32.2007.216
Domanda di una rendita d'invalidità a causa di una fibromialgia e di una sindrome somatoforme da dolore cronico persistente respinta poiché non sono dati i requisiti posti dalla giurisprudenza per pot
26 maggio 2008Italiano37 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2007.216
Data decisione, Autorità:
26.05.2008, TCA
Titolo:
Domanda di una rendita d'invalidità a causa di una fibromialgia e di una sindrome somatoforme da dolore cronico persistente respinta poiché non sono dati i requisiti posti dalla giurisprudenza per poter ottenere la prestazione richiesta
AFFEZIONE PSICHICA
DIRITTO ALLA RENDITA
PERIZIA
RENDITA
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.216
cs
Lugano
26 maggio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 22 giugno 2007 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 22 maggio 2007 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
A. RI
1, nata nel __________, il 6 aprile 2005 ha postulato l’assegnazione di una
rendita d’invalidità a causa di un’artrosi (doc. AI 2-6).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione 22 maggio 2007,
l’Ufficio AI ha respinto la richiesta poiché dalla perizia del SAM “risulta
che lei non presenta alcuna diagnosi di malattia con ripercussione sulla
capacità lavorativa. Pertanto la capacità di guadagno e di lavoro rimangono
intatte nella misura del 100%.” (doc. A2).
B. Contro
questa decisione l’assicurata, rappresentata dall’RA 1, è tempestivamente
insorta e, dopo aver rammentato di soffrire di fibromialgia, di una sindrome
somatoforme del dolore cronico persistente, dI un diabete mellito di tipo 2 e
di un’epatopatia, ha rilevato di essere stata visitata, il 14 giugno 2007, dal
dr. __________, medico direttore della Clinica __________, il quale ha
certificato una totale inabilità lavorativa nella precedente professione svolta.
L’insorgente rileva inoltre che l’assicuratore malattie ha riconosciuto
un’abilità lavorativa completa ed ha versato le prestazioni pattuite (doc. I).
C. Con
risposta del 25 luglio 2007 l’amministrazione ha chiesto la reiezione del
ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di
motivazione (doc. IV).
D. Il 7 novembre 2007 la ricorrente ha prodotto ulteriori prove ed in
particolare un rapporto del __________ di __________ del 16 ottobre 2007 (doc.
VI). Chiamato a presentare osservazioni scritte in merito l’UAI ha affermato
che “si tratta quindi di un problema e di un peggioramento successivo alla
decisione impugnata. La stessa è quindi confermata in quanto corretta.”
(doc. VIII).
in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
dell'articolo 49 cpv. 2 della
Legge sull'organizzazione
giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00) e 2 cpv. 1
LPTCA.
nel
merito
2. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto sostanziale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono
determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la
fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid.
1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante
(momento dell’eventuale diritto alla rendita) è realizzato antecedentemente al
1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono
applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento
al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
3. Oggetto
del contendere è sapere se l’assicurata ha diritto ad una rendita d’invalidità.
4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio.
Gli
elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono
quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit
suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31
dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono
invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50%
o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore
in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli
assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%,
a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se
sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al
40%.
Va
altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA (cfr. art. 28 cpv. 2 vLAI), il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato
dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2;
Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations,
Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI: metodo
generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid.
2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel
confronto dei redditi - di regola - non si tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF
107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232; D.
Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage,
pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra
parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di
applicazione di misure reintegrative.
La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della
residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2°; DTF 114 V 313 consid. 3a).
5. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un
danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che
il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato
di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia
persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC
1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180;
ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid.
3b, I 148/98; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag.
128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i
danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1
LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette
- le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti
di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico
dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno
cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di
quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella
causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen),
l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre
1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I
148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri
per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca
un’incapacità di guadagno duratura.
Tali criteri sono
stati così riassunti dal TFA in un’altra sentenza del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella causa N. (I 404/03), nella quale il TFA si è così espresso:
" 6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo da
dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche, per
le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente necessario
alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una incapacità
lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla
pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF 130 V 352]).
Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un disturbo somatoforme
da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a determinare, in quanto
tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettiva di dare
luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der
Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich
für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René
Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San
Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in
linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme
presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica
oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della
sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò
risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225
consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una
simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone tuttavia
l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità
e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri, quali ad es.
l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un
decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza
remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un
eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto
"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi
profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza
di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore
somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati;
cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare ancora che i fattori
psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla
salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1
LAI (cfr.
sentenza del 29 gennaio 2003
in re P., I 129/02,
consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).
In tale contesto, l'esperto chiamato ad
esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della
ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato
(VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."
Anche
in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004 il TFA ha
evidenziato che:
" 5.2 In una recente sentenza, questa Corte ha avuto modo
di precisare che una tale inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza
manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e
durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri qualificati quali
(1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un
decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza
remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti
della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione
sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la
liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario
tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") oppure (4)
l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole
dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi
dalla persona assicurata (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der
Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der
Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der
Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz
und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."
In
una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore
somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri
summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno
della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto,
se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione
dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà
diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è
una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento
osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori
intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure
mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco
credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella
vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v.
Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten,
in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad
uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
La nostra Massima Istanza in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata nella
propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia, rilevando:
" (…)
Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in
una recente sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I
336/04), destinata alla pubblicazione nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata
in DTF 132 V 65), ha stabilito che non vi è motivo per l'amministrazione e il
giudice di rimettere in discussione la diagnosi di fibromialgia quand'anche
essa sia tema di controversie negli ambienti medici. Ha poi precisato che la
fibromialgia presenta numerose similitudini con i disturbi da dolore somatoforme,
per cui si giustifica, dal profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze,
di applicare per analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia
di disturbi da dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere
invalidante di una fibromialgia.
Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia
si deve presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere
sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131
V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve
comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati
fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di
fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi
negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante
per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un
processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe
croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le
manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure
ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo nonostante
l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di una
componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato
psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di
un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto
tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di
disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno
alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni legate
all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi. (…)”
(STFA del 19 maggio 2006 nella causa O., I 873/05)
In
una sentenza 9C_35/2007 del 4 aprile 2008, l'Alta Corte ha sottolineato:
" (...)
Quanto agli effetti invalidanti della
fibromialgia, invocati con il ricorso e negati nel caso di specie dal primo
giudice sulla scorta della valutazione del Servizio X.________, basta il
rilievo che, in analogia a quanto stabilito in materia di disturbo somatoforme
da dolore persistente, la malattia non è di regola atta a determinare una limitazione
di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità
ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI e che comunque le condizioni per
eccezionalmente ammettere una siffatta ipotesi non sono certamente date in
concreto in assenza di una comorbidità psichiatrica importante (in casu:
sintomatologia depressiva descritta in totale regressione) e in presenza di una
(chiara) tendenza all'esagerazione riscontrata dal dott. J.________ (DTF 132 V
65 consid. 4.2.1 e 4.2.2 pag. 70 seg.; 131 V 49 consid. 1.2 pag. 50; 130 V 352
consid. 2.2.3 pag. 353 seg. e consid. 3.3.1 pag. 358). (...)"
In
una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito
che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in
particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata
sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente
(cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale
delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4
luglio 2007, I 384/06).
6. Nel
caso di specie, con lo scopo di accertare in maniera approfondita lo stato di salute
dell’assicurata, l’Ufficio AI ha dapprima predisposto l’esecuzione di una
perizia pluridisciplinare ad opera del Servizio Accertamento Medico
(SAM), il 22 marzo 2007.
Fatti
I
periti, dopo aver riassunto gli atti medici prodotti dall’assicurata, ed aver
descritto l’anamnesi famigliare, personale-sociale, professionale, patologica,
sistemica e le affezioni attuali, hanno posto la diagnosi senza
influenza sulla capacità lavorativa di fibromialgia, sindrome somatoforme da
dolore cronico persistente (F 45.4), diabete mellito tipo 2, epatopatia,
cefalea cronica di probabile origine tensiva.
Gli
esperti si sono in particolare fondati sui consulti del dr. med. __________,
FMH reumatologia e riabilitazione e la dr.ssa __________, medico chirurgo,
specialista in psichiatria, la quale ha ottenuto il riconoscimento a livello
federale del titolo di psichiatria e psicoterapia (cfr. STCA dell’8 maggio 2008
[inc. 32.2007.162], consid. 1.8; cfr., per quanto concerne il titolo FMH, le
sentenze I 65/07 del 31 agosto 2007 pubblicata in SVR 2008 IV nr. 24 pag. 74, I
51/07 del 18 febbraio 2008, I 107/07 del 28 febbraio 2008).
Il
dr. med. __________, FMH reumatologia e riabilitazione, nel suo referto del 12
marzo 2007, allestito dopo aver visitato la paziente, ha descritto l’anamnesi
famigliare, personale remota, sociale ed attuale della ricorrente, nonché le
affezioni attuali e lo status reumatologico ed ha posto la diagnosi di
fibromialgia. Lo specialista, a proposito della capacità lavorativa, ha
affermato:
" Questa paziente svolgeva ultimamente l’attività
professionale di commessa venditrice presso la __________ (recte: __________)
di __________ con un lavoro anche al bar soprattutto mattutino ed al banco
della pasticceria. Aiutava anche inoltre alle volte nel ristorante quale aiuto
cucina. Si tratta di un’attività lavorativa che permetteva alla paziente di
lavorare in parte in piedi, in parte muovendosi camminando e svolgendo anche
un’attività sedentaria quanto lavorava come cassiera.
Tenendo in considerazione quest’attività
professionale ritengo che la paziente non presenti delle limitazioni
sostanziali dettate dalle patologie a livello dell’apparato muscoloscheletrico
sopra elencate da limitarne la capacità lavorativa.
Ritengo pertanto che la paziente possa
essere considerata abile al lavoro nella forma completa per quest’attività
lavorativa da ultimo svolto. Anche per altre attività professionali
antecedentemente eseguite, in particolar modo quella di aiuto cucina o di donna
di pulizie, non vi sono limitazioni sostanziali. Anche nell’attività
professionale di casalinga la paziente è abile al lavoro nella forma completa.”
(doc. AI 35-22)
Anche
la dr.ssa __________, le cui valutazioni sono state tenute recentemente in
considerazione da questo Tribunale (STCA dell’8 maggio 2008, inc. 32.2007.162),
pur non descrivendo nel dettaglio, al contrario del Dr. __________, medico specialista
FMH, l’anamnesi familiare, personale clinica e lavorativa “visto l’ampio ed
esaustivo lavoro già da voi svolto”, dopo aver posto la diagnosi di “sindrome
somatoforme da dolore clinico persistente (ICD X [recte: 10], F 45.4)”, ha
concluso affermando che l’interessata è “capace al 100% per l’ultima
attività lavorativa svolta e per tutte le altre teoricamente esigibili.”, così
come quella di casalinga (doc. AI 35-26).
Globalmente,
quindi, nel rapporto peritale del 22 marzo 2007, i medici del SAM, sulla base
delle risultanze dei singoli consulti, hanno concluso per un’abilità lavorativa
totale in qualsiasi attività (doc. AI 35-13).
L’insorgente
con il suo ricorso ha contestato le conclusioni cui è giunto l’UAI ed ha
allegato un certificato medico del __________ del 15 giugno 2007, dove
l’interessata è stata visitata, il 14 giugno 2007, dal dr. med __________,
direttore medico dell’istituto, il quale, dopo aver diagnosticato una “ausgeprägte
Fibromyalgie mit generalisierten starken Weichteilschmerzen, allg. Müdigkeit, Kopfschmerzen, depressive Entwicklung” ha affermato che “die Patientin ist zur Zeit als Verkäuferin 100%
arbeitsunfähig.” (doc. A1)
Il
medico SMR, Dr. med. __________, sulla base della citata attestazione ha
rilevato che “l’attuale rapporto di __________ evidenzia le note patologie,
viene auspicata una degenza di riabilitazione. L’attuale rapporto non evidenzia
una modifica sostanziale dello stato di salute rispetto alla valutazione SAM
febbraio 2007.” (doc. IV/Bis).
Il
7 novembre 2007 l’insorgente ha prodotto la seguente documentazione medica.
Un
certificato del dr. med. __________, FMH medicina generale, del 6 novembre 2007,
dove il medico ha rilevato che l’assicurata “nota per una fibromialgia generalizzata
che ha necessitato di un ricovero alla Clinica di __________ dal 21.08.07 al
11.09.07 per trattamento fisico-balneologico.” ha “iniziato anche a presentare
importanti dolori all’arto inferiore destro, irradianti fino alla caviglia”
e gli esami hanno evidenziato “una sindrome radicolare L5 a destra in
presenza di ernia L4/L5 a base larga.” Il medico ha invitato l’UAI a “valutare
la richiesta di rendita anche alla luce di questa nuova patologia, sicuramente
importante e difficile da risolvere”(doc. B2, cfr. anche doc. B1).
Un
referto del __________ del 16 ottobre 2007 da cui emerge la diagnosi di “Fibromyalgie
mit/bei generalisierten Weichteilschmerzen, Schlafstörung mit chronischer
Müdigkeit, Depressive Verstimmung, transitorisches lumboradikuläres S1-Syndrom
rechts” e le diagnosi secondarie di “Diabete mellitus, Hypertcholesterinämie”.
Il medico, __________, “Oberarzt”, ha attestato un’abilità lavorativa
dello 0% dal febbraio 2006 (doc. B3).
Un
certificato di __________, __________, __________, che ha accertato la presenza
di una fibromialgia, un “depressivers Störungsbild” e “Auffällige Angstsymptomatik
mit Panikattacken” (doc. B4).
Da rilevare, a
proposito della valutazione psicologica, che nel referto del 16 ottobre 2007
dell’istituto __________, il medico ha affermato che “Aktuell leidet die
Patientin unter Alpträumen, Aengsten sowie teilweise Panikattacken (siehe
psychologischer Bericht). Im Allgemeinen fühlte sich
Frau __________ deutlich erleichtert nachdem sie diese in den psychologischen
Gesprächen der IV-Abklärung aus mangelndem Vertrauen nicht thematisierten
Erfahrungen jetzt aussprechen konnte.” (doc.
B3).
Il medico SMR, dr. med.
__________, sulla base della citata documentazione, ha affermato che “dall’attuale
documentazione risulta insorgenza di problematica lombo-radicolare a destra, problematica
insorta durante la degenza a __________ fine agosto 2007. Valutazione:
possibile peggioramento dello stato di salute a causa di insorgenza disturbo
lombo-radicolare a destra in agosto 2007 (posteriore decisione UAI), evoluzione
ancora incerta, Di regola la maggior parte delle problematiche lombo radicolari
hanno una evoluzione favorevole entro 6 mesi, in presenza d’una fibromialgia la
prognosi risulta più incerta.” (doc. VIII).
7. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso
valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli
esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta
l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)
e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento
della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (STFA 26 agosto 2004, I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003, U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352,
122 V 160; Meyer‑Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique
VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria
piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1
p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). Nell'ambito del libero apprezzamento
delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice
fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto
assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili
prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
In DTF
125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte
federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(DTF 125 V 354).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da
medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 p. 109).
Il TFA, in una sentenza I 938/05 del 24 agosto 2006 si è espresso
sul valore probatorio delle opinioni espresse dai medici __________ nell’ambito
dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso di divergenza
tra il medico curante e il medico __________ non è per principio necessario
procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha
sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un
rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI)
- dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard
de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport
médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de
divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de
manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La
valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt
s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf.
consid. 3.1 supra).
Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de
lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service
médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen
clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne
relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un
doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien
valoir de tel. (…)" (consid. 3.2)
Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve
adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del
disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale
vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche,
la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia,
il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con
Considerandi
sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti
medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in
base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le
lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni
di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita
27.
settembre 2001, inc. 32.1999.124).
8.
Dopo
attenta analisi degli atti questo Tribunale ritiene che
la conclusione cui è giunta l’amministrazione per rifiutare ogni tipo di
prestazione può essere confermata per i seguenti motivi.
Innanzitutto,
per quanto concerne l’ambito psichiatrico, va ribadito che nella già citata
sentenza dell’8 aprile 2008 (inc. 32.2007.162), il TCA ha tenuto in
considerazione le valutazioni della dr.ssa __________, detentrice sia di un certificato di riconoscimento a
livello federale del titolo in psichiatria e psicoterapia, sia di un certificato
di riconoscimento a livello federale del diploma di laurea in medicina e
chirurgia e del diploma di abilitazione all’esercizio della medicina e della
chirurgia conseguiti all’estero, sulla base delle
seguenti considerazioni.
In
una sentenza I 65/07 del 31 agosto 2007, il Tribunale federale ha ritenuto non
probante la perizia effettuata da un medico SMR, a causa di irregolarità
formali legate alla sua persona e all’esercizio della sua attività. In quel
caso, il medico SMR aveva infatti effettuato una valutazione psichiatrica,
apponendo, accanto alla sua firma, l’indicazione “specialista FMH in
psichiatria”. L’Alta Corte ha tuttavia sottolineato che, al momento di
esprimere la sua valutazione, il medico SMR non era in possesso del titolo di “specialista
in psichiatria e psicoterapia” ai sensi della legislazione federale in
materia. Pur avendo seguito la formazione completa in psichiatria e psicoterapia,
ricevendo una attestazione dalla FMH, egli non aveva conseguito il titolo postgrado
di specialista, dato che non possedeva un diploma federale di medicina o un
diploma di medicina riconosciuto in Svizzera. Per le medesime ragioni egli non
era nemmeno titolare del titolo di “psichiatra FMH”, posto che la sigla FMH è esclusivamente riservata ai membri della Federazione dei medici svizzeri (FMH) in
possesso di un titolo postgrado federale o di un titolo di formazione
postgraduata riconosciuto.
Inoltre, nel caso
in esame, il medico SMR, oltre a non essere abilitato ad esercitare la
professione di medico a titolo indipendente, non era neppure abilitato ad
esercitare a titolo dipendente, in mancanza di un diploma federale svizzero o
di un diploma straniero riconosciuto, requisiti necessari per ottenere
un’autorizzazione in tal senso.
Nel
caso giudicato l’8 aprile 2008 il TCA ha affermato:
"
Nella fattispecie
concreta, dalle precisazioni richieste al SAM (cfr. doc. XII), questo Tribunale
ha appurato che la dr.ssa __________, è in possesso, dal 16 novembre 2005, sia di un certificato di riconoscimento
a livello federale del titolo in psichiatria e psicoterapia (doc. XII/1), sia
di un certificato di riconoscimento a livello federale del diploma di laurea in
medicina e chirurgia e del diploma di abilitazione all’esercizio della medicina
e della chirurgia conseguiti all’estero (doc. XII/2).
Pertanto, la perizia psichiatrica del 15 marzo 2006
allestita dalla dr.ssa __________ per conto del SAM può essere presa in
considerazione dal TCA.” (sottolineatura del redattore)
In
concreto il TCA non vede motivo per scostarsi dalla suddetta conclusione poiché
in concreto non vi sono agli atti certificati medici di specialisti FMH
in psichiatria e psicoterapia con valutazioni diverse circa la capacità
lavorativa, in ambito psichiatrico, della ricorrente.
Certo,
l’insorgente ha prodotto un referto del __________ dove il dr. med. __________
ha sottolineato come la ricorrente si sia sentita sollevata dal fatto di aver
potuto esprimere, nel corso della visita presso uno psicologo del centro __________,
alcune esperienze che, per mancanza di fiducia, non ha potuto tematizzare
innanzi ai periti dell’AI (doc. B3, pag. 3). Tuttavia questa affermazione è
stata fatta sulla base delle valutazioni espresse nel corso di una “semplice” visita
psicologica (“Psychologisches Konsilium” [e non psichiatrica])
effettuata da uno psicologo FSP e non da un medico FMH specializzato in
psichiatria e psicoterapia e non contiene, comunque, indicazioni precise circa
l’abilità lavorativa della ricorrente dal solo punto di vista psichico.
Per
cui, in assenza di documentazione specialistica in senso contrario, da parte di
un medico FMH, in ambito psichiatrico, le valutazioni della dr.ssa __________
possono essere fatte proprie da questo Tribunale anche nel caso di specie.
Per
quanto concerne l’aspetto reumatologico il TCA non ha nessun motivo per mettere
in discussione le valutazioni del Dr. med. __________, trattandosi di uno
specialista FMH in tale materia ed avendo escluso qualsiasi inabilità
lavorativa della ricorrente con un referto peritale completo, approfondito e
convincente, che contiene l’anamnesi famigliare, personale, remota, sociale ed
attuale completa, che valuta la situazione attuale dopo aver esaminato
accuratamente tutta la documentazione agli atti fino ad allora disponibile e
dopo aver effettuato una visita approfondita. Poiché questa perizia, nella
quale viene diagnosticata la presenza di una fibromialgia, adempie tutti i
crismi posti dalla giurisprudenza in tale ambito (cfr. consid.7), la valutazione
dello specialista va confermata.
Al
riguardo, va ricordato che secondo la giurisprudenza federale, anche in
presenza di una fibromialgia (come nel caso di un disturbo del dolore
somatoforme) si deve presumere che tale affezione o gli effetti della stessa
possano essere sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente
esigibili (cfr. DTF 131 V 49).
Solo
eccezionalmente, in presenza di determinati presupposti fissati
dalla giurisprudenza, si può ritenere inesigibile dall'assicurato, affetto da
una fibromialgia, lo sfruttamento della sua capacità lavorativa sul mercato del
lavoro.
Le
considerazioni del Dr. med. __________, “__________” del “__________”, del 15
giugno 2007, non sono atte a sovvertire le conclusioni peritali perché si
tratta di una diversa valutazione basata tuttavia sulle medesime patologie già
prese in considerazione dal perito (“ausgeprägte Fibromyalgie mit
generalisierten starken Weichteilschmerzen, allg. Müdigkeit,
Kopfschmerzen, depressive Entwicklung”).
Nel
referto peritale è stata esaminata, in maniera approfondita, la situazione
valetudinaria della ricorrente e lo specialista ha spiegato, in maniera
convincente, i motivi che lo hanno indotto a ritenere l’assicurata
completamente abile al lavoro. Le diverse valutazioni del medico __________ non
sono sufficienti per poter ritenere non fedefacente la perizia allestita
dall’UAI.
Le
stesse considerazioni valgono per quanto concerne l’attestato dei Dr. med __________,
“__________” e Dr. med. __________, “__________” del “__________”, del 16
ottobre 2007, che indicano un’inabilità totale al lavoro dal febbraio 2006,
senza tuttavia sostanziare per quale motivo le conclusioni del perito non
sarebbero corrette.
E’
vero che nel corso di questa degenza è stata diagnosticata anche una problematica
lombo-radicolare (sindrome radicolare transitoria S1 a destra). Tuttavia lo
stesso medico curante, Dr. med. __________, in data 6 novembre 2007 (ossia dopo
l’emanazione del provvedimento impugnato), ha affermato che “oltre a questo
problema [ndr: fibromialgia] sempre di attualità e di gestione estremamente difficile,
la paziente ha iniziato anche a presentare importanti dolori all’arto
inferiore destro, irradianti fino alla caviglia” (doc. B3, sottolineatura
del redattore) ed ha concluso chiedendo di esaminare il diritto alla rendita “anche
alla luce di questa nuova patologia” (doc. B3, sottolineatura del
redattore; cfr. anche la valutazione del medico SMR, doc. VIII/Bis).
Ora,
va evidenziato che trattandosi di una patologia sorta dopo l’emanazione della
decisione impugnata, essa potrà semmai essere presa in considerazione
nell’ambito di una nuova procedura amministrativa, nel corso della quale potrà
semmai essere valutato se vi è pure stato un peggioramento, successivo
all’emanazione della decisione impugnata, anche per quanto concerne la
componente psichiatrica (“Aktuell leidet die Patientin unter Alpträumen,
Aengsten sowie teilweise Panikattacken”, doc. B3).
Infatti,
va rilevato che secondo costante giurisprudenza del TFA, l'autorità giudicante
deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta
all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata, ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente
possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione
anteriore alla decisione stessa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno
modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo
provvedimento (cfr. fra le tante: DTF 121 V 366 consid. 1b; 116 V 248 consid.
1a).
Per
cui, eventuali inabilità lavorative sorte dopo la resa della decisione impugnata
(tra cui l’asserito ricovero per un grave episodio depressivo avvenuto poco
prima di inoltrare ricorso, cfr. doc. I) non possono essere prese in
considerazione.
L’insorgente
è pertanto resa attenta che, se ritiene che il suo stato di salute sia nel frattempo
peggiorato, può inoltrare una nuova richiesta che sarà oggetto di altro
procedimento.
9.
Nel suo ricorso l’insorgente rileva che con le osservazioni al progetto di
decisione, contestando la valutazione del SAM, ha annunciato che era prevista una
visita specialistica che avrebbe permesso di dettagliare le sue osservazioni. L’UAI
non ha atteso l’approfondimento preannunciato ed ha emanato la sua decisione.
Va
innanzitutto rilevato che il TF, con sentenza dell’8 ottobre 2007 (I 688/06),
ha affermato che “da un rinvio degli atti all’amministrazione per garantire
il diritto di essere sentito si può infatti – eccezionalmente (DTF 127 V 431
consid. 3d/aa pag. 437; 126 I 72; 126 V 130 consid. 2b pag. 132 con
riferimenti) – prescindere se il rinvio si esaurirebbe in un vuoto esercizio procedurale
e ritarderebbe inutilmente la procedura, in contrasto con l’interesse della
parte lesa ad ottenere un giudizio in tempi rapidi (…). Orbene, questa Corte ha
più volte osservato che se l’assicurato nella procedura precedente non ha
formulato una richiesta di rinvio degli atti all’amministrazione a garanzia del
suo diritto di essere sentito, ciò lascia concludere per un suo maggiore
interesse a una rapida evasione della causa piuttosto che a un’esecuzione
formalmente corretta della procedura ed osta pertanto all’annullamento
dell’atto impugnato e al rinvio della causa all’amministrazione per rimediare
al vizio (…)”.
Ciò
è quanto si deve ritenere nel caso di specie, giacché la domanda di rinvio
all’UAI viene chiesta per un riesame del diritto alla rendita sulla base del
rapporto del Dr. __________ e dell’esito della degenza a __________, ma non a
garanzia del suo diritto di essere sentito.
Inoltre,
in questa sede l’insorgente ha comunque prodotto sia il referto della visita
avvenuta il 14 giugno 2007 presso il Dr. __________, sia il rapporto della
Clinica di __________ relativo al soggiorno dal 21 agosto all’11 settembre 2007.
L’UAI si è espresso in merito e questo Tribunale ha preso in considerazione
tutta la documentazione prodotta, non ritenendola sufficiente per sovvertire le
convincenti valutazioni del perito.
Per
cui, anche se vi fosse stata una violazione del diritto di essere sentito da
parte dell’amministrazione, essa è comunque stata sanata da questo Tribunale,
che gode di pieno potere cognitivo (cfr. sentenza K 44/06 del 20 febbraio 2008,
consid. 6.2; DTF 133 I 201 consid. 2.2, DTF 127 V 431).
Il
TCA ritiene infine che, alla luce delle valutazioni espresse in precedenza ed
in particolare della perizia pluridisciplinare del SAM fatta allestire
dall’UAI, non sono necessari gli ulteriori approfondimenti medici richiesti dalla
ricorrente.
Conformemente
alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio
conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso
delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve
essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero
modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento
anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223
consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale
modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito
desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF
124.
V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
Alla
luce di tutto quanto sopra esposto, il TCA rinuncia all’assunzione di ulteriori
prove.
Il
ricorso va di conseguenza respinto, mentre la decisione impugnata merita conferma.
10.
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito della vertenza,
le spese per fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Le
spese di fr. 200.-- sono a carico della ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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