32.2007.206
Nel caso in esame non sussistono motivi per ridurre la rendita di un'assicurata né in via di revisione (situazione rimasta invariata) né in via di riconsiderazione (erroneità della decisione non rilev
25 aprile 2008Italiano20 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2007.206
Data decisione, Autorità:
25.04.2008, TCA
Titolo:
Nel caso in esame non sussistono motivi per ridurre la rendita di un'assicurata né in via di revisione (situazione rimasta invariata) né in via di riconsiderazione (erroneità della decisione non rilevante)
REVISIONE DELLA RENDITA
RICONSIDERAZIONE
art. 17 LPGA
art. 53 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.206
BS/td
Lugano
25 aprile
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 13 giugno 2007 di
RI 1
contro
la decisione del 15 maggio 2007 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. Con
due decisioni 12 novembre 2004 l’Ufficio AI ha posto RI 1, classe 1963, professionalmente
attiva quale collaboratrice del servizio domestico presso un ospedale (cfr.
questionario del datore di lavoro 28 luglio 2003; doc. AI 7-1), al beneficio di
una rendita intera dal 1° aprile 2003 e di una mezza rendita (grado
d’invalidità del 57%) dal 1° ottobre 2003 (tre mesi dopo il perdurare del miglioramento
dello stato di salute risalente al giugno 2003; cfr. doc. AI 38-1, 39-1, per le
motivazioni vedi doc. AI 29-1).
Le
decisioni sono cresciute in giudicato.
1.2. Nel
mese di luglio 2006 è stata avviata la procedura di revisione della rendita
(doc. AI 39-1).
Accertato
che già al 1° gennaio 2001 l’assicurata aveva ridotto la propria attività
lucrativa dal 100% al 90% per motivi non legati alle sue condizioni di salute, per
il restante 10% l’Ufficio AI ha di conseguenza ordinato un’inchiesta economica
volta a definire gli impedimenti incontrati dall’interessata nello svolgimento
delle mansioni casalinghe. Dal rapporto 25 gennaio 2007 dell’assistente sociale
emerge un grado d’impedimento nell’esercizio dell’attività domestica pari ad un
tasso dell’11,5% (doc. AI 52-1).
Ridefinito
in 44% il grado d’invalidità relativo all’attività salariale (cfr. rapporto 19
aprile 2007 del consulente in integrazione professionale; doc. AI 57-1), in
applicazione del cosiddetto metodo misto previsto per gli assicurati
parzialmente professionalmente attivi, l’amministrazione ha proceduto alla
fissazione del grado d’incapacità al guadagno globale secondo il seguente schema:
"
Nel seguente schema
viene illustrato il metodo utilizzato per il calcolo specifico del grado
d'invalidità:
Attività
Ripartizione
Impedimento
Grado d'invalidità
Salariata
90%
44.0%
40%
Casalinga
10%
11.5%
1%
TOTALE
41%
(Doc.
AI 61)
Con
decisione 15 maggio 2007 (preavvisata il 16 marzo 2007), l’Ufficio AI ha quindi
ridotto la corrente prestazione (mezza rendita) ad un quarto di rendita con
effetto dal 1° luglio 2007, ossia il primo giorno del secondo mese successivo
alla notifica della decisione (art. 88 bis cpv. 2 lett. a OAI), togliendo nel
contempo l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso (doc. AI 63-1; per le motivazioni
cfr. doc. AI 61-1).
1.3. Avverso
la succitata decisione l’assicurata ha presentato ricorso al TCA e postulato il
ripristino del versamento della mezza rendita. Sostanzialmente essa ribadisce
di aver ridotto il pensum lavorativo per motivi di salute e che quindi la riduzione
della rendita non è giustificata. Delle singole motivazioni verrà detto, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto.
1.4.
Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la conferma della decisione
impugnata e la conseguente reiezione del ricorso.
1.5. Pendente
causa l’assicurata ha trasmesso al TCA un ulteriore atto medico, subito
trasmesso all’Ufficio AI per una presa di posizione, quest’ultima datata 10 agosto
2007 (VIII e X).
Con
scritto 27 febbraio 2008 la ricorrente ha fatto presente che dal mese di gennaio
necessita di una persona per lo svolgimento dei lavori domestici, poiché, rispetto
al momento dell’esecuzione dell’inchiesta domiciliare, suo figlio, per motivi
di studio, non è più disponibile ad aiutarla (XII).
Con
osservazioni 26 marzo 2008 l’Ufficio AI ha in particolare evidenziato che la
succitata nuova circostanza, subentrata dopo l’emissione della decisione impugnata,
verrà valutata nell’ambito di un’eventuale revisione anticipata (XIV).
Il 2 aprile 2008 l’insorgente, ribadito quanto fatto presente nella
precedente missiva, ha prodotto le fatture emesse dall’aiuto domestico (XVII).
Infine, le parti hanno trasmesso al TCA per conoscenza copia di un
loro scambio di corrispondenza (doc. XIX e XX).
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti
quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica
degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è
realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5.a revisione
della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati
in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. L’oggetto
della vertenza è circoscritto alla questione di sapere se l’Ufficio AI ha
legittimamente o meno ridotto la rendita di spettanza di RI 1 con effetto dal 1° luglio 2007.
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp.
216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio
la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello
assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA (dal 1°
gennaio 2007: TF) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità
di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete
(SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
2.5. Se,
però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di
essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità
di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non
può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se
non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per
questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di
svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico
di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986
pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).
A
sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI precisa:
"
Per mansioni consuete di
una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica
s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli
nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei
religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità."
L’invalidità
viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da
effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001
pag. 158 consid. 3c).
Si
paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza
del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando
l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J.L. Duc, Les
assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer,
Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).
2.6. Nel
caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei
fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna
applicabile l’art. 28 cpv. 2ter LAI secondo cui
"
Qualora l’assicurato
eserciti un’attività lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente
nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa parte è determinata secondo
l’articolo 16 LPGA. Se inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità
per questa attività è determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso,
occorre determinare la parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione
gratuita nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni
consuete e poi determinare il grado d’invalidità in funzione della disabilità
patita nei due ambiti."
Giusta
l’art. 27bis cpv. 2 OAI:
"
Quando si possa
presumere che gli assicurati che esercitano solo parzialmente un’attività
lucrativa o lavorano gratuitamente nell’azienda del coniuge, senza soffrire di
un danno alla salute, eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto
alla rendita un’attività lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata
esclusivamente secondo i principi validi per le persone esercitanti un’attività
lucrativa."
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo
misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in
DTF 125 V 146.
2.7. L’art.
17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario
della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata
o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."
Fatti
I
principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto
il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.
17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato
tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a
durare (art. 88 a cpv. 1 OAI).
Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre
tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena
esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI).
La
costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione
non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso
sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto
invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un
cambiamento importante (STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC
1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la
revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche
dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di
guadagno.
2.8. Nel
caso in esame, questo TCA non può confermare la riduzione della prestazione
assicurativa non sussistendo alcun motivo di revisione ex art. 17 LPGA (cfr.
consid. 2.7).
Dagli
atti di causa risulta che rispetto alla perizia 23 aprile 2004 del dr. __________,
posta a fondamento della precedente decisione 12 novembre 2004, la situazione
valetudinaria è rimasta invariata. Infatti, nella nota 24 aprile 2007 il
dr. __________ del SMR, facendo riferimento al rapporto 12 aprile 2007 della
dr.ssa __________, ha fra l’altro evidenziato che “non risulta una modifica
sostanziale dello stato di salute rispetto alla valutazione peritale dr. __________
del 2004” (doc. AI 58-2). Anche lo stesso perito, nel rapporto 12 giugno
2006 all’Ufficio AI, ha in particolare scritto che “… all’esame clinico ho
potuto riscontrare uno stato reumatologico simile a quanto già da me rilevato
nel 2004…..” (doc. A5).
Non
è inoltre subentrato alcun cambiamento della situazione economica
dell’assicurata.
Il
motivo che ha portato l’Ufficio AI alla ridefinizione del metodo di graduazione
dell’incapacità al guadagno, da ordinario (cfr. consid. 2.4) a misto (cfr.
consid. 2.6), risiede nel fatto che, a seguito degli accertamenti eseguiti, “nell’ambito
della concessione della rendita nel 2004 l’assicurata era stata erroneamente
considerata salariata al 100%” (sottolineatura del redattore; cfr. nota 19
aprile 2007 del funzionario AI al medico SMR; doc. AI 57-1). Questa situazione
non costituisce tuttavia un motivo di revisione, ma piuttosto, come verrà detto
nel prosieguo, un eventuale errore manifesto, presupposto essenziale per
un’eventuale riconsiderazione della decisione 12 novembre 2004.
2.9. L’istituto
della riconsiderazione è previsto dall'art. 53 cpv. 2 LPGA che prevede che “l'assicuratore
può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente
passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro
rettifica ha una notevole importanza” (cpv. 2)
Conformemente alla giurisprudenza del TFA, valida anche in regime di
LPGA (cfr. Kieser, ATSG-Kommentar, art. 53 N 1 pag. 531), l'amministrazione può, in ogni momento, riconsiderare
una decisione passata formalmente in giudicato e che non è stata oggetto di una
sentenza giudiziale se questa decisione risulta indubbiamente errata e la sua
rettifica riveste un'importanza notevole; sia l'assicurato che il giudice non
possono tuttavia obbligarla (SVR 1996 UV Nr. 42 pag. 130; DTF 119 V 477; 119 V
422; 119 V 183). In quest'ipotesi non è escluso che il provvedimento, assunto a
seguito di riesame, esplichi effetto retroattivo (DTF 119 V 422 = RDAT I‑1994,
pag. 175; DTF 119 V 180).
Per
valutare se una decisione è senza dubbio errata ci si deve fondare sulla situazione
di diritto - compresa la giurisprudenza ‑ esistente al momento della pronuncia
della decisione (DTF 117 V 17; 120 V 132; 119 V 480 consid. 1c).
L'istituto
del riesame persegue infatti lo scopo di correggere un'applicazione giuridica
iniziale errata (compreso un accertamento errato dei fatti, nel senso di una
valutazione degli stessi; DTF 117 V 17 consid. 2c; 115 V 314; Kieser, Die Abänderung der formell
rechtskräftigen Verfügung nach der Rechtssprechung des EVG, SZS 1991 pag. 134).
Gli errori in cui è incorsa
l'amministrazione devono però essere grossolani (Kieser, SZS 1991 pag. 135; DTF
102 V 17 consid. 3a; 109 V 113 consid. 1c).
2.10. Va
qui ricordato che, per costante giurisprudenza, se una decisione di
revisione non soddisfa le condizioni ex art. 41 vLAI (ora art. 17 LPGA), ma
realizza quelle poste per una riconsiderazione, il giudice può confermarla, mediante
sostituzione dei motivi e previo rispetto del diritto di essere sentito (DTF
Considerandi
125.
V 368), con la seconda motivazione (Meyer-Blaser, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 261 con riferimenti ivi citati;
Müller, Die materiellen Vorraussetzungen der Rentenrevisione in der
Invalidenverischerung, Friborgo 2003, pag. 98, nota 361 con riferimenti di giurispurenza
indicati).
Il
giudice non può tuttavia modificare, mediante l’istituto della riconsiderazione,
la precedente decisione se quest’ultima è stata confermata dalla (non corretta)
decisione di revisione. Egli violerebbe altrimenti il principio della riconsiderazione
facoltativa, derivante dal potere discrezionale dell’amministrazione, che il
giudice non può imporle (RCC 1985 pag. 58 consid. 3 [ZAK 1986 pag. 58 consid.
3] citata da Meyer-Blaser, op. cit, pag. 262 e da Müller, op. cit., pag. 99
nota 363).
In
applicazione del succitato principio, nel caso in cui l’amministrazione ha soppresso
la rendita in via di revisione e non in via di riconsiderazione, il giudice non
può rinviare all’Ufficio AI la causa per l’espletamento di accertamenti riguardanti
i presupposti di una riconsiderazione (RCC 1986 pag. 623 [ZAK 1986 pag. 597]
citata da Meyer-Blaser, op. cit, pag. 262 e da Müller, op. cit., pag. 99 nota
365).
Infine,
la riduzione o la soppressione di una rendita a seguito di una riconsiderazione,
eseguita tramite sostituzione dei motivi, della precedente decisione è permessa
solo se nel momento della riduzione o soppressione della rendita non sussiste
un’invalidità giustificante la precedente prestazione (Mayer-Blaser, op. cit.,
pag. 262 e Müller, op. cit., pag. 100 nota 366).
2.11
Premesso
quanto sopra, questo TCA può esaminare, in virtù del principio
della sostituzione dei motivi, se la decisione di riduzione della rendita
merita conferma in via di riconsiderazione della precedente decisione. Detto
altrimenti, occorre verificare se nel 2004 l’assicurata è stata erroneamente considerata
salariata al 100% e se tale errore costituisce motivo per rivedere la decisione
12.
novembre 2004 e, da ultimo, se la rettifica dell’eventuale errore è di rilevante
importanza nel senso di una riduzione della prestazione.
Fondandosi
sullo scritto 22 dicembre 2006 del datore di lavoro (doc. AI 49-1),
sull’inchiesta 25 gennaio 2007 (doc. AI 52-1) ed, infine, sulla nota 24 aprile
2007.
del SMR, l’Ufficio AI ritiene che la scelta dell’assicurata di ridurre,
nel gennaio 2001, al 90% l’attività lavorativa era dovuta a motivi che esulano
dal danno alla salute. Di conseguenza, secondo l’amministrazione, il metodo
corretto risulta essere quello misto e non quello ordinario.
Di
opposto avviso è invece l’assicurata. Con riferimento alla documentazione
medica prodotta durante la procedura ricorsuale (doc. A2- A9, VIIIbis), essa sostiene
che, accusando già nel 1999 dolori alla schiena, la riduzione del tempo lavorativo
era giustificata da problemi di salute. Implicitamente essa ha concluso che
l’incapacità al guadagno venga fissata mediante il consueto raffronto dei
redditi, così come eseguito nella decisione 12 novembre 2004.
Ora,
pur volendo ammettere la versione fornita dall’Ufficio AI e quindi la non corretta
applicazione del metodo di calcolo dell’invalidità - che costituisce un errore
manifesto [un errore manifesto è ad
esempio dato nell'ipotesi di un calcolo di rendita contrario alla legge (DTF
103.
V 128 e 119 V 483 consid. 4; Kieser, Rechtssprechung des Bundesgerichts zum
AHG, Zurigo 1996, pag. 299), come pure di una valutazione errata
dell'invalidità a seguito di una applicazione errata di principi fondamentali
relativi al calcolo dell'invalidità (DTF 119 V 483 consid. 3; 110 V 179; ZAK
1991.
pag. 137)] -, tale errore non risulterebbe
rilevante.
Va
qui ricordato che, per valutare se
una decisione è senza dubbio errata ci si deve fondare sulla situazione di
diritto - compresa la giurisprudenza ‑ esistente al momento della pronuncia
della decisione (DTF 117 V 17; 120 V 132; 119 V 480 consid. 1c). Di
conseguenza, anche per la determinazione del grado d’invalidità, relativo
all’attività salariata va considerato il raffronto dei redditi eseguito
all’epoca della decisione oggetto della riconsiderazione. Dalla pronunzia 12 novembre 2004 si evince che il grado d’invalidità corrispondeva
ad un tasso del 57% (doc. AI 29-3). Non applicabile è pertanto il grado
d’invalidità del 44% riportato nella decisione contestata del 15 maggio 2007,
poiché il reddito da invalido è stato calcolato sulla base della giurisprudenza
del TFA in vigore da fine 2006 (l’Alta Corte, precisando
la propria giurisprudenza ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in
difetto di indicazioni economiche concrete, i dati nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che si riferisce ai valori in relazione alle grandi regioni, utilizzati
durante all’epoca della decisione 12 novembre 2004; al riguardo vedi STFA 12
ottobre 2006 nella causa S., U 75/03, e del 5 settembre 2006 nella causa P., I
222/04).
Tenuto
conto che l’assicurata presenta una quota parte del 90% in attività salariata,
rispettivamente del 10% quale casalinga, l’invalidità globale corrisponde al
52,3% [(90% di 57%) + (10% di 11,50)]%, ciò che conferisce il diritto ad una
mezza rendita.
Visto
l’esito favorevole della vertenza non è necessario che alla ricorrente, a tutela
del diritto di essere sentito, sia data da parte del TCA la possibilità di esprimersi
in merito alla sostituzione dei motivi.
2.12
In
conclusione, visto quanto sopra, una riduzione della rendita (sia in via di revisione
ex art. 17 LPGA che di riconsiderazione ex art. 53 LPGA) non appare giustificata,
motivo per cui l’insorgente ha diritto alla mezza rendita anche dopo il 1° luglio
2007.
2.13
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la
procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al
rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è
soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto.
§ La
decisione 15 maggio 2007 impugnata è annullata.
§§ È
ripristinato, a decorrere dal 1° luglio 2007, il diritto alla
mezza
rendita di invalidità precedentemente riconosciuta.
2. Le
spese di fr. 200.- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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