha
sollevato le stesse obiezioni già trattate con l’opposizione senza addurre
ulteriori mezzi di prova, si è limitato a richiamare i contenuti della propria
decisione su opposizione e a postularne l’integrale conferma (cfr. doc. V).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Questa Corte
è chiamata a stabilire se l’UAI era legittimato o meno a negare all’assicurato
il diritto a una rendita di invalidità.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio.
Gli
elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono
quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, p. 216ss.).
Giusta
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Nel suo
nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84
consid. 1b).
Nella DTF
107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione
per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione
della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di
apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione
(giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U
156/05, consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra
parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione
di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale
per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al
proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF,
per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su
opposizione).
L’Alta
Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di
pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo
successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una
modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità
essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di
decidere.
Tale
principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno
2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,
Fatti
I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002
nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003
nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.4. Nell’evenienza
concreta dalle carte processuali emerge che nel luglio 2005 la Dr. med. __________,
specialista FMH in medicina interna, dell’SMR ha attestato che la
documentazione medica agli atti non permetteva una valutazione della capacità
lavorativa dell’assicurato, in quanto l’effettivo danno alla salute non era documentato
in modo sufficiente.
Su
indicazione della dottoressa è così stata prevista una perizia
pluridisciplinare SAM con lo scopo di accertare in maniera approfondita lo
stato di salute dell’assicurato (cfr. doc. 15-1; 16-1).
Nel
contesto di tale perizia pluridisciplinare l’assicurato è stato degente alcuni
giorni presso l’Ospedale __________ di __________ (cfr. doc. 17-1), dove è
stato sottoposto a degli esami a livello angiologico e pneumologico, oltre a un
Mini-mental State Examination per valutare la presenza o meno di disturbi
cognitivi (cfr. doc. 19-7).
Inoltre hanno
avuto luogo, il 5 dicembre 2005, un consulto angiologico da parte del Dr. med. __________,
caposervizio del Servizio di cardiologia e angiologia dell’Ospedale __________
di __________ (cfr. doc. 19-13), il 6 dicembre 2005 una visita psichiatrica da
parte del Dr. med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, il 12
dicembre 2005 un consulto dermatologico da parte del Dr. med. __________, spec.
FMH in dermatologia e malattie a trasmissione sessuale.
Dal
rapporto peritale del 2 gennaio 2006, quale diagnosi, risulta:
"
(…)
5.1 Diagnosi con
influsso sulla capacità lavorativa
Arteriopatia periferica
all’arto inf. sin. con / su
-
stadio IIA.
Sindrome
depressiva ricorrente attualmente in remissione.
Broncopatia
cronicostruttiva con /su
- dispnea
NYHA II.
Atrofia cerebrale e corticale (TAC cerebrale del
4.11.2005).
5.2 Diagnosi senza
influsso sulla capacità lavorativa
Insufficienza venosa
cronica stadio I-II bilateralmente con /su
- pregressa
tromboflebite a sin.;
-
pregresso stripping della saphena magna a sin. (1999?).
Alluce valgo bilaterale con /su
- il
dito a martello a sin.
Epatopatia.
Ipertensione
arteriosa” (Doc. 19-8)
Il Dr.
med. __________, dal profilo angiologico, ha, in particolare, rilevato che:
"
(…)
Il peritando presenta
un’insufficienza venosa cronica oligosintomatica con una contenzione elastica
efficace e quindi ininfluente sulla capacità lavorativa, ed un’occlusione
cronica collateralizzata a sinistra dell’asse femoro-popliteo con una
claudicatio vascolare soggettivamente poco invalidante.
Documentata è l’apparizione
dei sintomi dopo 200 m di marcia al tappeto mentre il margine libero massimo
non è documentato in quanto il sig. RI 1 non ha più voluto continuare.
Riferita è la capacità di
poter camminare in pianura anche durante un’ora senza sintomi limitanti al
polpaccio, il fatto che ha potuto lavorare senza limitazioni significative presentando
i medesimi sintomi in passato, ed una disponea da sforzo NYHA II (fattore
limitante principale, oggetto di valutazione pneumologica). Appurato è quindi
lo stadio funzionale IIA.
Dal punto di vista
prettamente angiologico, fatta quindi astrazione della problematica
pneumologica, il peritando è al momento attuale ancora, come già lo era,
teoricamente in grado di eseguire pienamente sia il lavoro precedente che un
lavoro analogo che comporti un carico da lieve a moderato per gli arti
inferiori.
Premesso che l’allenamento
alla marcia, in questo stadio funzionale, è parte integrante della terapia di
base delle arteriopatie periferiche ostruttive, fossero sul lavoro inevitabili
ripetuti spostamenti a piedi superiori ai 200m in pianura o meno in salita
(scale ecc.), bisognerà prevedere delle brevi pause di recupero (5-10 minuti)
ad ogni spostamento che causi dei dolori e quindi accettare una lieve
diminuzione della capacità lavorativa stimabile attorno a 25%.” (Doc. 19-15)
Dal canto
suo il Dr. med. __________, per quel che concerne la patologia psichiatrica, ha
indicato che l’insorgente presentava una sindrome depressiva ricorrente a quel
momento in remissione (ICD-10 F33.4) che causava un’inabilità lavorativa nella
misura del 10-20%. Lo specialista ha osservato che comunque vi era un miglioramento
graduale e che la prognosi a medio-lungo termine era favorevole, salvo
eccezioni.
Egli ha
pure precisato che il disturbo psichico dell’assicurato veniva peggiorato
dall’abuso etilico importante che con l’andare del tempo e l’astinenza
migliorava in senso generale.
Infine il
Dr. med. __________ ha sottolineato che in caso di peggioramento del suo stato
depressivo, era auspicabile che il ricorrente fosse preso a carico dal lato psichiatrico
e beneficiasse di colloqui di sostegno con eventualmente l’introduzione di una
terapia antidepressiva-ansiolitica (cfr. doc. 19-19).
Il Dr.
med. __________ ha certificato che nel dicembre 2005 non sussistevano problemi
dermatologici e che con le misure igieniche adeguate non vi sarebbero state
nemmeno in futuro riduzioni della capacità lavorativa. Secondo lo specialista
l’assicurato, dal punto di vista dermatologico, era abile al lavoro per tutte
le attività (cfr. doc. 19-21).
