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Decisione

32.2007.210

Ricorso dell'assicurato al TCA contro decisione dell'UAI di restituzione di somme percepite a torto,invocando la sua buona fede.L'esame della buona fede concerne tuttavia la procedura di condono,per l

25 giugno 2008Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

1.3. Contro

questa decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un

tempestivo ricorso al TCA, chiedendo che la decisione impugnata venga

annullata, per le seguenti ragioni:

"

1. Il qui ricorrente, per una grave malattia,

veniva messo al beneficio di prestazioni AI sottoforma di mezza rendita di

invalidità per il periodo dall’1.11.2005 al 31.3.2006.

Considerandi

2.

Siccome nella decisione era stabilito un

diritto di rendita limitato al periodo 01.11.2005-31.03.2006, visti i pagamenti

susseguenti, il qui ricorrente chiamava la Cassa, parlandone con il signor __________.

In particolare, gli comunicava che stava

lavorando e che dunque non capiva perché gli veniva pagata una rendita.

L’impiegato della Cassa lo rassicurava,

aggiungendo che vi sarebbero stati pagamenti fino al termine della sua vita

professionale.

3.

La decisione giunta con la richiesta di

rimborso non è pertanto accettabile perché l’assicurato qui ricorrente ha

ricevuto gli importi in buona fede ed egli deve perciò essere protetto in tale

sua qualità.

In effetti egli ha fatto tutto quanto era da lui

legalmente esigibile informando la Cassa, chiedendo spiegazioni e ricevendo la

risposta della quale scritto sopra.

(…)

4.

A ulteriore qualifica

della buona fede del qui ricorrente è il fatto che, poco dopo la telefonata

avuta con l’impiegato della Cassa, gli veniva trasmessa la carta di

legittimazione con una validità sino al 31.12.2008. E con ogni evidenza questo

elemento non poteva far altro che qualificare le risposte avute e quindi il suo

diritto di ricevere la rendita della quale oggi per contro gli viene reclamato

il rimborso.” (I)

1.4

Nella

risposta del 12 giugno 2007 l’UAI ha osservato:

"

Abbiamo preso atto delle motivazioni

dell’assicurato e osserviamo quanto segue.

L’Ufficio dell’assicurazione invalidità, con

decisione del 25 settembre 2006 ha assegnato all’assicurato una rendita d’invalidità del 50%

dall’1.11.2005 senza limitazione, benché la motivazione della decisione

precisasse che la rendita era assegnata solo fino al 31.3.2006. L’assicurato ha

percepito la rendita fino al mese di aprile 2007. Con decisione del 31 maggio

2007.

la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto la restituzione

dell’importo versato a titolo di rendita per il periodo da aprile 2006 a aprile 2007.

L’assicurato sostiene di avere segnalato alla

Cassa di compensazione di percepire senza diritto le citate rendite in quanto

verosimilmente non dovute e di essere stato informato di non preoccuparsi. Egli

sostiene quindi di aver percepito tali importi in buona fede e di non essere

pertanto soggetto all’obbligo di restituzione sancito dall’art. 25 LPGA.

Le condizioni per l’esenzione da tale obbligo in

concreto non sono date.

In particolare il ricorrente riconosce di essersi

reso conto di non avere diritto alle citate prestazioni. La decisione di

rendita di cui sono parte integrante le motivazioni indica la limitazione del

diritto alla rendita nel tempo. La segnalazione che l’assicurato avrebbe fatto

all’amministrazione, indicando che stava lavorando e dunque non capiva perché

gli veniva pagata la rendita con la relativa rassicurazione da parte

dell’impiegato che egli avrebbe ricevutola rendita fino al termine della sua

vita professionale è una semplice affermazione di parte non dimostrata e

contestata. Sarebbe comunque stata un’indicazione della cui inesattezza il

ricorrente avrebbe potuto immediatamente rendersi conto, solo leggendo la

decisione per intero, e non idonea a creare aspettative protette dalla buona

fede.

La giurisprudenza ha in particolare chiarito che

il destinatario di una decisione non può prevalersi di un’omissione, di

un’ambiguità o di un errore manifesto, agevolmente rilevabili usando al

diligenza richiesta dalle circostanze (DTF 117 Ia 297). È questo il caso.

La richiesta di restituzione fatta con la

decisione del 31 maggio 2007 dalla Cassa cantonale di compensazione è corretta

e una relativa esenzione non è giustificata. Si chiede dunque che codesto

lodevole Tribunale voglia confermare la decisione impugnata e,

conseguentemente, respingere il ricorso.” (IV)

1.5

In data 25

gennaio 2008 il patrocinatore dell’assicurato ha comunicato al TCA di non avere

particolari osservazioni da presentare riguardo al contenuto dell’incarto AI,

confermando la richiesta di accoglimento del ricorso (IX).

Tale

scritto è stato trasmesso all’amministrazione (X), per conoscenza.

in

diritto

In

ordine

2.1

La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1

della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni

(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio

2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;

STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata

in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98

del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2

Il 1°

gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

Occorre

qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza

di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono

determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la

fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid.

1).

Dal

momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è

realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione

della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati

in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

2.3

Secondo

l’art. 25 LPGA, le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite.

La restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e

verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cpv. 1; cfr. art. 4 OPGA). Il

capoverso 2 prevede che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo

un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto

conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della

prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto

penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è

determinante. I principi applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono

dedotti dalla legislazione e dalla giurisprudenza anteriore che conserva

pertanto la sua validità (STFA del 12 marzo 2004 nella causa D., K 147/03).

Per

costante giurisprudenza, la restituzione delle prestazioni presuppone, di

regola, che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una

revisione processuale della decisione con la quale le prestazioni litigiose

sono state versate (DTF 126 V 42 consid. 2b). In effetti l’amministrazione può

riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata

oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la

correzione ha un’importanza rilevante (DTF 126 V 23 consid. 4b, 126 V 46

consid. 2b, SVR 1997 ALV N° 101, pag. 309 consid. 2a e riferimenti; DLA 1998 N.

15, pag. 76, consid. 3b) oppure deve procedervi se si manifestano nuovi

elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica

differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (STFA del 20

ottobre 2000 nella causa C., C 25/00; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547, 1985 p.

63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,

Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).

È tenuto

alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale,

da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi

stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in

buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della

buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di

condono (Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den

Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione

francese; STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C., C 25/00). Il principio della

restituzione sancito all'art. 25 LPGA (vecchio 47 cpv. 1 LAVS) - analogo alle

regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr.

art. 62ss CO) - ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito

dell'AVS e delle leggi ad essa correlate (LAI e LPC), nel senso che, se il

principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la

persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura

distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la

restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 25 LPGA, art. 47 cpv. 1,

2a frase vLAVS e art. 79 vOAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse

et survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 nella causa P.).

2.4

Nella

fattispecie in esame, è indubbio che l’assicurato avesse diritto ad una mezza

rendita di invalidità limitatamente al periodo compreso fra il 1° novembre 2005

e il 31 marzo 2006, come risulta dalla motivazione della decisione del 25

settembre 2006 dell’UAI (cfr. doc. 33-2).

Ne deriva

che la continuazione del versamento della mezza rendita dopo il 31 marzo 2006,

contrariamente a quanto stabilito nella decisione del 25 settembre 2006, è

errata.

Il

ricorrente, del resto, non contesta di avere ricevuto, dopo il 31 marzo 2006

(giorno indicato nella motivazione della decisione del 25 settembre 2006 come

termine del periodo in cui aveva diritto a percepire una mezza rendita di

invalidità limitata nel tempo, cfr. doc. 33-2), gli importi litigiosi (mezza

rendita di invalidità versatagli nel periodo intercorrente tra il 1° aprile

2006.

e il 31 aprile 2007), ma afferma, in sostanza, di avere prontamente

informato la Cassa dell’errore e di avere ricevuto rassicurazioni da parte del

funzionario in merito alla correttezza del versamento anche dopo il 31 marzo

2006, invocando quindi la sua buona fede.

L’esame

della buona fede concerne, però, la procedura di condono, essendo la stessa uno

dei presupposti per poterne beneficiare (cfr. art. 25 cpv. 1 LPGA, che prevede

che “(…) la restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era in

buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà” e art. 4 OPGA,

concernente il condono, che al cpv. 1 precisa che “se il beneficiario era in

buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore rinuncia

completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse”).

Il modo

di agire dell’assicurato non è quindi stato corretto: come risulta in calce

alla decisione impugnata (cfr. doc. A, riportato per esteso al consid. 1.2.),

l’assicurato aveva la facoltà di ricorrere al TCA contro la decisione di

restituzione dell’UAI (se non concordava con il principio della restituzione o

con l'importo richiesto dall'amministrazione) oppure di inoltrare all’Ufficio

AI una domanda di condono, se riteneva di avere ricevuto in buona fede delle

prestazioni non dovute.

La buona

fede dell’assicurato andava quindi invocata nell’ambito di una domanda di

condono, che andava presentata all’Ufficio AI e non direttamente al Tribunale.

In simili

circostanze, il TCA non può che ritenere irricevibile il ricorso

dell’assicurato.

Gli atti

vengono trasmessi all’UAI affinché, una volta cresciuta in giudicato la

presente sentenza, decida in merito alla domanda di condono dell’assicurato

(art. 25 cpv. 1 LPGA).

Al

riguardo va infatti ricordato che, per costante giurisprudenza, è possibile

pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in

giudicato formale della decisione di restituzione, visto che unicamente in quel

caso tale obbligo è stabilito definitivamente.

2.5

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- sono poste a carico

dell’assicurato ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è irricevibile.

2. Gli atti

vengono trasmessi all’UAI affinché, una volta cresciuta in giudicato la

presente sentenza, decida in merito alla domanda di condono dell’assicurato.

3. Le spese

per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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