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32.2007.190

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9 giugno 2008Italiano52 min

Source ti.ch

Fatti

i propri disturbi ansio-depressivi. Inoltre è stato indicato che quanto

affermato dall’UAI, circa il miglioramento dello stato di salute del

ricorrente, contrasta in modo manifesto con lo stato di fatto diagnosticato

soltanto due mesi più tardi dalla Dr.ssa __________, la quale l’8 marzo 2006 ha

attestato che il medesimo soffre di una sindrome ansioso depressiva.

E’ stato,

quindi, rilevato che l’assicurato è da considerare a tutti gli effetti affetto

da un rilevante e permanente stato depressivo.

La parte

ricorrente ha, altresì, sottolineato che il verbale di interrogatorio di

polizia del 7 ottobre 2005, sul quale l’UAI ha fondato buona parte delle

proprie allegazioni, appare in evidente contrasto con le risultanze di cui

all’interrogatorio dell’assicurato dinanzi all’UAI del 17 novembre 2005 da cui

emerge un’attività lavorativa settimanale di 20/22 ore - ciò che è dimostrato

anche dalla documentazione agli atti - e che, dunque dal verbale di polizia non

è possibile dedurre che il grado di invalidità ha subito delle modifiche tali

da giustificare la soppressione della rendita. In particolare l’avv. RA 1 ha

specificato, in primo luogo, che l’assicurato non ha iniziato l’attività di

taxista nel settembre 2003, come risulta dal verbale di polizia, bensì il 29

novembre 2003 come attestato dal disco di lavoro e dal foglio settimanale.

In secondo

luogo, che il fatto di non essere affiliato a una centrale di taxi e di non

avere un luogo di stazionamento dimostra che l’attività era svolta senza

nessuna organizzazione, a titolo precario e che l’avere distribuito bigliettini

da visita con garanzia di copertura continua non significa che egli era in

grado di lavorare e che lavorava normalmente con un reddito normale, ma solo

che egli era disposto a lavorare tenuto conto dei limiti di salute. Infine, che

l’assicurato non ha dichiarato di lavorare dalle ore 21.00 alle 6.00, bensì che

egli era disponibile, sempre nel limite delle proprie possibilità, a lavorare

anche durante questa fascia oraria, il che non significa che lavorava

normalmente durante tutte queste ore.

E’ stato

pure osservato, da un lato, che per quanto attiene all’asserzione secondo cui

l’insorgente avrebbe percorso con l’auto __________ km 16'500, il gerente unico

della __________ ha dichiarato che il veicolo in questione è quello di

rappresentanza e non viene utilizzato a scopo di taxi dal signor RI 1.

Dall’altro,

che in relazione all’altra automobile, l’UAI ha valutato erroneamente il

chilometraggio, non leggendo attentamente i dischi di lavoro e non tenendo

conto dell’uso privato del veicolo.

La parte

ricorrente ha, inoltre, censurato il riferimento a un reddito ipotetico, in

quanto nel caso concreto non poteva essere tenuto in considerazione, avendo

l’assicurato messo in atto tutto quanto era nelle sue capacità per poter

svolgere un’attività - semplice e leggera - adeguata al suo stato di salute. E’

stato rilevato che le stesse considerazioni in merito alle attività che

l’assicurato avrebbe potuto svolgere sono già state ritenute al momento in cui

gli è stata riconosciuta la mezza rendita con effetto dal dicembre 1999. In

effetti la perizia psichiatrica del 2001 già considerava che lo stato

depressivo dell’assicurato non era di una gravità tale da impedirgli di

lavorare, già nel 2001 l’assicurato è stato ritenuto idoneo ad esercitare

attività di tipo semplice e leggero. La parte ricorrente in proposito ha

asserito che le condizioni di salute non sono mutate, anzi sono peggiorate.

Infine è

stato affermato che, contrariamente a quanto addotto dall’UAI circa la mancata

informazione dell’attività intrapresa, l’amministrazione ne era al corrente dal

settembre 2004 e nel novembre 2004 l’insorgente l’ha informata in relazione

alla sua occupazione, ai motivi di inizio della stessa, all’intensità e alle

modalità di esecuzione di quest’ultima tenuto conto dello stato di salute.

Secondo il ricorrente, pertanto, le allegazioni espresse per giustificare la

soppressione della rendita con effetto retroattivo si avverano manifestamente

infondate (cfr. doc. I).

1.6. L'UAI, in

risposta, dopo aver richiamato i contenuti della propria decisione su opposizione,

ha chiesto un’integrale reiezione dell’impugnativa, trasmettendo a complemento

dell’incarto alcuni documenti erroneamente non allegati in precedenza (cfr.

doc. IV, 1-3).

1.7. L’assicurato,

tramite il proprio patrocinatore, si è pronunciato nuovamente in merito alla

fattispecie con scritto del 19 luglio 2007 (cfr. doc. VI).

1.8. Il 20 agosto

2007 l’UAI ha preso posizione al riguardo (cfr. doc. VIII).

1.9. Il doc. VIII

è stato inviato per conoscenza all’avv. RA 1 (cfr. doc. IX).

in

diritto

In

ordine

2.1. L'insorgente

chiede innanzitutto al TCA di estromettere la risposta di causa dall’incarto,

in quanto presentata fuori dal termine di 20 giorni (cfr. doc. VI).

Giusta

l’art. 3 cpv. 1 della legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni (LPTCA), immediatamente dopo esaminato il ricorso o dopo

che lo stesso sia completato e ritornato al Tribunale, il giudice delegato ne

trasmette copia all’autorità amministrativa che ha emanato la querelata

decisione fissandole un termine di 20 giorni per la presentazione dell’atto di

risposta cui sono da allegare tutti i documenti.

Il cpv. 2

recita che il suddetto termine può essere prorogato una sola volta a seguito di

istanza motivata dall’autorità amministrativa.

Secondo

l'art. 8 LPTCA trascorso un termine fissato in applicazione della presente

legge, il giudice delegato o il presidente del Tribunale assegna un termine

perentorio suscettibile per fondati motivi di proroga o di restituzione in

intero.

In casu,

il TCA ha, con ordinanza del 6 giugno 2007 (cfr. doc. III), assegnato all’UAI

il termine di cui all’art. 3 cpv. 1 LPTCA per presentare la propria risposta di

causa.

L'amministrazione,

senza chiedere una proroga, non ha rispettato il termine di 20 giorni ed ha

tardato ad inoltrare la risposta di causa, la quale è datata 5 luglio 2007 ed è

pervenuta al TCA il 12 luglio 2007 (cfr. doc. IV; sulla necessità di rispettare

il principio della celerità della procedura, cfr. DTF 126 V 244).

Si tratta

qui in ogni caso di un termine d'ordine.

All'amministrazione

non è, comunque, stato assegnato il termine perentorio ai sensi dell'art. 8

LPTCA.

La

risposta di data 5 luglio 2007 è pertanto tempestiva. L'amministrazione è, in

ogni caso, invitata in futuro a produrre tempestivamente la risposta di causa

e, se necessario, a chiedere puntualmente e con adeguata motivazione una

eventuale proroga del termine.

Sul tema

sollevato dall'assicurato occorre ancora formulare le seguenti considerazioni.

Nell’ambito del diritto delle assicurazioni sociali e, quindi, anche nella LAI,

vige il principio inquisitorio: l’amministrazione e, in caso di ricorso,

il giudice, accertano d’ufficio i fatti determinanti per il giudizio, assumono

le prove necessarie e le valutano liberamente (Ch. Zünd,

Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich,

Zürich 1999, §23 n. 5).

Inoltre, confermandosi nella propria giurisprudenza di cui alla DTF

122 V 157, in una sentenza non pubblicata H 201/97 del 29 settembre 1998, l'Alta

Corte ha, tra l'altro, ribadito che:

"

(…)

d) Sia rilevato infine che il diritto

federale non fissa alcuna prescrizione sul modo di apprezzare i mezzi di prova.

In materia di procedura amministrativa e di procedura relativa al ricorso di

diritto amministrativo vale il principio del libero apprezzamento delle prove

(art. 40 PC combinato con l'art. 19 PA; art. 95 cpv. 2 OG combinato con gli

art. 113 e 132 OG). Secondo questo principio, gli organi e i giudici delle

assicurazioni sociali valutano liberamente e in maniera completa le prove - nel

senso che non sono limitati da rigide regole formali di procedura - e operano

in conformità del principio indagatorio (Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2a ed., pag. 278). Trattandosi della procedura di ricorso, ciò significa che il

giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare oggettivamente tutti i mezzi

di prova, qualunque ne sia la provenienza, e in seguito decidere se il

materiale probatorio a disposizione permette di concludere con un corretto giudizio

sui diritti litigiosi. (…)

Elemento determinante dal profilo probatorio,

non è in linea di principio l'origine del mezzo di prova né la designazione del

materiale probatorio richiesto sotto la qualifica di rapporto o di perizia,

bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii). (…)."

(cfr. STFA del 29 settembre 1998 nella causa F.,

H 201/97, consid. 7d)

In una

sentenza del 28 aprile 2003 nelle cause P. e M., H 208/00 e H 209/00 il TFA ha

appurato la tempestività della risposta di causa ed ha respinto le censure

sollevate dall'assicurato circa la tardività della stessa.

In

quell'occasione l'Alta Corte ha, tra l'altro, osservato che:

"

(…) In via abbondanziale si rileva che, a

prescindere dal tenore delle osservazioni 21 ottobre 1998, che in buona

sostanza si richiamano a quanto già asserito dalla Cassa nella petizione 5

agosto 1998, il patrocinatore dell'interessato è malvenuto a chiederne lo

stralcio, perché agli atti risulta che il Tribunale cantonale il 26 ottobre

1998, a seguito dello scritto 23 ottobre dell'avv. XXX, ha contattato

telefonicamente lo studio legale concedendogli dieci giorni per inoltrare

un'eventuale risposta alle osservazioni. Siffatto atto di duplica non ha però

avuto luogo, l'interessato avendo tacitamente rinunciato a determinarsi.

(…)."

In

un'altra sentenza del 30 novembre 2000 nella causa T (K 22/00) chiamato a

pronunciarsi su un ricorso interposto da una Cassa contro una decisione

incidentale con la quale il TCA, accertata l'intempestività della risposta

presentata dalla Cassa, aveva stabilito che comunque la documentazione da essa

prodotta veniva acquisita agli atti, nella misura in cui sarebbe stata

giudicata rilevante ai fini di un corretto e puntuale chiarimento dei fatti

giuridicamente importanti, il TFA ha dichiarato irricevibile il ricorso in

quanto la decisione non creava un danno irreparabile.

In

quella sentenza l'Alta Corte, ha in particolare, osservato che:

"

(…)

nel concreto caso, l'istanza cantonale, dopo

aver nei considerandi di diritto ricordato come nell'ambito delle assicurazioni

sociali e quindi anche dell'assicurazione malattie vigesse il principio

inquisitorio, ha nel dispositivo della querelata pronunzia dichiarato che i

documenti prodotti dalla Cassa, pur avendo quest'ultima inviato la sua risposta

tardivamente, venivano comunque acquisiti all'incarto, nella misura in cui

sarebbero stati ritenuti determinanti ai fini del giudizio,

non si vede pertanto in quale modo la

litigiosa decisione incidentale possa causare un pregiudizio irreparabile alla

Cassa, danno che la medesima d'altronde non fa nemmeno valere nel suo ricorso

di diritto amministrativo, il quale si rileva di conseguenza inammissibile,

(…)." (cfr. STFA del 30 novembre 2000 nella

causa T., K 22/00)

In simili

condizioni il TCA, nel presente giudizio, la risposta di causa che è stata

intimata all'assicurato il quale ha preso posizione sulla stessa (cfr. doc. V;

VI) va, dunque, considerata.

2.2. L’insorgente

ha, inoltre, chiesto di estromettere dagli atti i doc. IV1, IV2 e IV3 prodotti

con la risposta di causa dalla parte resistente, poiché essi, nonostante

fossero già in possesso dell’UAI perlomeno al momento dell’emanazione della

decisione su opposizione impugnata (i doc. IV1 e IV2 anche al momento

dell’emissione della decisione formale del 5 dicembre 2005), non sono mai stati

esibiti in precedenza (cfr. doc. VI).

Al

riguardo va, in primo luogo, ribadito che gli organi e i giudici delle

assicurazioni sociali valutano liberamente e in maniera completa le prove - nel

senso che non sono limitati da rigide regole formali di procedura - e operano

in conformità del principio indagatorio. Trattandosi della procedura di

ricorso, ciò significa che il giudice delle assicurazioni sociali deve

esaminare oggettivamente tutti i mezzi di prova, qualunque ne sia la

provenienza, e in seguito decidere se il materiale probatorio a disposizione

permette di concludere con un corretto giudizio sui diritti litigiosi (cfr.

consid. 2.2.; DTF 122 V 157;).

In

secondo luogo, questa Corte constata che l’amministrazione, non avendo

sottoposto al ricorrente, almeno nella procedura di opposizione, i documenti

citati con la possibilità di pronunciarsi al riguardo, ha violato il diritto di

essere sentito ex art. 29 Cost. cpv. 2 e 42 LPGA.

Tuttavia

tale violazione risulta in concreto sanata.

Infatti,

da un lato, questa Corte ha inviato i doc. IV1-3 al patrocinatore

dell’insorgente per presentare osservazioni (cfr. doc. V), il quale, con

scritto del 19 luglio 2007, ha fatto uso di tale opportunità (cfr. doc. VI).

Dall’altro,

il TCA, davanti al quale l’assicurato ha potuto ampiamente esprimersi in merito

alla fattispecie, gode di un pieno potere cognitivo (cfr. STFA del 22 dicembre

2004 nella causa S., C 116/04; STFA del 22 ottobre 2002 nella causa S., C 34/02;

STCA del 30 novembre 2005 nella causa O., 38.2005.57).

Nel

merito

2.3. Oggetto

della lite è la questione di sapere se l’Ufficio AI era legittimato a

sopprimere, con effetto retroattivo al 1° gennaio 2004, la mezza rendita di

invalidità di cui era al beneficio RI 1 dal dicembre 1999.

2.4. Giusta

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo

la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto

all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité

dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, p. 216ss.).

Secondo

l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno

diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Nel

suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che

gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al

70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi

almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido)

e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato

invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi

essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire

nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in

assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543;

Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985,

p. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto

conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora

realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in

attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del

lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale

del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Nel

confronto dei redditi - di regola - non si tiene conto di fattori estranei

all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini

fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;

Scartazzini, op. cit., p. 232).

La misura

dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione

personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure

reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la

valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA, i due redditi,

dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno

stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati

sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV

Nr. 74; DTF 114 V 313).

2.5. Secondo

l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita

subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o

ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

Qualsiasi

cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado

d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione

giusta l’art. 17 LPGA.

La

rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile

dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla

capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito

una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a;

vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una

semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste

sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi

dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per

sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la

situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della

rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351

consid. 3.5.2, 125 V 369 consid. 2 e il riferimento).

Qualora

la capacità di guadagno dell’assicurato migliori, il cambiamento è determinante

per la soppressione di tutto o parte del diritto a prestazioni, dal momento in

cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri (art. 88a cpv. 1 1.

frase OAI); lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è

durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà

a durare (2. frase).

Giusta

l’art. 88bis cpv. 2 OAI, la riduzione o la soppressione della rendita è messa

in atto, al più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica

della decisione (lett. a).

Essa può

però intervenire anche retroattivamente dalla data in cui avvenne la

modificazione determinante, se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento

indebito di una prestazione per l’assicurato oppure se quest’ultimo ha violato

l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 (lett. b).

L’art. 77 OAI prescrive che l’avente diritto, il suo rappresentante legale, le autorità o i

terzi cui è versata la prestazione devono comunicare immediatamente all’ufficio

AI ogni cambiamento rilevante per la determinazione del diritto alle

prestazioni, in particolare ogni cambiamento dello stato di salute, della

capacità al guadagno o al lavoro, della grande invalidità o dell’assistenza

dovuta all’invalidità, del luogo di residenza determinante per stabilire

l’importo dell’assegno per grandi invalidi, delle condizioni personali ed

eventualmente economiche dell’assicurato.

Affinché

possa essere ammessa una violazione dell’obbligo di informare di cui all’art.

77 OAI, è necessario un comportamento colposo, per il quale è già sufficiente

una lieve negligenza (cfr. DTF 133 V 67 consid. 4.4 e riferimenti).

L’art. 88bis OAI è applicabile non solo in caso di revisione ma anche

in caso di modifica del diritto alla rendita stabilito in via di riesame

(riconsiderazione) (Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung,

in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, ad

art. 41, p. 263; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in

der Invalidenversicherung, 2003, p. 95).

Condizione

necessaria per l’applicazione dell’art. 88bis OAI è che l'errore giustificante

una riconsiderazione concerna un argomento specifico dell’AI. La

riduzione o soppressione della rendita a seguito di riconsiderazione avviene

quindi di principio, giusta l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI, con effetto pro

futuro, eccezion fatta per

i casi in cui l’assicurato ha violato il suo obbligo di informare, nel qual

caso una modifica ha effetto ex tunc (art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI; DTF

110 V 297 e 330, 119 V 432; Müller, op. cit., p. 95ss). Il TFA ha pure

stabilito che l’inizio della soppressione con effetto ex tunc della rendita va

stabilito in applicazione analogica dell’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI (DTF 111

V 197).

2.6. L'art.

53 LPGA prevede che:

"

1 Le decisioni e le decisioni su

opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a

revisione se l’assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti

rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.

Considerandi

2.

L'assicuratore può

tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in

giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica

ha una notevole importanza.

3.

L'assicuratore può

riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è

stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso."

I

principi relativi alla riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati

dalla giurisprudenza precedentemente alla LPGA, sono stati concretizzati

all'art. 53 LPGA (cfr. DTF 133 V 50, consid. 4.1, pag. 52;

STFA del 12 marzo 2004 nella causa D., K 147/03, consid. 5.3 in fine; STFA del

22.

marzo 2004 nella causa M., U 149/03, consid. 1.2.; STFA dell’8 febbraio 2005

nella causa G., I 133/04, consid. 1.2).

Conformemente

a un principio generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali,

l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato

formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è

senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (cfr. STFA del 3

maggio 2006 nella causa E. (I 512/05), consid. 3 e riferimenti).

Per

giudicare se è ammissibile riconsiderare una decisione per il motivo che essa è

manifestamente errata, ci si deve fondare sulla situazione giuridica esistente

al momento in cui questa decisione è stata emanata, tenuto conto della prassi

in vigore a quel momento (DTF 119 V 479 consid. 1b/cc e i riferimenti ivi

citati).

Mediante

la riconsiderazione, si corregge un’errata applicazione iniziale del diritto,

rispettivamente, un’errata constatazione derivante dall’apprezzamento dei

fatti. Un cambiamento di prassi oppure di giurisprudenza non giustifica di

principio una riconsiderazione (DTF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid.

4a/cc).

Una

decisione è manifestamente errata, non soltanto quando è stata presa sulla base

di norme giuridiche sbagliate o inappropriate, ma anche quando delle

disposizioni fondamentali non sono state applicate oppure lo sono state in modo

inappropriato (DLA 1996/97 n. 28, p. 158 consid. 3c).

Ciò

è segnatamente il caso quando l’amministrazione accorda una rendita di

invalidità in violazione del principio della priorità della riformazione

professionale sulla rendita (STFA del 31 gennaio 2003 nella causa P., I

559/02).

Per

contro, non si è in presenza di un errore manifesto quando il versamento della

prestazione dipende da condizioni materiali la cui valutazione implica un

potere d’apprezzamento, in relazione a taluni aspetti o elementi, e che la

decisione appare ammissibile tenuto conto della situazione di fatto e di diritto

(STFA del 13 agosto 2003 nella causa P., I 790/01, consid. 3).

In

una sentenza del 13 luglio 2006 nella causa L. (I 406/05), consid. 6, l’Alta

Corte ha dichiarato manifestamente errata la decisione formale mediante la quale

l’Ufficio AI aveva riconosciuto a un assicurato una mezza rendita di invalidità

per il motivo che, nella sua abituale professione di coiffeur, presentava una

inabilità lavorativa del 50% (con corrispondente riduzione del reddito).

Secondo il TFA, l’amministrazione avrebbe invece dovuto esaminare se

l’assicurato, sul mercato generale del lavoro, esercitando un’attività

sostitutiva, era in grado di meglio valorizzare la sua capacità lavorativa

residua.

In una

sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 191, p. 145ss., il TFA - confermando una sua

precedente inedita pronunzia (STFA del 3 dicembre 1992 nella causa W.) - ha

stabilito che la revisione processuale di decisioni amministrative è ammessa

soltanto entro i termini determinanti per la revisione di una decisione su

ricorso (art. 67 cpv. 1 e 2 PA): 90 giorni dalla scoperta del motivo di

revisione ma, al più tardi, entro 10 anni dalla notificazione della decisione

su ricorso (cfr., pure, A.

Rumo-Jungo, Die Instrumente zur Korrektur der

Sozialversicherungsverfügung, in R. Schaffauser/F. Schlauri (Hrsg.),

Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, p. 291).

Al riguardo cfr. anche STFA U 325/02 del 24 ottobre 2003.

I termini

citati sono applicabili anche successivamente all'entrata in vigore della LPGA

il 1° gennaio 2003. Infatti, benché l'art. 53 LPGA non preveda espressamente

tali termini, resta determinante quanto stabilito dall'art. 67 cpv. 1 e 2 PA,

alla cui legge, del resto, rinvia l'art. 55 LPGA per quanto concerne le regole

particolari di procedura non fissate in modo esaustivo nella LPGA o nelle

singole leggi (cfr. U. Kieser, ATSG Kommentar, 2003., ad art. 53, n. 16; STF I

528/06 del 3 agosto 2007 consid. 5).

2.7

Nella

presente evenienza alla base della soppressione della rendita di invalidità con

effetto retroattivo al 1° gennaio 2004, stabilita con decisione del 5 dicembre

2005.

e confermata con decisione su opposizione dell’11 maggio 2007 (cfr. doc.

63-1 = A, U), vi è il verbale di interrogatorio 7 ottobre 2005 della Polizia Cantonale,

pervenuto all’UAI il 10 novembre 2005 (cfr. doc. 56-1).

Dal

citato verbale risulterebbe, unitamente al chilometraggio (e l’orario di

lavoro) svolto in base ai dischi di lavoro, che l’assicurato, nonostante il

danno alla salute, poteva svolgere un’attività lucrativa in maniera pressoché

regolare e normale. L’amministrazione, al riguardo, ha sottolineato pure che

per l’aspetto extra-somatico l’insorgente non ha seguito alcuna cura, né si è

sottoposto ad alcun “suivi” psicologico, né trattamento farmacologico.

Sebbene

non lo abbia indicato esplicitamente, l’amministrazione pretende che, nel caso

di specie, sarebbero soddisfatte le condizioni per procedere a una revisione ex

art. 17 cpv. 1 LPGA (cfr. art. 41 vLAI) della rendita di invalidità.

Ora, così

come già indicato al considerando 2.6., presupposto per procedere alla

revisione di una rendita di invalidità è che le circostanze, legate allo stato

di salute e/o economiche, che stavano alla base della decisione iniziale di

rendita, siano nel frattempo notevolmente mutate. Determinante, in questo

senso, è il raffronto tra le condizioni attuali e quelle esistenti al momento

in cui la rendita fu costituita o successivamente riveduta.

Ciò è

quanto il TCA è chiamato ad appurare.

2.8

A seguito

della domanda di prestazioni AI inoltrata nel marzo 1999 l’UAI ha effettuato

una serie di accertamenti.

In

particolare è stata esperita, nel febbraio 2000, una perizia SAM da parte del

Dr. med. __________, FMH in fisiatria e riabilitazione spec. reumatologia.

La

diagnosi posta dallo specialista è la seguente:

"

- Sindrome cervicovertrebrale cronica e

recidivante con possibile irritazione radicolare intermittente C6 con /da

alterazioni degenerative al livello C5/6 e in particolare C6/7 con

osteocondrosi, uncartrosi e restringimento dei forami di congiunzione in

presenza di una piccola ernia discale dorsolaterale sinistra C6/7;

- Sindrome lombovertebrale

contenuta senza alterazioni funzionali e/o funzionali maggiori.

Diagnosi internistiche

-

Diabete mellito II

-

Dislipidemia” (Doc. 26-6)

Per

quanto concerne la capacità lavorativa il Dr. med. __________ ha affermato che

non vi erano elementi che permettessero di concludere per un limite delle

capacità fisiche date dalla lieve sindrome lombovertebrale. La sofferenza

cervicobrachiale a sinistra, invece, comportava un limite del paziente nel

poter assumere posizioni corporee monotone con la testa. Attività sedentarie

svolte in particolare al computer erano da interrompere regolarmente.

Nell’effettuare lavori manuali con il braccio sinistro il paziente era

limitato, segnatamente, per attività richiedenti una normale sensibilità delle

dita come tenere oggetti piccoli (viti o simili). L’assicurato poteva

effettuare lavori manuali sopra l’orizzontale solo ad intervalli e per una

durata limitata (non superiore a 15 minuti/ora). Per la sua ultima attività di

tecnico edile con gli impegni del suo ultimo posto di lavoro, secondo le

informazioni date dall’assicurato, i limiti esposti portavano a una riduzione

della capacità lavorativa di un massimo del 25%, essendo l’attività variata per

quel che riguarda le posizioni corporee da assumere ma anche per le mansioni

manuali richieste. La patologia concerneva del resto il braccio adominante.

Anche l’attività di esercente, a mente dello specialista, era limitata in

misura del 25%. Inoltre il perito SAM ha precisato che non appariva probabile

un rapido degrado delle condizioni del paziente al punto da ritenere la sua

valutazione come definitiva (cfr. doc. 26-8).

Dal

referto del 16 maggio 2000 del Dr. med. __________, FMH in psichiatria e

psicoterapia, inviato al medico curante dell’assicurato, si evince che

quest’ultimo presentava una certa depressione di tipo ansiosa, probabilmente

reattiva da una parte alla sua situazione sociofamigliare e dall’altra alle sue

difficoltà per la persistenza dei disturbi algici e grosse difficoltà nello

svolgere un’attività fisica. Presentava sentimenti di insufficienza, di colpa,

di vergogna e manifestazioni somatiche dolorose accompagnate da una serie di

disturbi neurovegetativi. Lo psichiatra ha così diagnosticato una sindrome

depressiva ricorrente con episodio a quel momento di media gravità (ICVD10

F33.1) e ha indicato che la prognosi a breve e medio termine era poco

favorevole, vista la persistenza dei sintomi, malgrado una terapia

antidepressiva e ansiolitica già in atto. L’abilità lavorativa è stata

attestata, dal punto di vista strettamente psichiatrico, del 50%. Il Dr. med. __________

ha pure aggiunto che la patologia lombosciatalgica del ricorrente ha avuto un

ruolo importante nello sviluppo e nell’esacerbazione della sua patologia

psichica (cfr. doc. 28-3 – 28-5).

L’8

gennaio 2001 l’UAI ha conseguentemente incaricato il __________ di __________

di peritare l’assicurato.

Dal

relativo rapporto del 3 agosto 2001 emerge che è stata diagnosticata una

sindrome da disadattamento con reazione mista ansioso-depressiva ICD-10 F

43.22

Riguardo

alla capacità lavorativa, la Dr.ssa __________, capo-servizio, ha rilevato che:

"

Dal punto di vista psichiatrico siamo

confrontati con un primo scompenso depressivo nel mese di dicembre 1998 durante

il quale l’assicurato è stato anche brevemente ricoverato presso la Clinica __________

di __________. Visto che l’assicurato già allora non lavorava più e non godeva

più di una copertura assicurativa non sono stati fatti certificati medici però

mi permetto di valutare l’inabilità lavorativa del 100% da dicembre 1998 per

circa due-tre mesi. Da marzo 1999 invece si può valutare teoricamente

l’inabilità lavorativa per motivi psichiatrici al 50%. Un’inabilità in questo

senso è stata anche confermata dal Dr. __________, psichiatra a __________, nel

maggio 2000 e possiamo confermarla anche attualmente e per il prossimo

futuro.”(Doc. 32-8, 32-9).

Inoltre

dal rapporto del __________, relativamente alla possibilità di migliorare la

capacità al lavoro tramite provvedimenti sanitari, risulta che:

"

L’unico provvedimento sanitario che può essere

preso in considerazione è costituito da una presa a carico psichiatrica con farmaco

e psicoterapia ambulatoriale. Tale trattamento tuttavia non è gradito

all’assicurato, che accetta malvolentieri la presenza di problemi di natura

psicologica o addirittura psichiatrica. Il trattamento psichiatrico non ha

sicuramente la facoltà di migliorare direttamente la capacità di lavoro

dell’assicurato, ma potrebbe indirettamente favorire un migliore inserimento

lavorativo o occupazionale del periziando, aiutandolo a elaborare i conflitti e

le tensioni che si potrebbero creare.” (Doc. 32-9)

Il 21

agosto 2001 il Dr. med. __________ del Servizio di accertamento medico dell’AI

(SMR) ha indicato che dalle due perizie effettuate (reumatologica Dr. __________

2.2000

e psichiatrica Dr.ssa __________ 7.2001) si evidenzia una limitazione

funzionale minore per il primo problema (IL 25%) mentre per il secondo problema

una IL 50% (cfr. doc. 34-1).

Nel

dicembre 2001 all’insorgente è, poi, stata assegnata una mezza rendita di

invalidità a decorrere dal dicembre 1999 (cfr. doc. 35-1 – 37-1).

2.9

Al precedente

considerando sono state esposte le circostanze che hanno giustificato, nel

2001, la concessione all’assicurato di una mezza rendita dal dicembre 1999.

L’UAI,

nel settembre 2004, a seguito di una telefonata del 23 settembre 2004 da parte

di alcuni taxisti di __________ per denunciare la concorrenza sleale che

avrebbe compiuto l’assicurato, il quale avrebbe affermato di poter applicare

prezzi più bassi poiché percepiva una rendita AI (cfr. doc. 43-1), ha avviato

una procedura di revisione.

L’insorgente,

nell’ottobre 2004, dopo aver ricevuto lo scritto dell’UAI richiedentegli

l’orario di lavoro settimanale, i chilometri percorsi, i tragitti effettuati

esclusivamente dal medesimo e la trasmissione dei dischi di registrazione

dell’auto dal settembre 2003 al settembre 2004, nonché copia della notifica di

tassazione 2001/2002 e 2003 o eventualmente la dichiarazione 2003B (cfr. doc.

44-1), si è presentato all’amministrazione e ha dichiarato che l’attività di

taxista veniva svolta 2-3 ore al giorno con la macchina privata, che non aveva

un posteggio fisso come gli altri taxisti e che stava a casa ad aspettare le

telefonate, che la macchina veniva usata sia per il lavoro che per uso privato.

In tale occasione ha consegnato i dischi di lavoro dal 6 luglio 2004 al 3

ottobre 2004 e la dichiarazione d’imposta 2003B da cui non risultavano redditi,

poiché ha iniziato l’attività in settembre e a dicembre erano più le spese che

i guadagni (cfr. doc. 45-1).

La Dr.ssa

__________, del __________ di __________, interpellata dall’UAI, l’8 ottobre

2004, ha attestato che l’assicurato che è stato da loro peritato nel 2001 non è

in cura presso il loro servizio (cfr. doc. 47-1).

Il 25

novembre 2004, il Dr. med. __________, FMH in medicina generale, che aveva

visitato l’ultima volta l’assicurato, quale medico curante, il 15 novembre

2004, nel modulo “Rapporto medico” all’attenzione dell’AI ha indicato che lo

stato di salute del ricorrente era stazionario, in particolare per quanto

riguardava tutti i problemi non reumatologici, mentre i dolori lombari erano

leggermente peggiorati. La capacità lavorativa è stata valutata del 50%

continuo (cfr. doc. 49-1).

Da una

nota interna dell’amministrazione del 12 gennaio 2005 emerge, infine, che:

"

In data odierna ci contatta l’UT di __________

dicendo che per l’anno 2003 l’assicurato è stato tassato per CHF 1'500.-- annui

(vedasi notifica di tassazione dell’8.12.2004).

L’attività è svolta in

minima misura per cui i valori del 2004 rispecchieranno, molto verosimilmente,

quelli del 2003.” (Doc. 52-1)

Il 13

gennaio 2005 l’UAI ha comunicato per iscritto all’assicurato che dalla verifica

del grado di invalidità non ha constatato alcun cambiamento in riferimento alla

rendita erogata e che quindi avrebbe continuato a beneficiare della medesima

rendita ottenuta fino a quel momento per un grado di invalidità pari al 50%

(cfr. doc. 53-1).

2.10

Si tratta ora

di esaminare la situazione quando è stata emanata la decisione su opposizione

impugnata (il potere cognitivo della presente Corte è limitato alla

valutazione della legalità della decisione su opposizione deferitale sulla base

dei fatti intervenuti fino al momento in cui essa è stata emessa; cfr. DTF 121

V 366; U 29/04 dell’8 novembre 2005), limitatamente però, in

concreto, al periodo fino all’ottobre 2006, visto che l’assicurato, da tale

data, è al beneficio di una rendita vecchiaia AVS (cfr. doc. U pag. 2).

