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Decisione

32.2007.186

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

26 maggio 2008Italiano43 min

Source ti.ch

Fatti

I doc.

XXXIII + BIS sono stati, per contro, inviati al RA 1 per conoscenza (cfr. doc.

XXXV).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1

della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni

(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio

2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;

STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,

pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;

STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Il TCA è

chiamato a stabilire se a ragione o meno l’Ufficio AI ha negato all’assicurata

il diritto a prestazioni.

2.3. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una

diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto

all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans

le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

Secondo

l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno

diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Nel

suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che

gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al

70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi

almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile

da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il

reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato

invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi

essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire

nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in

assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543;

Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985,

pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto

conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora

realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività

da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro,

previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del

raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel

confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di

fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,

le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF

107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività

ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale

dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La

situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua

capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA,

dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza

emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera

precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una

valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V

313).

Al proposito va precisato che,

secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito

LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio

dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su

opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’ammi-nistrazione è comunque

tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se

nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente

subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa

eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi

prima di decidere.

Tale

principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF

129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26

giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa

R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella

causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella

causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.4. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è

determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi,

si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si

lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti

(anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o

nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono

inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella

causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U

329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989,

p. 31; DTF 125 V 352;

Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I

162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14

aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del

24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e

332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita

il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire

dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato

parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe

obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici

dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove

è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la

propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per

quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono

tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

In

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(DTF 125 V 354).

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da

medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109;

MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

1997, p. 230).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).

2.5. Nella

concreta evenienza l’UAI ha negato all’assicurata il diritto a una rendita di

invalidità fondandosi sul rapporto della perizia pluridisciplinare effettuata

dal SAM nel 2006 (cfr. doc. A1).

Nel

contesto di tale perizia pluridisciplinare ha avuto luogo il 30 maggio 2006 un

consulto reumatologico da parte del Dr. med. __________, il 1° giugno 2006 un

consulto cardiologico da parte del Dr. med. __________ e un consulto

neurologico da parte del Dr. med. __________, il 2 giugno 2006 un consulto

pneumologico da parte del Dr. med. __________ e un consulto psichiatrico da

parte della Dr.ssa __________ (cfr. doc. 52-13).

Più

specificatamente il Dr. med. __________, spec. FMH in reumatolgia, ha indicato

di non avere evidenza per patologie reumatologiche che potesseno influenzare la

capacità lavorativa. Egli ha rilevato che l’assicurata presentava una

problematica dermatologica, per la quale non era mai stato possibile realizzare

una biopsia, che non incideva sull’abilità al lavoro. Il medico ha poi

constatato che l’insorgente, a quel momento, soffriva di una modica sindrome

cervicospondilogena acuta che avrebbe dovuto regredire nei giorni seguenti e

senza influsso sulla capacità al lavoro a lungo termine (cfr. doc. 52-29).

Il Dr.

med. __________, Capo-servizio del Servizio di cardiologia e angiologia dell’__________

di __________, ha dichiarato che, dal profilo cardiologico, l’assicurata era pienamente

abile al lavoro. Egli ha segnatamente evidenziato che la ricorrente non aveva

mai presentato dei sintomi evocanti una patologia cardiologica e che le

patologie sindrome di Wolf-Parkinson-White e prolasso mitralico del foglietto

posteriore sono state scoperte durante le investigazioni per le cefalee. La via

di conduzione ectopica nel contesto WPW è stata interrotta con successo tramite

radio-ablazione ma già prima dell’intervento non aveva nessuna influenza sulla

capacità lavorativa. La diagnosi di prolasso della scallop mediana del

foglietto mitralico posteriore è stata posta nel 1998, funzionalmente la

valvola era da considerare normale. Secondo lo specialista non era, pertanto,

ipotizzabile alcuna influenza sull’abilità al lavoro (cfr. doc. 52-24, 52-25).

Per quel

che concerne l’aspetto pneumologico, il Dr. med. __________, FMH in malattia

polmonari e Capo-servizio del Servizio di pneumologia dell’__________ di __________,

ha osservato, da un lato, che a quel momento l’assicurata soffriva di un’asma

bronchiale cosiddetta leggera intermittente relativamente ben controllata con

una terapia, anche se condotta in maniera non completamente corretta per quanto

riguardava il dosaggio. Dall’altro, che tenuto conto del decorso, della

situazione a quel momento e dell’esame funzionale, non sussistevano elementi

tali da giustificare un’incapacità lavorativa medico teorica per l’affezione

respiratoria e nemmeno dal profilo pneumologico (cfr.doc. 52-20, 52-21).

La Dr.ssa

__________, in possesso sia di un certificato di riconoscimento a

livello federale del titolo in psichiatria e psicoterapia che di un certificato

di riconoscimento a livello federale del diploma di laurea in medicina e

chirurgia e del diploma di abilitazione all’esercizio della medicina e della

chirurgia conseguiti all’estero - come appurato da questa Corte in una altra

fattispecie relativa all’assicurazione invalidità (cfr. STCA 32.2007.162 dell’8

maggio 2008) -, dopo avere diagnosticato un disturbo alimentare non specificato

(ICD X-F 50.9), nevrastenia (ICD X-F48.0) e un disturbo di personalità misto (ICD

X-F61.0), ha ritenuto che l’attività attuale dell’assicurata è ancora

praticabile al 75-80%. Essa ha, altresì, indicato di non ritenere utili né

ipotizzabili dei provvedimenti di integrazione e che la ricorrente è in grado

di svolgere altre attività, soprattutto idonea l’attività di estetista, con una

riduzione della capacità di lavoro del 20-25% (cfr. doc. 52-33, 52-34, 52-35).

Infine il

Dr. med. __________, spec. FMH in neurologia, ha in particolare sottolineato

che:

" (…)

Fin dall’età scolastica

questa paziente presenta cefalee recidivanti che sulla base dei dati

anamnestici corrispondono ad una emicrania, in parte associata ad aura visiva.

Negli anni più recenti ha sviluppato un secondo tipo di cefalea che si

manifesta più raramente e che quasi sicuramente corrisponde ad una cefalea a grappolo:

vi sono infatti, oltre alla durata e periodicità caratteristiche, i tipici

sintomi perioculari, che erano ben visibili anche ad un paio di fotografie che

la paziente ha portato quale documentazione di queste crisi acute. L’esame

neurologico dettagliato risulta essere normale.

Si tratta ora di valutare

quale sia l’impatto delle cefalee sull’abilità lavorativa della paziente.

Innanzi tutto la cefalea a grappolo risulta sicuramente essere all’origine di

una temporanea incapacità lavorativa ma solo durante le crisi acute.

Fortunatamente questo tipo di crisi si manifesta tutto sommato raramente presso

questa paziente, solitamente per periodi di pochi giorni, con al massimo una o

due crisi al giorno, spesso con crisi notturne (dunque al di fuori dell’orario

di lavoro). Si può dunque affermare che la cefalea a grappolo in questo caso

non provoca un’inabilità lavorativa a lungo termine in una percentuale

rilevante.

Per quel che riguarda le

cefalee emicraniche, queste si manifestano più frequentemente e praticamente

ogni settimana, per quanto la paziente riferisce in modo tutto sommato

credibile, vi sono sicuramente crisi associate a nausea e vomito con cefalee

intense che causano una temporanea incapacità di rimanere al posto di lavoro.

Sembra comunque che la paziente riesca pur con qualche difficoltà a recarsi

abbastanza regolarmente a lavorare e non mi è stato possibile chiarire

completamente se le eventuali interruzioni del lavoro sono dovute solo alle

cefalee: la paziente parla infatti anche di una sensazione di stanchezza e

malessere generale che mi sembra esulare e sovrapporsi alla diagnosi più

specifica di emicrania. Tenendo presente il fatto che alcune crisi di cefalea

regrediscono con l’assunzione di un trattamento con triplani (Imigran), che

alcune crisi si manifestano il fine settimana e che altre crisi non sono

comunque di intensità tale da impedire alla paziente di recarsi al lavoro penso

che, almeno solo per quel che riguarda esclusivamente le cefalee, si possa

ragionevolmente ammettere un’inabilità lavorativa massima del 30%. Chiaramente

si tratta comunque di interruzioni del lavoro imprevedibili e dunque

probabilmente difficilmente gestibili con il datore di lavoro." (cfr. doc.

52-38, 52-39)

Dal

rapporto conclusivo della perizia pluridisciplinare del 19 luglio 2006, redatto

dai medici del SAM sulla base delle valutazioni espresse dai sanitari appena

citati, emerge che predominante risulta la patologia neurologica, caratterizzata

da due tipi di cefalea, un’emicrania a volte con aura visiva e una cefalea a

grappolo con decorso episodico. E’ stato, poi, specificato che tali patologie

concorrono a ridurre la capacità lavorativa nella misura del 30%, da

considerare come incapacità totale in certi periodi in cui le cefalee insorgono

e sono particolarmente acute, alternata ad altri in cui il rendimento può

essere ritenuto normale e pieno.

Per

quanto attiene alla patologia psichiatrica, è stato indicato che la stessa

porta a un’incapacità lavorativa del 20-25% e che necessita di una presa a

carico psicoterapica assidua e protratta nel tempo, al fine di evitare

pericolose derive psicopatologiche future.

I medici

del SAM hanno pure rilevato che la patologia neurologica e quella psichiatrica

non devono essere sommate, poiché entrambe considerano i disturbi soggettivi

dell’insorgente di dolore cefalico e di malessere ad esso legato.

Essi

hanno infine evidenziato che dal punto di vista reumatologico, pneumologico e

cardiologico l’assicurata non presenta alcuna incapacità lavorativa (cfr. doc.

52-17).

2.6. L’assicurata,

il 7 febbraio 2007, è stata visitata, su richiesta del suo medico curante, Dr.

med. __________ - spec. FMH in medicina interna -, dal Dr. med. __________,

spec. FMH in neurologia.

Lo

specialista ha constatato che si tratta di una situazione difficile, da una

parte, per l’intensità e la frequenza delle crisi, dall’altra, per l’insuccesso

delle diverse misure fino a quel momento tentate (cfr. doc. A5).

Il 5

luglio 2007 la ricorrente è stata inviata, sempre da parte del suo medico

curante, presso la __________ dell’__________ di __________.

Dal

relativo rapporto si evince quanto segue:

"

(…)

Wir können die bereits

gestellten Diagnosen einer Mischform von Migräne (ca. 10% aller Attacken mit

visueller Aura) und (chron.?) cluster headache nur bestätigen. Aufgrund der

komplexen Situation ist der Fall im Rahmen der Poliklinik-Sprechstunde nicht

adäquat zu beurteilen, insbesondere auch im Hinblick auf weitere diagnostische

Abklärungen sowie Diskussion von weiteren therapeutischen Optionen. Wir empfehlen

deshalb eine Hospitalisation von mehreren Tagen (u.a. zur Beobachtung der

geschilderten Kopfschmerzattacken). (…) Zur Arbeitsfähigkeit kann im Moment

ebenfalls nicht Stellung genommen werden.“(Doc. B)

L’assicurata è stata degente, dal 10 al 23 ottobre 2007, presso la __________

dell’__________ di __________ al fine di monitorare le sue condizioni di

salute. Nel referto del 16 ottobre 2007 è stato precisato che:

"

(…) Anhand Anamnese und Beobachtung während des

Aufenthaltes identifizierten wir zwei Kopfwehtypen, zum einen eine vorwiegend

linksseitige Migräne, zum anderen einen ebenfalls linksseitigen

Considerandi

Clusterkopfschmerz mit leichter konjunktivaler Injektion und Rhinorrhoe.

(…) Ihre

Arbeitsunfähigkeit liegt während der medikamentösen Einstellung sicher bei

100%, eine langfristige Einschätzung ist uns derzeit nicht möglich, da keine

weiteren Therapieversuche unternommen werden konnten.“ (Doc. XII1)

Il Dr. med. __________,

FMH in medicina generale e medico dell’SMR, il 15 novembre 2007, dopo aver preso

visione del rapporto zurighese del 16 ottobre 2006, ha asserito che lo stesso

non permette di oggettivare una modifica dello stato di salute dell’assicurata

rispetto alla perizia SAM, visto che gli accertamenti di __________ attestano

unicamente la necessità di uno svezzamento dagli analgesici e un riadattamento

del trattamento medicamentoso con quindi incapacità al lavoro al 100% in questo

periodo, ossia dal 10 ottobre 2007, limitata nel tempo (cfr. doc. XIV1).

Il 22 novembre 2007 il Dr.

med. __________, che ha ricontrollato l’assicurata, ha attestato che la terapia

con Indometacin 3x75mg prescritta a __________ non sembra avere portato grosso

beneficio e il farmaco è mal sopportato. Dal lato lavorativo egli ha precisato

che, avendo il rapporto della __________ di __________ confermato che

l’insorgente è inabile al lavoro nella misura del 100%, bisognerebbe insistere

con i responsabili dell’AI per il riconoscimento di una rendita almeno del 50%,

da rivalutare a lungo termine (cfr. doc. XVI1).

Il Dr. med. __________, il

30.

novembre 2007, ha indicato, in primo luogo, di non avere rilevato nessuna

riconsiderazione da parte del Dr. med. __________ dopo il giugno 2006, in

secondo luogo, che nel rapporto del 2006 di quest’ultimo vi è una chiara

sottovalutazione dell’entità della cefalea sia emicranica che a grappolo e,

infine, che resta dell’opinione che all’assicurata vada riconosciuta

un’inabilità al lavoro e una rendita del 50% (cfr. doc. XVIII).

Dopo aver visionato i

rapporti del 22 e del 30 novembre 2007 dei Dr. med. __________ e __________ e

aver contattato il neurologo curante, il quale ha ribadito che vi è un

impedimento funzionale molto importante in questa giovane assicurata, il Dr.

med. __________, il 17 dicembre 2007, ha concluso che:

" (…)

in considerazione dell’evoluzione negativa posso confermare un impedimento

funzionale aumentato, peggioramento databile con il 5.7.2007, inizio

accertamenti a __________ con seguente modifica del trattamento in atto. Da

allora la capacità lavorativa dal punto di vista neurologico non ha più

superato il 50%. Come già stabilito dal SAM l’inabilità neurologica e quella

psichiatrica non vanno sommate.

Quindi si conferma un peggioramento dello

stato di salute con IL del 50% dal 5.7.2007 non migliorabile in altra attività,

prognosi incerta.” (Doc. XXIbis).

Il Dr. med. __________, il

15.

gennaio 2008, al riguardo ha dichiarato che la paziente è inabile al lavoro

al 50% da 3-4 anni e che la richiesta di prestazioni AI si basava su questa

incapacità. Egli considera inesatta la data del 5 luglio 2007, corrispondente

all’inizio degli accertamenti a __________, come data dell’inabilità al lavoro,

poiché risale a molto tempo prima (cfr. doc. C).

Il 22 gennaio 2008 il Dr.

med. __________ si è detto d’accordo con l’attribuzione di una rendita AI del

50% e ha sottolineato che l’assicurata è inabile al 50% già dal 1° giugno 2003.

Egli ha inoltre rilevato che in occasione della degenza presso la __________ di

__________ si è potuta confermare l’inabilità lavorativa (giudicata addirittura

del 100%) ma non vi è stato in tale periodo un peggioramento significativo

dello stato di salute (cfr. doc. XXVIbis).

Per consolidata

giurisprudenza il giudice delle

assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla

situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa, quando si ritenga

che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di

accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa

(DTF 127 V 251 consid. 4d, 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93

consid. 3, 99 V 102).

In

concreto i referti della __________ dell’__________ di __________, dei Dr. med.

__________ e __________, menzionati sopra, sono posteriori alla decisione

impugnata. Tuttavia quanto riscontrato dai medici citati può permettere di

accertare lo stato di salute dell’assicurata antecedente al provvedimento

contestato. Pertanto tali rapporti sono rilevanti ai fini del presente

giudizio. Essi sono suscettibili di mettere in evidenza elementi di

accertamento retrospettivo della situazione precedente la decisione del 25

aprile 2007 (cfr. STFA U 299/02 del 2 settembre 2003).

2.7

Pendente causa questa Corte

ha conseguentemente interpellato il Dr. med. __________ per

sapere se, alla luce dei referti medici allestiti dopo la sua valutazione del

giugno 2006, confermava il grado di incapacità al lavoro del 30% oppure

riteneva che fosse stato sottostimato e che dovesse invece essere fissato al

50%.

Lo

specialista è stato, inoltre, invitato a precisare, nel caso in cui confermasse

il grado di inabilità del 30%, quando è intervenuto il peggioramento dello

stato di salute dell’assicurata menzionato dal medico dell’SMR nel dicembre

2007.

e in cosa consiste (cfr. doc. XXIX).

Il Dr. med. __________, il

14.

aprile 2008, ha così risposto:

" (…)

Innanzi tutto sottolineo il fatto che le

diagnosi poste dalla __________ di __________, dal Dr. __________, spec. FMH

neurologia e in occasione della mia valutazione sono sovrapponibili: si parla

sempre in effetti di due tipi di cefalea, emicrania e cefalea a grappolo. Anche

i dati anamnestici riportati concernenti l’evoluzione e la sintomatologia sono

tutto sommato simili nei tre documenti: in pratica emerge in tutte e tre le

valutazioni, pur con piccole divergenze, un’evoluzione estremamente sfavorevole

con frequenti cefalee e un consumo notevole di analgesici, fattore quest’ultimo

che notoriamente favorisce un decorso cronico delle cefalee. La mia prima ed

unica valutazione risale al 1 luglio (recte: giugno) 2006 mentre la

documentazione successiva è del febbraio e novembre 2007 (Dr. __________) e

dell’ottobre 2007 (__________ di __________), dunque 8 rispettivamente 17 mesi

più tardi. Entrambe queste valutazioni si riferiscono dunque ad una situazione

piuttosto distante nel tempo rispetto alla mia e in entrambe si prende

posizione riguardo alla capacità lavorativa della paziente solo in quel periodo

e non in periodi antecedenti. Nel primo rapporto del Dr. __________ si cita

unicamente che la paziente “ha dovuto ridurre il lavoro al 50%” poiché “la

qualità di vita si è molto degradata a causa delle cefalee”, senza una

valutazione della capacità lavorativa; solo nel successivo rapporto del 22

novembre 2007 ritiene che la paziente sia inabile al lavoro al 100% “nelle

attuali condizioni” e, a lungo termine, ritiene giustificato un riconoscimento

di una rendita di almeno il 50%.

Come avevo già discusso nella mia

valutazione è sempre difficile quantificare in modo oggettivo l’impatto delle

cefalee sull’abilità lavorativa di una persona. Penso di poter affermare che,

rispetto a quanto da me ricostruito con l’anamnesi del giugno 2006, il

successivo decorso è stato caratterizzato da un peggioramento della

sintomatologia. Il Dr. __________ nel suo rapporto del 7 febbraio 2007 non fornisce

dettagli sull’evoluzione tra giugno 2006 e gennaio 2007 ma parla di cefalee

ricorrenti da anni 2-3 volte per settimana, che si attenuano nel giro di 2-3

ore dopo assunzione di Imigran spray nasale. Ciò approssimativamente corrisponde

a 8-12 crisi al mese della durata di alcune ore rispettivamente un consumo di

Imigran di 8-12 somministrazioni al mese. Ciò è simile dunque a quanto

riportato nel mio rapporto con circa 10 assunzioni di Imigran al mese (forse a

volte fino a 15). Da parte mia ero giunto a quantificare un’inabilità

lavorativa del 30% secondo il ragionamento seguente: la paziente descriveva in

media 10 (nel peggiore dei casi 15) crisi di cefalea limitante ogni mese (ciò

che corrisponde all’assunzione di altrettanti dosi di un medicamento specifico

per il trattamento di cefalee acute e limitanti, come ad esempio l’Imigran);

questo medicamento nel caso specifico era spesso efficace, permettendo di fare

scomparire le cefalee nel giro di poche ore (2-3 ore secondo quanto citato dal

Dr. __________, “poche ore” secondo il mio rapporto), per cui si può

considerare un’inabilità lavorativa limitata a mezza giornata in occasione

delle crisi; inoltre alcune crisi si manifestano il fine settimana e a volte

non erano di entità tale da costringere la paziente a starsene a casa a letto.

Vi era infine un dato anamnestico piuttosto vago, secondo il quale a volte la

paziente non riusciva a lavorare a causa di sensazione di stanchezza e

malessere generale ma non a causa delle cefalee. Calcolando approssimativamente

nel peggiore dei casi una decina di giorni al mese con cefalee, di cui alcune

crisi di fine settimana, altre della durata di poche ore grazie all’effetto

degli analgesici specifici ero giunto a concludere che un’inabilità lavorativa

del 30% fosse ragionevole. Ritengo tuttora che queste considerazioni possano

essere sostenibili, come ho cercato di mostrare in dettaglio, per cui penso di

poter confermare, anche alla luce di quanto riportato successivamente nei

rapporti a disposizione, quella mia valutazione e che il grado di inabilità

lavorativa come telefonista non fosse stato sottostimato. Si deve tenere pure

presente che, in momenti senza cefalea, la paziente può lavorare normalmente e

con un rendimento pieno.

Giungo così alla seconda domanda e cioè da

quando sia intervenuto il peggioramento. Questo emerge soprattutto nel rapporto

della __________ dell’__________ di __________, dove si riferisce che la

paziente era arrivata a necessitare nell’ottobre 2007 di 1-3 iniezioni di

Imigran per settimana (fino al massimo di 12 al mese) e di 2-3 spray al giorno:

vi è stato cioè un massiccio aumento del consumo di questo medicamento

specifico per emicrania, dalle 10 assunzioni in media al mese da me riportate e

corrispondenti alle 2-3 crisi per settimana citate dal Dr. __________ nel

febbraio 2007, ad un’assunzione praticamente giornaliera: si può da ciò dedurre

che anche le crisi di cefalea erano nel corso del 2007 divenute giornaliere.

Sulla base di questi dati si deve ritenere che il peggioramento, probabilmente

già in fase di lenta evoluzione nella seconda metà del 2006, abbia avuto

un’accelerazione dopo il febbraio 2007, tra la valutazione del Dr. __________ e

quella della __________ di __________. Nel rapporto non sono però indicati

dettagli del decorso tra febbraio e ottobre 2007, cosa d’altronde molto difficile

da ricostruire anamnesticamente, a meno che non vi sia un diario di decorso

giornaliero (non descritto nei documenti, ma consigliato – Kopfwehtagebuch –

alla dimissione da __________). Posso dunque a questo proposito datare il

peggioramento solo approssimativamente tra marzo e ottobre 2007 non in modo piû

preciso. Ci si può immaginare un’evoluzione graduale che potrebbe aver portato

a una situazione tale da determinare un’inabilità lavorativa di almeno il 50% a

partire dalla primavera 2007 ma questo non è meglio precisabile.” (Doc. XXX).

Il Dr. med. __________,

dopo aver preso visione della certificazione del neurologo, ha indicato di non

avere nulla da aggiungere e di riconfermarsi nella sua valutazione del 17

dicembre 2007 (cfr. doc. XXXIIIBIS).

2.8

Alla luce di tutto quanto

esposto, in particolare delle convincenti e motivate attestazioni del Dr. med. __________,

il quale conosce approfonditamente il caso della ricorrente, avendola visitata

già nel giugno 2006 nel contesto della perizia pluridisciplinare del SAM (cfr.

consid. 2.5.), a mente di questa Corte, per il periodo dalla

domanda di prestazioni AI del gennaio 2005 al giugno 2006, la

valutazione dell’UAI secondo cui l’assicurata non ha diritto a una rendita

presentando una inabilità al lavoro del 30% risulta corretta.

In primo

luogo, va rilevato che sulla base di accertamenti approfonditi e convincenti

esperiti in occasione della perizia pluridisciplinare SAM è emerso che

l’assicurata non presenta alcuna inabilità lavorativa dal profilo cardiologico,

reumatologico e pneumologico (cfr. consid. 2.5.)

Agli atti

non risultano, d’altronde, indizi concreti atti a ritenere tali valutazioni dei

Dr. med. __________, __________ e __________ inattendibili, né l’assicurata ha

contestato tali punti.

In

effetti l’insorgente ha fatto valere un’incapacità al lavoro del 60%

esclusivamente a causa delle cefalee ed emicranie.

Essa, del

resto, nemmeno ha sollevato obiezioni circa la valutazione dell’inabilità

lavorativa dal lato psichiatrico del 20-25% espressa dalla Dr.ssa __________,

né circa il fatto che i medici del SAM abbiano indicato che tale incapacità non

è sommabile a quella dal punto di vista neurologico, poiché entrambe considerano

i disturbi soggettivi dell’insorgente di dolore cefalico e di malessere ad esso

legato. (cfr. doc. I; 52-17, 52-34, 52-35).

In

secondo luogo, dal lato neurologico, il neurologo consulente SAM, interpellato

espressamente dal TCA nell’aprile 2008, ha validamente motivato la sua

valutazione del giugno 2006 in relazione a una capacità al lavoro del 70%. Egli

è giunto a questa conclusione, calcolando approssimativamente, nel peggiore dei

casi, una decina di giorni al mese con cefalee di cui alcune crisi durante i

fine settimana, altre della durata di poche ore grazie all’effetto degli

analgesici. Al riguardo va osservato che anche il Dr. med. __________ nel

rapporto del 7 febbraio 2007 ha rilevato che l’assicurata “accusa cefalee

ricorrenti 2-3 volte per settimana” (cfr. doc. A5).

Inoltre il

Dr. med. __________ ha specificato che si deve pure tenere presente che, nei

momenti senza cefalea, la paziente poteva lavorare normalmente e con un

rendimento pieno (cfr. doc. XXX).

Gli

apprezzamenti dei medici della __________ dell’__________ di __________, nonché

dei Dr. med. __________ e __________ non sono poi tali da sovvertire la

conclusione del Dr. med. __________.

I

sanitari __________, nell’ottobre 2007, si sono espressi unicamente

sull’abilità lavorativa a quel momento e non in relazione al passato (cfr. doc.

XII1).

Il Dr.

med. __________, dal canto suo, ha semplicemente attestato un’incapacità del

50% dal 1° giugno 2003 (cfr.doc. XXVIbis) senza fornire alcuna spiegazione in

merito.

Nemmeno il

Dr. med. __________, ha motivato specificatamente il suo apprezzamento in

merito a un’inabilità al lavoro del 50% (cfr. doc. XVIII, C).

Del

resto, egli, quale medico internista, indipendentemente dal fatto che segue da

anni l’assicurata, non risulta particolarmente qualificato a pronunciarsi nella

materia che qui interessa.

Inoltre

si rileva un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza

quello secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se

specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un

valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al

suo paziente (cfr. RAMI

2001.

U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid.

4; DTF 122 V

161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in

Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).

Anche

quanto attestato dal Dr. med. __________, capo-servizio del Servizio di neurologia

dell’__________ di __________, nel mese di novembre 2005 nell’”Allegato al

rapporto medico” per l’UAI, ossia che l’insorgente presenta una diminuzione del

rendimento nella sua attività e in altre attività adeguate del “50% in

situazione di mal di testa” (cfr. doc. 38-3), si rivela ininfluente.

Lo specialista non ha

proceduto a una valutazione complessiva dell’abilità lavorativa considerando

sia i momenti in cui sono presenti le cefalee, che quelli di remissione, bensì

ha tenuto conto unicamente delle situazioni in cui l’assicurata è affetta da

cefalee/emicranie.

2.9

Per quanto

attiene, per contro, al lasso di tempo a decorrere dal mese di luglio 2006

fino al 25 aprile 2007 (il potere cognitivo della presente Corte è

limitato alla valutazione della legalità della decisione deferitale sulla base

dei fatti intervenuti fino al momento in cui essa è stata emanata; cfr. DTF 121

V 366; U 29/04 dell’8 novembre 2005), la fattispecie, per

quanto riguarda il giudizio sull'incapacità al lavoro dell’assicurata, non è

stata adeguatamente e compiutamente indagata.

In

effetti dalle certificazioni del Dr. med. __________ dell’aprile 2008, alle

quali va senz'altro attribuita piena valenza probatoria conformemente alla

succitata giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.4), risulta che lo stato di

salute dell’assicurata in relazione alle cefalee è peggiorato. A mente del

neurologo tale peggioramento, probabilmente in fase di lenta evoluzione a

partire dalla seconda metà del 2006, ha avuto un’accelerazione dopo il febbraio

2007.

- tra la valutazione del Dr. med. __________ e quella della __________ di __________

- che potrebbe avere portato a una situazione tale da determinare un’inabilità

lavorativa di almeno il 50% a partire dalla primavera 2007 (cfr. doc. XXX).

Il peggioramento

è stato peraltro riconosciuto anche dall’UAI sulla base del rapporto del Dr.

med. __________ del 17 dicembre 2007.

Tuttavia

l’amministrazione ha indicato che il peggioramento dello stato di salute

dell’insorgente ha comportato un’incapacità al lavoro del 50% non migliorabile

in altra attività solo dal 5 luglio 2007, corrispondente alla data di inizio

degli accertamenti a __________ (cfr. doc. XXI, XXIBIS).

Questa

conclusione del Dr. med. __________ non può essere fatta propria dal TCA.

Il fatto

di fissare l’inizio dell’aggravamento al momento in cui vi è stato il primo

consulto a __________ nel luglio 2007 (cfr. doc. XXIbis, B) si rivela, alla

luce del carattere evolutivo del peggioramento attestato dal Dr. med. __________,

carente e semplicistica.

La frequenza delle cefalee

accusate dall’assicurata si è intensificata dal febbraio 2007 giungendo, nel

corso del 2007, a crisi di cefalea giornaliere.

