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Decisione

32.2007.185

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16 aprile 2008Italiano60 min

Source ti.ch

Fatti

I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002

nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003

nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.4. Nell’evenienza

concreta dalle carte processuali emerge che nel luglio 2005 la Dr. med. __________,

specialista FMH in medicina interna, dell’SMR ha attestato che la

documentazione medica agli atti non permetteva una valutazione della capacità

lavorativa dell’assicurato, in quanto l’effettivo danno alla salute non era documentato

in modo sufficiente.

Su

indicazione della dottoressa è così stata prevista una perizia

pluridisciplinare SAM con lo scopo di accertare in maniera approfondita lo

stato di salute dell’assicurato (cfr. doc. 15-1; 16-1).

Nel

contesto di tale perizia pluridisciplinare l’assicurato è stato degente alcuni

giorni presso l’Ospedale __________ di __________ (cfr. doc. 17-1), dove è

stato sottoposto a degli esami a livello angiologico e pneumologico, oltre a un

Mini-mental State Examination per valutare la presenza o meno di disturbi

cognitivi (cfr. doc. 19-7).

Inoltre hanno

avuto luogo, il 5 dicembre 2005, un consulto angiologico da parte del Dr. med. __________,

caposervizio del Servizio di cardiologia e angiologia dell’Ospedale __________

di __________ (cfr. doc. 19-13), il 6 dicembre 2005 una visita psichiatrica da

parte del Dr. med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, il 12

dicembre 2005 un consulto dermatologico da parte del Dr. med. __________, spec.

FMH in dermatologia e malattie a trasmissione sessuale.

Dal

rapporto peritale del 2 gennaio 2006, quale diagnosi, risulta:

"

(…)

5.1 Diagnosi con

influsso sulla capacità lavorativa

Arteriopatia periferica

all’arto inf. sin. con / su

-

stadio IIA.

Sindrome

depressiva ricorrente attualmente in remissione.

Broncopatia

cronicostruttiva con /su

- dispnea

NYHA II.

Atrofia cerebrale e corticale (TAC cerebrale del

4.11.2005).

5.2 Diagnosi senza

influsso sulla capacità lavorativa

Insufficienza venosa

cronica stadio I-II bilateralmente con /su

- pregressa

tromboflebite a sin.;

-

pregresso stripping della saphena magna a sin. (1999?).

Alluce valgo bilaterale con /su

- il

dito a martello a sin.

Epatopatia.

Ipertensione

arteriosa” (Doc. 19-8)

Il Dr.

med. __________, dal profilo angiologico, ha, in particolare, rilevato che:

"

(…)

Il peritando presenta

un’insufficienza venosa cronica oligosintomatica con una contenzione elastica

efficace e quindi ininfluente sulla capacità lavorativa, ed un’occlusione

cronica collateralizzata a sinistra dell’asse femoro-popliteo con una

claudicatio vascolare soggettivamente poco invalidante.

Documentata è l’apparizione

dei sintomi dopo 200 m di marcia al tappeto mentre il margine libero massimo

non è documentato in quanto il sig. RI 1 non ha più voluto continuare.

Riferita è la capacità di

poter camminare in pianura anche durante un’ora senza sintomi limitanti al

polpaccio, il fatto che ha potuto lavorare senza limitazioni significative presentando

i medesimi sintomi in passato, ed una disponea da sforzo NYHA II (fattore

limitante principale, oggetto di valutazione pneumologica). Appurato è quindi

lo stadio funzionale IIA.

Dal punto di vista

prettamente angiologico, fatta quindi astrazione della problematica

pneumologica, il peritando è al momento attuale ancora, come già lo era,

teoricamente in grado di eseguire pienamente sia il lavoro precedente che un

lavoro analogo che comporti un carico da lieve a moderato per gli arti

inferiori.

Premesso che l’allenamento

alla marcia, in questo stadio funzionale, è parte integrante della terapia di

base delle arteriopatie periferiche ostruttive, fossero sul lavoro inevitabili

ripetuti spostamenti a piedi superiori ai 200m in pianura o meno in salita

(scale ecc.), bisognerà prevedere delle brevi pause di recupero (5-10 minuti)

ad ogni spostamento che causi dei dolori e quindi accettare una lieve

diminuzione della capacità lavorativa stimabile attorno a 25%.” (Doc. 19-15)

Dal canto

suo il Dr. med. __________, per quel che concerne la patologia psichiatrica, ha

indicato che l’insorgente presentava una sindrome depressiva ricorrente a quel

momento in remissione (ICD-10 F33.4) che causava un’inabilità lavorativa nella

misura del 10-20%. Lo specialista ha osservato che comunque vi era un miglioramento

graduale e che la prognosi a medio-lungo termine era favorevole, salvo

eccezioni.

Egli ha

pure precisato che il disturbo psichico dell’assicurato veniva peggiorato

dall’abuso etilico importante che con l’andare del tempo e l’astinenza

migliorava in senso generale.

Infine il

Dr. med. __________ ha sottolineato che in caso di peggioramento del suo stato

depressivo, era auspicabile che il ricorrente fosse preso a carico dal lato psichiatrico

e beneficiasse di colloqui di sostegno con eventualmente l’introduzione di una

terapia antidepressiva-ansiolitica (cfr. doc. 19-19).

Il Dr.

med. __________ ha certificato che nel dicembre 2005 non sussistevano problemi

dermatologici e che con le misure igieniche adeguate non vi sarebbero state

nemmeno in futuro riduzioni della capacità lavorativa. Secondo lo specialista

l’assicurato, dal punto di vista dermatologico, era abile al lavoro per tutte

le attività (cfr. doc. 19-21).

Inoltre,

in relazione alle altre patologie accusate dall’insorgente, il rapporto

peritale enuncia che:

"

(…)

E’ presente una

broncopatia cronicostruttiva, clinicamente vi sono segni radiologici, alla

spirometria e soggettivamente vi è una dispnea NYHA II. Questa patologia limita

l’A. in attività medie e pesanti. E’ pure presente un’epatopatia, sicuramente

etiltossica. Attualmente l’A. non assume più queste sostanze ed è da prevedere

un miglioramento. Anamnesticamente si può parlare di sindrome cervicovertebrale

e lombovertebrale. Attualmente questi disturbi sono oligosintomatici e

potrebbero limitare l’A. in attività pesanti.

(…)

Alla recente TAC cerebrale

del 4.11.2005 è descritto un quadro di atrofia centrale corticale, come pure

alterazioni vascolari diffuse. Clinicamente vi sono in particolare disturbi

mnestici. All’esame MMSE vi sono deficit all’attenzione ed al calcolo. Queste

alterazioni hanno sicuramente un certo influsso sulla capacità lavorativa

dell’A. (l’A. potrebbe dimenticare di eseguire i compiti ricevuti, rispettivamente

meno efficiente nell’eseguirli).

La pregressa uroliatiasi

anamnestica ed i problemi gastrointestinali (gastrite antrale, ernia iatale

assiale) non hanno nessun influsso sulla capacità lavorativa. Pure l’allergia

ai sulfamidici non ha influsso sulla capacità lavorativa dell’A.(…)”(Doc.

19-10)

I medici

del SAM, per quanto attiene alle conseguenze delle diverse patologie sull’abilità

al lavoro complessiva, hanno concluso che l’assicurato non raggiunge più una

capacità lavorativa totale, bensì del 50% circa (presenza durante tutto il

giorno, ma con rendimento ridotto) come panettiere e ausiliario di ristorante.

Essi ritengono che anche in altre attività leggere e medie l’insorgente

presenta una capacità lavorativa del 50% dal settembre 2003 e continua (cfr.

doc. 19-11).

All’opposizione

inoltrata contro la decisone formale del 19 maggio 2006 con cui l’UAI ha negato

all’assicurato una rendita AI, è stato allegato il certificato medico 7 giugno

2006 del medico curante dell’assicurato, Dr. med. __________, medicina generale

FMH. Nello stesso quest’ultimo ha attestato che a seguito del grave trauma

cerebrale subito nel 1980 non è mai stato in grado di assumere un lavoro pagato

secondo le statistiche e che, visto che le condizioni di salute a quel momento

non gli permettevano di svolgere un lavoro in modo regolare, l’inabilità

lavorativa era senz’altro al di sopra del 50% (cfr. doc. 26-5).

Inoltre la

parte ricorrente, sempre in sede di opposizione, ha prodotto un referto del 16

giugno 2006 in cui il Dr. med. __________, FMH in medicina interna e

angiologia, ha rilevato:

"

(…)

Rivalutazione angiologica

in paziente già visto dal collega Dr. __________ per un‘arteriopatia dell’arto

inferiore sinistro giudicata stadio IIA a sinistra nel 2003 su occlusione

femoro-poplitea sinistra.

(…)

Effettivamente all’esame

clinico si riscontrano le stigmate di un’occlusione prossimale dell’arto

inferiore sinistro dove mancano i polsi periferici allorquando sono presenti a

destra.

(…)

Si

conferma quindi l’occlusione della femorale superficiale. E’ chiaro che un

tentativo di ricanalizzazione eventualmente anche per via sub-intimale potrebbe

entrare in linea di conto. Ritengo giustificato però di proporre un’angio-RMI

dell’aorta e degli arti inferiori al fine di poter discutere multidisciplinarmente

l’approccio endo-vascolare (…)

Malgrado

tutto introdurrei un antiaggregante piastrinico ed eventualmente un

vasodilatatore periferico per migliorare le perfusioni incitando il paziente,

ora che ha smesso di fumare, di deambulare quotidianamente il più possibile in

modo da allenare le collaterali” (Doc. 30-2).

La Dr.

med. __________ dell’SMR, il 6 novembre 2006, prendendo posizione in merito

all’attestazione del Dr. med. __________, ha precisato che è stato confermato

quanto già valutato in sede peritale SAM, ossia la nota occlusione della

femorale superficiale. Essa ha evidenziato che anche clinicamente la situazione

non è peggiorata, corrispondendo sempre a uno stadio IIA e quindi con limiti

funzionali non peggiorati rispetto a quelli valutati in sede peritale SAM. La

dottoressa ha pure indicato che le eventuali future opzioni terapeutiche non

incidono sulla capacità lavorativa residua e che comunque per il momento

l’angiologo ritiene più indicato il trattamento antiaggregante con incitazione

al movimento con deambulazione quotidiana (cfr. doc. 32-1)

Il 6

aprile 2007 il Dr. med. __________, spec. FMH in medicina interna e malattie

delle vie respiratorie, dopo avere effettuato una serie di esami, ha indicato

che dal punto di vista respiratorio l’assicurato è portatore di una BPCO

enfisematosa stadio III gold. Dal profilo funzionale è stato registrato un

disturbo ventilatorio essenzialmente ostruttivo con importante bronchioloostruzione

e aumento del rapporto VR/CPT nel senso di un’iperinflazione polmonare. Lo

specialista ha pure riscontrato un aumento delle resistenze a carico delle vie

aeree e una netta diminuzione della diffusione alveolo-capillare per il CO e

nessuna reversibilità della bronchioloostruzione dopo l’inalazione di

broncomiorilassanti. Il Dr. med. __________ ha constatato che la spirometria

eseguita all’ospedale di __________ nel dicembre 2005 è più o meno

sovrapponibile a quella del 2007 se si eccettua che il VEMS è ulteriormente più

ridotto, probabilmente perché il paziente non era ancora al beneficio di una

cura appropriata (cfr. doc. 33-2 segg.).

Dalle

annotazioni del medico dell’SMR, Dr. med. __________, del 25 aprile 2007 emerge,

poi, che la patologia polmonare era già nota - ed è rimasta in pratica invariata

- in occasione della perizia SAM. Secondo il medico tale affezione limita

l’assicurato nell’esecuzione di attività medie o pesanti ma risulta sempre

compatibile con lo svolgimento di attività leggere (cfr. doc. 35-1).

2.5. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso

valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli

esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta

l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)

e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento

della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate

(STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid.

3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001

pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo

2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA

del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa

G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS

1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

In

un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia

giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio

non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo

per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli

interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22

maggio 1995 in re A. C; cfr.

anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione

e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne

all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità

di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V

157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che

ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto

esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come

oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125

V 354 consid. 3b/bb).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa

G.C., I 355/03, consid. 5).

