32.2007.221
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15 ottobre 2007Italiano16 min
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Numero d'incarto:
32.2007.221
Data decisione, Autorità:
15.10.2007, TCA
Titolo:
A torto l'Ufficio AI ha soppresso il diritto ad una mezza rendita. Viste le contraddizioni del perito psichiatra e le attestazioni degli altri specialisti vi é da ritenere che lo stato di salute e/o le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno non sono cambiate
REVISIONE
art. 17 LPGA
art. 87 OAI
art. 88a OAI
art. 88bis OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.221
FS
Lugano
15 ottobre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 22 giugno 2007 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 23 maggio
2007 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
in
fatto e in diritto
- RI
1, classe __________ – attivo quale maestro indipendente di Scuola Guida per
automobile e moto – dal 1. novembre 2001 beneficiava di una mezza rendita per
un grado d’invalidità del 50% (decisione 25 luglio 2005, doc. AI 74/1-2), riconosciuta
per motivi di natura psichiatrica, ortopedica e neurologica (cfr. perizia pluridisciplinare
7 settembre 2004 del Servizio accertamento medico dell’assicurazione invalidità
(SAM), doc. AI 63/1-29);
- a
conclusione della revisione, avviata d’ufficio nel febbraio 2006 (doc. AI
77/1-2 e 76/1-2), con progetto di decisione 21 marzo 2007 (doc. AI 99/1-3),
confermato con decisione 23 maggio 2007 (doc. AI 112/1-4), l’Ufficio AI, fondandosi
sulle risultanze emerse dalla perizia psichiatrica 26 ottobre 2006 a cura del
dr. __________ (doc. AI 89/1-7), ha soppresso il diritto alla mezza rendita;
- con
il ricorso in oggetto l’assicurato, rappresentato dalla RA 1, postula, in via
principale, il ripristino del diritto alla mezza rendita e, in via subordinata,
il rinvio degli atti all’Ufficio AI affinché ordini una nuova perizia
pluridisciplinare alfine di accertare l’effettivo stato di salute psico-fisico;
- con
la risposta di causa l’Ufficio AI – vista la seguente valutazione espressa dal
dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 19 luglio 2007: “(…) nel presente
caso la questione elementare è se vi è stata una modifica sostanziale dello stato
di salute psichico. Il perito __________ attesta un certo miglioramento che
comprenderebbe una riduzione della IL in attività abituale dal 50% al 40%, miglioramento
quindi non di entità marcata. Il fatto poi che il dr. __________ ritiene che
l’assicurato possa svolgere un’altra attività al 80% è in contrasto con la precedente
valutazione (dr. __________) il quale metteva l’accento sull’impor-tanza di
poter continuare l’abituale attività lavorativa. L’attuale documentazione
fornita in sede di ricorso evidenzia che l’assicurato assume diversi
medicamenti (Citalopram, Xanax, Anfranil e Flunaxol) che potrebbero anche
mettere in forse l’attitudine di svolgere l’attività di maestro di guida. In
considerazione di queste riflessioni ritengo che al momento non possa essere
stabilito con certezza una modifica sostanziale dello stato di salute
dell’assicurato rispetto alla valutazione SAM 2004. Ritengo quindi opportuno
confermare al momento attuale il grado d’invalidità del 50%. L’assicurato va
diffidato a sottoporsi a cura psichiatrica regolare. A distanza di 1 anno
revisione del caso con esecuzione perizia SAM, perizia che dovrà esprimersi sui
seguenti punti: – vi è una modifica sostanziale dello stato di salute rispetto
alla perizia SAM del 2004 – un’altra attività lavorativa risulta esigibile dal
punto di vista medico – il trattamento medicamentoso è compatibile con
l’attività di maestro di guida (ev. sarà da fare una misurazione del tasso di
medicamenti nel sangue)” (doc. IV/Bis) – ha chiesto di “(…) annullare la
decisione impugnata risultando così ripristinata la decisione 25 luglio 2005 e
la relativa rendita. (…)” (doc. IV, pag. 3);
- la
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza
(ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle
prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai
sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- oggetto
del contendere è la valutazione medica operata dall’Ufficio AI che, ritenute le
risultanze della perizia psichiatrica 26 ottobre 2006 a cura del dr. __________
(doc. AI 89/1-7), ha soppresso il diritto alla mezza rendita, con effetto dalla
fine del mese che segue l’intimazione della decisione, riconosciuto
all’assicurato con decisione 25 luglio 2005;
- se
il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che
incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro,
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta
(art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di
una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande
invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della
rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si
ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del
grado d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è
stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il
grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è
modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3
OAI). Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno
per grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente
o perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è
riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel capoverso
Fatti
3.
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88 a cpv. 1 OAI).
