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Decisione

32.2007.218

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

6 agosto 2008Italiano96 min

Source ti.ch

Fatti

i fogli radiologici allegati del 6.2.2006 e del

3.2.2006.

Le cure che il paziente pratica per le due

lesioni sono:

- per la discopatia lombare: medicamenti quali il Seractil 400,

che sostituisce il Locomin non più in commercio a detta della farmacia +

Mydocalm forte tbl. 1 + 1 al giorno, e se crisi di dolore: 1 tbl. di Tramal

retard da 200 mg. al bisogno.

Inoltre

fisioterapia e ginnastica attiva e passiva come gli è stato insegnato;

- per la gamba sinistra: al momento che fuoriesce il liquido dalla

fistola localizzata sulla cicatrice mediana in alto: antibiotico di Augmentin

625 mg 2 x 1 tbl. al dì. Nel punto della fuoriuscita del liquido si trova una

crosta allorché la secrezione cessa.

Per

i disturbi connessi alla gamba sinistra il paziente ricorre al Ponstan 500 mg.

tbl o l'Aulin bustine: 1 al bisogno.

- Il paziente soffre di insonnia e ricorre al

Loramet da 1 mg.

Per il momento non c'è necessità di un ricorso a

specialisti psichiatri, a meno che la necessità lo imponga.

Il paziente non è in grado di riprendere la sua

attività di lavoro precedentemente svolto." (Doc. 56-1)

Nelle sue annotazioni mediche del 30 agosto 2006

il dr. __________, spec. FMH in medicina generale, ha evidenziato:

"

Muratore

Questione __________: con decisione del 20.3.2006

il tribunale cantonale delle assicurazioni respinge il ricorso dell'assicurato.

Perizia reumatologica dr. __________ del

22.5.2006:

Diagnosi:

sindrome dolorosa cronica multifattoriale

all'arto inferiore sinistro

- stato

dopo frattura distale multiframmentaria esposta del terzo distale della gamba

sinistra il 21.12.1996

- débridement,

artrodesi tibiotarsica e fissatore esterno il 21.12.1996

- trapianto

osteocutaneo vascolarizzato della cresta iliaca sinistra il 24.12.1996

- sviluppo

di un piede equino, deformazione in varo del retropiede e pseudartrosi della

diafisi tibiale distale

- tripla

artrodesi, decorticazione della tibia e trapianto di spongiosa a livello della

pseudartrosi il 2.7.1997

- sovraccarico/alterazioni degenerative

incipienti a livello del tarso

sindrome lombospondilogena cronica

- avanzata

osteocondrosi L4/5 con ernia discale mediolaterale sinistra di medie

dimensioni, clinicamente attualmente senza neurocompressione

- discopatia L5/S1 con bulging discale

senza neurocompressione

limiti funzionali:

- attività di muratore o macchinista non

più esigibile

- impedimento

in attività adatta, ossia rendimento ridotto in attività adatta (vedi limiti

funzionali a pagina 12 della perizia)

30% dal 1.12.2004 (prima TAC lombare)

40% dal 3.2.2006 (seconda TAC con

presenza di ernia discale)

Per i periodi precedenti vedi

valutazione __________.

Attività adatta: attività leggera senza

spostamenti superiori ad 1 km, senza spostamenti su terreno accidentato, senza

dover guidare per oltre 1 ora di fila, senza posizione statica seduto o in

piedi per oltre 1 ora senza possibilità di variare posizione, senza movimenti

ripetitivi di flessione/estensione o rotazione del tronco.

Prognosi per schiena: peggioramento non

probabile." (Doc. 61-1)

A seguito del ricorso dell’assicurato contro la

decisione dell’UAI - nel quale ha contestato la mancata effettuazione di una

scintigrafia ossea e la mancata valutazione delle patologie psichiatriche - il

dr. __________, nelle sue annotazioni mediche del 12 luglio 2007, ha rilevato:

"

Per quanto concerne la questione scintigrafia

ossea il dr. __________ esplicitamente indica che questo esame sarebbe

eventualmente indicato qualora vi fosse un sospetto clinico per una

osteomielite. Attualmente questo sospetto non è presente in presenza di

un referto clinico ed ematochimico normale. Inoltre questa diagnosi avrebbe

unicamente eventuali conseguenze terapeutiche ma non avrebbe influsso sulla

funzionalità residua, scopo questo della perizia (il dr. __________ indica

espressamente “al di fuori di questa perizia” vedi pag. 10).

In conclusione, la valutazione peritale è

conclusiva, una scintigrafia ossea non è assolutamente necessaria per valutare

la funzionalità residua dell’assicurato.

Per quanto concerne il lato psichiatrico, dalla

documentazione fornita non risulta esservi patologia psichiatrica di rilievo.

Inoltre faccio presente che prima che una problematica psichiatrica sia da

ritenersi invalidante è doveroso che la persona venga sottoposta alle cure del

caso.

In conclusione ritengo che l’istruttoria medica

sia esaustiva e completa.” (Doc. VI/bis)

2.7. Per costante

giurisprudenza (cfr. STF 9C

13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare

l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è

necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o

eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre

un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali

attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante

elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente

esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al

consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare

quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso

valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli

esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta

l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)

e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento

della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere

motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I

355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U

330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser,

Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18

marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche

eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di

evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici

specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a

conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella

causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993

nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p.

189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre

considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM.

Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa,

nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere

in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione

invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove

è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la

propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per

quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono

tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

In

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte

federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(DTF 125 V 354).

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da

medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).

Il TFA,

in una sentenza I 938/05 del 24 agosto 2006 si è espresso sul valore probatorio

delle opinioni espresse dai medici SMR nell’ambito dell’assicurazione per

l’invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e

il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2 L'on ne saurait certes

mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre

d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que

l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS

sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;

toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre

médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des

critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y

a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui

préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service

médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen

clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne

relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un

doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien

valoir de tel. (…)" (consid. 3.2)

2.8. Dopo attento esame della fattispecie, questo TCA non ha motivi per

mettere in dubbio la valutazione effettuata dal dr. __________, che soddisfa

i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché un rapporto medico abbia pieno

valore probatorio (cfr. consid. 2.7.) e può quindi validamente servire da base

al presente giudizio senza che si riveli necessario procedere ad ulteriori

misure d’istruzione (perizia medica giudiziaria).

Nel

suo consulto del 22 maggio 2006, il dr. __________ ha

accuratamente valutato le condizioni di salute dell’interessato, evidenziando

la presenza, oltre che di una sindrome dolorosa cronica multifattoriale

all’arto inferiore sinistro, anche di una sindrome lombospondilogena cronica, con

un’avanzata osteocondrosi L4/L5 con ernia discale mediolaterale sinistra di

medie dimensioni senza neurocompressione e una discopatia L5/S1 con bulging

discale senza neurocompressione (doc. 59-10). A causa di tali patologie, il dr.

__________ ha considerato l’assicurato totalmente inabile al lavoro nella sua

precedente attività di muratore, ma inabile al lavoro al 30% dal 1° dicembre

2004 (prima TAC lombare), rispettivamente al 40% dal 3 febbraio 2006 (seconda

TAC con presenza di un’ernia discale), in attività leggere adeguate, rispettose

dei suoi limiti funzionali (doc. 59-13).

Questa valutazione è poi

stata confermata dal dr. __________ del SMR (cfr. doc. 61-1).

Il TCA non ha motivo per distanziarsi

dall’approfondita valutazione del dr. __________, confermata dal medico SMR.

Del resto, va evidenziato che l’assicurato non ha

contestato la correttezza della valutazione del dr. __________, che è stata

definita “ben redatta”, ma il fatto che sia incompleta, in quanto carente di

una scintigrafia ossea al fine di appurare l’esistenza o meno di una

osteomielite cronica con fistola cutanea. Il patrocinatore dell’interessato ha

infatti sottolineato che la valutazione del dr. __________ si fonda, come

indicato dallo stesso perito, “sull’ipotesi di lavoro che non vi sia

un’osteomielite cronica sottogiacente che spurga periodicamente attraverso la

fistola” (doc. 59-11). Il dr. __________ ha aggiunto che “qualora nuovi

elementi dimostrassero il contrario, sono pronto a rivedere la mia valutazione

sulla base dei nuovi dati” (doc. 59-11).

Orbene, a mente del TCA non vi sono motivi per

ritenere, per lo meno fino al momento di emanazione della decisione impugnata,

che delimita il potere cognitivo del giudice, che nel caso di specie

l’assicurato presenti una osteomielite cronica sottogiacente.

L’assicurato fonda l’ipotesi dell’esistenza di

una osteomielite cronica sui certificati del 30 settembre 2004 e del 6 dicembre

2004 del dr. __________ e su quelli del 26 agosto 2004 e del 3 dicembre 2004 del

dr. __________ (cfr. consid. 2.6.).

Questo

Tribunale rileva tuttavia che l’esistenza di tale patologia è già stata

esclusa, nella procedura infortunistica, dal dr. __________, il quale, nel

rapporto medico del 29 settembre 2004, ha osservato che le lastre mostrano

in realtà un, citiamo: “… quadro assolutamente fisiologico, tenuto conto

della ricostruzione ossea, rispettivamente dell’iniziale esteso deficit di

sostanza ossea”. Il dr. __________ ha infatti spiegato che:

"

Contrariamente a quanto sostenuto dal dr. med. __________

(30.9.2004, recte 30.8.2004) nonché dal dr. med. __________ (26.8.2004),

l'assicurato non presenta dei sequestri ossei e tantomeno un'osteomielite

cronica!

Al contrario, l'esame radiologico del 26.8.2004,

rispettivamente l'esame computer-tomografico della stessa data rivela un'ottima

consolidazione ed ulteriore integrazione della plastica cortico-spongiosa,

effettuata nel 1997.

In modo errato delle aree sclerotiche

vengono interpretate come sequestri, rispettivamente definiti come tali dei

pezzi corticali ben integrati e vitali, provenienti dalla plastica

cortico-spongiosa.

Questa interpretazione erronea viene ripreso dal

curante (dr. __________), che ne costruisce addirittura un'osteomielite

cronica. Anche l'esame computer-tomografico (immagine 25, 26) rappresenta un

quadro assolutamente fisiologico, tenuto conto della ricostruzione ossea,

rispettivamente dell'iniziale esteso deficit di sostanza ossea.

Sintomatico è che il dr. med. __________ motiva

il "peggioramento" unicamente con dei fattori soggettivi (come

dolori, zoppia), non determinanti per la valutazione di un peggioramento

post-traumatico, tanto meno quando in netta discordanza con i dati oggettivi.

In sintesi, la documentazione medica

obiettivabile, messa a nostra disposizione, dimostra un netto miglioramento

della situazione organica locale dell'arto inferiore sinistro, per cui mancano

dal lato medico degli elementi per sostenere un'invalidità del 60% (d'altronde

concetto economico, che non spetta a un medico di giudicare)."

(doc. 12-52 inc. LAINF)

Il dr. __________ ha poi ribadito le sue conclusioni nel rapporto del 2

marzo 2005 sulla visita medica di controllo eseguita per conto

dell’assicuratore infortuni, nel quale ha indicato che, tenuto conto dello

stato oggettivabile dell’arto inferiore sinistro, per certi versi persino

migliorato, non era nel frattempo subentrata alcuna modifica nella valutazione

dell’esigibilità lavorativa, aggiungendo che:

"

Siamo dunque a distanza di oltre 8 anni da una

frattura biossea distale esposta di III° grado della gamba sinistra, tratta

cruentemente a varie riprese, ottenendo un buon risultato con piena stabilità,

asse fisiologici e tessuti vitali.

Segnatamente in nessun momento ci sono state

delle complicazioni infettive, tanto meno insorto il sospetto di un'osteite

(osteomielite).

(…)

In occasione dell'esame clinico e strumentale

odierno oggettivamente (a tale riguardo rinviamo pure alla

fotodocumentazione dettagliata), possiamo documentare un netto

miglioramento, soprattutto per quanto riguarda la reintegrazione ossea alla

tibia sinistra, ma anche l'integrazione del lembo cutaneo (meno voluminoso).

Anche la simmetricità delle callosità plantari e

un'andatura più armoniosa rispetto al 1997, denotano un miglioramento

funzionale.

(…)

Il postulato del dott. __________, risp. dott. __________

della presenza di un'osteomielite cronica con sequestri non trova la sua

conferma negli esami esperiti dagli stessi medici e ai loro giudizi manca ogni

serietà, soprattutto tenuto conto del fatto che lo stesso dott. __________ a

suo tempo ha ricevuto il dettagliato rapporto operatorio.

Alla luce di tutti i referti oggettivi, deve

essere riconfermato il nostro apprezzamento del 29.9.2004, risp. affermato un

miglioramento dello stato post-traumatico, tuttavia non da far mutare in modo

importante l'esigibilità di lavoro né il grado della menomazione

d'integrità."

(doc.

12-29+30 inc. LAINF)

Da notare

inoltre che, in data 2 marzo 2005, su ordine del medico __________ dell’__________,

RI 1 è stato sottoposto a indagini radiologiche presso l’Istituto radiologico __________

di __________.

Dal

relativo referto si evince, in particolare, l’assenza di mutamenti morfologici

di rilievo clinico rispetto alle lastre eseguite nel mese di agosto del 1992

(recte: 1998; cfr. doc. 12-31 inc. LAINF).

Al riguardo, occorre sottolineare che il TCA ha già

avuto modo di confermare il parere espresso dal dr. __________ (cfr. doc. 13-26

inc. LAINF) e la valutazione dell’assicuratore infortuni, relativa all’assenza

di un peggioramento significativo dello stato di salute dell’interessato

rispetto alla situazione constatata al momento della chiusura del caso, nella

sentenza 35.2005.88 del 20 marzo 2006 (cfr. doc. 13/2-36 inc. LAINF).

Quanto agli ulteriori certificati medici del dr. __________

del 29 agosto 2005 e del 26 ottobre 2005, citati in sede ricorsuale, che a

mente del patrocinatore deporrebbero per un peggioramento dello stato di salute

dell’interessato, con riferimento all’arto inferiore sinistro, questo Tribunale

rileva che, nell’ambito della controversia infortunistica, questi referti

medici del dr. __________, prodotti dall’avv. RA 1, sono stati sottoposti

dall’assicuratore LAINF al vaglio della __________ di __________ e meglio al

dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica presso la __________.

Il dr. __________ - come emerge dalla sentenza

del 20 marzo 2006 del TCA appena citata (cfr. doc. 13-25 inc. LAINF) - dopo

attenta analisi dei dati clinici e radiologici, ha escluso che, rispetto alla

situazione osservata nel 1999, a livello dell’arto inferiore sinistro sia subentrato un

peggioramento, riscontrando per contro un lieve miglioramento per quanto

riguarda l’aspetto clinico e confermando l’assenza di una osteomielite:

"

Eine solche wird subjektiv geltend gemacht, allein

objektiv lässt sich eine Verschlechterung nicht objektivieren, insbesondere

wenn man die Akten und Röntgenbilder zu Rate zieht. Vergleicht man nämlich die

Umfangmasse vom Mai 1999 mit März 2005 lässt sich feststellen, dass die

Atrophie am Oberschenkel links im März 2005 etwas geringer ist im Vergleich zu

rechts und im Vergleich zum Mai 1999. Am Unterschenkel hat sie um 1 cm zugenommen, was allerdings logisch ist, weil

ja Sprunggelenke des linken Fusses versteift sind, so dass diese Muskelgruppen

gar nicht mehr stark gebraucht werden; es kommt bei steifen Sprunggelenken immer

zur Atrophie der Unter­schenkelmuskulatur. Auffallend dann aber wiederum die

Umfangmasse an der Fessel. Hier hat sich zwischen Mai 1999 und März 2005 eine

massive Verminderung der Schwellung eingestellt,

um ganze 2 cm (!). Auch die Mittelfusschwellung ist im Vergleich zum Mai 1999 um 1,5 cm zurückgegangen, aber auch der Umfang des

Mittelfusses rechts (wahrscheinlich wegen Inaktivität), nun sind die beiden

Mittelfussumfänge symmetrisch. Betreffend Funktionen im oberen Sprungge­lenk

bezüglich Extension/Flexion hat man im Mai 1999 eine Funktion von 8-0-40°

rechts und im März 2005 eine solche von 8-0-35°. 5° Differenz sind noch im

Rahmen des Messfehlers zu be­trachten. Auf der linken Seite ist die Funktion

bei 5° Plantarflexion unverändert blockiert. Es findet hier also keine Bewegung

statt, weder im Mai 1999 noch im März 2005. Damit kann allein aufgrund der

klinischen Befunde eher von einer diskreten bis leichten Besserung gesprochen

werden, sicher nicht von einer Verschlechterung. Betrachten wir noch die

Röntgenbilder: Zwischen August 1998 (also vor der kreisärztlichen Beurteilung

vom Mai 1999) und der nächsten Aufnahme vom 26.8.2004 hat sich der

Frakturkallus sowie die Knochenstruktur im Bereiche der OSG­Arthrodese

stabilisiert und verbessert. Die Begrenzungen sind gradliniger geworden. Die

zystischen Aufhellungen sind auch in der Ausdehnung und Grösse kleiner

geworden. Könnte man auf der ap-Aufnahme vom August 1998 im medio-ventralen

Bereich der Tibia einen

allfälligen Sequester noch vermuten, so ist dieser Befund auf der Aufnahme vom

August 2004, aber auch derjenigen vom 2.3.2005 nicht mehr zu erkennen, so dass

es sich kaum um einen osteomyelitischen Sequester handeln kann. Was den Mittel-

und Rückfuss anbetrifft so sind die Befunde in den erwähnten Aufnahmen

ebenfalls identisch, also keine reaktiven arthrotischen Zacken im benachbarten

Lisfranc-Gelenk, ebenso wenig an den Tarsometatarsalgelenken. Insbesondere auch

in der dp und Schrägaufnahme des Mittel- und Vorfusses zeigen sich keine

reaktiven Arthrosen, auffallend ist eine praktisch normale Knochenstruktur im

Mittel- und Vorfussskelett, was auch gegen eine starke Schonung spricht! Die CT vom 26.8.2004 gibt uns guten Aufschluss über

die vollständige Konsolidation der tibio-talaren (= OSG-) Arthrodese, sowie

über einen soliden partiellen Durchbau der talo-navikularen Arthrodese. Auch in

der CT sind keine Arthrosen der

benachbarten Gelenke, insbesondere im Lisfranc-Gelenk, zu sehen. Die auf

Schnitt 25 und 26 sichtbaren rundlich ovalen knöchernen Verdichtungen sind

keine Sequester, sondern höchstwahrscheinlich eingebaute Kortikalisfragmente.

Es fehlen reaktive Veränderungen darum herum, ebenso Zystenbildungen. Bei einer

Osteomyelitis in diesem Bereich müsste man auch klinisch ein Korrelat haben,

nämlich wie immer in solchen Fällen eine Fistelbildung nach aussen mit

Eiterfluss. Die klinische Untersuchung hat jedoch keinen solchen Befund

ergeben, womit eine Osteomyelitis höchst unwahrscheinlich ist."

(doc.

13-25 inc. LAINF)

Il TCA, nella sentenza del 20 marzo 2006 citata,

ha già ritenuto di non avere validi motivi per discostarsi dall’apprezzamento

del dr. __________.

Nella sentenza citata questo Tribunale ha

osservato che le considerazioni mediche del dr. __________ e del dr. __________,

specialisti l’uno in chirurgia ortopedica e l’altro in chirurgia, entrambi con

un’ampia esperienza professionale nel campo della medicina infortunistica -

secondo i quali non è oggettivabile un peggioramento significativo dello stato

di salute dell'assicurato rispetto alla situazione constatata all'epoca della

chiusura del caso principale - siano corrette e che adempiano i presupposti

stabiliti dalla giurisprudenza federale (cfr. doc. 13-27).

Tali considerazioni non possono che essere

riconfermate nel caso di specie, alla luce dell’apprezzamento peritale del dr. __________

eseguito su incarico dell’UAI.

Nel suo rapporto peritale del 22 maggio 2006 lo

specialista ha infatti espressamente indicato che:

"

(...)

Il medico curante Dr. __________, sulla base

anche di un referto del radiologo Dr. __________, ritiene vi sia

un'osteomielite cronica con una fistola a livello della cicatrice prossimale

del trapianto osteocutaneo. Da ca. 3 anni periodicamente il paziente presenta

infatti delle secrezioni per alcuni giorni che vengono trattate con Augmentin.

Al momento della mia visita trovo unicamente

un'ipercheratosi a livello della cicatrice senza croste e senza fuoriuscita di

liquido.

La disomogeneità del tessuto osseo neoformato a

livello delle radiografie standard e della TAC spirale mi sembrano aspecifiche

in un contesto postraumatico così alterato.

La normalità della velocità di sedimentazione,

proteina C reattiva, leucociti e trombociti parla contro la presenza di

un'infezione cronica sottogiacente.

Personalmente, in accordo con la valutazione del

Dr. __________ medico __________ della __________ del 02.03.05, non ho al

momento molti elementi a sostegno della diagnosi di osteomielite cronica con

fistola cutanea. Ritengo però che, se vi è il sospetto, al di fuori del

contesto di questa perizia, siano indicati approfondimenti che comprendano

almeno una scintigrafia ossea quindi, a seconda del risultato di questi esami,

una nuova valutazione ortopedica eventualmente presso il servizio di ortopedia

di __________ che ha una particolare esperienza in problemi infeziologici.

(...)" (Doc. 59-10)

L’assenza di un’infezione cronica sottogiacente è

stata poi sottolineata dal dr. __________, il quale ha correttamente indicato

che “per quanto concerne la questione relativa alla scintigrafia ossea, il

dr. __________ esplicitamente indica che questo esame sarebbe eventualmente

indicato qualora vi fosse un sospetto clinico per una osteomielite. Attualmente

questo sospetto non è presente in presenza di un referto clinico ed

ematochimico normale” (doc. VI/bis, sottolineatura della redattrice).

Il TCA non può che condividere queste

considerazioni del medico SMR.

Da notare, del resto, al riguardo, che

l’assicurato non ha prodotto ulteriori certificati medico-specialistici,

successivi alla perizia del dr. __________, che oggettivino la presenza di una

osteomielite.

Va qui

ricordato che se, da una parte, la

procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i

fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,

dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la

sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende

in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente

esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai

fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le

conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Tutto ben

considerato, dunque, a mente del TCA non vi sono motivi per distanziarsi dalle

conclusioni del dr. __________, alle quali deve essere attribuita, secondo la

giurisprudenza citata in precedenza (cfr. consid. 2.7.), forza probatoria

piena, in quanto approfondite, complete e motivate.

Quanto poi alla censura ricorsuale relativa alla

mancata valutazione della problematica psichica dell’interessato, attestata dal

dr. __________, il TCA rileva che lo stesso dr. __________, rispondendo ad una

richiesta di precisazioni del dr. __________ del SMR, ha espressamente indicato

che “per il momento non c’è necessità di un ricorso a specialisti

psichiatri, a meno che la necessità lo imponga” (doc. 56-1,

sottolineatura della redattrice).

A tale

proposito, il dr. __________, nelle sue annotazioni del 12 luglio 2007, ha rilevato che “per quanto

concerne il lato psichiatrico, dalla documentazione fornita non risulta

esservi una patologia psichiatrica di rilievo. Inoltre faccio presente che,

prima che una problematica psichiatrica sia da ritenersi invalidante, è

doveroso che la persona venga sottoposta alle cure del caso” (doc. VI/bis,

sottolineatura della redattrice).

Anche queste considerazioni del medico SMR

possono essere condivise dal TCA.

Del resto, l’assicurato non ha prodotto dei

certificati medico-specialistici attestanti la presenza di una patologia

psichiatrica invalidante.

Al

riguardo, il TCA ricorda che, in una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007, il

Tribunale federale (TF) ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla

salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno

specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di

classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.

pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05

del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

Si

ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica

eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per

l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato,

il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V

4).

Pertanto,

stante quanto sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato

di intraprendere tutto

quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito

economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b,

400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid.

4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere

dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza

preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che

l’assicurato sia inabile al lavoro al 100% nella sua precedente attività di muratore,

ma abile al 70% dal 1° dicembre 2004 e al 60% dal 3 febbraio 2006 in attività adeguate, rispettose dei

suoi limiti funzionali.

Al

riguardo va sottolineato che sul mercato generale del lavoro esistono delle

attività, essenzialmente di controllo e di sorveglianza, che l’interessato,

malgrado il danno alla salute, sarebbe in grado di svolgere, al 60%.

Per

costante giurisprudenza la questione relativa alle attività professionali

concretamente realizzabili è di competenza del consulente in integrazione

professionale (cfr. STF 9C

13/2007 del 31 marzo 2008 citata al consid. 2.7.).

Ora, nel caso concreto, la consulente IP, nel suo rapporto del 3 gennaio 2007, ha indicato quali attività esigibili,

nel rispetto delle limitazioni mediche, l’attività svolta durante i programmi

occupazionali dell’assicurazione disoccupazione di meccanico nella riparazione

di biciclette; attività leggere in professioni con mansioni di controllo del

funzionamento e della qualità, addetto alla logistica (aiuto magazziniere con

mansioni leggere e con l’ausilio del muletto), operaio generico (addetto al

controllo, alle riparazioni, all’imballaggio, all’etichettatura),

portiere/custode, addetto alla distribuzione e consegna a domicilio di merce

non troppo pesante (es. fiori, prodotti farmaceutici, …); attività presso

aziende che trasformano le materie prime (tabacco, tessili, calzature, cuoio,

preparati chimici, plastica, elettricità) che sono organizzate in modo da

produrre in postazioni dove la postura è prevalentemente seduta, con

possibilità di alzarsi per brevi periodi (ad es. per consegnare i prodotti

finiti ad altre postazioni di trasformazione o prelevare il materiale da altre

postazioni), con pause contrattuali di 10-15 minuti dopo circa un’ora-un’ora e

mezza di lavoro, con compiti di produzione (taglio, lucidatura, fresatura, riempimento,

…), di confezione, di imballaggio, d’assemblaggio, di controllo (verifica

qualità), di stoccaggio e di spedizione (doc. 64-2).

Il patrocinatore non ha del resto contestato l’esigibilità

delle attività elencate dalla consulente.

Nel

caso di specie, secondo questo Tribunale, all’assicurato può

dunque essere ragionevolmente chiesto di sfruttare la sua residua capacità

lavorativa in quei settori d’attività accessibili a

lavoratori non qualificati, con mansioni semplici e ripetitive.

Tali attività sono senz’altro esigibili, in

quanto rispettose dei limiti funzionali dell’interessato e compatibili con le

sue patologie, ritenuto inoltre che all'assicurato incombe l’obbligo di

intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze

del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c,

117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht

zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572) segnatamente

mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una

nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze

ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen

Sozialversicherungs-recht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg).

Al

riguardo, è utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se

è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione

rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti

sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera

attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TFA ha in

particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale

e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e

sorveglianza (cfr. VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA del 25 febbraio 2003, U

329/01, consid. 4.7).

2.9. Essendo

quindi esigibile che l’assicurato sfrutti la sua residua capacità lavorativa,

del 60%, in attività adeguate, ricordato inoltre che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni

sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a),

occorre esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.

2.9.1. Preliminarmente

va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa

stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF

129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno

2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,

I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002

nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003

nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui nel caso

concreto sono determinanti i dati del 2005 (visto che l’assicurato è abile al

lavoro al 70% a partire dal dicembre 2004).

2.9.2. Per quel che concerne il reddito da valido, nella

decisione impugnata l’amministrazione ha preso in considerazione l’importo

annuo di fr. 57’016.96 (2005), pari a quanto avrebbe potuto guadagnare

l’assicurato come muratore, tenuto conto dell’elenco degli adeguamenti

salariali intervenuti nel periodo 1995/2005 dichiarati di obbligatorietà

generale dal Consiglio Federale (cfr. doc. 64-3).

L’assicurato non ha del resto contestato il

reddito da valido ritenuto dall’Ufficio AI.

2.9.3. Per quanto

riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza

federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75

seg.

In

questa sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della

determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione

professionale e salariale concreta dell'interessato. Qualora difettino

indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza,

essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di

sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano

essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali

del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di

servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione),

criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte

ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario

statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di

influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha

poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi

sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione

deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire

il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

2.9.4. Partendo dalla constatazione che l'applicazione di dati

salariali statistici validi per tutta la Svizzera - quali quelli utilizzati dal

TFA si rivela essere discriminante per gli assicurati attivi in Ticino, Cantone

in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale,

ritenuto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente

percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute,

questo Tribunale, in una sentenza del 4 settembre 2000 nella causa R.,

pubblicata in RDAT I-2001, p. 250ss. e in SVR 2001 IV n. 35 - in seguito

costantemente confermata ed applicata in tutti i settori delle assicurazioni

sociali (assicurazione per l'invalidità, assicurazione contro gli infortuni e

assicurazione contro le malattie) - sentito preliminarmente il parere

dell'allora direttore dell’Ufficio federale di statistica, dottor __________,

ha così precisato la propria giurisprudenza:

" In

data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor __________,

direttore dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto del seguente tenore:

"(…)

Il Tribunale federale delle

assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in

molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da

invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di

salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate.

