32.2007.186
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26 maggio 2008Italiano43 min
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Numero d'incarto:
32.2007.186
Data decisione, Autorità:
26.05.2008, TCA
Titolo:
Assicurata sofferente di cefalee a grappolo.Negata rendita AI.Per il periodo 1/05-6/06 valutazione SAM corretta(IL 30%).Per il periodo 7/06-4/07 non è stato suffic.indagato.In effetti secondo il neurologo SAM interpellato da TCA è intervenuto un peggior.a lenta evoluz.da metà 2006.Rinvio atti a UAI
DIRITTO ALLA RENDITA
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INCAPACITÀ AL LAVORO
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
RIPETIBILI
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 29 LAI
art. 69 cpv. 1bis LAI
art. 7 agg. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 61 cpv. 1 let. g LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.186
rs
Lugano
26 maggio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 4 giugno 2007 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 25 aprile 2007 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nata
nel __________, che ha conseguito il diploma di estetista, truccatrice ecc.
presso la __________ di __________ ed è attiva quale aiuto ufficio/telefonista
presso __________ di __________ al 50% circa (cfr. doc. 2-1, 25-1, 57-1, 18-4),
nel mese di febbraio 2003 ha presentato richiesta di prestazioni AI per adulti,
in quanto affetta da cefalee a grappolo, sospetta pannicolite tipo Weber-Christian,
prolasso mitralico e sindrome Wolf-Parkinson-White (cfr. doc. 2-6).
Con
decisione del 26 settembre 2003 l’Ufficio AI ha respinto la domanda
dell’assicurata, poiché il danno alla salute presentato dalla stessa ha
compromesso la sua abilità lavorativa unicamente dal marzo 2003 e tale
inabilità risultava essere soltanto del 20% (cfr. doc. 15-1).
Il
provvedimento appena menzionato è passato in giudicato incontestato.
1.2. L’assicurata,
nel gennaio 2005, ha postulato nuovamente l’assegnazione di prestazioni AI per
adulti a causa di poliallergie, sospetta pannicolite tipo Weber-Christian,
cefalee a grappolo, sindrome Wolf-Parkinson-White (cfr. doc. 18-1).
Esperiti
gli accertamenti del caso, in particolare una perizia pluridisciplinare eseguita
dal Servizio di accertamento medico dell’AI (in seguito SAM, doc. 52/1-39), con
decisione del 25 aprile 2007, l’UAI ha negato il diritto dell’assicurata a una
rendita di invalidità, in quanto il suo grado di invalidità corrisponde al 30%.
Inoltre l’amministrazione ha indicato di non ritenere, considerati tutti gli
elementi del caso, che la residua capacità di guadagno possa essere
ulteriormente migliorata mediante provvedimenti reintegrativi di ordine
professionale (cfr. doc. A1)
1.3. Contro
questa decisione l’assicurata, rappresentata dal RA 1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA con cui ha postulato di essere posta al beneficio di
una mezza rendita di invalidità.
A
sostegno della propria pretesa ricorsuale l’insorgente ha addotto di soffrire
da molti anni di un’emicrania con aura visiva e di una cefalea a grappolo,
oltre ad altre problematiche non particolarmente invalidanti se prese
singolarmente.
Essa ha, inoltre,
precisato che il provvedimento dell’UAI è assolutamente penalizzante per lei,
siccome, da una parte, le ha negato un’eventuale rendita, dall’altra, invece,
pur sapendo che presenta una riduzione della capacità di guadagno ormai
definitiva, non viene messo in atto nessun tentativo di recupero del suo
reddito, benché il danno residuo sia maggiore del 20%.
Secondo
la ricorrente non è stata fatta alcuna indagine mirata a definire le sue
limitazioni fisiche che sono evidenti ed estremamente importanti. L’assicurata
ha evidenziato che il suo attuale posto di lavoro di centralinista al 50%, sia
per gli orari favorevoli, che per la libertà d’azione, è da considerarsi una
situazione protetta. Essa ritiene, però, di dover recuperare la sua restante
capacità di guadagno del 50% che è stata ridotta per ragioni essenzialmente
mediche.
L’insorgente
ha specificato che, oltre alle limitazioni funzionali, vada ponderata la
stanchezza cronica dovuta probabilmente all’assunzione di farmaci, anche se non
vi sono informazioni molto chiare su questo aspetto (gli accertamenti medici
non descrivono l’origine della stanchezza cronica, se dovuta alla cefalea o
alle emicranie, oppure all’assunzione dei farmaci).
L’assicurata
ha, poi, sottolineato che emergono delle contraddizioni tra l’esame del
neurologo SAM e la valutazione del medico curante, Dr. __________, il quale la
conosce da molti anni e l’ha giudicata inabile per qualsiasi professione nella
misura del 50%. Essa ha puntualizzato che, avendo il Dr. __________ indicato
che le cefalee si manifestano mediamente una volta ogni settimana sull’arco di
2/3 giorni considerata la fase acuta e la fase di remissione durante le quali è
da ritenere inabile, la sua incapacità al lavoro è del 60% e l’attestazione del
Dr. __________ del 30% non regge, visto che quest’ultimo medico ha comunque
affermato che il rendimento è ridotto o nullo in occasione delle cefalee più
intense.
La
ricorrente ha, altresì, precisato che il mal di testa talvolta si manifesta a
orari notturni, comportando una perdita di sonno e quindi una riduzione della
capacità lavorativa.
Infine essa
ha dichiarato di stare procedendo a ulteriori accertamenti medici e che il 5
luglio 2007 avrebbe avuto luogo una visita medica presso il Dr. __________,
primario dell’ __________ di __________ (cfr. doc. I).
1.4. L’UAI, in
risposta, ha chiesto la reiezione integrale dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. VI).
