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Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

15 ottobre 2007Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

3.

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88 a cpv. 1 OAI).

Analogamente,

in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del

cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da

tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono

applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di

assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo

(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

Giusta

l’art. 88 bis cpv. 2 lett. a OAI la riduzione della rendita o dell’assegno per

grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese

che segue la notifica della decisione;

- nell’ambito

della richiesta di prestazioni AI per adulti 10 gennaio 2002, l’assicurato era

stata riconosciuto inabile al 50% nella sua professione di maestro conducente.

Nella

perizia pluridisciplinare 7 settembre 2004 i periti del SAM, – poste le seguenti

diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa: “(…) Sindrome postraumatica da

stress. Periartropatia omeroscapolare a ds. con/su – lesione tendinea al sovraspinato.

Sindrome lombovertebrale cronica recidivante con/su - moderata osteocondrosi

toracolombare Th12-L2. Cefalee miste in parte tensive, in parte di tipo

emicranico. (…)”– si erano infatti così espressi circa le conseguenze sulla capacità

di lavoro e di integrazione dell’assicurato:

"

(…)

L’A. presenta patologie a livello psichiatrico e

somatico, con conseguenze soprattutto sulla capacità lavorativa. Secondo gli

atti l’A. ha presentato una capacità lavorativa dello 0% dal 26.11.2000 (giorno

dell’incidente) al 14.03.2001 e successivamente al 50%.

Valutiamo l’A. abile al 50% (presenza durante tutto il

giorno, ma con rendimento ridotto) come maestro conducente (lezioni teoriche e

pratiche) a partire dal marzo 2001 e continua.

L’A. deve avere la possibilità di variare l’attività

fra lezioni pratiche e lezioni teoriche e dovrà interporre delle pause.

Per questo motivo, al momento attuale, non può

raggiungere un rendimento pieno.

Lo psichiatra curante dr. __________ lo valuta incapace

al 70%, ma fa riferimento solo al lavoro pratico di scuola guida.

Noi medici SAM pensiamo che, alternando le attività con

lezioni pratiche teoriche, l’A. possa raggiungere una capacità lavorativa del

50%. Ricordiamo che lezioni teoriche sono meno stressanti.

E’ importante che il peritando continui le cure

psichiatriche in atto. E’ possibile che subentri un miglioramento della

patologia psichiatrica, così da permettere un raggiungimento della capacità

lavorativa del 80% (non raggiungerà mai una capacità lavorativa completa a

causa dei problemi ortopedici e neurologici).

(…)

Anche in attività leggere e medie l’A. raggiunge una

capacità lavorativa del 50% (presenza durante tutto il giorno, ma con

rendimento ridotto) a partire dal marzo 2001 e continua.

E’ possibile che, migliorando la patologia

psichiatrica, l’A. raggiunga una capacità lavorativa del 80% (come discusso

precedentemente).

(…).” (doc. AI 63/11)

In

particolare, il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nel consulto

3 agosto 2004 (doc. AI 63/13-16), aveva evidenziato che “(…) d’altro canto è importantissimo

che egli possa svolgere la sua attività altrimenti vi è un rischio

dell’insorgenza di una grava depressione che può essere anche invalidante. (…)”

(doc. AI 63/15).

Anche

il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia – rispondendo alle domande

postegli dall’Ufficio AI (doc. AI 49/1) – con scritto 24 aprile 2004 aveva già

puntualmente esposto i motivi per i quali non ha consigliato un cambiamento di

lavoro (doc. AI 54/1-4).

Il

dr. __________, nella perizia 26 ottobre 2005 (doc. AI 89/1-7), posta la diagnosi

di “(…) sindrome depressiva ricorrente, non specificata, con aspetti fobici

lievi, (ICD 10 F33.9) dopo sindrome postraumatica da stress per incidente avvenuto

il 26.11.2000 (…)” (doc. AI 89/5), alle domande volte a sapere in quale misura,

da quando e quale è stato lo sviluppo dell’incapacità lavorativa nell’attività

attuale, rispettivamente, se l’assicurato è in grado di svolgere altre

attività, ha così risposto:

"

(…)

Presenta una incapacità lavorativa nella misura del 50%

dal 01.11.2001 fino al 15.10.2006, e del 40% dal 16.10.2006.

(…)

Sì, egli potrebbe svolgere altre attività con una

incapacità del 20%. La sua incapacità si riduce se si considera che lo

svolgimento di una attività teorica adatta in cui si tenga conto della

componente fobica che presenta.

(…)” (doc. AI 89/6-7)

Sulla

base di questi dati il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 2 novembre

2006, ha concluso: “(…) CL 60% dal 16.10.06 in attività usuale. CL 80% dal

16.10.06 in attività adeguata, secondo le limitazioni citate nel testo. Obbligo

di cure psichiatriche. Revisione ad un anno con rapporto dello psichiatra

curante. (…)” (doc. AI 91/1);

- affinché

un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed

esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi,

prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in

piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione

delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni

dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in

der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 1997 pag. 123). A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa

il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1. gennaio 2007 Tribunale

federale) ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 in

re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F. inedita, STFA 24.12.1993

in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986

pag. 189). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di

principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria

decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto

riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia

essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157). Nella DTF 125 V 351 seg. (=

SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette

già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto

esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente

fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354

consid. 3b/bb).

Per quel

che riguarda il medico di fiducia, secondo la generale esperienza della vita,

il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del

suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo

1997, pag. 111).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01

ed S., U 330/01).

Nella

sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto

proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte

und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore

ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul

carattere invalidante di una affezione psichica. Secondo Mosimann, in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione

riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche

valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte

dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il

carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la

perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il

carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con

sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti

medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in

base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi

sull'aspetto psicosociale della persona esaminata;

- nella

fattispecie, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio

di rapporti medici, questo TCA non può aderire alle conclusioni cui è giunto il

dr. __________ sulla base della perizia 26 ottobre 2005 del dr. __________.

Infatti

il dr. __________, senza tuttavia minimamente motivare perché, si è scostato

dal precedente parere espresso da due specialisti (il dr. __________ nel

consulto 3 agosto 2004 nell’am-bito della perizia pluridisciplinare 7 settembre

2004 del SAM e il dr. __________ nella lettera di risposta all’Ufficio AI del

20 aprile 2004) e ha concluso che l’assicurato è in grado di svolgere nella

misura dell’80% un’attività adeguata.

Nell’anamnesi

il dr. __________ ha pure rilevato che “(…) dal 2005 non è stato più seguito

regolarmente dal suo psichiatra curante, e da allora non assume nessun

trattamento psicofarmacologico. (…)” (doc. AI 89/3). Dagli atti risulta invece

che, nel questionario per la revisione della rendita (doc. AI 76/1-2), l’assicurato

ha indicato che l’ultima consultazione presso il dr. __________ risale al dicembre

2005 e, verosimilmente proprio a causa della chiusura dello studio del dr. __________

(doc. AI 78/1-2 e 83/1), che egli è stato inviato dal suo curante, dr. __________,

FMH in medicina interna, dal dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia,

che lo ha preso in cura dal 13 novembre 2006 (doc. AI 115/13-14).

Il

dr. __________, nella lettera 16 aprile 2007 inviata all’Ufficio AI (doc. AI

106/1-2), non si è espresso chiaramente sulla capacità lavorativa e, contestata

la valutazione del dr. __________, riguardo alla soppressione della rendita, ha

concluso che “(…) secondo il mio parere questa decisione non tiene conto della

gravità del danno subito dal Signor RI 1 e del grado di limitazione che,

riguardo alla sua attività, significa avere ripetutamente degli attacchi di

panico durante la guida (egli è maestro conducente). (…)” (doc. AI 106/1).

Anche

nello scritto 21 giugno 2007 indirizzato al suo rappresentante (doc. AI

115/13-14) il dr. __________ non si è espresso in modo chiaro sulla capacità lavorativa;

- viste

le contraddizioni in cui è caduto il dr. __________, ritenuto che il dr. __________

non si è espresso in modo chiaro sulla capacità lavorativa e considerato che,

da una parte, il dr. __________ ha concluso per un’inabilità lavorativa nella

misura del 50% nella sua attività abituale, e, d’altra parte, che i periti del

SAM hanno precisato che l’assicurato “(…) non raggiungerà mai una capacità

lavorativa completa a causa dei problemi ortopedici e neurologici (…)” (doc. AI

63/11), questo Tribunale deve concludere che lo stato di salute e/o le conseguenze

dello stesso sulla capacità di guadagno non hanno subito un cambiamento

importante suscettibile di incidere sul grado d’invali-dità e, quindi, sul

diritto alla rendita.

Di

conseguenza è a torto che l’Ufficio AI ha soppresso il diritto alla mezza rendita.

La decisione impugnata (come del resto auspicato dallo stesso Ufficio AI con la

risposta di causa) va quindi annullata e riformata nel senso che il diritto

dell’as-sicurato alla mezza rendita va confermato;

- vincente

in causa l’assicurato, rappresentato dalla RA 1, ha diritto ad un’indennità per

ripetibili (art. 61 lett. g LPGA);

- secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§ La

decisione impugnata è annullata.

§§ E’

confermato il diritto alla mezza rendita dell’assicurato.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI verserà all’assicurato fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

t

erzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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