32.2007.220
UAI ha a giusta ragione rifiutato all'assicurato il diritto a prestazioni, visto che egli è ancora abile al lavoro al 100% in attività leggere adeguate e che dal raffronto dei redditi emerge un grado
6 ottobre 2008Italiano70 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
32.2007.220
Data decisione, Autorità:
06.10.2008, TCA
Titolo:
UAI ha a giusta ragione rifiutato all'assicurato il diritto a prestazioni, visto che egli è ancora abile al lavoro al 100% in attività leggere adeguate e che dal raffronto dei redditi emerge un grado di invalidità inferiore al 40%
GRADO DI INVALIDITÀ
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 69 cpv. 1bis LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.220
cr/sc
Lugano
6 ottobre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 14 giugno 2007 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 21 maggio 2007 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nato
nel __________, di professione idraulico ma poi, al termine di una riqualifica
professionale - a carico dell’Assicurazione militare, come impiegato d’ufficio
– attivo in qualità di impiegato spedizioniere, in data 4 agosto 2006 ha presentato una domanda volta
all’ottenimento di prestazioni AI per adulti, essendo affetto da “lussazione
della spalla destra, con ripercussioni al gomito destro” (doc. 4/1-8). Tali
patologie erano derivate da un infortunio avvenuto nel 1987, durante
un’attività di __________, assicurata dall’Assicurazione militare, che aveva
provveduto a corrispondere le prestazioni del caso (cfr. inc. AMF).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione del 21 maggio 2007
l’Ufficio AI – constatata l’assenza di affezioni invalidanti
extra-infortunistiche, motivo per il quale non vi è motivo per distanziarsi
dalle valutazioni effettuate dall’Assicurazione militare, in base alle quali
l’assicurato può svolgere al 100% attività leggere adeguate, rispettose dei
suoi limiti funzionali, come ad esempio quella di impiegato di ufficio – ha respinto
la domanda di prestazioni, in quanto l’assicurato presenta un grado di
invalidità inferiore al 40% e quindi insufficiente per ottenere il diritto a
prestazioni (doc. 32/1-3).
1.2. Contro
la succitata decisione amministrativa l’assicurato, rappresentato dall’RA 1, ha
inoltrato un ricorso al TCA chiedendo il riconoscimento di almeno una mezza
rendita di invalidità (I).
Sostanzialmente
l’assicurato ha contestato il fatto che non vi siano affezioni invalidanti
extra-infortunistiche, producendo copia di un certificato medico del dr. __________,
spec. FMH in psichiatria e psicoterapia.
L’assicurato
ha inoltre criticato la decisione dell’UAI, che lo ha ritenuto pienamente abile
al lavoro in attività leggere adeguate, allegando al riguardo copia del referto
del 12 giugno 2007 del dr. __________, il quale ha attestato un grado di
abilità al lavoro del 50%.
Infine,
l’assicurato ha osservato di svolgere un’attività lavorativa che gli permette
di conseguire un reddito di fr. 2'500 mensili: dal confronto dei redditi,
risulterebbe quindi un grado di invalidità del 50%, che darebbe diritto ad una
mezza rendita di invalidità (I).
1.3. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI, dopo avere indicato che la documentazione
medica prodotta dall’assicurato non apporta elementi nuovi, in grado di
incidere sulla valutazione del grado di invalidità dell’interessato, ha
postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto (VI).
1.4. Pendente
causa il TCA - constatato che l’amministrazione ha effettuato il confronto dei
redditi prendendo in considerazione, quale reddito da valido, il salario
percepito dall’interessato nell’attività di impiegato della logistica, nella
quale egli è stato riformato - ha chiesto all’UAI di effettuare un nuovo
confronto dei redditi considerando, quale reddito da valido, quanto
l’assicurato avrebbe potuto conseguire nella sua originaria professione di
installatore di impianti sanitari (VIII).
L’amministrazione ha risposto in data 12 agosto
2008 (IX).
Il doc.
VIII e il doc. IX sono stati trasmessi all’assicurato (X), per una sua presa di
posizione.
In data 5
settembre 2008 il rappresentante dell’assicurato ha chiesto al TCA una proroga
del termine per presentare osservazioni scritte (XI), al fine di acquisire
nuova documentazione medica. Il TCA ha concesso all’interessato la proroga
richiesta, con scadenza fissata al 22 settembre 2008 (XII).
Nonostante
tale proroga, l’assicurato non ha provveduto a trasmettere al Tribunale alcuno
scritto.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU
2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono
determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la
fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid.
1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è
realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione
della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati
in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’amministrazione era legittimata oppure no a negare
all’assicurato il diritto a una rendita di invalidità.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo
la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique
de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta
perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse
divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili
in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V
30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la
giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.4. Per quanto
riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b, I 148/98; Locher,
Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,
possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono
essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le
anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno
stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico
dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno
cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di
quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid.
3b)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le
psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische
Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi
(STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella
causa S. F., I 148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito
che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in
particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata
sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto
scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del
Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4).
(…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.5. Nel caso in
esame, l’assicurato, allora attivo come idraulico, è rimasto vittima di un
infortunio in data 2 novembre 1987, allorquando, durante una partita di calcio
nell’ambito di un’attività __________, si è procurato una lussazione della
spalla destra.
In data 9
maggio 1990 è stata eseguita “un’operazione secondo Putti-Platt e raffia del
subscapularis, osteotomia derotativa omero destro di 30°”; in seguito, il 23
gennaio 1991, è stato asportato il materiale di osteosintesi a livello
dell’omero destro prossimale; il 20 maggio 1992 l’assicurato ha poi subito un
intervento di anteposizione del nervo ulnare destro (cfr. doc. 2-279 inc. AMF).
Non
essendo più possibile per l’assicurato svolgere lavori pesanti, quale la sua
attività di idraulico, l’Assicurazione Militare (che assicurava le attività di __________)
ha assunto i costi di una riformazione professionale quale impiegato di
ufficio.
Dal 1°
novembre 2000 l’assicurato ha quindi iniziato un’attività di impiegato
spedizioniere presso la ditta __________ di __________ (doc. 2-160 inc. AMF).
In
seguito, il 20 novembre 2002, l’assicurato è stato sottoposto ad un secondo
intervento al nervo ulnare al gomito destro eseguito dal dr. __________. Dopo
tale intervento, l’assicurato è stato inabile al lavoro al 100% dal 19 novembre
2002, poi al 50% dal 13 gennaio 2003 e, infine, nuovamente abile al lavoro al
100% a partire dal 17 febbraio 2003 (doc. 2-104 inc. AMF).
In data
24 marzo 2004 l’assicurato è stato rivisto dal dr. __________ per una
riacutizzazione dei dolori al braccio destro, dovuta ad un sovraccarico sul
luogo di lavoro (l’assicurato doveva occuparsi anche del magazzino), a causa
dello svolgimento di attività più pesanti, come ad esempio impacchettare, che
egli ha dovuto compiere vista l’assenza di colleghi. Il dr. __________, in data
5 luglio 2004, ha ribadito che
l’assicurato non può svolgere attività pesanti, come ad esempio quella di
impacchettare (cfr. doc. 2-105 inc. AMF).
L’assicurato
è quindi stato inabile al lavoro al 100% dal 16 agosto 2004 e poi al 50% dal 4
ottobre 2004, come indicato dal dr. __________ dell’Ufficio federale
dell’assicurazione militare (doc. 2-111 inc. AMF).
