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Decisione

32.2007.2

Casalinga. Metodo misto

28 agosto 2007Italiano99 min

Source ti.ch

Fatti

I

medicamenti, che vengono assunti giornalmente, tendono unicamente a mantenere

stabile una situazione tutt'altro che ideale.

L'importante

combinazione di patologie constatate puntualmente dal dott. __________ è tale

da ledere l'integrità fisica della ricorrente, al punto da ridurre in modo

essenziale la sua capacità lavorativa. Nel concreto si ritiene che la

valutazione esposta dal dott. __________ nel settembre 2005 sia stata particolarmente

prudente e che l'attuale grado di incapacità lavorativa della ricorrente sia da

quantificare in misura percentualmente maggiore al 60%.

La

ricorrente lavorava a tempo pieno quale impiegata di ufficio con mansioni di segretariato

e registrazioni contabili.

La

sua attività di casalinga era quindi da ritenersi marginale ed accessoria.

Oltretutto

ella, già negli ultimi anni di attività professionale, si appoggiava a persona

esterna che assumeva i compiti di pulizia dell'abitazione, lavaggio e stiro.

Secondo

la ricorrente - in questo chiaro contesto - la valutazione del grado di invalidità

è da effettuarsi unicamente in forza del raffronto fra il reddito precedentemente

percepito e quello che eventualmente sarebbe oggi in grado di percepire.

Una

valutazione circa le importanti limitazioni connesse allo svolgimento

dell'attività di casalinga dovrebbero risultare totalmente ininfluenti nella

determinazione del grado di invalidità.

Va

da sé tuttavia che anche dal profilo dell'attività quale casalinga la

ricorrente non è in grado di adempiere alla totalità delle incombenze.

Attualmente

va sottolineato il fatto che l'aiuto della madre che aveva provvisoriamente

sostituito la persona che già in precedenza adempiva ai compiti più pesanti è

di fatto venuto meno. Pur essendo relativamente giovane la signora __________

(67 anni nel 2007) ha una salute cagionevole, una casa propria e un marito a

cui accudire prioritariamente.

In

questo mutato contesto si ritiene che - allo stato attuale - la capacità

residua della ricorrente è inferiore (per l'attività di casalinga) al 50%.

4.

La

decisione AI del 4.12.2006, contro la quale viene promosso il presente ricorso,

è giunta alla conclusione che la ricorrente non ha diritto ad una rendita

invalidità, in quanto il suo reddito potenziale (mediato dalla sua capacità

residua a svolgere l'attività di casalinga) sia da ritenersi. inferiore al 40%.

La

decisione in oggetto, resa a seguito di opposizione, quantifica tale

percentuale al 36% !

Tale decisione viene qui recisamente contestata.

Assodato

che l'ultimo stipendio annuale determinante per la ricorrente (stipendio 2004)

era di fr. 51'499.80, particolarmente fuori luogo appare la

conclusione a cui è giunto l'ufficio AI nel quantificare il reddito potenziale

della medesima, considerando l'attuale stato di salute.

In

effetti il generico riferimento che l'ufficio AI ha indicato nella propria

decisione, secondo cui la ricorrente "tenendo in considerazione le sue

esperienze professionali nel settore, complessivamente 11 anni, ed equiparando

la formazione bancaria ad un apprendistato" avrebbe potuto ottenere un

reddito annuo di fr. 31'560.-, è da ritenersi assolutamente irreale.

Tale

dato si fonderebbe per altro su di una ricerca dell'Università di __________ basata

sui salari 2002, riferibile a tutta la __________. A tale reddito annuo

corrisponderebbe uno stipendio mensile, per un impiego d'ufficio al 50%, di fr.

2'500.-.

Tale

stipendio non è oggi alla portata della ricorrente, la quale:

● non

è in grado di lavorare per più di tre ore al giorno,

● non

ha una formazione scolastica superiore,

● non ha una conoscenza di lingue

più estesa rispetto alla formazione scolastica di base,

● non ha frequentato corsi di

perfezionamento, rispettivamente legati a contabilità o altro,

● fruisce quale unico titolo di

studio dell'attestazione di capacità della scuola bancaria interna a __________.

In

queste condizioni personali, validi riferimenti per uno stipendio oggi

pretendibile alle nostre latitudini e non su suolo nazionale (è fatto noto che

sono Cantoni in __________ ove il reddito è maggiore a quello pretendibile in __________),

sono - come è stato indicato al sottoscritto dall'ufficio del lavoro con

scritto 18 dicembre 2006 che qui si produce (doc. C).

● quello dell'impiegato di

commercio del settore degli spedizionieri (settore nel quale esiste un contratto

collettivo) che quantifica in fr. 2'992.- mensili lo stipendio per un impiego a

tempo pieno ...

● quello dell'impiegato di

commercio secondo il contratto pubblicato dalla SIC (Società degli

impiegati di commercio), che quantifica in un massimo di fr. 39'000.- annui lo

stipendio per un impiego a tempo pieno. Stipendio che, riportato alle tredici

mensilità, conduce ad un reddito mensile di fr. 3'000.-.

Prendendo

pure l'importo massimo e meglio fr. 3'000.- mensili quale riferimento per un

impiego al 100% è pacifica la conclusione che uno stipendio, per un impiego al

50% (che comunque non appare pretendibile dalla ricorrente, in considerazione

del suo stato di salute), non supererà mai - alle nostre latitudini - fr.

l'800.- mensili, somma indicata nell'opposizione alla decisione che, riportata

sull'anno, porta ad un reddito potenziale di fr. 21'600.-.

5.

Considerandi

la differenza tra l'ultimo reddito annuo effettivo del 2004 (fr. 51'499.80) e

il reddito potenziale quantificato correttamente (al massimo fr. 21'600.- per

una attività al 5%, comunque non pretendibile) ci si renderà conto che la

percentuale di invalidità - anche dal profilo economico - si situa oltre il

60%." (Doc. I)

1.3

Mediante

risposta del 9 gennaio 2007 l’amministrazione ha proposto di respingere il

gravame e confermare la decisione contestata osservando:

" Il 14 settembre 2005 il perito Dott. __________ ha

chiaramente stabilito che nella concreta fattispecie "le limitazioni

(...) riducono l'attività professionale della paziente nella sua attività di

impiegata di commercio e contabile nella misura del 50%-60%".

Con

inchiesta 24 aprile 2006, l'assistente sociale incaricata ha riscontrato

un'invalidità del 35% quale casalinga.

Sottoposto

il caso pure alla consulente in integrazione professionale e preso atto delle

argomentazioni presentate con osservazioni 22 novembre 2006, il 4 dicembre 2006

è stato calcolato un grado d'invalidità inferiore al 40%. Ciò non permette

l'assegnazione d'una rendita d'invalidità.

Visto

quanto sopra, considerato come la ricorrente non presenti della documentazione

medica atta ad inficiare quanto stabilito dal perito e non sollevi censure che

mettano in dubbio le valutazioni dell'assistente sociale occupatasi del caso o

degli esperti del Servizio integrazione, si chiede che codesto lodevole

Tribunale voglia confermare la decisione impugnata e, conseguentemente,

respingere il ricorso." (Doc. IV)

1.4

In

data 15 gennaio 2007 la ricorrente, tramite il suo patrocinatore, ha

ulteriormente fatto valere:

" (...)

● lascio al tribunale la valutazione

in merito ad un ricorso alla perizia sulla capacità di reddito residuo della

signora RI 1, i criteri di riferimento applicabili sono già stati allegati al

ricorso. Si contestano nuovamente le valutazioni economiche effettuate

dall'ufficio Al sulla base di dati statistici nazionali inapplicabili al

Cantone Ticino ed in particolare nella zona di residenza della ricorrente. Si

sottolinea come, tenuto conto dello stato di salute della ricorrente,

unicamente un impiego ridotto in misura non superiore al 40% potrebbe entrare

in considerazione con un salario residuo non superiore a fr. 1'800.- mensili.

Dato lo stato di salute della medesima l'impiego dovrebbe essere oltretutto

disponibile nelle ristrette vicinanze del domicilio della ricorrente e quindi

nel __________;

● per quanto attiene allo stato di

salute della ricorrente si chiede di sentire (per semplificazione in forma

scritta) il medico dottor __________, primario dell'OBV di __________. Al

medesimo andrà richiesto un aggiornamento circa lo stato di salute della

ricorrente, un raffronto fra lo stato di salute della ricorrente allorquando ella

lavorava e oggi quale persona senza attività lucrativa (si precisa che il

medico ha avuto modo di trattare la ricorrente sia durante la sua attività

lavorativa sia dopo la cessazione della medesima), nonché le prospettive future."

(Doc. VI)

in

diritto

In

ordine

2.1

La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 della LPTCA

(STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002

nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00;

STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre

2001.

nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del

22.

dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa

C.,I 623/98).

Nel

merito

2.2

Oggetto

del contendere è sapere se RI 1 ha diritto ad una rendita d’invalidità.

2.3

Il

1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto

delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, la quale ha apportato

alcune modifiche legislative anche in ambito AI.

Al

riguardo occorre rilevare che unicamente le norme di procedura, in via di principio,

entrano immediatamente in vigore (DTF 130 V 4 consid. 2.4; SVR 2003 IV Nr. 25,

consid. 1.2.,

pag. 76; DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4°). Per quanto concerne invece

le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel

diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore

al momento in cui si è realizzata la fattispecie che deve essere valutata

giuridicamente e che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466

consid. 1; SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2).

Nella DTF 130 V 445ss., il TFA ha precisato che per l'esame relativo

all'eventuale insorgenza di un diritto a una rendita dell'assicurazione per

l'invalidità già prima dell'entrata in vigore della LPGA, occorre rifarsi ai

principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che

dichiarano applicabile l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione

dello stato di fatto giuridicamente determinante. Di conseguenza, per il

periodo fino al 31 dicembre 2002, l'esame del diritto alla rendita avviene

sulla base del precedente ordinamento, mentre a partire da questa data esso

avviene secondo le nuove norme (DTF 130 V 446 consid. 1.2.2.).

Tale

questione riveste comunque una scarsa importanza visto che, come evidenziato

dallo stesso TFA, l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna modifica sostanziale

per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per l’invalidità, i concetti

di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di raffronto

dei redditi e di revisione (della rendita d'invalidità e di altre prestazioni

durevoli) e che per tale motivo le succitate nozioni precedentemente sviluppate

dalla giurisprudenza rimangono tuttora valide (DTF 130 V 343).

2.4

Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio.

Gli

elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono

quindi:

- un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio, e

- la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità

(G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité

sociale, pag. 216ss).

Va

precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre

2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno

al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto

di rendita se sono invalidi almeno al 40 %. Nel suo nuovo tenore in vigore dal

1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno

diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al

70.

%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60 %, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi

almeno al 40 %.

Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA (cfr. art. 28 cpv. 2 vLAI)

il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe

potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato

dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua

invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni

di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2;

Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations,

Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il

reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto

invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando

la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in

condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF

128.

V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi

secondo la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei

all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini

fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b;

DTF 107 V 21 consid. 2c; G. Scartazzini, op. cit, pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures

préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158

e 1159 e la giurisprudenza citata).

La misura

dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione

personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure

reintegrative.

La

situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della

residua capacità al guadagno.

Secondo

il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di

guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono

essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Al

proposito va infine rilevato che, secondo la giurisprudenza

del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in

regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto

alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3

febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre

2002.

nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9

agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13

giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.5

Se,

però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere

invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di

guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può

cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non

si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

Per

questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di

svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo

specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1;

RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).

A

sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in

vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre

2003), precisa:

" Per mansioni consuete di una persona senza attività

lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli

usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e

di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni

attività svolta dalla comunità."

L’invalidità

viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da

effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001

pag. 158 consid. 3c).

Si

paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza

del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando

l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J.L. Duc, Les

assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer,

Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).

Di

regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se

l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno

parzialmente, le incombenze che lo concernono.

Questa

presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora

più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la

maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139;

Valterio, op. cit. pag. 211).

L'importanza

dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla

struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle

circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza

figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o

quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

2.6

Nel

caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei

fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna

applicabile l’art. 28 cpv. 2ter LAI (cfr. di seguito l’art. 27bis cpv. 1 OAI

nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1.

gennaio al 31 dicembre 2003) secondo cui

" Qualora l’assicurato eserciti un’attività lucrativa a

tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità

per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se inoltre svolge anche

le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il

capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la parte rispettiva

dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del

coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e poi determinare il

grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei due ambiti."

