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Decisione

32.2007.188

Determinazione di una rendita d'invalidità. Lacune contributive

30 luglio 2008Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

I

contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono

moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di

contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come

reddito di un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).

Secondo

l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito

durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per

metà a ciascun coniuge se:

- entrambi

i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);

-

una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia

(lett.

b);

-

il matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).

Tuttavia

sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi

conseguiti:

- tra il 1° gennaio che

segue il compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che precede

l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per primo

diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e

- i periodi durante i

quali entrambi i coniugi sono stati assicurati all’AVS, con riserva dell’art.

29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. b LAVS).

2.6.2. Nel

caso in esame, va innanzitutto rilevato che, come visto, il RAM corrisponde

alla media dei redditi da attività lucrativa conseguiti durante il periodo di

contribuzione. Da non confondere con il reddito da invalido di fr. 39'992.-- fissato

nella STCA 18 ottobre 2006, alla base del raffronto dei redditi. Infatti, ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido)

e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse

diventato invalido (reddito da valido).

Dal

già citato foglio di calcolo della rendita risulta che l’amministrazione ha

sommato tutti i redditi iscritti nel conto individuale dell’assicurato nel

periodo di contribuzione (1° gennaio 1989 - 31 dicembre 2002), giungendo così

all'importo di fr. 224’055.--. Non avendo l’assicurato avuto dei figli, eventuali

accrediti per compiti educativi non sono stati computati (art. 29 sexies cpv. 1

LAVS) .

Considerandi

La

somma dei redditi da attività lucrativa deve essere rivalutata in funzione

dell’indice previsto per l’adeguamento delle rendite all’evoluzione dei prezzi

e dei salari di cui all’art. 33 ter LAVS (rinvio dell'art. 30 cpv. 1 LAVS).

Tale fattore di rivalutazione è stabilito dall’Ufficio federale delle

assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di calcolo esposte all’art. 51

bis OAVS. Il fattore di rivalutazione è contenuto nelle tavole per la determinazione

del reddito annuo medio, edite dall’UFAS, il cui uso è obbligatorio (art. 30

LAVS, art. 51bis OAVS) e varia a seconda della prima registrazione sul conto

individuale determinante per la rendita.

Nel

caso che ci occupa, la prima registrazione determinante nel conto individuale

dell’assicurato è avvenuta nel 1989 e, dalle citate tavole, il fattore di

rivalutazione risulta essere l'1.000.

Per

calcolare il RAM i fr. 224’055 di redditi complessivi rivalutati (224'055 x

1,000) vanno divisi per i 10 anni e 7 mesi di contribuzione. Non sono

computabili i 10 mesi di contributi versati dal ricorrente nel 2003 (anno

dell’inizio del diritto alla rendita), esulando dal periodo di contribuzione.

Questi contributi, come visto, sono comunque serviti per colmare le lacune

contributive ai fini del calcolo della scala di rendita.

Siccome

quando l’insorgente è diventato invalido (nel 2003) aveva 35 anni, egli ha

diritto ad un aumento del suo RAM ai sensi dell’art. 36 cpv. 3 LAI (cosiddetto

“supplemento di carriera”), pari al 10% (cfr. art. 33 OAI).

Il

RAM ammonta pertanto a fr. 23'288, il cui risultato, arrotondato all’importo immediatamente

superiore secondo le citate tabelle edite dall’UFAS, corrisponde nel 2003 a fr.

24’054.-- e nel 2005 a fr. 24’510.

Tenuto

conto del menzionato reddito annuo medio, nonché di una scala di rendita 35, con

l’ausilio delle citate tabelle UFAS, l’assicurato ha diritto ad una mezza

rendita rispettivamente di fr. 518.-- (2003) e fr. 528.-- (2005).

Essendo

stato l’insorgente coniugato dal 21 ottobre 1994 al 1° settembre 2005 (cfr.

sentenza di divorzio; sub. XVIII), la Cassa ha in seguito proceduto alla ripartizione

dei redditi coniugali (cosiddetto splitting) e quindi i redditi complessivi sono

scesi a fr. 139'460.--. Di conseguenza il RAM si attesta nel 2005 a fr. 15'192

e nel 2007 a fr. 15'912.-, per una mezza rendita di fr. 450.-- (2005) e di fr.

463.

-- (2007).

In

conclusione, l’importo delle rendite fissate con le decisioni impugnate sono

corrette. Ne consegue dunque la reiezione del ricorso.

Ciononostante

va fatto presente che qualora la rendita d’invalidità non fosse sufficiente per

far fronte al fabbisogno minimo, l’assicurato può richiedere, per il tramite

dell’agenzia AVS del Comune di domicilio, una prestazione complementare così

come suggerito dall’Ufficio AI nella risposta di causa.

2.7

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’assicurato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese di procedura di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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