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Decisione

32.2007.205

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

18 giugno 2008Italiano38 min

Source ti.ch

Fatti

I

due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi

deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La

giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella

determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una

valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che

occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il

TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un

rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato

può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la

sua residua capacità lavorativa (STFA del 30 giugno 1994 nella causa P., U

25/94).

La

perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno

computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al

mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro

particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato

esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare

che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito

corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991

U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

12.

Per accertare il reddito senza l'invalidità è

decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante,

quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla

rendita, se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e

23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid.

3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito

dev'essere fissato il più concretamente possibile.

Determinante

è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto

delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un

prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi,

l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in

merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr.

U 168 pag. 100s. consid. 3b).

Un

salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che

lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi

pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base

a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).

Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto

che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare

la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali

adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b,

ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

Se

nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che l’assicurato

avrebbe potuto percepire senza l’invalidità, allora si può ricorrere a dati

ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique VSI 1999 pag. 248

consid. 3b;cfr. anche STFA inedita del 30 dicembre 2002 nella causa B., I

56/02).

Nel caso in esame, dunque, è stato preso in considerazione il salario annuo di

fr. 42'000 che l’insorgente avrebbe potuto conseguire continuando a lavorare

presso la ditta __________ di __________, presso la quale ha svolto un’attività

lucrativa dal gennaio 2001 al 31 maggio 2004. Giustamente l’UAI non ha preso in

considerazione l’attività indipendente svolta da luglio a dicembre 2004,

trattandosi di un’attività svolta per pochi mesi. Del resto, avendo conseguito

un guadagno assai ridotto, ciò sarebbe andato a svantaggio del ricorrente (cfr.

doc. AI 8-2, tassazione 2004, reddito d’attività indipendente tassato di fr.

7'567).

Nella

decisione formale l’UAI accenna all’importo di fr. 48'984 che l’assicurato avrebbe

potuto guadagnare nell’impiego di meccanico d’auto da lui appresa. L’insorgente

rileva che in realtà non ha appreso l’attività di meccanico d’auto, bensì di

meccanico di precisione e che l’importo utilizzato non è di conseguenza un

termine di paragone corretto.

A

questo proposito, pendente causa, il TCA ha interpellato l’UAI, che con scritto

del 2 giugno 2008 ha riconosciuto un errore di valutazione, nel senso che

l’assicurato non ha appreso l’attività di meccanico d’auto, bensì di meccanico

di precisione (attualmente polimeccanico; doc. X).

Dalla

documentazione allegata emerge che l’interessato nel 2004, quale polimeccanico

avrebbe potuto conseguire, in Ticino, un reddito di fr. 50'640 (doc. X + Bis).

Sennonché,

come rileva giustamente l’amministrazione, poiché l’assicurato, a formazione

terminata, non ha esercitato tale attività, ma dal gennaio 2001 al maggio 2004

ha lavorato come autista distributore di bibite, non è sostenibile che in

assenza del danno alla salute egli avrebbe continuato ad esercitare l’attività

appresa, abbandonata da più di cinque anni.

Per

cui nel caso di specie va preso in considerazione l’importo di fr. 42'000

conseguito nel 2004 (cfr. doc. AI 7-3) come autista, che aggiornato al 2006,

quando potrebbe nascere l’eventuale diritto ad una rendita, ammonta a fr. 42'929

(42'000 + 1% nel 2005; + 1,2% nel 2006).

13. Per

quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il

TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione

deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire

il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80

consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Recentemente

con sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario

da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al

salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,

art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con

sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta

la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il

valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è

di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; cfr.

inoltre, tuttavia, sentenza 9C-404/2007 dell’11 aprile 2008, consid. 2.3: “Da der tatsächlich erzielte Verdienst von Fr. 53'365.-

nicht deutlich unter dem Tabellenlohn von Fr. 55'640.- liegt, besteht

nach der Rechtsprechung kein Anlass, vom Grundsatz abzuweichen und zu einer

Korrektur zu schreiten (Urteile des Eidgenössischen Versicherungsgerichts, R.

vom 30. September 2002, I 186/01, H. vom 7. Mai

2001, I 314/00, und K. vom 16. März 1998, I 179/97)”,

sottolineatura del redattore).

In

concreto l’insorgente ha iniziato un’attività di aiuto giardiniere, grazie alla

quale consegue un importo di fr. 18 all’ora (circa fr. 33'120 all’anno secondo

l’insorgente). Tuttavia, come rileva l’UAI in sede di risposta, questa attività

non risulta esigibile dal profilo medico poiché l’insorgente non tollera il

freddo e non può eseguire manipolazioni fini, bensì soltanto attività leggere

senza dover alzare e spostare pesi con la mano destra. Lo stesso ricorrente

evidenzia di avere difficoltà, riscontrate anche dal datore di lavoro, a

svolgere attività fini (doc. I).

Del

resto all’insorgente incombe l’obbligo di ridurre il danno. Ora, come visto in

precedenza, la consulente d’integrazione professionale ha accertato che nel

caso di specie esiste un ampio ventaglio di professioni esigibili che

possono essere esercitate dal ricorrente e tra le quali, viste le limitazioni,

non figura quella di giardiniere. Spetta pertanto all’interessato sfruttare in

maniera ragionevolmente esigibile la sua piena capacità residua in attività

confacenti (sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008 consid. 5, sentenza I 359/06

del 22 giugno 2007).

In

tali condizioni in applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza

del 7 aprile 2008 (inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella

TA1 2006 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente,

svolgendo nel 2006 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel

settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni

salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR

2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario annuale

lordo pari a fr. 59'197 (4'732 : 40 X 41.7 X 12; cfr. anche sentenza U 8/07 del

20 febbraio 2008).

L’assicurato,

quale autista per la consegna a domicilio di bibite, avrebbe guadagnato fr. 42’929.

Tale

reddito si situa sotto la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente

(cfr. Tabella TA1 p.to 60 “trasporti terrestri; trasp. mediante condotte”,

livello di qualifica 4: fr. 4’649.-- X 12 mesi = 55’788.--, riportato su 41.7 ore/settimana

= 58’159).

Sono,

perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido

in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U 8/07 del 20

febbraio 2008 sopra menzionata, della stessa percentuale,

ossia del 26%, per un importo di fr. 43’806.

In

ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le

circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere

ad una riduzione percentuale del salario statistico medio.

Nella

presente evenienza l’UAI ha applicato la riduzione massima del 25% (10% per

attività leggere e 15% in considerazione delle limitazioni legate all’uso della

mano).

Il

TCA non vede alcun motivo per sostituire il proprio apprezzamento a quello

dell’UAI nell’applicazione della riduzione concessa.

L’interessato

potrebbe pertanto conseguire un reddito di fr. 32'854 (43’806 – [43’806

: 100 X 25]). Questo reddito va raffrontato con il reddito da

valido di fr. 42'929, per un tasso d’invalidità del 23%, che, pur non dando

diritto all’ottenimento di una rendita d’invalidità, poiché il saggio minimo

del 40% non viene raggiunto, permette al ricorrente, se dati i presupposti, di

far capo a provvedimenti d’integrazione (grado minimo del 20%, cfr. consid. 4).

Alla

luce di tutto quanto sopra esposto, in parziale accoglimento del ricorso, la

decisione impugnata va annullata e l’incarto rinviato alla Cassa affinché

esamini se, visto il grado d’invalidità del 23%, sono dati i presupposti per

mettere l’insorgente al beneficio di provvedimenti d’integrazione ai sensi del

consid. 4.

14. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, in casu si giustifica una ripartizione delle spese di

complessivi fr. 200.-- in misura di fr. 100.-- a carico dell’Ufficio AI e di

fr. 100.-- a carico del ricorrente.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è parzialmente accolto.

La

decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato alla Cassa affinché

esamini se sono date le condizioni per mettere l’insorgente a beneficio di provvedimenti

d’integrazione.

Considerandi

2.

Le

spese per fr. 200.--, sono ripartite in ragione di fr. 100.-- a carico

dell’Ufficio AI e di fr. 100.-- a carico di RI 1.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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