32.2007.222
Assicurato portatore di patologia ai polmoni e psichica con un grado d'invalidità non pensionabile. Il peggioramento delle condizioni di salute, subentarato prima della decisione impugnata, non à in c
26 novembre 2007Italiano24 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2007.222
Data decisione, Autorità:
26.11.2007, TCA
Titolo:
Assicurato portatore di patologia ai polmoni e psichica con un grado d'invalidità non pensionabile. Il peggioramento delle condizioni di salute, subentarato prima della decisione impugnata, non à in casu di durevole durata
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
GRADO DI INVALIDITÀ
art. 4 LAI
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.222
BS/sc
Lugano
26 novembre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 22 giugno 2007 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 24 maggio
2007 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI
1, classe __________, già professionalmente attivo quale aiuto cameriere, nel
mese di agosto 2004 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti, indicando,
quale danno alla salute, problemi ai bronchi ed ai polmoni (doc. AI 3).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici, tra cui una perizia pneumologica a cura
del dr. __________, con decisione 27 settembre 2005 l’Ufficio AI ha respinto la
domanda di prestazioni con la seguente motivazione:
"
(...)
Esaminati gli atti acquisiti in sede d'istruttoria,
segnatamente dal profilo medico-teorico, in particolare dalla perizia
specialistica a cui è stato sottoposto l'assicurato, emerge giustificato
riconoscere che vi sia una parziale incapacità lavorativa dell'assicurato
(50%), nell'attività svolta di cameriere, intesa come diminuzione del rendimento
sull'arco di un'intera giornata di lavoro.
Fatti
I limiti funzionali consistono nell'essere esposti ad
agenti irritanti respiratori (fumo, allergeni).
In attività sedentaria prevalentemente all'interno,
sussiste per contro una capacità lavorativa del 100% con un rendimento del
100%.
Dal profilo economico risulta che senza il subentrare
del danno alla salute, nell'attività svolta di cameriere (senza attestati di
capacità), a tempo pieno, potrebbe percepite un salario lordo annuo di fr.
45'240.-- (stato 2004), mentre che in attività adeguata al proprio stato di
salute, non qualificata, a tempo pieno, potrebbe ancora percepire un salario
lordo annuo di fr. 39'689.-- (stato 2004, tabelle RSS, categoria 4, quartile 2,
tasso di riduzione massimo del 25%).
Risulta quindi una perdita di guadagno causata dal
danno alla salute pari ad un tasso del 12%.
Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%, il
diritto alla rendita non esiste.
Essendo inoltre il tasso d'invalidità inferiore al
minimo del 20%, non esistono neppure i presupposti per adottare dei
provvedimenti di ordine professionale. (...)"
(Doc. AI 31-2)
1.2. Con
decisione 24 maggio 2007 l’amministrazione ha respinto l’opposizione
dell’assicurato. Facendo riferimento al parere del proprio servizio medico (in
seguito: SMR) - al quale è stata sottoposta per esame la nuova documentazione
medica prodotta dall’assicurato durante la procedura di opposizione -, essa ha rilevato
che non vi sono elementi per ritenere un’incapacità lavorativa superiore a
quella valutata dal perito e che quindi ulteriori accertamenti non sono
necessari.
Dal
punto di vista economico, l’Ufficio AI ha poi evidenziato che a seguito del raffronto
dei redditi, eseguito sulla base della nuova giurisprudenza del TFA, non risulta
un’incapacità al guadagno per cui la decisione formale 27 settembre 2005
dev’essere confermata.
1.3. Avverso
la succitata decisione, l’assicurato, rappresentato dal RA 1, ha presentato
ricorso al TCA, mediante il quale ha postulato il riconoscimento di una rendita
d’invalidità.
Facendo
presente di aver trovato un’occupazione parziale in qualità di cameriere (salario
mensile di fr. 1'200), egli sostiene un peggioramento delle proprie condizioni
di salute (degenza presso l’Ospedale __________ di __________) che non gli
permette di aumentare il grado di occupazione. Sottolineando che il stato
attuale non corrisponde più a quello esistente allorquando è stato peritato, il
ricorrente ha chiesto l’esecuzione di una perizia specialistica volta ad
aggiornare la sua capacità lavorativa rispecchiante le attuali condizioni
fisiche. Inoltre, vista la sua indigenza, egli ha formulato istanza di
assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
Con
scritto 12 luglio 2007 il ricorrente ha prodotto un rapporto dell’Ospedale __________
relativo alla sua degenza dall’8 giugno al 16 giugno 2007 (IV).
1.4. Con
risposta di causa, l’Ufficio AI, confermando la decisione contestata, ha postulato
la reiezione del ricorso non essendo subentrato un rilevante e duraturo peggioramento
dello stato valetudinario dell’assicurato.
1.5. Il
13 agosto 2007 il ricorrente ha ribadito la propria posizione ed in data 26
settembre 2007 ha prodotto la documentazione relativa alla richiesta di
assistenza giudiziaria.
considerato, in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se il ricorrente ha diritto ad una rendita
d’invalidità.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia
o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre
2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno
al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto
di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal
1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv.
1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire
se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito
ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che
avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC
1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité,
Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio
la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello
assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due
redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere
calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR
1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
2.3. Affinché
un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed
esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami
approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia
stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione
medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer-Blaser,
Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 1997
pag. 123). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA
del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F.
inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988
pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189). Nell'ambito del libero apprezzamento delle
prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice
fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore.
Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono
tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157). Nella DTF 125 V
351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito
che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve
essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino
essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni
e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Per quel
che riguarda il medico di fiducia, secondo la generale esperienza della vita,
il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del
suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesge-richts zum IVG, Zurigo
1997, pag. 111).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti
medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01
ed S., U 330/01).
2.4. Nella
fattispecie concreta, innanzitutto va rilevato che l’appro-fondita e completa perizia
31 agosto 2005 del dr. __________ (doc. AI 30) non può che essere confermata. Accertate,
quale diagnosi principali, bronchiettasie del lobo medio e del lobo inferiore
destro, atopia a pollini e ad acari, nonché possibile pregressa asma bronchiale
allergica complicata dall’apparizione di bronchettasia (cfr. perizia pag. 7), lo
specialista in pneumologia ha dettagliatamente descritto i limiti funzionali
(cfr. perizia pag. 9).
Riguardo
alla capacità lavorativa egli ha ritenuto l’assicurato abile nell’attività di
cameriere nella misura del 50% a condizione che tale professione possa essere
svolta evitando i momenti di punta ed in locali senza fumo. In attività
adeguate sedentarie, in ambiente privo di agenti respiratori (fumo e allergeni),
la capacità lavorativa è stata valutata al 100% (cfr. perizia pag. 10).
La
succitata perizia non è stata smentita né tantomeno messa in discussione da
successivi atti medici.
Con
certificato 21 novembre 2005 la dr.ssa __________, evidenziando le diverse esacerbazioni
subite dal suo paziente (5 volte all’anno), sostiene un’incapacità lavorativa in
qualsiasi attività del 100% che giustificherebbe il diritto ad una rendita del
50% (doc. AI 36-1). Al riguardo nella nota 1° dicembre 2005 la dr.ssa __________
del SMR ha rettamente evidenziato che, contrariamente a quanto attestato dal medico
curante, nel periodo settembre 2001 – luglio mediamente vi sono stati tre periodi
di incapacità lavorativa dovuti ad esacerbazioni di natura polmonare della durata
di dodici giorni l’uno, ciò che esclude un’incapacità al lavoro duratura del
100%. Inoltre, il citato medico ha correttamente evidenziato come il perito
abbia convincentemente rilevato che solo in attività sotto sforzo l’assicurato
presenta delle rilevanti limitazioni funzionali, motivo per cui non è credibile
che lo stesso non sia in grado di svolgere attività leggere, senza sforzi (doc.
AI 38).
Anche
lo scritto 5 dicembre 2005 del dr. __________ non apporta nuovi elementi di
Considerandi
giudizio (doc. AI 39-1). Se da una parte lo specialista in pneumologica condivide
la perizia del dr. __________, come correttamente rilevato dal SMR nel rapporto
15.
dicembre 2006 (doc. AI 41-1), dall’altra egli ritiene l’assicurato abile al
50% in qualsiasi professione, quindi anche in attività leggere, a seguito delle
frequenti insorgenze d’infetti broncopolmonari già esaminati dal perito.
2.5
Con
il ricorso l’assicurato sostiene un peggioramento rispetto alla perizia del dr.
__________, rilevando di essere stato recentemente ricoverato presso l’Ospedale
__________ di __________ a seguito di problemi polmonari.
Nel
relativo rapporto 2 luglio 2007 di degenza, durata dall’8 giugno al 16 giugno
2007, oltre alle note diagnosi, si legge che motivo del ricovero è stata una
broncopatia cronica da bronchittasie con pregressa resezione polmonare, con
aumento della dispnea e del broncospasmo anche a riposo. Trattato con
antibiotici, l’assicurato è stato dimesso a seguito della progressiva risoluzione
della sintomatologia respiratoria con una proposta di un programma fisioterapico
disostruttivo (doc. IV).