Giusta

l’art. 27bis cpv. 2 OAI (cfr. art. 27bis cpv. 2 OAI nella versione in vigore

sino al 31 dicembre 2003)

" Quando si possa presumere che gli assicurati che

esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa o lavorano gratuitamente

nell’azienda del coniuge, senza soffrire di un danno alla salute,

eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto alla rendita un’attività

lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata esclusivamente secondo i principi

validi per le persone esercitanti un’attività lucrativa."

Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto")

è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V

146.

2.7

Al

fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità,

si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa

immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito

verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se,

ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato

un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994

pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V

150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella causa M.M; Valterio, op. cit., pag. 109;

Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG

über die IV, Zurigo 1997, pag. 28, 30; Blanc, La procédure administrative en

assurance-invalidité, Fribourg 1999, pagg. 190s).

2.8

Ai

sensi dell'art. 29 cpv. 1 LAI:

" Il diritto alla rendita secondo l'articolo 28 nasce il

più presto nel momento in cui l'assicurato:

a. presenta un'incapacità permanente di

guadagno (art. 7 LPGA) pari almeno al 40 per cento, oppure

b. è stato, per un anno e senza notevoli

interruzioni, incapace al lavoro (art. 6 LPGA) per almeno il 40 per cento in

media."

Per

quanto attiene all’art. 29 cpv. 1 lett. a LAI, i presupposti per un’incapacità

al guadagno permanente si ritengono adempiuti allorché si può presumere che né

un miglioramento né un peggioramento dello stato di salute dell’assicurato non

debba – secondo un’analisi prognostica e non retrospettiva – intervenire in futuro

(art. 29 OAI). La lett. a dell’art. 29 cpv. 1 LAI si applica di conseguenza

allorché il danno alla salute dell’assicurato si è largamente stabilizzato ed è

essenzialmente irreversibile e suscettibile di pregiudicare la capacità di

guadagno probabilmente in modo permanente. Il carattere permanente è in

particolare dato se non sono da attendersi miglioramenti né da provvedimenti di

cura né da provvedimenti d’integrazione (cfr. STFA del 25 novembre 2005 nella

causa G., I 566/05; STFA del 18 luglio 2005 nella causa N., I 154/05).

Secondo

l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI invece, il diritto alla rendita secondo l'art. 28

LAI nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato è stato, per un anno e

senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in

media.

La

lett. b si applica alle malattie evolutive, vale a dire agli stati patologici

labili, suscettibili di evolvere verso un miglioramento o un peggioramento

(cfr. STFA del 25 novembre 2005 nella causa G., I 566/05; STFA del 18 luglio

2005.

nella causa N., I 154/05).

Di

regola il periodo di carenza incomincia non appena l'assicurato subisce una diminuzione

sensibile del suo rendimento nella professione esercitata sino a quel momento

ed il termine può cominciare a decorrere anche quando l'assicurato non subisce

alcuna perdita di guadagno o non esercita alcuna attività lucrativa (DTF 105 V

159; RCC 1979 p. 281, 1970 p. 402). Una diminuzione della capacità di lavoro

del 20% soddisfa già la nozione legale (Pratique VSI 1998 p. 126).

Dall’art.

29.

cpv. 1 lett. b LAI la giurisprudenza ha dedotto che, in caso di stato patologico

labile, esiste un’interazione tra, da una parte, la nascita del diritto alla

rendita e, d’altra parte, la sua entità e le basi di calcolo, benché sono

applicabili delle condizioni differenti.

Pertanto,

un’incapacità lucrativa del 40% almeno imputabile a un’affezione labile non

fonda alcun diritto, qualora non vi sia stata preliminarmente un’inabilità

lavorativa perlomeno equivalente durante il precedente anno di carenza.

Al

contrario, un’incapacità lavorativa del 40% almeno nel corso di un anno non è

di per sé sufficiente a fare nascere un diritto; essa deve essere perciò

seguita da un’incapacità di guadagno perlomeno equivalente.

Tutto

ciò vale per tutti i tipi di rendita definiti dalla legge (art. 28 cpv. 1 LAI.

Il

tasso medio d’inabilità lavorativa durante un anno e l’incapacità lucrativa

presente alla scadenza del periodo di carenza, devono essere cumulati e

raggiungere il grado minimo legale necessario per far nascere il diritto alla

rendita (DTF 121 V 274 consid. 6b/cc; STFA del 25 ottobre 2006 nella causa B.,

I 632/05, consid. 4.1 e del 17 agosto 2006 nella causa C., I 531/05 e I

543/05).

Se

l'assicurato esercita un'attività a tempo pieno durante almeno 30 giorni consecutivi,

il termine di 360 giorni viene interrotto (art. 29ter OAI).

Vi

è interruzione notevole del termine di 360 giorni ai sensi dell'art. 29 cpv. 1

LAI allorché l'assicurato è interamente abile e presenta, durante almeno 30

giorni consecutivi, una capacità al lavoro economicamente utilizzabile, senza

riguardo alla sua rimunerazione (RCC 1969 p. 571). Il periodo di 360 giorni non

è per contro interrotto se il tentativo di ripresa del lavoro – essendo provatamente

al di sopra delle forze dell'assicurato – è fallito, anche se esso è durato più

di 30 giorni (RCC 1964 p. 168).

2.9

L’amministrazione

ha effettuato i seguenti accertamenti.

Per

quel che concerne la capacità lavorativa, dopo aver richiamato gli atti medici

dall’assicurazione malattia collettiva della ditta datrice di lavoro

dell’assicurata (doc. AI 1), l’Ufficio AI ha interpellato il medico curante

dell’assicurata, dr. ____________________FMH in medicina interna, il quale nel

suo rapporto del 14 marzo 2005 ha posto come diagnosi con ripercussioni

sulla capacità lavorativa “Connettivite mista; sindrome lomboradicolare irritativa

L5 a dx su ernia discale”, oltre a altre diagnosi senza ripercussioni sulla

capacità lavorativa (colon irritabile, meniscectomia mediale parziale del

ginocchio sx), e l’ha dichiarata inabile al lavoro nella misura del 100% dal 1.

marzo 2005, giudicando lo stato della paziente stazionario

e la sua capacità lavorativa non migliorabile con provvedimenti sanitari (doc.

AI 13). Il curante ha prodotto documentazione attestante consulti di tipo

radiologico e internistico (doc. AI 13).

Sentito

il medico del Servizio medico regionale dell’AI (SMR) (doc. AI 14-15),

l’Ufficio AI ha sottoposto la richiedente ad una perizia eseguita dal dr. __________,

spec. FMH in reumatologia, il quale, con rapporto peritale del 14 settembre

2005.

ha posto la diagnosi (con ripercussione sulla capacità lavorativa) di “Connettivite

mista, sindrome lombo-vertebrale con componente spondilogena a livello della gamba

destra su una discopatia L4-L5 con protusione ernia discale medio laterale

destra; stato dopo intervento di meniscectomia a livello del ginocchio di

sinistra nell’anno 2004”, esponendo le seguenti valutazioni e conclusioni:

" (...)

5.

GRADO DI CAPACITA' DI LAVORO IN %

NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' LUCRATIVA O DELL'ATTIVITA ABITUALE SVOLTA PRIMA

DELL'INSORGENZA DEL DANNO ALLA SALUTE

Questa

paziente presenta dal punto di vista reumatologico una connettivite nell'ambito

di un mixed connective tissue disease (collagenosi mista). Clinicamente vi è la

presenza di una forma di sclerosi sistemica progressiva a carattere limitato

con interessamento soprattutto del viso e delle dita delle mani e degli

avambracci, con formazione di una sclerosi cutanea. In associazione vi è una

sindrome di Raynaud in particolar modo a livello delle dita delle mani. La

paziente ha sviluppato nel decorso delle sinoviti e delle tenosinoviti, che

attualmente sono ben controllate sotto la terapia medicamentosa di base con Plaquenil

200.

Essa

presenta inoltre una sindrome secca, dei disturbi della deglutizione con

riflusso esofageo ed una leucopenia.

Gli

esami di laboratorio messi a disposizione evidenziano un importante rialzo

degli anticorpi antinucleari con un titolo da 1/10'260, nonché un rialzo pure

molto importante degli anticorpi anti-RNP a 1/8'362.

In

quest'ambito è comprensibile una sintomatologia dolorosa a carattere articolare

in parte peri-articolare, nonché la presenza di una stanchezza cronica ed un

affaticamento piuttosto rapidi.

In

associazione a questa malattia del tessuto connettivo, si riscontra una

sindrome lombo­vertebrale con componente spondilogena lungo la gamba destra,

senza segni irritativi radicolari attualmente e senza segni deficitari

sensitivo motorici. All'origine di questa patologia vi è una discopatia L4/L5

con ernia discale medio laterale destra.

Si

tratta quindi di una combinazione di due patologie, che rendono difficile a

questa paziente di riprendere un'attività professionale. Vi sono delle

limitazioni date da una parte dalla stanchezza cronica riferita alla

connettivite, dai dolori articolari con difficoltà in, particolar modo

all'utilizzo delle dita delle mani, in relazione anche con una sindrome di

Raynaud.

Vi

sono pure delle limitazioni date dai dolori a livello della colonna lombare e

lungo la gamba destra, in particolar modo nello svolgere attività prolungate

oltre un'ora in posizione seduta, dal dover svolgere delle attività ferma in

piedi in posizioni statiche o dal dover piegarsi ripetutamente o all'alzare dei

pesi.

Queste

limitazioni sopra elencate, riducono l'attività professionale della paziente

nella sua attività di impiegata di commercio e contabile nella misura del

50%-60%. Vedo qui una possibilità occupazionale ridotta al massimo di 3-4 ore

giornaliere con un rendimento del 50%. Un'attività di questo tipo è ancora esigibile

se si potrà usufruire di un sostegno per quanto riguarda l'attività secondaria

di casalinga. In effetti anche in questa professione vi sono delle limitazioni

che raggiungono il 30%. La paziente è in particolar modo limitata nelle

attività lavorative pesanti in cui la paziente deve alzare dei pesi o eseguire

dei lavori con forza. Anche dei lavori in cui deve rimanere con la parte

superiore del corpo piegata in avanti sono da evitare. Limitata l'esposizione

delle mani ai cambiamenti di temperature (acqua calda e fredda) a seguito della

sindrome di Raynaud." (Doc. AI 19-7+8)

L’Ufficio

AI ha altresì interpellato il datore di lavoro dell’assicurata, il quale il 10

marzo 2005 ha comunicato che l’assicurata, dopo aver lavorato dal 1999 come

impiegata di ufficio - dal 2001 con un orario ridotto secondo le possibilità

della dipendente -, aveva cessato il lavoro alla fine di febbraio 2005 per

motivi di salute (doc. AI 12).

Dal

canto suo l’assistente sociale, incaricata dall’amministrazio-ne di effettuare

un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica,

sulla base degli accertamenti eseguiti presso il domicilio dell’assicurata il 24

aprile 2006, con rapporto 28 aprile 2006 ha concluso per un grado d’inabilità

complessivo del 35% esponendo quanto segue:

" (...)

5.

ATTIVITÀ - descrizione degli impedimenti dovuti all'invalidità

5.1

Conduzione

dell'economia domestica

pianificazione,

organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo

importanza

assegnata

5.

percentuale

degli impedimenti

0.

percentuale

di invalidità

0.

Organizza e programma le

attività in modo capace. Non lamenta difficoltà di concentrazione tali da impedirle

la lettura o la gestione dell'economia domestica.

5.2

Alimentazione

preparazione

dei pasti, pulizia della cucina, riserve

importanza

assegnata

35.

percentuale

degli impedimenti

20.

percentuale

di invalidità

7.

Cucina

e mentre lo fa si siede. Si reputa una cuoca discreta, capace di impegnarsi e

con buoni risultati. Ha cercato comunque di adattarsi alle difficoltà

acquistando, per esempio, pentole leggere che "non sono l'ideale in cucina

ma possono essere maneggiate senza troppi problemi". Ancora oggi cerca di

dedicare tempo all'attività culinaria.