Durante
una visita del 29 novembre 2004, il dr. __________, spec. FMH in neurologia, ha
riscontrato l’esistenza di una neuropatia ulnare irritativa legata a una
epicondilite mediale peggiorata dall’inizio dell’anno in relazione ad un certo
sovraccarico lavorativo, consigliando la prosecuzione di misure conservative e sottolineando
che l’assicurato deve evitare di svolgere lavori manuali pesanti o ripetitivi
(doc. 2-93 inc. AMF).
Nella
nota del 3 gennaio 2005 il dr. __________ ha quindi considerato l’assicurato
inabile al lavoro al 50% fino alla fine di febbraio 2005, dopodichè sarebbe
stata necessaria una nuova valutazione del decorso (doc. 2-88 inc. AMF). Nel
frattempo, l’interessato è stato licenziato dalla ditta __________, a decorrere
dal 31 gennaio 2005 (doc. 2-86 inc. AMF).
In
occasione della visita medica dell’8 aprile 2005 per conto dell’AM, il dr. __________
ha ritenuto l’assicurato ancora inabile al lavoro al 50% fino alla fine di
maggio 2005, ma poi pienamente abile al lavoro in attività leggere adeguate,
rispettose dei suoi limiti funzionali, come ad esempio nell’attività di
impiegato di commercio (doc. 2-58 inc. AMF).
In una
successiva nota del 25 ottobre 2005, il dr. __________ ha ribadito che
l’assicurato è pienamente abile al lavoro in attività leggere adeguate,
nonostante il medico curante, dr. __________, continui ad attestare
un’inabilità lavorativa del 50% (doc. 2-20 inc. AMF).
L’Ufficio
AI, ricevuta la richiesta di prestazioni da parte dell’assicurato, ha chiesto
al medico curante dell’interessato, dr. __________, di compilare l’usuale
rapporto medico. Nel rapporto del 26 ottobre 2006 il dr. __________, poste le
diagnosi di “stato dopo anteposizione del nervo ulnare destro il 20 maggio
1992; stato dopo Putti-Platt e raffia del muscolo subscapolaris e osteotomia
derotativa dell’omero destro di 30° il 9 maggio 1990; asportazione del materiale
di osteosintesi il 23 gennaio 1991; stato da esaurimento nervoso con disturbi
del sonno e tic nervosi”, ha considerato l’assicurato inabile al lavoro al 50%
dal 27 ottobre 2004 (doc. 15/1-3). Il dr. __________ ha rilevato che
l’assicurato ha trovato lavoro, al 50%, come funzionario presso lo __________
(POT dal 18 settembre 2006 al 31 marzo 2007, cfr. doc. 16-1). Il dr. __________
ha valutato che “sicuramente la capacità lavorativa è ridotta e penso che
sia nell’ambito del 50%. Un lavoro leggero può eseguirlo tutto il giorno senza
però fare lavori pesanti o lavori ripetitivi con il braccio destro” (doc.
15-2). Il curante ha aggiunto che “con un lavoro ideale si potrebbe
addirittura aumentare la capacità lavorativa” (doc. 15-3).
Nelle sue
annotazioni del 14 febbraio 2007, il dr. __________ del SMR, spec. FMH in
medicina interna (sul diritto per gli assicurati di conoscere la
specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), ha osservato:
"
Non vi sono patologie extra-infortunistiche di
tipo invalidante e durature in base agli atti dell’AM. La patologia ansiosa con
disturbi del sonno è secondo gli atti in ripresa (vedi certificato medico MC
dr. __________ del 30 marzo 2005 ed inoltre non vi sono terapie ambulatoriali
regolari da parte psichiatrica di sostegno).
Ricordo che vi è visita in sede dell’AM che ben
riassume in data 8 aprile 2005 il caso da parte del dr. __________.
Propongo pertanto di giustificare per attività
leggere ed adeguate ergonomicamente una piena abilità lavorativa come dal
medico curante del 30 marzo 2005.” (Doc. 20-1)
2.6. In sede
ricorsuale l’assicurato ha contestato la decisione di rifiuto di prestazioni,
producendo due nuovi certificati medici e meglio:
-
certificato medico del 12 giugno 2007 del dr. __________,
del seguente tenore:
" Il
paziente a margine è in mia cura dal 1990 per:
- stato
dopo anteposizione del nervo ulnare dx in data 20.05.1992;
- stato
dopo Putti-Platt e raffia del muscolo sub-scapolaris e osteotomia derotativa
dell'omero dx di 30° in data 09.05.1990;
- asportazione del
materiale di osteostintesi in data 23.01.1991.
In seguito il
paziente ha lavorato in diversi posti ad esempio in albergo e poi presso la
Ditta __________ dove però ha dovuto effettuare dei lavori troppo pesanti a
causa dell'assenza per vacanze degli altri dipendenti e questo ha portato ad un
notevole peggioramento della situazione clinica.
Il paziente è rimasto
bloccato in maniera dolorosa per via degli sforzi eccessivi procurando altri
disturbi del tipo un tic e disturbi del sonno ed ha dovuto cominciare
l'assunzione di Normison e Tranxilium.
All'ultimo controllo
del 1° giugno 2007 il paziente andava discretamente bene. Per quanto concerne
il braccio des. la situazione è invariata. Presenza del tic notevole.
Il paziente
attualmente lavora al 50% tutto il giorno ricevendo mezzo salario. Considerando
le conseguenze riportate dall'infortunio sarà difficile aumentare la capacità
lavorativa, soprattutto perchè lavorare più ore al computer non sarà possibile.
Valutazione:
Secondo me esiste una
incapacità lavorativa del 50% e considerando anche il salario annuale del
paziente talmente ridotto in confronto a quanto avrebbe guadagnato senza aver
avuto l'infortunio, penso che questa sia una situazione dove l'invalidità debba
rispondere." (Doc. A2)
-
certificato medico del 19 giugno 2007 del dr. __________,
spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, il quale ha attestato di seguire
regolarmente l’assicurato dal 2 novembre 2006 presso il suo studio medico (doc.
A6).
2.7. Quanto alla
valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal
paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),
che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del
perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,
ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF
125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997
pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna
1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata
nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al
principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per
quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il
giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,
il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro
conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
Fatti
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR
2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la
Corte federale ha ribadito che ai
rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti
circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie
fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli
organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI
2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una
decisione del 24 agosto 2006 concernente
un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha
evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità,
sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non
è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In
quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2 L'on ne saurait certes
mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre
d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que
l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS
sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;
toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre
médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire
de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et
des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i
rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
Infine, va ricordato che se vi
sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che,
affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia
ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (cfr. D. Cattaneo,
“La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni
sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.
628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in
particolare la DTF 127 V 294;
D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie
Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg.
(249-254).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,
inc. 32.1999.124).
2.8. Nella concreta
fattispecie, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute del
ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione della
decisione qui impugnata, questo Tribunale, dopo attenta analisi della
documentazione medica agli atti, deve concludere che non vi è motivo per
distanziarsi dalla valutazione del SMR, sulla quale si fonda la decisione di
rifiuto delle prestazioni.
Il dr. __________
del SMR ha infatti ritenuto l’assicurato, in base alla valutazione medica
eseguita dal dr. __________ per conto dell’Assicurazione Militare e tenuto
conto del fatto che non vi sono patologie extra-infortunistiche invalidanti, totalmente
abile al lavoro in attività leggere adeguate (doc. 20-1).
