32.2007.191
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28 aprile 2008Italiano59 min
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Numero d'incarto:
32.2007.191
Data decisione, Autorità:
28.04.2008, TCA
Titolo:
Assicur. di 57 anniaffetto da dolori alla schiena,polso e gambe.Inabile come operaio di segheria,ma abile al 100% in attiv.leggere.Età non influisce su utilizzo capac.lav.Reddito nel 2005 nella sua prof.+ elevato del dato nazion.in quell'attiv.Anche riducendo dato TA1 del 25% non diritto a rendita
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
CALCOLO DELLA RENDITA ORDINARIA
GRADO DI INVALIDITÀ
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INVALIDO O DI INVALIDITÀ
RENDITA
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
art. 4 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 7 agg. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.191
rs
Lugano
28 aprile
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 5 giugno 2007 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 23 maggio 2007 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nato
nel __________, attivo come operaio di segheria presso la __________ di __________,
il 7 aprile 2006 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni
AI per adulti, dichiarando di essere sofferente dall’agosto 2004 a causa di mal
di schiena, dolori al polso destro e alle gambe (cfr. doc. 3; 8-5; 1-5).
1.2. Esperiti gli
accertamenti del caso, con decisione del 23 maggio 2007, l’Ufficio AI, appurato
un grado di invalidità del 33%, ha respinto la richiesta di prestazioni (cfr.
doc. A1).
1.3. Contro il
provvedimento del 23 maggio 2007 l’RA 1, per conto di RI 1, ha presentato un
tempestivo ricorso al TCA, postulando il riconoscimento del diritto a un quarto
di rendita di invalidità a partire dal 1° agosto 2005.
A
sostegno della propria pretesa ricorsuale l’assicurato ha, in particolare,
addotto che il proprio medico curante non condivide la valutazione dei Dr. med.
__________ e __________ - che hanno agito in qualità di medici di fiducia degli
assicuratori __________ e __________ chiamati a erogare delle prestazioni -
sulla quale si è basato l’UAI per negare il diritto a una rendita, soprattutto
per quanto concerne la residua capacità lavorativa in un’attività leggera.
Egli ha
precisato che per questo motivo è stato predisposto un consulto presso il Dr.
med. __________, che l’ha avuto in cura dal 24 settembre 2004. L’insorgente ha,
poi, osservato che dal rapporto di quest’ultimo medico del 30 maggio 2007
risulta la presenza di un decorso cronico delle problematiche a livello
dell’apparato muscolo-scheletrico sia per quanto riguarda le alterazioni
degenerative alla colonna vertebrale, come pure a livello dell’articolazione radiocarpica
a destra e delle articolazioni delle dita delle mani. L’assicurato ha, quindi,
indicato che il Dr. med. __________ ha concluso esistere una limitazione di
almeno il 20% in un’attività leggera, anche perché bisogna tener conto delle
problematiche alle dita delle mani che gli impediscono una rapidità di
movimento, nonché l’utilizzo ripetuto della mano in movimenti ripetitivi pure
non sotto sforzo e della necessità di fare delle pause prolungate.
Il
ricorrente ritiene che l’apprezzamento del Dr. med. __________, essendo
dettagliato e giungendo a delle conclusioni chiare, oggetto di un esame
approfondito, abbia tutti i requisiti perché gli sia conferito valore
probatorio.
Egli ha,
altresì, rilevato di avere già messo in evidenza come la valutazione sulle
possibilità occupazionali indicate dalla consulente in integrazione
professionale siano come sempre, ma in modo particolare per il caso in esame,
veramente puramente teoriche e che tutti, partendo dai medici, sono coscienti
che non potrà mai trovare un’occupazione alternativa a quella che sta svolgendo
nella misura del 50%.
L’assicurato
ha, infine, precisato che, considerando una residua capacità lavorativa
dell’80% in un’attività leggera e applicando la riduzione del 20% ammessa
dall’AI per le varie limitazioni, il reddito da invalido ammonta a fr.
37'011.-- e il grado di invalidità al 47%, il che giustifica l’assegnazione di
un quarto di rendita (cfr. doc. I).
1.4. L’UAI, dopo
aver sottoposto il rapporto del maggio 2007 del Dr. med. __________ al medico
responsabile del Servizio medico regionale (SMR), Dr. med. __________ (cfr.
doc. IVbis), ha chiesto, mediante risposta del 5 luglio 2007, l’integrale
reiezione dell’impugnativa con argomenti di cu si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi di diritto (cfr. doc. IV).
1.5. Il 25 luglio
2007 il rappresentante dell’assicurato ha prodotto una nuova certificazione del
Dr. med. __________, datata 20 luglio 2007, sottolineando che lo specialista ha
confermato pienamente la sua valutazione e ha precisato ulteriormente per quali
motivi ritiene l’insorgente incapace al lavoro in misura del 20% anche in
un’attività leggera (cfr. doc. VI + bis).
1.6. L’amministrazione,
il 2 agosto 2007, si è riconfermata nella propria risposta di causa (cfr. doc.
VIII).
1.7. Il doc. VIII
è stato inviato per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. IX).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Questa Corte
è chiamata a stabilire se l’UAI era legittimato o meno a negare all’assicurato
il diritto a una rendita di invalidità.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio.
Gli
elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono
quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de
la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, p. 216ss.).
Giusta
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Nel suo
nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84
consid. 1b).
Nella DTF
107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione
per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione
della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di
apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione
(giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U
156/05, consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra
parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione
di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale
per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al
proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF,
per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale
diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione).
L’Alta
Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di
pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo
successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una
modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità
essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di
decidere.
Tale
principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno
2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,
Fatti
I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002
nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003
nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.4. Nell’evenienza
concreta la questione relativa alla valutazione dell’esigibilità lavorativa è
oggetto di contestazione fra le parti.
L’UAI,
fondandosi, sui referti dei Dr. med. __________ e __________, allestiti
all’attenzione degli assicuratori __________ e __________ (cfr. doc. 1-4, 8-4),
ha ritenuto l’assicurato in grado di svolgere a tempo pieno attività confacenti
al proprio stato di salute, e meglio impieghi che “… non implichino il porto
di pesi sopra i 10 chili, che permettano di alternare frequentemente le
posizioni statiche seduta (max 1 ora di fila) eretta (max. ½ ora) e in
deambulazione (max 2 km), che non richiedano il frequente sollevamento delle
braccia sopra l’orizzontale , frequenti movimenti di rotazione del tronco o la
regolare posizione seduta o eretta china in avanti. La posizione flessa sulle
ginocchia o inginocchiata è controindicata” (cfr. doc. 35-2)
Il
ricorrente sostiene, invece, sulla base della valutazione del Dr. med. __________,
di essere inabile al lavoro in misura del 20% anche in un’attività leggera
(cfr. doc. I; VI).
Chiamata
ora a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva che il 21
ottobre 2005 ha avuto luogo, per conto della __________, un consulto presso il
Dr. med. __________, FMH in malattie reumatiche, fisiatria riabilitazione e
medicina manuale.
Dal
relativo rapporto, quale diagnosi, risulta:
"
Sindrome lombovertebrale cronica con /da
-
turbe statiche importanti (rachide piatto con
breve scoliosi ad S in sede lombare (secondo RX))
-
alterazioni degenerative plurisegmentali in
stato dopo Morbo di Scheurmann con osteocondrosi L2/3 e L5/S1 ma soprattutto
L3/4 in presenza di un’ernia intraspongiosa all’angolo anterosuperiore di L4; scomparsa
subcompleta dello spazio intersomatico, fenomeno vacuo e concomitante
spondilartrosi;
Gonartrosi retropatellare
bilaterale, sintomatica a destra." (Doc. 8-8)
Lo
specialista ha, inoltre, affermato che:
"
(…)
In considerazione
dell’importanza del quadro sia dal profilo statico/anatomico che funzionale
appare poco probabile che il paziente possa un giorno riprendere il suo lavoro
in segheria oltre al presente 50%, limite che ritengo per intanto definitivo
(in concordanza con quanto già ipotizzato dal medico curante nel suo ultimo
certificato __________ del 12.09.2005).
Capacità funzionale
residuale:
- sollevamento
e/o trasporto di carichi:
molto
leggeri (fino a 5 kg): normale;
medi
(fino a 25 kg): molto ridotta;
pesanti
(oltre a 26 kg): da evitare;
sopra
le spalle:
-
di 5 kg: normale
+
di 5 kg: ridotta
- manipolazione
di oggetti, attrezzi, pulsantiere:
leggeri:
normale
medi:
lievemente ridotta
pesanti:
da evitare
- posizioni
di lavoro o dinamiche particolari:
a
braccia elevate: ridotta
con
rotazione: ridotta
seduta
e piegata in avanti: ridotta (se non appoggiato sulle braccia)
eretta
e piegata in avanti: molto ridotta
inginocchiata
e con ginocchia inflessione: ridotta
- mantenere
posizione statiche:
seduta:
1 ora senza interruzione
eretta:
½ ora senza interruzione
- spostarsi/camminare:
fino
a 2 km circa: normale
per
tratti più lunghi: con interruzione
su
terreni accidentati: ridotta
salire/scendere
scale: lievemente ridotta
- diversi
l’impiego
delle due mani è possibile in forma normale (eccezion fatta per la
manipolazione di oggetti di precisione, non possibile per l’assenza dell’indice
destro).
Il
paziente non dovrebbe esporsi a situazioni di scarso equilibrio
Per un’attività lucrativa
consona alle presenti limitazioni non vi è alcuna limitazione della capacità
lavorativa. Si tratta di una valutazione medico/teorica. Il reinserimento del
paziente in una professione alternativa di quella svolta sarebbe difatti
ostacolato da fattori non medici ossia l’età, la scarsa formazione scolastica,
le capacità prettamente manuali del paziente ecc." (Doc. 8-10)
Il 28
marzo 2006 l’insorgente è stato esaminato dal Dr. med. __________, spec. FMH
reumatologia, medico fiduciario della __________. Questo sanitario ha rilevato,
segnatamente, quanto segue:
"
(…)
Dato che lo stato di
salute dell’assicurato non si discosta sostanzialmente da quello riscontrato
dal collega reumatologo Dr. __________ di __________, durante una visita
medico-fiduciaria il 21.10.2005 su incarico della __________, rimane valida
anche la sua valutazione della capacità lavorativa formulata a pagina 4 del suo
rapporto del 21.10.2005 (…)" (Doc. 1-6)
Il Dr.
med. __________, dal canto suo, il 9 maggio 2006 ha indicato di avere visitato
il ricorrente una sola volta il 24 settembre 2004 su indicazione del Dr. med. __________.
Egli ha precisato di aver constatato, nel 2004, che accanto alla problematica
alla colonna vertebrale si era sviluppato un dolore progredente a livello del
polso destro relazionato all’attività lavorativa svolta, associato anche a
dolori alla caviglia sinistra. Le indagini radiologiche eseguite dal Dr. med. __________
hanno mostrato, per quanto riguarda le mani, un’iniziale poliartrosi delle dita
delle mani, soprattutto di tipo Heberdeen, con un’iniziale problematica
artrosica a livello del carpo. Clinicamente non è stato invece riscontrato alcun
reperto in relazione alla caviglia sinistra.
Il Dr.
med. __________ ha, poi, attestato di non potersi determinare, dopo un solo
consulto nel settembre 2004, circa l’abilità al lavoro dell’assicurato nella
sua professione di operaio presso una segheria con taglio della legna e
trasporto di questo materiale oppure in un’attività lavorativa medio-leggera ed
ergonomicamente adatta (cfr. doc. 13-1; 1-19).
Nel
ricorso interposto contro la decisone del 23 maggio 2007 con cui all’assicurato
è stata negata una rendita di invalidità è stato specificato che era stata
predisposta una visita specialistica presso il Dr. med. __________ (cfr. doc.
I).
In
effetti all’impugnativa è stato allegato il rapporto del 30 maggio 2007 del
medico appena menzionato, dal quale si evince che:
"
(…)
Egli
presenta una diagnosi di sindrome toracolombo-vertebrale su alterazioni
statiche con appiattimento della cifosi toracale, nonché deformazione cifotica
della colonna lombare, alterazioni degenerative importanti a carattere
osteocondrotico, in parte spondilosico con localizzazione da L2 fino a L5 con a
livello L4 erniazione anteriore del corpo vertebrale. Vi sono poi dei dolori a
livello dell’articolazione radiocarpica di destra su un’artrosi radiocarpica di
destra e un’iniziale poliartrosi delle dita delle mani nonché uno stato dopo
amputazione traumatica del dito I della mano destra. Il paziente è di
professione operaio, lavora presso una segheria addetto al taglio della legna
con una sega circolare. Le difficoltà principali nel suo lavoro sono lo
spostare le tavole che possono raggiungere anche dei pesi considerevoli. Sono
subentrati nel decorso diversi periodi di incapacità lavorativa anche prolungata
nella forma completa. Il paziente è stato visitato in ambito medico da parte
del perito dell’assicurazione invalidità Dr. __________. Una rendita di
invalidità è stata per il momento rifiutata. In questo paziente è presente un
decorso cronico delle sue problematiche a livello dell’apparato
muscolo-scheletrico sia per quanto riguarda le alterazioni degenerative alla colonna
vertebrale come pure a livello dell’articolazione radiocarpica a destra e delle
articolazioni delle dita delle mani. Tenendo conto di queste problematiche
ritengo che la capacità lavorativa del paziente sia limitata. In particolar
modo l’utilizzo della mano destra in lavori in cui siano richiesti dei
movimenti ripetitivi, ma soprattutto l’alzare dei pesi e il tenere degli
oggetti pesanti alzati è limitata. I disturbi a livello della colonna lombare
provocano una limitazione per quanto riguarda l’attività lavorativa da svolgere
prevalentemente in piedi, in posizioni non ergonomiche alzando dei pesi alle
volte anche considerevoli. In questo senso ritengo giustificata un’incapacità
lavorativa del 50% nell’attività attualmente svolta di operaio presso una
segheria. Per quanto riguarda un’attività lavorativa più leggera vi sono a mio
modo di vedere delle limitazioni che raggiungono un 20%. Tali limitazioni sono
dettate soprattutto dalle problematiche a livello dell’articolazione
radiocarpica, nonché alle dita delle mani che impediscono una rapidità di
movimento, nonché l’utilizzo ripetuto della mano in movimenti ripetitivi anche
non sotto sforzo. Vi è poi a mio modo di vedere in questo paziente una
diminuzione della redditività di un 20% anche in attività lavorativa leggera
tenendo conto di pause prolungate, nonché di una diminuita rapidità
nell’esecuzione delle varie attività manuali.”(Doc. A2)
Il medico
responsabile SMR, Dr. med. __________, il 4 luglio 2007, prendendo posizione in
merito alla certificazione del Dr. med. __________, ha precisato, da una parte,
che il reumatologo curante, nel 2006, non si era espresso in merito all’inabilità
lavorativa, poiché aveva visto l’assicurato solo una volta e proponeva un esame
peritale. Dall’altra, che i reumatologi che si sono susseguiti nella
valutazione funzionale per l’assicuratore indennità giornaliere sono concordi.
Il Dr. med. __________ ha, inoltre, aggiunto che il rapporto del Dr. __________
del maggio 2007 contiene pure una valutazione di diminuita capacità lavorativa
anche per attività adeguate, fornendo altresì alcune motivazioni, ma senza
peraltro riferire di un correlato clinico per un confronto con quanto da lui
costatato nel corso degli anni. Il medico del SMR ha concluso che in presenza
di rapporti completi e coerenti non ha alcun elemento per discostarsi dalle
valutazioni di tutti i colleghi che lo hanno preceduto (cfr. doc. IVbis).
Il Dr.
med. __________ si è ulteriormente espresso riguardo all’esigibilità lavorativa
dell’assicurato il 20 luglio 2007, rilevando che:
"
(…) Per quanto riguarda la problematica di
incapacità lavorativa in un’attività lavorativa da me definita leggera, non
posso che ribadire quanto detto antecedentemente e sostenere che
effettivamente, le limitazioni dettate dalle alterazioni degenerative a livello
della mano destra, in particolar modo l’artrosi radiocarpica, ma anche la
poliartorsi di tipo erosivo alle dita delle mani e l’amputazione dell’indice,
provocano una limitazione dettata dall’impossibilità di svolgere dei lavori
manuali anche di tipo leggero in modo ripetitivo continuo, alzando magari anche
dei pesi o mantenendo delle posizioni continue. Vi è una certa rigidità dettata
dai movimenti e vi è una diminuita mobilità articolare associata anche ad una
susseguente lentezza nello svolgere i movimenti. Segnalo poi che il paziente ha
un’amputazione a livello del II dito della mano destra, fatto questo che
ulteriormente è limitante nello svolgimento di attività manuali anche se
considerate leggere. Soprattutto se queste attività manuali devono essere
apprese nuovamente dal paziente e non sono le attività normalmente svolte da
lui.
Per quanto riguarda il correlato clinico, questo
è riferibile alle alterazioni di tipo degenerativo evidenziabili clinicamente
nell’ambito di una poliartrosi delle dita delle mani erosiva, una limitazione
della mobilità dell’articolazione radiocarpica, nonché dolori ai movimenti. Si
tratta di alterazioni clinicamente da me già descritte nei miei rapporti
antecedenti.” (Doc. VIbis)
Per consolidata
giurisprudenza il giudice delle
assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla
situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa, quando si ritenga
che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di
accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa
(DTF 127 V 251 consid. 4d, 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93
consid. 3, 99 V 102).
In
concreto i referti dei Dr. med. __________ e __________ del maggio e luglio
2007 sono posteriori alla decisione impugnata.
Tuttavia
quanto riscontrato da tali medici può permettere di accertare lo stato di
salute dell’assicurato e la sua abilità al lavoro antecedente al provvedimento
contestato. Pertanto i rapporti citati sono rilevanti ai fini del presente
giudizio. Essi sono suscettibili di mettere in evidenza elementi di
accertamento retrospettivo della situazione precedente la decisione del 23
maggio 2007 (cfr. STFA U 299/02 del 2 settembre 2003).
2.5. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso
valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli
esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta
l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)
e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento
della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate
(STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25
febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid.
3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001
pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo
2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA
del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa
G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS
1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
In
un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia
giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio
non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo
per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli
interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22
maggio 1995 in re A. C; cfr.
anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che
ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto
esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come
oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF
125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa
G.C., I 355/03, consid. 5).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori
il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed
indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un
altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
2.6. Nella
presente fattispecie, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di
valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale ritiene che le
conclusioni esposte nelle valutazioni dei Dr. med. __________ e __________,
secondo cui l’assicurato presenta una capacità lavorativa del 100% in attività leggere
adeguate, possano validamente costituire da supporto probatorio al giudizio che
ora lo occupa, senza che si riveli necessario procedere a ulteriori atti
istruttori, segnatamente alla valutazione funzionale inerente le attività ancora
eseguibili dall’insorgente in riferimento alla patologia alla mano destra, come
invece richiesto dal Dr. med. __________ (cfr. doc. VIbis).
Al
riguardo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA
dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella
causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV
Nr. 1 p. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa
D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15
novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,
I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.;
STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.;
STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,
2a ed., p. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,
Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò
costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv.
Considerandi
2.
Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
I
rapporti dei Dr. med. __________ e __________ (cfr. doc. 8-10, 1-6) non
contengono, in effetti, contraddizioni e presentano tutti i requisiti posti
dalla giurisprudenza affinché possa essere riconosciuto, ad un apprezzamento
medico, piena forza probante: in particolare, i medici hanno tenuto conto delle
singole patologie invalidanti di cui l’assicurato è affetto e hanno espresso la
loro valutazione in modo chiaro, motivato e convincente, dopo aver proceduto ad
un esame approfondito del caso dell’insorgente, all’esame del paziente e del
suo dossier.
Del resto
anche il medico curante del ricorrente, Dr. med. __________, nel giugno 2006
compilando il formulario E 213 “Perizia medica particolareggiata” ha indicato,
da un lato, che l’assicurato può svolgere la sua attività abituale di operaio
di segheria al “50% con possibilità di attività su tutto l’arco della
giornata tuttavia a intensità ridotta oppure intensità normale tuttavia per
metà del peso orario giornaliero” (cfr. doc. 20-10). Dall’altro, che
è comunque in grado di esercitare a tempo pieno un lavoro adeguato alle sue
condizioni, e meglio un’attività rispettosa della problematica dorsale con
diminuzione del sollevamento pesi e rispettosa dell’ergonomia (cfr. doc.
20-10).
Le
certificazioni del Dr. med. __________, a cui si è appellato l’insorgente per
affermare una ridotta abilità lavorativa in attività leggere, non sono poi tali
da inficiare l’apprezzamento dei Dr. med. __________ e __________.
In
effetti il Dr. med. __________ ha fatto valere delle limitazioni in un’attività
leggera che raggiungono il 20% soprattutto a causa delle problematiche
artrosiche a livello dell’articolazione radiocarpica della mano destra e delle
dita delle mani, nonché dell’amputazione dell’indice della mano destra (cfr.
doc. A2; VIbis).
Per
quanto concerne l’amputazione del II dito della mano destra, va osservato che
la stessa ha avuto luogo molti anni prima dell’inoltro della domanda di
invalidità - nella quale peraltro alla voce “Indicazioni concernenti il danno
alla salute” nulla è stato menzionato circa le mani o le dita (cfr. doc. 3-6).
Più precisamente dal rapporto del 21 ottobre 2005 del Dr. med. __________
risulta che l’amputazione è avvenuta circa nel 1971 (cfr. doc. 8-4).
Questa
menomazione non gli ha, però, impedito di lavorare, dal 1990, presso la __________
di __________ (cfr. doc. 3-5; 8-4).
E’ nota,
infatti, la capacità generale di assuefazione ed adattamento nelle persone con
lesioni alle dita/mani simili a quelle lamentate dal ricorrente (cfr. STCA
35.2007.17
del 26 settembre 2007 e giurisprudenza federale e cantonale ivi
citata).
In
relazione ai disturbi dettati dalle alterazioni degenerative a livello della
mano destra e delle dita di entrambe le mani, occorre, poi, ricordare quanto il
TFA e il TCA hanno giudicato in fattispecie analoghe, riguardanti assicurati
anch’essi con problematiche agli arti superiori.
In una
sentenza dell'11 settembre 2000 nella causa C.-F., inc. 35.1997.23 -
integralmente confermata dal TFA con sentenza dell'8 maggio 2002, U 449/00 - il
TCA ha riconosciuto come reintegrabile nel mondo del lavoro (in un'attività
adeguata a tempo pieno), un'assicurata che, secondo l'avviso dei medici,
presentava una mano sinistra infortunata praticamente inutilizzabile, ad
eccezione per delle prese a tre dita senza forza.
Il TFA è
pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza del 7 agosto 2001 nella
causa K., U 240/99, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss.,
concernente un assicurato che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali
all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere lavori
manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con la mano
destra, ed il sollevamento di pesi superiori ai 2 kg, (e pertanto ritenuto
praticamente monco di una mano):
"
(…).
Aufgrund der Beschwerden und Funktionsdefizite in
der ganzen rechten oberen Extremität ist der Beschwerdeführer faktisch als
Einhänder einzustufen, der seine rechte Hand bei der Arbeit - wenn überhaupt -
nur noch in ganz untergeordnetem Masse als Hilfshand einsetzen kann. Es kann
ihm daher nicht mehr zugemutet werden, bei einer manuellen Arbeit seinen
rechten Arm und seine rechte Hand dauernd einzusetzen und damit Gewichte bis zu
2.
kg zu heben. Überdies fallen häufigere Schreibarbeiten wegen der dabei
auftretenden schmerzhaften Verkrampfungen ausser Betracht. Die im
Einspracheentscheid vom 11. April 1996 genannten Verweisungstätigkeiten, u.a.
Überwachungsarbeiten an automatischen und halbautomatischen
Produktionseinheiten, Qualitätskontrolle, Arbeiten im Auskunftsdienst oder als
Portier, können auch bei vorwiegendem Gebrauch der linken Hand ausgeführt
werden und sind daher vom (unfall-) medizinischen Standpunkt aus grundsätzlich
vollzeitlich zumutbar. Hingegen fällt die Tätigkeit als Transportdisponent
ausser Betracht, nachdem der Beschwerdeführer die gemäss Unfallversicherer
hiefür erforderliche Umschulung (zweijährige Handelsschulausbildung) nicht
erfolgreich beendet hat.
Bei den angeführten noch zumutbaren erwerblichen
Tätigkeiten handelt es sich um solche, die auf dem allgemeinen ausgeglichenen
Arbeitsmarkt durchaus zu finden sind. Zudem werden in Industrie und Gewerbe
Arbeiten, welche physische Kraft erfordern, in zunehmendem Mass durch Maschinen
verrichtet, während den körperlich weniger belastenden Bedienungs- und
Überwachungsfunktionen eine stetig wachsende Bedeutung zukommt (ZAK 1991 S. 321
Erw. 3b am Ende)."
(STFA
succitata, consid. 3b)
È pure
stato dichiarato in grado di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento
completo, un’attività adeguata, nella quale venga ingaggiata prevalentemente la
mano destra in mansioni non gravose per il polso, con la mano controlaterale a
svolgere una funzione ausiliaria, un assicurato, cuoco di professione, che
soffriva - a livello dell’estremità superiore sinistra – di una sindrome
dolorosa e da risparmio cronica con deficit funzionali, in presenza di una
lieve artrosi dell’articolazione radio-ulnare distale, di una modica artrosi
dell’articolazione radio-carpale nonché di una neuropatia del mediano e - a
destra – di una leggera sindrome dolorosa e da inattività con una lieve artrosi
dell’articolazione radio-ulnare distale, un’incipiente artrosi
dell’articolazione radio-carpale ed una lieve neuropatia del mediano (cfr. STCA
del 3 marzo 2005 nella causa P., inc. n. 35.2004.38).
Infine,
con un giudizio del 24 agosto 2006 nella causa R., I 27/06 e U 18/06, consid.
5.2
, il TFA ha dichiarato in grado di svolgere a tempo pieno semplici
mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un
chiosco nonché attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un
magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla
spalla destra con irradiazione al braccio destro, di un’importante rottura
della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei
muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e
lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazione
acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del braccio destro
(diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).
Inoltre,
per quanto attiene alla minore redditività fatta valere dal Dr. med. __________
in riferimento alle pause prolungate e alla diminuita rapidità nell’esecuzione
delle varie attività manuali (cfr. doc. A2; VIbis), va precisato, da una parte,
che riguardo a quest’ultimo aspetto esistono occupazioni semplici confacenti
allo stato di salute dell’assicurato che non implicano lavori manuali, ad
esempio le attività di controllo e sorveglianza.
Dall’altro,
che il tempo dedicato alle pause non può certo, come unico fattore, giustificare
una riduzione della capacità lavorativa per minor rendimento.
Quest’ultimo
elemento può comunque essere tenuto in considerazione contestualmente all’esame
delle conseguenze economiche del danno alla salute per ridurre il reddito
ipotetico da invalido (cfr. consid. 2.12).
Giova,
infine, segnalare che la nostra Massima Istanza ha, in ogni caso, ripetutamente
stabilito che le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr.
STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova
ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF
125.
V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R.
Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en
l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).
In
concreto, tutto ben considerato, questa Corte ritiene, quindi, che sul mercato
del lavoro esistano delle attività, essenzialmente di controllo e di
sorveglianza - peraltro non richiedenti una particolare formazione -, che il
ricorrente, nonostante i disturbi di salute di cui è affetto, sarebbe in grado
di esercitare a tempo pieno e con un rendimento completo.
In questo
contesto è d’altronde utile ricordare che, secondo la giurisprudenza, se è vero
che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione
rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti
sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera
attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TFA ha in
particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale
e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e
sorveglianza (cfr. VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio
2003, consid. 4.7).
2.7
Per quanto riguarda
l’asserzione del Dr. med. __________, secondo cui l’età avanzata
dell’assicurato ostacolerebbe il suo reinserimento in una professione
alternativa (cfr. doc. 8-10), questo Tribunale sottolinea che l’assicurato è nato
nel 1950. Al momento dell’emissione della decisione qui
contestata egli aveva, dunque, 57
anni.
Gli
restano, pertanto, ancora alcuni anni di attività prima di beneficiare di una
rendita di vecchiaia (cfr. sentenza del TFA I 617/02 del 10 marzo 2003).
Non si
può, di conseguenza, ritenere che la sua capacità lavorativa residua non sia
più economicamente utilizzabile sul mercato generale del lavoro dell’assicurato,
a causa della sua età.
Il
Tribunale federale ha, infatti, stabilito che questa circostanza si realizza nei
casi in cui un assicurato è molto vicino al
pensionamento (a quest’ultimo proposito, cfr. STF I
462/02 del 26 maggio 2003, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 35; STF I 401/01 del 4
aprile 2002; STF I 617/02 del 10 marzo 2003. Al contrario, per dei casi in cui
il Tribunale federale ha considerato ancora economicamente utilizzabile la
capacità lavorativa residua di un assicurato a cui restano ancora alcuni anni
lavorativi prima del pensionamento, cfr. STF I 831/05 del 21 agosto 2006; STF I
293/05 del 17 luglio 2006; STF I 359/2006 del 22 giugno 2007; STF I 336/03
dell’8 gennaio 2004; STF I 246/02 e 247/02 del 7 novembre 2003; STF I
304/06 del 22 gennaio 2007; STF I 376/05 del 5 agosto 2005; STF I 500/06 del 30 agosto 2007).
In
particolare in una sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008, consid. 4.3. l’Alta
Corte ha stabilito che:
"
(…) riguardo all'esigibilità e alla
possibilità per l'assicurato di cercare un nuovo impiego su un mercato
equilibrato del lavoro, va ricordato che al momento determinante della
decisione su opposizione in lite, l’opponente aveva 59 anni. Dal profilo
dell'età, le condizioni per ammettere una incapacità di lavoro e di guadagno
per mancanza di possibilità reale di sfruttarne la residua capacità non erano
pertanto realizzate (v. sentenze I 359/06 del 22 giugno 2007, consid. 4.2. e I
304/06 del 22 gennaio 2007, consid. 4.2. coni rispettivi riferimenti)”
A ciò si aggiunga che il fattore
età avanzata può comunque, se del caso, essere considerato anch’esso in altra
maniera (cfr. in seguito, consid. 2.12.)
In esito
alle considerazioni di cui al consid. 2.6. e a quanto appena esposto, il TCA
deve concludere che - dal punto di vista medico - l'assicurato è limitato
nell’esercizio della sua abituale professione di operaio di segheria, ma è in
grado di esercitare a tempo pieno e con rendimento completo un’attività confacente
al suo stato di salute.
2.8
Si tratta
ora di esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.
Visto che
la giurisprudenza federale ha stabilito che per il raffronto dei redditi fa
stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. consid.
2.3
), il TCA, tenuto conto del disposto di cui all’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI,
ritiene determinante il 2005, come del resto riconosciuto dall’UAI (cfr.
doc. 34-1, 35-4) e non contestato dall’assicurato.
Per
quanto concerne il reddito da valido, va rilevato che
l’amministrazione ha considerato, a questo titolo, un importo pari a fr. 69’298.--
(cfr. doc. 34-1, 35,4).
L’insorgente
non ha sollevato alcuna obiezione in merito a tale dato e può essere fatto
proprio dal TCA.
2.9
Per quanto
riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza
federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75
seg..
In
questa sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della
determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione
professionale e salariale concreta dell'interessato. Qualora difettino
indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza,
essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di
sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano
essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali
del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di
servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione),
criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte
ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario
statistico
permettesse di tener conto
delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il
Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima
sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale
procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il
giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello
degli organi dell'assicurazione.
2.10
Partendo
dalla constatazione che l'applicazione di dati salariali statistici
validi per tutta la Svizzera - quali quelli utilizzati dal TFA si rivela essere
discriminante per gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono
notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, ritenuto che il reddito
da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati
nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale, in una
sentenza del 4 settembre 2000 nella causa R., pubblicata in RDAT I-2001, p.
250ss. e in SVR 2001 IV n. 35 – in seguito costantemente confermata ed
applicata in tutti i settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per
l'invalidità, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le
malattie) - sentito preliminarmente il parere dell'allora direttore
dell’Ufficio federale di statistica, dottor __________, ha così precisato la
propria giurisprudenza:
" In
data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor __________,
direttore dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto del seguente tenore:
"(…)
Il Tribunale federale delle
assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in
molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da
invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di
salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate.
Al riguardo vengono in particolare
utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio fr. 4294.-- nel 1996,
cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires
1996" pag. 17, e per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).
Al fine di applicare la giurisprudenza
federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine
di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario
conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del
danno alla salute), mi occorre sapere:
- possiamo
utilizzare il valore statistico medio (ad es. fr. 4294.-- nel 1996) così come è
anche per il Cantone Ticino? Per quale motivo?
- In caso di
risposta negativa:
Perché no? Quale
coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo
alla situazione del nostro Cantone?
(…)." (cfr. doc. V bis)
Il dottor __________ ha così
risposto in data 14 agosto 2000:
" (…)
Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia
definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è
possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità
regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità
statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori
dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua
lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista
statistico, per il Cantone Ticino.
In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998
(ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di
qualificazione richiesto dal posto occupato.
I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:
- Nel 1998
(settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo
esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi
al mese (cfr. tabella TA13).
- È ancora
possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa
categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il
settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa categoria di
lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14).
A titolo di confronto Le invio anche
la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato),
ripartiti stavolta per settore economico (…)." (cfr. doc. V bis)
Al fine di non
discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono
notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da
non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati
nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ha quindi
deciso che nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella
che riflette i salari versati nella nostra regione, sulla base della seguente
argomentazione:
" Se
si ignorasse questo aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAINF è una
legge federale occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido
per tutto il paese (ad esempio fr. 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF
124.
V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati
salariali irrealistici ed in definitiva giungere ad un risultato che non
garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA
del 22 maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I 76)."
Su questi
argomenti, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia …, in RDAT II-2003,
p. 618-621 e in L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto
delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p.
124-128;
D. Cattaneo, "La contribution du Tribunal des assurance du Canton du
Tessin à la jurisprudence suisse en matière de securité sociale", in
CGRSS n° 33-2004, p. 19 seg. (28-33); D. Cattaneo, "Sentenze recenti del
Tribunale cantonale delle assicurazioni", in Temi scelti di diritto
delle assicurazioni sociali, Ed. CFPG, Helbing & Lichtenhahn,
Basilea-Ginevra-Monaco 2006, p. 135ss. (163-171).
Nell’ambito
di una procedura ricorsuale dinanzi al TFA, conclusasi con uno stralcio dai
ruoli in seguito al ritiro del ricorso (cfr. STFA U 56/03 del 7 giugno 2006),
la Presidente della Corte federale, giudice Leuzinger, il 28 aprile 2006 aveva
informato le parti (e questo Tribunale) che, citiamo:
"
… la Corte plenaria del Tribunale federale delle
assicurazioni ha stabilito l’inapplicabilità dei valori regionali (Tabella
TA13) di cui all’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) – edita
dall’Ufficio federale di statistica – per la determinazione del reddito
ipotetico da invalido."
In una
sentenza U 75/03 del 12 ottobre 2006 (cfr. SZS/RSAS 2007, p. 64), il TFA ha,
per la prima volta, esposto le motivazioni che hanno spinto la Corte plenaria,
il 10 novembre 2005, a prendere la decisione appena citata:
"
(...)
8.2
In primo
luogo si osserva che, per un'ovvia questione di parità di trattamento (art. 8
Cost.), un'applicazione della tabella TA13 al solo Cantone Ticino deve essere
esclusa se non si vuole creare un'inammissibile lex ticinensis. Analoghe
considerazioni di praticabilità, di parità di trattamento e di sicurezza
giuridica si oppongono quindi a un'applicazione alternativa delle tabelle
nazionali (TA1) e di quelle regionali (TA13) come pure a un'applicazione delle
prime ad alcune regioni e delle seconde alle rimanenti regioni.
8.3
Allo stesso
modo, un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13, al posto di
quelle nazionali TA1, pur potendo, da un lato, in alcuni casi effettivamente
creare le basi per una soluzione maggiormente vicina alla realtà
economico-sociale concreta, dall'altro lato creerebbe, a ben vedere, anche
nuovi problemi dovuti al fatto che all'interno delle medesime grandi regioni si
registrano delle differenze, non sempre trascurabili. Ad esempio, nonostante le
due regioni facciano parte della medesima grande regione
"Mittelland", è notorio che i salari esistenti nel Canton Berna non
sono gli stessi di quelli del Canton Giura. Allo stesso modo, per il Vallese
occorrerebbe prendere in considerazione i salari relativi alla regione
lemanica. Ora, nell'una e nell'altra ipotesi, l'applicazione dei valori
regionali (TA13) al posto di quelli nazionali (TA1) si dimostrerebbe
maggiormente sfavorevole per questi assicurati. Si pone quindi ugualmente la
questione dell'assicurato che lavora(va) in un Cantone appartenente a un'altra
grande regione, ad esempio del lavoratore giurassiano che lavora(va) nel
Cantone di Basilea (città o campagna). Ora, se si intendesse determinare il reddito
da invalido sulla base della tabella TA13, non si farebbe altro che spostare o
restringere il cerchio geografico nel quale si iscrive ogni determinazione di
un reddito ipotetico sulla base di valori statici. In questa maniera, però, si
correrebbe pure il rischio di offuscare oltremodo l'obbligo o l'esigibilità per
l'assicurato di ridurre il danno e di andare, se del caso e nei limiti
ragionevoli, a cercare un'attività al di fuori della sua regione abituale. Si
creerebbero nuove disparità nei confronti di assicurati che abitano a cavallo
tra due o addirittura tre grandi regioni o di chi abita in una di queste
regioni e lavora in un'altra.
8.4
A ciò si
aggiunge che nella sentenza pubblicata in DTF 129 V 472, questa stessa Corte ha
precisato che, laddove una tale operazione non fosse possibile sulla base di
rilevamenti salariali DPL, il reddito da invalido va di principio definito
sulla base dei dati statistici salariali ISS applicabili nell'insieme del
settore privato (DTF 129 V 484). Ora, anche siffatta considerazione si
opporrebbe a un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13,
concernenti il settore pubblico e privato.
8.5
Non può
pertanto ammettersi una regionalizzazione nella determinazione dell'invalidità
poiché una siffatta soluzione sarebbe incompatibile con il principio
costituzionale di parità di trattamento come pure con il rango costituzionale
delle assicurazioni invalidità e infortuni quali assicurazioni federali."
In
un’altra sentenza I 790/04 del 18 ottobre 2006, il TFA ha ancora rilevato:
"
Quanto alla questione della tabella applicabile
tra le varie riportate dall'ISS, il Tribunale federale delle assicurazioni ha
recentemente stabilito, con decisione della Corte plenaria del 10 novembre
2005, non potersi (più) fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla
tabella TA13, riferentesi ai salari in relazione alle grandi regioni (cfr. pure
la sentenza del 22 agosto 2006 in re K., I 424/05, consid. 3.2.3; v. inoltre la
sentenza 12 ottobre 2006 in re S., U 75/03). Il reddito ipotetico da invalido
deve di conseguenza essere valutato sulla base della tabella TA1 dell'ISS,
concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato. Alla luce
di quanto precede non vi è (più) spazio alcuno per ammettere una riduzione dei
salari statistici, quale quella operata dai primi giudici, che tenga conto,
ispirandosi ai salari corrisposti in un vicino cantone, che l'assicurato vive
in una regione economicamente meno forte. Anche sotto questo aspetto non può
pertanto trovare conferma la valutazione del tasso d'invalidità compiuta dalla
Corte di prime cure.”
Alla luce di questa chiara giurisprudenza federale
(cfr., sul tema, L. Grisanti, "Nuove regole per la valutazione
dell'invalidità" in RTiD II-2006, p. 311ss.), il reddito da
invalido per i nuovi casi, dovrà essere d’ora in poi determinato dal TCA in
applicazione dei valori nazionali (Tabella TA1).
Spetta
semmai al Parlamento o al Consiglio federale intervenire su questo tema, se lo
riterranno opportuno.
Il 22
giugno 2007 il Consiglio nazionale ha accolto una mozione del 2 ottobre 2006
no. 06.3466 del Consigliere nazionale __________ il quale chiede che il
"Consiglio federale proceda con sollecitudine ad ovviare a questa
distorsione, adeguando le disposizioni di applicazione della legge
sull'assicurazione invalidità".
Il nuovo
art. 28a cpv. 1 LAI introdotto nell’ambito della 5a revisione della LAI,
approvata dal popolo il 17 giugno 2007, dispone che sarà il Consiglio federale
a definire il reddito lavorativo determinante per la valutazione
dell’invalidità.
Il 17
dicembre 2007 il Consigliere federale __________, rispondendo ad una domanda
(07.5369) del Consigliere nazionale __________ ha preannunciato che "pour
respecter les différences salariales dans les diverses régions de Suisse, il
est prévu d'opérer sur le salaire ressortant de l'enquête sur la structure des
salaires en Suisse une réduction qui tienne compte des différenciations
régionales. La mise en oeuvre de cette règle est prévue pour le premier
trimestre 2008 au moyen de circulaires de l'Office fédéral des assurances
sociales" e, invitato a precisare se riteneva sufficiente una semplice
circolare, ha sottolineato quanto segue:
"
Monsieur __________, je ne suis pas en mesure de
vous affirmer avec toute l'autorité juridique nécessaire si oui non une
circulaire est suffisante. Mais ce que je vais faire, c'est demander à mes
collaborateurs si je dois moi-même signer la circulaire dans la mesure où,
comme vous le dites, il devrait y avoir une décision politique claire. On va
vérifier le point sur lequel vous attirez notre attention."
Questo Tribunale si limita a ricordare che, secondo la
giurisprudenza, il principio dell'uguaglianza di trattamento proibisce,
citiamo: "de faire, entre divers cas, des distinctions qu'aucun fait
important ne justifie", ma anche "de soumettre à un régime identique
des situations de fait qui présentent entre elles des différences importantes
et de nature à rendre nécessaire un traitement différent (cfr. DTF 129 I 3; DTF
127.
V 454; Zbl 2005 p. 87ss. (89-90); A. Auer-G. Malinverni-M. Hottelier,
"Droit constitutionnel suisse", Vol. II, Stämpfli Editions SA,
Berna 2006, p. 484 n. 1030 e 499 n. 1061).
In una sentenza U 8/07 del
20.
febbraio 2008, rispondendo ad una questione
sollevata dal TCA nella sentenza 35.2006.60 del 23 novembre 2006, consid.
2.10.9
("Questo Tribunale constata che il
salario che l’assicurato avrebbe conseguito nel 2005 quale muratore
semi-qualificato (infatti nel 2005, secondo il contratto collettivo di lavoro
dell’edilizia, un lavoratore con conoscenze percepiva un salario orario di fr.
25.
, contro i fr. 22.65 percepiti dai lavoratori edili), è inferiore a quello
realizzato in media a livello svizzero dai lavoratori del settore della
costruzione con qualifiche analoghe (Tabella TA 1 2004, punto 45, livello di
qualifica 3: fr. 5'358 x 12 mesi = 64'296, riportato su 41.6 ore/settimana =
66'867.84; dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il
2005, un reddito annuo pari a fr. 67'443.41; per un recente caso in cui l’Alta
Corte ha fatto riferimento ai livelli di qualifica 2 e 3, cfr. STFA del 12
ottobre 2006 nella causa S., U 404/05, consid. 2.3.4).
Ci si
potrebbe chiedere se in tale ipotesi, e visto il richiamo del TFA ai salari
nazionali (Tabella TA 1), non dovrebbe essere applicata la giurisprudenza
federale secondo la quale, quando l'assicurato ha realizzato un guadagno
inferiore alla media per dei motivi estranei all'invalidità, anche il reddito
medio realizzabile sul mercato equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va
ridotto in proporzione (cfr. DTF 129 V 225 consid. 4.4; AHI-Praxis 1999, p. 329
consid. 1; ZAK 1989, p. 458s. consid. 3b; STFA del 6 settembre 2006 nella causa
H., U 454/05 + 456/05, consid. 6.3.3 e 6.3.4). Spetta
comunque all’Alta Corte pronunciarsi al riguardo"), l'Alta
Corte ha stabilito che:
" (…)
5.3
Giova inoltre ricordare che nel caso
in cui il reddito conseguito prima dell’invalidità è inferiore alla media dei
salari per un’attività paragonabile nel settore interessato e non vi è inoltre
motivo che induca a ritenere che fosse intenzione dell’assicurato accontentarsi
di un guadagno modesto, la giurisprudenza ammette che gli stessi fattori che
hanno influenzato negativamente il reddito da valido vengano considerati anche
per fissare il reddito da invalido (DTF 129 V 222 consid. 4.4 pag. 225, SVR
2004.
UV no 12 pag. 44, consid. 6.2, secondo cui un reddito inferiore del 10%
rispetto ai salari usuali del settore è stato considerato chiaramente sottola
media [U 173/02]; cfr. pure sentenza U 529/06 del 28 gennaio 2008, consid. 8.2
con riferimenti).
6.
Nel caso di specie, il ricorrente contesta
sia la determinazione del reddito da invalido che quella da valido.
6.1
Per quanto concerne il reddito da
valido, l’interessato fa valere che l’importo determinato dall’INSAI sulla base
dei dati forniti dall’ex datore di lavoro risulterebbe, come giustamente
rilevato anche dal primo giudice, inferiore del 9% circa rispetto al salario
medio nazionale dei lavoratori attivi nel settore delle costruzioni con
qualifiche analoghe. L’argomento è pertinente. In effetti, il dato ritenuto
dall’assicuratore infortuni a titolo di reddito da valido (fr. 61'277.- per
l’anno di riferimento 2005) è inferiore nella misura del 9.58% a quello
desumibile dalla tabella TA1 di cui all’ISS (edizione 2004, pag. 53, livello di
esigenze 3, cifra 45 costruzioni), quest’ultimo essendo pari, dopo adeguamento
all’evoluzione salariale per il 2005, a fr. 67'765.89 (fr. 5'358 x 12 : 40 x
41.
[v. La Vie économique, 12-2007, pag. 98, tabella 9.2] x 1.011 [v. La Vie
économique, 12-2007, pag. 99, tabella 10.2]). Alla luce della giurisprudenza
richiamata al considerando 5.3, che, come visto, permette al giudice chiamato
ad effettuare un raffronto dei redditi di prendere in considerazione in ugual
misura per ciascuno degli elementi di paragone fattori estranei all’invalidità,
può, se del caso, essere tenuto conto di questa circostanza nell’ambito della
determinazione del reddito ipotetico da invalido.
6.2
A quest’ultimo riguardo, il ricorrente,
pur rispettando la più recente giurisprudenza in materia, rileva che il mercato
del lavoro ticinese oggettivamente offre ai lavoratori occupati in questo
Cantone di frontiera retribuzioni nettamente inferiori e penalizzanti rispetto
al resto della Svizzera, come risulterebbe, almeno in parte, dalle tabelle TA1
e TA13 di cui all’ISS. Il ragionamento è comprensibile, ma viene tuttavia
relativizzato dalle considerazioni espresse al considerando precedente.
6.3
Mancando in concreto indicazioni economiche
effettive, in considerazione della più recente prassi di questa Corte - cui
allude l'insorgente -, che non ammette più la possibilità di fare capo ai dati
statistici salariali relativi alle grande regioni, tabella TA13 ISS, per
determinare il reddito ipotetico da invalido, quest'ultimo deve essere
stabilito sulla base della tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi
nazionali conseguibili nel settore privato (cfr. sentenza del Tribunale
federale delle assicurazioni U 75/03 del 12 ottobre 2006, consid. 8, riassunta
in RSAS pag. 64). In tali condizioni, partendo dal valore totale mediano di cui
all'ISS 2004 (pag. 53, livello di esigenze 4), si ottiene un importo di base di
fr. 57'258.24 per il 2004 (fr. 4'588 x 12 : 40 x 41.6 [La Vie économique, 12-2007, pag. 98, tabella B9.2]), che,
adattato all'evoluzione salariale (1%, v. La Vie économique, 12-2007, pag. 99,
tabella B10.2), porta a ritenere un importo di fr. 57'830.82 per il 2005.
6.4
Operando una prima riduzione del 9.58% da
quest'ultimo importo per tenere conto della differenza salariale di cui si è
detto al considerando 6.1, deducendo poi una quota ulteriore del 15%, non
oggetto di contestazione, per considerare adeguatamente le circostanze
particolari del caso (DTF 126 V 75; in
concreto: limitazioni riconducibili al danno alla salute, statuto di
frontaliere), il raffronto dei redditi (reddito da valido di fr. 61'277.- e
guadagno da invalido di fr. 44'447.03 [fr. 57'830.82 ./. 9.58% ./. 15%]) dà un
grado d'invalidità arrotondato (DTF 130 V 121) del 27%. (...)"
Di
conseguenza, quando il salario da valido conseguito in Ticino in una
determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa
professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale
(al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in
particolare pag. 326-327).
2.11
Utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio
federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2004 una professione che
presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della
rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439,
p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un
salario mensile lordo pari a fr. 4'588.--.
Riportando
questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata
in La Vie économique, 3-2008, pag. 98), esso ammonta a
fr. 4'771.52 mensili
oppure a fr. 57'258.24 per l'intero anno
(fr. 4'771.52 x 12,
ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18
febbraio 1999, consid. 3a).
Dopo adeguamento
all’indice dei salari nominali (“Nominallohnindex” – cfr. DTF 126 V 81
consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.; cfr. tab. 10.3 uomini,
pubblicata in La Vie économique, 4-2008 pag. 91) – si ottiene, per il 2005, un
reddito mensile di fr. 4'812.-- oppure di fr. 57'751.-- per l’intero
anno.
L’assicurato,
quale operaio di segheria presso la __________ di __________, avrebbe
guadagnato nel 2005 fr. 69’298.-/anno per un’occupazione a tempo pieno (cfr.
consid. 2.8.), corrispondenti a fr. 5'775.-/mese.
Tale
reddito si situa sopra la media dei salari per un'attività equivalente (cioè
fr. 56’895.--/ anno e 4’741.--/mese; cfr. Tabella TA1 2004 p.to 20 “Industria
del legno e dei prodotti in legno”, livello di qualifica 4: fr. 4’520.-- X 12 mesi = 54’240.--,
riportato su 41.6 ore/settimana = fr. 56’410.-- e pari per il 2005, dopo
adeguamento all’indice dei salari nominali, a fr. 56'895.--).
Nel caso
in esame non sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito
statistico da invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U
8/07 del 20 febbraio 2008 menzionata al considerando precedente.
2.12
In ossequio
alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze
specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,
età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione,
cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione
percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita
ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie
particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V
80.
consid. 5b/cc).
In una
sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha
proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,
trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un
permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato
in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.
La nostra
Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito
ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal
danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo
parziale (5%):
"
2.4
Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen
Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem
Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,
während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte
Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne
Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt
über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter Haltung
mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind keine triftigen
Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird
von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht bestritten.
2.5
Entgegen der Auffassung im kantonalen
Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache,
dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der
ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der
Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die
Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00
[Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr
einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im
Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem
Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt
(Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002
S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende
Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die
Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und
Ausländer zusammensetzen.
2.6
Die IV-Stelle führt in der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte
nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in
Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag,
die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden
...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund
statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache
der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden
Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen
ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S.
28.
T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht
schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).
2.7
Damit sind im Rahmen des Abzuges die leidensbedingten
Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die Möglichkeit, nur
noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu berücksichtigen. Da die
IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen Abzug wegen
Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen gewesen wäre,
lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein Ermessen an die
Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende Ermessensausübung
erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw. 2.3 hievor).
Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus des
Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat jedoch
die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit einem
Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache Rechnung
getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein kann,
erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher liegend.
Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der Verwaltung
abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist, was zu einem
Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente
führt." (STFA succitata)
In
un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -
riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un
permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un
profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una
decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht
unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw.
2.5.1
hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen
kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem
Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten
Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung
getragen”).
In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104,
il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve
essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,
argomentando:
"
Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente
esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di
una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14
febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che
l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione
impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i
lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a
prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé
non influisce sul livello retributivo.
Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005
nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha
applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un
assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e
ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et
des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del
redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella
causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al
beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età
costituisse un fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF
(cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa
disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della
rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419
consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento
fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo
scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF
115.
V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella
causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in
talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,
ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e
visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori
delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza
professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le
malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla
giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione
percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,
l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,
che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività
sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata
(cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04,
consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa
dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto
parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,
I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per
tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23
febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata
confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima
l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA
del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004
nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata
dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri
fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di
dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)
2.13
In concreto
l’UAI ha applicato una riduzione del 20% (5% per la limitazione nel portare
pesi e 15% per le numerose limitazioni ergonomiche; cfr. doc. 36-2; A1).
Nella
presente evenienza, anche volendo applicare la riduzione massima consentita
dalla giurisprudenza federale, il grado di invalidità sarebbe in ogni caso
inferiore al 40%.
In
effetti, decurtato del 25%, il reddito statistico da invalido ammonterebbe a
fr. 43'313.-- (75% di fr. 57'751.--).
Raffrontando quest’ultimo
dato al reddito da valido (fr. 69'298.--, cfr. consid. 2.8.), si otterrebbe un
tasso di invalidità del 37.50%, arrotondato al 37%.
Visto che
l’assicurato presenta un tasso di invalidità inferiore alla
soglia minima del 40% stabilita dall’art. 28 cpv. 1 LAI, questa Corte non può
che confermare la decisione del 23 maggio 2007.
2.14
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle
spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell’assicurato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurata ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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