32.2007.223
UAI ha a giusta ragione soppresso il diritto ad un quarto di rendita di cui era beneficiario l'assicurato, dato che in sede di revisione è emerso un miglioramento, dal punto di vista economico, della
31 luglio 2008Italiano31 min
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AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2007.223
Data decisione, Autorità:
31.07.2008, TCA
Titolo:
UAI ha a giusta ragione soppresso il diritto ad un quarto di rendita di cui era beneficiario l'assicurato, dato che in sede di revisione è emerso un miglioramento, dal punto di vista economico, della capacità di guadagno dell'interessato
GRADO DI INVALIDITÀ
REVISIONE DELLA RENDITA
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 69 cpv. 1bis LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 cpv. 1 LPGA
88a cpv. 1 OAI
88bis cpv. 2 let. a OAI
art. 87 cpv. 2 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.223
cr
Lugano
31 luglio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 22 giugno 2007 di
RI 1
contro
la decisione del 23 maggio 2007 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nato
nel __________, di professione aiuto giardiniere, in data 28 ottobre 2003 ha presentato una richiesta di
prestazioni AI per adulti a causa di “disturbi alla testa; disturbi all’occhio
sinistro – intervento chirurgico 17.09.2002 all’Ospedale __________, dr. __________”
(cfr. doc. 1/1-7).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia
pluridisciplinare a cura del Servizio Accertamento Medico dell’Assicurazione
Invalidità (SAM), con decisione dell’11 marzo 2005 l’Ufficio AI ha attribuito
all’assicurato un quarto di rendita (grado del 43%), a partire dal 1° luglio
2003 (doc. 25, 30 e 31).
1.2. In esito
alla procedura di revisione, avviata d’ufficio nel novembre 2006, con decisione
del 23 maggio 2007, l’Ufficio AI ha soppresso, con effetto dal secondo mese che
segue l’intimazione della decisione, il quarto di rendita, ritenendo
intervenuto un miglioramento della capacità di guadagno dell’assicurato,
giustificante un grado di invalidità del 35.28% (doc. A2).
1.3. Contro
questa decisione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA,
evidenziando che il suo stato di salute è rimasto stazionario (circostanza del resto
non contestata dall’UAI).
Egli ha
invece criticato il calcolo del grado di invalidità operato
dall’amministrazione e in particolare la determinazione del reddito da valido,
fissato in fr. 66'600.85: tenendo conto delle ore di vacanza e dei giorni
festivi infrasettimanali pagati, l’assicurato ha asserito che il reddito da
valido ammonterebbe a fr. 74'046.--.
L’interessato
ha inoltre evidenziato che il salario percepito attualmente presso il suo
datore di lavoro è più elevato di quello che potrebbe conseguire presso un
altro datore di lavoro, dato che tiene conto “dei lunghi anni trascorsi
presso l’attuale datore di lavoro e del rapporto di amicizia che si è
instaurato”.
Sulla base
di queste considerazioni, il ricorrente ha quindi chiesto di potere continuare
a beneficiare di un quarto di rendita anche dopo il 1° giugno 2007 (I).
1.4. L’UAI, in
risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (IV).
Fatti
1.5. In data 21
giugno 2007 l’assicurato ha ribadito che il salario attualmente versato dal
datore di lavoro costituisce un “salario di compiacenza, poiché tiene conto
del lungo periodo trascorso alle dipendenze della ditta e del rapporto di
reciproca stima e fiducia instaurato con il sig. __________ in questi anni”,
aggiungendo che presso qualsiasi altro datore di lavoro egli non potrebbe mai
conseguire un simile salario, tenuto conto del fatto che egli non possiede un
certificato federale di capacità.
L’assicurato
ha inoltre ribadito che il reddito da valido preso in considerazione dall’UAI è
troppo basso (VIII).
1.6. Pendente
causa, il TCA ha interpellato il datore di lavoro dell’assicurato, signor __________,
chiedendogli di indicare quale sarebbe stato, senza il danno alla salute e
lavorando al 100%, il salario che avrebbe potuto conseguire l’assicurato nel
2006 e di precisare se il salario attualmente percepito dall’interessato,
lavorando a tempo parziale, corrisponde al suo effettivo rendimento oppure
rappresenta un salario sociale (X).
Il signor __________ ha risposto alle domande del
TCA con scritto del 3 luglio 2008 (XI).
