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Decisione

32.2007.192

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

18 giugno 2008Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

5.2.3 pag. 68, 117 V 198 consid. 4b pag. 200 e sentenze ivi citate; STF I

572/05 del 20 marzo 2007).

Questa

regolamentazione va applicata anche quando, in precedenza, la rendita era stata

rifiutata per assenza d'invalidità (RCC 1983 pag. 492 consid. 1c).

Nell’ambito

dell’art. 87 OAI è sufficiente rendere verosimile e non è richiesta la prova

della verosimiglianza preponderante valida nell’ambito delle assicurazioni

sociali (“Glaubhaftmachen im Sinne des Art. 87 Abs. 3 IVV

erfordert nicht den Beweis nach dem im Sozialversicherungsrecht üblichen Grad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit (BGE 125 V

195 Erw. 2, 119 V 9 Erw. 3c/aa, je mit Hinweisen). Die

Beweis-anforderungen sind vielmehr herabgesetzt (Gygi, Bundes-verwaltungsrechtspflege,

2. Aufl., Bern 1983, S. 272), indem nicht im Sinne eines «vollen Beweises» (ZAK

1971 S. 525 Erw. 2) die Überzeugung der Verwaltung begründet zu werden braucht,

dass seit der letzten rechtskräftigen Entscheidung tatsächlich eine relevante Änderung

eingetreten ist. Vielmehr genügt es, dass für den geltend gemachten

rechtserheblichen Sachumstand wenigstens gewisse Anhaltspunkte bestehen, auch

wenn durchaus noch mit der Möglichkeit zu rechnen ist, bei eingehender

Abklärung werde sich die behauptete Sachverhaltsänderung nicht erstellen

lassen. Bei der Beurteilung der Frage, ob die Vorbringen der versicherten

Person glaubhaft sind, wird die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen haben, ob

die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt und dementsprechend

an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen stellen (BGE 109

V 264 Erw. 3).“ (SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa; vedi pure STF

9C_688/2007 del 22 gennaio 2008 e STF I 55/07 del 26 novembre 2007).

Se l'assicurato non rende attendibile che la sua invalidità si è

modificata in modo tale da influire sul diritto alla rendita, la nuova domanda

è dichiarata irricevibile, nel senso che l'Ufficio AI emana una decisione di

non entrata in materia (SVR 2002 IV Nr. 26; RCC 1991 pag. 270 consid. 1a; DTF

109 V 119 consid. 2b; Valterio, op. cit., pag. 270).

Nella già

citata sentenza pubblicata in DTF 130 V 67, il TFA ha precisato che se

l’assicurato non rende verosimile un rilevante cambiamento, il principio

inquisitorio, secondo

cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal

giudice, non è applicabile.

Soltanto

se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione)

l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia

riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti

o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire

all’interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con

l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF

130 V 69 consid. 5.2.5).

Se infine

l'assicurato interpone ricorso alla decisione di non entrata in materia, il

giudice esamina solo se l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia a

buon diritto. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il

giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina

materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato

è effettivamente avvenuta (RCC 1991 pag. 270 consid. 1a, 1983 pag. 389 consid.

2b).

2.4. Qualora

l'assicurato renda attendibile la modifica l'amministrazione deve entrare nel

merito della nuova richiesta ed esaminare materialmente se la modifica è

effettivamente intervenuta (RCC 1984 pag. 366 consid. 3,

1983 pag. 389 consid. 2b; Valterio, op.cit., pag. 270; Fonjallaz, Invalidité et

révision des rentes d'invalidité, pag. 114).

In quest'evenienza l'UAI deve procedere in modo analogo alla

procedura applicabile in caso di revisione secondo l'art. 41 LAI (ora art. 17

LPGA) (RCC 1992 pag. 98 consid. 3a).

Se

l'amministrazione constata che il grado di invalidità non si è modificato dalla

precedente decisione cresciuta in giudicato, essa rigetta la nuova domanda.

Nella circostanza opposta l'amministrazione esamina se la modifica intervenuta

è tale da ammettere questa volta un'invalidità pensionabile ai sensi dell'art.

28 cpv. 1 LAI (RCC 1992 pag. 98 consid. 3a, 1983 pag. 492 consid. 1c, 1983 pag.

389 consid. 2b).

2.5. In modo analogo

alla procedura di revisione, per esaminare materialmente una nuova richiesta di

rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche

dell'assicurato abbiano subito una notevole modificazione, tale da

influire in modo diverso sulla perdita di guadagno.

D'altra

parte la modifica deve essere notevole, non tanto vista in astratto, ma

piuttosto in rapporto all'art. 28 cpv. 1 LAI.

Comunque

una revisione della rendita è possibile unicamente se, da quando è stata resa

la decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non

basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia

giudicata in modo diverso (RCC 1987, pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile 1991

in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).

In particolare si devono paragonare i fatti esistenti al momento della

decisione precedente a quelli relativi all’istante della nuova decisione. Un

provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è

dunque sufficiente (DTF 109 V 265 consid. 4a, 105 V 30; Valterio, op. cit., p.

268; cfr. anche DTF 130 V 71).

2.6. Nel caso in

esame, avendo l'UAI emanato una decisione di non entrata in materia, il TCA è

unicamente chiamato a stabilire se l'amministrazione ha correttamente oppure no

rifiutato di esaminare il merito della richiesta.

Al

riguardo questa Corte constata innanzitutto che sia nella richiesta di

prestazioni dal 1999 che in quella del 2007 l'assicurato ha indicato, quale

danno alla salute, una bronchite cronica e asma risalente al 1996.

Nella

perizia medica pneumologica, dal 16 luglio 2001 il __________, specialista FMH

in medicina interna e malattie polmonari, ha posto le seguente diagnosi:

"

(...)

1. Broncopatia cronico-ostruttiva di lieve

entità

- componente asmatica anamnestica

- tabagismo cronico (50 p/y)

persistente

Considerandi

2.

Rinopatia cronica con sindrome discendente

- raucedine cronica

- tosse

3.

Dolori osteomuscolari diffusi (estremità superiori, inferiori, dorsalgie)

4.

Cefalee tensionali. (...)" (Doc. AI

20-5)

Egli ha

poi espresso la seguente valutazione e prognosi:

"

(...)

5.

VALUTAZIONE E PROGNOSI:

Considerando i dati oggettivi delle precedenti

valutazioni pneumologiche, il decorso soggettivo, il reperto clinico e

radiologico nonché i risultati dell'attuale esame di funzionalità respiratoria,

dell'emogasanalisi a riposo e sotto sforzo cosiccome della capacità di diffusione

del monossido di carbonio, è lecito porre la diagnosi di broncopatia cronica

ostruttiva asmatiforme di lieve entità (la componente asmatica non ha potuto

essere oggettivata in questa valutazione). La normalizzazione sotto sforzo

della leggera ipossiemia a riposo indica la presenza di un'aumentata inomogeneità

di ventilazione/perfusione, indice, unitamente alla lieve ostruzione bronchiale

presente, di un iniziale danno polmonare radiologicamente non ancora

oggettivabile, se non sotto forma di un ispessimento della parete bronchiale

fluttuante (peribronchite).

L'eziologia di questa problematica è senz'altro

l'importante tabagismo persistente; il valore elevato della carbossiemoglobina

Indica un abuso nicotinico presente di almeno 20 sigarette al giorno, reperto

che contrasta con le dichiarazioni dell'assicurato (1-2 sigarette al giorno).

Tale consumo, attraverso un'infiammazione della mucosa bronchiale porta ad una

ipersecrezione delle ghiandole mucose aumentando la quantità di espettorato.

Questo può avvenire anche a livello della sfera ORL causando una rinopatia

cronica con sindrome discendente, patologia che da un lato intrattiene una

tosse irritativa (su base faringitica), dall'altro contribuisce ad aumentare la

quantità di espettorato, ad intrattenere l'infiammazione bronchiale e può

causare una raucedine cronica. In questo paziente, vista la tecnica inalatoria

inadeguata con sistema dosier-aerosol (DA) senza "spacer", è

possibile anche un effetto collaterale degli steroidi topici.

L'esposizione a sostanze come vapori di nafta, di

catrame e/o asfalto nonché gas di scarico di autoveicoli leggeri e pesanti

contribuisce a mantenere una irritazione delle mucose del tratto respiratorio.

Fra i sintomi soggettivi (dispnea al minimo

sforzo) ed i reperti oggettivi è comunque presente una netta discrepanza;

infatti l'assicurato è in grado di sostenere uno sforzo submassimale alla

spiroergometria senza problemi, in presenza di un consumo di ossigeno massimale

(VO2max) più che normale. Questo indica che dal lato pneumologico, sebbene

siano presenti i primi segni di un danno polmonare, non sussiste ancora una

limitazione oggettiva funzionale della prestanza fisica. Di conseguenza, tenuto

conto dei valori dell'esame di funzionalità respiratoria e del risultato della

spiroergometria, sussiste un' invalidità medico-teorica polmonare (IMT) pari al

massimo al 20%, ciò che corrisponde al grado 0 secondo la scala ATS.

A livello prognostico,

un arresto della progressione della pneumopatia ostruttiva è possibile in primo

luogo sospendendo completamente l'abuso nicotinico, in secondo luogo attuando

nel limi e del possibile una profilassi di esposizione ad inalazioni ambientali

di tipo organico ed inorganico. (...)" (Doc. AI 20-6+7)

Infine il

dottor __________ ha così valutato le conseguenze del danno alla salute sulla

capacità di lavoro:

"

(...)

1.

Menomazioni (qualitative e quantitative) dovute al disturbi

constatati

Dal punto di vista fisico l'assicurato presenta

un iniziate danno polmonare riferibile al forte tabagismo, che però non spiega

l'entità della dispnea allo sforzo lamentata. La spiroergometria evidenzia

chiaramente la possibilità di sostenere sforzi almeno submassimali senza

problemi dal punto di vista cardiopolmonare.

2.

Conseguenze dei disturbi sull'attività

attuale

Come si ripercuotono i disturbi sull'attività

attuale dell'assicurato?

Esatta descrizione delle funzioni Intatte e

della capacità di carico?

L'attività attuale è ancora praticabile? Se si

in quale misura (ore al giorno)?

È presente Inoltre una diminuzione della

capacità di lavoro? Se si in che misura?

Da quando esiste una limitazione della

capacità di lavoro dal lato medico di almeno il 20%?

Qual è stato in seguito lo sviluppo della

limitazione della capacità di lavoro?

Soggettivamente l'assicurato si sente molto

limitato dalla dispnea da sforzo, che però obiettivamente non può essere

dimostrata.

Dal punto di vista polmonare il paziente può sicuramente sostenere sforzi di intensità medio­pesante

senza problemi. L'attività di manovale è ancora proponibile nella misura del

100% (8-9 ore al giorno).

Dal punto di vista pneumologico, in base al

risultato degli esami eseguiti, sussiste attualmente al massimo un'inabilità

medico-teorica del 20% (grado 0 secondo la scala ATS). Considerando le

valutazioni pneumologiche precedenti si può affermare che tale incapacità

sussiste retrospettivamente all'incirca dal 6/2000. Il decorso fino a tuttoggi

è da considerarsi invariato.

Un fattore che però potrebbe influenzare

negativamente la capacità di lavoro, che in questa sede non viene peritato, è

la presenza di una sindrome algica osteomuscolare diffusa (estremità inferiori,

superiori, dorsalgie) a manifestazione intermittente, che a mio avviso

necessiterebbe di una valutazione reumatologica. (...)" (Doc. AI 20-7)

Nella sua

decisione del 15 giugno 2004 l'UAI ha fissato al 28% il grado di invalidità

dell'assicurato prendendo in considerazione una capacità lavorativa residua

dell'80% in attività leggere adeguate in considerazione del danno alla salute a

livello pneumologico (a questo livello il dottor __________ ha stabilito

peraltro un'incapacità lavorativa del 20 % "al massimo") e a livello psichico.

Il 27

marzo 2007 il medico curante dottor __________, specialista FMH in chirurgia ha

allestito un certificato medico del seguente tenore:

"

(...)

Il paziente summenzionato da diversi anni

presenta una bronchite asmatiforme con difficoltà respiratorie, per cui non può

riprendere il lavoro." (Doc. AI 53-1)

Il 22

dicembre 2006, il Primario di medicina dell'Ospedale __________ di __________,

Prof. dr. med. __________, il capo-clinica, la dr.ssa __________ e l'assistente

dr. med. __________, hanno allestito un rapporto relativo alla degenza

dell'assicurato nel Dipartimento di medicina interna dal 23 settembre al 6

ottobre 2006, nel quale hanno posto le seguenti diagnosi:

"

(...)

DIAGNOSI

1.

Malattia del legionario con/su:

- polmonite basale sinistra;

- sospetta encefalopatia con sintomatologia

extrapiramidale, DD effetto collaterale medicamentoso (su Primperan), sindrome

cerebellare con disartria, dismetria, atassia e disturbi dell'equilibrio,

sintomatologia delirante con stato confusionale e tendenza alla fuga;

- epatopatia citolitica e colestatica

transitoria;

- trombocitopenia transitoria;

- anemia normocitaria normocronica.

2.

Sospetta bronchite cronica con/su:

- tosse cronica;

- tabagismo cronico attivo." (Doc.

AI 57-1)

In

quell'occasione i medici hanno sviluppato in particolare le seguenti

considerazioni:

"

(...)

In data 2.10.06 è stata eseguita una RM

cerebrale cha ha messo in evidenza l'assenza di lesioni ischemiche o

emorragiche cerebrali o di processi espansivi e la presenza di alterazioni del

segnale nella sostanza bianca in sede sottocorticale a livello parietale a

sinistra compatibile in prima ipotesi con una zona di cliosi (recte: gliosi). Dal

lato polmonare abbiamo adattato la terapia antibiotica abbassando il dosaggio

del Rimactan mantenendo il dosaggio di Tavanic immodificato, terapia che il

paziente dovrà eseguire anche a domicilio per un totale di 3 settimane di

antibioterapia fino al 15.10.06 compreso.

Alla radiografia del torace di controllo è stata

osservata la riduzione delle consolidazione del lobo interiore sinistro in sede

retrocardiaca con iniziale regressione delle dimensioni della proiezione

antero-posteriore. Da segnalare un piccolo versamento pleurico a destra.

Nell'ulteriore decorso osserviamo un miglioramento dal punto di vista clinico e

anche agli esami di laboratorio si nota una netta diminuzione dei parametri

bioumorali dell'infiammazione che troviamo alla dimissione quasi nei limiti

della norma. Consigliamo una visita pneumologica ed una radiografia del torace

di controllo tra 6 settimane. Ci siamo permessi di fissare un appuntamento

presso il nostro consulente pneumologo Dr. __________ per metà novembre.

(...)"

(Doc. AI 57-3)

Al

riguardo il 23 aprile 2007 il dottor __________ del SMR, medico generico (sul

diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR,

cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), si è così espresso:

"

Con le annotazioni del 10.04.07 si reputava insufficiente

il certificato medico prodotto per un'entrata in merito, in seguito al nostro

progetto di decisione viene inoltrato un nuovo documento consistente in una

lettera di dimissione datato precedentemente al citato certificato oggetto

della nostra decisione.

Da questo rapporto di degenza si apprende che

l'assicurato è stato degente presso l'ospedale __________ di __________ dal

23.09.06

al 06.10.06 per un polmonite basale sinistra con un corollario

sintomatologico rientrato alla dimissione ed un quadro clinico che rientra

nella tipologia di quello fin qui valutato da parte dell'AI.

In sostanza si tratta di una segnalazione di

danno alla salute temporaneo di tipo riacutizzato sovrapponibile a quanto fin

qui oggetto di valutazione da parte SMR, alla luce dell'attuale segnalazione

non vi sono nuovi elementi o di diverso tipo in grado di modificare le

decisioni fin qui prese.

Non vi sono, quindi, le condizioni per una

entrata in materia."

(Doc. AI 59-1)

In sede

ricorsuale l'assicurato ha prodotto un certificato medico del dottor __________,

del seguente tenore:

"

Certifico che il paziente summenzionato soffre

di una bronchite asmatiforme con difficoltà respiratorie, sospetta

encefalopatia con sintomatologia extrapiramidale ed una epatopatia citolitica.

Viste le condizioni di salute dell'interessato a

mio parere non può svolgere attività lavorative pesanti e dovrà mantenersi

costantemente sotto cura medica e svolgere attività leggere." (Doc. B)

Rispondendo

ad una richiesta del TCA, in particolare riguardo all'affezione a livello

neurologico, il dottor __________, specialista FMH in medicina generale del SMR,

ha sottolineato quanto segue:

"

(...)

La documentazione presentata nell'ambito della

nuova richiesta AI non evidenzia una modifica prolungata dello stato di salute

rispetto allo stato presente al momento della decisione UAI del 2004.

In particolare non vi è nessun elemento che possa

far supporre un peggioramento della funzionalità polmonare.

Per quanto concerne la problematica neurologica

osservata in occasione della degenza in settembre 2006 va precisato che si è

trattato d'una complicazione della polmonite a legionella, complicazione

regredita completamente nel corso della degenza (vedi ultima frase pagina 2 del

rapporto d'uscita). Stesso vale per le altre problematiche osservare in

occasione della degenza quale epatopatia ecc., tutti problemi accompagnatori

della infezione acuta.

Il dr. __________ nel suo certificato del

19.7.2007

riprende in pratica in modo acritico le diagnosi del rapporto

d'uscita anche se si tratta di diagnosi non più attive.

In conclusione confermo l'assenza di una

documentata modifica sostanziale dello stato di salute dell'assicurato con

influsso prolungato sulla capacità lavorativa residua rispetto al 2004."

(Doc. XII/bis)

Il TFA,

in una sentenza I 938/05 del 24 agosto 2006, si è espresso sul valore

probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito

dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza

tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere

ad una nuova perizia.

In

quell'occasione l'Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(...)

3.2

L'on ne saurait certes mettre sur le même

pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI

(COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à

l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un

rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en

cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il

est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle

expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit

bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment

énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le

rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour

le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au

regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et

du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance

particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La

recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (...)" (consid. 3.2)

Alla luce

della documentazione medica contenuta nell'incarto e dell'esito degli

accertamenti compiuti, questo Tribunale ritiene che, a ragione, l'UAI non è

entrato nel merito dalla nuova domanda di prestazioni inoltrata

dall'assicurato.

Infatti,

da una parte, le affezioni a livello pneumologico, sono quelle già riscontrate

in precedenza, e come rilevato dal SMR, nell'autunno 2006 è subentrato un

peggioramento soltanto temporaneo.

D'altra

parte anche la problematica a livello neurologico è stata soltanto di carattere

temporaneo, quale conseguenza della polmonite a legionella.

Infine,

per quel che riguarda le conseguenze sulla capacità di guadagno, lo stesso

medico curante ha attestato che l'assicurato è abile al lavoro in attività

leggere.

Ora, come

visto (cfr. consid. 1.1) in occasione della precedente domanda, il grado

d'invalidità era stato fissato al 28% prendendo in considerazione una capacità

lavorativa dell'80 % in attività leggere adeguate.

Non

essendo stata resa verosimile una notevole modifica nelle condizioni di salute

e/o economiche dell'assicurato, secondo questo Tribunale, giustamente l'UAI non

è entrato nel merito della nuova richiesta di prestazioni.

2.7

Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata fr. 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell'assicurato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell'assicurato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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