32.2007.192
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18 giugno 2008Italiano26 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2007.192
Data decisione, Autorità:
18.06.2008, TCA
Titolo:
A ragione l'UAI non è entrato in materia sulla nuova rich.di prest.(domanda del 99 respinta). Dalla doc.medica e dagli accert.compiuti dal TCA risulta che le affez.pneumol.sono quelle già riscontrate in preced.Peggior.solo temporaneo,come dal lato neurol. Nemmeno dal profilo econ.modifica notevole
DIRITTO ALLA RENDITA
NON ENTRATA IN MATERIA
art. 4 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 69 cpv. 1bis LAI
art. 7 agg. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 87 cpv. 3, 4 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.192
DC/sc
Lugano
18 giugno
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 2 giugno 2007 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 23 maggio 2007 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nato
nel __________, di professione manovale, il 12 novembre 1999 ha chiesto di
essere posto al beneficio di una rendita d'invalidità invocando, quali motivi
di salute, "bronchite cronica e asma" (cfr. Doc. 1.1 - 1-7).
L'UAI ha
fatto allestire tre perizie: una a livello pneumologico (del 16 luglio 2001 dal
dottor __________, cfr. Doc. 20.1), una a livello reumatologico (dell'11 aprile
2002 a cura del dottor __________, Doc. 26.1) e una a livello psichiatrico (del
30 settembre 2002 ad opera del dottor __________ del SMR, cfr. Doc. 33.1).
Il 15 gennaio
2004 l'UAI ha respinto la richiesta di prestazioni, argomentando:
"
(...)
Secondo il parere medico lei è stato ritenuto
totalmente abile dal lato reumatologico (perizia Dr. __________), abile nella
misura dell'80% per ciò che concerne l'affezione pneumologica (referto Dr. __________)
e inabile, in considerazione della patologia psichiatrica, nella misura del 40%
nella sua abituale attività di manovale, ma abile all'80% in attività adeguate
(esame Dr. __________).
Visto quanto sopra esposto il suo dossier è stato
sottoposto alla consulente in integrazione professionale, Signora __________,
in modo da verificare l'attuabilità di possibili provvedimenti professionali.
L'orientatrice, però, tramite il suo rapporto datato 03.12.2003, in
considerazione della difficile identificazione di un'attività compatibile al
suo stato di salute ("ha la patente ma ha paura di guidare, non può fare
lavori pesanti, non può salire e scendere le scale, non può camminare in
salita" - impedimenti questi indicati soggettivamente da lei stesso e che
non trovano riscontro in nessuna perizia esperita) , visto pure il fatto che le
si è attribuito un grado teorico di inabilità pari al 20% (grado questo dovuto
alla diagnosticata disfunzione vegetativa somatoforme e alla sindrome
somatoforme da dolore persistente) ed essendoci ancora un numero significativo
di professioni non qualificate in cui lei potrebbe sfruttare convenientemente
la sua capacità di guadagno residua, ha deciso di chiedere l'aiuto del nostro
servizio di collocamento.
Ciò nonostante il collocatore, nella persona del
Signor __________, mediante il suo rapporto del 30.12.2003, indica come, presa
in considerazione la sua esigua disponibilità alla ricerca di un'attività così
come il rifiuto di ogni qualsiasi proposta lavorativa, impossibile la sua
collocazione presso un datore di lavoro; la stessa, dunque, dovrà avvenire
tramite i normali canali.
Il calcolo tramite il quale siamo giunti al suo
grado di invalidità è riportato qui di seguito.
Come reddito da sano si è preso in considerazione
il reddito che lei potrebbe conseguire nella sua normale professione di
manovale se non fosse subentrato il danno alla salute; il reddito da invalido,
invece, è il guadagno che lei può guadagnare oggigiorno in attività adeguate
rispettose delle limitazioni fisiche lavorando in misura parziale, ossia
all'80%.
Reddito annuale esigibile:
senza invalidità CHF
56'056.00
con invalidità CHF
39'950.00
Perdita di guadagno CHF 16'106.00 =
Grado d'invalidità 28 %
Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%,
il diritto alla rendita non esiste." (Doc. AI 40-2)
Il 10
novembre 2004 l'UAI ha confermato questa decisione dopo avere esaminato
un'opposizione dell'assicurato (cfr. Doc. 45-1 - 45-5).