1.5. Il 13 luglio
2007 il rappresentante dell’assicurata ha prodotto il rapporto del consulto del
5 luglio 2007 presso la __________ dell’__________ di __________ e ha
comunicato che gli specialisti __________ hanno chiesto di ospedalizzare
l’insorgente per una settimana al fine di monitorare la situazione ed esprimere
poi un giudizio più compiuto e con cognizione di causa. E’ stato
conseguentemente domandato un congruo tempo per permettere di approfondire
medicalmente la situazione (cfr. doc. VIII, B, X+bis).
1.6. Dopo che il
TCA ha concesso due proroghe (cfr. doc. IX, XI), il 30 ottobre 2007 il RA 1,
per conto dell’insorgente, ha inviato il rapporto del 16 ottobre 2007
rilasciato dalla __________ dell’__________ di __________, precisando,
segnatamente, da un lato, che gli specialisti di __________ hanno rilevato che
occorreva un nuovo ricovero stazionario per provare delle terapie mai tentate.
Dall’altro, che l’assicurata, però, non aveva intenzione di ricoverarsi essendo
seriamente preoccupata di perdere il proprio impiego (cfr. doc. XII + 1/2).
1.7. L’UAI, il 16
novembre 2007, dopo aver sottoposto il referto dell’__________ di __________ al
Dr. med. __________ del Servizio medico regionale dell’AI, ha presentato le
proprie osservazioni in merito ai doc. XII + 1/2 (cfr. doc. XIV + 1).
1.8. L’assicurata,
tramite il proprio rappresentante, si è pronunciata nuovamente in relazione
alla presente fattispecie e ha trasmesso una certificazione del 22 novembre
2007 del Dr. med. __________ (cfr. doc. XVI + 1).
1.9. Il 30
novembre 2007 il Dr. med. __________ ha formulato alcune osservazioni,
specificando che non risultava che il Dr. __________, successivamente alla sua
valutazione del giugno 2006 nel contesto della perizia pluridisciplinare del
SAM, avesse riconsiderato il caso (cfr. doc. XVIII).
1.10. Il RA 1, per
conto della ricorrente, il 10 dicembre 2007, ha affermato, in primo luogo, che,
siccome il medico curante ha dimostrato, non solo di conoscere bene la paziente
e le sue problematiche, ma anche di conoscere gli effetti delle terapie essendo
colui che ha tentato/proposto delle soluzioni, alle sue valutazioni deve essere
riconosciuta valenza probatoria piena. In secondo luogo, che la ponderazione
del 50% d’inabilità lavorativa risponde meglio alle problematiche
dell’assicurata mentre appare strumentale la valutazione degli esaminatori AI
(cfr. doc. XX).
1.11. Il 19
dicembre 2007 l’UAI ha indicato che l’SMR, dopo avere preso visione dei
rapporti del 22 e del 30 novembre 2007 del Dr. med. __________, rispettivamente
del Dr. med. __________, ha indicato che risulta un peggioramento dello stato
di salute dell’insorgente con incapacità al lavoro del 50% dal 5 luglio 2007,
non migliorabile in altra attività e con prognosi incerta. L’amministrazione ha,
tuttavia, aggiunto che, siccome l’insorgere di un eventuale peggioramento è
posteriore alla data della decisione impugnata, la questione di detto
peggioramento dovrà, se del caso, formare oggetto di un nuovo provvedimento
amministrativo, mediante nuova richiesta di prestazioni AI. L’UAI si è
conseguentemente riconfermato nel proprio provvedimento del 25 aprile 2007 e
nella risposta di causa (cfr. doc. XXI + BIS).
1.12. L’assicurata,
tramite il proprio rappresentante, il 21 gennaio 2008, ha trasmesso
un’attestazione del 15 gennaio 2008 rilasciata dal Dr. med. __________ in
relazione al doc. XXI, e ha specificato che nell’attesa della sentenza di
questo Tribunale non inoltrerà alcuna nuova domanda, poiché la prestazione deve
esserle riconosciuta retroattivamente e non un anno dopo il luglio 2007 (cfr.
doc. XXIV).
Il 31
gennaio 2008 ha inviato uno scritto del 22 gennaio 2008 del Dr. med. __________
sempre in merito al doc. XXI dell’UAI (cfr. doc. XXVI + bis)
1.13. Il RA 1, l’8
aprile 2008, ha sollecitato l’evasione della causa (cfr. doc. XXVIII).
1.14. Il 10 aprile
2008 questa Corte ha interpellato il Dr. med. __________ per sapere se alla
luce dei referti medici allestiti dopo la sua valutazione del giugno 2006
confermava il grado di incapacità al lavoro del 30% oppure riteneva che fosse
stato sottostimato e che dovesse invece essere fissato al 50%.
Lo
specialista è stato, inoltre, invitato a precisare, nel caso in cui confermasse
il grado di inabilità del 30%, quando è intervenuto il peggioramento dello
stato di salute dell’assicurata menzionato dal medico dell’SMR nel dicembre
2007 e in cosa consiste (cfr. doc. XXIX).
Il Dr. med.
__________ ha risposto il 14 aprile 2008 (cfr. doc. XXX).
1.15. I doc. XXIX e
XXX sono stati trasmessi alle parti per osservazioni (cfr. doc. XXXI)
L’insorgente,
tramite il proprio rappresentante, si è pronunciata al riguardo il 29 aprile
2008 (cfr. doc. XXXII).
L’UAI,
dal canto suo, il 2 maggio 2008, alla luce delle annotazioni del 28 aprile 2008
dal Dr. med. __________ del SMR in cui si è riconfermato nella sua valutazione
del 17 dicembre 2007, ha ribadito la propria posizione (cfr. doc. XXXIII + BIS).
1.16. Il doc.
XXXII è stato trasmesso per conoscenza all’amministrazione (cfr. doc. XXXIV).
Fatti
I doc.
XXXIII + BIS sono stati, per contro, inviati al RA 1 per conoscenza (cfr. doc.
