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Decisione

32.2007.193

UAI ha a torto soppresso,in via di revisione,la mezza rendita di cui era al beneficio l'assicurato,fondandosi su un reddito da valido non corretto. Dal corretto confronto dei redditi,l'assicurato ha i

28 agosto 2008Italiano77 min

Source ti.ch

Fatti

I medici del SAM hanno ritenuto l’assicurato

globalmente inabile al lavoro al 100% nella sua precedente attività di cameriere,

a causa delle sue patologie muscolo-scheletriche (diminuita caricabilità

dell’articolazione coxo-femorale sinistra in relazione con il mantenimento

prolungato della posizione eretta, il trasporto di pesi e i frequenti

spostamenti anche su superfici favorevoli), internistiche (ridotta resistenza

agli sforzi, astenia cronica) e psicologiche (estrema stanchezza, diminuita

capacità mnestica, atteggiamento regressivo) (doc. 163-16).

Essi hanno per contro considerato l’assicurato

abile al lavoro al 70% in attività adeguate, rispettose dei suoi limiti

funzionali: si tratta di attività leggere e medio-pesanti, da svolgere

prevalentemente in posizione sedentaria o con possibilità di libera scelta

della posizione di lavoro, senza necessità di azionare pedali e che non

comportino l’uso di strumenti o macchinari vibranti o contundenti, senza

esposizione a cambiamenti frequenti o repentini della temperatura o del grado

di umidità ambiente e che non esigano una perfetta capacità mnestica e una

rapidità di esecuzione (doc. 163-17).

I periti del SAM hanno rilevato che il grado di

abilità lavorativa del 70% in attività adeguate è presente dal 1° gennaio 2004,

ossia circa quattro mesi dopo il riuscito trapianto renale (doc. 163-17). In

precedenza, a partire da giugno 1998, la capacità lavorativa dell’assicurato,

in attività adeguate ai suoi limiti funzionali, era del 50%.

I medici del SAM hanno sottolineato che il loro

giudizio valetudinario concernente la capacità lavorativa residua

dell’interessato in attività adatte ha tenuto conto in particolar modo delle

limitazioni a livello internistico, nonché di quelle psicologiche e mentali

(astenia cronica, diminuita capacità mnestica, atteggiamento regressivo).

I medici del SAM hanno in particolare evidenziato

che l’apprezzamento del Prof. __________, che ha valutato l’assicurato probabilmente

inabile al lavoro al 50% in attività adatte, era giustificato anche da

argomenti ortopedici e dalla stanchezza cronica, fattori che tuttavia non

entrano in considerazione nello svolgimento di attività adeguate alle

condizioni di salute dell’interessato. Per questi motivi, i medici del SAM

hanno ritenuto che in attività rispettose dei suoi limiti funzionali,

l’assicurato è da considerare abile al lavoro al 70%, giudizio che in futuro

potrebbe migliorare tramite un’adeguata psicofarmacologia e colloqui di

sostegno psicologico (doc. 163-17).

Nel suo rapporto medico del 1° settembre 2006 il

dr. __________ del SMR, spec. FMH in medicina generale (sul diritto per

gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR

2008 IV Nr. 13), ha rilevato:

"

L’attuale perizia SAM permette di constatare un

parziale miglioramento della capacità lavorativa in attività adatta mentre

l’attività di cameriere è definitivamente non più esigibile.

In considerazione del contesto globale

provvedimenti professionali saranno difficili da attuare.

SAM 2.2006

Diagnosi:

moderata coxartrosi sinistra in

- stato dopo lussazione posteriore dell'anca il 4.10.1993,

riposizione cruente il 4.10.1993, riposizione cruente con estrazione di

frammenti ossei dalla cavità articolare il 5.10.1994 in seguito a nuova lussazione

spontanea

episodio depressivo lieve

epatite virale cronica tipo B

stato dopo trapianto renale nel 2003 ben

funzionante

cataratta occhio destro con acuità visiva di 6/10

stato dopo frattura gamba destra nel 1993

stato dopo frattura ulna sinistra 1993

lato psichiatrico (dr.ssa __________):

impedimento del 30% dovuto a stanchezza, disturbi di memoria e atteggiamento

regressivo

lato ortopedico (dr. __________); esigibili

attività leggere prevalentemente sedentarie senza necessità di uso di pedali,

senza l'uso di macchinari vibranti e/o contundenti, senza esposizione a

cambiamenti di temperatura o umidità

conclusioni:

IL completa quale cameriere

Abile al 70% in attività adatta (rendimento

ridotto) a partire dal 1.1.2004 (4 mesi dopo il trapianto), prima 50%."

(Doc. 165-3)

2.7. In corso di

causa, questa Corte si è rivolta al Prof. dr. __________, chiedendogli di

precisare se, tenuto conto delle sole patologie internistiche, si giustifica

una riduzione della capacità lavorativa dell’assicurato nella sua precedente

attività di cameriere e in altre adeguate alle sue condizioni di salute (XXIII).

Questa è

stata la sua risposta, pervenuta al TCA in data 20 maggio 2008:

"

(...)

Se faccio astrazione della situazione ortopedica

post politrauma, il grado di insufficienza renale di allora non comportava di

per sè una diminuzione della capacità lavorativa. La terapia antiipertensiva

abbastanza intensa potrebbe influire sulla capacità lavorativa, ma penso che

una riduzione non oltrepassi il 10-20% per un'attività come quella di

cameriere. La parte principale limitante l'attività lavorativa è sicuramente

data dalle malattie non internistiche." (Doc. XXIV)

In data

27 giugno 2008 il dr. __________, Capo servizio di nefrologia presso l’Ospedale

__________ di __________, ha attestato quanto segue:

"

Confermo che il signor RI 1 deve di nuovo essere

sottoposto, dal 21.9.2007, ad un trattamento cronico di emodialisi (3 sedute di

4 ore alla settimana).

Tutti i pazienti in emodialisi sono inabili al

lavoro al 50%, non solo per eseguire il trattamento, ma anche per la stanchezza

dovuta all’insufficienza renale, al trattamento dialitico e alla terapia

medicamentosa.

Non posso esprimermi sull’invalidità lavorativa

prima di settembre 2007, visto che il paziente (portatore di un rene

trapiantato) si è fatto controllare solo molto raramente, contrariamente alla

regola.

Ci sono però parecchi indizi che portano a

pensare che l’insufficienza renale si è sviluppata nel corso delle poche

settimane prima dell’inizio del trattamento dialitico.

Il paziente ha sicuramente avuto enormi problemi

psico-sociali che hanno inciso sulla sua capacità lavorativa. Questo è evidente

dal fatto che praticamente non si è sottoposto a controlli medici regolari

quale portatore di rene trapiantato e che tutt’ora, a periodi, non è in grado

di seguire le sedute di dialisi in modo regolare e puntuale; alcuni giorni non

si presenta pur sapendo che si tratta di una terapia di importanza vitale.”

