Lexipedia

Decisione

32.2007.223

UAI ha a giusta ragione soppresso il diritto ad un quarto di rendita di cui era beneficiario l'assicurato, dato che in sede di revisione è emerso un miglioramento, dal punto di vista economico, della

31 luglio 2008Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

1.5. In data 21

giugno 2007 l’assicurato ha ribadito che il salario attualmente versato dal

datore di lavoro costituisce un “salario di compiacenza, poiché tiene conto

del lungo periodo trascorso alle dipendenze della ditta e del rapporto di

reciproca stima e fiducia instaurato con il sig. __________ in questi anni”,

aggiungendo che presso qualsiasi altro datore di lavoro egli non potrebbe mai

conseguire un simile salario, tenuto conto del fatto che egli non possiede un

certificato federale di capacità.

L’assicurato

ha inoltre ribadito che il reddito da valido preso in considerazione dall’UAI è

troppo basso (VIII).

1.6. Pendente

causa, il TCA ha interpellato il datore di lavoro dell’assicurato, signor __________,

chiedendogli di indicare quale sarebbe stato, senza il danno alla salute e

lavorando al 100%, il salario che avrebbe potuto conseguire l’assicurato nel

2006 e di precisare se il salario attualmente percepito dall’interessato,

lavorando a tempo parziale, corrisponde al suo effettivo rendimento oppure

rappresenta un salario sociale (X).

Il signor __________ ha risposto alle domande del

TCA con scritto del 3 luglio 2008 (XI).

L’UAI ha

formulato le proprie osservazioni al riguardo con scritto giunto al TCA in data

15 luglio 2008 (XIV), mentre l’assicurato con scritto dell’11 luglio 2008

(XIII).

Le

osservazioni dell’assicurato e quelle dell’amministrazione sono state trasmesse

alla relativa controparte (XV, XVI), per conoscenza.

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1

della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni

(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio

2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;

STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,

pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;

STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Il 1°

gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

Occorre

qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza

di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono

determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie

che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

Dal

momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è

realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione

della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati

in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

2.3. Il TCA è

chiamato a stabilire se l’Ufficio AI era legittimato oppure no a sopprimere, in

via di revisione, la rendita di invalidità di cui era al beneficio RI 1.

Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo

la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto

all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans

le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

Secondo

l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno

diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che

gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al

70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi

almeno al 40%.

Ai sensi

dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza

dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,

nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in

condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del

lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido

(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere

determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante

la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni

di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique

de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta

perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse

divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido,

sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili

in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali

provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V

30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la

giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei

all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini

fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;

Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente

esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e

dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione

personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua

capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge

il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se

ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione

fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al

proposito va infine ancora rilevato che, secondo la

giurisprudenza federale, per il raffronto dei redditi sono determinanti le

circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla

rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla

medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali

modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione

(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili

di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R

consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in

SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01

pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I

26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I

475/01).

2.4. Se il grado

d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in

modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata

o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv.

1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile

modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato

stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno

per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che

possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della

grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di

revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o

d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura

rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine,

prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi

invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o

perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è

riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel

capoverso 3.

Se la

capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il

cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a

prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi­derazione allorché è durato

tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a

durare (art. 88 a cpv. 1 OAI).

Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener

conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso

perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono

applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di

assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo

(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

La

costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a

revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha

un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è

rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno

subito un cambiamento importante (DTF 130 V 349; STFA non pubbl. 28 giugno 1994

nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30).

Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che

le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una

modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.

D'altra

parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista

astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.

In ogni

caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla

pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente

mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata,

sia giudicata in modo diverso (DTF 130 V 351; RCC 1987 pag. 38, consid. 1a;

STFA 29 aprile 1991 in causa

G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).

Per

stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista

temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della

decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia

della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita

a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 133 V 108, 125

V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30;

Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum IVG, Zurigo 1997, pag. 258).

Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita

d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2

lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione

della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto,

il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.