XXXV).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se a ragione o meno l’Ufficio AI ha negato all’assicurata
il diritto a prestazioni.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Nel
suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile
da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il
reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato
invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi
essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire
nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in
assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543;
Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985,
pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto
conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora
realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività
da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro,
previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del
raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel
confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di
fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,
le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF
107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività
ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale
dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA,
dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza
emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera
precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una
valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V
313).
Al proposito va precisato che,
secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito
LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su
opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’ammi-nistrazione è comunque
tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se
nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente
subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa
eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi
prima di decidere.
Tale
principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26
giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa
R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella
causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella
causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.4. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è
determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi,
si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si
lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti
(anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o
nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono
inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella
causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U
329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989,
p. 31; DTF 125 V 352;
Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I
162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14
aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del
24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e
332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita
il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire
dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato
parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe
obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici
dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove
è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la
propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per
quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono
tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
In
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(DTF 125 V 354).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da
medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).
Per
quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle
cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109;
MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,
1997, p. 230).
Infine,
va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non
può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi
per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25
febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).
2.5. Nella
concreta evenienza l’UAI ha negato all’assicurata il diritto a una rendita di
invalidità fondandosi sul rapporto della perizia pluridisciplinare effettuata
dal SAM nel 2006 (cfr. doc. A1).
Nel
contesto di tale perizia pluridisciplinare ha avuto luogo il 30 maggio 2006 un
consulto reumatologico da parte del Dr. med. __________, il 1° giugno 2006 un
consulto cardiologico da parte del Dr. med. __________ e un consulto
neurologico da parte del Dr. med. __________, il 2 giugno 2006 un consulto
pneumologico da parte del Dr. med. __________ e un consulto psichiatrico da
parte della Dr.ssa __________ (cfr. doc. 52-13).
Più
specificatamente il Dr. med. __________, spec. FMH in reumatolgia, ha indicato
di non avere evidenza per patologie reumatologiche che potesseno influenzare la
capacità lavorativa. Egli ha rilevato che l’assicurata presentava una
problematica dermatologica, per la quale non era mai stato possibile realizzare
una biopsia, che non incideva sull’abilità al lavoro. Il medico ha poi
constatato che l’insorgente, a quel momento, soffriva di una modica sindrome
cervicospondilogena acuta che avrebbe dovuto regredire nei giorni seguenti e
senza influsso sulla capacità al lavoro a lungo termine (cfr. doc. 52-29).
Il Dr.
med. __________, Capo-servizio del Servizio di cardiologia e angiologia dell’__________
di __________, ha dichiarato che, dal profilo cardiologico, l’assicurata era pienamente
abile al lavoro. Egli ha segnatamente evidenziato che la ricorrente non aveva
mai presentato dei sintomi evocanti una patologia cardiologica e che le
patologie sindrome di Wolf-Parkinson-White e prolasso mitralico del foglietto
posteriore sono state scoperte durante le investigazioni per le cefalee. La via
di conduzione ectopica nel contesto WPW è stata interrotta con successo tramite
radio-ablazione ma già prima dell’intervento non aveva nessuna influenza sulla
capacità lavorativa. La diagnosi di prolasso della scallop mediana del
foglietto mitralico posteriore è stata posta nel 1998, funzionalmente la
valvola era da considerare normale. Secondo lo specialista non era, pertanto,
ipotizzabile alcuna influenza sull’abilità al lavoro (cfr. doc. 52-24, 52-25).
Per quel
che concerne l’aspetto pneumologico, il Dr. med. __________, FMH in malattia
polmonari e Capo-servizio del Servizio di pneumologia dell’__________ di __________,
ha osservato, da un lato, che a quel momento l’assicurata soffriva di un’asma
bronchiale cosiddetta leggera intermittente relativamente ben controllata con
una terapia, anche se condotta in maniera non completamente corretta per quanto
riguardava il dosaggio. Dall’altro, che tenuto conto del decorso, della
situazione a quel momento e dell’esame funzionale, non sussistevano elementi
tali da giustificare un’incapacità lavorativa medico teorica per l’affezione
respiratoria e nemmeno dal profilo pneumologico (cfr.doc. 52-20, 52-21).
La Dr.ssa
__________, in possesso sia di un certificato di riconoscimento a
livello federale del titolo in psichiatria e psicoterapia che di un certificato
di riconoscimento a livello federale del diploma di laurea in medicina e
chirurgia e del diploma di abilitazione all’esercizio della medicina e della
chirurgia conseguiti all’estero - come appurato da questa Corte in una altra
fattispecie relativa all’assicurazione invalidità (cfr. STCA 32.2007.162 dell’8
maggio 2008) -, dopo avere diagnosticato un disturbo alimentare non specificato
(ICD X-F 50.9), nevrastenia (ICD X-F48.0) e un disturbo di personalità misto (ICD
X-F61.0), ha ritenuto che l’attività attuale dell’assicurata è ancora
praticabile al 75-80%. Essa ha, altresì, indicato di non ritenere utili né
ipotizzabili dei provvedimenti di integrazione e che la ricorrente è in grado
di svolgere altre attività, soprattutto idonea l’attività di estetista, con una
riduzione della capacità di lavoro del 20-25% (cfr. doc. 52-33, 52-34, 52-35).
Infine il
Dr. med. __________, spec. FMH in neurologia, ha in particolare sottolineato
che:
" (…)
Fin dall’età scolastica
questa paziente presenta cefalee recidivanti che sulla base dei dati
anamnestici corrispondono ad una emicrania, in parte associata ad aura visiva.
