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Decisione

32.2007.222

Assicurato portatore di patologia ai polmoni e psichica con un grado d'invalidità non pensionabile. Il peggioramento delle condizioni di salute, subentarato prima della decisione impugnata, non à in c

26 novembre 2007Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

I limiti funzionali consistono nell'essere esposti ad

agenti irritanti respiratori (fumo, allergeni).

In attività sedentaria prevalentemente all'interno,

sussiste per contro una capacità lavorativa del 100% con un rendimento del

100%.

Dal profilo economico risulta che senza il subentrare

del danno alla salute, nell'attività svolta di cameriere (senza attestati di

capacità), a tempo pieno, potrebbe percepite un salario lordo annuo di fr.

45'240.-- (stato 2004), mentre che in attività adeguata al proprio stato di

salute, non qualificata, a tempo pieno, potrebbe ancora percepire un salario

lordo annuo di fr. 39'689.-- (stato 2004, tabelle RSS, categoria 4, quartile 2,

tasso di riduzione massimo del 25%).

Risulta quindi una perdita di guadagno causata dal

danno alla salute pari ad un tasso del 12%.

Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%, il

diritto alla rendita non esiste.

Essendo inoltre il tasso d'invalidità inferiore al

minimo del 20%, non esistono neppure i presupposti per adottare dei

provvedimenti di ordine professionale. (...)"

(Doc. AI 31-2)

1.2. Con

decisione 24 maggio 2007 l’amministrazione ha respinto l’opposizione

dell’assicurato. Facendo riferimento al parere del proprio servizio medico (in

seguito: SMR) - al quale è stata sottoposta per esame la nuova documentazione

medica prodotta dall’assicurato durante la procedura di opposizione -, essa ha rilevato

che non vi sono elementi per ritenere un’incapacità lavorativa superiore a

quella valutata dal perito e che quindi ulteriori accertamenti non sono

necessari.

Dal

punto di vista economico, l’Ufficio AI ha poi evidenziato che a seguito del raffronto

dei redditi, eseguito sulla base della nuova giurisprudenza del TFA, non risulta

un’incapacità al guadagno per cui la decisione formale 27 settembre 2005

dev’essere confermata.

1.3. Avverso

la succitata decisione, l’assicurato, rappresentato dal RA 1, ha presentato

ricorso al TCA, mediante il quale ha postulato il riconoscimento di una rendita

d’invalidità.

Facendo

presente di aver trovato un’occupazione parziale in qualità di cameriere (salario

mensile di fr. 1'200), egli sostiene un peggioramento delle proprie condizioni

di salute (degenza presso l’Ospedale __________ di __________) che non gli

permette di aumentare il grado di occupazione. Sottolineando che il stato

attuale non corrisponde più a quello esistente allorquando è stato peritato, il

ricorrente ha chiesto l’esecuzione di una perizia specialistica volta ad

aggiornare la sua capacità lavorativa rispecchiante le attuali condizioni

fisiche. Inoltre, vista la sua indigenza, egli ha formulato istanza di

assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

Con

scritto 12 luglio 2007 il ricorrente ha prodotto un rapporto dell’Ospedale __________

relativo alla sua degenza dall’8 giugno al 16 giugno 2007 (IV).

1.4. Con

risposta di causa, l’Ufficio AI, confermando la decisione contestata, ha postulato

la reiezione del ricorso non essendo subentrato un rilevante e duraturo peggioramento

dello stato valetudinario dell’assicurato.

1.5. Il

13 agosto 2007 il ricorrente ha ribadito la propria posizione ed in data 26

settembre 2007 ha prodotto la documentazione relativa alla richiesta di

assistenza giudiziaria.

considerato, in

diritto

In

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003

nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;

STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002

nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U

347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella

causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2. Oggetto

del contendere è sapere se il ricorrente ha diritto ad una rendita

d’invalidità.

Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata

da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia

o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità

(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité

sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre

2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno

al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto

di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal

1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv.

1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono

invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,

ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se

sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è

determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato

conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di

eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa

ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro

(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire

se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito

ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che

avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC

1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité,

Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che

l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V

136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di

regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio

la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello

assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La

misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla

situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di

misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per

la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due

redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,

vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere

calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR

1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

2.3. Affinché

un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed

esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami

approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia

stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro

nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione

medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer-Blaser,

Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 1997

pag. 123). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA

del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F.

inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988

pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189). Nell'ambito del libero apprezzamento delle

prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice

fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore.

Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono

tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157). Nella DTF 125 V

351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito

che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve

essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino

essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni

e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Per quel

che riguarda il medico di fiducia, secondo la generale esperienza della vita,

il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del

suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesge-richts zum IVG, Zurigo

1997, pag. 111).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01

ed S., U 330/01).

2.4. Nella

fattispecie concreta, innanzitutto va rilevato che l’appro-fondita e completa perizia

31 agosto 2005 del dr. __________ (doc. AI 30) non può che essere confermata. Accertate,

quale diagnosi principali, bronchiettasie del lobo medio e del lobo inferiore

destro, atopia a pollini e ad acari, nonché possibile pregressa asma bronchiale

allergica complicata dall’apparizione di bronchettasia (cfr. perizia pag. 7), lo

specialista in pneumologia ha dettagliatamente descritto i limiti funzionali

(cfr. perizia pag. 9).

Riguardo

alla capacità lavorativa egli ha ritenuto l’assicurato abile nell’attività di

cameriere nella misura del 50% a condizione che tale professione possa essere

svolta evitando i momenti di punta ed in locali senza fumo. In attività

adeguate sedentarie, in ambiente privo di agenti respiratori (fumo e allergeni),

la capacità lavorativa è stata valutata al 100% (cfr. perizia pag. 10).

La

succitata perizia non è stata smentita né tantomeno messa in discussione da

successivi atti medici.

Con

certificato 21 novembre 2005 la dr.ssa __________, evidenziando le diverse esacerbazioni

subite dal suo paziente (5 volte all’anno), sostiene un’incapacità lavorativa in

qualsiasi attività del 100% che giustificherebbe il diritto ad una rendita del

50% (doc. AI 36-1). Al riguardo nella nota 1° dicembre 2005 la dr.ssa __________

del SMR ha rettamente evidenziato che, contrariamente a quanto attestato dal medico

curante, nel periodo settembre 2001 – luglio mediamente vi sono stati tre periodi

di incapacità lavorativa dovuti ad esacerbazioni di natura polmonare della durata

di dodici giorni l’uno, ciò che esclude un’incapacità al lavoro duratura del

100%. Inoltre, il citato medico ha correttamente evidenziato come il perito

abbia convincentemente rilevato che solo in attività sotto sforzo l’assicurato

presenta delle rilevanti limitazioni funzionali, motivo per cui non è credibile

che lo stesso non sia in grado di svolgere attività leggere, senza sforzi (doc.

AI 38).

Anche

lo scritto 5 dicembre 2005 del dr. __________ non apporta nuovi elementi di

Considerandi

giudizio (doc. AI 39-1). Se da una parte lo specialista in pneumologica condivide

la perizia del dr. __________, come correttamente rilevato dal SMR nel rapporto

15.

dicembre 2006 (doc. AI 41-1), dall’altra egli ritiene l’assicurato abile al

50% in qualsiasi professione, quindi anche in attività leggere, a seguito delle

frequenti insorgenze d’infetti broncopolmonari già esaminati dal perito.

2.5

Con

il ricorso l’assicurato sostiene un peggioramento rispetto alla perizia del dr.

__________, rilevando di essere stato recentemente ricoverato presso l’Ospedale

__________ di __________ a seguito di problemi polmonari.

Nel

relativo rapporto 2 luglio 2007 di degenza, durata dall’8 giugno al 16 giugno

2007, oltre alle note diagnosi, si legge che motivo del ricovero è stata una

broncopatia cronica da bronchittasie con pregressa resezione polmonare, con

aumento della dispnea e del broncospasmo anche a riposo. Trattato con

antibiotici, l’assicurato è stato dimesso a seguito della progressiva risoluzione

della sintomatologia respiratoria con una proposta di un programma fisioterapico

disostruttivo (doc. IV).

Va

qui ricordato che secondo costante giurisprudenza il giudice

delle assicurazioni sociali esamina la legalità delle decisioni in base alla

situazione di fatto esistente al momento in cui la decisione impugnata è stata

resa, in casu il 24 maggio 2007. I fatti accaduti posteriormente e che hanno

modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo atto

amministrativo (cfr. DTF 130 V 138 consid. 2; STFA del 23 giugno 2005 nella

causa I., C 75/05 consid. 2.3.; STFA del 30 settembre 2002 nella causa N., C

43/00; STFA del 3 dicembre 2001 nella causa R., I 490/00; DLA 2000 pag. 74;

STFA del 18 settembre 2000 nella causa R.S., I 278/00; STFA del 5 giugno 2000

nella causa V.P., I 76/00; DTF 121 V 366 consid. 1b e sentenze ivi citate).

