32.2007.219
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21 luglio 2008Italiano39 min
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Numero d'incarto:
32.2007.219
Data decisione, Autorità:
21.07.2008, TCA
Titolo:
Rifiuto rendita d'invalidità.Valutazioni mediche.Curante non ha contestato la perizia,quindi il TCA la fa propria.Raffronto dei redditi.Metodo misto (casalinga):riportare il reddito da valido conseguito al 71% del tempo sul tempo pieno.Riduzione del salario statistico da invalido.AI globale del 20%
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
METODO MISTO DI CALCOLO
PERIZIA
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.219
TB
Lugano
21 luglio 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 21 giugno 2007 di
RI 1
contro
la decisione del 23 maggio 2007 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
A. RI 1, nata
nel 1952, l'8 settembre 2005
(doc. A2) ha chiesto di essere messa al beneficio di una rendita d'invalidità a causa di dolori alle
ginocchia, alle braccia ed alla schiena. Dal 22 settembre 2003 al 5 luglio 2004
è stata inabile al lavoro al 100%, poi al 50% fino al 31 luglio e successivamente
sempre al 100%.
L'Ufficio assicurazione invalidità ha sottoposto l'assicurata ad una
perizia reumatologica presso il dr. med. __________, il quale ha concluso all'impossibilità
di continuare ad esercitare l'attività
precedente di venditrice (svolta per il 70,73% del tempo), ma all'esistenza di una capacità lavorativa residua
del 60% (rendimento normale, presenza ridotta) in attività adatte al suo stato
di salute, quindi nel rispetto di alcuni limiti funzionali (doc. AI 33).
B. Sulla
scorta del rapporto finale allestito dalla consulente in integrazione
professionale (doc. AI 42) e dell'inchiesta economica effettuata
per individuare il grado di capacità lavorativa come casalinga (doc. AI 44), con decisione del 23 maggio 2007 (doc. A3) l'Ufficio assicurazione invalidità ha negato all'assicurata una rendita d'invalidità, siccome il grado d'invalidità totale era del 13,9% (11% in
attività adeguate e 21% quale casalinga).
C. Contro
questa decisione il 21 giugno 2007 (doc. I) l'assicurata ha inoltrato un ricorso al TCA, osservando che da quando si è ammalata
la sua situazione fisica non è mutata, anzi "forse ci sono dei
peggioramenti in quanto alla mattina faccio fatica ad uscire dal letto e alla
sera le mie gambe sono talmente dolenti che faccio fatica a coricarmi.".
La ricorrente ritiene poi impossibile svolgere le uniche attività, secondo lei,
alla sua portata, quale venditrice, cameriera e donna delle pulizie.
D. Con
risposta del 17 luglio 2007 (doc. IV) l'Amministrazione, basandosi sul parere
del Servizio Medico Regionale (SMR) che ha analizzato il certificato del 18
aprile 2007 (doc. AI 51-6) redatto dal curante dr. med. __________ ed ha ritenuto
che non siano emersi nuovi elementi di giudizio tali da inficiare i risultati
della perizia, ha confermato le valutazioni espresse con la decisione
impugnata. Ha quindi proposto di respingere il ricorso.
La ricorrente non ha prodotto nuovi mezzi
di prova (doc. V).
considerato in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I
707/00 del 21 luglio 2003).
2. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre qui rilevare
che per quanto riguarda le norme di diritto sostanziale, in assenza di
disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti
quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che
esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2; 127 V 466 consid. 1).
Dal momento che nel
caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento
dell’eventuale diritto alla rendita) si è realizzato antecedentemente al 1°
gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili.
Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al
tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
nel
merito
3. Oggetto
della lite è la questione a sapere se l'Ufficio AI ha agito correttamente negando alla ricorrente il diritto
ad una rendita AI, ritenendo un grado d'invalidità globale del 14% (13,9%).
4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi
fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi
un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia
o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il
danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,
perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G.
Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale,
Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
Giusta l'art. 28 cpv.
1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una
rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono
invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16
LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito
del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e
dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del
lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in
condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V
30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nella DTF 107 V 21
consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità
non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di
una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o
linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza
confermata dall'allora TFA [dal
1° gennaio 2007: TF] con sentenza del
14 luglio 2006, U 156/05, consid. 5).
La misura
dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione
personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della
residua capacità al guadagno.
Secondo il TFA i due
redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere
calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR
1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito,
va precisato che, secondo la DTF 128 V 174 resa in ambito LAINF, per il
raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale
diritto alla rendita (e non quello della decisione).
5. Con la decisione impugnata l'UAI ha negato alla ricorrente il
diritto ad una rendita d'invalidità, poiché il raffronto fra il reddito conseguito
senza invalidità ed il reddito ottenibile in un'attività ragionevolmente
esigibile tenuto conto sia di una riduzione del 40% per un'abilità lavorativa esigibile
al 60% sia del 5% per la possibilità di svolgere solo attività leggere, dà una
perdita di guadagno (grado d'invalidità) dell'11%. Va poi ritenuto l'impedimento
del 21% nella conduzione dell'economia domestica, per ottenere quindi un grado
di invalidità globale del 14%.
Dal lato medico, il perito reumatologo incaricato
dall'Ufficio AI ha accertato che l'incapacità lavorativa nella sua professione
di venditrice era totale sin dall'inizio della malattia (ottobre 2003).
In attività adeguate che rispettino i
limiti funzionali elencati nel suo referto, l'esperto ha accertato un'abilità
lavorativa del 60%, quindi un'incapacità del 40%, con un rendimento
normale ma una presenza ridotta sul posto di lavoro.
Sulla scorta di queste considerazioni
mediche, i consulenti in integrazione professionale (doc. AI 42) hanno
stabilito in Fr. 30'803.- il salario da valida della ricorrente aggiornato al
2005 senza il danno alla salute se avesse ancora lavorato al 70,73% come venditrice
per il suo precedente datore di lavoro.
In altre attività adeguate, a livello
nazionale la media del salario ipotetico per le donne aggiornato al 2005 è di
Fr. 49'070.- (categoria 4.2). Siccome il reddito da valida conseguito dall'assicurata
come venditrice è inferiore dell'1,6% al reddito conseguibile a livello
nazionale nella medesima attività, il valore statistico è stato ridotto di
questa percentuale ed il risultato ottenuto è stato poi riportato su una
capacità lavorativa del 60% e, ritenuta anche una diminuzione del 5% per
attività leggere, si ottiene un reddito da invalida di Fr. 27'522.-.
Partendo dunque da un reddito ipotetico
senza danno alla salute di Fr. 30'803.- e da un reddito da invalida di Fr. 27'522.-,
il grado d'invalidità ottenuto è dell'11%.
Inoltre, l'esito dell'inchiesta
economica ha stabilito nel 21% l'invalidità dell'insorgente come casalinga
(doc. AI 44).
Adottando il metodo
misto valido per le persone che esercitano parzialmente un'attività lucrativa, l'UAI ha stabilito che la limitazione del 21%
nell'attività di casalinga,
esercitata al 29% del suo tempo, comporta un grado d'invalidità del 6,09%. L'inabilità totale in attività salariate, invece, che in precedenza la
ricorrente esercitava nella misura del restante 71% del tempo (70,73%), dà un
grado d'invalidità del 7,81%. Sommando
le due incapacità al guadagno, si ottiene un grado d'invalidità totale del 13,9%, che comporta la non erogazione di una rendita
AI (doc. AI 45).
Il certificato medico del 18 aprile
2007 (doc. AI 51-6) redatto dal dr. med. __________, allegato alle osservazioni
al progetto di decisione (doc. AI 51-1), è stato valutato dal dr. med. __________,
medico presso il Servizio medico regionale (doc. AI
53). Sulla scorta delle sue annotazioni, l'Ufficio AI ha confermato che il grado d'incapacità di guadagno dell'assicurata non raggiunge il minimo legale
del 40% (14%), perciò le ha negato il diritto ad una rendita d'invalidità.
Nel ricorso l'assicurata sostiene che il
suo stato di salute non si sia modificato dall'inizio della malattia, ma che forse
vi siano stati dei peggioramenti, giacché alla mattina ha difficoltà ad uscire
dal letto ed alla sera a coricarsi, talmente le fanno male le gambe.
6. Dal
15 novembre al 10 dicembre 2004 il dr. med. __________, specialista FMH in
reumatologia ed in medicina interna, medicina manuale, ha avuto in cura l'assicurata per un consulto reumatologico su
invito del dr. med. __________. Posta la diagnosi di periartropatia
omeroscapolare a sinistra in possibile lesione parziale del muscolo
sottoscapolare a sinistra; incipiente gonartrosi mediale bilaterale in esito da
meniscectomia mediale parziale a destra il 19 gennaio 2004, algodistrofia
anamnestica del condilo femorale destro nell'autunno 2003 ed in obesità; sindrome lombovertebrale cronica
aspecifica in disturbi statici del rachide/decondizionamento muscolare ed in
moderate alterazioni degenerative del rachide lombare. Valutata clinicamente la
paziente, il reumatologo ha osservato che sebbene essa si sottoponga ad una fisioterapia
attiva da mesi, la muscolatura non si è ricondizionata. Oltre alla discrepanza
tra l'intensità delle terapie
eseguite in ambito ambulatoriale-stazionario e l'assenza di ricondizionamento muscolare, il dr. __________ concorda
con il collega che le patologie riscontrate non spiegano completamente la sintomatologia
algica pluridistrettuale lamentata dall'assicurata.
Il medico non si è
infine pronunciato sulla capacità lavorativa, suggerendo una visita
medico-fiduciaria.
Con scritto del 4
marzo 2005 (doc. Cassa malati 1-15), il dr. med. __________, specialista FMH in
chirurgia, ha informato la Cassa malati dell'assicurata che quest'ultima potrebbe svolgere al 100% delle attività più leggere se stesse
seduta alternando questa posizione con la possibilità di alzarsi, come nell'attività di cassiera o in un lavoro di
segretariato. Inoltre, pesi non ne può portare e nemmeno può stare in piedi a
lungo.