Inoltre è utile rilevare che, affinché un esame

medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse

condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti

dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella

quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal

paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto

dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi

handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori

il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

2.6. Nella

presente fattispecie, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di

valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale ritiene che le

conclusioni esposte nella perizia pluridisciplinare del SAM del 2 gennaio 2006,

secondo cui l’assicurato presenta una capacità lavorativa del 50% sia nelle

attività di panettiere e aiuto di ristorante, che in un’altra attività media-leggera

dal settembre 2003, possano validamente costituire da supporto probatorio al

giudizio che ora lo occupa, senza che si riveli necessario procedere a

ulteriori atti istruttori.

Al

riguardo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA

dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella

causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV

Nr. 1 p. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa

D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15

novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,

I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.;

STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.;

STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274; U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a

ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Il

rapporto peritale SAM (cfr. doc. 19-1segg.) non contiene, in effetti,

contraddizioni e presenta tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché

possa essere riconosciuto, ad un apprezzamento medico, piena forza probante: in

particolare, i periti hanno tenuto conto delle singole patologie invalidanti di

cui l’assicurato è affetto e hanno espresso la loro valutazione in modo chiaro,

motivato e convincente, dopo aver proceduto ad un esame approfondito del caso,

e meglio fondandosi sullo studio del dossier dell’insorgente, su diverse visite

del paziente e sui referti di parecchi esami esperiti.

Agli atti

non risultano, del resto, valutazioni mediche in senso opposto che mettano in

serio dubbio la perizia pluridisciplinare del SAM.

I certificati

del Dr. med. __________ del giugno 2006 e del Dr. med. __________ dell’aprile

2007, al contrario, confermano, per quanto attiene all’aspetto angiologico e

pneumologico, quanto rilevato dai periti SAM, attestando il medesimo grado di

affezioni di quello riscontrato dai periti SAM. Più precisamente il Dr. med __________

ha confermato l’occlusione della femorale superficiale indicata dal Dr. med. __________,

mentre il Dr. med. __________ ha registrato un disturbo ventilatorio

essenzialmente ostruttivo e che la spirometria del 2007 era sovrapponibile a

quella del 2005 – effettuata durante la perizia pluridisciplinare,

contestualmente alla quale è stata refertata una broncopatia cronico-ostruttiva

(cfr. consid. 2.4.).

Ciò è,

d’altronde, stato evidenziato pure dai medici SMR __________ ed __________

(cfr. doc. 32-1, 35-1; cosid. 2.4.)

Questa

Corte non ignora che il Dr. med. __________ ha indicato, nel giugno 2006, che

le condizioni di salute dell’assicurato non gli permettono si svolgere un lavoro

in modo regolare e che l’inabilità al lavoro è senz’altro superiore al 50%

(cfr. doc. 26-5).

Tuttavia tale apprezzamento non è suscettibile di scalfire il valore probante

della valutazione dei periti SAM.

Infatti

il certificato del Dr. __________ risulta alquanto laconico e privo di valide

motivazioni.

Giova,

altresì, segnalare che la nostra Massima Istanza ha ripetutamente stabilito che

le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA U 202/01

del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in

ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF

125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R.

Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en

l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).

Ad

esempio, nella sentenza 9C_289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale

ha sottolineato che:

" (...)

Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la

divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat

d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux

arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne

saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le

juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs

médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que

si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans

le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en

cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas

donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont

fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont

confirmé la décision attaquée. (...)"

Nel

ricorso del giugno 2007 il rappresentante dell’assicurato ha indicato che la

settimana seguente questi si sarebbe dovuto sottoporre a un intervento presso

l’Ospedale __________ per ulteriori problemi legati ai disturbi venosi e

circolatori (impedimento a effettuare sforzi; difficoltà a camminare) e che la

capacità lavorativa andava stabilita alla luce dell’attuale situazione

personale e di salute (cfr. doc. I).

Al

riguardo il TCA rileva, da una parte, che verosimilmente trattasi

dell’intervento di ricanalizzazione proposto dal Dr. med. __________ nel giugno

2006 (cfr. doc. 30-2).

Dall’altra,

che, in ogni caso, il potere cognitivo della

presente Corte è, limitato alla valutazione della legalità della decisione su

opposizione deferitale sulla base dei fatti intervenuti fino al momento in cui

essa è stata emanata (cfr. DTF 121 V 366; U 29/04 dell’8 novembre 2005).

Di conseguenza rilevante

ai fini della presente vertenza è lo stato di salute come si presentava fino al

maggio 2007.

Un

eventuale aggravamento delle condizioni dell’assicurato intervenuto in epoca

posteriore alla decisione su opposizione può, se del caso, giustificare una

nuova domanda (cfr. STFA I 816/02 del 4 maggio 2004; I560/05 del 31 gennaio

2007).

2.7. L’insorgente

sostiene, inoltre, di essere impossibilitato oggettivamente a trovare

un’occupazione per il fattore legato alla sua età avanzata (cfr. doc. I).

A tale

proposito questo Tribunale sottolinea che l’assicurato è nato nel 1947.

Al momento dell’emissione della decisione su opposizione qui

contestata egli aveva, dunque, 60

anni.

Gli

restano, quindi, ancora alcuni anni di attività prima di beneficiare di una

rendita di vecchiaia (cfr. sentenza del TFA I 617/02 del 10 marzo 2003).

Non si

può di conseguenza ritenere che la sua capacità lavorativa residua non sia più

economicamente utilizzabile sul mercato generale del lavoro dell’assicurato, a

causa della sua età.