2.5. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile

per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;

Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.

342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10

consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.

128).

L'Alta Corte ha inoltre

avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,

possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono

essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le

anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno

stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico

dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno

cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di

quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.

1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29

settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo la giurisprudenza

del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni

dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la

farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella

causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,

pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In

una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri

per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca

un’incapacità di guadagno duratura.

Tali criteri sono stati così riassunti dal TFA in un’altra sentenza

del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella causa N. (I 404/03), nella quale

il TFA si è così espresso:

"

6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo

da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche,

per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente

necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una

incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2,

destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF

130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un

disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a

determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa

suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit

und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den

Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz

Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76

Considerandi

segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a

questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il

disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una

gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla

persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato

del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V

165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid.

4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi

eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità

psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata

di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche

croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili

o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale

dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto

"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi

profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza

di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore

somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i

riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare

ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero

delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno

ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con

riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).

In tale contesto, l'esperto chiamato ad

esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Tenendo

conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della ripresa,

rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato (VSI 2000

pag. 155 consid. 2c)."

Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004 il TFA ha evidenziato che:

"

5.2

In una recente

sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità

presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica

di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa

di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni

organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi

stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione

sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato,

senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso

tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto

psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer

Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o

stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi

a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del

12.

marzo 2004 in re N., consid.

2.2.3

e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit

und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den

Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz

Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76

segg. e 80 segg.)."

In

una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore

somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei

criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi

a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione

sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto, se le

limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei

sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a

prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una

notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;

l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza

in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i

lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;

l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante

il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im

Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:

Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno

studio approfondito di Winchkler e Foerster).

In una

sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che

“(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in

particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata

sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto

scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del

Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4).

(…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

2.6

Nell’evenienza

concreta, l'assicurato, dal 1° luglio 2003, è stato posto al beneficio di un

quarto di rendita d'invalidità, per un grado del 40% (doc. 25-2), a causa di “stato

dopo clippaggio di un aneurisma dell’arteria cerebri media destra tramite

craniotomia pterionale destra in data 12 luglio 2002, responsabile di un

ematoma subdurale e di un’emorragia sobaracnoidea; sindrome fobica specifica;

sindrome somatoforme indifferenziata e sindrome del tunnel carpale a sinistra

più che a destra”, che lo rendevano inabile al lavoro al 40% nella sua attività

di aiuto-giardiniere e del 30% in attività adatte, rispettose dei suoi limiti

funzionali, come emerge dalla perizia del SAM del 1° settembre 2004 (doc. 21-12+13).

2.7

Nel novembre

2006.

l’Ufficio AI ha avviato, d’ufficio, una procedura di revisione (doc. 33-1).

In questo contesto, l’assicurato ha indicato che il suo stato di salute è

rimasto invariato. Anche il dr. __________, spec. FMH in medicina generale, nel

suo rapporto medico del 20 marzo 2007 indirizzato all’UAI ha indicato che lo

stato di salute dell’assicurato è rimasto stazionario negli ultimi tre anni (cfr.

doc. 40-1+2).

Il TCA constata che l’amministrazione ha preso

atto della stazionarietà del quadro clinico dell’assicurato, ritenendo che dal

punto di vista medico non vi siano state modifiche di sorta rispetto alla

precedente decisione dell’11 marzo 2005 (doc. 30 e 31).

Essendo la stazionarietà del quadro clinico

dell’assicurato incontestata, è quindi superfluo dilungarsi su questo punto,

non essendovi contestazione tra le parti.

Dal punto di vista medico, dunque, non vi è stato

alcun mutamento della situazione dell’assicurato.

2.8

Ai fini

della valutazione economica, l’UAI ha proceduto alla determinazione del grado

d’invalidità mediante il consueto raffronto dei redditi.

A tal

fine, nella decisione impugnata, l’UAI ha determinato un reddito da valido di

fr. 66'600.85, così calcolato: considerate 2'184 ore annue di lavoro,

moltiplicate per il salario base, lordo, orario di fr. 28.15, si ottiene un

reddito di fr. 61'479.60, al quale va aggiunta la tredicesima mensilità, per un

importo totale di fr. 66'600.85 (cfr. doc. A2).

Quanto al reddito da invalido, l’UAI ha ritenuto

l’importo di fr. 43'109.-- effettivamente conseguito dall’assicurato, in

qualità di aiuto-giardiniere, lavorando alle dipendenze del signor __________,

come emerge dal certificato di salario per l’anno 2006 (cfr. doc. A2).

Eseguendo il raffronto dei redditi tra il reddito

da valido di fr. 66'600.85 e il reddito da invalido di fr. 43'109, l’UAI ha

calcolato una perdita di guadagno imputabile al danno alla salute del 35.28%,

percentuale che non dà diritto ad una rendita di invalidità: per tali motivi,

l’amministrazione ha quindi posto termine al versamento di un quarto di rendita

di invalidità a favore dell’interessato (doc. A2).

2.9

Con il

presente ricorso l’assicurato ha contestato sia la determinazione del reddito

da valido – che, a suo avviso, dovrebbe essere cifrato in fr. 74'046.--, per

tenere conto delle ore di vacanza e dei giorni festivi infrasettimanali pagati

(I) – sia quella del reddito da invalido – indicando che il salario da lui

effettivamente conseguito lavorando quale aiuto-giardiniere a tempo parziale

costituisce un salario sociale, versato dal suo datore di lavoro in considerazione

dei lunghi anni trascorsi alle sue dipendenze e del rapporto di amicizia che si

è instaurato (I).

Nella risposta di causa, l’UAI ha indicato che

senza il danno alla salute, nel 2001, l’assicurato conseguiva un reddito annuo

di fr. 56'490 per 1’825 ore di lavoro, per cui nel 2006, considerato un salario

orario di fr. 33.90 per 1’825 ore, l’interessato avrebbe potuto percepire fr.

61'867.50. Confrontando tale reddito con quello da invalido di fr. 43'109,

risulta un grado di invalidità del 30%, insufficiente per avere diritto ad una

rendita (doc. IV).

Al fine di determinare con esattezza l’entità del

reddito da valido e da invalido da porre in confronto, il TCA ha chiesto al

signor __________, datore di lavoro dell’assicurato, da una parte, di indicare l’ammontare

del salario a cui avrebbe avuto diritto nel 2006 l’assicurato, senza il danno

alla salute, lavorando in qualità di aiuto-giardiniere al 100% e, d’altra

parte, di precisare se il salario di fr. 43'109.--, effettivamente conseguito

dall’interessato, lavorando a tempo parziale, come risulta dal certificato di

salario del 2006, corrisponde al suo effettivo rendimento o deve piuttosto

essere considerato un salario sociale (X).

Con scritto del 3 luglio 2008 il datore di lavoro

ha così risposto:

"

Le invio risposta al suo scritto del 01.07.2008:

a) I miei dipendenti percepiscono tutti un salario orario, quindi non

potrò essere preciso nella risposta. Tenendo conto di una media durante l’anno

di circa ore 2'100 per fr. 33.-- orari risulterebbe uno stipendio lordo di fr.

69'300 (compresi tredicesima, vacanze, festivi), ma non tenendo conto che il

sig. RI 1 richiede annualmente circa 2 mesi di vacanza, ma pagate solo 4

settimane.

b) Lo stipendio percepito dal dipendente corrisponde all’effettivo

lavoro svolto in ditta.”

(Doc. XI)

Nelle sue osservazioni dell’11 luglio 2008

l’assicurato ha contestato le risposte fornite dal datore di lavoro, ribadendo

che il reddito che avrebbe potuto conseguire senza danno alla salute nel 2006,

lavorando al 100%, ammonterebbe a fr. 74’046.33. Egli ha precisato che, in base

al CCL del settore, le ore contrattuali previste sono 2'184 e che al salario

annuo vanno aggiunti gli assegni per i figli. Quanto alle vacanze, l’assicurato

ha contestato le affermazioni del datore di lavoro, evidenziando che nel mese

di agosto 2006 egli ha effettuato unicamente le vacanze aziendali imposte dalla

ditta, come risulta dalle buste paga (doc. XIII).

