32.2007.215
UAI ha a giusta ragione,conformemente a quanto stabilito dalla perizia psichiatrica,soppresso la rendita di cui beneficiava l'interessata,ancora abile al lavoro al 100% nella sua professione (ma unica
10 novembre 2008Italiano55 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2007.215
Data decisione, Autorità:
10.11.2008, TCA
Titolo:
UAI ha a giusta ragione,conformemente a quanto stabilito dalla perizia psichiatrica,soppresso la rendita di cui beneficiava l'interessata,ancora abile al lavoro al 100% nella sua professione (ma unicamente presso un altro datore di lavoro):la soprressione decorre però solo dal 6/06 e non dal 4/06
AFFEZIONE PSICHICA
DECORRENZA DELLA RENDITA
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
PERIZIA
RENDITA
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 69 cpv. 1bis LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 cpv. 1 LPGA
88a OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.215
cr/DC
Lugano
10 novembre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 21 giugno 2007 di
RI 1
contro
la decisione del 24 maggio 2007 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nata
nel __________, di professione impiegata di ufficio, in data 7 settembre 2004 ha presentato una domanda volta
all’ottenimento di prestazioni AI per adulti, a causa di “sovraccarico di
lavoro che ha causato uno spossamento psicofisico unito a stati di ansia e
depressione. Ho subito mobbing, la questione è in mano ad un legale” (doc.
2/1-7).
1.2. Esperiti gli
accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia da parte dell’__________,
con decisione del 24 maggio 2007 l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurata una rendita
intera di invalidità (grado del 100%) limitatamente al periodo compreso fra il
1° luglio 2004 e il 31 marzo 2006, negando in seguito il diritto a prestazioni,
appurato un grado di invalidità dell’8% (doc. A).
1.3. Contro
questa decisione l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA,
criticando l’attribuzione di una rendita limitata nel tempo, indicando che “dal
1° aprile 2006 non sono certamente e miracolosamente valida dal giorno prima al
giorno susseguente, di fatto il rapporto medico sottolinea e precisa alla
pagina 6 “una ripresa immediata dell’attività lavorativa al 100% non sembra
essere al momento proponibile”” (I).
L’insorgente
ha rilevato che al momento dell’assunzione presso il __________, il suo stato
di salute era eccellente, come risulta dal certificato medico di famiglia che
ella ha dovuto produrre conformemente al bando di concorso. Nell’anno
precedente l’insorgenza del danno alla salute, ella ha tuttavia subito un sovraccarico
lavorativo enorme, trovandosi addossata delle responsabilità che non le
competevano, a causa dell’assenza del __________ per malattia. L’assicurata ha
aggiunto che per non perdere il posto di lavoro e per non restare senza entrate
finanziarie, ella ha dovuto sobbarcarsi “una parte gravante del lavoro, per cui
il __________ non ha assunto la propria responsabilità ad impiegare un
addetto/sostituto alla liquidazione dei lavori di spettanza del __________, a
quel tempo già in malattia dall’ottobre 2002”.
La
ricorrente ha chiesto che, considerato il suo stato di salute, la sua richiesta
di prestazioni AI sia rivalutata e che venga vagliata la possibilità di
un’eventuale riqualifica professionale, al fine di non incorrere in un
ulteriore rischio di ricaduta-cronicizzazione (I).
1.4. L’UAI, in
risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa, con argomenti
di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (IV).
1.5. In data 23
luglio 2007 l’assicurata ha chiesto al TCA, in considerazione del suo precario
stato di salute, un termine di 30 giorni per affidare il caso ad un legale e
produrre ulteriori mezzi di prova (VI), proroga concessa da questo Tribunale con
scritto del 25 luglio 2007 (VIII).
Con
scritto del 22 agosto 2007, l’assicurata ha chiesto al TCA un’ulteriore proroga
di 60 giorni, producendo, a sostegno della sua richiesta, un certificato medico
del suo psichiatra curante, dr. __________ (VIII + bis).
Il TCA ha
accordato una proroga fino al 1° dicembre 2007 (IX).
1.6. In data 30
novembre 2007 l’assicurata ha contestato la perizia psichiatrica dell'__________.
Ella ha
ribadito di essere stata vittima di mobbing presso il precedente datore di lavoro,
che l’ha sovraccaricata di lavoro e di responsabilità non di sua competenza
(vista l’assenza del __________), circostanze che le hanno provocato una
stanchezza psicofisica sempre più importante, che ha influito sul suo stato di
salute e sul suo ruolo di madre di un ragazzo che, al momento, ha 15 anni. A
sostegno delle sue affermazioni, l’insorgente ha chiesto che venga sentito
quale teste il __________, signor __________, al corrente delle molestie
sessuali subite dall’assicurata da parte di un collega di lavoro e da lei
taciute ai superiori per non far perdere a questo collega il posto di lavoro.
Ella ha pure chiesto che venga eseguita un’inchiesta amministrativa al fine di
appurare i fatti, così da dimostrare che ella non ha tenuto un comportamento deplorevole,
come invece indicato nella lettera di licenziamento. A comprova dell’eccessivo
carico di lavoro e di responsabilità, l’interessata ha trasmesso al TCA una
serie di e-mail ricevute dal __________, oltre alla prova della sua
designazione quale __________.
L’assicurata
ha rilevato che le sue sofferenze psichiche non possono essere state
accuratamente valutate nella perizia predisposta dall’UAI, in tre colloqui
durati, in totale, circa due ore, chiedendo che venga esperito un nuovo
accertamento peritale indipendente. Ella ha inoltre contestato di essere stata
sottoposta ai tests di Rorschach e ha criticato la diagnosi di personalità
narcisistica, così come la descrizione di un atteggiamento critico e
manipolatorio poste dal dr. __________ (X).
1.7. Con
osservazioni del 12 dicembre 2007 l’UAI si è riconfermato nella risposta di
causa, rilevando che nello scritto del 30 novembre 2007 l’assicurata ha
approfondito le motivazioni già indicate nel ricorso, senza apportare aspetti
nuovi atti a modificare la valutazione del suo danno alla salute (XII).
1.8. In data 7
gennaio 2008 l’assicurata ha nuovamente osservato che il suo danno alla salute
è stato causato dal sovraccarico lavorativo cui è stata sottoposta dal
precedente datore di lavoro, precisando che a partire dal mese di gennaio 2007
ella è inabile al lavoro per motivi di salute, come accertato dal dr. __________
(XIV).
