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Decisione

32.2007.224

Rinvio del TF circa l'inizio del diritto alla rendita intera da 3/01. TCA interpellato il perito giudiziario per sapere se non tenuto conto degli elementi indicati dal TF. Risposta del perito esaurien

28 novembre 2007Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

i due certificati medici prodotti dall'opponente in sede di risposta al

gravame, avuto riguardo al fatto che a questo stadio di procedura essi non

risultano decisivi per il giudizio sul momento del sorgere del diritto alla

rendita; gli stessi potranno comunque essere suscettibili di apprezzamento

nell'ambito degli approfondimenti istruttori ordinati con il rinvio ai primi

giudici."

Di

conseguenza l'Alta Corte ha rinviato la causa al TCA al fine di procedere a un

complemento istruttorio conformemente ai considerandi e rendere una nuova

pronuncia.

1.2. Il 27 giugno

2007 il Presidente del TCA ha invitato la patrocinatrice dell'assicurato e

l'UAI a formulare osservazioni a proposito della decorrenza del diritto alla

rendita intera (cfr. Doc. II).

La

rappresentante dell'assicurato il 5 luglio 2007, ha in particolare sottolineato

quanto segue:

"

(...)

Dai certificati medici allestiti dal Dr. __________,

medico curante del signor RI 1, il ricorrente presenta una incapacità

lavorativa totale a far tempo dal 30 marzo 2000 (cfr. certificati medici

30.3.2000, 28.4.2000, 27.06.2000, 20.07.2000, 21.09.2000, 15.11.2000,

12.01.2001, 24.04.2001, 14.05.2001, 18.06.2001, 11.07.2001, 23.08.2001,

17.09.2001, 16.10.2001).

Se è vero che in occasione del proprio rapporto

medico inviato all'Ufficio dell'invalidità del Cantone Ticino, Bellinzona, in

data 30 marzo 2001 egli notava nel paziente una remissione dei sintomi tale da

giustificare una ripresa lavorativa nella misura del 70 %, quindi una inabilità

al lavoro parziale del 30%, è anche vero che il medico ha avuto modo di ritornare

sul proprio parere già in data 20 aprile 2001, attestando che il signor RI 1

accusava una inabilità lavorativa totale per tempo indeterminato retroattiva

al 30 marzo 2000.

Ancora il 4 aprile 2001, all'attenzione della __________,

__________, il Dr. __________ considerava nel suo paziente una capacità residua

al lavoro pari al 50%. Il Curante ha tuttavia corretto il proprio parere già

con certificato medico del 24 aprile 2001, attestando nel signor RI 1 una

assoluta inabilità al lavoro.

Con rapporto medico 4 dicembre 2003 (versato agli

atti sub. doc. B) il Dr. __________ ha ritenuto il paziente inabile a ogni tipo

di lavoro, compresa l'attività d'assicuratore, in misura superiore all'80%.

Ancora con rapporto medico 27 febbraio 2004

(versato agli atti), il Dr. __________ ha ritenuto il ricorrente incapace al

lavoro nella misura già descritta nei precedenti rapporti; quindi in misura

totale.

(...)

Come più volte osservato, il parere reso in data

2 maggio 2003 dal Dr. __________, perito dell'Ufficio dell'invalidità del

Cantone Ticino, non può essere giudicato attendibile. Il documento è di nulla

utilità anche per un giudizio circa il momento in cui il diritto alla rendita

di invalidità, essendo infarcito di erronei presupposti e falsi dati che hanno

condotto a una conclusione illogica e insostenibile per rapporto alla realtà

dei fatti. Come già più volte osservato, il perito non ha preso in

considerazione i disturbi lamentati dall'assicurato se non in misura errata o

parziale e superficiale e non ha eseguito accertamenti. Neppure in sede di

delucidazioni in sede di ricorso davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni (cfr. scritto 27 luglio 2004 del Dr. __________ al TCA) lo

specialista ha saputo formulare delle osservazioni atte a convincere della

logicità delle proprie conclusioni, limitandosi a fondare le proprie

valutazioni e convinzioni su supposizioni semplicistiche, riduttive e

fuorvianti. La distorsione data dal Dr. __________ agli elementi presi in

considerazione nel proprio referto lo hanno condotto a un giudizio alterato, e

quindi inesatto, nei confronti del signor RI 1 e dei suoi problemi di salute.

Un giudizio severo e illogico, che non rispecchia la realtà dei fatti - in

quanto la ripresenta completamente distorta - e che si trova per questo motivo

in netto contrasto con l'opinione dei medici che hanno avuto e hanno tuttora in

cura il soggetto.

A questo riguardo si aggiungono le scoperte

concernenti il rapporto peritale 2 maggio 2003 reso dal Dr. __________, già

messe a disposizione della lodevole Alta Corte in Lucerna il 24 gennaio 2006, e

che si chiede che vengano annessi all'incarto di causa siccome rilevanti per

giudicare dell'assoluta inattendibilità della perizia __________.

Da accertamenti eseguiti è infatti emerso il

fatto che il Dr. __________, prima di rendere il proprio referto peritale, non

ha affatto interpellato il medico curante dell'assicurato, Dr. __________.

Tale scoperta è grave, se si considera che il

perito ha certificato nella propria valutazione peritale l'avvenuto colloquio

telefonico con il curante, e, anche sulla base del tenore di tale confronto, ha

reso il proprio referto.

Una volta di più quindi il rapporto peritale,

sulla base del quale il lodevole Ufficio AI ha preteso di negare ogni indennità

al signor RI 1, si è dimostrato inattendibile, in quanto poggiante su premesse

false e inesistenti." (Doc. III)

Il 12

luglio 2007 l'UAI ha invece rilevato:

"

(...)

Per quanto può esprimersi lo scrivente Ufficio,

la valutazione peritale espressa dal Dr. med. __________ del maggio 2003, che

reputava una inabilità lavorativa del 30% con effetto da marzo 2001 (pertinente

con gli altri certificati medici emessi nel medesimo periodo), andrebbe

confermata; da maggio 2005, momento della perizia del Dr. __________, la

capacità lavorativa risulta invece essere nulla. L'inizio del diritto a rendita

risulterebbe quindi avere inizio da giugno 2005, momento nel quale è realizzato

il presupposto della media annua di inabilità lavorativa del 40% in media (art.

29 cpv. 1 lett. b LAI) con diritto al quarto di rendita dal 1° giugno 2005

(grado del 42%), indi tre mesi dopo (in applicazione dell'art. 88a OAI)

risulterebbe una rendita intera (grado del 100%), con stato di salute posteriore

alla perizia del Dr. __________ comunque da aggiornare." (Doc. IV)

Il 27

luglio 2007 la patrocinatrice dell'assicurato ha ribadito la richiesta di

riconoscere a RI 1 il diritto a una rendita intera d'invalidità dal 1° marzo

2001 (cfr. Doc. VII).

1.3. Il 6 agosto

2007 il Presidente del TCA ha interpellato il dottor __________ in questi

termini:

"

Nella sentenza 32.2004.1 del 7 dicembre 2005,

per quel che concerne l'inizio e l'entità dell'invalidità lavorativa, il TCA si

è sostanzialmente fondato sulla sua perizia del 31 maggio 2005, in particolare

sulla risposta al quesito n° 10:

" (...)

10. A partire da quando sussiste un'inabilità lavorativa pari

almeno al 20%?

Qual

è stata in seguito l'evoluzione dell'incapacità lavorativa?

Dal 30.3.2000 inabilità lavorativa al

100%. (...)"

Al fine di risolvere definitivamente la questione

La invito a pronunciarsi nuovamente sulla data di inizio dell'inabilità

lavorativa totale dell'assicurato, motivando la sua risposta." (Doc. VIII)

Lo

specialista in psichiatria il 16 agosto 2007 ha così risposto:

"

La ringrazio della Sua lettera del 6 agosto 2007

con la quale mi chiede di pronunciarmi nuovamente sulla data d'inizio

dell'inabilità lavorativa totale del precitato assicurato e di motivare la mia

risposta.

Per far ciò, ho riletto attentamente la perizia

della dr.ssa __________ e mia del 31.05.2005, il mio complemento, in risposta

alle "Annotazioni del medico" formulate per l'AI dal Dr. __________,

del 12.09.2005 e la Sentenza del Tribunale Federale delle Assicurazioni del

16.05.2007.

Mi consenta di esprimere una certa sorpresa per

il fatto che questa Sentenza non sembra ritenere sufficientemente chiaro e

motivato il perchè, nella perizia del 31.05.2005, si sia fissato l'inizio

dell'incapacità lavorativa nella misura del 100% al 30.03.2000. Mi sembra che

le motivazioni dovrebbero emergere chiaramente da una lettura di perizia e

complemento.

In ogni caso, dopo avere riesaminato la

documentazione e riflettuto attentamente sul caso, non posso che confermare le

conclusioni allora esplicitate.

Ricordo che l'assicurato aveva iniziato a

presentare sintomi d'ansia e di panico già nel 1990 e che la sua sintomatologia

era andata aggravandosi negli anni successivi. Le cure intraprese erano state,

per quanto a noi noto, sintomatiche e di successo moderato.

Un decorso prolungato, tendente al cronico, è

piuttosto frequente, purtroppo, in questo tipo di disturbo e non stupisce che,

10 anni dopo l'esordio, la psicopatologia avesse raggiunto una dimensione

invalidante. L'incapacità lavorativa del 100% viene attestata da diversi

certificati medici risalenti al 30.3.2000 e viene confermata (a tempo

indeterminato) dal Dr. __________ a partire dai 12.1.2001.

E' vero che il 2.3.2001 il Dr. __________ potizza

"una ripresa lavorativa nella misura del 70% o una riconversione

professionale", è anche vero però che il 20.4.2001 lo stesso Dr. __________

deve constatare il mal riposto ottimismo del suo precedente certificato e

attestare nuovamente un'inabilità al lavoro in misura completa a partire (ed è

questa una conferma della continuità della gravità) dal 30.03.2000.

Successivi certificati non fanno che confermare

lo stato delle cose, che non viene smentito nemmeno dal rapporto peritale del

12.02.2002 della Dr.ssa __________, la quale formula una diagnosi con la quale,

come abbiamo cercato di spiegare nella nostra perizia, non concordiamo,

riconoscendo però l'incapacità lavorativa del momento anche se si esprime

ottimisticamente sulla prognosi, ipotizzando addirittura una ripresa della capacità

lavorativa completa. Ma questa previsione (che peraltro implicava la messa in

opera di misure terapeutiche e di riqualifica di cui non ci risulta l'avvenuta

effettuazione) è smentita tanto dal rapporto del 22.05.2002 dell'Ispettore __________

della AI, che riferisce di uno stato invariato, se non peggiorato,

dell'assicurato, quanto anche dal successivo rapporto del Dr. __________ del

22.08.2002.

In questo scritto, anche se non si esprime un

grado di capacità/incapacità lavorativa, si descrive una situazione

perfettamente sovrapponibile a quelle già segnalate, da! profilo clinico,

ipotizzando inoltre che l'assicurato possa mettere in atto modalità difensive

davanti ad una proposta di riqualifica, modalità finalizzate "ad evitare

qualsiasi cambiamento nella sua vita, che seppure, attualmente, non molto

gratificante e serena, è una situazione conosciuta, stabile e pertanto

rassicurante".

Anche il successivo rapporto del Dr. __________,

del 16.10.2002, descrive uno stato di malattia serio, tanto che il Dr. __________,

pochi giorni più tardi, decide l'esecuzione di una perizia psichiatrica che

viene affidata al Dr. __________.

Se capisco bene, il Tribunale Federale ritiene

che le constatazioni del Dr. __________, che attesta un'incapacità lavorativa

del 30% al massimo, interrompono, per così dire, l'incapacità lavorativa

completa che (così mi pare) risulta, sino a questo punto, attestata

coerentemente e continuativamente a partire dal 30.03.2000.

Nella nostra perizia del 31.05.2005 avevamo

spiegato (così almeno mi sembrava) in maniera esaustiva perché, a nostro

avviso, le conclusioni del Dr. __________

non fossero condivisibili. In particolare, avevamo sottolineato come, se anche

il quadro clinico corrispondeva punto per punto ai criteri diagnostici dell'ICD-10

e non fosse perciò, dal profilo della diagnosi, oggetto di contestazione, nel

caso del peritando ci trovassimo in presenza di un disturbo innestato, come

avviene in una non trascurabile minoranza dei casi, su una struttura di

personalità psicotica.

Questo dato, confermato da elementi anamnestici

e, più solidamente, dai test effettuati, è sicuramente inerente alla patologia

del peritando sin dal suo insorgere. Non tenerne conto - come ha fatto il Dr. __________

- induce ovviamente a valutare molto più ottimisticamente le residue capacità

dell'assicurato che invece - e l'evoluzione successiva mi sembra l'abbia

dimostrato al di là di ogni dubbio - sono/erano assai scarse.

Ipotizzare un "tornaconto secondario"

della malattia alla base delle reticenze dell' assicurato a sottoporsi a cura o

a programmi di riqualifica è, a mio avviso, abbastanza gratuito, se si tiene

conto della grave fragilità della personalità, che è emersa dai test (che il

Dr. __________, nella sua perizia, non aveva ritenuto utile effettuare). Come

avevamo spiegato nella nostra valutazione, esso, semmai esiste, è ben misero.

