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Decisione

32.2007.196

Visto il parere del medico SMR,ritenuta la limitazione complessiva stabilita nell'inchiesta domiciliare e considerato che (anche applicando la ripartizione tra salariata e casalinga da lei pretesa) A.

4 dicembre 2007Italiano38 min

Source ti.ch

Fatti

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa

G.C., I 355/03, consid. 5).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,

pag. 230).

Inoltre, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori

il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

Infine,

va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia

del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag.

628-629, in particolare la nota

158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare

la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I

683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I

384/04).

2.10. Dopo

attenta analisi degli atti questa Corte ritiene che, conformemente

alla giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici (consid.

2.9), a ragione l’Ufficio AI, sulla base della documentazione medica sopra

esposta (consid. 2.8, in particolare le valutazioni del medico SMR espresse nel

rapporto 10 agosto 2006 sub doc. AI 14/2), ha concluso che l’assicurata è

globalmente inabile al lavoro nella misura del 50% dal mese di settembre 2005.

Al

riguardo va qui ricordato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 nella

causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni

espresse dai medici SMR sottolineando che in caso di divergenza tra il medico

curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova

perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un

rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI)

- dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard

de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport

médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de

divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de

manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La

valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt

s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf.

consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR

ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif

que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du

déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu

de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière

propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne

fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)”

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03,

consid. 3.2)

Ciò

deve quindi a maggior ragione valere in caso di pieno accordo tra parere del

medico curante e valutazione del SMR, come nel caso di specie.

Del

resto il dr. __________, nella lettera 24 maggio 2007 indirizzata all’Ufficio

AI (doc. AI 25/1-2), non attesta e tanto meno documenta un peggioramento della

situazione valetudinaria e, limitandosi a osservare che “(…) un’ulteriore

valutazione sarebbe indicata (…)”, conclude in modo del tutto generico che “(…)

la paziente soffre di emicrania con disestesie iperestesie dell'emicorpo destro

con, al dire della paziente e clinicamente non sempre valutabile, delle

debolezze nella mano destra. Queste emicranie sicuramente limitano ancora di

più un rendimento della paziente in qualsiasi lavoro finora svolto. (…)”.

Dal

rapporto d’uscita 13 maggio 2006 (doc. AI 25/7-9), sottoscritto dal Primario,

dr. __________, dal Capo-Servizio, dr. __________ e dal medico assistente, dr. __________,

dell’Ospedale __________ di __________, risulta inoltre che:

"

(…)

Ad1: La paziente viene ricoverata in reparto, si richiede

una valutazione specialistica neurologica del Dr. __________, medico che già

conosce la paziente (alleghiamo il referto). In data 10.05.2006 si esegue una

TAC cerebri, non si rilevano lesioni focali, non emorragie, lieve atrofia

cerebrale per l'età. Come consigliato dal neurologo si introduce un trattamento

antiaggregante non potendo escludere un'origine ischemica della sintomatologia,

si predilige il Plavix rispetto all'Aspirina cardio dati i pregressi episodi di

colite ulcerosa. Si organizza una risonanza magnetica cerebrale con assistenza

di anestesista (dati i problemi di claustrofobia avuti in passato) per il

24.05.2006 in regime ambulatoriale presso l'ospedale __________.

Durante la degenza regressione dei disturbi neurologici,

non insorgenza di nuovi deficit.

Ad2: L'anemia microcitica ipocromica normorigenerativa si

rileva essere di origine ferripriva, la ferritina è 3,7 pmol/l. Il deficit di

ferro calcolato è di 1115 mg. L'anamnesi ginecologica è bland, le perdite

mestruali vengono riferite come normali. Vi è probabilmente un'origine

carenziale in paziente da tempo a dieta. Per escludere una perdita dal tratto gastrointestinale,

dopo aver consultato il gastroenterologo Dr. __________, che in passato a 3

riprese aveva esaminato endoscopicamente la paziente, si procede con la ricerca

di sangue occulto nelle feci. Per il momento si rinuncia all'esecuzione di una

nuova colonscopia. Dal lato terapeutico si introduce una sostituzione con ferro

per via endovenosa data l'intolleranza al ferro per os riferita dalla paziente.

(…)." (doc. AI 25/8)

Il

dr. __________, FMH in neurologia, nel rapporto 10 maggio 2006, non si è

pronunciato sulla capacità lavorativa e ha espresso la seguente valutazione:

“(…) non è possibile dire se si tratti di un problema funzionale o organico,

non vi sono i criteri per un’origine emicranica (esordio acuto, durata prolungata,

assenza di disturbi visivi o cefalea), lo sviluppo di un disturbo sensitivo di

topografia cheiro-orale deve comunque far ricercare una patologia vascolare.

