32.2007.217
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6 agosto 2008Italiano40 min
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Numero d'incarto:
32.2007.217
Data decisione, Autorità:
06.08.2008, TCA
Titolo:
Assicurato non ha diritto ad una rendita d'invalidità essendo ancora abile al 75% sia nella sua precedente attività, sia in altre - come risulta dalla perizia psichiatrica - e visto che dal raffronto dei redditi non emerge un grado di invalidità pensionabile
AFFEZIONE PSICHICA
GRADO DI INVALIDITÀ
PERIZIA
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 69 cpv. 1bis LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.217
cr
Lugano
6 agosto 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 22 giugno 2007 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 24 maggio 2007 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nato
nel __________, da ultimo attivo come operatore di borsa, in data 5 maggio 2006 ha presentato una domanda volta
all’ottenimento di prestazioni AI per adulti, segnalando di essere affetto da problemi
psichici fin dall’adolescenza (doc. 1/1-8).
1.2. Esperiti gli
accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia psichiatrica a
cura del dr. __________, con decisione del 24 maggio 2007, l’Ufficio AI ha
respinto la richiesta di prestazioni, ritenendo che l’assicurato conserva una
capacità lavorativa del 75% sia nella sua precedente attività, sia in qualsiasi
altra attività e, dal confronto dei redditi, è risultato un grado di invalidità
del 25%, insufficiente per avere diritto ad una rendita (doc. 36/1-3).
1.3. Contro
questa decisione l’assicurato, rappresentato da RA 1, ha inoltrato un tempestivo
ricorso al TCA, chiedendo, che l’incarto venga retrocesso all’amministrazione
per una nuova valutazione e per sottoporre l’interessato ad un periodo di
osservazione presso un centro professionale.
Sostanzialmente
il ricorrente ha contestato la valutazione psichiatrica del dr. __________, che
lo ritiene ancora abile al lavoro al 75% nella sua precedente professione. Tale
apprezzamento contrasta con la valutazione fornita dal suo psichiatra curante,
dr. __________, secondo il quale la precedente attività professionale non è più
esigibile. Egli ha inoltre fatto presente di dover assumere regolarmente
numerosi farmaci antidepressivi.
L’assicurato
ha pure contestato il reddito da valido di fr. 75'000 ritenuto
dall’amministrazione, frutto della speculazione in borsa sul mercato dei
derivati effettuata con capitali propri (I).
1.4. L’UAI, in
risposta, dopo avere ribadito la correttezza della perizia psichiatrica, ha
confermato la sua decisione, con argomenti di cui si dirà, per quanto
necessario, nei considerandi di diritto (IV).
1.5. Pendente
causa il TCA ha interpellato il dr. __________, il quale è stato invitato a
valutare se le considerazioni del 14 giugno 2007 del dr. __________, prodotte
dall’assicurato, sono atte a modificare le sue conclusioni peritali (VI).
Lo specialista ha risposto in data 24 giugno 2008
(VII).
L’UAI ha
formulato le proprie osservazioni al riguardo il 7 luglio 2008 (IX), mentre
l’assicurato è rimasto silente.
Le osservazioni dell’amministrazione sono state
trasmesse all’assicurato (X), per conoscenza.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il 1°
gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono
determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la
fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid.
1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è
realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione
della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati
in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Il TCA è
chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha negato
all’assicurato il diritto a prestazioni.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp.
216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84
consid. 1b).
Nella DTF
107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è
tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una
carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o
linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza
confermata dal TFA con una sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra
parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione
di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale
per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al
proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF,
per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su
opposizione).
L’Alta
Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di
pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo
all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di
rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà
pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale
principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno
2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,
Fatti
I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid.
3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa
S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G.
consid. 4.2, I 475/01).
2.4. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità
cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo
al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere
dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del
lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298
consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324;
RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998
nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i
quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art.
4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali
propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono
considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono
turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità
di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la
misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più
oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza
del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni
dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la
farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito
che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in
particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata
sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto
scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del
Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4).
(…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.5. Nel caso in
esame, con lo scopo di accertare lo stato di salute dell’assicurato, l’Ufficio
AI ha affidato al dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, il
mandato di esperire una perizia specialistica.
Nel suo referto peritale del 13 novembre 2006, il
dr. __________, poste le diagnosi di “disturbo di personalità emotivamente
instabile, tipo borderline (ICD10-F60.31); sindrome depressiva ricorrente,
attuale episodio di gravità media (ICD10-F33.1) in progressiva parziale remissione;
problemi correlati alle circostanze economiche (ICD10-Z59) / problemi correlati
alla disoccupazione (ICD10-Z56)”, ha considerato l’assicurato inabile al lavoro
al 25% sia nella sua precedente attività, sia in altre a lui idonee (cfr. doc.
19-5+6).
Il dr. __________ ha evidenziato che nella
psicopatologia dell’assicurato il disturbo predominante è quello concernente
l’alterazione caratteriale, disturbo che ha contraddistinto tutta la sua
esistenza lavorativa, manifestandosi fin dall’adolescenza. Lo specialista ha
quindi rilevato che, non essendo obiettivate manifestazioni più gravi rispetto
al passato, non si può concludere che egli non sia più in grado di utilizzare
la propria capacità lavorativa sul mercato del lavoro, malgrado la sua cronica
instabilità-scostanza e difficoltà nelle relazioni interpersonali (doc. 19-5).
Il dr. __________ ha aggiunto che “è dal 2004
che l’assicurato non riesce più a reperire un posto di lavoro consono alle sue
aspettative e caratteristiche, arrendendosi-adagiandosi alla situazione”,
concludendo che “il disturbo depressivo, che potrebbe e che ha sicuramente
per un periodo limitato di tempo ridotto maggiormente la funzionalità
lavorativa del periziando, si è ridimensionato e incide, ora, solo minimamente
sulla capacità lavorativa” (doc. 19-6).
Tali conclusioni sono poi state condivise dal dr.
__________ del SMR, medico generico (sul diritto per gli assicurati di
conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), il
quale, nel suo rapporto medico del 21 novembre 2006, ha osservato:
"
(…)
Perizia psichiatrica 13.11.2006 dr. __________.
Dall’esame risulta che l’assicurato, malgrado
l’anamnesi di trattamenti psichiatrici già negli anni scorsi, dispone tuttora
di risorse che permettono di avere una capacità lavorativa ancora alta.
Lo stato psichico non mette in evidenza elementi
che impediscono un’attività lavorativa.
Il perito fa notare che la psicopatologia di base
è presente sin dall’adolescenza, ma non ha impedito di svolgere attività in
diversi ambiti finanziari.
La patologia depressiva, in miglioramento,
compromette in maniera ridotta il rendimento.
La IL del 25% nella sua attuale attività e in
altre è giustificata.”
(Doc. 21-2)
2.6. Con il
ricorso l’assicurato ha contestato le conclusioni del dr. __________,
producendo, a comprova della sua completa incapacità lavorativa, lo scritto del
14 giugno 2007 del suo psichiatra curante, dr. __________, specialista in
psichiatria e psicoterapia, del seguente tenore:
"
(…)
Seguo il paziente dal 28 luglio 1999 a causa del quadro psicologico di
base, cioè quello di un disturbo depressivo ricorrente nell’ambito di un
disturbo di personalità di tipo borderline.
Il paziente da sempre lamenta disturbi psichici
tali che in passato per lunghi periodi hanno determinato lunghe incapacità
lavorative e problematiche ambientali e relazionali di vario tipo.
Le ricordo che il curriculum psichiatrico del
paziente è impressionante nel senso che in pratica ha conosciuto tutti gli
psichiatri antichi e recenti del Cantone (Dottor __________, Dottor __________,
Dottor __________, Dottoressa __________ ecc.).
Le condizioni del paziente sono caratterizzate da
una grande instabilità con conseguente incapacità di progettare e pianificare
in maniera consona attività concrete sia perché presenta un’elevata
stancabilità per cui anche sforzi minimi rendono il paziente spossato (il
paziente tra l’altro è obeso), sia perché molto spesso i suoi scoppi di tipo
collerico rendono impossibile mantenere contatti in qualsiasi contesto di tipo
funzionale.
Ricordo in quanto di interesse psichiatrico che
la personalità premorbosa del paziente è stata tale da determinare il suo
esonero alla leva militare, probabilmente proprio a causa di questo tratto
caratteriale di personalità che lo rende impulsivo e non prevedibile.
Su queste caratteristiche di personalità, seppur
è vero che in determinati periodi egli è riuscito comunque a mantenere un posto
di lavoro, nel tempo si è determinata una cristallizzazione del quadro per cui
nessun ambiente del lavoro precedente potrebbe tollerare i limiti funzionali e i
disturbi lamentati dall’assicurato.
Per questo motivo a suo tempo ho segnalato nel
rapporto all’assicurazione invalidità la mia idea che sarebbe stato utile un
periodo di osservazione, per valutare eventuali possibilità residue in attività
più semplici, meno responsabilizzanti, sostanzialmente più adeguate al suo
stato di salute compromesso, presso il centro di __________. Questo perché
valuto la non collocabilità in un’attività quali funzionario di banca e
fiduciario.
A questo proposito, ricordo che il paziente in
passato, a causa del disturbo psichiatrico di base, ha avuto occasionalmente
anche dei periodi di abuso alcolico che senz’altro hanno peggiorato il quadro,
rendendo ancora più improponibile qualsiasi possibilità lavorativa per
l’interessato.
Sulla base di queste considerazioni, non capisco
come mai il collega Dottor __________, pur riconfermando interamente le
diagnosi da me riportate, valuti in queste circostanze un’incapacità lavorativa
del 25% quando è risaputo in qualsiasi ambito psichiatrico riconosciuto che i
disturbi di cui soffre il paziente, anche prendendoli separatamente, sono tali
da determinare incapacità lavorative anche complete, proprio per la non
collocabilità dei soggetti.
Riconfermo quindi integralmente la mia
valutazione e cioè che il paziente soffre di una malattia psichica che
determina attualmente una completa incapacità al lavoro e riformulo la mia
proposta di un periodo di osservazione in un centro tipo __________, per
valutare la possibilità, in attività molto più semplici e quindi non quelle
precedenti dell’assicurato, di una possibile collocazione.
Qualora questo avesse esito negativo, bisognerà
riconoscere al paziente una completa incapacità al guadagno.” (Doc. C)
Al riguardo, nelle sue annotazioni del 10 luglio
2007, il dr. __________, spec. FMH in medicina generale, ha osservato:
"
Vedi nota SMR del 20.11.2006 dopo perizia
psichiatrica.
Attualmente perviene una lettera del dr. __________
del 14.6.2007, il quale non condivide le conclusioni peritali.
In pratica, il dr. __________ si discosta dalle
conclusioni peritali, ma non risultano nuovi elementi medici non noti in
occasione della perizia, perizia che ritengo tuttora conclusiva e attendibile.”
(Doc. IV/1)
In corso
di causa, questa Corte si è rivolta al dr. __________, sottoponendogli le
osservazioni del dr. __________ con invito ad apprezzare se tali considerazioni
sono atte a modificare le sue conclusioni peritali (VI).
Questa è
stata la sua risposta, pervenuta al TCA in data 25 giugno 2008:
"
(…)
- al
momento della visita peritale avvenuta nel mio studio il 10 novembre 2006 le
condizioni psichiche, globali, della persona citata in epigrafe non apparivano
compromesse in maniera importante-definitiva (la funzionalità sociale era
intatta); egli stesso riconosceva un miglioramento delle proprie condizioni di
salute psichica, che perdurava da circa un anno e un bisogno, quindi, di
sottoporsi a controlli specialistici-psichiatrici solo sporadicamente (uno ogni
due-tre mesi).
In
passato, il signor RI 1 avrebbe avuto (risulta dalle notizie anamnestiche da me
raccolte) una funzionalità lavorativa, a volte interrotta ma anche prolungata
per anni, fino al suo arresto verificatosi all’inizio dell’anno 2005.
- Le
considerazioni del dr. med. __________ trasmessemi (da me già citate nella mia
perizia del 13 novembre 2006) hanno, indubbiamente, un valore clinico per
quanto concerne la psicopatologia/disturbi comportamentali del signor RI 1 e
sono state valutate e, quindi, inglobate nel mio giudizio che non ho motivi per
cambiarlo; ovviamente si potrebbe prendere in considerazione, anche per il
lungo tempo trascorso dal mio esame, una nuova valutazione peritale neutrale.”
(Doc.
VII)
2.7. Per costante
giurisprudenza (cfr. STF 9C
13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare
l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è
necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o
eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre
un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali
attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante
elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente
esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid.
4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2
pag. 134; 114 V 310 consid. 3c
pag. 314; 105 V 156 consid. 1
pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle
indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano
concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
IVG, pag. 228 seg.).
Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso
valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli
esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta
l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)
e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento
della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I
355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U
330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser,
Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18
marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche
eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di
evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici
specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a
conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella
causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993
nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p.
189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre
considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM.
Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa,
nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere
in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione
invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove
è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la
propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per
quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono
tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
In
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte
federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto
esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come
oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF
125 V 354).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da
medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).
Il TFA,
in una sentenza I 938/05 del 24 agosto 2006 si è espresso sul valore probatorio
delle opinioni espresse dai medici SMR nell’ambito dell’assicurazione per
l’invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e
il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2 L'on ne saurait certes
mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre
d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que
l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS
sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;
toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre
médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire
de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports
médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des
critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du
SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul
motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard
du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du
contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance
particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La
recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)" (consid. 3.2)
Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve
adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del
disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella
quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa
con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal
paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto
dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi
handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27
settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).
2.8. Nell’evenienza
concreta, questo Tribunale, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di
salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima
dell’emissione della decisione qui impugnata, dopo
attento esame della fattispecie, non ha motivi per mettere in dubbio la
valutazione specialistica effettuata dal dr. __________, che soddisfa i
requisiti posti dalla giurisprudenza affinché un rapporto medico abbia pieno
valore probatorio (cfr. consid. 2.7.) e può quindi validamente servire da base
al presente giudizio senza che si riveli necessario procedere ad ulteriori
misure d’istruzione (perizia medica giudiziaria).
Il dr. __________ ha in effetti tenuto conto
delle singole affezioni invalidanti di cui l’assicurato è affetto, giungendo ad
una conclusione logica e priva di contraddizioni in merito alla capacità
lavorativa del 75% sia nella precedente professione di impiegato nel ramo
finanziario, sia in altre attività adeguate.
Tali conclusioni sono poi state fatte proprie dal
dr. __________ e dal dr. __________ del SMR.
Il dr. __________ ha approfonditamente vagliato
le problematiche psichiatriche, constatando la presenza di un “disturbo della
personalità emotivamente instabile, tipo borderline (ICD10-F60.31); di una
sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di gravità media (ICD10-F33.1)
in progressiva-parziale remissione; di problemi correlati alle circostanze
economiche (ICD10-Z59) / problemi correlati alla disoccupazione (ICD10-Z56)”,
che compromettono la capacità lavorativa dell’assicurato in misura del 25% sia
nella precedente professione, sia in altre adeguate.
Il dr. __________ ha sottolineato che il disturbo
predominante è quello relativo all’alterazione riscontrabile a livello
caratteriale, disturbo che ha tuttavia contraddistinto tutta l’esistenza
lavorativa dell’interessato, iniziando a manifestarsi già nel periodo
dell’infanzia e dell’adolescenza (doc. 19-5). Il dr. __________ ha rilevato che
non essendo state obiettivate delle manifestazioni più gravi rispetto al
passato, non si può concludere che l’assicurato “non sia più in grado di
utilizzare la sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro malgrado la sua
“cronica” instabilità-scostanza e difficoltà nelle relazioni interpersonali”.
Il dr. __________ ha aggiunto che è dal 2004 che l’assicurato non riesce a
reperire un posto di lavoro consono alle sue aspettative,
arrendendosi-adagiandosi a tale situazione. Il dr. __________ ha concluso che “il
disturbo depressivo, che potrebbe e che ha sicuramente, per un periodo limitato
di tempo, ridotto maggiormente la funzionalità lavorativa del periziando, si
è ridimensionato e incide, ora, solo minimamente sulla capacità lavorativa del
periziando” (doc. 19-6, sottolineatura della redattrice).
Queste conclusioni sono poi state confermate dal
dr. __________ del SMR, sottolineando che la psicopatologia di base è presente
fin dall’adolescenza, senza avere impedito all’assicurato di svolgere attività
in diversi ambiti finanziari (doc. 21-2).
Anche il dr. __________, nelle sue annotazioni
del 10 luglio 2007, ha ritenuto
conclusiva e attendibile la perizia psichiatrica del dr. __________,
evidenziando che le osservazioni presentate dal dr. __________ si discostano
dalle conclusioni peritali, senza tuttavia presentare nuovi elementi medici non
noti al momento della perizia (doc. IV/1).
Il TCA condivide queste osservazioni dei medici
SMR, soprattutto alla luce delle considerazioni espresse dallo stesso dr. __________
in data 24 giugno 2008, in
risposta ad una esplicita richiesta del TCA.
Nel suo scritto del 24 giugno 2008, dopo aver
preso visione delle contestazioni del dr. __________, il dr. __________ ha
infatti riconfermato le sue conclusioni peritali, osservando che le condizioni
psichiche globali dell’assicurato, al momento dell’esame peritale del 10
novembre 2006, non apparivano compromesse in maniera importante-definitiva,
presentando l’assicurato una funzionalità sociale intatta (doc. VII).
Inoltre, il dr. __________ ha rilevato che
l’interessato stesso riconosceva un miglioramento delle proprie condizioni di
salute psichiche, che perdurava da circa un anno, con necessità di sottoporsi a
controlli specialistici psichiatrici solo sporadicamente (doc. VII).
Quanto alle osservazioni dello psichiatra
curante, dr. __________ – il quale ha per contro attestato una piena inabilità
lavorativa dell’assicurato nella sua precedente attività (doc. C) – il dr. __________
ha osservato che le considerazioni del curante hanno indubbiamente un valore
clinico per quanto concerne la psicopatologia e i disturbi comportamentali
dell’assicurato, aggiungendo che tali considerazioni “sono state valutate
e, quindi, inglobate nel mio giudizio, che non ho motivi per cambiarlo”
(doc. VII, sottolineatura della redattrice).
Il TCA non ha motivo per distanziarsi da queste
conclusioni.
Va infatti rilevato che, nel suo scritto del 14
giugno 2007, il dr. __________ ha ribadito il suo parere relativo ad una
completa inabilità lavorativa dell’assicurato nella sua precedente attività
(doc. C), così come già attestato nel suo rapporto medico del 29 agosto 2006
(doc. 12), precedente all’esame peritale dell’interessato presso il dr. __________.
Da notare, inoltre, che il dr. __________, nel
suo referto peritale del 13 novembre 2006, ha posto le medesime diagnosi già
indicate dal curante (cfr. doc. 19-5), considerando tuttavia che l’assicurato
presenta una diminuzione della capacità lavorativa del 25% sia nella sua
precedente attività, sia in altre adeguate.
Il TCA ritiene quindi affidabili le conclusioni
del dr. __________, che sono del resto state confermate dal dr. __________ e
dal dr. __________ del SMR e che sono state ancora una volta ribadite dallo
stesso dr. __________, dopo avere preso conoscenza delle osservazioni del dr. __________.
Questo Tribunale rileva inoltre che, come
affermato dall’amministrazione, la possibilità, avanzata dal dr. __________
nello scritto del 24 giugno 2008, di sottoporre l’interessato ad una nuova
valutazione peritale, visto il “lungo tempo trascorso” dall’esame
peritale del 13 novembre 2006, si riferisce alla situazione attuale (ossia al
24 giugno 2008, momento di redazione delle osservazioni da parte del dr. __________),
che tuttavia esula dal potere cognitivo di questo Tribunale, essendo successiva
all’emanazione della decisione impugnata.
Il dr. __________ ha infatti eseguito la sua
valutazione peritale in data 13 novembre 2006, mentre la decisione impugnata è stata
emanata il 24 maggio 2007, quindi a distanza di pochi mesi e non di un lungo
periodo, come indicato dal dr. __________ riferendosi alla situazione esistente
nel giugno 2008 (cfr. doc. VII).
Si
ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica
eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per
l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento
impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V
140 e 129 V 4).
Tutto ben
considerato, dunque, a mente del TCA non vi sono motivi per distanziarsi dalle
conclusioni del dr. __________, alle quali deve essere attribuita, secondo la
giurisprudenza citata in precedenza (cfr. consid. 2.7.), forza probatoria
piena, in quanto approfondite, complete e motivate.
Pertanto,
stante quanto sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato
di intraprendere tutto
quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito
economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b,
400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid.
4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere
dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza
preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che
l’assicurato sia abile al lavoro al 75% sia nella sua precedente attività, sia
in altre attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali (cfr. doc. 19-6).
2.9. Ai fini
della valutazione economica, l’UAI ha proceduto alla determinazione del grado
d’invalidità mediante il consueto raffronto dei redditi.
A tal
fine, l’UAI ha considerato un reddito da valido di fr. 73'152 (2003),
aggiornato al 2005, per un importo di fr. 74'548.47 (cfr. doc. 28-2).
Quanto al reddito da invalido, l’UAI ha ritenuto
l’importo di fr. 55’911.35 relativo all’attività di impiegato nel ramo
finanziario, al 75% e quello di fr. 43'373 concernente attività adeguate,
semplici e ripetitive, esigibili al 75% (cfr. doc. 28-2).
Eseguendo il raffronto dei redditi, prendendo in
considerazione la capacità di guadagno residua più elevata, la consulente è
giunta ad un grado di invalidità del 25% (doc. 28-2).
2.10. Per
determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il
danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel
momento determinante (corrispondente all’inizio dell’eventuale diritto alla
rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante,
quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224 con riferimento).
Tale reddito dev’essere determinato il più concretamente possibile. Di regola
ci si fonderà sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima
del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all’evoluzione reale
dei salari (cfr. ancora DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224), o comunque sul
salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella
stessa azienda o in un’azienda simile.
Nel caso
in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito
ipotetico che l’assicurato avrebbe potuto conseguire senza invalidità, si farà
riferimento ai dati empirici o statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per
il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui – in assenza di indizi
concreti che impongano una diversa valutazione – la persona assicurata avrebbe
di regola, e conformemente all’esperienza generale, continuato l’attività
precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid.
2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va senz’altro
considerata. Tuttavia gli indizi che l’assicurato avrebbe intrapreso una
carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29
pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione
d’intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione
sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi
ecc. (VSI 200 pag. 161 consid. 3b (I 357/01) e dottrina citata).
Con il
presente ricorso l’assicurato ha contestato la determinazione del reddito da
valido, fissato in circa fr. 75'000, che egli avrebbe conseguito lavorando alle
dipendenze di __________. Egli ha rilevato di avere guadagnato l’importo citato
“non sulla base di una retribuzione frutto di lavoro, bensì dalla
speculazione in borsa e in particolare sul mercato dei derivati: speculazioni
effettuate solo ed esclusivamente con capitali propri (precedente ritiro dell’avere
di vecchiaia LPP)” (I).
Al riguardo, nella risposta di causa,
l’amministrazione ha rilevato che “dallo scritto trasmesso dall’assicurato
all’UAI il 7 gennaio 2007, nonché dall’estratto dei contributi AVS versati
dall’assicurato alla propria cassa di compensazione, risulta che, per il
periodo dal 1° marzo 2003 al 31 dicembre 2003, il salario soggetto al pagamento
dei contributi AVS ammonta a fr. 60'690. Per l’intero anno, questo reddito
corrisponde a fr. 73'152. Aggiornando questo reddito al 2005 (…) risulta che
nella sua precedente attività professionale l’assicurato avrebbe potuto
percepire un reddito da valido che corrisponde a fr. 74’548.47”
(doc. IV).
Rispondendo a dei quesiti posti dall’UAI relativi
all’attività svolta presso l’ultimo datore di lavoro, ditta __________ di __________,
nel suo scritto del 7 gennaio 2007, l’assicurato ha comunicato:
"
1. Periodo esatto e la percentuale di impiego.
Dal 1° marzo 2003 al 31 dicembre 2003, al
100%.
Considerandi
2.
Quali mansioni svolgeva?
3.
Quale reddito mensile lordo percepiva e se
per 12 o 13 mensilità?
4.
Allegare una copia del contratto di lavoro e della lettera di licenziamento.
Il
mio lavoro consisteva nel generare commissioni per __________, svolgevo questo
da casa al computer, comprando e vendendo, divise (cambi) e derivati sulle
borse a termine.
Purtroppo,
dopo un buon inizio, cominciai a perdere il capitale investito (soldi miei).
Decisi
quindi di acquistare un chiosco in vendita e chiesi di venire affiliato come
indipendente. Purtroppo, poco prima dell’acquisto, venni informato che la cifra
d’affari del chiosco era meno della metà di quanto asserito dai proprietari.
Chiesi
allora una verifica con un fiduciario e alla fine offrii la metà di quanto
chiestomi, come buonuscita.
Restando i proprietari sulle loro
posizioni, l’acquisto non avvenne.
Nel
frattempo, ricominciai a fare operazioni speculative, sperando di recuperare
almeno una parte dei soldi persi in precedenza.
La
fiduciaria __________ mi dava 80% delle commissioni da me generate, non c’era
un fisso, in 9 mesi ho percepito un lordo di fr. 60’960.52.
Purtroppo
durante questo periodo persi la testa e al fine di recuperare, persi tutto
quanto, anche gran parte delle commissioni generate.
Non c’era un contratto scritto di lavoro.”
(Doc. 26-1)
L’amministrazione, sulla base di tale
comunicazione dell’assicurato, ha riportato il reddito di fr. 60’960 percepito
in 10 mesi su 12 mesi, per un reddito da valido complessivo, per il 2003, di
fr. 73'152 (cfr. doc. 27-1).
Dall’estratto dei contributi AVS, emerge in
effetti che l’assicurato, da marzo a dicembre 2003, ha conseguito un reddito di fr.
60'960 (cfr. doc. IV/2).
Il TCA non ha motivo per distanziarsi dal reddito
da valido calcolato dall’amministrazione, alla luce delle considerazioni che
seguono.
Anche volendo, per ipotesi, ritenere inaffidabile
l’importo calcolato dall’UAI, il reddito da valido che avrebbe potuto
conseguire l’assicurato, senza il danno alla salute, nel settore finanziario,
andrebbe fissato sulla base dei dati statistici di cui alle tabelle RSS, TA1,
2004, settore 65 “attività finanziarie”, categoria 4, pari a fr. 74’431 nel
2004, ammontare da aggiornare al 2005, per un importo di fr. 75’175.
Essendo tale importo di poco superiore a quello
fissato dall’UAI (pari a fr. 74’548.47), il TCA ritiene di non doversi
discostare dal reddito da valido calcolato dall’amministrazione. Va infatti
rilevato che anche volendo, per ipotesi, prendere in considerazione l’ammontare
di fr. 75'175, il risultato non cambierebbe.
2.11
Quanto al
reddito da invalido, occorre innanzitutto ricordare che, conformemente alla
giurisprudenza del TFA, il reddito da invalido è determinato sulla base della situazione professionale concreta
dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa
e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante
dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario
sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Qualora
difettino indicazioni economiche effettive, possono essere ritenuti i dati
forniti dalle statistiche salariali, come risultano dall’inchiesta svizzera
sulla struttura dei salari (ISS; DTF 126 V 75 consid. 3b pag. 76 con
riferimenti). Nel caso di un invalido che, dopo l’insorgenza del danno alla
salute, può compiere solo lavori leggeri e non impegnativi dal punto di vista
intellettuale, il relativo reddito è di principio determinato in base alla
media del salario lordo (valore totale) conseguibile per attività semplici e
ripetitive (livello di esigenza 4 sul posto di lavoro) nel settore privato in
conformità alle tabelle A dell’ISS (sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni U 240/99 del 7 agosto 2001, consid. 3c/cc, parzialmente
pubblicata in RAMI 2001 pag. 347; cfr. pure DTF 129 V 472 consid. 4.2.1. pag.
476.
con riferimento). A questo riguardo giova rilevare che la più recente
giurisprudenza non ammette più la possibilità di fare capo ai dati statistici
regionali desumibili dalla tabella TA13, il reddito ipotetico da invalido
dovendo invece essere stabilito sulla base della tabella TA1 dell’ISS (cfr. SVR
2007.
UV no. 17 pag. 56 (U 75/03)).
La
consulente, nel suo rapporto del 20 marzo 2007, ha determinato, sulla base dei dati
statistici federali di cui alla Tabella TA1, in attività semplici e ripetitive,
un reddito da invalido di fr. 57'830, rimasto incontestato. Essendo esigibile
che l’assicurato svolga tali attività al 75%, il reddito da invalido in
attività adeguate ammonta a fr. 43'373 (cfr. doc. 28-2).
Dato che
dal profilo medico l’assicurato è stato considerato abile al lavoro al 75%
anche nella sua precedente attività nell’ambito finanziario, la consulente, nel
suo rapporto del 20 marzo 2007, ha calcolato il reddito da invalido conseguibile dall’assicurato nella
precedente attività, al 75%, per un importo di fr. 55’911.35 (cfr. doc. 28-2).
Nel
calcolare il grado di invalidità, la consulente ha rilevato di prendere in
considerazione “la capacità di guadagno residua più elevata”,
effettuando dunque il calcolo del grado di invalidità raffrontando il reddito
da valido con il reddito da invalido conseguibile dall’assicurato nella sua
precedente professione, al 75% (cfr. doc. 28-2).
Secondo
questo Tribunale, tale annotazione della consulente deve essere intesa nel senso
che l’assicurato, abile al 75% sia nella sua precedente attività, sia in altre
adeguate, alla luce del reddito da invalido conseguibile in attività adeguate,
inferiore a quello da invalido nella sua precedente attività, è in grado di
sfruttare al meglio la sua capacità lavorativa residua nella sua precedente
professione di operatore finanziario.
A questo proposito, va ricordato che, in una
sentenza U 240/02 del 28 maggio 2004, il Tribunale federale ha censurato il
fatto che l’assicuratore infortuni abbia stabilito il grado di invalidità di un
assicurato - considerato dal consulente in integrazione professionale dell’UAI
convenientemente reintegrato nella sua precedente attività di magazziniere,
svolta a tempo parziale (50%) – senza far capo al necessario confronto dei
redditi. L’Alta Corte ha quindi rinviato gli atti all’assicuratore infortuni,
affinché procedesse in tal senso, confrontando la situazione salariale concreta
esistente presso il datore di lavoro al momento dell’inizio del diritto alla rendita
con il reddito ipoteticamente realizzabile dall’assicurato, alla stessa data,
presso il medesimo datore di lavoro, senza il danno alla salute.
Nella fattispecie concreta, dal rapporto del 20
marzo 2007, emerge che, conformemente alla giurisprudenza appena citata, la
consulente ha proceduto al raffronto dei redditi, al fine di calcolare il grado
di invalidità dell’assicurato nella sua precedente attività di impiegato nel
ramo finanziario.
Dal
raffronto dei redditi da valido (fr. 74’548.47) e da invalido (fr. 55’911.35),
risulta un grado di invalidità del 25%, che non dà diritto ad una rendita, come
stabilito dall’amministrazione.
Tale risultato non cambierebbe, come anticipato
al consid. 2.10., anche volendo prendere in considerazione, quale reddito da
valido, l’importo di fr. 75'175, che raffrontato al reddito da invalido di fr.
55'911.35, porta ad un grado di invalidità del 25.6%, che non dà comunque
diritto ad una rendita.
Visto
quanto precede, la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va
respinto.
A titolo
abbondanziale, va osservato che essendo il grado di invalidità dell’insorgente
superiore al 20%, egli potrebbe teoricamente avere diritto ad una riformazione
professionale.
L’art.
17.
LAI prevede in particolare che:
"
L’assicurato ha diritto alla formazione in una
nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione
professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere
presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."
Invalido
ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della
gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione
professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110
consid. 2b;
AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).
Nel caso
di specie, tuttavia, una riqualifica professionale non entra in considerazione,
ritenuto che la consulente ha considerato che l’assicurato, ancora abile al 75%
nella sua abituale attività di impiegato nel ramo finanziario, “si possa
autointegrare nella sua abituale attività in quanto possiede una pluriennale e
variegata esperienza in quel ramo” (doc. 28-3). Inoltre, la consulente ha
escluso ulteriori provvedimenti integrativi di natura professionale, indicando
che “considerata la presenza sul mercato del lavoro di diverse attività
direttamente accessibili e confacenti con il danno alla salute, ritengo che
l’assicurato sia direttamente integrabile nel ciclo produttivo” (doc.
28-3).
Questo
Tribunale rileva comunque che nella risposta di causa l’UAI, sulla base di
quanto indicato dalla consulente IP nel rapporto del 20 marzo 2007, ha indicato che “qualora dovesse
trovare un datore di lavoro disposto ad assumerlo, l’Ufficio AI rimane a
disposizione per un’introduzione al posto di lavoro (formazione ad hoc)” e
che “l’Ufficio AI rimane a disposizione, su richiesta, per valutare il
diritto ad un aiuto al collocamento” (doc. B).
Spetta dunque all’assicurato attivarsi, facendone
richiesta, al fine di ottenere un aiuto al collocamento e un’introduzione
presso un nuovo datore di lavoro.
2.12
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell’assicurato ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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