32.2007.207
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
9 giugno 2008Italiano35 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2007.207
Data decisione, Autorità:
09.06.2008, TCA
Titolo:
Rifiuto rendita AI per salariata al 90%,casalinga al 10%.L'obbligo di collaborare impone all'assicurata di provare che il suo stato di salute è peggiorato,non di chiedere semplicemente al TCA di esperire nuovi accertamenti medici.I certificati non sono convincenti né motivati,così contano le perizie
AFFEZIONE PSICHICA
DEFINIZIONE DI INVALIDITÀ
DIRITTO ALLA RENDITA
METODO MISTO DI CALCOLO
OBBLIGO DI COLLABORARE
PERIZIA
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 7 LPGA
art. 16 LPGA
art. 27 OAI
art. 27bis OAI
1Raccomandata
Incarto n.
32.2007.207
tb
Lugano
9 giugno 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 15 giugno 2007 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 15 maggio
2007 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
A. RI
1, nata nel 1959 e di professione venditrice, da alcuni anni soffre di dolori lombari
e cervicali che l'hanno resa
totalmente inabile al lavoro in particolare dal 4 al 20 ottobre 2002 e nella misura
del 50% dal 21 ottobre 2002 in poi.
Il 7 febbraio 2003
(doc. AI 1) l'assicurata ha
domandato prestazioni AI ed il 12 luglio 2005 (doc. AI 30) l'Ufficio assicurazione invalidità ha
respinto tale richiesta fondandosi sulla perizia reumatologica del 19 aprile
2004 del dr. med. __________, poiché ha calcolato nel 12,60% il grado d'invalidità parziale come salariata e nel 3%
l'invalidità come casalinga
(16% in totale) che, sommati, non raggiungono il grado minimo del 40% (art. 28
LAI).
B. In
seguito all'opposizione dell'assicurata del 12 settembre 2005 (doc. 35
AI) interposta tramite l'avv. RA
1, l'UAI ha fatto esperire il 7
dicembre 2005 (doc. AI 44) una perizia psichiatrica che non ha riscontrato alcuna
incapacità lavorativa né nell'attività
esercitata né in altre.
Con decisione su
opposizione del 15 maggio 2007 (doc. A) l'UAI, considerati il parere del 4 aprile 2006 dello psichiatra dr.
med. __________ e tutti i certificati medici della curante dr. med. __________,
non ha ritenuto esserci nuovi elementi medici che suffragassero il
peggioramento dell'incapacità
lavorativa dell'assicurata,
perciò non ha disposto l'esperimento
di ulteriori accertamenti medici specialistici. L'Amministrazione ha ribadito che l'assicurata è abile al 100% in attività adeguate rispettando le limitazioni
funzionali poste dal dr. med. __________. L'UAI ha quindi calcolato in Fr. 38'464.- annui il guadagno dell'assicurata se avesse continuato a lavorare al 90% quale venditrice,
mentre il reddito ipotetico realizzabile in attività adeguate svolte al 90%, ritenuta
inoltre una riduzione globale del 20%, sarebbe stato di Fr. 34'886.- annui, per ottenere quindi un'incapacità al guadagno del 9%. Siccome per
il 10% del suo tempo l'assicurata
svolgeva l'attività di casalinga
e la relativa incapacità lavorativa è stata calcolata nel 30%, il grado d'invalidità globale è stato quindi stabilito
nell'11% ([30 x 10%] + [9 x 90%]).
C. Rappresentata
sempre dall'avv. RA 1, il 15 giugno 2007 (doc. I) RI 1 si è rivolta al TCA,
postulando in via principale il diritto ad una rendita AI del 50% ed in via
subordinata il rinvio degli atti all'UAI per l'espletamento di nuovi
accertamenti medici con successiva emissione di una decisione. L'insorgente lamenta
che la conclusione dell'Amministrazione secondo cui ella potrebbe esercitare un'attività
leggera adeguata al suo stato di salute nella misura del 100% si scontra con la
realtà dei fatti, siccome già ora esercita un'attività semplice, ma al 40% per
via dei dolori lombari e cervicali che la limitano. Pertanto, la ricorrente
contesta il reddito da invalida ritenuto dall'UAI, proponendo l'importo di Fr.
17'940.- che corrisponde al 40% del reddito annuo conseguito nel 2007, per
ottenere così un grado d'invalidità del 50%. Sottolinea infine che i
certificati dei medici __________ e __________ attesterebbero uno status
clinico peggiorato, motivo per il quale sarebbero necessari ulteriori approfondimenti.
D. Con
risposta del 17 luglio 2007 (doc. VI) l'Amministrazione ha osservato di avere
sottoposto i due nuovi succitati certificati medici al Servizio medico
regionale (SMR), il quale non ha riscontrato un peggioramento dello stato di
salute della ricorrente tale da influire sulla sua capacità lavorativa. Pertanto,
l'UAI ha proposto di respingere il ricorso.
La ricorrente ha evidenziato il
carattere approssimativo del parere del medico dell'SMR, poiché si è
pronunciato senza visitarla personalmente. Ribadisce infine che l'attività
pretesa dall'Amministrazione (riordino della merce sugli scaffali, addetta alla
cassa) con cambio della posizione in piedi/seduta ogni 15 minuti corrisponde
all'attività che già esercita al 40% (doc. VIII).
considerato in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I
707/00 del 21 luglio 2003).
2. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre qui rilevare
che per quanto riguarda le norme di diritto sostanziale, in assenza di
disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti
quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che
esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal momento che nel
caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento
dell’eventuale diritto alla rendita) è realizzato antecedentemente al 1°
gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili.
Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al
tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
nel
merito
3. Oggetto
della lite è la questione a sapere se l'Ufficio AI ha agito correttamente negando alla ricorrente,
esercitante un'attività lucrativa
a tempo parziale, il diritto alla mezza rendita AI, ritenendo un grado d'invalidità dell'11% (doc. A).
4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi
fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi
un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia
o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il
danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,
perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G.
Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale,
Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
Giusta l'art. 28 cpv.
1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una
rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono
invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16
LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito
del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e
dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del
lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in
condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V
30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nella DTF 107 V 21
consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità
non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di
una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o
linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza
confermata dall'allora TFA [dal
1° gennaio 2007: TF] con una sentenza del 14 luglio 2006, U 156/05, consid. 5).
La misura
dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione
personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della
residua capacità al guadagno.
Secondo il TFA i due
redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno
stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati
sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV
Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al
proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174 resa in ambito LAINF, per
il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su
opposizione).
5. Se,
però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere
invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di
guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può
cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non
si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per questo motivo
l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di svolgere le
proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di
calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag.
246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit., pag. 199).
A sua volta, l'art. 27
cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore sino al 31
dicembre 2002 rispettivamente dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003), precisa:
" Per mansioni consuete di una persona senza attività
lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli
usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e
di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività
svolta dalla comunità.".
L’invalidità viene
così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da
effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001
pag. 158 consid. 3c).
Si paragona quindi
l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla
salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si
può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J. L. Duc, Les assurances sociales en
Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,
Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).
Di regola si presume
che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo
nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo
concernono.
Questa presunzione può
tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è
ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei
lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139; Valterio, op.
cit., pag. 211).
L'importanza
dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla
struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze
locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella
con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un
coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
6. Nel
caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei
fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa, torna applicabile
l’art. 28 cpv. 2ter LAI (cfr. di seguito l’art. 27bis cpv. 1 OAI nelle versioni
in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1° gennaio al 31
dicembre 2003) secondo cui:
" Qualora l’assicurato eserciti un’attività lucrativa
a tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge,
l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se
inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è
determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la
parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita
nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e
poi determinare il grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei
due ambiti.".
Giusta l’art. 27bis cpv. 2 OAI (cfr.
art. 27bis cpv. 2 OAI nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2003),
" Quando si possa presumere che gli assicurati che
esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa o lavorano gratuitamente
nell'azienda del coniuge, senza soffrire di
un danno alla salute, eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto
alla rendita un'attività lucrativa a tempo pieno,
l’invalidità è valutata esclusivamente secondo i principi validi per le persone
esercitanti un’attività lucrativa.".
Questo metodo di
graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una
volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.
La giurisprudenza di
cui alla DTF 125 V 146 è stata confermata nella sentenza I 156/04 del 13
dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.