L’amministrazione, da parte sua, con scritto

datato 11 luglio 2008, ha

osservato che le precisazioni fornite dal datore di lavoro circa il reddito

teorico da valido confermano le valutazioni esposte dall’UAI nella risposta di

causa: riducendo il reddito lordo teorico, compresa tredicesima, di fr. 69'300 in ragione di un secondo mese di

vacanza non pagata, si giungerebbe, secondo l’amministrazione, ad un reddito

pari a fr. 63'969 (doc. XIV).

2.9.1

Per

determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il

danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel

momento determinante (corrispondente all’inizio dell’eventuale diritto alla

rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante,

quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224 con riferimento).

Tale reddito dev’essere determinato il più concretamente possibile. Di regola

ci si fonderà sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima

del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all’evoluzione reale

dei salari (cfr. ancora DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224), o comunque sul

salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella

stessa azienda o in un’azienda simile.

Nel caso

in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito

ipotetico che l’assicurato avrebbe potuto conseguire senza invalidità, si farà

riferimento ai dati empirici o statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per

il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui – in assenza di indizi

concreti che impongano una diversa valutazione – la persona assicurata avrebbe

di regola, e conformemente all’esperienza generale, continuato l’attività

precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid.

2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va senz’altro

considerata. Tuttavia gli indizi che l’assicurato avrebbe intrapreso una

carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29

pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione

d’intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione

sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi

ecc. (VSI 200 pag. 161 consid. 3b (I 357/01) e dottrina citata).

2.9.1.1

Sulla base delle

risposte fornite dal datore di lavoro dell’interessato (cfr. consid. 2.9.), il

TCA ritiene quindi che - contrariamente a quanto calcolato dall’UAI - l’ammontare

del reddito da valido che avrebbe potuto conseguire l’assicurato nel 2006,

senza il danno alla salute, lavorando al 100% in qualità di aiuto-giardiniere

presso il signor __________, sia da fissare - nell’ipotesi maggiormente

favorevole all’assicurato e tralasciando la questione relativa alle vacanze - in

fr. 69'300, come indicato dallo stesso datore di lavoro (doc. XI) rispondendo

ad una esplicita richiesta del Tribunale e non in fr. 66’600.85, come esposto nella

decisione impugnata.

Alla luce delle risposte fornite dal datore di

lavoro, non può invece essere considerato, quale reddito da valido, l’importo

di fr. 74'046 indicato a più riprese dal ricorrente (cfr. doc. I, doc. XIII).

2.9.2

Quanto al

reddito da invalido, occorre innanzitutto ricordare che, conformemente alla

giurisprudenza federale, ribadita in una sentenza 8C_290/2007 del 7 luglio 2008,

il reddito da invalido è determinato

sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a

condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la

capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività

effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

A

quest’ultimo proposito va infatti rilevato che per determinare il reddito da

invalido decisivo è il valore in denaro della prestazione fornita. Se quindi

l’assicurato riceve un salario più elevato (il cosiddetto salario sociale), è

determinante solo la parte che rappresenta la retribuzione del suo effettivo

rendimento (DTF 104 V 90; si veda in proposito il tenore dell’art. 25 cpv. 1

lett. b OAI secondo cui sono considerati redditi del lavoro secondo l’art. 16

LPGA i redditi annui presumibili sui quali sarebbero riscossi i contributi

disposti dalla LAVS, esclusi tuttavia i componenti del salario per i quali il

lavoratore non può fornire, come esperito, nessuna controprestazione a causa

della limitata capacità al lavoro).

