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Decisione

32.2007.216

Domanda di una rendita d'invalidità a causa di una fibromialgia e di una sindrome somatoforme da dolore cronico persistente respinta poiché non sono dati i requisiti posti dalla giurisprudenza per pot

26 maggio 2008Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

I

periti, dopo aver riassunto gli atti medici prodotti dall’assicurata, ed aver

descritto l’anamnesi famigliare, personale-sociale, professionale, patologica,

sistemica e le affezioni attuali, hanno posto la diagnosi senza

influenza sulla capacità lavorativa di fibromialgia, sindrome somatoforme da

dolore cronico persistente (F 45.4), diabete mellito tipo 2, epatopatia,

cefalea cronica di probabile origine tensiva.

Gli

esperti si sono in particolare fondati sui consulti del dr. med. __________,

FMH reumatologia e riabilitazione e la dr.ssa __________, medico chirurgo,

specialista in psichiatria, la quale ha ottenuto il riconoscimento a livello

federale del titolo di psichiatria e psicoterapia (cfr. STCA dell’8 maggio 2008

[inc. 32.2007.162], consid. 1.8; cfr., per quanto concerne il titolo FMH, le

sentenze I 65/07 del 31 agosto 2007 pubblicata in SVR 2008 IV nr. 24 pag. 74, I

51/07 del 18 febbraio 2008, I 107/07 del 28 febbraio 2008).

Il

dr. med. __________, FMH reumatologia e riabilitazione, nel suo referto del 12

marzo 2007, allestito dopo aver visitato la paziente, ha descritto l’anamnesi

famigliare, personale remota, sociale ed attuale della ricorrente, nonché le

affezioni attuali e lo status reumatologico ed ha posto la diagnosi di

fibromialgia. Lo specialista, a proposito della capacità lavorativa, ha

affermato:

" Questa paziente svolgeva ultimamente l’attività

professionale di commessa venditrice presso la __________ (recte: __________)

di __________ con un lavoro anche al bar soprattutto mattutino ed al banco

della pasticceria. Aiutava anche inoltre alle volte nel ristorante quale aiuto

cucina. Si tratta di un’attività lavorativa che permetteva alla paziente di

lavorare in parte in piedi, in parte muovendosi camminando e svolgendo anche

un’attività sedentaria quanto lavorava come cassiera.

Tenendo in considerazione quest’attività

professionale ritengo che la paziente non presenti delle limitazioni

sostanziali dettate dalle patologie a livello dell’apparato muscoloscheletrico

sopra elencate da limitarne la capacità lavorativa.

Ritengo pertanto che la paziente possa

essere considerata abile al lavoro nella forma completa per quest’attività

lavorativa da ultimo svolto. Anche per altre attività professionali

antecedentemente eseguite, in particolar modo quella di aiuto cucina o di donna

di pulizie, non vi sono limitazioni sostanziali. Anche nell’attività

professionale di casalinga la paziente è abile al lavoro nella forma completa.”

(doc. AI 35-22)

Anche

la dr.ssa __________, le cui valutazioni sono state tenute recentemente in

considerazione da questo Tribunale (STCA dell’8 maggio 2008, inc. 32.2007.162),

pur non descrivendo nel dettaglio, al contrario del Dr. __________, medico specialista

FMH, l’anamnesi familiare, personale clinica e lavorativa “visto l’ampio ed

esaustivo lavoro già da voi svolto”, dopo aver posto la diagnosi di “sindrome

somatoforme da dolore clinico persistente (ICD X [recte: 10], F 45.4)”, ha

concluso affermando che l’interessata è “capace al 100% per l’ultima

attività lavorativa svolta e per tutte le altre teoricamente esigibili.”, così

come quella di casalinga (doc. AI 35-26).

Globalmente,

quindi, nel rapporto peritale del 22 marzo 2007, i medici del SAM, sulla base

delle risultanze dei singoli consulti, hanno concluso per un’abilità lavorativa

totale in qualsiasi attività (doc. AI 35-13).

L’insorgente

con il suo ricorso ha contestato le conclusioni cui è giunto l’UAI ed ha

allegato un certificato medico del __________ del 15 giugno 2007, dove

l’interessata è stata visitata, il 14 giugno 2007, dal dr. med __________,

direttore medico dell’istituto, il quale, dopo aver diagnosticato una “ausgeprägte

Fibromyalgie mit generalisierten starken Weichteilschmerzen, allg. Müdigkeit, Kopfschmerzen, depressive Entwicklung” ha affermato che “die Patientin ist zur Zeit als Verkäuferin 100%

arbeitsunfähig.” (doc. A1)

Il

medico SMR, Dr. med. __________, sulla base della citata attestazione ha

rilevato che “l’attuale rapporto di __________ evidenzia le note patologie,

viene auspicata una degenza di riabilitazione. L’attuale rapporto non evidenzia

una modifica sostanziale dello stato di salute rispetto alla valutazione SAM

febbraio 2007.” (doc. IV/Bis).

Il

7 novembre 2007 l’insorgente ha prodotto la seguente documentazione medica.

Un

certificato del dr. med. __________, FMH medicina generale, del 6 novembre 2007,

dove il medico ha rilevato che l’assicurata “nota per una fibromialgia generalizzata

che ha necessitato di un ricovero alla Clinica di __________ dal 21.08.07 al

11.09.07 per trattamento fisico-balneologico.” ha “iniziato anche a presentare

importanti dolori all’arto inferiore destro, irradianti fino alla caviglia”

e gli esami hanno evidenziato “una sindrome radicolare L5 a destra in

presenza di ernia L4/L5 a base larga.” Il medico ha invitato l’UAI a “valutare

la richiesta di rendita anche alla luce di questa nuova patologia, sicuramente

importante e difficile da risolvere”(doc. B2, cfr. anche doc. B1).

Un

referto del __________ del 16 ottobre 2007 da cui emerge la diagnosi di “Fibromyalgie

mit/bei generalisierten Weichteilschmerzen, Schlafstörung mit chronischer

Müdigkeit, Depressive Verstimmung, transitorisches lumboradikuläres S1-Syndrom

rechts” e le diagnosi secondarie di “Diabete mellitus, Hypertcholesterinämie”.

Il medico, __________, “Oberarzt”, ha attestato un’abilità lavorativa

dello 0% dal febbraio 2006 (doc. B3).

Un

certificato di __________, __________, __________, che ha accertato la presenza

di una fibromialgia, un “depressivers Störungsbild” e “Auffällige Angstsymptomatik

mit Panikattacken” (doc. B4).

Da rilevare, a

proposito della valutazione psicologica, che nel referto del 16 ottobre 2007

dell’istituto __________, il medico ha affermato che “Aktuell leidet die

Patientin unter Alpträumen, Aengsten sowie teilweise Panikattacken (siehe

psychologischer Bericht). Im Allgemeinen fühlte sich

Frau __________ deutlich erleichtert nachdem sie diese in den psychologischen

Gesprächen der IV-Abklärung aus mangelndem Vertrauen nicht thematisierten

Erfahrungen jetzt aussprechen konnte.” (doc.

B3).

Il medico SMR, dr. med.

__________, sulla base della citata documentazione, ha affermato che “dall’attuale

documentazione risulta insorgenza di problematica lombo-radicolare a destra, problematica

insorta durante la degenza a __________ fine agosto 2007. Valutazione:

possibile peggioramento dello stato di salute a causa di insorgenza disturbo

lombo-radicolare a destra in agosto 2007 (posteriore decisione UAI), evoluzione

ancora incerta, Di regola la maggior parte delle problematiche lombo radicolari

hanno una evoluzione favorevole entro 6 mesi, in presenza d’una fibromialgia la

prognosi risulta più incerta.” (doc. VIII).

7. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso

valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli

esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta

l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)

e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento

della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere

motivate (STFA 26 agosto 2004, I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003, U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352,

122 V 160; Meyer‑Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique

VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria

piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1

p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). Nell'ambito del libero apprezzamento

delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice

fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto

assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili

prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

In DTF

125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte

federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(DTF 125 V 354).

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da

medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 p. 109).

Il TFA, in una sentenza I 938/05 del 24 agosto 2006 si è espresso

sul valore probatorio delle opinioni espresse dai medici __________ nell’ambito

dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso di divergenza

tra il medico curante e il medico __________ non è per principio necessario

procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha

sviluppato la seguente considerazione:

" (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un

rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI)

- dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard

de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport

médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de

divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de

manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La

valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt

s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf.

consid. 3.1 supra).

Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de

lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service

médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen

clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne

relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un

doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien

valoir de tel. (…)" (consid. 3.2)

Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve

adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del

disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale

vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche,

la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia,

il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con

Considerandi

sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti

medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in

base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni

di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita

27.

settembre 2001, inc. 32.1999.124).

8.

Dopo

attenta analisi degli atti questo Tribunale ritiene che

la conclusione cui è giunta l’amministrazione per rifiutare ogni tipo di

prestazione può essere confermata per i seguenti motivi.

Innanzitutto,

per quanto concerne l’ambito psichiatrico, va ribadito che nella già citata

sentenza dell’8 aprile 2008 (inc. 32.2007.162), il TCA ha tenuto in

considerazione le valutazioni della dr.ssa __________, detentrice sia di un certificato di riconoscimento a

livello federale del titolo in psichiatria e psicoterapia, sia di un certificato

di riconoscimento a livello federale del diploma di laurea in medicina e

chirurgia e del diploma di abilitazione all’esercizio della medicina e della

chirurgia conseguiti all’estero, sulla base delle

seguenti considerazioni.

In

una sentenza I 65/07 del 31 agosto 2007, il Tribunale federale ha ritenuto non

probante la perizia effettuata da un medico SMR, a causa di irregolarità

formali legate alla sua persona e all’esercizio della sua attività. In quel

caso, il medico SMR aveva infatti effettuato una valutazione psichiatrica,

apponendo, accanto alla sua firma, l’indicazione “specialista FMH in

psichiatria”. L’Alta Corte ha tuttavia sottolineato che, al momento di

esprimere la sua valutazione, il medico SMR non era in possesso del titolo di “specialista

in psichiatria e psicoterapia” ai sensi della legislazione federale in

materia. Pur avendo seguito la formazione completa in psichiatria e psicoterapia,

ricevendo una attestazione dalla FMH, egli non aveva conseguito il titolo postgrado

di specialista, dato che non possedeva un diploma federale di medicina o un

diploma di medicina riconosciuto in Svizzera. Per le medesime ragioni egli non

era nemmeno titolare del titolo di “psichiatra FMH”, posto che la sigla FMH è esclusivamente riservata ai membri della Federazione dei medici svizzeri (FMH) in

possesso di un titolo postgrado federale o di un titolo di formazione

postgraduata riconosciuto.

Inoltre, nel caso

in esame, il medico SMR, oltre a non essere abilitato ad esercitare la

professione di medico a titolo indipendente, non era neppure abilitato ad

esercitare a titolo dipendente, in mancanza di un diploma federale svizzero o

di un diploma straniero riconosciuto, requisiti necessari per ottenere

un’autorizzazione in tal senso.

Nel

caso giudicato l’8 aprile 2008 il TCA ha affermato:

"

Nella fattispecie

concreta, dalle precisazioni richieste al SAM (cfr. doc. XII), questo Tribunale

ha appurato che la dr.ssa __________, è in possesso, dal 16 novembre 2005, sia di un certificato di riconoscimento

a livello federale del titolo in psichiatria e psicoterapia (doc. XII/1), sia

di un certificato di riconoscimento a livello federale del diploma di laurea in

medicina e chirurgia e del diploma di abilitazione all’esercizio della medicina

e della chirurgia conseguiti all’estero (doc. XII/2).

Pertanto, la perizia psichiatrica del 15 marzo 2006

allestita dalla dr.ssa __________ per conto del SAM può essere presa in

considerazione dal TCA.” (sottolineatura del redattore)

In

concreto il TCA non vede motivo per scostarsi dalla suddetta conclusione poiché

in concreto non vi sono agli atti certificati medici di specialisti FMH

in psichiatria e psicoterapia con valutazioni diverse circa la capacità

lavorativa, in ambito psichiatrico, della ricorrente.

Certo,

l’insorgente ha prodotto un referto del __________ dove il dr. med. __________

ha sottolineato come la ricorrente si sia sentita sollevata dal fatto di aver

potuto esprimere, nel corso della visita presso uno psicologo del centro __________,

alcune esperienze che, per mancanza di fiducia, non ha potuto tematizzare

innanzi ai periti dell’AI (doc. B3, pag. 3). Tuttavia questa affermazione è

stata fatta sulla base delle valutazioni espresse nel corso di una “semplice” visita

psicologica (“Psychologisches Konsilium” [e non psichiatrica])

effettuata da uno psicologo FSP e non da un medico FMH specializzato in

psichiatria e psicoterapia e non contiene, comunque, indicazioni precise circa

l’abilità lavorativa della ricorrente dal solo punto di vista psichico.

Per

cui, in assenza di documentazione specialistica in senso contrario, da parte di

un medico FMH, in ambito psichiatrico, le valutazioni della dr.ssa __________

possono essere fatte proprie da questo Tribunale anche nel caso di specie.

Per

quanto concerne l’aspetto reumatologico il TCA non ha nessun motivo per mettere

in discussione le valutazioni del Dr. med. __________, trattandosi di uno

specialista FMH in tale materia ed avendo escluso qualsiasi inabilità

lavorativa della ricorrente con un referto peritale completo, approfondito e

convincente, che contiene l’anamnesi famigliare, personale, remota, sociale ed

attuale completa, che valuta la situazione attuale dopo aver esaminato

accuratamente tutta la documentazione agli atti fino ad allora disponibile e

dopo aver effettuato una visita approfondita. Poiché questa perizia, nella

quale viene diagnosticata la presenza di una fibromialgia, adempie tutti i

crismi posti dalla giurisprudenza in tale ambito (cfr. consid.7), la valutazione

dello specialista va confermata.

Al

riguardo, va ricordato che secondo la giurisprudenza federale, anche in

presenza di una fibromialgia (come nel caso di un disturbo del dolore

somatoforme) si deve presumere che tale affezione o gli effetti della stessa

possano essere sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente

esigibili (cfr. DTF 131 V 49).

Solo

eccezionalmente, in presenza di determinati presupposti fissati

dalla giurisprudenza, si può ritenere inesigibile dall'assicurato, affetto da

una fibromialgia, lo sfruttamento della sua capacità lavorativa sul mercato del

lavoro.

Le

considerazioni del Dr. med. __________, “__________” del “__________”, del 15

giugno 2007, non sono atte a sovvertire le conclusioni peritali perché si

tratta di una diversa valutazione basata tuttavia sulle medesime patologie già

prese in considerazione dal perito (“ausgeprägte Fibromyalgie mit

generalisierten starken Weichteilschmerzen, allg. Müdigkeit,

Kopfschmerzen, depressive Entwicklung”).

Nel

referto peritale è stata esaminata, in maniera approfondita, la situazione

valetudinaria della ricorrente e lo specialista ha spiegato, in maniera

convincente, i motivi che lo hanno indotto a ritenere l’assicurata

completamente abile al lavoro. Le diverse valutazioni del medico __________ non

sono sufficienti per poter ritenere non fedefacente la perizia allestita

dall’UAI.

Le

stesse considerazioni valgono per quanto concerne l’attestato dei Dr. med __________,

“__________” e Dr. med. __________, “__________” del “__________”, del 16

ottobre 2007, che indicano un’inabilità totale al lavoro dal febbraio 2006,

senza tuttavia sostanziare per quale motivo le conclusioni del perito non

sarebbero corrette.

E’

vero che nel corso di questa degenza è stata diagnosticata anche una problematica

lombo-radicolare (sindrome radicolare transitoria S1 a destra). Tuttavia lo

stesso medico curante, Dr. med. __________, in data 6 novembre 2007 (ossia dopo

l’emanazione del provvedimento impugnato), ha affermato che “oltre a questo

problema [ndr: fibromialgia] sempre di attualità e di gestione estremamente difficile,

la paziente ha iniziato anche a presentare importanti dolori all’arto

inferiore destro, irradianti fino alla caviglia” (doc. B3, sottolineatura

del redattore) ed ha concluso chiedendo di esaminare il diritto alla rendita “anche

alla luce di questa nuova patologia” (doc. B3, sottolineatura del

redattore; cfr. anche la valutazione del medico SMR, doc. VIII/Bis).

Ora,

va evidenziato che trattandosi di una patologia sorta dopo l’emanazione della

decisione impugnata, essa potrà semmai essere presa in considerazione

nell’ambito di una nuova procedura amministrativa, nel corso della quale potrà

semmai essere valutato se vi è pure stato un peggioramento, successivo

all’emanazione della decisione impugnata, anche per quanto concerne la

componente psichiatrica (“Aktuell leidet die Patientin unter Alpträumen,

Aengsten sowie teilweise Panikattacken”, doc. B3).

Infatti,

va rilevato che secondo costante giurisprudenza del TFA, l'autorità giudicante

deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta

all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata, ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente

possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione

anteriore alla decisione stessa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno

modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo

provvedimento (cfr. fra le tante: DTF 121 V 366 consid. 1b; 116 V 248 consid.

1a).

Per

cui, eventuali inabilità lavorative sorte dopo la resa della decisione impugnata

(tra cui l’asserito ricovero per un grave episodio depressivo avvenuto poco

prima di inoltrare ricorso, cfr. doc. I) non possono essere prese in

considerazione.

L’insorgente

è pertanto resa attenta che, se ritiene che il suo stato di salute sia nel frattempo

peggiorato, può inoltrare una nuova richiesta che sarà oggetto di altro

procedimento.

9.

Nel suo ricorso l’insorgente rileva che con le osservazioni al progetto di

decisione, contestando la valutazione del SAM, ha annunciato che era prevista una

visita specialistica che avrebbe permesso di dettagliare le sue osservazioni. L’UAI

non ha atteso l’approfondimento preannunciato ed ha emanato la sua decisione.

Va

innanzitutto rilevato che il TF, con sentenza dell’8 ottobre 2007 (I 688/06),

ha affermato che “da un rinvio degli atti all’amministrazione per garantire

il diritto di essere sentito si può infatti – eccezionalmente (DTF 127 V 431

consid. 3d/aa pag. 437; 126 I 72; 126 V 130 consid. 2b pag. 132 con

riferimenti) – prescindere se il rinvio si esaurirebbe in un vuoto esercizio procedurale

e ritarderebbe inutilmente la procedura, in contrasto con l’interesse della

parte lesa ad ottenere un giudizio in tempi rapidi (…). Orbene, questa Corte ha

più volte osservato che se l’assicurato nella procedura precedente non ha

formulato una richiesta di rinvio degli atti all’amministrazione a garanzia del

suo diritto di essere sentito, ciò lascia concludere per un suo maggiore

interesse a una rapida evasione della causa piuttosto che a un’esecuzione

formalmente corretta della procedura ed osta pertanto all’annullamento

dell’atto impugnato e al rinvio della causa all’amministrazione per rimediare

al vizio (…)”.

Ciò

è quanto si deve ritenere nel caso di specie, giacché la domanda di rinvio

all’UAI viene chiesta per un riesame del diritto alla rendita sulla base del

rapporto del Dr. __________ e dell’esito della degenza a __________, ma non a

garanzia del suo diritto di essere sentito.

Inoltre,

in questa sede l’insorgente ha comunque prodotto sia il referto della visita

avvenuta il 14 giugno 2007 presso il Dr. __________, sia il rapporto della

Clinica di __________ relativo al soggiorno dal 21 agosto all’11 settembre 2007.

L’UAI si è espresso in merito e questo Tribunale ha preso in considerazione

tutta la documentazione prodotta, non ritenendola sufficiente per sovvertire le

convincenti valutazioni del perito.

Per

cui, anche se vi fosse stata una violazione del diritto di essere sentito da

parte dell’amministrazione, essa è comunque stata sanata da questo Tribunale,

che gode di pieno potere cognitivo (cfr. sentenza K 44/06 del 20 febbraio 2008,

consid. 6.2; DTF 133 I 201 consid. 2.2, DTF 127 V 431).

Il

TCA ritiene infine che, alla luce delle valutazioni espresse in precedenza ed

in particolare della perizia pluridisciplinare del SAM fatta allestire

dall’UAI, non sono necessari gli ulteriori approfondimenti medici richiesti dalla

ricorrente.

Conformemente

alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio

conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso

delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve

essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero

modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento

anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223

consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale

modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito

desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF

124.

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

Alla

luce di tutto quanto sopra esposto, il TCA rinuncia all’assunzione di ulteriori

prove.

Il

ricorso va di conseguenza respinto, mentre la decisione impugnata merita conferma.

10.

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito della vertenza,

le spese per fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese di fr. 200.-- sono a carico della ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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