Negli anni più recenti ha sviluppato un secondo tipo di cefalea che si
manifesta più raramente e che quasi sicuramente corrisponde ad una cefalea a grappolo:
vi sono infatti, oltre alla durata e periodicità caratteristiche, i tipici
sintomi perioculari, che erano ben visibili anche ad un paio di fotografie che
la paziente ha portato quale documentazione di queste crisi acute. L’esame
neurologico dettagliato risulta essere normale.
Si tratta ora di valutare
quale sia l’impatto delle cefalee sull’abilità lavorativa della paziente.
Innanzi tutto la cefalea a grappolo risulta sicuramente essere all’origine di
una temporanea incapacità lavorativa ma solo durante le crisi acute.
Fortunatamente questo tipo di crisi si manifesta tutto sommato raramente presso
questa paziente, solitamente per periodi di pochi giorni, con al massimo una o
due crisi al giorno, spesso con crisi notturne (dunque al di fuori dell’orario
di lavoro). Si può dunque affermare che la cefalea a grappolo in questo caso
non provoca un’inabilità lavorativa a lungo termine in una percentuale
rilevante.
Per quel che riguarda le
cefalee emicraniche, queste si manifestano più frequentemente e praticamente
ogni settimana, per quanto la paziente riferisce in modo tutto sommato
credibile, vi sono sicuramente crisi associate a nausea e vomito con cefalee
intense che causano una temporanea incapacità di rimanere al posto di lavoro.
Sembra comunque che la paziente riesca pur con qualche difficoltà a recarsi
abbastanza regolarmente a lavorare e non mi è stato possibile chiarire
completamente se le eventuali interruzioni del lavoro sono dovute solo alle
cefalee: la paziente parla infatti anche di una sensazione di stanchezza e
malessere generale che mi sembra esulare e sovrapporsi alla diagnosi più
specifica di emicrania. Tenendo presente il fatto che alcune crisi di cefalea
regrediscono con l’assunzione di un trattamento con triplani (Imigran), che
alcune crisi si manifestano il fine settimana e che altre crisi non sono
comunque di intensità tale da impedire alla paziente di recarsi al lavoro penso
che, almeno solo per quel che riguarda esclusivamente le cefalee, si possa
ragionevolmente ammettere un’inabilità lavorativa massima del 30%. Chiaramente
si tratta comunque di interruzioni del lavoro imprevedibili e dunque
probabilmente difficilmente gestibili con il datore di lavoro." (cfr. doc.
52-38, 52-39)
Dal
rapporto conclusivo della perizia pluridisciplinare del 19 luglio 2006, redatto
dai medici del SAM sulla base delle valutazioni espresse dai sanitari appena
citati, emerge che predominante risulta la patologia neurologica, caratterizzata
da due tipi di cefalea, un’emicrania a volte con aura visiva e una cefalea a
grappolo con decorso episodico. E’ stato, poi, specificato che tali patologie
concorrono a ridurre la capacità lavorativa nella misura del 30%, da
considerare come incapacità totale in certi periodi in cui le cefalee insorgono
e sono particolarmente acute, alternata ad altri in cui il rendimento può
essere ritenuto normale e pieno.
Per
quanto attiene alla patologia psichiatrica, è stato indicato che la stessa
porta a un’incapacità lavorativa del 20-25% e che necessita di una presa a
carico psicoterapica assidua e protratta nel tempo, al fine di evitare
pericolose derive psicopatologiche future.
I medici
del SAM hanno pure rilevato che la patologia neurologica e quella psichiatrica
non devono essere sommate, poiché entrambe considerano i disturbi soggettivi
dell’insorgente di dolore cefalico e di malessere ad esso legato.
Essi
hanno infine evidenziato che dal punto di vista reumatologico, pneumologico e
cardiologico l’assicurata non presenta alcuna incapacità lavorativa (cfr. doc.
52-17).
2.6. L’assicurata,
il 7 febbraio 2007, è stata visitata, su richiesta del suo medico curante, Dr.
med. __________ - spec. FMH in medicina interna -, dal Dr. med. __________,
spec. FMH in neurologia.
Lo
specialista ha constatato che si tratta di una situazione difficile, da una
parte, per l’intensità e la frequenza delle crisi, dall’altra, per l’insuccesso
delle diverse misure fino a quel momento tentate (cfr. doc. A5).
Il 5
luglio 2007 la ricorrente è stata inviata, sempre da parte del suo medico
curante, presso la __________ dell’__________ di __________.
Dal
relativo rapporto si evince quanto segue:
"
(…)
Wir können die bereits
gestellten Diagnosen einer Mischform von Migräne (ca. 10% aller Attacken mit
visueller Aura) und (chron.?) cluster headache nur bestätigen. Aufgrund der
komplexen Situation ist der Fall im Rahmen der Poliklinik-Sprechstunde nicht
adäquat zu beurteilen, insbesondere auch im Hinblick auf weitere diagnostische
Abklärungen sowie Diskussion von weiteren therapeutischen Optionen. Wir empfehlen
deshalb eine Hospitalisation von mehreren Tagen (u.a. zur Beobachtung der
geschilderten Kopfschmerzattacken). (…) Zur Arbeitsfähigkeit kann im Moment
ebenfalls nicht Stellung genommen werden.“(Doc. B)
L’assicurata è stata degente, dal 10 al 23 ottobre 2007, presso la __________
dell’__________ di __________ al fine di monitorare le sue condizioni di
salute. Nel referto del 16 ottobre 2007 è stato precisato che:
"
(…) Anhand Anamnese und Beobachtung während des
Aufenthaltes identifizierten wir zwei Kopfwehtypen, zum einen eine vorwiegend
linksseitige Migräne, zum anderen einen ebenfalls linksseitigen
Considerandi
Clusterkopfschmerz mit leichter konjunktivaler Injektion und Rhinorrhoe.
