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Decisione

32.2007.200

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

9 giugno 2008Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non

sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due soluzioni:

o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio o procedere

personalmente a tale complemento. Un rinvio all'assicuratore non viola né il

principio della semplicità e della rapidità della procedura né il principio

inquisitorio. In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA

ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia,

in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di

istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto. Tale giurisprudenza è stata

criticata dalla dottrina.

In

particolare da Aubert (cfr. la nota pubblicata in SJ 1993, p. 560), il quale ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il

principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti,

se necessario disponendo delle perizie mediche. Ora, secondo Aubert, il risultato della giurisprudenza citata è quello di ribaltare tale

onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della procedura, di

porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito temerariamente o

per leggerezza - costi che, invece, incombono agli assicuratori. Del resto,

nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince Aubert: da

una parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare

una perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di diventare

fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere tentato di

rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai Tribunali (e,

quindi, allo Stato).

Lo

scrivente TCA non può che condividere tali critiche (cfr. in questo senso STCA

35.2004.100 del 9 marzo 2005).

D’altra

parte, in una sentenza C 206/00 del 17 novembre 2000, pubblicata in DLA

2001, pag. 169s., la Corte federale ha ricordato – facendo riferimento a una

sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 – che, nel caso in cui

l’amministrazione abbia constatato i fatti in maniera sommaria considerando che

nell’ipotesi di ricorso il tribunale li avrebbe comunque puntualmente

accertati, il rinvio alla stessa appare generalmente giustificato.

Nella

concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come

detto, si rivela lacunoso. La decisione impugnata va quindi annullata e gli

atti rinviati all’Ufficio AI affinché, esperiti i necessari accertamenti medici

volti a stabilire l’esistenza dell’infermità congenita OIC 390, si pronunci

nuovamente sulla domanda di rinnovo della garanzia per i provvedimenti sanitari

per questa infermità.

La

richiesta dell’assicurato di procedere all’allestimento di una perizia medica è

quindi superata dal rinvio degli atti all’Ufficio AI per un complemento istruttorio;

- stante

l’esito della procedura si giustifica l’assegnazione a fa-vore dell’insorgente,

patrocinato dall’avv. RA 2, di un'indennità per ripetibili di fr. 1’500.--;

- secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La

decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché, esperiti

i necessari accertamenti medici volti a stabilire l’esistenza dell’infermità

congenita OIC 390, si pronunci nuovamente sulla domanda di rinnovo della

garanzia per i provvedimenti sanitari per questa infermità.

Considerandi

2.

Le

spese di procedura di fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, che verserà

inoltre all’insorgente fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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