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32.2007.187

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

18 giugno 2008Italiano71 min

Source ti.ch

Fatti

I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così

espresso:

"

6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo

da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche,

per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente

necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una

incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2,

destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF

130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un

disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a

determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa

suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art.

4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit

und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den

Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz

Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76

segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a

questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il

disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una

gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla

persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato

del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V

165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298

consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi

eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità

psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata

di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche

croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili

o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale

dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto

"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi

profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza

di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore

somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i

riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare

ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle

affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai

sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29

gennaio 2003 in re P., I

129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).

In tale contesto, l'esperto chiamato ad

esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della

ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato

(VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."

Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:

"

5.2 In una recente

sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità

presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica

di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa

di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni

organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi

stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione

sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato,

senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso

tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto

psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer

Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o

stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi

a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del

12 marzo 2004 in re N., consid.

2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit

und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den

Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz

Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76

segg. e 80 segg.)."

In

una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004 pubblicata in DTF 131 V 49 l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore

somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei

criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi

a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione

sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto, se le

limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei

sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a

prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una

notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;

l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza

in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i

lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;

l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante

il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im

Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:

Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno

studio approfondito di Winchkler e Foerster).

La nostra Massima Istanza in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata nella

propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia,

rilevando:

"

(…)

Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente

sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione

nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che

non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione

la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli

ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose

similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal

profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per

analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da

dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di

una fibromialgia.

Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve

presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere

sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131

V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve

comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati

fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di

fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi

negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante

per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un

processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe

croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le

manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure

ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo

nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di

una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato

psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di

un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto

tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di

disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno

alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni

legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi.

(…)” (STFA del 19 maggio 2006 nella causa O., I 873/05)

In una sentenza 9C_35/2007

del 4 aprile 2008, l'Alta Corte ha sottolineato:

" (...)

Quanto agli effetti invalidanti della

fibromialgia, invocati con il ricorso e negati nel caso di specie dal primo

giudice sulla scorta della valutazione del Servizio X.________, basta il

rilievo che, in analogia a quanto stabilito in materia di disturbo somatoforme

da dolore persistente, la malattia non è di regola atta a determinare una

limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare

un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI e che comunque le condizioni per

eccezionalmente ammettere una siffatta ipotesi non sono certamente date in

concreto in assenza di una comorbidità psichiatrica importante (in casu:

sintomatologia depressiva descritta in totale regressione) e in presenza di una

(chiara) tendenza all'esagerazione riscontrata dal dott. J.________ (DTF 132 V

65 consid. 4.2.1 e 4.2.2 pag. 70 seg.; 131 V 49 consid. 1.2 pag. 50; 130 V 352

consid. 2.2.3 pag. 353 seg. e consid. 3.3.1 pag. 358). (...)"

In una

sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che

“(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in

particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata

sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto

scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del

Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4).

(…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

2.6. Nell’evenienza

concreta, l'assicurata, dal 1° novembre 1999, è stata posta al beneficio di una

rendita intera d'invalidità, per un grado del 100% (doc. 12-2 e 14), a causa di

una poliartrite reumatica sieropositiva e di una fibromialgia, che la rendevano

inabile al lavoro al 100% in qualsiasi attività, come attestato dal dr. __________,

spec. FMH in reumatologia, nel rapporto medico del 7 febbraio 2000

all’attenzione dell’UAI (doc. 4/1-3).

In

quell’occasione, il dr. __________ aveva evidenziato che non era esigibile

dall’assicurata lo svolgimento di alcuna attività lavorativa, dato che la

poliartrite che la affliggeva non era sotto controllo, aggiungendo che “è

possibile, ma non certo, che in futuro, se la malattia poliarticolare risulterà

sotto controllo, sia di nuovo proponibile un'attività leggera, a tempo parziale

(paziente da ricontrollare tra 2-3 anni)" (doc. 4-3). RI 1Tale

decisione è stata confermata alla fine della procedura di revisione dell’aprile

2002 (doc. 18-1).

2.7. Nel novembre

2005 l’Ufficio AI ha avviato, d’ufficio, una procedura di revisione (doc. 27-1).

In questo contesto, l’assicurata ha indicato che il suo stato di salute è rimasto

invariato. Anche il dr. __________, nel rapporto medico del 25 novembre 2005

all’attenzione dell’UAI, ha rilevato che lo stato di salute dell’interessata è

rimasto stazionario, indicando che la prognosi è legata essenzialmente alla

fibromialgia, che a suo parere deve essere valutata tramite una perizia medica (doc.

28-1).

Il medico SMR, dr. __________, medico generico (sul

diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR,

cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), in data 9 marzo 2006 ha chiesto al dr. __________ di

descrivere il decorso della malattia dell’interessata dal 1999 in poi, indicando quali sono i suoi

limiti funzionali (doc. 33-2).

Con scritto del 15 marzo 2006 il dr. __________

ha risposto:

"

(...)

Come già scritto nel mio rapporto del 25.11.05

non valuto più la paziente per la problematica della poliartrite reumatica dal

13.09.03. Fino ad allora la situazione era stata caratterizzata da un discreto miglioramento

sintomatico ed una normalizzazione dei parametri infiammatori. Non erano più

state eseguite radiografie. All'epoca la paziente presentava un miglioramento

sintomatico parziale con una scomparsa delle sinoviti e un'evoluzione verso una

fibromialgia secondaria.

A oltre 2.5 anni di distanza non posso esprimermi

in maniera corretta in merito alle sue domande per quel che concerne la

capacità lavorativa della paziente. Ritengo quindi, come già scritto nel mio

precedente reperto, una perizia medica indispensabile."

(Doc. 33-1)

Sulla base di queste risposte, l’UAI ha quindi ritenuto

opportuno sottoporre l’interessata ad una perizia reumatologica, affidata al dr.

__________, spec. FMH in malattie reumatiche, fisiatria e riabilitazione.

Nel suo

referto peritale del 7 luglio 2006 il dr. __________ ha posto le diagnosi di “tendenza

al reumatismo generalizzato delle parti molli (fibromialgia); anamnesticamente

poliartrite, attualmente senza attività clinica e/o umorale”(doc. XXI pag. 6).

Il dr. __________

ha evidenziato che le lastre effettuate alle mani e ai piedi sono risultate

perfettamente normali e che gli esami di laboratorio del marzo 2005 sono

risultati normali, sia per i parametri infiammatori, sia per la sierologia

reumatica.

Pertanto,

lo specialista ha concluso che non sono adempiuti i criteri per porre la

diagnosi di una poliartrite di qualsiasi tipo, malattia passata in remissione

almeno dal 2004, secondo il rapporto medico per l’AI del 25 novembre 2005 del

dr. __________ (doc. XXI pag. 8).

Quanto alla dolorabilità delle parti molli e del

rachide, il dr. __________ ha constatato che le capacità fisiche dell’interessata

sono quelle corrispondenti alla sua costituzione e alla sua età e le consentono

di svolgere, al 100%, sia la sua precedente attività di operaia nel settore

dell’assemblaggio, sia qualsiasi tipo di attività consona alle sue capacità

manuali ed intellettuali (doc. XXI pag. 9).

Nel suo rapporto medico dell’8 agosto 2006, il

dr. __________ del SMR ha osservato che, sulla base della perizia del dr. __________

del 7 luglio 2006, non vi sono i presupposti per confermare la rendita erogata

in precedenza a causa della poliartrite di cui era affetta l’assicurata.

Quanto alla fibromialgia, in assenza di un

correlato clinico all’esame funzionale e di sintomi psichiatrici, il dr. __________

ha confermato le conclusioni del perito, ritenendo tale patologia non

invalidante. Il dr. __________ ha quindi considerato l’assicurata abile al

lavoro in qualsiasi attività, a partire dal momento della perizia, ossia da

luglio 2007 (doc. 38-3).

A seguito della nuova documentazione medica

prodotta dall’assicurata, nelle sue annotazioni del 9 ottobre 2006, il dr. __________

ha osservato:

"

Dal punto di vista reumatologico la

situazione è chiara:

dal decorso, esame clinico, di laboratorio e

radiologico la diagnosi di artrite reumatoide non è più valida.

Si tratta quindi di un cambiamento sostanziale e

non di una differente valutazione della stessa situazione.

Inoltre il documento giustificativo medico

allegato del reumatologo (breve annotazione scritta su una ricetta del

25.09.2006) non fa altro che confermare quanto affermato dal dr. __________

nella sua perizia: "incapacità lavorativa da me verificata corrisponde a

quella rilevata dal dr. __________ nella sua perizia del 07.07.2006".

Per quanto riguarda la parte psichiatrica:

finora nessuno aveva mai fatto rilevare la

presenza di una patologia psichiatrica, neanche alla perizia era stato

segnalato che era in corso un trattamento.

Da notare che il reumatologo si perita di significare,

nei casi in cui il reperto reumatologico non coincide con quanto dichiarato

dall'A., l'importanza dello stato psichico e la necessità di una valutazione

psichiatrica, cosa che in questo caso non è stata fatta.

Appare quindi non molto chiara la segnalazione,

tramite un breve certificato stilato su una ricetta del 21.09.2006, la presenza

di una "grave psicopatologia invalidante che la rende totalmente inabile

al lavoro", da parte del __________, senza neanche firma chiaramente

identificabile.

Nella perizia si segnalano difficoltà

socioeconomiche, che però non equivalgono a patologia psichiatrica, e agli atti

vi è un documento di segnalazione di aggressione / violenza da parte del marito

(avvenuto il 11.04.2006, PS Ospedale __________), con lettera del PP che prende

nota della richiesta di sospensione del procedimento inoltrata dall'A..

L'annuncio della patologia psichiatrica rende

comunque necessaria la continuazione.

È indicata una valutazione psichiatrica (e non

pluridisciplinare come richiesto dall'A. e dai suoi rappresentanti, visto che

dal lato reumatologico la situazione è chiara), tenendo anche presente la

diagnosi posta dal reumatologo di fibromialgia (rispettivamente di

"tendenza alla fibromialgia" nella perizia).

Perizia psichiatrica SMR (dr.ssa __________)."

(Doc. 41-1)

L’assicurata è quindi stata sottoposta ad un

esame peritale psichiatrico presso la dr.ssa __________, medico SMR specialista

in psichiatria, che ha visitato l’assicurata in data 9 novembre 2006 e 3 maggio

2007.

Nel suo rapporto peritale del 14 maggio 2007, la

dr.ssa __________, poste le diagnosi di “sindrome somatoforme da dolore

persistente (ICD10-F45.4); disturbo dell’adattamento, reazione

ansioso-depressiva in remissione (ICD10-F43.22)”, ha considerato l’assicurata,

da un punto di vista psichiatrico, pienamente abile al lavoro, osservando:

"

(...)

L'analisi delle vicende personali permette di

evidenziare relazioni familiari difficili e conflittuali. Inizialmente con la

famiglia di origine da cui si allontana e da cui viene allontanata dopo aver

scoperto di essere incinta per la vergogna e il disonore, successivamente con

il primo marito, alcolista che in varie occasioni la maltratta fino anche a

minacciarla con un'arma. L'assicurata ha tuttavia tentato di superare tali

eventi e ha continuato a mantenere un funzionamento lavorativo e personale

soddisfacente per anni.

Con il subentrante però di un rapporto coniugale

sempre più difficile a causa dei problemi di salute del marito ricoverato nel

2001 in __________ e a cui viene diagnosticata un'infezione da HIV,

l'assicurata sviluppa una sintomatologia algica inizialmente sovrapposta alla

patologia reumatica che perdura nonostante il miglioramento del disturbo

somatico associato.

Nel 1999 le viene riconosciuta una rendita AI a

causa di una sintomatologia algica accompagnata da parestesie e soggettiva

mancanza delle forze nella presa inquadrabile in una poliartrite reumatica,

rendita riconfermata nella revisione del 2002. Nell'ultima revisione del 2006 viene

invece considerata una capacità lavorativa completa visto il netto

miglioramento del quadro reumatologico. L'A inizia quindi a sviluppare dopo la

comunicazione della decisione AI di sospendere l'erogazione delle prestazioni

una sintomatologia ansioso-depressiva inquadrabile in un disturbo

dell'adattamento secondario alla preoccupazione di aver perso il supporto

economico e alla soggettiva incapacità di poter riprendere l'attività

lavorativa dopo oltre 7 anni di allontanamento dal mondo del lavoro.

La raccolta anamnestica, il quadro

psicopatologico e il decorso orientano verso la diagnosi di un disturbo

somatoforme su cui si è inserito a partire dal settembre 2006 un disturbo

dell'adattamento. L'esordio del disturbo somatoforme non è facilmente definibile

in quanto il suo sviluppo si sovrappone inizialmente alla patologia reumatica

la cui risoluzione ha permesso di evidenziare l'origine anche psichica del

dolore.

L'A. in anamnesi presenta una personalità

caratterizzata da una bassa capacità a tollerare situazioni frustranti che però

non si strutturano in un disturbo di personalità.

Il Dr. med. __________ alla nostra richiesta di

informazioni aggiuntive scrive, nel suo certificato del 19.02.2007, che l'A.

presenta uno stato di sofferenza psichica e somatica ad evoluzione cronicizzante

e ritiene che non vi sia un miglioramento significativo sul piano lavorativo.

Tuttavia considera utile una valutazione a

distanza di tre mesi. Non vengono descritte le risorse attuali o i limiti

funzionali che possono influenzare in maniera duratura la capacità lavorativa.

I due incontri effettuati a distanza di 5 mesi

evidenziano un miglioramento del tono dell'umore e dell'ansia che è iniziato

già dal gennaio scorso tanto che l'A. dichiara di aver sospeso, in accordo con

il curante, l'antidepressivo e in entrambi i colloqui non emergono disturbi del

pensiero e della concentrazione. Il decorso del disturbo dell'adattamento

appare quindi favorevole e non assume caratteristiche di una patologia

invalidante.

Il disturbo somatoforme appare invariato nella

sua espressione; la descrizione della sintomatologia è piuttosto vaga,

improntata verso una teatralità e si nota una discrepanza tra l'obiettività

clinica e le lamentele soggettive come evidenziato in tutti e due gli incontri.

L'A. mantiene un buon legame con gli amici che incontra nella sue passeggiate ed

invita a casa.

Anche la relazione con il coniuge non sembra così

deteriorata come da lei descritta; durante la visita non emergono tensioni di

coppia significative tanto che entrambi dichiarano di uscire quotidianamente

assieme e di trascorrere insieme agli amici il loro tempo libero; inoltre

mantiene con il figlio e il figliastro dei buoni rapporti tanto che

quest'ultimo, pur abitando fuori Cantone, viene periodicamente ad aiutarla. Il

funzionamento sociale e famigliare quindi non appare compromesso in maniera

significativa dalla patologia psichiatrica. Ammettono che i momenti di tensione

coniugale nascono da momenti di nervosismo legati ad incomprensioni o a stati

di malessere legati al loro "essere malati".

In conclusione, non si evidenziano durante i due

colloqui limiti funzionali che sostengano una incapacità lavorativa. È

importante che il percorso di cura psichiatrico aiuti l'A. ad elaborare i

fattori psicologici alla base del mantenimento del dolore somatoforme e che l'A.

possa riprendere al più presto un ruolo sociale attivo."

(Doc. 46-6+7)

2.8. A seguito

della decisione con la quale l’amministrazione ha soppresso la rendita,

l’assicurata ha trasmesso al TCA nuova documentazione medica e meglio:

-

certificato del 4 giugno 2007 del __________,

che attesta che l’assicurata è in cura presso il citato Centro a causa di una

sintomatologia depressiva che le causa una inabilità lavorativa del 100% dal 15

settembre 2006 (doc. A2)

-

rapporto del 22 aprile 2007 redatto dal dr. __________,

Capo clinica di neurologia dell’Ospedale regionale di __________ e dal dr. __________,

medico assistente, nel quale si legge:

" Le

riferiamo a proposito di questa paziente esaminata ambulatoriamente il 29.03.2007

e sottoposta ad un esame elettroneurografico il 17 aprile 2007.

Anamnesi

Paziente affetta da

fibromialgia da almeno 7 anni, che nel 2006 si era accorta di dolore

particolarmente intenso quando appoggiava la superficie esterna del piede

sinistro al suolo. Questo ha portato all'esecuzione di una RX, con

identificazione di un corpo estraneo (ago) a livello del V° metatarso del piede

sinistro. In data 14.11.2006, si è quindi provveduto ad asportazione dello

stesso. In seguito la paziente ha presentato, e presenta tuttora, importante

dolore al piede, associato a sensazione disestesica al tatto, con

localizzazione a livello della superficie laterale del piede (sia dorso che

pianta), con intolleranza al tatto senza chiara ipoestesia.

Per non appoggiare il

piede, la paziente deambula con le stampelle, non riesce a sopportare le

calzature. Nonostante la terapia antidolorifica attuale, la paziente è sempre

molto sofferente. Anche la notte dorme male, perchè il solo contatto del piede

con il letto determina un dolore intenso. La situazione è migliore quando

scarica completamente il peso dal piede.

Dopo l'intervento

chirurgico al piede ha effettuato un mese di riabilitazione a __________

(dicembre-gennaio) senza beneficio.

In parallelo la

paziente segnala disturbi parestetici ad entrambe le mani, sia notturni che

diurni, specialmente quando utilizza le stampelle.

Anamnesi remota

● Poliartrite

sieronegativa oligosintomatica.

● Fibromialgia

(per questi due disturbi era stata seguita in passato dal Dr. __________).

● Nel

luglio 2003 è stata valutata presso i nostri ambulatori per una algia facciale,

per la quale è stata esclusa l'origine neurologica. In particolare la paziente

aveva effettuato RM cerebrale ed esame neurosonologico, presso il nostro

ospedale, risultati negativi.

● st d.

emorroidectomia.

● st

d. asportazione di lesione cistica uterina non meglio precisata.

Terapia attuale

Tramal 3-4 ggt 0-0-1

Dafalgan 1g in riserva, tutti i giorni ne assume almeno

1 cp.

Tranxillium 5 mg 1-0-1

Aulin 100 mg bustine 1

o 2 al giorno

Esame neurologico

Paziente piuttosto

sofferente e tesa riguardo il disturbo attuale.

Deambula con

l'ausilio di una stampella per scaricare il peso dal piede sinistro.

Importanti disestesie

al tatto a carico di tutto il piede, ma principalmente della metà laterale

dorsale del piede, comprese le ultime 2 dita e della zona posteriore al

malleolo mediale. Non è possibile valutare la discriminazione tatto-puntura per

l'importante dolore evocato da tali stimolazioni. A livello della cicatrice si

palpa una nodulazione dura e molto dolente. Segno di Tinel negativo al malleolo

mediale.

Non è presente una

franca paresi, sebbene la paziente contragga sotto-massimalmente per il dolore.

ROT: rotulei e ROT arti superiori normoevocabili, achillei deboli.

Senso posturale

conservato. Pallestesia conservata. Trofismo cutaneo normale.

Esame

elettroneurografico (17.04.2007): non segni di

neuropatia nei nervi esaminati, in particolare conduzione dei nn. plantari

normale e simmetrica.

Non segni di una

sindrome del tunnel carpale.

Conclusione

Trattasi di paziente

con disestesie e dolori al piede sinistro insorti dopo asportazione di corpo

estraneo a livello del V metatarso. Nonostante la elettroneurografia sia

risultata nella norma, la distribuzione delle disestesie corrisponde al

territorio del n. surale e del n. planare laterale, una irritazione di questi

nervi, in prima ipotesi nell'ambito di una patologia locale (cicatriziale,

infiammatoria, neuroma post-traumatico) resta quindi possibile.

Proponiamo dunque una

valutazione ortopedica (mandiamo copia della lettera dal Dr. __________ con

la preghiera di convocare al più presto la paziente) ed eventualmente una RM

del piede.

Intanto abbiamo

prescritto terapia con Neurontin 300 mg 1-1-1.

In parallelo abbiamo

eseguito un esame elettroneurografico che ha escluso una sindrome del tunnel

carpale favorita dall'uso prolungato di stampelle." (Doc. A4)

-

rapporto del 24 maggio 2007 del dr. __________,

Capo clinica di ortopedia presso l’Ospedale __________ di __________, in merito

alla visita del 4 maggio 2007, del seguente tenore:

" Ho

visitato come richiestomi dai colleghi della neurologia (allego lettera), la

paziente suddetta per la persistenza dopo asportazione, nel settembre 2006, di

un corpo estraneo (Ago) dalla pianta del piede in regione della base del V

metatarso, in regione del nervo surale e plantare.

