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Decisione

32.2007.215

UAI ha a giusta ragione,conformemente a quanto stabilito dalla perizia psichiatrica,soppresso la rendita di cui beneficiava l'interessata,ancora abile al lavoro al 100% nella sua professione (ma unica

10 novembre 2008Italiano55 min

Source ti.ch

Fatti

I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002

nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003

nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.6. Per

costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione

attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o

la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le

regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131

V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa

K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19

ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K.,

12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno

2004 nella causa T., I 299/03).

Al

riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006

N. 39 pag. 182.

2.7. L’art. 17

cpv. 1 LPGA stabilisce che:

"

Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce

una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta

proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."

I principi giurisprudenziali sviluppati in

materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono

applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid.

3.5).

2.8. In una

sentenza del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer

1/06, pag. 64-65, il TFA ha ricordato i principi che sono alla base della

revisione e della riconsiderazione di decisioni amministrative e si è così

espresso:

"

(...)

2. 2.1 En l'espèce, il s'agit tout

d'abord de savoir si l'on est en présence d'un motif de révision, ce qui

suppose une modification notable du taux d'invalidité (art. 17 LPGA). Il n'y a

pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et

que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside

uniquement dans une nouvelle appréciation du cas. Un motif de révision au sens

de l'art. 17 LPGA (ou de l'ancien art. 41 LAI) doit clairement ressortir du

dossier (p. ex. arrêt P. du 31 janvier 2003

[I 559/02], consid. 3.2 et les arrêts cités; sur

les motifs de révi­sion en particulier: Urs Müller, Die materiellen Voraussetzun­gen

der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse, Fribourg 2002, p. 133

ss). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un

fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (Rudolf

Ruedi, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche Grundfi­gur namentlich

von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffau­ser/ Schlauri [Hrsg], Die Revision

von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall, 1999, p. 15).

2.2 Si l'on

compare les experti­ses du COMAI du 9 mai 1995 et de la Clinique X. du 10 mai 2002, les principaux

diagnostics posés sont pratiquement superposables (syndrome somatoforme

douloureux persistant et personnalité fruste et dépendante en 1995; syndrome

douloureux somatoforme persistant [F45.4] et personnalité aux traits dépen­dants

[F60.7] en 2002). Les con­clusions des expertises sont divergentes, en

revanche, en ce qui concerne les répercussions des atteintes à la santé sur la

capacité de travail. Les experts du CO­MAI avaient estimé que le syn­drome

somatoforme douloureux prenait place dans le contexte d'un trouble de la personnalité. On était en présence d'une atteinte à

la santé mentale importante, entraînant une incapacité totale de travail, sans

perspective de reclassement ni d'amélioration, vu l'importance de la régression

et de la fixation somatique.

Les experts de la Clinique X. concluent, pour leur part, à l'absence

d'atteinte somatique ou psychique susceptible de limiter la capacité de

travail. Les mêmes experts déclarent s'écarter des conclusions du COMAI, au mo­tif

que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité aux

traits dépen­dants ne constitue pas, à leur avis, une atteinte à la santé men­tale

importante.

2.3 Sur la base

de ces éléments, il y a lieu de constater que les experts de la Clinique X. ne font pas état d'une modification de

l'état de santé du recourant, mais remettent en cause l'apprécia­tion

précédente - et fondée sur un même état de fait - des ex­perts du COMAI. Ni

l'administration ni les premiers juges n'ont cherché du reste à démon­trer

l'existence d'un changement de circonstances. Ils insistent plutôt sur le

caractère probant de l'expertise dé la Clinique X., en faisant totalement abstraction des

règles sur la révision et comme s'il s'agissait en l'occurrence de se prononcer

pour la première fois sur le droit à la rente. Mais cela ne suffit pas, on l'a vu, pour

justifier une révision du droit à la rente (cf. aussi Urs Müller, op. cit., p.

135, ch. 490).

3. 3.1. Le principe selon lequel

l'administration peut en tout temps revenir d'office sur une décision

formellement passée en force qui n'a pas donné lieu à un jugement sur le fond,

lorsque celle-ci est certainement erronée et que sa rectification revêt une

importance appréciable, l'em­porte sur la procédure de révi­sion. Ainsi,

l'administration peut aussi modifier une décision de rente lorsque les

conditions de la révision selon l'art. 17 LPGA ne sont pas remplies. Si le juge

est le premier à constater que la décision initiale était certainement erronée,

il peut con­firmer, en invoquant ce motif, la décision de révision prise par

l'administration (ATF 125 V 369 consid. 2 et les arrêts cités; cf. aussi ATF

112 V 373 consid. 2c et 390 consid. 1b). Il est à relever que la reconsidération

est désormais expressément prévue à l'art. 53 LPGA.

3.2 Pour juger

s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans

nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au

moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à

l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la

reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de

même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un

changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en prin­cipe justifier

une reconsidéra­tion (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Une

décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prise sur

la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque

des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière

inappropriée (DTA 1996/97 n° 28 p. 158 consid. 3c). Tel est notamment le cas

lorsque l'administration a accor­dé une rente d'invalidité au mépris du

principe de la priorité de la réadaptation sur la rente (voir l'arrêt P. du 31

janvier 2003, déjà cité). A l'inverse, une inexactitude manifeste ne sau­rait

être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles

dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs

aspects ou de leurs élé­ments, et que la décision paraît admissible compte tenu

de la si­tuation de fait et de droit (arrêt P. du 13 août 2003 [1790/01], consid.

3).

3.3 En l'espèce,

c'est en vue d'élucider les divergences issues d'avis médicaux contradictoires

se trouvant au dossier que l'ad­ministration a recueilli l'experti­se du COMAI,

du 9 mai 1995, et qu'elle s'est fondée sur cette dernière pour allouer une

rente entière au recourant, le 1er décembre 1995. En présence d'un

tableau clinique complexe, par ailleurs difficile à appréhender en raison de

ses aspects subjec­tifs, la prise de position sur une incapacité de travail

implique toujours un jugement d'appréciation. Or, un tel jugement ne saurait

être qualifié de manifestement erroné que si les investi­gations médicales dans

les différents domaines concernés n'ont pas été entreprises ou qu'elles ne

l'ont pas été avec le soin nécessaire (cf. arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà

cité). Tel n'est pas le cas en ce qui concer­ne l'expertise du COMAI dans la

mesure où cette expertise pluridisciplinaire répond aux critè­res

jurisprudentiels permettant de lui attribuer une pleine valeur probante. En

tout cas, les cri­tiques émises à l'encontre des conclusions du COMAI par les

médecins de la Clinique X. ne

suffisent pas pour admettre que ces conclusions sont dépourvues de crédibilité.

Comme on l'a vu, on est en présence d'appréciations divergentes d'experts en ce

sens que les uns, à la différence des autres, considèrent que l'as­sociation

d'un trouble somato­forme douloureux à une person­nalité aux traits dépendants

n'a pas d'incidence sur la capacité de travail. Seule une surexpertise serait

de nature à les départager.

Mais, ici également, on ne peut faire abstraction

des éléments qui ont conduit l'administration à allouer une rente entière au re­courant

comme si l'on devait statuer pour la première fois sur les droits de l'assuré

et modifier sa situation juridique à la lumiè­re exclusivement des données

médicales recueillies à l'occasion de la procédure de révision. Une

appréciation médicale différente ultérieure ne suffit pas pour fai­re

apparaître comme manifeste­ment erronée la décision initiale ou pour ordonner

une expertise.

On ne peut pas non plus affir­mer que

l'administration a commis à l'origine une erreur de droit, notamment en méconn­aissant

le principe de la priorité de la réadaptation sur la rente: l’expertise du

COMAI excluait toute possibilité de reclassement professionnel et ne laissait

pas entrevoir, à brève échéance, une amélioration de l'état de santé qui eût

permis la mise en oeuvre de mesures de réadaptation professionnelle."

Una diversa valutazione di uno stato di fatto

rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce

dunque né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione.

2.9. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile

per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;

Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.

342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10

consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.

128).

L'Alta

Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i

quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art.

4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali

propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono

considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono

turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità

di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la

misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più

oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.

1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29

settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo

la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le

psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische

Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi

(STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998

nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a

con riferimenti).

In

una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito

che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in

particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata

sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto

scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del

Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4).

(…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

2.10. Generalmente

le depressioni reattive non sono considerate affezioni invalidanti, poiché di

regola sono facilmente influenzabili e scompaiono dopo poco tempo, ad esempio

se viene meno la causa di tale affezione (DTF 127 V 294 consid. 4a con

riferimento alla sentenza del TFA non pubblicata del 28 dicembre 1981, 585/79;

Meyer-Blaser, op. cit., pag. 17).

Al

riguardo, in un caso giudicato dal TCA, in cui un assicurato aveva sviluppato

uno scompenso ansioso depressivo reattivo principalmente dovuto alle

innovazioni introdotte sul posto di lavoro - scompenso che, anche a detta del

perito, era migliorato dopo l'interruzione dell'attività lavorativa – questo

Tribunale ha confermato l’inabilità lavorativa dell’assicurato nella sua

precedente attività presso il precedente datore di lavoro, considerando per il

resto l’assicurato pienamente abile al lavoro sia nella sua attività presso un

altro datore di lavoro, sia in altre attività (cfr. STCA 32.2004.111 del 2

giugno 2005).

In una sentenza K 98/00 del 7 dicembre 2000,

pubblicata in RDAT II-2001, N. 88, pag. 366, il Tribunale federale ha stabilito

che non si giustifica l’erogazione di indennità giornaliere per perdita di

guadagno causata da malattia, qualora un assicurato soffra di problemi

depressivi causati unicamente da conflitti sul posto di lavoro (mobbing). In

tali condizioni, secondo l’Alta Corte, l’assicurato deve immediatamente

procedere ad un cambiamento di datore di lavoro.

Al

contrario, in un sentenza 32.04.31 del 7 novembre 2005, concernente un

assicurato, ritenuto dall’amministrazione inabile al lavoro solo con

riferimento specifico al suo precedente posto di lavoro, ma pienamente abile

nella stessa professione da svolgere presso altri datori di lavoro, il TCA ha

annullato la decisione dell’UAI e ha attribuito all’interessato una rendita

intera di invalidità, ritenendolo affetto da una sindrome ansioso-depressiva di

carattere duraturo, ciò che non è raro nel caso di gravi e durevoli tensioni

sul posto di lavoro. (Si veda ad esempio la sentenza del Tribunale federale 4C.293/2004 del 15

luglio 2005, in materia di

diritto del lavoro, concernente un assicurato licenziato dopo notevoli tensioni

sorte sul posto di lavoro, nella quale il Tribunale federale ha, tra l'altro,

ricordato che "le licenciement a eu des

répercussions sur le psychisme de A.______ et l'Office AI du canton de Vaud lui

a reconnu un droit à une rente ordinaire d'invalidité à 50% de janvier à juin

1999, puis de 100 % dès juillet 1999, pour lesquelles il a reçu les rentes

afférentes, de même que des rentes mensuelles d'invalidité de sa caisse de

prévoyance, dans les mêmes termes").

2.11. Nella

decisione del 14 maggio 2007 l’UAI, fondandosi sul parere dell’__________, ha

riconosciuto all’assicurata il diritto ad una rendita intera di invalidità

(grado del 100%) limitatamente al periodo compreso fra il 1° luglio 2004 e il

31 marzo 2006, negandole in seguito il diritto a prestazioni.

Il TCA è,

quindi, ora chiamato a valutare, alla luce di quanto esposto ai considerandi 2.6.;

2.7. e 2.8., se l’UAI ha correttamente o meno soppresso la rendita spettante a RI

1 a fare tempo dal 1° aprile 2006. Il TCA dovrà pure valutare se l’assicurata

ha diritto a provvedimenti professionali, come da lei richiesto con il ricorso.

2.12. Nel caso in

esame, con lo scopo di accertare lo stato di salute dell’assicurata, l’UAI ha

affidato all’__________ il mandato di esperire una perizia psichiatrica.

Nel rapporto peritale del 23 dicembre 2005 il dr.

__________, medico assistente, posta la diagnosi con influsso sulla capacità

lavorativa di “sindrome ansioso-depressiva (ICD10-F41.2) in disturbo di

personalità emotivamente instabile (ICD10-F60.31)” (doc. 36-5), ha giudicato

che “non ci sono al momento attuale indicazioni psichiatriche per giustificare

un’inabilità lavorativa permanente e pertanto una rendita di invalidità anche

parziale” (doc. 36-6).

Il dr. __________ ha precisato che la precedente

attività di impiegata presso il __________ non è più proponibile, aggiungendo

che l’assicurata potrebbe progressivamente riprendere l’attività di impiegata

di ufficio presso altri datori di lavoro, attività per le quali ella è da

considerare abile al lavoro al 100% (doc. 36-7).

Nel suo rapporto medico del 31 marzo 2006 il dr. __________

del SMR, spec. FMH in medicina interna (sul diritto per gli assicurati

di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13),

posta la diagnosi di “sindrome ansioso-depressiva in disturbo di personalità

emotivamente instabile” (doc. 43-1), ha considerato l’assicurata abile al

lavoro al 100% a partire dal mese di gennaio 2006 (data in cui è pervenuta

all’UAI la perizia psichiatrica), osservando:

" (...)

Impiegata amministrativa in __________.

La perizia psichiatrica effettuata 10.2005 e pervenuta all’ufficio

12.2005 è secondo il mio parere coerente e riporta una limitazione per il

periodo sopraccitato motivata dalla compromissione ansioso-depressiva

secondaria al posto di lavoro.

Ricordo che, come ben descritto, non si tratta del primo episodio

a carattere psichico e che la patologia di personalità le ha permesso fino ad

ora un normale rendimento lavorativo.

Attualmente si è presentato un episodio a carattere

ansioso-depressivo che ha modificato lo stato di funzionalità riducendolo

totalmente per il periodo sopraccitato.

Essendo nel frattempo l’assicurata stata licenziata ed essendo

nuovamente abile in altri posti di lavoro analoghi, sarà da valutare un aiuto

al collocamento di tipo graduale (come auspicato dal perito psichiatra) tramite

AI.

La prognosi è buona se viene evitata una cronicizzazione e quindi

rientro nel mercato del lavoro libero.” (Doc. 43-2)

L’assicurata ha contestato le conclusioni

peritali, senza tuttavia apportare né in sede amministrativa, né davanti al

TCA, nuovi certificati medico-specialistici attestanti una diversa valutazione

delle sue patologie e della sua capacità lavorativa residua.

2.13. In corso di

causa, il TCA, constatato che nella perizia psichiatrica il dr. __________ ha

ritenuto l’assicurata inabile al lavoro al 100% nella sua precedente attività

di impiegata di commercio presso il __________, ma pienamente abile al lavoro

nella sua precedente attività di impiegata di commercio presso un altro datore

di lavoro e in altre attività, aggiungendo che “una ripresa immediata

dell’attività lavorativa al 100% non sembra essere al momento proponibile,

appare invece più verosimile proporre una ripresa dell’attività graduale e

progressiva, al fine di dare nuovamente un ruolo lavorativo”, ha chiesto all’__________

cantonale di precisare a partire da quando l’assicurata va considerata abile al

lavoro al 100% (XVI).

Nella risposta del 24 giugno 2008 il dr. __________,

medico capo servizi del __________ e il dr. __________, medico capoclinica

dell’__________, hanno osservato:

"

Vi riferiamo in merito alla paziente

summenzionata, come da vostra richiesta del 18 giugno scorso in seguito alle

incomprensioni sorte da alcune frasi della perizia del 23 dicembre 2005.

Confermiamo che al momento in cui è stata svolta

la perizia la peritanda non presentava da un punto di vista strettamente

psichiatrico patologie tali da rendere indicata una rendita di invalidità

nemmeno a tempo parziale. Una ripresa dell’attività lavorativa era anche

auspicabile per permetterle di riacquistare un ruolo attivo nella società e

migliorare così la propria autostima.

Detto questo restava l’evidenza di una situazione

divenuta difficile tra rabbia e rivendicazioni, riferite dalla peritanda a

ingiustizie subite sul posto di lavoro.

Appariva evidente come la ripresa dell’attività

lavorativa fosse decisamente subordinata al riconoscimento dei torti subiti. In

questo contesto il pericolo di cronicizzare e peggiorare un quadro clinico

inizialmente blando è molto elevato. Per questo il nostro consiglio era quello

di proporre alla peritanda un accompagnamento psicoterapeutico, sociale e

lavorativo teso a una ripresa lavorativa inizialmente anche a tempo parziale.

Nella perizia era stata in effetti omessa la durata di tale programma di

inserimento professionale a tempo parziale, che, indicativamente, avrebbe

potuto essere di 4-8 settimane. Sarebbe stato questo un aiuto e sostegno che le

avrebbe potuto permettere di “uscire da un circolo vizioso, ormai ben

consolidato, caratterizzato da polemiche e rivendicazioni”. Quindi la frase

“una ripresa immediata dell’attività lavorativa al 100% non sembra essere al

momento proponibile, appare invece più verosimile proporre una ripresa

dell’attività graduale e progressiva”, va quindi intesa in questo senso, ma

non esclude la considerazione di base, ben sottolineata e ribadita più volte

nella valutazione e nelle conclusioni della perizia, che al momento dello

svolgimento della stessa non vi erano indicazioni per un danno permanente, né

per una incapacità lavorativa duratura, che avrebbe reso indicata una rendita

di invalidità. La peritanda era stata informata verbalmente.

In conclusione, l’assicurata era da considerarsi

abile al 100% dal 1° marzo 2006.” (Doc. XVII)

Il TCA, previo ottenimento dello svincolo dal

segreto professionale da parte dell’assicurata (XV), ha pure interpellato lo

psichiatra curante, dr. __________, ponendogli alcune domande in merito alle

patologie che affliggono l’assicurata, alle terapie in corso e all’influsso dei

disturbi sulla sua capacità lavorativa residua (XXVI).

Con scritto del 7 ottobre 2008 il dr. __________

ha risposto:

"

Rispondo ai quesiti da Voi postimi:

1. Qual è l’esatta diagnosi dei disturbi di cui soffre l’assicurata

in base a una classificazione riconosciuta?

Disturbo

di personalità emotivamente instabile (ICD10-F60.3)

Considerandi

2.

Da quando è presente l’affezione?

Dall’adolescenza.

3.

Qual è stato il decorso della stessa?

A

partire dal mese di luglio 2003, a causa di problemi di sovraccarico lavorativo e di stress,

l’assicurata ha manifestato una esacerbazione della sintomatologia psichica con

fasi di instabilità emotiva accompagnate da deflessione del tono dell’umore,

marcata tensione endopsichica e disturbi funzionali a carico dell’apparato

gastrointestinale. La situazione ha presentato un andamento fluttuante fino

alla fine del 2005, successivamente, dopo l’introduzione di una terapia

psicofarmacologica stabilizzante associata a terapia psicologica di sostegno,

si è constatato un assestamento del quadro clinico.

4.

L’assicurata è ancora in cura psichiatrica?

Per quali motivi?

L’assicurata

è seguita dal lato psichiatrico dal sottoscritto e da quello psicologico dalla

psicologa __________ presso la Clinica __________ di __________. La terapia è

necessaria per monitorare la situazione e garantire che la situazione di

stabilità emotiva rimanga assestata all’attuale livello di funzionamento

psicologico.

5.

Tale affezione ha un influsso sulla capacità lavorativa

dell’assicurata nella sua precedente attività? In caso di risposta

affermativa, in che misura e per quali motivi?

E in altre attività adeguate, la capacità lavorativa

dell’assicurata è ridotta? In caso di risposta affermativa, in che misura e per

quali motivi?

Ritengo

che l’affezione di cui è portatrice l’assicurata unitamente alle problematiche

frustranti venutesi a creare nell’ultimo posto di lavoro renda impraticabile la

precedente attività svolta. In altre attività adeguate, che permettano

all’assicurata di valorizzare le sue risorse avvalendosi in modo particolare

delle numerose esperienze formative acquisite in questi ultimi anni, ritengo

che la capacità lavorativa dell’assicurata sia da considerare ridotta nella

misura del 50% e che in progressione sia ipotizzabile una ripresa lavorativa a

tempo pieno.

6.

Qual è, a suo avviso, la prognosi?

Tenuto

conto dell’evoluzione fin qui constatata, ritengo che la prognosi sia da considerare

buona a medio termine.

7.

In

che misura la prognosi può essere influenzata dall’applicazione di

provvedimenti terapeutici?

Ritengo

indispensabile ai fini prognostici sopra riferiti la continuazione del

trattamento psichiatrico e psicologico che ha aiutato l’assicurata a ritrovare

stabilità emotiva e capacità di autodeterminazione. Ritengo che per

l’assicurata siano da prevedere delle misure di riqualifica professionale che

attraverso un iter formativo adatto le permettano di rientrare adeguatamente

nel ciclo lavorativo.” (Doc. XXVII)

Al riguardo, il dr. __________ del SMR, spec. FMH

in medicina generale e la dr.ssa __________, specialista in psichiatria

e psicoterapia, nelle loro annotazioni del 21 ottobre 2008,

hanno osservato:

"

In considerazione della risposta fornita dal

perito non si evidenziano elementi che ci possano fare discostare dalle

conclusioni peritali. Da notare che la perizia non ha permesso di identificare

una patologia psichiatrica di tipo invalidante.” (Doc. XXX/bis)

2.14

Quanto alla

valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal

paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),

che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del

perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto

medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,

ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF

125.

V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997

pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna

1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il

giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,

il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro

conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001.

pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR

2000.

UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la

Corte federale ha ribadito che ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie

fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001.

pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una

decisione del 24 agosto 2006 concernente

un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha

evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità,

sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR

non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In

quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2

L'on ne saurait certes

mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre

d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que

l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS

sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;

toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre

médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

Infine, va ricordato che se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La

promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.

628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in

particolare la DTF 127 V 294;

cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie

giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203

e segg. (249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche,

la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia,

il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con

sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti

medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in

base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,

inc. 32.1999.124).

2.15

Nell’evenienza

concreta, questo Tribunale, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di

salute della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione

prima dell’emissione della decisione qui impugnata, dopo attento esame della documentazione medica agli atti, non ha motivi

per mettere in dubbio la valutazione effettuata dal dr. __________ dell’__________,

che soddisfa i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché un rapporto medico

abbia pieno valore probatorio (cfr. consid. 2.14.) e può quindi validamente

servire da base al presente giudizio senza che si riveli necessario procedere

ad ulteriori misure di istruzione (perizia medica giudiziaria).

Nel rapporto peritale del 23 dicembre 2005, il

dr. __________ ha in effetti tenuto conto delle singole affezioni invalidanti

di cui l’assicurata è affetta, giungendo ad una conclusione logica e priva di

contraddizioni in merito alla incapacità lavorativa del 100% nella precedente

professione di impiegata presso il __________, ma giudicando per contro

pienamente esigibile l’attività di impiegata di ufficio presso altri datori di

lavoro, così come altre attività adeguate.

Tali conclusioni sono poi state fatte proprie dal

dr. __________, dal dr. __________ e dalla dr.ssa __________ del SMR.

L’assicurata ha criticato le conclusioni del perito

psichiatra, che a suo avviso non ha adeguatamente tenuto conto delle sue

patologie, causate dal sovraccarico lavorativo e di responsabilità che non le

competevano cui è stata sottoposta da parte del precedente datore di lavoro, __________,

a seguito dell’assenza per malattia del __________, il quale non è stato

sostituito.

Al

riguardo, questo Tribunale rileva innanzitutto che le contestazioni relative

alle problematiche lavorative legate al licenziamento dell’assicurata dal

precedente posto di lavoro, così come la richiesta di una inchiesta

amministrativa volta ad appurare i fatti, esulano dalla competenza del TCA e

non devono quindi essere vagliate in questa sede (si ribadisce infatti che,

come ricordato dal TCA in una sentenza 42.2006.6 del 27 ottobre 2006, la

giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha stabilito

che è la decisione impugnata che costituisce il presupposto ed il

contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale, cfr. SVR 2005

AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 125 V 4-3; DTF 122 V 36 consid. 2a; DTF 110 V 51

consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

Quanto

invece alle ripercussioni psicologiche sull’interessata delle pressioni

derivanti dal sovraccarico lavorativo e dalle responsabilità accresciute che le

incombevano, questo Tribunale rileva che le stesse sono già state adeguatamente

ed approfonditamente esaminate dal dr. __________ in sede peritale.

