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Decisione

32.2007.207

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

9 giugno 2008Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

I dolori lombari, anch'essi in progressione, sono però intermittenti, spesso

legati a sforzi ed a posizioni. Il sonno è disturbato, perché regolarmente l'insorgente

si sveglia di notte con mani o gambe addormentate e ciò le provoca un'importante

stanchezza.

Lo status rileva un esame

neurologico normale, il rachide mostra una statica normale, mentre la mobilità

cervicale è ridotta del 50% per l'estensione e la rotazione in estensione, di

1/3 per la rotazione in posizione neutra; anche la mobilità dorsale e lombare è

normale. 9/18 punti di fibromialgia sono eccessivamente dolorosi.

Lo specialista analizza

poi il referto della risonanza magnetica della colonna cervicale eseguita il 24

novembre 2006, che indica avanzate alterazioni degenerative tra C3 e C7, senza

però alcun restringimento dei neuroforami o del canale spinale né senza

neurocompressione.

Nelle sue conclusioni,

mette in evidenza la sindrome cervicospondilogena cronica con dolori di tipo

meccanico (cefalee frontali) legati alle situazioni ed ai movimenti, come pure

l'importante diminuzione della mobilità e le zone di irritazione quali epifenomeni

alla problematica cervicale. I disturbi della sensibilità alle mani sono probabilmente

dovuti ad un'irritazione del nervo mediano a livello del tunnel carpale legato

alle posizioni, che può essere migliorato con l'ausilio di una stecca per la

notte. Per i dolori alle articolazioni quando sotto sforzo, il reumatologo ha

proposto delle sedute di ergoterapia. Nel complesso, ha rafforzato

temporaneamente la terapia medicamentosa e suggerito una presa a carico da un

osteopata per evitare un intervento di neurochirurgia.

Il secondo certificato

medico è stato allestito l'8

giugno 2007 (doc. F) dalla sua curante, dr. med. __________, e si limita a

certificare che l'assicurata è

abile al lavoro nella misura del 40%, presentando una sindrome spondilogena

cronica ingravescente attualmente accompagnata da fibromialgia.

L'SMR, per il tramite del dr. med. __________,

il 9 luglio 2007 (doc. VIIbis) si è espresso sui summenzionati certificati

medici osservando che evidenziano le note patologie a livello cervicale e

lombare già peritate dal dr. med. __________, mentre la recente risonanza

magnetica mostra alterazioni degenerative senza neurocompressione. Pertanto,

questa nuova documentazione non rende verosimile una modifica dello stato di

salute dell'assicurata rispetto

al momento delle valutazioni peritali.

10. Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal

paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),

che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del

perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto

medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,

ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01del 25 febbraio 2003; DTF

125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997

pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in

fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,

il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite

da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono

a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1

pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In

una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però

ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire

delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.

In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha

statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione

degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale

le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una

certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale

referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il

contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per

farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione

deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si

rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di

contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano

dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi

in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di

metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere

delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente

fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre ancora

evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse

dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante

ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise

émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la

jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de

l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport

médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de

divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de

manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit

bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment

énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le

rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour

le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au

regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et

du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance

particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de

tel." (…).

Per

quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

Considerandi

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

11.

La

procedura dinanzi al Tribunale delle assicurazioni sociali è retta dal principio

inquisitorio. Il Tribunale accerta d’ufficio, con la collaborazione

delle parti, i fatti rilevanti per il giudizio, assume le prove necessarie e le

apprezza liberamente. Il giudice ha facoltà di ricorrere a mezzi probatori non

indicati dalle parti o di rinunciare all’assunzione di mezzi probatori che le

parti hanno notificato. Alla fattispecie in discussione è applicabile la LPTCA,

che prevede la massima dell’ufficialità, il principio inquisitorio e quello

dell’applicazione d’ufficio del diritto (in questo senso: Marco Borghi e Guido Corti,

Compendio di procedura amministrativa ticinese, edito dalla CFPG, Lugano, ad

art. 18 pag. 89 e segg.; cfr inoltre STFA del 5 settembre 2001

nella causa C., U 94/01; STFA del 31 maggio 2001 nella causa C., I 83/01; STFA

del 13 marzo 2001 nella causa P., U 429/00; Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995

AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI Praxis 1994 pag. 212; DTF 125 V 195 consid.

2.

con riferimenti). È dunque compito del giudice chiarire d’ufficio in modo

corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti.

Questo principio non è

tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti

di collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag.

211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; Meyer, “Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen

(BJM) 1989 pag. 12; Spira, “Le

contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale” in Recueil

de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in

erster Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht,

Referat XII, pagg. 5 segg.). Questo obbligo comprende in particolare quello di

motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella

misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate

dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse

rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (SVR 1995

AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V

264.

consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; Beati in: "Relazioni tra diritto civile e assicurazioni

sociali", Lugano 1993, pag. 1 seg.).

Su questi aspetti, si

veda in particolare: Duc, Les

assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove quest'ultimo

rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der

Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt

werden kann”.

12.

Nella

fattispecie, l'insorgente ha chiesto la concessione di

una rendita d'invalidità del 50% ed eventualmente l'esperimento di ulteriori

accertamenti medici da parte dell'UAI. L'assicurata ha avanzato questa sua richiesta

facendo leva sul rapporto specialistico di un reumatologo

che l'ha visitata personalmente.

In merito alla

valutazione del 15 maggio 2007 (doc. F) del dr. med. __________, va ricordato

che conformemente alla consolidata giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni

sociali valuta la legittimità delle decisioni impugnate in base allo stato di

fatto esistente al momento in cui la decisione litigiosa è stata presa (DTF 129

V 4 consid. 1.2, DTF 109 V 179, DTF 107 V 5). Il TCA deve quindi considerare tutti gli atti determinanti emessi sino al

15.

maggio 2007. Il nuovo certificato, incidentalmente di pari data della

decisione impugnata, è stato prodotto unitamente all'atto ricorsuale del 15 giugno 2007 e documenta la situazione antecedente

l'emanazione della decisione su

opposizione dato che la visita medica si è svolta il 14 maggio 2007, perciò può

essere ritenuto ai fini del presente giudizio.

Ora, d'avviso di questo Tribunale, la ricorrente

non ha fornito sufficienti elementi tali da porre in discussione le valutazioni

precedenti sulle quali l'UAI si è fondato per negare il diritto alla rendita d'invalidità.

L'assicurata non ha infatti reso

sufficientemente verosimile non tanto l'esistenza di dolori lombari e cervicali,

ma un peggioramento oggettivo e duraturo avente

incidenza costante sulla sua capacità lavorativa.

Di rilievo è la

circostanza che dal 21 ottobre 2002 l'interessata lavora a metà tempo essendo inabile al lavoro al 50%.

Siccome dal 1° gennaio 2001 il suo tempo di lavoro era dell'80%, ella ha continuato a lavorare presso

lo stesso datore di lavoro nella misura del 40% (doc. C), proprio come attestato

dalla sua curante ancora nel 2007 (doc. F). In sostanza, dunque, l'assicurata è riuscita a mantenere il suo

grado di capacità lavorativa al 40% dal 21 ottobre 2002 in poi, quindi

difficilmente si può ammettere un peggioramento del suo stato di salute

successivo alla perizia reumatologica dell'aprile 2004 a cui l'UAI

ha fatto capo per l'emanazione

di entrambe le decisioni negative impugnate.

Inoltre, vero è che il

dr. med. __________ ha esposto la valutazione delle condizioni di salute dell'assicurata

(diagnosi), l'anamnesi, lo status, la radiologia ed ha discusso gli elementi

riscontrati, ma egli non

si è pronunciato sull'abilità

lavorativa della ricorrente né nell'attività di venditrice né in altre attività

che potrebbero eventualmente essere adatte in funzione della sua capacità

lavorativa residua, determinandone un grado per ogni situazione.

Di nessun aiuto per

chiarire la questione è pure il certificato medico dell'8 giugno 2007 (doc. F) della dr. med. __________, in quanto posteriore

alla decisione impugnata e comunque non motivato.

Per contro, il dr. med. __________ ha sufficientemente accertato ed esaminato le incapacità lavorative dell'insorgente in

quattro differenti situazioni (attività precedente, attività confacente allo

stato di salute, parrucchiera e casalinga), individuando i limiti funzionali

per ognuna di esse. Quindi, l'obbligo fatto alle parti

di collaborare non può tradursi in una mera richiesta di un nuovo accertamento

medico. Non è dunque sufficiente lasciare all'autorità giudiziaria

rispettivamente all'Amministrazione l'onere di attuare un nuovo esame medico,

quando alla base della richiesta di nuovi accertamenti - peraltro formulata dall'assicurata stessa - vi

sono (solo) affermazioni già conosciute nel 2004 su un accertato peggioramento

del suo stato di salute.

In conclusione, nonostante

il tempo intercorso tra la redazione della perizia reumatologica (aprile 2004) e

la resa della decisione su opposizione (maggio 2007), a mente di questo

Tribunale è possibile fondarsi, per gli aspetti somatici, sulle conclusioni chiare,

complete e motivate del perito (esterno all'Amministrazione) __________. Lo stesso dicasi del referto del dr. __________

che ha esaminato l'aspetto psicosomatico

(aprile 2006). Queste perizie non sono suscettibili di essere messe seriamente

in discussione dalle valutazioni dei curanti dr. __________ e dr. __________,

peraltro non del tutto convincenti e motivate, dato che non hanno evidenziato

con la necessaria chiarezza l'intervento

di un (ulteriore) peggioramento dello stato di salute e non si sono chiaramente

pronunciate sulla capacità lavorativa medico-teorica

dell'insorgente a svolgere l'attuale attività e/o altre eventualmente più

leggere.

Medesima conclusione

va tratta per la valutazione relativa all'attività di casalinga, che nemmeno è

stata messa in discussione.

Il Servizio medico

regionale dell'AI, quantomeno fino alla data determinante della decisione su

opposizione in lite (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1), ha ammesso l'inabilità

parziale dell'assicurata nell'attività di venditrice presso il precedente

datore di lavoro per problemi dorsali e cervicali e per una sindrome

fibromialgica generalizzata, ma non li ha giudicati invalidanti nell'esercizio

di altre attività più leggere, fermo restando le limitazioni funzionali indicate

dal reumatologo interpellato. Il suo giudizio, come visto, non è stato

validamente contraddetto dalle contrarie valutazioni prodotte dall'assicurata,

insufficientemente motivate e poco convincenti.

Alla luce di quanto

precede, è a giusta ragione che l'Ufficio AI ha respinto la domanda di

prestazioni dell'assicurata. La decisione su opposizione va dunque confermata

ed il ricorso respinto.

Ne discende inoltre che le perizie agli atti contenendo le necessarie indicazioni ai fini

decisionali, non si giustifica peraltro, come invece richiede l'insorgente, un

complemento istruttorio a carico dell'Amministrazione.

13.

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata

fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza

riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della

vertenza, le spese per complessivi Fr. 200.- sono poste a carico della

ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese di Fr. 200.- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in

3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella

impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o

del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata

e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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