L'evoluzione successiva, d'altronde, mostra come

l'assicurato rimanga inabile "nella misura superiore all'80% come

assicuratore" (Dr. __________, 4.12.2003), "almeno al 50%" (Dr. __________,

24.02.2004), "in misura completa" (Dr. __________, 27.02.2004).

E' dunque un fatto assodato che, a partire dal

30.03.2000 il peritando ha mostrato una patologia psichica grave e invalidante,

sulla cui gravità vi è una sostanziale concordanza anche se la Dr.ssa __________,

per esempio, si è espressa ottimisticamente sulle capacità di recupero. Solo il

Dr. __________, trascurando però un elemento di giudizio a mio avviso

fondamentale come quello della fragilità della personalità di base, si è

espresso in modo discordante.

Spero, questa volta, di avere risposto in modo

esauriente, al di là di ogni dubbio, al quesito sollevato dal Tribunale

Federale. Confermo quanto espresso nella perizia del 31.05.2005 integralmente."

(Doc. IX)

1.4. Il 16 agosto

2007 l'UAI, rispondendo al precedente scritto della patrocinatrice

dell'assicurato, ha in particolare sottolineato che:

"

(...)

Controparte insiste nel criticare gravemente e

pesantemente il rapporto peritale posto dal Dr. __________ ritenendolo "inattendibile

poggiante su premesse false e inesistenti". Dinanzi all'Alta Corte la

questione è stata chiarita, nel senso che lo specialista Dr. __________ ha

potuto controbattere a quanto asserito dal ricorrente. In tal contesto, la

risposta del Dr. __________ contenuta nella risposta del 10 marzo 2006 è chiara

nella sua formulazione. L'Alta Corte è stata posta al corrente della questione

ed ha citato la perizia del Dr. __________ all'interno dei suoi considerandi

alla stregua dei restanti atti medici all'incarto. In nessun momento tale

perizia è stata reputata "inattendibile" come ritenuta da

controparte. (...)" (Doc. XII)

1.5. Invitata a prendere posizione

sulla risposta del dottor __________ al TCA, la patrocinatrice dell'assicurato

ha rilevato:

" (...)

Si osserva che pure il Dr. __________ ha potuto mettere

chiaramente in luce le mancanze, nonché gli elementi e i fattori medici di

primaria importanza e pur tuttavia ignorati, della perizia allestita dal Dr. __________,

e di conseguenza, l'assoluta inattendibilità e mancanza di coerenza del referto

medesimo.

Considerandi

Alle critiche mosse dal Dr. __________ riguardo all'operato del

perito dell'Ufficio AI si associa il signor RI 1, richiamandosi a quando già

lungamente e abbondantemente osservato in merito nei precedenti scritti, non da

ultimo attraverso gli allegati 5 e 22 luglio scorso.

Come osservato anche dall'esperto, il Dr. __________ ha potuto

rendere un parere tanto ottimistico sull'incapacità lavorativa dell'assicurato

unicamente ignorando elementi e fattori clinici importanti, relegando, spesso

sino a stravolgerli, dati e informazioni sulla persona dell'assicurato, e

trascurando l'importanza di effettuare determinati test medici. Neppure il Dr. __________

ha ritenuto di doversi consultare in riguardo con il medico Curante

dell'assicurato.

Ne consegue che tutti i dubbi insinuati dal parere del Dr. __________

nei Giudici dell'Alta Corte in Lucerna, in punto al momento da cui il signor RI

1.

può vantare il diritto a una rendita intera di invalidità, risultano

chiaramente e ampiamente fugati, tanto dalla perizia 31 maggio 2005, quanto dal

complemento peritale 12 settembre 2005 del Dr. __________, e non da ultimo dal

contenuto del suo scritto 16 agosto 2007." (Doc. XIII)

Da parte sua l'UAI si è

invece così espresso il 31 agosto 2007:

" Preso

atto dei documenti trasmessi rileviamo come il Dr. __________ si riconfermi

nelle sue considerazioni, sebbene l'Alta Corte abbia valutato diversamente la

questione. Il fatto di avere nuovamente richiesto al Dr. __________ di

pronunciarsi in merito alla sua perizia non costituisce, a nostro avviso, un

complemento istruttorio conforme a quanto richiesto dall'Alta Corte nella

sentenza del 16 maggio 2007.

Lo scrivente Ufficio riconferma le proprie critiche in merito a

tale perizia come espresse dal Servizio medico regionale dell'AI (SMR) nelle

annotazioni del 24 giugno 2005 e 12 ottobre 2005.

A nostro avviso, la questione potrà essere definita unicamente

tramite perizia neutra. Lo scrivente Ufficio propone una valutazione presso il

Centro Peritale __________." (Doc. XV)

L'11

settembre 2007 la patrocinatrice dell'assicurato si è opposta all'allestimento

di una nuova perizia e in ogni caso di una perizia ad opera del Centro peritale

__________ (cfr. Doc. XVIII).

1.6

Il 26 settembre

2007.

il Presidente del TCA ha invitato l'UAI a determinare la decorrenza e

l'evoluzione dell'importo della rendita tenuto conto di alcuni elementi (cfr.

Doc. XX).

L'UAI ha

risposto l'8 ottobre 2007 (cfr. Doc. XXIII).

Il 15

ottobre 2007 il Presidente del TCA ha inviato all'UAI uno scritto del seguente

tenore:

"

(...)

Al fine di evadere il ricorso citato e seguendo

il precedente schema, vi invito a determinare la decorrenza e l'importo della

rendita spettante all'assicurato tenendo conto dei seguenti elementi:

- inabilità lavorativa del 30% dal 29 marzo 2000 fino al 21 agosto

2002.

- inabilità lavorativa del 10% dal 22 agosto

2002.

" (Doc. XXIV)

Il 22

ottobre 2007 l'UAI ha in particolare così risposto:

"

Preso atto della nuova richiesta del 15.10.2007,

ovvero di indicare l'inizio ed il diritto alla rendita per l'assicurato considerando

una inabilità lavorativa del 30% dal 29.03.2000 al 21.08.2002 e del 100%

(rettificato rispetto al 10% erroneamente indicato nello scritto citato) dal

22.08

, considerato quanto disposto all'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI ed il

calcolo della media retrospettiva (cfr. Circolare CIGI, stato al 01.01.2004 ad

nota marginale 2027, 4002 ss., Valterio, Droit et pratique de

l'assurance-invalidité, pag. 222 s.) rispondiamo come segue:

- l'anno

di attesa con incapacità al lavoro in media superiore al 40% è realizzata a

ottobre 2002 (si rinvia all'allegato relativo al calcolo della media

retrospettiva). Ne consegue che dal 01.10.2002 l'assicurato ha maturato il

diritto inizialmente al quarto di rendita (grado del 44%) fino al 31.12.2002,

con successivo diritto alla rendita intera (grado del 100%) dal 01.01.2003 (tre

mesi dopo il peggioramento dello stato di salute giusta l'art. 88 a OAI),

ritenuta l'incapacità totale al lavoro e, di riflesso, al guadagno. (...)"

(Doc. XXV)

Al

riguardo, il 12 novembre 2007 la patrocinatrice dell'assicurato ha rilevato:

"

(...)

Con riferimento a quanto espresso dall'Ufficio

dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Bellinzona, attraverso gli

scritti 8 ottobre e 22 ottobre 2007 (doc. XXIII, rispettivamente XXV e

allegati) non vi sono osservazioni.

Rimane ad ogni modo ancora da capire su quali

considerazioni si basi questo lodevole Tribunale per concludere a un'inabilità

lavorativa nelle percentuali indicate negli scritti 26 settembre e 15 ottobre

2007.

(doc. XX e XXIV). (...)" (doc. XXVIII, pag. 1)

1.7

Il 12

settembre 2007 l'UAI ha trasmesso per conoscenza al TCA uno scritto inviato

alla rappresentante dell'assicurato e relativa alle ripetibili di fr. 2'000.--

assegnate dal TCA nella sentenza 32.2004.1 del 7 novembre 2005:

"

(...)

Per quanto concerne le ripetibili di fr. 2'000.--

definite in prima istanza dal Tribunale cantonale delle assicurazioni nella

sentenza del 7 novembre 2005 riteniamo che le medesime non siano attualmente

dovute, considerato che l'Alta Corte con giudizio del 16 maggio 2007 ha "annullato

il giudizio impugnato del 7 novembre 2005" e rinviato la causa "al

Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino affinché proceda a un

complemento istruttorio conformemente ai considerandi e renda una nuova

pronuncia" (nostra sottolineatura). A nostro avviso ciò significa

che il Tribunale cantonale dovrà pure esprimersi in merito alle ripetibili,

ritenuto che il suo precedente giudizio è stato annullato dall'istanza

superiore.

Per tale ragione lo scrivente Ufficio si è

limitato a versarle le ripetibili dovute al termine della procedura

federale." (Doc. XXI1)

Il 12

novembre 2007 la patrocinatrice del ricorrente si è così espressa:

"

(...)

Il Tribunale federale delle assicurazioni ha

quindi accolto la domanda subordinata del ricorso dell'UAI, e meglio la censura

secondo cui il signor RI 1 non avrebbe diritto a una rendita di invalidità a

far tempo dal 1° marzo 2001, bensì a far tempo da un momento posteriore e da

stabilire ai sensi dei considerandi. Per il resto il ricorso 6 dicembre 2005

dell'UAI è stato respinto. Ne consegue che nè il punto 1 del dispositivo della

sentenza 7 novembre 2006, che consacra il diritto del signor RI 1 a una rendita

AI (alla cui oggettivazione l'Ufficio AI si rifiuta tuttavia di dare seguito,

sostenendo come mancherebbe una definizione dell'attuale stato di salute

dell'assicurato), nè il relativo punto 2, che riconosce a quest'ultimo il

diritto alle ripetibili, sono stati annullati.

Anche attraverso la lettura dei considerandi

della decisione federale si evince chiaramente che mai il Tribunale federale ha

messo in discussione o annullato il punto 2 della decisione 7 novembre 2005 che

condanna l'UAI al versamento di una somma di fr. 2'000.-- a titolo di

ripetibili.

Ciò nonostante non si ritiene il caso di dover

iniziare una causa giudiziaria di incasso forzato. Per questo motivo le parti

hanno deciso di attendere che il Tribunale cantonale delle assicurazioni,

pronunciandosi in punto all'inizio del diritto a una rendita di invalidità del

signor RI 1, si pronunci anche su tale questione.

Va da sè che qualora l'opinione dell'Ufficio

dell'invalidità del Cantone Ticino a questo riguardo non dovesse essere

confermata, oltre alla somma di fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili come da

sentenza 7 novembre 2005, al signor RI 1 andranno riconosciuti gli interessi di

mora del 5% a far tempo dal 1° luglio 2007." (Doc. XXVIII, pag. 2)

1.8

Il 9

novembre 2007 (cfr. Doc. XXIX) l'UAI ha trasmesso al TCA per conoscenza uno

scritto inviato alla patrocinatrice dell'assicurata il 28 settembre 2007 (Doc.

XXIXbis).

in

diritto

2.1

Per costante

giurisprudenza il Tribunale federale e il Tribunale cantonale, a cui la

questione viene rinviata per ulteriori accertamenti, sono vincolati alla

decisione di rinvio dei giudici di ultima istanza.

Se il

Tribunale cantonale non si attiene alle istruzioni del Tribunale federale e di

conseguenza la sua seconda decisione viene annullata, le spese di giudizio

possono essere poste a carico del Cantone (cfr. RAMI 1999 pag. 126 seg.).

In

particolare le considerazioni di diritto (richiamate nel dispositivo) sulla

base delle quale il Tribunale federale motiva il rinvio della causa ad

un'autorità inferiore sono vincolati sia per quest'ultima che per l'Alta Corte

(cfr. STF I 874/06 dell'8 agosto 2007; STFA I 65/06 del 3 agosto 2006; STFA U

46/05 del 29 giugno 2006; STFA U 194/04 del 25 aprile 2005; DTF 120 V 237; DTF

117.

V 241; DTF 113 V 159).

Quando

una causa viene rinviata dal Tribunale federale ad un'autorità inferiore,

quest'ultima deve dare alle parti una nuova occasione di esprimersi (cfr.

sentenza C 89/03 del 2 luglio 2007).

2.2

In caso di

perizia giudiziaria, il giudice - di regola - non si scosta, senza motivi imperativi

dalle conclusioni del perito medico, il cui ruolo consiste, appunto, nella

messa a disposizione della giustizia della propria scienza medica per fornire

un'interpretazione scientifica dei fatti considerati (DTF 125 V 352 consid.

3b/aa e riferimenti ivi menzionati).

Il

giudice può disattendere le conclusioni del perito giudiziario nel caso in cui

il rapporto peritale contenesse delle contraddizioni oppure sulla base di una

controperizia richiesta dal medesimo tribunale, che porti ad un diverso

risultato (DTF 101 IV 130).

Il

giudice può scostarsene anche nel caso in cui, fondan­dosi sulla diversa

opinione di altri esperti, ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in

dubbio l'esattezza della perizia giudiziaria.

Deve

tuttavia essere sottolineato che il perito giudi­ziario ha uno statuto speciale

nel senso che egli esercita, in virtù del mandato giudiziario che lo sottopone

alla comminatoria di cui all'art. 307 del Codice penale, una funzione

qualificata al servizio della giustizia (cfr. STFA U 288/99 del 15 gennaio

2001, consid. 3a, nonché dottrina e giurisprudenza ivi citate). Al contrario,

lo specialista consultato dall'assicuratore contro gli infortuni non è

sottoposto alla comminatoria di cui all'art. 307 CPS, disposizione che concerne

esclusivamente la procedura giudiziaria. Quindi, nell'ambito del libero

apprezzamento delle prove, una perizia amministrativa riveste un valore

probatorio limitato rispetto ad una perizia giudiziaria (cfr. STFA U 288/99

succitata, consid. 3a: "Ein

Administrativgutachten lässt sich somit hinsichtlich seines Stellenwerts im

Rahmen der Beweiswürdigung und Rechtsfindung nur sehr beschränkt mit einer

gerichtlich angeordneten Expertise vergleichen").

2.3

Nella

presente fattispecie il dispositivo della sentenza del Tribunale federale I

894/05 del 16 maggio 2007 rinvia ai considerandi, ai quali il TCA deve dunque

attenersi (cfr. consid. 2.1).

Questo Tribunale,

conformemente alla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.1) ha garantito alle

parti il diritto di essere sentito invitandole a formulare le proprie

osservazioni.

Il TCA, preso atto delle considerazioni del Tribunale federale

secondo cui "il perito giudiziale dottor __________, sembra non aver

considerato pienamente il fatto che altri medici abbiano formulato valutazioni

contestualmente ad esami clinici, esperiti in momenti diversi, come pure sulla

base di verifiche puntuali dirette e non meramente retrospettive", ha

ritenuto necessario interpellare lo specialista in psichiatria al fine di

verificare se realmente non ha tenuto conto degli elementi giustamente messi in

rilievo dall'Alta Corte.

Il dottor __________ ha esaurientemente risposto, confermando le

conclusioni della perizia e del complemento peritale, anche per quel che concerne

l'inizio della totale inabilità lavorativa che ha portato al riconoscimento

all'assicurato dal diritto a una rendita intera d'invalidità (cfr. consid.

1.

).

La richiesta dell'UAI di fare allestire una nuova perizia presso

il Centro peritale __________, non può essere accolta.

Innanzitutto perchè questo Tribunale ha preso la prima decisione

sulla base di una perizia giudiziaria, non ritenendo attendibili le conclusioni

della perizia amministrativa già contenuta nell'incarto, che negava l'esistenza

di un danno alla salute tale da giustificare il riconoscimento del diritto a

una rendita d'invalidità.

Inoltre e soprattutto, perchè potendo in ogni caso essere

allestita al più presto alla fine del 2007 tale perizia sarebbe inutilizzabile

per risolvere la presente vertenza se solo si considera che l'Alta Corte, a

proposito delle conclusioni del dottor __________ formulate nel 2005, ha

sottolineato che "la valutazione sulla base della visione diretta prevale,

in concreto, su quella ipotetica riportata nel tempo, a parità di formazione

specifica di chi ha fondato gli apprezzamenti".

Questo Tribunale preso atto delle considerazioni del Tribunale

federale secondo cui "appaiono di maggiore affidabilità le ulteriori

conclusioni del curante secondo cui il paziente il 30 marzo 2001 non aveva

ancora maturato il diritto a una rendita di invalidità" (cfr. consid.

5.1

), dopo avere attentamente esaminato gli atti dell'incarto, ritiene che

l'inizio dell'incapacità lavorativa totale possa essere fissato al momento

della riacutizzazione dei disturbi, certificato del dottor __________ il 22

agosto 2002 (cfr. Doc. AI 22: "Oggettivamente: posso osservare una

riacutizzazione dei sintomi, tali da poter affermare che egli non sia in grado

di spostarsi quotidianamente in modo autonomo per raggiungere il luogo di

lavoro. Chiaramente con questa sintomatologia non può nemmeno garantire una

presenza sufficiente sul luogo di lavoro, in modo da affrontare una

riformazione professionale") e poi confermata negli anni successivi.

In tale contesto va sottolineato che nella sua perizia del maggio

2005.

il dottor __________ ha attestato che "il disturbo depressivo si è

sviluppato successivamente e secondariamente al primo ed è presente da almeno 3

anni" (cfr. Doc. XXXI, pag. 19).

Questo Tribunale ritiene, per contro, di non potersi fondare sulle

valutazioni contenute nella perizia amministrativa del dottor __________ del 2

maggio 2003 (inabilità lavorativa soltanto del 30%), visto che il perito

giudiziario, dopo avere ammesso che si tratta di un caso "particolarmente

difficile" ha concluso che i disturbi di cui soffre l'assicurato hanno un

effetto ben più invalidante rispetto a quanto riconosciuto nella perizia

amministrativa. Il dottor __________ ha peraltro motivato e confermato le sue

conclusioni anche nella sua risposta al TCA del 6 agosto 2007 (cfr. consid.

1.

).

In tale contesto va sottolineato che le conclusioni della perizia

giudiziaria (sul valore probante di una tale perizia, cfr. consid. 2.2), sono

state fatte proprie anche dal Tribunale federale per quel che riguarda il

diritto alla rendita di invalidità (contrariamente a quanto sosteneva l'UAI che

davanti all'Alta Corte aveva chiesto "in via principale l'annullamento del

giudizio cantonale e la conferma della decisione su opposizione del 20 novembre

2003", cfr. STF I 894/05 del 16 maggio 2007), ciò che non può significare altro

che, al momento determinante in cui è stata emessa la decisione su opposizione,

il 20 novembre 2003 (cfr. sentenza C 226/06 del 23 ottobre 2007; DTF 130 V 140;

DTF 129 V 4; DTF 129 V 169; DTF 129 V 356) già esisteva il diritto alla rendita

d'invalidità.

Secondo questo Tribunale, dunque l'assicurato deve essere ritenuto

inabile al lavoro al 30% fino al 21 agosto 2002 e successivamente inabile al

100%.

Conformemente al calcolo effettuato dall'UAI su richiesta del TCA

(cfr. consid. 1.6, Doc. XXV e Doc. XXVbis) RI 1 ha diritto a un quarto di

rendita di invalidità dal 1° ottobre 2002 al 31 dicembre 2002 e a una rendita

intera dal 1° gennaio 2003.

2.4

Al punto 1 del dispositivo

della sentenza I 894/05 del 16 maggio 2007 il Tribunale federale ha

"annullato il giudizio impugnato del 7 novembre 2005" e rinviato gli

atti al TCA per effettuare un complemento istruttorio e successivamente rendere

"una nuova pronuncia".

Contrariamente al parere

della patrocinatrice dell'assicurato, l'Alta Corte ha quindi integralmente

annullato la sentenza cantonale e quindi anche il punto 2 del dispositivo con

il quale l'UAI era stato condannato a versare all'assicurato "fr. 2'000.--

a titolo di ripetibili".

Parzialmente vincente in

causa RI 1, patrocinato da un legale, ha diritto a un importo di fr. 1'800.-- a

titolo di ripetibili parziali da mettere a carico dell'UAI (cfr. art. 61 cpv. 1

lett. g LPGA; art. 22 LPTCA).

Visto

l'esito della vertenza e il diritto a ripetibili parziali, la richiesta di ammissione

al gratuito patrocinio relativa alla parte per la quale l’insorgente è vincente

in causa è divenuta priva di oggetto (cfr. DTF 124 V 310 consid. 6; STFA U

164/02 del 9 aprile 2003; STFA U 134/99 dell'8 novembre 2001; STFA U 59/99 del

18.

agosto 1999; STFA I 360/97 del 2 agosto 1999; STFA P 7/97 del 19 novembre

1998; STFA U 18/97 del 27 aprile 1998).

Per la

parte del ricorso in cui il ricorrente è soccombente, egli può invece essere

posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria (cfr. il decreto del 18 febbraio

2004, cresciuto in giudicato, con il quale il TCA ha accolto l'istanza di

assistenza giudiziaria, cfr. inc. 32.2004.1 Doc. IX).

2.5

Secondo l'art. 69 cpv. 1bis

LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l'esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell'Ufficio

AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

é parzialmente accolto.

§ La

decisione su opposizione del 20 novembre 2003 è annullata.

§§ RI

1 ha diritto a un quarto di rendita d'invalidità dal 1° ottobre al 31 dicembre

2002 e ad una rendita intera d'invalidità dal 1° gennaio 2003.

2. Visto

l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell'Ufficio AI.

L'UAI

dovrà inoltre versare all'assicurato l'importo di fr. 1'800.-- (IVA inclusa) a

titolo di ripetibili parziali.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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