L’UAI ha
formulato le proprie osservazioni al riguardo con scritto giunto al TCA in data
15 luglio 2008 (XIV), mentre l’assicurato con scritto dell’11 luglio 2008
(XIII).
Le
osservazioni dell’assicurato e quelle dell’amministrazione sono state trasmesse
alla relativa controparte (XV, XVI), per conoscenza.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il 1°
gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono
determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie
che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è
realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione
della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati
in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’Ufficio AI era legittimato oppure no a sopprimere, in
via di revisione, la rendita di invalidità di cui era al beneficio RI 1.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo
la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique
de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta
perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse
divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili
in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V
30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la
giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza federale, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.4. Se il grado
d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in
modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata
o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv.
1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile
modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato
stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno
per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che
possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della
grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di
revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o
d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura
rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine,
prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi
invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o
perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è
riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel
capoverso 3.
Se la
capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il
cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a
prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato
tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a
durare (art. 88 a cpv. 1 OAI).
Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener
conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso
perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono
applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di
assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo
(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
La
costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a
revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha
un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è
rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno
subito un cambiamento importante (DTF 130 V 349; STFA non pubbl. 28 giugno 1994
nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30).
Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che
le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una
modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.
D'altra
parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista
astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.
In ogni
caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla
pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente
mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata,
sia giudicata in modo diverso (DTF 130 V 351; RCC 1987 pag. 38, consid. 1a;
STFA 29 aprile 1991 in causa
G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).
Per
stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia
della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita
a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 133 V 108, 125
V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30;
Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum IVG, Zurigo 1997, pag. 258).
Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita
d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2
lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione
della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto,
il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.
2.5. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10
consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.
128).
L'Alta Corte ha inoltre
avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,
possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono
essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le
anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno
stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico
dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno
cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di
quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza
del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni
dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la
farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri
per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca
un’incapacità di guadagno duratura.
Tali criteri sono stati così riassunti dal TFA in un’altra sentenza
del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella causa N. (I 404/03), nella quale
il TFA si è così espresso:
"
6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo
da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche,
per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente
necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una
incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2,
destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF
130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un
disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a
determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa
suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit
und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den
Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz
Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76
Considerandi
segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a
questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il
disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una
gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla
persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato
del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V
165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid.
4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi
eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità
psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata
di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche
croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili
o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale
dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto
"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi
profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza
di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore
somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i
riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare
ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero
delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno
ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con
riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).
In tale contesto, l'esperto chiamato ad
esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Tenendo
conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della ripresa,
rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato (VSI 2000
pag. 155 consid. 2c)."
Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004 il TFA ha evidenziato che:
"
5.2
In una recente
sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità
presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica
di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa
di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni
organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi
stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione
sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato,
senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso
tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto
psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer
Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o
stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi
a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del
12.
marzo 2004 in re N., consid.
2.2.3
e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit
und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den
Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz
Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76
segg. e 80 segg.)."
In
una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore
somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei
criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi
a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione
sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le
limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei
sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a
prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una
notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;
l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza
in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i
lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;
l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante
il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im
Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:
Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno
studio approfondito di Winchkler e Foerster).
In una
sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che
“(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in
particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata
sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto
scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del
Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4).
(…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.6
Nell’evenienza
concreta, l'assicurato, dal 1° luglio 2003, è stato posto al beneficio di un
quarto di rendita d'invalidità, per un grado del 40% (doc. 25-2), a causa di “stato
dopo clippaggio di un aneurisma dell’arteria cerebri media destra tramite
craniotomia pterionale destra in data 12 luglio 2002, responsabile di un
ematoma subdurale e di un’emorragia sobaracnoidea; sindrome fobica specifica;
sindrome somatoforme indifferenziata e sindrome del tunnel carpale a sinistra
più che a destra”, che lo rendevano inabile al lavoro al 40% nella sua attività
di aiuto-giardiniere e del 30% in attività adatte, rispettose dei suoi limiti
funzionali, come emerge dalla perizia del SAM del 1° settembre 2004 (doc. 21-12+13).
2.7
Nel novembre
2006.
l’Ufficio AI ha avviato, d’ufficio, una procedura di revisione (doc. 33-1).