Essa è stata ribadita nella
STF 9C_15/2007 del 25 luglio 2007 e nella STF I 126/07 del 6 agosto 2007 (DTF 133
V 504).
7. Al
fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l'eventuale invalidità, si deve anzitutto
appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente
prima dell’insorgere dell'invalidità.
Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle
circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato
avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V
195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784 ss; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente
pubblicata in DTF 120 V 150; STCA del 13 ottobre 1997 nella causa M.M.; Valterio, op. cit., pag. 109;
Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG
über die IV, Zurigo 1997, pag. 28, 30; Blanc, La procédure administrative en
assurance-invalidité, Fribourg 1999, pagg. 190 seg.).
8. Nell'evenienza
concreta in un primo tempo, ovvero con l'emanazione della decisione del 12 luglio 2005, l'UAI ha rifiutato all'assicurata la
concessione di una rendita d'invalidità,
a motivo che dal 21 ottobre 2002 ella era abile nella sua abituale attività lavorativa
ma con una diminuzione del rendimento del 50%, poiché ogni 15 minuti doveva
potersi sedere. In altre attività leggere adeguate al suo stato di salute, ossia
con le limitazioni funzionali individuate dal perito dr. med. __________, la
ricorrente era abile al lavoro al 100% con rendimento pieno dal 1° gennaio 2001.
Date queste
circostanze, la consulente in integrazione professionale ha proposto sempre l'attività di venditrice, ma in cui può
alternare più frequentemente le posizioni come riordinare la merce sugli
scaffali, ordinare la merce ai fornitori, incassare gli acquisti; a suo dire, l'assicurata potrebbe esercitare queste attività
in un chiosco, nel commercio al dettaglio o in una stazione di benzina. La
consulente ha altresì individuato i lavori - tuttavia poco qualificati ma
comunque confacenti con il danno alla salute - di centralinista/telefonista,
siccome l'assicurata conosce
bene la lingua inglese, oppure come aiuto-ufficio, occupandosi dell'archiviazione di documenti, della distribuzione
della posta interna e dell'economato
(doc. AI 30-2).
L'Ufficio AI ha ritenuto un reddito annuo da
valida di Fr. 34'190.-
calcolato sull'attività di
venditrice esercitata al 90% del tempo.
Partendo da un reddito
di Fr. 29'480.- per un'attività svolta al 90%, l'Amministrazione ha determinato il reddito
da invalida sulla base di un'attività
adeguata espletata al 100%, a cui è stata applicata la riduzione del 20% per
attività leggere e che la obbligano ad un'alternanza della posizione ogni 15 minuti, per ottenere un reddito
di Fr. 32'756.-. Confrontando
come usualmente questi due redditi, si ottiene un grado d'invalidità del 14%.
Siccome occorre
utilizzare il metodo misto (per il 10% del suo tempo la ricorrente è casalinga,
per il restante 90% - se non fosse intervenuto il danno alla salute che l'ha costretta a ridurre dal 90% all'80% la sua attività - è salariata), va
ancora computata l'abilità
lavorativa dell'assicurata come
casalinga che, a dire del perito interpellato, è totale, ma con una diminuzione
del rendimento del 30%.
Pertanto, il grado d'invalidità globale è stato definito dall'UAI al 16% ([90 x 14%] + [10 x 30%]), con
conseguente rifiuto dell'attribuzione
di una rendita d'invalidità.
Sia dopo avere
esaminato i certificati della curante dr. med. __________ datati 18 agosto 2005
e 6 settembre 2005, quindi immediatamente posteriori all'emanazione della decisione formale, sia
dopo avere fatto esperire una perizia psichiatrica vista la certificazione dell'insorgenza di una sintomatologia ansiosa-depressiva
di media entità, con la decisione su opposizione del 15 maggio 2007 l'Amministrazione ha concluso che non v'erano elementi medici che attestassero un peggioramento dell'incapacità lavorativa
della ricorrente determinata in precedenza sulla scorta di altre valutazioni
mediche agli atti. Pertanto, partendo dai dati statistici nazionali di cui alla
Tabella TA1 edita dall'Ufficio
federale di statistica, secondo i quali per un'attività che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato l'assicurata avrebbe potuto realizzare nel
2003 un reddito annuo di Fr. 48'453 (Fr. 47'784. + [Fr.
