32.2007.209
Rinvio degli atti all'Ufficio AI per accertare le ripercussioni della patologia psichiatrica sulla capacità lavorativa. Confermata invece la valutazione medico-teorica riguardante l'aspetto somatico
25 giugno 2008Italiano22 min
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Numero d'incarto:
32.2007.209
Data decisione, Autorità:
25.06.2008, TCA
Titolo:
Rinvio degli atti all'Ufficio AI per accertare le ripercussioni della patologia psichiatrica sulla capacità lavorativa. Confermata invece la valutazione medico-teorica riguardante l'aspetto somatico
GRADO DI INVALIDITÀ
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 4 LAI
art. 6 LPGA
art. 8 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.209
BS/td
Lugano
25 giugno
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 18 giugno 2007 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
le decisioni del 14 maggio 2007 emanate
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI
1, classe __________, precedentemente esercitante l’attività di ingegnere, nel
maggio 2004 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. 1).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia multidisciplinare
a cura del SAM (Servizio di accertamento medico dell’AI), con due decisioni 14
maggio 2007, preavvisate il 3 gennaio 2007, l’Ufficio AI gli ha riconosciuto il
diritto a un quarto di rendita dal 1° gennaio 2004, nonché delle rendite per
figli. A motivazione del provvedimento preso l’amministrazione ha evidenziato:
"
Dalla documentazione
medica acquisita agli atti, così come dalla perizia specialistica interdisciplinare
avvenuta durate il mese di aprile del 2006 presso il Servizio Accertamento
Medico (SAM) di Bellinzona, risulta che il danno alla salute, di cui lei è
portatore, le comporta una parziale incapacità al lavoro e, dunque, al guadagno
quantificabile nella misura massima del 45% in ogni attività, dunque anche
nella sua abituale di elettroingegnere, dal mese di gennaio del 2003 ad ora, la
quale le apre il diritto a prestazioni da parte dell'AI.
Pur lavorando in attività adeguate nella misura del 55%
non potrebbe raggiungere quanto può percepire nella sua abituale attività
lavorando a tempo parziale.
Decidiamo pertanto:
Le osservazioni presentate in seguito al nostro
progetto di decisione del 03.01.2007 non apportano elementi nuovi ed oggettivi
per i quali è possibile modificare la nostra precedente presa di posizione.
Preso in considerazione quanto sopra esposto, dal
01.01.2004, ossia trascorso l'anno d'attesa dall'insorgere del danno alla
salute (art. 29 cpv. 1 lett. b OAI), lei ha diritto al ¼ di rendita
d'invalidità." (Doc. AI 54)
1.2. Con
tempestivo ricorso al TCA l'assicurato, rappresentato dal RA 1, postula il
riconoscimento di una rendita intera dal 1° gennaio 2003. Egli contesta, in
sintesi, la valutazione medico-teorica del SAM, l’inizio della decorrenza
dell’incapacità lavorativa nonché il calcolo dell’invalidità. Dei singoli
motivi verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo.
1.3. Con
risposta di causa l’Ufficio AI, allegando la presa di posizione del SMR (Servizio
medico regionale) sui nuovi rapporti medici prodotti dal ricorrente, chiede invece
lo stralcio della causa con retrocessione degli atti al fine di procedere ad
una rivalutazione della componente psichica dell’assicurato (IV).
1.4. Con
scritto 25 luglio 2007 l’insorgente, ribadendo le problematiche in discussione,
ha comunicato di non aderire alla richiesta di stralcio, proponendo la sospensione
della procedura affinché l’AI proceda all’accertamento medico supplementare
(doc. VI).
Per
contro, con osservazioni 2 agosto 2007 l’Ufficio AI ha chiesto che il Tribunale
decida come richiesto con la risposta di causa.
considerato, in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti
quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica
degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è
realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5.a revisione
della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati
in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp.
216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio
la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello
assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA (dal 1°
gennaio 2007: TF) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità
di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
2.4. Nel
caso in esame, l’Ufficio AI ha ordinato una perizia multidisciplinare presso il
SAM. Dal referto 29 maggio 2006 (doc. Al 38) risulta che i periti, dopo aver esposto
dettagliatamente l'anamnesi, riportate le indicazioni soggettive e le constatazioni
obiettive, hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne: psichiatrica
(dr.ssa __________), reumatologica (dr. __________) e neurologica (dr. __________).
Sulla base delle risultanze dei singoli consulti specialistici, i periti hanno
posto le seguenti diagnosi:
"
(...)
5.1 Diagnosi con influsso sulla capacità
lavorativa
Distimia F34.1.
Sindrome ansiosa generalizzata F41.1.
Sindrome somatoforme da dolore persistente (F 45.4).
Sindrome lombospondilogena cronica con
○ stato dopo ernia discale L5-S1 ds. (TAC
lombare del 19.09.1995) in seguito regredita (TAC lombare del 18.08.1992 e MRI
del 26.03.2004);
○ alterazioni degenerative multisegmentali,
più importanti a livello L5-S1, senza neurocompressione.
Sindrome cervicospondilogena cronica con
○ alterazioni degenerative C4-5 e C5-6
senza neurocompressione
5.2 Diagnosi senza influsso sulla capacità
lavorativa
Cisti periradicolari dorsali multiple senza evidenza
per neurocompressione.
Stato da frattura tibia distale a ds. il 31.07.2001.
Stato da meniscectomia mediale parziale a ds. il
22.03.1999.
Sindrome del tunnel carpale ds., ENG del 12.01.1999.
Ipercolesterolemia." (Doc. AI 38)
Evidenziato
che la patologia psichiatrica e quella reumatologica concorrono a ridurre la
capacità lavorativa (la prima in maniera predominante rispetto alla seconda), ma
non l’affezione neurologica, i periti del SAM hanno valutato un’inabilità del
45% nell’attività svolta dall’assicurato.
L’insorgente
contesta la valutazione medico-teorica.
2.5. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio
è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali
di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi
antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche
o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004
nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G.,
U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989,
p. 31; DTF 125 V 352; Pratique
VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa
il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite
da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono
a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella
causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993
nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p.
189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre
considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM.
Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in
causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a
tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione
invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove
è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la
propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per
quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono
tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
In DTF
125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte
federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri
di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano
dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(DTF 125 V 354).
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Per quel
che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle
cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).
Se vi
sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura
senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su
un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G.,
U 329/01 e S., U 330/01).
Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve
adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile:
esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella
quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.
In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico
l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta
e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27
settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).
2.6. Nella
fattispecie in esame, dopo attento esame della documentazione agli atti, questo
TCA non può che aderire alla richiesta (dell’Ufficio AI) di una rivalutazione
peritale da parte del SAM, in particolare per quel che concerne l’aspetto psichiatrico
dell’assicurato. Questo per i motivi che seguono.
Nell’ambito dell’esecuzione della valutazione multidisciplinare, l’insorgente
è stato sottoposto ad una perizia psichiatrica eseguita dalla dr.ssa __________.
Nel rapporto 12 maggio 2006 essa, dopo l’esposizione della consueta
anamnesi e dopo aver visitato l’assicurato due volte (durante e successivamente
alla degenza presso la Clinica __________), ha diagnosticato un distimia (ICD-F34.1),
una sindrome ansiosa generalizzata (ICD-F41.1) ed una sindrome somatoforme da
dolore persistente (ICD10-F43.4). La dr.ssa __________ ha ritenuto l’assicurato
inabile al 45% nell’attività di ingegnere da ultimo svolta, precisando che tale
percentuale “tiene conto della presenza di un’importante terapia
farmacologia in atto i cui effetti contengono il quadro clinico osservato nel
corso dei colloqui, senza la quale il soggetto mostrerebbe una più rilevante
quanto depressiva e di ansia” (doc. AI 38-10). Riguardo all’esigibilità in
altre attività, essa ha affermato: “.. la competenza sviluppata nel suo
campo (dell’assicurato, n.d.r.), controindica l’ipotesi di un
inserimento del soggetto in altre attività lavorative che rischierebbe di
sottoporlo ad un ulteriore “richiesta” da evadere con aumento della quota di
stress e esacerbazione delle difese e della sintomatologia clinica” (doc.
AI 38-41).
Nel
rapporto 8 giugno 2007 il dr. __________, ribadendo la valutazione di piena
inabilità lavorativa (cfr. il suo precedente rapporto reso il 31 gennaio 2007,
quindi prima della decisione contestata; doc. AI 52-9), ha segnatamente
rilevato che senza l’adeguata farmacoterapia l’assicurato “sarebbe profondamente
destabilizzato da crisi depressive d’ansia che gli impedirebbero di mantenere
un minimo di qualità di vita”, precisando che la conseguenza di tale
terapia prova una riduzione delle sue funzioni cognitive (doc. A3).
In
tale ottica, rettamente nella nota 18 luglio 2007 il dr. __________ del SMR ha
espresso le seguenti considerazioni.
"
In considerazione dell'importante
trattamento medicamentoso condivido in parte le perplessità del dr. __________
circa la capacità lavorativa in un'attività prevalentemente intellettuale.
Ritengo quindi indicata una rivalutazione peritale da parte del centro peritale
onde meglio chiarire questo punto (da chiedersi anche se l'intensità del
trattamento medicamentoso è effettivamente indicato). Il centro peritale dovrà
pure esprimersi sui criteri di Förster trattandosi di problematica somatoforme."
(Doc. IVbis)
Va qui ricordato che secondo la giurisprudenza del TFA, un
disturbo somatoforme da dolore persistente non è di regola atto, in quanto
tale, a determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa
suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A
determinate condizioni tale disturbo può causare un’incapacità lavorativa e
spetta comunque allo specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione
riconosciuta pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente
sull’esigibilità della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato.
Al
riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata
in DTF 131 V 49), l’Alta Corte ha precisato che un’inesigibilità presuppone in
ogni caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole
gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri
criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni
organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con
sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita
d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico
consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante simultaneamente
l’insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico
(profitto primario tratto dalla malattia; "primärer
Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali
o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti
riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF 130
V 354 consid. 2.2.3; STFA inedita 28 maggio 2004 in re B, I 702/03 consid. 5 e del
21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; Pratique VSI
2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der
Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich
für den Einkommensver-gleich in der Invaliditätsbemessung, in: René
Schaffhauser /Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeits-unfähigkeit, San Gallo
2003, pag. 76 segg. e 80 segg.).
Infine, va fatto presente che il TFA si é riconfermato nella propria
giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibriomalgia (DTF 132 V
65; STFA del 19 maggio 2006 nella causa O. (I 873/05).
2.7. Non
necessaria è invece una rivalutazione della problematica reumatologica rimasta
sostanzialmente invariata dopo la dettagliata ed esaustiva valutazione,
eseguita per conto del SAM, da parte del dr. __________. Va al riguardo ricordato
che con rapporto datato 14 marzo 2006, al quale va dato valore probatorio
pieno, lo specialista in reumatologia ha accertato un’incapacità lavorativa
dell’20% sia nella precedentemente professione svolta dall’assicurato che in altre
attività adeguate (doc. AI 38-24; per contro, la valutazione 24 ottobre 2005
del dr. __________, concludente per un’incapacità lavorativa dal profilo
somatico del 40-50%, non è sufficientemente motivata e quindi alla stessa non
può essere data adesione; doc. AI 2-2). Il rapporto 7 maggio 2007 del dr. __________
(doc. A4), prodotto con il ricorso, non evidenzia infatti uno stato di salute
sostanzialmente diverso da quello riscontrato e valutato dal perito
reumatologo. Entrambi hanno posto le medesime diagnosi di natura reumatologica,
entrambi hanno localizzato i dolori nella regione cervico-lombare, entrambi
hanno escluso una sindrome del tunnel carpale rilevante. I due succitati
specialisti in reumatologia hanno concordemente evidenziato una discrepanza tra
sintomatologia soggettiva e reperti oggettivabili, sostenendo la presenza di
una sindrome algica somatoforme, problematica che è stata valutata in ambito
psichiatrico. In questo contesto, a mente del TCA, il fatto che nel rapporto 7
maggio 2007 il dr. __________ abbia per la prima volta posto la diagnosi di
fibromialgia (all’epoca della valutazione del dr. __________ l’assicurato
presentava “solo” quattro dei dieci punti algici sufficienti, secondo i criteri
di classificazione ACR 1990, per diagnosticare una sindrome fibriomialgica;
cfr. doc. AI 38-28), non è sufficiente per parlare di una rilevante modifica
dello status valetudinario vista la sostanziale sovrapposizione con la
valutazione 14 marzo 2006 del dr. __________ e considerato che generalmente la
fibromialgia non è invalidante.
2.8. L’assicurato
contesta l’inizio della capacità lavorativa fissato dal SAM al 1° gennaio 2003,
rispettivamente la decorrenza del diritto alla rendita dal 1° gennaio 2004.
Egli sostiene che prima del 1° gennaio 2003 sono state attestate delle incapacità
lavorative.
Occorre
qui ricordare il tenore dell'art. 29 cpv. 1 LAI:
"
il diritto alla rendita
secondo l'articolo 28 nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato:
a.
presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40 per cento, oppure
b.
è stato, per un anno e
senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in
media."
Secondo
l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, il diritto alla rendita secondo l'art. 28 LAI
nasce al più presto nel momento in cui l'assicurato è stato, per un anno e
senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in
media.
Di
regola il periodo di carenza incomincia non appena l'assicurato subisce una
diminuzione sensibile del suo rendimento nella professione esercitata sino a
quel momento ed il termine può cominciare a decorrere anche quando l'assicurato
non subisce alcuna perdita di guadagno o non esercita alcuna attività lucrativa
(DTF 105 V 159; RCC 1979 p. 281, 1970 p. 402). Una diminuzione della capacità
di lavoro del 20% soddisfa già la nozione legale (Pratique VSI 1998 p. 126).
Alla
scadenza del termine di 360 giorni l'assicurato deve presentare un'incapacità -
questa volta - di guadagno del 40% almeno, che verrà definita secondo i disposti
dell'art. 28 LAI.
Ritornando
al caso concreto, dagli atti di causa risulta che antecedente al 2003
l’assicurato ha conosciuto dei periodi d’incapacità lavorativa dal punto di
vista somatico, dovuti in particolare all’infortunio del 2001, ma non di notevole
durata e quindi non computabili ai fini dell’art. 29 cpv. 1 LAI. Il SAM ha per
contro correttamente ritenuto lo stato di salute invalidante dell’assicurato
presente come tale dal 1° gennaio 2003. Infatti, nel rapporto 4 settembre 2004
l’allora psichiatra curante ha attestato un’incapacità lavorativa duratura dal
1° gennaio 2003, corrispondente all’inizio del terapia (doc. AI 16-3).
2.9. Facendo
riferimento al già citato rapporto 24 ottobre 2005 del dr. __________,
l’assicurato sostiene che l’inabilità psichica deve essere sommata a quella di
natura somatica.
Al riguardo va fatto presente che, secondo la giurisprudenza
dell’Alta Corte, per determinare il grado di inabilità lavorativa di un
assicurato che soffre di diverse patologie non si devono semplicemente sommare
le singole valutazioni, bensì si deve far capo ad un giudizio globale che
scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti
interessati; l'Alta Corte ha inoltre osservato che la questione a sapere se i
singoli gradi di inabilità si possano sommare e se del caso in quale misura è
una problematica squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette
in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001 nella causa D, I 338/01,
pubblicata in RDAT 2002 I no. 72 pag. 485, confermata nella STFA del 19 agosto
2005 nella causa D., I 606/03).
Nel
rapporto 29 maggio 2006 il SAM ha sostenuto:
"
La patologia psichiatrica e quella
reumatologica non devono essere sommate, poiché entrambe prendono in
considerazione il dolore cronico e la necessità di pause.
La patologia psichiatrica considera pure l'umore
deflesso e lo stato ansioso." (Doc. AI 38)
Nel
merito, questo TCA non ha motivo per mettere in discussione tale valutazione,
riservato tuttavia l’esito del nuovo accertamento.
2.10. In
conclusione, visto quanto sopra, la decisione impugnata va
quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI, affinché proceda
all’accertamento medico succitato, al fine di chiarire sia l’aspetto
diagnostico, sia le ripercussioni dei disturbi sulla capacità lavorativa del
ricorrente nella propria professione come in altre attività adeguate.
In
esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà nuovamente
sul grado d’invalidità dell’assicurato, rispettivamente sull’entità della rendita.
2.11. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ Le decisioni 14 maggio
Fatti
2007 sono annullate.
§§ Gli atti sono rinviati
all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando 2.6.
2. Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
L’Ufficio
AI dovrà inoltre versare all’assicurato fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili
(IVA inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
Considerandi
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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