Il TCA
concorda con queste valutazioni del SMR.
Come
emerge dal referto della visita dell’8 aprile 2005 del dr. __________, redatto
per conto dell’AM, l’assicurato, affetto da “stato dopo lussazioni recidivanti
della spalla destra (__________ 1986, 1987 e 1989), con stato dopo osteotomia
derotativa sottocapitale dell’omero destro ed operazione secondo Putti-Platt
alla spalla destra (9 maggio 1990); stato dopo AMO e revisione della cicatrice
il 23 gennaio 1991; stato dopo lesione della cuffia dei rotatori della spalla
destra; stato dopo anteposizione del nervo ulnare destro per neuropatia
dell’ulnare al gomito destro (20 maggio 1992); stato dopo neurolisi del nervo
ulnare al gomito destro ed anteposizione ulnare volare profonda (20 novembre
2002)”, va considerato abile al lavoro al 100% in attività leggere adeguate a
partire dal mese di giugno 2005. Il dr. __________ ha infatti osservato:
"
(...)
VALUTAZIONE E CONCLUSIONI
Si conferma la diagnosi di cui all'introduzione.
Il signor RI 1 ha quindi beneficiato del ciclo di
fisioterapia (il 1° del 2005 si è concluso circa 3 settimane fa); l'inabilità
lavorativa del 50% è tuttora giustificata e fino alla fine di maggio 2005, dopo
non lo sarà più.
Il signor RI 1 è infatti ora disoccupato, non
lavora più al momento e nell'attività precedente, dove era costretto a
sollevare pesi anche fino a 20 kg (pacchi di imballaggio della ditta) e sollevare le braccia (specie
il destro, essendo l'arto dominante) sopra l'orizzontale delle spalle, vi erano
delle limitazioni, come già discusso nei documenti 388 e 398.
Ora, anche da quanto scrive il suo medico curante
dr. med. __________ nel suo rapporto del 30 marzo 2005, il signor RI 1 "all'ultimo
controllo del 22 febbraio 2005, accusava ancora dolori al braccio dx e alla
mano come ancora i disturbi del sonno già menzionati.
Attualmente a mio parere è abile al 50% rispettivamente
nell'ambito della rendita dell'Assicurazione militare.
Se trovasse lavoro come impiegato di commercio
a mio avviso potrebbe lavorare tutto il giorno dato che questo vale come lavoro
leggero. Tra l'altro ha già lavorato diversi anni in un albergo a tempo pieno.
Importante è di non fargli eseguire dei lavori
pesanti come per esempio portare pesi o altri lavori pesanti in cui deve usare
il braccio dx" (doc. non ancora classificato).
Ora, su tale punto dell'attività lavorativa, ho
già preso posizione il 3 gennaio 2005 e quindi ho fatto presente al signor RI 1
che occorrerebbe annunciarsi all'ufficio del lavoro come abile al 100%
per la ricerca di un posto di lavoro di impiegato di commercio (attività
dove ha già un diploma di formazione).
L'inabilità lavorativa al 50% a mio parere è giustificata
fino alla fine di maggio 2005: al signor RI 1 ho detto che può usufruire di un
2° ciclo di fisioterapia, se il medico curante lo riterrà opportuno, poi nulla
di ciò, visto che dal 31 gennaio 2005 è a riposo e quindi i suoi disturbi
dovrebbero teoricamente essere ridotti, non adoperando più in lavori pesanti -
come prima - il braccio e la mano dx, se non al PC, lavoro certamente non
pesante!
L'ultimo ciclo di fisioterapia prescritto dal dr.
med. __________ il 20 dicembre 2004 (5° del 2004) ma iniziato in effetti solo
nel 2005 è da considerare quale 1° del 2005, inoltre il dr. med. __________ ha
inviato il 30 marzo 2005 un rapporto dettagliato che illustra i disturbi attuali
del paziente e quindi giustifica, a mio parere, tale ciclo di fisioterapia;
ricordo che il signor RI 1 ha lavorato nella ditta __________ fino al 31
gennaio 2005, nella nota attività, già ampiamente esaminata nel doc. 388.
Relativamente ai farmaci ipnotici, NormisonÒ e TranxiliumÒ ribadisco che
sono dei sonniferi / tranquillanti, indicati per l'insonnia: ho detto al signor
RI 1 che sarebbe più corretto - se ha dolori al braccio la sera, prima di
addormentarsi - assumere un antinfiammatorio tipo FANS (Voltaren o un Cox-2,
tipo Bextra, o altro Cox-2 in
commercio, ovvero del paracetamolo), invece semplicemente di un sonnifero, che
non è medicalmente indicato per l'affezione AM.
Copia della presente mia presa di posizione è da
inviare al medico curante per sua conoscenza e visione." (Doc. 2-58+59,
inc. AMF)
Il dr. __________
ha poi ribadito che l’assicurato è da considerare abile al lavoro al 100% in
attività leggere adeguate nel suo rapporto medico del 25 ottobre 2005 (doc.
2-20 inc. AMF).
Il TCA
non ha motivo per scostarsi da questa valutazione del medico dell’AM.
Del resto,
lo stesso medico curante, dr. __________, nel suo rapporto medico per l’AI del
26 ottobre 2006, dopo avere ritenuto l’interessato abile al lavoro al 50%, ha
espressamente indicato che “un lavoro leggero può eseguirlo tutto il giorno
senza però fare lavori pesanti o lavori ripetitivi per il braccio destro”
(doc. 15-2), aggiungendo che sono esigibili attività come quelle di contabile,
lavori d’ufficio, lavoro col computer, altri lavori leggeri, nelle quali
l’assicurato presenta un rendimento ridotto dato da “alcune volte assenze
per fisioterapia” (doc. 15-3). Di tutta evidenza una tale motivazione non
può essere considerata come una diminuzione della capacità lavorativa
dell’assicurato in attività adeguate.
La
valutazione del medico SMR relativa alla piena capacità lavorativa
dell’assicurato in attività adeguate non può essere contraddetta dal
certificato medico del 12 giugno 2007 del dr. __________, il quale ha attestato
che “secondo me esiste un’incapacità lavorativa del 50% e considerando anche
il salario annuale del paziente talmente ridotto in confronto a quanto avrebbe
guadagnato senza avere avuto l’infortunio, penso che questa sia una situazione
dove l’invalidità debba rispondere” (doc. A2).
Va
infatti rilevato che, come indicato dall’UAI in sede di risposta di causa, nel
certificato del 12 giugno 2007, il curante ha ribadito diagnosi già note,
relative ad interventi avvenuti nel 1990-1992, che sono già state accuratamente
valutate nella procedura assicurativa militare dal dr. __________. Il medico
dell’AM, nonostante il dr. __________ continuasse ad attestare un grado di
abilità lavorativa del 50%, ha a più riprese rilevato che una diminuzione della
capacità lavorativa dopo il 31 maggio 2005 non fosse più giustificata e che
l’assicurato fosse da considerare pienamente abile al lavoro in attività
leggere adeguate (cfr. doc. 2-20, 2-55 inc. AMF).
Nel suo
certificato del 12 giugno 2007 il dr. __________ non ha fatto valere un
peggioramento dello stato di salute dell’interessato, ma al contrario ha
sottolineato che, all’ultimo controllo del 1° giugno 2007, “il paziente
andava discretamente bene” e che “per quanto concerne il braccio destro
la situazione è invariata” (doc. A2). Il curante ha poi indicato che
l’assicurato è attualmente impiegato al 50% e che tale capacità lavorativa non
potrà essere aumentata in futuro considerando le conseguenze riportate
dall’infortunio, “soprattutto perché lavorare più ore al computer non sarà
possibile” (doc. A2). Il dr. __________ non ha tuttavia esposto i motivi
che renderebbero impossibile un aumento della capacità lavorativa.
Non
avendo quindi il dr. __________ fatto valere un peggioramento dello stato di
salute dell’assicurato, rispetto a quanto valutato dal medico
dell’assicurazione militare, il TCA ritiene di non doversi discostare dalla
valutazione del medico SMR, che riprende in sostanza l’apprezzamento del dr. __________.
Quanto
alla presenza di presunte affezioni psichiche, nella documentazione agli atti e
in particolare dall’incarto dell’Assicurazione Militare emerge che l’assicurato,
in occasione della visita del 28 settembre 2004 presso il dr. __________, ha
accennato alla presenza di disturbi psichici riacutizzatisi durante l’estate,
con peggioramento dei suoi tic nervosi, insonnia, inappetenza e agitazione,
dovuti al sovraccarico lavorativo subito sul posto di lavoro, dove ha dovuto
svolgere mansioni anche pesanti e non indicate per il suo danno alla salute
(doc. 2-107 inc. AMF). Il dr. __________ ha osservato che, grazie alla terapia
(Tranxilium durante il giorno e Normison per dormire) prescritta dal medico
curante dell’interessato, dr. __________, i disturbi psichici (non a carico
dell’AM) sono migliorati (doc. 2-107 inc. AMF).
Nel
certificato medico del 30 marzo 2005 indirizzato all’AM, il dr. __________ ha
rilevato:
"
Dopo il peggioramento di agosto 2004, dove il
paziente era rimasto bloccato in maniera dolorosa dopo sforzi eccessivi sul
lavoro con altri disturbi del tipo un tic e disturbi del sonno, si è ripreso
parzialmente.
Non ha ancora potuto lasciare il Normison e il
Tranxillium dopo la fase acuta di agosto 2004.
All'ultimo controllo del 22.02.2005 accusava
ancora dolori al braccio dx e alla mano come ancora i disturbi del sonno già
menzionati.
Attualmente a mio parere è abile al 50%
rispettivamente nell'ambito della rendita dell'assicurazione militare.
Se trovasse lavoro come impiegato di commercio a
mio avviso potrebbe lavorare tutto il giorno dato che questo vale come lavoro
leggero. Tra l'altro ha già lavorato diversi anni in un albergo a tempo pieno.
Importante è di non fargli eseguire dei lavori
pesanti come per esempio portare pesi o altri lavori pesanti in cui deve usare
il braccio dx." (Doc. 2-61, inc. AMF)
Nelle sue
annotazioni mediche del 14 febbraio 2007, il dr. __________ del SMR ha
osservato che non vi sono patologie extra-infortunistiche, aggiungendo che “la
patologia ansiosa con disturbi del sonno è secondo gli atti in ripresa (vedi
certificato medico MC dr. __________ del 30 marzo 2005 ed inoltre non vi sono
terapie ambulatoriali regolari da parte psichiatrica di sostegno)” (doc.
20-1).
Il TCA non ha motivo per scostarsi da tale
valutazione del medico SMR, che non è stata smentita da certificati
medico-specialistici attestanti delle patologie psichiatriche invalidanti.
Tale non
può certo essere considerato il certificato medico del 19 giugno 2007 del dr. __________,
spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, prodotto dall’assicurato in sede ricorsuale,
a dimostrazione del fatto che egli è in cura specialistica.
In tale
certificato medico lo psichiatra si è limitato ad indicare di seguire
regolarmente l’assicurato dal 2 novembre 2006, senza esporre le diagnosi delle
patologie che affliggono l’interessato, senza precisare se le stesse siano
invalidanti o meno, senza indicare le terapie instaurate e senza esprimersi in
merito alla capacità lavorativa dell’assicurato.
A mente
del TCA, quindi, tale certificato medico non è atto a mettere in dubbio le
conclusioni alle quali è giunto il medico SMR, circa l’assenza di patologie
extra-infortunistiche invalidanti (al riguardo, cfr. STF 9C 376/2007 del 13 giugno 2008, nella quale
l’Alta Corte ha considerato ininfluente un certificato medico stilato dallo psichiatra
curante, il quale riferisce unicamente dell’inizio di un trattamento
specialistico per un episodio depressivo di media gravità, senza tuttavia
esprimersi minimamente su un’eventuale incidenza (presente e/o passata)
invalidante dei disturbi psichici).
Al
riguardo, il TCA ricorda che, in una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007, il
Tribunale federale (TF) ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla
salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno
specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.
pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05
del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
Inoltre,
va qui ricordato che se, da una parte, la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo
cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal
giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso
che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare
all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con
riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende
in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente
esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai
fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le
conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Si
ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica
eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per
l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento
impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V
140 e 129 V 4).
Pertanto,
stante quanto sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato
di intraprendere tutto
quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito
economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b,
400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid.
4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere
dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza
preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che
l’assicurato sia abile al lavoro al 100% in attività adeguate, rispettose dei
suoi limiti funzionali.
2.9. Essendo
quindi esigibile che l’assicurato sfrutti la sua residua capacità lavorativa,
del 100%, in attività adeguate, ricordato inoltre che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni
sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a),
occorre esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.
2.9.1. Per quanto
riguarda l’esame delle conseguenze del danno alla salute dal profilo economico
e, quindi, la determinazione del grado di invalidità, richiamato l’art. 16 LPGA
e quanto già esposto al consid. 2.3 che precede, va ricordato che l'invalidità nell'ambito delle
assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico
e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a). I dati economici
risultano pertanto determinanti.
Al medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando,
della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro.
Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita
l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in
particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la
sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto
(Meyer-Blaser, op. cit., p. 227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143
consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
D’altro
canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base
alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le
attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido
(Meyer-Blaser, op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen
Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).
In
particolare, al fine di determinare l'incapacità al guadagno mediante il metodo
ordinario di cui all’art. 16 LPGA, occorre porre in confronto il reddito che
l'assicurato avrebbe conseguito senza il danno (reddito da valido) con quello
risultante dalle attività esigibili nonostante il danno alla salute (reddito da
invalido). Determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio
dell’eventuale diritto alla rendita, tenuto conto che l'amministrazione deve
considerare inoltre eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento
intervenute sino all'emanazione della decisione contestata.
In ogni
modo, ai fini dell'accertamento
dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e
quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta
di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le
capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un
concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op cit. p.
212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale
di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).
Va ancora la pena di rilevare che, secondo la giurisprudenza del
TFA, per accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità (reddito
da valido) è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza
preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del
diritto alla rendita, se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa
G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168
pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a).
Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile. Determinante è
dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle
competenze professionali come pure delle circostanze personali per un
prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi,
l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in
merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr.
U 168 pag. 100s. consid. 3b).
Un
salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che
lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi
pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base
a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).
Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto
che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare
la precedente attività lucrativa, decisivo risulta di regola l’ultimo guadagno
conseguito, adeguato al rincaro ed eventualmente all’usuale crescita dei salari
(RKUV 2000 n. U 400 p. 381 e riferimenti).
Se nel
caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che l’assicurato
avrebbe potuto percepire senza l’invalidità, allora si può ricorrere a dati
ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique VSI 1999 pag. 248
consid. 3b;cfr. anche STFA inedita del 30 dicembre 2002 nella causa B., I
56/02).
Per quel
che concerne il reddito da valido, questo Tribunale constata che,
nella decisione impugnata l’UAI ha preso in considerazione l’importo annuo di
fr. 47’263 (2005) riferito al reddito che l’assicurato avrebbe potuto
conseguire, senza il danno alla salute, presso il precedente datore di lavoro,
ditta __________ di __________ (cfr. doc. 24-2).
Il TCA rileva tuttavia che l’assicurato, prima
del danno alla salute al braccio destro, stava svolgendo l’apprendistato di
montatore di impianti sanitari (cfr. doc. 3-157 inc. AMF).
A seguito dell’infortunio subito al braccio
destro, non potendo più continuare la sua precedente attività (cfr. doc. 3-175
inc. AMF), egli è stato posto al beneficio di una riformazione professionale da
parte dell’Assicurazione Militare (cfr. doc. 3-92, doc. 2-336 e doc. 2-320 inc.
AMF), ottenendo il diploma di impiegato d’ufficio.
Pertanto, senza il danno alla salute, l’assicurato
avrebbe verosimilmente svolto l’attività di installatore di impianti sanitari.
Il reddito da valido va quindi fissato con riferimento a tale settore di
attività.
Nello
scritto del 12 agosto 2008 l’UAI, chiamato dal TCA a determinare il reddito da
valido che l’assicurato avrebbe potuto conseguire, senza il danno alla salute,
quale installatore di impianti sanitari, ha indicato che dall’incarto AM
risulta che il salario dell’assicurato senza invalidità per l’attività di
montatore di impianti sanitari sarebbe stato nel 1996 di fr. 56'391.50, importo
che, aggiornato al 2006, è pari a fr. 63'273 (doc. IX).
Il TCA può
fare proprio tale importo, che non è del resto stato contestato dall’assicurato.
2.9.2. Per quanto
riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza
federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75
seg.
In
questa sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della
determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione
professionale e salariale concreta dell'interessato. Qualora difettino
indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza,
essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di
sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano
essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali
del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di
servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione),
criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte
ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario
statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di
influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha
poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi
sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione
deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire
il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
2.9.3. Partendo dalla constatazione che l'applicazione di dati
salariali statistici validi per tutta la Svizzera - quali quelli utilizzati dal
TFA si rivela essere discriminante per gli assicurati attivi in Ticino, Cantone
in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale,
ritenuto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente
percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute,
questo Tribunale, in una sentenza del 4 settembre 2000 nella causa R.,
pubblicata in RDAT I-2001, p. 250ss. e in SVR 2001 IV n. 35 - in seguito
costantemente confermata ed applicata in tutti i settori delle assicurazioni
sociali (assicurazione per l'invalidità, assicurazione contro gli infortuni e
assicurazione contro le malattie) - sentito preliminarmente il parere
dell'allora direttore dell’Ufficio federale di statistica, dottor __________,
ha così precisato la propria giurisprudenza:
" In
data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor __________,
direttore dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto del seguente tenore:
"(…)
Il Tribunale federale delle
assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in
molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da
invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di
salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate.
Considerandi
Al riguardo vengono in particolare
utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio CHF 4294.-- nel 1996,
cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires 1996"
pag. 17, e per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).
Al fine di applicare la giurisprudenza
federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine
di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario
conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del
danno alla salute), mi occorre sapere:
- possiamo
utilizzare il valore statistico medio (ad es. CHF 4294.-- nel 1996) così come è
anche per il Cantone Ticino? Per quale motivo?
- In caso di
risposta negativa:
Perché no? Quale
coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo
alla situazione del nostro Cantone?
(…)" (cfr. doc. V bis)
Il dottor __________ ha così
risposto in data 14 agosto 2000:
" (…)
Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei
salari sia definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello
nazionale, è possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per
singole entità regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di
qualità statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I
valori dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua
lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista
statistico, per il Cantone Ticino.
In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998
(ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di
qualificazione richiesto dal posto occupato.
I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:
- Nel 1998
(settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo
esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi
al mese (cfr. tabella TA13).
- È ancora
possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa
categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il
settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa categoria di
lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14).
A titolo di confronto Le invio anche la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato), ripartiti stavolta
per settore economico (…)." (cfr. doc. V bis)
Al fine di non
discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono
notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da
non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati
nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ha quindi
deciso che nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella
che riflette i salari versati nella nostra regione, sulla base della seguente
argomentazione:
" Se
si ignorasse questo aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAINF è una
legge federale occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido
per tutto il paese (ad esempio CHF 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF
124.
V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati
salariali irrealistici ed in definitiva giungere ad un risultato che non
garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA
del 22 maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I 76)."
Su questi
argomenti, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia …, in RDAT II-2003,
p. 618-621 e in L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn,
Bellinzona 2004, p. 124-128;
D. Cattaneo, "La contribution du Tribunal des assurance du Canton du
Tessin à la jurisprudence suisse en matière de sécurité sociale", in
CGRSS n° 33-2004, p. 19 seg. (28-33); D. Cattaneo,
"Sentenze recenti del Tribunale cantonale delle assicurazioni", in
Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, Ed. CFPG, Helbing &
Lichtenhahn, Basilea-Ginevra-Monaco 2006, p. 135ss. (163-171).
Nell’ambito
di una procedura ricorsuale dinanzi al TFA, conclusasi con uno stralcio dai
ruoli in seguito al ritiro del ricorso (cfr. STFA U 56/03 del 7 giugno 2006),
la Presidente della Corte federale, giudice Leuzinger, il 28 aprile 2006 aveva
informato le parti (e questo Tribunale) che, citiamo:
"
… la Corte plenaria del Tribunale federale delle
assicurazioni ha stabilito l’inapplicabilità dei valori regionali (Tabella
TA13) di cui all’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) – edita
dall’Ufficio federale di statistica – per la determinazione del reddito
ipotetico da invalido."
In una
sentenza U 75/03 del 12 ottobre 2006 (pubblicata in RtiD I 2007 pag. 216 segg.
e in SVR 2007 UV n. 17 pag. 56), il TFA ha, per la prima volta, esposto le
motivazioni che hanno spinto la Corte plenaria, il 10 novembre 2005, a prendere la decisione appena
citata:
"
(...)
8.2
In primo luogo si osserva che, per un'ovvia questione di parità di
trattamento (art. 8 Cost.), un'applicazione della tabella TA13 al solo Cantone
Ticino deve essere esclusa se non si vuole creare un'inammissibile lex
ticinensis. Analoghe considerazioni di praticabilità, di parità di trattamento
e di sicurezza giuridica si oppongono quindi a un'applicazione alternativa
delle tabelle nazionali (TA1) e di quelle regionali (TA13) come pure a
un'applicazione delle prime ad alcune regioni e delle seconde alle rimanenti
regioni.
8.3
Allo stesso
modo, un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13, al posto di
quelle nazionali TA1, pur potendo, da un lato, in alcuni casi effettivamente
creare le basi per una soluzione maggiormente vicina alla realtà
economico-sociale concreta, dall'altro lato creerebbe, a ben vedere, anche
nuovi problemi dovuti al fatto che all'interno delle medesime grandi regioni si
registrano delle differenze, non sempre trascurabili. Ad esempio, nonostante le
due regioni facciano parte della medesima grande regione
"MIttelland", è notorio che i salari esistenti nel Canton Berna non
sono gli stessi di quelli del Canton Giura. Allo stesso modo, per il Vallese
occorrerebbe prendere in considerazione i salari relativi alla regione
lemanica. Ora, nell'una e nell'altra ipotesi, l'applicazione dei valori
regionali (TA13) al posto di quelli nazionali (TA1) si dimostrerebbe
maggiormente sfavorevole per questi assicurati. Si pone quindi ugualmente la
questione dell'assicurato che lavora(va) in un Cantone appartenente a un'altra
grande regione, ad esempio del lavoratore giurassiano che lavora(va) nel
Cantone di Basilea (città o campagna). Ora, se si intendesse determinare il
reddito da invalido sulla base della tabella TA13, non si farebbe altro che
spostare o restringere il cerchio geografico nel quale si iscrive ogni
determinazione di un reddito ipotetico sulla base di valori statici. In questa
maniera, però, si correrebbe pure il rischio di offuscare oltremodo l'obbligo o
l'esigibilità per l'assicurato di ridurre il danno e di andare, se del caso e
nei limiti ragionevoli, a cercare un'attività al di fuori della sua regione
abituale. Si creerebbero nuove disparità nei confronti di assicurati che
abitano a cavallo tra due o addirittura tre grandi regioni o di chi abita in
una di queste regioni e lavora in un'altra.
8.4
A ciò si
aggiunge che nella sentenza pubblicata in DTF 129 V 472, questa stessa Corte ha
precisato che, laddove una tale operazione non fosse possibile sulla base di
rilevamenti salariali DPL, il reddito da invalido va di principio definito
sulla base dei dati statistici salariali ISS applicabili nell'insieme del
settore privato (DTF 129 V 484). Ora, anche siffatta considerazione si
opporrebbe a un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13,
concernenti il settore pubblico e privato.
8.5
Non può
pertanto ammettersi una regionalizzazione nella determinazione dell'invalidità
poiché una siffatta soluzione sarebbe incompatibile con il principio
costituzionale di parità di trattamento come pure con il rango costituzionale
delle assicurazioni invalidità e infortuni quali assicurazioni federali."
In
un’altra sentenza I 790/04 del 18 ottobre 2006, il TFA ha ancora rilevato:
"
Quanto alla questione della tabella applicabile
tra le varie riportate dall'ISS, il Tribunale federale delle assicurazioni ha
recentemente stabilito, con decisione della Corte plenaria del 10 novembre
2005, non potersi (più) fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla
tabella TA13, riferentesi ai salari in relazione alle grandi regioni (cfr. pure
la sentenza del 22 agosto 2006 in re K., I 424/05, consid. 3.2.3; v. inoltre la sentenza 12 ottobre 2006 in re S., U 75/03). Il reddito
ipotetico da invalido deve di conseguenza essere valutato sulla base della
tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi nazionali conseguibili nel
settore privato. Alla luce di quanto precede non vi è (più) spazio alcuno per
ammettere una riduzione dei salari statistici, quale quella operata dai primi
giudici, che tenga conto, ispirandosi ai salari corrisposti in un vicino
cantone, che l'assicurato vive in una regione economicamente meno forte. Anche
sotto questo aspetto non può pertanto trovare conferma la valutazione del tasso
d'invalidità compiuta dalla Corte di prime cure."
Alla luce
di questa chiara giurisprudenza federale (cfr. sul tema: L. Grisanti
"Nuove regole per la valutazione dell'invalidità " in RTiD II-2006
pag. 311 segg.), il reddito da invalido deve dunque essere determinato dal TCA
applicando i valori nazionali (Tabella TA1).
Spetta
semmai al Parlamento o al Consiglio federale intervenire su questo tema, se lo
riterranno opportuno.
Il 22
giugno 2007 il Consiglio nazionale ha accolto una mozione del 2 ottobre 2006
no. 06.3466 del Consigliere nazionale Meinrado Robbiani il quale chiede che il
"Consiglio federale proceda con sollecitudine ad ovviare a questa
distorsione, adeguando le disposizioni di applicazione della legge
sull'assicurazione invalidità".
Il nuovo
art. 28a cpv. 1 LAI introdotto nell’ambito della 5a revisione della LAI,
approvata dal popolo il 17 giugno 2007, dispone che sarà il Consiglio federale
a definire il reddito lavorativo determinante per la valutazione
dell’invalidità.
Il 17
dicembre 2007 il Consigliere federale Pascal Couchepin, rispondendo ad una
domanda (07.5369) del Consigliere nazionale Meinrado Robbiani ha preannunciato
che "pour respecter les différences salariales dans les diverses régions
de Suisse, il est prévu d'opérer sur le salaire ressortant de l'enquête sur la
structure des salaires en Suisse une réduction qui tienne compte des
différenciations régionales. La mise en oeuvre de cette règle est prévue pour
le premier trimestre 2008 au moyen de circulaires de l'Office fédéral des
assurances sociales" e, invitato a precisare se riteneva sufficiente una
semplice circolare, ha sottolineato quanto segue:
"
Monsieur Robbiani, je ne suis pas en mesure de vous
affirmer avec toute l'autorité juridique nécessaire si oui ou non une
circulaire est suffisante. Mais ce que je vais faire, c'est demander à mes
collaborateurs si je dois moi-même signer la circulaire dans la mesure où,
comme vous le dites, il devrait y avoir une décision politique claire. On va
vérifier le point sur lequel vous attirez notre attention."
Questo
Tribunale si limita a ricordare che, secondo la giurisprudenza, il principio
dell'uguaglianza di trattamento proibisce, citiamo: "de faire, entre
divers cas, des distinctions qu'aucun fait important ne justifie", ma
anche "de soumettre à un régime identique des situations de fait qui
présentent entre elles des différences importantes et de nature à rendre nécessaire
un traitement différent (cfr. DTF 129 I 3; DTF 127 V 454; Zbl 2005 p. 87ss.
(89-90); A. Auer-G. Malinverni-M. Hottelier, "Droit constitutionnel
suisse", Vol. II, Stämpfli Editions SA, Berna 2006, p. 484 n. 1030
e 499 n. 1061).
In una sentenza U 8/07 del
20.
febbraio 2008, rispondendo ad una questione
sollevata dal TCA nella sentenza 35.2006.60 del 23 novembre 2006, consid.
2.10.9
("Questo Tribunale constata che il
salario che l’assicurato avrebbe conseguito nel 2005 quale muratore
semi-qualificato (infatti nel 2005, secondo il contratto collettivo di lavoro
dell’edilizia, un lavoratore con conoscenze percepiva un salario orario di fr.
25.
, contro i fr. 22.65 percepiti dai lavoratori edili), è inferiore a quello
realizzato in media a livello svizzero dai lavoratori del settore della
costruzione con qualifiche analoghe (Tabella TA 1 2004, punto 45, livello di
qualifica 3: fr. 5'358 x 12 mesi = 64'296, riportato su 41.6 ore/settimana =
66'867.84; dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il
2005, un reddito annuo pari a fr. 67'443.41; per un recente caso in cui l’Alta
Corte ha fatto riferimento ai livelli di qualifica 2 e 3, cfr. STFA del 12
ottobre 2006 nella causa S., U 404/05, consid. 2.3.4).
Ci si
potrebbe chiedere se in tale ipotesi, e visto il richiamo del TFA ai salari
nazionali (Tabella TA 1), non dovrebbe essere applicata la giurisprudenza
federale secondo la quale, quando l'assicurato ha realizzato un guadagno
inferiore alla media per dei motivi estranei all'invalidità, anche il reddito
medio realizzabile sul mercato equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va
ridotto in proporzione (cfr. DTF 129 V 225 consid. 4.4; AHI-Praxis 1999, p. 329
consid. 1; ZAK 1989, p. 458s. consid. 3b; STFA del 6 settembre 2006 nella causa
H., U 454/05 + 456/05, consid. 6.3.3 e 6.3.4). Spetta
comunque all’Alta Corte pronunciarsi al riguardo"), la nostra Alta Corte ha stabilito che:
" (…)
5.3
Giova inoltre ricordare che nel caso
in cui il reddito conseguito prima dell’invalidità è inferiore alla media dei salari
per un’attività paragonabile nel settore interessato e non vi è inoltre motivo
che induca a ritenere che fosse intenzione dell’assicurato accontentarsi di un
guadagno modesto, la giurisprudenza ammette che gli stessi fattori che hanno
influenzato negativamente il reddito da valido vengano considerati anche per
fissare il reddito da invalido (DTF 129 V 222 consid. 4.4 pag. 225, SVR 2004 UV
no 12 pag. 44, consid. 6.2, secondo cui un reddito inferiore del 10% rispetto
ai salari usuali del settore è stato considerato chiaramente sottola media [U
173/02]; cfr. pure sentenza U 529/06 del 28 gennaio 2008, consid. 8.2 con
riferimenti).
6.
Nel caso di specie, il ricorrente contesta
sia la determinazione del reddito da invalido che quella da valido.
6.1
Per quanto concerne il reddito da
valido, l’interessato fa valere che l’importo determinato dall’INSAI sulla base
dei dati forniti dall’ex datore di lavoro risulterebbe, come giustamente
rilevato anche dal primo giudice, inferiore del 9% circa rispetto al salario
medio nazionale dei lavoratori attivi nel settore delle costruzioni con
qualifiche analoghe. L’argomento è pertinente. In effetti, il dato ritenuto
dall’assicuratore infortuni a titolo di reddito da valido (fr. 61'277.- per
l’anno di riferimento 2005) è inferiore nella misura del 9.58% a quello
desumibile dalla tabella TA1 di cui all’ISS (edizione 2004, pag. 53, livello di
esigenze 3, cifra 45 costruzioni), quest’ultimo essendo pari, dopo adeguamento
all’evoluzione salariale per il 2005, a fr. 67'765.89 (fr. 5'358 x 12 : 40 x
41.
[v. La Vie économique, 12-2007, pag. 98, tabella 9.2] x 1.011 [v. La Vie
économique, 12-2007, pag. 99, tabella 10.2]). Alla luce della giurisprudenza
richiamata al considerando 5.3, che, come visto, permette al giudice chiamato ad
effettuare un raffronto dei redditi di prendere in considerazione in ugual
misura per ciascuno degli elementi di paragone fattori estranei all’invalidità,
può, se del caso, essere tenuto conto di questa circostanza nell’ambito della
determinazione del reddito ipotetico da invalido.
6.2
A quest’ultimo riguardo, il ricorrente,
pur rispettando la più recente giurisprudenza in materia, rileva che il mercato
del lavoro ticinese oggettivamente offre ai lavoratori occupati in questo
Cantone di frontiera retribuzioni nettamente inferiori e penalizzanti rispetto
al resto della Svizzera, come risulterebbe, almeno in parte, dalle tabelle TA1
e TA13 di cui all’ISS. Il ragionamento è comprensibile, ma viene tuttavia
relativizzato dalle considerazioni espresse al considerando precedente.
6.3
Mancando in concreto indicazioni economiche
effettive, in considerazione della più recente prassi di questa Corte - cui
allude l'insorgente - che non ammette più la possibilità di fare capo ai dati
statistici salariali relativi alle grande regioni, tabella TA13 ISS, per
determinare il reddito ipotetico da invalido, quest'ultimo deve essere
stabilito sulla base della tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi
nazionali conseguibili nel settore privato (cfr. sentenza del Tribunale
federale delle assicurazioni U 75/03 del 12 ottobre 2006, consid. 8, riassunta
in RSAS pag. 64). In tali condizioni, partendo dal valore totale mediano di cui
all'ISS 2004 (pag. 53, livello di esigenze 4), si ottiene un importo di base di
fr. 57'258.24 per il 2004 (fr. 4'588 x 12 : 40 x 41.6 [La Vie économique, 12-2007, pag. 98, tabella B9.2]), che,
adattato all'evoluzione salariale (1%, v. La Vie économique, 12-2007, pag. 99,
tabella B10.2), porta a ritenere un importo di fr. 57'830.82 per il 2005.
6.4
Operando una prima riduzione del 9.58% da
quest'ultimo importo per tenere conto della differenza salariale di cui si è
detto al considerando 6.1, deducendo poi una quota ulteriore del 15%, non
oggetto di contestazione, per considerare adeguatamente le circostanze
particolari del caso (DTF 126 V 75; in
concreto: limitazioni riconducibili al danno alla salute, statuto di
frontaliere), il raffronto dei redditi (reddito da valido di fr. 61'277.- e
guadagno da invalido di fr. 44'447.03 [fr. 57'830.82 ./. 9.58% ./. 15%]) dà un
grado d'invalidità arrotondato (DTF 130 V 121) del 27%. (...)"
Di
conseguenza, quando il salario da valido conseguito in Ticino in una
determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa
professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale
(al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in
particolare pag. 326-327).
In una
sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008, consid. 6.2., il Tribunale federale,
su questo tema, ha ancora rilevato:
" A proposito del richiesto adeguamento va tuttavia rilevato che
finora è stato ammesso dalla Corte federale nel caso in cui il valore fosse
chiaramente sotto la media ("deutliche Abweichung"). Tale è di regola
stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2;
dell'8% in sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).”
2.9.4
Per
determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato nonostante il danno
alla salute, l'amministrazione ha quindi giustamente fatto riferimento ai dati
statistici nazionali della Tabella TA1.
Orbene - utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella
elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel
2006.
una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato
svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore
privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe
potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4’732.
Riportando
questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata
in La Vie économique, 11-2007, p. 98), esso ammonta a fr.
4'933.11 mensili oppure a fr. 59'197.32 per l'intero anno (fr. 4'933.11 x 12,
ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio
1999.
nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
L’assicurato,
quale installatore di impianti sanitari, avrebbe guadagnato, nel 2006, fr. 63’273.-/anno
per un’occupazione a tempo pieno (cfr. consid. 2.9.1.).
Tale
reddito si situa sopra la media dei salari per un'attività equivalente (cioè
fr. 62’638.--/ anno; cfr. Tabella TA1 2006 p.to 45 “Costruzioni”, livello di
qualifica 4: fr. 5’007.-- X 12 mesi = 60’084.--, riportato su 41.7 ore/settimana = fr.
62'637.57).
Nel caso
in esame non sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito
statistico da invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U
8/07 del 20 febbraio 2008 appena menzionata.
2.9.5
In ossequio
alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze
specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,
età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad
una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In una
sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha
proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,
trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un
permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato
in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.
La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di
incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli
impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il
fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%):
"
2.4
Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen
Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem
Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,
während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte
Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne
Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne
Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser
Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem
leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden
Verwaltung denn auch nicht bestritten.
2.5
Entgegen der Auffassung im kantonalen
Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache,
dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der
ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der
Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die
Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00
[Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr
einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im
Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem
Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt
(Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002
S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende
Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die
Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und
Ausländer zusammensetzen.
2.6
Die IV-Stelle führt in der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte
nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in
Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag,
die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden
...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund statistischer
Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache der
Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden Anforderungsniveau
4.
(einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen ist (vgl.
Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8),
auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht schematisch
dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).
2.7
Damit sind im Rahmen des Abzuges die
leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die
Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu
berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen
Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen
gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein
Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende
Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw.
2.3
hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus
des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat
jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit
einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache
Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein
kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher
liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der
Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist,
was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe
Invalidenrente führt." (STFA succitata)
In
un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -
riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un
permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un
profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una
decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht
unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw.
2.5.1
hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen
kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem
Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten
Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung
getragen”).
In una sentenza 35.2004.104 del 25 aprile 2005, il TCA ha fornito
alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la
riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:
"
Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente
esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di
una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14
febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che
l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione
impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i
lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a
prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé
non influisce sul livello retributivo.
Per contro, in una pronunzia del 20 gennaio 2005
nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una
riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di
35.
anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel
settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations
résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella
causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al
beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età
costituisse un fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4
OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa
disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della
rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419
consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento
fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo
scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF
115.
V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa
S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune
circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad
esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto
che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle
assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza
professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le
malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla
giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione
percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,
l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,
che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività
sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più
elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I
559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa
dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto
parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,
I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per
tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23
febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata
confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima
l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA
del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004
nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata
dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri
fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di
dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)
2.9.6
In concreto,
nel rapporto dell’8 marzo 2007, il consulente IP ha applicato una riduzione del
5% per tenere conto del fatto che l’assicurato può svolgere solo attività
leggere (doc. 24-3).
Sulla
base della giurisprudenza citata, una riduzione percentuale del salario
statistico medio è stabilita dopo un esame delle circostanze specifiche del
caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di
servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione).
Ai fini
della riduzione del reddito statistico nella presente fattispecie, va
innanzitutto osservato che, a dipendenza del danno alla salute, l'assicurato è
stato giudicato in grado di esercitare un'attività sostitutiva, al 100%.
Per quel che riguarda la percentuale di riduzione per gli
impedimenti alla salute, in una sentenza 8C 604/2007 del 7 aprile 2008, il
Tribunale federale, contrariamente ai primi giudici, ha ritenuto corretta la
riduzione percentuale del 10% del reddito statistico stabilita
dall’amministrazione, per tener conto unicamente delle limitazioni funzionali
derivanti dal danno alla salute di un assicurato, che da un punto di vista
medico era risultato pienamente abile al lavoro in attività adatte al suo stato
di salute. L’Alta Corte ha sottolineato che nella fattispecie in esame,
l’attribuzione di una riduzione del 15%, stabilita dai primi giudici, senza
motivazione, anziché del 10%, come operato dall’amministrazione, non era
giustificata, dato che l’età, la nazionalità, gli anni di servizio presso il
precedente datore di lavoro e il tasso di occupazione esigibile (del 100%)
dall’assicurato non costituivano degli elementi capaci di influire sul reddito
da invalido dell’interessato sul mercato del lavoro.
Anche nella
presente fattispecie, il TCA ritiene corretto applicare una riduzione del 10%
per tenere conto degli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute
dell’interessato.
Altre
circostanze personali che potrebbero giustificare una decurtazione sul reddito
statistico da invalido, non ve ne sono (in particolare, non l’età
dell’assicurato, nato nel 1970).
Tutto ben
considerato, quindi, conformemente alla giurisprudenza citata in precedenza, il
TCA è dell’avviso che con una riduzione globale del 10% per gli impedimenti
funzionali derivanti dal danno alla salute si tenga adeguatamente conto delle
specifiche circostanze del caso concreto.
Partendo,
quindi, da un salario da invalido di fr. 59'197.32 e ritenuta un’esigibilità del 100% (cfr. 2.8.), ammettendo
la riduzione del 10%, il reddito ipotetico dell'insorgente nel 2006 risulta,
quindi, essere pari a fr. 53'277.6 (fr. 59'197.32 -
(fr. 59’197.32 x 10 : 100)).
Confrontando questo dato con l'importo di
fr. 63’273.-- corrispondente al reddito che l’insorgente avrebbe conseguito da
valido nell'anno 2006 (cfr. consid. 2.9.1.), emerge un’incapacità al guadagno
pari a 15.8% ([fr. 63’273.-- – fr. 53’277.6] x 100 : fr. 63’273.--), arrotondato al 16% secondo la giurisprudenza di
cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale
che non dà diritto ad una rendita di invalidità, come
stabilito dall'amministrazione.
Va inoltre rilevato che il consulente IP, nel suo
rapporto dell’8 marzo 2007, ha
pure indicato il reddito da invalido che avrebbe potuto conseguire l’assicurato
nella professione di impiegato di ufficio, nella quale è stato riformato, pari
a fr. 54'442 (fr. 59'826 ridotti del 9% per adeguamento al Canton Ticino),
considerando l’età dell’interessato e il tipo di formazione e di diploma
conseguito (categoria B delle raccomandazioni salariali del SSIC) (doc. 24-3).
Tale
reddito da invalido non è tuttavia corretto, ritenuto che, come ricordato in
precedenza, la nostra Massima Istanza ha stabilito che sono
esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i
dati salariali statistici nazionali.
Il reddito da invalido, calcolato secondo le
tabelle RSS, settore segretariato/cancelleria, categoria 4, quartile 2, nel
2006.
ammontava a fr. 69’455.52 annui. Apportando una riduzione del 10% a causa
del danno alla salute, emerge un reddito da invalido di fr. 62'510.
Anche dal raffronto tra questo reddito da
invalido e quello da valido di fr. 63’273 non emerge un’incapacità al guadagno
giustificante l’attribuzione di una rendita.
La
decisione impugnata va dunque confermata ed il ricorso respinto.
2.10
Il rappresentante
del ricorrente ha chiesto che venga richiamata la cartella clinica
dell’assicurato presso il dr. __________.
Va qui
ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare
d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre
prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II
consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente
all'art. 29 cpv. 2
Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Nel caso
in esame già si è detto che dalla documentazione agli atti non è possibile
concludere per un’inabilità lavorativa dal punto di vista psichiatrico.
Di
conseguenza, essendo la documentazione agli atti sufficiente per statuire nel
merito della vertenza, secondo questo Tribunale non è necessario procedere ad
ulteriori provvedimenti probatori.
Non è
pertanto necessario richiamare la documentazione medica richiesta.
2.11
Secondo l’art.
69.
cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso
di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI
dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità
delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese
di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- sono poste a carico
del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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