47'784.- : 100 x 1,4]), applicando
la riduzione del 20% stabilita dalla consulente in integrazione professionale l'Ufficio AI ha ritenuto un reddito ipotetico
da invalida per attività adeguate svolte nella misura del 90% di Fr. 34'886.- ([Fr. 48'453.- : 100 x 90] – 20% x [Fr. 48'453.- : 100 x 90]).
Questo dato è stato
raffrontato con il reddito di Fr. 38'464.- annui che l'assicurata
avrebbe conseguito nel 2003 (doc. AI 8-2) senza il danno alla salute quale
venditrice attiva al 90% presso il medesimo datore di lavoro (Fr. 2'630.- al mese : 80 x 90 x 13 mesi), per
ottenere un grado d'incapacità
al guadagno del 9%.
Infine, tenuto conto
dell'inabilità lavorativa come
casalinga, il grado d'invalidità
globale è stato fissato nell'11%
([30 x 10%] + ([9 x 90%]).
9. L'Ufficio AI ha essenzialmente basato
entrambe le sue decisioni sulla perizia reumatologica eseguita il 19 aprile
2004 dal dr. med. __________, specialista FMH in reumatologia e medicina interna
(doc. AI 22), il quale ha visitato personalmente l'assicurata e, basandosi sui dati anamnestici richiesti, sull'esame clinico e sulle indagini
complementari (esami radiologici) svolti, ha esposto l'anamnesi personale, sistematica e sociale dell'interessata, ha evidenziato i dati
soggettivi e le constatazioni oggettive esponendo i risultati dell'esame reumatologico (colonna vertebrale,
articolazioni periferiche), neurologico e radiologico, concludendo con la
propria valutazione e con un parere sulle conseguenze sulla capacità di lavoro
e d'integrazione.
Posta la diagnosi sia di
una sindrome cervicolombospondilogena cronica bilaterale in alterazioni
degenerative della colonna cervicale (osteocondrosi con spondilosi ed
uncartrosi C6-C7) ed in alterazioni degenerative della colonna lombare
(protrusione discale L3-L4, condrosi con protrusione discale L4-L5, osteocondrosi
progressiva L5-S1 con nota ernia discale mediolaterale a sinistra L5-S1 con
compressione del sacco durale con contatto con la radice nel forame di
coniugazione a sinistra, spondilartrosi multisegmentali), disturbi statici del
rachide (rachide piatto con iperlordosi della lombare, minima scoliosi
destroconvessa dorsale compensata), sia di una sindrome fiobromialgica generalizzata.
Lo specialista ha
considerato come lavoro ergonomicamente idoneo alle citate patologie un'attività con carichi variabili fino al
massimo a 10 kg, che permette all'assicurata di cambiare spesso la posizione del rachide senza
movimenti ripetitivi di rotazione o flessione della colonna vertebrale,
rispettivamente senza estensione prolungata del rachide. Delle attività che
richiedono una posizione prevalentemente statica non sono adatte all'assicurata, la quale dovrebbe dunque avere
la possibilità di cambiare la sua posizione corporea da in piedi a seduta, e
viceversa, ogni 15 minuti.
In conclusione, in un
lavoro adatto al suo stato di salute, l'esperto ha ritenuto la ricorrente abile al lavoro al 100% con un
rendimento massimo del 100% dal 1° gennaio 2001, ovvero da quando ha ridotto il
suo grado di occupazione dal 90% all'80% a causa dei dolori insorti al rachide (doc. AI 8).
Nella sua ultima
attività di venditrice esercitata prevalentemente in piedi con necessità di
sollevare anche pesi superiori ai 10 kg, il perito ha giudicato l'assicurata abile al lavoro dal 21 ottobre
2002 – ossia da quando è stata dimessa dalla Clinica di riabilitazione di __________,
in cui è stata degente dal 29 settembre 2002 e quindi era inabile al 100% (doc.
Cassa malati 1-7) - sull'arco
di una giornata lavorativa normale, ma con una diminuzione del rendimento del
50%, dovendo potersi sedere ogni 15 minuti.