(…) Ihre
Arbeitsunfähigkeit liegt während der medikamentösen Einstellung sicher bei
100%, eine langfristige Einschätzung ist uns derzeit nicht möglich, da keine
weiteren Therapieversuche unternommen werden konnten.“ (Doc. XII1)
Il Dr. med. __________,
FMH in medicina generale e medico dell’SMR, il 15 novembre 2007, dopo aver preso
visione del rapporto zurighese del 16 ottobre 2006, ha asserito che lo stesso
non permette di oggettivare una modifica dello stato di salute dell’assicurata
rispetto alla perizia SAM, visto che gli accertamenti di __________ attestano
unicamente la necessità di uno svezzamento dagli analgesici e un riadattamento
del trattamento medicamentoso con quindi incapacità al lavoro al 100% in questo
periodo, ossia dal 10 ottobre 2007, limitata nel tempo (cfr. doc. XIV1).
Il 22 novembre 2007 il Dr.
med. __________, che ha ricontrollato l’assicurata, ha attestato che la terapia
con Indometacin 3x75mg prescritta a __________ non sembra avere portato grosso
beneficio e il farmaco è mal sopportato. Dal lato lavorativo egli ha precisato
che, avendo il rapporto della __________ di __________ confermato che
l’insorgente è inabile al lavoro nella misura del 100%, bisognerebbe insistere
con i responsabili dell’AI per il riconoscimento di una rendita almeno del 50%,
da rivalutare a lungo termine (cfr. doc. XVI1).
Il Dr. med. __________, il
30.
novembre 2007, ha indicato, in primo luogo, di non avere rilevato nessuna
riconsiderazione da parte del Dr. med. __________ dopo il giugno 2006, in
secondo luogo, che nel rapporto del 2006 di quest’ultimo vi è una chiara
sottovalutazione dell’entità della cefalea sia emicranica che a grappolo e,
infine, che resta dell’opinione che all’assicurata vada riconosciuta
un’inabilità al lavoro e una rendita del 50% (cfr. doc. XVIII).
Dopo aver visionato i
rapporti del 22 e del 30 novembre 2007 dei Dr. med. __________ e __________ e
aver contattato il neurologo curante, il quale ha ribadito che vi è un
impedimento funzionale molto importante in questa giovane assicurata, il Dr.
med. __________, il 17 dicembre 2007, ha concluso che:
" (…)
in considerazione dell’evoluzione negativa posso confermare un impedimento
funzionale aumentato, peggioramento databile con il 5.7.2007, inizio
accertamenti a __________ con seguente modifica del trattamento in atto. Da
allora la capacità lavorativa dal punto di vista neurologico non ha più
superato il 50%. Come già stabilito dal SAM l’inabilità neurologica e quella
psichiatrica non vanno sommate.
Quindi si conferma un peggioramento dello
stato di salute con IL del 50% dal 5.7.2007 non migliorabile in altra attività,
prognosi incerta.” (Doc. XXIbis).
Il Dr. med. __________, il
15.
gennaio 2008, al riguardo ha dichiarato che la paziente è inabile al lavoro
al 50% da 3-4 anni e che la richiesta di prestazioni AI si basava su questa
incapacità. Egli considera inesatta la data del 5 luglio 2007, corrispondente
all’inizio degli accertamenti a __________, come data dell’inabilità al lavoro,
poiché risale a molto tempo prima (cfr. doc. C).
Il 22 gennaio 2008 il Dr.
med. __________ si è detto d’accordo con l’attribuzione di una rendita AI del
50% e ha sottolineato che l’assicurata è inabile al 50% già dal 1° giugno 2003.
Egli ha inoltre rilevato che in occasione della degenza presso la __________ di
__________ si è potuta confermare l’inabilità lavorativa (giudicata addirittura
del 100%) ma non vi è stato in tale periodo un peggioramento significativo
dello stato di salute (cfr. doc. XXVIbis).
Per consolidata
giurisprudenza il giudice delle
assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla
situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa, quando si ritenga
che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di
accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa
(DTF 127 V 251 consid. 4d, 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93
consid. 3, 99 V 102).
In
concreto i referti della __________ dell’__________ di __________, dei Dr. med.
__________ e __________, menzionati sopra, sono posteriori alla decisione
impugnata. Tuttavia quanto riscontrato dai medici citati può permettere di
accertare lo stato di salute dell’assicurata antecedente al provvedimento
contestato. Pertanto tali rapporti sono rilevanti ai fini del presente
giudizio. Essi sono suscettibili di mettere in evidenza elementi di
accertamento retrospettivo della situazione precedente la decisione del 25
aprile 2007 (cfr. STFA U 299/02 del 2 settembre 2003).
2.7
Pendente causa questa Corte
ha conseguentemente interpellato il Dr. med. __________ per
sapere se, alla luce dei referti medici allestiti dopo la sua valutazione del
giugno 2006, confermava il grado di incapacità al lavoro del 30% oppure
riteneva che fosse stato sottostimato e che dovesse invece essere fissato al
50%.
Lo
specialista è stato, inoltre, invitato a precisare, nel caso in cui confermasse
il grado di inabilità del 30%, quando è intervenuto il peggioramento dello
stato di salute dell’assicurata menzionato dal medico dell’SMR nel dicembre
2007.
e in cosa consiste (cfr. doc. XXIX).