Le

attestazioni in tal senso fornite dal datore di lavoro non sono da considerare

come semplici affermazioni, la cui esattezza sarebbe ancora da dimostrare (RCC

1970.

pag. 338 consid. 2). La prova dell’esistenza di un salario sociale è

tuttavia sottoposta a requisiti severi, dovendo partire dal presupposto che i

salari pagati equivalgono ad una prestazione lavorativa effettiva (DTF 117 V 8

consid. 2c/aa pag. 18 e sentenze ivi citate; RCC 1980 pag. 321 consid. 2b;

sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 154/95 del 15 febbraio

1996).

Nell’ambito

dell’apprezzamento delle citate dichiarazioni si deve pure considerare che i

datori di lavoro potrebbero essere interessati a dichiarare il versamento di un

salario sociale. Rapporti di parentela tra datore di lavoro e assicurato oppure

una lunga durata del rapporto di lavoro possono essere ritenuti indizi di una

prestazione sociale volontaria (RCC 1980 pag. 322 consid. 2b; RCC 1970 pag.

336).

Qualora

difettino indicazioni economiche effettive, possono essere ritenuti i dati

forniti dalle statistiche salariali, come risultano dall’inchiesta svizzera

sulla struttura dei salari (ISS; DTF 126 V 75 consid. 3b pag. 76 con riferimenti).

Nel caso di un invalido che, dopo l’insorgenza del danno alla salute, può

compiere solo lavori leggeri e non impegnativi dal punto di vista

intellettuale, il relativo reddito è di principio determinato in base alla

media del salario lordo (valore totale) conseguibile per attività semplici e

ripetitive (livello di esigenza 4 sul posto di lavoro) nel settore privato in

conformità alle tabelle A dell’ISS (sentenza del Tribunale federale delle

assicurazioni U 240/99 del 7 agosto 2001, consid. 3c/cc, parzialmente

pubblicata in RAMI 2001 pag. 347; cfr. pure DTF 129 V 472 consid. 4.2.1. pag.

476.

con riferimento). A questo riguardo giova rilevare che la più recente

giurisprudenza non ammette più la possibilità di fare capo ai dati statistici

regionali desumibili dalla tabella TA13, il reddito ipotetico da invalido

dovendo invece essere stabilito sulla base della tabella TA1 dell’ISS (cfr. SVR

2007.

UV no. 17 pag. 56 (U 75/03)).

2.9.2.1

Nel caso di

specie, l’assicurato, nonostante il danno alla salute, sfrutta appieno la sua

capacità lavorativa residua lavorando in qualità di aiuto-giardiniere, al 60%, presso

il signor __________.

Inoltre, il salario percepito concretamente per

l’attività di aiuto-giardiniere non costituisce, contrariamente a quanto

asserito dall’assicurato, un salario sociale, ma corrisponde all’effettivo

rendimento dell’interessato, così come indicato dal signor __________ nel

formulario per il datore di lavoro (cfr. doc. 34-4, punto 2.10.) e poi esplicitamente

precisato dallo stesso datore di lavoro rispondendo ad una richiesta in tal

senso del TCA (doc. XI, consid. 2.9.).

Pertanto, il reddito da invalido da prendere in

considerazione è quello effettivamente percepito dall’assicurato

quale aiuto-giardiniere a tempo parziale, pari a fr. 43'109.--

(2006) (cfr. certificato di salario, doc. 34-9), così come calcolato dall’UAI.

2.9.3

Confrontando quindi il reddito da invalido di fr.

43'109.-- con l'importo di fr. 69'300.--, corrispondente al reddito che l’insorgente avrebbe conseguito da

valido nell'anno 2006 (cfr. consid. 2.9.1.1.), emerge un’incapacità al guadagno

pari a 37.79 ([fr. 69'300 – fr. 43'109] x 100 : fr.

69'300), arrotondato al 38% secondo

la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11

pag. 41), percentuale che non dà diritto ad una rendita di invalidità.

In simili

circostanze, visto tutto quanto precede, a ragione l’Ufficio AI ha soppresso,

in via di revisione, il diritto ad un quarto di rendita con effetto dal 1°

luglio 2007 (cfr. art. 88bis cpv. 2 OAI e consid. 2.4.).

2.10

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la

procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è

soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurato

ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’assicurato ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster