32.2007.188
Determinazione di una rendita d'invalidità. Lacune contributive
30 luglio 2008Italiano18 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2007.188
Data decisione, Autorità:
30.07.2008, TCA
Titolo:
Determinazione di una rendita d'invalidità. Lacune contributive
CALCOLO DELLA RENDITA STRAORDINARIA
art. 36 LAI
art. 37 LAI
art. 29bis LAVS
art. 29quinquies LAVS
art. 29ter LAVS
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.188
BS/sc
Lugano
30 luglio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 23 maggio 2007 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
le decisioni del 24 aprile 2007 emanate
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. Con
sentenza 18 ottobre 2006 il TCA, accogliendo il ricorso 13 maggio 2006
inoltrato da RI 1, ha condannato l’Ufficio AI al versamento di una mezza
rendita d’invalidità con effetto dal 1° ottobre 2003 (inc. 32.2005.65; doc. AI
220).
Di
conseguenza, con una prima decisione 24 aprile 2007 l’amministrazione ha determinato,
per il periodo 1° ottobre 2003 - 30 settembre 2005, in fr. 518.-- (dal
1.02.3005: fr. 528.--) mensili la mezza rendita spettante all’assicurato ed una
rendita completiva di fr. 156.--- per la di lui moglie (dal 1.01.2005: fr.
159.--) (doc. AI 229-1)
A
seguito del divorzio dell’assicurato (settembre 2005), mediante una seconda
decisione dello stesso giorno l’Ufficio AI ha proceduto alla ripartizione dei
redditi matrimoniali e ricalcolata la prestazione in fr. 450.--, con effetto
dal 1° ottobre 2005. Dal 1° gennaio 2007 la rendita è stata adeguata a fr. 463.--
mensili (doc. AI 230-1).
Le
rendite arretrate sono state compensate con prestazioni erogate dall’Ufficio
del sostegno sociale e dalla cassa disoccupazione.
1.2. Contro
le succitate decisioni amministrative l’assicurato è tempestivamente insorto al
TCA.
Stigmatizzando
il ritardo con cui è stata emessa la decisione di fissazione della rendita,
egli ha evidenziato l’esiguità dell’importo della stessa, informando inoltre di
essersi opposto, presso le competenti istanze, alle chieste restituzioni di prestazioni
da compensare retroattivamente con la rendita d’invalidità.
1.3. Con
risposta di causa l’Ufficio AI ha postulato la reiezione del ricorso e la conferma
della decisione contestata.
1.4. Con
scritto 30 luglio 2007 il ricorrente ha segnatamente precisato di contestare il
periodo di contribuzione e l’ammontare della rendita (X).
1.5. Il
13 agosto 2007 l’Ufficio AI ha prodotto al TCA i fogli di calcolo della rendita
contestata (XIV), trasmessi per osservazioni al ricorrente (XV).
In
data 14 settembre 2007 la RA 1, inviando la relativa procura, ha informato di
rappresentare il ricorrente e chiesto che le venga notificata la sentenza
(XVI).
1.6. Su
richiesta del TCA, il 7 maggio 2008 la Cassa __________, competente per la
determinazione della rendita d’invalidità, ha trasmesso gli atti del ricorrente
(XVIII).
Il
16 maggio 2008 questa Corte ha chiesto delle delucidazioni alla Cassa riguardo
gli anni di contribuzione 1991, 1993 e 1997 (XIX), ricevendo risposta il 6 giugno
2008 (XXII). Il 4 luglio 2008 il ricorrente ha prodotto le sue osservazioni in
merito al succitato accertamento (XXVI), alle quali l’Ufficio AI ha replicato
il 16 luglio 2008 (XXVIII).
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti
quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica
degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è
realizzato antecendemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5.a revisione
della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati
in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3.
Nel caso in esame, per il periodo 1° ottobre 2003 al 30 giugno 2005, la mezza
rendita mensile di fr. 518.-- (dal 1° gennaio 2005: fr. 528) è stata
determinata tenendo conto di una scala di rendita 35 (pari a 10 anni e 7 mesi
di contribuzione) e di un reddito annuo medio (in seguito: RAM) rispettivamente
di fr. 24'054.-- (2003) e fr. 24'510.-- (2005).
A
seguito del divorzio dell’assicurato, la rendita è stata ricalcolata. La scala
di rendita è rimasta invariata, mentre il RAM, dopo la ripartizione dei redditi
matrimoniali, è sceso a fr. 15'430 (2005) ed a fr. 15'912 (2007). Di
conseguenza, l’importo della mezza rendita d’invalidità dal 1° ottobre 2005
corrisponde a fr. 450.-- mensili, la quale, adeguata al 1° gennaio 2007, è di
fr. 463.
