32.2007.196
Visto il parere del medico SMR,ritenuta la limitazione complessiva stabilita nell'inchiesta domiciliare e considerato che (anche applicando la ripartizione tra salariata e casalinga da lei pretesa) A.
4 dicembre 2007Italiano38 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
32.2007.196
Data decisione, Autorità:
04.12.2007, TCA
Titolo:
Visto il parere del medico SMR,ritenuta la limitazione complessiva stabilita nell'inchiesta domiciliare e considerato che (anche applicando la ripartizione tra salariata e casalinga da lei pretesa) A. non raggiunge un grado d'invalidità pensionabile,a ragione UAI ha negato il diritto ad una rendita
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
DIRITTO ALLA RENDITA
OBBLIGO DI COLLABORARE
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 28ter LAI
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 61 cpv. 1 let. f LPGA
art. 27 OAI
art. 27bis OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.196
FS/td
Lugano
4 dicembre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 8 giugno 2007 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 8 maggio
2007 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI
1, classe __________, attiva quale portinaia per la __________ di __________
(doc. AI 10/1-5), nel marzo 2006 ha presentato una richiesta di prestazioni AI
per adulti in quanto affetta da “(…) sindrome ansioso-depressivo (…)” (doc. AI
1/1-7).
Esperiti
gli accertamenti del caso, tra cui un’inchiesta economica per le persone che si
occupano dell’economia domestica, con decisione 8 maggio 2007 (doc. AI 24/1-3),
preceduta da un progetto del 15 marzo 2007 (doc. AI 23/1-2), l’Ufficio AI,
fissato un grado d’invalidità del 34%, ha negato il diritto ad una rendita motivando:
"
(…)
L'inizio dell'inabilità lavorativa attestata,
medicalmente sostenibile e quantificata in un 50% nell'attività di portinaia,
risale al mese di settembre 2005. Dal 2001 al mese di giugno del 2005
l'assicurata aveva svolto altre due attività lucrative nella misura complessiva
di 6 ore settimanali.
Visto che il rapporto con questi due datori di lavoro è
stato sciolto prima dell'inizio dell'inabilità lavorativa citata sopra, le
rispettive ore lavorative non sono considerate nel calcolo effettuato per
ottenere la suddivisione percentuale tra lo stato di salariata e quello di casalinga.
Lo stipendio percepito per i lavori di portineria corrisponde a 4,5 ore
lavorative alla settimana, ossia all'11% rispetto ad un impiego a tempo pieno
di 42 ore. La suddivisione in percentuale tra le due distinte attività è quindi
dell'11% quale salariata e 89% quale casalinga.
L'inchiesta esperita al domicilio per determinare gli
impedimenti e la loro entità nell'ambito della conduzione della propria
economia domestica ha rilevato un impedimento del 32%.
Qui di seguito vengono riportati i valori che
determinano il grado d'inabilità complessivo e rispettivo grado d'invalidità.
Attività Quota parte Limitazione
Grado d'invalidità parziale
Casalinga 89% 32% 28.5
Salariata 11% 50%
5.5
Grado d'invalidità totale 34.0
Decidiamo pertanto:
• Il grado d'incapacità lavorativa e d'invalidità non
raggiunge il livello minimo per avere diritto all'ottenimento della richiesta
rendita d'invalidità. La richiesta di prestazioni è pertanto respinta.
(…).” (doc. AI 24/2)
1.2. Contro
questa decisione l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA,
completato con scritto 20 giugno 2006, con il quale, fondandosi sullo scritto
24 maggio 2007 del dr. __________, ha contestato la valutazione medica mettendosi
a disposizione per eseguire tutti gli accertamenti necessari a rivalutare il
suo stato psicofisico.
1.3. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso osservando:
"
(…)
con riferimento al ricorso in oggetto, abbiamo valutato
le considerazioni dell'assicurata, la quale contesta la valutazione del suo
danno alla salute da parte dell'Ufficio AI sostenendo di presentare una
maggiore incapacità lavorativa e quindi un più elevato grado d'invalidità e
richiama a tale proposito il certificato medico 24 maggio 2007 del medico curante
Dr. __________ (doc. 25-1, inc. AI).