La
decisione su opposizione è cresciuta in giudicato incontestata.
1.2. Il 14 marzo
2007 l'assicurato ha inoltrato una nuova domanda di rendita d'invalidità,
invocando quali motivi di salute, "bronchite cronica - asma con difficoltà
respiratorie" (cfr. Doc. AI 50-1 - 50-7).
Il 23
maggio 2007 l'UAI ha deciso di non entrare in materia sulla nuova richiesta di
prestazioni, rilevando:
"
(...)
Dalla documentazione
medica acquisita agli atti, risulta che non sono stati messi in luce elementi
clinici atti a suffragare un peggioramento delle condizioni di salute, motivo
per cui non sono dati i presupposti per entrare nel merito della succitata
richiesta.
A seguito del nostro
progetto di decisione dell'11.04.2007, è stata trasmessa copia di un rapporto
medico redatto dall'Ospedale __________ di __________ in data 22.12.2006 e relativo
ad una degenza avvenuta dal 23.09.2006 al 06.10.2006.
Il nostro Servizio medico
regionale ne ha preso visione e, con rapporto 23.04.2007, ha potuto rilevare
che la degenza in questione era stata necessaria a seguito di una polmonite
basale sinistra con un corollario sintomatologico rientrato alla dimissione ed
un quadro clinico che rientra nella tipologia di quello fin qui valutato da
parte dell'Assicurazione Invalidità.
In sostanza, si tratta di
una segnalazione di danno alla salute temporaneo, di tipo riacutizzato,
sovrapponibile a quanto fin qui già oggetto di valutazione da parte dell'AI.
Alla luce dell'attuale
segnalazione, non sussistono nuovi elementi o di diverso tipo in grado di
modificare le decisioni fin qui prese e mancano conseguentemente le condizioni
basilari e legali, per una entrata nel merito della nuova domanda." (Doc.
AI 60-1)
1.3. Contro
questa decisione l'assicurato ha inoltrato personalmente un tempestivo ricorso
al TCA (cfr. Doc. I), che non risultava sufficientemente motivato (cfr. Doc.
III).
Il
ricorso è poi stato completato il 30 agosto 2007, da un rappresentante, il
quale ritiene che l'UAI doveva entrare nel merito della nuova domanda visto il
"costante aggravamento della sua salute, in particolare gravi disturbi
conseguenti alle difficoltà respiratorie di cui è sofferente".
Al
ricorso è stato allegato un certificato dal 19 luglio 2007 del medico curante
dottor __________ (cfr. Doc. B).
1.4. Nella sua risposta
del 6 settembre 2007 l'UAI propone di respingere il ricorso, sottolineando
quanto segue:
"
(…)
L'attestazione medica del
Dr. __________ indica problemi già noti (cfr. certificato medico 27.3.2007,
doc. 53, inc. AI; rapporto medico 22.12.2006, doc. 57, inc. AI) e sottoposti
per valutazione al Servizio medico regionale (SMR). L'SMR con annotazioni
mediche 23 aprile 2007 ha confermato l'assenza di un cambiamento atto a
giustificare l'entrata in materia nella nuova richiesta di rendita 14 marzo
2007 (doc. 59, inc. AI). (...)" (Doc. IX)
1.5. L'8 maggio
2008 il TCA ha inviato il seguente scritto al dottor __________:
"
fra gli atti dell'incarto figura una sua presa
di posizione del 23 aprile 2007 (cfr. Doc. AI 59.1).
In questa annotazione non figura nessuna
considerazione sulle affezioni a livello neurologico diagnosticate il 22
dicembre 2006 dall'Ospedale __________ di __________ (cfr. Doc. AI 57.1 –
57.3).
La invito pertanto ad esprimersi in merito."
(Doc. XI)
Il 20 maggio
2008 l'UAI ha comunicato al TCA che il dottor __________ non è più attivo
presso il SMR dell'AI.
L'amministrazione
ha chiesto di respingere il ricorso ed ha allegato una presa di posizione del
dottor __________ (cfr. Doc. XII e Doc. XII/bis).
Il 21
maggio 2008 questo documentazione è stata trasmessa al patrocinatore
dell'assicurato al quale è stato assegnato un termine di 10 giorni per
formulare osservazioni scritte.
Al TCA
non è pervenuto nessun scritto.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione,
sono quindi:
- un
danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia
o infortunio, e
- la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
L'art. 28
cpv. 1 LAI stabilisce che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se
sono invalidi almeno al 70 %, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno
al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40 %.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito
da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato
dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag.
543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les
prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto
conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora
realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in
attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del
lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2
LAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V
136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
2.3. Qualora la rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era
insufficiente, una nuova domanda è riesaminata soltanto se l'assicurato rende
verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per
il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI).
Questo
requisito deve permettere all'amministrazione, che in precedenza aveva negato
una prestazione sulla base di una decisione cresciuta in giudicato, di
rifiutare senza ulteriore esame nuove richieste di prestazioni, in cui
l'assicurato si limiti a ribadire gli stessi argomenti, senza addurre o provare
una modificazione rilevante di fatti determinanti (DTF 130 V 64 consid.
Fatti
5.2.3 pag. 68, 117 V 198 consid. 4b pag. 200 e sentenze ivi citate; STF I
572/05 del 20 marzo 2007).
Questa
regolamentazione va applicata anche quando, in precedenza, la rendita era stata
rifiutata per assenza d'invalidità (RCC 1983 pag. 492 consid. 1c).
Nell’ambito
dell’art. 87 OAI è sufficiente rendere verosimile e non è richiesta la prova
della verosimiglianza preponderante valida nell’ambito delle assicurazioni
sociali (“Glaubhaftmachen im Sinne des Art. 87 Abs. 3 IVV
erfordert nicht den Beweis nach dem im Sozialversicherungsrecht üblichen Grad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit (BGE 125 V
195 Erw. 2, 119 V 9 Erw. 3c/aa, je mit Hinweisen). Die
Beweis-anforderungen sind vielmehr herabgesetzt (Gygi, Bundes-verwaltungsrechtspflege,
2. Aufl., Bern 1983, S. 272), indem nicht im Sinne eines «vollen Beweises» (ZAK
1971 S. 525 Erw. 2) die Überzeugung der Verwaltung begründet zu werden braucht,
dass seit der letzten rechtskräftigen Entscheidung tatsächlich eine relevante Änderung
eingetreten ist. Vielmehr genügt es, dass für den geltend gemachten
rechtserheblichen Sachumstand wenigstens gewisse Anhaltspunkte bestehen, auch
wenn durchaus noch mit der Möglichkeit zu rechnen ist, bei eingehender
Abklärung werde sich die behauptete Sachverhaltsänderung nicht erstellen
lassen. Bei der Beurteilung der Frage, ob die Vorbringen der versicherten
Person glaubhaft sind, wird die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen haben, ob
die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt und dementsprechend
an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen stellen (BGE 109
V 264 Erw. 3).“ (SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa; vedi pure STF
9C_688/2007 del 22 gennaio 2008 e STF I 55/07 del 26 novembre 2007).
Se l'assicurato non rende attendibile che la sua invalidità si è
modificata in modo tale da influire sul diritto alla rendita, la nuova domanda
è dichiarata irricevibile, nel senso che l'Ufficio AI emana una decisione di
non entrata in materia (SVR 2002 IV Nr. 26; RCC 1991 pag. 270 consid. 1a; DTF
109 V 119 consid. 2b; Valterio, op. cit., pag. 270).
Nella già
citata sentenza pubblicata in DTF 130 V 67, il TFA ha precisato che se
l’assicurato non rende verosimile un rilevante cambiamento, il principio
inquisitorio, secondo
cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal
giudice, non è applicabile.
Soltanto
se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione)
l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia
riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti
o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire
all’interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con
l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF
130 V 69 consid. 5.2.5).
Se infine
l'assicurato interpone ricorso alla decisione di non entrata in materia, il
giudice esamina solo se l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia a
buon diritto. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il
giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina
materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato
è effettivamente avvenuta (RCC 1991 pag. 270 consid. 1a, 1983 pag. 389 consid.
2b).