La

cucina è stata concepita con pochi armadi e un forno a livello del busto; i

mobili sono estraibili (così non deve chinarsi per estrarre le pentole) e di

pensili, come detto, ce ne sono veramente pochi: tutto è stato ridotto al

minimo. Si serve regolarmente di uno sgabello e mentre cucina lo usa di tanto

in tanto per riposare. Quando rigoverna il piano di lavoro utilizza i guanti ed

evita comunque il contatto con l'acqua fredda. Inserisce ed estrae il vasellame

dalla lavastoviglie con l'aiuto dei familiari ma lascia alla madre le pulizie a

fondo della cucina (che è comunque meno impegnativa rispetto a quella che aveva

in precedenza).

Il cambiamento di casa ha certamente giovato alla signora che si attiva

molto anche in quella attuale per semplificare il lavoro. Questo le dà non poca

autonomia soprattutto in attività, come quella culinaria, che possono essere

eseguite in posizione eretta ma anche seduta e che non comportano di per sé

sforzi particolari. La pulizia a fondo per contro, è più impegnativa a diversi

livelli e questo giustifica una percentuale, comunque non elevata, di

impedimento.

5.3

Pulizia dell'appartamento

rispolvero,

pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.

importanza

assegnata

20.

percentuale

degli impedimenti

60.

percentuale

di invalidità

12.

Se

passa l'aspirapolvere non rigoverna i pavimenti (nonostante si serva del

mocio), dichiara la signora che fa comunque in modo di distribuire il lavoro

sull'arco della settimana.

La

programmazione degli impegni giornalieri è indispensabile e a questo modo organizzato

e programmato di agire soggiacciono anche le pulizie settimanali. Ci tiene a

precisare tuttavia, che "il giorno delle pulizie non è più in grado di

fare nulla" - esclusa la preparazione dei pasti. L'efficienza non è più

quella di prima e si ritrova più lenta rispetto ad un tempo.

Se

nell'abitazione attuale riesce a portare a termine le attività sull'arco della

settimana, almeno quelle che vanno eseguite regolarmente, in quella precedente

la situazione era divenuta insostenibile: a quel tempo infatti ricorreva per le

pulizie e lo stiro ad una collaboratrice che era impegnata 8 ore alla settimana.

Fatica a rifare il letto ma vi riesce comunque da sola (ha le lenzuola

tradizionali ed in più il piumone); nel cambio invece ricorre necessariamente

alla collaborazione del consorte (per inserire i fix sotto il materasso).

Ancora

oggi quando si tratta di attività a carattere stagionale (vetri, tapparelle o

altro) fa riferimento a personale esterno.

Le limitazioni sono state descritte in modo chiaro ed esaustivo sia

dalla signora RI 1 che dalla documentazione medica. La precedente abitazione le

imponeva certamente un onere di lavoro maggiore ma questo non cambia il fatto

che l' impegno sia comunque ridotto nel rendimento e nell'esecuzione di particolari

operazioni (quelle a carattere stagionale per esempio ma anche quelle che

implicano flessioni ripetute del busto).

5.4

Spesa e acquisti

diversi

compresi

pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali

importanza

assegnata

10.

percentuale

degli impedimenti

40.

percentuale

di invalidità

4.

Prima

del '96, spiega la signora, "faceva tutto da sola"; in seguito ha

iniziato a delegare al marito il trasporto degli acquisti alimentari che sono

stati concentrati, almeno quelli voluminosi, il fine settimana. I familiari ma

anche un'amica le sono di aiuto in queste occasioni; l'assicurata, per contro,

si fa carico delle piccole spese.

La

sua autonomia negli spostamenti non è di per sé cambiata ma la costringe comunque

a fare i conti con la stanchezza: una rigida programmazione delle attività è

indispensabile anche in questo ambito.

Di

contabilità e pagamenti si occupa il marito ma la signora ammette che potrebbe

benissimo riuscirci da sola: non lamenta difficoltà a concentrarsi, almeno non

in questo genere di attività.

È diminuita l'autonomia negli acquisti (le abitudini sono cambiate negli

ultimi anni) e si sono ridimensionate le capacità della signora di portare

pesi. Considerando comunque le indicazioni mediche si può ritenere che sia

tuttora in grado di occuparsi delle spese, facendo attenzione appunto ai pesi e

a non sovraccaricarsi. Di qui la percentuale proposta.

5.5

Bucato, confezione e

riparazioni di indumenti

lavare,

stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.

importanza

assegnata

15.

percentuale

degli impedimenti

60.

percentuale

di invalidità

9.

Attende

lei stessa al bucato che passa successivamente in asciugatrice. Il trasporto

della cesta è comunque un problema, oggi come un tempo (l'elettrodomestico é situato

al piano inferiore rispetto all'abitazione). Quando si tratta poi di capi

voluminosi (biancheria da letto per esempio) è la madre che se ne occupa nella

maggior parte dei casi e sempre nei periodi in cui la signora non sta bene; in

queste occasioni la madre si fa carico sia del bucato che dello stiro. Gli

indumenti delicati e le camicie vengono spesso portati in lavanderia mentre

alla biancheria minuta la signora attende generalmente da sola.

Lo

stiro è un problema per la signora RI 1 e le impone sia l'alternanza delle

posture (si siede e si alza frequentemente) sia la necessità di distribuire il

lavoro sull'arco della settimana (15-20 minuti poi abbandona). Fa comunque

attenzione a ciò che compra badando che si tratti di capi che non richiedono stiro

(ha acquistato tovaglie che non vanno stirate).

Si

dedicava alla maglia e all'uncinetto (filet), attività che fa tuttora ma

lentamente e dunque con scarso rendimento. Per contro non riesce più a tenere

l'ago in mano né riesce ad attaccare un bottone; anche prima comunque, precisa

la signora, non si cimentava in lavori complessi di cucito.

La signora dimostra certamente di impegnarsi a fondo e di cercare di

fare quello che può nei tempi e nei modi che le sono consoni. Il fatto che

debba ricorrere a terzi dà la misura di quanto le sue risorse siano altalenanti

e come non sia sempre risolutivo programmare e distribuire le attività

sull'arco della settimana. Ritengo che, dato il carico di lavoro e il genere

delle attività qui considerate, si giustifichi la percentuale proposta.

5.6

Cura dei bambini e

di altri membri della famiglia

compresa

educazione, attività comuni, compiti, ecc.

importanza

assegnata

10.

percentuale

degli impedimenti

percentuale

di invalidità

0.

Non

ravvisa in questo ambito impedimenti particolari; i figli fanno judo insieme al

padre, pertanto si recano in palestra con lui. La malattia comunque non ha

portato cambiamenti nella relazione se non una minore disponibilità da parte

dell'assicurata durante il tempo libero; in ogni caso cerca di rimanere loro vicino

almeno nelle attività che ancora le sono possibili e durante le vacanze.

Non sono ravvisabill impedimenti in questo ambito.

5.7

Diversi

cura

delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica,

creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato

importanza

assegnata

5.

percentuale

degli impedimenti

60.

percentuale

di invalidità

3.

Del

taglio dell'erba si è sempre occupato il marito né la piscina le procura un

onere particolare. Un tempo si impegnava nella cura dei fiori cosa che tenta di

fare ancora oggi anche se con risultati diversi: quando se la sente si siede

sulla scalinata ed elimina le erbacce. Si tratta comunque di operazioni che

esegue lentamente e per il piacere di farlo.

Certamente alcune attività sono ancora possibili ma con tempi e modi che

devono necessariamente adattarsi allo stato di salute del momento.

Valutazione

dell'assistente sociale

totale

delle attività

100.

%

percentuale

di invalidità

35.

%

(...)" (doc. AI 29)

Nelle sue

Annotazioni del 30 maggio 2006 il dr. __________ del SMR ha affermato:

" Per quanto riguarda la capacità lavorativa residuale

per l'attività abituale, le conclusioni del perito Dr. __________ sono

documentate e coerenti: Riduzione dell'attività professionale nell'attività di

impiegata di commercio e contabile nella misura del 50%-60%. Possibilità oc­cupazionale

ridotta, al massimo 3-4 ore giornaliere con un rendimento del 50%.

La

riduzione della capacità lavorativa concerne pertanto sia l'orario lavorativo a

3-4 ore gior­naliere, sia il rendimento (al 50%).

L'attività

abituale è idonea, non vi sono altre attività esigibili, nelle quali

l'assicurata potrebbe realizzare una capacità lavorativa maggiore." (Doc.

AI 31-1)

L’Ufficio

AI, dopo aver tentato inutilmente di richiedere informazioni all’ultima datrice

di lavoro della richiedente, __________, nel frattempo caduta in fallimento

(doc. AI 32), ha proceduto ad accertamenti intesi a stabilire il mansionario di

un’attività di segretaria contabile come quella svolta dall’assicurata sino al

febbraio 2005 (doc. AI 34-36) e, quindi, formulato al dr. __________ i seguenti

quesiti:

" La ringrazio per aver presentato la sua perizia del

14.9.2005

tuttavia dalle conclusioni della stessa sorge un dubbio da appurare.

In

sintesi, la valutazione concludeva che le limitazioni dell'assicurata, riducono

l'attività professionale nella sua attività di impiegata di commercio e

contabile nella misura del 50%-60%. Lei vide una possibilità occupazionale

ridotta al massimo di 3-4 ore giornaliere con un rendimento del 50%.

Un'attività di questo tipo è ancora esigibile se si potrà usufruire di un

sostegno per quanto riguarda l'attività secondaria di casalinga. In effetti

anche in questa professione vi sono delle limitazioni che raggiungono il 30%.

La paziente è in particolar modo limitata nelle attività lavorative pesanti in

cui la paziente deve alzare dei pesi o eseguire dei lavori con forza. Anche dei

lavori in cui deve rimanere con la parte superiore del corpo piegata in avanti

sono da evitare. Limitata l'esposizione delle mani ai cambiamenti di temperature

(acqua calda e fredda) a seguito della sindrome di Raynaud.

Ripercorrendo

il mansionario di una segretaria, che le presentiamo in copia, appare quanto

meno insolita una differenza così sostanziale fra l'incapacità lavorativa valutata

in attività estremamente leggera e sedentaria quale impiegata d'ufficio e

l'incapacità lavorativa nell'espletare le mansioni di casalinga.

S'impone

dunque da parte sua una giustificazione o, se del caso, una correzione di

quanto esposto nella perizia in riferimento a detta differenza fra le due

attività." (Doc. AI 37-1)

In

risposta, il dr. __________, il 4 settembre 2006 ha affermato quanto segue:

" Ringrazio per aver ricevuto la documentazione

accessoria. Per quanto riguarda questa assicurata, dobbiamo ritenere che le

limitazioni principali sono a livello delle estremità superiori, in particolar

modo alle mani, ma anche a livello della colonna vertebrale, quindi ­un'attività

lavorativa prettamente di tipo sedentario influisce in modo negativo sulla

problematica a livello della colonna nella zona lombare ed anche a livello

della colonna cervicale. L'utilizzo delle mani anche 'in attività manuali fini,

soprattutto nello scrivere al computer nell'eseguire delle fatturazioni,

provocano un sovraccarico ed un incremento della sintomatologia a livello delle

articolazioni delle dita delle mani e delle articolazioni delle radiocarpiche.

In questo ambito si giustifica un'incapacità lavorativa del 50%. Per quanto

riguarda invece le limitazioni quale casalinga, le segnalo che avevo

evidenziato già nel mio rapporto il fatto che la paziente aveva preso degli

accorgimenti particolari, visto il sovraccarico dato da questo lavoro come lei

ben considera di tipo pesante. Hanno cambiato casa, riducendo in modo

sostanziale il numero dei locali, fatto questo che le permette di meglio

gestire la situazione., E' poi aiutata spesso dalla madre in particolar modo

nei lavori pesanti nonché dal figlio e dal marito. Si appoggia inoltre per

quanto riguarda il lavare e lo stirare ad una lavanderia.

Questi

aiuti riducono notevolmente il carico anche in un'attività lavorativa pesante come

quella di casalinga. Nell'ambito della situazione in cui la paziente vive, con

gli aiuti che essa è riuscita ad organizzarsi, l'attività lavorativa che le

rimane, quale casalinga è quella di cucinare ed è quella di eseguire dei lavori

di pulizia piuttosto leggeri. In questo senso si giustifica secondo me

un'incapacità lavorativa nell'attività di casalinga come organizzata

dall'assicurata del 30%. Se questi aiuti dovessero un giorno venir meno, in

particolar modo l'aiuto dei parenti e penso qui soprattutto a quello della madre,

potrebbe senz'altro esserci un'incapacità lavorativa nell'ambito dell'attività

casalinga superiore a quella del 30% attualmente valutata da me, che può

raggiungere il 50%." (Doc. AI 38-1)

Nelle

sue Annotazioni del 16 ottobre 2006 il dr. __________ del SMR ha affermato:

" In base alle informazioni complementari del Dr. __________,

la capacità lavorativa quale salariata è 50%.

Per

quanto riguarda la capacità lavorativa per l'attività di casalinga, il perito

ha tenuto conto della reale situazione a domicilio con i vari sostegni

organizzati ritenendo che l'incapacità stimata a 30% potrebbe raggiungere il

50%, se i contributi d'aiuto dovessero venir meno." (Doc. AI 43-1)

Dal

canto suo la consulente in integrazione professionale dell’AI, nel suo rapporto

finale del 23 ottobre 2006, ha esposto:

Stato di salute - danno

alla salute e relativi impedimenti, osservazioni generali, limitazioni

Sulla

base del rapporto medico del Dr. __________ del 14 settembre 2005 e del

complemento del 4 settembre 2006 risulta che la capacità lavorativa quale

segretaria-contabile è del 50-60% (3-4 ore giornaliere con rendimento

ridotto). Precedentemente, dal novembre 2002 al febbraio 2003 viene segnalata

un'inabilità lavorativa completa.

La signora RI 1 presenta una

stanchezza cronica e dolori articolari con difficoltà in particolar modo

nell'utilizzo delle dita delle mani. L'A. è limitata nelle attività lavorative pesanti in cui debba alzare dei pesi

o eseguire dei lavori con forza. Anche dei lavori in cui deve rimanere con la

parte superiore

del corpo piegata in avanti sono da evitare. Limitata l'esposizione delle

mani ai cambiamenti di temperature (acqua calda e fredda).

Formazione scolastica e professionale - grado raggiunto (elementari, media, ecc.), durata,

mansioni, specializzazioni, retribuzioni

La signora RI 1 dopo le scuole dell'obbligo ha

frequentato la scuola direzionale bancaria a __________ ottenendo il relativo

diploma. In seguito ha lavorato come impiegata di banca presso l'__________

di __________ a tempo pieno. Dopo il matrimonio avvenuto nel novembre 1988

l'A. entra alle dipendenze del suocero che era gerente di varie profumerie e

negozi di abbigliamento nel cantone Ticino per la ditta __________. L'A. era

impiegata come segretaria contabile. Nel 1990 interrompe l'attività per la

gravidanza e la nascita dei figli. Nel 1996 riprende a lavorare al 50% fino

all'agosto 1996 quando ha dovuto interrompere per motivi di salute. Nel 1999

riprende la professione sempre a tempo parziale quale contabile presso la

ditta __________ di __________. Nuova interruzione dell'attività al 100% dal

18.11.2002

al 16.02.2003. Successiva ripresa nella forma del 50% ed

interruzione definitiva a partire dal 28 febbraio 2005

Attività esigibili - senza (ri)formazione specifica

Secondo la marginale 3045 della Circolare sull'invalidità

e la grande invalidità, per stabilire se e in che misura un'attività

lucrativa sia ancora ragionevolmente esigibile valgono i seguenti criteri soggettivi

ed oggettivi:

- la limitazione dovuta all'invalidità

- la situazione personale

- i possibili provvedimenti d'integrazione

Tenendo in considerazione tutti questi criteri

ritengo di poter affermare che il lavoro di impiegata commerciale-contabile

sia esigibile e che permetta all'A. di sfruttare al meglio la capacità di

guadagno residua. Si tratta infatti di un'attività in cui l'A. ha

un'esperienza decennale per cui ha potuto acquisire delle competenze e conoscenze

tali da essere valorizzate sul mercato del lavoro.

Calcolo CGR - senza

(ri)formazione specifica

Si ricorda che l'A. è da considerarsi come salariata

al 50% e casalinga al 50%.

Reddito da valido:

Per quanto riguarda la determinazione di tale reddito

non si farà riferimento a quanto attestato dal datore di lavoro in quanto, a

seguito di un'accurata verifica nell'ambito dell'istruzione della pratica, le

informazioni si sono rilevate fortemente inesatte. Va ricordato che il

rapporto con datore di lavoro presso la ditta __________ risulta essere di

carattere famigliare in quanto l'assicurata è la nuora dell'amministratore

unico con firma individuale della ditta citata. Si sono pertanto considerati

i contributi ufficialmente registrati sull'estratto conto individuale durante

i cinque anni precedenti al danno alla salute:

Ø 2000:

Fr. 32500.­

Ø 2001:

Fr. 39'000.­

Ø 2002:

Fr. 42466.­

Ø 2003:

Fr. 30'939.- + gratifica straordinaria di Fr. 6'000 (che

non si considera nel calcolo)

Ø 2004: Fr. 49'803.

Effettuando una media di questi dati risulta un reddito

annuo di Fr. 38'941.--

Reddito da invalido:

Come indicato in sede medica la signora RI 1 presenta

una capacità lavorativa del 50% (si prende in considerazione la situazione

più favorevole all'assicurata) nella sua precedente attività di impiegata di

commercio-contabile. Tenendo in considerazione le sue esperienze

professionali nel settore (complessivamente 11 anni) ed equiparando la

formazione bancaria ad un apprendistato si considera che per un impiego a

metà tempo nel Canton Ticino l'A. potrebbe percepire un salario annuo di Fr.

31'560.- (Fonte: Ufficio Federale di statistica, Inchiesta svizzera sulla

struttura dei salari del 2002, dati elaborati dall'osservatorio universitario

del lavoro dell'Università di Ginevra). Se si aggiorna questo dato al 2004

risulta un reddito da invalido di Fr. 32'286.­

Impedimento:

38'941 - 32'286 x 100 = 17%

38'941

attività

ripartizione

impedimento

Grado d'invalidità

Salariata

50%

17%

8.

%

Casalinga

50%

35%

17.

%

TOTALE

100%

26%

Sulla base di quanto sopra esposto si può concludere

con un grado d'invalidità del 26% che tiene in considerazione la suddivisione

casalinga-salariata

(Doc.

AI 46-1+2)

Sulla

base di questi accertamenti, l’amministrazione, con progetto di decisione 26 ottobre

2006.

ha negato a RI 1 il diritto ad una rendita di invalidità avendo accertato

un grado d’invalidità complessivo del 26% e, quindi, non attingente il grado

minimo del 40% (doc. AI 48).

2.10

Nelle

sue osservazioni 22 novembre 2006 RI 1 ha contestato le conclusioni

dell’amministrazione e fatto valere quanto segue:

" Ho esaminato il progetto di decisione che mi avete

trasmesso.

Non

condivido le vostre argomentazioni e conclusioni. Sono disponibile per un colloquio

prima che venga adottata la decisione finale, nel frattempo formulo le mie considerazioni.

Preliminarmente

osservo che il conteggio del mio reddito non è stato eseguito correttamente e

non corrisponde alle mie effettive entrate relative al periodo 2000/2004.

In

effetti i dati da voi ritenuti con riferimento agli anni 2002, 2003 e 2004 non

sono corretti. I certificati di salario 2002, 2003 e 2004 che ho ricevuto dal

datore di lavoro e che ho prodotto nella mia dichiarazione fiscale (qui

allegati in copia), evidenziano un reddito lordo di fr. 51'499.80.

Rivedendo

quindi, semplicemente sulla base dei redditi effettivi 2002 / 2003 / 2004 le

entrate e conteggiando la media annuale sul lustro, l'importo di reddito

considerabile assomma a fr. 45'200.­- e NON a fr. 38'941.- come da voi

ritenuto.

Per

inciso osservo che essendo il mio reddito pienamente stabile negli ultimi tre

anni è l'importo di relativo al 2004 che deve essere tenuto in considerazione e

meglio fr. 51'499.80.

In secondo luogo

contesto le conclusioni del consulente per l'integrazione relativamente al mio

reddito residuo.

Il

guadagno ragionevolmente esigibile, nel mio* stato di salute, non è superiore a

quello di una impiegata di commercio assunta al 50%. Non dispongo di conoscenze

linguistiche particolari, non ho una formazione superiore, non ho svolto corsi

di contabilità. Su tale base mi sembra ragionevole concludere per una capacità

di guadagno residua non superiore a fr. 1'800.- al mese, per un totale quindi

annuo di fr. 21'600.-.

Ne

consegue che confrontando reddito effettivo 2004 e il reddito ipotizzabile

nella mia attuale situazione risulta un grado invalidante (anche dal profilo

economico) superiore al 50%.

In terzo luogo non

condivido l'affermazione secondo cui il mio grado di impedimento nello

svolgimento delle attività di casalinga sia unicamente del 35%.

Un

tale grado invalidante viene infatti indicato dal perito medico dott. __________

come il risultato di accorgimenti che già la sottoscritta ha dovuto assumere

ricorrendo all'aiuto di terzi (in particolare di mia madre), su ciò tuttavia

non è più possibile contare.

Ritengo

che, anche da questo profilo, il mio grado invalidante sia pertanto da quantificare

al 50%, come per altro già indicato dallo stesso dott. __________.

Infine voglio

evidenziare l'incongruenza delle conclusioni del progetto di decisione.

In

effetti se la mia capacità lavorativa residua è pari al 50%, è totalmente

escluso che per il restante 50% io possa svolgere l'attività di casalinga.

Al

contrario, svolgendo al 50% l'attività di casalinga, la sottoscritta

esaurirebbe la propria capacità residua e non risulterebbe certo in grado di

esercitare l'attività di impiegata d'ufficio per il restante 50%.

In conclusione chiedo di rivedere il progetto di decisione nel senso che

mi venga riconosciuto un grado invalidante per lo meno del 50%." (Doc. AI

49-1+2)

Mediante

decisione del 4 dicembre 2006, l’amministrazione, concludendo per un grado di

invalidità globale del 36%, ha in sostanza confermato il precedente provvedimento

modificando unicamente il reddito da valida proposto dall’assicurata (doc. AI 50-2;

cfr. consid. 1.1).

Con

suo ricorso al TCA, RI 1, tramite il suo legale, contesta le conclusioni

dell’amministrazione e fa valere di essere inabile almeno nella misura del 60%

(cfr. I e V e sopra consid. 1.2 e 1.4)

2.11

Al

fine di stabilire il grado d’invalidità, l’Ufficio AI, appurato come

l’assicurata avesse interrotto l’attività lavorativa precedentemente esercitata

per motivi di salute, l’ha considerata salariata nella misura del 50% e

casalinga per il restante 50% applicando il metodo misto.

A questa

suddivisione va data piena conferma.

Emerge

infatti dall’inserto che l’assicurata, diplomata alla scuola direzionale bancaria

di __________, nel 1999, dopo una pausa di alcuni anni dopo la nascita dei due

figli, ha ripreso il lavoro a tempo parziale, continuandolo fino al novembre

2002.

allorquando l’ha interrotto sino al febbraio 2003 a motivo del sopraggiungere

dei problemi di salute. In seguito ha ripreso l’attività, sempre a tempo

parziale, per poi abbandonarla definitivamente per motivi di salute nel

febbraio 2005. Inoltre, nell’annuncio di malattia compilato dalla datrice di

lavoro all’attenzione dell’assicurazione collettiva malattia il 4 dicembre 2002

viene indicata un’attività lavorativa svolta da RI 1 nella misura del 50% (doc.

AI 1-20).

A

fronte di questi dati, l’amministrazione ha rettamente ritenuto che

l’assicurata, se non fosse subentrato il pregiudizio alla salute, avrebbe

continuato a lavorare in questa misura (50%). In effetti, RI 1 ha dichiarato di

aver lavorato negli ultimi anni al 50% e del resto, considerato come la

medesima lavorasse per la ditta del suocero a condizioni flessibili e

vantaggiose, non vi è motivo di dubitare che la medesima fosse effettivamente

determinata a svolgere “solo” un’attività a metà tempo dovendosi presumere che,

se l’avesse voluto, avrebbe avuto la possibilità di lavorare in misura più

estesa. Anche di fronte all’assistente sociale incaricata di esperire

l’inchiesta domiciliare l’assicurata ha dichiarato di aver svolto l’attività

lavorativa “con orario flessibile”, avendo “in alcuni periodi”, se era

necessario - e quindi non nella regola - lavorato anche a tempo pieno (doc. AI 29-2).

Infine, nel formulario “curriculum vitae” compilato per l’AI il 9 marzo 2005,

l’assicurata ha espressamente sottolineato di avere una disponibilità lavorativa

limitata a motivo della “necessità di presenza e educazione” dei due

figli adolescenti, nati nel 1990 e 1992 (doc. AI 11-3). Del resto tale

suddivisione non è stata contestata dall’assicurata nemmeno dopo l’emanazione del

progetto di decisione del 26 ottobre 2006, nelle sue osservazioni del 22

novembre 2006 avendola per contro di fatto avallata (cfr. doc. AI 49).

Quanto

all’allegazione ricorsuale per la quale detta ripartizione sarebbe errata, RI 1

dovendo essere considerata completamente salariata (cfr. I e sopra consid. 1.2),

la stessa, considerato quanto precede, risulta invero poco credibile. La stessa

comunque, aperto il tema della sua ammissibilità, non risulta in ogni modo rilevante

ai fini del contendere per i motivi che verranno esposti al consid. 2.15 che

segue.

2.12

2.12.1

Per

quanto riguarda l’esame dello stato di salute, come ricordato in precedenza, RI

1.

è affetta essenzialmente da connettivite mista e sindrome lombovertebrale con

componente spondilogena su discopatia e ernia discale. Come è stato dianzi ricordato,

l’Ufficio AI ha fatto esperire una perizia specialistica dal dr. __________ il

14.

settembre 2005 poi completata il 4 settembre 2006 (cfr. doc. AI 19 e 38 e

per esteso sopra al consid. 2.9).

2.12.2

Occorre

premettere che affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è

determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi,

si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si

lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti

(anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento

della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere

motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I

355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U

330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser,

Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18

marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche

eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di

evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici

specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a

conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi,

fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V

176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28

novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR

1998.

IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato

rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il

l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso

che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in

particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione

invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove

è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la

propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per

quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono

tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

In

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte

federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri

di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano

dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(DTF 125 V 354).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986.

p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001

p. 109; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

1997, p. 230).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).

Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve

adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile:

esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella

quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto

(STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

2.12.3

Per

quanto concerne le patologie di cui soffre la richiedente, vale a dire la connettivite

mista e la sindrome lombovertebrale con componente spondilogena,

questo TCA, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore

probatorio di rapporti medici, non intravede ragioni che

impediscano di fare proprie le conclusioni cui è pervenuto il dr. __________nel

suo rapporto peritale 14 settembre 2005 e nel complemento 4 settembre 2006

(doc. AI 38 e 19). Detto rapporto infatti si basa, oltre che su di una approfondita

visita della paziente eseguita il 1. settembre 2005, anche su di un attento

esame della documentazione agli atti.

Da

tale valutazione peritale emerge in maniera univoca che l’assicurata,

portatrice di diverse affezioni ma soprattutto della patologia relativa alla connettivite

mista e alla sindrome lombovertebrale, ha presentato

un’incapacità lavorativa nella sua attività di segretaria/contabile. Tuttavia,

secondo le motivate conclusioni del dr. __________, l’assicurata, nella sua attività

di segretaria/contabile potrebbe essere attiva nella misura del 50% (cfr.

certificazioni dr. __________ del 14 settembre 2005 e complemento del 4

settembre 2006, doc. AI 38 e 19; cfr. per esteso al consid. 2.9).

A

detta perizia, che non evidenzia contraddizioni e non si può affermare essere

fondata su accertamenti di fatto errati, può senz’altro essere attribuito pieno

valore probatorio conformemente ai succitati parametri giurisprudenziali (cfr. consid.

2.12

).

Non

è possibile giungere ad una diversa valutazione neanche sulla base delle conclusioni

esposte nel rapporto medico all’AI del 14 marzo 2005 dal dr. __________, medico

curante dall’assicurata. Infatti tale rapporto non apporta alcun elemento nuovo,

ma conferma unicamente l’esistenza delle patologie diagnosticate dal dr. __________

(cfr. doc. AI 13 e cfr. consid. 2.9).

Per il resto lo specialista non prende in considerazione elementi o

circostanze che non siano stati analizzati dal dr. __________ e non menziona

elementi tali da modificare le conclusioni cui é giunto tale specialista. In

effetti, il dr. __________ ha in realtà attestato le patologie già note e rielencato

gli accertamenti e le terapie eseguite dalla paziente, senza tuttavia

sostanziare i motivi per cui tali problematiche ne limiterebbero la capacità

lavorativa in misura superiore di quella attestata dal perito (doc. AI 13).

A

prescindere quindi dalle suesposte considerazioni che si impongono sul tema

dell’attendibilità delle attestazioni dei medici curanti degli assicurati (anche

se specialisti: cfr. STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01; cfr.

consid. 2.13.2), va detto che in ogni caso da tale referto non si evincono

sufficienti elementi per ammettere conclusioni diverse da quelle cui è giunto

il perito incaricato dall’amministrazione.

Del

resto l’interessata nel corso della procedura amministrativa non ha mai

prodotto alcuna certificazione medica o comprovato alcun elemento oggettivo che

potesse in qualche modo mettere in dubbio le chiare conclusioni del dr. __________

o attestare un peggioramento del suo stato di salute

intervenuto tra la perizia del 14 settembre 2005 e la decisione impugnata del 4

dicembre 2006. Nemmeno di fronte al TCA RI 1, pur contestando le conclusioni

del dr. __________ e lamentando un costante peggioramento delle proprie

condizioni (cfr. VIII), ha del resto prodotto documentazione medica limitandosi

a postulare l’audizione del proprio medico curante, dr. __________ (I e VI).

In

proposito va ricordato all’assicurata che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta

dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono

essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo

principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere

delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid.

1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di

collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑

ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto

riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti

rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V

264.

consid. 3b con riferimenti).

Ora,

questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi

chiari e sufficienti per valutare l'inabilità lavorativa dell'assicurata sino

all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi

necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti.

In

conclusione, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze

specialistiche, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di

intraprendere tutto

quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito

economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b,

400.

e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato con il grado della

verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali

(DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142

consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che sino al momento dell’emanazione del querelato provvedimento

l'assicurata presentava una capacità lavorativa medico-teorica del 50% nella

sua precedente attività professionale – attività che peraltro è stata giudicata

compatibile dal perito con le limitazioni originate dalle affezioni di cui è

portatrice -, e del 30% quale casalinga.

2.13

2.13.1

Per

quel che concerne d’altra parte la valutazione della capacità dell’assicurata

quale casalinga, l’Ufficio AI ha, come detto, fatto esperire un’inchiesta

economica per le persone che si occupano dell’economia domestica: nel rapporto

datato 28 aprile 2006, allestito alla luce degli accertamenti medici e in

particolare della perizia del dr. __________ che fissava le limitazioni da

rispettare dalla ricorrente, l’assistente sociale ha stabilito una limitazione

complessiva del 35% (cfr. doc. AI 29 e in esteso al consid. 2.9).

2.13.2

Come

è già stato anticipato ai consid. 2.4-2.6, l'invalidità delle persone che si

occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, è stabilita

confrontando le singole attività nell'economia domestica ancora accessibili al

richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire una persona sana.

Secondo

le regole stabilite dalla prassi amministrativa e riportate alle cifre 2122ss nelle

Direttive UFAS sull'invalidità e la grande invalidità in vigore dal 1° gennaio

del 1990.

In

particolare la cifra 2124 prevede:

" in occasione dell'esame dell'impedimento - dovuto

all'invalidità - riscontrato presso una persona occupata nell'economia

domestica, ci si basa generalmente sulla ripartizione dei lavori esistenti

prima dell'insorgere dell'invalidità.

In

primo luogo si deve tuttavia esaminare se l'assicurato non ha la possibilità di

usare meglio la sua residua capacità di lavoro mediante un'altra ripartizione

dei compiti."

La

cifra 2122 prevede che:

" Quale regola generale si ammette che i lavori di una

persona sana occupata nell'economia domestica costituiscono le seguenti

percentuali della sua attività complessiva.

Lavori Economia

senza figli e senza membri di famiglia che richiedono cure

%

1.

Conduzione dell'economia

domestica, (pianificazione,

organizzazione del lavoro,

controllo

5.

2.

Spese e acquisti diversi 10

3.

Alimentazione

(preparazione

dei pasti, lavori di pulizia

della cucina) 40

4.

Pulizia

dell'appartamento 10

5.

Bucato, pulizia dei

vestiti,

confezione e trasformazione

degli abiti, (cucito, maglia,

uncinetto) 10

6.

Cura dei figli e di

altri membri

della famiglia ---

7.

Diversi (cura di terzi,

cura

delle piante e degli

animali, giardinaggio)

5.

8.

Altre attività (p. es.

aiuto alla

famiglia stessa, attività di utilità

pubblica, perfezionamento,

creazione artistica, attività

superiore alla media nella

confezione e nella trasformazione

dei vestiti). 20"

In

Pratique VSI 1997 pag. 299ss, l'UFAS ha precisato di aver emesso delle

direttive supplementari (supplemento 1 alle Direttive sull'invalidità e sulla

grande invalidità, valido dal 1. gennaio 1993) che accordano il diritto agli

Uffici AI dei diversi cantoni di valutare la sfera di competenze di una persona

attiva nell'economia domestica su casi differenti (cifre 2127ss.).

In

una sentenza del 17 febbraio 1997 nella causa M.T. (pubblicata in Pratique VSI

1997.

pag. 298ss) il TFA ha stabilito che il complesso delle occupazioni

abituali degli assicurati attivi in ambito domestico deve corrispondere, in

ogni caso, ad un valore pari al 100%. Una differenziazione che si orienta alle

dimensioni dell'economia domestica con la conseguenza che, in caso di economia

domestica di dimensioni ridotte si ammetterebbe un aggravio complessivo

inferiore al 100%, è contrario alla legge e alle ordinanze.

Inoltre

nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per

l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di

garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra 3097),

ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base

di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere stati

rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.

In

particolare la cifra 3095 prevede:

"

Di regola, si ammette

che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono

le seguenti percentuali della sua attività complessiva:

Attività

Minimo %

Massimo %

1.

Conduzione dell'economia domestica

(pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)

2.

5.

2.

Alimentazione (preparare i pasti, cucinare,

apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)

10.

50.

3.

Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare

l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)

5.

20.

4.

Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni,

uffici)

5.

10.

5.

Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere

e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)

5.

20.

6.

Accudire i figli o altri familiari

0.

30.

7.

Altre attività (p.es. curare i malati, curare

le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di

volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*

0.

50.

* Va escluso l'impiego del tempo libero (N.

3090)."

Mentre

alle cifre 3096 e ss. si legge ancora:

" Il totale delle attività dev'essere sempre del 100 %

(Pratique VSI 1997 p. 298).

Di

norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli

compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di

trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per una valutazione

realistica dei sin­goli casi. Un'altra valutazione può essere applicata

soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986 p. 244).

All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una proposta.

In

virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una persona deve con­tribuire quanto

ragionevolmente possibile a migliorare la pro­pria capacità lavorativa (p. es.

metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici

adeguati N. 1045 e 3045 segg.). Essa deve ripartire meglio il suo la­voro e

ricorrere all'aiuto dei membri della sua famiglia, nella misura abituale. Se

non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà

tenuto conto, al momento della valutazione dell'invalidità, della diminuzione

della capa­cità di lavoro nell'ambito domestico."

Con

sentenza non pubblicata 22 agosto 2000 nella causa G.C. (I 102/00) il TFA ha

avuto modo di nuovamente confermare la legittimità di queste direttive, in

quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato

valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole

summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.

Per

quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate nell'economia

domestica, il TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire che - in linea di massima

e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni

delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori

specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (AHI-Praxis

1997.

p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235 consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5;

STFA 22 agosto 2001 nella causa C.G., consid. 4, I 102/00). Un intervento da

parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata

dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente

erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA 11 agosto 2003 nella causa S. consid. 2,

I 681/02).

Se,

tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che

l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui

l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa

risulta decisiva (Valterio, op. cit., p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984

p. 144 consid. 5).

Nella

surrichiamata DTF 128 V 93, il TFA, a proposito del valore probatorio di un

rapporto d'inchiesta dell'ufficio AI, ha rilevato:

"

(…)

4.

- Die in Art. 69 Abs. 2 IVV vorgesehene Abklärung an Ort und Stelle ist die geeignete

Vorkehr für die Ermittlung des Betreuungsaufwandes. Für den Beweiswert eines entsprechenden

Berichtes sind - analog zur Rechtsprechung zur Beweiskraft von Arztberichten gemäss

BGE 125 V 352 Erw. 3a mit Hinweis - verschiedene Faktoren zu berücksichtigen.

Es ist wesentlich, dass als Berichterstatterin eine qualifizierte Person wirkt,

welche Kenntnis der örtlichen und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens

der Mediziner gestellten Diagnosen sich ergebenden Beeinträchtigungen und Behinderungen

der pflegebedürftigen Person hat. Weiter sind die Angaben der die Pflege Leistenden

zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht aufzuzeigen

sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und detailliert bezüglich

der einzelnen, konkret in Frage stehenden Massnahmen der Behandlungs- und Grundpflege

sein und in Übereinstimmung mit den an Ort und Stelle erhobenen Angaben stehen.

Trifft all dies zu, ist der Abklärungsbericht voll beweiskräftig. Das Gericht greift,

sofern der Bericht eine zuverlässige Entscheidungsgrundlage im eben umschriebenen

Sinne darstellt, in das Ermessen der die Abklärung tätigenden Person nur ein, wenn

klar feststellbare Fehleinschätzungen vorliegen.

Das

gebietet insbesondere der Umstand, dass die fachlich kompetente Abklärungsperson

näher am konkreten Sachverhalt ist als das im Beschwerdefall zuständige Gericht.

Obwohl von zentraler Bedeutung für die Beurteilung des Anspruchs auf Beiträge an

die Hauspflege und im Hinblick auf die Beweiswürdigung regelmässig zumindest wünschenswert,

besteht an sich keine strikte Verpflichtung, die an Ort und Stelle erfassten Angaben

der versicherten Person (oder ihrem gesetzlichen Vertreter) zur Durchsicht und Bestätigung

vorzulegen. Nach Art. 73bis Abs. 1 IVV genügt es, wenn ihr im Rahmen des Anhörungsverfahrens

das volle Akteneinsichtsrecht gewährt und ihr Gelegenheit gegeben wird, sich zu

den Ergebnissen der Abklärung zu äussern (vgl.-generell- BGE 125 V 404 Erw. 3, bie

Abklärung der gesundheitlichen Behinderung der im Bereich der Haushaltführung tätigen

Personen nach Art. 27 IVV: Urteil S. vom 4. September 2001, I 175/01)."

Il

TFA ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima

sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se

le indicazioni dell’assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli

accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 p. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio

1999.

nella causa M.J.V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una

presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole

mansioni accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla

valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da

considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi

psichici (STFA 11 agosto 2003 nella causa S., I 681/02 e del 28 febbraio 2003

nella causa S., I 685/02).

Va

detto che nella specie, constatato come le indicazioni dell’assicurata apparissero,

secondo l’assistente sociale incaricata dell’inchiesta domiciliare, in

contrasto con gli accertamenti medici fino a quel momento esperiti, l’UAI ha

fatto esperire la perizia multidisciplinare del 15 luglio 2004 del SAM per

stabilire gli effettivi impedimenti dell’interessata.

2.13.3

Come

detto, l'Ufficio AI ha incaricato l'assistente sociale di esperire un'inchiesta

economica per le persone che si occupano dell'economia domestica sfociata nel

rapporto del 28 aprile 2006 (cfr. doc. AI 29). Sulla base degli accertamenti

fatti presso il domicilio dell’assicurata, attentamente ponderati alla luce

delle osservazioni del perito medico, dopo aver fissato gli impedimenti in ogni

singola mansione casalinga, l'assistente sociale ha quindi stabilito una limitazione

complessiva del 35% (cfr. in esteso sopra al consid. 2.9).

Alla

valutazione dell’assistente sociale, genericamente contestata dalla ricorrente,

va prestata piena adesione, ritenuto in particiolare come essa abbia

compiutamente valutato la difficoltà e l’esigibilità di ogni singola mansione

casalinga.

Nel suo ricorso l’assicurata si è in sostanza limitata ad evidenziare che

sarebbe stata valutata in maniera troppo ottimistica la percentuale degli

impedimenti nell’ambito dei singoli campi di attività sottolineando che l’aiuto

prestato dalla madre sarebbe nel frattempo decaduto (cfr. consid. 1.2).

Per

i motivi che seguono, questo Tribunale non può condividere le censure ricorsuali.

Innanzitutto,

per quanto riguarda la valutazione operata dall'assistente sociale, giova

anzitutto rilevare che, posta la conformità ai succitati parametri di cui alla

cifra marginale 3095 CII delle percentuali di ripartizione applicate in

concreto con riferimento alle singole mansioni componenti l'attività

domestica, nei casi come quello in esame occorre tenere conto anche della

ripartizione dei compiti e dei ruoli derivanti dall'obbligo di reciproca

assistenza e cooperazione alla prosperità dell'unione coniugale consacrato dal

diritto matrimoniale (art. 159 cpv. 2 e 3 e art. 163 CC; Pratique VSI 1996 pag.

208; DTF 117 V 197). Ciò permette in casu di ritenere sicuramente adeguate le

percentuali d'impedimento evidenziate con riferimento alle mansioni comportanti

un maggior impiego e sforzo fisico, le quali tengono giustamente conto della

parziale collaborazione fornita dal marito e dalla madre della ricorrente. Del

resto si fa notare che ad eccezione delle posizioni “spesa”e “bucato” dove

l’assistente sociale ha tenuto conto del contributo fornito dai famigliari

indicato dall’assicurata, nelle altre posizioni le limitazioni ammesse – peraltro

in misura piuttosto generosa – si sono riferite allo svolgimento delle

attività domestiche da parte della sola assicurata.

A

tal proposito va nuovamente attirata l’attenzione della ricorrente sull’obbligo

per l’assicurato di diminuire il danno che scaturisce da un principio generale

delle assicurazioni sociali (DTF 123 V 233, 115 V 53, 114 V 285 consid. 3). In

virtù di tale obbligo anche le persone occupate nell’economia domestica devono

contribuire, di loro propria iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile,

al miglioramento della loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio

le incombenze e in generale ricorrendo all’aiuto dei famigliari nella misura

usuale secondo le particolari circostanze (RCC 1984 p. 143 consid. 5; precitate

sentenze del TFA I 407/92 e I 35/00).

Va

detto altresì che anche ammettendo la limitazione massima possibile del 50%

indicata dal perito medico nell’ipotesi in cui in sostanza dovesse venir meno

l’aiuto prestato dalla madre della ricorrente (cfr. doc. AI 38 e sopra al consid.

2.

), la differenza tra tale grado di inabilità – teorico - e quello, del 35%,

fissato concretamente dall’assistente sociale in ambito casalingo, appare comunque

giustificata essenzialmente dalla possibilità di organizzare al meglio i propri

compiti quale casalinga, suddividendoli anche temporalmente.

Al

riguardo, ribadito come l’assistente sociale abbia comunque tenuto conto del contributo

fornito dalla madre dell’assicurata solo nelle posizioni “spesa” e “bucato”, va

inoltre detto che nell’ambito della determinazione dell’invalidità di

assicurati occupati nell’economia domestica la giurisprudenza ritiene di regola

prioritario, rispetto ad una valutazione medico-teorica, l’accertamento

dettagliato dei rapporti concreti effettuato al domicilio dell’assicurato

(sentenze inedite del TFA del 14 luglio 2000 in re T., I 35/00 e dell’8

novembre 1993 in re C.B., I 407/92; cfr. anche RCC 1984 p. 143 consid. 5). Ora,

la differenza tra la percentuale d'incapacità nell'attività di casalinga

indicata dal dr. __________ nell'ipotesi in cui l'aiuto prestato dalla madre venga

meno (50%) e quella evidenziata dall'assistente sociale (35%), risiede nel

fatto che, giocoforza, il medico tiene poco conto della mole di lavoro effettivamente

necessaria in concreto per le varie funzioni. L’assistente sociale ha per

contro una formazione specifica che consente, tenuto conto di quelle che sono

le limitazioni constatate dai medici, di valutare in ogni singola mansione

l’eventuale limitata capacità residua a svolgerla; inoltre il medico non considera

che lavori pesanti, quali ad esempio il lavaggio dei tendaggi, che comportano

sforzi particolari, non vengono svolti tutti i giorni; infine, il medico non

tiene conto del nucleo famigliare e della ripartizione delle varie funzioni

dipendenti dallo stesso.

L'inchiesta

economica, in generale, tiene invece conto di tutti quei fattori che, concretamente,

nella vita di tutti i giorni, influiscono sulla capacità lavorativa dell'assicurata

nei vari ambiti domestici.

Nella

specie va poi rilevato che, fatta eccezione per la posizione relativa alla “Conduzione

dell’economia domestica” dove l’assistente sociale ha – peraltro incontestatamente

– escluso ogni impedimento e per quella “Alimentazione”, dove ha ritenuto un

impedimento del 20%, nelle altre mansioni domestiche la misura delle

limitazioni attestata dall’assistente sociale (del 60% per le mansioni

“pulizia”, “bucato”, “diversi” e del 40% per la “spesa”) non è solo rispettosa,

ma addirittura superiore a quella indicata dal perito dr. __________, il quale,

come detto, ha concluso per una limitazione nell’attività di casalinga del 30%

(sino a un massimo del 50% in assenza dell’aiuto della madre, cfr. sopra per

esteso al consid. 2.9).

D’altra

parte, esaminate singolarmente le valutazioni dell’assistente sociale circa gli

impedimenti dovuti all’invalidità, questo Tribunale ritiene che non siano

ravvisabili elementi che consentano di metterne in dubbio l’attendibilità. In

effetti esse non appaiono arbitrarie e risultano conformi non solo alle

risultanze mediche, ma anche alle circostanze ed ai riscontri concreti e in

particolare alle indicazioni fornite dall’assicurata medesima nell'ambito

dell'inchiesta domiciliare. Esse tengono altresì conto, come detto, della

collaborazione fornita dal marito (oltre che dalla madre) e non possono affatto

essere ritenute troppo ottimistiche, ma al contrario ampiamente rispettose

delle limitazioni descritte dal medico specialista che ha peritato

l’interessata.

del resto le ulteriori allegazioni ricorsuali consentono a questa Corte di

scostarsi dalla valutazione espressa dall’assistente sociale, ove peraltro si

ribadisca che per la giurisprudenza un intervento da parte dell'autorità

giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si

giustifica unicamente nei casi in cui essa appaia chiaramente erronea (DTF 128

V 93 consid. 4). Del resto, l’interessata non ha allegato elementi diversi e

nuovi rispetto a quelli emersi dall’accertamento al domicilio, ma si è limitata

in sostanza a censurare la percentuale di inabilità attribuita dall’assistente

sociale non concretizzando tuttavia in che modo e in che misura le sue

limitazioni dovrebbero essere ritenute maggiori. Ora, in proposito va detto che

- ribadito che l’assistente sociale dispone della formazione specifica

che consente, tenuto conto di quelle che sono le limitazioni constatate dai

medici, di valutare in ogni singola mansione l’eventuale limitata capacità

residua a svolgerla - nella specie l’assistente sociale si è basata su quanto

dichiarato dalla ricorrente medesima da un lato, su quanto concluso dal dr. __________

dall’altro. In realtà la differenza nella valutazione degli impedimenti

riscontrati al proprio domicilio sostenuta dalla ricorrente scaturisce unicamente

dalla valutazione attribuita, già dal profilo medico, all’inabilità e non da

elementi concreti che potrebbero effettivamente suggerire un diverso esame del

grado d’impedimento a svolgere le mansioni domestiche. Considerato peraltro

che, come visto, alla valutazione dell’inabilità dal profilo medico del dr. __________

deve darsi completa adesione, le censure della ricorrente risultano del tutto

prive di fondamento.

Osservato

altresì che la ricorrente conferma integralmente le percentuali di ripartizione

delle singole mansioni domestiche stabilita dall’assistente sociale, sulla

scorta delle considerazioni che precedono, e tenuto conto di tutte le

circostante concrete, questo TCA non può quindi che ritenere adeguato il grado

d'incapacità nello svolgimento delle mansioni casalinghe stabilitodall'Ufficio

AI sulla base dell'accertamento domiciliare, e di conseguenza pure il tasso

complessivo d'invalidità fissato al 35%, non essendoci sulla base delle

risultanze dei medici interpellati dall’amministrazione nessun motivo medico

per mettere in discussione la scelta di basarsi su quanto accertato in sede di

inchiesta domiciliare.

2.14

2.14.1

Per

quanto riguarda l’esame delle conseguenze del danno alla salute dal profilo economico

e, quindi, la determinazione del grado di invalidità, richiamato l’art. 16 LPGA

e quanto già esposto al consid. 2.4 che precede, va ricordato che l'invalidità nell'ambito delle

assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico

e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a). I dati economici

risultano pertanto determinanti.

Al medico compete la valutazione dello stato di salute

del peritando, della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace

al lavoro. Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute

limita l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita

in particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo

la sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto

(Meyer-Blaser, op. cit., p. 227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143

consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).

D’altro

canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base

alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le

attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser,

op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen Unfallversicherung,

Friborgo 1995, p. 201).

In

particolare, al fine di determinare l'incapacità al guadagno mediante il metodo

ordinario di cui all’art. 16 LPGA, occorre porre in confronto il reddito che

l'assicurato avrebbe conseguito senza il danno (reddito da valido) con quello

risultante dalle attività esigibili nonostante il danno alla salute (reddito da

invalido). Determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio

dell’eventuale diritto alla rendita, tenuto conto che l'amministrazione deve

considerare inoltre eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento

intervenute sino all'emanazione della decisione contestata (cfr. consid. 2.2).

In ogni modo, ai

fini dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del

lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio

tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in

relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta

pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser,

op cit. p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità

congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK

1984.

p. 347).

Va

ancora la pena di rilevare che, secondo la giurisprudenza del TFA, per

accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità è decisivo

stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto

l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita,

se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio

2000.

nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con

riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere

fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che

l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali

come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale

(quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui

vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635

consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b).

2.14.2

Per accertare il reddito senza l'invalidità è decisivo

stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto

l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita,

se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio

2000.

nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con

riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere

fissato il più concretamente possibile.

Determinante

è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto

delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un

prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi,

l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in

merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr.

U 168 pag. 100s. consid. 3b).

Un

salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che

lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi

pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base

a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).

Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto

che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare

la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali

adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b,

ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

Se

nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che

l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidità, allora si può

ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique

VSI 1999 pag. 248 consid. 3b;cfr. anche STFA inedita del 30 dicembre 2002 nella

causa B., I 56/02).

Nel caso in esame, l’Ufficio AI, considerate le osservazioni dell’assicurata

presentate al progetto di decisione del 26 ottobre 2006, ha determinato il

reddito da valida in fr. 51'499.80, importo che corrisponde a quanto

l’assicurata avrebbe conseguito nel 2004 (momento dell’inizio dell’eventuale

diritto alla rendita), senza il danno salute, quale segretaria e contabile

nella ditta __________ in cui lavorava.

Nel

ricorso l’assicurata non ha contestato tale dato economico, il quale tiene

conto dell’effettiva realtà lavorativa presente prima del danno alla salute e

questo anche sulla base dei dati fiscali, motivo per cui ad esso va prestata

adesione.

2.14.3

Per

quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro

capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di

regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle

circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc,

confermato in Pratique VSI 2002 p. 64).

In

concreto, l’Ufficio AI si è basato sugli accertamenti esperiti dalla consulente

professionale che nel suo rapporto finale del 23 ottobre 2006 ha, tra l’altro,

concluso come segue:

(…)

Reddito

da invalido:

Come indicato in sede medica la signora RI 1 presenta

una capacità lavorativa del 50% (si prende in considerazione la situazione più

favorevole all'assicurata) nella sua precedente attività di impiegata di commercio-contabile.

Tenendo in considerazione le sue esperienze professionali nel settore

(complessivamente 11 anni) ed equiparando la formazione bancaria ad un

apprendistato si considera che per un impiego a metà tempo nel Canton __________

l'A. potrebbe percepire un salario annuo di Fr. 31'560.- (Fonte: Ufficio

Federale di statistica, Inchiesta svizzera sulla struttura dei salari del 2002,

dati elaborati dall'osservatorio universitario del lavoro dell'Università di Ginevra).

Se si aggiorna questo dato al 2004 risulta un reddito da invalido di Fr.

32'286 “ (doc. AI 46; cfr. sopra al consid. 2.9)­

In

sostanza, partendo dal salario da invalida accertato dalla consulente

professionale in base a Tabelle elaborate dall’Ufficio federale di statistica

riferite ad un’attività quale impiegata nell’ambito della contabilità svolta al

50% nel Canton Ticino di fr. 32’286 (riferito al 2004), l’amministrazione ha

quindi stabilito il grado di invalidità come salariata raffrontando tale

stipendio ipotetico da invalida con quello che l’assicurata avrebbe percepito

continuando nella propria attività di contabile presso la __________ senza il

danno alla salute, accertato sulla base delle indicazioni fornite

dall’assicurata (reddito da valida di fr. 51'499.80 pure per un’attività svolta

al 50%; cfr. doc. AI 49 e sopra consid. 2.14.2), giungendo ad un tasso di

invalidità del 37% ((51'499.80 – 32’286 x 100) : 51'499.80; cfr. doc. AI

50-3).

Tale

modo di procedere è stato contestato dall’assicurata, la quale fa tra l’altro

valere:

“Assodato

che l'ultimo stipendio annuale determinante per la ricorrente (stipendio 2004)

era di fr. 51'499.80, particolarmente fuori luogo appare la

conclusione a cui è giunto l'ufficio AI nel quantificare il reddito potenziale

della medesima, considerando l'attuale stato di salute.

In

effetti il generico riferimento che l'ufficio AI ha indicato nella propria

decisione, secondo cui la ricorrente "tenendo in considerazione le sue

esperienze professionali nel settore, complessivamente 11 anni, ed equiparando

la formazione bancaria ad un apprendistato" avrebbe potuto ottenere un

reddito annuo di fr. 31'560.-, è da ritenersi assolutamente irreale.

Tale

dato si fonderebbe per altro su di una ricerca dell'Università di __________ basata

sui salari 2002, riferibile a tutta la __________. A tale reddito annuo

corrisponderebbe uno stipendio mensile, per un impiego d'ufficio al 50%, di fr.

2'500.-.

Tale

stipendio non è oggi alla portata della ricorrente, la quale:

● non

è in grado di lavorare per più di tre ore al giorno,

● non

ha una formazione scolastica superiore,

● non ha una conoscenza di lingue

più estesa rispetto alla formazione scolastica di base,

● non ha frequentato corsi di

perfezionamento, rispettivamente legati a contabilità o altro,

● fruisce quale unico titolo di

studio dell'attestazione di capacità della scuola bancaria interna a __________.

In

queste condizioni personali, validi riferimenti per uno stipendio oggi

pretendibile alle nostre latitudini e non su suolo nazionale (è fatto noto che

sono Cantoni in __________ ove il reddito è maggiore a quello pretendibile in

Ticino), sono - come è stato indicato al sottoscritto dall'ufficio del lavoro

con scritto 18 dicembre 2006 che qui si produce (doc. C).

● quello dell'impiegato di

commercio del settore degli spedizionieri (settore nel quale esiste un contratto

collettivo) che quantifica in fr. 2'992.- mensili lo stipendio per un impiego a

tempo pieno ...

● quello dell'impiegato di

commercio secondo il contratto pubblicato dalla SIC (Società degli

impiegati di commercio), che quantifica in un massimo di fr. 39'000.- annui lo

stipendio per un impiego a tempo pieno. Stipendio che, riportato alle tredici

mensilità, conduce ad un reddito mensile di fr. 3'000.-.

Prendendo

pure l'importo massimo e meglio fr. 3'000.- mensili quale riferimento per un

impiego al 100% è pacifica la conclusione che uno stipendio, per un impiego al

50% (che comunque non appare pretendibile dalla ricorrente, in considerazione

del suo stato di salute), non supererà mai - alle nostre latitudini - fr. 1'800.-

mensili, somma indicata nell'opposizione alla decisione che, riportata

sull'anno, porta ad un reddito potenziale di fr. 21'600.-.”

Come questo Tribunale ha già

avuto modo di concludere (cfr. STCA del 26 febbraio 2007 nella causa D.,

32.2006

), occorre far presente che, conformemente ad

una recente giurisprudenza, il cui contenuto verrà meglio precisato al consid.

2.14.4

che segue, il TFA ha stabilito che sono esclusivamente applicabili,

in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali

risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei

salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili

dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni

(STFA 12 ottobre 2006 nella causa S., U 75/03, e del 5 settembre 2006 nella

causa P., I 222/04).

Pertanto,

nella determinazione del reddito da invalido occorre applicare i valori nazionali

(Tabella TA1) e non (più) quelli regionali (Tabella TA13) come precedentemente

praticato dal TCA rispettivamente dall’Ufficio AI.

Orbene

- utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale

di statistica – la ricorrente, diplomata alla scuola direzionale bancaria e

attiva per diversi anni quale impiegata di banca e poi come segretaria

contabile, svolgendo nel 2004 una professione nel ramo dei “Servizi alle

attività finanziarie e assicurative” (cat. 67 della citata Tabella) nel settore

privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore

privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.) –

categoria che a mente di questo Tribunale rispecchia la formazione e

l’esperienza dell’interessata -, avrebbe potuto realizzare, in media, per

un’attività semplice e ripetitiva (ossia del livello 4 di qualificazione che

presuppone qualifiche inferiori), un salario mensile lordo pari a fr. 5’100.—

per 40 ore settimanali. Riportando questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2,

pubblicata in: La Vie économique, 1/2-2006, pag. 94), esso ammonta a fr.

5'304 mensili oppure a fr. 63’648 per anno (fr. 5'304 x 12, ritenuto che la

quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa

B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

Partendo

quindi da un reddito statistico da invalida di fr. 63’648, calcolato sulla base dei dati statistici di

riferimento secondo la ricordata giurisprudenza federale e tenuto conto di una

capacità di lavoro residua del 50% ammessa da questa Corte facendo propria la

perizia e il relativo complemento del dr. __________ (doc. AI 38 e 19; cfr.

sopra consid. 2.12 per esteso), si giunge ad un salario teorico da invalida di

fr. 31’824.

Va

detto altresì che l’Ufficio AI, fondandosi sul rapporto 23 ottobre 2006 della consulente

in integrazione professionale (doc. AI 46), non ha riconosciuto alcuna

riduzione di tale salario statistico, non ritenendo quindi implicitamente data

alcuna situazione personale o professionale particolare che giustifichi, giusta

la dianzi ricordata prassi, una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico.

A

ragione. Al riguardo va detto infatti che tale deduzione

non è automatica, ma deve essere valutata tenendo conto di tutte le circostanze

del singolo caso. È in ogni caso compito dell'amministrazione e, in caso di

ricorso, del giudice del merito motivare l'entità della deduzione. Quest'ultimo

non può scostarsi, dal canto suo, dalla valutazione dell'amministrazione senza

fondati motivi (DTF 126 V 80 consid. 5 b/dd e 6).

Nella

specie, tenuto conto dell’ancor giovane età dell’assicurata (39 anni al momento

dell’emissione della decisione contestata), dell’istruzione, tutt’altro che scarsa,

e dell’esperienza accumulata dalla medesima e inoltre del fatto che il dr. __________

ha fissato la capacità lavorativa residua nella precedente attività svolta al

50% senza ulteriori limitazioni o restrizioni (cfr. doc. AI 38-1), questo TCA ritiene

di non doversi scostare dalla conclusione dell’amministrazione che, alla luce

delle circostanze concrete, non ha ravvisato gli estremi per applicare una

riduzione sul salario statistico da invalido e, quindi, ha negato l’esistenza

di fattori suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora conseguibile

dall’assicurata.

Dal confronto tra il reddito da valida di fr. 51'499.80 (cfr. consid. 2.14.2) e

il reddito da invalida secondo le statistiche TA1 di fr. 31’824 si ottiene pertanto

un grado d'invalidità del 38% (51'499.80 - 31'824 x 100 : 51'499.80).

Tale tasso non muterebbe nella

sua sostanza, manifestamente, anche

volendo considerare l’evoluzione di entrambi i redditi di riferimento sino al

2006, momento dell’emanazione della decisione contestata.

2.14.4

Visto

quanto precede, le allegazioni ricorsuali con riferimento al reddito da

invalido da computare che a parere dell’interessata dovrebbe ammontare a fr.

21'600 annui, devono essere respinte, in quanto in aperto contrasto con la

giurisprudenza della massima Corte federale dianzi esposta.

Sull’argomento,

questo TCA non può comunque esimersi ancora dal ricordare che, partendo dalla costatazione

che l’applicazione di dati salariali statistici validi per tutta la

Svizzera si rivela essere discriminante per gli assicurati attivi in Ticino,

Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media

nazionale, ritenuto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente

percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute,

questo Tribunale, in una sentenza del 4 settembre 2000 nella causa R.,

pubblicata in RDAT I-2001, p. 250ss. e in SVR 2001 IV n. 35 – in seguito

costantemente confermata ed applicata in tutti i settori delle assicurazioni

sociali (assicurazione per l'invalidità, assicurazione contro gli infortuni e

assicurazione contro le malattie) - sentito preliminarmente il parere dell'allora

direttore dell’Ufficio federale di statistica, dottor __________, al fine di

non discriminare gli assicurati attivi in Ticino aveva deciso che nell'applicazione

dei dati statistici occorreva utilizzare la tabella che riflette i salari

versati nella nostra regione (cfr. sull’argomento: D.

Cattaneo, La promozione dell'autonomia …, in RDAT II-2003, p. 618-621 e in

L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto delle assicurazioni

sociali e Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p. 124-128;

D. Cattaneo, "La contribution du Tribunal des assurance du Canton du Tessin

à la jurisprudence suisse en matière de securité sociale", in CGRSS

n° 33-2004, p. 19 seg. (28-33); D. Cattaneo, "Sentenze recenti del

Tribunale cantonale delle assicurazioni", in Temi scelti di diritto

delle assicurazioni sociali, Ed. CFPG, Helbing & Lichtenhahn, Basilea-Ginevra-Monaco

2006, p. 135ss. (163-171)).

Tuttavia,

nell’ambito di una procedura ricorsuale dinanzi al TFA, conclusasi con uno

stralcio dai ruoli in seguito al ritiro del ricorso (cfr. STFA del 7 giugno

2006.

nella causa C., U 56/03), la Presidente della Corte federale, giudice

Leuzinger, il 28 aprile 2006 aveva informato le parti (e questo Tribunale) che,

citiamo:

" … la Corte plenaria del Tribunale federale delle

assicurazioni ha stabilito l’inapplicabilità dei valori regionali (Tabella

TA13) di cui all’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) – edita

dall’Ufficio federale di statistica – per la determinazione del reddito

ipotetico da invalido."

In

una sentenza del 12 ottobre 2006 nella causa S., U 75/03, il TFA ha, per la

prima volta, esposto le motivazioni che hanno spinto la Corte plenaria, il 10

novembre 2005, a prendere la decisione appena citata:

" (...)

8.2

In primo luogo

si osserva che, per un'ovvia questione di parità di trattamento (art. 8 Cost.),

un'applicazione della tabella TA13 al solo Cantone Ticino deve essere esclusa

se non si vuole creare un'inammissibile lex ticinensis. Analoghe considerazioni

di praticabilità, di parità di trattamento e di sicurezza giuridica si

oppongono quindi a un'applicazione alternativa delle tabelle nazionali (TA1) e

di quelle regionali (TA13) come pure a un'applicazione delle prime ad alcune

regioni e delle seconde alle rimanenti regioni.

8.3

Allo stesso

modo, un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13, al posto di

quelle nazionali TA1, pur potendo, da un lato, in alcuni casi effettivamente

creare le basi per una soluzione maggiormente vicina alla realtà

economico-sociale concreta, dall'altro lato creerebbe, a ben vedere, anche

nuovi problemi dovuti al fatto che all'interno delle medesime grandi regioni si

registrano delle differenze, non sempre trascurabili. Ad esempio, nonostante le

due regioni facciano parte della medesima grande regione

"MIttelland", è notorio che i salari esistenti nel Canton Berna non

sono gli stessi di quelli del Canton Giura. Allo stesso modo, per il Vallese

occorrerebbe prendere in considerazione i salari relativi alla regione

lemanica. Ora, nell'una e nell'altra ipotesi, l'applicazione dei valori

regionali (TA13) al posto di quelli nazionali (TA1) si dimostrerebbe

maggiormente sfavorevole per questi assicurati. Si pone quindi ugualmente la

questione dell'assicurato che lavora(va) in un Cantone appartenente a un'altra

grande regione, ad esempio del lavoratore giurassiano che lavora(va) nel

Cantone di Basilea (città o campagna). Ora, se si intendesse determinare il

reddito da invalido sulla base della tabella TA13, non si farebbe altro che

spostare o restringere il cerchio geografico nel quale si iscrive ogni

determinazione di un reddito ipotetico sulla base di valori statici. In questa

maniera, però, si correrebbe pure il rischio di offuscare oltremodo l'obbligo o

l'esigibilità per l'assicurato di ridurre il danno e di andare, se del caso e

nei limiti ragionevoli, a cercare un'attività al di fuori della sua regione

abituale. Si creerebbero nuove disparità nei confronti di assicurati che abitano

a cavallo tra due o addirittura tre grandi regioni o di chi abita in una di queste

regioni e lavora in un'altra.

8.4

A ciò si

aggiunge che nella sentenza pubblicata in DTF 129 V 472, questa stessa Corte ha

precisato che, laddove una tale operazione non fosse possibile sulla base di

rilevamenti salariali DPL, il reddito da invalido va di principio definito

sulla base dei dati statistici salariali ISS applicabili nell'insieme del

settore privato (DTF 129 V 484). Ora, anche siffatta considerazione si

opporrebbe a un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13,

concernenti il settore pubblico e privato.

8.5

Non può

pertanto ammettersi una regionalizzazione nella determinazione dell'invalidità

poiché una siffatta soluzione sarebbe incompatibile con il principio costituzionale

di parità di trattamento come pure con il rango costituzionale delle

assicurazioni invalidità e infortuni quali assicurazioni federali."

In

un’altra sentenza del 18 ottobre 2006 nella causa T., I 790/04, il TFA ha

ancora rilevato:

" Quanto alla questione della tabella applicabile tra le

varie riportate dall'ISS, il Tribunale federale delle assicurazioni ha

recentemente stabilito, con decisione della Corte plenaria del 10 novembre

2005, non potersi (più) fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla

tabella TA13, riferentesi ai salari in relazione alle grandi regioni (cfr. pure

la sentenza del 22 agosto 2006 in re K., I 424/05, consid. 3.2.3; v. inoltre la

sentenza 12 ottobre 2006 in re S., U 75/03). Il reddito ipotetico da invalido

deve di conseguenza essere valutato sulla base della tabella TA1 dell'ISS,

concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato. Alla luce

di quanto precede non vi è (più) spazio alcuno per ammettere una riduzione dei

salari statistici, quale quella operata dai primi giudici, che tenga conto,

ispirandosi ai salari corrisposti in un vicino cantone, che l'assicurato vive

in una regione economicamente meno forte. Anche sotto questo aspetto non può

pertanto trovare conferma la valutazione del tasso d'invalidità compiuta dalla

Corte di prime cure.”

Con sentenza inedita del 5 settembre 2006 nella causa P. (I 222/04),

il TFA ha infine stabilito che “secondo la giurisprudenza, sono

esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i

dati salariali nazionali risultante dalla tabella di riferimento TA1

dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica (cfr, tra altre, sentenza 10 agosto 2001 in re R., I 474/00, consid.

3a/aa). L’inapplicabilità dei valori desumibili dalla tabella TA13, che

riferisce dei valori in relazione alle grandi regione, è di recente stata

decisa dalla Corte plenaria in data 10 novembre 2005 (cfr. in tal senso

sentenza 22 agosto 2006 in re K, I 424/05)”.

Alla

luce di questa chiara giurisprudenza federale, ne discende che nella determinazione

del reddito da invalido occorre d’ora in poi applicare i valori nazionali

(Tabella TA1) e non più quelli regionali (Tabella TA13). Spetterà semmai al Parlamento

o al Consiglio federale intervenire su questo tema, se lo riterranno opportuno.

Questo Tribunale si limita a ricordare che, secondo la giurisprudenza,

il principio dell'uguaglianza di trattamento proibisce, citiamo: "de

faire, entre divers cas, des distinctions qu'aucun fait important ne

justifie", ma anche "de soumettre à un régime identique des

situations de fait qui présentent entre elles des différences importantes et de

nature à rendre nécessaire un traitement différent (cfr. DTF 129 I 3; DTF 127 V

454; Zbl 2005 p. 87ss. (89-90); A. Auer-G. Malinverni-M. Hottelier,

"Droit constitutionnel suisse", Vol. II, Stämpfli Editions SA, Berna

2006, p. 484 n. 1030 e 499 n. 1061).

2.14.5

Ne

discende che, pur applicando quale reddito ancora esigibile dall’assicurata nonostante

il danno alla salute un valore corretto rispetto a quello applicato

dall’amministrazione (che, come è stato rilevato, non si è basata sulle Tabelle

TA1 ritenute vincolanti dalla giurisprudenza, ma su altri dati statistici regionali

prevedenti, per un’attività nel ramo contabile, un salario nel Canton Ticino di

fr. 2'630 mensili per un’attività del 50%, a fronte – si noti – di un valore di

fr. 3'430 mensili medi svizzeri, doc. AI 47-1), le conclusioni dell’amministrazione

in merito al grado di invalidità meritano, nella loro sostanza, conferma.

2.15

Poste

poi le quote parti tra attività salariata e mansioni casalinghe

stabilite dall’amministrazione nelle querelata decisione (cfr. sopra consid.

2.

), il grado di invalidità globale va fissato al 36,5% (50 X 35% + 50 X 38%)

in applicazione del metodo misto.

Non essendo dato un grado d’invalidità giustificante l’erogazione di una

rendita d’invalidità (art. 28 cpv. 1 LAI; cfr. anche l’art. 29 cpv. 1 lett. b

LAI e quanto esposto al consid. 2.8 che precede), l’Ufficio AI ha di

conseguenza rettamente negato l’attribuzione della rendita.

La

decisione contestata deve quindi essere, nella sua sostanza, confermata e il ricorso

respinto.

Del resto allo stesso risultato si giungerebbe anche volendo, come

pretende l’interessata (cfr. sopra consid. 2.11), considerarla interamente

salariata e, quindi, fissare al 100% la quota parte riservata alle mansioni

professionali. In effetti, in tale evenienza, conformemente a quanto precede,

il grado di invalidità risulterebbe essere del 38%, tasso comunque ancora non

sufficiente per riconoscere una rendita di invalidità.

Si

ribadisce tuttavia ancora che il presente giudizio non pregiudica eventuali

diritti della ricorrente nei confronti dell’AI insorti in epoca successiva alla

data decisiva del provvedimento in lite, il quale, sia nuovamente rilevato,

delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4).

2.16

Da

ultimo, l’assicurata ha chiesto di sentire, in forma scritta, il dr. __________,

medico curante della ricorrente (VI).

A tal proposito va rilevato che, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con

riferimenti).

Nel

caso in esame, già si è detto (cfr. in particolare il consid. 2.12.3) che la

documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel merito della vertenza.

Né vi sono validi motivi per ritenere inaffidabile la valutazione del perito

medico o quella dell’assistente sociale, motivo per cui non appare necessario

procedere ad un aggiornamento medico per verificare quanto già accertato. Nella

misura in cui inoltre la ricorrente pretende che il curante si pronunci sulla

sua situazione attuale, si rammenta peraltro nuovamente che determinante è il

momento della decisione impugnata, il giudice delle assicurazioni sociali valutando

la legalità della medesima sulla base della situazione di fatto esistente al

momento in cui essa è stata resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140

e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). Come già

rammentato, spetterà alla ricorrente inoltrare semmai un’ulteriore domanda di

rendita ed allegare la pertinente nonché completa documentazione relativa ad

eventuali nuovi o maggiori disturbi che potrebbero influire sul grado di

inabilità.

2.17

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’assicurata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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