Richiederei una RM cerebrale prima di discutere la necessità di un bilancio

cardiovascolare completo.” (doc. AI 25/15).

Il

dr. __________, Capo-Servizio del Dipartimento di radiologia diagnostica e

interventistica dell’Ospedale __________ di __________, nel referto radiologico

24 maggio 2006, MRI cerebrale in sedazione profonda del 24.05.2006 (doc. AI

25/5-6), ha concluso che “(…) a parte un polipo di aspetto infiammatorio alla base

del seno mascellare di des. non vi sono reperti degni di nota a livello

intra-cerebrale in particolare non si evidenziano lesioni ischemiche

emorragiche o di sospetta origine neoplastica.”.

Infine,

ancora nel rapporto 2 giugno 2006 indirizzato al dr. __________ (doc. AI 25/3),

il dr. __________ non si è espresso sulla capacità lavorativa e, ritenuti i dati

clinici sopra esposti e considerato il duplex carotideo e vertebrale normale, ha

concluso che “(…) per la normalità della RM cerebrale e del duplex penso che si

possa sospendere l’antiaggregazione. Rimangono poco chiari i disturbi sensitivi

residui alla mano ds, che oltrepassano comunque il territorio di un singolo

tronco nervoso. Verificherei ancora sierologie per Lues, Lyme, ANA e Lupus anticoagulans.

(…)”.

Va

qui ricordato che se da una parte la

procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i

fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,

dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la

sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il

dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle

parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie,

avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti

rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V

264 consid. 3b con riferimenti).

Ora,

questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi

chiari e sufficienti per valutare l'inabilità lavorativa dell'assicurata sino all'emanazione

del querelato provvedimento (il giudice

delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in

base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui essa è

state resa; DTF 130 V 140, 129 V 4, 121 V 366 consid. 1b) senza che si

renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti.

In

questo senso – rilevato che quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti) e che un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con

riferimenti) – la domanda volta all’esperimento di “(…) un eventuale

accertamento medico (…)” (XI, pag. 2) va disattesa.

In

conclusione, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze

specialistiche, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di

intraprendere tutto quanto

sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico

cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,

Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeits-prinzip im

schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V

28 consid. 4a e sentenze

ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG,

Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato con il grado della

verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali

(DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che sino al momento dell’emanazione del querelato provvedimento l'assicurata

presentava una incapacità lavorativa del 50% nella sua precedente attività

professionale o in altre attività adeguate.

Ciononostante

va fatto presente all’assicurata che in caso di peggioramento rilevante delle

condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione

medica, essa potrà in futuro presentare una nuova domanda di prestazioni.

2.11. L’assicurata

ha contestato la limitazione complessiva del 32% fissata dall’assistente

sociale nell’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia

domestica 10 novembre 2006 (doc. AI 17/1-7) e la ripartizione tra l’attività di

casalinga (89%) e salariata (11%) considerata dall’Ufficio AI (doc. AI 24/2).

Per

quanto riguarda alla prima censura questo Tribunale rileva che, sulla base

degli accertamenti fatti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver fissato

gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, l'assistente sociale ha

stabilito una limitazione complessiva del 32% (doc. AI 17/6).

Valutando

i singoli impedimenti, con motivazioni pertinenti, la responsabile ha tenuto

conto delle dichiarazioni dell’assicura-ta in merito alle limitazioni ad eseguire

talune mansioni domestiche.

Considerato

che l’insorgente non ha formulato alcuna precisa contestazione e si è limitata

a sostenere in modo del tutto generico che “(…) il grado di limitazione quale

casalinga è stato fissato in maniera troppo basso rispetto alle constatazioni

della fattispecie esperite dal servizio incaricato (v. doc. 17-4): riteniamo

che i differenti gradi di limitazione dovevano essere fissati almeno al doppio

(…)” (XI, pag. 2), questo Tribunale ritiene che alla valutazione

dell’assistente sociale vada prestata piena adesione, ritenuto in particolare

come essa abbia compiutamente valutato le difficoltà e l’esigibilità di ogni

singola mansione casalinga.

Va

inoltre rilevato che nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente

stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri

di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un valore complessivo del

100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito dell'economia

domestica.

Conforme

alla giurisprudenza (cfr. DTF 130 V 97, STF I 126/07 del 6 agosto 2007) è del

resto anche la presa in considerazione della ripartizione dei compiti

all’interno della famiglia e quindi della collaborazione fornita nella gestione

dell’economia domestica da parte dei familiari.

In

merito alla ripartizione delle quote tra attività salariata e casalinga il TCA

rileva che dagli atti risulta che l’assicurata ha lavorato, dal 26 marzo 2004

al 30 giugno 2005, per tre ore settimanali presso la __________ (impiego questo

da lei disdetto per motivi di salute; doc. AI 20/1-3) e, sempre per tre ore

settimanali, dal 1. giugno 2001 al 31 luglio 2004, presso la __________ (doc.

AI 21/1-3).

Considerato

che già dal 15 giugno 2005 l’assicurata era in cura presso la dr.ssa __________

che ha diagnosticato una sindrome ansioso-depressiva medio-grave e una sindrome

somatoforme indifferenziata da più di 10 anni (doc. AI 11/1), questo Tribunale

ritiene che, per il solo fatto che le due attività lavorative in parola siano

state sciolte prima dell’inizio dell’inabilità lavorativa ritenuta dall’Ufficio

AI del 50% dal mese di settembre 2005, non è possibile escludere con la sufficiente

tranquillità che queste attività non siano state sciolte per motivi di salute.

In

ogni caso, anche aderendo al calcolo della ripartizione così come proposto

dall’assicurata, salariata 26,25% (100 x [4.5 + 3 + 3 ore settimanali] : 40 =

26,25%) e casalinga 73,75% (100 – 26,25 = 73,75) – ribadito che la limitazione

complessiva del 32% deve essere confermata – il grado di invalidità non sarebbe

pensionabile in quanto inferiore al 40%.

Infatti

(26,25 x 50%) + (73,75% x 32%) = 36,73%.

Di

conseguenza, anche in questa ipotesi, l’assicurata non avrebbe diritto ad una

rendita.

2.12. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà

al prossimo considerando), le spese per fr. 200.-- sono poste a carico della

ricorrente.

2.13. La

ricorrente ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assi-stenza giudiziaria

con gratuito patrocinio.

Ai

sensi dell’art. 61 cpv. 1 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve

essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo

giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale

norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2

lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva

che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se

del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 cpv. 1 lett. f LPGA mantiene il

principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza

giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione

della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser,

op. cit., ad art. 61, n. 86, pag. 626).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –

rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (U. Kieser, “ATSG – Kommentar”,

ad art. 61, n. 88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno

(cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno

indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente

privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con

riferimenti).

Il

TCA, chiamato ora a pronunciarsi, ritiene che nella presente fattispecie non

sia soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole (cfr. STFA

del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA dell'8 febbraio 2001 nella

causa B., I 446/00; STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N., U 220/99; STFA

del 17 ottobre 2001 nella causa X,1P.569/2001; STFA del 6 marzo 2001 nella

causa E. e E.,5P.426/2000; STFA del 17 maggio 2000 nella causa B., 1P

281/2000; DTF 119 Ia 253 consid. 3b).

Tale

presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue

che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe

al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA del 26

settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b;

DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese

massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).

Per

valutare, in sede ricorsuale, la probabilità di esito favorevole è infatti sufficiente

che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di

essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un

ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA del 9

agosto 2005 nella causa M., K 75/05; STFA del 10 agosto 2005 nella causa M., I

173/04; STFA del 29 agosto 2005 nella causa H., I 422/04; STFA non pubbl. del

29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).

Inoltre,

quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano

o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande

non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF

124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F. Trezzini, op.

cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).

Nel

caso concreto, alla luce della giurisprudenza federale, la presente vertenza

doveva apparire, dopo un esame forzatamente sommario, destinata all'insuccesso

già al momento della presentazione del ricorso, in quanto le prospettive di

esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.

In effetti, come esposto ai considerandi precedenti, dagli elementi fattuali

emerge in modo chiaro l’impossibilità di riconoscere alla ricorrente il diritto

a prestazioni ritenuto che ella, dal mese di settembre 2005, va ritenuta abile

al lavoro nella misura del 50% nella sua professione e che, anche volendo

considerare la ripartizione delle quote tra salariata e casalinga da lei

proposte – considerata la contestazione del tutto immotivata della limitazione

complessiva del 32% –, in ogni caso non avrebbe raggiunto un grado d’invalidità

pensionabile.

In

simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti

cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

La

domanda volta all’ottenimento dell’assistenza giudiziaria con esonero dalle

spese è respinta.

3.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico della ricorrente.

4.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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