A livello locale si

apprezzava una tumefazione, dolore acuto localmente e calore.

La paziente riferiva

dolori brucianti al carico con difficoltà importanti alla deambulazione, che

avveniva con due stampelle. Ho richiesto una MRI al piede per escludere

neurinomi, altri granulomi, che effettivamente sono stati esclusi. Ho rivisto

la paziente in data 14.05.2007 ed il quadro clinico era rimasto invariato.

Ho consigliato di

proseguire con la terapia in atto (Neurontin 300 mg 1cp per tre volte al dì,

Voltaren 1 cp al dì, Pantozol 1 cp al dì), un'inabilità al 100% ed un controllo

dal reumatologo e dal proprio medico curante.

Quello che si

potrebbe effettuare è una terapia cortisonica, ma ritengo più appropriata prima

una valutazione reumatologica.

Rimango a

disposizione per ulteriori informazioni." (Doc. A3)

-

certificato del 23 maggio 2007, con il quale il

dr. __________, spec. FMH in malattie reumatiche, ha attestato di essere stato

consultato dall’assicurata in data 9 maggio 2007, 16 maggio 2007 (per analisi)

e 22 maggio 2007 (doc. E).

Al riguardo, nelle sue annotazioni del 13 giugno

2007, il dr. __________, medico SMR, spec. FMH in medicina generale, ha

osservato:

"

Assicurata con rendita AI 100% dal 1.11.1999 su

certificato succinto dr. __________ del 7.2.2000

Diagnosi: poliartrite reumatica non erosiva

Fibromialgia

Prima revisione 2005:

- __________

indica stato di salute stazionario, nella lettera del 2006 indica che fino al

2003 vi è stato un certo miglioramento, non vede la paziente dal 13.9.2003

Perizia dr. __________ 7.7.2006:

diagnosi: tendenza al reumatismo generalizzato delle parti

molli (fibromialgia)

anamnesticamente

poliartrite, attualmente senza attività umorale e/o clinica

si conclude per assenza di limiti funzionali dal

punto di vista reumatologico

progetto di decisone UAI del 22.8.2006:

soppressione rendita

il 18.9.2006 l'assicurata viene sottoposta a

scintigrafia ossea che mostra unicamente alterazioni di tipo degenerativo

limitate consone all'età dell'assicurata

18.9.2006 dr. __________, neurologo: irritazione

del nervo mediano d'ambo i lati senza evidenza di neuropatia

25.9.2006: il dr. __________ con certificato

conferma i limiti funzionali espressi dal dr. __________

in fase di osservazione viene indicato che

l'assicurata è in cura psichiatrica

in seguito l'assicurata viene valutata dal punto

di vista psichiatrico in ambito SMR (psichiatra, dr.ssa __________) il

9.11.2006 ed il 3.5.2007:

diagnosi: disturbo somatoforme da dolore

persistente F 45.4

disturbo

dell'adattamento, reazione ansioso-depressiva in remissione F. 43.22

in pratica viene negata la presenza d'una

patologia psichiatrica limitante

decisione UAI del 15.5.2007: soppressione rendita

d'invalidità

in fase di revisione vengono presentati:

- breve

certificato del 4.6.2007 del __________ dove si attesta una IL continua del

100% dal 15.9.2006

- rapporti

visita del 4.5.2007 dr. __________, ortopedia e del servizio di neurologia del

17.4.2007: da questi risulta che l'assicurata è stata sottoposta ad

asportazione di corpo estraneo a livello del piede il 14.11.2006 con seguente

periodo di degenza a __________ per 1 mese:

- elettroneurografia normale

- RM piede: normale

- Si consiglia valutazione

reumatologica

Considerandi

- Il

15.12.2006

è stata eseguita nuova scintigrafia ossea con riscontro di zona

infiammata a livello del tarso sinistro in stato dopo recente intervento

chirurgico.

Viene esclusa una

algodistrofia, invariate le modeste alterazioni degenerative.

- l'assicurata

si è presentata il 9.5.2007 ed il 22.5.2007 dal dr. __________, reumatologo.

Valutazione:

per quanto concerne la patologia reumatica e

psichiatrica l'assicurata è stata debitamente valutata concludendo per una

problematica somatoforme. La documentazione prodotta dopo la perizia non

permette di rendere verosimile una modifica dello stato di salute concernente

queste patologie.

Quale nuova problematica è da menzionare

l'insorgenza d'un dolore persistente al piede dopo asportazione di corpo

estraneo banale (ago). In pratica tutti gli esami eseguiti non hanno permesso

di oggettivare un danno organico residuo (in particolare RM e neurografia)

mentre la scintigrafia ha mostrato un referto compatibile con lo stato

postoperatorio. La persistenza di tale sintomatologia "invalidante"

va quindi vista nel contesto della nota problematica somatoforme (rimando qui

alla descrizione del comportamento teatrale dimostrato in occasione della

valutazione psichiatrica) e della questione di soppressione della rendita.

In conclusione si conferma dal punto di vista

medico un quadro di problematica somatoforme senza patologia psichiatrica

sottogiacente di valenza invalidante." (doc. VII/bis)

L’assicurata ha poi trasmesso al TCA altri due

certificati medici, uno del dr. __________, l’altro del __________.

Nel certificato del 12 luglio 2007 il dr. __________

ha attestato che l’assicurata “è seguita da noi per un’algia alla parte

laterale che le causa un’invalidità lavorativa al 100% a lungo termine”

(doc. M).

Nel certificato del l’11 luglio 2007 il __________

ha indicato che l’interessata “è in nostra cura per una sintomatologia

depressiva che le causa invalidità lavorativa al 100% a lungo termine”

(doc. L).

Nelle sue annotazioni mediche del 23 luglio 2007

il dr. __________ ha rilevato:

"

Vedi nota riassuntiva del 13.6.2007

Attualmente vengono presentati 2 brevissimi

certificati (__________ e dr. __________, ortopedia) che attestano una IL del

100% di lunga durata.

L'allegata RM è nota e già discussa nel rapporto

del dr. __________ del 24.5.2007.

In conclusione, permane una sintomatologia

invalidante a livello del piede di origine X, patologia presente dal

14.11.2006

Da allora l'assicurata è da ritenersi non abile a svolgere attività

lavorative in piedi, lavori da svolgere da seduta senza dover azionare dei

pedali non risultano invece impediti dalla patologia localizzata a livello del

piede questo in considerazione degli accertamenti reumatologico e psichiatrici

eseguiti. Faccio inoltre notare che finora non è stata fornita una spiegazione

oggettivabile dei disturbi a livello del piede." (Doc. XIV/bis)

Con scritto del 15 ottobre 2007 indirizzato al

patrocinatore, il dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, ha

attestato:

"

La signora RI 1 presenta uno stato

psicopatologico caratterizzato da una sindrome mista ansioso-depressiva

aggravata da una polipatologia somatica con Fibromialgia, poliartrite, algie

facciali estremamente dolorosa ed invalidante.