(Doc. XXXII/bis)

2.8. Per costante

giurisprudenza (cfr. STF 9C

13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare

l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è

necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o

eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre

un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali

attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante

elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente

esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al

consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare

quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Perché

un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed

esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami

approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia

stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro

nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della

situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa C., I 355/03, consid. 5; STFA 25

febbraio 2003 nelle cause G., U 329/01 ed S., U 330/01; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Pratique

VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono

a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile

1998 nella causa B., I 569/97; STFA 28 novembre 1996 nella causa F., U 113/96;

STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p.

329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita

il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire

dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato

parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe

obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici

dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; DTF 123 V 175, consid. 4b, pag. 178; Pratique VSI 2001 pag.

106, consid. 3c, pag. 110). Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione

e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne

all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità

di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V

157).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Massima Istanza ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo

fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con

l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e

l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che

permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la

parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa C., I 355/03).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, in dubbio, egli attesterà in

favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle

cause G., U 329/01 ed S., U 330/01;

DTF 125 V 353 consid. 3b/cc;

Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im

Sozial-versicherungsrecht, 1997, p. 230).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il

giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare

i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA

25 febbraio 2003 nelle cause G., U 329/01 e S., U 330/01).

Il TFA,

in una sentenza I 938/05 del 24 agosto 2006 si è espresso sul valore probatorio

delle opinioni espresse dai medici SMR nell’ambito dell’assicurazione per

l’invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e

il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2 L'on ne saurait certes

mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre

d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que

l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS

sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;

toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre

médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des

critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y

a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui

préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service

médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen

clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne

relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un

doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien

valoir de tel. (…)" (consid. 3.2)

Infine,

va rilevato che, affinché un esame medico in ambito

psichiatrico sia ritenuto affidabile esso deve adempiere diverse condizioni (D.

Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle

assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota

158, pag 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e

cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere

fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001

nella causa A., inc. 32.1999.124).

2.9. Nella presente

fattispecie, viste le risultanze mediche sopra esposte (consid. 2.5., 2.6. e

2.7.) e richiamata la giurisprudenza in materia di valore probatorio di

rapporti medici (consid. 2.8.), questo Tribunale deve concludere che, a

ragione, l’Ufficio AI ha ritenuto l’interessato, dal mese di gennaio 2004 e per

lo meno fino al momento di emanazione della decisione impugnata (che delimita

il potere cognitivo del giudice), abile al 70% in attività leggere adeguate,

rispettose dei suoi limiti funzionali.

Innanzitutto

va osservato che alla perizia del 22 agosto 2006 del SAM, completa e priva di

contraddizioni, va riconosciuta forza probatoria piena.

I medici

del SAM hanno debitamente tenuto conto delle singole affezioni invalidanti di

cui l’assicurato è affetto, giungendo ad una conclusione logica e priva di

contraddizioni in merito alla totale incapacità lavorativa nella sua precedente

attività di cameriere, ma ad una capacità lavorativa del 70%, a partire dal 1°

gennaio 2004, in attività

adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali.

Tali conclusioni sono poi state confermate dal

dr. __________ del SMR, nel suo rapporto medico del 1° settembre 2006 (doc.

165/1-3).

I medici del SAM hanno ben evidenziato che

l’assicurato, da un punto di vista strettamente ortopedico, è da considerare

abile al lavoro al 100% in attività adatte al suo stato di salute, mentre presenta

una limitazione della capacità lavorativa dal profilo psichico - che potrebbe

migliorare almeno in parte con una presa a carico psichiatrica - e internistico

(doc. 192-12).

Nel suo

consulto ortopedico del 10 agosto 2006 il dr. __________, specialista FMH in

chirurgia ortopedica, ha evidenziato che vi è stata una progressione piuttosto

lenta delle alterazioni degenerative coxo-femorali dopo l’intervento di osteotomia

di valgizzazione del 1996, giudicando che, in assenza di evidenti alterazioni

degenerative dopo un decorso di oltre 12 anni delle articolazioni adiacenti, la

prognosi risulta piuttosto favorevole (doc. 163-29).

Il dr. __________ ha ritenuto l’assicurato, da un

punto di vista strettamente ortopedico, inabile al lavoro in misura totale

nella precedente attività di cameriere. La diminuzione della capacità

lavorativa è giustificata dalla ridotta caricabilità dell’articolazione

coxo-femorale sinistra, in relazione con il mantenimento prolungato di una

posizione eretta, dal trasporto di pesi e da frequenti spostamenti anche su

superfici favorevoli. Il dr. __________ ha per contro considerato l’interessato

abile al lavoro al 100% in attività adatte, rispettose dei suoi limiti

funzionali (doc. 163-29).

Tale conclusione, che conferma la previsione a

suo tempo operata dal dr. __________ – che nel suo referto peritale del 5

dicembre 2000 aveva concluso che, “in un lavoro sedentario, che non comporti

sforzi di sollevamento di pesi, i tempi di lavoro esigibili potrebbero

valutarsi tra le 6 – 8 ore giornaliere” (cfr. doc. 62-5) - non è del resto

stata contraddetta, in sede ricorsuale, da certificati medico-specialistici

attestanti patologie maggiormente invalidanti. Il TCA non ha quindi motivi per

discostarsi dalla valutazione peritale del dr. __________.

L’aspetto

psichiatrico è stato vagliato dalla dr.ssa __________, medico Capo-clinica del __________,

che nel suo rapporto peritale del 10 marzo 2006, posta la diagnosi di “episodio

depressivo lieve (ICD10-F32.0)”, ha ritenuto l’assicurato inabile al lavoro al 30%

(doc. 163-20), sottolineando che il principale limite dell’interessato rispetto

alla capacità di mantenere un impiego consiste nella difficoltà di svegliarsi

al mattino a causa dell’estrema stanchezza e nella mancanza di memoria, che lo

costringe a scriversi tutto ciò che deve fare su dei foglietti, che poi tuttavia

è incapace di trovare a causa del suo disordine (doc. 163-20).

Anche queste conclusioni, che non sono state

contestate dall’assicurato e che non sono smentite da altri certificati

medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, possono

essere fatte proprie dal TCA.

Infine, nel suo referto peritale del 17 febbraio

2006, il Prof. __________, Primario di nefrologia all’Ospedale di __________,

ha indicato che l’interessato presenta un’epatite cronica di tipo B e una

insufficienza renale cronica, curata dapprima con dialisi e in seguito con un

trapianto renale, nel 2003, ben funzionante. Lo specialista ha indicato che la

funzionalità renale è buona e, di per sé, non comporta una riduzione della

capacità lavorativa (doc. 163-24). Tuttavia, tenendo conto anche dei disturbi

ortopedici e del grado di stanchezza dell’assicurato, il Prof. __________ ha

considerato che l’interessato sia totalmente inabile al lavoro quale cameriere,

ma abile al 50% in attività adeguate, dove possa stare seduto (doc. 163-24).