Tali
osservazioni sono state trasmesse all’UAI (XV), con facoltà di presentare
eventuali osservazioni scritte.
1.9. Pendente
causa il TCA ha interpellato l’__________, chiedendo di precisare a partire da
quando l’assicurata deve essere considerata abile al lavoro al 100% (XVI).
Il dr. __________, medico capo servizi del __________
e il dr. __________, medico capoclinica dell’__________, hanno risposto alle
richieste del TCA con scritto del 24 giugno 2008 (XVII).
Tale risposta è stata trasmessa alle parti
(XVIII), con la facoltà di presentare osservazioni scritte.
Con scritto dell’8 luglio 2008 l’UAI ha osservato
che i chiarimenti forniti dall’__________ confermano la risposta al ricorso
formulata dall’amministrazione (XX).
L’assicurata, dal canto suo, con scritto del 31
luglio 2008, ha nuovamente
contestato la perizia dall’__________, osservando che in sole due ore di colloquio
il perito non può avere capito il suo disagio psichico, causato dalle
ingiustizie subite sul luogo di lavoro (XXII).
Le
osservazioni dell’amministrazione e della ricorrente sono state trasmesse alla
relativa controparte (XXI, XXIII), per conoscenza.
1.10. In corso di
causa, questa Corte, dopo avere ottenuto dall’assicurata lo svincolo dal
segreto professionale (XXV), ha pure interpellato il dr. __________, il quale è
stato invitato a fornire delle precisazioni in merito alle patologie
dell’interessata e all’influsso delle stesse sulla sua capacità lavorativa
residua (XXVI).
La sua
risposta è datata 7 ottobre 2008 (doc. XVII).
L’UAI ha
formulato le proprie osservazioni al riguardo il 22 ottobre 2008 (XXX), mentre
l’assicurata, da parte sua, con scritto del 20 ottobre 2008 (XXIX).
Tali
osservazioni sono state trasmesse alla relativa controparte (XXXI, XXXII), per
conoscenza.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e
non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o
della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00
del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del
4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10
ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22
dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il 1°
gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono
determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la
fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid.
1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è
realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione
della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati
in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LAI gli assicurati invalidi o direttamente minacciati
d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione necessari e atti a
ripristinare, migliorare, conservare o avvalorare la capacità di guadagno. Per
stabilire tale diritto deve essere considerata tutta la durata di lavoro
prevedibile.
Fra i provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti
pure i provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che comprendono
l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima formazione professionale
(art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI) ed il collocamento
(art. 18 cpv. 1 LAI).
2.4. L’art. 17
LAI prevede in particolare che:
"
L’assicurato ha diritto alla formazione in una
nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione
professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere
presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."
Invalido
ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della
gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione
professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110
consid. 2b;
AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).
Secondo
l’art. 6 cpv. 1 OAI
" per
riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari
a mantenere o migliorare sensibilmente la capacità di guadagno al termine della
prima formazione professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa senza
previa formazione professionale a causa dell’invalidità."
Con riformazione
professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure
reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità
di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia
attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del
possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag.
495 consid. 2a).
L'assicurato
ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel
suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di
guadagno (AHI 1997 pag. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid. 2b).
Una
formazione non può quindi essere interrotta anticipatamente se, tenuto conto
del principio della proporzionalità, il successo prevedibile dei provvedimenti
d’integrazione appare ancora raggiungibile (RDAT I 1998 pag. 295 consid. 1b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo
1997, pag. 131).
Secondo la giurisprudenza, infine, l'assicurato sottopostosi a
carico dell'assicurazione per l'invalidità a provvedimenti d'integrazione
professionale ha diritto a provvedimenti completivi nel caso in cui la
reintegrazione effettuata non gli consenta di percepire un reddito adeguato e
se egli solo con tali provvedimenti supplementari possa essere in grado di
conseguire un guadagno parificabile a quello che avrebbe potuto percepire senza
invalidità nella sua precedente attività. Il diritto a detti provvedimenti
completivi non esige che sia raggiunta la soglia di rilevanza (perdita di
guadagno del 20%: DTF 124 V 110 consid. 2b) richiesta per aver diritto ai
provvedimenti d'integrazione professionale (STFA inedita 20 luglio 2002 nella
causa C, I 237/00; Pratique VSI 2000 31 consid. 2 e 32 consid. 3b, RDAT I 1998
pag. 294; RCC 1978 pag. 527e STFA 1967 pag. 108).
2.5. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp.
216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84
consid. 1b).
Nella DTF
107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è
tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una
carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o
linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza
confermata dal TFA con una sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra
parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione
di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale
per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al
proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF,
per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale
diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione).
L’Alta
Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di
pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo
successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una
modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità
essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di
decidere.
Tale
principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno
2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,
Fatti
I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002
nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003
nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.6. Per
costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione
attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o
la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le
regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131
V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa
K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19
ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K.,
12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno
2004 nella causa T., I 299/03).
Al
riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006
N. 39 pag. 182.
2.7. L’art. 17
cpv. 1 LPGA stabilisce che:
"
Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce
una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."
I principi giurisprudenziali sviluppati in
materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono
applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid.
3.5).
2.8. In una
sentenza del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer
1/06, pag. 64-65, il TFA ha ricordato i principi che sono alla base della
revisione e della riconsiderazione di decisioni amministrative e si è così
espresso:
"
(...)
2. 2.1 En l'espèce, il s'agit tout
d'abord de savoir si l'on est en présence d'un motif de révision, ce qui
suppose une modification notable du taux d'invalidité (art. 17 LPGA). Il n'y a
pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et
que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside
uniquement dans une nouvelle appréciation du cas. Un motif de révision au sens
de l'art. 17 LPGA (ou de l'ancien art. 41 LAI) doit clairement ressortir du
dossier (p. ex. arrêt P. du 31 janvier 2003
[I 559/02], consid. 3.2 et les arrêts cités; sur
les motifs de révision en particulier: Urs Müller, Die materiellen Voraussetzungen
der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse, Fribourg 2002, p. 133
ss). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un
fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (Rudolf
Ruedi, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich
von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffauser/ Schlauri [Hrsg], Die Revision
von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall, 1999, p. 15).
2.2 Si l'on
compare les expertises du COMAI du 9 mai 1995 et de la Clinique X. du 10 mai 2002, les principaux
diagnostics posés sont pratiquement superposables (syndrome somatoforme
douloureux persistant et personnalité fruste et dépendante en 1995; syndrome
douloureux somatoforme persistant [F45.4] et personnalité aux traits dépendants
[F60.7] en 2002). Les conclusions des expertises sont divergentes, en
revanche, en ce qui concerne les répercussions des atteintes à la santé sur la
capacité de travail. Les experts du COMAI avaient estimé que le syndrome
somatoforme douloureux prenait place dans le contexte d'un trouble de la personnalité. On était en présence d'une atteinte à
la santé mentale importante, entraînant une incapacité totale de travail, sans
perspective de reclassement ni d'amélioration, vu l'importance de la régression
et de la fixation somatique.
Les experts de la Clinique X. concluent, pour leur part, à l'absence
d'atteinte somatique ou psychique susceptible de limiter la capacité de
travail. Les mêmes experts déclarent s'écarter des conclusions du COMAI, au motif
que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité aux
traits dépendants ne constitue pas, à leur avis, une atteinte à la santé mentale
importante.
2.3 Sur la base
de ces éléments, il y a lieu de constater que les experts de la Clinique X. ne font pas état d'une modification de
l'état de santé du recourant, mais remettent en cause l'appréciation
précédente - et fondée sur un même état de fait - des experts du COMAI. Ni
l'administration ni les premiers juges n'ont cherché du reste à démontrer
l'existence d'un changement de circonstances. Ils insistent plutôt sur le
caractère probant de l'expertise dé la Clinique X., en faisant totalement abstraction des
règles sur la révision et comme s'il s'agissait en l'occurrence de se prononcer
pour la première fois sur le droit à la rente. Mais cela ne suffit pas, on l'a vu, pour
justifier une révision du droit à la rente (cf. aussi Urs Müller, op. cit., p.
135, ch. 490).
3. 3.1. Le principe selon lequel
l'administration peut en tout temps revenir d'office sur une décision
formellement passée en force qui n'a pas donné lieu à un jugement sur le fond,
lorsque celle-ci est certainement erronée et que sa rectification revêt une
importance appréciable, l'emporte sur la procédure de révision. Ainsi,
l'administration peut aussi modifier une décision de rente lorsque les
conditions de la révision selon l'art. 17 LPGA ne sont pas remplies. Si le juge
est le premier à constater que la décision initiale était certainement erronée,
il peut confirmer, en invoquant ce motif, la décision de révision prise par
l'administration (ATF 125 V 369 consid. 2 et les arrêts cités; cf. aussi ATF
112 V 373 consid. 2c et 390 consid. 1b). Il est à relever que la reconsidération
est désormais expressément prévue à l'art. 53 LPGA.
3.2 Pour juger
s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans
nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au
moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à
l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la
reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de
même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un
changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier
une reconsidération (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Une
décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prise sur
la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque
des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière
inappropriée (DTA 1996/97 n° 28 p. 158 consid. 3c). Tel est notamment le cas
lorsque l'administration a accordé une rente d'invalidité au mépris du
principe de la priorité de la réadaptation sur la rente (voir l'arrêt P. du 31
janvier 2003, déjà cité). A l'inverse, une inexactitude manifeste ne saurait
être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles
dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs
aspects ou de leurs éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu
de la situation de fait et de droit (arrêt P. du 13 août 2003 [1790/01], consid.
3).
3.3 En l'espèce,
c'est en vue d'élucider les divergences issues d'avis médicaux contradictoires
se trouvant au dossier que l'administration a recueilli l'expertise du COMAI,
du 9 mai 1995, et qu'elle s'est fondée sur cette dernière pour allouer une
rente entière au recourant, le 1er décembre 1995. En présence d'un
tableau clinique complexe, par ailleurs difficile à appréhender en raison de
ses aspects subjectifs, la prise de position sur une incapacité de travail
implique toujours un jugement d'appréciation. Or, un tel jugement ne saurait
être qualifié de manifestement erroné que si les investigations médicales dans
les différents domaines concernés n'ont pas été entreprises ou qu'elles ne
l'ont pas été avec le soin nécessaire (cf. arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà
cité). Tel n'est pas le cas en ce qui concerne l'expertise du COMAI dans la
mesure où cette expertise pluridisciplinaire répond aux critères
jurisprudentiels permettant de lui attribuer une pleine valeur probante. En
tout cas, les critiques émises à l'encontre des conclusions du COMAI par les
médecins de la Clinique X. ne
suffisent pas pour admettre que ces conclusions sont dépourvues de crédibilité.
Comme on l'a vu, on est en présence d'appréciations divergentes d'experts en ce
sens que les uns, à la différence des autres, considèrent que l'association
d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité aux traits dépendants
n'a pas d'incidence sur la capacité de travail. Seule une surexpertise serait
de nature à les départager.
Mais, ici également, on ne peut faire abstraction
des éléments qui ont conduit l'administration à allouer une rente entière au recourant
comme si l'on devait statuer pour la première fois sur les droits de l'assuré
et modifier sa situation juridique à la lumière exclusivement des données
médicales recueillies à l'occasion de la procédure de révision. Une
appréciation médicale différente ultérieure ne suffit pas pour faire
apparaître comme manifestement erronée la décision initiale ou pour ordonner
une expertise.
On ne peut pas non plus affirmer que
l'administration a commis à l'origine une erreur de droit, notamment en méconnaissant
le principe de la priorité de la réadaptation sur la rente: l’expertise du
COMAI excluait toute possibilité de reclassement professionnel et ne laissait
pas entrevoir, à brève échéance, une amélioration de l'état de santé qui eût
permis la mise en oeuvre de mesures de réadaptation professionnelle."
Una diversa valutazione di uno stato di fatto
rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce
dunque né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione.
2.9. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10
consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.
128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i
quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art.
4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali
propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono
considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono
turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità
di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la
misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più
oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le
psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische
Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi
(STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998
nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a
con riferimenti).
In
una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito
che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in
particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata
sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto
scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del
Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4).
(…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.10. Generalmente
le depressioni reattive non sono considerate affezioni invalidanti, poiché di
regola sono facilmente influenzabili e scompaiono dopo poco tempo, ad esempio
se viene meno la causa di tale affezione (DTF 127 V 294 consid. 4a con
riferimento alla sentenza del TFA non pubblicata del 28 dicembre 1981, 585/79;
Meyer-Blaser, op. cit., pag. 17).