Come se tutto ciò non bastasse la paziente ha

subito un intervento ad un piede, in seguito al quale sembra vi sia stata una

lesione permanente di tipo nervoso, e a ciò si deve aggiungere un sospetto

tumore al seno attualmente indagato dai colleghi.

Per terminare da segnalare una compromessa e

grave situazione familiare e psicosociale.

Il quadro d'insieme è dei più preoccupati e

invalidanti. La paziente è tuttora completamente inabile al lavoro, invalida al

100% con prognosi molto impegnativa." (Doc. O)

In corso

di causa, questa Corte si è rivolta al dr. __________, chiedendogli di

precisare i motivi per i quali ha ritenuto l’assicurata inabile al lavoro al 100%

e di indicare se condivide o meno la valutazione del SMR del 23 luglio 2007

(doc. XXVI).

Questa è

stata la sua risposta, pervenuta al TCA in data 26 maggio 2008:

"

Con la presente rispondo alla sua lettera del

23.04

, nella quale mi chiede un parere sull’inabilità lavorativa della

paziente suddetta.

Per quanto mi riguarda la paziente è affetta da

una polimialgia, con esito cicatriziale in sede della base del V metatarso del

piede sinistro.

La paziente era stata posta in inabilità

lavorativa nella misura del 100% a lungo termine, poiché avevo consigliato alla

medesima di rivolgersi ad un reumatologo: al fine di valutare eventualmente una

terapia cortisonica o comunque una variazione sulla terapia in atto; non

sapendo la data precisa in cui la paziente sarebbe stata visitata da un

reumatologo, avevo posto un’inabilità lavorativa al 100% a lungo termine.

Per quanto riguarda la decisione del medico

regionale, il quale consiglia un’attività lavorativa da svolgere seduta, senza

dover azionare pedali e senza dover rimanere a lungo in piedi, ritengo questa

sia un’ottima soluzione per poter permettere alla paziente un reintegro sociale

e lavorativo, visto anche che la patologia fibromialgica ha portato la paziente

ad uno stato depressivo lieve, come ho potuto constatare durante le visite

ambulatoriali.

Ritengo corretto un reintegro lavorativo con

un’attività consona, tenendo conto delle problematiche della paziente.” (Doc.

XXX)

2.9

Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso

valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli

esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta

l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)

e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento

della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere

motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I

355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U

330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser,

Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18

marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche

eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di

evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici

specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a

conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella

causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993

nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p.

189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre

considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM.

Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa,

nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere

in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione

invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove

è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la

propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per

quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono

tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

In

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte

federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(DTF 125 V 354).

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da

medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).

Il TFA,

in una sentenza I 938/05 del 24 agosto 2006 si è espresso sul valore probatorio

delle opinioni espresse dai medici SMR nell’ambito dell’assicurazione per

l’invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e

il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2

L'on ne saurait certes

mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre

d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que

l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS

sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;

toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre

médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des

critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y

a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui

préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service

médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen

clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne

relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un

doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien

valoir de tel. (…)" (consid. 3.2)

Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve

adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del

disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella

quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal

paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto

dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi

handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

2.10

Nella

fattispecie, viste le risultanze mediche sopra esposte (consid. 2.6., 2.7. e

2.8

) e richiamata la giurisprudenza in materia di valore probatorio di

rapporti medici (consid. 2.9.), questo Tribunale deve concludere che, a

ragione, l’Ufficio AI ha ritenuto l’interessata, dal mese di luglio 2006, abile

al 100% nella sua precedente attività e in altre attività adeguate, rispettose

dei suoi limiti funzionali.

Al

riguardo, occorre innanzitutto ricordare che, secondo la giurisprudenza (cfr.

DTF 133 V 108), il punto di riferimento temporale per valutare se si è in

presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità suscettivo di

incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito, come nel caso

di nuova domanda, dall’ultima decisione cresciuta in giudicato che si fonda su

un esame materiale del diritto alla rendita.

Nel caso

concreto si tratta quindi della decisione del 13 novembre 2002, con la quale è

stata confermata l’attribuzione all’assicurata del diritto ad una rendita

intera dal 1° novembre 1999, a

causa della poliartrite reumatica sieropositiva e della fibromialgia che la

affliggevano, rendendola inabile al lavoro al 100% in qualsiasi attività, come

attestato dal dr. __________ (cfr. doc. 4/1-3).

Si tratta

quindi di verificare se, da allora, è intervenuto un importante cambiamento.

Al

riguardo, va rilevato che l’Ufficio AI, in sede di revisione, ha disposto una

perizia reumatologica, affidata al dr. __________ e una valutazione peritale

psichiatrica, a cura della dr.ssa __________ del SMR, dalle quali il TCA non ha

motivo di distanziarsi.

2.10.1

In tale

contesto va preliminarmente rilevato che in una sentenza I 65/07 del 31

agosto 2007, il Tribunale federale ha ritenuto non probante la perizia

effettuata da un medico SMR, a causa di irregolarità formali legate alla sua

persona e all’esercizio della sua attività. In quel caso, il medico SMR aveva

infatti effettuato una valutazione psichiatrica, apponendo, accanto alla sua

firma, l’indicazione “specialista FMH in psichiatria”. L’Alta Corte ha tuttavia

sottolineato che, al momento di esprimere la sua valutazione, il medico SMR non

era in possesso del titolo di “specialista in psichiatria e psicoterapia” ai

sensi della legislazione federale in materia. Pur avendo seguito la formazione

completa in psichiatria e psicoterapia, ricevendo una attestazione dalla FMH,

egli non aveva conseguito il titolo postgrado di specialista, dato che non

possedeva un diploma federale di medicina o un diploma di medicina riconosciuto

in Svizzera. Per le medesime ragioni egli non era nemmeno titolare del titolo

di “psichiatra FMH”, posto che la sigla FMH è esclusivamente riservata ai

membri della Federazione dei medici svizzeri (FMH) in possesso di un titolo

postgrado federale o di un titolo di formazione postgraduata riconosciuto.

Inoltre, nel caso in esame, il medico SMR, oltre a non essere

abilitato ad esercitare la professione di medico a titolo indipendente, non era

neppure abilitato ad esercitare a titolo dipendente, in mancanza di un diploma

federale svizzero o di un diploma straniero riconosciuto, requisiti necessari

per ottenere un’autorizzazione in tal senso.

Nella fattispecie concreta, dalle precisazioni

fornite dal dr. __________, medico responsabile del SMR, su richiesta esplicita

del TCA (cfr. doc. XXIII), questo Tribunale ha appurato che la dr.ssa __________

è in possesso del titolo di specialista in psichiatria e psicoterapia,

riconosciuto dalle competenti autorità (doc. XXVII).

Pertanto, la perizia psichiatrica del 14 maggio 2007 allestita

dalla dr.ssa __________ può essere presa in considerazione dal TCA.

2.10.2

Quanto alle

patologie somatiche di cui è affetta l’assicurata, alla perizia del dr. __________

del 7 luglio 2006, completa e priva di contraddizioni, va riconosciuta forza

probatoria piena.

Nel suo referto

peritale reumatologico del 7 luglio 2006 il dr. __________ ha ripercorso la

storia clinica dell’interessata, affetta da una poliartrite reumatica

diagnosticata dal dr. __________ sulla base della scintigrafia ossea

dell’agosto 1999, che secondo lo specialista rendeva l’assicurata totalmente

inabile al lavoro in qualsiasi attività. L’evoluzione di tale patologia nel

corso degli anni è stata favorevole, come indicato dallo stesso dr. __________

nel rapporto di decorso per l’UAI del novembre 2005, nel quale ha riscontrato

l’assenza di sinoviti, sospendendo quindi il trattamento di fondo. All’esame

clinico peritale, il dr. __________ ha evidenziato l’assenza di patologie

statiche o funzionali al rachide e agli arti, escludendo in particolare l’esistenza

di segni infiammatori alle articolazioni e di fenomeni neurocompressivi alle

mani. Inoltre, dalle lastre convenzionali alle mani e ai piedi, il dr. __________

ha potuto escludere la presenza di affezioni di tipo reumatico-infiammatorio,

evidenziando nelle parti molli del metatarso sinistro un corpo estraneo (parte

di un ago), del quale l’assicurata non era a conoscenza.

Il dr. __________

ha quindi ritenuto assente la diagnosi di poliartrite, passata in remissione

(doc. XXI, pag. 8). Quanto alla dolorabilità delle parti molli sia del rachide,

che degli arti, nell’ambito di una tendenza alla fibromialgia generalizzata, il

dr. __________ ha escluso che sul piano funzionale vi siano degli impedimenti,

ritenendo quindi l’assicurata totalmente abile al lavoro nella sua precedente

attività di operaia, sia in altre attività consone alle sue capacità manuali ed

intellettuali (doc. XXI, pag. 9).

Dal

rapporto peritale del dr. __________ emerge quindi, in maniera chiara e ben

motivata, un netto miglioramento, da un profilo reumatologico, dello stato di

salute dell’assicurata - vista la remissione della poliartrite - tale da

renderla totalmente abile al lavoro nella sua precedente attività di operaia

addetta all’assemblaggio e in qualsiasi altra attività consona alle sue

capacità manuali ed intellettuali.

Quanto

alla diagnosi di fibromialgia, a suo tempo posta dal dr. __________, il dr. __________

ha riscontrato una moderata dolorabilità delle parti molli sia del rachide che

degli arti nell’ambito di una tendenza alla fibromialgia generalizzata,

non invalidante, dato che secondo lo stesso specialista l’interessata è da

considerare abile al lavoro al 100% sia nella sua professione, sia in qualsiasi

lavoro adatto (doc. XXI/pag. 9).

Al riguardo, va ricordato che, come visto in

precedenza (cfr. consid. 2.5.), secondo la giurisprudenza federale, anche

in presenza di una fibromialgia (come nel caso di un disturbo del dolore

somatoforme) si deve presumere che tale affezione o gli effetti della stessa

possano essere sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente

esigibili (cfr. DTF 131 V 49).

Solo eccezionalmente, in presenza di determinati

presupposti fissati dalla giurisprudenza, si può ritenere inesigibile

dall'assicurato, affetto da una fibromialgia, lo sfruttamento della sua capacità

lavorativa sul mercato del lavoro.

Nella presente fattispecie, la tendenza alla fibromialgia

dell’interessata non può essere considerata eccezionalmente invalidante, visto

che lo stesso dr. __________ ha ritenuto l’assicurata pienamente abile al

lavoro sia nella sua attività, sia in altre attività adeguate.

Inoltre, conformemente a quanto stabilito dalla

giurisprudenza – ritenuto che l'Alta Corte, in una sentenza I 336/04 dell’8

febbraio 2006, pubblicata in DTF 132 V 65, ha stabilito che per valutare le

incidenze sulla capacità lavorativa di una fibromialgia è necessario, di

regola, un apprezzamento del reumatologo e dello psichiatra (cfr. DTF 132 V 72)

ed ha ritenuto di applicare per analogia alla fibromialgia i principi giurisprudenziali

sviluppati in materia di disturbi da dolore somatoforme (cfr. DTF 132 V 71-72)

– la fibromialgia diagnosticata dal dr. __________ è stata esaminata anche dal

punto di vista psichiatrico, dalla dr.ssa __________, la quale non ha

riscontrato né la presenza di una "comorbidità psichica di notevole

gravità, intensità e durata”, né degli altri criteri richiesti dalla

giurisprudenza per ritenere eccezionalmente inesigibile lo sfruttamento

della capacità lavorativa residua per un assicurato affetto da fibromialgia.

Anche la dolorabilità risentita dall’assicurata al piede sinistro,

della quale non è stata fornita una spiegazione oggettiva, non è in grado di

modificare la valutazione peritale del dr. __________.

Va infatti rilevato che dopo la visita peritale

del 5 luglio 2006 presso il dr. __________ - il quale, dalle lastre

convenzionali effettuate ai piedi, ha evidenziato nelle parti molli del

metatarso sinistro un corpo estraneo (parte di un ago), del quale l’assicurata

non era a conoscenza - l’assicurata è stata sottoposta ad un intervento di

asportazione di un corpo estraneo al piede sinistro, avvenuto in data 14

novembre 2006. Dal rapporto del 22 aprile 2007 del dr. __________, Capo clinica

di neurologia dell’Ospedale regionale di __________, emerge che l’esame di

elettroneurografia è risultato normale. In considerazione tuttavia del

fatto che la distribuzione delle disestesie corrisponde al territorio del nervo

surale e del nervo plantare laterale, motivo per il quale “una irritazione

di questi nervi, in prima ipotesi nell’ambito di una patologia locale

(cicatriziale, infiammatoria, neuroma post-traumatico) resta quindi possibile”,

il dr. __________ ha proposto che venga eseguita una valutazione ortopedica,

presso il dr. __________doc. A4).

Nel suo

rapporto del 24 maggio 2007, il dr. __________, Capo clinica di ortopedia

presso l’Ospedale regionale di __________, ha indicato che alla visita del 4

maggio 2007 ha potuto

evidenziare la presenza, a livello locale, di una tumefazione, dolore acuto localmente

e calore. Dall’esame di RM effettuato, il dr. __________ ha escluso la

presenza di neurinomi e di altri granulomi. In occasione della successiva

visita del 14 maggio 2007, lo specialista ha poi riscontrato uno stato clinico

invariato, consigliando all’interessata di proseguire la farmacoterapia in

atto, ritenendola inabile al lavoro al 100% e ritenendo opportuno un controllo

presso il reumatologo e presso il medico curante (doc. A4).