I medici del SAM, nel rapporto peritale del 22

agosto 2006, hanno criticato la percentuale di inabilità lavorativa del 50% in

attività adatte indicata dal Prof. __________, percentuale che tiene conto

anche dei disturbi ortopedici e della stanchezza dell’assicurato: essi hanno

osservato che “il Prof. __________ nel suo giudizio valuta l’assicurato

probabilmente inabile al lavoro nella misura del 50% anche in attività adatte,

giustificando questa limitazione pure con argomenti ortopedici oltre alla

stanchezza cronica, argomenti che invece non sussistono in attività adeguate.

Per questo motivo riteniamo che in attività meglio adatte il grado di capacità

lavorativa medico-teorico globale va ritenuto nella misura del 70%” (doc.

163-17).

L’insorgente ha contestato tale conclusione dei

medici del SAM, ritenendo che sia corretto considerarlo inabile al lavoro al

50% in attività adatte, come indicato dal Prof. __________ (I).

Invitato dal TCA ad esprimere la sua valutazione

in merito alla capacità lavorativa residua dell’assicurato, tenuto conto delle

sole componenti internistiche, di sua competenza (cfr. doc. XXIII), il Prof. __________

ha ribadito che il grado di insufficienza renale non comportava di per sé

una diminuzione della capacità lavorativa, mentre la terapia

antiipertensiva abbastanza intensa potrebbe giustificare una riduzione della

capacità lavorativa del 10%-20% (doc. XXIV, sottolineatura della redattrice).

Alla luce di questa chiara risposta del Prof. __________,

il TCA ritiene corretta la valutazione globale dei medici del SAM, i quali

hanno considerato l’interessato, fino al momento di emanazione della decisione

impugnata (2 maggio 2007), abile al lavoro al 70% in attività adeguate.

Le conclusioni dei medici del SAM, del resto, si

allineano a quanto valutato in precedenza dal dr. __________, il quale, nel suo

referto medico del 20 aprile 1999 (cfr. doc. 32-1), aveva posto un’incapacità

lavorativa del 50% dal 29 maggio 1998 fino al trapianto del rene.

I medici del SAM, nella perizia del 22 agosto

2006, hanno correttamente evidenziato che, vista la buona riuscita del

trapianto, avvenuto nell’agosto 2003, l’assicurato è da considerare abile al

lavoro al 70% in attività leggere adeguate, a partire dal 1° gennaio 2004,

ossia circa 4 mesi dopo il riuscito trapianto renale (doc. 163-17).

Solo in un secondo tempo e meglio a partire dal

mese di settembre 2007, come attestato dal dr. __________ nel suo referto del

27 giugno 2008, l’assicurato ha subito, dal profilo internistico, un

peggioramento delle sue condizioni di salute, che ha portato ad una nuova

insufficienza renale e alla necessità di un nuovo trattamento cronico

emodialitico (cfr. doc. XXXII/bis riportato per esteso al consid. 2.7.).

Tale peggioramento non può tuttavia essere preso

in considerazione dal TCA nel corso della presente procedura.

Va qui ricordato, infatti, che per costante

giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della

decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento

in cui essa venne emanata – in concreto il 2 maggio 2007 – quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente

possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione

anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e

129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

In concreto, il

peggioramento dello stato di salute dell’interessato, attestato dal dr. __________,

che ha comportato un nuovo trattamento emodialitico a partire dal 21 settembre 2007 a causa di una insufficienza renale che, secondo lo specialista, verosimilmente “si è sviluppata nel corso delle poche settimane prima dell’inizio del

trattamento dialitico” (doc. XXXII/bis), va fatto valere tramite la

presentazione di una domanda di revisione, come del resto correttamente

effettuato dallo stesso patrocinatore, il quale nel suo scritto del 4 luglio 2008 ha indicato che “sulla base di questa valutazione (del dr. __________, n.d.r.), ho provveduto

a chiedere all’Ufficio AI di riaprire la pratica del signor RI 1, essendo nello

specifico dimostrato che il grado di incapacità lavorativa residua del mio

patrocinato e di conseguenza il suo grado di invalidità, si sono modificati in

misura rilevante per il diritto alle prestazioni assicurative” (doc. XXXII).

In

conclusione, rispecchiando la perizia del SAM tutti i criteri di affidabilità e

completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.8.), alla stessa può

essere fatto riferimento. Inoltre, considerato il miglioramento, fino

all’emissione della decisione impugnata, dello stato di salute dal profilo

internistico-nefrologico a seguito del riuscito trapianto renale dell’agosto

2003, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno

alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi

citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999,

pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer

Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo

il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore

delle assicurazioni sociali, che ragionevolmente, a partire dal 1°

gennaio 2004, l’assicurato ha presentato una capacità lavorativa del 70% in

attività leggere adeguate.

2.10. La questione

relativa alle attività professionali concretamente realizzabili è di competenza

del consulente in integrazione professionale (cfr. STF 9C 13/2007 del 31 marzo 2008 citata al

consid. 2.8.).

Ora, nel

caso concreto, il consulente IP ha stabilito che sul mercato generale del

lavoro esistono delle attività, leggere, semplici e ripetitive, prevalentemente

sedentarie, a ritmo non elevato, nel settore secondario o terziario non

qualificato, nel ruolo di dipendente con autonomia guidata e controllata, che

l’interessato, malgrado il danno alla salute, sarebbe in grado di esercitare al

70% (doc. 171-2).

Il patrocinatore

dell’assicurato ha contestato tali conclusioni, rilevando che l’amministrazione

non ha tenuto in debito conto il fatto che l’assicurato può svolgere solo delle

attività lavorative da leggere a medio-pesanti, prevalentemente sedentarie o

con possibilità di libera scelta della posizione di lavoro, senza necessità di

azionare pedali, che non esigano una perfetta capacità mnestica e una rapidità

di esecuzione (doc. I).

Tali

critiche non possono essere fatte proprie dal TCA, considerato che, nel suo

rapporto del 2 febbraio 2007, il consulente IP, tenuto conto dei dati medici ed

escludendo qualsiasi progetto di riformazione professionale (dato che non vi

sono nel caso dell’interessato “le necessarie condizioni di base, avendo

competenze e attitudini insufficienti per affrontare qualsivoglia progetto di

riqualifica di primo livello (AFC)”, cfr. doc. 171-3), ha indicato che

un’attività esigibile per l’assicurato deve avere i seguenti requisiti:

"

(...)

L'esigibilità medica teorica mi consente di

definire, a grandi linee, le condizioni adeguate reintegrative:

semplice & ripetitiva → al fine di ridurre lo sforzo

cognitivo/mnestico,

leggera →

al fine di risparmiare la forza fisica,

prevalentemente sedentaria → al fine di rispettare il danno all'anca,

a ritmo costante non particolarmente

elevato → al fine di dare continuità e

perseveranza alle variabili sovra esposte.

senza l'uso di pedali o macchinari vibranti

→ al fine di rispettare la sintomatologia

dell'arto inferiore,

senza esposizioni a cambiamenti di

temperatura o umidità → al fine di

rispettare la sintomatologia,

punto di vista organizzativo → eviterei produzioni a catena iper-stressanti,

settore adeguato → Secondario e Terziario non qualificato,

ruolo →

dipendente con autonomia guidata e controllata.

Allo scopo di definire concretamente le attività

esigibili, sollecito gentilmente il servizio di aiuto al collocamento

d'occuparsene al più presto. Grazie.

P.S. CIP disponibile per eventuali. (....)"

(Doc. 171-2)

Il consulente IP ha quindi ribadito la necessità

che il Servizio d’aiuto al collocamento verifichi l’idoneità e la fattibilità

di un aiuto al collocamento per l’interessato (cfr. doc. 171-3).

Nella nota del 5 febbraio 2007, al riguardo, il

funzionario incaricato ha risposto:

"

Su richiesta del collega __________, dopo avere

visionato l'incarto, considerate le difficoltà oggettive nel reperire

un'attività adeguata al suo stato di salute, posso confermare che la richiesta

per un aiuto al collocamento può essere presa a carico dal nostro servizio di

collocamento." (Doc. 172-1)

Inoltre, il patrocinatore ha criticato la mancata

indicazione delle attività concretamente esigibili sul mercato del lavoro (doc.

I).

Nel caso di specie, secondo questo Tribunale, all’assicurato può essere

ragionevolmente chiesto di sfruttare la sua residua capacità lavorativa in quei

settori d’attività accessibili a lavoratori non qualificati,

con mansioni semplici e ripetitive.

Specialmente nell’ambito

industriale, ma anche nel settore delle prestazioni di servizio, vi sono, in

effetti, delle attività di mera sorveglianza – fisicamente assai leggere – che

non presuppongono particolari attitudini intellettuali e che possono

essere svolte sia in posizione seduta che in piedi (per es. attività d’incasso,

d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.) con la possibilità

anche di variare frequentemente la postura.

Tali attività sono senz’altro esigibili, in

quanto rispettose dei limiti funzionali dell’interessato e compatibili con le

sue patologie, ritenuto inoltre che all'assicurato incombe l’obbligo di

intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze

del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c,

117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht

zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572) segnatamente

mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una

nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze

ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen

Sozialversicherungs-recht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg).

Al

riguardo, è utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se

è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione

rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti

sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera

Considerandi

attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TFA ha in

particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale

e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e

sorveglianza (cfr. VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA del 25 febbraio 2003, U

329/01, consid. 4.7).

2.11

Essendo

quindi esigibile che l’assicurato sfrutti la sua residua capacità lavorativa,

del 70%, in attività adeguate, ricordato inoltre che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni

sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a),

occorre esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.

2.11.1

Per quel che

concerne il reddito da valido, nella decisione impugnata

l’amministrazione ha preso in considerazione l’importo annuo di fr. 41’366.-

(2006) riferito all’attività svolta in qualità di cameriere presso il __________

– __________ di __________ (cfr. doc. 171-2).

Tale importo è stato calcolato in base a quanto

comunicato dal precedente datore di lavoro, con scritto del 20 gennaio 2007,

nel quale l’amministratore della ditta __________ ha indicato che:

"

(...)

Il signore RI 1, avrebbe percepito come salario

mensile quello previsto dal minimo del CCNL 98 adeguato in base ai loro

aumenti. Per il 2003 sarebbe stato chf. 3'100.00 lordi, per il 2004 e 2005

sarebbe stato chf. 3'160.00 lordi, per il 2006 sarebbe stato chf. 3'182.00

lordi." (Doc. 170-1)

L’assicurato ha contestato il reddito da valido

ritenuto dall’Ufficio AI, troppo basso, che a suo avviso dovrebbe essere pari

ad almeno fr. 4'000 mensili o fr. 52'000 annui (doc. I).

A tale

proposito, il TCA rileva che nella precedente decisione del 13 giugno 2002 -

con la quale l’assicurato era stato posto al beneficio di una rendita intera

d’invalidità dal 1° gennaio 1997 al 31 ottobre 1997, di una mezza rendita dal

1° novembre 1997 al 28 febbraio 1998, di una rendita intera dal 1° marzo 1998

al 31 luglio 1998 e poi di una mezza rendita dal 1° agosto 1998 - l’UAI aveva tenuto

conto di un reddito da valido di fr. 52'000, in base a quanto indicato dal datore

di lavoro, ditta __________, nel questionario del 28 agosto 2002 (cfr. doc.

88-2).

Nella sentenza del 32.2002.96 del 20 agosto 2003

il TCA, chiamato ad esprimersi in merito alla correttezza della decisione

dell’amministrazione, ha confermato, quale reddito da valido, l’importo di fr.

52'000 (2002) indicato dal consulente IP e confermato dal precedente datore di

lavoro (cfr. STCA citata, pag. 17 seg., in particolare pag. 21, cfr. doc.106-20+21).

Nella nota del 13 febbraio 2007 il funzionario

incaricato, vista la differenza tra l’importo considerato quale reddito da

valido nella precedente decisione dell’UAI - ammontare poi confermato dal TCA -

e quanto calcolato dal consulente nel rapporto del 2 febbraio 2007, ha osservato:

"

Nota a riguardo del reddito da valido e da

invalido.

Il reddito da invalido di CHF 57'830.-- è

relativo all'anno 2005 e non 2006.

Con sentenza del 20 agosto 2003 il TCA ha

considerato quale reddito da valido CHF 52'000.-- per l'anno 2002 (cf.

dichiarazione del datore di lavoro __________ tramite questionario DL del

28.8

).

In data 20 gennaio 2007 lo stesso datore di

lavoro (e la stessa persona che firma) indica invece che nel 2006 l'assicurato

senza il danno alla salute avrebbe potuto conseguire CHF 41'366.--.

Non si spiega il motivo della considerevole

diminuzione del reddito dal 2002 al 2006.

Ne ho quindi parlato con __________. Dobbiamo

prendere contatto con il DL e verificare il motivo per cui il reddito è

sensibilmente diminuito." (Doc. 173-1)

L’UAI ha quindi interpellato il precedente datore

di lavoro dell’interessato chiedendogli delle precisazioni in merito al salario

che l’assicurato avrebbe potuto percepire, senza il danno alla salute, qualora

avesse continuato a lavorare per la __________. Nello scritto del 13 febbraio

2007.

l’amministrazione ha indicato:

"

La ringraziamo dello scritto inviatoci il 20

gennaio 2007. Dallo stesso risulta che se il signor RI 1 fosse ancora stato

alle vostre dipendenze avrebbe potuto conseguire i seguenti redditi:

2003: CHF 40'300.--

2004.

e 2005: CHF 41'080.--

2006: CHF 41'366.--

Questa dichiarazione sembra in apparente

contraddizione con quanto da voi indicato il 28 agosto 2002 (cf. allegato), e

cioè che nel 2002 senza il danno alla salute l'assicurato avrebbe potuto

conseguire CHF 52'000.--, reddito quindi parecchio superiore a quanto ora

indicato.

La invitiamo pertanto a comunicarci per iscritto

il motivo di questa diminuzione di reddito.

Anche agli altri dipendenti il reddito è stato

considerevolmente diminuito?" (Doc. 174-1)

Nella

risposta del 19 febbraio 2007 la __________ ha rilevato quanto segue:

"

Quando il signor RI 1 era impiegato presso la

nostra ditta, non ricopriva qualifiche particolari in quanto non ne possedeva.

Era nostra intenzione fargli frequentare dei

corsi e/o delle scuole di riqualifica in modo da dargli un salario adeguato

alle sue mansioni.

Visto che il signor RI 1 questi corsi non li ha

mai frequentati per sua scelta (e quando il nostro rapporto di lavoro si è

sciolto), il suo salario purtroppo è rimasto relativo al suo grado di

formazione, purtroppo nessuna.

È ed è sempre stata politica della nostra azienda

riconoscere (anche a livello economico) le capacità personali e di formazione

del nostro personale che ci è fedele da più di un decennio e i salari non hanno

mai subito delle diminuzioni, ma anzi adeguamenti.

Nel caso specifico, come detto, il signor RI 1

all’inizio del suo impiego ci dava ampie garanzie di sviluppo e capacità, le

quali poi sono cominciate a scemare fino a che quel naturale rapporto di

fiducia che si instaura tra dipendente e datore di lavoro è venuto a mancare.”

(Doc. 175-1)

Il patrocinatore ha contestato tali osservazioni,

rilevando che l’assicurato ha svolto la sua attività presso il precedente

datore di lavoro unicamente per 9 mesi e mezzo. Secondo l’avv. RA 1,

l’assicurato non ha quindi avuto il tempo di frequentare corsi o scuole

professionali, visto il breve lasso di tempo durante il quale è stato alle

dipendenze della __________ (doc. XV).

A mente del TCA, queste critiche del

patrocinatore dell’assicurato sono pertinenti e possono essere condivise da

questo Tribunale.

Il reddito da valido dell’assicurato va quindi

fissato in fr. 52'000 (2002), come del resto già deciso nella STCA 32.2002.96

del 20 agosto 2003. Adeguando tale importo al 2006, si ottiene un reddito da

valido di fr. 54'340 (+4.5%,

cfr. tab. relativa all’evoluzione

dei salari nominali, dei prezzi al consumo e dei salari reali, 1990-2006,

pubblicati sul sito dell’Ufficio federale di statistica).

Visto quanto sopra, la richiesta del

patrocinatore relativa all’edizione delle schede salariali del personale attivo

presso l’ultimo datore di lavoro dell’interessato, oltre all’audizione di

alcune persone, in qualità di testi (XI + C-H), è quindi superflua (cfr. infra,

consid. 2.12.).

2.11.2

Per quanto

riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza

federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75

seg.

In

questa sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della

determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione

professionale e salariale concreta dell'interessato. Qualora difettino

indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza,

essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di

sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano

essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali

del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di

servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione),

criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte

ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario

statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di

influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha

poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi

sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione

deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire

il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

2.11.3

Partendo dalla constatazione che l'applicazione di dati

salariali statistici validi per tutta la Svizzera - quali quelli utilizzati dal

TFA si rivela essere discriminante per gli assicurati attivi in Ticino, Cantone

in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale,

ritenuto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente

percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute,

questo Tribunale, in una sentenza del 4 settembre 2000 nella causa R.,

pubblicata in RDAT I-2001, p. 250ss. e in SVR 2001 IV n. 35 - in seguito

costantemente confermata ed applicata in tutti i settori delle assicurazioni

sociali (assicurazione per l'invalidità, assicurazione contro gli infortuni e

assicurazione contro le malattie) - sentito preliminarmente il parere

dell'allora direttore dell’Ufficio federale di statistica, dottor __________,

ha così precisato la propria giurisprudenza:

" In

data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor __________,

direttore dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto del seguente tenore:

"(…)

Il Tribunale federale delle

assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in

molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da

invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di

salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate.

Al riguardo vengono in particolare

utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio CHF 4294.-- nel 1996,

cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires 1996"

pag. 17, e per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).

Al fine di applicare la giurisprudenza

federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine

di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario

conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del

danno alla salute), mi occorre sapere:

- possiamo

utilizzare il valore statistico medio (ad es. CHF 4294.-- nel 1996) così come è

anche per il Cantone Ticino? Per quale motivo?

- In caso di

risposta negativa:

Perché no? Quale

coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo

alla situazione del nostro Cantone?

(…)" (cfr. doc. V bis)

Il dottor __________ ha così risposto in data 14 agosto 2000:

" (…)

Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia

definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è

possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità

regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità

statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori

dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua

lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista

statistico, per il Cantone Ticino.

In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998

(ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di

qualificazione richiesto dal posto occupato.

I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:

- Nel 1998

(settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo

esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi

al mese (cfr. tabella TA13).

- È ancora

possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa

categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il

settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa categoria di

lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14).

A titolo di confronto Le invio anche la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato), ripartiti stavolta

per settore economico (…)." (cfr. doc. V bis)

Al fine di non

discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono

notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da

non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati

nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ha quindi

deciso che nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella

che riflette i salari versati nella nostra regione, sulla base della seguente

argomentazione:

" Se

si ignorasse questo aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAINF è una

legge federale occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido

per tutto il paese (ad esempio CHF 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF

124.

V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati

salariali irrealistici ed in definitiva giungere ad un risultato che non

garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA

del 22 maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I 76)."

Su questi

argomenti, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia …, in RDAT II-2003,

p. 618-621 e in L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn,

Bellinzona 2004, p. 124-128;

D. Cattaneo, "La contribution du Tribunal des assurance du Canton du

Tessin à la jurisprudence suisse en matière de sécurité sociale", in

CGRSS n° 33-2004, p. 19 seg. (28-33); D. Cattaneo,

"Sentenze recenti del Tribunale cantonale delle assicurazioni", in

Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, Ed. CFPG, Helbing &

Lichtenhahn, Basilea-Ginevra-Monaco 2006, p. 135ss. (163-171).

Nell’ambito

di una procedura ricorsuale dinanzi al TFA, conclusasi con uno stralcio dai

ruoli in seguito al ritiro del ricorso (cfr. STFA U 56/03 del 7 giugno 2006),

la Presidente della Corte federale, giudice Leuzinger, il 28 aprile 2006 aveva

informato le parti (e questo Tribunale) che, citiamo:

"

… la Corte plenaria del Tribunale federale delle

assicurazioni ha stabilito l’inapplicabilità dei valori regionali (Tabella

TA13) di cui all’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) – edita

dall’Ufficio federale di statistica – per la determinazione del reddito

ipotetico da invalido."

In una

sentenza U 75/03 del 12 ottobre 2006 (pubblicata in RtiD I 2007 pag. 216 segg.

e in SVR 2007 UV n. 17 pag. 56), il TFA ha, per la prima volta, esposto le

motivazioni che hanno spinto la Corte plenaria, il 10 novembre 2005, a prendere la decisione appena

citata:

"

(...)

8.2

In primo luogo si osserva che, per un'ovvia questione di parità di

trattamento (art. 8 Cost.), un'applicazione della tabella TA13 al solo Cantone

Ticino deve essere esclusa se non si vuole creare un'inammissibile lex

ticinensis. Analoghe considerazioni di praticabilità, di parità di trattamento

e di sicurezza giuridica si oppongono quindi a un'applicazione alternativa

delle tabelle nazionali (TA1) e di quelle regionali (TA13) come pure a

un'applicazione delle prime ad alcune regioni e delle seconde alle rimanenti

regioni.

8.3

Allo stesso

modo, un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13, al posto di

quelle nazionali TA1, pur potendo, da un lato, in alcuni casi effettivamente

creare le basi per una soluzione maggiormente vicina alla realtà economico-sociale

concreta, dall'altro lato creerebbe, a ben vedere, anche nuovi problemi dovuti

al fatto che all'interno delle medesime grandi regioni si registrano delle

differenze, non sempre trascurabili. Ad esempio, nonostante le due regioni

facciano parte della medesima grande regione "MIttelland", è notorio

che i salari esistenti nel Canton Berna non sono gli stessi di quelli del

Canton Giura. Allo stesso modo, per il Vallese occorrerebbe prendere in

considerazione i salari relativi alla regione lemanica. Ora, nell'una e

nell'altra ipotesi, l'applicazione dei valori regionali (TA13) al posto di

quelli nazionali (TA1) si dimostrerebbe maggiormente sfavorevole per questi

assicurati. Si pone quindi ugualmente la questione dell'assicurato che

lavora(va) in un Cantone appartenente a un'altra grande regione, ad esempio del

lavoratore giurassiano che lavora(va) nel Cantone di Basilea (città o

campagna). Ora, se si intendesse determinare il reddito da invalido sulla base

della tabella TA13, non si farebbe altro che spostare o restringere il cerchio

geografico nel quale si iscrive ogni determinazione di un reddito ipotetico

sulla base di valori statici. In questa maniera, però, si correrebbe pure il

rischio di offuscare oltremodo l'obbligo o l'esigibilità per l'assicurato di

ridurre il danno e di andare, se del caso e nei limiti ragionevoli, a cercare

un'attività al di fuori della sua regione abituale. Si creerebbero nuove

disparità nei confronti di assicurati che abitano a cavallo tra due o

addirittura tre grandi regioni o di chi abita in una di queste regioni e lavora

in un'altra.

8.4

A ciò si

aggiunge che nella sentenza pubblicata in DTF 129 V 472, questa stessa Corte ha

precisato che, laddove una tale operazione non fosse possibile sulla base di

rilevamenti salariali DPL, il reddito da invalido va di principio definito

sulla base dei dati statistici salariali ISS applicabili nell'insieme del

settore privato (DTF 129 V 484). Ora, anche siffatta considerazione si

opporrebbe a un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13,

concernenti il settore pubblico e privato.

8.5

Non può

pertanto ammettersi una regionalizzazione nella determinazione dell'invalidità

poiché una siffatta soluzione sarebbe incompatibile con il principio

costituzionale di parità di trattamento come pure con il rango costituzionale

delle assicurazioni invalidità e infortuni quali assicurazioni federali."

In

un’altra sentenza I 790/04 del 18 ottobre 2006, il TFA ha ancora rilevato:

"

Quanto alla questione della tabella applicabile

tra le varie riportate dall'ISS, il Tribunale federale delle assicurazioni ha

recentemente stabilito, con decisione della Corte plenaria del 10 novembre

2005, non potersi (più) fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla

tabella TA13, riferentesi ai salari in relazione alle grandi regioni (cfr. pure

la sentenza del 22 agosto 2006 in re K., I 424/05, consid. 3.2.3; v. inoltre la sentenza 12 ottobre 2006 in re S., U 75/03). Il reddito

ipotetico da invalido deve di conseguenza essere valutato sulla base della

tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi nazionali conseguibili nel

settore privato. Alla luce di quanto precede non vi è (più) spazio alcuno per

ammettere una riduzione dei salari statistici, quale quella operata dai primi

giudici, che tenga conto, ispirandosi ai salari corrisposti in un vicino

cantone, che l'assicurato vive in una regione economicamente meno forte. Anche

sotto questo aspetto non può pertanto trovare conferma la valutazione del tasso

d'invalidità compiuta dalla Corte di prime cure."

Alla luce

di questa chiara giurisprudenza federale (cfr. sul tema: L. Grisanti

"Nuove regole per la valutazione dell'invalidità " in RtiD II-2006

pag. 311 segg.), il reddito da invalido deve dunque essere determinato dal TCA

applicando i valori nazionali (Tabella TA1).

Spetta

semmai al Parlamento o al Consiglio federale intervenire su questo tema, se lo

riterranno opportuno.

Il 22

giugno 2007 il Consiglio nazionale ha accolto una mozione del 2 ottobre 2006

no. 06.3466 del Consigliere nazionale Meinrado Robbiani il quale chiede che il

"Consiglio federale proceda con sollecitudine ad ovviare a questa

distorsione, adeguando le disposizioni di applicazione della legge

sull'assicurazione invalidità".

Il nuovo

art. 28a cpv. 1 LAI introdotto nell’ambito della 5a revisione della LAI,

approvata dal popolo il 17 giugno 2007, dispone che sarà il Consiglio federale

a definire il reddito lavorativo determinante per la valutazione

dell’invalidità.

Il 17

dicembre 2007 il Consigliere federale Pascal Couchepin, rispondendo ad una

domanda (07.5369) del Consigliere nazionale Meinrado Robbiani ha preannunciato

che "pour respecter les différences salariales dans les diverses régions

de Suisse, il est prévu d'opérer sur le salaire ressortant de l'enquête sur la

structure des salaires en Suisse une réduction qui tienne compte des

différenciations régionales. La mise en oeuvre de cette règle est prévue pour

le premier trimestre 2008 au moyen de circulaires de l'Office fédéral des

assurances sociales" e, invitato a precisare se riteneva sufficiente una

semplice circolare, ha sottolineato quanto segue:

"

Monsieur Robbiani, je ne suis pas en mesure de vous

affirmer avec toute l'autorité juridique nécessaire si oui ou non une

circulaire est suffisante. Mais ce que je vais faire, c'est demander à mes

collaborateurs si je dois moi-même signer la circulaire dans la mesure où,

comme vous le dites, il devrait y avoir une décision politique claire. On va

vérifier le point sur lequel vous attirez notre attention."

Questo

Tribunale si limita a ricordare che, secondo la giurisprudenza, il principio

dell'uguaglianza di trattamento proibisce, citiamo: "de faire, entre

divers cas, des distinctions qu'aucun fait important ne justifie", ma

anche "de soumettre à un régime identique des situations de fait qui

présentent entre elles des différences importantes et de nature à rendre

nécessaire un traitement différent (cfr. DTF 129 I 3; DTF 127 V 454; Zbl 2005

p. 87ss. (89-90); A. Auer-G. Malinverni-M. Hottelier, "Droit constitutionnel

suisse", Vol. II, Stämpfli Editions

SA, Berna 2006, p. 484 n. 1030 e 499 n. 1061).

In una sentenza U 8/07 del

20.

febbraio 2008, rispondendo ad una questione

sollevata dal TCA nella sentenza 35.2006.60 del 23 novembre 2006, consid.

2.10.9

("Questo Tribunale constata che il

salario che l’assicurato avrebbe conseguito nel 2005 quale muratore

semi-qualificato (infatti nel 2005, secondo il contratto collettivo di lavoro

dell’edilizia, un lavoratore con conoscenze percepiva un salario orario di fr.

25.

, contro i fr. 22.65 percepiti dai lavoratori edili), è inferiore a quello

realizzato in media a livello svizzero dai lavoratori del settore della

costruzione con qualifiche analoghe (Tabella TA 1 2004, punto 45, livello di

qualifica 3: fr. 5'358 x 12 mesi = 64'296, riportato su 41.6 ore/settimana =

66'867.84; dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il

2005, un reddito annuo pari a fr. 67'443.41; per un recente caso in cui l’Alta

Corte ha fatto riferimento ai livelli di qualifica 2 e 3, cfr. STFA del 12

ottobre 2006 nella causa S., U 404/05, consid. 2.3.4).

Ci si

potrebbe chiedere se in tale ipotesi, e visto il richiamo del TFA ai salari

nazionali (Tabella TA 1), non dovrebbe essere applicata la giurisprudenza

federale secondo la quale, quando l'assicurato ha realizzato un guadagno

inferiore alla media per dei motivi estranei all'invalidità, anche il reddito

medio realizzabile sul mercato equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va

ridotto in proporzione (cfr. DTF 129 V 225 consid. 4.4; AHI-Praxis 1999, p. 329

consid. 1; ZAK 1989, p. 458s. consid. 3b; STFA del 6 settembre 2006 nella causa

H., U 454/05 + 456/05, consid. 6.3.3 e 6.3.4). Spetta

comunque all’Alta Corte pronunciarsi al riguardo"), la nostra Alta Corte ha stabilito che:

" (…)

5.3

Giova inoltre ricordare che nel caso

in cui il reddito conseguito prima dell’invalidità è inferiore alla media dei

salari per un’attività paragonabile nel settore interessato e non vi è inoltre

motivo che induca a ritenere che fosse intenzione dell’assicurato accontentarsi

di un guadagno modesto, la giurisprudenza ammette che gli stessi fattori che

hanno influenzato negativamente il reddito da valido vengano considerati anche

per fissare il reddito da invalido (DTF 129 V 222 consid. 4.4 pag. 225, SVR

2004.

UV no 12 pag. 44, consid. 6.2, secondo cui un reddito inferiore del 10%

rispetto ai salari usuali del settore è stato considerato chiaramente sottola

media [U 173/02]; cfr. pure sentenza U 529/06 del 28 gennaio 2008, consid. 8.2

con riferimenti).

6.

Nel caso di specie, il ricorrente contesta

sia la determinazione del reddito da invalido che quella da valido.

6.1

Per quanto concerne il reddito da

valido, l’interessato fa valere che l’importo determinato dall’INSAI sulla base

dei dati forniti dall’ex datore di lavoro risulterebbe, come giustamente

rilevato anche dal primo giudice, inferiore del 9% circa rispetto al salario

medio nazionale dei lavoratori attivi nel settore delle costruzioni con

qualifiche analoghe. L’argomento è pertinente. In effetti, il dato ritenuto

dall’assicuratore infortuni a titolo di reddito da valido (fr. 61'277.- per

l’anno di riferimento 2005) è inferiore nella misura del 9.58% a quello

desumibile dalla tabella TA1 di cui all’ISS (edizione 2004, pag. 53, livello di

esigenze 3, cifra 45 costruzioni), quest’ultimo essendo pari, dopo adeguamento

all’evoluzione salariale per il 2005, a fr. 67'765.89 (fr. 5'358 x 12 : 40 x

41.

[v. La Vie économique, 12-2007, pag. 98, tabella 9.2] x 1.011 [v. La Vie

économique, 12-2007, pag. 99, tabella 10.2]). Alla luce della giurisprudenza

richiamata al considerando 5.3, che, come visto, permette al giudice chiamato

ad effettuare un raffronto dei redditi di prendere in considerazione in ugual

misura per ciascuno degli elementi di paragone fattori estranei all’invalidità,

può, se del caso, essere tenuto conto di questa circostanza nell’ambito della

determinazione del reddito ipotetico da invalido.

6.2

A quest’ultimo riguardo, il ricorrente,

pur rispettando la più recente giurisprudenza in materia, rileva che il mercato

del lavoro ticinese oggettivamente offre ai lavoratori occupati in questo

Cantone di frontiera retribuzioni nettamente inferiori e penalizzanti rispetto

al resto della Svizzera, come risulterebbe, almeno in parte, dalle tabelle TA1

e TA13 di cui all’ISS. Il ragionamento è comprensibile, ma viene tuttavia

relativizzato dalle considerazioni espresse al considerando precedente.

6.3

Mancando in concreto indicazioni economiche

effettive, in considerazione della più recente prassi di questa Corte - cui

allude l'insorgente - che non ammette più la possibilità di fare capo ai dati

statistici salariali relativi alle grande regioni, tabella TA13 ISS, per

determinare il reddito ipotetico da invalido, quest'ultimo deve essere

stabilito sulla base della tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi

nazionali conseguibili nel settore privato (cfr. sentenza del Tribunale

federale delle assicurazioni U 75/03 del 12 ottobre 2006, consid. 8, riassunta

in RSAS pag. 64). In tali condizioni, partendo dal valore totale mediano di cui

all'ISS 2004 (pag. 53, livello di esigenze 4), si ottiene un importo di base di

fr. 57'258.24 per il 2004 (fr. 4'588 x 12 : 40 x 41.6 [La Vie économique, 12-2007, pag. 98, tabella B9.2]), che,

adattato all'evoluzione salariale (1%, v. La Vie économique, 12-2007, pag. 99,

tabella B10.2), porta a ritenere un importo di fr. 57'830.82 per il 2005.

6.4

Operando una prima riduzione del 9.58% da

quest'ultimo importo per tenere conto della differenza salariale di cui si è

detto al considerando 6.1, deducendo poi una quota ulteriore del 15%, non

oggetto di contestazione, per considerare adeguatamente le circostanze

particolari del caso (DTF 126 V 75; in

concreto: limitazioni riconducibili al danno alla salute, statuto di

frontaliere), il raffronto dei redditi (reddito da valido di fr. 61'277.- e

guadagno da invalido di fr. 44'447.03 [fr. 57'830.82 ./. 9.58% ./. 15%]) dà un

grado d'invalidità arrotondato (DTF 130 V 121) del 27%. (...)"

Di conseguenza,

quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione

è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il

reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L.

Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag.

326-327).

In una

sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008, consid. 6.2., il Tribunale federale,

su questo tema, ha ancora rilevato:

" A proposito del richiesto adeguamento va tuttavia rilevato che finora

è stato ammesso dalla Corte federale nel caso in cui il valore fosse

chiaramente sotto la media ("deutliche Abweichung"). Tale è di regola

stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2;

dell'8% in sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).”

2.11.4

Per

determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato nonostante il danno

alla salute, l'amministrazione ha quindi giustamente fatto riferimento ai dati

statistici nazionali della Tabella TA1.

Orbene - utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella

elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel

2006.

una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato

svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore

privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe

potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4’732.

Riportando

questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 11-2007, p. 98), esso ammonta a fr.

4'933.11 mensili oppure a fr. 59'197.32 per l'intero anno (fr. 4'933.11 x 12,

ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio

1999.

nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

L’assicurato,

quale cameriere presso __________, avrebbe guadagnato, nel 2006, fr. 54'340/anno

per un’occupazione a tempo pieno (cfr. consid. 2.11.1.), corrispondenti a fr. 4'528.3/mese.

Tale

reddito si situa sopra la media dei salari per un'attività equivalente (cioè

fr. 45’174.--/anno e 3’764.50/mese; cfr. Tabella TA1 2006 p.to 55 “Alberghi e

ristoranti”, livello di qualifica 4: fr. 3’611.-- X 12 mesi = 43’332.--,

riportato su 41.7 ore/settimana = fr. 45’174).

Nel caso

in esame non sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito

statistico da invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U

8/07 del 20 febbraio 2008 menzionata al considerando

precedente.

Ritenuto che, come visto in

precedenza (cfr. consid. 2.9.), da un punto di vista medico, l’assicurato può

esercitare un’attività adeguata alle sue condizioni di salute al 70%, il

reddito statistico citato va ridotto del 30% e ammonta a fr. 41’438.12 (fr. 59'197.32 ridotti del 30%).

In

ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le

circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere

ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In

concreto, il consulente ha applicato la riduzione massima consentita del 25%,

in considerazione del “genere di mercato del lavoro a cui l’assicurato si deve

riferire – CIGI 3075, della formazione, del suo status” (cfr. doc. 171-2).

La cifra

3075.

CIGI prevede che “occorre considerare che le

persone con problemi di salute, essendo ostacolate anche nello svolgimento di

leggere attività ausiliarie, sono svantaggiate sul piano salariale rispetto ad

una persona pienamente abile al lavoro e devono quindi accettare di regola

aliquote salariali inferiori alla media (DTF 114 V 310 cons. non pubblicato

4b). Secondo la prassi, in questi casi si può procedere ad una deduzione del

10% fino al 25% dal salario indicativo (Pratique VSI 2000 p. 314, 1998 p. 170,

1998.

p. 296 cons. 3b)”.

La percentuale

del 25% stabilita dal consulente, in considerazione dei problemi di salute

dell’assicurato, del fatto che può svolgere un’attività adeguata solo a tempo

parziale, della sua minima scolarità e formazione professionale, può essere

confermata dal TCA.

Questa

soluzione si giustifica tanto più se si considera che per costante

giurisprudenza il Giudice non può scostarsi dalla valutazione

dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e

6).

Partendo,

quindi, da un salario da invalido di fr. 59'197.32 e ritenuta un’esigibilità del 70%, ammettendo la

riduzione del 25%, il reddito ipotetico dell'insorgente nel 2006

risulta, quindi, essere pari a fr. 31'078.59 (fr. 41’438.12 - (fr. 41’438.12 x 25 : 100)).

Confrontando ora questo dato con l'importo di

fr. 54'340 corrispondente

al reddito che l’insorgente avrebbe conseguito da valido

nell'anno 2006 (cfr. consid. 2.11.1.), emerge un’incapacità

al guadagno pari a 42.8 ([Fr. 54'340 – Fr. 31'078.59] x 100 : Fr. 54'340), arrotondato al 43% secondo la giurisprudenza di

cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che

dà diritto ad un quarto di rendita di invalidità.

Alla

medesima conclusione si giunge anche aggiornando i redditi (da valido e da invalido)

al 2007 (dato che, come visto in precedenza, occorre valutare se vi è stata una

modifica di rilievo dei dati ipotetici di

riferimento sino al momento della decisione impugnata, cfr. consid. 2.3.

in fine).

Dal raffronto tra il

reddito da valido, aggiornato al 2007, di fr. 55'209.44 - ossia fr. 54'340 +1.6% per il 2007, cfr. tab. relativa all’evoluzione dei salari

nominali, dei prezzi al consumo e dei salari reali, 1990-2007, pubblicati sul

sito dell’Ufficio federale di statistica - e da invalido di fr. 31’618.69

– ossia fr. 59’197.32 (2006) aggiornati al 2007, per un importo di fr. 60'226

(secondo l’adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex"

- cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.),

cfr. tab. B 10.3, pubblicata in La Vie économique, 6-2008, p. 91), cui apportare una riduzione del 30% per motivi medici e del

25% per altri motivi - emerge infatti un grado di invalidità del 43%.

Pertanto,

la soppressione della rendita non può essere approvata dal TCA.

Il

calcolo corretto del grado di invalidità permette invece di attribuire

all’assicurato un quarto di rendita.

Ne

consegue che, annullata la decisione contestata, l’assicurato ha diritto ad un

quarto di rendita dopo il 1° luglio 2007 (art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI).

2.12

L’assicurato

ha chiesto l’audizione testimoniale di alcune persone e l’edizione di alcuni

documenti (XI).

Va

qui ricordato che, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con

riferimenti).

Nel caso

in esame, secondo questo Tribunale la documentazione agli atti è sufficiente

per statuire nel merito della vertenza senza che si rivelino necessari

ulteriori provvedimenti probatori.

Non è

pertanto necessario procedere né all’edizione dei documenti, né alle audizioni

testimoniali richieste.

2.13

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ La

decisione impugnata del 2 maggio 2007 è annullata.

§§ RI

1 ha diritto ad un quarto di rendita d'invalidità a decorrere dal 1° luglio

2007.

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI dovrà inoltre versare all’assicurato fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili

(IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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