Il

Tribunale federale ha, infatti, stabilito che questa circostanza si realizza nei

casi in cui un assicurato è molto vicino al

pensionamento (a quest’ultimo proposito, cfr. STF I

462/02 del 26 maggio 2003, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 35; STF I 401/01 del 4

aprile 2002; STF I 617/02 del 10 marzo 2003. Al contrario, per dei casi in cui

il Tribunale federale ha considerato ancora economicamente utilizzabile la

capacità lavorativa residua di un assicurato a cui restano ancora alcuni anni

lavorativi prima del pensionamento, cfr. STF I 831/05 del 21 agosto 2006; STF I

293/05 del 17 luglio 2006; STF I 359/2006 del 22 giugno 2007; STF I 336/03

dell’8 gennaio 2004; STF I 246/02 e 247/02 del 7 novembre 2003; STF I

304/06 del 22 gennaio 2007; STF I 376/05 del 5 agosto 2005; STF I 500/06 del 30 agosto 2007).

In esito alle considerazioni esposte al consid. 2.6. e a quanto

appena esposto, il TCA deve concludere che - dal punto di vista medico -

l'assicurato è limitato nell’esercizio sia della sua abituale professione di lavapiatti/aiuto

cucina, che di un’attività medio-leggera adeguata al suo stato di salute in

misura del 50%.

2.8. Si tratta

ora di esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.

Visto che

la giurisprudenza federale ha stabilito che per il raffronto dei redditi fa

stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. consid.

2.3.), il TCA, tenuto conto del disposto di cui all’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI,

ritiene determinante il 2004, come del resto riconosciuto dall’UAI (cfr.

doc. 24-1, 25-1, A1) e non contestato dall’assicurato.

Per

quanto concerne il reddito da valido, va rilevato che

l’amministrazione ha considerato, a questo titolo, un importo pari a fr. 36’678.--

(cfr. doc. 24-2).

L’insorgente

non ha sollevato alcuna obiezione in merito a tale dato e può essere fatto

proprio dal TCA.

2.9. Per quanto

riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza

federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75

seg..

In

questa sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della

determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione

professionale e salariale concreta dell'interessato. Qualora difettino

indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza,

essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di

sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano

essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali

del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di

servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri

questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha

precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario

statistico

permettesse di tener conto

delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il

Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima

sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione.

2.10. Partendo

dalla constatazione che l'applicazione di dati salariali statistici

validi per tutta la Svizzera - quali quelli utilizzati dal TFA si rivela essere

discriminante per gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono

notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, ritenuto che il reddito

da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati

nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale, in una

sentenza del 4 settembre 2000 nella causa R., pubblicata in RDAT I-2001, p.

250ss. e in SVR 2001 IV n. 35 – in seguito costantemente confermata ed

applicata in tutti i settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per

l'invalidità, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le

malattie) - sentito preliminarmente il parere dell'allora direttore

Considerandi

dell’Ufficio federale di statistica, dottor __________, ha così precisato la

propria giurisprudenza:

" In

data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor __________,

direttore dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto del seguente tenore:

"(…)

Il Tribunale federale delle

assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in

molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da

invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di

salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate.

Al riguardo vengono in particolare

utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio fr. 4294.-- nel 1996,

cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires

1996" pag. 17, e per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).

Al fine di applicare la giurisprudenza

federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine

di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario

conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del

danno alla salute), mi occorre sapere:

- possiamo

utilizzare il valore statistico medio (ad es. fr. 4294.-- nel 1996) così come è

anche per il Cantone Ticino? Per quale motivo?

- In caso di

risposta negativa:

Perché no? Quale

coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo

alla situazione del nostro Cantone?

(…)." (cfr. doc. V bis)

Il dottor __________ ha così

risposto in data 14 agosto 2000:

" (…)

Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia

definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è

possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità

regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità

statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori

dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua

lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista

statistico, per il Cantone Ticino.

In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998

(ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di

qualificazione richiesto dal posto occupato.

I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:

- Nel 1998

(settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo

esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi

al mese (cfr. tabella TA13).

- È ancora

possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa

categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il

settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa categoria di

lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14).

A titolo di confronto Le invio anche

la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato),

ripartiti stavolta per settore economico (…)." (cfr. doc. V bis)

Al fine di non

discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono

notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da

non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati

nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ha quindi

deciso che nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella

che riflette i salari versati nella nostra regione, sulla base della seguente

argomentazione:

" Se

si ignorasse questo aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAINF è una

legge federale occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido

per tutto il paese (ad esempio fr. 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF

124.

V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati

salariali irrealistici ed in definitiva giungere ad un risultato che non

garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA

del 22 maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I 76)."

Su questi

argomenti, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia …, in RDAT II-2003,

p. 618-621 e in L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto

delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p.

124-128;

D. Cattaneo, "La contribution du Tribunal des assurance du Canton du

Tessin à la jurisprudence suisse en matière de securité sociale", in

CGRSS n° 33-2004, p. 19 seg. (28-33); D. Cattaneo, "Sentenze recenti del

Tribunale cantonale delle assicurazioni", in Temi scelti di diritto

delle assicurazioni sociali, Ed. CFPG, Helbing & Lichtenhahn,

Basilea-Ginevra-Monaco 2006, p. 135ss. (163-171).

Nell’ambito

di una procedura ricorsuale dinanzi al TFA, conclusasi con uno stralcio dai

ruoli in seguito al ritiro del ricorso (cfr. STFA U 56/03 del 7 giugno 2006),

la Presidente della Corte federale, giudice Leuzinger, il 28 aprile 2006 aveva

informato le parti (e questo Tribunale) che, citiamo:

"

… la Corte plenaria del Tribunale federale delle

assicurazioni ha stabilito l’inapplicabilità dei valori regionali (Tabella

TA13) di cui all’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) – edita

dall’Ufficio federale di statistica – per la determinazione del reddito

ipotetico da invalido."

In una

sentenza U 75/03 del 12 ottobre 2006 (cfr. SZS/RSAS 2007, p. 64), il TFA ha,

per la prima volta, esposto le motivazioni che hanno spinto la Corte plenaria,

il 10 novembre 2005, a prendere la decisione appena citata:

"

(...)

8.2

In primo

luogo si osserva che, per un'ovvia questione di parità di trattamento (art. 8

Cost.), un'applicazione della tabella TA13 al solo Cantone Ticino deve essere

esclusa se non si vuole creare un'inammissibile lex ticinensis. Analoghe

considerazioni di praticabilità, di parità di trattamento e di sicurezza

giuridica si oppongono quindi a un'applicazione alternativa delle tabelle

nazionali (TA1) e di quelle regionali (TA13) come pure a un'applicazione delle

prime ad alcune regioni e delle seconde alle rimanenti regioni.

8.3

Allo stesso

modo, un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13, al posto di

quelle nazionali TA1, pur potendo, da un lato, in alcuni casi effettivamente

creare le basi per una soluzione maggiormente vicina alla realtà

economico-sociale concreta, dall'altro lato creerebbe, a ben vedere, anche

nuovi problemi dovuti al fatto che all'interno delle medesime grandi regioni si

registrano delle differenze, non sempre trascurabili. Ad esempio, nonostante le

due regioni facciano parte della medesima grande regione

"Mittelland", è notorio che i salari esistenti nel Canton Berna non

sono gli stessi di quelli del Canton Giura. Allo stesso modo, per il Vallese

occorrerebbe prendere in considerazione i salari relativi alla regione

lemanica. Ora, nell'una e nell'altra ipotesi, l'applicazione dei valori

regionali (TA13) al posto di quelli nazionali (TA1) si dimostrerebbe

maggiormente sfavorevole per questi assicurati. Si pone quindi ugualmente la

questione dell'assicurato che lavora(va) in un Cantone appartenente a un'altra

grande regione, ad esempio del lavoratore giurassiano che lavora(va) nel

Cantone di Basilea (città o campagna). Ora, se si intendesse determinare il

reddito da invalido sulla base della tabella TA13, non si farebbe altro che

spostare o restringere il cerchio geografico nel quale si iscrive ogni

determinazione di un reddito ipotetico sulla base di valori statici. In questa

maniera, però, si correrebbe pure il rischio di offuscare oltremodo l'obbligo o

l'esigibilità per l'assicurato di ridurre il danno e di andare, se del caso e

nei limiti ragionevoli, a cercare un'attività al di fuori della sua regione

abituale. Si creerebbero nuove disparità nei confronti di assicurati che

abitano a cavallo tra due o addirittura tre grandi regioni o di chi abita in

una di queste regioni e lavora in un'altra.

8.4

A ciò si

aggiunge che nella sentenza pubblicata in DTF 129 V 472, questa stessa Corte ha

precisato che, laddove una tale operazione non fosse possibile sulla base di

rilevamenti salariali DPL, il reddito da invalido va di principio definito

sulla base dei dati statistici salariali ISS applicabili nell'insieme del

settore privato (DTF 129 V 484). Ora, anche siffatta considerazione si

opporrebbe a un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13,

concernenti il settore pubblico e privato.

8.5

Non può

pertanto ammettersi una regionalizzazione nella determinazione dell'invalidità

poiché una siffatta soluzione sarebbe incompatibile con il principio

costituzionale di parità di trattamento come pure con il rango costituzionale

delle assicurazioni invalidità e infortuni quali assicurazioni federali."

In

un’altra sentenza I 790/04 del 18 ottobre 2006, il TFA ha ancora rilevato:

"

Quanto alla questione della tabella applicabile

tra le varie riportate dall'ISS, il Tribunale federale delle assicurazioni ha

recentemente stabilito, con decisione della Corte plenaria del 10 novembre

2005, non potersi (più) fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla

tabella TA13, riferentesi ai salari in relazione alle grandi regioni (cfr. pure

la sentenza del 22 agosto 2006 in re K., I 424/05, consid. 3.2.3; v. inoltre la

sentenza 12 ottobre 2006 in re S., U 75/03). Il reddito ipotetico da invalido

deve di conseguenza essere valutato sulla base della tabella TA1 dell'ISS,

concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato. Alla luce

di quanto precede non vi è (più) spazio alcuno per ammettere una riduzione dei

salari statistici, quale quella operata dai primi giudici, che tenga conto,

ispirandosi ai salari corrisposti in un vicino cantone, che l'assicurato vive

in una regione economicamente meno forte. Anche sotto questo aspetto non può

pertanto trovare conferma la valutazione del tasso d'invalidità compiuta dalla

Corte di prime cure.”

Alla luce di questa chiara giurisprudenza federale

(cfr., sul tema, L. Grisanti, "Nuove regole per la valutazione

dell'invalidità" in RTiD II-2006, p. 311ss.), il reddito da

invalido per i nuovi casi, dovrà essere d’ora in poi determinato dal TCA in

applicazione dei valori nazionali (Tabella TA1).

Spetta

semmai al Parlamento o al Consiglio federale intervenire su questo tema, se lo

riterranno opportuno.

Il 22

giugno 2007 il Consiglio nazionale ha accolto una mozione del 2 ottobre 2006

no. 06.3466 del Consigliere nazionale __________ il quale chiede che il

"Consiglio federale proceda con sollecitudine ad ovviare a questa

distorsione, adeguando le disposizioni di applicazione della legge

sull'assicurazione invalidità".

Il nuovo

art. 28a cpv. 1 LAI introdotto nell’ambito della 5a revisione della LAI,

approvata dal popolo il 17 giugno 2007, dispone che sarà il Consiglio federale

a definire il reddito lavorativo determinante per la valutazione

dell’invalidità.

Il 17

dicembre 2007 il Consigliere federale __________, rispondendo ad una domanda

(07.5369) del Consigliere nazionale __________ ha preannunciato che "pour

respecter les différences salariales dans les diverses régions de Suisse, il

est prévu d'opérer sur le salaire ressortant de l'enquête sur la structure des

salaires en Suisse une réduction qui tienne compte des différenciations

régionales. La mise en oeuvre de cette règle est prévue pour le premier

trimestre 2008 au moyen de circulaires de l'Office fédéral des assurances

sociales" e, invitato a precisare se riteneva sufficiente una semplice

circolare, ha sottolineato quanto segue:

"

Monsieur __________, je ne suis pas en mesure de

vous affirmer avec toute l'autorité juridique nécessaire si oui non une

circulaire est suffisante. Mais ce que je vais faire, c'est demander à mes

collaborateurs si je dois moi-même signer la circulaire dans la mesure où,

comme vous le dites, il devrait y avoir une décision politique claire. On va vérifier

le point sur lequel vous attirez notre attention."

Questo Tribunale si limita a ricordare che, secondo la

giurisprudenza, il principio dell'uguaglianza di trattamento proibisce,

citiamo: "de faire, entre divers cas, des distinctions qu'aucun fait important

ne justifie", ma anche "de soumettre à un régime identique des

situations de fait qui présentent entre elles des différences importantes et de

nature à rendre nécessaire un traitement différent (cfr. DTF 129 I 3; DTF 127 V

454; Zbl 2005 p. 87ss. (89-90); A. Auer-G. Malinverni-M. Hottelier, "Droit

constitutionnel suisse", Vol. II, Stämpfli Editions SA, Berna 2006,

p. 484 n. 1030 e 499 n. 1061).

In una sentenza U 8/07 del

20.

febbraio 2008, rispondendo ad una questione

sollevata dal TCA nella sentenza 35.2006.60 del 23 novembre 2006, consid.

2.10.9

("Questo Tribunale constata che il

salario che l’assicurato avrebbe conseguito nel 2005 quale muratore

semi-qualificato (infatti nel 2005, secondo il contratto collettivo di lavoro

dell’edilizia, un lavoratore con conoscenze percepiva un salario orario di fr.

25.

, contro i fr. 22.65 percepiti dai lavoratori edili), è inferiore a quello

realizzato in media a livello svizzero dai lavoratori del settore della

costruzione con qualifiche analoghe (Tabella TA 1 2004, punto 45, livello di

qualifica 3: fr. 5'358 x 12 mesi = 64'296, riportato su 41.6 ore/settimana =

66'867.84; dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il

2005, un reddito annuo pari a fr. 67'443.41; per un recente caso in cui l’Alta

Corte ha fatto riferimento ai livelli di qualifica 2 e 3, cfr. STFA del 12

ottobre 2006 nella causa S., U 404/05, consid. 2.3.4).

Ci si

potrebbe chiedere se in tale ipotesi, e visto il richiamo del TFA ai salari

nazionali (Tabella TA 1), non dovrebbe essere applicata la giurisprudenza

federale secondo la quale, quando l'assicurato ha realizzato un guadagno

inferiore alla media per dei motivi estranei all'invalidità, anche il reddito

medio realizzabile sul mercato equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va

ridotto in proporzione (cfr. DTF 129 V 225 consid. 4.4; AHI-Praxis 1999, p. 329

consid. 1; ZAK 1989, p. 458s. consid. 3b; STFA del 6 settembre 2006 nella causa

H., U 454/05 + 456/05, consid. 6.3.3 e 6.3.4). Spetta

comunque all’Alta Corte pronunciarsi al riguardo"), l'Alta

Corte ha stabilito che:

" (…)

5.3

Giova inoltre ricordare che nel caso

in cui il reddito conseguito prima dell’invalidità è inferiore alla media dei

salari per un’attività paragonabile nel settore interessato e non vi è inoltre

motivo che induca a ritenere che fosse intenzione dell’assicurato accontentarsi

di un guadagno modesto, la giurisprudenza ammette che gli stessi fattori che

hanno influenzato negativamente il reddito da valido vengano considerati anche

per fissare il reddito da invalido (DTF 129 V 222 consid. 4.4 pag. 225, SVR

2004.

UV no 12 pag. 44, consid. 6.2, secondo cui un reddito inferiore del 10%

rispetto ai salari usuali del settore è stato considerato chiaramente sottola

media [U 173/02]; cfr. pure sentenza U 529/06 del 28 gennaio 2008, consid. 8.2

con riferimenti).

6.

Nel caso di specie, il ricorrente contesta

sia la determinazione del reddito da invalido che quella da valido.

6.1

Per quanto concerne il reddito da

valido, l’interessato fa valere che l’importo determinato dall’INSAI sulla base

dei dati forniti dall’ex datore di lavoro risulterebbe, come giustamente

rilevato anche dal primo giudice, inferiore del 9% circa rispetto al salario

medio nazionale dei lavoratori attivi nel settore delle costruzioni con qualifiche

analoghe. L’argomento è pertinente. In effetti, il dato ritenuto

dall’assicuratore infortuni a titolo di reddito da valido (fr. 61'277.- per

l’anno di riferimento 2005) è inferiore nella misura del 9.58% a quello

desumibile dalla tabella TA1 di cui all’ISS (edizione 2004, pag. 53, livello di

esigenze 3, cifra 45 costruzioni), quest’ultimo essendo pari, dopo adeguamento

all’evoluzione salariale per il 2005, a fr. 67'765.89 (fr. 5'358 x 12 : 40 x

41.

[v. La Vie économique, 12-2007, pag. 98, tabella 9.2] x 1.011 [v. La Vie

économique, 12-2007, pag. 99, tabella 10.2]). Alla luce della giurisprudenza

richiamata al considerando 5.3, che, come visto, permette al giudice chiamato

ad effettuare un raffronto dei redditi di prendere in considerazione in ugual

misura per ciascuno degli elementi di paragone fattori estranei all’invalidità,

può, se del caso, essere tenuto conto di questa circostanza nell’ambito della

determinazione del reddito ipotetico da invalido.

6.2

A quest’ultimo riguardo, il ricorrente,

pur rispettando la più recente giurisprudenza in materia, rileva che il mercato

del lavoro ticinese oggettivamente offre ai lavoratori occupati in questo

Cantone di frontiera retribuzioni nettamente inferiori e penalizzanti rispetto

al resto della Svizzera, come risulterebbe, almeno in parte, dalle tabelle TA1

e TA13 di cui all’ISS. Il ragionamento è comprensibile, ma viene tuttavia

relativizzato dalle considerazioni espresse al considerando precedente.

6.3

Mancando in concreto indicazioni economiche

effettive, in considerazione della più recente prassi di questa Corte - cui

allude l'insorgente -, che non ammette più la possibilità di fare capo ai dati

statistici salariali relativi alle grande regioni, tabella TA13 ISS, per

determinare il reddito ipotetico da invalido, quest'ultimo deve essere

stabilito sulla base della tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi

nazionali conseguibili nel settore privato (cfr. sentenza del Tribunale

federale delle assicurazioni U 75/03 del 12 ottobre 2006, consid. 8, riassunta

in RSAS pag. 64). In tali condizioni, partendo dal valore totale mediano di cui

all'ISS 2004 (pag. 53, livello di esigenze 4), si ottiene un importo di base di

fr. 57'258.24 per il 2004 (fr. 4'588 x 12 : 40 x 41.6 [La Vie économique, 12-2007, pag. 98, tabella B9.2]), che,

adattato all'evoluzione salariale (1%, v. La Vie économique, 12-2007, pag. 99,

tabella B10.2), porta a ritenere un importo di fr. 57'830.82 per il 2005.

6.4

Operando una prima riduzione del 9.58% da

quest'ultimo importo per tenere conto della differenza salariale di cui si è

detto al considerando 6.1, deducendo poi una quota ulteriore del 15%, non

oggetto di contestazione, per considerare adeguatamente le circostanze

particolari del caso (DTF 126 V 75; in

concreto: limitazioni riconducibili al danno alla salute, statuto di

frontaliere), il raffronto dei redditi (reddito da valido di fr. 61'277.- e

guadagno da invalido di fr. 44'447.03 [fr. 57'830.82 ./. 9.58% ./. 15%]) dà un

grado d'invalidità arrotondato (DTF 130 V 121) del 27%. (...)"

Di

conseguenza, quando il salario da valido conseguito in Ticino in una

determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa

professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale

(al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in

particolare pag. 326-327).

2.11

Utilizzando i

dati forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica,

il ricorrente, svolgendo nel 2004 una professione che presuppone qualifiche

inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle

condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR

2002.

UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile

lordo pari a fr. 4'588.--.

Riportando

questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 3-2008, pag. 98), esso ammonta a

fr. 4'771.50 mensili

oppure a fr. 57'258.-- per l'intero anno

(fr. 4'771.50 x 12,

ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18

febbraio 1999, consid. 3a).

L’assicurato,

quale lavapiatti/aiuto cucina presso il __________ di __________, avrebbe

guadagnato nel 2004 fr. 36’678.-/anno per un’occupazione a tempo pieno (cfr.

consid. 2.8.), corrispondenti a fr. 3'056/mese.

Tale

reddito si situa, per ragioni estranee all’invalidità, sotto la media dei

salari per un'attività equivalente (cioè fr. 43'855.--/ anno e 3’654.--/mese,

cfr. Tabella TA1 p.to 55 “hôtellerie et restauration”, livello di qualifica 4:

fr. 3’514.-- X 12 mesi = 42’168.--, riportato su 41.6 ore/settimana = 43'855.--).

Più

precisamente il salario che il ricorrente avrebbe percepito presso il

ristorante di __________ a tempo pieno è inferiore a quello statistico di quel

preciso settore professionale di circa il 16%.

Sono,

perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido,

in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U 8/07 del 20

febbraio 2008 menzionata al considerando precedente (cfr. pure

STFA I 379/05 del 26 gennaio 2006).

Il

reddito statistico da considerare ammonta, pertanto, a fr. 48'097.--

(fr. 57'258.-- decurtati del 16%).

2.12

In ossequio

alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze

specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una

riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In una

sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha

proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,

trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un

permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato

in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

La nostra

Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito

ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal

danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo

parziale (5%):

"

2.4

Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen

Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem

Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,

während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte

Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne

Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt

über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter Haltung

mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind keine

triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug abzusehen;

dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht bestritten.

2.5

Entgegen der Auffassung im kantonalen

Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache,

dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der

ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der

Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die

Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00

[Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr

einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im

Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem

Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt

(Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002

S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende

Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die

Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und

Ausländer zusammensetzen.

2.6

Die IV-Stelle führt in der

Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte

nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in Beschäftigungsbereichen,

in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag, die arbeitgeberseits stark

nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden ...)." Jedoch wird das

Invalideneinkommen hier allein aufgrund statistischer Angaben festgesetzt, so

dass die statistisch erhärtete Tatsache der Lohneinbusse von

teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden Anforderungsniveau 4 (einfache und

repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000

S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8), auch wenn in diesem Rahmen

der prozentuale Minderverdienst nicht schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist

(vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).

2.7

Damit sind im Rahmen des Abzuges die

leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die

Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu

berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen

Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen

gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein

Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende

Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw.

2.3

hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus

des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat

jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit

einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache

Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein

kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher

liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der

Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist,

was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe

Invalidenrente führt." (STFA succitata)

In

un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -

riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un

permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un

profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una

decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht

unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw.

2.5.1

hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen

kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem

Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten

Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung

getragen”).

In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104,

il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve

essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,

argomentando:

"

Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente

esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di

una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14

febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che

l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione

impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i

lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a

prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé

non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005

nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha

applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un

assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e

ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et

des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del

redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella

causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al

beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età

costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4

OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa

disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della

rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419

consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento

fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo

scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF

115.

V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella

causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in

talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,

ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e

visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori

delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza

professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le

malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla

giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione

percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,

l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,

che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività

sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più

elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I

559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa

dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto

parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,

I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per

tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23

febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata

confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima

l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA

del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004

nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata

dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri

fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

In

concreto l’UAI ha applicato una riduzione del 8% (3% per attività leggera e 5%

per età e prognosi sfavorevole; cfr. doc. 25-2).

Questa

Corte, alla luce della giurisprudenza sopra citata, nonché delle specifiche circostanze

del caso in esame, in particolare del fatto che l’assicurato, oltre a non

potere esercitare lavori pesanti, può svolgere un’attività adeguata unicamente

nella misura del 50% (cfr. consid. 2.6., 2.7.) e che è nato nel 1947, ritiene

più giustificata una riduzione del 20% (15% per le limitazioni addebitabili al

danno alla salute + 5% per l’età avanzata).

Partendo,

quindi, da un salario da invalido di fr. 48'097.-- e ritenuta un’esigibilità del 50% (cfr. consid.

2.6

, 2.7.), ammettendo la riduzione del 20%, il reddito ipotetico

dell'insorgente nel 2004 risulta, quindi, essere pari a fr. 19'239.-- (fr. 24'048.-- - (fr. 24’048.-- x 20 : 100)).