Inoltre,
in relazione alle altre patologie accusate dall’insorgente, il rapporto
peritale enuncia che:
"
(…)
E’ presente una
broncopatia cronicostruttiva, clinicamente vi sono segni radiologici, alla
spirometria e soggettivamente vi è una dispnea NYHA II. Questa patologia limita
l’A. in attività medie e pesanti. E’ pure presente un’epatopatia, sicuramente
etiltossica. Attualmente l’A. non assume più queste sostanze ed è da prevedere
un miglioramento. Anamnesticamente si può parlare di sindrome cervicovertebrale
e lombovertebrale. Attualmente questi disturbi sono oligosintomatici e
potrebbero limitare l’A. in attività pesanti.
(…)
Alla recente TAC cerebrale
del 4.11.2005 è descritto un quadro di atrofia centrale corticale, come pure
alterazioni vascolari diffuse. Clinicamente vi sono in particolare disturbi
mnestici. All’esame MMSE vi sono deficit all’attenzione ed al calcolo. Queste
alterazioni hanno sicuramente un certo influsso sulla capacità lavorativa
dell’A. (l’A. potrebbe dimenticare di eseguire i compiti ricevuti, rispettivamente
meno efficiente nell’eseguirli).
La pregressa uroliatiasi
anamnestica ed i problemi gastrointestinali (gastrite antrale, ernia iatale
assiale) non hanno nessun influsso sulla capacità lavorativa. Pure l’allergia
ai sulfamidici non ha influsso sulla capacità lavorativa dell’A.(…)”(Doc.
19-10)
I medici
del SAM, per quanto attiene alle conseguenze delle diverse patologie sull’abilità
al lavoro complessiva, hanno concluso che l’assicurato non raggiunge più una
capacità lavorativa totale, bensì del 50% circa (presenza durante tutto il
giorno, ma con rendimento ridotto) come panettiere e ausiliario di ristorante.
Essi ritengono che anche in altre attività leggere e medie l’insorgente
presenta una capacità lavorativa del 50% dal settembre 2003 e continua (cfr.
doc. 19-11).
All’opposizione
inoltrata contro la decisone formale del 19 maggio 2006 con cui l’UAI ha negato
all’assicurato una rendita AI, è stato allegato il certificato medico 7 giugno
2006 del medico curante dell’assicurato, Dr. med. __________, medicina generale
FMH. Nello stesso quest’ultimo ha attestato che a seguito del grave trauma
cerebrale subito nel 1980 non è mai stato in grado di assumere un lavoro pagato
secondo le statistiche e che, visto che le condizioni di salute a quel momento
non gli permettevano di svolgere un lavoro in modo regolare, l’inabilità
lavorativa era senz’altro al di sopra del 50% (cfr. doc. 26-5).
Inoltre la
parte ricorrente, sempre in sede di opposizione, ha prodotto un referto del 16
giugno 2006 in cui il Dr. med. __________, FMH in medicina interna e
angiologia, ha rilevato:
"
(…)
Rivalutazione angiologica
in paziente già visto dal collega Dr. __________ per un‘arteriopatia dell’arto
inferiore sinistro giudicata stadio IIA a sinistra nel 2003 su occlusione
femoro-poplitea sinistra.
(…)
Effettivamente all’esame
clinico si riscontrano le stigmate di un’occlusione prossimale dell’arto
inferiore sinistro dove mancano i polsi periferici allorquando sono presenti a
destra.
(…)
Si
conferma quindi l’occlusione della femorale superficiale. E’ chiaro che un
tentativo di ricanalizzazione eventualmente anche per via sub-intimale potrebbe
entrare in linea di conto. Ritengo giustificato però di proporre un’angio-RMI
dell’aorta e degli arti inferiori al fine di poter discutere multidisciplinarmente
l’approccio endo-vascolare (…)
Malgrado
tutto introdurrei un antiaggregante piastrinico ed eventualmente un
vasodilatatore periferico per migliorare le perfusioni incitando il paziente,
ora che ha smesso di fumare, di deambulare quotidianamente il più possibile in
modo da allenare le collaterali” (Doc. 30-2).
La Dr.
med. __________ dell’SMR, il 6 novembre 2006, prendendo posizione in merito
all’attestazione del Dr. med. __________, ha precisato che è stato confermato
quanto già valutato in sede peritale SAM, ossia la nota occlusione della
femorale superficiale. Essa ha evidenziato che anche clinicamente la situazione
non è peggiorata, corrispondendo sempre a uno stadio IIA e quindi con limiti
funzionali non peggiorati rispetto a quelli valutati in sede peritale SAM. La
dottoressa ha pure indicato che le eventuali future opzioni terapeutiche non
incidono sulla capacità lavorativa residua e che comunque per il momento
l’angiologo ritiene più indicato il trattamento antiaggregante con incitazione
al movimento con deambulazione quotidiana (cfr. doc. 32-1)
Il 6
aprile 2007 il Dr. med. __________, spec. FMH in medicina interna e malattie
delle vie respiratorie, dopo avere effettuato una serie di esami, ha indicato
che dal punto di vista respiratorio l’assicurato è portatore di una BPCO
enfisematosa stadio III gold. Dal profilo funzionale è stato registrato un
disturbo ventilatorio essenzialmente ostruttivo con importante bronchioloostruzione
e aumento del rapporto VR/CPT nel senso di un’iperinflazione polmonare. Lo
specialista ha pure riscontrato un aumento delle resistenze a carico delle vie
aeree e una netta diminuzione della diffusione alveolo-capillare per il CO e
nessuna reversibilità della bronchioloostruzione dopo l’inalazione di
broncomiorilassanti. Il Dr. med. __________ ha constatato che la spirometria
eseguita all’ospedale di __________ nel dicembre 2005 è più o meno
sovrapponibile a quella del 2007 se si eccettua che il VEMS è ulteriormente più
ridotto, probabilmente perché il paziente non era ancora al beneficio di una
cura appropriata (cfr. doc. 33-2 segg.).
Dalle
annotazioni del medico dell’SMR, Dr. med. __________, del 25 aprile 2007 emerge,
poi, che la patologia polmonare era già nota - ed è rimasta in pratica invariata
- in occasione della perizia SAM. Secondo il medico tale affezione limita
l’assicurato nell’esecuzione di attività medie o pesanti ma risulta sempre
compatibile con lo svolgimento di attività leggere (cfr. doc. 35-1).
2.5. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso
valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli
esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta
l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)
e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento
della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate
(STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25
febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid.
3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001
pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo
2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA
del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa
G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS
1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
In
un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia
giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio
non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo
per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli
interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22
maggio 1995 in re A. C; cfr.
anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione
e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne
all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità
di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V
157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che
ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto
esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come
oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125
V 354 consid. 3b/bb).
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa
G.C., I 355/03, consid. 5).
Inoltre è utile rilevare che, affinché un esame
medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse
condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti
dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella
quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal
paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto
dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi
handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27
settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori
il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed
indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un
altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
2.6. Nella
presente fattispecie, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di
valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale ritiene che le
conclusioni esposte nella perizia pluridisciplinare del SAM del 2 gennaio 2006,
secondo cui l’assicurato presenta una capacità lavorativa del 50% sia nelle
attività di panettiere e aiuto di ristorante, che in un’altra attività media-leggera
dal settembre 2003, possano validamente costituire da supporto probatorio al
giudizio che ora lo occupa, senza che si riveli necessario procedere a
ulteriori atti istruttori.
Al
riguardo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA
dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella
causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV
Nr. 1 p. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa
D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15
novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,
I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.;
STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.;
STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274; U. Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a
ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Il
rapporto peritale SAM (cfr. doc. 19-1segg.) non contiene, in effetti,
contraddizioni e presenta tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché
possa essere riconosciuto, ad un apprezzamento medico, piena forza probante: in
particolare, i periti hanno tenuto conto delle singole patologie invalidanti di
cui l’assicurato è affetto e hanno espresso la loro valutazione in modo chiaro,
motivato e convincente, dopo aver proceduto ad un esame approfondito del caso,
e meglio fondandosi sullo studio del dossier dell’insorgente, su diverse visite
del paziente e sui referti di parecchi esami esperiti.
Agli atti
non risultano, del resto, valutazioni mediche in senso opposto che mettano in
serio dubbio la perizia pluridisciplinare del SAM.
I certificati
del Dr. med. __________ del giugno 2006 e del Dr. med. __________ dell’aprile
2007, al contrario, confermano, per quanto attiene all’aspetto angiologico e
pneumologico, quanto rilevato dai periti SAM, attestando il medesimo grado di
affezioni di quello riscontrato dai periti SAM. Più precisamente il Dr. med __________
ha confermato l’occlusione della femorale superficiale indicata dal Dr. med. __________,
mentre il Dr. med. __________ ha registrato un disturbo ventilatorio
essenzialmente ostruttivo e che la spirometria del 2007 era sovrapponibile a
quella del 2005 – effettuata durante la perizia pluridisciplinare,
contestualmente alla quale è stata refertata una broncopatia cronico-ostruttiva
(cfr. consid. 2.4.).
Ciò è,
d’altronde, stato evidenziato pure dai medici SMR __________ ed __________
(cfr. doc. 32-1, 35-1; cosid. 2.4.)
Questa
Corte non ignora che il Dr. med. __________ ha indicato, nel giugno 2006, che
le condizioni di salute dell’assicurato non gli permettono si svolgere un lavoro
in modo regolare e che l’inabilità al lavoro è senz’altro superiore al 50%
(cfr. doc. 26-5).
Tuttavia tale apprezzamento non è suscettibile di scalfire il valore probante
della valutazione dei periti SAM.
Infatti
il certificato del Dr. __________ risulta alquanto laconico e privo di valide
motivazioni.
Giova,
altresì, segnalare che la nostra Massima Istanza ha ripetutamente stabilito che
le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA U 202/01
del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in
ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF
125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R.
Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en
l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).
Ad
esempio, nella sentenza 9C_289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale
ha sottolineato che:
" (...)
Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la
divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat
d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux
arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne
saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le
juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs
médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que
si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans
le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en
cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas
donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont
fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont
confirmé la décision attaquée. (...)"
Nel
ricorso del giugno 2007 il rappresentante dell’assicurato ha indicato che la
settimana seguente questi si sarebbe dovuto sottoporre a un intervento presso
l’Ospedale __________ per ulteriori problemi legati ai disturbi venosi e
circolatori (impedimento a effettuare sforzi; difficoltà a camminare) e che la
capacità lavorativa andava stabilita alla luce dell’attuale situazione
personale e di salute (cfr. doc. I).
Al
riguardo il TCA rileva, da una parte, che verosimilmente trattasi
dell’intervento di ricanalizzazione proposto dal Dr. med. __________ nel giugno
2006 (cfr. doc. 30-2).
Dall’altra,
che, in ogni caso, il potere cognitivo della
presente Corte è, limitato alla valutazione della legalità della decisione su
opposizione deferitale sulla base dei fatti intervenuti fino al momento in cui
essa è stata emanata (cfr. DTF 121 V 366; U 29/04 dell’8 novembre 2005).
Di conseguenza rilevante
ai fini della presente vertenza è lo stato di salute come si presentava fino al
maggio 2007.
Un
eventuale aggravamento delle condizioni dell’assicurato intervenuto in epoca
posteriore alla decisione su opposizione può, se del caso, giustificare una
nuova domanda (cfr. STFA I 816/02 del 4 maggio 2004; I560/05 del 31 gennaio
2007).
2.7. L’insorgente
sostiene, inoltre, di essere impossibilitato oggettivamente a trovare
un’occupazione per il fattore legato alla sua età avanzata (cfr. doc. I).
A tale
proposito questo Tribunale sottolinea che l’assicurato è nato nel 1947.
Al momento dell’emissione della decisione su opposizione qui
contestata egli aveva, dunque, 60
anni.
Gli
restano, quindi, ancora alcuni anni di attività prima di beneficiare di una
rendita di vecchiaia (cfr. sentenza del TFA I 617/02 del 10 marzo 2003).
Non si
può di conseguenza ritenere che la sua capacità lavorativa residua non sia più
economicamente utilizzabile sul mercato generale del lavoro dell’assicurato, a
causa della sua età.