Al riguardo vengono in particolare

utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio CHF 4294.-- nel 1996,

cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires 1996"

pag. 17, e per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).

Al fine di applicare la giurisprudenza

federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine

di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario

conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del

danno alla salute), mi occorre sapere:

- possiamo

utilizzare il valore statistico medio (ad es. CHF 4294.-- nel 1996) così come è

anche per il Cantone Ticino? Per quale motivo?

- In caso di

risposta negativa:

Perché no? Quale

coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo

alla situazione del nostro Cantone?

(…)" (cfr. doc. V bis)

Il dottor __________ ha così

risposto in data 14 agosto 2000:

" (…)

Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei

salari sia definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello

nazionale, è possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per

singole entità regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di

qualità statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I

valori dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua

lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista

statistico, per il Cantone Ticino.

In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998

(ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di

qualificazione richiesto dal posto occupato.

I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:

- Nel 1998

(settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo

esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi

al mese (cfr. tabella TA13).

- È ancora

possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa

categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il

settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa categoria di

lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14).

A titolo di confronto Le invio anche la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato), ripartiti stavolta

per settore economico (…)." (cfr. doc. V bis)

Al fine di non

discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono

notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da

non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati

nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ha quindi

deciso che nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella

che riflette i salari versati nella nostra regione, sulla base della seguente

argomentazione:

" Se

si ignorasse questo aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAINF è una

legge federale occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido

per tutto il paese (ad esempio CHF 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF

124 V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati

salariali irrealistici ed in definitiva giungere ad un risultato che non

garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA

del 22 maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I 76)."

Su questi

argomenti, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia …, in RDAT II-2003,

p. 618-621 e in L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn,

Bellinzona 2004, p. 124-128;

D. Cattaneo, "La contribution du Tribunal des assurance du Canton du

Tessin à la jurisprudence suisse en matière de sécurité sociale", in

CGRSS n° 33-2004, p. 19 seg. (28-33); D. Cattaneo,

"Sentenze recenti del Tribunale cantonale delle assicurazioni", in

Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, Ed. CFPG, Helbing &

Lichtenhahn, Basilea-Ginevra-Monaco 2006, p. 135ss. (163-171).

Nell’ambito

di una procedura ricorsuale dinanzi al TFA, conclusasi con uno stralcio dai

ruoli in seguito al ritiro del ricorso (cfr. STFA U 56/03 del 7 giugno 2006),

la Presidente della Corte federale, giudice Leuzinger, il 28 aprile 2006 aveva

informato le parti (e questo Tribunale) che, citiamo:

"

… la Corte plenaria del Tribunale federale delle

assicurazioni ha stabilito l’inapplicabilità dei valori regionali (Tabella

Considerandi

TA13) di cui all’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) – edita

dall’Ufficio federale di statistica – per la determinazione del reddito

ipotetico da invalido."

In una

sentenza U 75/03 del 12 ottobre 2006 (pubblicata in RtiD I 2007 pag. 216 segg.

e in SVR 2007 UV n. 17 pag. 56), il TFA ha, per la prima volta, esposto le

motivazioni che hanno spinto la Corte plenaria, il 10 novembre 2005, a prendere la decisione appena

citata:

"

(...)

8.2

In primo luogo si osserva che, per un'ovvia questione di parità di

trattamento (art. 8 Cost.), un'applicazione della tabella TA13 al solo Cantone

Ticino deve essere esclusa se non si vuole creare un'inammissibile lex

ticinensis. Analoghe considerazioni di praticabilità, di parità di trattamento

e di sicurezza giuridica si oppongono quindi a un'applicazione alternativa

delle tabelle nazionali (TA1) e di quelle regionali (TA13) come pure a

un'applicazione delle prime ad alcune regioni e delle seconde alle rimanenti

regioni.

8.3

Allo stesso

modo, un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13, al posto di

quelle nazionali TA1, pur potendo, da un lato, in alcuni casi effettivamente

creare le basi per una soluzione maggiormente vicina alla realtà

economico-sociale concreta, dall'altro lato creerebbe, a ben vedere, anche

nuovi problemi dovuti al fatto che all'interno delle medesime grandi regioni si

registrano delle differenze, non sempre trascurabili. Ad esempio, nonostante le

due regioni facciano parte della medesima grande regione

"MIttelland", è notorio che i salari esistenti nel Canton Berna non

sono gli stessi di quelli del Canton Giura. Allo stesso modo, per il Vallese

occorrerebbe prendere in considerazione i salari relativi alla regione

lemanica. Ora, nell'una e nell'altra ipotesi, l'applicazione dei valori

regionali (TA13) al posto di quelli nazionali (TA1) si dimostrerebbe

maggiormente sfavorevole per questi assicurati. Si pone quindi ugualmente la

questione dell'assicurato che lavora(va) in un Cantone appartenente a un'altra

grande regione, ad esempio del lavoratore giurassiano che lavora(va) nel

Cantone di Basilea (città o campagna). Ora, se si intendesse determinare il

reddito da invalido sulla base della tabella TA13, non si farebbe altro che

spostare o restringere il cerchio geografico nel quale si iscrive ogni

determinazione di un reddito ipotetico sulla base di valori statici. In questa

maniera, però, si correrebbe pure il rischio di offuscare oltremodo l'obbligo o

l'esigibilità per l'assicurato di ridurre il danno e di andare, se del caso e

nei limiti ragionevoli, a cercare un'attività al di fuori della sua regione

abituale. Si creerebbero nuove disparità nei confronti di assicurati che

abitano a cavallo tra due o addirittura tre grandi regioni o di chi abita in

una di queste regioni e lavora in un'altra.

8.4

A ciò si

aggiunge che nella sentenza pubblicata in DTF 129 V 472, questa stessa Corte ha

precisato che, laddove una tale operazione non fosse possibile sulla base di

rilevamenti salariali DPL, il reddito da invalido va di principio definito

sulla base dei dati statistici salariali ISS applicabili nell'insieme del

settore privato (DTF 129 V 484). Ora, anche siffatta considerazione si

opporrebbe a un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13,

concernenti il settore pubblico e privato.

8.5

Non può

pertanto ammettersi una regionalizzazione nella determinazione dell'invalidità

poiché una siffatta soluzione sarebbe incompatibile con il principio

costituzionale di parità di trattamento come pure con il rango costituzionale

delle assicurazioni invalidità e infortuni quali assicurazioni federali."

In

un’altra sentenza I 790/04 del 18 ottobre 2006, il TFA ha ancora rilevato:

"

Quanto alla questione della tabella applicabile

tra le varie riportate dall'ISS, il Tribunale federale delle assicurazioni ha

recentemente stabilito, con decisione della Corte plenaria del 10 novembre

2005, non potersi (più) fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla

tabella TA13, riferentesi ai salari in relazione alle grandi regioni (cfr. pure

la sentenza del 22 agosto 2006 in re K., I 424/05, consid. 3.2.3; v. inoltre la sentenza 12 ottobre 2006 in re S., U 75/03). Il reddito

ipotetico da invalido deve di conseguenza essere valutato sulla base della

tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi nazionali conseguibili nel

settore privato. Alla luce di quanto precede non vi è (più) spazio alcuno per

ammettere una riduzione dei salari statistici, quale quella operata dai primi

giudici, che tenga conto, ispirandosi ai salari corrisposti in un vicino

cantone, che l'assicurato vive in una regione economicamente meno forte. Anche

sotto questo aspetto non può pertanto trovare conferma la valutazione del tasso

d'invalidità compiuta dalla Corte di prime cure."

Alla luce

di questa chiara giurisprudenza federale (cfr. sul tema: L. Grisanti

"Nuove regole per la valutazione dell'invalidità " in RTiD II-2006

pag. 311 segg.), il reddito da invalido deve dunque essere determinato dal TCA

applicando i valori nazionali (Tabella TA1).

Spetta

semmai al Parlamento o al Consiglio federale intervenire su questo tema, se lo

riterranno opportuno.

Il 22

giugno 2007 il Consiglio nazionale ha accolto una mozione del 2 ottobre 2006

no. 06.3466 del Consigliere nazionale Meinrado Robbiani il quale chiede che il

"Consiglio federale proceda con sollecitudine ad ovviare a questa

distorsione, adeguando le disposizioni di applicazione della legge

sull'assicurazione invalidità".

Il nuovo

art. 28a cpv. 1 LAI introdotto nell’ambito della 5a revisione della LAI,

approvata dal popolo il 17 giugno 2007, dispone che sarà il Consiglio federale

a definire il reddito lavorativo determinante per la valutazione

dell’invalidità.

Il 17

dicembre 2007 il Consigliere federale Pascal Couchepin, rispondendo ad una

domanda (07.5369) del Consigliere nazionale Meinrado Robbiani ha preannunciato

che "pour respecter les différences salariales dans les diverses régions

de Suisse, il est prévu d'opérer sur le salaire ressortant de l'enquête sur la

structure des salaires en Suisse une réduction qui tienne compte des

différenciations régionales. La mise en oeuvre de cette règle est prévue pour

le premier trimestre 2008 au moyen de circulaires de l'Office fédéral des

assurances sociales" e, invitato a precisare se riteneva sufficiente una

semplice circolare, ha sottolineato quanto segue:

"

Monsieur Robbiani, je ne suis pas en mesure de vous

affirmer avec toute l'autorité juridique nécessaire si oui ou non une

circulaire est suffisante. Mais ce que je vais faire, c'est demander à mes

collaborateurs si je dois moi-même signer la circulaire dans la mesure où,

comme vous le dites, il devrait y avoir une décision politique claire. On va

vérifier le point sur lequel vous attirez notre attention."

Questo

Tribunale si limita a ricordare che, secondo la giurisprudenza, il principio

dell'uguaglianza di trattamento proibisce, citiamo: "de faire, entre

divers cas, des distinctions qu'aucun fait important ne justifie", ma

anche "de soumettre à un régime identique des situations de fait qui

présentent entre elles des différences importantes et de nature à rendre

nécessaire un traitement différent (cfr. DTF 129 I 3; DTF 127 V 454; Zbl 2005

p. 87ss. (89-90); A. Auer-G. Malinverni-M. Hottelier, "Droit

constitutionnel suisse", Vol. II, Stämpfli Editions SA, Berna 2006,

p. 484 n. 1030 e 499 n. 1061).

In una sentenza U 8/07 del

20.

febbraio 2008, rispondendo ad una questione sollevata

dal TCA nella sentenza 35.2006.60 del 23 novembre 2006, consid. 2.10.9 ("Questo Tribunale constata che il salario che l’assicurato avrebbe

conseguito nel 2005 quale muratore semi-qualificato (infatti nel 2005, secondo

il contratto collettivo di lavoro dell’edilizia, un lavoratore con conoscenze

percepiva un salario orario di fr. 25.15, contro i fr. 22.65 percepiti dai

lavoratori edili), è inferiore a quello realizzato in media a livello svizzero

dai lavoratori del settore della costruzione con qualifiche analoghe (Tabella

TA 1 2004, punto 45, livello di qualifica 3: fr. 5'358 x 12 mesi = 64'296,

riportato su 41.6 ore/settimana = 66'867.84; dopo adeguamento all'indice dei

salari nominali, si ottiene, per il 2005, un reddito annuo pari a fr.

67'443.41; per un recente caso in cui l’Alta Corte ha fatto riferimento ai

livelli di qualifica 2 e 3, cfr. STFA del 12 ottobre 2006 nella causa S., U

404/05, consid. 2.3.4).

Ci si

potrebbe chiedere se in tale ipotesi, e visto il richiamo del TFA ai salari

nazionali (Tabella TA 1), non dovrebbe essere applicata la giurisprudenza

federale secondo la quale, quando l'assicurato ha realizzato un guadagno

inferiore alla media per dei motivi estranei all'invalidità, anche il reddito

medio realizzabile sul mercato equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va

ridotto in proporzione (cfr. DTF 129 V 225 consid. 4.4; AHI-Praxis 1999, p. 329

consid. 1; ZAK 1989, p. 458s. consid. 3b; STFA del 6 settembre 2006 nella causa

H., U 454/05 + 456/05, consid. 6.3.3 e 6.3.4). Spetta

comunque all’Alta Corte pronunciarsi al riguardo"), la nostra Alta Corte ha stabilito che:

" (…)

5.3

Giova inoltre ricordare che nel caso

in cui il reddito conseguito prima dell’invalidità è inferiore alla media dei

salari per un’attività paragonabile nel settore interessato e non vi è inoltre

motivo che induca a ritenere che fosse intenzione dell’assicurato accontentarsi

di un guadagno modesto, la giurisprudenza ammette che gli stessi fattori che

hanno influenzato negativamente il reddito da valido vengano considerati anche

per fissare il reddito da invalido (DTF 129 V 222 consid. 4.4 pag. 225, SVR

2004.

UV no 12 pag. 44, consid. 6.2, secondo cui un reddito inferiore del 10%

rispetto ai salari usuali del settore è stato considerato chiaramente sottola

media [U 173/02]; cfr. pure sentenza U 529/06 del 28 gennaio 2008, consid. 8.2

con riferimenti).

6.

Nel caso di specie, il ricorrente contesta

sia la determinazione del reddito da invalido che quella da valido.

6.1

Per quanto concerne il reddito da

valido, l’interessato fa valere che l’importo determinato dall’INSAI sulla base

dei dati forniti dall’ex datore di lavoro risulterebbe, come giustamente

rilevato anche dal primo giudice, inferiore del 9% circa rispetto al salario

medio nazionale dei lavoratori attivi nel settore delle costruzioni con

qualifiche analoghe. L’argomento è pertinente. In effetti, il dato ritenuto

dall’assicuratore infortuni a titolo di reddito da valido (fr. 61'277.- per

l’anno di riferimento 2005) è inferiore nella misura del 9.58% a quello desumibile

dalla tabella TA1 di cui all’ISS (edizione 2004, pag. 53, livello di esigenze

3, cifra 45 costruzioni), quest’ultimo essendo pari, dopo adeguamento

all’evoluzione salariale per il 2005, a fr. 67'765.89 (fr. 5'358 x 12 : 40 x

41.

[v. La Vie économique, 12-2007, pag. 98, tabella 9.2] x 1.011 [v. La Vie

économique, 12-2007, pag. 99, tabella 10.2]). Alla luce della giurisprudenza

richiamata al considerando 5.3, che, come visto, permette al giudice chiamato

ad effettuare un raffronto dei redditi di prendere in considerazione in ugual

misura per ciascuno degli elementi di paragone fattori estranei all’invalidità,

può, se del caso, essere tenuto conto di questa circostanza nell’ambito della

determinazione del reddito ipotetico da invalido.

6.2

A quest’ultimo riguardo, il ricorrente,

pur rispettando la più recente giurisprudenza in materia, rileva che il mercato

del lavoro ticinese oggettivamente offre ai lavoratori occupati in questo

Cantone di frontiera retribuzioni nettamente inferiori e penalizzanti rispetto

al resto della Svizzera, come risulterebbe, almeno in parte, dalle tabelle TA1

e TA13 di cui all’ISS. Il ragionamento è comprensibile, ma viene tuttavia

relativizzato dalle considerazioni espresse al considerando precedente.

6.3

Mancando in concreto indicazioni economiche

effettive, in considerazione della più recente prassi di questa Corte - cui

allude l'insorgente - che non ammette più la possibilità di fare capo ai dati

statistici salariali relativi alle grande regioni, tabella TA13 ISS, per determinare

il reddito ipotetico da invalido, quest'ultimo deve essere stabilito sulla base

della tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi nazionali conseguibili

nel settore privato (cfr. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U

75/03 del 12 ottobre 2006, consid. 8, riassunta in RSAS pag. 64). In tali

condizioni, partendo dal valore totale mediano di cui all'ISS 2004 (pag. 53,

livello di esigenze 4), si ottiene un importo di base di fr. 57'258.24 per il

2004.

(fr. 4'588 x 12 : 40 x 41.6

[La Vie économique, 12-2007, pag. 98, tabella B9.2]), che, adattato

all'evoluzione salariale (1%, v. La Vie économique, 12-2007, pag. 99, tabella

B10.2), porta a ritenere un importo di fr. 57'830.82 per il 2005.

6.4

Operando una prima riduzione del 9.58% da

quest'ultimo importo per tenere conto della differenza salariale di cui si è

detto al considerando 6.1, deducendo poi una quota ulteriore del 15%, non

oggetto di contestazione, per considerare adeguatamente le circostanze

particolari del caso (DTF 126 V 75; in

concreto: limitazioni riconducibili al danno alla salute, statuto di

frontaliere), il raffronto dei redditi (reddito da valido di fr. 61'277.- e

guadagno da invalido di fr. 44'447.03 [fr. 57'830.82 ./. 9.58% ./. 15%]) dà un

grado d'invalidità arrotondato (DTF 130 V 121) del 27%. (...)"

Di

conseguenza, quando il salario da valido conseguito in Ticino in una

determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa

professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale

(al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in

particolare pag. 326-327).

2.9.5

Per

determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato nonostante il danno

alla salute, l'amministrazione ha quindi giustamente fatto riferimento ai dati

statistici nazionali della Tabella TA1. Le censure del patrocinatore

dell’assicurato al riguardo non possono quindi essere accolte da questo

Tribunale, alla luce della giurisprudenza federale citata al considerando

precedente (cfr. consid. 2.9.4.).

Orbene - utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella

elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel

2004.

una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato

svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore

privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe

potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'588.

Riportando

questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 1/2-2007, p. 94), esso ammonta a fr.

4'771.52 mensili oppure a fr. 57'258.24 per l'intero anno (fr. 4'771.52 x 12,

ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio

1999.

nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali

("Nominallohnindex" - cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del

20.

febbraio 2001 nella causa R.), si ottiene, per il 2005 (cfr. tab. B 10.3, pubblicata

in La Vie économique, 6-2007, p. 91), un reddito mensile di fr. 4'812.59

oppure di fr. 57'751.08 per l'intero anno (fr. 4'812.59 x 12).

L’assicurato,

quale muratore, avrebbe guadagnato, nel 2005, fr. 57’017.-/anno per

un’occupazione a tempo pieno (cfr. consid. 2.9.2.), corrispondenti a fr. 4’751.40/mese.

Tale

reddito si situa sotto la media dei salari per un'attività equivalente (cioè

fr. 60’869.--/ anno e 5’072.4/mese; cfr. Tabella TA1 2004 p.to 45

“Costruzioni”, livello di qualifica 4: fr. 4’829.-- X 12 mesi = 57’948.--,

riportato su 41.6 ore/settimana = fr. 60'266, aggiornato al 2005, pari a fr. 60’869).

Ora,

qualora, già prima dell'insorgenza del danno alla salute, il reddito di una

persona assicurata si situi sotto la media dei salari per un'attività

paragonabile nel settore interessato – a causa ad esempio di una formazione e

di conoscenze linguistiche insufficienti - e che non si possa sostenere che

essa si sia volontariamente accontentata di una retribuzione modesta, si deve

ammettere che gli stessi fattori che hanno inciso negativamente sul reddito da

valido potrebbero anche influenzare il reddito da invalido. Accertato che

l'assicurato ha realizzato un guadagno inferiore alla media per dei motivi

estranei all'invalidità, anche il reddito medio realizzabile sul mercato

equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va ridotto in proporzione (cfr.

STF U 529/06 del 28 gennaio 2008).

In

casu, posto che dall’incarto non emergono indizi a favore del fatto che

fosse intenzione dell’assicurato accontentarsi di un guadagno modesto, in

applicazione della giurisprudenza appena citata, il reddito statistico da

invalido (fr. 57'751.08) va dunque ridotto del 6.33%, percentuale

corrispondente al gap salariale (fr. 57’017 vs. fr. 60’869), e si attesta

pertanto a fr. 54’095.36.

Ritenuto che, come visto in

precedenza (cfr. consid. 2.8.), da un punto di vista medico, l’assicurato può

esercitare un’attività adeguata alle sue condizioni di salute al 70% dal

dicembre 2004, rispettivamente al 60% dal febbraio 2006, il reddito statistico

citato va ridotto del 30% e ammonta a fr. 37'866.75 (fr.

54’095.36 ridotti del 30%),

rispettivamente del 40% ed è pari a fr. 32’457.21 (fr. 54’095.36

ridotti del 40%).

2.9.6

In ossequio

alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze

specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad

una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In una

sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha

proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,

trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un

permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato

in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di

incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti

funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il fatto di poter

lavorare soltanto a tempo parziale (5%):

"

2.4

Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen

Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem

Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,

während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte

Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne

Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne

Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser

Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem

leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden

Verwaltung denn auch nicht bestritten.

2.5

Entgegen der Auffassung im kantonalen

Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache,

dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der

ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der

Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die

Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00

[Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr

einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im

Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem

Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt

(Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002

S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende

Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die

Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und

Ausländer zusammensetzen.

2.6

Die IV-Stelle führt in der

Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte

nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in

Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag,

die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden

...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund

statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache

der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden

Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen

ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S.

28.

T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht

schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).

2.7

Damit sind im Rahmen des Abzuges die

leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die

Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu

berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen

Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen

gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein

Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende

Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw.

2.3

hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus

des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat

jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit

einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache

Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein

kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher

liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der

Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist,

was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe

Invalidenrente führt." (STFA succitata)

In

un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -

riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un

permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un

profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una

decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht

unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw.

2.5.1

hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen

kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem

Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten

Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung

getragen”).

In una sentenza 35.2004.104 del 25 aprile 2005, il TCA ha fornito

alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la

riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:

"

Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente

esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di

una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14

febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che

l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione

impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i

lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a

prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé

non influisce sul livello retributivo.

Per contro, in una pronunzia del 20 gennaio 2005

nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una

riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di

35.

anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel

settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations

résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella

causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al

beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età

costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4

OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa

disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della

rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419

consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento

fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo

scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF

115.

V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella

causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in

talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,

ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e

visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori

delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza

professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le

malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla

giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione

percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,

l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,

che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività

sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più

elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I

559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa

dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto

parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,

I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per

tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23

febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata

confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima

l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA

del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004

nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata

dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri

fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

2.9.7

In concreto,

nel rapporto del 3 gennaio 2007, la consulente IP ha applicato una riduzione del 15% in

considerazione del fatto che l’assicurato può svolgere solo un lavoro leggero e

per tenere conto delle limitazioni ergonomiche, della scarsa scolarità e della

prolungata inattività (doc. 64-3).

L’assicurato ha contestato la riduzione del 15%,

accordata dalla consulente, ritenendo maggiormente appropriata una riduzione

del 25%, per tenere conto del suo stato di salute, della sua bassa scolarizzazione,

dei suoi problemi legati alla lingua, della sua età, della sua nazionalità e

del fatto che è lontano dal mercato del lavoro da oltre 10 anni (I).

Sulla

base della giurisprudenza citata, una riduzione percentuale del salario

statistico medio è stabilita dopo un esame delle circostanze specifiche del

caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di

servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione).

Ai fini

della riduzione del reddito statistico nella presente fattispecie, va

innanzitutto osservato che, a dipendenza del danno alla salute, l'assicurato è

stato sì giudicato in grado di esercitare un'attività sostitutiva, ma soltanto

nella misura del 60%.

Ora,

secondo la giurisprudenza federale, non è possibile rinunciare a decurtare il

reddito statistico per il solo fatto che l’assicurato può svolgere un’attività

adeguata soltanto in misura parziale:

"

In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird richtig

festgehalten, dass einer gesundheitlich bedingten Einschränkung der

Leistungsfähigkeit grundsätzlich nicht durch einen Abzug vom Tabellenlohn im

Sinne der Rechtsprechung gemäss BGE 126 V 75 Rechnung zu tragen ist. Vielmehr

ist von einer entsprechend eingeschränkten Arbeitsfähigkeit auszugehen. Es kann

mit anderen Worten keinen Unterschied machen, im Rahmen eines Vollzeitpensums

lediglich 75 % der ohne gesundheitliche Beeinträchtigung zu erwartenden

Leistung oder bei einem Arbeitspensum von 75 % die volle Leistung zu erbringen.

Der erwähnte Abzug vom Tabellenlohn will der Erfahrungstatsache Rechnung

tragen, dass die verbliebene Arbeitsfähigkeit aus bestimmten Gründen

(persönliche, berufliche und leidensspezifische Merkmale) nur mit

unterdurchschnittlichem erwerblichem Erfolg auf dem in Betracht fallenden (ausgeglichenen)

Arbeitsmarkt verwertet werden kann (BGE 126 V 80 oben). So kann es

beispielsweise aus betriebswirtschaftlicher Sicht durchaus eine Rolle spielen,

ob bei einem entsprechend reduzierten Arbeitspensum eine volle Leistung möglich

ist, oder ob dieselbe Leistung lediglich im Rahmen eines Vollzeitpensums

erbracht werden kann und auch bei reduziertem Arbeitspensum mit einer gewissen

Leistungseinbusse zu rechnen ist.

Im Weitern kann einer erschwerten Verwertbarkeit der

trotz des Gesundheitsschadens noch zumutbaren Arbeitsfähigkeit allenfalls

dadurch Rechnung getragen werden, dass bei der Ermittlung des

Invalideneinkommens auf der Grundlage der Lohnstrukturerhebungen des

Bundesamtes für Statistik auf einen anderen als auf den durchschnittlichen Lohn

in allen Wirtschaftszweigen des privaten Sektors («Total») abgestellt wird (BGE

129.

V 483 Erw. 4.3.2; RKUV 2001 Nr. U 439 S. 347 [U 240/99]). Diese

Ausnahmeregelung kommt indessen nur zum Zuge, wenn der Verwertbarkeit der

verbliebenen Arbeitsfähigkeit derart enge Grenzen gesetzt sind, dass praktisch

alle Tätigkeiten eines bestimmten Wirtschaftszweiges ausser Betracht fallen

(RKUV 2001 Nr. U 439 S. 348 f. Erw. 3c/cc).“

(STFA del 15 marzo 2006 nella causa L., U 471/05)

Inoltre,

occorre evidenziare che in una sentenza I 793/06 del 4 ottobre 2007, pubblicata

in plädoyer 1/08 pag. 69 e seg., l’Alta Corte ha ancora avuto modo di

confermare la necessità di procedere ad una riduzione del reddito da invalido -

nel caso di specie quantificata al 10% (contrariamente a quanto ritenuto dai

primi giudici, che avevano considerato corretta una riduzione del 9%) – nel

caso in cui l’assicurato sia in grado di svolgere un’attività adeguata

unicamente a tempo parziale. Tale riduzione deve essere stabilita in maniera

precisa.

In conformità alla

giurisprudenza appena citata, potendo l’assicurato lavorare in attività

adeguate solo al 60%, a mente del TCA occorre applicare una riduzione del

reddito statistico del 10% per tener conto del fatto che lavorando a tempo

parziale l’interessato può percepire un salario inferiore rispetto ad una

persona impiegata al 100%.

Per quel che riguarda la percentuale di riduzione per gli

impedimenti alla salute, in una sentenza 8C 604/2007 del 7 aprile 2008, il

Tribunale federale, contrariamente ai primi giudici, ha ritenuto corretta la

riduzione percentuale del 10% del reddito statistico stabilita

dall’amministrazione, per tener conto unicamente delle limitazioni funzionali

derivanti dal danno alla salute di un assicurato, che da un punto di vista

medico era risultato pienamente abile al lavoro in attività adatte al suo stato

di salute. L’Alta Corte ha sottolineato che nella fattispecie in esame,

l’attribuzione di una riduzione del 15%, stabilita dai primi giudici, senza

motivazione, anziché del 10%, come operato dall’amministrazione, non era

giustificata, dato che l’età, la nazionalità, gli anni di servizio presso il

precedente datore di lavoro e il tasso di occupazione esigibile (del 100%)

dall’assicurato non costituivano degli elementi capaci di influire sul reddito

da invalido dell’interessato sul mercato del lavoro.

Anche

nella presente fattispecie, il TCA ritiene corretto applicare una riduzione del

10% per tenere conto degli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla

salute dell’interessato.

Altre

circostanze personali che potrebbero giustificare una decurtazione sul reddito

statistico da invalido, non ve ne sono (in particolare, non l’età

dell’assicurato, nato nel 1955).

Tutto ben

considerato, quindi, conformemente alla giurisprudenza citata in precedenza, il

TCA è dell’avviso che con una riduzione globale del 20% (10% per gli

impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute e 10% per il fatto di

poter lavorare soltanto a tempo parziale), si tenga adeguatamente conto delle

specifiche circostanze del caso concreto.

Partendo,

quindi, con riferimento alla situazione a partire dal dicembre 2004, da un

salario da invalido di fr. 54’095.36 e ritenuta un’esigibilità del 70% (cfr. 2.9.5.), ammettendo la riduzione

del 20%, il reddito ipotetico dell'insorgente nel 2005 risulta, quindi,

essere pari a fr. 30’293.-- (fr. 37'866.75 - (fr. 37’866.75

x 20 : 100)).

Confrontando questo dato con l'importo di

fr. 57’017.-- corrispondente al reddito che l’insorgente avrebbe conseguito da

valido nell'anno 2005 (cfr. consid. 2.9.2.), emerge un’incapacità al guadagno

pari a 46.87% ([fr. 57'017.-- – fr. 30’293.--] x 100 : fr.

57’017.--), arrotondato al 47%

secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV

Nr. 11 pag. 41), percentuale che dà diritto ad un quarto di rendita di

invalidità, come stabilito dall'amministrazione.

Con

riferimento alla situazione dopo il 3 febbraio 2006, per contro, partendo da un

salario da invalido di fr. 54’095.36 e ritenuta un’esigibilità del 60% (cfr. 2.9.5.), ammettendo la riduzione

del 20%, il reddito ipotetico dell'insorgente nel 2005 risulta, quindi,

essere pari a fr. 25’966.-- (fr. 32'457.21 - (fr. 32’457.21

x 20 : 100)).

Confrontando questo dato con l'importo di

fr. 57’017.-- corrispondente al reddito che l’insorgente avrebbe conseguito da

valido nell'anno 2005 (cfr. consid. 2.9.2.), emerge un’incapacità al guadagno

pari a 54.46% ([fr. 57'017.-- – fr. 25’966.--] x 100 : fr. 57’017.--), arrotondato al 54% secondo la giurisprudenza di

cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale

che dà diritto ad una mezza rendita di invalidità, come

stabilito dall'amministrazione.

Dovendo poi, come visto in

precedenza (cfr. consid. 2.4. in fine), valutare se vi è stata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di

riferimento sino al momento della decisione impugnata, occorre

aggiornare il reddito da valido e da invalido al 2007 (ultimi dati

disponibili).

Adeguando il reddito da valido di fr. 57'017

riferito all’anno 2005 (cfr. consid. 2.9.2.) al 2007, si otterrebbe un reddito

di fr. 58'624.4 (+1.2% per il

2006.

e +1.6% per il 2007, cfr. tab. relativa all’evoluzione dei salari nominali, dei prezzi al consumo e dei salari

reali, 1990-2007, pubblicati sul sito dell’Ufficio federale di statistica).

Quanto al

reddito da invalido, secondo i dati forniti dalla tabella elaborata

dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2006 una

professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.

RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto

realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4’732.

Riportando

questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 12-2007, p. 98), esso ammonta a fr.

4'933.11 mensili oppure a fr. 59'197.32 per l'intero anno (fr. 4'933.11

x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98

del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

Dopo

adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex"

- cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si

ottiene, per il 2007 (cfr. tab. B 10.3, pubblicata in La Vie économique,

6-2008, p. 91), un reddito mensile di fr. 5’012.04 oppure di fr. 60'144.48 per

l'intero anno (fr. 5’012.04 x 12).

Il reddito da valido di fr. 58'624.4 si situa

sotto la media dei salari per un'attività equivalente (cioè fr. 63’640.--/ anno

e 5’303.30/mese; cfr. Tabella TA1 2006 p.to 45 “Costruzioni”, livello di

qualifica 4: fr. 5’007.-- X 12 mesi = 60'084, riportato su 41.7 ore/settimana = fr. 62'637.57, aggiornato al 2007 (+1.6%), pari a fr. 63’639.77).

In

casu, posto che dall’incarto non emergono indizi a favore del fatto che

fosse intenzione dell’assicurato accontentarsi di un guadagno modesto, in

applicazione della giurisprudenza appena citata, il reddito statistico da

invalido (fr. 60'144.48) va dunque ridotto del 7.88%, percentuale

corrispondente al gap salariale (fr. 58’624 vs. fr. 63’640), e si

attesta pertanto a fr. 55'405.--.

Ritenuto che, come visto in

precedenza (cfr. consid. 2.8.), da un punto di vista medico, l’assicurato può

esercitare un’attività adeguata alle sue condizioni di salute al 60% dal febbraio

2006, il reddito statistico citato va ridotto del 40% e ammonta a fr. 33'243.--

(fr. 55'405.-- ridotti del 40%).

Procedendo

quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2007, partendo da un

salario da invalido di fr. 55'405.-- e ritenuta un’esigibilità del 60% e ammettendo la riduzione del 20%, il reddito ipotetico

dell'insorgente risulta, quindi, essere pari a fr. 26’594.4 (fr. 33’243 - (fr. 33’243 x 20 : 100)).

Confrontando ora questo dato con l'importo di

fr. 58'624.4 corrispondente

al reddito che l’insorgente avrebbe conseguito da valido

nell'anno 2007, emerge un’incapacità al guadagno pari a 54.64 ([fr. 58'624.4

– fr. 26’594.4] x 100 : fr. 58'624.4),

arrotondato al 55% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid.

3.2

= SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che dà

in ogni caso diritto ad una mezza rendita di invalidità.

La

decisione impugnata va dunque confermata ed il ricorso respinto.

2.10

Il

patrocinatore dell’assicurato ha chiesto che venga effettuata una perizia

medica pluridisciplinare e che vengano richiamate le cartelle cliniche presso

il dr. __________ e il dr. __________ (VIII).

Va qui

ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare

d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre

prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren

und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II

consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente

all'art. 29 cpv. 2

Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Nel caso

in esame già si è detto che dalla documentazione agli atti non è possibile

concludere per un’inabilità lavorativa dal punto di vista psichiatrico, mentre

che da un punto di vista reumatologico il perito ha attestato una capacità

lavorativa del 70% dal dicembre 2004 e del 60% dal febbraio 2006 (cfr. consid.

2.8

).

Di

conseguenza, essendo la documentazione agli atti sufficiente per statuire nel

merito della vertenza, secondo questo Tribunale non è necessario procedere ad

ulteriori provvedimenti probatori.

Non è

pertanto necessario procedere né alla nuova valutazione peritale, né al

richiamo della documentazione medica richieste.

2.11

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- andrebbero poste a

carico del ricorrente, il quale ha tuttavia chiesto l'assistenza giudiziaria

(cfr. consid. 2.12.).

Al

riguardo il Consiglio federale nel Messaggio concernente la modifica della

legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (misure di semplificazione

della procedura) del 24 maggio 2005 in FF 2005 pag. 2751 seg. si è così espresso:

"

(...)

Quando sono adempite le condizioni del gratuito

patrocinio, la procedura di ricorso in materia di AI continuerà ad essere

gratuita (con riserva di una successiva restituzione) per gli assicurati

interessati, come negli altri settori del diritto amministrativo.

Si intende così garantire che saranno prese in

considerazione le particolarità del singolo caso, in modo tale che anche le

persone meno abbienti possano accedere ai tribunali.

(...)

Le stesse considerazioni valgono a proposito

delle procedure di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni

e, per le persone residenti all'estero, dinanzi alla Commissione di ricorso

AVS/AI. In altri termini, quando non può essere concesso il gratuito patrocinio

in seguito a circostanze particolari che riguardano il singolo caso, per le

controversie concernenti prestazioni dell'AI i Cantoni devono stabilire limiti

di spesa inferiori rispetto agli altri settori del diritto amministrativo.

Al fine di tener conto della componente di

politica sociale, fisseranno questi limiti non in funzione del valore

litigioso, ma in funzione dell'onere effettivo. È stato fissato un limite di

spesa (dai 200 ai 1000 franchi) equivalente a quello stabilito nella revisione

totale dell'organizzazione giudiziaria. Si è così dato seguito al suggerimento

espresso dalla maggioranza dei Cantoni nella procedura di consultazione. (...)"

2.12

Il ricorrente

ha infine postulato di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria

con gratuito patrocinio (I).

2.12.1

Ai sensi

dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere

garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano,

il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge

rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS,

rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità

di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso,

l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i

presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si

esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa

indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art.

61, n. 86, pag. 626).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti

invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 88s) –

sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3

Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr.

anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito

positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).

2.12.2

In una

sentenza del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04, il TFA ha ribadito che

il limite per valutare lo stato di bisogno ai fini della concessione o meno

dell'assistenza giudiziaria, è superiore al minimo esistenziale agli effetti

del diritto esecutivo.

All'importo

base LEF va applicato un supplemento variante fra il 15% e il 25%.

L'Alta

Corte ha rilevato quanto segue:

"

4.

L'insorgente domanda

infine di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria per la sede

cantonale e federale.

4.1

La Corte cantonale ha negato la concessione

del gratuito patrocinio in quanto non ha ritenuto adempiuto il requisito di

indigenza del richiedente.

4.1.1

Per l'art. 61 cpv. 1 LPGA, applicabile nel

caso di specie in virtù della sua natura formale (cfr. consid. 1.3; DTF 130 V 4

consid. 3.2), fatto salvo l'art. 1 cpv. 3 PA, la procedura dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è retta dal diritto cantonale pur dovendo

soddisfare alcune esigenze. Tra queste, deve in particolare essere garantito il

diritto di farsi patrocinare e, se le circostanze lo giustificano, il

ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio (lett. f). Benché abbia

determinato la soppressione formale dell'art. 108 lett. f LAINF, l'entrata in

vigore del nuovo ordinamento non ha modificato materialmente l'assetto

giuridico in materia poiché il contenuto delle due disposizioni risulta essere

sostanzialmente uguale. Ne discende che la precedente giurisprudenza sviluppata

in tema di gratuito patrocinio e calcolo dell'indennità continua ad essere

applicabile (cfr. sentenza dell'11 marzo 2004 in re A., U 349/03, consid. 1; Ueli

Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo/Basilea/Ginevra 2003, no. 86 segg. all'art. 61.; Ulrich Meyer-Blaser, La LPGA - les règles de procédure

judiciaire, in: Kahil-Wolff [ed.], La partie générale du droit des assurances

sociales, Institut de recherches sur le droit de la responsabilité civile et

des assurances, Colloque de Lausanne 2002, pag. 32 e 34; dello stesso autore

cfr. pure: Die Rechtspflegebestimmungen des Bundesgesetzes über den Allgemeinen

Teil des Sozialversicherungsrechts, in: HAVE 2002 pag. 333 seg.). Mantiene pertanto la sua validità anche il principio sviluppato

sotto l'egida dell'art. 108 lett. f LAINF, nel cui ambito questa Corte aveva

già avuto modo di rilevare come il concetto di indigenza andasse interpretato

al pari di quello utilizzato dall'art. 152 cpv. 1 OG (cfr. Anwaltsrevue 3/2004

pag. 97). Stando a quest'ultima norma, il Tribunale federale dispensa, a

domanda, una parte che si trova nel bisogno e le conclusioni della quale non

sembrano dover avere esito sfavorevole, dal pagare le spese processuali e i

disborsi, come pure dal fornire garanzie per le spese ripetibili. Anche la

normativa cantonale in materia (cfr. art. 3 e 14 della Legge cantonale sul

patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria, alla quale rinvia

espressamente l'art. 21 cpv. 2 della Legge di procedura per le cause davanti al

Tribunale cantonale delle assicurazioni), riprende questi principi. A tal

proposito è sufficiente il rinvio al giudizio impugnato.

4.1.2

Una parte si trova nel bisogno, giusta

l'art. 152 cpv. 1 OG, qualora non possa pagare le spese giudiziarie senza

pregiudizio dei mezzi necessari al suo mantenimento e a quello della sua

famiglia (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1 , 127 I 205 consid. 3b, 125 IV 164

consid. 4a). Se la parte che domanda l'assistenza giudiziaria è sposata,

occorre tenere conto pure dei redditi del coniuge (DTF 115 Ia 195 consid. 3a,

108.

Ia 10 consid. 3, 103 Ia 101 con riferimenti; RAMI 2000 no. KV 119 pag. 155

consid. 2). Sono determinanti le circostanze economiche esistenti al momento

della decisione circa la domanda di assistenza giudiziaria (DTF 108 V 269

consid. 4). Il limite per ammettere lo stato di bisogno ai sensi delle norme

disciplinanti l'assistenza giudiziaria si situa al di sopra di quello del

minimo esistenziale agli effetti del diritto esecutivo. Così, all'importo base

LEF viene (spesso) applicato un supplemento, variante tra il 15% e il 25% (cfr.

RAMI 2000 no. KV 119 pag. 156 consid. 3a; cfr. pure sentenze del 2 agosto 2004 in re M., C 49/04, consid. 2.2.2, e 22

aprile 2002 in re M., I 713/01,

consid. 3a/aa [pubblicata in PJA 2002 pag. 1488], 25 settembre 2000 in re E., C 62/00, consid. 3b). Ciò

non toglie che dalla persona che ne fa richiesta possono essere pretesi alcuni

sacrifici. Tuttavia, essa non deve per questo ridursi a uno stato d'indigenza

né può essere tenuta a procurarsi i mezzi necessari per il processo a

detrimento di altri obblighi urgenti (Anwaltsrevue 3/2004 pag. 98).

4.1.3

Sulla base della documentazione prodotta

agli atti, i primi giudici hanno fatto stato di un reddito mensile complessivo

di fr. 4'618.- (fr. 3'348.- [rendita intera AI oltre alle completive per la

moglie e per i figli, nati nel 1988 rispettivamente nel 1993] + fr. 1'270.-

[rendita della previdenza professionale]) a fronte di un fabbisogno globale

stabilito in fr. 3'842.50 (fr. 2'400.- [importo base così composto: 1'550.- +

500.

+ 350] + fr. 1'142.- [locazione] + fr. 118.- [premio dell'assicurazione

malattia, dedotti i sussidi cantonali] + 32.50 [contributo AVS della moglie] +

fr. 150.- [imposte]). In definitiva, essi hanno quindi ritenuto un'eccedenza

mensile di circa fr. 750.-, più precisamente di fr. 775.50.

4.1.4

Gli importi esposti, ai quali si è

richiamata la Corte cantonale per l'accertamento dello stato d'indigenza, sono

stati dedotti dalle indicazioni fornite in quella sede dallo stesso ricorrente.

Essi non si rivelano pertanto confutabili, né peraltro l'insorgente contesta

l'una o l'altra posizione. Ora, anche volendo aggiungere all'importo di base di

fr. 2'400.-, correttamente determinato sulla base della Tabella per il calcolo

del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, un supplemento del

15-25%, risulterebbe comunque un'eccedenza oscillante tra fr. 175.50 e fr.

415.50

al mese. In tali condizioni, considerati anche la gratuità della

procedura in materia, l'assenza di ripetibili da dover pagare nonché il

(relativamente) basso valore di lite (sostanzialmente fr. 8'775.20, di cui: fr.

4'860.- quale differenza tra l'IMI del 5% ottenuta e quella richiesta del 10%

[stante un ammontare massimo del guadagno assicurato all'epoca dell'infortunio

di fr. 97'200.-], e fr. 3'915.20 per rimborso spese) che, secondo la tariffa

cantonale dell'ordine degli avvocati (cfr. i combinati disposti di cui agli

art. 9 e 30 della Tariffa secondo i quali l'onorario normale per una procedura

assicurativa con un valore di causa come quello che ci occupa può essere al

massimo fissato al 14% [70% di 20%] di quest'ultimo), permette di stimare le

spese di patrocinio approssimativamente in fr. 1'230.-, la precedente istanza

poteva ammettere la possibilità, per F.________, di saldare ratealmente e in un

termine adeguato le spese di avvocato senza con ciò incorrere in una violazione

del concetto di indigenza appartenente al diritto federale (v. DTF 109 Ia 9

consid. 3a; cfr. inoltre pure la sentenza citata del 25 settembre 2000 in re E., nel cui ambito un'eccedenza

mensile di fr. 33.40, calcolata per una persona sola ma dopo avere apportato un

supplemento sull'importo base LEF "soltanto" del 15%, è per contro

stata ritenuta insufficiente).

4.2

Per quanto attiene infine all'istanza volta

ad ottenere il beneficio dell'assistenza giudiziaria gratuita in sede federale,

essa può riferirsi solo alla concessione del gratuito patrocinio in quanto,

vertendo sull'assegnazione o sul rifiuto di prestazioni assicurative (art. 134

OG), la presente procedura non è onerosa (anche nella misura in cui ha per

oggetto la mancata concessione dell'assistenza giudiziaria in prima sede, il

Tribunale federale delle assicurazioni prescinde dal prelevare simili spese

[RAMI 2000 no. KV 119 pag. 157 consid. 4 con riferimento]). Ora, l'istanza di

gratuito patrocinio va respinta dal momento che il richiedente ha espressamente

rinunciato a trasmettere all'autorità comunale il formulario specifico di attestazione

della situazione finanziaria e dagli atti non emergono elementi sufficienti per

dare seguito alla domanda (cfr. a tal proposito anche sentenza del 29 dicembre 2000 in re R., H 359/00). (…)."

2.12.3

In concreto,

dal certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria si

evince che l’assicurato è sposato e padre di due figlie, entrambe maggiorenni,

che vivono per conto loro e nei confronti delle quali non ha quindi alcun

obbligo di mantenimento (cfr. certificato per l’ammissione all’assistenza

giudiziaria).

Emerge inoltre

che RI 1 percepisce una rendita di invalidità LAINF pari a fr. 833.--/mese,

oltre ad una rendita AI di fr. 571.--/mese, mentre la moglie realizza, lavorando

alle dipendenze dell’Hotel __________ di __________, un reddito mensile di fr.

2'805.— circa (cfr. conteggi di salario del 2008 acclusi a XVII), per delle

entrate finanziarie complessive di fr. 4’209.--/mese.

Sul

fronte delle uscite, la Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli

effetti del diritto esecutivo, emanata dalla Camera di esecuzione e fallimento

del Tribunale d’appello (CEF), quale Autorità di vigilanza cantonale ed in

vigore dal 1° gennaio 2001, prevede la somma di fr. 1'550.-- quale importo base

mensile per coniugi.

Tale

importo comprende già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria,

igiene, cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas

(cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto

esecutivo).

Vi sono

inoltre da computare i premi dell’assicurazione contro le malattie (pari a fr. 235.50 a carico dei coniugi __________,

visto il premio di base di fr. 378.10 /mese per ognuno dei due coniugi, dai

quali va tolto il sussidio di fr. 260.35.--/mese di cui beneficiano entrambi i

coniugi __________ sul premio dell’assicurazione di base, cfr. gli attestati di

assicurazione 2008 della Cassa malati __________ acclusi al doc. XV), la

pigione relativa alla locazione dell’appartamento di via __________ a __________

(fr. 950.--/mese; cfr. contratto di locazione del 19.9.1994 accluso al doc. XV),

per un ammontare globale mensile pari a fr. 2'735.50.

Ora,

aggiungendo all'importo di base di fr. 2’735.50 il supplemento

del 15-25%, a cui si fa riferimento nella suevocata giurisprudenza federale,

risulterebbe un'eccedenza oscillante tra fr. 1’241 e fr. 1’086 al mese, con i

quali l’assicurato può fare fronte sia al pagamento delle imposte, sia alle

spese della presente procedura.

In simili

condizioni, il ricorrente non può essere considerato indigente (cfr. RAMI 2000

KV 119, p. 154ss., in cui l’Alta Corte ha negato che l’assicurato in questione

fosse indigente poiché esso presentava un’eccedenza mensile di fr. 272.--).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. L’istanza

tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria è respinta.

3. Le spese

per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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