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32.2007.217

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6 agosto 2008Italiano40 min

Source ti.ch

Fatti

I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid.

3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa

S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G.

consid. 4.2, I 475/01).

2.4. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità

cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo

al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere

dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del

lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298

consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324;

RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998

nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

L'Alta

Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i

quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art.

4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali

propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono

considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono

turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità

di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la

misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più

oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.

1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29

settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo la giurisprudenza

del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni

dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la

farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella

causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,

pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In

una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito

che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in

particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata

sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto

scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del

Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4).

(…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

2.5. Nel caso in

esame, con lo scopo di accertare lo stato di salute dell’assicurato, l’Ufficio

AI ha affidato al dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, il

mandato di esperire una perizia specialistica.

Nel suo referto peritale del 13 novembre 2006, il

dr. __________, poste le diagnosi di “disturbo di personalità emotivamente

instabile, tipo borderline (ICD10-F60.31); sindrome depressiva ricorrente,

attuale episodio di gravità media (ICD10-F33.1) in progressiva parziale remissione;

problemi correlati alle circostanze economiche (ICD10-Z59) / problemi correlati

alla disoccupazione (ICD10-Z56)”, ha considerato l’assicurato inabile al lavoro

al 25% sia nella sua precedente attività, sia in altre a lui idonee (cfr. doc.

19-5+6).

Il dr. __________ ha evidenziato che nella

psicopatologia dell’assicurato il disturbo predominante è quello concernente

l’alterazione caratteriale, disturbo che ha contraddistinto tutta la sua

esistenza lavorativa, manifestandosi fin dall’adolescenza. Lo specialista ha

quindi rilevato che, non essendo obiettivate manifestazioni più gravi rispetto

al passato, non si può concludere che egli non sia più in grado di utilizzare

la propria capacità lavorativa sul mercato del lavoro, malgrado la sua cronica

instabilità-scostanza e difficoltà nelle relazioni interpersonali (doc. 19-5).

Il dr. __________ ha aggiunto che “è dal 2004

che l’assicurato non riesce più a reperire un posto di lavoro consono alle sue

aspettative e caratteristiche, arrendendosi-adagiandosi alla situazione”,

concludendo che “il disturbo depressivo, che potrebbe e che ha sicuramente

per un periodo limitato di tempo ridotto maggiormente la funzionalità

lavorativa del periziando, si è ridimensionato e incide, ora, solo minimamente

sulla capacità lavorativa” (doc. 19-6).

Tali conclusioni sono poi state condivise dal dr.

__________ del SMR, medico generico (sul diritto per gli assicurati di

conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), il

quale, nel suo rapporto medico del 21 novembre 2006, ha osservato:

"

(…)

Perizia psichiatrica 13.11.2006 dr. __________.

Dall’esame risulta che l’assicurato, malgrado

l’anamnesi di trattamenti psichiatrici già negli anni scorsi, dispone tuttora

di risorse che permettono di avere una capacità lavorativa ancora alta.

Lo stato psichico non mette in evidenza elementi

che impediscono un’attività lavorativa.

Il perito fa notare che la psicopatologia di base

è presente sin dall’adolescenza, ma non ha impedito di svolgere attività in

diversi ambiti finanziari.

La patologia depressiva, in miglioramento,

compromette in maniera ridotta il rendimento.

La IL del 25% nella sua attuale attività e in

altre è giustificata.”

(Doc. 21-2)

2.6. Con il

ricorso l’assicurato ha contestato le conclusioni del dr. __________,

producendo, a comprova della sua completa incapacità lavorativa, lo scritto del

14 giugno 2007 del suo psichiatra curante, dr. __________, specialista in

psichiatria e psicoterapia, del seguente tenore:

"

(…)

Seguo il paziente dal 28 luglio 1999 a causa del quadro psicologico di

base, cioè quello di un disturbo depressivo ricorrente nell’ambito di un

disturbo di personalità di tipo borderline.

Il paziente da sempre lamenta disturbi psichici

tali che in passato per lunghi periodi hanno determinato lunghe incapacità

lavorative e problematiche ambientali e relazionali di vario tipo.

Le ricordo che il curriculum psichiatrico del

paziente è impressionante nel senso che in pratica ha conosciuto tutti gli

psichiatri antichi e recenti del Cantone (Dottor __________, Dottor __________,

Dottor __________, Dottoressa __________ ecc.).

Le condizioni del paziente sono caratterizzate da

una grande instabilità con conseguente incapacità di progettare e pianificare

in maniera consona attività concrete sia perché presenta un’elevata

stancabilità per cui anche sforzi minimi rendono il paziente spossato (il

paziente tra l’altro è obeso), sia perché molto spesso i suoi scoppi di tipo

collerico rendono impossibile mantenere contatti in qualsiasi contesto di tipo

funzionale.

Ricordo in quanto di interesse psichiatrico che

la personalità premorbosa del paziente è stata tale da determinare il suo

esonero alla leva militare, probabilmente proprio a causa di questo tratto

caratteriale di personalità che lo rende impulsivo e non prevedibile.

Su queste caratteristiche di personalità, seppur

è vero che in determinati periodi egli è riuscito comunque a mantenere un posto

di lavoro, nel tempo si è determinata una cristallizzazione del quadro per cui

nessun ambiente del lavoro precedente potrebbe tollerare i limiti funzionali e i

disturbi lamentati dall’assicurato.

Per questo motivo a suo tempo ho segnalato nel

rapporto all’assicurazione invalidità la mia idea che sarebbe stato utile un

periodo di osservazione, per valutare eventuali possibilità residue in attività

più semplici, meno responsabilizzanti, sostanzialmente più adeguate al suo

stato di salute compromesso, presso il centro di __________. Questo perché

valuto la non collocabilità in un’attività quali funzionario di banca e

fiduciario.

A questo proposito, ricordo che il paziente in

passato, a causa del disturbo psichiatrico di base, ha avuto occasionalmente

anche dei periodi di abuso alcolico che senz’altro hanno peggiorato il quadro,

rendendo ancora più improponibile qualsiasi possibilità lavorativa per

l’interessato.

Sulla base di queste considerazioni, non capisco

come mai il collega Dottor __________, pur riconfermando interamente le

diagnosi da me riportate, valuti in queste circostanze un’incapacità lavorativa

del 25% quando è risaputo in qualsiasi ambito psichiatrico riconosciuto che i

disturbi di cui soffre il paziente, anche prendendoli separatamente, sono tali

da determinare incapacità lavorative anche complete, proprio per la non

collocabilità dei soggetti.

Riconfermo quindi integralmente la mia

valutazione e cioè che il paziente soffre di una malattia psichica che

determina attualmente una completa incapacità al lavoro e riformulo la mia

proposta di un periodo di osservazione in un centro tipo __________, per

valutare la possibilità, in attività molto più semplici e quindi non quelle

precedenti dell’assicurato, di una possibile collocazione.

Qualora questo avesse esito negativo, bisognerà

riconoscere al paziente una completa incapacità al guadagno.” (Doc. C)

Al riguardo, nelle sue annotazioni del 10 luglio

2007, il dr. __________, spec. FMH in medicina generale, ha osservato:

"

Vedi nota SMR del 20.11.2006 dopo perizia

psichiatrica.

Attualmente perviene una lettera del dr. __________

del 14.6.2007, il quale non condivide le conclusioni peritali.

In pratica, il dr. __________ si discosta dalle

conclusioni peritali, ma non risultano nuovi elementi medici non noti in

occasione della perizia, perizia che ritengo tuttora conclusiva e attendibile.”

(Doc. IV/1)

In corso

di causa, questa Corte si è rivolta al dr. __________, sottoponendogli le

osservazioni del dr. __________ con invito ad apprezzare se tali considerazioni

sono atte a modificare le sue conclusioni peritali (VI).