Il Dr. med. __________, il
14.
aprile 2008, ha così risposto:
" (…)
Innanzi tutto sottolineo il fatto che le
diagnosi poste dalla __________ di __________, dal Dr. __________, spec. FMH
neurologia e in occasione della mia valutazione sono sovrapponibili: si parla
sempre in effetti di due tipi di cefalea, emicrania e cefalea a grappolo. Anche
i dati anamnestici riportati concernenti l’evoluzione e la sintomatologia sono
tutto sommato simili nei tre documenti: in pratica emerge in tutte e tre le
valutazioni, pur con piccole divergenze, un’evoluzione estremamente sfavorevole
con frequenti cefalee e un consumo notevole di analgesici, fattore quest’ultimo
che notoriamente favorisce un decorso cronico delle cefalee. La mia prima ed
unica valutazione risale al 1 luglio (recte: giugno) 2006 mentre la
documentazione successiva è del febbraio e novembre 2007 (Dr. __________) e
dell’ottobre 2007 (__________ di __________), dunque 8 rispettivamente 17 mesi
più tardi. Entrambe queste valutazioni si riferiscono dunque ad una situazione
piuttosto distante nel tempo rispetto alla mia e in entrambe si prende
posizione riguardo alla capacità lavorativa della paziente solo in quel periodo
e non in periodi antecedenti. Nel primo rapporto del Dr. __________ si cita
unicamente che la paziente “ha dovuto ridurre il lavoro al 50%” poiché “la
qualità di vita si è molto degradata a causa delle cefalee”, senza una
valutazione della capacità lavorativa; solo nel successivo rapporto del 22
novembre 2007 ritiene che la paziente sia inabile al lavoro al 100% “nelle
attuali condizioni” e, a lungo termine, ritiene giustificato un riconoscimento
di una rendita di almeno il 50%.
Come avevo già discusso nella mia
valutazione è sempre difficile quantificare in modo oggettivo l’impatto delle
cefalee sull’abilità lavorativa di una persona. Penso di poter affermare che,
rispetto a quanto da me ricostruito con l’anamnesi del giugno 2006, il
successivo decorso è stato caratterizzato da un peggioramento della
sintomatologia. Il Dr. __________ nel suo rapporto del 7 febbraio 2007 non fornisce
dettagli sull’evoluzione tra giugno 2006 e gennaio 2007 ma parla di cefalee
ricorrenti da anni 2-3 volte per settimana, che si attenuano nel giro di 2-3
ore dopo assunzione di Imigran spray nasale. Ciò approssimativamente corrisponde
a 8-12 crisi al mese della durata di alcune ore rispettivamente un consumo di
Imigran di 8-12 somministrazioni al mese. Ciò è simile dunque a quanto
riportato nel mio rapporto con circa 10 assunzioni di Imigran al mese (forse a
volte fino a 15). Da parte mia ero giunto a quantificare un’inabilità
lavorativa del 30% secondo il ragionamento seguente: la paziente descriveva in
media 10 (nel peggiore dei casi 15) crisi di cefalea limitante ogni mese (ciò
che corrisponde all’assunzione di altrettanti dosi di un medicamento specifico
per il trattamento di cefalee acute e limitanti, come ad esempio l’Imigran);
questo medicamento nel caso specifico era spesso efficace, permettendo di fare
scomparire le cefalee nel giro di poche ore (2-3 ore secondo quanto citato dal
Dr. __________, “poche ore” secondo il mio rapporto), per cui si può
considerare un’inabilità lavorativa limitata a mezza giornata in occasione
delle crisi; inoltre alcune crisi si manifestano il fine settimana e a volte
non erano di entità tale da costringere la paziente a starsene a casa a letto.
Vi era infine un dato anamnestico piuttosto vago, secondo il quale a volte la
paziente non riusciva a lavorare a causa di sensazione di stanchezza e
malessere generale ma non a causa delle cefalee. Calcolando approssimativamente
nel peggiore dei casi una decina di giorni al mese con cefalee, di cui alcune
crisi di fine settimana, altre della durata di poche ore grazie all’effetto
degli analgesici specifici ero giunto a concludere che un’inabilità lavorativa
del 30% fosse ragionevole. Ritengo tuttora che queste considerazioni possano
essere sostenibili, come ho cercato di mostrare in dettaglio, per cui penso di
poter confermare, anche alla luce di quanto riportato successivamente nei
rapporti a disposizione, quella mia valutazione e che il grado di inabilità
lavorativa come telefonista non fosse stato sottostimato. Si deve tenere pure
presente che, in momenti senza cefalea, la paziente può lavorare normalmente e
con un rendimento pieno.
Giungo così alla seconda domanda e cioè da
quando sia intervenuto il peggioramento. Questo emerge soprattutto nel rapporto
della __________ dell’__________ di __________, dove si riferisce che la
paziente era arrivata a necessitare nell’ottobre 2007 di 1-3 iniezioni di
Imigran per settimana (fino al massimo di 12 al mese) e di 2-3 spray al giorno:
vi è stato cioè un massiccio aumento del consumo di questo medicamento
specifico per emicrania, dalle 10 assunzioni in media al mese da me riportate e
corrispondenti alle 2-3 crisi per settimana citate dal Dr. __________ nel
febbraio 2007, ad un’assunzione praticamente giornaliera: si può da ciò dedurre
che anche le crisi di cefalea erano nel corso del 2007 divenute giornaliere.
Sulla base di questi dati si deve ritenere che il peggioramento, probabilmente
già in fase di lenta evoluzione nella seconda metà del 2006, abbia avuto
un’accelerazione dopo il febbraio 2007, tra la valutazione del Dr. __________ e
quella della __________ di __________. Nel rapporto non sono però indicati
dettagli del decorso tra febbraio e ottobre 2007, cosa d’altronde molto difficile
da ricostruire anamnesticamente, a meno che non vi sia un diario di decorso
giornaliero (non descritto nei documenti, ma consigliato – Kopfwehtagebuch –
alla dimissione da __________). Posso dunque a questo proposito datare il
peggioramento solo approssimativamente tra marzo e ottobre 2007 non in modo piû
preciso. Ci si può immaginare un’evoluzione graduale che potrebbe aver portato
a una situazione tale da determinare un’inabilità lavorativa di almeno il 50% a
partire dalla primavera 2007 ma questo non è meglio precisabile.” (Doc. XXX).
Il Dr. med. __________,
dopo aver preso visione della certificazione del neurologo, ha indicato di non
avere nulla da aggiungere e di riconfermarsi nella sua valutazione del 17
dicembre 2007 (cfr. doc. XXXIIIBIS).