Il
Tribunale federale ha, infatti, stabilito che questa circostanza si realizza nei
casi in cui un assicurato è molto vicino al
pensionamento (a quest’ultimo proposito, cfr. STF I
462/02 del 26 maggio 2003, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 35; STF I 401/01 del 4
aprile 2002; STF I 617/02 del 10 marzo 2003. Al contrario, per dei casi in cui
il Tribunale federale ha considerato ancora economicamente utilizzabile la
capacità lavorativa residua di un assicurato a cui restano ancora alcuni anni
lavorativi prima del pensionamento, cfr. STF I 831/05 del 21 agosto 2006; STF I
293/05 del 17 luglio 2006; STF I 359/2006 del 22 giugno 2007; STF I 336/03
dell’8 gennaio 2004; STF I 246/02 e 247/02 del 7 novembre 2003; STF I
304/06 del 22 gennaio 2007; STF I 376/05 del 5 agosto 2005; STF I 500/06 del 30 agosto 2007).
In esito alle considerazioni esposte al consid. 2.6. e a quanto
appena esposto, il TCA deve concludere che - dal punto di vista medico -
l'assicurato è limitato nell’esercizio sia della sua abituale professione di lavapiatti/aiuto
cucina, che di un’attività medio-leggera adeguata al suo stato di salute in
misura del 50%.
2.8. Si tratta
ora di esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.
Visto che
la giurisprudenza federale ha stabilito che per il raffronto dei redditi fa
stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. consid.
2.3.), il TCA, tenuto conto del disposto di cui all’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI,
ritiene determinante il 2004, come del resto riconosciuto dall’UAI (cfr.
doc. 24-1, 25-1, A1) e non contestato dall’assicurato.
Per
quanto concerne il reddito da valido, va rilevato che
l’amministrazione ha considerato, a questo titolo, un importo pari a fr. 36’678.--
(cfr. doc. 24-2).
L’insorgente
non ha sollevato alcuna obiezione in merito a tale dato e può essere fatto
proprio dal TCA.
2.9. Per quanto
riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza
federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75
seg..
In
questa sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della
determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione
professionale e salariale concreta dell'interessato. Qualora difettino
indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza,
essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di
sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano
essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali
del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di
servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri
questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha
precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario
statistico
permettesse di tener conto
delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il
Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima
sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale
procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il
giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello
degli organi dell'assicurazione.
2.10. Partendo
dalla constatazione che l'applicazione di dati salariali statistici
validi per tutta la Svizzera - quali quelli utilizzati dal TFA si rivela essere
discriminante per gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono
notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, ritenuto che il reddito
da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati
nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale, in una
sentenza del 4 settembre 2000 nella causa R., pubblicata in RDAT I-2001, p.
250ss. e in SVR 2001 IV n. 35 – in seguito costantemente confermata ed
applicata in tutti i settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per
l'invalidità, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le
malattie) - sentito preliminarmente il parere dell'allora direttore
Considerandi
dell’Ufficio federale di statistica, dottor __________, ha così precisato la
propria giurisprudenza:
" In
data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor __________,
direttore dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto del seguente tenore:
"(…)
Il Tribunale federale delle
assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in
molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da
invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di
salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate.
Al riguardo vengono in particolare
utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio fr. 4294.-- nel 1996,
cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires
1996" pag. 17, e per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).
Al fine di applicare la giurisprudenza
federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine
di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario
conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del
danno alla salute), mi occorre sapere:
- possiamo
utilizzare il valore statistico medio (ad es. fr. 4294.-- nel 1996) così come è
anche per il Cantone Ticino? Per quale motivo?
- In caso di
risposta negativa:
Perché no? Quale
coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo
alla situazione del nostro Cantone?
(…)." (cfr. doc. V bis)
Il dottor __________ ha così
risposto in data 14 agosto 2000:
" (…)
Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia
definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è
possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità
regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità
statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori
dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua
lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista
statistico, per il Cantone Ticino.
In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998
(ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di
qualificazione richiesto dal posto occupato.
I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:
- Nel 1998
(settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo
esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi
al mese (cfr. tabella TA13).
- È ancora
possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa
categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il
settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa categoria di
lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14).
A titolo di confronto Le invio anche
la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato),
ripartiti stavolta per settore economico (…)." (cfr. doc. V bis)
Al fine di non
discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono
notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da
non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati
nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ha quindi
deciso che nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella
che riflette i salari versati nella nostra regione, sulla base della seguente
argomentazione:
" Se
si ignorasse questo aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAINF è una
legge federale occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido
per tutto il paese (ad esempio fr. 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF
124.
V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati
salariali irrealistici ed in definitiva giungere ad un risultato che non
garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA
del 22 maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I 76)."
Su questi
argomenti, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia …, in RDAT II-2003,
p. 618-621 e in L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto
delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p.
124-128;
D. Cattaneo, "La contribution du Tribunal des assurance du Canton du
Tessin à la jurisprudence suisse en matière de securité sociale", in
CGRSS n° 33-2004, p. 19 seg. (28-33); D. Cattaneo, "Sentenze recenti del
Tribunale cantonale delle assicurazioni", in Temi scelti di diritto
delle assicurazioni sociali, Ed. CFPG, Helbing & Lichtenhahn,
Basilea-Ginevra-Monaco 2006, p. 135ss. (163-171).
Nell’ambito
di una procedura ricorsuale dinanzi al TFA, conclusasi con uno stralcio dai
ruoli in seguito al ritiro del ricorso (cfr. STFA U 56/03 del 7 giugno 2006),
la Presidente della Corte federale, giudice Leuzinger, il 28 aprile 2006 aveva
informato le parti (e questo Tribunale) che, citiamo:
"
… la Corte plenaria del Tribunale federale delle
assicurazioni ha stabilito l’inapplicabilità dei valori regionali (Tabella
TA13) di cui all’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) – edita
dall’Ufficio federale di statistica – per la determinazione del reddito
ipotetico da invalido."
In una
sentenza U 75/03 del 12 ottobre 2006 (cfr. SZS/RSAS 2007, p. 64), il TFA ha,
per la prima volta, esposto le motivazioni che hanno spinto la Corte plenaria,
il 10 novembre 2005, a prendere la decisione appena citata:
"
(...)