In un

successivo certificato medico del 12 luglio 2007, il dr. __________ ha

attestato di avere in cura l’assicurata “per un’algia alla parte laterale”, che

le causa un’inabilità lavorativa del 100% a lungo termine (doc. M).

Per consolidata

giurisprudenza il giudice delle

assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla

situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa, quando si ritenga

che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di

accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa

(DTF 127 V 251 consid. 4d, 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93

consid. 3, 99 V 102).

In

concreto, il referto del 22 aprile 2007 del dr. __________

è precedente alla decisione

impugnata (del 15 maggio 2007) ed è quindi rilevante ai fini del presente

giudizio.

I

referti del dr. __________ del 24 maggio 2007 e del 12 luglio 2007, pur essendo posteriori alla

decisione impugnata, fanno riferimento alla situazione clinica dell’assicurata

constatata già nella visita medica del 4 maggio 2007 e in quella del 14 maggio

2007, precedenti alla decisione impugnata. Pertanto, potendo questi referti

permettere di accertare lo stato di salute dell’assicurata antecedente al

provvedimento contestato, tali rapporti sono rilevanti ai fini del presente

giudizio. Essi sono suscettibili di mettere in evidenza elementi di

accertamento retrospettivo della situazione precedente la decisione del 15

maggio 2007 (cfr. STFA U 299/02 del 2 settembre 2003).

La nostra Massima Istanza ha ripetutamente stabilito

che le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA U

202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto,

ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF

125.

V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R.

Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en

l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).

Ad esempio,

nella sentenza 9C 289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale ha

sottolineato che:

" (...)

Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la

divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat

d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux

arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne

saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le

juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs

médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que

si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans

le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en

cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas

donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont

fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont

confirmé la décision attaquée. (...)"

Chiamato dal TCA a precisare le ragioni che

giustificano un’incapacità lavorativa del 100%, il dr. __________ ha indicato

che l’assicurata era stata posta in inabilità lavorativa al 100%, a lungo

termine, dato che lo stesso dr. __________ aveva consigliato una visita

reumatologica al fine di valutare la necessità o meno di una terapia

cortisonica o di una variazione della terapia in atto (doc. XXX).

Il dr. __________, nelle sue annotazioni del 23

luglio 2007, ha indicato che “permane

una sintomatologia invalidante a livello del piede di origine X, patologia

presente dal 14 novembre 2006”, di cui non è stata fornita una

spiegazione oggettivabile, aggiungendo che da tale data l’assicurata non è più

abile al lavoro in attività da svolgere in piedi, mentre può continuare ad

effettuare attività da seduta, senza dover azionare dei pedali e questo “in

considerazione degli accertamenti reumatologico e psichiatrico eseguiti”

(doc. XIV/bis).

Al riguardo, il dr. __________, rispondendo ad una

richiesta di commento delle conclusioni del medico SMR da parte del TCA, con

scritto del 23 maggio 2008, ha

ritenuto quella del dr. __________ “un’ottima soluzione per poter permettere

alla paziente un reintegro sociale e lavorativo”, confermando quindi la

piena capacità lavorativa dell’interessata in attività sedentarie, senza dover

azionare dei pedali (doc. XXX).

Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale

apprezzamento specialistico, che conferma la valutazione del SMR.

Da un punto di vista somatico, dunque, occorre

ritenere che, rispetto alla precedente decisione del 13 novembre 2002, lo stato

di salute dell’interessata ha subito un miglioramento, che la rende totalmente

abile al lavoro nella sua precedente attività di operaia addetta all’assemblaggio

e in altre attività adeguate.

Va al

riguardo sottolineato che la precedente attività dell’assicurata è rispettosa

dei limiti funzionali indicati dal dr. __________ del SMR e condivisi dal dr. __________,

visto che, come comunicato dallo stesso datore di lavoro nel questionario del

16.

febbraio 2000, in qualità di

operaia presso la ditta __________ di __________ ella doveva effettuare “applicazione

di colore mediante pennellino su punte per trapano da dentista, posizionate e

roteanti su di un motore, lavoro da eseguire seduti” (cfr. doc. 10-1).

2.10.3

Per

quanto concerne la patologia psichiatrica, nel suo consulto del 14 maggio 2007,

la dr.ssa __________ ha posto la diagnosi di “disturbo somatoforme da dolore

persistente (ICD10-F45.4); disturbo dell’adattamento: reazione

ansioso-depressiva in remissione (ICD10-F43.22)”, ritenendo l’assicurata

totalmente abile al lavoro (doc. 46/1-7).

Il TCA non ha motivo per distanziarsi dalle

conclusioni alle quali è giunta la dr.ssa __________, nel suo referto peritale

del 14 maggio 2007, che soddisfa i requisiti posti dalla giurisprudenza

affinché un rapporto medico abbia pieno valore probatorio (cfr. consid. 2.9.).

La specialista ha infatti approfonditamente

analizzato la situazione psichiatrica dell’assicurata, tramite un esame

accurato svolto nel corso di due visite peritali (il 9 novembre 2006 e il 3

maggio 2007), dalle quali è emersa l’assenza di patologie psichiatriche

invalidanti.

Il disturbo dell’adattamento con reazione

ansioso-depressiva è infatti stato considerato in remissione e quindi non

invalidante.

La dr.ssa __________, infatti, nel corso delle due visite,

effettuate a distanza di 5 mesi l’una dall’altra, ha potuto constatare un

miglioramento del tono dell’umore e dell’ansia, confermato anche dall’assicurata

stessa – la quale ha indicato che dal mese di gennaio, in accordo con il suo

psichiatra curante, dr. __________, ha sospeso l’assunzione dell’antidepressivo

che assumeva in precedenza – concludendo quindi per un decorso favorevole del

disturbo dell’adattamento, che non assume le caratteristiche di una patologia

invalidante (doc. 46-7).

Anche la sindrome somatoforme è stata ritenuta

dalla dr.ssa __________ non invalidante.

Al riguardo, va ricordato che, come visto in

precedenza (cfr. consid. 2.5.), la sindrome somatoforme da dolore persistente

normalmente non è invalidante. Al fine di stabilire se, eccezionalmente, la

sindrome somatoforme da dolore persistente abbia carattere invalidante, occorre

procedere all’esame dei presupposti fissati dalla giurisprudenza federale per

poter ritenere eccezionalmente inesigibile dall'assicurata lo sfruttamento

della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro.

La

giurisprudenza esige infatti quale primo criterio l'esistenza di una

"comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata".

