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32.2007.191

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28 aprile 2008Italiano59 min

Source ti.ch

Fatti

I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002

nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003

nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.4. Nell’evenienza

concreta la questione relativa alla valutazione dell’esigibilità lavorativa è

oggetto di contestazione fra le parti.

L’UAI,

fondandosi, sui referti dei Dr. med. __________ e __________, allestiti

all’attenzione degli assicuratori __________ e __________ (cfr. doc. 1-4, 8-4),

ha ritenuto l’assicurato in grado di svolgere a tempo pieno attività confacenti

al proprio stato di salute, e meglio impieghi che “… non implichino il porto

di pesi sopra i 10 chili, che permettano di alternare frequentemente le

posizioni statiche seduta (max 1 ora di fila) eretta (max. ½ ora) e in

deambulazione (max 2 km), che non richiedano il frequente sollevamento delle

braccia sopra l’orizzontale , frequenti movimenti di rotazione del tronco o la

regolare posizione seduta o eretta china in avanti. La posizione flessa sulle

ginocchia o inginocchiata è controindicata” (cfr. doc. 35-2)

Il

ricorrente sostiene, invece, sulla base della valutazione del Dr. med. __________,

di essere inabile al lavoro in misura del 20% anche in un’attività leggera

(cfr. doc. I; VI).

Chiamata

ora a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva che il 21

ottobre 2005 ha avuto luogo, per conto della __________, un consulto presso il

Dr. med. __________, FMH in malattie reumatiche, fisiatria riabilitazione e

medicina manuale.

Dal

relativo rapporto, quale diagnosi, risulta:

"

Sindrome lombovertebrale cronica con /da

-

turbe statiche importanti (rachide piatto con

breve scoliosi ad S in sede lombare (secondo RX))

-

alterazioni degenerative plurisegmentali in

stato dopo Morbo di Scheurmann con osteocondrosi L2/3 e L5/S1 ma soprattutto

L3/4 in presenza di un’ernia intraspongiosa all’angolo anterosuperiore di L4; scomparsa

subcompleta dello spazio intersomatico, fenomeno vacuo e concomitante

spondilartrosi;

Gonartrosi retropatellare

bilaterale, sintomatica a destra." (Doc. 8-8)

Lo

specialista ha, inoltre, affermato che:

"

(…)

In considerazione

dell’importanza del quadro sia dal profilo statico/anatomico che funzionale

appare poco probabile che il paziente possa un giorno riprendere il suo lavoro

in segheria oltre al presente 50%, limite che ritengo per intanto definitivo

(in concordanza con quanto già ipotizzato dal medico curante nel suo ultimo

certificato __________ del 12.09.2005).

Capacità funzionale

residuale:

- sollevamento

e/o trasporto di carichi:

molto

leggeri (fino a 5 kg): normale;

medi

(fino a 25 kg): molto ridotta;

pesanti

(oltre a 26 kg): da evitare;

sopra

le spalle:

-

di 5 kg: normale

+

di 5 kg: ridotta

- manipolazione

di oggetti, attrezzi, pulsantiere:

leggeri:

normale

medi:

lievemente ridotta

pesanti:

da evitare

- posizioni

di lavoro o dinamiche particolari:

a

braccia elevate: ridotta

con

rotazione: ridotta

seduta

e piegata in avanti: ridotta (se non appoggiato sulle braccia)

eretta

e piegata in avanti: molto ridotta

inginocchiata

e con ginocchia inflessione: ridotta

- mantenere

posizione statiche:

seduta:

1 ora senza interruzione

eretta:

½ ora senza interruzione

- spostarsi/camminare:

fino

a 2 km circa: normale

per

tratti più lunghi: con interruzione

su

terreni accidentati: ridotta

salire/scendere

scale: lievemente ridotta

- diversi

l’impiego

delle due mani è possibile in forma normale (eccezion fatta per la

manipolazione di oggetti di precisione, non possibile per l’assenza dell’indice

destro).

Il

paziente non dovrebbe esporsi a situazioni di scarso equilibrio

Per un’attività lucrativa

consona alle presenti limitazioni non vi è alcuna limitazione della capacità

lavorativa. Si tratta di una valutazione medico/teorica. Il reinserimento del

paziente in una professione alternativa di quella svolta sarebbe difatti

ostacolato da fattori non medici ossia l’età, la scarsa formazione scolastica,

le capacità prettamente manuali del paziente ecc." (Doc. 8-10)

Il 28

marzo 2006 l’insorgente è stato esaminato dal Dr. med. __________, spec. FMH

reumatologia, medico fiduciario della __________. Questo sanitario ha rilevato,

segnatamente, quanto segue:

"

(…)

Dato che lo stato di

salute dell’assicurato non si discosta sostanzialmente da quello riscontrato

dal collega reumatologo Dr. __________ di __________, durante una visita

medico-fiduciaria il 21.10.2005 su incarico della __________, rimane valida

anche la sua valutazione della capacità lavorativa formulata a pagina 4 del suo

rapporto del 21.10.2005 (…)" (Doc. 1-6)

Il Dr.

med. __________, dal canto suo, il 9 maggio 2006 ha indicato di avere visitato

il ricorrente una sola volta il 24 settembre 2004 su indicazione del Dr. med. __________.

Egli ha precisato di aver constatato, nel 2004, che accanto alla problematica

alla colonna vertebrale si era sviluppato un dolore progredente a livello del

polso destro relazionato all’attività lavorativa svolta, associato anche a

dolori alla caviglia sinistra. Le indagini radiologiche eseguite dal Dr. med. __________

hanno mostrato, per quanto riguarda le mani, un’iniziale poliartrosi delle dita

delle mani, soprattutto di tipo Heberdeen, con un’iniziale problematica

artrosica a livello del carpo. Clinicamente non è stato invece riscontrato alcun

reperto in relazione alla caviglia sinistra.

Il Dr.

med. __________ ha, poi, attestato di non potersi determinare, dopo un solo

consulto nel settembre 2004, circa l’abilità al lavoro dell’assicurato nella

sua professione di operaio presso una segheria con taglio della legna e

trasporto di questo materiale oppure in un’attività lavorativa medio-leggera ed

ergonomicamente adatta (cfr. doc. 13-1; 1-19).

Nel

ricorso interposto contro la decisone del 23 maggio 2007 con cui all’assicurato

è stata negata una rendita di invalidità è stato specificato che era stata

predisposta una visita specialistica presso il Dr. med. __________ (cfr. doc.

I).

In

effetti all’impugnativa è stato allegato il rapporto del 30 maggio 2007 del

medico appena menzionato, dal quale si evince che:

"

(…)

Egli

presenta una diagnosi di sindrome toracolombo-vertebrale su alterazioni

statiche con appiattimento della cifosi toracale, nonché deformazione cifotica

della colonna lombare, alterazioni degenerative importanti a carattere

osteocondrotico, in parte spondilosico con localizzazione da L2 fino a L5 con a

livello L4 erniazione anteriore del corpo vertebrale. Vi sono poi dei dolori a

livello dell’articolazione radiocarpica di destra su un’artrosi radiocarpica di

destra e un’iniziale poliartrosi delle dita delle mani nonché uno stato dopo

amputazione traumatica del dito I della mano destra. Il paziente è di

professione operaio, lavora presso una segheria addetto al taglio della legna

con una sega circolare. Le difficoltà principali nel suo lavoro sono lo

spostare le tavole che possono raggiungere anche dei pesi considerevoli. Sono

subentrati nel decorso diversi periodi di incapacità lavorativa anche prolungata

nella forma completa. Il paziente è stato visitato in ambito medico da parte

del perito dell’assicurazione invalidità Dr. __________. Una rendita di

invalidità è stata per il momento rifiutata. In questo paziente è presente un

decorso cronico delle sue problematiche a livello dell’apparato

muscolo-scheletrico sia per quanto riguarda le alterazioni degenerative alla colonna

vertebrale come pure a livello dell’articolazione radiocarpica a destra e delle

articolazioni delle dita delle mani. Tenendo conto di queste problematiche

ritengo che la capacità lavorativa del paziente sia limitata. In particolar

modo l’utilizzo della mano destra in lavori in cui siano richiesti dei

movimenti ripetitivi, ma soprattutto l’alzare dei pesi e il tenere degli

oggetti pesanti alzati è limitata. I disturbi a livello della colonna lombare

provocano una limitazione per quanto riguarda l’attività lavorativa da svolgere

prevalentemente in piedi, in posizioni non ergonomiche alzando dei pesi alle

volte anche considerevoli. In questo senso ritengo giustificata un’incapacità

lavorativa del 50% nell’attività attualmente svolta di operaio presso una

segheria. Per quanto riguarda un’attività lavorativa più leggera vi sono a mio

modo di vedere delle limitazioni che raggiungono un 20%. Tali limitazioni sono

dettate soprattutto dalle problematiche a livello dell’articolazione

radiocarpica, nonché alle dita delle mani che impediscono una rapidità di

movimento, nonché l’utilizzo ripetuto della mano in movimenti ripetitivi anche

non sotto sforzo. Vi è poi a mio modo di vedere in questo paziente una

diminuzione della redditività di un 20% anche in attività lavorativa leggera

tenendo conto di pause prolungate, nonché di una diminuita rapidità

nell’esecuzione delle varie attività manuali.”(Doc. A2)

Il medico

responsabile SMR, Dr. med. __________, il 4 luglio 2007, prendendo posizione in

merito alla certificazione del Dr. med. __________, ha precisato, da una parte,

che il reumatologo curante, nel 2006, non si era espresso in merito all’inabilità

lavorativa, poiché aveva visto l’assicurato solo una volta e proponeva un esame

peritale. Dall’altra, che i reumatologi che si sono susseguiti nella

valutazione funzionale per l’assicuratore indennità giornaliere sono concordi.

Il Dr. med. __________ ha, inoltre, aggiunto che il rapporto del Dr. __________

del maggio 2007 contiene pure una valutazione di diminuita capacità lavorativa

anche per attività adeguate, fornendo altresì alcune motivazioni, ma senza

peraltro riferire di un correlato clinico per un confronto con quanto da lui

costatato nel corso degli anni. Il medico del SMR ha concluso che in presenza

di rapporti completi e coerenti non ha alcun elemento per discostarsi dalle

valutazioni di tutti i colleghi che lo hanno preceduto (cfr. doc. IVbis).

Il Dr.

med. __________ si è ulteriormente espresso riguardo all’esigibilità lavorativa

dell’assicurato il 20 luglio 2007, rilevando che:

"

(…) Per quanto riguarda la problematica di

incapacità lavorativa in un’attività lavorativa da me definita leggera, non

posso che ribadire quanto detto antecedentemente e sostenere che

effettivamente, le limitazioni dettate dalle alterazioni degenerative a livello

della mano destra, in particolar modo l’artrosi radiocarpica, ma anche la

poliartorsi di tipo erosivo alle dita delle mani e l’amputazione dell’indice,

provocano una limitazione dettata dall’impossibilità di svolgere dei lavori

manuali anche di tipo leggero in modo ripetitivo continuo, alzando magari anche

dei pesi o mantenendo delle posizioni continue. Vi è una certa rigidità dettata

dai movimenti e vi è una diminuita mobilità articolare associata anche ad una

susseguente lentezza nello svolgere i movimenti. Segnalo poi che il paziente ha

un’amputazione a livello del II dito della mano destra, fatto questo che

ulteriormente è limitante nello svolgimento di attività manuali anche se

considerate leggere. Soprattutto se queste attività manuali devono essere

apprese nuovamente dal paziente e non sono le attività normalmente svolte da

lui.

Per quanto riguarda il correlato clinico, questo

è riferibile alle alterazioni di tipo degenerativo evidenziabili clinicamente

nell’ambito di una poliartrosi delle dita delle mani erosiva, una limitazione

della mobilità dell’articolazione radiocarpica, nonché dolori ai movimenti. Si

tratta di alterazioni clinicamente da me già descritte nei miei rapporti

antecedenti.” (Doc. VIbis)

Per consolidata

giurisprudenza il giudice delle

assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla

situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa, quando si ritenga

che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di

accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa

(DTF 127 V 251 consid. 4d, 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93

consid. 3, 99 V 102).

In

concreto i referti dei Dr. med. __________ e __________ del maggio e luglio

2007 sono posteriori alla decisione impugnata.

Tuttavia

quanto riscontrato da tali medici può permettere di accertare lo stato di

salute dell’assicurato e la sua abilità al lavoro antecedente al provvedimento

contestato. Pertanto i rapporti citati sono rilevanti ai fini del presente

giudizio. Essi sono suscettibili di mettere in evidenza elementi di

accertamento retrospettivo della situazione precedente la decisione del 23

maggio 2007 (cfr. STFA U 299/02 del 2 settembre 2003).

2.5. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso

valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli

esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta

l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)

e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento

della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate

(STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid.

3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001

pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo

2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA

del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa

G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS

1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

In

un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia

giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio

non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo

per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli

interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22

maggio 1995 in re A. C; cfr.

anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che

ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto

esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come

oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF

125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa

G.C., I 355/03, consid. 5).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori

il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

2.6. Nella

presente fattispecie, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di

valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale ritiene che le

conclusioni esposte nelle valutazioni dei Dr. med. __________ e __________,

secondo cui l’assicurato presenta una capacità lavorativa del 100% in attività leggere

adeguate, possano validamente costituire da supporto probatorio al giudizio che

ora lo occupa, senza che si riveli necessario procedere a ulteriori atti

istruttori, segnatamente alla valutazione funzionale inerente le attività ancora

eseguibili dall’insorgente in riferimento alla patologia alla mano destra, come

invece richiesto dal Dr. med. __________ (cfr. doc. VIbis).

Al

riguardo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA

dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella

causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV

Nr. 1 p. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa

D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15

novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,

I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.;

STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.;

STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2a ed., p. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,

Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò

costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv.

Considerandi

2.

Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

I

rapporti dei Dr. med. __________ e __________ (cfr. doc. 8-10, 1-6) non

contengono, in effetti, contraddizioni e presentano tutti i requisiti posti

dalla giurisprudenza affinché possa essere riconosciuto, ad un apprezzamento

medico, piena forza probante: in particolare, i medici hanno tenuto conto delle

singole patologie invalidanti di cui l’assicurato è affetto e hanno espresso la

loro valutazione in modo chiaro, motivato e convincente, dopo aver proceduto ad

un esame approfondito del caso dell’insorgente, all’esame del paziente e del

suo dossier.

Del resto

anche il medico curante del ricorrente, Dr. med. __________, nel giugno 2006

compilando il formulario E 213 “Perizia medica particolareggiata” ha indicato,

da un lato, che l’assicurato può svolgere la sua attività abituale di operaio

di segheria al “50% con possibilità di attività su tutto l’arco della

giornata tuttavia a intensità ridotta oppure intensità normale tuttavia per

metà del peso orario giornaliero” (cfr. doc. 20-10). Dall’altro, che

è comunque in grado di esercitare a tempo pieno un lavoro adeguato alle sue

condizioni, e meglio un’attività rispettosa della problematica dorsale con

diminuzione del sollevamento pesi e rispettosa dell’ergonomia (cfr. doc.

20-10).

Le

certificazioni del Dr. med. __________, a cui si è appellato l’insorgente per

affermare una ridotta abilità lavorativa in attività leggere, non sono poi tali

da inficiare l’apprezzamento dei Dr. med. __________ e __________.

In

effetti il Dr. med. __________ ha fatto valere delle limitazioni in un’attività

leggera che raggiungono il 20% soprattutto a causa delle problematiche

artrosiche a livello dell’articolazione radiocarpica della mano destra e delle

dita delle mani, nonché dell’amputazione dell’indice della mano destra (cfr.

doc. A2; VIbis).

Per

quanto concerne l’amputazione del II dito della mano destra, va osservato che

la stessa ha avuto luogo molti anni prima dell’inoltro della domanda di

invalidità - nella quale peraltro alla voce “Indicazioni concernenti il danno

alla salute” nulla è stato menzionato circa le mani o le dita (cfr. doc. 3-6).

Più precisamente dal rapporto del 21 ottobre 2005 del Dr. med. __________

risulta che l’amputazione è avvenuta circa nel 1971 (cfr. doc. 8-4).

Questa

menomazione non gli ha, però, impedito di lavorare, dal 1990, presso la __________

di __________ (cfr. doc. 3-5; 8-4).

E’ nota,

infatti, la capacità generale di assuefazione ed adattamento nelle persone con

lesioni alle dita/mani simili a quelle lamentate dal ricorrente (cfr. STCA

35.2007.17

del 26 settembre 2007 e giurisprudenza federale e cantonale ivi

citata).

In

relazione ai disturbi dettati dalle alterazioni degenerative a livello della

mano destra e delle dita di entrambe le mani, occorre, poi, ricordare quanto il

TFA e il TCA hanno giudicato in fattispecie analoghe, riguardanti assicurati

anch’essi con problematiche agli arti superiori.

In una

sentenza dell'11 settembre 2000 nella causa C.-F., inc. 35.1997.23 -

integralmente confermata dal TFA con sentenza dell'8 maggio 2002, U 449/00 - il

TCA ha riconosciuto come reintegrabile nel mondo del lavoro (in un'attività

adeguata a tempo pieno), un'assicurata che, secondo l'avviso dei medici,

presentava una mano sinistra infortunata praticamente inutilizzabile, ad

eccezione per delle prese a tre dita senza forza.

Il TFA è

pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza del 7 agosto 2001 nella

causa K., U 240/99, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss.,

concernente un assicurato che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali

all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere lavori

manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con la mano

destra, ed il sollevamento di pesi superiori ai 2 kg, (e pertanto ritenuto

praticamente monco di una mano):

"

(…).

Aufgrund der Beschwerden und Funktionsdefizite in

der ganzen rechten oberen Extremität ist der Beschwerdeführer faktisch als

Einhänder einzustufen, der seine rechte Hand bei der Arbeit - wenn überhaupt -

nur noch in ganz untergeordnetem Masse als Hilfshand einsetzen kann. Es kann

ihm daher nicht mehr zugemutet werden, bei einer manuellen Arbeit seinen

rechten Arm und seine rechte Hand dauernd einzusetzen und damit Gewichte bis zu

2.

kg zu heben. Überdies fallen häufigere Schreibarbeiten wegen der dabei

auftretenden schmerzhaften Verkrampfungen ausser Betracht. Die im

Einspracheentscheid vom 11. April 1996 genannten Verweisungstätigkeiten, u.a.

Überwachungsarbeiten an automatischen und halbautomatischen

Produktionseinheiten, Qualitätskontrolle, Arbeiten im Auskunftsdienst oder als

Portier, können auch bei vorwiegendem Gebrauch der linken Hand ausgeführt

werden und sind daher vom (unfall-) medizinischen Standpunkt aus grundsätzlich

vollzeitlich zumutbar. Hingegen fällt die Tätigkeit als Transportdisponent

ausser Betracht, nachdem der Beschwerdeführer die gemäss Unfallversicherer

hiefür erforderliche Umschulung (zweijährige Handelsschulausbildung) nicht

erfolgreich beendet hat.

Bei den angeführten noch zumutbaren erwerblichen

Tätigkeiten handelt es sich um solche, die auf dem allgemeinen ausgeglichenen

Arbeitsmarkt durchaus zu finden sind. Zudem werden in Industrie und Gewerbe

Arbeiten, welche physische Kraft erfordern, in zunehmendem Mass durch Maschinen

verrichtet, während den körperlich weniger belastenden Bedienungs- und

Überwachungsfunktionen eine stetig wachsende Bedeutung zukommt (ZAK 1991 S. 321

Erw. 3b am Ende)."

(STFA

succitata, consid. 3b)

È pure

stato dichiarato in grado di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento

completo, un’attività adeguata, nella quale venga ingaggiata prevalentemente la

mano destra in mansioni non gravose per il polso, con la mano controlaterale a

svolgere una funzione ausiliaria, un assicurato, cuoco di professione, che

soffriva - a livello dell’estremità superiore sinistra – di una sindrome

dolorosa e da risparmio cronica con deficit funzionali, in presenza di una

lieve artrosi dell’articolazione radio-ulnare distale, di una modica artrosi

dell’articolazione radio-carpale nonché di una neuropatia del mediano e - a

destra – di una leggera sindrome dolorosa e da inattività con una lieve artrosi

dell’articolazione radio-ulnare distale, un’incipiente artrosi

dell’articolazione radio-carpale ed una lieve neuropatia del mediano (cfr. STCA

del 3 marzo 2005 nella causa P., inc. n. 35.2004.38).

Infine,

con un giudizio del 24 agosto 2006 nella causa R., I 27/06 e U 18/06, consid.

5.2

, il TFA ha dichiarato in grado di svolgere a tempo pieno semplici

mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un

chiosco nonché attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un

magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla

spalla destra con irradiazione al braccio destro, di un’importante rottura

della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei

muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e

lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazione

acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del braccio destro

(diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).

Inoltre,

per quanto attiene alla minore redditività fatta valere dal Dr. med. __________

in riferimento alle pause prolungate e alla diminuita rapidità nell’esecuzione

delle varie attività manuali (cfr. doc. A2; VIbis), va precisato, da una parte,

che riguardo a quest’ultimo aspetto esistono occupazioni semplici confacenti

allo stato di salute dell’assicurato che non implicano lavori manuali, ad

esempio le attività di controllo e sorveglianza.

Dall’altro,

che il tempo dedicato alle pause non può certo, come unico fattore, giustificare

una riduzione della capacità lavorativa per minor rendimento.

Quest’ultimo

elemento può comunque essere tenuto in considerazione contestualmente all’esame

delle conseguenze economiche del danno alla salute per ridurre il reddito

ipotetico da invalido (cfr. consid. 2.12).

Giova,

infine, segnalare che la nostra Massima Istanza ha, in ogni caso, ripetutamente

stabilito che le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr.

STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova

ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF

125.

V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R.

Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en

l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).

In

concreto, tutto ben considerato, questa Corte ritiene, quindi, che sul mercato

del lavoro esistano delle attività, essenzialmente di controllo e di

sorveglianza - peraltro non richiedenti una particolare formazione -, che il

ricorrente, nonostante i disturbi di salute di cui è affetto, sarebbe in grado

di esercitare a tempo pieno e con un rendimento completo.

In questo

contesto è d’altronde utile ricordare che, secondo la giurisprudenza, se è vero

che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione

rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti

sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera

attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TFA ha in

particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale

e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e

sorveglianza (cfr. VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio

2003, consid. 4.7).

2.7

Per quanto riguarda

l’asserzione del Dr. med. __________, secondo cui l’età avanzata

dell’assicurato ostacolerebbe il suo reinserimento in una professione

alternativa (cfr. doc. 8-10), questo Tribunale sottolinea che l’assicurato è nato

nel 1950. Al momento dell’emissione della decisione qui

contestata egli aveva, dunque, 57

anni.

Gli

restano, pertanto, ancora alcuni anni di attività prima di beneficiare di una

rendita di vecchiaia (cfr. sentenza del TFA I 617/02 del 10 marzo 2003).

Non si

può, di conseguenza, ritenere che la sua capacità lavorativa residua non sia

più economicamente utilizzabile sul mercato generale del lavoro dell’assicurato,

a causa della sua età.

Il

Tribunale federale ha, infatti, stabilito che questa circostanza si realizza nei

casi in cui un assicurato è molto vicino al

pensionamento (a quest’ultimo proposito, cfr. STF I

462/02 del 26 maggio 2003, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 35; STF I 401/01 del 4

aprile 2002; STF I 617/02 del 10 marzo 2003. Al contrario, per dei casi in cui

il Tribunale federale ha considerato ancora economicamente utilizzabile la

capacità lavorativa residua di un assicurato a cui restano ancora alcuni anni

lavorativi prima del pensionamento, cfr. STF I 831/05 del 21 agosto 2006; STF I

293/05 del 17 luglio 2006; STF I 359/2006 del 22 giugno 2007; STF I 336/03

dell’8 gennaio 2004; STF I 246/02 e 247/02 del 7 novembre 2003; STF I

304/06 del 22 gennaio 2007; STF I 376/05 del 5 agosto 2005; STF I 500/06 del 30 agosto 2007).

In

particolare in una sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008, consid. 4.3. l’Alta

Corte ha stabilito che:

"

(…) riguardo all'esigibilità e alla

possibilità per l'assicurato di cercare un nuovo impiego su un mercato

equilibrato del lavoro, va ricordato che al momento determinante della

decisione su opposizione in lite, l’opponente aveva 59 anni. Dal profilo

dell'età, le condizioni per ammettere una incapacità di lavoro e di guadagno

per mancanza di possibilità reale di sfruttarne la residua capacità non erano

pertanto realizzate (v. sentenze I 359/06 del 22 giugno 2007, consid. 4.2. e I

304/06 del 22 gennaio 2007, consid. 4.2. coni rispettivi riferimenti)”

A ciò si aggiunga che il fattore

età avanzata può comunque, se del caso, essere considerato anch’esso in altra

maniera (cfr. in seguito, consid. 2.12.)

In esito

alle considerazioni di cui al consid. 2.6. e a quanto appena esposto, il TCA

deve concludere che - dal punto di vista medico - l'assicurato è limitato

nell’esercizio della sua abituale professione di operaio di segheria, ma è in

grado di esercitare a tempo pieno e con rendimento completo un’attività confacente

al suo stato di salute.

2.8

Si tratta

ora di esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.

Visto che

la giurisprudenza federale ha stabilito che per il raffronto dei redditi fa

stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. consid.

2.3

), il TCA, tenuto conto del disposto di cui all’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI,

ritiene determinante il 2005, come del resto riconosciuto dall’UAI (cfr.

doc. 34-1, 35-4) e non contestato dall’assicurato.

Per

quanto concerne il reddito da valido, va rilevato che

l’amministrazione ha considerato, a questo titolo, un importo pari a fr. 69’298.--

(cfr. doc. 34-1, 35,4).

L’insorgente

non ha sollevato alcuna obiezione in merito a tale dato e può essere fatto

proprio dal TCA.

2.9

Per quanto

riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza

federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75

seg..

In

questa sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della

determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione

professionale e salariale concreta dell'interessato. Qualora difettino

indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza,

essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di

sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano

essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali

del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di

servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione),

criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte

ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario

statistico

permettesse di tener conto

delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il

Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima

sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione.

2.10

Partendo

dalla constatazione che l'applicazione di dati salariali statistici

validi per tutta la Svizzera - quali quelli utilizzati dal TFA si rivela essere

discriminante per gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono

notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, ritenuto che il reddito

da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati

nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale, in una

sentenza del 4 settembre 2000 nella causa R., pubblicata in RDAT I-2001, p.

250ss. e in SVR 2001 IV n. 35 – in seguito costantemente confermata ed

applicata in tutti i settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per

l'invalidità, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le

malattie) - sentito preliminarmente il parere dell'allora direttore

dell’Ufficio federale di statistica, dottor __________, ha così precisato la

propria giurisprudenza:

" In

data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor __________,

direttore dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto del seguente tenore:

"(…)

Il Tribunale federale delle

assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in

molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da

invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di

salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate.

Al riguardo vengono in particolare

utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio fr. 4294.-- nel 1996,

cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires

1996" pag. 17, e per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).

Al fine di applicare la giurisprudenza

federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine

di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario

conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del

danno alla salute), mi occorre sapere:

- possiamo

utilizzare il valore statistico medio (ad es. fr. 4294.-- nel 1996) così come è

anche per il Cantone Ticino? Per quale motivo?

- In caso di

risposta negativa:

Perché no? Quale

coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo

alla situazione del nostro Cantone?

(…)." (cfr. doc. V bis)

Il dottor __________ ha così

risposto in data 14 agosto 2000:

" (…)

Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia

definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è

possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità

regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità

statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori

dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua

lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista

statistico, per il Cantone Ticino.

In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998

(ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di

qualificazione richiesto dal posto occupato.

I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:

- Nel 1998

(settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo

esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi

al mese (cfr. tabella TA13).

- È ancora

possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa

categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il

settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa categoria di

lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14).

A titolo di confronto Le invio anche

la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato),

ripartiti stavolta per settore economico (…)." (cfr. doc. V bis)

Al fine di non

discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono

notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da

non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati

nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ha quindi

deciso che nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella

che riflette i salari versati nella nostra regione, sulla base della seguente

argomentazione:

" Se

si ignorasse questo aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAINF è una

legge federale occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido

per tutto il paese (ad esempio fr. 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF

124.

V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati

salariali irrealistici ed in definitiva giungere ad un risultato che non

garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA

del 22 maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I 76)."

Su questi

argomenti, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia …, in RDAT II-2003,

p. 618-621 e in L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto

delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p.

124-128;

D. Cattaneo, "La contribution du Tribunal des assurance du Canton du

Tessin à la jurisprudence suisse en matière de securité sociale", in

CGRSS n° 33-2004, p. 19 seg. (28-33); D. Cattaneo, "Sentenze recenti del

Tribunale cantonale delle assicurazioni", in Temi scelti di diritto

delle assicurazioni sociali, Ed. CFPG, Helbing & Lichtenhahn,

Basilea-Ginevra-Monaco 2006, p. 135ss. (163-171).

Nell’ambito

di una procedura ricorsuale dinanzi al TFA, conclusasi con uno stralcio dai

ruoli in seguito al ritiro del ricorso (cfr. STFA U 56/03 del 7 giugno 2006),

la Presidente della Corte federale, giudice Leuzinger, il 28 aprile 2006 aveva

informato le parti (e questo Tribunale) che, citiamo:

"

… la Corte plenaria del Tribunale federale delle

assicurazioni ha stabilito l’inapplicabilità dei valori regionali (Tabella

TA13) di cui all’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) – edita

dall’Ufficio federale di statistica – per la determinazione del reddito

ipotetico da invalido."

In una

sentenza U 75/03 del 12 ottobre 2006 (cfr. SZS/RSAS 2007, p. 64), il TFA ha,

per la prima volta, esposto le motivazioni che hanno spinto la Corte plenaria,

il 10 novembre 2005, a prendere la decisione appena citata:

"

(...)

8.2

In primo

luogo si osserva che, per un'ovvia questione di parità di trattamento (art. 8

Cost.), un'applicazione della tabella TA13 al solo Cantone Ticino deve essere

esclusa se non si vuole creare un'inammissibile lex ticinensis. Analoghe

considerazioni di praticabilità, di parità di trattamento e di sicurezza

giuridica si oppongono quindi a un'applicazione alternativa delle tabelle

nazionali (TA1) e di quelle regionali (TA13) come pure a un'applicazione delle

prime ad alcune regioni e delle seconde alle rimanenti regioni.

8.3

Allo stesso

modo, un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13, al posto di

quelle nazionali TA1, pur potendo, da un lato, in alcuni casi effettivamente

creare le basi per una soluzione maggiormente vicina alla realtà

economico-sociale concreta, dall'altro lato creerebbe, a ben vedere, anche

nuovi problemi dovuti al fatto che all'interno delle medesime grandi regioni si

registrano delle differenze, non sempre trascurabili. Ad esempio, nonostante le

due regioni facciano parte della medesima grande regione

"Mittelland", è notorio che i salari esistenti nel Canton Berna non

sono gli stessi di quelli del Canton Giura. Allo stesso modo, per il Vallese

occorrerebbe prendere in considerazione i salari relativi alla regione

lemanica. Ora, nell'una e nell'altra ipotesi, l'applicazione dei valori

regionali (TA13) al posto di quelli nazionali (TA1) si dimostrerebbe

maggiormente sfavorevole per questi assicurati. Si pone quindi ugualmente la

questione dell'assicurato che lavora(va) in un Cantone appartenente a un'altra

grande regione, ad esempio del lavoratore giurassiano che lavora(va) nel

Cantone di Basilea (città o campagna). Ora, se si intendesse determinare il reddito

da invalido sulla base della tabella TA13, non si farebbe altro che spostare o

restringere il cerchio geografico nel quale si iscrive ogni determinazione di

un reddito ipotetico sulla base di valori statici. In questa maniera, però, si

correrebbe pure il rischio di offuscare oltremodo l'obbligo o l'esigibilità per

l'assicurato di ridurre il danno e di andare, se del caso e nei limiti

ragionevoli, a cercare un'attività al di fuori della sua regione abituale. Si

creerebbero nuove disparità nei confronti di assicurati che abitano a cavallo

tra due o addirittura tre grandi regioni o di chi abita in una di queste

regioni e lavora in un'altra.

8.4

A ciò si

aggiunge che nella sentenza pubblicata in DTF 129 V 472, questa stessa Corte ha

precisato che, laddove una tale operazione non fosse possibile sulla base di

rilevamenti salariali DPL, il reddito da invalido va di principio definito

sulla base dei dati statistici salariali ISS applicabili nell'insieme del

settore privato (DTF 129 V 484). Ora, anche siffatta considerazione si

opporrebbe a un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13,

concernenti il settore pubblico e privato.

8.5

Non può

pertanto ammettersi una regionalizzazione nella determinazione dell'invalidità

poiché una siffatta soluzione sarebbe incompatibile con il principio

costituzionale di parità di trattamento come pure con il rango costituzionale

delle assicurazioni invalidità e infortuni quali assicurazioni federali."

In

un’altra sentenza I 790/04 del 18 ottobre 2006, il TFA ha ancora rilevato:

"

Quanto alla questione della tabella applicabile

tra le varie riportate dall'ISS, il Tribunale federale delle assicurazioni ha

recentemente stabilito, con decisione della Corte plenaria del 10 novembre

2005, non potersi (più) fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla

tabella TA13, riferentesi ai salari in relazione alle grandi regioni (cfr. pure

la sentenza del 22 agosto 2006 in re K., I 424/05, consid. 3.2.3; v. inoltre la

sentenza 12 ottobre 2006 in re S., U 75/03). Il reddito ipotetico da invalido

deve di conseguenza essere valutato sulla base della tabella TA1 dell'ISS,

concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato. Alla luce

di quanto precede non vi è (più) spazio alcuno per ammettere una riduzione dei

salari statistici, quale quella operata dai primi giudici, che tenga conto,

ispirandosi ai salari corrisposti in un vicino cantone, che l'assicurato vive

in una regione economicamente meno forte. Anche sotto questo aspetto non può

pertanto trovare conferma la valutazione del tasso d'invalidità compiuta dalla

Corte di prime cure.”

Alla luce di questa chiara giurisprudenza federale

(cfr., sul tema, L. Grisanti, "Nuove regole per la valutazione

dell'invalidità" in RTiD II-2006, p. 311ss.), il reddito da

invalido per i nuovi casi, dovrà essere d’ora in poi determinato dal TCA in

applicazione dei valori nazionali (Tabella TA1).

Spetta

semmai al Parlamento o al Consiglio federale intervenire su questo tema, se lo

riterranno opportuno.

Il 22

giugno 2007 il Consiglio nazionale ha accolto una mozione del 2 ottobre 2006

no. 06.3466 del Consigliere nazionale __________ il quale chiede che il

"Consiglio federale proceda con sollecitudine ad ovviare a questa

distorsione, adeguando le disposizioni di applicazione della legge

sull'assicurazione invalidità".

Il nuovo

art. 28a cpv. 1 LAI introdotto nell’ambito della 5a revisione della LAI,

approvata dal popolo il 17 giugno 2007, dispone che sarà il Consiglio federale

a definire il reddito lavorativo determinante per la valutazione

dell’invalidità.

Il 17

dicembre 2007 il Consigliere federale __________, rispondendo ad una domanda

(07.5369) del Consigliere nazionale __________ ha preannunciato che "pour

respecter les différences salariales dans les diverses régions de Suisse, il

est prévu d'opérer sur le salaire ressortant de l'enquête sur la structure des

salaires en Suisse une réduction qui tienne compte des différenciations

régionales. La mise en oeuvre de cette règle est prévue pour le premier

trimestre 2008 au moyen de circulaires de l'Office fédéral des assurances

sociales" e, invitato a precisare se riteneva sufficiente una semplice

circolare, ha sottolineato quanto segue:

"

Monsieur __________, je ne suis pas en mesure de

vous affirmer avec toute l'autorité juridique nécessaire si oui non une

circulaire est suffisante. Mais ce que je vais faire, c'est demander à mes

collaborateurs si je dois moi-même signer la circulaire dans la mesure où,

comme vous le dites, il devrait y avoir une décision politique claire. On va

vérifier le point sur lequel vous attirez notre attention."

