32.2007.20
Assicurato rientrato in Svizzera da considerare come persona senza attività lucrativa, avendo rinuciato con il trasferimento all'estero a svolgere un'attività lucrativa. Invalidità da determinare seco
5 dicembre 2007Italiano19 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2007.20
Data decisione, Autorità:
05.12.2007, TCA
Titolo:
Assicurato rientrato in Svizzera da considerare come persona senza attività lucrativa, avendo rinuciato con il trasferimento all'estero a svolgere un'attività lucrativa. Invalidità da determinare secondo il metodo specifico
RENDITA
art. 4 LAI
art. 27 cpv. 1 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.20
BS/td
Lugano
5 dicembre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 17 gennaio 2007
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 5 dicembre 2006 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI
1, classe __________, dal 1993 ha lavorato in qualità di tecnico specializzato
presso la ditta __________ di __________ (doc. AI 1-67).
Nel
mese di dicembre 1999 egli ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per
adulti, indicando di essere inabile al lavoro nella misura del 50% da febbraio
e che il suo datore di lavoro sarebbe intenzionato di prepensionarlo per motivi
di salute (doc. AI 1-6).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia multidisciplinare
a cura del __________ (__________ di __________), con decisione 18 giugno 2001
l’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero di __________ – divenuto nel
frattempo competente a seguito del trasferimento, nell’aprile 2000, in __________
dell’assicurato -, ha statuito il diritto ad una mezza rendita dal 1° dicembre
1999 al 31 ottobre 2000.
Con
sentenza 27 gennaio 2003 la Commissione federale di ricorso in materia AVS/AI
per le persone residenti all'estero di Losanna (in seguito: Commissione
federale), confermando la perizia del __________ (l’assicurato è stato valutato
abile al 75% in attività adeguate), ha tuttavia modificato la decisione
amministrativa prorogando la mezza rendita sino al 31 dicembre 2000 (doc. AI
1-11).
1.2. Rientrato
in Svizzera, a __________ (aprile 2003), nel mese di novembre 2004 l’assicurato
ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni AI indicando, quale danno alla
salute, esaurimento cronico, difficoltà di concentrazione, tinnito a destra
(doc. AI 10-1).
Raccolta
la pertinente documentazione medica, l’Ufficio AI del Canton Ticino (in
seguito: Ufficio AI), ha ordinato l’esecuzione di una perizia a cura del dr. __________.
Nel rapporto 19 gennaio 2006 lo specialista in psichiatrica e psicoterapia ha
accertato un’incapacità lavorativa dell’80% in qualsiasi attività lavorativa
(doc. AI 40-1).
Essendo
stato l’assicurato considerato quale persona senza attività lucrativa, su mandato
dell’Ufficio AI, in data 19 ottobre 2006 l’assistente sociale si è recata al
suo domicilio ed ha proceduto all’inchiesta economica per le persone che si occupano
dell’economia domestica. Con rapporto 24 ottobre 2006 essa non ha accertato
impedimenti tali da compromettere lo svolgimento delle mansioni consuete da
parte dell’interessato (doc. AI 52).
Di
conseguenza, con decisione 5 dicembre 2006, preavvisata il 27 ottobre 2006,
l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni, evidenziando in particolare:
"
Nel caso specifico,
sotto il profilo medico viene giustificato che l'inizio della malattia di lunga
durata decorre dal mese di luglio dell'anno 2003. In quel momento lei non
esercitava alcuna attività lucrativa già da alcuni anni in quanto era rientrato
dall'estero il mese di aprile dell'anno 2003.
A livello economico, dal momento in cui ha smesso di
lavorare, provvede al suo sostentamento con la rendita percepita dalla propria
cassa pensione, con un contributo mensile che le è stato riconosciuto dall'ex
datore di lavoro e da ultimo tramite l'aiuto della moglie la quale è
beneficiaria da anni di una rendita d'invalidità.
L'interruzione dell'esercizio dell'ultima attività
lavorativa da lei svolta e l'immediata impossibilità nel ricercare un nuovo impiego,
non è considerato in diretta connessione con il danno alla salute. Di
conseguenza, abbiamo inoltrato il mandato ad una nostra assistente sociale allo
scopo di verificare quali sono gli impedimenti che ha nello svolgere le
mansioni consuete che esercita nella vita quotidiana.
A tal proposito, applicando le summenzionate
disposizioni attualmente in vigore nella procedura di valutazione, non emergono
elementi che concorrono alla nascita di alcun diritto ad una rendita d'invalidità,
in quanto non vi sono impedimenti tali che le compromettono di svolgere le
proprie mansioni consuete." (Doc. AI 72)
1.3. Contro
la succitata decisione l’assicurato, per il tramite dell’avv. RA 1, è tempestivamente
insorto al TCA, postulando l’assegnazione di una rendita intera.
In
sostanza egli contestata il metodo di valutazione dell’invalidità applicato
dall’Ufficio AI, ossia quello previsto per le persone senza attività lucrativa
(metodo specifico), rilevando invece che, senza il danno alla salute, avrebbe
intrapreso una professione. Solamente a causa del perdurare dei suoi problemi
di salute e visto l’aggravamento dovuto alla sintomatologia depressiva egli non
aveva cercato un lavoro, convinto di non poter adempiere in alcun modo a delle
condizioni minime lavorative. Qualora la richiesta di applicazione del metodo ordinario
non dov’essere essere accolta, il ricorrente contesta inoltre l’inchiesta
domiciliare, chiedendo, in via subordinata, il rinvio degli atti
all’amministrazione affinché proceda ad una nuova inchiesta, decidendo in
seguito nuovamente sul diritto a percepire una rendita d’invalidità.
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha proposto di respingere il ricorso, confermando
quando esposto nella decisione contestata.
considerato in diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto
della lite è innanzitutto sapere se nel caso concreto l'Ufficio AI ha correttamente applicato il metodo specifico di
valutazione dell’invalidità previsto per le persone senza attività lucrativa.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio.
Gli
elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono
quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di
guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de
la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
Giusta
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, a una mezza rendita
se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno
al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI
2000 pag. 84 consid. 1b).
Nella
DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per
l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della
sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento
o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione
(giurisprudenza confermata dal TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U 156/05,
consid. 5).
La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione
personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure
reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la
valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al
proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174 resa in ambito LAINF, per
il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su
opposizione).
2.4. Se,
però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di
essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità
di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non
può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se
non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per
questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di
svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico
di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986
pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit., pag. 199).
A
sua volta, l'art. 27 cpv. 1 prima frase OAI precisa che per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata
nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici,
l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità.
L’invalidità
viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da
effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001
pag. 158 consid. 3c).
Si
paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza
del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando
l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J. L. Duc, Les assurances
sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,
Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).
Di
regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato
è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le
incombenze che lo concernono.
Questa
presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora
più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la
maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139;
Valterio, op. cit., pag. 211).
L'importanza
dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla
struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle
circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza
figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o
quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
2.5. Al
fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità,
si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa
immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito
verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se,
ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato
un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994
pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V
150ss; STCA del 13 ottobre 1997
nella causa M.M.; Valterio, op. cit., pag. 109; Meyer-Blaser, Rechtssprechung
des Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG über die IV, Zurigo 1997, pag.
28, 30; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg
1999, pagg. 190s).
2.6. Nella
fattispecie concreta, da un attento esame della documentazione questa Corte non
può confermare la decisione contestata. La conclusione fatta propria
dell’Ufficio AI di considerare l’assicurato, ai fini dell’applicazione del
metodo di valutazione dell’invalidità, quale persona senza attività lucrativa
non può essere condivisa per i motivi che seguono.
Orbene,
nella domanda di prestazioni 8 novembre 2004 l’insorgente ha dichiarato di
essere “casalingo” dall’aprile 2000, mese di trasferimento in __________ (doc.
AI 10-4). Tuttavia, invitato dall’Ufficio AI a spiegare i motivi per cui non aveva
ripreso un’attività lavorativa e di comunicare se, in assenza del danno alla salute,
avrebbe intrapreso un’attività lucrativa o meno (doc. AI 47-1), con scritto 28
agosto 2006 l’assicurato ha fra l’altro evidenziato:
"
Il mio stato di salute è
invariato: ho grossi attacchi di stanchezza, riesco a fare qualche lavoro in
giardino per ca un'ora, a dipendenza dei giorni, poi devo riposare per alcune
ore. Questo stato mi impedisce di affrontare un lavoro lucrativo.
Al rientro dalla __________ la situazione non era
cambiata: non sarei stato e non sono in grado tuttora di affrontare un lavoro
che richieda un impegno costante, né una concentrazione prolungata; questo per
me, che ero un tipo iperlavoratore e rapido, è oltremodo difficile; dunque non
ho attivamente cercato un lavoro." (Doc. AI 50)
Ciò
è stato ribadito durante l’inchiesta economica 19 ottobre 2006, nel cui rapporto
24 ottobre 2006 dell’assistente sociale si legge:
"
Nonostante la
valutazione peritale che lo ha dichiarato abile al lavoro al 75% dal mese di
ottobre 2000 il signor RI 1 non si è mai sentito in grado di ricercare un nuovo
lavoro e non si è mai annunciato all'Ufficio della disoccupazione. Il signor RI
1 afferma di essere sempre stato un "iperlavoratore" e dalla sua attività
traeva molta soddisfazione senza avvertirne fatica o avere cedimenti nel suo
rendimento.
Ritiene che la malattia abbia determinato un profondo
sconvolgimento nella sua persona e, in un breve lasso di tempo, di non essere
più stato in grado di garantire una prestazione lavorativa soddisfacente.
Ribadisce di non aver intrapreso ricerche di lavoro poiché certo di non
riuscire a rispettare le condizioni di un contratto di lavoro, di un impegno
regolare e giornaliero. Non potrebbe immaginare di presentarsi da un datore di
lavoro sottacendo le sue difficoltà allo scopo di farsi assumere." (Doc.
AI 52 pag. 2)
Di
fronte a queste dichiarazioni, l’assistente sociale ha tratto la seguente, secondo
il TCA, errata conclusione:
"
La situazione come
descritta dal signor RI 1, preso atto della documentazione medica e accertato
che l'assicurato non ha attivamente ricercato un'attività lucrativa (per
esempio iscrivendosi all'Ufficio disoccupazione o producendo copie di
candidature spontanee presso ditte, ecc.) obbliga il nostro Ufficio a valutare
l'assicurato esclusivamente quale casalingo e non come salariato.”(DOC AI 52
pag. 3)
Infatti,
per motivi legati al suo stato di salute, l’assicurato ha ritenuto di non poter
svolgere una professione, convinto di non poter soddisfare una benché minima
prestazione lavorativa e quindi, durante il soggiorno all’estero, non ha mai
intrapreso alcuna ricerca lavorativa.
Come
può del resto l’assicurato, al rientro in Svizzera, affetto da sindrome depressiva
ricorrente, sindrome somatizzante e sindrome ipocondriaca (cfr. rapporto 24
aprile 2006 del SMR [Servizio medico regionale dell’AI]) iscriversi all’Ufficio
disoccupazione o presentare delle candidature spontanee?
Va
poi evidenziato che, prima del danno alla salute, l’assicurato era pienamente
dedito al lavoro. Lo ha dichiarato lui stesso, come visto sopra, durante
l’inchiesta domiciliare.
Anche
nella perizia 19 gennaio 2006 il dr. __________ ha descritto in generale
l’assicurato come persona "di buona intelligenza e molto volenteroso di
imparare tante cose, ha seguito almeno una tripla formazione, da meccanico di
precisione a costruttore…..molto impegnata e competente sul lavoro"
(pag. 6).
Inoltre,
quando si è trasferito in Ticino (2003) egli aveva 50 anni e viste le sue
competenze acquisite, da sano avrebbe potuto reinserirsi, anche se non senza
difficoltà, nel mondo del lavoro.
Non
da ultimo, anche le sue condizioni finanziarie possono giustificare una ripresa
dell’attività lucrativa. Al riguardo, nell’inchiesta economica si legge:
"
Il signor RI 1 è stato
prepensionato dalla __________ al 50%. Dalla LPP riceve un versamento mensile
di fr. 1'609.-. Il datore di lavoro versa mensilmente fr. 1'000.- a titolo
volontario. Questo versamento è dichiarato alle tasse sottoforma di reddito
(Vedi certificato di salario per la dichiarazione d'imposta). La moglie è
beneficiaria di una rendita AI intera dal 1996, attualmente pari a fr. 2'150.-
più fr. 645.- quale completiva per il marito. L'entrata mensile familiare
ammonta a fr. 5'404.- (annuo: 64'848). Lo stipendio percepito dal signor RI 1
nel 1999 ammontava a fr. 95'465.-. Egli ritiene di trovarsi in una situazione
finanziaria ristretta." (Doc. AI 52 pag. )
Certo
che con un simile introito mensile familiare l’assicurato e la di lui moglie possono
assicurarsi un tenore di vita dignitoso oppure, come si legge dalla nota 7
agosto 2006 dell’Ufficio AI, “dalle tassazioni risulta una situazione
economica abbastanza agiata…” e che “ la moglie non ha mai richiesto una
prestazione complementare” (doc. AI 26-1). Ciononostante, la descritta
condizione economica non può essere interpretata come rinuncia allo svolgimento
di qualsiasi attività lucrativa, allorquando l’insorgente stesso ha credibilmente
evidenziato come siano state le condizioni di salute a farlo desistere dalla
ricerca di un lavoro. È anche ben comprensibile che l’assicurato, se non fosse
stato invalido, avrebbe continuato la sua redditizia professione. Inoltre, ammesso,
per pura ipotesi di lavoro, che con le entrate il ricorrente, insieme a sua
moglie, poteva vivere senza difficoltà in __________ e quindi non avrebbe avuto
motivi di cercare un lavoro, diversa è invece la situazione al suo rientro
Svizzera dove notoriamente il costo della vita è ben più alto che all’isole __________.
In
conclusione, sulla base di quanto sopra, è da ritenere dimostrato con il grado
della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni
sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid.
8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b) che
l’assicurato, senza il danno alla salute avrebbe continuato ad esercitare
un’attività lucrativa a tempo pieno. Il calcolo dell’invalidità deve quindi
nella specie essere operato esclusivamente secondo il metodo ordinario
applicabile a persone con attività lucrativa (cfr. consid 2.3).
2.7. Occorre
quindi determinare il grado d’invalidità e la decorrenza del diritto alla
rendita, atteso che non sono dati i presupposti per misure professionali
integrative.
Con
perizia 11 ottobre 2000 il __________ ha ritenuto l’insorgente inabile al 75%
nella propria professione, ma abile al 75% in attività adeguate (doc. AI 1-44).
Sulla base della citata perizia, l’Ufficio AI per assicurati residenti all’estero
ha determinato, mediante il raffronto dei redditi, una mezza rendita dal 1°
dicembre 1999 al 31 ottobre 2000. Con sentenza 27 gennaio 2003 la Commissione
federale, fatto risalire il miglioramento della capacità al guadagno alla data di
stesura della citata perizia, ha prolungato il diritto alla rendita, in applicazione
dell’art. 88a cpv. 1 OAI, sino a dicembre 2000.
La
valutazione pluridisciplinare è stata dettagliatamente ed esaurientemente confermata
dalla Commissione stessa (cfr. sentenza citata, consid. 3c; doc. AI 1-16). Contrariamente
a quanto sostenuto dall’assicurato (cfr. ricorso, punto 6.2), non vi è alcun
motivo per riesaminare il valore probatorio della perizia, fondamento di una
decisione di un’autorità di ricorso che, da quanto è dato di sapere, è divenuta
definitiva. Né sono stati evidenziati nuovi fatti e nuovi mezzi di prova (i
rapporti medici citati nel ricorso sono stati tutti analizzati dalla Commissione
federale) per giustificare una revisione processuale ex art. 53 LPGA. Non spetterebbe
del resto a questa Corte modificare una pronunzia di un altro Tribunale.
Determinante
ai fini del presente giudizio è invece la circostanza che, successivamente al
rimpatrio, le condizioni di salute dell’assicurato si sono aggravate con conseguente
influsso sulla capacità lavorativa. La perizia 19 gennaio 2006 del dr. __________
ha infatti accertato un’incapacità lavorativa dell’80% “da almeno tre anni
“(pag. 13; doc. AI 40-13). Con rapporto 24 aprile 2006 il SMR, sulla base della
perizia psichiatrica e della documentazione medica raccolta, ha valutato
un’incapacità lavorativa all’80% in qualsiasi attività da metà luglio 2003, ciò
che giustifica un’incapacità al guadagno di pari grado (doc. AI 42-4).
Secondo
l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa
dell’abbassamento del grado d’invalidità e che l’assicurato, nel susseguente periodo
Fatti
di 3 anni, presenta di nuovo un grado d’invalidità suscettibile di far nascere
il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo
precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli
dall’articolo 29 capoverso 1 LAI.
In
casu, siccome il risorgere dell’invalidità di grado rilevante è subentrato (luglio
2003) entro i tre anni dalla soppressione della rendita (dicembre 2000), in
applicazione dell’art. 29 bis OAI, il ricorrente ha diritto ad una rendita
intera dal 1° luglio 2003.
2.8. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.- e 1’000.- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- sono poste a carico dell’Ufficio
AI.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto.
§
La decisione 17 gennaio 2007 impugnata è annullata.
§§ A RI 1 è riconosciuta
una rendita intera di invalidità a contare dal 1° luglio 2003.
Considerandi
2.
Le
spese di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI;
quest’ultimo verserà al ricorrente fr. 1'500.--
(IVA
inclusa) a titolo di ripetibili.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per
il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il
segretario
Raffaele
Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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