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Decisione

32.2007.206

Nel caso in esame non sussistono motivi per ridurre la rendita di un'assicurata né in via di revisione (situazione rimasta invariata) né in via di riconsiderazione (erroneità della decisione non rilev

25 aprile 2008Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi­derazione allorché è durato

tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a

durare (art. 88 a cpv. 1 OAI).

Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre

tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena

esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI).

La

costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione

non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso

sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto

invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un

cambiamento importante (STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC

1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la

revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche

dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di

guadagno.

2.8. Nel

caso in esame, questo TCA non può confermare la riduzione della prestazione

assicurativa non sussistendo alcun motivo di revisione ex art. 17 LPGA (cfr.

consid. 2.7).

Dagli

atti di causa risulta che rispetto alla perizia 23 aprile 2004 del dr. __________,

posta a fondamento della precedente decisione 12 novembre 2004, la situazione

valetudinaria è rimasta invariata. Infatti, nella nota 24 aprile 2007 il

dr. __________ del SMR, facendo riferimento al rapporto 12 aprile 2007 della

dr.ssa __________, ha fra l’altro evidenziato che “non risulta una modifica

sostanziale dello stato di salute rispetto alla valutazione peritale dr. __________

del 2004” (doc. AI 58-2). Anche lo stesso perito, nel rapporto 12 giugno

2006 all’Ufficio AI, ha in particolare scritto che “… all’esame clinico ho

potuto riscontrare uno stato reumatologico simile a quanto già da me rilevato

nel 2004…..” (doc. A5).

Non

è inoltre subentrato alcun cambiamento della situazione economica

dell’assicurata.

Il

motivo che ha portato l’Ufficio AI alla ridefinizione del metodo di graduazione

dell’incapacità al guadagno, da ordinario (cfr. consid. 2.4) a misto (cfr.

consid. 2.6), risiede nel fatto che, a seguito degli accertamenti eseguiti, “nell’ambito

della concessione della rendita nel 2004 l’assicurata era stata erroneamente

considerata salariata al 100%” (sottolineatura del redattore; cfr. nota 19

aprile 2007 del funzionario AI al medico SMR; doc. AI 57-1). Questa situazione

non costituisce tuttavia un motivo di revisione, ma piuttosto, come verrà detto

nel prosieguo, un eventuale errore manifesto, presupposto essenziale per

un’eventuale riconsiderazione della decisione 12 novembre 2004.

2.9. L’istituto

della riconsiderazione è previsto dall'art. 53 cpv. 2 LPGA che prevede che “l'assicuratore

può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente

passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro

rettifica ha una notevole importanza” (cpv. 2)

Conformemente alla giurisprudenza del TFA, valida anche in regime di

LPGA (cfr. Kieser, ATSG-Kommentar, art. 53 N 1 pag. 531), l'amministrazione può, in ogni momento, riconsiderare

una decisione passata formalmente in giudicato e che non è stata oggetto di una

sentenza giudiziale se questa decisione risulta indubbiamente errata e la sua

rettifica riveste un'importanza notevole; sia l'assicurato che il giudice non

possono tuttavia obbligarla (SVR 1996 UV Nr. 42 pag. 130; DTF 119 V 477; 119 V

422; 119 V 183). In quest'ipotesi non è escluso che il provvedimento, assunto a

seguito di riesame, esplichi effetto retroattivo (DTF 119 V 422 = RDAT I‑1994,

pag. 175; DTF 119 V 180).

Per

valutare se una decisione è senza dubbio errata ci si deve fondare sulla situazione

di diritto - compresa la giurisprudenza ‑ esistente al momento della pronuncia

della decisione (DTF 117 V 17; 120 V 132; 119 V 480 consid. 1c).

L'istituto

del riesame persegue infatti lo scopo di correggere un'applicazione giuridica

iniziale errata (compreso un accertamento errato dei fatti, nel senso di una

valutazione degli stessi; DTF 117 V 17 consid. 2c; 115 V 314; Kieser, Die Abänderung der formell

rechtskräftigen Verfügung nach der Rechtssprechung des EVG, SZS 1991 pag. 134).

Gli errori in cui è incorsa

l'amministrazione devono però essere grossolani (Kieser, SZS 1991 pag. 135; DTF

102 V 17 consid. 3a; 109 V 113 consid. 1c).

2.10. Va

qui ricordato che, per costante giurisprudenza, se una decisione di

revisione non soddisfa le condizioni ex art. 41 vLAI (ora art. 17 LPGA), ma

realizza quelle poste per una riconsiderazione, il giudice può confermarla, mediante

sostituzione dei motivi e previo rispetto del diritto di essere sentito (DTF

Considerandi

125.

V 368), con la seconda motivazione (Meyer-Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 261 con riferimenti ivi citati;

Müller, Die materiellen Vorraussetzungen der Rentenrevisione in der

Invalidenverischerung, Friborgo 2003, pag. 98, nota 361 con riferimenti di giurispurenza

indicati).

Il

giudice non può tuttavia modificare, mediante l’istituto della riconsiderazione,

la precedente decisione se quest’ultima è stata confermata dalla (non corretta)

decisione di revisione. Egli violerebbe altrimenti il principio della riconsiderazione

facoltativa, derivante dal potere discrezionale dell’amministrazione, che il

giudice non può imporle (RCC 1985 pag. 58 consid. 3 [ZAK 1986 pag. 58 consid.

3] citata da Meyer-Blaser, op. cit, pag. 262 e da Müller, op. cit., pag. 99

nota 363).

In

applicazione del succitato principio, nel caso in cui l’amministrazione ha soppresso

la rendita in via di revisione e non in via di riconsiderazione, il giudice non

può rinviare all’Ufficio AI la causa per l’espletamento di accertamenti riguardanti

i presupposti di una riconsiderazione (RCC 1986 pag. 623 [ZAK 1986 pag. 597]

citata da Meyer-Blaser, op. cit, pag. 262 e da Müller, op. cit., pag. 99 nota

365).

Infine,

la riduzione o la soppressione di una rendita a seguito di una riconsiderazione,

eseguita tramite sostituzione dei motivi, della precedente decisione è permessa

solo se nel momento della riduzione o soppressione della rendita non sussiste

un’invalidità giustificante la precedente prestazione (Mayer-Blaser, op. cit.,

pag. 262 e Müller, op. cit., pag. 100 nota 366).

2.11

Premesso

quanto sopra, questo TCA può esaminare, in virtù del principio

della sostituzione dei motivi, se la decisione di riduzione della rendita

merita conferma in via di riconsiderazione della precedente decisione. Detto

altrimenti, occorre verificare se nel 2004 l’assicurata è stata erroneamente considerata

salariata al 100% e se tale errore costituisce motivo per rivedere la decisione

12.

novembre 2004 e, da ultimo, se la rettifica dell’eventuale errore è di rilevante

importanza nel senso di una riduzione della prestazione.

Fondandosi

sullo scritto 22 dicembre 2006 del datore di lavoro (doc. AI 49-1),

sull’inchiesta 25 gennaio 2007 (doc. AI 52-1) ed, infine, sulla nota 24 aprile

2007.

del SMR, l’Ufficio AI ritiene che la scelta dell’assicurata di ridurre,

nel gennaio 2001, al 90% l’attività lavorativa era dovuta a motivi che esulano

dal danno alla salute. Di conseguenza, secondo l’amministrazione, il metodo

corretto risulta essere quello misto e non quello ordinario.

Di

opposto avviso è invece l’assicurata. Con riferimento alla documentazione

medica prodotta durante la procedura ricorsuale (doc. A2- A9, VIIIbis), essa sostiene

che, accusando già nel 1999 dolori alla schiena, la riduzione del tempo lavorativo

era giustificata da problemi di salute. Implicitamente essa ha concluso che

l’incapacità al guadagno venga fissata mediante il consueto raffronto dei

redditi, così come eseguito nella decisione 12 novembre 2004.

Ora,

pur volendo ammettere la versione fornita dall’Ufficio AI e quindi la non corretta

applicazione del metodo di calcolo dell’invalidità - che costituisce un errore

manifesto [un errore manifesto è ad

esempio dato nell'ipotesi di un calcolo di rendita contrario alla legge (DTF

103.

V 128 e 119 V 483 consid. 4; Kieser, Rechtssprechung des Bundesgerichts zum

AHG, Zurigo 1996, pag. 299), come pure di una valutazione errata

dell'invalidità a seguito di una applicazione errata di principi fondamentali

relativi al calcolo dell'invalidità (DTF 119 V 483 consid. 3; 110 V 179; ZAK

1991.

pag. 137)] -, tale errore non risulterebbe

rilevante.

Va

qui ricordato che, per valutare se

una decisione è senza dubbio errata ci si deve fondare sulla situazione di

diritto - compresa la giurisprudenza ‑ esistente al momento della pronuncia

della decisione (DTF 117 V 17; 120 V 132; 119 V 480 consid. 1c). Di

conseguenza, anche per la determinazione del grado d’invalidità, relativo

all’attività salariata va considerato il raffronto dei redditi eseguito

all’epoca della decisione oggetto della riconsiderazione. Dalla pronunzia 12 novembre 2004 si evince che il grado d’invalidità corrispondeva

ad un tasso del 57% (doc. AI 29-3). Non applicabile è pertanto il grado

d’invalidità del 44% riportato nella decisione contestata del 15 maggio 2007,

poiché il reddito da invalido è stato calcolato sulla base della giurisprudenza

del TFA in vigore da fine 2006 (l’Alta Corte, precisando

la propria giurisprudenza ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in

difetto di indicazioni economiche concrete, i dati nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che si riferisce ai valori in relazione alle grandi regioni, utilizzati

durante all’epoca della decisione 12 novembre 2004; al riguardo vedi STFA 12

ottobre 2006 nella causa S., U 75/03, e del 5 settembre 2006 nella causa P., I

222/04).

Tenuto

conto che l’assicurata presenta una quota parte del 90% in attività salariata,

rispettivamente del 10% quale casalinga, l’invalidità globale corrisponde al

52,3% [(90% di 57%) + (10% di 11,50)]%, ciò che conferisce il diritto ad una

mezza rendita.

Visto

l’esito favorevole della vertenza non è necessario che alla ricorrente, a tutela

del diritto di essere sentito, sia data da parte del TCA la possibilità di esprimersi

in merito alla sostituzione dei motivi.

2.12

In

conclusione, visto quanto sopra, una riduzione della rendita (sia in via di revisione

ex art. 17 LPGA che di riconsiderazione ex art. 53 LPGA) non appare giustificata,

motivo per cui l’insorgente ha diritto alla mezza rendita anche dopo il 1° luglio

2007.

2.13

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la

procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è

soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§ La

decisione 15 maggio 2007 impugnata è annullata.

§§ È

ripristinato, a decorrere dal 1° luglio 2007, il diritto alla

mezza

rendita di invalidità precedentemente riconosciuta.

2. Le

spese di fr. 200.- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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