L’assicurato
contesta il periodo di contribuzione, nonché l’ammontare della rendita. Al
riguardo va evidenziato che dagli atti richiamati dalla Cassa __________ risulta
che, dopo il presente ricorso, in data 29 maggio 2007 la stessa Cassa aveva già
spiegato il calcolo all’assicurato (XVIII), il cui tenore, insieme a quello
delle decisioni contestate, vanno confermate per i seguenti motivi.
2.4. Ai
sensi dell’art. 36 cpv. 1 LAI hanno diritto alle rendite ordinarie gli
assicurati legittimati alla rendita che, quando l'invalidità si manifesta,
hanno pagato i contributi per almeno un anno. Il capoverso 2 prevede che, fatto
salvo il capoverso 3, le disposizioni della legge sull'AVS sono
applicabili per analogia al calcolo delle rendite ordinarie. A norma del citato
capoverso 3 prima frase, se l'assicurato non ha ancora compiuto i 45 anni
quando diventa invalido, il reddito medio dell'attività lucrativa è aumentato
di un supplemento percentuale.
Il
calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi
dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o
d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha
compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell'evento
assicurato (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).
L’importo
delle rendite d’invalidità corrisponde a quello delle rendite di vecchiaia
dell’AVS (art. 37 cpv. 1 LAI) e se un assicurato con una durata intera di
contribuzione non ha ancora compiuto i 25 anni al momento dell’insorgenza
dell’invalidità, la sua rendita d’invalidità e le eventuali rendite completive
ammontano ad almeno il 1331/3 per cento dell’importo
minimo della corrispondente rendita completa (art. 37 cpv. 2 LAI).
Il
calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi
dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o
d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha
compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell'evento
assicurato (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).
2.5. Periodo
di contribuzione/scala di rendita
2.5.1. A
seconda che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti
oppure che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive,
egli ha diritto ad una rendita completa o parziale (art. 29 cpv. 2 lett. a, b
LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita
completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; art. 52 OAVS e 32 OAI).
Il
periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso
numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art.
29 ter cpv. 1 LAVS).
Secondo
l’art. 29 ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi,
durante i quali:
-
una persona ha pagato i contributi (lett. a);
-
il suo coniuge, secondo l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha
versato
almeno il doppio del contributo minimo (lett. b);
-
possono essere computati accrediti per compiti educativi o
d’assistenza (lett. c).
2.5.2. Nella
fattispecie per il calcolo della rendita di invalidità dell’assicurato (classe
1968) fa stato il periodo di contribuzione dal 1° gennaio 1989 (1°
gennaio susseguente il 20.o anno di età) fino al 31 dicembre 2002 (31 dicembre
che precede l’insorgenza dell'evento assicurato, in casu l’invalidità).
Dall’esame
dei conti individuali del ricorrente, dove sono tra l'altro registrati i
redditi da attività lucrativa per i quali sono stati versati i contributi AVS
(art. 30ter LAVS e art. 140ss OAVS) risulta che l'insorgente, di nazionalità
svizzera, presenta un periodo di contribuzione effettivo di 10 anni e tre mesi,
cui la Cassa ha aggiunto 4 mesi a titolo di contributi versati prima dei 20 anni
(art. 52b OAVS) e 10 mesi di contributi versati nell'anno (2003) in cui è sorta
l’invalidità (art. 52c OAVS). Complessivamente sono stati computati 11 anni e 5
mesi di contribuzione in luogo dei 14 anni di contribuzione completa di un
assicurato della stessa classe di età.
Riguardo
alle lacune contributive, il 16 maggio 2008 il TCA ha chiesto alla Cassa dei
ragguagli, ricevendo risposta il 3 giugno 2008, in particolare:
"
(...)
1. Perché per il 1991 non risulta una
registrazione di contributi versati per l’attività dipendente che l’assicurato
avrebbe svolto presso la ditta __________ di __________? In subordine, perché
l’assicurato non è stato affiliato come persona senza attività lucrativa?
Per l'anno 1991 non risulta alcuna
registrazione sul conto individuale non avendo l'insorgente, contrariamente a
quanto affermato, svolto attività lucrativa. A comprova di ciò si rimanda alla
dichiarazione del 10 febbraio 1992 rilasciata dalla ditta __________ di __________
e già agli atti del vostro incarto.
2. Per quale motivi non avete una
registrazione di reddito per il 1992, almeno come persona senza attività
lucrativa?
Conformemente all'articolo 64 cpv. 5
LAVS i datori di lavoro, le persone esercitanti un'attività lucrativa, le
persone che non hanno un'attività lucrativa e gli assicurati dipendenti da
datori di lavoro non tenuti al pagamento dei contributi devono, se non già
affilati, annunciarsi alla cassa __________. In tal senso l'assicurato ha
provveduto a regolarizzare la propria posizione nei confronti dell'AVS
solamente il 2 settembre 2003 mediante l'invio dell'apposito questionario.
