32.2007.214
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31 luglio 2008Italiano76 min
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Numero d'incarto:
32.2007.214
Data decisione, Autorità:
31.07.2008, TCA
Titolo:
UAI ha a giusta ragione negato all'assicurata il diritto a prestazioni,essendo ella ancora abile al lavoro al 70% in attività leggere adeguate alle sue condizioni di salute - come accertato nella perizia del SAM - e risultando,dal confronto dei redditi,un grado di invalidità inferiore al 40%
AFFEZIONE PSICHICA
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
DIRITTO ALLA RENDITA
PERIZIA
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 69 cpv. 1bis LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 61 let. f LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.214
cr
Lugano
31 luglio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 25 giugno 2007 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 29 maggio 2007 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nata
nel __________, attiva in qualità di inserviente presso una scuola materna, in
data 19 dicembre 2005 ha
presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti (orientamento
professionale, avviamento ad altra professione, collocamento in un altro posto
di lavoro, rendita), segnalando di essere affetta da “dolori diffusi e cronici
da sindrome fibromialgica, dolori acuti cronici alla schiena, depressione a
seguito fibromialgia” (doc. 1/1-8).
1.2. Esperiti gli
accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia
pluridisciplinare a cura del Servizio Accertamento Medico dell’Assicurazione
Invalidità (SAM), con decisione del 29 maggio 2007 l’Ufficio AI ha respinto la
richiesta di prestazioni, ritenendo che l’assicurata conserva una capacità
lavorativa del 70% in attività leggere adeguate e, dal confronto dei redditi, è
risultato un grado di invalidità del 31%, insufficiente per avere diritto ad
una rendita (doc. 45/1-3).
1.3. Contro
questa decisione l’assicurata, rappresentata dall’avv. __________, ha inoltrato
un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo, in via principale, l’attribuzione di
una mezza rendita di invalidità e, in via subordinata, di un quarto di rendita.
Ella ha
inoltre chiesto la concessione dall’assistenza giudiziaria con gratuito
patrocinio per la procedura ricorsuale (doc. I).
Sostanzialmente
la ricorrente ha contestato la valutazione del SAM, che, contrariamente al
parere dei suoi medici curanti (a mente dei quali il grado di capacità
lavorativa, dal profilo reumatologico e psichiatrico, non è superiore al 50%),
ha ritenuto l’assicurata, a partire dal mese di ottobre 2004, inabile al lavoro
al 40% nella sua attività di inserviente, ma abile al lavoro al 70% in attività
adeguate, medio-leggere, non troppo monotone, con possibilità di alternare le
posizioni corporee.
L’assicurata
ha poi contestato la valutazione economica effettuata dall’amministrazione,
criticando in particolare il reddito da invalida calcolato dalla consulente
nell’attività di operatrice socio-assistenziale. Ella ha contestato che tale
attività possa essere ritenuta esigibile, tenuto conto dei suoi limiti
funzionali. L’assicurata ha poi criticato anche le altre attività ritenute
esigibili dalla consulente, evidenziando che tali impieghi, che non sono
leggeri, non consentono di alternare le posture e sono monotoni, contrastano
sia con le indicazioni fornite dai curanti, dr. __________ e dr. __________,
sia con quelle del SMR.
L’insorgente ha considerato infine che la sola
attività compatibile con i suoi limiti funzionali sia quella attualmente svolta
di inserviente presso una scuola materna. Per tali ragioni, ritenendosi abile al
lavoro al 50% in questa attività, con conseguente grado di invalidità del 50%,
ella chiede che le venga attribuita una mezza rendita. Nel caso in cui, per
contro, dovesse venire considerata abile al lavoro al 60%, come ritenuto dal
SAM, il suo grado di invalidità sarebbe del 40%, con conseguente diritto ad un
quarto di rendita (I).
1.4. L’UAI, in
risposta, dopo aver ribadito la correttezza della perizia del SAM, ha
confermato la sua decisione, osservando che risultano esigibili per
l’assicurata sia l’attività di operatrice socio-assistenziale, in quanto
rispettosa dei suoi limiti funzionali, sia altre attività, leggere, poco
qualificate, nel settore dell’industria e nel terziario (IV).
1.5. Pendente
causa il TCA ha chiesto al SAM di precisare se le attività segnalate dalla
consulente in integrazione professionale sono medicalmente esigibili oppure no
e per quali motivi e di indicare che cosa si intende affermando che
l’assicurata può svolgere attività adeguate “non troppo monotone” (doc.
VI).
Il dr. __________ del SAM ha risposto in data 20 giugno
2008 (IX).
L’UAI ha
formulato le proprie osservazioni in merito con scritto del 1° luglio 2008
(XII), mentre l’assicurata con scritto del 24 giugno 2008 (XI).
Le
osservazioni dell’amministrazione e quelle della ricorrente sono state
trasmesse alla relativa controparte (XIII, XIV), per conoscenza.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il 1°
gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono
determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la
fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid.
1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è
realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione
della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati
in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Il TCA è
chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha negato
all’assicurata il diritto a prestazioni.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp.
216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84
consid. 1b).
Nella DTF
107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è
tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una
carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o
linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza
confermata dal TFA con una sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra
parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione
di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale
per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al
proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF,
per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su
opposizione).
L’Alta
Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di
pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo
successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una
modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità
essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di
decidere.
Tale
principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno
2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,
Fatti
I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002
nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003
nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.4. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità
cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo
al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere
dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del
lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298
consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324;
RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998
nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i
quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art.
4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali
propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono
considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono
turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità
di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la
misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più
oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le
psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische
Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi
(STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998
nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a
con riferimenti).
In
una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri
per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca
un’incapacità di guadagno duratura.
Tali criteri sono stati così riassunti dal TFA in un’altra sentenza
I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così
espresso:
"
6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo
da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche,
per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente
necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una
incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2,
destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF
130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un
disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a
determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa
suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art.
4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit
und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den
Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri
[editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in
particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo
principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da
dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da
rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo
sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro
oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI
2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in
fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali,
presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di
notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri
criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche
accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione
senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale,
un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto
"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi
profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza
di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore
somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i
riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare
ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero
delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno
ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29
gennaio 2003 in re P., I
129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).
In tale contesto, l'esperto chiamato ad
esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della
ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato
(VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."
Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:
"
5.2 In una recente
sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità
presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica
di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa
di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni
organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi
stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione
sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato,
senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso
tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto
psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn")
oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle
regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi
profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del
21 aprile 2004 in re P., I
870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c;
Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine
Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in
der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori],
Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80
segg.)."
In
una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004 pubblicata in DTF 131 V 49 l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore
somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei
criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi
a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione
sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le
limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei
sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a
prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una
notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;
l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza
in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i
lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;
l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante
il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im
Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:
Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno
studio approfondito di Winchkler e Foerster).
La nostra Massima Istanza in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata nella
propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia,
rilevando:
"
(…)
Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente
sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione
nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che
non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione
la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli ambienti
medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose similitudini con
i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal profilo giuridico,
e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per analogia i principi
sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da dolore somatoforme
qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di una fibromialgia.
Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve
presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere
sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131
V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve
comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati
fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di
fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi
negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante
per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un
processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe
croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le
manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure
ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo
nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di
una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato
psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di
un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto
tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di
disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno
alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni
legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi.
(…)” (STFA del 19 maggio 2006 nella causa O., I 873/05)
In una sentenza 9C_35/2007
del 4 aprile 2008, l'Alta Corte ha sottolineato:
" (...)
Quanto agli effetti invalidanti della
fibromialgia, invocati con il ricorso e negati nel caso di specie dal primo
giudice sulla scorta della valutazione del Servizio X.________, basta il rilievo
che, in analogia a quanto stabilito in materia di disturbo somatoforme da
dolore persistente, la malattia non è di regola atta a determinare una
limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare
un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI e che comunque le condizioni per
eccezionalmente ammettere una siffatta ipotesi non sono certamente date in
concreto in assenza di una comorbidità psichiatrica importante (in casu:
sintomatologia depressiva descritta in totale regressione) e in presenza di una
(chiara) tendenza all'esagerazione riscontrata dal dott. J.________ (DTF 132 V
65 consid. 4.2.1 e 4.2.2 pag. 70 seg.; 131 V 49 consid. 1.2 pag. 50; 130 V 352
consid. 2.2.3 pag. 353 seg. e consid. 3.3.1 pag. 358). (...)"
In
una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito
che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in
particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata
sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto
scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del
Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4).
(…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.5. Nel caso in
esame, con lo scopo di accertare lo stato di salute dell’assicurata, l’Ufficio
AI ha affidato al SAM il mandato di esperire una perizia pluridisciplinare. In
tale ambito, i medici del SAM hanno valutato la patologia reumatologica (dr. __________),
quella psichiatrica (dr.ssa __________) e quella gastroenterologica (PD dr. __________).
L’aspetto reumatologico è stato vagliato dal dr. __________,
specialista FMH in reumatologia, che nel suo referto del 18 dicembre 2006 ha posto le diagnosi con influsso
sulla capacità lavorativa di “sindrome algica generalizzata in reumatismo delle
parti molli, tendenza ad ipermobilità articolare, nota epatite C” (doc. 29-23).
Il dr. __________ ha considerato l’assicurata, da
un punto di vista strettamente reumatologico, abile al lavoro al 100% con un
rendimento massimo del 100% in attività medio-leggere, non troppo monotone, con
possibilità di alternare le posizioni corporee, dal 25 ottobre 2004; come
ausiliaria di pulizie e infermiera aiuto-domiciliare, il dr. __________ ha
giudicato l’interessata abile al lavoro al 75%, dal 25 ottobre 2004 (doc.
29-24).
L’aspetto psichico è invece stato vagliato dalla dr.ssa
__________, medico-chirurgo specialista in psichiatria, che nel suo referto del
19 dicembre 2006, posta la diagnosi di “disturbo di personalità misto
(ICD10-F61.0) in fase di discreto compenso; iperalimentazione associata a
disturbi psicologici di altro tipo (ICD10-F50.4); disturbo somatoforme da
dolore persistente (ICD10-F45.4); sindrome affettiva persistente non
specificata (ICD10-F34.9)”, ha ritenuto l’interessata, dal profilo strettamente
psichiatrico, inabile al lavoro al 30%, a causa del suo stato clinico e “a
scopo preventivo, per evitare il rischio di una più rilevante compromissione
del funzionamento globale” (doc. 29-18).
La dr.ssa __________ ha rilevato che potrebbe
essere utile all’assicurata l’assunzione di una terapia più confacente al suo
stato di salute (doc. 29-19).
L’aspetto gastroenterologico è stato vagliato dal
PD dr. __________, spec. FMH in medicina interna - gastroenterologia, il quale,
nel suo referto del 26 dicembre 2006, ha posto le diagnosi di “epatite C cronica, genotipo ignoto, segni di
steatofibrosi nella monografia addominale; sintomi di reflusso
gastroesofageale; disturbi addominali con frequenti defecazioni, diarrea circa
dal 1982, non ancora indagati, non è esclusa una celiachia; stato da 5 coliche
renali, teoricamente possibile in una malattia dell’intestino tenue e/o
iperparatiroidismo, nella documentazione mancano risultati per escludere o confermare”
(doc. 29-27).
Sulla base di tali constatazioni, il dr. __________
ha concluso che “l’epatite C cronica, il reflusso gastroesofageale e i
disturbi relativi alle frequenti defecazioni (possibile origine funzionale) non
giustificano un’inabilità lavorativa” (doc. 29-27).
Globalmente,
quindi, nel rapporto peritale del 17 gennaio 2007, i medici del SAM, sulla base
delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali della
ricorrente presso il citato centro d’accertamento, hanno posto le diagnosi con
influsso sulla capacità lavorativa di “reumatismo delle parti molli con
tendenza ad ipermobilità articolare; sindrome affettiva persistente non
specificata; disturbo somatoforme del dolore persistente; disturbo di
personalità misto in fase di discreto compenso”, mentre quali diagnosi senza
ripercussioni sulla capacità lavorativa hanno indicato quelle di “epatite
cronica HCV correlata, genotipo ignoto, segni di steato-fibrosi all’esame
sonografico addominale, senza segni di insufficienza epatica; disturbi
addominali con frequenti defecazioni di origine non chiarita (una celiachia non
è esclusa); iperalimentazione associata a disturbi psicologici di altro tipo
con obesità corporea (BMI 40%); ipertensione arteriosa non trattata; pregressa
tossicodipendenza da oppiacei” (doc. 29-9+10).
Quanto alla capacità lavorativa, i medici del SAM
hanno ritenuto l’assicurata inabile al lavoro al 40% nella sua precedente
attività di ausiliaria e inserviente presso una scuola materna (doc. 29-12) e
abile al 70% in attività semplici adeguate, leggere, non troppo monotone, con
possibilità di alternare le posizioni corporee (doc. 29-13). Tali percentuali
di abilità lavorativa sono, secondo i medici del SAM, presenti dal mese di
ottobre 2004 (doc. 29-13).
2.6. Per costante
giurisprudenza (cfr. STF 9C
13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare
l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è
necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o
eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre
un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali
attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante
elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente
esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid.
4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2
pag. 134; 114 V 310 consid. 3c
pag. 314; 105 V 156 consid. 1
pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle
indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente
ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228
seg.).
Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso
valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli
esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta
l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)
e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento
della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I
355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U
330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser,
Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18
marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche
eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di
evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici
specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a
conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili
(DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.;
STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa
S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato
rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta
Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che
sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in
particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione
invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove
è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la
propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per
quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono
tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
In
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte
federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(DTF 125 V 354).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da
medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).
Il TFA,
in una sentenza I 938/05 del 24 agosto 2006 si è espresso sul valore probatorio
delle opinioni espresse dai medici SMR nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità,
sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR
non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2 L'on ne saurait certes
mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre
d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que
l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS
sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;
toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre
médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire
de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports
médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des
critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du
SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul
motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard
du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du
contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance
particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La
recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)" (consid. 3.2)
Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve
adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del
disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella
quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal
paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto
dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi
handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27
settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).
2.7. Nell’evenienza
concreta, questo Tribunale, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di
salute della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione
prima dell’emissione della decisione qui impugnata, dopo attento esame della fattispecie, non ha motivi per mettere in
dubbio la valutazione effettuata dai medici del SAM, che soddisfa i requisiti
posti dalla giurisprudenza affinché un rapporto medico abbia pieno valore
probatorio (cfr. consid. 2.6.) e può quindi validamente servire da base al
presente giudizio senza che si riveli necessario procedere ad ulteriori misure
d’istruzione (perizia medica giudiziaria).
I medici del SAM hanno in effetti tenuto conto
delle singole affezioni invalidanti di cui l’assicurata è affetta, giungendo ad
una conclusione logica e priva di contraddizioni in merito alla capacità
lavorativa del 60% nella precedente professione di inserviente di una scuola
materna e del 70% in attività leggere adeguate, rispettose dei suoi limiti
funzionali.
Tali conclusioni sono poi state fatte proprie dal
dr. __________ del SMR.
Il dr. __________ ha approfonditamente vagliato le
problematiche reumatologiche, constatando la presenza di un reumatismo delle
parti molli con 11 punti fibromialgici positivi su 18, l’assenza di sinoviti o
tenosinoviti alle articolazioni delle estremità superiori ed inferiori, la
presenza di una mobilità praticamente libera del rachide cervicale e lombare.
Sulla base delle sue constatazioni, lo specialista ha quindi ritenuto che, da
un punto di vista strettamente reumatologico, l’assicurata vada considerata inabile
al lavoro al 25% come infermiera aiuto-domiciliare, ma pienamente abile al
lavoro in attività medio-leggere adeguate, rispettose dei suoi limiti
funzionali (doc. 29-24).
Il TCA non ha motivo per distanziarsi da queste
conclusioni, che non sono state smentite in sede ricorsuale da altri certificati
medico-specialistici attestanti delle patologie reumatologiche maggiormente
invalidanti.
Analogo discorso vale con riferimento alle
problematiche psichiche, approfonditamente valutate dalla dr.ssa __________, la
quale ha giudicato l’interessata inabile al lavoro al 30% per motivi
psichiatrici, a causa del disturbo della sfera affettiva con carattere
persistente che la affligge, associato ad un disturbo del dolore cronico, con
deflessione del tono dell’umore di grado medio-lieve (doc. 29-18).
Il TCA non ha motivo per scostarsi neppure da
questa valutazione specialistica, che del resto non è stata smentita in sede
ricorsuale da altri certificati medico-specialistici attestanti delle patologie
maggiormente invalidanti.
Infine, anche i disturbi gastroenterologici sono
stati attentamente esaminati dal PD dr. __________, giungendo alla conclusione
che gli stessi non giustificano un’inabilità lavorativa (doc. 29-27).
Il TCA può fare proprio questo apprezzamento
specialistico, non contraddetto del resto da altri certificati
medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti.
Va qui
ricordato che se, da una parte, la
procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i
fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,
dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la
sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione
della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende
in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente
esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai
fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le
conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Si
ricorda tuttavia alla ricorrente che il presente giudizio non pregiudica
eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per
l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento
impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V
140 e 129 V 4).
Tutto ben
considerato, dunque, a mente del TCA non vi sono motivi per distanziarsi dalle
conclusioni dei medici del SAM, alle quali deve essere attribuita, secondo la
giurisprudenza citata in precedenza (cfr. consid. 2.6.), forza probatoria
piena, in quanto approfondite, complete e motivate.
Pertanto,
stante quanto sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato
di intraprendere tutto
quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito
economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400
e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid.
4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere
dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza
preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che
l’assicurata sia abile al lavoro al 60% nella sua precedente attività, ma abile
al 70% in attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali (cfr. doc.
29-13, in cui i medici del SAM
hanno indicato che, citiamo “dal lato medico-teorico l’assicurata potrebbe potenzialmente
esercitare anche altre attività semplici, compatibili con l’età e la formazione
finora acquisita, di tipo medio leggero, non troppo monotone, con possibilità
di alternare le posizioni corporee, raggiungendo una capacità lavorativa nella
misura del 70%”).
2.8. Sul mercato
generale del lavoro esistono delle attività, essenzialmente di controllo e di
sorveglianza, che l’interessata, malgrado il danno alla salute, sarebbe in
grado di esercitare al 70%.
Per
costante giurisprudenza la questione relativa alle attività professionali
concretamente realizzabili è di competenza del consulente in integrazione
professionale (cfr. STF 9C
13/2007 del 31 marzo 2008 citata al consid. 2.6.).
Ora, nel caso concreto, la consulente IP, nel suo rapporto del 21 marzo 2007, ha indicato quali attività esigibili,
nel rispetto delle limitazioni mediche, sia l’attività di operatrice
socio-assistenziale, nella quale l’assicurata si è formata, con compiti
essenzialmente di accompagnamento, sia attività medio-leggere, a postura
variabile, non qualificate, nel settore secondario e nel settore terziario
(doc. 33-2).
Il patrocinatore ha contestato innanzitutto
l’esigibilità della professione di operatrice socio-assistenziale, indicando
che “l’attività di operatrice socio-assistenziale prevede mansioni di cura e
governo delle abitazioni e di igiene corporale degli utenti e implica sforzi
fisici non indifferenti (pulizie domestiche, spostamento degli utenti, ecc.)”
(I).
Il rappresentante dell’assicurata ha poi criticato
l’esigibilità delle attività elencate dalla consulente, indicando che “le
attività prese in considerazione dalla decisione dell’Ufficio AI contrastano in
modo stridente tanto con le considerazioni espresse dai medici curanti, dr. __________
e dr. __________, quanto con le raccomandazioni del medico del servizio medico
regionale dell’AI: esse sono tutt’altro che leggere, estremamente monotone e
offrono poche, se non nulle, possibilità di alternare le posizioni corporee”
(I).
Il TCA constata innanzitutto che la consulente, nel suo rapporto
del 21 marzo 2007, ha ritenuto esigibile l’attività di
operatrice socio-assistenziale, nella quale l’assicurata si è formata,
precisando che “tenendo in considerazione le limitazioni indicate in sede
medica, si può ritenere che l’assicurata potrebbe svolgere senza particolari problemi
le mansioni di accompagnamento (es. passeggiate, fare la spesa, ore di studio,
…) mentre potrebbe esserci una leggera limitazione per le mansioni maggiormente
legate all’assistenza (es. pulizia, toilette, …)” (doc. 33-2).
A mente di questo Tribunale, l’attività di
operatrice socio-assistenziale, che implica anche funzioni di assistenza, non è
concretamente esigibile, tenuto conto delle condizioni di salute globali
dell’interessata. Da notare inoltre che l’interessata non ha mai svolto tale
attività.
Comunque, come vedremo qui di seguito (cfr.
consid. 2.9.), a prescindere dall’esigibilità dell’attività di operatrice
socio-assistenziale - per la quale l’interessata presenta delle limitazioni
nelle mansioni legate all’assistenza - l’assicurata non avrebbe comunque
diritto ad una rendita, ritenuta l’esistenza sul mercato del lavoro di altre
attività adeguate, che ella potrebbe svolgere al 70%.
Infatti, nel caso di
specie, secondo questo Tribunale, all’assicurata può essere
ragionevolmente chiesto di sfruttare la sua residua capacità lavorativa in quei
settori d’attività accessibili a lavoratori non qualificati,
con mansioni semplici e ripetitive.
Tali attività sono senz’altro esigibili, in
quanto rispettose dei limiti funzionali dell’interessata e compatibili con le
sue patologie, come espressamente indicato dal dr. __________ del SAM
rispondendo ad una richiesta di precisazioni da parte del TCA (cfr. doc. VI).
Nel suo scritto di risposta del 20 giugno 2008, il
dr. __________ del SAM ha infatti evidenziato che le attività indicate dalla
consulente IP sono medicalmente esigibili “in quanto a nostro avviso
rispettano le esigenze riguardanti le limitazioni della capacità funzionale
descritte nella perizia. Si tratta in effetti di mansionari per lo più
semplici, con carico medio-leggero, che permettono al soggetto di alternare la
postura sul lavoro” (doc. IX).
Quanto poi alla critica del patrocinatore circa
la non esigibilità delle attività esposte dalla consulente IP, in quanto attività
monotone (come ad esempio il lavoro a catena) e quindi contrarie ad una delle
limitazioni funzionali poste in sede medica (laddove si è indicato che
l’assicurata può svolgere “attività non troppo monotone”), il dr. __________ del
SAM, rispondendo ad una richiesta di precisazioni del TCA, ha precisato che
l’espressione “attività non troppo monotone” va intesa nel senso che sono da
evitare “le posture di lavoro coatte, vale a dire dove il soggetto è
obbligato a mantenere la posizione di lavoro sia seduta che eretta per più di
un’ora senza quindi la possibilità di alternare le posizioni corporee o
deambulare” (doc. IX).
Le attività indicate dalla consulente IP sono
rispettose di queste limitazioni funzionali.
Va infatti rilevato che
specialmente nell’ambito industriale, ma anche nel settore delle prestazioni di
servizio, vi sono, in effetti, delle attività di mera sorveglianza – fisicamente
leggere – che non presuppongono particolari attitudini intellettuali e che possono essere svolte sia in posizione seduta che in piedi (per es.
attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.)
con la possibilità anche di variare frequentemente la postura.
Alla luce
di queste considerazioni, non possono quindi essere accolte le critiche
formulate dal patrocinatore dell’interessata, il quale, anche a fronte delle
precisazioni fornite al TCA dal dr. __________ del SAM, ha ribadito che le
attività indicate dalla consulente non permettono di alternare convenientemente
le posizioni corporee, aggiungendo che “l’attività di operaia in una catena
di produzione o di commessa addetta al riempimento degli scaffali comporta
necessariamente la ripetitività dei movimenti, seppur semplici e con carico
medio-leggero, che non permette al soggetto di alternare sufficientemente la
postura sul lavoro” (XI).
Viste le precisazioni fornite dal SAM, le
attività indicate dalla consulente IP devono quindi essere considerate
esigibili, in quanto rispettose dei limiti funzionali dell’interessata, ritenuto
inoltre che all'assicurata incombe l’obbligo di intraprendere tutto quanto sia
ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico
cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278
consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572) segnatamente
mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una
nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze
ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen
Sozialversicherungs-recht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg).
Al
riguardo, è utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se
è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione
rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti
sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera
attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TFA ha in
particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale
e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e
sorveglianza (cfr. VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA del 25 febbraio 2003, U
329/01, consid. 4.7).
2.9. Ai fini
della valutazione economica, il dossier è stato trasmesso alla consulente in
integrazione professionale.
Nel suo rapporto del 21 marzo 2007, tenuto conto
dei dati medici, la consulente ha proceduto alla determinazione del grado
d’invalidità in attività adeguate mediante il consueto raffronto dei redditi
(anno di riferimento 2005).
Stabilito un reddito da valida di fr. 43’242
annui - corrispondenti a quanto l’assicurata avrebbe guadagnato come inserviente
presso la scuola dell’infanzia di __________ - e un reddito da invalida di fr. 30’030
annui – calcolati in base a quanto potrebbe percepire l’assicurata come
operatrice socio-assistenziale con AFC (fr. 4'200 x 13 mensilità), ritenuta una
capacità lavorativa del 70% e apportando una riduzione del 15% “per quelle
mansioni che non permettono di rispettare completamente i limiti funzionali”
– la consulente ha determinato un grado di invalidità del 31%, non giudicando
opportuno alcun provvedimento professionale, ma osservando che “potrebbero
esserci i presupposti per attivare un aiuto al collocamento. Tale possibilità
potrà essere concessa unicamente se l’assicurata ne farà esplicita richiesta”
(doc. 33-3).
La consulente ha pure calcolato il reddito da
invalida che l’assicurata avrebbe potuto conseguire in attività adeguate, pari
a fr. 29'197 annui – calcolati secondo le tabelle RSS, in attività semplici e
ripetitive (categoria professionale 4, quartile 2), pari a fr. 49'070.- per il
2005, cui apportare una riduzione del 30% per tenere conto dell’esigibilità
lavorativa medica del 70% e un’ulteriore riduzione del 15%, così stabilita: “5%
per attività leggera e 10% in considerazione degli altri limiti funzionali
(necessità di alternare la postura che può causare una diminuzione del
rendimento)” (doc. 33-3).
Il TCA rileva che anche volendo tralasciare il
reddito da invalida conseguibile nell’attività di operatrice
socio-assistenziale e prendendo in considerazione il reddito da invalida
conseguibile in attività adeguate, come vedremo (cfr. consid. 2.9.6.),
l’assicurata non avrebbe comunque diritto ad una rendita di invalidità.
2.9.1. Preliminarmente
va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa
stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF
129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno
2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,
I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella
causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella
causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui nel caso
Considerandi
concreto sono determinanti i dati del 2005, essendo l’assicurata inabile al
lavoro parzialmente nella sua attività a partire da ottobre 2004.
La consulente ha correttamente proceduto al
raffronto dei redditi con riferimento all’anno 2005.
2.9.2
Il reddito da
valido, come stabilito dalla consulente (cfr. doc. 33-2), è pari a fr. 43’242.--
annui (2005) - corrispondenti a quanto l’assicurata avrebbe guadagnato in
qualità di inserviente presso la scuola dell’infanzia di __________ (cfr. doc. 6-1).
2.9.3
Per quanto
riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza
federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75
seg.
In
questa sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della
determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione
professionale e salariale concreta dell'interessato. Qualora difettino indicazioni
economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere
ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se
e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere
ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del
caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di
servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione),
criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte
ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario
statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di
influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha
poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi
sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione
deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire
il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
2.9.4
Partendo dalla constatazione che l'applicazione di dati
salariali statistici validi per tutta la Svizzera - quali quelli utilizzati dal
TFA si rivela essere discriminante per gli assicurati attivi in Ticino, Cantone
in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale,
ritenuto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente
percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute,
questo Tribunale, in una sentenza del 4 settembre 2000 nella causa R.,
pubblicata in RDAT I-2001, p. 250ss. e in SVR 2001 IV n. 35 - in seguito
costantemente confermata ed applicata in tutti i settori delle assicurazioni
sociali (assicurazione per l'invalidità, assicurazione contro gli infortuni e
assicurazione contro le malattie) - sentito preliminarmente il parere
dell'allora direttore dell’Ufficio federale di statistica, dottor __________,
ha così precisato la propria giurisprudenza:
" In
data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor __________,
direttore dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto del seguente tenore:
"(…)
Il Tribunale federale delle
assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in
molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da
invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di
salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate.
Al riguardo vengono in particolare
utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio CHF 4294.-- nel 1996,
cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires 1996"
pag. 17, e per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).
Al fine di applicare la giurisprudenza
federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine
di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario
conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del
danno alla salute), mi occorre sapere:
- possiamo
utilizzare il valore statistico medio (ad es. CHF 4294.-- nel 1996) così come è
anche per il Cantone Ticino? Per quale motivo?
- In caso di
risposta negativa:
Perché no? Quale
coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo
alla situazione del nostro Cantone?
(…)" (cfr. doc. V bis)
Il dottor __________ ha così
risposto in data 14 agosto 2000:
" (…)
Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia
definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è
possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità
regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità
statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori
dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua
lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista
statistico, per il Cantone Ticino.
In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998
(ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di
qualificazione richiesto dal posto occupato.
I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:
- Nel 1998
(settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo
esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi
al mese (cfr. tabella TA13).
- È ancora
possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa
categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il
settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa categoria di
lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14).
A titolo di confronto Le invio anche la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato), ripartiti stavolta
per settore economico (…)." (cfr. doc. V bis)
Al fine di non
discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono
notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da
non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati
nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ha quindi
deciso che nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella
che riflette i salari versati nella nostra regione, sulla base della seguente
argomentazione:
" Se
si ignorasse questo aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAINF è una
legge federale occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido
per tutto il paese (ad esempio CHF 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF
124.
V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati
salariali irrealistici ed in definitiva giungere ad un risultato che non
garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA
del 22 maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I 76)."
Su questi
argomenti, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia …, in RDAT II-2003,
p. 618-621 e in L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn,
Bellinzona 2004, p. 124-128;
D. Cattaneo, "La contribution du Tribunal des assurance du Canton du
Tessin à la jurisprudence suisse en matière de sécurité sociale", in
CGRSS n° 33-2004, p. 19 seg. (28-33); D. Cattaneo,
"Sentenze recenti del Tribunale cantonale delle assicurazioni", in
Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, Ed. CFPG, Helbing &
Lichtenhahn, Basilea-Ginevra-Monaco 2006, p. 135ss. (163-171).
Nell’ambito
di una procedura ricorsuale dinanzi al TFA, conclusasi con uno stralcio dai
ruoli in seguito al ritiro del ricorso (cfr. STFA U 56/03 del 7 giugno 2006),
la Presidente della Corte federale, giudice Leuzinger, il 28 aprile 2006 aveva
informato le parti (e questo Tribunale) che, citiamo:
"
… la Corte plenaria del Tribunale federale delle
assicurazioni ha stabilito l’inapplicabilità dei valori regionali (Tabella
TA13) di cui all’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) – edita
dall’Ufficio federale di statistica – per la determinazione del reddito ipotetico
da invalido."
In una
sentenza U 75/03 del 12 ottobre 2006 (pubblicata in RtiD I 2007 pag. 216 segg.
e in SVR 2007 UV n. 17 pag. 56), il TFA ha, per la prima volta, esposto le
motivazioni che hanno spinto la Corte plenaria, il 10 novembre 2005, a prendere la decisione appena
citata:
"
(...)
8.2
In primo luogo si osserva che, per un'ovvia questione di parità di
trattamento (art. 8 Cost.), un'applicazione della tabella TA13 al solo Cantone
Ticino deve essere esclusa se non si vuole creare un'inammissibile lex
ticinensis. Analoghe considerazioni di praticabilità, di parità di trattamento
e di sicurezza giuridica si oppongono quindi a un'applicazione alternativa
delle tabelle nazionali (TA1) e di quelle regionali (TA13) come pure a
un'applicazione delle prime ad alcune regioni e delle seconde alle rimanenti
regioni.
8.3
Allo stesso
modo, un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13, al posto di
quelle nazionali TA1, pur potendo, da un lato, in alcuni casi effettivamente
creare le basi per una soluzione maggiormente vicina alla realtà
economico-sociale concreta, dall'altro lato creerebbe, a ben vedere, anche
nuovi problemi dovuti al fatto che all'interno delle medesime grandi regioni si
registrano delle differenze, non sempre trascurabili. Ad esempio, nonostante le
due regioni facciano parte della medesima grande regione
"MIttelland", è notorio che i salari esistenti nel Canton Berna non
sono gli stessi di quelli del Canton Giura. Allo stesso modo, per il Vallese
occorrerebbe prendere in considerazione i salari relativi alla regione
lemanica. Ora, nell'una e nell'altra ipotesi, l'applicazione dei valori
regionali (TA13) al posto di quelli nazionali (TA1) si dimostrerebbe
maggiormente sfavorevole per questi assicurati. Si pone quindi ugualmente la
questione dell'assicurato che lavora(va) in un Cantone appartenente a un'altra
grande regione, ad esempio del lavoratore giurassiano che lavora(va) nel
Cantone di Basilea (città o campagna). Ora, se si intendesse determinare il
reddito da invalido sulla base della tabella TA13, non si farebbe altro che
spostare o restringere il cerchio geografico nel quale si iscrive ogni
determinazione di un reddito ipotetico sulla base di valori statici. In questa
maniera, però, si correrebbe pure il rischio di offuscare oltremodo l'obbligo o
l'esigibilità per l'assicurato di ridurre il danno e di andare, se del caso e
nei limiti ragionevoli, a cercare un'attività al di fuori della sua regione
abituale. Si creerebbero nuove disparità nei confronti di assicurati che abitano
a cavallo tra due o addirittura tre grandi regioni o di chi abita in una di
queste regioni e lavora in un'altra.
8.4
A ciò si
aggiunge che nella sentenza pubblicata in DTF 129 V 472, questa stessa Corte ha
precisato che, laddove una tale operazione non fosse possibile sulla base di
rilevamenti salariali DPL, il reddito da invalido va di principio definito
sulla base dei dati statistici salariali ISS applicabili nell'insieme del
settore privato (DTF 129 V 484). Ora, anche siffatta considerazione si opporrebbe
a un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13, concernenti il
settore pubblico e privato.
8.5
Non può
pertanto ammettersi una regionalizzazione nella determinazione dell'invalidità
poiché una siffatta soluzione sarebbe incompatibile con il principio
costituzionale di parità di trattamento come pure con il rango costituzionale
delle assicurazioni invalidità e infortuni quali assicurazioni federali."
In
un’altra sentenza I 790/04 del 18 ottobre 2006, il TFA ha ancora rilevato:
"
Quanto alla questione della tabella applicabile
tra le varie riportate dall'ISS, il Tribunale federale delle assicurazioni ha
recentemente stabilito, con decisione della Corte plenaria del 10 novembre
2005, non potersi (più) fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla
tabella TA13, riferentesi ai salari in relazione alle grandi regioni (cfr. pure
la sentenza del 22 agosto 2006 in re K., I 424/05, consid. 3.2.3; v. inoltre la sentenza 12 ottobre 2006 in re S., U 75/03). Il reddito
ipotetico da invalido deve di conseguenza essere valutato sulla base della
tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi nazionali conseguibili nel
settore privato. Alla luce di quanto precede non vi è (più) spazio alcuno per
ammettere una riduzione dei salari statistici, quale quella operata dai primi
giudici, che tenga conto, ispirandosi ai salari corrisposti in un vicino
cantone, che l'assicurato vive in una regione economicamente meno forte. Anche
sotto questo aspetto non può pertanto trovare conferma la valutazione del tasso
d'invalidità compiuta dalla Corte di prime cure."
Alla luce
di questa chiara giurisprudenza federale (cfr. sul tema: L. Grisanti
"Nuove regole per la valutazione dell'invalidità " in RTiD II-2006
pag. 311 segg.), il reddito da invalido deve dunque essere determinato dal TCA
applicando i valori nazionali (Tabella TA1).
Spetta
semmai al Parlamento o al Consiglio federale intervenire su questo tema, se lo
riterranno opportuno.
Il 22
giugno 2007 il Consiglio nazionale ha accolto una mozione del 2 ottobre 2006
no. 06.3466 del Consigliere nazionale Meinrado Robbiani il quale chiede che il
"Consiglio federale proceda con sollecitudine ad ovviare a questa
distorsione, adeguando le disposizioni di applicazione della legge
sull'assicurazione invalidità".
Il nuovo
art. 28a cpv. 1 LAI introdotto nell’ambito della 5a revisione della LAI,
approvata dal popolo il 17 giugno 2007, dispone che sarà il Consiglio federale
a definire il reddito lavorativo determinante per la valutazione
dell’invalidità.
Il 17
dicembre 2007 il Consigliere federale Pascal Couchepin, rispondendo ad una
domanda (07.5369) del Consigliere nazionale Meinrado Robbiani ha preannunciato
che "pour respecter les différences salariales dans les diverses régions
de Suisse, il est prévu d'opérer sur le salaire ressortant de l'enquête sur la
structure des salaires en Suisse une réduction qui tienne compte des
différenciations régionales. La mise en oeuvre de cette règle est prévue pour
le premier trimestre 2008 au moyen de circulaires de l'Office fédéral des
assurances sociales" e, invitato a precisare se riteneva sufficiente una
semplice circolare, ha sottolineato quanto segue:
"
Monsieur Robbiani, je ne suis pas en mesure de vous
affirmer avec toute l'autorité juridique nécessaire si oui ou non une
circulaire est suffisante. Mais ce que je vais faire, c'est demander à mes
collaborateurs si je dois moi-même signer la circulaire dans la mesure où,
comme vous le dites, il devrait y avoir une décision politique claire. On va
vérifier le point sur lequel vous attirez notre attention."
Questo
Tribunale si limita a ricordare che, secondo la giurisprudenza, il principio
dell'uguaglianza di trattamento proibisce, citiamo: "de faire, entre
divers cas, des distinctions qu'aucun fait important ne justifie", ma
anche "de soumettre à un régime identique des situations de fait qui
présentent entre elles des différences importantes et de nature à rendre
nécessaire un traitement différent (cfr. DTF 129 I 3; DTF 127 V 454; Zbl 2005
p. 87ss. (89-90); A. Auer-G. Malinverni-M. Hottelier, "Droit
constitutionnel suisse", Vol. II, Stämpfli Editions SA, Berna 2006,
p. 484 n. 1030 e 499 n. 1061).
In una sentenza U 8/07 del
20.
febbraio 2008, rispondendo ad una questione
sollevata dal TCA nella sentenza 35.2006.60 del 23 novembre 2006, consid.
2.10.9
("Questo Tribunale constata che il
salario che l’assicurato avrebbe conseguito nel 2005 quale muratore
semi-qualificato (infatti nel 2005, secondo il contratto collettivo di lavoro
dell’edilizia, un lavoratore con conoscenze percepiva un salario orario di fr.
25.
, contro i fr. 22.65 percepiti dai lavoratori edili), è inferiore a quello
realizzato in media a livello svizzero dai lavoratori del settore della
costruzione con qualifiche analoghe (Tabella TA 1 2004, punto 45, livello di
qualifica 3: fr. 5'358 x 12 mesi = 64'296, riportato su 41.6 ore/settimana =
66'867.84; dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il
2005, un reddito annuo pari a fr. 67'443.41; per un recente caso in cui l’Alta
Corte ha fatto riferimento ai livelli di qualifica 2 e 3, cfr. STFA del 12
ottobre 2006 nella causa S., U 404/05, consid. 2.3.4).
Ci si
potrebbe chiedere se in tale ipotesi, e visto il richiamo del TFA ai salari
nazionali (Tabella TA 1), non dovrebbe essere applicata la giurisprudenza
federale secondo la quale, quando l'assicurato ha realizzato un guadagno
inferiore alla media per dei motivi estranei all'invalidità, anche il reddito
medio realizzabile sul mercato equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va
ridotto in proporzione (cfr. DTF 129 V 225 consid. 4.4; AHI-Praxis 1999, p. 329
consid. 1; ZAK 1989, p. 458s. consid. 3b; STFA del 6 settembre 2006 nella causa
H., U 454/05 + 456/05, consid. 6.3.3 e 6.3.4). Spetta
comunque all’Alta Corte pronunciarsi al riguardo"), la nostra Alta Corte ha stabilito che:
" (…)
5.3
Giova inoltre ricordare che nel caso
in cui il reddito conseguito prima dell’invalidità è inferiore alla media dei
salari per un’attività paragonabile nel settore interessato e non vi è inoltre
motivo che induca a ritenere che fosse intenzione dell’assicurato accontentarsi
di un guadagno modesto, la giurisprudenza ammette che gli stessi fattori che
hanno influenzato negativamente il reddito da valido vengano considerati anche
per fissare il reddito da invalido (DTF 129 V 222 consid. 4.4 pag. 225, SVR
2004.
UV no 12 pag. 44, consid. 6.2, secondo cui un reddito inferiore del 10%
rispetto ai salari usuali del settore è stato considerato chiaramente sottola
media [U 173/02]; cfr. pure sentenza U 529/06 del 28 gennaio 2008, consid. 8.2
con riferimenti).
6.
Nel caso di specie, il ricorrente contesta
sia la determinazione del reddito da invalido che quella da valido.
6.1
Per quanto concerne il reddito da
valido, l’interessato fa valere che l’importo determinato dall’INSAI sulla base
dei dati forniti dall’ex datore di lavoro risulterebbe, come giustamente
rilevato anche dal primo giudice, inferiore del 9% circa rispetto al salario
medio nazionale dei lavoratori attivi nel settore delle costruzioni con
qualifiche analoghe. L’argomento è pertinente. In effetti, il dato ritenuto
dall’assicuratore infortuni a titolo di reddito da valido (fr. 61'277.- per
l’anno di riferimento 2005) è inferiore nella misura del 9.58% a quello
desumibile dalla tabella TA1 di cui all’ISS (edizione 2004, pag. 53, livello di
esigenze 3, cifra 45 costruzioni), quest’ultimo essendo pari, dopo adeguamento
all’evoluzione salariale per il 2005, a fr. 67'765.89 (fr. 5'358 x 12 : 40 x
41.
[v. La Vie économique, 12-2007, pag. 98, tabella 9.2] x 1.011 [v. La Vie
économique, 12-2007, pag. 99, tabella 10.2]). Alla luce della giurisprudenza
richiamata al considerando 5.3, che, come visto, permette al giudice chiamato
ad effettuare un raffronto dei redditi di prendere in considerazione in ugual
misura per ciascuno degli elementi di paragone fattori estranei all’invalidità,
può, se del caso, essere tenuto conto di questa circostanza nell’ambito della
determinazione del reddito ipotetico da invalido.
6.2
A quest’ultimo riguardo, il ricorrente,
pur rispettando la più recente giurisprudenza in materia, rileva che il mercato
del lavoro ticinese oggettivamente offre ai lavoratori occupati in questo
Cantone di frontiera retribuzioni nettamente inferiori e penalizzanti rispetto
al resto della Svizzera, come risulterebbe, almeno in parte, dalle tabelle TA1
e TA13 di cui all’ISS. Il ragionamento è comprensibile, ma viene tuttavia
relativizzato dalle considerazioni espresse al considerando precedente.
6.3
Mancando in concreto indicazioni economiche
effettive, in considerazione della più recente prassi di questa Corte - cui
allude l'insorgente - che non ammette più la possibilità di fare capo ai dati
statistici salariali relativi alle grande regioni, tabella TA13 ISS, per
determinare il reddito ipotetico da invalido, quest'ultimo deve essere
stabilito sulla base della tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi
nazionali conseguibili nel settore privato (cfr. sentenza del Tribunale
federale delle assicurazioni U 75/03 del 12 ottobre 2006, consid. 8, riassunta
in RSAS pag. 64). In tali condizioni, partendo dal valore totale mediano di cui
all'ISS 2004 (pag. 53, livello di esigenze 4), si ottiene un importo di base di
fr. 57'258.24 per il 2004 (fr. 4'588 x 12 : 40 x 41.6 [La Vie économique, 12-2007, pag. 98, tabella B9.2]), che,
adattato all'evoluzione salariale (1%, v. La Vie économique, 12-2007, pag. 99,
tabella B10.2), porta a ritenere un importo di fr. 57'830.82 per il 2005.
6.4
Operando una prima riduzione del 9.58% da
quest'ultimo importo per tenere conto della differenza salariale di cui si è
detto al considerando 6.1, deducendo poi una quota ulteriore del 15%, non
oggetto di contestazione, per considerare adeguatamente le circostanze
particolari del caso (DTF 126 V 75; in concreto:
limitazioni riconducibili al danno alla salute, statuto di frontaliere), il
raffronto dei redditi (reddito da valido di fr. 61'277.- e guadagno da invalido
di fr. 44'447.03 [fr. 57'830.82 ./. 9.58% ./. 15%]) dà un grado d'invalidità
arrotondato (DTF 130 V 121) del
27%. (...)"
Di
conseguenza, quando il salario da valido conseguito in Ticino in una
determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa
professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale
(al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in
particolare pag. 326-327).
2.9.5
Per
determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurata nonostante il danno
alla salute, l'amministrazione ha quindi giustamente fatto riferimento ai dati
statistici nazionali della Tabella TA1.
Orbene -
utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio
federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2004 una professione che presuppone
qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza
delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss.
e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario
mensile lordo pari a fr. 3’893.
Riportando
questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B
9.
, pubblicata in La Vie
économique, 1/2-2007, p. 94), esso
ammonta a fr. 4'048.72 mensili oppure a fr. 48'584.64 per l'intero anno (fr. 4'048.72
x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18
febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
Dopo
adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex"
- cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si
ottiene, per il 2005 (cfr. tab. B 10.3, pubblicata in La Vie économique,
6-2007, p. 91), un reddito mensile di fr. 4'093.32 oppure di fr. 49'119.89 per
l'intero anno (fr. 4'812.59 x 12).
L’assicurata,
quale inserviente presso la scuola dell’infanzia di __________ avrebbe
guadagnato, nel 2005, fr. 43’242/all’anno per un’occupazione a tempo pieno
(cfr. consid. 2.9.2.), corrispondenti a fr. 3'603.50/mese.
Tale
reddito si situa sopra la media dei salari per un'attività equivalente (cioè
fr. 41’269.--/ anno e 3'439.10/mese per il 2005; cfr. Tabella TA1 2004 p.to 93
“Servizi personali”, livello di qualifica 4, dopo
adeguamento all'evoluzione salariale per il 2005: fr. 3’263.-- X 12 mesi : 40 x 41.7 [La Vie économique, 12-2007, pag. 98, tabella
B9.2] x 1.011 [v. La Vie économique, 12-2007, pag. 99, tabella B10.2]).).
Nel caso
in esame non sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito
statistico da invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U
8/07 del 20 febbraio 2008 menzionata al considerando
precedente.
Ritenuto che, come visto in
precedenza (cfr. consid. 2.7.), dal punto di vista medico, l’assicurata può
esercitare un’attività adeguata alle sue condizioni di salute al 70%, il
reddito statistico citato va ridotto del 30% e ammonta a fr. 34’383.92 (fr. 49'119.89 ridotti del 30%).
2.9.6
In ossequio
alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze
specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,
età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad
una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Nella
sentenza I 147/05 del 25 luglio 2005, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una
riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un
assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio,
che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere
un’attività adeguata in misura del 60%.
L'Alta
Corte ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora
conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno
alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo
parziale (5%):
"
2.4
Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen
Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem
Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,
während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte
Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne
Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne
Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser
Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem
leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden
Verwaltung denn auch nicht bestritten.
2.5
Entgegen der Auffassung im kantonalen
Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache,
dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der
ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der
Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die
Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00
[Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr
einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im
Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem
Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt
(Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002
S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende
Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die
Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und
Ausländer zusammensetzen.
2.6
Die IV-Stelle führt in der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte
nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in
Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag,
die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden
...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund
statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache
der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden
Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen
ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S.
28.
T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht
schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).
2.7
Damit sind im Rahmen des Abzuges die
leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die
Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu
berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen
Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen
gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein
Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende
Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw.
2.3
hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus
des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat
jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit
einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache
Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein
kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher
liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der
Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist,
was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente
führt."
(STFA
succitata).
In
un’altra pronunzia U 420/04 del 25 luglio 2005, consid. 2 - riguardante un
assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio,
totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno
fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15% (“Dem
Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht unbestrittenermassen keine
schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw. 2.5.1 hievor), sodass er den bisher
ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen kann. Mit den von
der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem Verlust, Schwerarbeit leisten zu können,
als auch der leidensbedingten Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt
ist, angemessen Rechnung getragen”).
In una sentenza 35.2004.104 del 25 aprile 2005, il TCA ha fornito
alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la
riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:
"
Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente
esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di
una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14
febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che
l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione
impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i
lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a
prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé
non influisce sul livello retributivo.
Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005
nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una
riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di
35.
anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel
settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations
résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella
causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al
beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età
costituisse un fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4
OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa
disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della
rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419
consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento
fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo
scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF
115.
V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella
causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in
talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,
ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e
visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori
delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza
professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le
malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla
giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione
percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,
l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,
che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività
sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più
elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I
559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa
dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto
parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,
I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per
tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23
febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata
confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima
l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA
del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004
nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata
dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri
fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di
dimora, grado di occupazione)."
(STCA
succitata, consid. 2.11.)
Dalla
decisione formale impugnata si evince che l’amministrazione ha applicato una
decurtazione del 15% sul reddito statistico, e ciò per tenere conto, come
indicato dalla consulente IP nel suo rapporto del 21 marzo 2007, del fatto che
l’assicurata può svolgere lavori leggeri (riduzione del 5%) e per tener
conto degli altri limiti funzionali, come la necessità di alternare la
posizione (riduzione del 10%) (cfr. doc. 33-3).
Questa
Corte non ha motivo per distanziarsi da tale riduzione percentuale decisa
dall’UAI.
Partendo,
quindi, da un salario da invalido di fr. 49'119.89 e ritenuta un’esigibilità del 70%, ammettendo la
riduzione del 15%, il reddito ipotetico dell'insorgente nel 2005
risulta, quindi, essere pari a fr. 29'226.33 (fr. 34’383.92 - (fr.
34’383.92 x 15 : 100)).
Confrontando
ora questo dato con l'importo di fr. 43’242.-- corrispondente al reddito che l’insorgente
avrebbe conseguito da valido nell'anno 2005 (cfr. consid. 2.9.2.),
emerge un’incapacità al guadagno pari a 32.4 ([fr. 43’242.-
– fr. 29'226.33] x 100 : fr. 43’242.-),
arrotondato al 32% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid.
3.2
= SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che non dà diritto ad una
rendita di invalidità, come stabilito
dall'amministrazione.
Dovendo poi, come visto in
precedenza (cfr. consid. 2.3. in fine), valutare se vi è stata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di
riferimento sino al momento della decisione impugnata, occorre
aggiornare il reddito da valido e da invalido al 2007 (ultimi dati
disponibili).
Adeguando il reddito da valido di fr. 43'242.--
riferito all’anno 2005 (cfr. consid. 2.9.2.) al 2007, si otterrebbe un reddito
di fr. 44'461.-- (+1.2% per il
2006.
e +1.6% per il 2007, cfr. tab. relativa all’evoluzione dei salari nominali, dei prezzi al consumo e dei salari
reali, 1990-2007, pubblicati sul sito dell’Ufficio federale di statistica).
Quanto al
reddito da invalido, secondo i dati forniti dalla tabella elaborata dall'Ufficio
federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2006 una professione che
presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della
rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439,
p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un
salario mensile lordo pari a fr. 4'019.
Riportando
questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata
in La Vie économique, 12-2007, p. 98), esso ammonta a fr.
4'189.80 mensili oppure a fr. 50'277.60 per l'intero anno (fr. 4'189.80
x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98
del 18 febbraio 1999, consid. 3a).
Dopo
adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex"
- cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si
ottiene, per il 2007 (cfr. tab. B 10.3, pubblicata in La Vie économique,
6-2008, p. 91), un reddito mensile di fr. 4'252.21 oppure di fr. 51'026.50 per
l'intero anno (fr. 4'252.21 x 12).
Procedendo
quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2007, partendo da un
salario da invalido di fr. 51'026.50, ritenuta un’esigibilità dal profilo medico del 70% e ammettendo la
riduzione del 15%, il reddito ipotetico dell'insorgente ammonta, quindi,
a fr. 30’360.77 (fr. 35'718.55 - (fr. 35'718.55.-- x 15
: 100)).
Confrontando ora questo dato con l'importo di
fr. 44’461.-- corrispondente al reddito che l’insorgente avrebbe conseguito da
valido nell'anno 2007, emerge un’incapacità al
guadagno pari a 31.71 ([fr. 44’461.- – fr. 30'360.77] x 100 : fr. 44’461.-), arrotondato al 32% secondo la giurisprudenza di
cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che non dà in ogni caso diritto ad una rendita di
invalidità.
La
decisione impugnata va dunque confermata ed il ricorso respinto.
Questo
Tribunale, ricordato che in
relazione alle conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa -
conformemente a un principio generale vigente anche nel diritto delle
assicurazioni sociali - all'assicurato incombe l'obbligo di diminuire il danno,
sottolinea che è in attività adatte che l’assicurata
può sfruttare al meglio la sua capacità lavorativa residua, motivo per il quale
non può essere accolta la sua richiesta ricorsuale di procedere al raffronto
dei redditi con riferimento alla sua professione di inserviente, con
conseguente diritto ad un quarto di rendita.
A titolo
abbondanziale, va osservato che essendo il grado di invalidità dell’insorgente superiore
al 20%, ella potrebbe teoricamente avere diritto ad una riformazione
professionale.
L’art.
17.
LAI prevede in particolare che:
"
L’assicurato ha diritto alla formazione in una
nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione
professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere
presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."
Invalido
ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della
gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale,
una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110 consid. 2b;
AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).
Nel caso
di specie, tuttavia, una riqualifica professionale non entra in considerazione,
ritenuto che la consulente ha escluso ulteriori provvedimenti reintegrativi di
natura professionale (cfr. doc. 33-3).
Nel rapporto del 21 marzo 2007 la consulente ha
infatti osservato di escludere l’applicazione di provvedimenti professionali in
quanto “non ritengo che la residua capacità di guadagno possa essere
apprezzabilmente migliorata mediante provvedimenti reintegrativi di ordine
professionale. A questo proposito nella perizia SAM viene indicato che “in
considerazione degli aspetti psicopatologici descritti non riteniamo al momento
possibile effettuare provvedimenti di integrazione professionale”.” (doc.
33-3).
Questo Tribunale rileva comunque che la consulente IP, nel rapporto del 21 marzo 2007, ha ritenuto che nel caso
dell’assicurata “potrebbero esserci i presupposti per attivare un aiuto al collocamento.
Tale possibilità potrà essere concessa unicamente se l’assicurata ne farà
esplicita richiesta” (doc. 33-3).
Spetta dunque all’assicurata attivarsi, facendone
richiesta, al fine di ottenere un aiuto al collocamento.
2.10
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- andrebbero poste a
carico dell’assicurata, la quale ha tuttavia chiesto l'assistenza giudiziaria
(cfr. consid. 2.11.).
Al
riguardo il Consiglio federale nel Messaggio concernente la modifica della
legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (misure di semplificazione
della procedura) del 24 maggio 2005 in FF 2005 pag. 2751 seg. si è così espresso:
"
(...)
Quando sono adempite le condizioni del gratuito
patrocinio, la procedura di ricorso in materia di AI continuerà ad essere
gratuita (con riserva di una successiva restituzione) per gli assicurati
interessati, come negli altri settori del diritto amministrativo.
Si intende così garantire che saranno prese in
considerazione le particolarità del singolo caso, in modo tale che anche le
persone meno abbienti possano accedere ai tribunali.
(...)
Le stesse considerazioni valgono a proposito
delle procedure di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni
e, per le persone residenti all'estero, dinanzi alla Commissione di ricorso
AVS/AI. In altri termini, quando non può essere concesso il gratuito patrocinio
in seguito a circostanze particolari che riguardano il singolo caso, per le
controversie concernenti prestazioni dell'AI i Cantoni devono stabilire limiti
di spesa inferiori rispetto agli altri settori del diritto amministrativo.
Al fine di tener conto della componente di politica
sociale, fisseranno questi limiti non in funzione del valore litigioso, ma in
funzione dell'onere effettivo. È stato fissato un limite di spesa (dai 200 ai
1000.
franchi) equivalente a quello stabilito nella revisione totale
dell'organizzazione giudiziaria. Si è così dato seguito al suggerimento
espresso dalla maggioranza dei Cantoni nella procedura di consultazione.
(...)"
2.11
L’assicurata ha pure chiesto
di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio (I).
Ai sensi
dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere
garantito il diritto di farsi patrocinare.
Se le
circostanze lo giustificano, la ricorrente può avere diritto al gratuito
patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del
vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre
2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto
di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f
LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione
dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale,
mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF
110.
V 362; Kieser, ATSG-Kommentar, 2003, Art. 61 N. 86 p. 626).
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria -
rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., Art. 61 N.
88s) - sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche
art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato
(cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con
riferimenti).
Dal
certificato per l'ammissione all'assistenza giudiziaria, risulta che
l’assicurata, classe 1961, è nubile ed ha un figlio (__________, nato nel
1995).
Dal
certificato per l'ammissione all'assistenza giudiziaria emerge poi che, quale
unica entrata, ella dispone di uno stipendio netto di fr. 1’746.95, oltre ad un
assegno integrativo di fr. 597, per delle entrate totali di fr. 2'343.95
mensili (cfr. doc. I C).
Non è
stata dichiarata alcuna sostanza, tranne una __________ di proprietà
dell’istante (cfr. doc. I C).
Le spese
mensili per il fabbisogno familiare sono da quantificare come segue: fr.
1'250.-- corrispondenti all'importo mensile per debitore monoparentale con
obblighi di mantenimento stabilito per il calcolo del minimo esistenziale LEF
dalla Camera di esecuzione e fallimento CEF, quale Autorità di vigilanza
cantonale e valido dal 1° gennaio 2001, tuttora in uso oltre a fr. 500 per il
figlio __________. Tali importi comprendono già le spese di sostentamento,
abbigliamento, biancheria, igiene, cultura, salute, oneri domestici, quali
elettricità, illuminazione, gas (cfr. Tabella per il calcolo del minimo di
esistenza agli effetti del diritto esecutivo del 1° gennaio 2001).
Bisogna
poi computare il canone di locazione per l’abitazione a carico dell’istante,
che ammonta a fr. 450 al mese e i premi afferenti all’assicurazione malattia,
pari a fr. 120.10 mensili per l’assicurazione di base dell’assicurata e del
figlio (cfr. doc. I C), per delle uscite mensili di fr. 2’320.10.
In una
sentenza del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04, il TFA ha ribadito che
il limite per valutare lo stato di bisogno ai fini della concessione o meno
dell'assistenza giudiziaria, è superiore al minimo esistenziale agli effetti
del diritto esecutivo.
All'importo
base LEF va applicato un supplemento variante fra il 15% e il 25%.
In casu, aggiungendo all'importo di base
determinato sulla base della Tabella per il calcolo del minimo di esistenza
agli effetti del diritto esecutivo un supplemento del 15-25% risulterebbe un
ammanco oscillante fra fr. 238.65 al mese fino a fr. 413.65 al mese.
L’assicurata deve quindi essere considerata indigente.
L’assicurata non possiede
inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento di un legale
appare giustificato e di primo acchito il ricorso non pareva essere privo di
fondamento.
Essendo dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la
concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurata, il gratuito
patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso,
qualora la situazione economica dell'assicurata dovesse in futuro migliorare
(cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93;
cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti
al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I
569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid.
5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).
Ne
consegue che la ricorrente è per il momento esonerata dal pagamento delle spese
processuali (cfr. art. 69 cpv. 1bis LAI; STF I 885/06 del 20 giugno 2007).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. L'istanza
tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio
è accolta.
3. Le spese
per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurata. A seguito della
concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte dallo
Stato.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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