Nel

caso in esame, volendo tener conto del ricovero nel giugno 2007 a seguito di

un’ulteriore esacerbazione della sintomatologia ai polmoni, questo TCA concorda

con quanto sostenuto il 25 luglio 2007 dal SMR, ossia che si è trattato di un

passeggero peggioramento di durata inferiore a tre mesi e quindi non rilevante.

Al riguardo va infatti ricordato che ai sensi dell’art. 88a cpv. 2 OAI in caso

di aggravamento dell'incapacità al guadagno, ai fini del diritto alle

prestazioni, occorre tener conto del cambiamento determinante se lo stesso

perdura almeno da tre mesi senza interruzione notevole.

Va

poi evidenziato che nel periodo esaminato dal dr. __________ l’assicurato aveva

già avuto delle esacerbazioni infettive, tutte con evoluzione favorevole,

motivo per cui l’episodio del giugno 2007 non costituisce un nuovo elemento non

preso in considerazione. Questa Corte non minimizza la serietà della patologia

polmonare di cui l’assicurato è portatore. Tuttavia, sulla base della

dettagliata ed esaustiva perizia pneumologica, non vi è motivo per discostarsi dalle

valutazione conclusive del dr. __________.

Visto

quanto sopra, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene

elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno

dell'assicurato sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si

renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti come richiesto.

Al riguardo, va fatto presente che se

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungs- rechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28

consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94

consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

In

conclusione, sulla base affidabili e concludenti valutazioni

specialistiche del dr. __________, tenuto conto dell’assenza di un rilevante peggioramento,

richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto

quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito

economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117

V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572), è da

ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido

nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i

riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32

consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b) che il ricorrente, sebbene la sua originaria

attività non è da considerare pienamente esigibile, presenta comunque una piena

abilità al lavoro in attività adeguate rispettose dei limiti funzionali esposti

in perizia.

2.6

Accertata

dunque una capacità lavorativa del 100% in attività leggere adeguate, nella

decisione formale 27 settembre 2007 l’Ufficio ha raffrontato il reddito che

l’assicurato avrebbe potuto percepire da valido (fr. 45'240) con un reddito ipotetico

da invalido di fr. 39'698, determinato sulla base dei dati salariali statistici

regionali in attività non qualificate (Tabella TA 13), giungendo ad un grado

d’invalidità del 12%.

Va

qui rilevato che conformemente la giurisprudenza del TFA, il reddito da

invalido è determinato sulla

base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa

residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia

adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126

V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il

TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione

(DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Recentemente,

l’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr.

17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04). Pertanto, nella

determinazione del reddito da invalido occorre d’ora in avanti applicare i

valori nazionali (Tabella TA1).

Nella

decisione su opposizione contestata l’Ufficio AI, adeguandosi alla succitata giurisprudenza

ha determinato il reddito da invalido in fr. 45’811.-- , sulla base del

rapporto 22 maggio 2007 della consulente in integrazione professionale (doc. AI

45), come segue:

"

Per la determinazione del reddito

ipotetico da invalido tornano quindi applicabili i dati statistici nazionali

contenuti nella Tabella TA1.

Orbene - utilizzando i dati forniti dalla succitata

tabella elaborata dall'Ufficio federale di statistica - l'opponente, svolgendo

nel 2004 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore

privato, avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a

Fr. 4'588.--.

Riportando questo dato su 41,6 ore (cfr. tabella B 9.2,

pubblicata in La Vie économique, 1/2-2006, p. 94), esso ammonta a Fr. 4'772.--

mensili oppure a Fr. 57'264.-- per l'intero anno (Fr. 4'772 x 12, ritenuto che

la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18.2.1999 nella causa B.,

U 274/98, p. 5 consid. 3a).

Considerata una capacità lavorativa in suddette

attività lavorative adeguate peri al 100% ed applicando la riduzione del 20%

stabilita dalla consulente in integrazione professionale, si ottiene un reddito

ipotetico da invalido pari a fr. 45’811”. (Doc. AI 48-7).

L’Ufficio

AI ha poi proceduto al raffronto tra il citato reddito con quello ipotetico da

valido di fr. 45'240.--, da cui è emersa l’assenza di

un’incapacità al guadagno.

Ora, va

rilevato che il salario iniziale da invalido (fr. 45'240) è superiore rispetto

a quanto l’assicurato potrebbe percepire da valido (fr. 45'811). Occorre

pertanto verificare se il salario percepito prima del danno alla salute è da

situare sotto la media nazionale per i camerieri, professione esercitata

dall’assicurato prima dell’insorgenza del danno alla salute.

Al riguardo va infatti fatto presente che qualora, già prima dell'insorgenza

del danno alla salute, il reddito di una persona assicurata si situi sotto la

media dei salari per un'attività equivalente e che non si possa sostenere che

essa si sia volontariamente accontentata di una retribuzione modesta, si deve

ammettere che gli stessi fattori che hanno inciso negativamente sul reddito da

valido potrebbero anche influenzare il reddito da invalido. Accertato che

l'assicurato ha realizzato un guadagno inferiore alla media per dei motivi

estranei all'invalidità, anche il reddito medio realizzabile sul mercato

equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va ridotto in proporzione (cfr.

AHI 1999, p. 329 consid. 1; ZAK 1989, p. 458s. consid. 3b; STFA del 5 dicembre

2003.

nella causa S., I 630/02, consid. 2.2.2 e del 2 dicembre 2002 nella causa

R., I 53/02, consid. 3.3).

Sempre

utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio

federale di statistica e contenuta nell'Inchiesta Svizzera sulla struttura dei

salari 2004, il reddito medio nel 2004 di un uomo nel settore della gastronomia

(corrispondente alla colonna 4 della tabella "Attività semplici e ripetitive",

alla riga 55 "Alberghi e ristoranti” e nonché alla colonna “uomini”) è di fr.

3'514 --. Riportando questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 1/2-2006, pag. 94),

esso ammonta a CHF 3'663,30.-- mensili oppure a fr. 43'960,10 per l'intero anno

(fr. 3'514 .-- x 12 : 40 x 41.7 = fr. 43’960.--,

ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio

1999.

nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

Non

avendo quindi il ricorrente percepito un salario (fr. 45'240) inferiore alla media (fr. 43'960,10), la succitata

riduzione non necessita di essere applicata.

In conclusione, non presentando l’assicurato un grado d’invali-dità

pensionabile, la decisione impugnata va confermata e il ricorso

respinto.

2.7

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegna-zione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- andrebbero poste a

carico dell’assicurato, il quale ha tuttavia chiesto l'assistenza giudiziaria

(cfr. consid. 2.10).

Ai

sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve

essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo

giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale

norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2

lett. f LAVS, in relazione con l’art. 69 LAI, rimasto in vigore sino al 31

dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il

diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61

lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla

concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto

federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto

cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG Kommentar, Basilea, ad art. 61, n. 86,

pag. 626).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –

rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n.

88s; SVR 2004 no. 5 pag. 17 consid. 2.1; cfr. anche STFA 7 maggio 2007 nella

causa B., I 134/06, consid. 5.1) – sono in principio dati se l’istante si trova

nel bisogno (cfr. anche art. 3 Legge cantonale sul patrocinio d’ufficio e

sull’assistenza giudiziaria [in seguito: Lag]), se l’intervento dell’avvocato è

necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il

processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1

Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).

Occorre

qui ricordare che il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale

che amministrativa, può essere riconosciuto solo ad avvocato patentato (STFA 2

marzo 2005, I 447/04, consid. 4.2 citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF 132

V 206 consid. 5.1.4; per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso un’organizzazione

riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo cfr. DTF 132 V 206

consid. 5.1.4). Non essendo il ricorrente patrocinato da un avvocato, l’assistenza

giudiziaria va quindi limitata all’eventuale esonero delle spese di procedura.

Nel

certificato per l’ammissione dell’assistenza giudiziaria del 12 luglio 2007 il

ricorrente, coniugato con una casalinga, ha dichiarato di percepire un salario

lordo mensile di fr. 1'200.--- e degli assegni integrativi per il figlio di due

anni, motivo per cui egli si trova nel bisogno. Il ricorrente non

possiede le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento di un rappresentate

appare giustificato e di primo acchito il ricorso non pareva essere privo di fondamento.

L’esonero

delle spese giudiziarie va di conseguenza ammesso, riservato

l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica

dell'assicurato dovesse più tardi migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA;

Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente

al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG;

STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio

2002.

nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V

174; DTF 124 V 301, consid. 6).

Ne

consegue che il ricorrente è per il momento esonerato dal pagamento delle spese

processuali (cfr. STF I 885/06 del 20 giugno 2007).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. L'istanza

tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria è accolta limitatamente

all’esonero delle spese processuali.

3. Le

spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’assi-curato. A

seguito della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento

assunte dallo Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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