In questo contesto, l’assicurato ha indicato che il suo stato di salute è
rimasto invariato. Anche il dr. __________, spec. FMH in medicina generale, nel
suo rapporto medico del 20 marzo 2007 indirizzato all’UAI ha indicato che lo
stato di salute dell’assicurato è rimasto stazionario negli ultimi tre anni (cfr.
doc. 40-1+2).
Il TCA constata che l’amministrazione ha preso
atto della stazionarietà del quadro clinico dell’assicurato, ritenendo che dal
punto di vista medico non vi siano state modifiche di sorta rispetto alla
precedente decisione dell’11 marzo 2005 (doc. 30 e 31).
Essendo la stazionarietà del quadro clinico
dell’assicurato incontestata, è quindi superfluo dilungarsi su questo punto,
non essendovi contestazione tra le parti.
Dal punto di vista medico, dunque, non vi è stato
alcun mutamento della situazione dell’assicurato.
2.8
Ai fini
della valutazione economica, l’UAI ha proceduto alla determinazione del grado
d’invalidità mediante il consueto raffronto dei redditi.
A tal
fine, nella decisione impugnata, l’UAI ha determinato un reddito da valido di
fr. 66'600.85, così calcolato: considerate 2'184 ore annue di lavoro,
moltiplicate per il salario base, lordo, orario di fr. 28.15, si ottiene un
reddito di fr. 61'479.60, al quale va aggiunta la tredicesima mensilità, per un
importo totale di fr. 66'600.85 (cfr. doc. A2).
Quanto al reddito da invalido, l’UAI ha ritenuto
l’importo di fr. 43'109.-- effettivamente conseguito dall’assicurato, in
qualità di aiuto-giardiniere, lavorando alle dipendenze del signor __________,
come emerge dal certificato di salario per l’anno 2006 (cfr. doc. A2).
Eseguendo il raffronto dei redditi tra il reddito
da valido di fr. 66'600.85 e il reddito da invalido di fr. 43'109, l’UAI ha
calcolato una perdita di guadagno imputabile al danno alla salute del 35.28%,
percentuale che non dà diritto ad una rendita di invalidità: per tali motivi,
l’amministrazione ha quindi posto termine al versamento di un quarto di rendita
di invalidità a favore dell’interessato (doc. A2).
2.9
Con il
presente ricorso l’assicurato ha contestato sia la determinazione del reddito
da valido – che, a suo avviso, dovrebbe essere cifrato in fr. 74'046.--, per
tenere conto delle ore di vacanza e dei giorni festivi infrasettimanali pagati
(I) – sia quella del reddito da invalido – indicando che il salario da lui
effettivamente conseguito lavorando quale aiuto-giardiniere a tempo parziale
costituisce un salario sociale, versato dal suo datore di lavoro in considerazione
dei lunghi anni trascorsi alle sue dipendenze e del rapporto di amicizia che si
è instaurato (I).
Nella risposta di causa, l’UAI ha indicato che
senza il danno alla salute, nel 2001, l’assicurato conseguiva un reddito annuo
di fr. 56'490 per 1’825 ore di lavoro, per cui nel 2006, considerato un salario
orario di fr. 33.90 per 1’825 ore, l’interessato avrebbe potuto percepire fr.
61'867.50. Confrontando tale reddito con quello da invalido di fr. 43'109,
risulta un grado di invalidità del 30%, insufficiente per avere diritto ad una
rendita (doc. IV).
Al fine di determinare con esattezza l’entità del
reddito da valido e da invalido da porre in confronto, il TCA ha chiesto al
signor __________, datore di lavoro dell’assicurato, da una parte, di indicare l’ammontare
del salario a cui avrebbe avuto diritto nel 2006 l’assicurato, senza il danno
alla salute, lavorando in qualità di aiuto-giardiniere al 100% e, d’altra
parte, di precisare se il salario di fr. 43'109.--, effettivamente conseguito
dall’interessato, lavorando a tempo parziale, come risulta dal certificato di
salario del 2006, corrisponde al suo effettivo rendimento o deve piuttosto
essere considerato un salario sociale (X).
Con scritto del 3 luglio 2008 il datore di lavoro
ha così risposto:
"
Le invio risposta al suo scritto del 01.07.2008:
a) I miei dipendenti percepiscono tutti un salario orario, quindi non
potrò essere preciso nella risposta. Tenendo conto di una media durante l’anno
di circa ore 2'100 per fr. 33.-- orari risulterebbe uno stipendio lordo di fr.