Quanto alla
professione di parrucchiera appresa da giovane quando viveva __________, l'abilità lavorativa sull'arco di una giornata è stata definita
normale, ma con anche qui una diminuzione del rendimento del 50%, sempre dal 21
ottobre 2002, qualora questa attività fosse stata esercitata esclusivamente in
posizione eretta, mentre con una riduzione di 1/3 se l'assicurata avesse potuto alternare la posizione in piedi con quella
seduta ogni 15 minuti, poiché era necessario assumere posizioni statiche del
cinto cervicoscapolare, ergonomicamente poco adatte allo stato di salute della
ricorrente.
Infine, lo specialista
ha giudicato l'assicurata abile
al lavoro di casalinga sull'arco
di una giornata lavorativa usuale, ma con una diminuzione del rendimento del
30% sempre dal 21 ottobre 2002.
Visto il rapporto
medico del 27 settembre 2004 (doc. AI 23) allestito dal Servizio medico
regionale (SMR) per mano della dr. med. __________, l'incarto è stato affidato alla consulente in integrazione
professionale, la quale il 27 maggio 2005 (doc. AI 28) si è espressa, fra l'altro, sulle attività esigibili per l'assicurata, escludendo la professione di
parrucchiera, perché non permette l'alternanza delle posizioni ogni 15 minuti. Accertato con il datore
di lavoro per il quale l'assicurata
lavora dal 1989 che non v'era possibilità
di ricollocamento all'interno
della medesima azienda, la consulente in integrazione ha osservato che la
ricorrente potrebbe svolgere l'attività
di venditrice in un ambito più consono dove potrebbe alternare le posizioni più
frequentemente, quali il riordino della merce sugli scaffali, operare comande
ai fornitori, occuparsi dell'incasso
degli acquisti in un chiosco, in un commercio al dettaglio o in una stazione di
benzina.
Per (dovere) potere
esercitare un'attività leggera
con alternanza delle posizioni ogni 15 minuti, la consulente ha ammesso, come
detto, una riduzione del 20% del salario da invalida che avrebbe potuto
conseguire, giungendo ad un importo di Fr. 32'756.-, da raffrontare con il reddito ipotetico da valida nell'attività di venditrice esercitata al 90% ammontante
a Fr. 34'190.- nel 2002.
All'opposizione del 12 settembre 2005 (doc. AI
35) l'assicurata ha allegato due
certificati medici della dr. med. __________, specialista FMH in medicina generale,
sua curante dal 1996.
Il primo referto, del
18 agosto 2005 (doc. AI 35-11), indica soltanto che la ricorrente soffre di
stato ansioso depressivo di media entità reattivo ad algie persistenti lombari
e cervicali note dal 1996; per questi motivi, è in terapia con Cipralex, Xanax,
Sirdalud e Brufen retard.
Il secondo certificato
medico, del 6 settembre 2005 (doc. AI 35-10), espone l'anamnesi soggettiva dell'assicurata, la quale dal 1996 ha lamentato dolori lombari e cervicali
aumentati nel 2002. I dolori cervicali a carattere continuo pari ad 8-10 sulla
scala decimale del dolore erano presenti tanto di giorno quanto di notte, non
dipendevano dai movimenti e si esacerbavano in posizione eretta. L'assicurata si è sottoposta sia a diversi
trattamenti fisiatrici anche stazionari, ma senza ottenere alcun beneficio, sia
a delle infiltrazioni alla colonna cervicale a scopo antalgico. La continuità
di questi dolori ha comportato lo sviluppo di uno stato ansioso-depressivo di
media entità, che è peggiorato con la morte del padre della ricorrente nell'agosto 2004, ciò che l'ha portata a sottoporsi ad una terapia con
inibitori della ricaptazione della serotonina (Cipralex), all'assunzione di ansiolitici (Xanax) ed alla
terapia di sostegno per la sintomatologia algica (Brufen retard e Sirdalud).
Vista l'insorgenza di una sintomatologia
ansiosa-depressiva di media entità necessitante un trattamento medicamentoso
antidepressivo ed ansiolitico, l'SMR ha disposto un'indagine
specialistica psichiatrica presso il dr. med. __________ (doc. AI 39-4). L'esame si è svolto il 7 dicembre 2005 presso
l'Istituto per l'accertamento medico di __________
specializzato nella psichiatria. Nel suo parere del 4 aprile 2006 (doc. AI 44) il
perito ha concluso l'analisi
affermando che i dolori lombari e cervicali che da anni affliggono l'assicurata hanno presumibilmente portato ad
un temporaneo peggioramento del suo umore, ma non hanno avuto alcuna influenza
sulla sua capacità lavorativa. Pertanto, dal profilo psichiatrico non v'è alcuna limitazione della sua abilità
lavorativa sia come parrucchiera o venditrice sia in altre attività esigibili.
Unitamente all'atto ricorsuale, l'assicurata ha prodotto due nuovi certificati medici.
Il primo, datato 15
maggio 2007 (doc. E) come la decisione su opposizione impugnata dalla ricorrente, è stato redatto dal dr. med. __________, FMH in
reumatologia, che ha visitato la paziente il giorno precedente. Egli ha posto
la diagnosi di sindrome cervicospondilogena cronica associata a cefalee
frontali (avanzate alterazioni degenerative multisegmentali C4-C7 senza neurocompressione),
sindrome lombospondilogena cronica (discopatia L4-S1 senza neurocompressione),
probabile sindrome del tunnel carpale bilaterale, probabile incipiente
rizartrosi bilaterale e disturbo di percezione ed elaborazione del dolore con
tendenza alla fibromialgia.
Nell'anamnesi, l'esperto
evidenzia che da alcuni mesi v'è stato un netto peggioramento delle condizioni
di salute dell'assicurata, la quale lamenta dolori cervicali quasi continui
soprattutto alla parte sinistra del corpo, eccetto per un giorno alla settimana.
Fatti
I dolori lombari, anch'essi in progressione, sono però intermittenti, spesso
legati a sforzi ed a posizioni. Il sonno è disturbato, perché regolarmente l'insorgente
si sveglia di notte con mani o gambe addormentate e ciò le provoca un'importante
stanchezza.
Lo status rileva un esame
neurologico normale, il rachide mostra una statica normale, mentre la mobilità
cervicale è ridotta del 50% per l'estensione e la rotazione in estensione, di
1/3 per la rotazione in posizione neutra; anche la mobilità dorsale e lombare è
normale. 9/18 punti di fibromialgia sono eccessivamente dolorosi.
Lo specialista analizza
poi il referto della risonanza magnetica della colonna cervicale eseguita il 24
novembre 2006, che indica avanzate alterazioni degenerative tra C3 e C7, senza
però alcun restringimento dei neuroforami o del canale spinale né senza
neurocompressione.
Nelle sue conclusioni,
mette in evidenza la sindrome cervicospondilogena cronica con dolori di tipo
meccanico (cefalee frontali) legati alle situazioni ed ai movimenti, come pure
l'importante diminuzione della mobilità e le zone di irritazione quali epifenomeni
alla problematica cervicale. I disturbi della sensibilità alle mani sono probabilmente
dovuti ad un'irritazione del nervo mediano a livello del tunnel carpale legato
alle posizioni, che può essere migliorato con l'ausilio di una stecca per la
notte. Per i dolori alle articolazioni quando sotto sforzo, il reumatologo ha
proposto delle sedute di ergoterapia. Nel complesso, ha rafforzato
temporaneamente la terapia medicamentosa e suggerito una presa a carico da un
osteopata per evitare un intervento di neurochirurgia.
Il secondo certificato
medico è stato allestito l'8
giugno 2007 (doc. F) dalla sua curante, dr. med. __________, e si limita a
certificare che l'assicurata è
abile al lavoro nella misura del 40%, presentando una sindrome spondilogena
cronica ingravescente attualmente accompagnata da fibromialgia.
L'SMR, per il tramite del dr. med. __________,
il 9 luglio 2007 (doc. VIIbis) si è espresso sui summenzionati certificati
medici osservando che evidenziano le note patologie a livello cervicale e
lombare già peritate dal dr. med. __________, mentre la recente risonanza
magnetica mostra alterazioni degenerative senza neurocompressione. Pertanto,
questa nuova documentazione non rende verosimile una modifica dello stato di
salute dell'assicurata rispetto
al momento delle valutazioni peritali.
10. Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal
paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),
che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del
perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,
ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01del 25 febbraio 2003; DTF
125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997
pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in
fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,
il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite
da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono
a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1
pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In
una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però
ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire
delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.
In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha
statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione
degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale
le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una
certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale
referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per
farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione
deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si
rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di
contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano
dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi
in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di
metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere
delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente
fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre ancora
evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse
dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante
ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.
In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise
émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la
jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de
l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport
médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de
divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de
manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit
bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment
énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le
rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour
le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au
regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et
du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance
particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de
tel." (…).
Per
quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto
di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
Considerandi
dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125
V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
Infine,
va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non
può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi
per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
11.
La
procedura dinanzi al Tribunale delle assicurazioni sociali è retta dal principio
inquisitorio. Il Tribunale accerta d’ufficio, con la collaborazione
delle parti, i fatti rilevanti per il giudizio, assume le prove necessarie e le
apprezza liberamente. Il giudice ha facoltà di ricorrere a mezzi probatori non
indicati dalle parti o di rinunciare all’assunzione di mezzi probatori che le
parti hanno notificato. Alla fattispecie in discussione è applicabile la LPTCA,
che prevede la massima dell’ufficialità, il principio inquisitorio e quello
dell’applicazione d’ufficio del diritto (in questo senso: Marco Borghi e Guido Corti,
Compendio di procedura amministrativa ticinese, edito dalla CFPG, Lugano, ad
art. 18 pag. 89 e segg.; cfr inoltre STFA del 5 settembre 2001
nella causa C., U 94/01; STFA del 31 maggio 2001 nella causa C., I 83/01; STFA
del 13 marzo 2001 nella causa P., U 429/00; Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995
AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI Praxis 1994 pag. 212; DTF 125 V 195 consid.
2.
con riferimenti). È dunque compito del giudice chiarire d’ufficio in modo
corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti.
Questo principio non è
tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti
di collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag.
211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; Meyer, “Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen
(BJM) 1989 pag. 12; Spira, “Le
contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale” in Recueil
de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in
erster Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht,
Referat XII, pagg. 5 segg.). Questo obbligo comprende in particolare quello di
motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella
misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate
dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse
rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (SVR 1995
AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V
264.
consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; Beati in: "Relazioni tra diritto civile e assicurazioni
sociali", Lugano 1993, pag. 1 seg.).
Su questi aspetti, si
veda in particolare: Duc, Les
assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove quest'ultimo
rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der
Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt
werden kann”.
12.
Nella
fattispecie, l'insorgente ha chiesto la concessione di
una rendita d'invalidità del 50% ed eventualmente l'esperimento di ulteriori
accertamenti medici da parte dell'UAI. L'assicurata ha avanzato questa sua richiesta
facendo leva sul rapporto specialistico di un reumatologo
che l'ha visitata personalmente.
In merito alla
valutazione del 15 maggio 2007 (doc. F) del dr. med. __________, va ricordato
che conformemente alla consolidata giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni
sociali valuta la legittimità delle decisioni impugnate in base allo stato di
fatto esistente al momento in cui la decisione litigiosa è stata presa (DTF 129
V 4 consid. 1.2, DTF 109 V 179, DTF 107 V 5). Il TCA deve quindi considerare tutti gli atti determinanti emessi sino al
15.
maggio 2007. Il nuovo certificato, incidentalmente di pari data della
decisione impugnata, è stato prodotto unitamente all'atto ricorsuale del 15 giugno 2007 e documenta la situazione antecedente
l'emanazione della decisione su
opposizione dato che la visita medica si è svolta il 14 maggio 2007, perciò può
essere ritenuto ai fini del presente giudizio.
Ora, d'avviso di questo Tribunale, la ricorrente
non ha fornito sufficienti elementi tali da porre in discussione le valutazioni
precedenti sulle quali l'UAI si è fondato per negare il diritto alla rendita d'invalidità.
L'assicurata non ha infatti reso
sufficientemente verosimile non tanto l'esistenza di dolori lombari e cervicali,
ma un peggioramento oggettivo e duraturo avente
incidenza costante sulla sua capacità lavorativa.
Di rilievo è la
circostanza che dal 21 ottobre 2002 l'interessata lavora a metà tempo essendo inabile al lavoro al 50%.