Questa è

stata la sua risposta, pervenuta al TCA in data 25 giugno 2008:

"

(…)

- al

momento della visita peritale avvenuta nel mio studio il 10 novembre 2006 le

condizioni psichiche, globali, della persona citata in epigrafe non apparivano

compromesse in maniera importante-definitiva (la funzionalità sociale era

intatta); egli stesso riconosceva un miglioramento delle proprie condizioni di

salute psichica, che perdurava da circa un anno e un bisogno, quindi, di

sottoporsi a controlli specialistici-psichiatrici solo sporadicamente (uno ogni

due-tre mesi).

In

passato, il signor RI 1 avrebbe avuto (risulta dalle notizie anamnestiche da me

raccolte) una funzionalità lavorativa, a volte interrotta ma anche prolungata

per anni, fino al suo arresto verificatosi all’inizio dell’anno 2005.

- Le

considerazioni del dr. med. __________ trasmessemi (da me già citate nella mia

perizia del 13 novembre 2006) hanno, indubbiamente, un valore clinico per

quanto concerne la psicopatologia/disturbi comportamentali del signor RI 1 e

sono state valutate e, quindi, inglobate nel mio giudizio che non ho motivi per

cambiarlo; ovviamente si potrebbe prendere in considerazione, anche per il

lungo tempo trascorso dal mio esame, una nuova valutazione peritale neutrale.”

(Doc.

VII)

2.7. Per costante

giurisprudenza (cfr. STF 9C

13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare

l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è

necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o

eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre

un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali

attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante

elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente

esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid.

4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2

pag. 134; 114 V 310 consid. 3c

pag. 314; 105 V 156 consid. 1

pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle

indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano

concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

IVG, pag. 228 seg.).

Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso

valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli

esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta

l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)

e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento

della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere

motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I

355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U

330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser,

Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18

marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche

eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di

evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici

specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a

conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella

causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993

nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p.

189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre

considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM.

Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa,

nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere

in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione

invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove

è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la

propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per

quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono

tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

In

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte

federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto

esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come

oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF

125 V 354).

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da

medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).

Il TFA,

in una sentenza I 938/05 del 24 agosto 2006 si è espresso sul valore probatorio

delle opinioni espresse dai medici SMR nell’ambito dell’assicurazione per

l’invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e

il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2 L'on ne saurait certes

mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre

d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que

l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS

sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;

toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre

médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des

critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du

SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul

motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard

du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du

contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance

particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La

recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)" (consid. 3.2)

Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve

adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del

disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella

quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa

con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal

paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto

dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi

handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

2.8. Nell’evenienza

concreta, questo Tribunale, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di

salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima

dell’emissione della decisione qui impugnata, dopo

attento esame della fattispecie, non ha motivi per mettere in dubbio la

valutazione specialistica effettuata dal dr. __________, che soddisfa i

requisiti posti dalla giurisprudenza affinché un rapporto medico abbia pieno

valore probatorio (cfr. consid. 2.7.) e può quindi validamente servire da base

al presente giudizio senza che si riveli necessario procedere ad ulteriori

misure d’istruzione (perizia medica giudiziaria).

Il dr. __________ ha in effetti tenuto conto

delle singole affezioni invalidanti di cui l’assicurato è affetto, giungendo ad

una conclusione logica e priva di contraddizioni in merito alla capacità

lavorativa del 75% sia nella precedente professione di impiegato nel ramo

finanziario, sia in altre attività adeguate.

Tali conclusioni sono poi state fatte proprie dal

dr. __________ e dal dr. __________ del SMR.

Il dr. __________ ha approfonditamente vagliato

le problematiche psichiatriche, constatando la presenza di un “disturbo della

personalità emotivamente instabile, tipo borderline (ICD10-F60.31); di una

sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di gravità media (ICD10-F33.1)

in progressiva-parziale remissione; di problemi correlati alle circostanze

economiche (ICD10-Z59) / problemi correlati alla disoccupazione (ICD10-Z56)”,

che compromettono la capacità lavorativa dell’assicurato in misura del 25% sia

nella precedente professione, sia in altre adeguate.

Il dr. __________ ha sottolineato che il disturbo

predominante è quello relativo all’alterazione riscontrabile a livello

caratteriale, disturbo che ha tuttavia contraddistinto tutta l’esistenza

lavorativa dell’interessato, iniziando a manifestarsi già nel periodo

dell’infanzia e dell’adolescenza (doc. 19-5). Il dr. __________ ha rilevato che

non essendo state obiettivate delle manifestazioni più gravi rispetto al

passato, non si può concludere che l’assicurato “non sia più in grado di

utilizzare la sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro malgrado la sua

“cronica” instabilità-scostanza e difficoltà nelle relazioni interpersonali”.

Il dr. __________ ha aggiunto che è dal 2004 che l’assicurato non riesce a

reperire un posto di lavoro consono alle sue aspettative,

arrendendosi-adagiandosi a tale situazione. Il dr. __________ ha concluso che “il

disturbo depressivo, che potrebbe e che ha sicuramente, per un periodo limitato

di tempo, ridotto maggiormente la funzionalità lavorativa del periziando, si

è ridimensionato e incide, ora, solo minimamente sulla capacità lavorativa del

periziando” (doc. 19-6, sottolineatura della redattrice).

Queste conclusioni sono poi state confermate dal

dr. __________ del SMR, sottolineando che la psicopatologia di base è presente

fin dall’adolescenza, senza avere impedito all’assicurato di svolgere attività

in diversi ambiti finanziari (doc. 21-2).

Anche il dr. __________, nelle sue annotazioni

del 10 luglio 2007, ha ritenuto

conclusiva e attendibile la perizia psichiatrica del dr. __________,

evidenziando che le osservazioni presentate dal dr. __________ si discostano

dalle conclusioni peritali, senza tuttavia presentare nuovi elementi medici non

noti al momento della perizia (doc. IV/1).

Il TCA condivide queste osservazioni dei medici

SMR, soprattutto alla luce delle considerazioni espresse dallo stesso dr. __________

in data 24 giugno 2008, in

risposta ad una esplicita richiesta del TCA.

Nel suo scritto del 24 giugno 2008, dopo aver

preso visione delle contestazioni del dr. __________, il dr. __________ ha

infatti riconfermato le sue conclusioni peritali, osservando che le condizioni

psichiche globali dell’assicurato, al momento dell’esame peritale del 10

novembre 2006, non apparivano compromesse in maniera importante-definitiva,

presentando l’assicurato una funzionalità sociale intatta (doc. VII).

Inoltre, il dr. __________ ha rilevato che

l’interessato stesso riconosceva un miglioramento delle proprie condizioni di

salute psichiche, che perdurava da circa un anno, con necessità di sottoporsi a

controlli specialistici psichiatrici solo sporadicamente (doc. VII).

Quanto alle osservazioni dello psichiatra

curante, dr. __________ – il quale ha per contro attestato una piena inabilità

lavorativa dell’assicurato nella sua precedente attività (doc. C) – il dr. __________

ha osservato che le considerazioni del curante hanno indubbiamente un valore

clinico per quanto concerne la psicopatologia e i disturbi comportamentali

dell’assicurato, aggiungendo che tali considerazioni “sono state valutate

e, quindi, inglobate nel mio giudizio, che non ho motivi per cambiarlo”

(doc. VII, sottolineatura della redattrice).

Il TCA non ha motivo per distanziarsi da queste

conclusioni.

Va infatti rilevato che, nel suo scritto del 14

giugno 2007, il dr. __________ ha ribadito il suo parere relativo ad una

completa inabilità lavorativa dell’assicurato nella sua precedente attività

(doc. C), così come già attestato nel suo rapporto medico del 29 agosto 2006

(doc. 12), precedente all’esame peritale dell’interessato presso il dr. __________.

Da notare, inoltre, che il dr. __________, nel

suo referto peritale del 13 novembre 2006, ha posto le medesime diagnosi già

indicate dal curante (cfr. doc. 19-5), considerando tuttavia che l’assicurato

presenta una diminuzione della capacità lavorativa del 25% sia nella sua

precedente attività, sia in altre adeguate.

Il TCA ritiene quindi affidabili le conclusioni

del dr. __________, che sono del resto state confermate dal dr. __________ e

dal dr. __________ del SMR e che sono state ancora una volta ribadite dallo

stesso dr. __________, dopo avere preso conoscenza delle osservazioni del dr. __________.

Questo Tribunale rileva inoltre che, come

affermato dall’amministrazione, la possibilità, avanzata dal dr. __________

nello scritto del 24 giugno 2008, di sottoporre l’interessato ad una nuova

valutazione peritale, visto il “lungo tempo trascorso” dall’esame

peritale del 13 novembre 2006, si riferisce alla situazione attuale (ossia al

24 giugno 2008, momento di redazione delle osservazioni da parte del dr. __________),

che tuttavia esula dal potere cognitivo di questo Tribunale, essendo successiva

all’emanazione della decisione impugnata.

Il dr. __________ ha infatti eseguito la sua

valutazione peritale in data 13 novembre 2006, mentre la decisione impugnata è stata

emanata il 24 maggio 2007, quindi a distanza di pochi mesi e non di un lungo

periodo, come indicato dal dr. __________ riferendosi alla situazione esistente

nel giugno 2008 (cfr. doc. VII).

Si

ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica

eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per

l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento

impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V

140 e 129 V 4).

Tutto ben

considerato, dunque, a mente del TCA non vi sono motivi per distanziarsi dalle

conclusioni del dr. __________, alle quali deve essere attribuita, secondo la

giurisprudenza citata in precedenza (cfr. consid. 2.7.), forza probatoria

piena, in quanto approfondite, complete e motivate.

Pertanto,

stante quanto sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato

di intraprendere tutto

quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito

economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b,

400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid.

4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere

dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza

preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che

l’assicurato sia abile al lavoro al 75% sia nella sua precedente attività, sia

in altre attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali (cfr. doc. 19-6).

2.9. Ai fini

della valutazione economica, l’UAI ha proceduto alla determinazione del grado

d’invalidità mediante il consueto raffronto dei redditi.

A tal

fine, l’UAI ha considerato un reddito da valido di fr. 73'152 (2003),

aggiornato al 2005, per un importo di fr. 74'548.47 (cfr. doc. 28-2).

Quanto al reddito da invalido, l’UAI ha ritenuto

l’importo di fr. 55’911.35 relativo all’attività di impiegato nel ramo

finanziario, al 75% e quello di fr. 43'373 concernente attività adeguate,

semplici e ripetitive, esigibili al 75% (cfr. doc. 28-2).

Eseguendo il raffronto dei redditi, prendendo in

considerazione la capacità di guadagno residua più elevata, la consulente è

giunta ad un grado di invalidità del 25% (doc. 28-2).

2.10. Per

determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il

danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel

momento determinante (corrispondente all’inizio dell’eventuale diritto alla

rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante,

quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224 con riferimento).

Tale reddito dev’essere determinato il più concretamente possibile. Di regola

ci si fonderà sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima

del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all’evoluzione reale

dei salari (cfr. ancora DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224), o comunque sul

salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella

stessa azienda o in un’azienda simile.

Nel caso

in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito

ipotetico che l’assicurato avrebbe potuto conseguire senza invalidità, si farà

riferimento ai dati empirici o statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per

il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui – in assenza di indizi

concreti che impongano una diversa valutazione – la persona assicurata avrebbe

di regola, e conformemente all’esperienza generale, continuato l’attività

precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid.

2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va senz’altro

considerata. Tuttavia gli indizi che l’assicurato avrebbe intrapreso una

carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29

pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione

d’intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione

sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi

ecc. (VSI 200 pag. 161 consid. 3b (I 357/01) e dottrina citata).

Con il

presente ricorso l’assicurato ha contestato la determinazione del reddito da

valido, fissato in circa fr. 75'000, che egli avrebbe conseguito lavorando alle

dipendenze di __________. Egli ha rilevato di avere guadagnato l’importo citato

“non sulla base di una retribuzione frutto di lavoro, bensì dalla

speculazione in borsa e in particolare sul mercato dei derivati: speculazioni

effettuate solo ed esclusivamente con capitali propri (precedente ritiro dell’avere

di vecchiaia LPP)” (I).

Al riguardo, nella risposta di causa,

l’amministrazione ha rilevato che “dallo scritto trasmesso dall’assicurato

all’UAI il 7 gennaio 2007, nonché dall’estratto dei contributi AVS versati

dall’assicurato alla propria cassa di compensazione, risulta che, per il

periodo dal 1° marzo 2003 al 31 dicembre 2003, il salario soggetto al pagamento

dei contributi AVS ammonta a fr. 60'690. Per l’intero anno, questo reddito

corrisponde a fr. 73'152. Aggiornando questo reddito al 2005 (…) risulta che

nella sua precedente attività professionale l’assicurato avrebbe potuto

percepire un reddito da valido che corrisponde a fr. 74’548.47”

(doc. IV).

Rispondendo a dei quesiti posti dall’UAI relativi

all’attività svolta presso l’ultimo datore di lavoro, ditta __________ di __________,

nel suo scritto del 7 gennaio 2007, l’assicurato ha comunicato:

"

1. Periodo esatto e la percentuale di impiego.

Dal 1° marzo 2003 al 31 dicembre 2003, al

100%.

Considerandi

2.

Quali mansioni svolgeva?

3.

Quale reddito mensile lordo percepiva e se

per 12 o 13 mensilità?

4.

Allegare una copia del contratto di lavoro e della lettera di licenziamento.

Il

mio lavoro consisteva nel generare commissioni per __________, svolgevo questo

da casa al computer, comprando e vendendo, divise (cambi) e derivati sulle

borse a termine.

Purtroppo,

dopo un buon inizio, cominciai a perdere il capitale investito (soldi miei).

Decisi

quindi di acquistare un chiosco in vendita e chiesi di venire affiliato come

indipendente. Purtroppo, poco prima dell’acquisto, venni informato che la cifra

d’affari del chiosco era meno della metà di quanto asserito dai proprietari.

Chiesi

allora una verifica con un fiduciario e alla fine offrii la metà di quanto

chiestomi, come buonuscita.

Restando i proprietari sulle loro

posizioni, l’acquisto non avvenne.

Nel

frattempo, ricominciai a fare operazioni speculative, sperando di recuperare

almeno una parte dei soldi persi in precedenza.

La

fiduciaria __________ mi dava 80% delle commissioni da me generate, non c’era

un fisso, in 9 mesi ho percepito un lordo di fr. 60’960.52.

Purtroppo

durante questo periodo persi la testa e al fine di recuperare, persi tutto

quanto, anche gran parte delle commissioni generate.

Non c’era un contratto scritto di lavoro.”

(Doc. 26-1)

L’amministrazione, sulla base di tale

comunicazione dell’assicurato, ha riportato il reddito di fr. 60’960 percepito

in 10 mesi su 12 mesi, per un reddito da valido complessivo, per il 2003, di

fr. 73'152 (cfr. doc. 27-1).

Dall’estratto dei contributi AVS, emerge in

effetti che l’assicurato, da marzo a dicembre 2003, ha conseguito un reddito di fr.

60'960 (cfr. doc. IV/2).

Il TCA non ha motivo per distanziarsi dal reddito

da valido calcolato dall’amministrazione, alla luce delle considerazioni che

seguono.

Anche volendo, per ipotesi, ritenere inaffidabile

l’importo calcolato dall’UAI, il reddito da valido che avrebbe potuto

conseguire l’assicurato, senza il danno alla salute, nel settore finanziario,

andrebbe fissato sulla base dei dati statistici di cui alle tabelle RSS, TA1,

2004, settore 65 “attività finanziarie”, categoria 4, pari a fr. 74’431 nel

2004, ammontare da aggiornare al 2005, per un importo di fr. 75’175.

Essendo tale importo di poco superiore a quello

fissato dall’UAI (pari a fr. 74’548.47), il TCA ritiene di non doversi

discostare dal reddito da valido calcolato dall’amministrazione. Va infatti

rilevato che anche volendo, per ipotesi, prendere in considerazione l’ammontare

di fr. 75'175, il risultato non cambierebbe.

2.11

Quanto al

reddito da invalido, occorre innanzitutto ricordare che, conformemente alla

giurisprudenza del TFA, il reddito da invalido è determinato sulla base della situazione professionale concreta

dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa

e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante

dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario

sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Qualora

difettino indicazioni economiche effettive, possono essere ritenuti i dati

forniti dalle statistiche salariali, come risultano dall’inchiesta svizzera

sulla struttura dei salari (ISS; DTF 126 V 75 consid. 3b pag. 76 con

riferimenti). Nel caso di un invalido che, dopo l’insorgenza del danno alla

salute, può compiere solo lavori leggeri e non impegnativi dal punto di vista

intellettuale, il relativo reddito è di principio determinato in base alla

media del salario lordo (valore totale) conseguibile per attività semplici e

ripetitive (livello di esigenza 4 sul posto di lavoro) nel settore privato in

conformità alle tabelle A dell’ISS (sentenza del Tribunale federale delle

assicurazioni U 240/99 del 7 agosto 2001, consid. 3c/cc, parzialmente

pubblicata in RAMI 2001 pag. 347; cfr. pure DTF 129 V 472 consid. 4.2.1. pag.

476.

con riferimento). A questo riguardo giova rilevare che la più recente

giurisprudenza non ammette più la possibilità di fare capo ai dati statistici

regionali desumibili dalla tabella TA13, il reddito ipotetico da invalido

dovendo invece essere stabilito sulla base della tabella TA1 dell’ISS (cfr. SVR

2007.

UV no. 17 pag. 56 (U 75/03)).

La

consulente, nel suo rapporto del 20 marzo 2007, ha determinato, sulla base dei dati

statistici federali di cui alla Tabella TA1, in attività semplici e ripetitive,

un reddito da invalido di fr. 57'830, rimasto incontestato. Essendo esigibile

che l’assicurato svolga tali attività al 75%, il reddito da invalido in

attività adeguate ammonta a fr. 43'373 (cfr. doc. 28-2).

Dato che

dal profilo medico l’assicurato è stato considerato abile al lavoro al 75%

anche nella sua precedente attività nell’ambito finanziario, la consulente, nel

suo rapporto del 20 marzo 2007, ha calcolato il reddito da invalido conseguibile dall’assicurato nella

precedente attività, al 75%, per un importo di fr. 55’911.35 (cfr. doc. 28-2).

Nel

calcolare il grado di invalidità, la consulente ha rilevato di prendere in

considerazione “la capacità di guadagno residua più elevata”,

effettuando dunque il calcolo del grado di invalidità raffrontando il reddito

da valido con il reddito da invalido conseguibile dall’assicurato nella sua

precedente professione, al 75% (cfr. doc. 28-2).

Secondo

questo Tribunale, tale annotazione della consulente deve essere intesa nel senso

che l’assicurato, abile al 75% sia nella sua precedente attività, sia in altre

adeguate, alla luce del reddito da invalido conseguibile in attività adeguate,

inferiore a quello da invalido nella sua precedente attività, è in grado di

sfruttare al meglio la sua capacità lavorativa residua nella sua precedente

professione di operatore finanziario.

A questo proposito, va ricordato che, in una

sentenza U 240/02 del 28 maggio 2004, il Tribunale federale ha censurato il

fatto che l’assicuratore infortuni abbia stabilito il grado di invalidità di un

assicurato - considerato dal consulente in integrazione professionale dell’UAI

convenientemente reintegrato nella sua precedente attività di magazziniere,

svolta a tempo parziale (50%) – senza far capo al necessario confronto dei

redditi. L’Alta Corte ha quindi rinviato gli atti all’assicuratore infortuni,

affinché procedesse in tal senso, confrontando la situazione salariale concreta

esistente presso il datore di lavoro al momento dell’inizio del diritto alla rendita

con il reddito ipoteticamente realizzabile dall’assicurato, alla stessa data,

presso il medesimo datore di lavoro, senza il danno alla salute.

Nella fattispecie concreta, dal rapporto del 20

marzo 2007, emerge che, conformemente alla giurisprudenza appena citata, la

consulente ha proceduto al raffronto dei redditi, al fine di calcolare il grado

di invalidità dell’assicurato nella sua precedente attività di impiegato nel

ramo finanziario.

Dal

raffronto dei redditi da valido (fr. 74’548.47) e da invalido (fr. 55’911.35),

risulta un grado di invalidità del 25%, che non dà diritto ad una rendita, come

stabilito dall’amministrazione.

Tale risultato non cambierebbe, come anticipato

al consid. 2.10., anche volendo prendere in considerazione, quale reddito da

valido, l’importo di fr. 75'175, che raffrontato al reddito da invalido di fr.

55'911.35, porta ad un grado di invalidità del 25.6%, che non dà comunque

diritto ad una rendita.

Visto

quanto precede, la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va

respinto.

A titolo

abbondanziale, va osservato che essendo il grado di invalidità dell’insorgente

superiore al 20%, egli potrebbe teoricamente avere diritto ad una riformazione

professionale.

L’art.

17.

LAI prevede in particolare che:

"

L’assicurato ha diritto alla formazione in una

nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione

professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere

presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."

Invalido

ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della

gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione

professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110

consid. 2b;

AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).

Nel caso

di specie, tuttavia, una riqualifica professionale non entra in considerazione,

ritenuto che la consulente ha considerato che l’assicurato, ancora abile al 75%

nella sua abituale attività di impiegato nel ramo finanziario, “si possa

autointegrare nella sua abituale attività in quanto possiede una pluriennale e

variegata esperienza in quel ramo” (doc. 28-3). Inoltre, la consulente ha

escluso ulteriori provvedimenti integrativi di natura professionale, indicando

che “considerata la presenza sul mercato del lavoro di diverse attività

direttamente accessibili e confacenti con il danno alla salute, ritengo che

l’assicurato sia direttamente integrabile nel ciclo produttivo” (doc.

28-3).

Questo

Tribunale rileva comunque che nella risposta di causa l’UAI, sulla base di

quanto indicato dalla consulente IP nel rapporto del 20 marzo 2007, ha indicato che “qualora dovesse

trovare un datore di lavoro disposto ad assumerlo, l’Ufficio AI rimane a

disposizione per un’introduzione al posto di lavoro (formazione ad hoc)” e

che “l’Ufficio AI rimane a disposizione, su richiesta, per valutare il

diritto ad un aiuto al collocamento” (doc. B).

Spetta dunque all’assicurato attivarsi, facendone

richiesta, al fine di ottenere un aiuto al collocamento e un’introduzione

presso un nuovo datore di lavoro.

2.12

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’assicurato ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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