69'300 (compresi tredicesima, vacanze, festivi), ma non tenendo conto che il
sig. RI 1 richiede annualmente circa 2 mesi di vacanza, ma pagate solo 4
settimane.
b) Lo stipendio percepito dal dipendente corrisponde all’effettivo
lavoro svolto in ditta.”
(Doc. XI)
Nelle sue osservazioni dell’11 luglio 2008
l’assicurato ha contestato le risposte fornite dal datore di lavoro, ribadendo
che il reddito che avrebbe potuto conseguire senza danno alla salute nel 2006,
lavorando al 100%, ammonterebbe a fr. 74’046.33. Egli ha precisato che, in base
al CCL del settore, le ore contrattuali previste sono 2'184 e che al salario
annuo vanno aggiunti gli assegni per i figli. Quanto alle vacanze, l’assicurato
ha contestato le affermazioni del datore di lavoro, evidenziando che nel mese
di agosto 2006 egli ha effettuato unicamente le vacanze aziendali imposte dalla
ditta, come risulta dalle buste paga (doc. XIII).
L’amministrazione, da parte sua, con scritto
datato 11 luglio 2008, ha
osservato che le precisazioni fornite dal datore di lavoro circa il reddito
teorico da valido confermano le valutazioni esposte dall’UAI nella risposta di
causa: riducendo il reddito lordo teorico, compresa tredicesima, di fr. 69'300 in ragione di un secondo mese di
vacanza non pagata, si giungerebbe, secondo l’amministrazione, ad un reddito
pari a fr. 63'969 (doc. XIV).
2.9.1
Per
determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il
danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel
momento determinante (corrispondente all’inizio dell’eventuale diritto alla
rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante,
quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224 con riferimento).
Tale reddito dev’essere determinato il più concretamente possibile. Di regola
ci si fonderà sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima
del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all’evoluzione reale
dei salari (cfr. ancora DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224), o comunque sul
salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella
stessa azienda o in un’azienda simile.
Nel caso
in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito
ipotetico che l’assicurato avrebbe potuto conseguire senza invalidità, si farà
riferimento ai dati empirici o statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per
il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui – in assenza di indizi
concreti che impongano una diversa valutazione – la persona assicurata avrebbe
di regola, e conformemente all’esperienza generale, continuato l’attività
precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid.
2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va senz’altro
considerata. Tuttavia gli indizi che l’assicurato avrebbe intrapreso una
carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29
pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione
d’intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione
sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi
ecc. (VSI 200 pag. 161 consid. 3b (I 357/01) e dottrina citata).
2.9.1.1
Sulla base delle
risposte fornite dal datore di lavoro dell’interessato (cfr. consid. 2.9.), il
TCA ritiene quindi che - contrariamente a quanto calcolato dall’UAI - l’ammontare
del reddito da valido che avrebbe potuto conseguire l’assicurato nel 2006,
senza il danno alla salute, lavorando al 100% in qualità di aiuto-giardiniere
presso il signor __________, sia da fissare - nell’ipotesi maggiormente
favorevole all’assicurato e tralasciando la questione relativa alle vacanze - in
fr. 69'300, come indicato dallo stesso datore di lavoro (doc. XI) rispondendo
ad una esplicita richiesta del Tribunale e non in fr. 66’600.85, come esposto nella
decisione impugnata.
Alla luce delle risposte fornite dal datore di
lavoro, non può invece essere considerato, quale reddito da valido, l’importo
di fr. 74'046 indicato a più riprese dal ricorrente (cfr. doc. I, doc. XIII).
2.9.2
Quanto al
reddito da invalido, occorre innanzitutto ricordare che, conformemente alla
giurisprudenza federale, ribadita in una sentenza 8C_290/2007 del 7 luglio 2008,
il reddito da invalido è determinato
sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a
condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la
capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività
effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
A
quest’ultimo proposito va infatti rilevato che per determinare il reddito da
invalido decisivo è il valore in denaro della prestazione fornita. Se quindi
l’assicurato riceve un salario più elevato (il cosiddetto salario sociale), è
determinante solo la parte che rappresenta la retribuzione del suo effettivo
rendimento (DTF 104 V 90; si veda in proposito il tenore dell’art. 25 cpv. 1
lett. b OAI secondo cui sono considerati redditi del lavoro secondo l’art. 16
LPGA i redditi annui presumibili sui quali sarebbero riscossi i contributi
disposti dalla LAVS, esclusi tuttavia i componenti del salario per i quali il
lavoratore non può fornire, come esperito, nessuna controprestazione a causa
della limitata capacità al lavoro).