In effetti, come

evidenziato dal Dr. med. __________ (cfr. doc. XXX), l’assunzione di medicamenti

specifici per emicrania è massicciamente aumentato: dalle 10 assunzioni

riportate nel giugno 2006 dal neurologo consulente del SAM, corrispondenti a

2-3 crisi per settimana, anche citate dal Dr. med. __________ nel febbraio 2007

(cfr. doc. A5), si è passati a 1-3 iniezioni di Imigran alla settimana, oltre a

2-3 spray al giorno nell’ottobre 2007 quando è stata esaminata dai sanitari

della __________ di __________ (cfr. doc. XII1).

In simili condizioni e

visto che il Dr. med. __________ stesso, nell’aprile 2008, ha attestato che

probabilmente un’evoluzione, anche se lenta, era già presente nella seconda

metà del 2006 (cfr. doc. XXX), questa Corte ritiene che l’aggravamento

delle cefalee e l’ulteriore diminuzione della capacità lavorativa dell’assicurata

- già ridotta al 70% nel giugno del 2006 (cfr. consid. 2.5.) - debbano essere

ulteriormente indagati, al fine di giungere a un chiaro e attendibile giudizio

sullo stato di salute dell'assicurata e sulle sue effettive ripercussioni

invalidanti. In particolare andrà effettuata un'accurata valutazione, dal

profilo sia della tempistica dell’insorgenza del peggioramento delle cefalee,

che della relativa influenza sull’abilità lavorativa della ricorrente.

A tale proposito è utile

ricordare che giusta l’art. 29 LAI il diritto alla rendita nasce il più presto

nel momento in cui un assicurato presenta un’incapacità permanente al guadagno

(art. 7 LPGA) pari almeno al 40% oppure è stato per un anno, senza notevoli

interruzioni, incapace al lavoro (art. 6 LPGA) per almeno il 40% in media.

2.10

Secondo la

giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non

sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due

soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio

o procedere personalmente a tale complemento.

Un rinvio

all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità

della procedura né il principio inquisitorio.

In una

sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito

che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare

quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale

basterebbe a chiarire un fatto.

In

proposito cfr. pure STF I 327/06 del 17 aprile 2007 consid. 5.

Tale

giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.

In

particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,

p. 560.

L'autore

ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui

è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario

disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).

Il

risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di

ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della

procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito

temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli

assicuratori.

Nemmeno

l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una

parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una

perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di

diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere

tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai

Tribunali (e, quindi, allo Stato).

Lo

scrivente TCA non può che condividere tali critiche.

In una

sentenza C 206/00 del 17 novembre 2000, pubblicata in DLA 2001, p. 196s., la nostra Corte federale ha ricordato - facendo

riferimento ad una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il

rinvio all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha

constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il

tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.

Nell’evenienza

concreta ci si trova confrontati ad un accertamento sommario dei fatti che ha

richiesto l’esperimento di accertamenti specialistici presso il Dr. med. __________.

Si giustifica, pertanto, l’annullamento della

decisione impugnata nella misura in cui ha negato prestazioni dal mese di

luglio 2006 e il rinvio degli atti all’Ufficio AI perché, ordinata una perizia

medica volta a determinare quando ha iniziato a insorgere il peggioramento

delle cefalee, la relativa evoluzione e le conseguenti ripercussioni sulla

capacità lavorativa dell’insorgente, si pronunci nuovamente sulla sua domanda

di prestazioni a decorrere dal mese di luglio 2006.

2.11

Parzialmente

vincente in causa, la ricorrente, patrocinata da un sindacato, ha diritto a

un'indennità per ripetibili parziali da mettere a carico dell’UAI (cfr. art. 61

cpv. 1 lett. g LPGA; DTF 122 V 278; DTF 118 V 139).

2.12

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, in casu, si giustifica una ripartizione delle spese di

complessivi fr. 200.-- in misura di fr. 70.-- a carico dell’Ufficio AI e di fr.

130.

-- che vanno a carico della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§ La

decisione impugnata è annullata nella misura in cui ha

negato

a RI 1 il diritto a prestazioni a decorrere dal mese di luglio 2006.

§§ L’incarto

è rinviato all’UAI affinché proceda agli accertamenti indicati ai considerandi

2.9., 2.10. e si pronunci nuovamente sul diritto dell’assicurata a prestazioni

dell’assicurazione invalidità a fare tempo dal mese di luglio 2006.

2. Le spese,

per fr. 200.--, sono ripartite in ragione di fr. 70.-- a carico dell’Ufficio AI

e di fr. 130.-- a carico dell’assicurata.

L’Ufficio

AI verserà alla ricorrente la somma di fr. 400.-- a titolo di ripetibili

parziali (IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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