Questo Tribunale si limita a ricordare che, secondo la

giurisprudenza, il principio dell'uguaglianza di trattamento proibisce,

citiamo: "de faire, entre divers cas, des distinctions qu'aucun fait

important ne justifie", ma anche "de soumettre à un régime identique

des situations de fait qui présentent entre elles des différences importantes

et de nature à rendre nécessaire un traitement différent (cfr. DTF 129 I 3; DTF

127.

V 454; Zbl 2005 p. 87ss. (89-90); A. Auer-G. Malinverni-M. Hottelier,

"Droit constitutionnel suisse", Vol. II, Stämpfli Editions SA,

Berna 2006, p. 484 n. 1030 e 499 n. 1061).

In una sentenza U 8/07 del

20.

febbraio 2008, rispondendo ad una questione

sollevata dal TCA nella sentenza 35.2006.60 del 23 novembre 2006, consid.

2.10.9

("Questo Tribunale constata che il

salario che l’assicurato avrebbe conseguito nel 2005 quale muratore

semi-qualificato (infatti nel 2005, secondo il contratto collettivo di lavoro

dell’edilizia, un lavoratore con conoscenze percepiva un salario orario di fr.

25.

, contro i fr. 22.65 percepiti dai lavoratori edili), è inferiore a quello

realizzato in media a livello svizzero dai lavoratori del settore della

costruzione con qualifiche analoghe (Tabella TA 1 2004, punto 45, livello di

qualifica 3: fr. 5'358 x 12 mesi = 64'296, riportato su 41.6 ore/settimana =

66'867.84; dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il

2005, un reddito annuo pari a fr. 67'443.41; per un recente caso in cui l’Alta

Corte ha fatto riferimento ai livelli di qualifica 2 e 3, cfr. STFA del 12

ottobre 2006 nella causa S., U 404/05, consid. 2.3.4).

Ci si

potrebbe chiedere se in tale ipotesi, e visto il richiamo del TFA ai salari

nazionali (Tabella TA 1), non dovrebbe essere applicata la giurisprudenza

federale secondo la quale, quando l'assicurato ha realizzato un guadagno

inferiore alla media per dei motivi estranei all'invalidità, anche il reddito

medio realizzabile sul mercato equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va

ridotto in proporzione (cfr. DTF 129 V 225 consid. 4.4; AHI-Praxis 1999, p. 329

consid. 1; ZAK 1989, p. 458s. consid. 3b; STFA del 6 settembre 2006 nella causa

H., U 454/05 + 456/05, consid. 6.3.3 e 6.3.4). Spetta

comunque all’Alta Corte pronunciarsi al riguardo"), l'Alta

Corte ha stabilito che:

" (…)

5.3

Giova inoltre ricordare che nel caso

in cui il reddito conseguito prima dell’invalidità è inferiore alla media dei

salari per un’attività paragonabile nel settore interessato e non vi è inoltre

motivo che induca a ritenere che fosse intenzione dell’assicurato accontentarsi

di un guadagno modesto, la giurisprudenza ammette che gli stessi fattori che

hanno influenzato negativamente il reddito da valido vengano considerati anche

per fissare il reddito da invalido (DTF 129 V 222 consid. 4.4 pag. 225, SVR

2004.

UV no 12 pag. 44, consid. 6.2, secondo cui un reddito inferiore del 10%

rispetto ai salari usuali del settore è stato considerato chiaramente sottola

media [U 173/02]; cfr. pure sentenza U 529/06 del 28 gennaio 2008, consid. 8.2

con riferimenti).

6.

Nel caso di specie, il ricorrente contesta

sia la determinazione del reddito da invalido che quella da valido.

6.1

Per quanto concerne il reddito da

valido, l’interessato fa valere che l’importo determinato dall’INSAI sulla base

dei dati forniti dall’ex datore di lavoro risulterebbe, come giustamente

rilevato anche dal primo giudice, inferiore del 9% circa rispetto al salario

medio nazionale dei lavoratori attivi nel settore delle costruzioni con

qualifiche analoghe. L’argomento è pertinente. In effetti, il dato ritenuto

dall’assicuratore infortuni a titolo di reddito da valido (fr. 61'277.- per

l’anno di riferimento 2005) è inferiore nella misura del 9.58% a quello

desumibile dalla tabella TA1 di cui all’ISS (edizione 2004, pag. 53, livello di

esigenze 3, cifra 45 costruzioni), quest’ultimo essendo pari, dopo adeguamento

all’evoluzione salariale per il 2005, a fr. 67'765.89 (fr. 5'358 x 12 : 40 x

41.

[v. La Vie économique, 12-2007, pag. 98, tabella 9.2] x 1.011 [v. La Vie

économique, 12-2007, pag. 99, tabella 10.2]). Alla luce della giurisprudenza

richiamata al considerando 5.3, che, come visto, permette al giudice chiamato

ad effettuare un raffronto dei redditi di prendere in considerazione in ugual

misura per ciascuno degli elementi di paragone fattori estranei all’invalidità,

può, se del caso, essere tenuto conto di questa circostanza nell’ambito della

determinazione del reddito ipotetico da invalido.

6.2

A quest’ultimo riguardo, il ricorrente,

pur rispettando la più recente giurisprudenza in materia, rileva che il mercato

del lavoro ticinese oggettivamente offre ai lavoratori occupati in questo

Cantone di frontiera retribuzioni nettamente inferiori e penalizzanti rispetto

al resto della Svizzera, come risulterebbe, almeno in parte, dalle tabelle TA1

e TA13 di cui all’ISS. Il ragionamento è comprensibile, ma viene tuttavia

relativizzato dalle considerazioni espresse al considerando precedente.

6.3

Mancando in concreto indicazioni economiche

effettive, in considerazione della più recente prassi di questa Corte - cui

allude l'insorgente -, che non ammette più la possibilità di fare capo ai dati

statistici salariali relativi alle grande regioni, tabella TA13 ISS, per

determinare il reddito ipotetico da invalido, quest'ultimo deve essere

stabilito sulla base della tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi

nazionali conseguibili nel settore privato (cfr. sentenza del Tribunale

federale delle assicurazioni U 75/03 del 12 ottobre 2006, consid. 8, riassunta

in RSAS pag. 64). In tali condizioni, partendo dal valore totale mediano di cui

all'ISS 2004 (pag. 53, livello di esigenze 4), si ottiene un importo di base di

fr. 57'258.24 per il 2004 (fr. 4'588 x 12 : 40 x 41.6 [La Vie économique, 12-2007, pag. 98, tabella B9.2]), che,

adattato all'evoluzione salariale (1%, v. La Vie économique, 12-2007, pag. 99,

tabella B10.2), porta a ritenere un importo di fr. 57'830.82 per il 2005.

6.4

Operando una prima riduzione del 9.58% da

quest'ultimo importo per tenere conto della differenza salariale di cui si è

detto al considerando 6.1, deducendo poi una quota ulteriore del 15%, non

oggetto di contestazione, per considerare adeguatamente le circostanze

particolari del caso (DTF 126 V 75; in

concreto: limitazioni riconducibili al danno alla salute, statuto di

frontaliere), il raffronto dei redditi (reddito da valido di fr. 61'277.- e

guadagno da invalido di fr. 44'447.03 [fr. 57'830.82 ./. 9.58% ./. 15%]) dà un

grado d'invalidità arrotondato (DTF 130 V 121) del 27%. (...)"

Di

conseguenza, quando il salario da valido conseguito in Ticino in una

determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa

professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale

(al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in

particolare pag. 326-327).

2.11

Utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio

federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2004 una professione che

presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della

rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439,

p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un

salario mensile lordo pari a fr. 4'588.--.

Riportando

questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 3-2008, pag. 98), esso ammonta a

fr. 4'771.52 mensili

oppure a fr. 57'258.24 per l'intero anno

(fr. 4'771.52 x 12,

ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18

febbraio 1999, consid. 3a).

Dopo adeguamento

all’indice dei salari nominali (“Nominallohnindex” – cfr. DTF 126 V 81

consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.; cfr. tab. 10.3 uomini,

pubblicata in La Vie économique, 4-2008 pag. 91) – si ottiene, per il 2005, un

reddito mensile di fr. 4'812.-- oppure di fr. 57'751.-- per l’intero

anno.

L’assicurato,

quale operaio di segheria presso la __________ di __________, avrebbe

guadagnato nel 2005 fr. 69’298.-/anno per un’occupazione a tempo pieno (cfr.

consid. 2.8.), corrispondenti a fr. 5'775.-/mese.

Tale

reddito si situa sopra la media dei salari per un'attività equivalente (cioè

fr. 56’895.--/ anno e 4’741.--/mese; cfr. Tabella TA1 2004 p.to 20 “Industria

del legno e dei prodotti in legno”, livello di qualifica 4: fr. 4’520.-- X 12 mesi = 54’240.--,

riportato su 41.6 ore/settimana = fr. 56’410.-- e pari per il 2005, dopo

adeguamento all’indice dei salari nominali, a fr. 56'895.--).

Nel caso

in esame non sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito

statistico da invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U

8/07 del 20 febbraio 2008 menzionata al considerando precedente.

2.12

In ossequio

alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze

specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione,

cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione

percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita

ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie

particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V

80.

consid. 5b/cc).

In una

sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha

proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,

trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un

permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato

in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

La nostra

Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito

ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal

danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo

parziale (5%):

"

2.4

Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen

Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem

Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,

während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte

Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne

Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt

über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter Haltung

mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind keine triftigen

Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird

von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht bestritten.

2.5

Entgegen der Auffassung im kantonalen

Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache,

dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der

ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der

Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die

Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00

[Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr

einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im

Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem

Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt

(Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002

S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende

Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die

Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und

Ausländer zusammensetzen.

2.6

Die IV-Stelle führt in der

Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte

nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in

Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag,

die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden

...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund

statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache

der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden

Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen

ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S.

28.

T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht

schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).

2.7

Damit sind im Rahmen des Abzuges die leidensbedingten

Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die Möglichkeit, nur

noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu berücksichtigen. Da die

IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen Abzug wegen

Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen gewesen wäre,

lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein Ermessen an die

Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende Ermessensausübung

erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw. 2.3 hievor).

Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus des

Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat jedoch

die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit einem

Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache Rechnung

getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein kann,

erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher liegend.

Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der Verwaltung

abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist, was zu einem

Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente

führt." (STFA succitata)

In

un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -

riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un

permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un

profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una

decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht

unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw.

2.5.1

hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen

kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem

Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten

Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung

getragen”).

In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104,

il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve

essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,

argomentando:

"

Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente

esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di

una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14

febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che

l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione

impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i

lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a

prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé

non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005

nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha

applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un

assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e

ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et

des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del

redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella

causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al

beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età

costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF

(cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa

disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della

rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419

consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento

fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo

scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF

115.

V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella

causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in

talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,

ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e

visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori

delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza

professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le

malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla

giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione

percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,

l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,

che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività

sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata

(cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04,

consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa

dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto

parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,

I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per

tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23

febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata

confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima

l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA

del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004

nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata

dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri

fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

2.13

In concreto

l’UAI ha applicato una riduzione del 20% (5% per la limitazione nel portare

pesi e 15% per le numerose limitazioni ergonomiche; cfr. doc. 36-2; A1).

Nella

presente evenienza, anche volendo applicare la riduzione massima consentita

dalla giurisprudenza federale, il grado di invalidità sarebbe in ogni caso

inferiore al 40%.

In

effetti, decurtato del 25%, il reddito statistico da invalido ammonterebbe a

fr. 43'313.-- (75% di fr. 57'751.--).

Raffrontando quest’ultimo

dato al reddito da valido (fr. 69'298.--, cfr. consid. 2.8.), si otterrebbe un

tasso di invalidità del 37.50%, arrotondato al 37%.

Visto che

l’assicurato presenta un tasso di invalidità inferiore alla

soglia minima del 40% stabilita dall’art. 28 cpv. 1 LAI, questa Corte non può

che confermare la decisione del 23 maggio 2007.

2.14

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’assicurato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurata ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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