Lexipedia

Decisione

32.2007.219

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

21 luglio 2008Italiano39 min

Source ti.ch

Fatti

I 203/03, consid. 4.4 e cfr. tabella B 9.2, pubblicata in:

La vie économique, 6-2008, pag. 90), il salario lordo medio ammonta a

Fr. 4'048,72 mensili (Fr. 3'893.- : 40 x 41,6) oppure

a Fr. 48'584.- per l'intero anno 2004, ritenuto che la quota di tredicesima

è già compresa (STFA del 18 febbraio 1999, U 274/98, pag. 5 consid. 3a).

Adattando questa somma all'evoluzione salariale (nel 2005: 1%, vedi in: La vie économique,

6-2008, tabella B 10.2, pag. 91), si ottiene per il 2005 un importo di Fr.

49'070.- (STF U 8/07 del 20 febbraio 2008).

La recente sentenza del 20 maggio 2008

(9C_293/2007) della nostra Massima istanza federale, ha stabilito che questo

Tribunale (con STCA del 16 aprile 2007, inc. n. 32.2006.92) ha erroneamente contrapposto

al reddito da invalida (ottenuto tenendo conto di una ridotta capacità [esigibilità

di un'attività adeguata: medicalmente del 50% e per limiti personali del 10%] di

svolgere attività semplici, leggere e poco qualificate come ad esempio quella

di ausiliaria delle pulizie, stiratrice, ausiliaria di lavanderia, custode

ecc.) un reddito senza invalidità a tempo pieno. Tale valutazione è

giuridicamente errata e contraria alla giurisprudenza sviluppata in applicazione

del metodo misto, secondo la quale per la valutazione dell'invalidità in ambito

lucrativo fanno stato i redditi da valido e da invalido determinati sulla base

temporale di un'attività lucrativa parziale (ipoteticamente) esercitata senza

danno alla salute (DTF 125 V 146 consid. 2b pag. 150; cfr. pure DTF 131 V 51 consid.

5.1.2 pag. 53 nonché le sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni I

708/06 del 23 novembre 2006, consid. 4.5, e I 599/05 del 6 febbraio 2006,

consid. 4.1). Determinante per l'accertamento del reddito senza invalidità non

è infatti quanto l'assicurato potrebbe ragionevolmente guadagnare in qualità di

persona esercitante un'attività lucrativa a tempo pieno, bensì quanto egli

ipoteticamente, secondo il grado della verosimiglianza preponderante,

guadagnerebbe senza danno alla salute (cfr. DTF 133 V 504 consid. 3.3 e Pra

1992 no. 224 pag. 877 consid. 4a).

Nella fattispecie l'assicurata, quale venditrice presso __________,

avrebbe guadagnato nel 2005 Fr. 30'803.- all'anno (cfr. consid. 10) per un'occupazione svolta al 70,73% del tempo (arrotondabile al 71%), ciò

che corrisponde ad un salario di Fr. 2'567.- al mese (Fr. 30'803.- : 12).

Per poter confrontare

questo dato con il reddito medio che si conseguirebbe in Svizzera per un'attività equivalente esercitata al 100%,

occorre quindi riportarlo sul tempo pieno lavorativo, per ottenere un salario

di Fr. 43'384.- (Fr. 30'803.- : 71 x 100).

Tale reddito si situa,

per ragioni estranee all'invalidità,

sotto la media dei salari svizzeri per un'attività equivalente

svolta al 100% nel 2005 da una donna (cioè Fr. 47'797.- all'anno rispettivamente Fr. 3'983.- al mese: cfr. Tabella TA1 punto 52

"commercio al dettaglio", livello di qualifica 4: Fr. 3'792.- x 12 mesi [importo già comprensivo

della tredicesima] = Fr. 45'504.- ma che, riportato su 41,6 ore/settimana per

un tempo di lavoro medio esigibile nel 2005 ed adeguato altresì all'aumento salariale avvenuto nel 2005, dà un

importo di Fr. 47'797.- ([Fr. 45'504.- : 40

x 41,6] + [Fr. 45'504.- : 40 x

41,6] x 1 : 100).

Più precisamente, il

salario che la ricorrente avrebbe percepito lavorando a tempo pieno presso il

summenzionato datore di lavoro è inferiore del 9,23% ([Fr. 47'797.-

– Fr. 43'384.-] x 100 : Fr. 47'797.-) a quello statistico

svizzero di quel preciso settore professionale (cfr. citata STF U 8/07).

Sono perciò realizzati

i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalida che

la ricorrente avrebbe potuto realizzare nel 2005 lavorando a tempo pieno in un'altra attività confacente al suo stato di

salute, in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U 8/07 del

20 febbraio 2008 menzionata al considerando precedente.

Visto quanto precede,

il reddito statistico da considerare ammonta pertanto a Fr. 44'541.- (Fr.

49'070.- - [Fr. 49'070.- x 9,23 : 100]).

In ossequio alla

giurisprudenza federale, occorre in seguito esaminare le circostanze specifiche

del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di

servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr.

DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale

del salario statistico medio.

Infatti, come visto,

Considerandi

la questione a sapere se e in quale misura i salari fondati su dati statistici

debbano essere ridotti, dipende dall'insieme delle circostanze personali e

professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione),

criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente (DTF 126 V

80.

consid. 5b/bb).

Il TFA ha precisato,

al riguardo, che se del caso occorre procedere ad una riduzione percentuale del

salario statistico medio. La riduzione massima globale consentita ammonta al

25% del salario statistico, percentuale che consente di tener conto delle varie

particolarità che possono influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione

(DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Nella presente

evenienza, l'UAI ha applicato

una riduzione del 5% per attività leggere. Alla luce della giurisprudenza sopra

citata, vista l'età della

ricorrente (nata nel 1952), la sua nazionalità, la scolarità e la possibilità

di svolgere un'attività confacente

al suo stato di salute nella misura del 60%, il TCA non vede alcun motivo per sostituire il proprio apprezzamento a

quello dell'Amministrazione

nell'applicazione della

riduzione concessa, che si trova del resto entro i limiti riconosciuti dalla

giurisprudenza.

Partendo quindi da un

salario da invalida rivalutato di Fr. 44'541.- e ritenuta un'esigibilità

del 60% in altre attività (cfr. consid. 9), ammettendo una riduzione del 5% per

circostanze personali, nell'anno 2005 il reddito ipotetico da invalida

della ricorrente risulta di conseguenza assommare a Fr. 24'498.- ([Fr. 44'541.- x 60 : 100] - [Fr. 44'541.- x 5 : 100]).

Confrontando

ora questo dato con l'ammontare di Fr. 30'803.- corrispondente al reddito che l'assicurata

avrebbe conseguito da valida nell'anno 2005 continuando a

lavorare al 71%, emerge un'incapacità al guadagno pari al 20,47 ([Fr. 30'803.- - Fr. 24'498.-] : Fr. 30'803.- x 100) che deve essere arrotondata al 20% (DTF

130.

V 121).

Anche se si volesse

applicare, per pura ipotesi di lavoro, una riduzione personale del 10% a fronte

di un'esigibilità sempre del 60%,

il grado d'invalidità si

assesterebbe al 27,70%, quindi al 28% (Fr. 30'803.- - {[Fr. 44'541.- x 60 : 100] - [Fr. 44'541.- x 10 : 100]} : Fr. 30'803.- x

100).

14.

Non

va infine dimenticato che la ricorrente lavorava per il 71% del suo tempo come

venditrice, mentre per il restante 29% era casalinga. Di conseguenza, oltre

alla chiarezza fatta dal perito in ambito medico, si aggiunge pure l'affidabilità dell'inchiesta economica esperita il 19 febbraio 2007 (doc. AI 44), i cui

risultati non sono d'altronde mai

stati messi in discussione dalla ricorrente. Nella sua valutazione, l'assistente sociale ha stabilito nel 21% il

grado d'invalidità dell'assicurata nell'occuparsi dell'economia

domestica.

In queste circostanze,

siccome occorre adottare il metodo misto per individuare il grado d'invalidità globale dell'insorgente, ritenute le quote parti tra

attività salariata (71%) e mansioni casalinghe (29%) accertate nel presente

giudizio, il grado d'invalidità

globale va fissato al 20,29% (71 x 20% + 29 x 21%), e meglio al 20%,

ciò che non dà diritto alla ricorrente ad una rendita d'invalidità.

Anche tenendo conto,

nella migliore delle ipotesi, di un grado d'invalidità per problemi reumatologici del 28% anziché del 20%, l'invalidità globale (come salariata e

casalinga) si assesta al 26% (71 x 28% + 29 x 21%), con conseguente rifiuto del

diritto ad una rendita AI anche in questa evenienza.

15.

Alla luce di tutto quanto esposto, visto che l'assicurata presenta un tasso di

invalidità globale del 20%, questo Tribunale non può che confermare il rifiuto al diritto ad

una rendita d'invalidità stabilito

dall'Amministrazione con la

decisione del 23 maggio 2007 in funzione dell'art. 28 cpv. 1 LAI. Il ricorso va dunque respinto.

Al riguardo è comunque

utile rilevare che il potere cognitivo del TCA è limitato alla

valutazione della legalità della decisione deferitale sulla base dei fatti

intervenuti fino al momento in cui essa è stata emanata (DTF 121 V 366; U 29/04

dell’8 novembre 2005).

Un eventuale

aggravamento dello stato di salute dell'assicurato intervenuto in epoca posteriore alla decisione impugnata

può, se del caso, giustificare una nuova domanda (STFA I 816/02 del 4 maggio

2004; STF I 560/05 del 31 gennaio 2007).

16.

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la

procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI

dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese; l’entità

delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1’000.- in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della

vertenza, le spese per complessivi Fr. 200.- sono poste a carico della

ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le

spese di Fr. 200.- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster