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Decisione

32.2007.20

Assicurato rientrato in Svizzera da considerare come persona senza attività lucrativa, avendo rinuciato con il trasferimento all'estero a svolgere un'attività lucrativa. Invalidità da determinare seco

5 dicembre 2007Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

di 3 anni, presenta di nuovo un grado d’invalidità suscettibile di far nascere

il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo

precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli

dall’articolo 29 capoverso 1 LAI.

In

casu, siccome il risorgere dell’invalidità di grado rilevante è subentrato (luglio

2003) entro i tre anni dalla soppressione della rendita (dicembre 2000), in

applicazione dell’art. 29 bis OAI, il ricorrente ha diritto ad una rendita

intera dal 1° luglio 2003.

2.8. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.- e 1’000.- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- sono poste a carico dell’Ufficio

AI.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§

La decisione 17 gennaio 2007 impugnata è annullata.

§§ A RI 1 è riconosciuta

una rendita intera di invalidità a contare dal 1° luglio 2003.

Considerandi

2.

Le

spese di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI;

quest’ultimo verserà al ricorrente fr. 1'500.--

(IVA

inclusa) a titolo di ripetibili.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per

il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il

segretario

Raffaele

Guffi Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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