Lo

specialista ha infatti ben spiegato nella “valutazione e prognosi” che

l’assicurata “dal luglio 2003 è inabile all’attività lavorativa a seguito di

instabilità emotivo-affettive seguenti a sovraccarico lavorativo e riferiti

gravi atteggiamenti ostili sul posto di lavoro” (doc. 36-5). Il perito ha

aggiunto che l’assicurata lamenta ansia e depressione, ma soprattutto appare

rassegnata e frustrata da un’esistenza che vive con insoddisfazione, rimpianti

e rivendicazioni, sentendosi vittima di ingiustizie, per le quali cerca un risarcimento

(doc. 36-5).

Il dr. __________

ha poi indicato che la sindrome ansioso-depressiva di cui è affetta

l’interessata e che dura ormai da tempo va inquadrata nell’ambito di un

disturbo della personalità emotivamente instabile, caratterizzato da una marcata

instabilità affettiva ed emotiva, accompagnata da sentimenti di vuoto

interiore. Lo specialista ha infatti sottolineato che, dopo l’adolescenza

difficile dell’interessata - con riferimento in particolare al divorzio dei

genitori, da cui sono derivati sentimenti di abbandono, instabilità emotiva e

un tentamen farmacologico – i problemi sul posto di lavoro hanno creato

nell’assicurata un senso di impotenza e di vuoto interiore (cfr. doc. 36-5+6, in cui il perito ha indicato che “in

tale contesto, le riferite ingiustizie subite sul posto di lavoro sembrano

creare nella peritanda vissuti di impotenza e soprattutto una sensazione di

mancanza di considerazione che percepisce come un senso di vuoto interiore che

fatica a sopportare”).

Stante

quanto sopra, non si può quindi rimproverare al perito di avere tralasciato di

valutare le conseguenze del difficile vissuto lavorativo dell’assicurata sul

suo stato psichico.

Quanto al

test di Rorschach, che secondo l’assicurata non è stato eseguito durante

l’esame peritale svolto dal dr. __________, questo Tribunale rileva che il

perito stesso ha espressamente indicato che l’ipotesi diagnostica di un

disturbo di personalità emotivamente instabile, tipo borderline, è stata

confermata “dal Test di Rorschach, effettuato nel marzo 2004 e presente

negli atti da voi (n.d.r. UAI) messi a disposizione, che metteva in evidenza

“un atteggiamento acritico e manipolatorio” e come “l’anaclitismo e i tratti

narcisistici caratterizzano il funzionamento mentale” della peritanda, caratteristiche

tipiche di una “personalità Borderline”” (doc. 36-5, corsivo della redattrice).

Dopo

attenta analisi, il dr. __________ è quindi giunto alla conclusione che le

problematiche dell’assicurata “non sembrano comunque essere di gravità tale da precludere

la ripresa dell’attività lavorativa” (doc. 36-6).

Queste valutazioni

del dr. __________ sono poi state condivise dal dr. __________ del SMR, il

quale, nel suo rapporto del 31 marzo 2006, ha considerato coerente la perizia

psichiatrica, che giunge alla conclusione di una limitazione della capacità

lavorativa nel precedente posto di lavoro “motivata dalla compromissione

ansioso-depressiva secondaria al posto di lavoro”, ma di una piena capacità

lavorativa in posti di lavoro analoghi al precedente (doc. 43-2).

Tali

conclusioni, anche alla luce della giurisprudenza sopra citata (cfr. consid.

2.10

), possono essere condivise da questo Tribunale, tanto più se si considera

che lo stesso medico curante, dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia,

nel suo scritto del 7 ottobre 2008 in risposta alle domande poste dal TCA, dopo aver posto la diagnosi di

“disturbo di personalità emotivamente instabile (ICD10-F60.3)”, ha considerato

l’assicurata totalmente inabile nella sua precedente attività lavorativa presso

il __________ (a causa delle sue patologie unitamente alle problematiche

frustranti venutesi a creare nell’ultimo posto di lavoro, cfr. doc. XXVII

risposta 5), ma abile al lavoro in altre attività adeguate, “che permettano

all’assicurata di valorizzare le sue risorse avvalendosi in modo particolare

delle numerose esperienze formative acquisite in questi ultimi anni”. Il dr. __________

ha considerato che queste attività adeguate siano esigibili in misura del 50%,

aggiungendo che “in progressione sia ipotizzabile una ripresa lavorativa a

tempo pieno” (doc. XXVII risposta 5), conclusione che conferma quindi quanto

già valutato in sede peritale.

Il TCA sottolinea che, conformemente alla

giurisprudenza sopra esposta (cfr. consid. 2.10.) in merito al carattere

normalmente non invalidante delle depressioni reattive - che di regola

scompaiono quando viene meno la causa di tale affezione - nel caso di specie le

patologie dell’assicurata, dopo la cessazione dell’attività lavorativa presso

il __________ nel mese di gennaio 2004, sono regredite, grazie al trattamento

specialistico cui è stata sottoposta presso il dr. __________, come ben

spiegato dallo stesso psichiatra curante nel suo scritto del 7 ottobre 2008 in risposta ai quesiti del TCA.

Lo psichiatra

curante ha infatti confermato che dopo i problemi di sovraccarico lavorativo e

di stress cominciati nel luglio 2003 e che hanno portato ad una esacerbazione

della sintomatologia psichica, con fasi di instabilità emotiva accompagnate da

deflessione del tono dell’umore, marcata tensione endopsichica e disturbi

funzionali a carico dell’apparato gastrointestinale, la situazione psichica

dell’interessata ha presentato un andamento fluttuante fino alla fine del 2005. In seguito, tuttavia, dopo

l’introduzione di una psicofarmacoterapia stabilizzante associata a terapia

psicologica di sostegno, il quadro clinico si è assestato. Il dr. __________ ha

poi aggiunto che la continuazione delle terapie (dal punto di vista

psichiatrico presso il dr. __________ e, da quello psicologico, presso la

psicologa signora __________) è necessaria “per monitorare la situazione e

garantire che la situazione di stabilità emotiva rimanga assestata all’attuale

livello di funzionamento psicologico” (doc. XXVII risposta 4), rilevando che

“la prognosi sia da considerare buona a medio termine” (doc. XXVII risposta 6).

Come

correttamente indicato dal dr. __________ e dalla dr.ssa __________ del SMR

(cfr. doc. XXX/bis), tali considerazioni dello psichiatra curante non mettono

quindi in evidenza elementi in grado di sovvertire le risultanze peritali.

Pertanto,

alla luce delle risposte fornite al TCA dallo psichiatra curante, dr. __________,

questo Tribunale ritiene di potere condividere la valutazione peritale del dr. __________,

considerando quindi l’assicurata in grado di svolgere la sua precedente

attività, seppur presso un altro datore di lavoro, visto che i suoi disturbi

concernono solo ed esclusivamente il precedente ambito lavorativo presso il __________.

Tale

conclusione, del resto, conferma quanto già attestato dai medici della Clinica __________

nel rapporto medico all’attenzione dell’UAI del 29 aprile 2005, nel quale hanno

posto le diagnosi di “sindrome mista ansioso-depressiva (ICD10-F41.2) e

personalità emotivamente instabile (ICD10-F60.3)”, rilevando che l’assicurata

sarebbe in grado di svolgere, senza riduzione del rendimento, un’attività che

la metta in contatto con le persone (doc. 30-4).

Quanto

alla critica dell’assicurata inerente il fatto che, nel suo referto peritale

del 23 dicembre 2005, il dr. __________ ha indicato che “una ripresa immediata

al 100% non sembra essere al momento proponibile”, questo Tribunale sottolinea

che effettivamente il perito ha indicato l’improponibilità di una ripresa immediata

della precedente attività, consigliando di ricominciare l’attività lavorativa

in maniera graduale e progressiva e sottolineando come il rientro nel mondo

lavorativo fosse auspicabile.

Con tale

premessa, il perito ha comunque giudicato l’assicurata pienamente abile al

lavoro nell’attività di impiegata di ufficio (ma non presso il precedente

datore di lavoro) e in altre attività, senza tuttavia precisare a partire da

quando (doc. 36-6+7).

Al

riguardo, va osservato che il perito ha esaminato l’assicurata nel mese di

settembre 2005 e di ottobre 2005, mentre il dr. __________ del SMR ha

considerato l’assicurata abile al lavoro al 100% a partire dal mese di gennaio

2006.

Il dr. __________ ha pure osservato che “essendo nel frattempo

l’assicurata stata licenziata ed essendo nuovamente abile in altri posti di

lavoro analoghi, sarà da valutare un aiuto al collocamento di tipo graduale

(come auspicato dal perito psichiatra) tramite AI” (doc. 43-2).

Al fine

di fugare ogni dubbio, il TCA ha chiesto al __________ di precisare a partire

da quando l’assicurata deve essere considerata abile al lavoro al 100% (XVI).

Nella

risposta del 24 giugno 2008, gli specialisti del __________ hanno evidenziato

che nella perizia del 23 dicembre 2005 essi avevano consigliato all’assicurata

un accompagnamento psicoterapeutico, sociale e lavorativo teso ad una ripresa

lavorativa, inizialmente anche a tempo parziale, senza tuttavia indicare la

durata di tale programma di inserimento professionale a tempo parziale:

quest’ultimo avrebbe dovuto essere indicativamente di 4-8 settimane, per

permettere all’assicurata di uscire da un circolo vizioso, ormai ben

consolidato, caratterizzato da polemiche e rivendicazioni.

Essi

hanno poi espressamente ribadito che al momento dell’esame peritale l’interessata

non presentava “né un danno permanente, né una incapacità lavorativa duratura

che avrebbe reso indicata una rendita di invalidità”, ritenendo l’assicurata abile

al lavoro al 100% a partire dal 1° marzo 2006 (doc. XVII, corsivo della

redattrice).

Il TCA

non ha motivo per scostarsi da tale indicazione del perito, dr. __________.

Si

ricorda tuttavia alla ricorrente che il presente giudizio non pregiudica

eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per

l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento

impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V

140.

e 129 V 4).

Visto

quanto appena esposto, il TCA ritiene dimostrato, con

il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle

assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115

V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid.

2b), che la ricorrente, a partire dal 1° marzo 2006 e per lo meno fino al momento

di emanazione del querelato provvedimento, è inabile al lavoro al 100% nella

sua precedente attività di impiegata presso il __________, ma è da considerare

abile al lavoro al 100% sia nella sua precedente attività di impiegata presso

un altro datore di lavoro, sia in altre attività adeguate.

Infine,

quanto alla richiesta dell’assicurata di potere beneficiare di una riqualifica

professionale, va rilevato che nel rapporto finale del 16 novembre 2006 i

consulenti IP hanno considerato che, tenuto conto delle limitazioni

medico-teoriche e della configurazione della realtà economica del Cantone

Ticino, il mercato del lavoro accessibile all’assicurata sia ancora

apprezzabilmente esteso. Essi hanno indicato che l’assicurata potrebbe essere reintegrata

sul mercato del lavoro in attività semplici, poco qualificate, come nella sua

precedente attività di impiegata di ufficio, oppure come venditrice non

qualificata o operaia generica (doc. 47-1).

Sulla

base di tali considerazioni, i consulenti hanno ritenuto che non esistano i

presupposti necessari per concedere all’interessata il diritto a provvedimenti

professionali, dato che, oltre a non sussistere un’incapacità al guadagno del

20%, non appare neppure verosimile che nel prossimo futuro il danno alla salute

dell’interessata possa causare un’incapacità al guadagno maggiore. Essi hanno

infatti ricordato che la cifra marginale 4011 della “Circulaire concernant les

mesures de réadaptation d’ordre professionnel” prevede che il diritto ad una

riformazione sussiste se il danno alla salute ha come conseguenza una

diminuzione duratura della capacità di guadagno attorno al 20% (doc. 47-2).

Ora,

ritenuto che l’assicurata, secondo le conclusioni peritali, è ancora abile al

100% nella sua precedente attività di impiegata di ufficio, anche se unicamente

presso un altro datore di lavoro, è da considerare corretto l’agire dell’UAI,

con riferimento alla soppressione delle prestazioni (cfr. STF 8C_688/2007 del 7

agosto 2008).

D’altra

parte, tuttavia, in applicazione dell’art. 88a OAI, la soppressione delle

prestazioni non poteva avere luogo a decorrere dal 1° aprile 2006, come deciso

dall’amministrazione, visto che, secondo le precisazioni fornite dal dr. __________

al TCA (cfr. doc. XVII, riportato per esteso al consid. 2.13.), l’interessata

va considerata abile al lavoro al 100% nella sua precedente professione solo a

partire dal 1° marzo 2006.

L’art.

88a OAI prevede infatti che se la capacità di guadagno dell’assicurato o la

capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la grande

invalidità o l’assistenza dovuta all’invalidità si riduce, v’è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all’occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e

che presumibilmente continuerà a durare.

In

concreto, il dr. __________ dell’__________ ha dichiarato l’assicurata nuovamente

abile al lavoro al 100% sia nella sua professione, sia in altre attività

lavorative adeguate, a partire dal 1° marzo 2006 (cfr. doc. XVII).

Di

conseguenza, i tre mesi dopo il subentrare della totale capacità lavorativa

dell’assicurata, ex art. 88a OAI, vengono a scadere il 31 maggio 2006 (cfr. SVR

2006.

IV Nr. 13; STFA I 632/05 del 25 ottobre 2006).

Pertanto, è a partire dal 1° giugno 2006 che

l’assicurata non ha più diritto a prestazioni.

La decisione impugnata va dunque modificata nel

senso che l’assicurata ha diritto ad una rendita intera di invalidità dal 1°

luglio 2004 al 31 maggio 2006 e non solo fino al 31 marzo 2006 come stabilito

dall’amministrazione (cfr. doc. 55-3).

2.16

Da ultimo,

l’assicurata ha chiesto al TCA l’esecuzione di una perizia indipendente, oltre

all’audizione testimoniale del signor __________ (X).

Al

proposito va nuovamente ribadito che se l’istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con

riferimenti).

Nel caso

in esame, già si è detto (consid. 2.15.) che la documentazione agli atti è

sufficiente per statuire nel merito della vertenza senza che si rivelino

necessari ulteriori provvedimenti probatori.

Né vi

sono validi motivi per ritenere inaffidabili le certificazioni mediche citate

nei considerandi precedenti.

Non è pertanto

necessario procedere né ad altri accertamenti medici, né all’audizione

testimoniale richieste.

2.17

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la

procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è

soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, in casu si giustifica una ripartizione delle spese di

complessivi fr. 200.-- in misura di fr. 150.-- a carico dell’Ufficio AI e di

fr. 50.-- a carico della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§ La decisione del 24 maggio

2007 impugnata è annullata.

§§ L’Ufficio AI è condannato a riconoscere all’assicurata una

rendita intera di invalidità dal 1° luglio 2004 al 31 maggio 2006. Dal 1°

giugno 2006 la rendita è soppressa.

2. Le

spese per fr. 200.--, sono ripartite in ragione di fr. 150.-- a carico

dell’Ufficio AI e di fr. 50.-- a carico di RI 1.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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