Il 22 settembre 2005
(doc. AI 16-1) il dr. med. __________, capo servizio di riabilitazione dell'Ospedale __________ di __________, curante
dell'assicurata, ha posto la
diagnosi e specificato che lo stato di salute era stazionario. L'attività di venditrice non è più praticabile
dall'ottobre 2003 a causa dei
dolori ad entrambe le ginocchia, con limitazione funzionale del ginocchio
destro, dolori nel portare pesi ed impossibilità di mantenere la posizione
eretta a lungo. Inoltre, la ricorrente non era in grado di svolgere altre
attività.
Il 6 giugno 2006 (doc.
AI 24) il dr. med. __________, malattie reumatiche, fisiatria e riabilitazione FMH,
medicina manuale, ha ricevuto mandato dall'Ufficio AI di peritare l'assicurata. Nel suo referto dell'11 settembre 2006 (doc. AI 33) ha presentato l'anamnesi familiare, personale remota,
sociale e attuale della ricorrente, come pure i dati
soggettivi da essa manifestati al ginocchio destro, alle braccia e nella
regione lombare. L'esperto ha esposto, quali constatazioni oggettive, lo stato
generale, reumatologico, neurologico periferico ed ha riassunto gli accertamenti
radiologici eseguiti nel 2003 e nel 2004 da colleghi, come pure l'esame che
egli ha effettuato il giorno della visita, ossia il 6 settembre 2006. La
diagnosi posta è: incipiente gonartrosi femoro-tibiale mediale a destra con
lieve periartropatia in stato dopo artroscopia con meniscectomia mediale
parziale per una sua lesione degenerativa (in presenza di una plica
medio-patellare), stato dopo edema intraosseo nel condilo femorale mediale;
lieve periartropatia omero-scapolare tendinotica cronica a destra (con
anamnesticamente una sintomatologia analoga anche a sinistra) in presenza di
alterazioni degenerative della cuffia dei rotatori in entrambe le spalle (senza
lesioni transmurali); sindrome lombovertebrale moderata con/da turbe statiche
del rachide (lieve scoliosi destroconvessa in zona lombare), insufficienza del
portamento, alterazioni degenerative in L4/L5: iniziale osteocondrosi ed in
L5/S1: osteocondrosi e spondilartrosi bilaterale; ipertensione arteriosa in
trattamento da quattro anni.
Il perito ha poi
valutato il grado di capacità di lavoro dell'assicurata nell'attività
esercitata in precedenza prima che insorgesse il danno alla salute. Le
condizioni generali sono discrete, con un piccolo versamento articolare,
sinovialite al ginocchio destro, con dolenzia palpatoria lungo la rima
articolare femoro-tibiale mediale, compatibile con un'irritazione meccanica. Non v'è un'instabilità
legamentare del ginocchio, che presenta una mobilità passiva libera. Al
ginocchio sinistro non vi sono alterazioni funzionali e/o strutturali. Alle
spalle v'è (solo) una lieve irritazione
dell'apparato tendineo a
destra, con una certa sollecitabilità di dolori portando il braccio sopra l'orizzontale, specialmente in abduzione
(leggero attrito sottoacromiale). Infine, al rachide v'è una limitazione lieve del tratto lombare nella lateroflessione
bilaterale con la sollecitazione di dolori lombosacrali senza segni
neurocompressivi od indizi per un'instabilità segmentale.
Dall'analisi dell'ampia documentazione radiologica a sua disposizione, l'esperto ha osservato che v'è una certa discrepanza tra l'intensità riferita dei sintomi rispettivamente
dell'impatto soggettivo di essi
sulla capacità fisica ed i reperti oggettivi sia dal profilo clinico/funzionale
che strutturale. A questa stessa conclusione era giunto, come visto, il collega
__________ (doc. AI 13-8).
Per il dr. __________,
il lavoro svolto di venditrice ad un banco richiede esclusivamente la posizione
eretta con a volte l'obbligo di
accovacciarsi per sistemare la merce, ciò che rende questa attività
incompatibile con le condizioni di salute dell'insorgente. Pertanto, ha giudicato che questa attività non è più
proponibile, quindi che la sua inabilità lavorativa è totale e
definitiva.
Quanto alla
possibilità di esercitare un'altra
attività lucrativa che rispetti la capacità funzionale residua individuata dal
perito, egli ha valutato che l'assicurata
può lavorare al 60% con un rendimento normale, ma una presenza ridotta sul
posto di lavoro. Egli non prevede significativi miglioramenti delle condizioni
di salute dell'interessata, a cui
consiglia di continuare con le terapie prescritte dal suo medico curante.
Quali limiti
funzionali, lo specialista ha individuato i seguenti: nel sollevamento e/o
trasporto di carichi molto leggeri (fino a 5 kg), la capacità dell'assicurata è normale, mentre è ridotta per
carichi leggeri fino a 10 kg; nella manipolazione di oggetti, attrezzi e pulsantiere,
la capacità lavorativa è normale per oggetti leggeri e manipolazioni di
precisione, mentre è lievemente ridotta per oggetti medi, fermo restando che ciò
deve avvenire all'altezza di un
tavolo ma non con le braccia sopra l'orizzontale; per posizioni di lavoro a braccia elevate, stare eretta
o piegata in avanti, la ricorrente presenta una capacità ridotta, per posizioni
che necessitano una rotazione, o stare seduta o piegata in avanti o ancora con
le ginocchia flesse, la capacità è lievemente ridotta, mentre se si
inginocchia, la capacità residua è molto ridotta; l'assicurata riesce a stare sia seduta (senza flettere il ginocchio
destro) sia in posizione eretta per un'ora; riesce poi a camminare normalmente per lunghi tratti, mentre
per tragitti più lunghi necessita di pause, su terreni accidentati la capacità
è ridotta, mentre nel salire e scendere le scale è lievemente ridotta; infine,
può utilizzare normalmente entrambe le mani all'altezza di un tavolo, dovrebbe invece evitare movimenti ripetitivi
che impegnano le spalle al di sopra di un'abduzione di 40 gradi e/o un'elevazione di 60 gradi, non può effettuare movimenti ripetitivi con
il piede destro (far funzionare un pedale).
Il certificato medico
del 18 aprile 2007 (doc. AI 51-6) redatto dal curante dr. med. __________ si
pronuncia sulla summenzionata perizia. Dapprima osserva che quale diagnosi la
ricorrente presenta gli esiti di una rottura degenerativa del menisco interno
destro con stato dopo meniscectomia (gennaio 2004) con grave algodistrofia
riflessa del condilo-femorale mediale destro ed alterazioni degenerative nel
corno posteriore del menisco mediale del ginocchio sinistro con edema osseo del
midollo osseo nel condilo-femorale, versamenti recidivanti bilaterali alle ginocchia
- maggiore a destra - che hanno richiesto punzioni evacuative. Attualmente
persistono clinicamente importanti dolori alle ginocchia bilateralmente con
ipotrofia muscolare e una discreta limitazione dell'articolarità. Secondo il medico, l'assicurata non è assolutamente in grado di camminare su terreni
accidentati o di camminare per 2-3km, né mantenere una posizione di lavoro
piegata in avanti, inginocchiata o ancora con le ginocchia flesse come pure una
posizione statica-eretta per un'ora senza muoversi. Anche il sollevamento ed il trasporto di carichi
appare dubbioso fino a 5-10kg. Ciò stante, queste limitazioni nello svolgimento
delle abituali mansioni sia nella conduzione dell'economia domestica sia in attività salariate, rendano l'incapacità lavorativa della ricorrente
superiore a quella stabilita nella perizia.
7. Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal
paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),
che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del
perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,
ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01del 25 febbraio 2003; DTF
125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997
pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in
fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,
il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite
da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono
a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1
pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In
una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però
ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire
delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.
In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha
statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione
degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale
le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una
certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale
referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per
farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre ancora
evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse
dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante
ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.
In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2
L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant
d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a
admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de
l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le
SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion
entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale,
nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La
valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt
s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf.
consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR
ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif
que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du
déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu
de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre
à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de
tel." (…)
Per
quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto
di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125
V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
Infine,
va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non
può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi
per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
8. Questo Tribunale, dopo attento esame degli atti all'inserto, ritenute in particolare le
conclusioni a cui è giunto lo specialista dr. med. __________ nella perizia dell'11 settembre 2006 – alla quale va
riconosciuta forza probatoria piena conformemente alla giurisprudenza citata
(consid. 7) – come pure le ancora più recenti considerazioni del 18 aprile 2007
rilasciate dal medico curante __________, fa proprie le conclusioni formulate
dall'Ufficio AI nella
determinazione dell'incapacità
lavorativa dell'assicurata.
Infatti, il medico
curante dell'assicurata ha
accertato una situazione clinica simile a quella diagnosticata dal perito
reumatologo. Tutt'al più, ha
menzionato dei versamenti recidivanti bilaterali alle ginocchia, soprattutto
nel ginocchio destro, che hanno richiesto delle punzioni per eliminare il
liquido che si è formato.
Il dr. __________ ha
poi certificato l'impossibilità
totale della ricorrente di camminare su terreni accidentati o per 2-3 km. A
questo proposito, il TCA
osserva che durante la visita peritale del settembre 2006, era stata la stessa
assicurata a riferire al reumatologo che malgrado avesse difficoltà ad assumere
posizioni statiche per più di mezz'ora (sia in piedi sia seduta), tuttavia traeva sollievo dal
camminare, in particolare con passeggiate della durata anche maggiore ad un'ora (doc. AI 33-9).
Inoltre, anche la
circostanza che l'insorgente
non possa mantenere una posizione di lavoro piegata in avanti, o inginocchiata
o con le ginocchia flesse, era già stata individuata dal perito che in
proposito aveva definito molto ridotta la capacità residua dell'interessata.
Per quanto concerne la
capacità di sollevamento e di trasporto di pesi, il dr. __________ aveva
individuato come normale la capacità nel sollevare e/o trasportare carichi
molto leggeri fino a 5 kg, mentre questa capacità diventava ridotta per carichi
dai 5 ai 10 kg. Anche in questa evenienza, dunque, entrambi i medici concordano
nel definire "compromessa" la capacità della ricorrente nell'attività di trasportare pesi dai 5 ai 10
kg.
Pertanto, il medico
curante non apporta elementi nuovi su queste tematiche, se non per la problematica del non riuscire a mantenere una posizione
statica-eretta per circa un'ora senza muoversi. In merito a questo impedimento,
il TCA osserva che il perito
non ha affatto indicato che la postura eretta debba essere assolutamente statica,
ossia senza potersi muoversi. È per altro alquanto difficile trovare un'attività
che esiga di mantenere la posizione statica eretta senza assolutamente spostarsi,
fosse anche per fare qualche passo.
Infine, non va
dimenticato che entrambi i reumatologi che hanno visitato la ricorrente
(curante e perito) hanno rilevato una certa discrepanza tra l'intensità da essa riferita dei sintomi e
dell'impatto soggettivo dei sintomi sulla capacità
fisica e tra i reperti oggettivi dal profilo sia clinico sia strutturale.
Ora, secondo il TCA, che è supportato nelle sue deduzioni anche
dal parere del medico SMR, le conclusioni a cui sono giunti il perito
reumatologo ed il curante specialista in riabilitazione sono, come visto,
essenzialmente simili. Esse divergono in sostanza nella definizione della incapacità
lavorativa attribuita all'assicurata
o, meglio, solo il perito si è espresso in proposito, mentre il medico curante
si è limitato a definirla superiore a quella valutata dal dr. __________.
Inoltre, il presunto
peggioramento delle condizioni di salute dell'insorgente che ha certificato il curante non è stato giustificato a
mano di documentazione medica e/o descrizioni di esami clinici effettuati.
Non va infine
dimenticato, alla luce della giurisprudenza suesposta concernente il valore
probante dei referti medici, che il dottor __________ ha visitato l'assicurata nella veste di perito, mentre il
dr. __________ in qualità di suo medico curante.
Tutto ben considerato,
quindi, da un punto di vista reumatologico vanno confermate le dettagliate,
chiare e complete conclusioni peritali del dr. med. __________, secondo cui dall'ottobre 2003 l'assicurata è totalmente inabile al lavoro nella precedente attività di
venditrice, mentre dallo stesso mese è inabile al 40% (riduzione di tempo,
rendimento normale) in attività adeguate che rispettino le limitazioni
funzionali da esso individuate.
In conclusione,
dunque, d'avviso del TCA, l'aspetto reumatologico dell'affezione dell'assicurata
è stato sufficientemente chiarito.
9. Richiamata
la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici,
questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le
argomentazioni del perito in reumatologia, che ha sia incontrato personalmente
l'assicurata il 6 settembre 2006, sia preso visione di tutti i precedenti atti
dei medici interpellati dall'insorgente,
dall'assicuratore malattia e dall'Ufficio AI. Le conclusioni di questo esperto
possono quindi essere definite chiare, complete ed attendibili.
Pertanto, le stesse
vanno condivise nella misura in cui hanno valutato la capacità di lavoro della
ricorrente stabilendo che, nell'attività di venditrice svolta in precedenza, il grado d'inabilità lavorativa è del 100%,
mentre in attività adatte, tenendo conto delle limitazioni indicate dal perito
reumatologo, l'incapacità
lavorativa è del 40%, intesa come riduzione del tempo di lavoro, ma non della resa, che
rimane normale (doc. AI 33). L'esigibilità
è del 60%.
10. Si tratta ora di esaminare le conseguenze del danno alla salute
subìto dalla ricorrente dal profilo economico.
Accertata il 18
ottobre 2006 (doc. AI 34) dal medico SMR __________un'incapacità lavorativa totale nell'attività di venditrice e del 40% in attività adeguate, con rapporto finale
del 4 gennaio 2007 (doc. AI 42) i consulenti in integrazione professionale hanno
utilizzato, per la determinazione del grado d’invalidità, il consueto metodo
ordinario mettendo a confronto il reddito che l'assicurata avrebbe conseguito senza il danno alla salute nella
professione precedente (reddito da valida) con quello risultante da un'attività leggera non qualificata desunto
dai salari statistici (reddito da invalida), ottenendo un grado d'invalidità dell'11%.
Visto che la
giurisprudenza federale ha stabilito che per il raffronto dei redditi fa stato
il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. consid. 4), il
TCA, tenuto conto del disposto
di cui all'art. 29 cpv. 1 lett.
b LAI, ritiene determinante il 2005, come del resto riconosciuto
dall’UAI (doc. AI 41) e non contestato dall'assicurata.
Riguardo al reddito
da valida, il cui importo non è del resto stato criticato in sede di
ricorso, l'UAI (doc. AI 41) ha
quantificato il reddito che l'assicurata
avrebbe potuto percepire nel 2005 da sana lavorando nella misura del 70,73% (29
ore settimanali su 41 previste come orario pieno). Nel questionario del 21
settembre 2005 (doc. AI 14-1) l'ex datore di lavoro ha dichiarato un reddito complessivo di Fr. 30'803.- ([Fr. 2'369,45.- x 13 mesi).
11. Per
quanto riguarda invece il reddito da invalida, la giurisprudenza
federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V
75, che al considerando 3b/aa ha stabilito che ai fini della fissazione del reddito da
invalido è determinante la situazione
professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo
sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che
il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non
costituisca un salario sociale ("Soziallohn").
Qualora difettino indicazioni
economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere
ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali ufficiali, edite dall'Ufficio federale di statistica, che
si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di
lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485
consid. 3b).
Inoltre, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della
particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,
anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere
il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione
percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al
riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse
di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito
del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato,
nella medesima sentenza che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale,
la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente
motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo
apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF
126 V 80 consid. 5b/cc).
12. Al
fine di non discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i
salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il
reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli
assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, da alcuni anni questo
Tribunale aveva deciso che nell'applicazione dei dati statistici per
determinare il reddito da invalido - se necessaria la sua determinazione teorica
- occorreva utilizzare la tabella che rifletteva i salari versati nella nostra
regione (TA 13).
Nella sentenza del 12
ottobre 2006 (U 75/03), pubblicata in SVR 2007 UV n. 17 pag. 56, l'Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente
applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali
nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla
struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori
desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle
grandi regioni della Svizzera.
In un’altra sentenza
del 18 ottobre 2006 (I 790/04), il TFA ha ancora rilevato:
" (…) Quanto alla questione della tabella applicabile
tra le varie riportate dall'ISS, il Tribunale federale delle assicurazioni ha
recentemente stabilito, con decisione della Corte plenaria del 10 novembre
2005, non potersi (più) fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla
tabella TA13, riferentesi ai salari in relazione alle grandi regioni (cfr. pure
la sentenza del 22 agosto 2006 in re K., I 424/05, consid. 3.2.3; v. inoltre la
sentenza 12 ottobre 2006 in re S., U 75/03). Il reddito ipotetico da invalido
deve di conseguenza essere valutato sulla base della tabella TA1 dell'ISS,
concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato. Alla luce
di quanto precede non vi è (più) spazio alcuno per ammettere una riduzione dei
salari statistici, quale quella operata dai primi giudici, che tenga conto,
ispirandosi ai salari corrisposti in un vicino cantone, che l'assicurato vive
in una regione economicamente meno forte. Anche sotto questo aspetto non può
pertanto trovare conferma la valutazione del tasso d'invalidità compiuta dalla
Corte di prime cure.”.
Alla luce di questa
chiara giurisprudenza federale (cfr., sul tema, L. Grisanti, "Nuove regole
per la valutazione dell'invalidità" in RTiD II-2006, pag. 311 segg.),
il reddito da invalido per i nuovi casi dovrà essere d’ora in poi determinato
dal TCA in applicazione dei
valori nazionali (Tabella TA1) e non più regionali (Tabella TA13).
In merito a questo
cambiamento, il 23 aprile 2008 (STF 8C_399/2007 consid. 7) la nostra Massima
istanza ha affermato che "Nonostante le critiche rivolte a questa
prassi, il Tribunale federale non ravvisa impellente motivo per scostarsene
(STF U 463/06 del 20 novembre 2007 e I 418/06 del 24 settembre 2007)".
Recentemente, con
sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla
sentenza federale U 8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il
salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è
inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il
reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L.
Grisanti, art. cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag.
326-327) (…)”.
Nella citata sentenza
8C_399/2007 del 23 aprile 2008, al considerando 6.2 il TF ha però lasciato
aperta la questione a sapere se l'adeguamento vada ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente
sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta
una differenza del 10% (SVR 2004 UV Nr. 12 pag. 45 consid. 6.2; una differenza
dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).
13. Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurata nonostante
il danno alla salute in applicazione della giurisprudenza sviluppata nella
sentenza del 7 aprile 2008 (inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla
tabella TA1 2004 elaborata dall'Ufficio federale di statistica si osserva che il salario lordo mediamente
percepito in quell'anno dalle donne (e quindi anche dall'insorgente)
per un'attività leggera e ripetitiva (ossia il livello 4
di qualificazione) di 40 ore settimanali nel settore privato svizzero
(circa la rilevanza delle condizioni salariali nel settore
privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV Nr. 15 pag. 47
segg.) corrisponde ad un importo di Fr. 46'716.- (Fr.
3'893.- x 12 mesi).
Riportando questo dato
su 41,6 ore settimanali computabili nel 2004 e nel 2005 (cfr. per questo aspetto, STFA del 21 luglio 2003,
Fatti
I 203/03, consid. 4.4 e cfr. tabella B 9.2, pubblicata in:
La vie économique, 6-2008, pag. 90), il salario lordo medio ammonta a
Fr. 4'048,72 mensili (Fr. 3'893.- : 40 x 41,6) oppure
a Fr. 48'584.- per l'intero anno 2004, ritenuto che la quota di tredicesima
è già compresa (STFA del 18 febbraio 1999, U 274/98, pag. 5 consid. 3a).
Adattando questa somma all'evoluzione salariale (nel 2005: 1%, vedi in: La vie économique,
6-2008, tabella B 10.2, pag. 91), si ottiene per il 2005 un importo di Fr.
49'070.- (STF U 8/07 del 20 febbraio 2008).
La recente sentenza del 20 maggio 2008
(9C_293/2007) della nostra Massima istanza federale, ha stabilito che questo
Tribunale (con STCA del 16 aprile 2007, inc. n. 32.2006.92) ha erroneamente contrapposto
al reddito da invalida (ottenuto tenendo conto di una ridotta capacità [esigibilità
di un'attività adeguata: medicalmente del 50% e per limiti personali del 10%] di
svolgere attività semplici, leggere e poco qualificate come ad esempio quella
di ausiliaria delle pulizie, stiratrice, ausiliaria di lavanderia, custode
ecc.) un reddito senza invalidità a tempo pieno. Tale valutazione è
giuridicamente errata e contraria alla giurisprudenza sviluppata in applicazione
del metodo misto, secondo la quale per la valutazione dell'invalidità in ambito
lucrativo fanno stato i redditi da valido e da invalido determinati sulla base
temporale di un'attività lucrativa parziale (ipoteticamente) esercitata senza
danno alla salute (DTF 125 V 146 consid. 2b pag. 150; cfr. pure DTF 131 V 51 consid.
5.1.2 pag. 53 nonché le sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni I
708/06 del 23 novembre 2006, consid. 4.5, e I 599/05 del 6 febbraio 2006,
consid. 4.1). Determinante per l'accertamento del reddito senza invalidità non
è infatti quanto l'assicurato potrebbe ragionevolmente guadagnare in qualità di
persona esercitante un'attività lucrativa a tempo pieno, bensì quanto egli
ipoteticamente, secondo il grado della verosimiglianza preponderante,
guadagnerebbe senza danno alla salute (cfr. DTF 133 V 504 consid. 3.3 e Pra
1992 no. 224 pag. 877 consid. 4a).
Nella fattispecie l'assicurata, quale venditrice presso __________,
avrebbe guadagnato nel 2005 Fr. 30'803.- all'anno (cfr. consid. 10) per un'occupazione svolta al 70,73% del tempo (arrotondabile al 71%), ciò
che corrisponde ad un salario di Fr. 2'567.- al mese (Fr. 30'803.- : 12).
Per poter confrontare
questo dato con il reddito medio che si conseguirebbe in Svizzera per un'attività equivalente esercitata al 100%,
occorre quindi riportarlo sul tempo pieno lavorativo, per ottenere un salario
di Fr. 43'384.- (Fr. 30'803.- : 71 x 100).
Tale reddito si situa,
per ragioni estranee all'invalidità,
sotto la media dei salari svizzeri per un'attività equivalente
svolta al 100% nel 2005 da una donna (cioè Fr. 47'797.- all'anno rispettivamente Fr. 3'983.- al mese: cfr. Tabella TA1 punto 52
"commercio al dettaglio", livello di qualifica 4: Fr. 3'792.- x 12 mesi [importo già comprensivo
della tredicesima] = Fr. 45'504.- ma che, riportato su 41,6 ore/settimana per
un tempo di lavoro medio esigibile nel 2005 ed adeguato altresì all'aumento salariale avvenuto nel 2005, dà un
importo di Fr. 47'797.- ([Fr. 45'504.- : 40
x 41,6] + [Fr. 45'504.- : 40 x
41,6] x 1 : 100).
Più precisamente, il
salario che la ricorrente avrebbe percepito lavorando a tempo pieno presso il
summenzionato datore di lavoro è inferiore del 9,23% ([Fr. 47'797.-
– Fr. 43'384.-] x 100 : Fr. 47'797.-) a quello statistico
svizzero di quel preciso settore professionale (cfr. citata STF U 8/07).
Sono perciò realizzati
i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalida che
la ricorrente avrebbe potuto realizzare nel 2005 lavorando a tempo pieno in un'altra attività confacente al suo stato di
salute, in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U 8/07 del
20 febbraio 2008 menzionata al considerando precedente.
Visto quanto precede,
il reddito statistico da considerare ammonta pertanto a Fr. 44'541.- (Fr.
49'070.- - [Fr. 49'070.- x 9,23 : 100]).
In ossequio alla
giurisprudenza federale, occorre in seguito esaminare le circostanze specifiche
del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di
servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr.
DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale
del salario statistico medio.
Infatti, come visto,
Considerandi
la questione a sapere se e in quale misura i salari fondati su dati statistici
debbano essere ridotti, dipende dall'insieme delle circostanze personali e
professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,
età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione),
criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente (DTF 126 V
80.
consid. 5b/bb).
Il TFA ha precisato,
al riguardo, che se del caso occorre procedere ad una riduzione percentuale del
salario statistico medio. La riduzione massima globale consentita ammonta al
25% del salario statistico, percentuale che consente di tener conto delle varie
particolarità che possono influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido
motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione
(DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Nella presente
evenienza, l'UAI ha applicato
una riduzione del 5% per attività leggere. Alla luce della giurisprudenza sopra
citata, vista l'età della
ricorrente (nata nel 1952), la sua nazionalità, la scolarità e la possibilità
di svolgere un'attività confacente
al suo stato di salute nella misura del 60%, il TCA non vede alcun motivo per sostituire il proprio apprezzamento a
quello dell'Amministrazione
nell'applicazione della
riduzione concessa, che si trova del resto entro i limiti riconosciuti dalla
giurisprudenza.
Partendo quindi da un
salario da invalida rivalutato di Fr. 44'541.- e ritenuta un'esigibilità
del 60% in altre attività (cfr. consid. 9), ammettendo una riduzione del 5% per
circostanze personali, nell'anno 2005 il reddito ipotetico da invalida
della ricorrente risulta di conseguenza assommare a Fr. 24'498.- ([Fr. 44'541.- x 60 : 100] - [Fr. 44'541.- x 5 : 100]).
Confrontando
ora questo dato con l'ammontare di Fr. 30'803.- corrispondente al reddito che l'assicurata
avrebbe conseguito da valida nell'anno 2005 continuando a
lavorare al 71%, emerge un'incapacità al guadagno pari al 20,47 ([Fr. 30'803.- - Fr. 24'498.-] : Fr. 30'803.- x 100) che deve essere arrotondata al 20% (DTF
130.
V 121).
Anche se si volesse
applicare, per pura ipotesi di lavoro, una riduzione personale del 10% a fronte
di un'esigibilità sempre del 60%,
il grado d'invalidità si
assesterebbe al 27,70%, quindi al 28% (Fr. 30'803.- - {[Fr. 44'541.- x 60 : 100] - [Fr. 44'541.- x 10 : 100]} : Fr. 30'803.- x
100).
14.
Non
va infine dimenticato che la ricorrente lavorava per il 71% del suo tempo come
venditrice, mentre per il restante 29% era casalinga. Di conseguenza, oltre
alla chiarezza fatta dal perito in ambito medico, si aggiunge pure l'affidabilità dell'inchiesta economica esperita il 19 febbraio 2007 (doc. AI 44), i cui
risultati non sono d'altronde mai
stati messi in discussione dalla ricorrente. Nella sua valutazione, l'assistente sociale ha stabilito nel 21% il
grado d'invalidità dell'assicurata nell'occuparsi dell'economia
domestica.
In queste circostanze,
siccome occorre adottare il metodo misto per individuare il grado d'invalidità globale dell'insorgente, ritenute le quote parti tra
attività salariata (71%) e mansioni casalinghe (29%) accertate nel presente
giudizio, il grado d'invalidità
globale va fissato al 20,29% (71 x 20% + 29 x 21%), e meglio al 20%,
ciò che non dà diritto alla ricorrente ad una rendita d'invalidità.
Anche tenendo conto,
nella migliore delle ipotesi, di un grado d'invalidità per problemi reumatologici del 28% anziché del 20%, l'invalidità globale (come salariata e
casalinga) si assesta al 26% (71 x 28% + 29 x 21%), con conseguente rifiuto del
diritto ad una rendita AI anche in questa evenienza.
15.
Alla luce di tutto quanto esposto, visto che l'assicurata presenta un tasso di
invalidità globale del 20%, questo Tribunale non può che confermare il rifiuto al diritto ad
una rendita d'invalidità stabilito
dall'Amministrazione con la
decisione del 23 maggio 2007 in funzione dell'art. 28 cpv. 1 LAI. Il ricorso va dunque respinto.
Al riguardo è comunque
utile rilevare che il potere cognitivo del TCA è limitato alla
valutazione della legalità della decisione deferitale sulla base dei fatti
intervenuti fino al momento in cui essa è stata emanata (DTF 121 V 366; U 29/04
dell’8 novembre 2005).
Un eventuale
aggravamento dello stato di salute dell'assicurato intervenuto in epoca posteriore alla decisione impugnata
può, se del caso, giustificare una nuova domanda (STFA I 816/02 del 4 maggio
2004; STF I 560/05 del 31 gennaio 2007).
16.
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la
procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI
dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese; l’entità
delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1’000.- in funzione delle spese
di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della
vertenza, le spese per complessivi Fr. 200.- sono poste a carico della
ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le
spese di Fr. 200.- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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