2.8
Alla luce di tutto quanto
esposto, in particolare delle convincenti e motivate attestazioni del Dr. med. __________,
il quale conosce approfonditamente il caso della ricorrente, avendola visitata
già nel giugno 2006 nel contesto della perizia pluridisciplinare del SAM (cfr.
consid. 2.5.), a mente di questa Corte, per il periodo dalla
domanda di prestazioni AI del gennaio 2005 al giugno 2006, la
valutazione dell’UAI secondo cui l’assicurata non ha diritto a una rendita
presentando una inabilità al lavoro del 30% risulta corretta.
In primo
luogo, va rilevato che sulla base di accertamenti approfonditi e convincenti
esperiti in occasione della perizia pluridisciplinare SAM è emerso che
l’assicurata non presenta alcuna inabilità lavorativa dal profilo cardiologico,
reumatologico e pneumologico (cfr. consid. 2.5.)
Agli atti
non risultano, d’altronde, indizi concreti atti a ritenere tali valutazioni dei
Dr. med. __________, __________ e __________ inattendibili, né l’assicurata ha
contestato tali punti.
In
effetti l’insorgente ha fatto valere un’incapacità al lavoro del 60%
esclusivamente a causa delle cefalee ed emicranie.
Essa, del
resto, nemmeno ha sollevato obiezioni circa la valutazione dell’inabilità
lavorativa dal lato psichiatrico del 20-25% espressa dalla Dr.ssa __________,
né circa il fatto che i medici del SAM abbiano indicato che tale incapacità non
è sommabile a quella dal punto di vista neurologico, poiché entrambe considerano
i disturbi soggettivi dell’insorgente di dolore cefalico e di malessere ad esso
legato. (cfr. doc. I; 52-17, 52-34, 52-35).
In
secondo luogo, dal lato neurologico, il neurologo consulente SAM, interpellato
espressamente dal TCA nell’aprile 2008, ha validamente motivato la sua
valutazione del giugno 2006 in relazione a una capacità al lavoro del 70%. Egli
è giunto a questa conclusione, calcolando approssimativamente, nel peggiore dei
casi, una decina di giorni al mese con cefalee di cui alcune crisi durante i
fine settimana, altre della durata di poche ore grazie all’effetto degli
analgesici. Al riguardo va osservato che anche il Dr. med. __________ nel
rapporto del 7 febbraio 2007 ha rilevato che l’assicurata “accusa cefalee
ricorrenti 2-3 volte per settimana” (cfr. doc. A5).
Inoltre il
Dr. med. __________ ha specificato che si deve pure tenere presente che, nei
momenti senza cefalea, la paziente poteva lavorare normalmente e con un
rendimento pieno (cfr. doc. XXX).
Gli
apprezzamenti dei medici della __________ dell’__________ di __________, nonché
dei Dr. med. __________ e __________ non sono poi tali da sovvertire la
conclusione del Dr. med. __________.
I
sanitari __________, nell’ottobre 2007, si sono espressi unicamente
sull’abilità lavorativa a quel momento e non in relazione al passato (cfr. doc.
XII1).
Il Dr.
med. __________, dal canto suo, ha semplicemente attestato un’incapacità del
50% dal 1° giugno 2003 (cfr.doc. XXVIbis) senza fornire alcuna spiegazione in
merito.
Nemmeno il
Dr. med. __________, ha motivato specificatamente il suo apprezzamento in
merito a un’inabilità al lavoro del 50% (cfr. doc. XVIII, C).
Del
resto, egli, quale medico internista, indipendentemente dal fatto che segue da
anni l’assicurata, non risulta particolarmente qualificato a pronunciarsi nella
materia che qui interessa.
Inoltre
si rileva un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza
quello secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se
specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un
valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al
suo paziente (cfr. RAMI
2001.
U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid.
4; DTF 122 V
161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in
Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).
Anche
quanto attestato dal Dr. med. __________, capo-servizio del Servizio di neurologia
dell’__________ di __________, nel mese di novembre 2005 nell’”Allegato al
rapporto medico” per l’UAI, ossia che l’insorgente presenta una diminuzione del
rendimento nella sua attività e in altre attività adeguate del “50% in
situazione di mal di testa” (cfr. doc. 38-3), si rivela ininfluente.
Lo specialista non ha
proceduto a una valutazione complessiva dell’abilità lavorativa considerando
sia i momenti in cui sono presenti le cefalee, che quelli di remissione, bensì
ha tenuto conto unicamente delle situazioni in cui l’assicurata è affetta da
cefalee/emicranie.
2.9
Per quanto
attiene, per contro, al lasso di tempo a decorrere dal mese di luglio 2006
fino al 25 aprile 2007 (il potere cognitivo della presente Corte è
limitato alla valutazione della legalità della decisione deferitale sulla base
dei fatti intervenuti fino al momento in cui essa è stata emanata; cfr. DTF 121
V 366; U 29/04 dell’8 novembre 2005), la fattispecie, per
quanto riguarda il giudizio sull'incapacità al lavoro dell’assicurata, non è
stata adeguatamente e compiutamente indagata.
In
effetti dalle certificazioni del Dr. med. __________ dell’aprile 2008, alle
quali va senz'altro attribuita piena valenza probatoria conformemente alla
succitata giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.4), risulta che lo stato di
salute dell’assicurata in relazione alle cefalee è peggiorato. A mente del
neurologo tale peggioramento, probabilmente in fase di lenta evoluzione a
partire dalla seconda metà del 2006, ha avuto un’accelerazione dopo il febbraio
2007.
- tra la valutazione del Dr. med. __________ e quella della __________ di __________
- che potrebbe avere portato a una situazione tale da determinare un’inabilità
lavorativa di almeno il 50% a partire dalla primavera 2007 (cfr. doc. XXX).
Il peggioramento
è stato peraltro riconosciuto anche dall’UAI sulla base del rapporto del Dr.
med. __________ del 17 dicembre 2007.
Tuttavia
l’amministrazione ha indicato che il peggioramento dello stato di salute
dell’insorgente ha comportato un’incapacità al lavoro del 50% non migliorabile
in altra attività solo dal 5 luglio 2007, corrispondente alla data di inizio
degli accertamenti a __________ (cfr. doc. XXI, XXIBIS).
Questa
conclusione del Dr. med. __________ non può essere fatta propria dal TCA.
Il fatto
di fissare l’inizio dell’aggravamento al momento in cui vi è stato il primo
consulto a __________ nel luglio 2007 (cfr. doc. XXIbis, B) si rivela, alla
luce del carattere evolutivo del peggioramento attestato dal Dr. med. __________,
carente e semplicistica.
La frequenza delle cefalee
accusate dall’assicurata si è intensificata dal febbraio 2007 giungendo, nel
corso del 2007, a crisi di cefalea giornaliere.
In effetti, come
evidenziato dal Dr. med. __________ (cfr. doc. XXX), l’assunzione di medicamenti
specifici per emicrania è massicciamente aumentato: dalle 10 assunzioni
riportate nel giugno 2006 dal neurologo consulente del SAM, corrispondenti a
2-3 crisi per settimana, anche citate dal Dr. med. __________ nel febbraio 2007
(cfr. doc. A5), si è passati a 1-3 iniezioni di Imigran alla settimana, oltre a
2-3 spray al giorno nell’ottobre 2007 quando è stata esaminata dai sanitari
della __________ di __________ (cfr. doc. XII1).
In simili condizioni e
visto che il Dr. med. __________ stesso, nell’aprile 2008, ha attestato che
probabilmente un’evoluzione, anche se lenta, era già presente nella seconda
metà del 2006 (cfr. doc. XXX), questa Corte ritiene che l’aggravamento
delle cefalee e l’ulteriore diminuzione della capacità lavorativa dell’assicurata
- già ridotta al 70% nel giugno del 2006 (cfr. consid. 2.5.) - debbano essere
ulteriormente indagati, al fine di giungere a un chiaro e attendibile giudizio
sullo stato di salute dell'assicurata e sulle sue effettive ripercussioni
invalidanti. In particolare andrà effettuata un'accurata valutazione, dal
profilo sia della tempistica dell’insorgenza del peggioramento delle cefalee,
che della relativa influenza sull’abilità lavorativa della ricorrente.
A tale proposito è utile
ricordare che giusta l’art. 29 LAI il diritto alla rendita nasce il più presto
nel momento in cui un assicurato presenta un’incapacità permanente al guadagno
(art. 7 LPGA) pari almeno al 40% oppure è stato per un anno, senza notevoli
interruzioni, incapace al lavoro (art. 6 LPGA) per almeno il 40% in media.
2.10
Secondo la
giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non
sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due
soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio
o procedere personalmente a tale complemento.
Un rinvio
all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità
della procedura né il principio inquisitorio.
In una
sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito
che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare
quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale
basterebbe a chiarire un fatto.
In
proposito cfr. pure STF I 327/06 del 17 aprile 2007 consid. 5.
Tale
giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.
In
particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,
p. 560.
L'autore
ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui
è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario
disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).
Il
risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di
ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della
procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito
temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli
assicuratori.
Nemmeno
l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una
parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una
perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di
diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere
tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai
Tribunali (e, quindi, allo Stato).
Lo
scrivente TCA non può che condividere tali critiche.
In una
sentenza C 206/00 del 17 novembre 2000, pubblicata in DLA 2001, p. 196s., la nostra Corte federale ha ricordato - facendo
riferimento ad una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il
rinvio all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha
constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il
tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.
Nell’evenienza
concreta ci si trova confrontati ad un accertamento sommario dei fatti che ha
richiesto l’esperimento di accertamenti specialistici presso il Dr. med. __________.
Si giustifica, pertanto, l’annullamento della
decisione impugnata nella misura in cui ha negato prestazioni dal mese di
luglio 2006 e il rinvio degli atti all’Ufficio AI perché, ordinata una perizia
medica volta a determinare quando ha iniziato a insorgere il peggioramento
delle cefalee, la relativa evoluzione e le conseguenti ripercussioni sulla
capacità lavorativa dell’insorgente, si pronunci nuovamente sulla sua domanda
di prestazioni a decorrere dal mese di luglio 2006.
2.11
Parzialmente
vincente in causa, la ricorrente, patrocinata da un sindacato, ha diritto a
un'indennità per ripetibili parziali da mettere a carico dell’UAI (cfr. art. 61
cpv. 1 lett. g LPGA; DTF 122 V 278; DTF 118 V 139).
2.12
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle
spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, in casu, si giustifica una ripartizione delle spese di
complessivi fr. 200.-- in misura di fr. 70.-- a carico dell’Ufficio AI e di fr.
130.
-- che vanno a carico della ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ La
decisione impugnata è annullata nella misura in cui ha
negato
a RI 1 il diritto a prestazioni a decorrere dal mese di luglio 2006.
§§ L’incarto
è rinviato all’UAI affinché proceda agli accertamenti indicati ai considerandi
2.9., 2.10. e si pronunci nuovamente sul diritto dell’assicurata a prestazioni
dell’assicurazione invalidità a fare tempo dal mese di luglio 2006.
2. Le spese,
per fr. 200.--, sono ripartite in ragione di fr. 70.-- a carico dell’Ufficio AI
e di fr. 130.-- a carico dell’assicurata.
L’Ufficio
AI verserà alla ricorrente la somma di fr. 400.-- a titolo di ripetibili
parziali (IVA inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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