Al
riguardo, in un caso giudicato dal TCA, in cui un assicurato aveva sviluppato
uno scompenso ansioso depressivo reattivo principalmente dovuto alle
innovazioni introdotte sul posto di lavoro - scompenso che, anche a detta del
perito, era migliorato dopo l'interruzione dell'attività lavorativa – questo
Tribunale ha confermato l’inabilità lavorativa dell’assicurato nella sua
precedente attività presso il precedente datore di lavoro, considerando per il
resto l’assicurato pienamente abile al lavoro sia nella sua attività presso un
altro datore di lavoro, sia in altre attività (cfr. STCA 32.2004.111 del 2
giugno 2005).
In una sentenza K 98/00 del 7 dicembre 2000,
pubblicata in RDAT II-2001, N. 88, pag. 366, il Tribunale federale ha stabilito
che non si giustifica l’erogazione di indennità giornaliere per perdita di
guadagno causata da malattia, qualora un assicurato soffra di problemi
depressivi causati unicamente da conflitti sul posto di lavoro (mobbing). In
tali condizioni, secondo l’Alta Corte, l’assicurato deve immediatamente
procedere ad un cambiamento di datore di lavoro.
Al
contrario, in un sentenza 32.04.31 del 7 novembre 2005, concernente un
assicurato, ritenuto dall’amministrazione inabile al lavoro solo con
riferimento specifico al suo precedente posto di lavoro, ma pienamente abile
nella stessa professione da svolgere presso altri datori di lavoro, il TCA ha
annullato la decisione dell’UAI e ha attribuito all’interessato una rendita
intera di invalidità, ritenendolo affetto da una sindrome ansioso-depressiva di
carattere duraturo, ciò che non è raro nel caso di gravi e durevoli tensioni
sul posto di lavoro. (Si veda ad esempio la sentenza del Tribunale federale 4C.293/2004 del 15
luglio 2005, in materia di
diritto del lavoro, concernente un assicurato licenziato dopo notevoli tensioni
sorte sul posto di lavoro, nella quale il Tribunale federale ha, tra l'altro,
ricordato che "le licenciement a eu des
répercussions sur le psychisme de A.______ et l'Office AI du canton de Vaud lui
a reconnu un droit à une rente ordinaire d'invalidité à 50% de janvier à juin
1999, puis de 100 % dès juillet 1999, pour lesquelles il a reçu les rentes
afférentes, de même que des rentes mensuelles d'invalidité de sa caisse de
prévoyance, dans les mêmes termes").
2.11. Nella
decisione del 14 maggio 2007 l’UAI, fondandosi sul parere dell’__________, ha
riconosciuto all’assicurata il diritto ad una rendita intera di invalidità
(grado del 100%) limitatamente al periodo compreso fra il 1° luglio 2004 e il
31 marzo 2006, negandole in seguito il diritto a prestazioni.
Il TCA è,
quindi, ora chiamato a valutare, alla luce di quanto esposto ai considerandi 2.6.;
2.7. e 2.8., se l’UAI ha correttamente o meno soppresso la rendita spettante a RI
1 a fare tempo dal 1° aprile 2006. Il TCA dovrà pure valutare se l’assicurata
ha diritto a provvedimenti professionali, come da lei richiesto con il ricorso.
2.12. Nel caso in
esame, con lo scopo di accertare lo stato di salute dell’assicurata, l’UAI ha
affidato all’__________ il mandato di esperire una perizia psichiatrica.
Nel rapporto peritale del 23 dicembre 2005 il dr.
__________, medico assistente, posta la diagnosi con influsso sulla capacità
lavorativa di “sindrome ansioso-depressiva (ICD10-F41.2) in disturbo di
personalità emotivamente instabile (ICD10-F60.31)” (doc. 36-5), ha giudicato
che “non ci sono al momento attuale indicazioni psichiatriche per giustificare
un’inabilità lavorativa permanente e pertanto una rendita di invalidità anche
parziale” (doc. 36-6).
Il dr. __________ ha precisato che la precedente
attività di impiegata presso il __________ non è più proponibile, aggiungendo
che l’assicurata potrebbe progressivamente riprendere l’attività di impiegata
di ufficio presso altri datori di lavoro, attività per le quali ella è da
considerare abile al lavoro al 100% (doc. 36-7).
Nel suo rapporto medico del 31 marzo 2006 il dr. __________
del SMR, spec. FMH in medicina interna (sul diritto per gli assicurati
di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13),
posta la diagnosi di “sindrome ansioso-depressiva in disturbo di personalità
emotivamente instabile” (doc. 43-1), ha considerato l’assicurata abile al
lavoro al 100% a partire dal mese di gennaio 2006 (data in cui è pervenuta
all’UAI la perizia psichiatrica), osservando:
" (...)
Impiegata amministrativa in __________.
La perizia psichiatrica effettuata 10.2005 e pervenuta all’ufficio
12.2005 è secondo il mio parere coerente e riporta una limitazione per il
periodo sopraccitato motivata dalla compromissione ansioso-depressiva
secondaria al posto di lavoro.
Ricordo che, come ben descritto, non si tratta del primo episodio
a carattere psichico e che la patologia di personalità le ha permesso fino ad
ora un normale rendimento lavorativo.
Attualmente si è presentato un episodio a carattere
ansioso-depressivo che ha modificato lo stato di funzionalità riducendolo
totalmente per il periodo sopraccitato.
Essendo nel frattempo l’assicurata stata licenziata ed essendo
nuovamente abile in altri posti di lavoro analoghi, sarà da valutare un aiuto
al collocamento di tipo graduale (come auspicato dal perito psichiatra) tramite
AI.
La prognosi è buona se viene evitata una cronicizzazione e quindi
rientro nel mercato del lavoro libero.” (Doc. 43-2)
L’assicurata ha contestato le conclusioni
peritali, senza tuttavia apportare né in sede amministrativa, né davanti al
TCA, nuovi certificati medico-specialistici attestanti una diversa valutazione
delle sue patologie e della sua capacità lavorativa residua.
2.13. In corso di
causa, il TCA, constatato che nella perizia psichiatrica il dr. __________ ha
ritenuto l’assicurata inabile al lavoro al 100% nella sua precedente attività
di impiegata di commercio presso il __________, ma pienamente abile al lavoro
nella sua precedente attività di impiegata di commercio presso un altro datore
di lavoro e in altre attività, aggiungendo che “una ripresa immediata
dell’attività lavorativa al 100% non sembra essere al momento proponibile,
appare invece più verosimile proporre una ripresa dell’attività graduale e
progressiva, al fine di dare nuovamente un ruolo lavorativo”, ha chiesto all’__________
cantonale di precisare a partire da quando l’assicurata va considerata abile al
lavoro al 100% (XVI).
Nella risposta del 24 giugno 2008 il dr. __________,
medico capo servizi del __________ e il dr. __________, medico capoclinica
dell’__________, hanno osservato:
"
Vi riferiamo in merito alla paziente
summenzionata, come da vostra richiesta del 18 giugno scorso in seguito alle
incomprensioni sorte da alcune frasi della perizia del 23 dicembre 2005.
Confermiamo che al momento in cui è stata svolta
la perizia la peritanda non presentava da un punto di vista strettamente
psichiatrico patologie tali da rendere indicata una rendita di invalidità
nemmeno a tempo parziale. Una ripresa dell’attività lavorativa era anche
auspicabile per permetterle di riacquistare un ruolo attivo nella società e
migliorare così la propria autostima.
Detto questo restava l’evidenza di una situazione
divenuta difficile tra rabbia e rivendicazioni, riferite dalla peritanda a
ingiustizie subite sul posto di lavoro.
Appariva evidente come la ripresa dell’attività
lavorativa fosse decisamente subordinata al riconoscimento dei torti subiti. In
questo contesto il pericolo di cronicizzare e peggiorare un quadro clinico
inizialmente blando è molto elevato. Per questo il nostro consiglio era quello
di proporre alla peritanda un accompagnamento psicoterapeutico, sociale e
lavorativo teso a una ripresa lavorativa inizialmente anche a tempo parziale.
Nella perizia era stata in effetti omessa la durata di tale programma di
inserimento professionale a tempo parziale, che, indicativamente, avrebbe
potuto essere di 4-8 settimane. Sarebbe stato questo un aiuto e sostegno che le
avrebbe potuto permettere di “uscire da un circolo vizioso, ormai ben
consolidato, caratterizzato da polemiche e rivendicazioni”. Quindi la frase
“una ripresa immediata dell’attività lavorativa al 100% non sembra essere al
momento proponibile, appare invece più verosimile proporre una ripresa
dell’attività graduale e progressiva”, va quindi intesa in questo senso, ma
non esclude la considerazione di base, ben sottolineata e ribadita più volte
nella valutazione e nelle conclusioni della perizia, che al momento dello
svolgimento della stessa non vi erano indicazioni per un danno permanente, né
per una incapacità lavorativa duratura, che avrebbe reso indicata una rendita
di invalidità. La peritanda era stata informata verbalmente.
In conclusione, l’assicurata era da considerarsi
abile al 100% dal 1° marzo 2006.” (Doc. XVII)
Il TCA, previo ottenimento dello svincolo dal
segreto professionale da parte dell’assicurata (XV), ha pure interpellato lo
psichiatra curante, dr. __________, ponendogli alcune domande in merito alle
patologie che affliggono l’assicurata, alle terapie in corso e all’influsso dei
disturbi sulla sua capacità lavorativa residua (XXVI).
Con scritto del 7 ottobre 2008 il dr. __________
ha risposto:
"
Rispondo ai quesiti da Voi postimi:
1. Qual è l’esatta diagnosi dei disturbi di cui soffre l’assicurata
in base a una classificazione riconosciuta?
Disturbo
di personalità emotivamente instabile (ICD10-F60.3)
Considerandi
2.
Da quando è presente l’affezione?
Dall’adolescenza.
3.
Qual è stato il decorso della stessa?
A
partire dal mese di luglio 2003, a causa di problemi di sovraccarico lavorativo e di stress,
l’assicurata ha manifestato una esacerbazione della sintomatologia psichica con
fasi di instabilità emotiva accompagnate da deflessione del tono dell’umore,
marcata tensione endopsichica e disturbi funzionali a carico dell’apparato
gastrointestinale. La situazione ha presentato un andamento fluttuante fino
alla fine del 2005, successivamente, dopo l’introduzione di una terapia
psicofarmacologica stabilizzante associata a terapia psicologica di sostegno,
si è constatato un assestamento del quadro clinico.
4.
L’assicurata è ancora in cura psichiatrica?
Per quali motivi?
L’assicurata
è seguita dal lato psichiatrico dal sottoscritto e da quello psicologico dalla
psicologa __________ presso la Clinica __________ di __________. La terapia è
necessaria per monitorare la situazione e garantire che la situazione di
stabilità emotiva rimanga assestata all’attuale livello di funzionamento
psicologico.
5.
Tale affezione ha un influsso sulla capacità lavorativa
dell’assicurata nella sua precedente attività? In caso di risposta
affermativa, in che misura e per quali motivi?
E in altre attività adeguate, la capacità lavorativa
dell’assicurata è ridotta? In caso di risposta affermativa, in che misura e per
quali motivi?
Ritengo
che l’affezione di cui è portatrice l’assicurata unitamente alle problematiche
frustranti venutesi a creare nell’ultimo posto di lavoro renda impraticabile la
precedente attività svolta. In altre attività adeguate, che permettano
all’assicurata di valorizzare le sue risorse avvalendosi in modo particolare
delle numerose esperienze formative acquisite in questi ultimi anni, ritengo
che la capacità lavorativa dell’assicurata sia da considerare ridotta nella
misura del 50% e che in progressione sia ipotizzabile una ripresa lavorativa a
tempo pieno.
6.
Qual è, a suo avviso, la prognosi?
Tenuto
conto dell’evoluzione fin qui constatata, ritengo che la prognosi sia da considerare
buona a medio termine.
7.
In
che misura la prognosi può essere influenzata dall’applicazione di
provvedimenti terapeutici?
Ritengo
indispensabile ai fini prognostici sopra riferiti la continuazione del
trattamento psichiatrico e psicologico che ha aiutato l’assicurata a ritrovare
stabilità emotiva e capacità di autodeterminazione. Ritengo che per
l’assicurata siano da prevedere delle misure di riqualifica professionale che
attraverso un iter formativo adatto le permettano di rientrare adeguatamente
nel ciclo lavorativo.” (Doc. XXVII)
Al riguardo, il dr. __________ del SMR, spec. FMH
in medicina generale e la dr.ssa __________, specialista in psichiatria
e psicoterapia, nelle loro annotazioni del 21 ottobre 2008,
hanno osservato:
"
In considerazione della risposta fornita dal
perito non si evidenziano elementi che ci possano fare discostare dalle
conclusioni peritali. Da notare che la perizia non ha permesso di identificare
una patologia psichiatrica di tipo invalidante.” (Doc. XXX/bis)
2.14
Quanto alla
valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal
paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),
che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del
perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,
ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF
125.
V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997
pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna
1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata
nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al
principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per
quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il
giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,
il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro
conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001.
pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR
2000.
UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la
Corte federale ha ribadito che ai
rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti
circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie
fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli
organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI
2001.
pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una
decisione del 24 agosto 2006 concernente
un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha
evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità,
sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR
non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In
quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2
L'on ne saurait certes
mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre
d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que
l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS
sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;
toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre
médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire
de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et
des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i
rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
Infine, va ricordato che se vi
sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che,
affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia
ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La
promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni
sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.
628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in
particolare la DTF 127 V 294;
cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie
giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203
e segg. (249-254).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche,
la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia,
il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con
sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti
medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in
base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,
inc. 32.1999.124).
2.15
Nell’evenienza
concreta, questo Tribunale, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di
salute della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione
prima dell’emissione della decisione qui impugnata, dopo attento esame della documentazione medica agli atti, non ha motivi
per mettere in dubbio la valutazione effettuata dal dr. __________ dell’__________,
che soddisfa i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché un rapporto medico
abbia pieno valore probatorio (cfr. consid. 2.14.) e può quindi validamente
servire da base al presente giudizio senza che si riveli necessario procedere
ad ulteriori misure di istruzione (perizia medica giudiziaria).
Nel rapporto peritale del 23 dicembre 2005, il
dr. __________ ha in effetti tenuto conto delle singole affezioni invalidanti
di cui l’assicurata è affetta, giungendo ad una conclusione logica e priva di
contraddizioni in merito alla incapacità lavorativa del 100% nella precedente
professione di impiegata presso il __________, ma giudicando per contro
pienamente esigibile l’attività di impiegata di ufficio presso altri datori di
lavoro, così come altre attività adeguate.
Tali conclusioni sono poi state fatte proprie dal
dr. __________, dal dr. __________ e dalla dr.ssa __________ del SMR.
L’assicurata ha criticato le conclusioni del perito
psichiatra, che a suo avviso non ha adeguatamente tenuto conto delle sue
patologie, causate dal sovraccarico lavorativo e di responsabilità che non le
competevano cui è stata sottoposta da parte del precedente datore di lavoro, __________,
a seguito dell’assenza per malattia del __________, il quale non è stato
sostituito.
Al
riguardo, questo Tribunale rileva innanzitutto che le contestazioni relative
alle problematiche lavorative legate al licenziamento dell’assicurata dal
precedente posto di lavoro, così come la richiesta di una inchiesta
amministrativa volta ad appurare i fatti, esulano dalla competenza del TCA e
non devono quindi essere vagliate in questa sede (si ribadisce infatti che,
come ricordato dal TCA in una sentenza 42.2006.6 del 27 ottobre 2006, la
giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha stabilito
che è la decisione impugnata che costituisce il presupposto ed il
contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale, cfr. SVR 2005
AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 125 V 4-3; DTF 122 V 36 consid. 2a; DTF 110 V 51
consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
Quanto
invece alle ripercussioni psicologiche sull’interessata delle pressioni
derivanti dal sovraccarico lavorativo e dalle responsabilità accresciute che le
incombevano, questo Tribunale rileva che le stesse sono già state adeguatamente
ed approfonditamente esaminate dal dr. __________ in sede peritale.
Lo
specialista ha infatti ben spiegato nella “valutazione e prognosi” che
l’assicurata “dal luglio 2003 è inabile all’attività lavorativa a seguito di
instabilità emotivo-affettive seguenti a sovraccarico lavorativo e riferiti
gravi atteggiamenti ostili sul posto di lavoro” (doc. 36-5). Il perito ha
aggiunto che l’assicurata lamenta ansia e depressione, ma soprattutto appare
rassegnata e frustrata da un’esistenza che vive con insoddisfazione, rimpianti
e rivendicazioni, sentendosi vittima di ingiustizie, per le quali cerca un risarcimento
(doc. 36-5).
Il dr. __________
ha poi indicato che la sindrome ansioso-depressiva di cui è affetta
l’interessata e che dura ormai da tempo va inquadrata nell’ambito di un
disturbo della personalità emotivamente instabile, caratterizzato da una marcata
instabilità affettiva ed emotiva, accompagnata da sentimenti di vuoto
interiore. Lo specialista ha infatti sottolineato che, dopo l’adolescenza
difficile dell’interessata - con riferimento in particolare al divorzio dei
genitori, da cui sono derivati sentimenti di abbandono, instabilità emotiva e
un tentamen farmacologico – i problemi sul posto di lavoro hanno creato
nell’assicurata un senso di impotenza e di vuoto interiore (cfr. doc. 36-5+6, in cui il perito ha indicato che “in
tale contesto, le riferite ingiustizie subite sul posto di lavoro sembrano
creare nella peritanda vissuti di impotenza e soprattutto una sensazione di
mancanza di considerazione che percepisce come un senso di vuoto interiore che
fatica a sopportare”).
Stante
quanto sopra, non si può quindi rimproverare al perito di avere tralasciato di
valutare le conseguenze del difficile vissuto lavorativo dell’assicurata sul
suo stato psichico.
Quanto al
test di Rorschach, che secondo l’assicurata non è stato eseguito durante
l’esame peritale svolto dal dr. __________, questo Tribunale rileva che il
perito stesso ha espressamente indicato che l’ipotesi diagnostica di un
disturbo di personalità emotivamente instabile, tipo borderline, è stata
confermata “dal Test di Rorschach, effettuato nel marzo 2004 e presente
negli atti da voi (n.d.r. UAI) messi a disposizione, che metteva in evidenza
“un atteggiamento acritico e manipolatorio” e come “l’anaclitismo e i tratti
narcisistici caratterizzano il funzionamento mentale” della peritanda, caratteristiche
tipiche di una “personalità Borderline”” (doc. 36-5, corsivo della redattrice).
Dopo
attenta analisi, il dr. __________ è quindi giunto alla conclusione che le
problematiche dell’assicurata “non sembrano comunque essere di gravità tale da precludere
la ripresa dell’attività lavorativa” (doc. 36-6).
Queste valutazioni
del dr. __________ sono poi state condivise dal dr. __________ del SMR, il
quale, nel suo rapporto del 31 marzo 2006, ha considerato coerente la perizia
psichiatrica, che giunge alla conclusione di una limitazione della capacità
lavorativa nel precedente posto di lavoro “motivata dalla compromissione
ansioso-depressiva secondaria al posto di lavoro”, ma di una piena capacità
lavorativa in posti di lavoro analoghi al precedente (doc. 43-2).
Tali
conclusioni, anche alla luce della giurisprudenza sopra citata (cfr. consid.
2.10
), possono essere condivise da questo Tribunale, tanto più se si considera
che lo stesso medico curante, dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia,
nel suo scritto del 7 ottobre 2008 in risposta alle domande poste dal TCA, dopo aver posto la diagnosi di
“disturbo di personalità emotivamente instabile (ICD10-F60.3)”, ha considerato
l’assicurata totalmente inabile nella sua precedente attività lavorativa presso
il __________ (a causa delle sue patologie unitamente alle problematiche
frustranti venutesi a creare nell’ultimo posto di lavoro, cfr. doc. XXVII
risposta 5), ma abile al lavoro in altre attività adeguate, “che permettano
all’assicurata di valorizzare le sue risorse avvalendosi in modo particolare
delle numerose esperienze formative acquisite in questi ultimi anni”. Il dr. __________
ha considerato che queste attività adeguate siano esigibili in misura del 50%,
aggiungendo che “in progressione sia ipotizzabile una ripresa lavorativa a
tempo pieno” (doc. XXVII risposta 5), conclusione che conferma quindi quanto
già valutato in sede peritale.
Il TCA sottolinea che, conformemente alla
giurisprudenza sopra esposta (cfr. consid. 2.10.) in merito al carattere
normalmente non invalidante delle depressioni reattive - che di regola
scompaiono quando viene meno la causa di tale affezione - nel caso di specie le
patologie dell’assicurata, dopo la cessazione dell’attività lavorativa presso
il __________ nel mese di gennaio 2004, sono regredite, grazie al trattamento
specialistico cui è stata sottoposta presso il dr. __________, come ben
spiegato dallo stesso psichiatra curante nel suo scritto del 7 ottobre 2008 in risposta ai quesiti del TCA.
Lo psichiatra
curante ha infatti confermato che dopo i problemi di sovraccarico lavorativo e
di stress cominciati nel luglio 2003 e che hanno portato ad una esacerbazione
della sintomatologia psichica, con fasi di instabilità emotiva accompagnate da
deflessione del tono dell’umore, marcata tensione endopsichica e disturbi
funzionali a carico dell’apparato gastrointestinale, la situazione psichica
dell’interessata ha presentato un andamento fluttuante fino alla fine del 2005. In seguito, tuttavia, dopo
l’introduzione di una psicofarmacoterapia stabilizzante associata a terapia
psicologica di sostegno, il quadro clinico si è assestato. Il dr. __________ ha
poi aggiunto che la continuazione delle terapie (dal punto di vista
psichiatrico presso il dr. __________ e, da quello psicologico, presso la
psicologa signora __________) è necessaria “per monitorare la situazione e
garantire che la situazione di stabilità emotiva rimanga assestata all’attuale
livello di funzionamento psicologico” (doc. XXVII risposta 4), rilevando che
“la prognosi sia da considerare buona a medio termine” (doc. XXVII risposta 6).
Come
correttamente indicato dal dr. __________ e dalla dr.ssa __________ del SMR
(cfr. doc. XXX/bis), tali considerazioni dello psichiatra curante non mettono
quindi in evidenza elementi in grado di sovvertire le risultanze peritali.
Pertanto,
alla luce delle risposte fornite al TCA dallo psichiatra curante, dr. __________,
questo Tribunale ritiene di potere condividere la valutazione peritale del dr. __________,
considerando quindi l’assicurata in grado di svolgere la sua precedente
attività, seppur presso un altro datore di lavoro, visto che i suoi disturbi
concernono solo ed esclusivamente il precedente ambito lavorativo presso il __________.
Tale
conclusione, del resto, conferma quanto già attestato dai medici della Clinica __________
nel rapporto medico all’attenzione dell’UAI del 29 aprile 2005, nel quale hanno
posto le diagnosi di “sindrome mista ansioso-depressiva (ICD10-F41.2) e
personalità emotivamente instabile (ICD10-F60.3)”, rilevando che l’assicurata
sarebbe in grado di svolgere, senza riduzione del rendimento, un’attività che
la metta in contatto con le persone (doc. 30-4).
Quanto
alla critica dell’assicurata inerente il fatto che, nel suo referto peritale
del 23 dicembre 2005, il dr. __________ ha indicato che “una ripresa immediata
al 100% non sembra essere al momento proponibile”, questo Tribunale sottolinea
che effettivamente il perito ha indicato l’improponibilità di una ripresa immediata
della precedente attività, consigliando di ricominciare l’attività lavorativa
in maniera graduale e progressiva e sottolineando come il rientro nel mondo
lavorativo fosse auspicabile.
Con tale
premessa, il perito ha comunque giudicato l’assicurata pienamente abile al
lavoro nell’attività di impiegata di ufficio (ma non presso il precedente
datore di lavoro) e in altre attività, senza tuttavia precisare a partire da
quando (doc. 36-6+7).
Al
riguardo, va osservato che il perito ha esaminato l’assicurata nel mese di
settembre 2005 e di ottobre 2005, mentre il dr. __________ del SMR ha
considerato l’assicurata abile al lavoro al 100% a partire dal mese di gennaio
2006.
Il dr. __________ ha pure osservato che “essendo nel frattempo
l’assicurata stata licenziata ed essendo nuovamente abile in altri posti di
lavoro analoghi, sarà da valutare un aiuto al collocamento di tipo graduale
(come auspicato dal perito psichiatra) tramite AI” (doc. 43-2).
Al fine
di fugare ogni dubbio, il TCA ha chiesto al __________ di precisare a partire
da quando l’assicurata deve essere considerata abile al lavoro al 100% (XVI).
