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Decisione

32.2007.189

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

6 agosto 2008Italiano53 min

Source ti.ch

Fatti

i quali hanno riscontrato l’esistenza di una lieve incontinenza da stress,

sottolineando che non è possibile trovare la causa dei dolori cronici

dell’assicurata, sconsigliando un trattamento con tossina di botulino (doc.

N19).

Nelle sue annotazioni del 4 ottobre 2007 il dr. __________

ha evidenziato:

"

Assicurata peritata in ambito SAM 12.2006:

Diagnosi invalidanti:

- nessuna

Diagnosi non invalidanti:

Disturbo di personalità non specificato, F 60.9.

Elaborazione di sintomi fisici per ragioni

psicologiche (nevrosi da compenso) F 68.8.

Cistocele di primo grado e rettocele in situ

senza enterocele con/su:

- incontinenza da sforzo di primo grado,

- pregressa

isterectomia vaginale con posa di TVT (29.03.2000) per dolori addominali

cronici ed incontinenza urinaria da sforzo.

- pregressa

resezione infrapubica bilaterale del nastro TVT (6.01.2004) per fistola

persistente,

- disturbi vescicali e dolori addominali

di origine non chiara.

Diabete mellito tipo 2.

Ipertensione arteriosa (trattata).

Obesità con BMI 30.

Insufficienza venosa cronica stadio I.

Sindrome lombovertebrale.

Progetto di decisione del 26.2.2007:

nessun diritto a rendita, decisione confermata

con decisione del 26.7.2007

vedi anche nota SMR del 20.6.2007

ulteriori documenti medici trasmessi:

rapporto oculistico dr. __________ del 28.6.2007:

- assenza di retinopatia diabetica

- visus OS molto ridotto in stato dopo

trauma all'età di 3 anni

rapporto __________ del 8.5.2007:

referti:

- lieve incontinenza da stress

- non è possibile trovare la causa dei

dolori cronici

- si sconsiglia un trattamento con tossina

di botulino

Valutazione:

l'attuale documentazione non apporta nuovi

elementi clinici rispetto alla valutazione SAM.

Quindi assenza di modifica dello stato di salute

dell'assicurata rispetto alla valutazione SAM, valutazione che risulta completa

ed esaustiva." (Doc. XVIII/bis)

In data 3 ottobre 2007 la dr.ssa __________ ha

attestato:

"

Stendo il certificato su richiesta della

paziente.

Durante le ultime visite e cioè dal mese di

giugno di quest'anno la paziente presenta un netto aumento dei valori delle

glicemie e della pressione arteriosa malgrado la stessa, importante terapia.

Molto probabilmente questo peggioramento è dovuto all'aumento dei dolori o

all'abbassamento della soglia del dolore." (Doc. XIX)

Con scritto del 18 dicembre 2007 indirizzato al

dr. __________, spec. FMH in urologia, il dr. __________, spec. FMH in urologia

di __________ ha indicato:

"

Ho letto attentamente il dossier della tua

paziente e penso che un tentativo di neurostimolazione sia fattibile. I

risultati in questo tipo di indicazione sono meno buoni che nella vescica

iperattiva, ma vale la pena comunque di fare un tentativo, visto che si tratta

di una terapia “minimal invasive”.

Troverai in allegato un dossier sulla terapia. Ho

aggiunto anche delle informazioni sulla TUNA, per il trattamento

dell’ipertrofia prostatica.

In fine settimana ti chiamo per i dettagli

organizzativi.” (Doc. XXIV)

2.12. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso

valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli

esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta

l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)

e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento

della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere

motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I

355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U

330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser,

Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18

marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche

eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di

evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici

specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a

conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella

causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993

nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p.

189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre

considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM.

Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa,

nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere

in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione

invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove

è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la

propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per

quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono

tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

In

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte

federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(DTF 125 V 354).

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da

medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).

Il TFA,

in una sentenza I 938/05 del 24 agosto 2006 si è espresso sul valore probatorio

delle opinioni espresse dai medici SMR nell’ambito dell’assicurazione per

l’invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e

il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2 L'on ne saurait certes

mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre

d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que

l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS

sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;

toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre

médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des

critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du

SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul

motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard

du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu

de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière

propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne

fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)" (consid. 3.2)

Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve

adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del

disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale

vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal

paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto

dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi

handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

2.13. Nel caso di

specie, questo Tribunale, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di

salute della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione

prima dell’emissione della decisione qui impugnata, dopo attento esame della fattispecie, non ha motivi per mettere in

Considerandi

dubbio la valutazione effettuata dai medici del SAM, che soddisfa i

requisiti posti dalla giurisprudenza affinché un rapporto medico abbia pieno

valore probatorio (cfr. consid. 2.12.) e può quindi validamente servire da base

al presente giudizio senza che si riveli necessario procedere ad ulteriori

misure d’istruzione (perizia medica giudiziaria).

I medici del SAM hanno in effetti tenuto conto

delle singole affezioni invalidanti di cui l’assicurata è affetta, giungendo ad

una conclusione logica e priva di contraddizioni in merito alla capacità

lavorativa del 100% nella precedente professione di ausiliaria di pulizie e

aiuto cucina e in altre attività leggere e medie, con al massimo una

diminuzione del rendimento del 10% a causa delle brevi pause di cui necessita

per i controlli glicemici.

Tali conclusioni sono poi state fatte proprie dal

dr. __________ e dal dr. __________ del SMR.

Il dr. __________ ha approfonditamente vagliato

le problematiche psichiche, constatando la presenza di un disturbo di

personalità non specificato e di un’elaborazione di sintomi fisici per ragioni

psicologiche (nevrosi da compenso). Sulla base delle sue constatazioni, lo

specialista ha ritenuto che l’assicurata non presenti, per motivi psichici, una

diminuzione della capacità lavorativa nella sua precedente professione, così

come in qualità di casalinga, precisando che “la diminuzione della capacità

lavorativa in qualità di ausiliaria si può spiegare soltanto con la sindrome

algica, mentre i problemi caratteriali non sono sufficienti per giustificare

la diminuzione della capacità lavorativa” (doc. 38-20). Il dr. __________

ha pure sottolineato l’atteggiamento rivendicativo dell’assicurata, che lascia

l’impressione di una “importante nevrosi da indennizzo” (doc. 38-20).

Nel suo rapporto medico del 7 febbraio 2007 il

dr. __________ del SMR ha sottolineato come la valutazione psichiatrica

peritale sia particolareggiata, con un’anamnesi approfondita ed un esame

clinico ben descritto. Il medico SMR ha rilevato che il perito non ha

evidenziato una patologia psichiatrica maggiore, sottolineando gli aspetti

rivendicativi dell’assicurata e l’esistenza di una nevrosi da compenso. Il dr. __________

ha poi messo in evidenza il fatto che, come indicato in calce alla perizia del

dr. __________, il perito ha ricevuto un sollecito da parte del marito

dell’assicurata, ciò che avrebbe potuto influire sulla sua valutazione. Il dr. __________

ha tuttavia sottolineato che leggendo il rapporto peritale del dr. __________,

risulta che la raccolta dell’anamnesi, la descrizione dello status e la

valutazione sono coerenti e le conclusioni del perito sono quindi da accettare,

ricordato che questa valutazione è poi stata vagliata dai medici del SAM

nell’ambito di una perizia globale (doc. 39-2).

Il TCA condivide queste considerazioni del medico

del SMR.

Questo Tribunale non ha quindi motivo per

distanziarsi dalle conclusioni alle quali è giunto il dr. __________, che non

sono state del resto smentite in sede ricorsuale da altri certificati

medico-specialistici attestanti delle patologie psichiatriche invalidanti.

Va qui

ricordato che se, da una parte, la

procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i

fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,

dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la

sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende

in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente

esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai

fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le

conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Analogo discorso vale con riferimento alle

problematiche ginecologiche, approfonditamente valutate dal dr. __________, il

quale ha giudicato che i dolori dell’assicurata non sono oggettivabili, ad

eccezione dell’incontinenza da sforzo, che comunque non giustifica

un’incapacità lavorativa del 100% (doc. 38-15).

Il dr. __________ ha concluso il suo referto

peritale evidenziando che “dopo essermi intrattenuto a lungo con la

paziente, molto logorroica e fissata sui disturbi vescicali (non

l’incontinenza) e addominali, non ho l’impressione che la stessa abbia

intenzione di voler ricominciare a lavorare anche se dal punto di vista

oggettivo non ho una ragione a livello ginecologico per un’invalidità”

(doc. 38-16, sottolineatura della redattrice).

Il TCA non ha motivo per scostarsi neppure da

questa valutazione specialistica, che non è stata contraddetta dai numerosi

certificati medici prodotti dall’assicurata in corso di causa.

Come giustamente osservato dal dr. __________ del

SMR nel suo rapporto medico del 7 febbraio 2007, il reperto ginecologico è

blando, con la presenza di una modica incontinenza urinaria da sforzo e di

dolori che non sono spiegabili e che quindi non giustificano un’inabilità

lavorativa (doc. 39-2).

Quanto alla asserita mancata valutazione peritale

delle problematiche urologiche, invocata dall’avv. __________ e

dall’assicurata, il TCA constata che, agli atti, non sono presenti dei

certificati medico-specialistici attestanti delle patologie urologiche

invalidanti.

Nella copiosa documentazione medica dell’incarto,

infatti, si trova uno scritto del 28 aprile 2005 del dr. __________, spec. FMH

in urologia, inviato alla dr.ssa __________, nel quale lo specialista in

urologia, dopo aver posto le diagnosi di “sindrome algica pelvica; stato dopo

isterectomia; cisti ovarica destra; stato dopo posa e asportazione del TVT”, ha

rilevato di non avere “trovato nessuna spiegazione urologica che potesse

spiegare i dolori pelvici e sovrapubici descritti dalla tua paziente”

(doc. G7.1).

Inoltre, l’assicurata ha prodotto lo scritto del

dr. __________ di __________, spec. in urologia - tradotto in italiano dalla

dr.ssa __________ - il quale ha consigliato un trattamento con iniezioni di

botulino. Lo specialista non ha tuttavia attestato la presenza di patologie

invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa dell’assicurata,

limitandosi a constatare l’esistenza di un dolore cronico pelvico (sindrome di

svuotamento doloroso della vescica), consigliando delle iniezioni con botulino

(doc. G9).

Tale certificato, come rilevato dal dr. __________

nelle sue annotazioni del 20 giugno 2007, non apporta nuovi elementi di rilievo

in grado di incidere sulla valutazione della capacità lavorativa dell’interessata

(doc. VI/2).

Anche il referto dei medici della Clinica __________

dell’8 maggio 2007 non giustifica un diverso apprezzamento della capacità

lavorativa residua dell’assicurata: come spiegato dal dr. __________, nelle sue

annotazioni del 4 ottobre 2007, tale certificato ribadisce la presenza di una

lieva incontinenza da stress (già rilevata durante la perizia del SAM),

sottolineando che non è possibile trovare la causa dei dolori cronici

dell’interessata e sconsigliando le iniezioni di botulino proposte dal medico

di __________ (doc. XVIII/bis).

Questo referto medico dei medici della Clinica __________

conferma quindi quanto già valutato dal dr. __________ in sede peritale,

laddove ha sottolineato che i dolori dell’assicurata non sono oggettivabili

(cfr. doc. 38-15).

Inoltre, anche lo scritto del 18 dicembre 2007

del dr. __________ al dr. __________ non indica la presenza di patologie

urologiche invalidanti, limitandosi a proporre un tentativo di trattamento

tramite neurostimolazione (doc. XXIV).

Essendo tale referto successivo alla decisione impugnata

(del 27 aprile 2007) - data che delimita il potere cognitivo del giudice - l’eventuale

presenza di affezioni invalidanti potrà essere fatta valere dall’assicurata in

sede di nuova domanda.

Si

ricorda infatti alla ricorrente che il presente giudizio non pregiudica

eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per

l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento

impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V

140.

e 129 V 4).

Con riferimento allo

scritto del 3 ottobre 2007 della dr.ssa __________ - la quale ha attestato che dal

mese di giugno 2007 l’assicurata ha presentato un netto aumento dei valori

delle glicemia e della pressione arteriosa, aggiungendo che probabilmente

questo peggioramento è dovuto all’aumento dei dolori e all’abbassamento

della soglia del dolore (doc. XIX) - questo Tribunale rileva che, a prescindere

dal valore probatorio o meno di tale certificato medico della curante, lo

stesso è comunque successivo alla decisione impugnata e non può quindi essere

considerato.

Va qui ricordato, infatti, che per costante

giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della

decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento

in cui essa venne emanata – in concreto il 27 aprile 2007 – quando si ritenga che fatti verificatisi

ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo

della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2;

DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid.

1b).

In concreto, l’eventuale

peggioramento dello stato di salute dell’interessata sarà, se del caso, da far

valere tramite la presentazione di una nuova domanda.

Infine,

il presunto danno oculare derivante dal diabete o dall’ipertensione arteriosa

dell’interessata, invocato dall’avv. __________ (cfr. doc. IX), non può essere

condiviso dal TCA.

Come correttamente rilevato dal dr. __________

nelle sue annotazioni dell’8 agosto 207, infatti, la riduzione del visus a

sinistra, attestata dal dr. __________ (cfr. doc. M3), era ben nota al momento

della perizia SAM, ritenuto che l’assicurata presenta questo impedimento fin

dalla tenera età, senza che ciò abbia mai comportato degli impedimenti nello

svolgimento della sua attività di ausiliaria di pulizie e aiuto cuoca. Inoltre,

il dr. __________ ha sottolineato che “è privo di riscontro oggettivo medico”

il presunto danno oculare derivante dal diabete o dall’ipertensione arteriosa

dell’interessata (doc. XI/bis).

Queste considerazioni del medico SMR possono

essere condivise dal TCA.

Tutto ben

considerato, dunque, a mente del TCA non vi sono motivi per distanziarsi dalle

conclusioni dei medici del SAM, alle quali deve essere attribuita, secondo la

giurisprudenza citata in precedenza (cfr. consid. 2.12.), forza probatoria

piena, in quanto approfondite, complete e motivate.

Pertanto,

stante quanto sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato

di intraprendere tutto quanto sia

ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico

cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi

citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999,

pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag.

61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo

il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore

delle assicurazioni sociali, che l’assicurata sia abile al lavoro al 90%

nella sua precedente attività e in qualsiasi altra attività adeguata.

In queste condizioni, questo Tribunale, constatato che l’assicurata conserva una

capacità lavorativa residua del 90% nella sua precedente attività di ausiliaria

di pulizie e aiuto cuoca, nella quale è in grado di conseguire,

mettendo a frutto la sua capacità lavorativa residua, un reddito corrisponde al

90% del reddito realizzabile senza il danno alla salute (100%), ritiene che l’incapacità

lucrativa della ricorrente ammonta al 10%, ciò che è insufficiente per fare

nascere il diritto a una rendita di invalidità dell’AI (cfr. art. 28 cpv. 1

LAI).

La decisione impugnata deve quindi essere

confermata e il ricorso respinto.

2.14

L'assicurata ha

chiesto che venga eseguita una perizia giudiziaria, oltre all’audizione

testimoniale dei curanti (I).

Va qui

ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare

d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre

prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren

und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II

consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente

all'art. 29 cpv. 2

Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Nel caso

in esame, essendo la documentazione agli atti sufficiente per statuire nel

merito della vertenza, secondo questo Tribunale non è necessario procedere ad

ulteriori provvedimenti probatori.

Non è

pertanto necessario procedere né alla perizia, né all’audizione testimoniale

dei curanti richieste.

2.15

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’assicurata ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’assicurata ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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