Si osserva che il ricorso ed il citato certificato
medico non portano e dimostrano elementi inerenti lo stato di salute
dell'assicurata che non siano già stati considerati e valutati nell'ambito
della decisione impugnata, trattandosi al contrario di problemi noti e valutati
(cfr. certificato Dr. __________ del 19 gennaio 1995, doc. 8-16, inc. AI). Non
viene inoltre precisata e quantificata una maggior incapacità lavorativa. Una
diversa valutazione rispetto alla decisione impugnata non è quindi
giustificata.
(…)." (doc. VI)
1.4. Con
scritto 18 luglio 2007 l’avv. RA 1, divenuto nel frattempo suo rappresentante,
ha inoltrato un’istanza per assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio e ha
chiesto la trasmissione dell’intero incarto AI.
Con
ulteriore scritto 20 agosto 2007 l’avv. RA 1 ha sostenuto che:
"
(…)
La ricorrente ha motivato che il suo stato di salute è
peggiorato, da intendersi sia quale critica ad una valutazione non corretta
alla base della decisione dell'UAI, sia e inoltre quale effettivo peggioramento
dopo la constatazione dell'AI.
In particolare, dall'incarto AI risulta che le altre
due attività lucrative (presso la __________ e l'__________), sono state
interrotte a causa del peggioramento dello stato dell'assicurata. Pertanto non
è stato corretto da parte dell'UAI non tener conto di tale incapacità lavorativa.
Inoltre non trova fondamento tener in considerazione un
impiego a tempo pieno basato su 42 ore, invece delle 40 ore usuali per la
maggior parte delle professioni.
La quota parte di attività quale salariata dovrebbe
pertanto ammontare almeno al 26.25%, quindi con un grado d'invalidità parziale
almeno del 13.125%.
Si deve pure ritenere che il grado di limitazione quale
casalinga è stato fissato in maniera troppo basso rispetto alle constatazioni
della fattispecie esperite dal servizio incaricato (v. doc. 17-4): riteniamo
che i differenti gradi di limitazione dovevano essere fissati almeno al doppio
e pertanto con un grado d'invalidità parziale del 47.2% (quota a parte
casalinga 73.75% x 64% limitazione).
Si giunge pertanto ad un grado d'invalidità totale di
almeno il 60.325% e quindi all'assicurata dovrebbe essere già riconosciuto un ¾
di rendita d'invalidità sulla base della situazione già conosciuta.
Per quanto riguarda il peggioramento della situazione
dopo le ultime constatazioni fatte dall'AI, non si può ritenere la situazione
uguale a quella già nota, come sostenuto dall'AI.
Infatti quanto attesta il Dr. __________ (doc. 25-1,
inc. AI) va oltre a quanto certificato dal Dr. __________ nel lontano 1995
(doc. 8-16).
Su quest'aspetto e quale ulteriore mezzo di
prova si chiede un eventuale accertamento medico.
Tenuto conto di tale peggioramento di salute il grado
d'invalidità dovrebbe pertanto fissarsi oltre al 70% e quindi con diritto ad
una rendita intera d'invalidità (…)." (doc. VI)
1.5. Con
scritto 21 agosto 2007 il rappresentante dell’assicurata ha trasmesso al TCA il
Certificato per l’ammissione all’assi-stenza giudiziaria.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il
diritto a una rendita. La ricorrente postula il diritto ad una rendita intera.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta
permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o
psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli
elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono
quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, pag. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una
rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono
invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a
un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato
dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag. 543 consid. 2;
Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations,
Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).
Nel
confronto dei redditi la giurisprudenza – di regola – non tiene conto di
fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,
le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325
consid. 2b; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, pag. 232).
La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione
personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno.
Secondo
il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1. gennaio 2007 Tribunale
federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità
di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va precisato che, secondo una sentenza
del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il
raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale
diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta
Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di
pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo
successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una
modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità
essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale
principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26
giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa
R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella
causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella
causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.4. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b, I 148/98; Locher,
Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni
fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,
devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è
ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S.
F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,
la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98 consid.
3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
2.5. D’altra
parte va ricordato che se un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività
lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del
concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché – in simili
condizioni – l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno.
Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una
attività lucrativa.
Per
questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA parifica l'impedimento di svolgere le proprie
mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo
dell'invalidità: SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 p. 246 consid.
2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit,. p. 199).
A
sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI precisa:
" Per mansioni consuete di una persona senza
attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare
gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività
artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende
ogni attività svolta dalla comunità."
L’invalidità
viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da
effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001
pag. 158 consid. 3c).
Si
paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza
del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando
l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J. L. Duc, Les assurances
sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,
Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).
Di
regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato
è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le
incombenze che lo concernono.
Questa
presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora
più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la
maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139;
Valterio, op. cit., pag. 211).
L'importanza
dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla
struttura famigliare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle
circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza
figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella
in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
2.6. Nel
caso in cui invece l’interessato svolga solo parzialmente un’attività lucrativa
torna applicabile l’art. 28 cpv. 2ter LAI secondo cui:
"Qualora l’assicurato eserciti un’attività
lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge,
l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se
inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è
determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la
parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita
nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e
poi determinare il grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei
due ambiti."
Giusta
l’art. 27bis OAI:
"
Quando si possa
presumere che gli assicurati che esercitano solo parzialmente un’attività
lucrativa o lavorano gratuitamente nell’azienda del coniuge, senza soffrire di
un danno alla salute, eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto
alla rendita un’attività lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata
esclusivamente secondo i principi validi per le persone esercitanti un’attività
lucrativa."
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo
misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in
DTF 125 V 146.
La
giurisprudenza di cui alla DTF 125 V 146 è stata confermata in una sentenza I
156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.
Essa
è stata ribadita in una STF 9c 15/2007 del 25 luglio 2007 e in una STF I 126/07
del 6 agosto 2007, destinate alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale.
2.7. Al
fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità,
si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa
immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito
verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se,
ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato
un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994
pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V
150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella causa M.M; Valterio, op. cit., pag. 109;
Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG
über die IV, Zurigo 1997, pag. 28, 30; Blanc, La procédure administrative en
assurance-invalidité, Fribourg 1999, pagg. 190s).
2.8. Nella
fattispecie, dopo aver ricevuto la richiesta di prestazioni, l’amministrazione
ha interpellato il dr. __________, FMH in medicina interna e la dr.ssa __________,
FMH in psichiatria e psicoterapia.
Il
dr. __________, nel rapporto medico 27 marzo 2006 (doc. AI 8/1-2), posta la
diagnosi di “(…) 1. stato dopo colite ulcerosa nel 2003. Attualmente nei limiti
della norma. 2. Mancanza di ferro con intermittenti fasi di anemia ferripriva.
3. Sospetto tunnel carpale più a dx che a sx. 4. Stato dopo paralisi facciale
nel 2003. 5. Stato dopo sterilizzazione laparoscopica. 6. Consumo di Temesta,
Xanax nel senso di un abuso dovuto all’ansia. 7. Diffusi dolori alla gamba dx,
tipo tendomiosi. Per la diagnosi psichiatrica, vi prego di rivolgervi
direttamente alla Dr.ssa __________. (…)”, circa l’incapacità al lavoro ha osservato
che “(…) la paziente attualmente lavora come casalinga e da quello che mi
risulta non lavora. Non ho mai emesso dei certificati d’inabilità. Sono del
parere che questo sia di competenza della psichiatra curante. (…)” e
puntualizzato che “(…) per quanto riguarda l’allegato al rapporto, sono del
parere che la paziente potrebbe fare lavori come donna di pulizie senza alzare
pesi in modo ripetuto o sopra 10 kg, con flessione e rotazione. La paziente
sarebbe abile al 100% con le limitazioni sopra citate. (…)”.
La
dr.ssa __________, nel rapporto medico 12 giugno 2006 (doc. AI 11/1-4), posta
la diagnosi di “(…) sindrome ansioso-depressiva medio-grave (ICD-10: F41.2), da
più di 10 anni; sindrome somatoforme indifferenziata (ICD-F45.1), da più di 10
anni (…)”, ha attestato un’incapacità lavorativa quale portinaia del 50% e
l’impossibilità a svolgere altre attività lavorative.
Il
dr. __________, medico SMR, nel rapporto 10 agosto 2006 (doc. AI 14/1-3), ha
espresso la seguente raccomandazione: “(…) casalinga, in parte anche portinaia.
A livello somatico secondo il medico curante dr. __________ nel suo rapporto
del 3.2006 non vi sono limitazioni dal punto di vista somatico se non nel evitare
attività di tipo pesante e ripetitivo. La solo limitazione è dettata dalla
componente psichica che limita l’Ata nella continuità d’esecuzione e diminuisce
il rendimento lavorativo anche per la presenza di anemia su/con colite ulcerosa
attualmente in fase di stabilità. Propongo di ritenere quindi giustificato una
limitazione globale al massimo del 50% dal 9.2005 data dell’ospedalizzazione in
clinica __________. Una migliore valutazione si potrà avere con l’inchiesta casalinghe.
Ricordo che se si presentasse una recidiva della colite ulcerosa (sempre
possibile) vi sarà allora un peggioramento della globale esigibilità
lavorativa.”.
Il
dr. __________, con lettera 24 maggio 2007 (doc. AI 25/1-2), ha trasmesso
all’Ufficio AI ulteriore documentazione medica rilevando che “(…) la paziente attualmente
ha una sintomatologia di debolezza della mano destra con disestesie periorali
della mano destra, come anche dell'emicorpo destro, persistenti. Malgrado che
siano stati valutati ritengo che un ulteriore valutazione sarebbe indicata. La
paziente per problemi finanziari (non pagamento del suo premio di Cassa Malati)
non riesce ad assumere e a provvedere a tali interventi. Mia valutazione come
medico di famiglia. La paziente soffre di emicrania con disestesie iperestesie
del emicorpo destro con, al dire della paziente e clinicamente non sempre
valutabile, delle debolezze nella mano destra. Queste emicranie sicuramente limitano
ancora di più un rendimento della paziente in qualsiasi lavoro finora svolto.
Visto che il mio ultimo rapporto è datato 27.03.2006, ritengo che queste informazioni
siano importanti prima di procedere all’esecuzione della decisione da voi
espressa il 06 (ndr. recte: l’8) maggio 2007. (…)”.
2.9. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso
valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli
esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta
l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)
e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento
della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate
(STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25
febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid.
3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001
pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo
2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa
il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998
nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24
dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e
332; ZAK 1986 pag. 189).
In
un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia
giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio
non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo
per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli
interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio
1995 in re A. C; cfr. anche DTF
123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che
ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine,
non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità
(DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in
un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in
dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle
particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati
Fatti
i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa
G.C., I 355/03, consid. 5).
Per
quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle
cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,
pag. 230).
Inoltre, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori
il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed
indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un
altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
Infine,
va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto
affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia
del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag.
628-629, in particolare la nota
158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare
la DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.
In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico
l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta
e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27
settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I
683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I
384/04).
2.10. Dopo
attenta analisi degli atti questa Corte ritiene che, conformemente
alla giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici (consid.
2.9), a ragione l’Ufficio AI, sulla base della documentazione medica sopra
esposta (consid. 2.8, in particolare le valutazioni del medico SMR espresse nel
rapporto 10 agosto 2006 sub doc. AI 14/2), ha concluso che l’assicurata è
globalmente inabile al lavoro nella misura del 50% dal mese di settembre 2005.
Al
riguardo va qui ricordato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 nella
causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni
espresse dai medici SMR sottolineando che in caso di divergenza tra il medico
curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova
perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un
rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI)
- dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard
de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport
médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de
divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de
manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La
valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt
s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf.
consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR
ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif
que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du
déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu
de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière
propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne
fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)”
(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03,
consid. 3.2)
Ciò
deve quindi a maggior ragione valere in caso di pieno accordo tra parere del
medico curante e valutazione del SMR, come nel caso di specie.