Nella
risposta del 24 giugno 2008, gli specialisti del __________ hanno evidenziato
che nella perizia del 23 dicembre 2005 essi avevano consigliato all’assicurata
un accompagnamento psicoterapeutico, sociale e lavorativo teso ad una ripresa
lavorativa, inizialmente anche a tempo parziale, senza tuttavia indicare la
durata di tale programma di inserimento professionale a tempo parziale:
quest’ultimo avrebbe dovuto essere indicativamente di 4-8 settimane, per
permettere all’assicurata di uscire da un circolo vizioso, ormai ben
consolidato, caratterizzato da polemiche e rivendicazioni.
Essi
hanno poi espressamente ribadito che al momento dell’esame peritale l’interessata
non presentava “né un danno permanente, né una incapacità lavorativa duratura
che avrebbe reso indicata una rendita di invalidità”, ritenendo l’assicurata abile
al lavoro al 100% a partire dal 1° marzo 2006 (doc. XVII, corsivo della
redattrice).
Il TCA
non ha motivo per scostarsi da tale indicazione del perito, dr. __________.
Si
ricorda tuttavia alla ricorrente che il presente giudizio non pregiudica
eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per
l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento
impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V
140.
e 129 V 4).
Visto
quanto appena esposto, il TCA ritiene dimostrato, con
il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle
assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115
V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid.
2b), che la ricorrente, a partire dal 1° marzo 2006 e per lo meno fino al momento
di emanazione del querelato provvedimento, è inabile al lavoro al 100% nella
sua precedente attività di impiegata presso il __________, ma è da considerare
abile al lavoro al 100% sia nella sua precedente attività di impiegata presso
un altro datore di lavoro, sia in altre attività adeguate.
Infine,
quanto alla richiesta dell’assicurata di potere beneficiare di una riqualifica
professionale, va rilevato che nel rapporto finale del 16 novembre 2006 i
consulenti IP hanno considerato che, tenuto conto delle limitazioni
medico-teoriche e della configurazione della realtà economica del Cantone
Ticino, il mercato del lavoro accessibile all’assicurata sia ancora
apprezzabilmente esteso. Essi hanno indicato che l’assicurata potrebbe essere reintegrata
sul mercato del lavoro in attività semplici, poco qualificate, come nella sua
precedente attività di impiegata di ufficio, oppure come venditrice non
qualificata o operaia generica (doc. 47-1).
Sulla
base di tali considerazioni, i consulenti hanno ritenuto che non esistano i
presupposti necessari per concedere all’interessata il diritto a provvedimenti
professionali, dato che, oltre a non sussistere un’incapacità al guadagno del
20%, non appare neppure verosimile che nel prossimo futuro il danno alla salute
dell’interessata possa causare un’incapacità al guadagno maggiore. Essi hanno
infatti ricordato che la cifra marginale 4011 della “Circulaire concernant les
mesures de réadaptation d’ordre professionnel” prevede che il diritto ad una
riformazione sussiste se il danno alla salute ha come conseguenza una
diminuzione duratura della capacità di guadagno attorno al 20% (doc. 47-2).
Ora,
ritenuto che l’assicurata, secondo le conclusioni peritali, è ancora abile al
100% nella sua precedente attività di impiegata di ufficio, anche se unicamente
presso un altro datore di lavoro, è da considerare corretto l’agire dell’UAI,
con riferimento alla soppressione delle prestazioni (cfr. STF 8C_688/2007 del 7
agosto 2008).
D’altra
parte, tuttavia, in applicazione dell’art. 88a OAI, la soppressione delle
prestazioni non poteva avere luogo a decorrere dal 1° aprile 2006, come deciso
dall’amministrazione, visto che, secondo le precisazioni fornite dal dr. __________
al TCA (cfr. doc. XVII, riportato per esteso al consid. 2.13.), l’interessata
va considerata abile al lavoro al 100% nella sua precedente professione solo a
partire dal 1° marzo 2006.
L’art.
88a OAI prevede infatti che se la capacità di guadagno dell’assicurato o la
capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la grande
invalidità o l’assistenza dovuta all’invalidità si riduce, v’è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all’occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e
che presumibilmente continuerà a durare.
In
concreto, il dr. __________ dell’__________ ha dichiarato l’assicurata nuovamente
abile al lavoro al 100% sia nella sua professione, sia in altre attività
lavorative adeguate, a partire dal 1° marzo 2006 (cfr. doc. XVII).
Di
conseguenza, i tre mesi dopo il subentrare della totale capacità lavorativa
dell’assicurata, ex art. 88a OAI, vengono a scadere il 31 maggio 2006 (cfr. SVR
2006.
IV Nr. 13; STFA I 632/05 del 25 ottobre 2006).
Pertanto, è a partire dal 1° giugno 2006 che
l’assicurata non ha più diritto a prestazioni.
La decisione impugnata va dunque modificata nel
senso che l’assicurata ha diritto ad una rendita intera di invalidità dal 1°
luglio 2004 al 31 maggio 2006 e non solo fino al 31 marzo 2006 come stabilito
dall’amministrazione (cfr. doc. 55-3).
2.16
Da ultimo,
l’assicurata ha chiesto al TCA l’esecuzione di una perizia indipendente, oltre
all’audizione testimoniale del signor __________ (X).
Al
proposito va nuovamente ribadito che se l’istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.
47.
n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure
DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c
con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere
sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c con
riferimenti).
Nel caso
in esame, già si è detto (consid. 2.15.) che la documentazione agli atti è
sufficiente per statuire nel merito della vertenza senza che si rivelino
necessari ulteriori provvedimenti probatori.
Né vi
sono validi motivi per ritenere inaffidabili le certificazioni mediche citate
nei considerandi precedenti.
Non è pertanto
necessario procedere né ad altri accertamenti medici, né all’audizione
testimoniale richieste.
2.17
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la
procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al
rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è
soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, in casu si giustifica una ripartizione delle spese di
complessivi fr. 200.-- in misura di fr. 150.-- a carico dell’Ufficio AI e di
fr. 50.-- a carico della ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ La decisione del 24 maggio
2007 impugnata è annullata.
§§ L’Ufficio AI è condannato a riconoscere all’assicurata una
rendita intera di invalidità dal 1° luglio 2004 al 31 maggio 2006. Dal 1°
giugno 2006 la rendita è soppressa.
2. Le
spese per fr. 200.--, sono ripartite in ragione di fr. 150.-- a carico
dell’Ufficio AI e di fr. 50.-- a carico di RI 1.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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