2.4. Qualora
l'assicurato renda attendibile la modifica l'amministrazione deve entrare nel
merito della nuova richiesta ed esaminare materialmente se la modifica è
effettivamente intervenuta (RCC 1984 pag. 366 consid. 3,
1983 pag. 389 consid. 2b; Valterio, op.cit., pag. 270; Fonjallaz, Invalidité et
révision des rentes d'invalidité, pag. 114).
In quest'evenienza l'UAI deve procedere in modo analogo alla
procedura applicabile in caso di revisione secondo l'art. 41 LAI (ora art. 17
LPGA) (RCC 1992 pag. 98 consid. 3a).
Se
l'amministrazione constata che il grado di invalidità non si è modificato dalla
precedente decisione cresciuta in giudicato, essa rigetta la nuova domanda.
Nella circostanza opposta l'amministrazione esamina se la modifica intervenuta
è tale da ammettere questa volta un'invalidità pensionabile ai sensi dell'art.
28 cpv. 1 LAI (RCC 1992 pag. 98 consid. 3a, 1983 pag. 492 consid. 1c, 1983 pag.
389 consid. 2b).
2.5. In modo analogo
alla procedura di revisione, per esaminare materialmente una nuova richiesta di
rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche
dell'assicurato abbiano subito una notevole modificazione, tale da
influire in modo diverso sulla perdita di guadagno.
D'altra
parte la modifica deve essere notevole, non tanto vista in astratto, ma
piuttosto in rapporto all'art. 28 cpv. 1 LAI.
Comunque
una revisione della rendita è possibile unicamente se, da quando è stata resa
la decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non
basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia
giudicata in modo diverso (RCC 1987, pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile 1991
in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).
In particolare si devono paragonare i fatti esistenti al momento della
decisione precedente a quelli relativi all’istante della nuova decisione. Un
provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è
dunque sufficiente (DTF 109 V 265 consid. 4a, 105 V 30; Valterio, op. cit., p.
268; cfr. anche DTF 130 V 71).
2.6. Nel caso in
esame, avendo l'UAI emanato una decisione di non entrata in materia, il TCA è
unicamente chiamato a stabilire se l'amministrazione ha correttamente oppure no
rifiutato di esaminare il merito della richiesta.
Al
riguardo questa Corte constata innanzitutto che sia nella richiesta di
prestazioni dal 1999 che in quella del 2007 l'assicurato ha indicato, quale
danno alla salute, una bronchite cronica e asma risalente al 1996.
Nella
perizia medica pneumologica, dal 16 luglio 2001 il __________, specialista FMH
in medicina interna e malattie polmonari, ha posto le seguente diagnosi:
"
(...)
1. Broncopatia cronico-ostruttiva di lieve
entità
- componente asmatica anamnestica
- tabagismo cronico (50 p/y)
persistente
Considerandi
2.
Rinopatia cronica con sindrome discendente
- raucedine cronica
- tosse
3.
Dolori osteomuscolari diffusi (estremità superiori, inferiori, dorsalgie)
4.
Cefalee tensionali. (...)" (Doc. AI
20-5)
Egli ha
poi espresso la seguente valutazione e prognosi:
"
(...)
5.
VALUTAZIONE E PROGNOSI:
Considerando i dati oggettivi delle precedenti
valutazioni pneumologiche, il decorso soggettivo, il reperto clinico e
radiologico nonché i risultati dell'attuale esame di funzionalità respiratoria,
dell'emogasanalisi a riposo e sotto sforzo cosiccome della capacità di diffusione
del monossido di carbonio, è lecito porre la diagnosi di broncopatia cronica
ostruttiva asmatiforme di lieve entità (la componente asmatica non ha potuto
essere oggettivata in questa valutazione). La normalizzazione sotto sforzo
della leggera ipossiemia a riposo indica la presenza di un'aumentata inomogeneità
di ventilazione/perfusione, indice, unitamente alla lieve ostruzione bronchiale
presente, di un iniziale danno polmonare radiologicamente non ancora
oggettivabile, se non sotto forma di un ispessimento della parete bronchiale
fluttuante (peribronchite).
L'eziologia di questa problematica è senz'altro
l'importante tabagismo persistente; il valore elevato della carbossiemoglobina
Indica un abuso nicotinico presente di almeno 20 sigarette al giorno, reperto
che contrasta con le dichiarazioni dell'assicurato (1-2 sigarette al giorno).
Tale consumo, attraverso un'infiammazione della mucosa bronchiale porta ad una
ipersecrezione delle ghiandole mucose aumentando la quantità di espettorato.
Questo può avvenire anche a livello della sfera ORL causando una rinopatia
cronica con sindrome discendente, patologia che da un lato intrattiene una
tosse irritativa (su base faringitica), dall'altro contribuisce ad aumentare la
quantità di espettorato, ad intrattenere l'infiammazione bronchiale e può
causare una raucedine cronica. In questo paziente, vista la tecnica inalatoria
inadeguata con sistema dosier-aerosol (DA) senza "spacer", è
possibile anche un effetto collaterale degli steroidi topici.
L'esposizione a sostanze come vapori di nafta, di
catrame e/o asfalto nonché gas di scarico di autoveicoli leggeri e pesanti
contribuisce a mantenere una irritazione delle mucose del tratto respiratorio.
Fra i sintomi soggettivi (dispnea al minimo
sforzo) ed i reperti oggettivi è comunque presente una netta discrepanza;
infatti l'assicurato è in grado di sostenere uno sforzo submassimale alla
spiroergometria senza problemi, in presenza di un consumo di ossigeno massimale
(VO2max) più che normale. Questo indica che dal lato pneumologico, sebbene
siano presenti i primi segni di un danno polmonare, non sussiste ancora una
limitazione oggettiva funzionale della prestanza fisica. Di conseguenza, tenuto
conto dei valori dell'esame di funzionalità respiratoria e del risultato della
spiroergometria, sussiste un' invalidità medico-teorica polmonare (IMT) pari al
massimo al 20%, ciò che corrisponde al grado 0 secondo la scala ATS.
A livello prognostico,
un arresto della progressione della pneumopatia ostruttiva è possibile in primo
luogo sospendendo completamente l'abuso nicotinico, in secondo luogo attuando
nel limi e del possibile una profilassi di esposizione ad inalazioni ambientali
di tipo organico ed inorganico. (...)" (Doc. AI 20-6+7)
Infine il
dottor __________ ha così valutato le conseguenze del danno alla salute sulla
capacità di lavoro:
"
(...)
1.
Menomazioni (qualitative e quantitative) dovute al disturbi
constatati
Dal punto di vista fisico l'assicurato presenta
un iniziate danno polmonare riferibile al forte tabagismo, che però non spiega
l'entità della dispnea allo sforzo lamentata. La spiroergometria evidenzia
chiaramente la possibilità di sostenere sforzi almeno submassimali senza
problemi dal punto di vista cardiopolmonare.
2.
Conseguenze dei disturbi sull'attività
attuale
Come si ripercuotono i disturbi sull'attività
attuale dell'assicurato?
Esatta descrizione delle funzioni Intatte e
della capacità di carico?
L'attività attuale è ancora praticabile? Se si
in quale misura (ore al giorno)?
È presente Inoltre una diminuzione della
capacità di lavoro? Se si in che misura?
Da quando esiste una limitazione della
capacità di lavoro dal lato medico di almeno il 20%?
Qual è stato in seguito lo sviluppo della
limitazione della capacità di lavoro?
Soggettivamente l'assicurato si sente molto
limitato dalla dispnea da sforzo, che però obiettivamente non può essere
dimostrata.
Dal punto di vista polmonare il paziente può sicuramente sostenere sforzi di intensità mediopesante
senza problemi. L'attività di manovale è ancora proponibile nella misura del
100% (8-9 ore al giorno).
Dal punto di vista pneumologico, in base al
risultato degli esami eseguiti, sussiste attualmente al massimo un'inabilità
medico-teorica del 20% (grado 0 secondo la scala ATS). Considerando le
valutazioni pneumologiche precedenti si può affermare che tale incapacità
sussiste retrospettivamente all'incirca dal 6/2000. Il decorso fino a tuttoggi
è da considerarsi invariato.
Un fattore che però potrebbe influenzare
negativamente la capacità di lavoro, che in questa sede non viene peritato, è
la presenza di una sindrome algica osteomuscolare diffusa (estremità inferiori,
superiori, dorsalgie) a manifestazione intermittente, che a mio avviso
necessiterebbe di una valutazione reumatologica. (...)" (Doc. AI 20-7)
Nella sua
decisione del 15 giugno 2004 l'UAI ha fissato al 28% il grado di invalidità
dell'assicurato prendendo in considerazione una capacità lavorativa residua
dell'80% in attività leggere adeguate in considerazione del danno alla salute a
livello pneumologico (a questo livello il dottor __________ ha stabilito
peraltro un'incapacità lavorativa del 20 % "al massimo") e a livello psichico.
Il 27
marzo 2007 il medico curante dottor __________, specialista FMH in chirurgia ha
allestito un certificato medico del seguente tenore:
"
(...)
Il paziente summenzionato da diversi anni
presenta una bronchite asmatiforme con difficoltà respiratorie, per cui non può
riprendere il lavoro." (Doc. AI 53-1)
Il 22
dicembre 2006, il Primario di medicina dell'Ospedale __________ di __________,
Prof. dr. med. __________, il capo-clinica, la dr.ssa __________ e l'assistente
dr. med. __________, hanno allestito un rapporto relativo alla degenza
dell'assicurato nel Dipartimento di medicina interna dal 23 settembre al 6
ottobre 2006, nel quale hanno posto le seguenti diagnosi:
"
(...)
DIAGNOSI
1.
Malattia del legionario con/su:
- polmonite basale sinistra;
- sospetta encefalopatia con sintomatologia
extrapiramidale, DD effetto collaterale medicamentoso (su Primperan), sindrome
cerebellare con disartria, dismetria, atassia e disturbi dell'equilibrio,
sintomatologia delirante con stato confusionale e tendenza alla fuga;
- epatopatia citolitica e colestatica
transitoria;
- trombocitopenia transitoria;
- anemia normocitaria normocronica.
2.
Sospetta bronchite cronica con/su:
- tosse cronica;
- tabagismo cronico attivo." (Doc.
AI 57-1)
In
quell'occasione i medici hanno sviluppato in particolare le seguenti
considerazioni:
"
(...)
In data 2.10.06 è stata eseguita una RM
cerebrale cha ha messo in evidenza l'assenza di lesioni ischemiche o
emorragiche cerebrali o di processi espansivi e la presenza di alterazioni del
segnale nella sostanza bianca in sede sottocorticale a livello parietale a
sinistra compatibile in prima ipotesi con una zona di cliosi (recte: gliosi). Dal
lato polmonare abbiamo adattato la terapia antibiotica abbassando il dosaggio
del Rimactan mantenendo il dosaggio di Tavanic immodificato, terapia che il
paziente dovrà eseguire anche a domicilio per un totale di 3 settimane di
antibioterapia fino al 15.10.06 compreso.
Alla radiografia del torace di controllo è stata
osservata la riduzione delle consolidazione del lobo interiore sinistro in sede
retrocardiaca con iniziale regressione delle dimensioni della proiezione
antero-posteriore. Da segnalare un piccolo versamento pleurico a destra.
Nell'ulteriore decorso osserviamo un miglioramento dal punto di vista clinico e
anche agli esami di laboratorio si nota una netta diminuzione dei parametri
bioumorali dell'infiammazione che troviamo alla dimissione quasi nei limiti
della norma. Consigliamo una visita pneumologica ed una radiografia del torace
di controllo tra 6 settimane. Ci siamo permessi di fissare un appuntamento
presso il nostro consulente pneumologo Dr. __________ per metà novembre.
(...)"
(Doc. AI 57-3)
Al
riguardo il 23 aprile 2007 il dottor __________ del SMR, medico generico (sul
diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR,
cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), si è così espresso:
"
Con le annotazioni del 10.04.07 si reputava insufficiente
il certificato medico prodotto per un'entrata in merito, in seguito al nostro
progetto di decisione viene inoltrato un nuovo documento consistente in una
lettera di dimissione datato precedentemente al citato certificato oggetto
della nostra decisione.
Da questo rapporto di degenza si apprende che
l'assicurato è stato degente presso l'ospedale __________ di __________ dal
23.09.06
al 06.10.06 per un polmonite basale sinistra con un corollario
sintomatologico rientrato alla dimissione ed un quadro clinico che rientra
nella tipologia di quello fin qui valutato da parte dell'AI.
In sostanza si tratta di una segnalazione di
danno alla salute temporaneo di tipo riacutizzato sovrapponibile a quanto fin
qui oggetto di valutazione da parte SMR, alla luce dell'attuale segnalazione
non vi sono nuovi elementi o di diverso tipo in grado di modificare le
decisioni fin qui prese.
Non vi sono, quindi, le condizioni per una
entrata in materia."
(Doc. AI 59-1)
In sede
ricorsuale l'assicurato ha prodotto un certificato medico del dottor __________,
del seguente tenore:
"
Certifico che il paziente summenzionato soffre
di una bronchite asmatiforme con difficoltà respiratorie, sospetta
encefalopatia con sintomatologia extrapiramidale ed una epatopatia citolitica.
Viste le condizioni di salute dell'interessato a
mio parere non può svolgere attività lavorative pesanti e dovrà mantenersi
costantemente sotto cura medica e svolgere attività leggere." (Doc. B)
Rispondendo
ad una richiesta del TCA, in particolare riguardo all'affezione a livello
neurologico, il dottor __________, specialista FMH in medicina generale del SMR,
ha sottolineato quanto segue:
"
(...)
La documentazione presentata nell'ambito della
nuova richiesta AI non evidenzia una modifica prolungata dello stato di salute
rispetto allo stato presente al momento della decisione UAI del 2004.
In particolare non vi è nessun elemento che possa
far supporre un peggioramento della funzionalità polmonare.
Per quanto concerne la problematica neurologica
osservata in occasione della degenza in settembre 2006 va precisato che si è
trattato d'una complicazione della polmonite a legionella, complicazione
regredita completamente nel corso della degenza (vedi ultima frase pagina 2 del
rapporto d'uscita). Stesso vale per le altre problematiche osservare in
occasione della degenza quale epatopatia ecc., tutti problemi accompagnatori
della infezione acuta.
Il dr. __________ nel suo certificato del
19.7.2007
riprende in pratica in modo acritico le diagnosi del rapporto
d'uscita anche se si tratta di diagnosi non più attive.
In conclusione confermo l'assenza di una
documentata modifica sostanziale dello stato di salute dell'assicurato con
influsso prolungato sulla capacità lavorativa residua rispetto al 2004."
(Doc. XII/bis)
Il TFA,
in una sentenza I 938/05 del 24 agosto 2006, si è espresso sul valore
probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito
dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza
tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere
ad una nuova perizia.
In
quell'occasione l'Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(...)
3.2
L'on ne saurait certes mettre sur le même
pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI
(COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à
l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un
rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en
cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il
est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle
expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit
bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment
énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le
rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour
le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au
regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et
du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance
particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La
recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (...)" (consid. 3.2)
Alla luce
della documentazione medica contenuta nell'incarto e dell'esito degli
accertamenti compiuti, questo Tribunale ritiene che, a ragione, l'UAI non è
entrato nel merito dalla nuova domanda di prestazioni inoltrata
dall'assicurato.
Infatti,
da una parte, le affezioni a livello pneumologico, sono quelle già riscontrate
in precedenza, e come rilevato dal SMR, nell'autunno 2006 è subentrato un
peggioramento soltanto temporaneo.
D'altra
parte anche la problematica a livello neurologico è stata soltanto di carattere
temporaneo, quale conseguenza della polmonite a legionella.
Infine,
per quel che riguarda le conseguenze sulla capacità di guadagno, lo stesso
medico curante ha attestato che l'assicurato è abile al lavoro in attività
leggere.
Ora, come
visto (cfr. consid. 1.1) in occasione della precedente domanda, il grado
d'invalidità era stato fissato al 28% prendendo in considerazione una capacità
lavorativa dell'80 % in attività leggere adeguate.
Non
essendo stata resa verosimile una notevole modifica nelle condizioni di salute
e/o economiche dell'assicurato, secondo questo Tribunale, giustamente l'UAI non
è entrato nel merito della nuova richiesta di prestazioni.
2.7
Secondo
l'art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è determinata fr. 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell'assicurato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell'assicurato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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