L’UAI ha avviato una nuova

procedura di revisione della rendita nel novembre 2005, dopo essere venuto a

conoscenza di un verbale di interrogatorio dinanzi alla Polizia Cantonale del 7

ottobre 2005. Dallo stesso si evince segnatamente che:

"

(…)

Dal settembre 2003 ho

iniziato una nuova attività in qualità di tassista indipendente a __________.

Non sono affiliato a nessuna centrale. Da parte mia facevo regolare richiesta

alla città di __________, ottenendo una risposta negativa poiché in quella zona

a loro dire vi sono sufficienti taxi. Così ho deciso di iniziare ugualmente la

mia attività in quel borgo. Non ho nessun posto dove sostare, per questo motivo

durante il lavoro continuo a fare degli spostamenti. Ho pure provveduto a

diffondere i miei biglietti da visita con numero di telefono e la garanzia di

una copertura di 24/24 ore la vettura che utilizzo è intestata alla __________

di tenero in __________. A questa ditta verso fr. 850 mensili per il noleggio

della vettura.

D.- Quante auto avete a

disposizione?

R.- Solo questa. Preciso

saltuariamente utilizzo anche la vettura __________ sempre di proprietà di

questa ditta comunque questa seconda vettura non è immatricolata per il

trasporto professionale di persone.

D.- Di regola quando

lavorate?

R.- Normalmente lavoro di

notte dalle ore 21.00 circa sino alle ore 6.00.

D. Prendete dei

medicamenti per i vostri problemi di salute?

R.- Sì, regolarmente

ingerisco pastiglie e precisamente Voltaren una ogni 12 ore.

D.- Secondo lei questi

medicamenti possono influire sulla guida?

R.- Per me no, unico

problema è allo stomaco.

D.- Nel controllo

aziendale effettuato in data 23.9.2005 abbiamo trovato dei dischi con altri

nominativi oltre il suo, chi sono e perché.

R.- Nel periodo in cui ero

assente per vacanza, la “mia” vettura è stata utilizzata per fare da taxi dal

sig. __________, forse dom. ad __________, unica cosa certa è che so che è

autista della __________ di __________. Lui teneva tutti gli incassi, da parte

mia non ho chiesto nessun rimborso per la vettura, unica cosa lo __________

doveva fare benzina.

D.- Il figlio __________

ha eseguito delle corse taxi, visto che sui dischi è stato trovato il suo nome?

R.- Lui ha la licenza di

guida per la cat. B e aveva richiesto il patentino per la professionale. Da

solo penso di no, poiché in caso contrario ne sarei venuto a conoscenza. In mia

presenza io sedevo a fianco e lui guidava, qui sì, facevamo taxi ma io

incassavo.

D.- Durante il __________

di __________ quando iniziavate il lavoro e quando terminava?

R.- Il mio inizio e fine

figura sui dischi.

D.- Durante questo periodo

il figlio ha lavorato da solo in qualità di taxi?

R.- A me non risulta,

durante questo periodo, di notte dopo la mezzanotte, siccome io ero stanco, lui

decideva di guidare l’auto, ma come detto sedevo sempre al suo fianco, sebbene

vi fosse molta gente da trasportare.

D.- E’ sicuro che il

figlio non ha mai esercitato da solo, specialmente durante il __________?

R.- Sì sono sicuro,

durante queste notti io ero sempre presente e non ho mai lasciato che il figlio

lavorasse da solo.

(…)

Prendo atto che per motivi

di inchiesta, i dischi e le copie del libretto di lavoro mi vengono trattenute.

Inoltre verrà elevato rapporto di contravvenzione per:

uso di un disco con più

conducenti, uso del libretto di lavoro (personale) per 3 autisti in

contemporanea, concessa guida al figlio durante le corse di lavoro sebbene

questi non aveva né libretto né licenza di condurre professionale (solo

patentino), inoltre durante la giornata il figlio lavorava presso la ditta __________

di __________, perciò superava l’attività giornaliera. Mancato riposo

settimanale.” (Doc. 54-1, 54-2)

Il 10

novembre 2005 ha avuto luogo un colloquio tra un funzionario dell’UAI, __________,

e il Sgt. __________ della Polizia stradale di __________, incaricato della

verifica/sorveglianza del rispetto delle normative verso coloro che svolgono la

professione di tassametrista indipendente e che ha allestito il verbale sopra

citato. Il Sgt. __________ ha mostrato e spiegato i dischi consegnati

dall’assicurato nell’ottobre 2005, dai quali risulta l’utilizzo pressoché

continuo dell’auto. L’incaricato della Polizia ha però precisato che l’insorgente

in proposito gli ha comunicato che il tempo di lavoro è di gran lunga inferiore

a quanto indicato sui dischi e che lo stesso corrisponde al massimo al 50%. Il

rimanente del tempo sul disco corrisponde a viaggi effettuati presso

conoscenti/amici quindi senza trasporto professionale (cfr. doc. 56-1).

In questa

annotazione il funzionario dell’AI ha anche evidenziato che gli atti reperiti a

seguito della revisione del 2004, nonché le dichiarazioni rilasciate

dall’assicurato e contenute nel verbale di interrogatorio del 7 ottobre 2005,

permettevano sicuramente di ritenere l’affezione psichica non più di

impedimento per l’esercizio di una regolare attività e neppure si poteva

affermare che si era ancora in presenza di un ritiro sociale o di incapacità ad

affrontare la vita (cfr. doc. 56-2).

L’insorgente,

il 17 novembre 2005, è stato sentito dal funzionario __________. E’ stato fatto

presente all’assicurato che i chilometri percorsi dall’auto 104333 nel periodo

dal 14.12 2004 al 23.09.2005 sono stati 57'892 e che l’auto __________, la

quale secondo informazioni dell’UAI era a sua disposizione, aveva percorso da

aprile 2004 a ottobre 2005 km 16'500. Il ricorrente ha dichiarato di aver

esercitato l’attività al massimo per circa 20/22 ore settimanali e che i chilometri

che risultavano dai dischi erano in parte effettuati in quanto costretto a

girare a vuoto non avendo a disposizione una zona di stazionamento come pure

per uso privato. Per quanto attiene allo stato di salute, egli ha evidenziato

di essere sempre stato in cura dal Dr. med. __________ e che lo stesso

peggiorava continuamente. In relazione ai problemi psichici ha confermato di

non più essere stato in cura da un medico e che l’ultima visita risaliva al

2001.

presso il __________ (cfr. doc. 59-1).

Alla luce

degli accertamenti menzionati, __________ ha effettuato una valutazione del

grado di invalidità dell’insorgente.

E’ stato

osservato che lo stato di salute risultava migliorato rispetto al 2001, anno in

cui era stato riconosciuto il diritto a una mezza rendita AI principalmente per

motivi psichici.

Non

risultava, infatti, più in cura medica specialistica per disturbi psichici dal

2001, né assumeva più medicamenti, salvo per i problemi fisici.

Per

quanto riguarda l’attività di taxista, è stato precisato che secondo

l’amministrazione veniva svolta in misura pressoché normale considerate le ore

di utilizzo del veicolo, nonché i chilometri percorsi. Infine è stato

evidenziato che potevano ritenersi adeguate anche altre attività cosiddette

leggere nella misura del 75% (cfr. doc. 62-1).

L’UAI,

con decisioni del 5 e del 15 dicembre 2005 ha, di conseguenza, soppresso il

diritto alla mezza rendita con effetto retroattivo al gennaio 2004 e chiesto la

restituzione di fr. 19'795.-- corrispondenti alle rendite versate al ricorrente

dal gennaio 2004 al novembre 2005 (cfr. consid. 1.3.; doc. A, B).

2.11

Attentamente

esaminata la documentazione agli atti e tutto ben considerato questa Corte,

chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, ritiene che sulla sola base

degli atti di causa l’Ufficio AI non poteva concludere per la soppressione del

diritto alla mezza rendita con effetto retroattivo.

In

proposito, occorre evidenziare che, secondo la giurisprudenza, un motivo di revisione

deve chiaramente emergere dall’incarto (cfr. STFA del 12 ottobre 2005

nella causa R., I 8/04, pubblicata in Plädoyer 1/06, pag. 64s. e i riferimenti

ivi menzionati).

Le

norme sulla revisione non possono, in effetti, costituire il fondamento

giuridico per un riesame senza condizioni del diritto alla rendita (cfr. STCA

32.2006.106

del 3 settembre 2007 consid. 2.6.; R.

Rüedi, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich

von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffauser/Schlauri [Hrsg.], Die Revision

von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, San Gallo 1999, p. 15).

Innanzi

tutto occorre rilevare che l’UAI non ha interpellato alcun medico specialista in

psichiatria in merito alle condizioni di salute e alla capacità lavorativa

dell’assicurato per l’arco di tempo posteriore al 2001, segnatamente non ha

ordinato alcuna precisa indagine al riguardo.

Dal semplice fatto che

l’assicurato abbia affermato di non essere più stato in cura dopo la visita

presso il __________ del 2001 (cfr. doc. 59-1) non si può trarre la conclusione

che lo stesso non presentasse più alcuna inbilità al lavoro dal profilo

psichiatrico.

In effetti già la capo

servizio del __________ di __________, nel 2001, aveva indicato che il

trattamento che poteva essere preso in considerazione, ovvero una

presa a carico psichiatrica con farmaco e psicoterapia ambulatoriale, non era

gradito all’assicurato, che accettava malvolentieri la presenza di problemi di

natura psicologica o addirittura psichiatrica (cfr. doc. 32-9).

Dalle carte processuali

risulta, poi, che comunque il ricorrente seguiva, dal 2002/2003, delle terapie

naturali e di medicina complementare per disturbi ansio-depressivi e

strutturali (cfr. doc. 69-24 = D, 69-25 = E).

Infine

l’8 marzo 2006 la Dr.ssa __________, capo-servizio del __________ di __________,

relativamente a una consulenza psichiatrica del 2 e 6 marzo 2006, ha attestato

quale ipotesi diagnostica una sindrome mista ansioso-depressiva ICD-10 F41.2 e

ha sottolineato che l’assicurato era scettico soprattutto nei confronti degli

psicofarmaci e così non si è mai curato con antidepressivi, con effetto anche

ansiolitico, indicati nel caso dell’insorgente a mente della dottoressa (cfr.

doc. M).

Inoltre, per quanto

attiene all’attività di taxista svolta dall’assicurato, va osservato che è vero

che dai dischi di registrazione dell’autoveicolo risulta che i chilometri

percorsi e le ore effettuate sono di una certa entità (cfr. doc. 50-5segg.,

54-1, 56-1, 59-1).

E’ tuttavia altrettanto

vero, da un lato, che i dischi afferenti al lasso di tempo 6 luglio-3 ottobre

2004.

erano già in possesso dell’amministrazione durante la prima procedura di

revisione, poi sfociata nella comunicazione del gennaio 2005 con cui

all’assicurato è stata confermata la mezza rendita (cfr. doc. 53-1; consid.

2.10

)

Dall’altro, che è stato

appurato dalla Polizia stradale che, in ogni caso, il figlio dell’insorgente,

in alcuni periodi, di notte, guidava il taxi mentre il padre gli era seduto

accanto. In effetti è stato elevato nei confronti dell’assicurato un rapporto

di contravvenzione anche per uso di un disco con più conducenti, nonché per

concessione della guida al figlio durante le corse di lavoro sebbene questi non

avesse la licenza per condurre professionalmente (cfr. doc. 54-2, 54-3).

A ciò va aggiunta la

circostanza che il ricorrente ha asserito di aver dovuto, nell’attesa delle

chiamate e non disponendo di uno stallo proprio, girare spesso (cfr. doc. 45-1,

54-1, 59-1).

Pertanto, considerato

anche che la ditta __________ ha escluso che il secondo veicolo menzionato

dall’amministrazione, ossia la __________, venisse usato per l’attività di taxi

dell’assicurato (cfr. doc. F) e che la documentazione relativa al guadagno

ottenuto (cfr. doc. 52-1; Q; G) non permette di giungere a una soluzione

differente, occorre concludere che gli atti di causa sono insufficienti per

ritenere che il ricorrente presentasse una capacità lavorativa di grado

maggiore del 50%.

In simili

circostanze, visto quanto appena esposto, e meglio ritenuto un accertamento

sommario dei fatti, si giustifica l’annullamento della decisione su opposizione

impugnata e il rinvio degli atti all’Ufficio AI al fine di effettuare le necessarie

indagini per stabilire l’esatta capacità lavorativa dell’assicurato nell’attività

di taxista e in altre attività adeguate (cfr. DAL 2001 pag. 196 seg.).

In particolare

l’amministrazione dovrà appurare, avvalendosi del parere di un medico

specialista in psichiatria, lo stato di salute e la capacità al lavoro

dell’assicurato in attività confacenti alle sue condizioni psichiche, in

particolare se effettivamente è intervenuto un miglioramento rispetto alla

valutazione del 2001 del __________ di __________.

Inoltre la stessa dovrà

verificare l’esito del procedimento di contravvenzione nei confronti

dell’assicurato per concessione della guida al figlio avviato dalla Polizia

stradale nell’ottobre 2005 e in che misura, sulle ore e i chilometri

complessivi effettuati, ha guidato il figlio nel periodo in questione.

L’UAI farà pure capo all’incarto

fiscale per gli anni 2004 e 2005 dell’assicurato al fine di stabilire quale sia

stato il guadagno conseguito quale taxista.

In

seguito l’UAI si pronuncerà nuovamente e compiutamente sulla revisione

intrapresa nel novembre 2005.

2.12

Sulla base degli atti di causa non è neppure possibile, in virtù

dell’art. 53 LPGA (cfr. consid. 2.6.), procedere ad una riconsiderazione dei

provvedimenti (decisione del dicembre 2001 e comunicazione 13 gennaio 2005;

doc. 36-1, 37-1, 38-1, 53-1) con i quali all’assicurato è stato riconosciuto e

confermato il diritto ad una mezza rendita dal 1° dicembre 1999.

Infatti,

alla luce delle verifiche compiute dall’amministrazione a seguito della domanda

di prestazioni AI del 1999, segnatamente delle indagini mediche esperite (dr.

med. __________, __________ di __________; cfr. consid. 2.8), la decisione

iniziale del dicembre 2001, con cui al ricorrente è stata assegnata una mezza

rendita a decorrere dal dicembre 1999, non risulta manifestamente errata (cfr.

STF 9C_11/2008 del 29 aprile 2008; STF 9C_187/2007 del 30 aprile 2008).

2.13

Per quanto

attiene alla censura ricorsuale relativa al riferimento a un reddito ipotetico

per calcolare il grado di invalidità (cfr. doc. I; consid. 1.5), è utile

ricordare, richiamato l’art. 16 LPGA e quanto già esposto al consid. 2.5 che

precede, che l'invalidità

nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere

economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid.

4a). I dati economici risultano pertanto determinanti.

Al

medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando, della misura

e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro. Il medico

stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita l’interessato

nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in particolare alle

funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la sua esperienza di

vita entrano in linea di conto nel caso concreto (Meyer-Blaser, op. cit., pag.

227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143 consid. 2, 114 V 314 consid.

3c).

D’altro

canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base

alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le

attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido

(Meyer-Blaser, op. cit., pag. 228, Omlin, Die Invalidität in der

obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).

In

ogni modo, ai fini dell'accertamento

dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e

quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta

di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le

capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un

concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer-Blaser, op cit. pag. 212). Un

assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di

trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 pag. 347).

Vale

ancora la pena rilevare che, secondo la giurisprudenza del TFA, in applicazione

del metodo ordinario del raffronto dei redditi, per accertare il reddito

conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità (reddito da valido) è

decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante,

quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla

rendita, se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e

23.

maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid.

3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito

dev'essere fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il

reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle

competenze professionali come pure delle circostanze personali per un

prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi,

l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in

merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr.

U 168 pag. 100s. consid. 3b). Considerato come di regola bisogna presumere che

senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente

attività, decisivo risulta di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al

rincaro ed eventualmente all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400

pag. 381 e riferimenti).

Per

quel che concerne, invece, il reddito da invalido, lo stesso deve essere determinato sulla base della situazione professionale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se invece non esiste un siffatto guadagno, il reddito da invalido, da

contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità,

può essere ricavato dai dati statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale

di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e

categorie di lavoro (Pratique VSI 2002 pag. 68 consid. 3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332

consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle

circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid.

5b/cc, recentemente confermato in Pratique VSI 2002 pag. 64).

Va

qui fatto presente che, conformemente ad una recente

giurisprudenza, il TFA ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in

difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali

risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei

salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili

dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni

(STFA 12 ottobre 2006 nella causa S., U 75/03, e del 5 settembre 2006 nella

causa P., I 222/04).

Pertanto,

nella determinazione del reddito da invalido occorre d’ora in avanti applicare

i valori nazionali (Tabella TA1) e non più quelli regionali (Tabella TA13) come

sin’ora confermato dal TCA.

Pertanto,

nel caso in cui dagli accertamenti supplementari che effettuerà l’UAI, dovesse

emergere un miglioramento dell’abilità al lavoro dell’assicurato, non è esclusa

la possibilità di fare capo ai dati statistici per determinare il reddito da

invalido, qualora nell’attività di taxista l’assicurato non sfrutti in maniera

completa e ragionevole la propria capacità lavorativa residua.

2.14

Come visto al consid. 2.5,

giusta l’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI la riduzione o la

soppressione della rendita può intervenire anche retroattivamente dalla data in

cui avvenne la modificazione determinante, se l’erogazione illecita è causa

dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato oppure se

quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente

dall’articolo 77 (lett. b).

L’art. 77 OAI prescrive che l’avente diritto, il suo rappresentante legale, le autorità o i

terzi cui è versata la prestazione devono comunicare immediatamente all’ufficio

AI ogni cambiamento rilevante per la determinazione del diritto alle

prestazioni.

In

concreto dalla documentazione agli atti risulta che l’assicurato non ha mai

fornito tempestivamente e spontaneamente all’UAI informazioni circa l’inizio

nel 2003 della sua attività di taxista e il relativo espletamento. In effetti

l’amministrazione ha ricevuto segnalazioni in merito da parte di terzi. Solo in

seguito e su richiesta dell’UAI stesso il ricorrente ha dato indicazioni al

riguardo.

Anche l’interrogatorio,

nell’ottobre 2005, da parte di un sergente della Polizia stradale in relazione

alla sua attività, sebbene percepisse una rendita di invalidità, e i ragguagli

forniti (cfr. doc. 54-1) non sono stati comunicati all’UAI dall’insorgente,

bensì dal sergente medesimo interpellato dall’amministrazione su segnalazione

di terzi (cfr. doc. 56-1).

Nel caso in esame, dunque,

è ravvisabile perlomeno una lieve negligenza da parte dell’assicurato, la quale

è sufficiente per ammettere una violazione dell’obbligo di informare ai sensi

dell’art. 77 OAI (cfr. consid. 2.6.). In casu, quindi, contrariamente a quanto

invocato dal ricorrente (cfr. doc. I), un’eventuale soppressione della rendita,

nel caso in cui dagli accertamenti supplementari che effettuerà l’UAI dovesse

emergere che effettivamente il grado di invalidità dell’insorgente si è

modificato, può avere luogo con effetto retroattivo.

2.15

Vincente in

causa, il ricorrente, patrocinato da un legale, ha diritto a un'indennità per

ripetibili da mettere a carico dell’UAI (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

La

domanda di ammissione all’assistenza giudiziaria dinanzi al TCA del 5 giugno

2007.

(cfr. consid. 1.5) diventa conseguentemente priva di oggetto (cfr. RDAT

II-2001 N. 24; STFA U 59/99 del 18 agosto 1999; STFA I 360/97 del 2 agosto

1999; STFA P 7/97 del 19 novembre 1998).

2.16

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità

delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio

AI affinché proceda come indicato al consid. 2.11.

2. Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI verserà all’assicurato fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. L'istanza

tendente alla concessione del gratuito patrocinio è divenuta priva di oggetto.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni

dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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