Le
attestazioni in tal senso fornite dal datore di lavoro non sono da considerare
come semplici affermazioni, la cui esattezza sarebbe ancora da dimostrare (RCC
1970.
pag. 338 consid. 2). La prova dell’esistenza di un salario sociale è
tuttavia sottoposta a requisiti severi, dovendo partire dal presupposto che i
salari pagati equivalgono ad una prestazione lavorativa effettiva (DTF 117 V 8
consid. 2c/aa pag. 18 e sentenze ivi citate; RCC 1980 pag. 321 consid. 2b;
sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 154/95 del 15 febbraio
1996).
Nell’ambito
dell’apprezzamento delle citate dichiarazioni si deve pure considerare che i
datori di lavoro potrebbero essere interessati a dichiarare il versamento di un
salario sociale. Rapporti di parentela tra datore di lavoro e assicurato oppure
una lunga durata del rapporto di lavoro possono essere ritenuti indizi di una
prestazione sociale volontaria (RCC 1980 pag. 322 consid. 2b; RCC 1970 pag.
336).
Qualora
difettino indicazioni economiche effettive, possono essere ritenuti i dati
forniti dalle statistiche salariali, come risultano dall’inchiesta svizzera
sulla struttura dei salari (ISS; DTF 126 V 75 consid. 3b pag. 76 con riferimenti).
Nel caso di un invalido che, dopo l’insorgenza del danno alla salute, può
compiere solo lavori leggeri e non impegnativi dal punto di vista
intellettuale, il relativo reddito è di principio determinato in base alla
media del salario lordo (valore totale) conseguibile per attività semplici e
ripetitive (livello di esigenza 4 sul posto di lavoro) nel settore privato in
conformità alle tabelle A dell’ISS (sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni U 240/99 del 7 agosto 2001, consid. 3c/cc, parzialmente
pubblicata in RAMI 2001 pag. 347; cfr. pure DTF 129 V 472 consid. 4.2.1. pag.
476.
con riferimento). A questo riguardo giova rilevare che la più recente
giurisprudenza non ammette più la possibilità di fare capo ai dati statistici
regionali desumibili dalla tabella TA13, il reddito ipotetico da invalido
dovendo invece essere stabilito sulla base della tabella TA1 dell’ISS (cfr. SVR
2007.
UV no. 17 pag. 56 (U 75/03)).
2.9.2.1
Nel caso di
specie, l’assicurato, nonostante il danno alla salute, sfrutta appieno la sua
capacità lavorativa residua lavorando in qualità di aiuto-giardiniere, al 60%, presso
il signor __________.
Inoltre, il salario percepito concretamente per
l’attività di aiuto-giardiniere non costituisce, contrariamente a quanto
asserito dall’assicurato, un salario sociale, ma corrisponde all’effettivo
rendimento dell’interessato, così come indicato dal signor __________ nel
formulario per il datore di lavoro (cfr. doc. 34-4, punto 2.10.) e poi esplicitamente
precisato dallo stesso datore di lavoro rispondendo ad una richiesta in tal
senso del TCA (doc. XI, consid. 2.9.).
Pertanto, il reddito da invalido da prendere in
considerazione è quello effettivamente percepito dall’assicurato
quale aiuto-giardiniere a tempo parziale, pari a fr. 43'109.--
(2006) (cfr. certificato di salario, doc. 34-9), così come calcolato dall’UAI.
2.9.3
Confrontando quindi il reddito da invalido di fr.
43'109.-- con l'importo di fr. 69'300.--, corrispondente al reddito che l’insorgente avrebbe conseguito da
valido nell'anno 2006 (cfr. consid. 2.9.1.1.), emerge un’incapacità al guadagno
pari a 37.79 ([fr. 69'300 – fr. 43'109] x 100 : fr.
69'300), arrotondato al 38% secondo
la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11
pag. 41), percentuale che non dà diritto ad una rendita di invalidità.
In simili
circostanze, visto tutto quanto precede, a ragione l’Ufficio AI ha soppresso,
in via di revisione, il diritto ad un quarto di rendita con effetto dal 1°
luglio 2007 (cfr. art. 88bis cpv. 2 OAI e consid. 2.4.).
2.10
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la
procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al
rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è
soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurato
ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell’assicurato ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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