Siccome dal 1° gennaio 2001 il suo tempo di lavoro era dell'80%, ella ha continuato a lavorare presso
lo stesso datore di lavoro nella misura del 40% (doc. C), proprio come attestato
dalla sua curante ancora nel 2007 (doc. F). In sostanza, dunque, l'assicurata è riuscita a mantenere il suo
grado di capacità lavorativa al 40% dal 21 ottobre 2002 in poi, quindi
difficilmente si può ammettere un peggioramento del suo stato di salute
successivo alla perizia reumatologica dell'aprile 2004 a cui l'UAI
ha fatto capo per l'emanazione
di entrambe le decisioni negative impugnate.
Inoltre, vero è che il
dr. med. __________ ha esposto la valutazione delle condizioni di salute dell'assicurata
(diagnosi), l'anamnesi, lo status, la radiologia ed ha discusso gli elementi
riscontrati, ma egli non
si è pronunciato sull'abilità
lavorativa della ricorrente né nell'attività di venditrice né in altre attività
che potrebbero eventualmente essere adatte in funzione della sua capacità
lavorativa residua, determinandone un grado per ogni situazione.
Di nessun aiuto per
chiarire la questione è pure il certificato medico dell'8 giugno 2007 (doc. F) della dr. med. __________, in quanto posteriore
alla decisione impugnata e comunque non motivato.
Per contro, il dr. med. __________ ha sufficientemente accertato ed esaminato le incapacità lavorative dell'insorgente in
quattro differenti situazioni (attività precedente, attività confacente allo
stato di salute, parrucchiera e casalinga), individuando i limiti funzionali
per ognuna di esse. Quindi, l'obbligo fatto alle parti
di collaborare non può tradursi in una mera richiesta di un nuovo accertamento
medico. Non è dunque sufficiente lasciare all'autorità giudiziaria
rispettivamente all'Amministrazione l'onere di attuare un nuovo esame medico,
quando alla base della richiesta di nuovi accertamenti - peraltro formulata dall'assicurata stessa - vi
sono (solo) affermazioni già conosciute nel 2004 su un accertato peggioramento
del suo stato di salute.
In conclusione, nonostante
il tempo intercorso tra la redazione della perizia reumatologica (aprile 2004) e
la resa della decisione su opposizione (maggio 2007), a mente di questo
Tribunale è possibile fondarsi, per gli aspetti somatici, sulle conclusioni chiare,
complete e motivate del perito (esterno all'Amministrazione) __________. Lo stesso dicasi del referto del dr. __________
che ha esaminato l'aspetto psicosomatico
(aprile 2006). Queste perizie non sono suscettibili di essere messe seriamente
in discussione dalle valutazioni dei curanti dr. __________ e dr. __________,
peraltro non del tutto convincenti e motivate, dato che non hanno evidenziato
con la necessaria chiarezza l'intervento
di un (ulteriore) peggioramento dello stato di salute e non si sono chiaramente
pronunciate sulla capacità lavorativa medico-teorica
dell'insorgente a svolgere l'attuale attività e/o altre eventualmente più
leggere.
Medesima conclusione
va tratta per la valutazione relativa all'attività di casalinga, che nemmeno è
stata messa in discussione.
Il Servizio medico
regionale dell'AI, quantomeno fino alla data determinante della decisione su
opposizione in lite (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1), ha ammesso l'inabilità
parziale dell'assicurata nell'attività di venditrice presso il precedente
datore di lavoro per problemi dorsali e cervicali e per una sindrome
fibromialgica generalizzata, ma non li ha giudicati invalidanti nell'esercizio
di altre attività più leggere, fermo restando le limitazioni funzionali indicate
dal reumatologo interpellato. Il suo giudizio, come visto, non è stato
validamente contraddetto dalle contrarie valutazioni prodotte dall'assicurata,
insufficientemente motivate e poco convincenti.
Alla luce di quanto
precede, è a giusta ragione che l'Ufficio AI ha respinto la domanda di
prestazioni dell'assicurata. La decisione su opposizione va dunque confermata
ed il ricorso respinto.
Ne discende inoltre che le perizie agli atti contenendo le necessarie indicazioni ai fini
decisionali, non si giustifica peraltro, come invece richiede l'insorgente, un
complemento istruttorio a carico dell'Amministrazione.
13.
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata
fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza
riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della
vertenza, le spese per complessivi Fr. 200.- sono poste a carico della
ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Le
spese di Fr. 200.- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in
3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella
impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o
del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata
e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster