32.2007.2
Casalinga. Metodo misto
28 agosto 2007Italiano99 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2007.2
Data decisione, Autorità:
28.08.2007, TCA
Titolo:
Casalinga. Metodo misto
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
METODO MISTO DI CALCOLO
RENDITA
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 28 cpv. 2ter LAI
art. 29 LAI
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 27 OAI
art. 27bis cpv. 2 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.2
FC/sc
Lugano
28 agosto
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 29 dicembre 2006
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 4 dicembre 2006 emanata
da
CO 1
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI
1, nata nel __________, già attiva come segretaria/contabile, il 3 marzo 2005 ha
presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti
dichiarando di essere sofferente dal 1996 di “collagenosi mista composta da
sclerodermia, poliartrite e lupus erimatoso” oltre ad una protrusione discale a
livello L4/L5 (doc. AI 1-1 e 8).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione 4 dicembre 2006,
preceduta da un progetto del 26 ottobre 2006, l’Ufficio AI, appurato un grado
di invalidità del 68% limitatamente al periodo dal novembre 2002 al febbraio
2003 e del 36% dal marzo 2003, ha respinto la richiesta di prestazioni (doc. AI
50) motivando tra l’altro come segue:
" (...)
Esito degli accertamenti:
In
considerazione degli atti medici specialistici ed economici acquisiti
all'incarto risulta che il danno alla salute del quale l'assicurata è
portatrice comporta un'incapacità al lavoro e di conseguenza al guadagno sia
nello svolgere l'attività professionale che nella cura dell'abitazione.
L'assicurata dedica il 50% del tempo giornaliero all'attività lavorativa mentre
è casalinga per il restante 50%.
Secondo
la documentazione medica esaminata dal servizio medico regionale dell'AI si
evince che l'attività attuale è proponibile in misura nulla dal novembre 2002
al febbraio 2003 mentre dal marzo 2003 ritiene che in una professione adeguata
rispettosa delle limitazioni presentate dallo stato di salute la capacità lavorativa
medico teorica è del 50%. Si noti che l'abituale attività quale impiegata di
commercio e contabile è ritenuta adeguata.
La
capacità lavorativa non è tuttavia corrispondente ad un grado invalidante del
50%. Occorre, come sopra esposto, verificare l'effettiva capacità al guadagno
residua in attività abituale che è anche adeguata. Nel presente caso la
capacità al guadagno è stata attentamente accertata in quanto il datore di
lavoro, per il quale è aperto presso il distretto di __________ un fallimento
in via sommaria, non ha partecipato attivamente e con precisione all'istruzione
dell'incarto relativo alla signora RI 1.
Si
ricorda che la signora RI 1 è stata dipendente della __________. L'amministrazione
ha quindi accertato il confronto dei redditi mediante il metodo ordinario e non
straordinario come la procedura prevede per il personale non indipendente.
Tuttavia gli accertamenti considerano anche il carattere famigliare della
conduzione della ditta, come lo stesso datore di lavoro dichiara; più
esplicitamente l'assicurata è la nuora dell'amministratore unico con firma
individuale della ditta citata.
La
ditta __________ infatti ha fornito informazioni che si sono rivelate
fortemente inesatte. L'amministrazione ha quindi ricostruito, sulla base dei
contributi ufficialmente registrati sull'estratto conto individuale, il salario
degli ultimi anni, che differisce in misura sostanziale da quanto
effettivamente dichiarato dal datore di lavoro. Nel caso specifico si nota che
presso la ditta __________ (dapprima sagl e in seguito sa) il salario è stato
incostante e di conseguenza per determinare il reddito da valida l'amministrazione
ha in un primo tempo considerato quanto ufficialmente computato durante
l'ultimo lustro.
2000 Fr. 32500.-
2001 Fr.39000.-
2002 Fr.42466
2003 Fr. 30939.- + gratifica
straordinaria di Fr. 6000.-
2004 Fr. 49803.
In
sede d'audizione l'assicurata presenta gli elementi della tassazione che
portano a definire un salario da valida pari a Fr. 51499.80 annui, reddito
accertato tramite il tassatore, per cui considerato ai fini del calcolo
dell'invalidità. Si accoglie quindi quanto contestato in sede d'audizione
stabilendo il reddito da valida in Fr. 51499.80.-. Resta comunque
oscuro il motivo per il quale la ditta abbia conteggiato all'assoggettamento
(nei conti individuali) contributi inferiori a quanto dichiarato al fisco. La
direzione della ditta non ha fornito ulteriori informazioni in quanto i
dirigenti sono ora all'estero.
Impossibilitati
a verificare il caso reale, l'amministrazione ha quindi verificato tramite il
proprio consulente per l'integrazione personale, il guadagno ragionevolmente
ancora esigibile in attività di contabile e segretaria, in particolare
prendendo in considerazione fattori come l'età, l'esperienza acquisita, le
conoscenze linguistiche, ecc... concludendo che un profilo come quello
presentato dall'assicurata è valutato secondo la struttura svizzera dei salari
con una retribuzione annua pari a Fr. 32286.-.
Va
oltremodo rimarcato che la valutazione del perito, il quale attesta
un'incapacità lavorativa a far tempo novembre 2002, non corrisponde con
l'incapacità al guadagno almeno fino a fine febbraio 2005. Infatti fino
ad allora l'assicurata ha sempre percepito uno stipendio e non è mai stata annunciata
all'assicuratore contro la perdita di salario, ad eccezione di brevi periodi
come ad esempio l'operazione al menisco,
un'assenza
dal lavoro dell'ordine di un mese al massimo.
Il
confronto dei redditi prevede quindi un salario da sana pari a Fr. 51499.80 il
quale viene confrontato con il reddito da invalida ragionevolmente esigibile in
attività di contabile-impiegata d'ufficio che ammonta a Fr. 32286.-. A tal
proposito in sede d'audizione l'assicurata avanza l'ipotesi di considerare uno
stipendio da invalida pari a Fr. 21600: corrispondente a Fr. 1800.- mensili.
Non è chiaro su che basi venga proposto un reddito pari a Fr. 1800.- mensili
quando ella stessa, nel pieno della capacità lavorativa ma anche con una
componente di malattia già presente nel novembre 2002 abbia percepito un
salario di quasi Fr. 4000.- mensili, confermando che nel settore è assai
diffusa la possibilità di ottenere stipendi largamente al di sopra di quanto proposto
dall'assicurata. La giurisprudenza indica quindi parametri precisi per la determinazione
del reddito da invalida che non può essere approssimativamente stimato bensì è
basato su dati statistici concreti che nel caso di attività lavorative sono catalogati
nella struttura svizzera dei salari, noti come RSS.
Come
indicato in sede medica la signora RI 1 presenta una capacità lavorativa del
50% nella sua precedente attività di impiegata di commercio-contabile. Tenendo
in considerazione le sue esperienze professionali nel settore, complessivamente
11 anni, ed equiparando la formazione bancaria ad un apprendistato si considera
che per un impiego a metà tempo nel Canton __________ ella potrebbe percepire
un salario annuo di Fr. 31'560.- (Fonte: Ufficio Federale di statistica,
Inchiesta svizzera sulla struttura dei salari del 2002, dati elaborati
dall'osservatorio universitario del lavoro dell'Università di __________). Se
si aggiorna questo dato ai 2004 risulta un reddito da invalido di Fr. 32'286.-.
La richiesta avanzata in sede d'audizione relativa al reddito da invalida pari
a Fr. 21600.- non è quindi accolta.
Il
grado d'invalidità quale salariata corrisponde finalmente a 37%.
Reddito annuale esigibile:
senza invalidità CHF 51499.80.-
con invalidità CHF 32286.-
Perdita di guadagno CHF 19213.8.- = Grado
d'invalidità 37%
Dall'inchiesta
economica per le persone che si occupano dell'economia domestica esperita a
domicilio risulta che l'impedimento nello svolgere le mansioni di casalinga è
pari al 35%. In sede d'audizione viene contestato anche tale grado tuttavia gli
elementi portati non modificano la valutazione effettuata, la quale viene
integralmente confermata. Infatti il giudizio medico è indicativo al confronto
di quanto esperito a domicilio da assistenti sociali che verificano il lato
pratico nel dettaglio, considerando l'impedimento nella cura dell'abitazione.
Il giudizio medico è quindi puramente orientativo.
Ponderando
quindi il tempo dedicato alle attività di salariata e casalinga con gli impedimenti
ad essi causati dal danno invalidante rispettivamente dalla perdita economica
dovuta alle patologie invalidanti, si ottiene un doppio periodo e di
conseguenza un doppio grado d'invalidità del 68% e del 26% come rappresentato
nello specchietto a margine.
Dal
novembre 2002 al febbraio 2003
Attività Limitazione
Grado d'invalidità parziale
Casalinga 50 % impedimento 35% grado AI
17.5%
Salariata 50% impedimento 100% grado AI
50% grado ponderato AI 68%
Dal
marzo 2003
Attività Limitazione Grado
d'invalidità parziale
Casalinga 50 % impedimento 35% grado AI
17.5%
Salariata 50% impedimento 37% grado AI
18.5% grado ponderato AI 36%
Decidiamo pertanto:
Essendo
alla scadenza dell'anno d'attesa il grado invalidante inferiore al 40% il
diritto alla rendita non esiste." (Doc. AI 50-1+2+3)
1.2. Contro
la decisione dell’amministrazione l’assicurata, assistita dal marito avv. RA 1,
è tempestivamente insorta al TCA, allegando al gravame documenti di natura economica,
chiedendo l’annullamento della decisione impugnata e l’attribuzione di una
rendita di invalidità per un grado di invalidità del 60% facendo valere:
" (...)
3.
La
situazione di salute della ricorrente è purtroppo chiara e destinata a
peggiorare nel prossimo futuro. La sua patologia non conosce cure.
Fatti
I
medicamenti, che vengono assunti giornalmente, tendono unicamente a mantenere
stabile una situazione tutt'altro che ideale.
L'importante
combinazione di patologie constatate puntualmente dal dott. __________ è tale
da ledere l'integrità fisica della ricorrente, al punto da ridurre in modo
essenziale la sua capacità lavorativa. Nel concreto si ritiene che la
valutazione esposta dal dott. __________ nel settembre 2005 sia stata particolarmente
prudente e che l'attuale grado di incapacità lavorativa della ricorrente sia da
quantificare in misura percentualmente maggiore al 60%.
La
ricorrente lavorava a tempo pieno quale impiegata di ufficio con mansioni di segretariato
e registrazioni contabili.
La
sua attività di casalinga era quindi da ritenersi marginale ed accessoria.
Oltretutto
ella, già negli ultimi anni di attività professionale, si appoggiava a persona
esterna che assumeva i compiti di pulizia dell'abitazione, lavaggio e stiro.
Secondo
la ricorrente - in questo chiaro contesto - la valutazione del grado di invalidità
è da effettuarsi unicamente in forza del raffronto fra il reddito precedentemente
percepito e quello che eventualmente sarebbe oggi in grado di percepire.
Una
valutazione circa le importanti limitazioni connesse allo svolgimento
dell'attività di casalinga dovrebbero risultare totalmente ininfluenti nella
determinazione del grado di invalidità.
Va
da sé tuttavia che anche dal profilo dell'attività quale casalinga la
ricorrente non è in grado di adempiere alla totalità delle incombenze.
Attualmente
va sottolineato il fatto che l'aiuto della madre che aveva provvisoriamente
sostituito la persona che già in precedenza adempiva ai compiti più pesanti è
di fatto venuto meno. Pur essendo relativamente giovane la signora __________
(67 anni nel 2007) ha una salute cagionevole, una casa propria e un marito a
cui accudire prioritariamente.
In
questo mutato contesto si ritiene che - allo stato attuale - la capacità
residua della ricorrente è inferiore (per l'attività di casalinga) al 50%.
4.
La
decisione AI del 4.12.2006, contro la quale viene promosso il presente ricorso,
è giunta alla conclusione che la ricorrente non ha diritto ad una rendita
invalidità, in quanto il suo reddito potenziale (mediato dalla sua capacità
residua a svolgere l'attività di casalinga) sia da ritenersi. inferiore al 40%.
La
decisione in oggetto, resa a seguito di opposizione, quantifica tale
percentuale al 36% !
Tale decisione viene qui recisamente contestata.
Assodato
che l'ultimo stipendio annuale determinante per la ricorrente (stipendio 2004)
era di fr. 51'499.80, particolarmente fuori luogo appare la
conclusione a cui è giunto l'ufficio AI nel quantificare il reddito potenziale
della medesima, considerando l'attuale stato di salute.
In
effetti il generico riferimento che l'ufficio AI ha indicato nella propria
decisione, secondo cui la ricorrente "tenendo in considerazione le sue
esperienze professionali nel settore, complessivamente 11 anni, ed equiparando
la formazione bancaria ad un apprendistato" avrebbe potuto ottenere un
reddito annuo di fr. 31'560.-, è da ritenersi assolutamente irreale.
Tale
dato si fonderebbe per altro su di una ricerca dell'Università di __________ basata
sui salari 2002, riferibile a tutta la __________. A tale reddito annuo
corrisponderebbe uno stipendio mensile, per un impiego d'ufficio al 50%, di fr.
2'500.-.
Tale
stipendio non è oggi alla portata della ricorrente, la quale:
● non
è in grado di lavorare per più di tre ore al giorno,
● non
ha una formazione scolastica superiore,
● non ha una conoscenza di lingue
più estesa rispetto alla formazione scolastica di base,
● non ha frequentato corsi di
perfezionamento, rispettivamente legati a contabilità o altro,
● fruisce quale unico titolo di
studio dell'attestazione di capacità della scuola bancaria interna a __________.
In
queste condizioni personali, validi riferimenti per uno stipendio oggi
pretendibile alle nostre latitudini e non su suolo nazionale (è fatto noto che
sono Cantoni in __________ ove il reddito è maggiore a quello pretendibile in __________),
sono - come è stato indicato al sottoscritto dall'ufficio del lavoro con
scritto 18 dicembre 2006 che qui si produce (doc. C).
● quello dell'impiegato di
commercio del settore degli spedizionieri (settore nel quale esiste un contratto
collettivo) che quantifica in fr. 2'992.- mensili lo stipendio per un impiego a
tempo pieno ...
● quello dell'impiegato di
commercio secondo il contratto pubblicato dalla SIC (Società degli
impiegati di commercio), che quantifica in un massimo di fr. 39'000.- annui lo
stipendio per un impiego a tempo pieno. Stipendio che, riportato alle tredici
mensilità, conduce ad un reddito mensile di fr. 3'000.-.
Prendendo
pure l'importo massimo e meglio fr. 3'000.- mensili quale riferimento per un
impiego al 100% è pacifica la conclusione che uno stipendio, per un impiego al
50% (che comunque non appare pretendibile dalla ricorrente, in considerazione
del suo stato di salute), non supererà mai - alle nostre latitudini - fr.
l'800.- mensili, somma indicata nell'opposizione alla decisione che, riportata
sull'anno, porta ad un reddito potenziale di fr. 21'600.-.
5.
Considerandi
la differenza tra l'ultimo reddito annuo effettivo del 2004 (fr. 51'499.80) e
il reddito potenziale quantificato correttamente (al massimo fr. 21'600.- per
una attività al 5%, comunque non pretendibile) ci si renderà conto che la
percentuale di invalidità - anche dal profilo economico - si situa oltre il
60%." (Doc. I)
1.3
Mediante
risposta del 9 gennaio 2007 l’amministrazione ha proposto di respingere il
gravame e confermare la decisione contestata osservando:
" Il 14 settembre 2005 il perito Dott. __________ ha
chiaramente stabilito che nella concreta fattispecie "le limitazioni
(...) riducono l'attività professionale della paziente nella sua attività di
impiegata di commercio e contabile nella misura del 50%-60%".
Con
inchiesta 24 aprile 2006, l'assistente sociale incaricata ha riscontrato
un'invalidità del 35% quale casalinga.
Sottoposto
il caso pure alla consulente in integrazione professionale e preso atto delle
argomentazioni presentate con osservazioni 22 novembre 2006, il 4 dicembre 2006
è stato calcolato un grado d'invalidità inferiore al 40%. Ciò non permette
l'assegnazione d'una rendita d'invalidità.
Visto
quanto sopra, considerato come la ricorrente non presenti della documentazione
medica atta ad inficiare quanto stabilito dal perito e non sollevi censure che
mettano in dubbio le valutazioni dell'assistente sociale occupatasi del caso o
degli esperti del Servizio integrazione, si chiede che codesto lodevole
Tribunale voglia confermare la decisione impugnata e, conseguentemente,
respingere il ricorso." (Doc. IV)
1.4
In
data 15 gennaio 2007 la ricorrente, tramite il suo patrocinatore, ha
ulteriormente fatto valere:
" (...)
● lascio al tribunale la valutazione
in merito ad un ricorso alla perizia sulla capacità di reddito residuo della
signora RI 1, i criteri di riferimento applicabili sono già stati allegati al
ricorso. Si contestano nuovamente le valutazioni economiche effettuate
dall'ufficio Al sulla base di dati statistici nazionali inapplicabili al
Cantone Ticino ed in particolare nella zona di residenza della ricorrente. Si
sottolinea come, tenuto conto dello stato di salute della ricorrente,
unicamente un impiego ridotto in misura non superiore al 40% potrebbe entrare
in considerazione con un salario residuo non superiore a fr. 1'800.- mensili.
Dato lo stato di salute della medesima l'impiego dovrebbe essere oltretutto
disponibile nelle ristrette vicinanze del domicilio della ricorrente e quindi
nel __________;
● per quanto attiene allo stato di
salute della ricorrente si chiede di sentire (per semplificazione in forma
scritta) il medico dottor __________, primario dell'OBV di __________. Al
medesimo andrà richiesto un aggiornamento circa lo stato di salute della
ricorrente, un raffronto fra lo stato di salute della ricorrente allorquando ella
lavorava e oggi quale persona senza attività lucrativa (si precisa che il
medico ha avuto modo di trattare la ricorrente sia durante la sua attività
lavorativa sia dopo la cessazione della medesima), nonché le prospettive future."
(Doc. VI)
in
diritto
In
ordine
2.1
La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 della LPTCA
(STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002
nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00;
STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre
2001.
nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del
22.
dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C.,I 623/98).
Nel
merito
2.2
Oggetto
del contendere è sapere se RI 1 ha diritto ad una rendita d’invalidità.
2.3
Il
1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, la quale ha apportato
alcune modifiche legislative anche in ambito AI.
Al
riguardo occorre rilevare che unicamente le norme di procedura, in via di principio,
entrano immediatamente in vigore (DTF 130 V 4 consid. 2.4; SVR 2003 IV Nr. 25,
consid. 1.2.,
pag. 76; DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4°). Per quanto concerne invece
le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel
diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore
al momento in cui si è realizzata la fattispecie che deve essere valutata
giuridicamente e che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466
consid. 1; SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2).
Nella DTF 130 V 445ss., il TFA ha precisato che per l'esame relativo
all'eventuale insorgenza di un diritto a una rendita dell'assicurazione per
l'invalidità già prima dell'entrata in vigore della LPGA, occorre rifarsi ai
principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che
dichiarano applicabile l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione
dello stato di fatto giuridicamente determinante. Di conseguenza, per il
periodo fino al 31 dicembre 2002, l'esame del diritto alla rendita avviene
sulla base del precedente ordinamento, mentre a partire da questa data esso
avviene secondo le nuove norme (DTF 130 V 446 consid. 1.2.2.).
Tale
questione riveste comunque una scarsa importanza visto che, come evidenziato
dallo stesso TFA, l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna modifica sostanziale
per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per l’invalidità, i concetti
di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di raffronto
dei redditi e di revisione (della rendita d'invalidità e di altre prestazioni
durevoli) e che per tale motivo le succitate nozioni precedentemente sviluppate
dalla giurisprudenza rimangono tuttora valide (DTF 130 V 343).
2.4
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio.
Gli
elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono
quindi:
- un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio, e
- la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, pag. 216ss).
Va
precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre
2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno
al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto
di rendita se sono invalidi almeno al 40 %. Nel suo nuovo tenore in vigore dal
1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70.
%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60 %, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40 %.
Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA (cfr. art. 28 cpv. 2 vLAI)
il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato
dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2;
Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations,
Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in
condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF
128.
V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi
secondo la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b;
DTF 107 V 21 consid. 2c; G. Scartazzini, op. cit, pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures
préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158
e 1159 e la giurisprudenza citata).
La misura
dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione
personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure
reintegrative.
La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della
residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al
proposito va infine rilevato che, secondo la giurisprudenza
del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in
regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto
alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3
febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre
2002.
nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9
agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13
giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.5
Se,
però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere
invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di
guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può
cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non
si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per
questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di
svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo
specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1;
RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).
A
sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in
vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre
2003), precisa:
" Per mansioni consuete di una persona senza attività
lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli
usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e
di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni
attività svolta dalla comunità."
L’invalidità
viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da
effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001
pag. 158 consid. 3c).
Si
paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza
del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando
l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J.L. Duc, Les
assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer,
Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).
Di
regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se
l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno
parzialmente, le incombenze che lo concernono.
Questa
presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora
più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la
maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139;
Valterio, op. cit. pag. 211).
L'importanza
dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla
struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle
circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza
figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o
quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
2.6
Nel
caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei
fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna
applicabile l’art. 28 cpv. 2ter LAI (cfr. di seguito l’art. 27bis cpv. 1 OAI
nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1.
gennaio al 31 dicembre 2003) secondo cui
" Qualora l’assicurato eserciti un’attività lucrativa a
tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità
per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se inoltre svolge anche
le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il
capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la parte rispettiva
dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del
coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e poi determinare il
grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei due ambiti."
Giusta
l’art. 27bis cpv. 2 OAI (cfr. art. 27bis cpv. 2 OAI nella versione in vigore
sino al 31 dicembre 2003)
" Quando si possa presumere che gli assicurati che
esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa o lavorano gratuitamente
nell’azienda del coniuge, senza soffrire di un danno alla salute,
eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto alla rendita un’attività
lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata esclusivamente secondo i principi
validi per le persone esercitanti un’attività lucrativa."
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto")
è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V
146.
2.7
Al
fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità,
si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa
immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito
verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se,
ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato
un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994
pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V
150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella causa M.M; Valterio, op. cit., pag. 109;
Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG
über die IV, Zurigo 1997, pag. 28, 30; Blanc, La procédure administrative en
assurance-invalidité, Fribourg 1999, pagg. 190s).
2.8
Ai
sensi dell'art. 29 cpv. 1 LAI:
" Il diritto alla rendita secondo l'articolo 28 nasce il
più presto nel momento in cui l'assicurato:
a. presenta un'incapacità permanente di
guadagno (art. 7 LPGA) pari almeno al 40 per cento, oppure
b. è stato, per un anno e senza notevoli
interruzioni, incapace al lavoro (art. 6 LPGA) per almeno il 40 per cento in
media."
Per
quanto attiene all’art. 29 cpv. 1 lett. a LAI, i presupposti per un’incapacità
al guadagno permanente si ritengono adempiuti allorché si può presumere che né
un miglioramento né un peggioramento dello stato di salute dell’assicurato non
debba – secondo un’analisi prognostica e non retrospettiva – intervenire in futuro
(art. 29 OAI). La lett. a dell’art. 29 cpv. 1 LAI si applica di conseguenza
allorché il danno alla salute dell’assicurato si è largamente stabilizzato ed è
essenzialmente irreversibile e suscettibile di pregiudicare la capacità di
guadagno probabilmente in modo permanente. Il carattere permanente è in
particolare dato se non sono da attendersi miglioramenti né da provvedimenti di
cura né da provvedimenti d’integrazione (cfr. STFA del 25 novembre 2005 nella
causa G., I 566/05; STFA del 18 luglio 2005 nella causa N., I 154/05).
Secondo
l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI invece, il diritto alla rendita secondo l'art. 28
LAI nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato è stato, per un anno e
senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in
media.
La
lett. b si applica alle malattie evolutive, vale a dire agli stati patologici
labili, suscettibili di evolvere verso un miglioramento o un peggioramento
(cfr. STFA del 25 novembre 2005 nella causa G., I 566/05; STFA del 18 luglio
2005.
nella causa N., I 154/05).
Di
regola il periodo di carenza incomincia non appena l'assicurato subisce una diminuzione
sensibile del suo rendimento nella professione esercitata sino a quel momento
ed il termine può cominciare a decorrere anche quando l'assicurato non subisce
alcuna perdita di guadagno o non esercita alcuna attività lucrativa (DTF 105 V
159; RCC 1979 p. 281, 1970 p. 402). Una diminuzione della capacità di lavoro
del 20% soddisfa già la nozione legale (Pratique VSI 1998 p. 126).
Dall’art.
29.
cpv. 1 lett. b LAI la giurisprudenza ha dedotto che, in caso di stato patologico
labile, esiste un’interazione tra, da una parte, la nascita del diritto alla
rendita e, d’altra parte, la sua entità e le basi di calcolo, benché sono
applicabili delle condizioni differenti.
Pertanto,
un’incapacità lucrativa del 40% almeno imputabile a un’affezione labile non
fonda alcun diritto, qualora non vi sia stata preliminarmente un’inabilità
lavorativa perlomeno equivalente durante il precedente anno di carenza.
Al
contrario, un’incapacità lavorativa del 40% almeno nel corso di un anno non è
di per sé sufficiente a fare nascere un diritto; essa deve essere perciò
seguita da un’incapacità di guadagno perlomeno equivalente.
Tutto
ciò vale per tutti i tipi di rendita definiti dalla legge (art. 28 cpv. 1 LAI.
Il
tasso medio d’inabilità lavorativa durante un anno e l’incapacità lucrativa
presente alla scadenza del periodo di carenza, devono essere cumulati e
raggiungere il grado minimo legale necessario per far nascere il diritto alla
rendita (DTF 121 V 274 consid. 6b/cc; STFA del 25 ottobre 2006 nella causa B.,
I 632/05, consid. 4.1 e del 17 agosto 2006 nella causa C., I 531/05 e I
543/05).
Se
l'assicurato esercita un'attività a tempo pieno durante almeno 30 giorni consecutivi,
il termine di 360 giorni viene interrotto (art. 29ter OAI).
Vi
è interruzione notevole del termine di 360 giorni ai sensi dell'art. 29 cpv. 1
LAI allorché l'assicurato è interamente abile e presenta, durante almeno 30
giorni consecutivi, una capacità al lavoro economicamente utilizzabile, senza
riguardo alla sua rimunerazione (RCC 1969 p. 571). Il periodo di 360 giorni non
è per contro interrotto se il tentativo di ripresa del lavoro – essendo provatamente
al di sopra delle forze dell'assicurato – è fallito, anche se esso è durato più
di 30 giorni (RCC 1964 p. 168).
2.9
L’amministrazione
ha effettuato i seguenti accertamenti.
Per
quel che concerne la capacità lavorativa, dopo aver richiamato gli atti medici
dall’assicurazione malattia collettiva della ditta datrice di lavoro
dell’assicurata (doc. AI 1), l’Ufficio AI ha interpellato il medico curante
dell’assicurata, dr. ____________________FMH in medicina interna, il quale nel
suo rapporto del 14 marzo 2005 ha posto come diagnosi con ripercussioni
sulla capacità lavorativa “Connettivite mista; sindrome lomboradicolare irritativa
L5 a dx su ernia discale”, oltre a altre diagnosi senza ripercussioni sulla
capacità lavorativa (colon irritabile, meniscectomia mediale parziale del
ginocchio sx), e l’ha dichiarata inabile al lavoro nella misura del 100% dal 1.
marzo 2005, giudicando lo stato della paziente stazionario
e la sua capacità lavorativa non migliorabile con provvedimenti sanitari (doc.
AI 13). Il curante ha prodotto documentazione attestante consulti di tipo
radiologico e internistico (doc. AI 13).
Sentito
il medico del Servizio medico regionale dell’AI (SMR) (doc. AI 14-15),
l’Ufficio AI ha sottoposto la richiedente ad una perizia eseguita dal dr. __________,
spec. FMH in reumatologia, il quale, con rapporto peritale del 14 settembre
2005.
ha posto la diagnosi (con ripercussione sulla capacità lavorativa) di “Connettivite
mista, sindrome lombo-vertebrale con componente spondilogena a livello della gamba
destra su una discopatia L4-L5 con protusione ernia discale medio laterale
destra; stato dopo intervento di meniscectomia a livello del ginocchio di
sinistra nell’anno 2004”, esponendo le seguenti valutazioni e conclusioni:
" (...)
5.
GRADO DI CAPACITA' DI LAVORO IN %
NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' LUCRATIVA O DELL'ATTIVITA ABITUALE SVOLTA PRIMA
DELL'INSORGENZA DEL DANNO ALLA SALUTE
Questa
paziente presenta dal punto di vista reumatologico una connettivite nell'ambito
di un mixed connective tissue disease (collagenosi mista). Clinicamente vi è la
presenza di una forma di sclerosi sistemica progressiva a carattere limitato
con interessamento soprattutto del viso e delle dita delle mani e degli
avambracci, con formazione di una sclerosi cutanea. In associazione vi è una
sindrome di Raynaud in particolar modo a livello delle dita delle mani. La
paziente ha sviluppato nel decorso delle sinoviti e delle tenosinoviti, che
attualmente sono ben controllate sotto la terapia medicamentosa di base con Plaquenil
200.
Essa
presenta inoltre una sindrome secca, dei disturbi della deglutizione con
riflusso esofageo ed una leucopenia.
Gli
esami di laboratorio messi a disposizione evidenziano un importante rialzo
degli anticorpi antinucleari con un titolo da 1/10'260, nonché un rialzo pure
molto importante degli anticorpi anti-RNP a 1/8'362.
In
quest'ambito è comprensibile una sintomatologia dolorosa a carattere articolare
in parte peri-articolare, nonché la presenza di una stanchezza cronica ed un
affaticamento piuttosto rapidi.
In
associazione a questa malattia del tessuto connettivo, si riscontra una
sindrome lombovertebrale con componente spondilogena lungo la gamba destra,
senza segni irritativi radicolari attualmente e senza segni deficitari
sensitivo motorici. All'origine di questa patologia vi è una discopatia L4/L5
con ernia discale medio laterale destra.
Si
tratta quindi di una combinazione di due patologie, che rendono difficile a
questa paziente di riprendere un'attività professionale. Vi sono delle
limitazioni date da una parte dalla stanchezza cronica riferita alla
connettivite, dai dolori articolari con difficoltà in, particolar modo
all'utilizzo delle dita delle mani, in relazione anche con una sindrome di
Raynaud.
Vi
sono pure delle limitazioni date dai dolori a livello della colonna lombare e
lungo la gamba destra, in particolar modo nello svolgere attività prolungate
oltre un'ora in posizione seduta, dal dover svolgere delle attività ferma in
piedi in posizioni statiche o dal dover piegarsi ripetutamente o all'alzare dei
pesi.
Queste
limitazioni sopra elencate, riducono l'attività professionale della paziente
nella sua attività di impiegata di commercio e contabile nella misura del
50%-60%. Vedo qui una possibilità occupazionale ridotta al massimo di 3-4 ore
giornaliere con un rendimento del 50%. Un'attività di questo tipo è ancora esigibile
se si potrà usufruire di un sostegno per quanto riguarda l'attività secondaria
di casalinga. In effetti anche in questa professione vi sono delle limitazioni
che raggiungono il 30%. La paziente è in particolar modo limitata nelle
attività lavorative pesanti in cui la paziente deve alzare dei pesi o eseguire
dei lavori con forza. Anche dei lavori in cui deve rimanere con la parte
superiore del corpo piegata in avanti sono da evitare. Limitata l'esposizione
delle mani ai cambiamenti di temperature (acqua calda e fredda) a seguito della
sindrome di Raynaud." (Doc. AI 19-7+8)
L’Ufficio
AI ha altresì interpellato il datore di lavoro dell’assicurata, il quale il 10
marzo 2005 ha comunicato che l’assicurata, dopo aver lavorato dal 1999 come
impiegata di ufficio - dal 2001 con un orario ridotto secondo le possibilità
della dipendente -, aveva cessato il lavoro alla fine di febbraio 2005 per
motivi di salute (doc. AI 12).
Dal
canto suo l’assistente sociale, incaricata dall’amministrazio-ne di effettuare
un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica,
sulla base degli accertamenti eseguiti presso il domicilio dell’assicurata il 24
aprile 2006, con rapporto 28 aprile 2006 ha concluso per un grado d’inabilità
complessivo del 35% esponendo quanto segue:
" (...)
5.
ATTIVITÀ - descrizione degli impedimenti dovuti all'invalidità
5.1
Conduzione
dell'economia domestica
pianificazione,
organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo
importanza
assegnata
5.
percentuale
degli impedimenti
0.
percentuale
di invalidità
0.
Organizza e programma le
attività in modo capace. Non lamenta difficoltà di concentrazione tali da impedirle
la lettura o la gestione dell'economia domestica.
5.2
Alimentazione
preparazione
dei pasti, pulizia della cucina, riserve
importanza
assegnata
35.
percentuale
degli impedimenti
20.
percentuale
di invalidità
7.
Cucina
e mentre lo fa si siede. Si reputa una cuoca discreta, capace di impegnarsi e
con buoni risultati. Ha cercato comunque di adattarsi alle difficoltà
acquistando, per esempio, pentole leggere che "non sono l'ideale in cucina
ma possono essere maneggiate senza troppi problemi". Ancora oggi cerca di
dedicare tempo all'attività culinaria.
La
cucina è stata concepita con pochi armadi e un forno a livello del busto; i
mobili sono estraibili (così non deve chinarsi per estrarre le pentole) e di
pensili, come detto, ce ne sono veramente pochi: tutto è stato ridotto al
minimo. Si serve regolarmente di uno sgabello e mentre cucina lo usa di tanto
in tanto per riposare. Quando rigoverna il piano di lavoro utilizza i guanti ed
evita comunque il contatto con l'acqua fredda. Inserisce ed estrae il vasellame
dalla lavastoviglie con l'aiuto dei familiari ma lascia alla madre le pulizie a
fondo della cucina (che è comunque meno impegnativa rispetto a quella che aveva
in precedenza).
Il cambiamento di casa ha certamente giovato alla signora che si attiva
molto anche in quella attuale per semplificare il lavoro. Questo le dà non poca
autonomia soprattutto in attività, come quella culinaria, che possono essere
eseguite in posizione eretta ma anche seduta e che non comportano di per sé
sforzi particolari. La pulizia a fondo per contro, è più impegnativa a diversi
livelli e questo giustifica una percentuale, comunque non elevata, di
impedimento.
5.3
Pulizia dell'appartamento
rispolvero,
pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.
importanza
assegnata
20.
percentuale
degli impedimenti
60.
percentuale
di invalidità
12.
Se
passa l'aspirapolvere non rigoverna i pavimenti (nonostante si serva del
mocio), dichiara la signora che fa comunque in modo di distribuire il lavoro
sull'arco della settimana.
La
programmazione degli impegni giornalieri è indispensabile e a questo modo organizzato
e programmato di agire soggiacciono anche le pulizie settimanali. Ci tiene a
precisare tuttavia, che "il giorno delle pulizie non è più in grado di
fare nulla" - esclusa la preparazione dei pasti. L'efficienza non è più
quella di prima e si ritrova più lenta rispetto ad un tempo.
Se
nell'abitazione attuale riesce a portare a termine le attività sull'arco della
settimana, almeno quelle che vanno eseguite regolarmente, in quella precedente
la situazione era divenuta insostenibile: a quel tempo infatti ricorreva per le
pulizie e lo stiro ad una collaboratrice che era impegnata 8 ore alla settimana.
Fatica a rifare il letto ma vi riesce comunque da sola (ha le lenzuola
tradizionali ed in più il piumone); nel cambio invece ricorre necessariamente
alla collaborazione del consorte (per inserire i fix sotto il materasso).
Ancora
oggi quando si tratta di attività a carattere stagionale (vetri, tapparelle o
altro) fa riferimento a personale esterno.
Le limitazioni sono state descritte in modo chiaro ed esaustivo sia
dalla signora RI 1 che dalla documentazione medica. La precedente abitazione le
imponeva certamente un onere di lavoro maggiore ma questo non cambia il fatto
che l' impegno sia comunque ridotto nel rendimento e nell'esecuzione di particolari
operazioni (quelle a carattere stagionale per esempio ma anche quelle che
implicano flessioni ripetute del busto).
5.4
Spesa e acquisti
diversi
compresi
pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali
importanza
assegnata
10.
percentuale
degli impedimenti
40.
percentuale
di invalidità
4.
Prima
del '96, spiega la signora, "faceva tutto da sola"; in seguito ha
iniziato a delegare al marito il trasporto degli acquisti alimentari che sono
stati concentrati, almeno quelli voluminosi, il fine settimana. I familiari ma
anche un'amica le sono di aiuto in queste occasioni; l'assicurata, per contro,
si fa carico delle piccole spese.
La
sua autonomia negli spostamenti non è di per sé cambiata ma la costringe comunque
a fare i conti con la stanchezza: una rigida programmazione delle attività è
indispensabile anche in questo ambito.
Di
contabilità e pagamenti si occupa il marito ma la signora ammette che potrebbe
benissimo riuscirci da sola: non lamenta difficoltà a concentrarsi, almeno non
in questo genere di attività.
È diminuita l'autonomia negli acquisti (le abitudini sono cambiate negli
ultimi anni) e si sono ridimensionate le capacità della signora di portare
pesi. Considerando comunque le indicazioni mediche si può ritenere che sia
tuttora in grado di occuparsi delle spese, facendo attenzione appunto ai pesi e
a non sovraccaricarsi. Di qui la percentuale proposta.
5.5
Bucato, confezione e
riparazioni di indumenti
lavare,
stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.
importanza
assegnata
15.
percentuale
degli impedimenti
60.
percentuale
di invalidità
9.
Attende
lei stessa al bucato che passa successivamente in asciugatrice. Il trasporto
della cesta è comunque un problema, oggi come un tempo (l'elettrodomestico é situato
al piano inferiore rispetto all'abitazione). Quando si tratta poi di capi
voluminosi (biancheria da letto per esempio) è la madre che se ne occupa nella
maggior parte dei casi e sempre nei periodi in cui la signora non sta bene; in
queste occasioni la madre si fa carico sia del bucato che dello stiro. Gli
indumenti delicati e le camicie vengono spesso portati in lavanderia mentre
alla biancheria minuta la signora attende generalmente da sola.
Lo
stiro è un problema per la signora RI 1 e le impone sia l'alternanza delle
posture (si siede e si alza frequentemente) sia la necessità di distribuire il
lavoro sull'arco della settimana (15-20 minuti poi abbandona). Fa comunque
attenzione a ciò che compra badando che si tratti di capi che non richiedono stiro
(ha acquistato tovaglie che non vanno stirate).
Si
dedicava alla maglia e all'uncinetto (filet), attività che fa tuttora ma
lentamente e dunque con scarso rendimento. Per contro non riesce più a tenere
l'ago in mano né riesce ad attaccare un bottone; anche prima comunque, precisa
la signora, non si cimentava in lavori complessi di cucito.
La signora dimostra certamente di impegnarsi a fondo e di cercare di
fare quello che può nei tempi e nei modi che le sono consoni. Il fatto che
debba ricorrere a terzi dà la misura di quanto le sue risorse siano altalenanti
e come non sia sempre risolutivo programmare e distribuire le attività
sull'arco della settimana. Ritengo che, dato il carico di lavoro e il genere
delle attività qui considerate, si giustifichi la percentuale proposta.
5.6
Cura dei bambini e
di altri membri della famiglia
compresa
educazione, attività comuni, compiti, ecc.
importanza
assegnata
10.
percentuale
degli impedimenti
percentuale
di invalidità
0.
Non
ravvisa in questo ambito impedimenti particolari; i figli fanno judo insieme al
padre, pertanto si recano in palestra con lui. La malattia comunque non ha
portato cambiamenti nella relazione se non una minore disponibilità da parte
dell'assicurata durante il tempo libero; in ogni caso cerca di rimanere loro vicino
almeno nelle attività che ancora le sono possibili e durante le vacanze.
Non sono ravvisabill impedimenti in questo ambito.
5.7
Diversi
cura
delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica,
creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato
importanza
assegnata
5.
percentuale
degli impedimenti
60.
percentuale
di invalidità
3.
Del
taglio dell'erba si è sempre occupato il marito né la piscina le procura un
onere particolare. Un tempo si impegnava nella cura dei fiori cosa che tenta di
fare ancora oggi anche se con risultati diversi: quando se la sente si siede
sulla scalinata ed elimina le erbacce. Si tratta comunque di operazioni che
esegue lentamente e per il piacere di farlo.
Certamente alcune attività sono ancora possibili ma con tempi e modi che
devono necessariamente adattarsi allo stato di salute del momento.
Valutazione
dell'assistente sociale
totale
delle attività
100.
%
percentuale
di invalidità
35.
%
(...)" (doc. AI 29)
Nelle sue
Annotazioni del 30 maggio 2006 il dr. __________ del SMR ha affermato:
" Per quanto riguarda la capacità lavorativa residuale
per l'attività abituale, le conclusioni del perito Dr. __________ sono
documentate e coerenti: Riduzione dell'attività professionale nell'attività di
impiegata di commercio e contabile nella misura del 50%-60%. Possibilità occupazionale
ridotta, al massimo 3-4 ore giornaliere con un rendimento del 50%.
La
riduzione della capacità lavorativa concerne pertanto sia l'orario lavorativo a
3-4 ore giornaliere, sia il rendimento (al 50%).
L'attività
abituale è idonea, non vi sono altre attività esigibili, nelle quali
l'assicurata potrebbe realizzare una capacità lavorativa maggiore." (Doc.
AI 31-1)
L’Ufficio
AI, dopo aver tentato inutilmente di richiedere informazioni all’ultima datrice
di lavoro della richiedente, __________, nel frattempo caduta in fallimento
(doc. AI 32), ha proceduto ad accertamenti intesi a stabilire il mansionario di
un’attività di segretaria contabile come quella svolta dall’assicurata sino al
febbraio 2005 (doc. AI 34-36) e, quindi, formulato al dr. __________ i seguenti
quesiti:
" La ringrazio per aver presentato la sua perizia del
14.9.2005
tuttavia dalle conclusioni della stessa sorge un dubbio da appurare.
In
sintesi, la valutazione concludeva che le limitazioni dell'assicurata, riducono
l'attività professionale nella sua attività di impiegata di commercio e
contabile nella misura del 50%-60%. Lei vide una possibilità occupazionale
ridotta al massimo di 3-4 ore giornaliere con un rendimento del 50%.
Un'attività di questo tipo è ancora esigibile se si potrà usufruire di un
sostegno per quanto riguarda l'attività secondaria di casalinga. In effetti
anche in questa professione vi sono delle limitazioni che raggiungono il 30%.
La paziente è in particolar modo limitata nelle attività lavorative pesanti in
cui la paziente deve alzare dei pesi o eseguire dei lavori con forza. Anche dei
lavori in cui deve rimanere con la parte superiore del corpo piegata in avanti
sono da evitare. Limitata l'esposizione delle mani ai cambiamenti di temperature
(acqua calda e fredda) a seguito della sindrome di Raynaud.
Ripercorrendo
il mansionario di una segretaria, che le presentiamo in copia, appare quanto
meno insolita una differenza così sostanziale fra l'incapacità lavorativa valutata
in attività estremamente leggera e sedentaria quale impiegata d'ufficio e
l'incapacità lavorativa nell'espletare le mansioni di casalinga.
S'impone
dunque da parte sua una giustificazione o, se del caso, una correzione di
quanto esposto nella perizia in riferimento a detta differenza fra le due
attività." (Doc. AI 37-1)
In
risposta, il dr. __________, il 4 settembre 2006 ha affermato quanto segue:
" Ringrazio per aver ricevuto la documentazione
accessoria. Per quanto riguarda questa assicurata, dobbiamo ritenere che le
limitazioni principali sono a livello delle estremità superiori, in particolar
modo alle mani, ma anche a livello della colonna vertebrale, quindi un'attività
lavorativa prettamente di tipo sedentario influisce in modo negativo sulla
problematica a livello della colonna nella zona lombare ed anche a livello
della colonna cervicale. L'utilizzo delle mani anche 'in attività manuali fini,
soprattutto nello scrivere al computer nell'eseguire delle fatturazioni,
provocano un sovraccarico ed un incremento della sintomatologia a livello delle
articolazioni delle dita delle mani e delle articolazioni delle radiocarpiche.
In questo ambito si giustifica un'incapacità lavorativa del 50%. Per quanto
riguarda invece le limitazioni quale casalinga, le segnalo che avevo
evidenziato già nel mio rapporto il fatto che la paziente aveva preso degli
accorgimenti particolari, visto il sovraccarico dato da questo lavoro come lei
ben considera di tipo pesante. Hanno cambiato casa, riducendo in modo
sostanziale il numero dei locali, fatto questo che le permette di meglio
gestire la situazione., E' poi aiutata spesso dalla madre in particolar modo
nei lavori pesanti nonché dal figlio e dal marito. Si appoggia inoltre per
quanto riguarda il lavare e lo stirare ad una lavanderia.
Questi
aiuti riducono notevolmente il carico anche in un'attività lavorativa pesante come
quella di casalinga. Nell'ambito della situazione in cui la paziente vive, con
gli aiuti che essa è riuscita ad organizzarsi, l'attività lavorativa che le
rimane, quale casalinga è quella di cucinare ed è quella di eseguire dei lavori
di pulizia piuttosto leggeri. In questo senso si giustifica secondo me
un'incapacità lavorativa nell'attività di casalinga come organizzata
dall'assicurata del 30%. Se questi aiuti dovessero un giorno venir meno, in
particolar modo l'aiuto dei parenti e penso qui soprattutto a quello della madre,
potrebbe senz'altro esserci un'incapacità lavorativa nell'ambito dell'attività
casalinga superiore a quella del 30% attualmente valutata da me, che può
raggiungere il 50%." (Doc. AI 38-1)
Nelle
sue Annotazioni del 16 ottobre 2006 il dr. __________ del SMR ha affermato:
" In base alle informazioni complementari del Dr. __________,
la capacità lavorativa quale salariata è 50%.
Per
quanto riguarda la capacità lavorativa per l'attività di casalinga, il perito
ha tenuto conto della reale situazione a domicilio con i vari sostegni
organizzati ritenendo che l'incapacità stimata a 30% potrebbe raggiungere il
50%, se i contributi d'aiuto dovessero venir meno." (Doc. AI 43-1)
Dal
canto suo la consulente in integrazione professionale dell’AI, nel suo rapporto
finale del 23 ottobre 2006, ha esposto:
Stato di salute - danno
alla salute e relativi impedimenti, osservazioni generali, limitazioni
Sulla
base del rapporto medico del Dr. __________ del 14 settembre 2005 e del
complemento del 4 settembre 2006 risulta che la capacità lavorativa quale
segretaria-contabile è del 50-60% (3-4 ore giornaliere con rendimento
ridotto). Precedentemente, dal novembre 2002 al febbraio 2003 viene segnalata
un'inabilità lavorativa completa.
La signora RI 1 presenta una
stanchezza cronica e dolori articolari con difficoltà in particolar modo
nell'utilizzo delle dita delle mani. L'A. è limitata nelle attività lavorative pesanti in cui debba alzare dei pesi
o eseguire dei lavori con forza. Anche dei lavori in cui deve rimanere con la
parte superiore
del corpo piegata in avanti sono da evitare. Limitata l'esposizione delle
mani ai cambiamenti di temperature (acqua calda e fredda).
Formazione scolastica e professionale - grado raggiunto (elementari, media, ecc.), durata,
mansioni, specializzazioni, retribuzioni
La signora RI 1 dopo le scuole dell'obbligo ha
frequentato la scuola direzionale bancaria a __________ ottenendo il relativo
diploma. In seguito ha lavorato come impiegata di banca presso l'__________
di __________ a tempo pieno. Dopo il matrimonio avvenuto nel novembre 1988
l'A. entra alle dipendenze del suocero che era gerente di varie profumerie e
negozi di abbigliamento nel cantone Ticino per la ditta __________. L'A. era
impiegata come segretaria contabile. Nel 1990 interrompe l'attività per la
gravidanza e la nascita dei figli. Nel 1996 riprende a lavorare al 50% fino
all'agosto 1996 quando ha dovuto interrompere per motivi di salute. Nel 1999
riprende la professione sempre a tempo parziale quale contabile presso la
ditta __________ di __________. Nuova interruzione dell'attività al 100% dal
18.11.2002
al 16.02.2003. Successiva ripresa nella forma del 50% ed
interruzione definitiva a partire dal 28 febbraio 2005
Attività esigibili - senza (ri)formazione specifica
Secondo la marginale 3045 della Circolare sull'invalidità
e la grande invalidità, per stabilire se e in che misura un'attività
lucrativa sia ancora ragionevolmente esigibile valgono i seguenti criteri soggettivi
ed oggettivi:
- la limitazione dovuta all'invalidità
- la situazione personale
- i possibili provvedimenti d'integrazione
Tenendo in considerazione tutti questi criteri
ritengo di poter affermare che il lavoro di impiegata commerciale-contabile
sia esigibile e che permetta all'A. di sfruttare al meglio la capacità di
guadagno residua. Si tratta infatti di un'attività in cui l'A. ha
un'esperienza decennale per cui ha potuto acquisire delle competenze e conoscenze
tali da essere valorizzate sul mercato del lavoro.
Calcolo CGR - senza
(ri)formazione specifica
Si ricorda che l'A. è da considerarsi come salariata
al 50% e casalinga al 50%.
Reddito da valido:
Per quanto riguarda la determinazione di tale reddito
non si farà riferimento a quanto attestato dal datore di lavoro in quanto, a
seguito di un'accurata verifica nell'ambito dell'istruzione della pratica, le
informazioni si sono rilevate fortemente inesatte. Va ricordato che il
rapporto con datore di lavoro presso la ditta __________ risulta essere di
carattere famigliare in quanto l'assicurata è la nuora dell'amministratore
unico con firma individuale della ditta citata. Si sono pertanto considerati
i contributi ufficialmente registrati sull'estratto conto individuale durante
i cinque anni precedenti al danno alla salute:
Ø 2000:
Fr. 32500.
Ø 2001:
Fr. 39'000.
Ø 2002:
Fr. 42466.
Ø 2003:
Fr. 30'939.- + gratifica straordinaria di Fr. 6'000 (che
non si considera nel calcolo)
Ø 2004: Fr. 49'803.
Effettuando una media di questi dati risulta un reddito
annuo di Fr. 38'941.--
Reddito da invalido:
Come indicato in sede medica la signora RI 1 presenta
una capacità lavorativa del 50% (si prende in considerazione la situazione
più favorevole all'assicurata) nella sua precedente attività di impiegata di
commercio-contabile. Tenendo in considerazione le sue esperienze
professionali nel settore (complessivamente 11 anni) ed equiparando la
formazione bancaria ad un apprendistato si considera che per un impiego a
metà tempo nel Canton Ticino l'A. potrebbe percepire un salario annuo di Fr.
31'560.- (Fonte: Ufficio Federale di statistica, Inchiesta svizzera sulla
struttura dei salari del 2002, dati elaborati dall'osservatorio universitario
del lavoro dell'Università di Ginevra). Se si aggiorna questo dato al 2004
risulta un reddito da invalido di Fr. 32'286.
Impedimento:
38'941 - 32'286 x 100 = 17%
38'941
attività
ripartizione
impedimento
Grado d'invalidità
Salariata
50%
17%
8.
%
Casalinga
50%
35%
17.
%
TOTALE
100%
26%
Sulla base di quanto sopra esposto si può concludere
con un grado d'invalidità del 26% che tiene in considerazione la suddivisione
casalinga-salariata
(Doc.
AI 46-1+2)
Sulla
base di questi accertamenti, l’amministrazione, con progetto di decisione 26 ottobre
2006.
ha negato a RI 1 il diritto ad una rendita di invalidità avendo accertato
un grado d’invalidità complessivo del 26% e, quindi, non attingente il grado
minimo del 40% (doc. AI 48).
2.10
Nelle
sue osservazioni 22 novembre 2006 RI 1 ha contestato le conclusioni
dell’amministrazione e fatto valere quanto segue:
" Ho esaminato il progetto di decisione che mi avete
trasmesso.
Non
condivido le vostre argomentazioni e conclusioni. Sono disponibile per un colloquio
prima che venga adottata la decisione finale, nel frattempo formulo le mie considerazioni.
Preliminarmente
osservo che il conteggio del mio reddito non è stato eseguito correttamente e
non corrisponde alle mie effettive entrate relative al periodo 2000/2004.
In
effetti i dati da voi ritenuti con riferimento agli anni 2002, 2003 e 2004 non
sono corretti. I certificati di salario 2002, 2003 e 2004 che ho ricevuto dal
datore di lavoro e che ho prodotto nella mia dichiarazione fiscale (qui
allegati in copia), evidenziano un reddito lordo di fr. 51'499.80.
Rivedendo
quindi, semplicemente sulla base dei redditi effettivi 2002 / 2003 / 2004 le
entrate e conteggiando la media annuale sul lustro, l'importo di reddito
considerabile assomma a fr. 45'200.- e NON a fr. 38'941.- come da voi
ritenuto.
Per
inciso osservo che essendo il mio reddito pienamente stabile negli ultimi tre
anni è l'importo di relativo al 2004 che deve essere tenuto in considerazione e
meglio fr. 51'499.80.
In secondo luogo
contesto le conclusioni del consulente per l'integrazione relativamente al mio
reddito residuo.
Il
guadagno ragionevolmente esigibile, nel mio* stato di salute, non è superiore a
quello di una impiegata di commercio assunta al 50%. Non dispongo di conoscenze
linguistiche particolari, non ho una formazione superiore, non ho svolto corsi
di contabilità. Su tale base mi sembra ragionevole concludere per una capacità
di guadagno residua non superiore a fr. 1'800.- al mese, per un totale quindi
annuo di fr. 21'600.-.
Ne
consegue che confrontando reddito effettivo 2004 e il reddito ipotizzabile
nella mia attuale situazione risulta un grado invalidante (anche dal profilo
economico) superiore al 50%.
In terzo luogo non
condivido l'affermazione secondo cui il mio grado di impedimento nello
svolgimento delle attività di casalinga sia unicamente del 35%.
Un
tale grado invalidante viene infatti indicato dal perito medico dott. __________
come il risultato di accorgimenti che già la sottoscritta ha dovuto assumere
ricorrendo all'aiuto di terzi (in particolare di mia madre), su ciò tuttavia
non è più possibile contare.
Ritengo
che, anche da questo profilo, il mio grado invalidante sia pertanto da quantificare
al 50%, come per altro già indicato dallo stesso dott. __________.
Infine voglio
evidenziare l'incongruenza delle conclusioni del progetto di decisione.
In
effetti se la mia capacità lavorativa residua è pari al 50%, è totalmente
escluso che per il restante 50% io possa svolgere l'attività di casalinga.
Al
contrario, svolgendo al 50% l'attività di casalinga, la sottoscritta
esaurirebbe la propria capacità residua e non risulterebbe certo in grado di
esercitare l'attività di impiegata d'ufficio per il restante 50%.
In conclusione chiedo di rivedere il progetto di decisione nel senso che
mi venga riconosciuto un grado invalidante per lo meno del 50%." (Doc. AI
49-1+2)
Mediante
decisione del 4 dicembre 2006, l’amministrazione, concludendo per un grado di
invalidità globale del 36%, ha in sostanza confermato il precedente provvedimento
modificando unicamente il reddito da valida proposto dall’assicurata (doc. AI 50-2;
cfr. consid. 1.1).
Con
suo ricorso al TCA, RI 1, tramite il suo legale, contesta le conclusioni
dell’amministrazione e fa valere di essere inabile almeno nella misura del 60%
(cfr. I e V e sopra consid. 1.2 e 1.4)
2.11
Al
fine di stabilire il grado d’invalidità, l’Ufficio AI, appurato come
l’assicurata avesse interrotto l’attività lavorativa precedentemente esercitata
per motivi di salute, l’ha considerata salariata nella misura del 50% e
casalinga per il restante 50% applicando il metodo misto.
A questa
suddivisione va data piena conferma.
Emerge
infatti dall’inserto che l’assicurata, diplomata alla scuola direzionale bancaria
di __________, nel 1999, dopo una pausa di alcuni anni dopo la nascita dei due
figli, ha ripreso il lavoro a tempo parziale, continuandolo fino al novembre
2002.
allorquando l’ha interrotto sino al febbraio 2003 a motivo del sopraggiungere
dei problemi di salute. In seguito ha ripreso l’attività, sempre a tempo
parziale, per poi abbandonarla definitivamente per motivi di salute nel
febbraio 2005. Inoltre, nell’annuncio di malattia compilato dalla datrice di
lavoro all’attenzione dell’assicurazione collettiva malattia il 4 dicembre 2002
viene indicata un’attività lavorativa svolta da RI 1 nella misura del 50% (doc.
AI 1-20).
A
fronte di questi dati, l’amministrazione ha rettamente ritenuto che
l’assicurata, se non fosse subentrato il pregiudizio alla salute, avrebbe
continuato a lavorare in questa misura (50%). In effetti, RI 1 ha dichiarato di
aver lavorato negli ultimi anni al 50% e del resto, considerato come la
medesima lavorasse per la ditta del suocero a condizioni flessibili e
vantaggiose, non vi è motivo di dubitare che la medesima fosse effettivamente
determinata a svolgere “solo” un’attività a metà tempo dovendosi presumere che,
se l’avesse voluto, avrebbe avuto la possibilità di lavorare in misura più
estesa. Anche di fronte all’assistente sociale incaricata di esperire
l’inchiesta domiciliare l’assicurata ha dichiarato di aver svolto l’attività
lavorativa “con orario flessibile”, avendo “in alcuni periodi”, se era
necessario - e quindi non nella regola - lavorato anche a tempo pieno (doc. AI 29-2).
Infine, nel formulario “curriculum vitae” compilato per l’AI il 9 marzo 2005,
l’assicurata ha espressamente sottolineato di avere una disponibilità lavorativa
limitata a motivo della “necessità di presenza e educazione” dei due
figli adolescenti, nati nel 1990 e 1992 (doc. AI 11-3). Del resto tale
suddivisione non è stata contestata dall’assicurata nemmeno dopo l’emanazione del
progetto di decisione del 26 ottobre 2006, nelle sue osservazioni del 22
novembre 2006 avendola per contro di fatto avallata (cfr. doc. AI 49).
Quanto
all’allegazione ricorsuale per la quale detta ripartizione sarebbe errata, RI 1
dovendo essere considerata completamente salariata (cfr. I e sopra consid. 1.2),
la stessa, considerato quanto precede, risulta invero poco credibile. La stessa
comunque, aperto il tema della sua ammissibilità, non risulta in ogni modo rilevante
ai fini del contendere per i motivi che verranno esposti al consid. 2.15 che
segue.
2.12
2.12.1
Per
quanto riguarda l’esame dello stato di salute, come ricordato in precedenza, RI
1.
è affetta essenzialmente da connettivite mista e sindrome lombovertebrale con
componente spondilogena su discopatia e ernia discale. Come è stato dianzi ricordato,
l’Ufficio AI ha fatto esperire una perizia specialistica dal dr. __________ il
14.
settembre 2005 poi completata il 4 settembre 2006 (cfr. doc. AI 19 e 38 e
per esteso sopra al consid. 2.9).
2.12.2
Occorre
premettere che affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è
determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi,
si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si
lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti
(anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento
della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I
355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U
330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser,
Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18
marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche
eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di
evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici
specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a
conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi,
fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V
176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28
novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR
1998.
IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato
rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il
l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso
che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in
particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione
invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove
è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la
propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per
quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono
tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
In
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte
federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri
di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano
dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(DTF 125 V 354).
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986.
p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Per
quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001
p. 109; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,
1997, p. 230).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle
cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).
Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve
adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile:
esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella
quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le
lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le
allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto
(STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).
2.12.3
Per
quanto concerne le patologie di cui soffre la richiedente, vale a dire la connettivite
mista e la sindrome lombovertebrale con componente spondilogena,
questo TCA, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore
probatorio di rapporti medici, non intravede ragioni che
impediscano di fare proprie le conclusioni cui è pervenuto il dr. __________nel
suo rapporto peritale 14 settembre 2005 e nel complemento 4 settembre 2006
(doc. AI 38 e 19). Detto rapporto infatti si basa, oltre che su di una approfondita
visita della paziente eseguita il 1. settembre 2005, anche su di un attento
esame della documentazione agli atti.
Da
tale valutazione peritale emerge in maniera univoca che l’assicurata,
portatrice di diverse affezioni ma soprattutto della patologia relativa alla connettivite
mista e alla sindrome lombovertebrale, ha presentato
un’incapacità lavorativa nella sua attività di segretaria/contabile. Tuttavia,
secondo le motivate conclusioni del dr. __________, l’assicurata, nella sua attività
di segretaria/contabile potrebbe essere attiva nella misura del 50% (cfr.
certificazioni dr. __________ del 14 settembre 2005 e complemento del 4
settembre 2006, doc. AI 38 e 19; cfr. per esteso al consid. 2.9).
A
detta perizia, che non evidenzia contraddizioni e non si può affermare essere
fondata su accertamenti di fatto errati, può senz’altro essere attribuito pieno
valore probatorio conformemente ai succitati parametri giurisprudenziali (cfr. consid.
2.12
).
Non
è possibile giungere ad una diversa valutazione neanche sulla base delle conclusioni
esposte nel rapporto medico all’AI del 14 marzo 2005 dal dr. __________, medico
curante dall’assicurata. Infatti tale rapporto non apporta alcun elemento nuovo,
ma conferma unicamente l’esistenza delle patologie diagnosticate dal dr. __________
(cfr. doc. AI 13 e cfr. consid. 2.9).
Per il resto lo specialista non prende in considerazione elementi o
circostanze che non siano stati analizzati dal dr. __________ e non menziona
elementi tali da modificare le conclusioni cui é giunto tale specialista. In
effetti, il dr. __________ ha in realtà attestato le patologie già note e rielencato
gli accertamenti e le terapie eseguite dalla paziente, senza tuttavia
sostanziare i motivi per cui tali problematiche ne limiterebbero la capacità
lavorativa in misura superiore di quella attestata dal perito (doc. AI 13).
A
prescindere quindi dalle suesposte considerazioni che si impongono sul tema
dell’attendibilità delle attestazioni dei medici curanti degli assicurati (anche
se specialisti: cfr. STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01; cfr.
consid. 2.13.2), va detto che in ogni caso da tale referto non si evincono
sufficienti elementi per ammettere conclusioni diverse da quelle cui è giunto
il perito incaricato dall’amministrazione.
Del
resto l’interessata nel corso della procedura amministrativa non ha mai
prodotto alcuna certificazione medica o comprovato alcun elemento oggettivo che
potesse in qualche modo mettere in dubbio le chiare conclusioni del dr. __________
o attestare un peggioramento del suo stato di salute
intervenuto tra la perizia del 14 settembre 2005 e la decisione impugnata del 4
dicembre 2006. Nemmeno di fronte al TCA RI 1, pur contestando le conclusioni
del dr. __________ e lamentando un costante peggioramento delle proprie
condizioni (cfr. VIII), ha del resto prodotto documentazione medica limitandosi
a postulare l’audizione del proprio medico curante, dr. __________ (I e VI).
In
proposito va ricordato all’assicurata che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta
dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono
essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo
principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere
delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid.
1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di
collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑
ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto
riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti
rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V
264.
consid. 3b con riferimenti).
Ora,
questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi
chiari e sufficienti per valutare l'inabilità lavorativa dell'assicurata sino
all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi
necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti.
In
conclusione, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze
specialistiche, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di
intraprendere tutto
quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito
economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b,
400.
e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo
1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato con il grado della
verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali
(DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142
consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che sino al momento dell’emanazione del querelato provvedimento
l'assicurata presentava una capacità lavorativa medico-teorica del 50% nella
sua precedente attività professionale – attività che peraltro è stata giudicata
compatibile dal perito con le limitazioni originate dalle affezioni di cui è
portatrice -, e del 30% quale casalinga.
2.13
2.13.1
Per
quel che concerne d’altra parte la valutazione della capacità dell’assicurata
quale casalinga, l’Ufficio AI ha, come detto, fatto esperire un’inchiesta
economica per le persone che si occupano dell’economia domestica: nel rapporto
datato 28 aprile 2006, allestito alla luce degli accertamenti medici e in
particolare della perizia del dr. __________ che fissava le limitazioni da
rispettare dalla ricorrente, l’assistente sociale ha stabilito una limitazione
complessiva del 35% (cfr. doc. AI 29 e in esteso al consid. 2.9).
2.13.2
Come
è già stato anticipato ai consid. 2.4-2.6, l'invalidità delle persone che si
occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, è stabilita
confrontando le singole attività nell'economia domestica ancora accessibili al
richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire una persona sana.
Secondo
le regole stabilite dalla prassi amministrativa e riportate alle cifre 2122ss nelle
Direttive UFAS sull'invalidità e la grande invalidità in vigore dal 1° gennaio
del 1990.
In
particolare la cifra 2124 prevede:
" in occasione dell'esame dell'impedimento - dovuto
all'invalidità - riscontrato presso una persona occupata nell'economia
domestica, ci si basa generalmente sulla ripartizione dei lavori esistenti
prima dell'insorgere dell'invalidità.
In
primo luogo si deve tuttavia esaminare se l'assicurato non ha la possibilità di
usare meglio la sua residua capacità di lavoro mediante un'altra ripartizione
dei compiti."
La
cifra 2122 prevede che:
" Quale regola generale si ammette che i lavori di una
persona sana occupata nell'economia domestica costituiscono le seguenti
percentuali della sua attività complessiva.
Lavori Economia
senza figli e senza membri di famiglia che richiedono cure
%
1.
Conduzione dell'economia
domestica, (pianificazione,
organizzazione del lavoro,
controllo
5.
2.
Spese e acquisti diversi 10
3.
Alimentazione
(preparazione
dei pasti, lavori di pulizia
della cucina) 40
4.
Pulizia
dell'appartamento 10
5.
Bucato, pulizia dei
vestiti,
confezione e trasformazione
degli abiti, (cucito, maglia,
uncinetto) 10
6.
Cura dei figli e di
altri membri
della famiglia ---
7.
Diversi (cura di terzi,
cura
delle piante e degli
animali, giardinaggio)
5.
8.
Altre attività (p. es.
aiuto alla
famiglia stessa, attività di utilità
pubblica, perfezionamento,
creazione artistica, attività
superiore alla media nella
confezione e nella trasformazione
dei vestiti). 20"
In
Pratique VSI 1997 pag. 299ss, l'UFAS ha precisato di aver emesso delle
direttive supplementari (supplemento 1 alle Direttive sull'invalidità e sulla
grande invalidità, valido dal 1. gennaio 1993) che accordano il diritto agli
Uffici AI dei diversi cantoni di valutare la sfera di competenze di una persona
attiva nell'economia domestica su casi differenti (cifre 2127ss.).
In
una sentenza del 17 febbraio 1997 nella causa M.T. (pubblicata in Pratique VSI
1997.
pag. 298ss) il TFA ha stabilito che il complesso delle occupazioni
abituali degli assicurati attivi in ambito domestico deve corrispondere, in
ogni caso, ad un valore pari al 100%. Una differenziazione che si orienta alle
dimensioni dell'economia domestica con la conseguenza che, in caso di economia
domestica di dimensioni ridotte si ammetterebbe un aggravio complessivo
inferiore al 100%, è contrario alla legge e alle ordinanze.
Inoltre
nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per
l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di
garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra 3097),
ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base
di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere stati
rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.
In
particolare la cifra 3095 prevede:
"
Di regola, si ammette
che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono
le seguenti percentuali della sua attività complessiva:
Attività
Minimo %
Massimo %
1.
Conduzione dell'economia domestica
(pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)
2.
5.
2.
Alimentazione (preparare i pasti, cucinare,
apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)
10.
50.
3.
Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare
l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)
5.
20.
4.
Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni,
uffici)
5.
10.
5.
Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere
e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)
5.
20.
6.
Accudire i figli o altri familiari
0.
30.
7.
Altre attività (p.es. curare i malati, curare
le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di
volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*
0.
50.
* Va escluso l'impiego del tempo libero (N.
3090)."
Mentre
alle cifre 3096 e ss. si legge ancora:
" Il totale delle attività dev'essere sempre del 100 %
(Pratique VSI 1997 p. 298).
Di
norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli
compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di
trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per una valutazione
realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione può essere applicata
soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986 p. 244).
All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una proposta.
In
virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una persona deve contribuire quanto
ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es.
metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici
adeguati N. 1045 e 3045 segg.). Essa deve ripartire meglio il suo lavoro e
ricorrere all'aiuto dei membri della sua famiglia, nella misura abituale. Se
non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà
tenuto conto, al momento della valutazione dell'invalidità, della diminuzione
della capacità di lavoro nell'ambito domestico."
Con
sentenza non pubblicata 22 agosto 2000 nella causa G.C. (I 102/00) il TFA ha
avuto modo di nuovamente confermare la legittimità di queste direttive, in
quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato
valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole
summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.
Per
quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate nell'economia
domestica, il TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire che - in linea di massima
e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni
delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori
specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (AHI-Praxis
1997.
p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235 consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5;
STFA 22 agosto 2001 nella causa C.G., consid. 4, I 102/00). Un intervento da
parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata
dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente
erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA 11 agosto 2003 nella causa S. consid. 2,
I 681/02).
Se,
tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che
l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui
l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa
risulta decisiva (Valterio, op. cit., p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984
p. 144 consid. 5).
Nella
surrichiamata DTF 128 V 93, il TFA, a proposito del valore probatorio di un
rapporto d'inchiesta dell'ufficio AI, ha rilevato:
"
(…)
4.
- Die in Art. 69 Abs. 2 IVV vorgesehene Abklärung an Ort und Stelle ist die geeignete
Vorkehr für die Ermittlung des Betreuungsaufwandes. Für den Beweiswert eines entsprechenden
Berichtes sind - analog zur Rechtsprechung zur Beweiskraft von Arztberichten gemäss
BGE 125 V 352 Erw. 3a mit Hinweis - verschiedene Faktoren zu berücksichtigen.
Es ist wesentlich, dass als Berichterstatterin eine qualifizierte Person wirkt,
welche Kenntnis der örtlichen und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens
der Mediziner gestellten Diagnosen sich ergebenden Beeinträchtigungen und Behinderungen
der pflegebedürftigen Person hat. Weiter sind die Angaben der die Pflege Leistenden
zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht aufzuzeigen
sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und detailliert bezüglich
der einzelnen, konkret in Frage stehenden Massnahmen der Behandlungs- und Grundpflege
sein und in Übereinstimmung mit den an Ort und Stelle erhobenen Angaben stehen.
Trifft all dies zu, ist der Abklärungsbericht voll beweiskräftig. Das Gericht greift,
sofern der Bericht eine zuverlässige Entscheidungsgrundlage im eben umschriebenen
Sinne darstellt, in das Ermessen der die Abklärung tätigenden Person nur ein, wenn
klar feststellbare Fehleinschätzungen vorliegen.
Das
gebietet insbesondere der Umstand, dass die fachlich kompetente Abklärungsperson
näher am konkreten Sachverhalt ist als das im Beschwerdefall zuständige Gericht.
Obwohl von zentraler Bedeutung für die Beurteilung des Anspruchs auf Beiträge an
die Hauspflege und im Hinblick auf die Beweiswürdigung regelmässig zumindest wünschenswert,
besteht an sich keine strikte Verpflichtung, die an Ort und Stelle erfassten Angaben
der versicherten Person (oder ihrem gesetzlichen Vertreter) zur Durchsicht und Bestätigung
vorzulegen. Nach Art. 73bis Abs. 1 IVV genügt es, wenn ihr im Rahmen des Anhörungsverfahrens
das volle Akteneinsichtsrecht gewährt und ihr Gelegenheit gegeben wird, sich zu
den Ergebnissen der Abklärung zu äussern (vgl.-generell- BGE 125 V 404 Erw. 3, bie
Abklärung der gesundheitlichen Behinderung der im Bereich der Haushaltführung tätigen
Personen nach Art. 27 IVV: Urteil S. vom 4. September 2001, I 175/01)."
Il
TFA ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima
sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se
le indicazioni dell’assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli
accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 p. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio
1999.
nella causa M.J.V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una
presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole
mansioni accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla
valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da
considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi
psichici (STFA 11 agosto 2003 nella causa S., I 681/02 e del 28 febbraio 2003
nella causa S., I 685/02).
Va
detto che nella specie, constatato come le indicazioni dell’assicurata apparissero,
secondo l’assistente sociale incaricata dell’inchiesta domiciliare, in
contrasto con gli accertamenti medici fino a quel momento esperiti, l’UAI ha
fatto esperire la perizia multidisciplinare del 15 luglio 2004 del SAM per
stabilire gli effettivi impedimenti dell’interessata.
2.13.3
Come
detto, l'Ufficio AI ha incaricato l'assistente sociale di esperire un'inchiesta
economica per le persone che si occupano dell'economia domestica sfociata nel
rapporto del 28 aprile 2006 (cfr. doc. AI 29). Sulla base degli accertamenti
fatti presso il domicilio dell’assicurata, attentamente ponderati alla luce
delle osservazioni del perito medico, dopo aver fissato gli impedimenti in ogni
singola mansione casalinga, l'assistente sociale ha quindi stabilito una limitazione
complessiva del 35% (cfr. in esteso sopra al consid. 2.9).
Alla
valutazione dell’assistente sociale, genericamente contestata dalla ricorrente,
va prestata piena adesione, ritenuto in particiolare come essa abbia
compiutamente valutato la difficoltà e l’esigibilità di ogni singola mansione
casalinga.
Nel suo ricorso l’assicurata si è in sostanza limitata ad evidenziare che
sarebbe stata valutata in maniera troppo ottimistica la percentuale degli
impedimenti nell’ambito dei singoli campi di attività sottolineando che l’aiuto
prestato dalla madre sarebbe nel frattempo decaduto (cfr. consid. 1.2).
Per
i motivi che seguono, questo Tribunale non può condividere le censure ricorsuali.
Innanzitutto,
per quanto riguarda la valutazione operata dall'assistente sociale, giova
anzitutto rilevare che, posta la conformità ai succitati parametri di cui alla
cifra marginale 3095 CII delle percentuali di ripartizione applicate in
concreto con riferimento alle singole mansioni componenti l'attività
domestica, nei casi come quello in esame occorre tenere conto anche della
ripartizione dei compiti e dei ruoli derivanti dall'obbligo di reciproca
assistenza e cooperazione alla prosperità dell'unione coniugale consacrato dal
diritto matrimoniale (art. 159 cpv. 2 e 3 e art. 163 CC; Pratique VSI 1996 pag.
208; DTF 117 V 197). Ciò permette in casu di ritenere sicuramente adeguate le
percentuali d'impedimento evidenziate con riferimento alle mansioni comportanti
un maggior impiego e sforzo fisico, le quali tengono giustamente conto della
parziale collaborazione fornita dal marito e dalla madre della ricorrente. Del
resto si fa notare che ad eccezione delle posizioni “spesa”e “bucato” dove
l’assistente sociale ha tenuto conto del contributo fornito dai famigliari
indicato dall’assicurata, nelle altre posizioni le limitazioni ammesse – peraltro
in misura piuttosto generosa – si sono riferite allo svolgimento delle
attività domestiche da parte della sola assicurata.
A
tal proposito va nuovamente attirata l’attenzione della ricorrente sull’obbligo
per l’assicurato di diminuire il danno che scaturisce da un principio generale
delle assicurazioni sociali (DTF 123 V 233, 115 V 53, 114 V 285 consid. 3). In
virtù di tale obbligo anche le persone occupate nell’economia domestica devono
contribuire, di loro propria iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile,
al miglioramento della loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio
le incombenze e in generale ricorrendo all’aiuto dei famigliari nella misura
usuale secondo le particolari circostanze (RCC 1984 p. 143 consid. 5; precitate
sentenze del TFA I 407/92 e I 35/00).
Va
detto altresì che anche ammettendo la limitazione massima possibile del 50%
indicata dal perito medico nell’ipotesi in cui in sostanza dovesse venir meno
l’aiuto prestato dalla madre della ricorrente (cfr. doc. AI 38 e sopra al consid.
2.
), la differenza tra tale grado di inabilità – teorico - e quello, del 35%,
fissato concretamente dall’assistente sociale in ambito casalingo, appare comunque
giustificata essenzialmente dalla possibilità di organizzare al meglio i propri
compiti quale casalinga, suddividendoli anche temporalmente.
Al
riguardo, ribadito come l’assistente sociale abbia comunque tenuto conto del contributo
fornito dalla madre dell’assicurata solo nelle posizioni “spesa” e “bucato”, va
inoltre detto che nell’ambito della determinazione dell’invalidità di
assicurati occupati nell’economia domestica la giurisprudenza ritiene di regola
prioritario, rispetto ad una valutazione medico-teorica, l’accertamento
dettagliato dei rapporti concreti effettuato al domicilio dell’assicurato
(sentenze inedite del TFA del 14 luglio 2000 in re T., I 35/00 e dell’8
novembre 1993 in re C.B., I 407/92; cfr. anche RCC 1984 p. 143 consid. 5). Ora,
la differenza tra la percentuale d'incapacità nell'attività di casalinga
indicata dal dr. __________ nell'ipotesi in cui l'aiuto prestato dalla madre venga
meno (50%) e quella evidenziata dall'assistente sociale (35%), risiede nel
fatto che, giocoforza, il medico tiene poco conto della mole di lavoro effettivamente
necessaria in concreto per le varie funzioni. L’assistente sociale ha per
contro una formazione specifica che consente, tenuto conto di quelle che sono
le limitazioni constatate dai medici, di valutare in ogni singola mansione
l’eventuale limitata capacità residua a svolgerla; inoltre il medico non considera
che lavori pesanti, quali ad esempio il lavaggio dei tendaggi, che comportano
sforzi particolari, non vengono svolti tutti i giorni; infine, il medico non
tiene conto del nucleo famigliare e della ripartizione delle varie funzioni
dipendenti dallo stesso.
L'inchiesta
economica, in generale, tiene invece conto di tutti quei fattori che, concretamente,
nella vita di tutti i giorni, influiscono sulla capacità lavorativa dell'assicurata
nei vari ambiti domestici.
Nella
specie va poi rilevato che, fatta eccezione per la posizione relativa alla “Conduzione
dell’economia domestica” dove l’assistente sociale ha – peraltro incontestatamente
– escluso ogni impedimento e per quella “Alimentazione”, dove ha ritenuto un
impedimento del 20%, nelle altre mansioni domestiche la misura delle
limitazioni attestata dall’assistente sociale (del 60% per le mansioni
“pulizia”, “bucato”, “diversi” e del 40% per la “spesa”) non è solo rispettosa,
ma addirittura superiore a quella indicata dal perito dr. __________, il quale,
come detto, ha concluso per una limitazione nell’attività di casalinga del 30%
(sino a un massimo del 50% in assenza dell’aiuto della madre, cfr. sopra per
esteso al consid. 2.9).
D’altra
parte, esaminate singolarmente le valutazioni dell’assistente sociale circa gli
impedimenti dovuti all’invalidità, questo Tribunale ritiene che non siano
ravvisabili elementi che consentano di metterne in dubbio l’attendibilità. In
effetti esse non appaiono arbitrarie e risultano conformi non solo alle
risultanze mediche, ma anche alle circostanze ed ai riscontri concreti e in
particolare alle indicazioni fornite dall’assicurata medesima nell'ambito
dell'inchiesta domiciliare. Esse tengono altresì conto, come detto, della
collaborazione fornita dal marito (oltre che dalla madre) e non possono affatto
essere ritenute troppo ottimistiche, ma al contrario ampiamente rispettose
delle limitazioni descritte dal medico specialista che ha peritato
l’interessata.
Né
del resto le ulteriori allegazioni ricorsuali consentono a questa Corte di
scostarsi dalla valutazione espressa dall’assistente sociale, ove peraltro si
ribadisca che per la giurisprudenza un intervento da parte dell'autorità
giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si
giustifica unicamente nei casi in cui essa appaia chiaramente erronea (DTF 128
V 93 consid. 4). Del resto, l’interessata non ha allegato elementi diversi e
nuovi rispetto a quelli emersi dall’accertamento al domicilio, ma si è limitata
in sostanza a censurare la percentuale di inabilità attribuita dall’assistente
sociale non concretizzando tuttavia in che modo e in che misura le sue
limitazioni dovrebbero essere ritenute maggiori. Ora, in proposito va detto che
- ribadito che l’assistente sociale dispone della formazione specifica
che consente, tenuto conto di quelle che sono le limitazioni constatate dai
medici, di valutare in ogni singola mansione l’eventuale limitata capacità
residua a svolgerla - nella specie l’assistente sociale si è basata su quanto
dichiarato dalla ricorrente medesima da un lato, su quanto concluso dal dr. __________
dall’altro. In realtà la differenza nella valutazione degli impedimenti
riscontrati al proprio domicilio sostenuta dalla ricorrente scaturisce unicamente
dalla valutazione attribuita, già dal profilo medico, all’inabilità e non da
elementi concreti che potrebbero effettivamente suggerire un diverso esame del
grado d’impedimento a svolgere le mansioni domestiche. Considerato peraltro
che, come visto, alla valutazione dell’inabilità dal profilo medico del dr. __________
deve darsi completa adesione, le censure della ricorrente risultano del tutto
prive di fondamento.
Osservato
altresì che la ricorrente conferma integralmente le percentuali di ripartizione
delle singole mansioni domestiche stabilita dall’assistente sociale, sulla
scorta delle considerazioni che precedono, e tenuto conto di tutte le
circostante concrete, questo TCA non può quindi che ritenere adeguato il grado
d'incapacità nello svolgimento delle mansioni casalinghe stabilitodall'Ufficio
AI sulla base dell'accertamento domiciliare, e di conseguenza pure il tasso
complessivo d'invalidità fissato al 35%, non essendoci sulla base delle
risultanze dei medici interpellati dall’amministrazione nessun motivo medico
per mettere in discussione la scelta di basarsi su quanto accertato in sede di
inchiesta domiciliare.
2.14
2.14.1
Per
quanto riguarda l’esame delle conseguenze del danno alla salute dal profilo economico
e, quindi, la determinazione del grado di invalidità, richiamato l’art. 16 LPGA
e quanto già esposto al consid. 2.4 che precede, va ricordato che l'invalidità nell'ambito delle
assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico
e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a). I dati economici
risultano pertanto determinanti.
Al medico compete la valutazione dello stato di salute
del peritando, della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace
al lavoro. Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute
limita l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita
in particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo
la sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto
(Meyer-Blaser, op. cit., p. 227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143
consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
D’altro
canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base
alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le
attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser,
op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen Unfallversicherung,
Friborgo 1995, p. 201).
In
particolare, al fine di determinare l'incapacità al guadagno mediante il metodo
ordinario di cui all’art. 16 LPGA, occorre porre in confronto il reddito che
l'assicurato avrebbe conseguito senza il danno (reddito da valido) con quello
risultante dalle attività esigibili nonostante il danno alla salute (reddito da
invalido). Determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio
dell’eventuale diritto alla rendita, tenuto conto che l'amministrazione deve
considerare inoltre eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento
intervenute sino all'emanazione della decisione contestata (cfr. consid. 2.2).
In ogni modo, ai
fini dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del
lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio
tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in
relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta
pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser,
op cit. p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità
congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK
1984.
p. 347).
Va
ancora la pena di rilevare che, secondo la giurisprudenza del TFA, per
accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità è decisivo
stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto
l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita,
se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio
2000.
nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con
riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere
fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che
l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali
come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale
(quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui
vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635
consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b).
2.14.2
Per accertare il reddito senza l'invalidità è decisivo
stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto
l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita,
se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio
2000.
nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con
riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere
fissato il più concretamente possibile.
Determinante
è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto
delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un
prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi,
l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in
merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr.
U 168 pag. 100s. consid. 3b).
Un
salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che
lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi
pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base
a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).
Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto
che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare
la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali
adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b,
ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).
Se
nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che
l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidità, allora si può
ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique
VSI 1999 pag. 248 consid. 3b;cfr. anche STFA inedita del 30 dicembre 2002 nella
causa B., I 56/02).
Nel caso in esame, l’Ufficio AI, considerate le osservazioni dell’assicurata
presentate al progetto di decisione del 26 ottobre 2006, ha determinato il
reddito da valida in fr. 51'499.80, importo che corrisponde a quanto
l’assicurata avrebbe conseguito nel 2004 (momento dell’inizio dell’eventuale
diritto alla rendita), senza il danno salute, quale segretaria e contabile
nella ditta __________ in cui lavorava.
Nel
ricorso l’assicurata non ha contestato tale dato economico, il quale tiene
conto dell’effettiva realtà lavorativa presente prima del danno alla salute e
questo anche sulla base dei dati fiscali, motivo per cui ad esso va prestata
adesione.
2.14.3
Per
quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione
professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo
sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che
il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non
costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.
3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991.
p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,
grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro
capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di
regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle
circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc,
confermato in Pratique VSI 2002 p. 64).
In
concreto, l’Ufficio AI si è basato sugli accertamenti esperiti dalla consulente
professionale che nel suo rapporto finale del 23 ottobre 2006 ha, tra l’altro,
concluso come segue:
(…)
Reddito
da invalido:
Come indicato in sede medica la signora RI 1 presenta
una capacità lavorativa del 50% (si prende in considerazione la situazione più
favorevole all'assicurata) nella sua precedente attività di impiegata di commercio-contabile.
Tenendo in considerazione le sue esperienze professionali nel settore
(complessivamente 11 anni) ed equiparando la formazione bancaria ad un
apprendistato si considera che per un impiego a metà tempo nel Canton __________
l'A. potrebbe percepire un salario annuo di Fr. 31'560.- (Fonte: Ufficio
Federale di statistica, Inchiesta svizzera sulla struttura dei salari del 2002,
dati elaborati dall'osservatorio universitario del lavoro dell'Università di Ginevra).
Se si aggiorna questo dato al 2004 risulta un reddito da invalido di Fr.
32'286 “ (doc. AI 46; cfr. sopra al consid. 2.9)
In
sostanza, partendo dal salario da invalida accertato dalla consulente
professionale in base a Tabelle elaborate dall’Ufficio federale di statistica
riferite ad un’attività quale impiegata nell’ambito della contabilità svolta al
50% nel Canton Ticino di fr. 32’286 (riferito al 2004), l’amministrazione ha
quindi stabilito il grado di invalidità come salariata raffrontando tale
stipendio ipotetico da invalida con quello che l’assicurata avrebbe percepito
continuando nella propria attività di contabile presso la __________ senza il
danno alla salute, accertato sulla base delle indicazioni fornite
dall’assicurata (reddito da valida di fr. 51'499.80 pure per un’attività svolta
al 50%; cfr. doc. AI 49 e sopra consid. 2.14.2), giungendo ad un tasso di
invalidità del 37% ((51'499.80 – 32’286 x 100) : 51'499.80; cfr. doc. AI
50-3).
Tale
modo di procedere è stato contestato dall’assicurata, la quale fa tra l’altro
valere:
“Assodato
che l'ultimo stipendio annuale determinante per la ricorrente (stipendio 2004)
era di fr. 51'499.80, particolarmente fuori luogo appare la
conclusione a cui è giunto l'ufficio AI nel quantificare il reddito potenziale
della medesima, considerando l'attuale stato di salute.
In
effetti il generico riferimento che l'ufficio AI ha indicato nella propria
decisione, secondo cui la ricorrente "tenendo in considerazione le sue
esperienze professionali nel settore, complessivamente 11 anni, ed equiparando
la formazione bancaria ad un apprendistato" avrebbe potuto ottenere un
reddito annuo di fr. 31'560.-, è da ritenersi assolutamente irreale.
Tale
dato si fonderebbe per altro su di una ricerca dell'Università di __________ basata
sui salari 2002, riferibile a tutta la __________. A tale reddito annuo
corrisponderebbe uno stipendio mensile, per un impiego d'ufficio al 50%, di fr.
2'500.-.
Tale
stipendio non è oggi alla portata della ricorrente, la quale:
● non
è in grado di lavorare per più di tre ore al giorno,
● non
ha una formazione scolastica superiore,
● non ha una conoscenza di lingue
più estesa rispetto alla formazione scolastica di base,
● non ha frequentato corsi di
perfezionamento, rispettivamente legati a contabilità o altro,
● fruisce quale unico titolo di
studio dell'attestazione di capacità della scuola bancaria interna a __________.
In
queste condizioni personali, validi riferimenti per uno stipendio oggi
pretendibile alle nostre latitudini e non su suolo nazionale (è fatto noto che
sono Cantoni in __________ ove il reddito è maggiore a quello pretendibile in
Ticino), sono - come è stato indicato al sottoscritto dall'ufficio del lavoro
con scritto 18 dicembre 2006 che qui si produce (doc. C).
● quello dell'impiegato di
commercio del settore degli spedizionieri (settore nel quale esiste un contratto
collettivo) che quantifica in fr. 2'992.- mensili lo stipendio per un impiego a
tempo pieno ...
● quello dell'impiegato di
commercio secondo il contratto pubblicato dalla SIC (Società degli
impiegati di commercio), che quantifica in un massimo di fr. 39'000.- annui lo
stipendio per un impiego a tempo pieno. Stipendio che, riportato alle tredici
mensilità, conduce ad un reddito mensile di fr. 3'000.-.
Prendendo
pure l'importo massimo e meglio fr. 3'000.- mensili quale riferimento per un
impiego al 100% è pacifica la conclusione che uno stipendio, per un impiego al
50% (che comunque non appare pretendibile dalla ricorrente, in considerazione
del suo stato di salute), non supererà mai - alle nostre latitudini - fr. 1'800.-
mensili, somma indicata nell'opposizione alla decisione che, riportata
sull'anno, porta ad un reddito potenziale di fr. 21'600.-.”
Come questo Tribunale ha già
avuto modo di concludere (cfr. STCA del 26 febbraio 2007 nella causa D.,
32.2006
), occorre far presente che, conformemente ad
una recente giurisprudenza, il cui contenuto verrà meglio precisato al consid.
2.14.4
che segue, il TFA ha stabilito che sono esclusivamente applicabili,
in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali
risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei
salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili
dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni
(STFA 12 ottobre 2006 nella causa S., U 75/03, e del 5 settembre 2006 nella
causa P., I 222/04).
Pertanto,
nella determinazione del reddito da invalido occorre applicare i valori nazionali
(Tabella TA1) e non (più) quelli regionali (Tabella TA13) come precedentemente
praticato dal TCA rispettivamente dall’Ufficio AI.
Orbene
- utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale
di statistica – la ricorrente, diplomata alla scuola direzionale bancaria e
attiva per diversi anni quale impiegata di banca e poi come segretaria
contabile, svolgendo nel 2004 una professione nel ramo dei “Servizi alle
attività finanziarie e assicurative” (cat. 67 della citata Tabella) nel settore
privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore
privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.) –
categoria che a mente di questo Tribunale rispecchia la formazione e
l’esperienza dell’interessata -, avrebbe potuto realizzare, in media, per
un’attività semplice e ripetitiva (ossia del livello 4 di qualificazione che
presuppone qualifiche inferiori), un salario mensile lordo pari a fr. 5’100.—
per 40 ore settimanali. Riportando questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2,
pubblicata in: La Vie économique, 1/2-2006, pag. 94), esso ammonta a fr.
5'304 mensili oppure a fr. 63’648 per anno (fr. 5'304 x 12, ritenuto che la
quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa
B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
Partendo
quindi da un reddito statistico da invalida di fr. 63’648, calcolato sulla base dei dati statistici di
riferimento secondo la ricordata giurisprudenza federale e tenuto conto di una
capacità di lavoro residua del 50% ammessa da questa Corte facendo propria la
perizia e il relativo complemento del dr. __________ (doc. AI 38 e 19; cfr.
sopra consid. 2.12 per esteso), si giunge ad un salario teorico da invalida di
fr. 31’824.
Va
detto altresì che l’Ufficio AI, fondandosi sul rapporto 23 ottobre 2006 della consulente
in integrazione professionale (doc. AI 46), non ha riconosciuto alcuna
riduzione di tale salario statistico, non ritenendo quindi implicitamente data
alcuna situazione personale o professionale particolare che giustifichi, giusta
la dianzi ricordata prassi, una riduzione percentuale sul salario teorico
statistico.
A
ragione. Al riguardo va detto infatti che tale deduzione
non è automatica, ma deve essere valutata tenendo conto di tutte le circostanze
del singolo caso. È in ogni caso compito dell'amministrazione e, in caso di
ricorso, del giudice del merito motivare l'entità della deduzione. Quest'ultimo
non può scostarsi, dal canto suo, dalla valutazione dell'amministrazione senza
fondati motivi (DTF 126 V 80 consid. 5 b/dd e 6).
Nella
specie, tenuto conto dell’ancor giovane età dell’assicurata (39 anni al momento
dell’emissione della decisione contestata), dell’istruzione, tutt’altro che scarsa,
e dell’esperienza accumulata dalla medesima e inoltre del fatto che il dr. __________
ha fissato la capacità lavorativa residua nella precedente attività svolta al
50% senza ulteriori limitazioni o restrizioni (cfr. doc. AI 38-1), questo TCA ritiene
di non doversi scostare dalla conclusione dell’amministrazione che, alla luce
delle circostanze concrete, non ha ravvisato gli estremi per applicare una
riduzione sul salario statistico da invalido e, quindi, ha negato l’esistenza
di fattori suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora conseguibile
dall’assicurata.
Dal confronto tra il reddito da valida di fr. 51'499.80 (cfr. consid. 2.14.2) e
il reddito da invalida secondo le statistiche TA1 di fr. 31’824 si ottiene pertanto
un grado d'invalidità del 38% (51'499.80 - 31'824 x 100 : 51'499.80).
Tale tasso non muterebbe nella
sua sostanza, manifestamente, anche
volendo considerare l’evoluzione di entrambi i redditi di riferimento sino al
2006, momento dell’emanazione della decisione contestata.
2.14.4
Visto
quanto precede, le allegazioni ricorsuali con riferimento al reddito da
invalido da computare che a parere dell’interessata dovrebbe ammontare a fr.
21'600 annui, devono essere respinte, in quanto in aperto contrasto con la
giurisprudenza della massima Corte federale dianzi esposta.
Sull’argomento,
questo TCA non può comunque esimersi ancora dal ricordare che, partendo dalla costatazione
che l’applicazione di dati salariali statistici validi per tutta la
Svizzera si rivela essere discriminante per gli assicurati attivi in Ticino,
Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media
nazionale, ritenuto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente
percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute,
questo Tribunale, in una sentenza del 4 settembre 2000 nella causa R.,
pubblicata in RDAT I-2001, p. 250ss. e in SVR 2001 IV n. 35 – in seguito
costantemente confermata ed applicata in tutti i settori delle assicurazioni
sociali (assicurazione per l'invalidità, assicurazione contro gli infortuni e
assicurazione contro le malattie) - sentito preliminarmente il parere dell'allora
direttore dell’Ufficio federale di statistica, dottor __________, al fine di
non discriminare gli assicurati attivi in Ticino aveva deciso che nell'applicazione
dei dati statistici occorreva utilizzare la tabella che riflette i salari
versati nella nostra regione (cfr. sull’argomento: D.
Cattaneo, La promozione dell'autonomia …, in RDAT II-2003, p. 618-621 e in
L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto delle assicurazioni
sociali e Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p. 124-128;
D. Cattaneo, "La contribution du Tribunal des assurance du Canton du Tessin
à la jurisprudence suisse en matière de securité sociale", in CGRSS
n° 33-2004, p. 19 seg. (28-33); D. Cattaneo, "Sentenze recenti del
Tribunale cantonale delle assicurazioni", in Temi scelti di diritto
delle assicurazioni sociali, Ed. CFPG, Helbing & Lichtenhahn, Basilea-Ginevra-Monaco
2006, p. 135ss. (163-171)).
Tuttavia,
nell’ambito di una procedura ricorsuale dinanzi al TFA, conclusasi con uno
stralcio dai ruoli in seguito al ritiro del ricorso (cfr. STFA del 7 giugno
2006.
nella causa C., U 56/03), la Presidente della Corte federale, giudice
Leuzinger, il 28 aprile 2006 aveva informato le parti (e questo Tribunale) che,
citiamo:
" … la Corte plenaria del Tribunale federale delle
assicurazioni ha stabilito l’inapplicabilità dei valori regionali (Tabella
TA13) di cui all’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) – edita
dall’Ufficio federale di statistica – per la determinazione del reddito
ipotetico da invalido."
In
una sentenza del 12 ottobre 2006 nella causa S., U 75/03, il TFA ha, per la
prima volta, esposto le motivazioni che hanno spinto la Corte plenaria, il 10
novembre 2005, a prendere la decisione appena citata:
" (...)
8.2
In primo luogo
si osserva che, per un'ovvia questione di parità di trattamento (art. 8 Cost.),
un'applicazione della tabella TA13 al solo Cantone Ticino deve essere esclusa
se non si vuole creare un'inammissibile lex ticinensis. Analoghe considerazioni
di praticabilità, di parità di trattamento e di sicurezza giuridica si
oppongono quindi a un'applicazione alternativa delle tabelle nazionali (TA1) e
di quelle regionali (TA13) come pure a un'applicazione delle prime ad alcune
regioni e delle seconde alle rimanenti regioni.
8.3
Allo stesso
modo, un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13, al posto di
quelle nazionali TA1, pur potendo, da un lato, in alcuni casi effettivamente
creare le basi per una soluzione maggiormente vicina alla realtà
economico-sociale concreta, dall'altro lato creerebbe, a ben vedere, anche
nuovi problemi dovuti al fatto che all'interno delle medesime grandi regioni si
registrano delle differenze, non sempre trascurabili. Ad esempio, nonostante le
due regioni facciano parte della medesima grande regione
"MIttelland", è notorio che i salari esistenti nel Canton Berna non
sono gli stessi di quelli del Canton Giura. Allo stesso modo, per il Vallese
occorrerebbe prendere in considerazione i salari relativi alla regione
lemanica. Ora, nell'una e nell'altra ipotesi, l'applicazione dei valori
regionali (TA13) al posto di quelli nazionali (TA1) si dimostrerebbe
maggiormente sfavorevole per questi assicurati. Si pone quindi ugualmente la
questione dell'assicurato che lavora(va) in un Cantone appartenente a un'altra
grande regione, ad esempio del lavoratore giurassiano che lavora(va) nel
Cantone di Basilea (città o campagna). Ora, se si intendesse determinare il
reddito da invalido sulla base della tabella TA13, non si farebbe altro che
spostare o restringere il cerchio geografico nel quale si iscrive ogni
determinazione di un reddito ipotetico sulla base di valori statici. In questa
maniera, però, si correrebbe pure il rischio di offuscare oltremodo l'obbligo o
l'esigibilità per l'assicurato di ridurre il danno e di andare, se del caso e
nei limiti ragionevoli, a cercare un'attività al di fuori della sua regione
abituale. Si creerebbero nuove disparità nei confronti di assicurati che abitano
a cavallo tra due o addirittura tre grandi regioni o di chi abita in una di queste
regioni e lavora in un'altra.
8.4
A ciò si
aggiunge che nella sentenza pubblicata in DTF 129 V 472, questa stessa Corte ha
precisato che, laddove una tale operazione non fosse possibile sulla base di
rilevamenti salariali DPL, il reddito da invalido va di principio definito
sulla base dei dati statistici salariali ISS applicabili nell'insieme del
settore privato (DTF 129 V 484). Ora, anche siffatta considerazione si
opporrebbe a un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13,
concernenti il settore pubblico e privato.
8.5
Non può
pertanto ammettersi una regionalizzazione nella determinazione dell'invalidità
poiché una siffatta soluzione sarebbe incompatibile con il principio costituzionale
di parità di trattamento come pure con il rango costituzionale delle
assicurazioni invalidità e infortuni quali assicurazioni federali."
In
un’altra sentenza del 18 ottobre 2006 nella causa T., I 790/04, il TFA ha
ancora rilevato:
" Quanto alla questione della tabella applicabile tra le
varie riportate dall'ISS, il Tribunale federale delle assicurazioni ha
recentemente stabilito, con decisione della Corte plenaria del 10 novembre
2005, non potersi (più) fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla
tabella TA13, riferentesi ai salari in relazione alle grandi regioni (cfr. pure
la sentenza del 22 agosto 2006 in re K., I 424/05, consid. 3.2.3; v. inoltre la
sentenza 12 ottobre 2006 in re S., U 75/03). Il reddito ipotetico da invalido
deve di conseguenza essere valutato sulla base della tabella TA1 dell'ISS,
concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato. Alla luce
di quanto precede non vi è (più) spazio alcuno per ammettere una riduzione dei
salari statistici, quale quella operata dai primi giudici, che tenga conto,
ispirandosi ai salari corrisposti in un vicino cantone, che l'assicurato vive
in una regione economicamente meno forte. Anche sotto questo aspetto non può
pertanto trovare conferma la valutazione del tasso d'invalidità compiuta dalla
Corte di prime cure.”
Con sentenza inedita del 5 settembre 2006 nella causa P. (I 222/04),
il TFA ha infine stabilito che “secondo la giurisprudenza, sono
esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i
dati salariali nazionali risultante dalla tabella di riferimento TA1
dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di
statistica (cfr, tra altre, sentenza 10 agosto 2001 in re R., I 474/00, consid.
3a/aa). L’inapplicabilità dei valori desumibili dalla tabella TA13, che
riferisce dei valori in relazione alle grandi regione, è di recente stata
decisa dalla Corte plenaria in data 10 novembre 2005 (cfr. in tal senso
sentenza 22 agosto 2006 in re K, I 424/05)”.
Alla
luce di questa chiara giurisprudenza federale, ne discende che nella determinazione
del reddito da invalido occorre d’ora in poi applicare i valori nazionali
(Tabella TA1) e non più quelli regionali (Tabella TA13). Spetterà semmai al Parlamento
o al Consiglio federale intervenire su questo tema, se lo riterranno opportuno.
Questo Tribunale si limita a ricordare che, secondo la giurisprudenza,
il principio dell'uguaglianza di trattamento proibisce, citiamo: "de
faire, entre divers cas, des distinctions qu'aucun fait important ne
justifie", ma anche "de soumettre à un régime identique des
situations de fait qui présentent entre elles des différences importantes et de
nature à rendre nécessaire un traitement différent (cfr. DTF 129 I 3; DTF 127 V
454; Zbl 2005 p. 87ss. (89-90); A. Auer-G. Malinverni-M. Hottelier,
"Droit constitutionnel suisse", Vol. II, Stämpfli Editions SA, Berna
2006, p. 484 n. 1030 e 499 n. 1061).
2.14.5
Ne
discende che, pur applicando quale reddito ancora esigibile dall’assicurata nonostante
il danno alla salute un valore corretto rispetto a quello applicato
dall’amministrazione (che, come è stato rilevato, non si è basata sulle Tabelle
TA1 ritenute vincolanti dalla giurisprudenza, ma su altri dati statistici regionali
prevedenti, per un’attività nel ramo contabile, un salario nel Canton Ticino di
fr. 2'630 mensili per un’attività del 50%, a fronte – si noti – di un valore di
fr. 3'430 mensili medi svizzeri, doc. AI 47-1), le conclusioni dell’amministrazione
in merito al grado di invalidità meritano, nella loro sostanza, conferma.
2.15
Poste
poi le quote parti tra attività salariata e mansioni casalinghe
stabilite dall’amministrazione nelle querelata decisione (cfr. sopra consid.
2.
), il grado di invalidità globale va fissato al 36,5% (50 X 35% + 50 X 38%)
in applicazione del metodo misto.
Non essendo dato un grado d’invalidità giustificante l’erogazione di una
rendita d’invalidità (art. 28 cpv. 1 LAI; cfr. anche l’art. 29 cpv. 1 lett. b
LAI e quanto esposto al consid. 2.8 che precede), l’Ufficio AI ha di
conseguenza rettamente negato l’attribuzione della rendita.
La
decisione contestata deve quindi essere, nella sua sostanza, confermata e il ricorso
respinto.
Del resto allo stesso risultato si giungerebbe anche volendo, come
pretende l’interessata (cfr. sopra consid. 2.11), considerarla interamente
salariata e, quindi, fissare al 100% la quota parte riservata alle mansioni
professionali. In effetti, in tale evenienza, conformemente a quanto precede,
il grado di invalidità risulterebbe essere del 38%, tasso comunque ancora non
sufficiente per riconoscere una rendita di invalidità.
Si
ribadisce tuttavia ancora che il presente giudizio non pregiudica eventuali
diritti della ricorrente nei confronti dell’AI insorti in epoca successiva alla
data decisiva del provvedimento in lite, il quale, sia nuovamente rilevato,
delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4).
2.16
Da
ultimo, l’assicurata ha chiesto di sentire, in forma scritta, il dr. __________,
medico curante della ricorrente (VI).
A tal proposito va rilevato che, quando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.
47.
n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure
DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c
con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere
sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c con
riferimenti).
Nel
caso in esame, già si è detto (cfr. in particolare il consid. 2.12.3) che la
documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel merito della vertenza.
Né vi sono validi motivi per ritenere inaffidabile la valutazione del perito
medico o quella dell’assistente sociale, motivo per cui non appare necessario
procedere ad un aggiornamento medico per verificare quanto già accertato. Nella
misura in cui inoltre la ricorrente pretende che il curante si pronunci sulla
sua situazione attuale, si rammenta peraltro nuovamente che determinante è il
momento della decisione impugnata, il giudice delle assicurazioni sociali valutando
la legalità della medesima sulla base della situazione di fatto esistente al
momento in cui essa è stata resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140
e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). Come già
rammentato, spetterà alla ricorrente inoltrare semmai un’ulteriore domanda di
rendita ed allegare la pertinente nonché completa documentazione relativa ad
eventuali nuovi o maggiori disturbi che potrebbero influire sul grado di
inabilità.
2.17
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell’assicurata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Le
spese di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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