Del
resto il dr. __________, nella lettera 24 maggio 2007 indirizzata all’Ufficio
AI (doc. AI 25/1-2), non attesta e tanto meno documenta un peggioramento della
situazione valetudinaria e, limitandosi a osservare che “(…) un’ulteriore
valutazione sarebbe indicata (…)”, conclude in modo del tutto generico che “(…)
la paziente soffre di emicrania con disestesie iperestesie dell'emicorpo destro
con, al dire della paziente e clinicamente non sempre valutabile, delle
debolezze nella mano destra. Queste emicranie sicuramente limitano ancora di
più un rendimento della paziente in qualsiasi lavoro finora svolto. (…)”.
Dal
rapporto d’uscita 13 maggio 2006 (doc. AI 25/7-9), sottoscritto dal Primario,
dr. __________, dal Capo-Servizio, dr. __________ e dal medico assistente, dr. __________,
dell’Ospedale __________ di __________, risulta inoltre che:
"
(…)
Ad1: La paziente viene ricoverata in reparto, si richiede
una valutazione specialistica neurologica del Dr. __________, medico che già
conosce la paziente (alleghiamo il referto). In data 10.05.2006 si esegue una
TAC cerebri, non si rilevano lesioni focali, non emorragie, lieve atrofia
cerebrale per l'età. Come consigliato dal neurologo si introduce un trattamento
antiaggregante non potendo escludere un'origine ischemica della sintomatologia,
si predilige il Plavix rispetto all'Aspirina cardio dati i pregressi episodi di
colite ulcerosa. Si organizza una risonanza magnetica cerebrale con assistenza
di anestesista (dati i problemi di claustrofobia avuti in passato) per il
24.05.2006 in regime ambulatoriale presso l'ospedale __________.
Durante la degenza regressione dei disturbi neurologici,
non insorgenza di nuovi deficit.
Ad2: L'anemia microcitica ipocromica normorigenerativa si
rileva essere di origine ferripriva, la ferritina è 3,7 pmol/l. Il deficit di
ferro calcolato è di 1115 mg. L'anamnesi ginecologica è bland, le perdite
mestruali vengono riferite come normali. Vi è probabilmente un'origine
carenziale in paziente da tempo a dieta. Per escludere una perdita dal tratto gastrointestinale,
dopo aver consultato il gastroenterologo Dr. __________, che in passato a 3
riprese aveva esaminato endoscopicamente la paziente, si procede con la ricerca
di sangue occulto nelle feci. Per il momento si rinuncia all'esecuzione di una
nuova colonscopia. Dal lato terapeutico si introduce una sostituzione con ferro
per via endovenosa data l'intolleranza al ferro per os riferita dalla paziente.
(…)." (doc. AI 25/8)
Il
dr. __________, FMH in neurologia, nel rapporto 10 maggio 2006, non si è
pronunciato sulla capacità lavorativa e ha espresso la seguente valutazione:
“(…) non è possibile dire se si tratti di un problema funzionale o organico,
non vi sono i criteri per un’origine emicranica (esordio acuto, durata prolungata,
assenza di disturbi visivi o cefalea), lo sviluppo di un disturbo sensitivo di
topografia cheiro-orale deve comunque far ricercare una patologia vascolare.
Richiederei una RM cerebrale prima di discutere la necessità di un bilancio
cardiovascolare completo.” (doc. AI 25/15).
Il
dr. __________, Capo-Servizio del Dipartimento di radiologia diagnostica e
interventistica dell’Ospedale __________ di __________, nel referto radiologico
24 maggio 2006, MRI cerebrale in sedazione profonda del 24.05.2006 (doc. AI
25/5-6), ha concluso che “(…) a parte un polipo di aspetto infiammatorio alla base
del seno mascellare di des. non vi sono reperti degni di nota a livello
intra-cerebrale in particolare non si evidenziano lesioni ischemiche
emorragiche o di sospetta origine neoplastica.”.
Infine,
ancora nel rapporto 2 giugno 2006 indirizzato al dr. __________ (doc. AI 25/3),
il dr. __________ non si è espresso sulla capacità lavorativa e, ritenuti i dati
clinici sopra esposti e considerato il duplex carotideo e vertebrale normale, ha
concluso che “(…) per la normalità della RM cerebrale e del duplex penso che si
possa sospendere l’antiaggregazione. Rimangono poco chiari i disturbi sensitivi
residui alla mano ds, che oltrepassano comunque il territorio di un singolo
tronco nervoso. Verificherei ancora sierologie per Lues, Lyme, ANA e Lupus anticoagulans.
(…)”.
Va
qui ricordato che se da una parte la
procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i
fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,
dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la
sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione
della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il
dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle
parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie,
avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti
rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V
264 consid. 3b con riferimenti).
Ora,
questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi
chiari e sufficienti per valutare l'inabilità lavorativa dell'assicurata sino all'emanazione
del querelato provvedimento (il giudice
delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in
base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui essa è
state resa; DTF 130 V 140, 129 V 4, 121 V 366 consid. 1b) senza che si
renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti.
In
questo senso – rilevato che quando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.
47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure
DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c
con riferimenti) e che un tale modo di procedere non lede il diritto di essere
sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c con
riferimenti) – la domanda volta all’esperimento di “(…) un eventuale
accertamento medico (…)” (XI, pag. 2) va disattesa.
In
conclusione, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze
specialistiche, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di
intraprendere tutto quanto
sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico
cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i
riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,
Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeits-prinzip im
schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V
28 consid. 4a e sentenze
ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG,
Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato con il grado della
verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali
(DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che sino al momento dell’emanazione del querelato provvedimento l'assicurata
presentava una incapacità lavorativa del 50% nella sua precedente attività
professionale o in altre attività adeguate.
Ciononostante
va fatto presente all’assicurata che in caso di peggioramento rilevante delle
condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione
medica, essa potrà in futuro presentare una nuova domanda di prestazioni.
2.11. L’assicurata
ha contestato la limitazione complessiva del 32% fissata dall’assistente
sociale nell’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia
domestica 10 novembre 2006 (doc. AI 17/1-7) e la ripartizione tra l’attività di
casalinga (89%) e salariata (11%) considerata dall’Ufficio AI (doc. AI 24/2).
Per
quanto riguarda alla prima censura questo Tribunale rileva che, sulla base
degli accertamenti fatti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver fissato
gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, l'assistente sociale ha
stabilito una limitazione complessiva del 32% (doc. AI 17/6).
Valutando
i singoli impedimenti, con motivazioni pertinenti, la responsabile ha tenuto
conto delle dichiarazioni dell’assicura-ta in merito alle limitazioni ad eseguire
talune mansioni domestiche.
Considerato
che l’insorgente non ha formulato alcuna precisa contestazione e si è limitata
a sostenere in modo del tutto generico che “(…) il grado di limitazione quale
casalinga è stato fissato in maniera troppo basso rispetto alle constatazioni
della fattispecie esperite dal servizio incaricato (v. doc. 17-4): riteniamo
che i differenti gradi di limitazione dovevano essere fissati almeno al doppio
(…)” (XI, pag. 2), questo Tribunale ritiene che alla valutazione
dell’assistente sociale vada prestata piena adesione, ritenuto in particolare
come essa abbia compiutamente valutato le difficoltà e l’esigibilità di ogni
singola mansione casalinga.
Va
inoltre rilevato che nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente
stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri
di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un valore complessivo del
100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito dell'economia
domestica.
Conforme
alla giurisprudenza (cfr. DTF 130 V 97, STF I 126/07 del 6 agosto 2007) è del
resto anche la presa in considerazione della ripartizione dei compiti
all’interno della famiglia e quindi della collaborazione fornita nella gestione
dell’economia domestica da parte dei familiari.
In
merito alla ripartizione delle quote tra attività salariata e casalinga il TCA
rileva che dagli atti risulta che l’assicurata ha lavorato, dal 26 marzo 2004
al 30 giugno 2005, per tre ore settimanali presso la __________ (impiego questo
da lei disdetto per motivi di salute; doc. AI 20/1-3) e, sempre per tre ore
settimanali, dal 1. giugno 2001 al 31 luglio 2004, presso la __________ (doc.
AI 21/1-3).
Considerato
che già dal 15 giugno 2005 l’assicurata era in cura presso la dr.ssa __________
che ha diagnosticato una sindrome ansioso-depressiva medio-grave e una sindrome
somatoforme indifferenziata da più di 10 anni (doc. AI 11/1), questo Tribunale
ritiene che, per il solo fatto che le due attività lavorative in parola siano
state sciolte prima dell’inizio dell’inabilità lavorativa ritenuta dall’Ufficio
AI del 50% dal mese di settembre 2005, non è possibile escludere con la sufficiente
tranquillità che queste attività non siano state sciolte per motivi di salute.
In
ogni caso, anche aderendo al calcolo della ripartizione così come proposto
dall’assicurata, salariata 26,25% (100 x [4.5 + 3 + 3 ore settimanali] : 40 =
26,25%) e casalinga 73,75% (100 – 26,25 = 73,75) – ribadito che la limitazione
complessiva del 32% deve essere confermata – il grado di invalidità non sarebbe
pensionabile in quanto inferiore al 40%.
Infatti
(26,25 x 50%) + (73,75% x 32%) = 36,73%.
Di
conseguenza, anche in questa ipotesi, l’assicurata non avrebbe diritto ad una
rendita.
2.12. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità
delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese
di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà
al prossimo considerando), le spese per fr. 200.-- sono poste a carico della
ricorrente.
2.13. La
ricorrente ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assi-stenza giudiziaria
con gratuito patrocinio.
Ai
sensi dell’art. 61 cpv. 1 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve
essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo
giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale
norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2
lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva
che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se
del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 cpv. 1 lett. f LPGA mantiene il
principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza
giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione
della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser,
op. cit., ad art. 61, n. 86, pag. 626).
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –
rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (U. Kieser, “ATSG – Kommentar”,
ad art. 61, n. 88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno
(cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno
indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente
privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con
riferimenti).
Il
TCA, chiamato ora a pronunciarsi, ritiene che nella presente fattispecie non
sia soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole (cfr. STFA
del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA dell'8 febbraio 2001 nella
causa B., I 446/00; STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N., U 220/99; STFA
del 17 ottobre 2001 nella causa X,1P.569/2001; STFA del 6 marzo 2001 nella
causa E. e E.,5P.426/2000; STFA del 17 maggio 2000 nella causa B., 1P
281/2000; DTF 119 Ia 253 consid. 3b).
Tale
presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue
che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe
al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA del 26
settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b;
DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese
massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).
Per
valutare, in sede ricorsuale, la probabilità di esito favorevole è infatti sufficiente
che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di
essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un
ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA del 9
agosto 2005 nella causa M., K 75/05; STFA del 10 agosto 2005 nella causa M., I
173/04; STFA del 29 agosto 2005 nella causa H., I 422/04; STFA non pubbl. del
29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).
Inoltre,
quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano
o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande
non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF
124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F. Trezzini, op.
cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).
Nel
caso concreto, alla luce della giurisprudenza federale, la presente vertenza
doveva apparire, dopo un esame forzatamente sommario, destinata all'insuccesso
già al momento della presentazione del ricorso, in quanto le prospettive di
esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.
In effetti, come esposto ai considerandi precedenti, dagli elementi fattuali
emerge in modo chiaro l’impossibilità di riconoscere alla ricorrente il diritto
a prestazioni ritenuto che ella, dal mese di settembre 2005, va ritenuta abile
al lavoro nella misura del 50% nella sua professione e che, anche volendo
considerare la ripartizione delle quote tra salariata e casalinga da lei
proposte – considerata la contestazione del tutto immotivata della limitazione
complessiva del 32% –, in ogni caso non avrebbe raggiunto un grado d’invalidità
pensionabile.
In
simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti
cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
La
domanda volta all’ottenimento dell’assistenza giudiziaria con esonero dalle
spese è respinta.
3.
Le
spese, per fr. 200.--, sono poste a carico della ricorrente.
4.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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