Va
qui ricordato che secondo costante giurisprudenza il giudice
delle assicurazioni sociali esamina la legalità delle decisioni in base alla
situazione di fatto esistente al momento in cui la decisione impugnata è stata
resa, in casu il 24 maggio 2007. I fatti accaduti posteriormente e che hanno
modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo atto
amministrativo (cfr. DTF 130 V 138 consid. 2; STFA del 23 giugno 2005 nella
causa I., C 75/05 consid. 2.3.; STFA del 30 settembre 2002 nella causa N., C
43/00; STFA del 3 dicembre 2001 nella causa R., I 490/00; DLA 2000 pag. 74;
STFA del 18 settembre 2000 nella causa R.S., I 278/00; STFA del 5 giugno 2000
nella causa V.P., I 76/00; DTF 121 V 366 consid. 1b e sentenze ivi citate).
Nel
caso in esame, volendo tener conto del ricovero nel giugno 2007 a seguito di
un’ulteriore esacerbazione della sintomatologia ai polmoni, questo TCA concorda
con quanto sostenuto il 25 luglio 2007 dal SMR, ossia che si è trattato di un
passeggero peggioramento di durata inferiore a tre mesi e quindi non rilevante.
Al riguardo va infatti ricordato che ai sensi dell’art. 88a cpv. 2 OAI in caso
di aggravamento dell'incapacità al guadagno, ai fini del diritto alle
prestazioni, occorre tener conto del cambiamento determinante se lo stesso
perdura almeno da tre mesi senza interruzione notevole.
Va
poi evidenziato che nel periodo esaminato dal dr. __________ l’assicurato aveva
già avuto delle esacerbazioni infettive, tutte con evoluzione favorevole,
motivo per cui l’episodio del giugno 2007 non costituisce un nuovo elemento non
preso in considerazione. Questa Corte non minimizza la serietà della patologia
polmonare di cui l’assicurato è portatore. Tuttavia, sulla base della
dettagliata ed esaustiva perizia pneumologica, non vi è motivo per discostarsi dalle
valutazione conclusive del dr. __________.
Visto
quanto sopra, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene
elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno
dell'assicurato sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si
renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti come richiesto.
Al riguardo, va fatto presente che se
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.
47.
n. 63, Gygi, Bundesverwaltungs- rechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure
DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c
con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere
sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28
consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94
consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
In
conclusione, sulla base affidabili e concludenti valutazioni
specialistiche del dr. __________, tenuto conto dell’assenza di un rilevante peggioramento,
richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto
quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito
economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117
V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572), è da
ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido
nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i
riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32
consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b) che il ricorrente, sebbene la sua originaria
attività non è da considerare pienamente esigibile, presenta comunque una piena
abilità al lavoro in attività adeguate rispettose dei limiti funzionali esposti
in perizia.
2.6
Accertata
dunque una capacità lavorativa del 100% in attività leggere adeguate, nella
decisione formale 27 settembre 2007 l’Ufficio ha raffrontato il reddito che
l’assicurato avrebbe potuto percepire da valido (fr. 45'240) con un reddito ipotetico
da invalido di fr. 39'698, determinato sulla base dei dati salariali statistici
regionali in attività non qualificate (Tabella TA 13), giungendo ad un grado
d’invalidità del 12%.
Va
qui rilevato che conformemente la giurisprudenza del TFA, il reddito da
invalido è determinato sulla
base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione
però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa
residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia
adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126
V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991.
p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il
TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del
salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido
motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione
(DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Recentemente,
l’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr.
17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04). Pertanto, nella
determinazione del reddito da invalido occorre d’ora in avanti applicare i
valori nazionali (Tabella TA1).
Nella
decisione su opposizione contestata l’Ufficio AI, adeguandosi alla succitata giurisprudenza
ha determinato il reddito da invalido in fr. 45’811.-- , sulla base del
rapporto 22 maggio 2007 della consulente in integrazione professionale (doc. AI
45), come segue:
"
Per la determinazione del reddito
ipotetico da invalido tornano quindi applicabili i dati statistici nazionali
contenuti nella Tabella TA1.
Orbene - utilizzando i dati forniti dalla succitata
tabella elaborata dall'Ufficio federale di statistica - l'opponente, svolgendo
nel 2004 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore
privato, avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a
Fr. 4'588.--.
Riportando questo dato su 41,6 ore (cfr. tabella B 9.2,
pubblicata in La Vie économique, 1/2-2006, p. 94), esso ammonta a Fr. 4'772.--
mensili oppure a Fr. 57'264.-- per l'intero anno (Fr. 4'772 x 12, ritenuto che
la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18.2.1999 nella causa B.,
U 274/98, p. 5 consid. 3a).
Considerata una capacità lavorativa in suddette
attività lavorative adeguate peri al 100% ed applicando la riduzione del 20%
stabilita dalla consulente in integrazione professionale, si ottiene un reddito
ipotetico da invalido pari a fr. 45’811”. (Doc. AI 48-7).
L’Ufficio
AI ha poi proceduto al raffronto tra il citato reddito con quello ipotetico da
valido di fr. 45'240.--, da cui è emersa l’assenza di
un’incapacità al guadagno.
Ora, va
rilevato che il salario iniziale da invalido (fr. 45'240) è superiore rispetto
a quanto l’assicurato potrebbe percepire da valido (fr. 45'811). Occorre
pertanto verificare se il salario percepito prima del danno alla salute è da
situare sotto la media nazionale per i camerieri, professione esercitata
dall’assicurato prima dell’insorgenza del danno alla salute.
Al riguardo va infatti fatto presente che qualora, già prima dell'insorgenza
del danno alla salute, il reddito di una persona assicurata si situi sotto la
media dei salari per un'attività equivalente e che non si possa sostenere che
essa si sia volontariamente accontentata di una retribuzione modesta, si deve
ammettere che gli stessi fattori che hanno inciso negativamente sul reddito da
valido potrebbero anche influenzare il reddito da invalido. Accertato che
l'assicurato ha realizzato un guadagno inferiore alla media per dei motivi
estranei all'invalidità, anche il reddito medio realizzabile sul mercato
equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va ridotto in proporzione (cfr.
AHI 1999, p. 329 consid. 1; ZAK 1989, p. 458s. consid. 3b; STFA del 5 dicembre
2003.
nella causa S., I 630/02, consid. 2.2.2 e del 2 dicembre 2002 nella causa
R., I 53/02, consid. 3.3).
Sempre
utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio
federale di statistica e contenuta nell'Inchiesta Svizzera sulla struttura dei
salari 2004, il reddito medio nel 2004 di un uomo nel settore della gastronomia
(corrispondente alla colonna 4 della tabella "Attività semplici e ripetitive",
alla riga 55 "Alberghi e ristoranti” e nonché alla colonna “uomini”) è di fr.
3'514 --. Riportando questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 1/2-2006, pag. 94),
esso ammonta a CHF 3'663,30.-- mensili oppure a fr. 43'960,10 per l'intero anno
(fr. 3'514 .-- x 12 : 40 x 41.7 = fr. 43’960.--,
ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio
1999.
nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
Non
avendo quindi il ricorrente percepito un salario (fr. 45'240) inferiore alla media (fr. 43'960,10), la succitata
riduzione non necessita di essere applicata.
In conclusione, non presentando l’assicurato un grado d’invali-dità
pensionabile, la decisione impugnata va confermata e il ricorso
respinto.
2.7
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegna-zione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle
spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- andrebbero poste a
carico dell’assicurato, il quale ha tuttavia chiesto l'assistenza giudiziaria
(cfr. consid. 2.10).
Ai
sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve
essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo
giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale
norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2
lett. f LAVS, in relazione con l’art. 69 LAI, rimasto in vigore sino al 31
dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il
diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61
lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla
concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto
federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto
cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG Kommentar, Basilea, ad art. 61, n. 86,
pag. 626).
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –
rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n.
88s; SVR 2004 no. 5 pag. 17 consid. 2.1; cfr. anche STFA 7 maggio 2007 nella
causa B., I 134/06, consid. 5.1) – sono in principio dati se l’istante si trova
nel bisogno (cfr. anche art. 3 Legge cantonale sul patrocinio d’ufficio e
sull’assistenza giudiziaria [in seguito: Lag]), se l’intervento dell’avvocato è
necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il
processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1
Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).
Occorre
qui ricordare che il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale
che amministrativa, può essere riconosciuto solo ad avvocato patentato (STFA 2
marzo 2005, I 447/04, consid. 4.2 citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF 132
V 206 consid. 5.1.4; per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso un’organizzazione
riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo cfr. DTF 132 V 206
consid. 5.1.4). Non essendo il ricorrente patrocinato da un avvocato, l’assistenza
giudiziaria va quindi limitata all’eventuale esonero delle spese di procedura.
Nel
certificato per l’ammissione dell’assistenza giudiziaria del 12 luglio 2007 il
ricorrente, coniugato con una casalinga, ha dichiarato di percepire un salario
lordo mensile di fr. 1'200.--- e degli assegni integrativi per il figlio di due
anni, motivo per cui egli si trova nel bisogno. Il ricorrente non
possiede le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento di un rappresentate
appare giustificato e di primo acchito il ricorso non pareva essere privo di fondamento.
L’esonero
delle spese giudiziarie va di conseguenza ammesso, riservato
l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica
dell'assicurato dovesse più tardi migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA;
Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente
al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG;
STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio
2002.
nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V
174; DTF 124 V 301, consid. 6).
Ne
consegue che il ricorrente è per il momento esonerato dal pagamento delle spese
processuali (cfr. STF I 885/06 del 20 giugno 2007).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. L'istanza
tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria è accolta limitatamente
all’esonero delle spese processuali.
3. Le
spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’assi-curato. A
seguito della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento
assunte dallo Stato.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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