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Decisione

32.2007.208

Assicurato con diverse patologie somatiche e psichiche. Conferma della perizia multidisciplinare ordinata dall'UAI. Correzione della riduzione per motivi personali del salario da invalido. Ciononostan

12 giugno 2008Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente,

in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del

cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da

tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per

analogia (art. 88 a cpv. 2

OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della

rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione

limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

2.6. Nel caso in esame, l’Ufficio AI ha ordinato una perizia

multidisciplinare presso il SAM. Dal referto 18 ottobre 2006 (doc. Al 27)

risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l'anamnesi, riportate

le indicazioni soggettive e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a tre

consultazioni specialistiche esterne: psichiatrica (dr. __________), ortopedica

(dr. __________) e neurologica (dr. __________. Sulla base delle risultanze dei

singoli consulti specialistici, i periti hanno posto le seguenti diagnosi:

"

(...)

5.1

Diagnosi con

influsso sulla capacità lavorativa

Periartropatia omero-scapolare cronica, soprattutto a

dx con limitazione funzionale con/su:

-

stato dopo intervento

alla spalla dx con resezione AC, acromioplastica,borsectomia e revisione della

struttura del sovra spinato in 03/2005.

Osteocondrosi cervicale C4/C5/C6 di media entità.

Obliquità pelvina moderata con relativo atteggiamento

scoliotico lombare.

Neuropatia cronica del nervo peroneo dx da localizzare

verosimilmente al capitulum fibulae.

Equinismo paretico discreto del piede dx.

Polineuropatia sensitivo-motoria agli arti inferiori.

Dipendenza delle bevande alcoliche.

Tratti di deprivazione emotiva e di dipendenza psicologica.

Leggero indebolimento globale delle funzioni cognitive.

5.2

Diagnosi senza

influsso sulla capacità lavorativa

Nota ipertensione arteriosa, in trattamento.

Lieve prolasso dei lembi della valvola mitralica.

Tabagismo cronico." (Doc. AI 27-8)

Nell’attività

da ultimo esercitata i periti del SAM hanno valutato una capacità lavorativa

medico-teorica globale del 30-40%, intesa come riduzione della capacità

funzionale residua sull’arco di un’intera giornata lavorativa.

Riguardo

all’evoluzione dell’incapacità lavorativa, sulla base degli atti, essi hanno evidenziato:

"

(…)

Per quanto riguarda l'evoluzione e la valutazione

temporanea della capacità lavorativa, ricordiamo che negli atti è stata

attestata un'incapacità lavorativa al 100% dal 09.09.2004 in poi: a livello

della spalla dx era stata descritta una periatropatia omero-scapolare

dall'estate 2004, con conflitto sottoacromiale sintomatico, lesione parziale

del sopraspinato ed artrosi AC della spalla dx. Le misure conservative erano

risultate inefficaci e si era quindi proceduto il 07.03.2005 all'intervento di

revisione della spalla dx con resezione AC, acromioplastica, borsectomia e

revisione della strottura del sovra spinato.

Il dr. __________, FMH ortopedia, descrive il decorso

come favorevole, con ripristino della capacità lavorativa dal 07/2005 (vedasi

atto 29.09.2005). Secondo il nostro consulente psichiatra, che valuta una

limitazione della capacità lavorativa nella misura del 20-30%, lo stato

psichico dell'A. risulta pressoché invariato negli ultimi due anni.

Sulla base di queste considerazioni riteniamo pertanto

giustificare un'incapacità lavorativa totale da 09.09.2004 ed una capacità

lavorativa nella misura del 30-40% dal 07/2005." (Doc. AI 27-11)

Per

quanto riguarda l’esigibilità in attività adeguate, i periti hanno in

particolare evidenziato:

"

(...)

L'A. è ritenuto in grado di poter esercitare altre

attività: in un'attivita in cui si eviti il sollevamento ed il trasporto

ripetuto di pesi oltre i 15 kg, in cui vengono evitati i lavori che

esigono una posizione elevata delle mani al di sopra del livello del capo, che

eviti il lavoro in zone esposte dei cantieri ed in cui non sia necessaria una

funzione completa e precisa della motricità del piede dx (dunque attività che

sollecitano in modo molto pronunciato la funzionalità motoria del piede dx) la

capacità lavorativa globale, anche nella migliore delle ipotesi, può

raggiungere il 60%, inteso come riduzione della capacità funzionale residua

sull'arco di un intera giornata lavorativa.

L'A. potrebbe quindi essere orientato verso attività

alternative, sempre però di carattere manovale: si pensa ad esempio ad attività

in azendia di prodotti ortofrutticoli, in magazzino edilizio ed eventualmente

in stabilimenti di meccanica con esigenza non complesse e non troppo pesanti

fisicamente. La diminuzione della capacità lavorativa è dovuta alla limitazione

funzionale del cinto omero-scapolare dx, alla capacità di prensione poco

vigorosa della mano dx e per la discreta astenia muscolare." (Doc. AI

27-11)

Con

il presente ricorso l’assicurato contesta la valutazione medico teorica globale

e quindi il miglioramento dello stato di salute fatto risalire al luglio 2005.

2.7. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio

è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti

litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali

di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi

antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche

o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto

devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004

nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G.,

U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989,

p. 31; DTF 125 V 352; Pratique

VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa

il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite

da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono

a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella

causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993

nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p.

189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre

considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM.

Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in

causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a

tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione

invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove

è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la

propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per

quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono

tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

In DTF

125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte

federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(DTF 125 V 354).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Per quel

che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).

Se vi

sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura

senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su

un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G.,

U 329/01 e S., U 330/01).

Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve

adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile:

esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella

quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

2.8.

2.8.1. Ritornando

al caso in esame, dal punto di vista ortopedico, i periti del SAM si sono

basati sul rapporto 28 settembre 2005 del dr. __________, il quale ha attestato

un decorso favorevole dell’intervento chirurgico del 7 marzo 2005 con ripristino

della capacità lavorativa nel luglio 2005 (doc. AI 18-1). Ora, anche se, come

evidenziato dall’insorgente, i periti hanno riscontrato che “la funzione

della spalla dx è peggiorata, soprattutto nei confronti dei controlli medici

eseguiti in giugno 2005” (perizia SAM pag. 9), non va dimenticato che nella

esauriente e dettagliata perizia 25 agosto 2006 (eseguita nell’ambito della

perizia multidisciplinare) il dr. __________, tenendo conto di tutte le

patologie ortopediche (cfr. vedi diagnosi riportate al consid. 2.6) ha valutato

un’incapacità lavorativa in attività adeguate del 40%. Rispetto al periodo precedente

l’intervento del marzo 2005, in cui l’assicurato presentava una totale

incapacità lavorativa, ciò costituisce un miglioramento delle condizioni di

salute.

Per

quel che concerne l’aspetto neurologico, l’assicurato è stato peritato dal dr. __________.

Nel rapporto 17 agosto 2006 lo specialista in neurologia ha valutato

un’incapacità lavorativa del 15% legata alla lesione del nervo peroneo destro.

Con l’ausilio di un stecca Heidelberg, l’assicurato potrebbe essere considerato

abile al 100% in attività che non necessitano di una funzione completa e

precisa della motricità del piede destro (doc. AI 27-28). Non sono presenti

atti medici che comprovano un peggioramento della patologia neurologica.

In

queste circostanze, dunque, appare giustificato parlare di un miglioramento

delle condizioni somatiche dell’assicurato.

2.8.2. La

componente psichiatrica dell’assicurato è stata vagliata dal dr. __________.

Nel rapporto 21 agosto 2006 egli ha diagnosticato una dipendenza dalle bevande

alcoliche (ICD10-F10.2), tratti di deprivazione emotiva e di dipendenza psicologica

e leggero indebolimento globale delle funzioni cognitive, valutando un’incapacità

lavorativa tra il 20 ed il 30% (doc. AI 27-16).

L’insorgente

fa riferimento al rapporto 7 febbraio 2007 della dr.ssa __________ la quale

rileva in particolare come il suo paziente soffra da due anni di una sindrome

ansioso depressiva di grado medio e che “la sua capacità lavorativa è compromessa

gravemente a tal punto che supera pienamente il grado di invalidità del 30% con

proposta di una percentuale maggiore almeno parziale del 50%....” (doc. AI

38-1). Tale valutazione è stata nuovamente formulata dalla psichiatra curante

nel rapporto 30 agosto 2007 prodotto pendente causa (VII).

Ora,

a prescindere dal fatto che nel rapporto 14 marzo 2006 la dr.ssa __________

aveva certificato un’incapacità lavorativa del 100% dal 9 settembre 2004 (doc.

AI 21-1), va fatto presente che la valutazione peritale si basa sul seguente esame

psichico:

"

(…)

L'A. appare piuttosto trascurato nella persona mentre

nell'abbigliamento risulta sufficientemente curato. È lucido, orientato nei tre

domini del sensorio. L'esame delle facoltà cognitive evidenzia leggeri disturbi

ammnestici e di concentrazione nell'ambito di un impoverimento cognitivo globale.

L'intelligenza è normale. L'atteggiamento nei confronti dell'intervista e

dell'interlocutore è collaborante, gentile, disponibile. Il contatto affettivo

risulta cauto e prudente. L'eloquio è fluido e privo di incoerenze. Il comportamento

psicomotorio è tranquillo e adeguato. Non si costatano alterazioni della forma

e del contenuto del pensiero né della percezione sensoria. Il tono dell'umore è

eutimico. La quota ansiosa risulta leggermente incrementata. Non verbalizza

intenzioni anticonservative. (Doc. AI 27-15)

Il

succitato status non denota quindi una comorbidità particolarmente importante.

Del resto, nella perizia 3 settembre 2005 resa per conto della __________ il

dr. __________, seppur partendo da una prognosi incerta, aveva comunque rilevato

che “non è probabile un recupero della capacità lavorativa a breve medio termine”

ossia “prima di almeno 3-4 mesi” (doc. AI 2-6,7). Recupero che è stato valutato

dal dr. __________ nella citata perizia specialistica completa, coerente e

priva di contraddizioni, alla quale questo TCA non può che conferire valore

probatorio pieno (cfr. consid. 2.7).

2.8.3. Riguardo

alla valutazione globale della capacità lavorativa il ricorrente sostiene che “non

sommare i gradi d’invalidità relativi alle tre patologie equivale a fare

completamente astrazione di una parte delle sofferenze…” .

Al

riguardo va fatto presente che, secondo la giurisprudenza del TFA, per determinare

il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie

non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far

capo ad un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria

fra tutti gli esperti interessati; l'Alta Corte ha inoltre osservato che la questione

a sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e se del caso in

quale misura è una problematica squisitamente medica, che di principio il giudice

non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001 nella causa D, I

338/01, pubblicata in RDAT 2002 I no. 72 pag. 485, confermata nella STFA del 19

agosto 2005 nella causa D., I 606/03).

Ritornando al caso in esame, i periti hanno valutato una capacità lavorativa globale

del 60% in attività adeguate.

In conclusione, sulla base dell'affidabile e concludente

perizia del SAM, alla quale va dato valore probatorio pieno (cfr. consid. 2.6),

richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto

quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito

economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117

V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572), è da

ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido

nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i

riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid.

1c, 111 V 188 consid. 2b) che il ricorrente presenta un’abilità al lavoro del

60% in attività adeguate.

2.9. Accertata

dunque una capacità lavorativa del 60% in attività leggere adeguate, con

rapporto 11 gennaio 2007 la consulente, tenuto conto dei dati medici e dopo

aver elencato le diverse attività esigibili, ha proceduto al consueto raffronto

dei redditi per determinare il grado d’invalidità.

2.9.1. Riguardo

al reddito da valido, la consulente ha quantificato, sulla base del questionario

dell’ex datore di lavoro, in fr. 44'700 il reddito che l’assicurato avrebbe

potuto percepire da sano nel 2004.

2.9.2.

2.9.2.1. Conformemente

la giurisprudenza del TFA, il reddito da invalido è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti,

età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio

dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una

deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener

conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del

lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni

economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5

settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Va

poi ricordato che, qualora, già prima dell'insorgenza del danno alla salute, il

reddito di una persona assicurata si situi sotto la media dei salari per

un'attività equivalente e che non si possa sostenere che essa si sia

volontariamente accontentata di una retribuzione modesta, si deve ammettere che

gli stessi fattori che hanno inciso negativamente sul reddito da valido

potrebbero anche influenzare il reddito da invalido. Accertato che l'assicurato

ha realizzato un guadagno inferiore alla media per dei motivi estranei

all'invalidità, anche il reddito medio realizzabile sul mercato equilibrato del

lavoro (reddito da invalido) va ridotto in proporzione (AHI 1999, p. 329 consid.

1; ZAK 1989, p. 458s. consid. 3b; STFA del 5 dicembre 2003 nella causa S., I

630/02, consid. 2.2.2 e del 2 dicembre 2002 nella causa R., I 53/02, consid.

3.3). Di conseguenza, quando il salario da valido conseguito in Ticino in una

determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa

professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale

(STF 20 febbraio 2008 nella causa C. [U 8/07], in quella fattispecie la

differenza salariale era del 9,58%; al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in

RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327). Va ancora rilevato

che con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha

lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso

in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”).

Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag.

45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; cfr. inoltre,

tuttavia, sentenza 9C-404/2007 dell’11 aprile 2008, consid. 2.3: “Da der tatsächlich erzielte Verdienst von Fr. 53'365.-

nicht deutlich unter dem Tabellenlohn von Fr. 55'640.- liegt, besteht

nach der Rechtsprechung kein Anlass, vom Grundsatz abzuweichen und zu einer

Korrektur zu schreiten (Urteile des Eidgenössischen Versicherungsgerichts, R.

vom 30. September 2002, I 186/01, H. vom 7. Mai

2001, I 314/00, und K. vom 16. März 1998, I 179/97)”,

sottolineatura del redattore).

Nel

caso di specie, utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1

elaborata dall'Ufficio federale di statistica relativi ad una professione che

presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della

rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439,

p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), la consulente ha fissato in fr.

57'258.-- il relativo reddito. Siccome da sano l’assicurato percepiva un

salario al di sotto della media statistica ticinese, la differenza è stata

quantificata in 4,40%. La consulente ha poi tenuto conto di una riduzione del

5% per attività leggera.

Considerandi

un reddito ipotetico senza il danno alla salute di fr. 57'258, una capacità

lavorativa residua del 60%, del correttivo salariale del 4,4% nonché una riduzione

personale del 5%, il reddito da valido è stato determinato in fr. 31'201.--.

Dal

raffronto dei redditi è scaturito un grado d’invalidità non pensionale del

30,20%.

2.9.2.2

Contestato

è il grado di riduzione del reddito da valido per particolari circostanze.

Occorre innanzitutto ricordare che, secondo la

giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione

personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di

permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere

completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che

pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul

mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una

deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener

conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del

lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Nel

caso in esame, la consulente ha proposto una riduzione dell’5% per attività

leggere.

Il

ricorrente, invece, contesta l’ammontare di tale riduzione che, a suo dire, dovrebbe

corrispondere al 20% poiché:

"

(…)

Nella fattispecie concreta, le limitazioni del ricorrente

come detto sono riconducibili a diverse patologie (ortopedica, neurologica e

psichiatrica), come attesta anche la perizia SAM (cfr.p. 10). Anche non volendo

sommare queste tre patologie, non si può infatti fare astrazione del fatto che

le stesse esistano contemporaneamente e sono quindi suscettibili di rendere

l'attività lavorativa particolarmente pesante per il ricorrente e pertanto di

pregiudicarne la capacità di guadagno. Le patologie del ricorrente sono in

fatti di tale diversa natura da non permettergli di mettere completamente a

frutto la propria (e comunque contestata) capacità residua, nemmeno in lavori

leggeri.

Sulla scorta delle riduzioni testè elencate, anche in

questa denegata ipotesi, si ottiene un reddito da invalido pari a fr. 25'970.-

(60% di fr. 57'258.- dopo riduzioni 4,4% e 20%), e conseguentemente un grado di

invalidità perlomeno del 41% (fr. 44'700.- ./. fr. 25'970.- x 100).

4.

Conclusioni

Alla luce di quanto sopra esposto e se del caso previ

nuovi accertamenti medici, in via principale si chiede l'accoglimento del

ricorso e la riforma della decisione impugnata nel senso di un accertamento di

un grado di invalidità per danno alla salute permanente minimo del 60%, con

diritto a ¾ di rendita. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui si

volesse considerare un qualsivoglia miglioramento dello stato di salute, si

chiede di accertare comunque un grado di invalidità minimo al 50%, con diritto

a una mezza rendita. In via ancora più subordinata e anche qualora codesto Tribunale

dovesse giungere alla conclusione che il ricorrente è in grado di esercitare le

attività ritenute adeguate ed esigibili dall'Ufficio AI, si chiede di tener

conto di una riduzione/correttivo personale pari al 20%, dalla quale discende

un grado di invalidità del 41%, con diritto ad un quarto di rendita."

(Ricorso pag. 5)

In

una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104, il TCA ha

fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere

applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,

argomentando:

"

(…)

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra

assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo

di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V

138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa

S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune

circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad

esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto

che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle

assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza

professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le

malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla

giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale

legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un

caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere

limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può

comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in

questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid.

2.

, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa

dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto

parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,

I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per

tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio

2005.

nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione

del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima

l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA

del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella

causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli

impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di

riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione). (…)" (STCA del 25 aprile 2005 nella causa R., inc.

35.2004

)

Inoltre,

secondo la giurisprudenza, non è possibile rinunciare a decurtare il reddito

statistico per il solo fatto che l’assicurato può svolgere un’attività adeguata

soltanto in misura parziale (cfr. STFA del 15 marzo 2006 nella causa L.,

U 471/05).

Orbene,

stante quanto sopra, nel caso di specie non risulta essere stato tenuto

debitamente conto del fatto che l’assicurato può lavorare in attività leggere

adeguate solo nella misura dell’60% (fattore occupazione). Oltre a ciò, viste

le limitazioni dovute al danno alla salute, va debitamente considerata anche

una riduzione riconducibile alle affezioni invalidanti. Per il che appare

giustificato operare una riduzione complessiva del 15%. Pur

volendo inoltre considerare un’ulteriore riduzione per correttivo salariale pari

al 4,4% (cfr. consid. 2.9.1.1), risulta un reddito da invalido di fr. 28’033.--

(fr. 57’258.-- x 60% ridotti del 19,40%).

2.9.3

Raffrontando

il reddito da valido di fr. 44’700.-- con il reddito ipotetico

da invalido di fr. 28’033.--, risulta un grado d’invalidità del 37,8% ([44’700-

28’033] x 100 : 44’700) che non conferisce il diritto ad una rendita.

La

soppressione della rendita con effetto dal 1° dicembre 2006 è pertanto giustificata

e la decisione contestata merita conferma. Il ricorso va di conseguenza respinto.

2.10

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito del ricorso, le spese per fr. 200.-- sono a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto

2. Le

spese di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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