8.2
In primo
luogo si osserva che, per un'ovvia questione di parità di trattamento (art. 8
Cost.), un'applicazione della tabella TA13 al solo Cantone Ticino deve essere
esclusa se non si vuole creare un'inammissibile lex ticinensis. Analoghe
considerazioni di praticabilità, di parità di trattamento e di sicurezza
giuridica si oppongono quindi a un'applicazione alternativa delle tabelle
nazionali (TA1) e di quelle regionali (TA13) come pure a un'applicazione delle
prime ad alcune regioni e delle seconde alle rimanenti regioni.
8.3
Allo stesso
modo, un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13, al posto di
quelle nazionali TA1, pur potendo, da un lato, in alcuni casi effettivamente
creare le basi per una soluzione maggiormente vicina alla realtà
economico-sociale concreta, dall'altro lato creerebbe, a ben vedere, anche
nuovi problemi dovuti al fatto che all'interno delle medesime grandi regioni si
registrano delle differenze, non sempre trascurabili. Ad esempio, nonostante le
due regioni facciano parte della medesima grande regione
"Mittelland", è notorio che i salari esistenti nel Canton Berna non
sono gli stessi di quelli del Canton Giura. Allo stesso modo, per il Vallese
occorrerebbe prendere in considerazione i salari relativi alla regione
lemanica. Ora, nell'una e nell'altra ipotesi, l'applicazione dei valori
regionali (TA13) al posto di quelli nazionali (TA1) si dimostrerebbe
maggiormente sfavorevole per questi assicurati. Si pone quindi ugualmente la
questione dell'assicurato che lavora(va) in un Cantone appartenente a un'altra
grande regione, ad esempio del lavoratore giurassiano che lavora(va) nel
Cantone di Basilea (città o campagna). Ora, se si intendesse determinare il
reddito da invalido sulla base della tabella TA13, non si farebbe altro che
spostare o restringere il cerchio geografico nel quale si iscrive ogni
determinazione di un reddito ipotetico sulla base di valori statici. In questa
maniera, però, si correrebbe pure il rischio di offuscare oltremodo l'obbligo o
l'esigibilità per l'assicurato di ridurre il danno e di andare, se del caso e
nei limiti ragionevoli, a cercare un'attività al di fuori della sua regione
abituale. Si creerebbero nuove disparità nei confronti di assicurati che
abitano a cavallo tra due o addirittura tre grandi regioni o di chi abita in
una di queste regioni e lavora in un'altra.
8.4
A ciò si
aggiunge che nella sentenza pubblicata in DTF 129 V 472, questa stessa Corte ha
precisato che, laddove una tale operazione non fosse possibile sulla base di
rilevamenti salariali DPL, il reddito da invalido va di principio definito
sulla base dei dati statistici salariali ISS applicabili nell'insieme del
settore privato (DTF 129 V 484). Ora, anche siffatta considerazione si
opporrebbe a un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13,
concernenti il settore pubblico e privato.
8.5
Non può
pertanto ammettersi una regionalizzazione nella determinazione dell'invalidità
poiché una siffatta soluzione sarebbe incompatibile con il principio
costituzionale di parità di trattamento come pure con il rango costituzionale
delle assicurazioni invalidità e infortuni quali assicurazioni federali."
In
un’altra sentenza I 790/04 del 18 ottobre 2006, il TFA ha ancora rilevato:
"
Quanto alla questione della tabella applicabile
tra le varie riportate dall'ISS, il Tribunale federale delle assicurazioni ha
recentemente stabilito, con decisione della Corte plenaria del 10 novembre
2005, non potersi (più) fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla
tabella TA13, riferentesi ai salari in relazione alle grandi regioni (cfr. pure
la sentenza del 22 agosto 2006 in re K., I 424/05, consid. 3.2.3; v. inoltre la
sentenza 12 ottobre 2006 in re S., U 75/03). Il reddito ipotetico da invalido
deve di conseguenza essere valutato sulla base della tabella TA1 dell'ISS,
concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato. Alla luce
di quanto precede non vi è (più) spazio alcuno per ammettere una riduzione dei
salari statistici, quale quella operata dai primi giudici, che tenga conto,
ispirandosi ai salari corrisposti in un vicino cantone, che l'assicurato vive
in una regione economicamente meno forte. Anche sotto questo aspetto non può
pertanto trovare conferma la valutazione del tasso d'invalidità compiuta dalla
Corte di prime cure.”
Alla luce di questa chiara giurisprudenza federale
(cfr., sul tema, L. Grisanti, "Nuove regole per la valutazione
dell'invalidità" in RTiD II-2006, p. 311ss.), il reddito da
invalido per i nuovi casi, dovrà essere d’ora in poi determinato dal TCA in
applicazione dei valori nazionali (Tabella TA1).
Spetta
semmai al Parlamento o al Consiglio federale intervenire su questo tema, se lo
riterranno opportuno.
Il 22
giugno 2007 il Consiglio nazionale ha accolto una mozione del 2 ottobre 2006
no. 06.3466 del Consigliere nazionale __________ il quale chiede che il
"Consiglio federale proceda con sollecitudine ad ovviare a questa
distorsione, adeguando le disposizioni di applicazione della legge
sull'assicurazione invalidità".
Il nuovo
art. 28a cpv. 1 LAI introdotto nell’ambito della 5a revisione della LAI,
approvata dal popolo il 17 giugno 2007, dispone che sarà il Consiglio federale
a definire il reddito lavorativo determinante per la valutazione
dell’invalidità.
Il 17
dicembre 2007 il Consigliere federale __________, rispondendo ad una domanda
(07.5369) del Consigliere nazionale __________ ha preannunciato che "pour
respecter les différences salariales dans les diverses régions de Suisse, il
est prévu d'opérer sur le salaire ressortant de l'enquête sur la structure des
salaires en Suisse une réduction qui tienne compte des différenciations
régionales. La mise en oeuvre de cette règle est prévue pour le premier
trimestre 2008 au moyen de circulaires de l'Office fédéral des assurances
sociales" e, invitato a precisare se riteneva sufficiente una semplice
circolare, ha sottolineato quanto segue:
"
Monsieur __________, je ne suis pas en mesure de
vous affirmer avec toute l'autorité juridique nécessaire si oui non une
circulaire est suffisante. Mais ce que je vais faire, c'est demander à mes
collaborateurs si je dois moi-même signer la circulaire dans la mesure où,
comme vous le dites, il devrait y avoir une décision politique claire. On va vérifier
le point sur lequel vous attirez notre attention."
Questo Tribunale si limita a ricordare che, secondo la
giurisprudenza, il principio dell'uguaglianza di trattamento proibisce,
citiamo: "de faire, entre divers cas, des distinctions qu'aucun fait important
ne justifie", ma anche "de soumettre à un régime identique des
situations de fait qui présentent entre elles des différences importantes et de
nature à rendre nécessaire un traitement différent (cfr. DTF 129 I 3; DTF 127 V
454; Zbl 2005 p. 87ss. (89-90); A. Auer-G. Malinverni-M. Hottelier, "Droit
constitutionnel suisse", Vol. II, Stämpfli Editions SA, Berna 2006,
p. 484 n. 1030 e 499 n. 1061).
In una sentenza U 8/07 del
20.
febbraio 2008, rispondendo ad una questione
sollevata dal TCA nella sentenza 35.2006.60 del 23 novembre 2006, consid.
2.10.9
("Questo Tribunale constata che il
salario che l’assicurato avrebbe conseguito nel 2005 quale muratore
semi-qualificato (infatti nel 2005, secondo il contratto collettivo di lavoro
dell’edilizia, un lavoratore con conoscenze percepiva un salario orario di fr.
25.
, contro i fr. 22.65 percepiti dai lavoratori edili), è inferiore a quello
realizzato in media a livello svizzero dai lavoratori del settore della
costruzione con qualifiche analoghe (Tabella TA 1 2004, punto 45, livello di
qualifica 3: fr. 5'358 x 12 mesi = 64'296, riportato su 41.6 ore/settimana =
66'867.84; dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il
2005, un reddito annuo pari a fr. 67'443.41; per un recente caso in cui l’Alta
Corte ha fatto riferimento ai livelli di qualifica 2 e 3, cfr. STFA del 12
ottobre 2006 nella causa S., U 404/05, consid. 2.3.4).
Ci si
potrebbe chiedere se in tale ipotesi, e visto il richiamo del TFA ai salari
nazionali (Tabella TA 1), non dovrebbe essere applicata la giurisprudenza
federale secondo la quale, quando l'assicurato ha realizzato un guadagno
inferiore alla media per dei motivi estranei all'invalidità, anche il reddito
medio realizzabile sul mercato equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va
ridotto in proporzione (cfr. DTF 129 V 225 consid. 4.4; AHI-Praxis 1999, p. 329
consid. 1; ZAK 1989, p. 458s. consid. 3b; STFA del 6 settembre 2006 nella causa
H., U 454/05 + 456/05, consid. 6.3.3 e 6.3.4). Spetta
comunque all’Alta Corte pronunciarsi al riguardo"), l'Alta
Corte ha stabilito che:
" (…)
5.3
Giova inoltre ricordare che nel caso
in cui il reddito conseguito prima dell’invalidità è inferiore alla media dei
salari per un’attività paragonabile nel settore interessato e non vi è inoltre
motivo che induca a ritenere che fosse intenzione dell’assicurato accontentarsi
di un guadagno modesto, la giurisprudenza ammette che gli stessi fattori che
hanno influenzato negativamente il reddito da valido vengano considerati anche
per fissare il reddito da invalido (DTF 129 V 222 consid. 4.4 pag. 225, SVR
2004.
UV no 12 pag. 44, consid. 6.2, secondo cui un reddito inferiore del 10%
rispetto ai salari usuali del settore è stato considerato chiaramente sottola
media [U 173/02]; cfr. pure sentenza U 529/06 del 28 gennaio 2008, consid. 8.2
con riferimenti).
6.
Nel caso di specie, il ricorrente contesta
sia la determinazione del reddito da invalido che quella da valido.
6.1
Per quanto concerne il reddito da
valido, l’interessato fa valere che l’importo determinato dall’INSAI sulla base
dei dati forniti dall’ex datore di lavoro risulterebbe, come giustamente
rilevato anche dal primo giudice, inferiore del 9% circa rispetto al salario
medio nazionale dei lavoratori attivi nel settore delle costruzioni con qualifiche
analoghe. L’argomento è pertinente. In effetti, il dato ritenuto
dall’assicuratore infortuni a titolo di reddito da valido (fr. 61'277.- per
l’anno di riferimento 2005) è inferiore nella misura del 9.58% a quello
desumibile dalla tabella TA1 di cui all’ISS (edizione 2004, pag. 53, livello di
esigenze 3, cifra 45 costruzioni), quest’ultimo essendo pari, dopo adeguamento
all’evoluzione salariale per il 2005, a fr. 67'765.89 (fr. 5'358 x 12 : 40 x
41.
[v. La Vie économique, 12-2007, pag. 98, tabella 9.2] x 1.011 [v. La Vie
économique, 12-2007, pag. 99, tabella 10.2]). Alla luce della giurisprudenza
richiamata al considerando 5.3, che, come visto, permette al giudice chiamato
ad effettuare un raffronto dei redditi di prendere in considerazione in ugual
misura per ciascuno degli elementi di paragone fattori estranei all’invalidità,
può, se del caso, essere tenuto conto di questa circostanza nell’ambito della
determinazione del reddito ipotetico da invalido.
6.2
A quest’ultimo riguardo, il ricorrente,
pur rispettando la più recente giurisprudenza in materia, rileva che il mercato
del lavoro ticinese oggettivamente offre ai lavoratori occupati in questo
Cantone di frontiera retribuzioni nettamente inferiori e penalizzanti rispetto
al resto della Svizzera, come risulterebbe, almeno in parte, dalle tabelle TA1
e TA13 di cui all’ISS. Il ragionamento è comprensibile, ma viene tuttavia
relativizzato dalle considerazioni espresse al considerando precedente.
6.3
Mancando in concreto indicazioni economiche
effettive, in considerazione della più recente prassi di questa Corte - cui
allude l'insorgente -, che non ammette più la possibilità di fare capo ai dati
statistici salariali relativi alle grande regioni, tabella TA13 ISS, per
determinare il reddito ipotetico da invalido, quest'ultimo deve essere
stabilito sulla base della tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi
nazionali conseguibili nel settore privato (cfr. sentenza del Tribunale
federale delle assicurazioni U 75/03 del 12 ottobre 2006, consid. 8, riassunta
in RSAS pag. 64). In tali condizioni, partendo dal valore totale mediano di cui
all'ISS 2004 (pag. 53, livello di esigenze 4), si ottiene un importo di base di
fr. 57'258.24 per il 2004 (fr. 4'588 x 12 : 40 x 41.6 [La Vie économique, 12-2007, pag. 98, tabella B9.2]), che,
adattato all'evoluzione salariale (1%, v. La Vie économique, 12-2007, pag. 99,
tabella B10.2), porta a ritenere un importo di fr. 57'830.82 per il 2005.
6.4
Operando una prima riduzione del 9.58% da
quest'ultimo importo per tenere conto della differenza salariale di cui si è
detto al considerando 6.1, deducendo poi una quota ulteriore del 15%, non
oggetto di contestazione, per considerare adeguatamente le circostanze
particolari del caso (DTF 126 V 75; in
concreto: limitazioni riconducibili al danno alla salute, statuto di
frontaliere), il raffronto dei redditi (reddito da valido di fr. 61'277.- e
guadagno da invalido di fr. 44'447.03 [fr. 57'830.82 ./. 9.58% ./. 15%]) dà un
grado d'invalidità arrotondato (DTF 130 V 121) del 27%. (...)"
Di
conseguenza, quando il salario da valido conseguito in Ticino in una
determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa
professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale
(al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in
particolare pag. 326-327).
2.11
Utilizzando i
dati forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica,
il ricorrente, svolgendo nel 2004 una professione che presuppone qualifiche
inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle
condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR
2002.
UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile
lordo pari a fr. 4'588.--.
Riportando
questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata
in La Vie économique, 3-2008, pag. 98), esso ammonta a
fr. 4'771.50 mensili
oppure a fr. 57'258.-- per l'intero anno
(fr. 4'771.50 x 12,
ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18
febbraio 1999, consid. 3a).
L’assicurato,
quale lavapiatti/aiuto cucina presso il __________ di __________, avrebbe
guadagnato nel 2004 fr. 36’678.-/anno per un’occupazione a tempo pieno (cfr.
consid. 2.8.), corrispondenti a fr. 3'056/mese.
Tale
reddito si situa, per ragioni estranee all’invalidità, sotto la media dei
salari per un'attività equivalente (cioè fr. 43'855.--/ anno e 3’654.--/mese,
cfr. Tabella TA1 p.to 55 “hôtellerie et restauration”, livello di qualifica 4:
fr. 3’514.-- X 12 mesi = 42’168.--, riportato su 41.6 ore/settimana = 43'855.--).
Più
precisamente il salario che il ricorrente avrebbe percepito presso il
ristorante di __________ a tempo pieno è inferiore a quello statistico di quel
preciso settore professionale di circa il 16%.
Sono,
perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido,
in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U 8/07 del 20
febbraio 2008 menzionata al considerando precedente (cfr. pure
STFA I 379/05 del 26 gennaio 2006).
Il
reddito statistico da considerare ammonta, pertanto, a fr. 48'097.--
(fr. 57'258.-- decurtati del 16%).
2.12
In ossequio
alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze
specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,
età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una
riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In una
sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha
proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,
trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un
permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato
in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.
La nostra
Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito
ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal
danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo
parziale (5%):
"
2.4
Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen
Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem
Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,
während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte
Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne
Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt
über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter Haltung
mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind keine
triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug abzusehen;
dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht bestritten.
2.5
Entgegen der Auffassung im kantonalen
Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache,
dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der
ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der
Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die
Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00
[Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr
einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im
Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem
Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt
(Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002
S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende
Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die
Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und
Ausländer zusammensetzen.
2.6
Die IV-Stelle führt in der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte
nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in Beschäftigungsbereichen,
in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag, die arbeitgeberseits stark
nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden ...)." Jedoch wird das
Invalideneinkommen hier allein aufgrund statistischer Angaben festgesetzt, so
dass die statistisch erhärtete Tatsache der Lohneinbusse von
teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden Anforderungsniveau 4 (einfache und
repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000
S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8), auch wenn in diesem Rahmen
der prozentuale Minderverdienst nicht schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist
(vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).
2.7
Damit sind im Rahmen des Abzuges die
leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die
Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu
berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen
Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen
gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein
Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende
Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw.
2.3
hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus
des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat
jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit
einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache
Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein
kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher
liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der
Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist,
was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe
Invalidenrente führt." (STFA succitata)
In
un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -
riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un
permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un
profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una
decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht
unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw.
2.5.1
hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen
kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem
Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten
Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung
getragen”).
In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104,
il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve
essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,
argomentando:
"
Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente
esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di
una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14
febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che
l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione
impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i
lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a
prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé
non influisce sul livello retributivo.
Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005
nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha
applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un
assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e
ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et
des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del
redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella
causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al
beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età
costituisse un fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4
OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa
disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della
rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419
consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento
fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo
scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF
115.
V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella
causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in
talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,
ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e
visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori
delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza
professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le
malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla
giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione
percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,
l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,
che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività
sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più
elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I
559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa
dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto
parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,
I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per
tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23
febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata
confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima
l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA
del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004
nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata
dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri
fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di
dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)
In
concreto l’UAI ha applicato una riduzione del 8% (3% per attività leggera e 5%
per età e prognosi sfavorevole; cfr. doc. 25-2).
Questa
Corte, alla luce della giurisprudenza sopra citata, nonché delle specifiche circostanze
del caso in esame, in particolare del fatto che l’assicurato, oltre a non
potere esercitare lavori pesanti, può svolgere un’attività adeguata unicamente
nella misura del 50% (cfr. consid. 2.6., 2.7.) e che è nato nel 1947, ritiene
più giustificata una riduzione del 20% (15% per le limitazioni addebitabili al
danno alla salute + 5% per l’età avanzata).
Partendo,
quindi, da un salario da invalido di fr. 48'097.-- e ritenuta un’esigibilità del 50% (cfr. consid.
2.6
, 2.7.), ammettendo la riduzione del 20%, il reddito ipotetico
dell'insorgente nel 2004 risulta, quindi, essere pari a fr. 19'239.-- (fr. 24'048.-- - (fr. 24’048.-- x 20 : 100)).
Confrontando
ora questo dato con l'importo di fr. 36’678.-- corrispondente al reddito che
l’insorgente avrebbe conseguito da valido nell'anno 2004 (cfr.
consid. 2.8.), emerge un’incapacità al guadagno pari a 47.55%,
arrotondato al 47% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid.
3.2
= SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41).
Ne discende che
l’insorgente ha diritto a un quarto di rendita di invalidità dal settembre 2004.
Infatti,
conformemente a quanto disposto dall’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI - che prevede
che il diritto alla rendita secondo l'art. 28 LAI nasce il più presto nel
momento in cui l'assicurato è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in media –, secondo la perizia
pluridisciplinare del SAM l’inizio della capacità lavorativa del ricorrente al
50%, nella sua professione abituale e nelle altre attività confacenti al suo
stato di salute, decorre dal mese di settembre 2003 (cfr. doc. 19-11, 24-1,
25-1, A1).
2.13
Vincente in causa, il ricorrente, rappresentato da un __________, ha
diritto a un'indennità per ripetibili parziali da mettere a carico dell’UAI
(cfr. art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA; DTF 122 V 278; DTF 118 V 139).
2.14
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità
delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, in casu si giustifica una ripartizione delle spese di
complessivi fr. 200.-- in misura di fr. 100.-- a carico dell’Ufficio AI e di
fr. 100.-- che vanno a carico del ricorrente.
2.15
L’assicurato ha chiesto l'assistenza giudiziaria (cfr. consid.1.3).
Ritenuti
l'esito della lite e il diritto a ripetibili parziali, tale richiesta, per
quanto attiene alla parte per la quale l’insorgente è vincente in causa, è
divenuta priva di oggetto (cfr. DTF 124 V 310 consid. 6; STFA del 9 aprile 2003
nella causa C., U 164/02; STFA dell'8 novembre 2001 nella causa F., U 134/99;
STFA del 18 agosto 1999 nella causa E.T. contro INSAI e TCA, U 59/99; STFA del
2.
agosto 1999 nella causa H.D contro UAI e TCA, I 360/97; STFA del 19 novembre
1998.
nella causa S.S contro CCC, P 7/97 e STFA del 27 aprile 1998 nella causa
INSAI contro A.C. e TCA, U 18/97).
Per la
parte del ricorso in cui il ricorrente è soccombente, egli può invece essere
posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia le relative
condizioni (cfr. DTF 124 V 301 consid. 6).
Ai
sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve
essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo
giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale
norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2
lett. f LAVS, in relazione con l’art. 69 LAI, rimasto in vigore sino al 31
dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il
diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61
lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla
concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto
federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto
cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG Kommentar, Basilea, ad art. 61, n. 86,
pag. 626).
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –
rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n.
88s; SVR 2004 no. 5 pag. 17 consid. 2.1; cfr. anche STFA 7 maggio 2007 nella
causa B., I 134/06, consid. 5.1) – sono in principio dati se l’istante si trova
nel bisogno (cfr. anche art. 3 Legge cantonale sul patrocinio d’ufficio e
sull’assistenza giudiziaria [in seguito: Lag]), se l’intervento dell’avvocato è
necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il
processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1
Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).
Occorre
qui ricordare che il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale
che amministrativa, può essere riconosciuto solo ad avvocato patentato (STFA 2
marzo 2005, I 447/04, consid. 4.2 citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF 132
V 206 consid. 5.1.4; per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso
un’organizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo
cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181).
Non
essendo il ricorrente patrocinato da un avvocato, l’assistenza giudiziaria va,
quindi, limitata all’eventuale esonero delle spese di procedura.
Dal
certificato per l’ammissione dell’assistenza giudiziaria (cfr. doc. IV1) emerge
che l’assicurato è senza attività lucrativa e che la moglie è al beneficio di
una rendita AVS di fr. 1'680.-- e delle PC pari a fr. 837.-- al mese. Dal
calcolo delle PC relativo al 2007 risulta che vengono percepite altre rendite e
pensioni per un valore di fr. 3'744.-- all’anno/fr. 312.-- al mese e altri
redditi della proprietà fondiaria di fr. 3'600.-- annui/ fr. 300.-- al mese
(cfr. doc. IV2).
Il
reddito complessivo della famiglia ammonta, quindi, complessivamente a fr.
3'129.--.
Con tale
reddito l’assicurato deve far fronte a fr. 1'550.-- quale importo base mensile
per se stesso e la moglie, stabilito per il calcolo del minimo esistenziale
LEF.
Tale
ammontare comprende già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria,
igiene, cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas
(cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto
esecutivo del 1° gennaio 2001).
L’insorgente
e la moglie vivono in una casa di proprietà di quest’ultima (cfr. doc. 19-3),
il cui debito ipotecario ammonta a fr. 328'275.-- e i cui interessi ipotecari
annui sono di fr. 10'483.-- (cfr. doc. IV1).
Dalle
carte processuali non risulta, poi, che il ricorrente debba far fronte al
pagamento dei premi della cassa malati (assunti dalle PC + sussidio cantonale;
cfr. doc. IV2).
In simili
condizioni, tenuto conto, da un lato, che ai redditi va pure aggiunto il quarto
di rendita AI, dall’altro, che, come indicato al consid. 2.14., le spese a
carico dell’assicurato ammontano all’esiguo importo di fr. 100.--, non può
essere ammessa l’indigenza del ricorrente.
Di
conseguenza va negato l’esonero delle spese giudiziarie.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ L’assicurato
ha diritto a un quarto di rendita d’invalidità a far tempo dal settembre 2004.
2. L'istanza
tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio,
in quanto non divenuta priva di oggetto, è respinta.
3. Le spese,
per fr. 200.--, sono ripartite in ragione di fr. 100.-- a carico dell’Ufficio
AI e di fr. 100.-- a carico dell’assicurato.
L’Ufficio
AI verserà al ricorrente la somma di fr. 400.-- a titolo di ripetibili parziali
(IVA inclusa).
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella
impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o
del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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