Confrontando

ora questo dato con l'importo di fr. 36’678.-- corrispondente al reddito che

l’insorgente avrebbe conseguito da valido nell'anno 2004 (cfr.

consid. 2.8.), emerge un’incapacità al guadagno pari a 47.55%,

arrotondato al 47% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid.

3.2

= SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41).

Ne discende che

l’insorgente ha diritto a un quarto di rendita di invalidità dal settembre 2004.

Infatti,

conformemente a quanto disposto dall’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI - che prevede

che il diritto alla rendita secondo l'art. 28 LAI nasce il più presto nel

momento in cui l'assicurato è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni,

incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in media –, secondo la perizia

pluridisciplinare del SAM l’inizio della capacità lavorativa del ricorrente al

50%, nella sua professione abituale e nelle altre attività confacenti al suo

stato di salute, decorre dal mese di settembre 2003 (cfr. doc. 19-11, 24-1,

25-1, A1).

2.13

Vincente in causa, il ricorrente, rappresentato da un __________, ha

diritto a un'indennità per ripetibili parziali da mettere a carico dell’UAI

(cfr. art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA; DTF 122 V 278; DTF 118 V 139).

2.14

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità

delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, in casu si giustifica una ripartizione delle spese di

complessivi fr. 200.-- in misura di fr. 100.-- a carico dell’Ufficio AI e di

fr. 100.-- che vanno a carico del ricorrente.

2.15

L’assicurato ha chiesto l'assistenza giudiziaria (cfr. consid.1.3).

Ritenuti

l'esito della lite e il diritto a ripetibili parziali, tale richiesta, per

quanto attiene alla parte per la quale l’insorgente è vincente in causa, è

divenuta priva di oggetto (cfr. DTF 124 V 310 consid. 6; STFA del 9 aprile 2003

nella causa C., U 164/02; STFA dell'8 novembre 2001 nella causa F., U 134/99;

STFA del 18 agosto 1999 nella causa E.T. contro INSAI e TCA, U 59/99; STFA del

2.

agosto 1999 nella causa H.D contro UAI e TCA, I 360/97; STFA del 19 novembre

1998.

nella causa S.S contro CCC, P 7/97 e STFA del 27 aprile 1998 nella causa

INSAI contro A.C. e TCA, U 18/97).

Per la

parte del ricorso in cui il ricorrente è soccombente, egli può invece essere

posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia le relative

condizioni (cfr. DTF 124 V 301 consid. 6).

Ai

sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve

essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo

giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale

norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2

lett. f LAVS, in relazione con l’art. 69 LAI, rimasto in vigore sino al 31

dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il

diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61

lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla

concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto

federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto

cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG Kommentar, Basilea, ad art. 61, n. 86,

pag. 626).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –

rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n.

88s; SVR 2004 no. 5 pag. 17 consid. 2.1; cfr. anche STFA 7 maggio 2007 nella

causa B., I 134/06, consid. 5.1) – sono in principio dati se l’istante si trova

nel bisogno (cfr. anche art. 3 Legge cantonale sul patrocinio d’ufficio e

sull’assistenza giudiziaria [in seguito: Lag]), se l’intervento dell’avvocato è

necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il

processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1

Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).

Occorre

qui ricordare che il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale

che amministrativa, può essere riconosciuto solo ad avvocato patentato (STFA 2

marzo 2005, I 447/04, consid. 4.2 citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF 132

V 206 consid. 5.1.4; per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso

un’organizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo

cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181).

Non

essendo il ricorrente patrocinato da un avvocato, l’assistenza giudiziaria va,

quindi, limitata all’eventuale esonero delle spese di procedura.

Dal

certificato per l’ammissione dell’assistenza giudiziaria (cfr. doc. IV1) emerge

che l’assicurato è senza attività lucrativa e che la moglie è al beneficio di

una rendita AVS di fr. 1'680.-- e delle PC pari a fr. 837.-- al mese. Dal

calcolo delle PC relativo al 2007 risulta che vengono percepite altre rendite e

pensioni per un valore di fr. 3'744.-- all’anno/fr. 312.-- al mese e altri

redditi della proprietà fondiaria di fr. 3'600.-- annui/ fr. 300.-- al mese

(cfr. doc. IV2).

Il

reddito complessivo della famiglia ammonta, quindi, complessivamente a fr.

3'129.--.

Con tale

reddito l’assicurato deve far fronte a fr. 1'550.-- quale importo base mensile

per se stesso e la moglie, stabilito per il calcolo del minimo esistenziale

LEF.

Tale

ammontare comprende già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria,

igiene, cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas

(cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto

esecutivo del 1° gennaio 2001).

L’insorgente

e la moglie vivono in una casa di proprietà di quest’ultima (cfr. doc. 19-3),

il cui debito ipotecario ammonta a fr. 328'275.-- e i cui interessi ipotecari

annui sono di fr. 10'483.-- (cfr. doc. IV1).

Dalle

carte processuali non risulta, poi, che il ricorrente debba far fronte al

pagamento dei premi della cassa malati (assunti dalle PC + sussidio cantonale;

cfr. doc. IV2).

In simili

condizioni, tenuto conto, da un lato, che ai redditi va pure aggiunto il quarto

di rendita AI, dall’altro, che, come indicato al consid. 2.14., le spese a

carico dell’assicurato ammontano all’esiguo importo di fr. 100.--, non può

essere ammessa l’indigenza del ricorrente.

Di

conseguenza va negato l’esonero delle spese giudiziarie.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata.

§§ L’assicurato

ha diritto a un quarto di rendita d’invalidità a far tempo dal settembre 2004.

2. L'istanza

tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio,

in quanto non divenuta priva di oggetto, è respinta.

3. Le spese,

per fr. 200.--, sono ripartite in ragione di fr. 100.-- a carico dell’Ufficio

AI e di fr. 100.-- a carico dell’assicurato.

L’Ufficio

AI verserà al ricorrente la somma di fr. 400.-- a titolo di ripetibili parziali

(IVA inclusa).

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella

impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o

del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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