In caso di assenza di una comorbidità psichica di

notevole gravità, intensità e durata andava pure analizzata la presenza

qualificata di altri criteri, richiesti dalla giurisprudenza, quali ad esempio

l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un

decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza

remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un

eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto

"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi

profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi (sull’applicabilità

dei principi restrittivi sviluppati dalla giurisprudenza per ammettere, a

titolo eccezionale, che un disturbo del dolore somatoforme comporti una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettiva di

dare luogo ad un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, cfr. la sentenza del Tribunale federale I 683/03 del 12

marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352 e le successive STF I 1093/06 del 3

dicembre 2007; STF I 404/03 del 23 aprile 2004 e I 702/03 del

28.

maggio 2004. Sulla non applicabilità di tali principi in caso di revisione

della rendita, cfr. la sentenza del Tribunale federale I 901/06 del 23 novembre

2007).

Dal rapporto peritale della dr.ssa __________ emerge

in maniera netta che, nel caso di specie, questi criteri non sono adempiuti

(cfr. doc. 46-7).

L’assicurata non presenta infatti una comorbidità

psichica di notevole gravità, intensità e durata (il disturbo di adattamento

non è infatti invalidante); non mostra un ritiro totale dalla vita sociale (ha

contatti regolari con amici, che incontra durante le sue passeggiate o che

invita a casa); non presenta un disturbo psichiatrico cristallizzato, senza possibilità

di miglioramento (il suo tono dell’umore e dell’ansia è migliorato; ha potuto

sospendere l’assunzione dell’antidepressivo; il percorso di cura psichiatrico

può aiutarla a elaborare i fattori psicologici alla base del mantenimento del

dolore somatoforme).

La dr.ssa __________ ha

inoltre evidenziato la presenza di una chiara tendenza alla teatralità (cfr. al

riguardo STF 9C_35/2007 del 4 aprile 2008, citata al consid. 2.5.), con una

descrizione della sintomatologia piuttosto vaga e una discrepanza tra

l’obiettività clinica e le lamentele soggettive.

Sulla base di questi elementi, la dr.ssa __________ ha concluso

che il funzionamento sociale e familiare dell’interessata non appare

compromesso in maniera significativa dalla patologia psichiatrica (doc. 46-7).

In

conclusione, rispecchiando le perizie del dr. __________ e della dr.ssa __________

i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr.

consid. 2.9.), alle stesse può essere fatto riferimento. Inoltre, considerato il

miglioramento dello stato di salute dal profilo reumatologico, a seguito della

remissione della poliartrite dell’interessata, richiamato inoltre l'obbligo che

incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare

alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF

123.

V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka,

Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572;

Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF

113.

V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo

il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore

delle assicurazioni sociali, che a partire dal 1° luglio 2006,

l’assicurata ha presentato una capacità lavorativa del 100% sia nella sua

precedente attività, sia in altre attività adeguate, rispettose dei suoi limiti

funzionali.

In simili

circostanze, visto tutto quanto precede, a ragione l’Ufficio AI ha soppresso,

in via di revisione, il diritto dell’assicurata ad una rendita intera a partire

dalla fine del mese che segue l’intimazione della decisione (cfr. art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI e consid. 2.4. in

fine).

2.11

L’assicurata,

nel ricorso, si è detta disposta a presentarsi davanti al TCA per illustrare in

prima persona la propria situazione (IV). Nello scritto del 17 aprile 2008 il

patrocinatore ha inoltre chiesto una verifica dell’attuale stato di salute

dell’interessata (XXIV).

Va

qui ricordato che, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con

riferimenti).

Nel caso

in esame, secondo questo Tribunale, la documentazio-ne agli atti è sufficiente

per statuire nel merito della vertenza senza che si rivelino necessari

ulteriori provvedimenti probatori.

Non è

pertanto necessario procedere né all’audizione, né alla nuova valutazione

peritale richieste.

2.12

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- andrebbero poste a

carico dell’assicurata, la quale ha tuttavia chiesto l'assistenza giudiziaria

(cfr. consid. 2.13.).

Al

riguardo il Consiglio federale nel Messaggio concernente la modifica della

legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (misure di semplificazione

della procedura) del 24 maggio 2005 in FF 2005 pag. 2751 seg. si è così espresso:

"

(...)

Quando sono adempite le condizioni del gratuito

patrocinio, la procedura di ricorso in materia di AI continuerà ad essere

gratuita (con riserva di una successiva restituzione) per gli assicurati

interessati, come negli altri settori del diritto amministrativo.

Si intende così garantire che saranno prese in

considerazione le particolarità del singolo caso, in modo tale che anche le

persone meno abbienti possano accedere ai tribunali.

(...)

Le stesse considerazioni valgono a proposito

delle procedure di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni

e, per le persone residenti all'estero, dinanzi alla Commissione di ricorso

AVS/AI. In altri termini, quando non può essere concesso il gratuito patrocinio

in seguito a circostanze particolari che riguardano il singolo caso, per le

controversie concernenti prestazioni dell'AI i Cantoni devono stabilire limiti

di spesa inferiori rispetto agli altri settori del diritto amministrativo.

Al fine di tener conto della componente di

politica sociale, fisseranno questi limiti non in funzione del valore

litigioso, ma in funzione dell'onere effettivo. È stato fissato un limite di

spesa (dai 200 ai 1000 franchi) equivalente a quello stabilito nella revisione

totale dell'organizzazione giudiziaria. Si è così dato seguito al suggerimento

espresso dalla maggioranza dei Cantoni nella procedura di consultazione.

(...)"

2.13

La ricorrente

ha infine postulato di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria

con gratuito patrocinio (IV).

Ai sensi

dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere

garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano,

il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge

rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS,

rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità

di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso,

l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i

presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si

esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa

indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art.

61, n. 86, pag. 626).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –

rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n.

88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche

art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato

(cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con

riferimenti).

In casu,

la ricorrente, sposata e madre di un figlio (nato nel 1986) - che vive per conto suo ed è a carico della pubblica assistenza - si

trova nel bisogno. La medesima disponeva in effetti, quali entrate, solo della

rendita di invalidità di fr. 2'800 mensili – che è ora stata soppressa - più

fr. 400 (secondo pilastro). Entrambi i coniugi non lavorano (il marito

dell’interessata è in attesa di una decisione in merito al

diritto a prestazioni da parte dell’UAI). L’assicurata non ha inoltre

dichiarato di possedere della sostanza (cfr. certificato municipale).

L’assicurata

non possiede inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento

di un legale appare giustificato e di primo acchito il ricorso non pareva

essere privo di fondamento.

Essendo dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la

concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurata, il gratuito

patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso,

qualora la situazione economica dell'assicurata dovesse in futuro migliorare

(cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93;

cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti

al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I

569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid.

5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).

Ne

consegue che la ricorrente è per il momento esonerata dal pagamento delle spese

processuali (cfr. art. 69 cpv. 1bis LAI; STF I 885/06 del 20 giugno 2007).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. L'istanza

tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio

è accolta.

3. Le

spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente. A

seguito della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento

assunte dallo Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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