Nei limiti dei termini della
prescrizione previsti all'articolo 16 cpv. 1 LAVS (i contributi il cui importo
non è stato fissato in una decisione notificata entro un termine di 5 anni
dalla fine dell'anno civile per il quale sono dovuti non possono più essere nè
pretesi nè pagati). La Cassa ha quindi provveduto ad un assoggettamento, quale
persona senza attività lucrativa, retroattivamente al 1° gennaio 1998. Gli anni
lacunosi antecedenti a questa data ed in particolare il 1991, 1992 e 1993 non
potevano più in alcun modo essere fatti oggetto di una decisione di fissazione
dei contributi e quindi ricuperati;
3. Lo stesso vale anche per il 1993, visto
che per quell'anno non risultano essere state versate delle indennità
giornaliere AI.
Vedi punto 2.
4. Nel 1997 l’insorgente, allora
disoccupato, ha versato il contributo minimo AVS sufficiente per ritenerlo
assicurato per tutto quell'anno?
Per l'anno 1997 sul conto individuale è iscritto un reddito di fr.
804.-- proveniente da indennità di disoccupazione e corrispondente a un obbligo
contributivo solamente di 3 mesi. L'estrapolazione di questa indicazione è
ottenuta mediante le apposite tabelle "Adempimento dell'obbligo di contribuzione
minima" (allegato I delle Direttive sulle rendite, edite dall'Ufficio
federale delle assicurazioni sociali). A termine di paragone, affinché la
durata contributiva per il citato anno risulti completa, le citate tabelle
prevedono un reddito di almeno fr. 5'543.--." (Doc. XIX + XXII/1)
Questo
TCA non può che confermare quanto risposto dall’amministrazione a spiegazione
delle lacune contributive.
Con
scritto 4 luglio 2008 l’assicurato ha segnatamente evidenziato che dal 1991 al
1995 aveva percepito delle indennità giornaliere LAINF, sostenendo che spettava
alla __________ versare i contributi (XXVI). Al riguardo, con lettera 16 luglio
2008 l’Ufficio AI ha rettamente ricordato che, conformemente l’art. 6 cpv. 2
lett. b OAVS) le indennità e le rendite dell’assicurazione contro gli infortuni
non sono reddito da attività lucrativa (su tali cespiti non vengono prelevati i
contributi AVS) e che i beneficiari di rendita pagano i contributi in base alla
capitalizzazione della stessa e della sostanza (art. 28 OAVS). Come visto
sopra, era compito dell’assicurato annunciarsi alla Cassa come persona senza
attività lucrativa.
Riguardo
il 1997 dal foglio di calcolo (XVI) risulta che dalle indennità
dell’assicurazione contro la disoccupazione (contrariamente a quanto è il caso
per le indennità LAINF, le indennità LADI fanno parte del salario determinante
ex art. 5 cpv. 2 LAVS) sono stati dedotti i contributi AVS ma non in misura
sufficiente per poter riconoscere il contributo annuo minimo.
Tuttavia
va fatto presente che, come si evince dal citato foglio di calcolo, la Cassa ha
colmato parzialmente le lacune contributive con 4 mesi a titolo di contributi
versati prima dei 20 anni (art. 52b OAVS) e 10 mesi di contributi versati nell’anno
(2003) in cui è sorta l’invalidità (art. 52c OAVS).
In
definitiva, non colmabili sono le lacune del 1991 (otto mesi), il 1992 (tutto
l’anno) ed il 1993 (11 mesi). Da qui il riconoscimento di 11 anni e 5 mesi di periodo
(incompleto) di contribuzione complessivo.
In
base alle tabelle sulle rendite dell'UFAS, il cui uso è obbligatorio ex art. 30
bis LAVS, con un simile periodo di contribuzione si ottiene la scala di
rendita 35.
2.6. Reddito
annuo medio
2.6.1. La
rendita è calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato (art.
29 quater LAVS).
Esso
si compone:
-
dei redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a);
-
degli accrediti per compiti educativi (lett. b);
-
degli accrediti per compiti assistenziali (lett. c).
La
somma dei redditi dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il
fattore di cui all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS).
Il
reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa rivalutati
e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per il numero di
anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).
Il
reddito annuo determinante (indicato sulla decisione) non corrisponde dunque
necessariamente all'ultimo reddito conseguito dall'assicurato, ma serve unicamente
a fissare la corrispondente rendita;
Sono
presi in considerazione unicamente i redditi da un’attività lucrativa
sui quali sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).
Fatti
I
contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono
moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di
contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come
reddito di un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).
Secondo
l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito
durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per
metà a ciascun coniuge se:
- entrambi
i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);
-
una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia
(lett.
b);
-
il matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).
Tuttavia
sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi
conseguiti:
- tra il 1° gennaio che
segue il compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che precede
l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per primo
diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e
- i periodi durante i
quali entrambi i coniugi sono stati assicurati all’AVS, con riserva dell’art.
29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. b LAVS).
2.6.2. Nel
caso in esame, va innanzitutto rilevato che, come visto, il RAM corrisponde
alla media dei redditi da attività lucrativa conseguiti durante il periodo di
contribuzione. Da non confondere con il reddito da invalido di fr. 39'992.-- fissato
nella STCA 18 ottobre 2006, alla base del raffronto dei redditi. Infatti, ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido)
e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse
diventato invalido (reddito da valido).
Dal
già citato foglio di calcolo della rendita risulta che l’amministrazione ha
sommato tutti i redditi iscritti nel conto individuale dell’assicurato nel
periodo di contribuzione (1° gennaio 1989 - 31 dicembre 2002), giungendo così
all'importo di fr. 224’055.--. Non avendo l’assicurato avuto dei figli, eventuali
accrediti per compiti educativi non sono stati computati (art. 29 sexies cpv. 1
LAVS) .
Considerandi
La
somma dei redditi da attività lucrativa deve essere rivalutata in funzione
dell’indice previsto per l’adeguamento delle rendite all’evoluzione dei prezzi
e dei salari di cui all’art. 33 ter LAVS (rinvio dell'art. 30 cpv. 1 LAVS).
Tale fattore di rivalutazione è stabilito dall’Ufficio federale delle
assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di calcolo esposte all’art. 51
bis OAVS. Il fattore di rivalutazione è contenuto nelle tavole per la determinazione
del reddito annuo medio, edite dall’UFAS, il cui uso è obbligatorio (art. 30
LAVS, art. 51bis OAVS) e varia a seconda della prima registrazione sul conto
individuale determinante per la rendita.
Nel
caso che ci occupa, la prima registrazione determinante nel conto individuale
dell’assicurato è avvenuta nel 1989 e, dalle citate tavole, il fattore di
rivalutazione risulta essere l'1.000.
Per
calcolare il RAM i fr. 224’055 di redditi complessivi rivalutati (224'055 x
1,000) vanno divisi per i 10 anni e 7 mesi di contribuzione. Non sono
computabili i 10 mesi di contributi versati dal ricorrente nel 2003 (anno
dell’inizio del diritto alla rendita), esulando dal periodo di contribuzione.
Questi contributi, come visto, sono comunque serviti per colmare le lacune
contributive ai fini del calcolo della scala di rendita.
Siccome
quando l’insorgente è diventato invalido (nel 2003) aveva 35 anni, egli ha
diritto ad un aumento del suo RAM ai sensi dell’art. 36 cpv. 3 LAI (cosiddetto
“supplemento di carriera”), pari al 10% (cfr. art. 33 OAI).
Il
RAM ammonta pertanto a fr. 23'288, il cui risultato, arrotondato all’importo immediatamente
superiore secondo le citate tabelle edite dall’UFAS, corrisponde nel 2003 a fr.
24’054.-- e nel 2005 a fr. 24’510.
Tenuto
conto del menzionato reddito annuo medio, nonché di una scala di rendita 35, con
l’ausilio delle citate tabelle UFAS, l’assicurato ha diritto ad una mezza
rendita rispettivamente di fr. 518.-- (2003) e fr. 528.-- (2005).
Essendo
stato l’insorgente coniugato dal 21 ottobre 1994 al 1° settembre 2005 (cfr.
sentenza di divorzio; sub. XVIII), la Cassa ha in seguito proceduto alla ripartizione
dei redditi coniugali (cosiddetto splitting) e quindi i redditi complessivi sono
scesi a fr. 139'460.--. Di conseguenza il RAM si attesta nel 2005 a fr. 15'192
e nel 2007 a fr. 15'912.-, per una mezza rendita di fr. 450.-- (2005) e di fr.
463.
-- (2007).
In
conclusione, l’importo delle rendite fissate con le decisioni impugnate sono
corrette. Ne consegue dunque la reiezione del ricorso.
Ciononostante
va fatto presente che qualora la rendita d’invalidità non fosse sufficiente per
far fronte al fabbisogno minimo, l’assicurato può richiedere, per il tramite
dell’agenzia AVS del Comune di domicilio, una prestazione complementare così
come suggerito dall’Ufficio AI nella risposta di causa.
2.7
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell’assicurato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Le
spese di procedura di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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