Analogamente,
in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da
tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono
applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di
assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo
(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
Giusta
l’art. 88 bis cpv. 2 lett. a OAI la riduzione della rendita o dell’assegno per
grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese
che segue la notifica della decisione;
- nell’ambito
della richiesta di prestazioni AI per adulti 10 gennaio 2002, l’assicurato era
stata riconosciuto inabile al 50% nella sua professione di maestro conducente.
Nella
perizia pluridisciplinare 7 settembre 2004 i periti del SAM, – poste le seguenti
diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa: “(…) Sindrome postraumatica da
stress. Periartropatia omeroscapolare a ds. con/su – lesione tendinea al sovraspinato.
Sindrome lombovertebrale cronica recidivante con/su - moderata osteocondrosi
toracolombare Th12-L2. Cefalee miste in parte tensive, in parte di tipo
emicranico. (…)”– si erano infatti così espressi circa le conseguenze sulla capacità
di lavoro e di integrazione dell’assicurato:
"
(…)
L’A. presenta patologie a livello psichiatrico e
somatico, con conseguenze soprattutto sulla capacità lavorativa. Secondo gli
atti l’A. ha presentato una capacità lavorativa dello 0% dal 26.11.2000 (giorno
dell’incidente) al 14.03.2001 e successivamente al 50%.
Valutiamo l’A. abile al 50% (presenza durante tutto il
giorno, ma con rendimento ridotto) come maestro conducente (lezioni teoriche e
pratiche) a partire dal marzo 2001 e continua.
L’A. deve avere la possibilità di variare l’attività
fra lezioni pratiche e lezioni teoriche e dovrà interporre delle pause.
Per questo motivo, al momento attuale, non può
raggiungere un rendimento pieno.
Lo psichiatra curante dr. __________ lo valuta incapace
al 70%, ma fa riferimento solo al lavoro pratico di scuola guida.
Noi medici SAM pensiamo che, alternando le attività con
lezioni pratiche teoriche, l’A. possa raggiungere una capacità lavorativa del
50%. Ricordiamo che lezioni teoriche sono meno stressanti.
E’ importante che il peritando continui le cure
psichiatriche in atto. E’ possibile che subentri un miglioramento della
patologia psichiatrica, così da permettere un raggiungimento della capacità
lavorativa del 80% (non raggiungerà mai una capacità lavorativa completa a
causa dei problemi ortopedici e neurologici).
(…)
Anche in attività leggere e medie l’A. raggiunge una
capacità lavorativa del 50% (presenza durante tutto il giorno, ma con
rendimento ridotto) a partire dal marzo 2001 e continua.
E’ possibile che, migliorando la patologia
psichiatrica, l’A. raggiunga una capacità lavorativa del 80% (come discusso
precedentemente).
(…).” (doc. AI 63/11)
In
particolare, il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nel consulto
3 agosto 2004 (doc. AI 63/13-16), aveva evidenziato che “(…) d’altro canto è importantissimo
che egli possa svolgere la sua attività altrimenti vi è un rischio
dell’insorgenza di una grava depressione che può essere anche invalidante. (…)”
(doc. AI 63/15).
Anche
il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia – rispondendo alle domande
postegli dall’Ufficio AI (doc. AI 49/1) – con scritto 24 aprile 2004 aveva già
puntualmente esposto i motivi per i quali non ha consigliato un cambiamento di
lavoro (doc. AI 54/1-4).
Il
dr. __________, nella perizia 26 ottobre 2005 (doc. AI 89/1-7), posta la diagnosi
di “(…) sindrome depressiva ricorrente, non specificata, con aspetti fobici
lievi, (ICD 10 F33.9) dopo sindrome postraumatica da stress per incidente avvenuto
il 26.11.2000 (…)” (doc. AI 89/5), alle domande volte a sapere in quale misura,
da quando e quale è stato lo sviluppo dell’incapacità lavorativa nell’attività
attuale, rispettivamente, se l’assicurato è in grado di svolgere altre
attività, ha così risposto:
"
(…)
Presenta una incapacità lavorativa nella misura del 50%
dal 01.11.2001 fino al 15.10.2006, e del 40% dal 16.10.2006.
(…)
Sì, egli potrebbe svolgere altre attività con una
incapacità del 20%. La sua incapacità si riduce se si considera che lo
svolgimento di una attività teorica adatta in cui si tenga conto della
componente fobica che presenta.
(…)” (doc. AI 89/6-7)
Sulla
base di questi dati il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 2 novembre
2006, ha concluso: “(…) CL 60% dal 16.10.06 in attività usuale. CL 80% dal
16.10.06 in attività adeguata, secondo le limitazioni citate nel testo. Obbligo
di cure psichiatriche. Revisione ad un anno con rapporto dello psichiatra
curante. (…)” (doc. AI 91/1);
- affinché
un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed
esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi,
prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in
piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione
delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni
dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in
der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 1997 pag. 123). A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa
il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1. gennaio 2007 Tribunale
federale) ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 in
re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F. inedita, STFA 24.12.1993
in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986
pag. 189). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di
principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria
decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto
riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia
essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157). Nella DTF 125 V 351 seg. (=
SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai
rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette
già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto
esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente
fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354
consid. 3b/bb).
Per quel
che riguarda il medico di fiducia, secondo la generale esperienza della vita,
il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del
suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo
1997, pag. 111).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti
medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01
ed S., U 330/01).
Nella
sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto
proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte
und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore
ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul
carattere invalidante di una affezione psichica. Secondo Mosimann, in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione
riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche
valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte
dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il
carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la
perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il
carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con
sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti
medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in
base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi
sull'aspetto psicosociale della persona esaminata;
- nella
fattispecie, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio
di rapporti medici, questo TCA non può aderire alle conclusioni cui è giunto il
dr. __________ sulla base della perizia 26 ottobre 2005 del dr. __________.
Infatti
il dr. __________, senza tuttavia minimamente motivare perché, si è scostato
dal precedente parere espresso da due specialisti (il dr. __________ nel
consulto 3 agosto 2004 nell’am-bito della perizia pluridisciplinare 7 settembre
2004 del SAM e il dr. __________ nella lettera di risposta all’Ufficio AI del
20 aprile 2004) e ha concluso che l’assicurato è in grado di svolgere nella
misura dell’80% un’attività adeguata.
Nell’anamnesi
il dr. __________ ha pure rilevato che “(…) dal 2005 non è stato più seguito
regolarmente dal suo psichiatra curante, e da allora non assume nessun
trattamento psicofarmacologico. (…)” (doc. AI 89/3). Dagli atti risulta invece
che, nel questionario per la revisione della rendita (doc. AI 76/1-2), l’assicurato
ha indicato che l’ultima consultazione presso il dr. __________ risale al dicembre
2005 e, verosimilmente proprio a causa della chiusura dello studio del dr. __________
(doc. AI 78/1-2 e 83/1), che egli è stato inviato dal suo curante, dr. __________,
FMH in medicina interna, dal dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia,
che lo ha preso in cura dal 13 novembre 2006 (doc. AI 115/13-14).
Il
dr. __________, nella lettera 16 aprile 2007 inviata all’Ufficio AI (doc. AI
106/1-2), non si è espresso chiaramente sulla capacità lavorativa e, contestata
la valutazione del dr. __________, riguardo alla soppressione della rendita, ha
concluso che “(…) secondo il mio parere questa decisione non tiene conto della
gravità del danno subito dal Signor RI 1 e del grado di limitazione che,
riguardo alla sua attività, significa avere ripetutamente degli attacchi di
panico durante la guida (egli è maestro conducente). (…)” (doc. AI 106/1).
Anche
nello scritto 21 giugno 2007 indirizzato al suo rappresentante (doc. AI
115/13-14) il dr. __________ non si è espresso in modo chiaro sulla capacità lavorativa;
- viste
le contraddizioni in cui è caduto il dr. __________, ritenuto che il dr. __________
non si è espresso in modo chiaro sulla capacità lavorativa e considerato che,
da una parte, il dr. __________ ha concluso per un’inabilità lavorativa nella
misura del 50% nella sua attività abituale, e, d’altra parte, che i periti del
SAM hanno precisato che l’assicurato “(…) non raggiungerà mai una capacità
lavorativa completa a causa dei problemi ortopedici e neurologici (…)” (doc. AI
63/11), questo Tribunale deve concludere che lo stato di salute e/o le conseguenze
dello stesso sulla capacità di guadagno non hanno subito un cambiamento
importante suscettibile di incidere sul grado d’invali-dità e, quindi, sul
diritto alla rendita.
Di
conseguenza è a torto che l’Ufficio AI ha soppresso il diritto alla mezza rendita.
La decisione impugnata (come del resto auspicato dallo stesso Ufficio AI con la
risposta di causa) va quindi annullata e riformata nel senso che il diritto
dell’as-sicurato alla mezza rendita va confermato;
- vincente
in causa l’assicurato, rappresentato dalla RA 1, ha diritto ad un’indennità per
ripetibili (art. 61 lett. g LPGA);
- secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto.
§ La
decisione impugnata è annullata.
§§ E’
confermato il diritto alla mezza rendita dell’assicurato.
Considerandi
2.
Le
spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.
L’Ufficio
AI verserà all’assicurato fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
t
erzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
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