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Decisione

32.2007.225

Domanda di una rendita d'invalidità a causa di dolori nel segmento lombare inferiore e alla transizione lombosacrale respinta, non essendo dati i requisiti per poter beneficiare della prestazione rich

19 maggio 2008Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

A.

RI 1, nato nel __________, di professione

gessatore, il 20 giugno 2005 ha postulato l’assegnazione di una rendita

d’invalidità a causa di “due ernie (schiena) in attesa di ulteriori

controlli per eventuale operazione” (doc. AI 2-3).

Esperiti

gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione 24 maggio 2007,

l’Ufficio AI ha respinto la richiesta poiché il grado d’invalidità raggiunge

solo il 29% e non dà diritto ad alcuna rendita (doc. A1).

B. Contro

questa decisione l’assicurato, rappresentato dal RA 1, è tempestivamente

insorto contestando la decisione dell’amministrazione (doc. I).

C. Con

risposta del 23 luglio 2007 l’UAI ha chiesto la reiezione del ricorso con

argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione

(doc. IV).

in

diritto

in ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi

dell'articolo 49 cpv. 2 della

Legge sull'organizzazione

giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00) e 2 cpv. 1

LPTCA.

nel

merito

Considerandi

2.

Il

1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

Occorre

qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto sostanziale, in assenza

di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono

determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la

fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid.

1).

Dal

momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante

(momento dell’eventuale diritto alla rendita) è realizzato antecedentemente al

1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono

applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento

al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

3.

Oggetto

del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto ad una rendita d’invalidità.

4.

Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio.

Gli

elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono

quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit

suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31

dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono

invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50%

o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore

in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli

assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%,

a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se

sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al

40%.

Va

altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA (cfr. art. 28 cpv. 2 vLAI) il

grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato

dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua

invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni

di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2;

Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations,

Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI: metodo

generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid.

2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel

confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori

estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le

attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989, pag. 325

consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit,

pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza

citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra

parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di

applicazione di misure reintegrative.

La

situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della

residua capacità al guadagno.

Secondo

il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di

guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono

essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2; DTF 114 V 313 consid. 3a).

5.

In

concreto dagli atti emerge che il 7 maggio 2004 il ricorrente è stato visitato

dal dr. med. __________, __________ presso l’Ospedale __________ di __________,

il quale ha rammentato che il paziente presenta dolori intermittenti nel

segmento lombare inferiore e alla transizione lombosacrale e da circa un anno

questi disturbi hanno assunto le caratteristiche di un’insufficienza segmentaria

con una rigidità al mattino al risveglio che cede alla mobilizzazione, dolori

al raddrizzamento a partire dalla posizione seduta od accovacciata, incremento

degli stessi in retroflessione del tronco e un episodio recente di blocco

iperalgico del segmento lombare. Parallelamente sono insorte irradiazioni algiche

negli arti inferiori con netta dominanza a sinistra in un territorio compatibile,

ma non sovrapponibile con L5. Nessun deficit motorio apparente, nessuna

alterazione delle funzioni sfinteriali. Lo specialista ha affermato che il

ricorrente “non presenta disturbi particolari quando è in attività o cammina

e riesce generalmente ad assolvere le proprie mansioni lavorative” (gessatore

in proprio, Doc. AI 3-3).

Dal

26.

luglio 2004 al 13 agosto 2004 l’insorgente è stato degente presso la Clinica

__________ di __________, dove è stata posta la diagnosi di sindrome lombovertebrale

cronica recidivante con componente spondilogena bilaterale più marcata a

sinistra, su ernia discale L4-L5, con estensione bilaterale dominante a sinistra

e reperto analogo, meno pronunciato in L5-S1 (doc. AI 1-19).

L’11

novembre 2004, il ricorrente è stato sottoposto ad una perizia ad opera del dr.

med. __________, FMH fisiatria e riabilitazione, su richiesta dell’assicuratore

malattie, per valutare l’obbligo di versare indennità giornaliere in seguito

alle inabilità lavorative attestate dal medico curante, dr. med. __________.

Posta

la diagnosi di:

"

- Sindrome lombovertebrale (ed

anamnesticamente –spondilogena) cronica e recidivante con/da

.

turbe statiche modiche del rachide (cifosi toracolombare; lieve deviazione

scoliotica non decompensata)

.

alterazioni degenerative bisegmentali L4/5 ed L5/S1 (ernie discali

sottoligamentari, in sede lombosacrale con contatto con la radice S1 a sinistra

secondo TAC del 15.03.2004)” (doc. AI 1-14),

lo

specialista ha affermato:

"

Il paziente si dichiara

impossibilitato ad adempiere le mansioni di gessatore come svolte fino a

giugno. L’attività lucrativa attuale (inabilità lavorativa del 50%) si limiterebbe

a controlli amministrativi e contatti con clienti.

Queste

affermazioni contrastano in parte con i reperti clinici ma anche con il comportamento

del paziente durante la visita clinica (con movimenti spontanei sciolti in

particolare quando deve togliersi e rimettersi scarpe e calze ma con una

ridotta mobilità del rachide nei test eseguiti su richiesta). Ciononostante

ritengo credibile una caricabilità ridotta del rachide che appare difficilmente

compatibile con lo svolgimento normale della professione di gessatore. Le

mansioni amministrative possono essere svolte senza alcuna restrizione. I lavori

in cantieri sono invece possibili solo in forma ridotta del 50%. Ammesso che

l’attività in ufficio comporti 1/3 del lavoro complessivo l’inabilità

lavorativa risulta quindi di 1/3 (33.3%), valutazione che ritengo per intanto

definitiva considerando le alterazioni strutturali presenti. Per un lavoro più

confacente il signor RI 1 può essere invece considerato abile al lavoro in

forma completa ed a partire da subito.

Esigibilità

sollevamento

e/o trasporto di carichi

.

pesi molto leggeri (fino a 5 kg): normale

.

pesi leggeri (fino a 10 kg): lievemente ridotta

.

pesi medi (fino a 25 kg): molto ridotta

.

pesi pesanti (oltre 26 kg): nulla

manipolazione

di oggetti, attrezzi, pulsantiere

.

leggeri e medi possono essere manipolati senza limiti

.

pesanti sono da evitare

posizioni

di lavoro e dinamiche particolari

.

lavorare a braccia elevate è esigibile in forma ridotta

.

movimenti di flessione/estensione rispettivamente di rotazione del tronco sono

esigibili in forma ridotta

.

il paziente può mantenere la posizione seduta od eretta con il busto in leggera

flessione in forma lievemente ridotta

.

lavori in ginocchio sono esigibili in forma ridotta (per le difficoltà nel

rialzarsi)

mantenere

posizioni statiche

.

il paziente può restare seduto o in piedi per 2 ore senza interruzione

spostarsi/camminare

.

non vi sono limitazioni né per spostamenti su terreni piani né su quelli

accidentati

.

il paziente può salire e scendere scale (anche a pioli) senza problemi

significativi

diversi:

.

l’impiego delle mani è possibile in forma normale” (doc. AI 1-15)

Il

26.

gennaio 2005 ed il 1° aprile 2005 il dr. med. __________ ha sostanzialmente

riconfermato la diagnosi, affermando tuttavia che “quantitativamente vi è un

peggioramento con netto incremento dei dolori, episodi frequenti di blocco

iperalgico del segmento lombare e una componente neuropatica parziale nell’arto

inferiore sinistro (sensazioni crampiformi e iperpatia cutanea”, doc. AI

3-7).

Il

22.

giugno 2005 il dr. med. __________, specialista FMH chirurgia, curante

dell’assicurato, posta la diagnosi di dorso-lombosciatalgia su ernia del disco L4-L5

ed L5-S1, ha attestato un‘inabilità lavorativa al 50% dal 7 giugno 2004 al 20

giugno 2004, al 100% dal 21 giugno 2004 al 29 agosto 2004, nuovamente al 50%

dal 30 agosto 2004 al 16 giugno 2005, al 100% dal 17 giugno 2005 al 3 luglio

2005.

ed infine al 50% dal 4 luglio 2005 (doc. AI 5-1). Il medico ha affermato

che l’insorgente può svolgere attività leggere nella misura del 50% (doc. AI

5-3).

Il

19.

dicembre 2005 è pervenuto all’UAI il formulario E 213 dell’UE, compilato dal

medico curante sulla base della visita medica del 23 novembre 2005. Il dr. med.

__________ ha in particolare affermato che “già dal 2002 il paziente

lamentava dolori alla colonna dorso-lombare e lombo-sacrale con irradiazione

dei dolori agli arti inferiori. Dal 2004 i dolori sono aumentati d’intensità,

secondo il paziente non riusciva a svolgere la sua attività più del 50%.” ed

ha attestato un’inabilità lavorativa al 50% dal 3 ottobre 2005 (doc. AI 18-2).

Il curante ha posto la diagnosi, simile a quella figurante nella perizia del dr.

med. __________, di “sindrome lombovertebrale (ed anamnesticamente

–spondilogena) cronica e recidivante con turbe statiche modiche del rachide

(cifosi toraco-lombare lieve deviazione scoliotica non compensata); alterazioni

degenerative bisegmentali: L4-L5 (ernia discale a base larga in sede mediana

paramedia a destra) L5-S1 (protrusione recessale foraminale a sinistra).”

(doc. AI 18-8)

Il

medico ha inoltre indicato che l’assicurato è in grado di svolgere regolarmente

lavori leggeri (doc. AI 18-8), che è in grado di svolgere un lavoro adeguato

alle sue condizioni (alla risposta 11.5 figura “50%”, doc. AI 18-10) e

che può svolgere a tempo pieno un lavoro adeguato alle sue condizioni (doc. AI

18-10, risposta 11.6). Nel formulario emerge inoltre che rispetto alla

precedente visita le condizioni sono “stazionarie” (doc. AI 18-8,

risposta 8).

Il

13.

gennaio 2006 è pervenuto un aggiornamento del citato formulario (doc. AI

20-1), da cui risulta che l’interessato è stato nuovamente visitato il 13

dicembre 2005 (doc. AI 20-2). Il curante ha affermato che “nel mese di

giugno del 2004 il paziente ha iniziato a lamentare dolori alla colonna

dorso-lombare e lombo-sacrale con irradiazione agli arti inferiori.”. Il

medico ha attestato che il suo paziente può svolgere la precedente attività di

gessatore al 50%, ha precisato che attualmente l’interessato è leggermente

depresso (doc. AI 20-3) ed ha posto la diagnosi di “sindrome

lombo-vertebrale cronica e recidivante con turbe statiche modiche del rachide

in seguito ad ernia discale L4-L5 e protrusione recessale foraminale e sx

L5-S1. Bronchite cronica.” (doc. AI 20-8).

Il

medico ha poi indicato che “a causa dei dolori il paziente dichiara di non

poter svolgere la sua attività al 100%” e “non riesce ad alzare i pesi e

deve cambiare la posizione del corpo durante le ore lavorative.” (doc. AI

20-8)

L’assicurato

è in grado di svolgere regolarmente lavori leggeri (doc. AI 20-8), ma non può

alzare pesi superiori ai 15 kg. Egli è in grado di svolgere a tempo pieno un

lavoro adeguato alle sue condizioni (cfr. doc. AI 20-10). Rispetto alla

precedente visita del 5 ottobre 2005 il medico ha attestato che le condizioni

del ricorrente erano “stazionarie” (doc. AI 20-8, domanda 8).

Alla

domanda 11.7 “conformemente alle disposizioni di legge del paese di residenza,

l’invalidità per l’ultimo lavoro svolto è:”, il curante ha posto la

crocetta su “parziale”, mentre alla domanda “grado di invalidità per

qualsiasi altra attività confacente alle attitudini dell’interessato/a,

conformemente alle disposizioni di legge del paese di residenza”, il

curante ha indicato: “normale” (doc. AI 20-10, domanda 11.8).

Il

13.

aprile 2006 la __________, su richiesta dell’UAI, ha precisato che il

ricorrente “svolgeva l’attività di gessatore e quindi sottoposto a sforzi e

spostamenti di pesi abbastanza continui, per esempio carico e scarico sacchi

materiale (da kg 30 a kg 50), carico e scarico macchina intonaco e attrezzatura

varia. Il suo impiego consiste in posa isolazioni, intonaci, finiture …. gessatore

completo, attività in posizione sempre eretta. Inoltre lisciatura in gesso sia

su pareti che soffitti sottopone la schiena ad uno sforzo notevole, oltre ad

alcune posizioni molto scomode.” (doc. AI 24-1).

Il

1° settembre 2006 il dr. med. __________, SMR, sulla base dei citati atti

medici ha affermato che “per quanto concerne la capacità lavorativa

nell’attività abituale e adeguata si fa riferimento alla valutazione del Dr. __________.

Una capacità lavorativa del 50% quale gessatore e 100% in attività adeguate

alle limitazioni funzionali è esigibile.” (doc. AI 25-1).

Nel

rapporto finale dei collocatori __________ e __________ del 14 marzo 2007,

figura, tra l’altro, quanto segue:

"

Da quanto emerge nelle

annotazioni del medico del 1 settembre 2006, l’A soffre di una sindrome lombo-vertebrale cronica e recidivante

da turbe statica del rachide e alterazioni degenerative bisegmentali. Tale

situazione comporta il fatto che l’A è stato ritenuto abile nella misura del

50% intesa sull’arco della mezza giornata nella sua ultima professione di

gessatore. Per quanto concerne la sua capacità lavorativa in un’attività rispettosa

dei suoi limiti funzionali, da quanto emerge nel rapporto medico del Dr. __________

del 16 novembre 2004, l’A è da ritenersi abile in forma completa sull’arco

della giornata intera. L’A deve evitare tutte quelle attività dove vengono richiesti

il sollevamento e il trasporto di pesi superiori a 10 kg, manipolazione di

oggetti, attrezzi e pulsantiere pesanti sono da evitare, in forma ridotta l’A può

lavorare a braccia elevate con movimenti di estensione/flessione

rispettivamente di rotazione del tronco. La posizione seduta o eretta con il

busto in leggera flessione, risulta lievemente ridotta, mentre le posizioni

statiche possono essere mantenute per due ore senza interruzione, lavori in

ginocchio sono da considerarsi in forma ridotta a causa della difficoltà nel

rialzarsi.

(…)

Le

limitazioni fisiche presentate dall’A. non si configurano gravi al punto da

giustificare una non reintegrabilità nel mercato del lavoro. Oltre alla sua

abituale attività con rendimento ridotto può svolgere altre attività adeguate

con rendimento pieno. Potrebbe ancora entrare in linea di conto un’attività

nell’ambito industriale caratterizzata da mansioni leggere. Inoltre, la

valutazione delle prospettive di collocamento sul mercato del lavoro libero,

porta a ritenere esigibili mansioni non qualificate o semi qualificate nel

settore della vendita (addetto all’incasso, venditore all’interno di piccoli

centri di vendita, rappresentante di prodotti o materiali legati al settore

edile (dove l’A potrebbe sfruttare le sue competenze professionali), attività

legata alla vendita-consulenza nel fai-da-te, nella logistica (piccoli trasporti,

controllo delle merci e del materiale in entrata e in uscita), oppure nella

sorveglianza-manutenzione (custode sorvegliante).” (doc. AI 33-2)

In

seguito alla trasmissione del progetto di decisione della rendita AI,

l’interessato ha prodotto due nuovi certificati medici. Il primo, datato 20

aprile 2007, è stato rilasciato dal curante, dr. med. __________. Il medico ha

affermato:

"

Certifico che il paziente

summenzionato presenta una sindrome lombovertebrale (ed anamnesticamente

spondilogena) cronica e recidivante con turbe statiche modiche del rachide

(cifosi toracolombare, lieve deviazione scoliotica non compensata), alterazioni

degenerative bisegmentali, ernia discale L4-L5 a base larga in sede mediana

paramediana destra, protrusione recessale/foraminale L5-S1 a sinistra. A mio

parere, vista la sintomatologia dolorosa il paziente è inabile al lavoro al

50%.” (doc. AI 44-2)

Il

secondo certificato medico è stato rilasciato dal dr. med. __________, FMH reumatologia

e riabilitazione, in data 2 aprile 2007. Lo specialista, dopo aver posto la

diagnosi di “sindrome lombo-vertebrale cronica recidivante con componente

spondilogena bilaterale più marcata a sinistra, su ernia discale L4/L5, con

estensione bilaterale predominante a sinistra e reperto analogo ma meno

pronunciato a livello L5/S1”, ha affermato, tra l’altro:

" (…)

ho

visto questo tuo sopramenzionato paziente, che presenta da almeno tre anni dei

disturbi cronici ed invalidizzanti a livello della colonna lombare.

(…)

Egli

è stato valutato anche in ambito peritale per l’assicurazione __________ dal

Dr. __________ il quale lo riteneva abile al lavoro in una forma parziale del

50%. Il paziente è attualmente a beneficio dell’assicurazione disoccupazione

per il 50% ed ha fatto richiesta per prestazioni d’invalidità.

La

situazione è ulteriormente aggravata dalla presenza di una tendenza depressiva

insorta dopo queste problematiche di tipo vertebrale ed a seguito di difficoltà

finanziarie subentrate dopo la chiusura per fallimento della ditta di gessatore

di cui era il proprietario. Il paziente dorme poco, ha difficoltà ad

addormentarsi. Ha dolori persistenti a livello della colonna vertebrale con

irradiazione soprattutto alla gamba sinistra e da un anno anche in modo più

intenso a destra. Vi sono spesso dei crampi. Segue della fisioterapia ambulatoriale.

E’ stato per delle cure riabilitative presso il day-hospital della clinica __________

di __________.

E’

in terapia attualmente con Brufen 600 mg due volte una pastiglia al giorno, assume

del Dafalgan al bisogno e del Tilur in riserva.

L’ultima

fisioterapia è risalente comunque a 4 mesi fa che svolge regolarmente dal fisioterapista

__________.

(…)

Questo

paziente presenta una sindrome lombo-vertebrale con componente spondilogena

bilaterale attualmente con un incremento della sintomatologia sul lato destro,

mentre persistono dei dolori ormai conosciuti da tempo a livello della gamba di

sinistra. Le indagini cliniche attuali permettono di escludere una compressione

radicolare o un deficit sensitivo motorico. Il paziente è già stato valutato in

ambito specialistico sia dal professor __________ che dal Dr. __________ dove

veniva posta la diagnosi di un’insufficienza bisegmentale su una discopatia

L4/L5 e L5/S1.

Si

tratta quindi di un decorso piuttosto cronico e persistente di una

sintomatologia dolorosa a livello lombare. Il quadro doloroso è pure in parte

complicato dalla presenza di una problematica di tipo depressivo in relazione

con i dolori cronici e con la situazione sociale del paziente. Il paziente

segnala durante la visita anche un calo ponderale durante gli ultimi mesi che

dovrebbe essere ulteriormente indagato.

(…)

Dal

punto di vista terapeutico si dovrà continuare con delle terapie di tipo

conservativo. La situazione attuale non è favorevole per un intervento

chirurgico sia per quanto riguarda i reperti radiologici che per quanto

riguarda il vissuto in generale. Consiglio pertanto delle fisioterapie

ambulatoriali di tipo intensivo con stabilizzazione della colonna vertebrale

con rinforzo muscolare isometrico, applicazioni di peloidi calde. Il paziente

può approfittare al bisogno di un anti-infiammatorio o di un analgesico ed

eventualmente anche di un miorilassante. Per quanto riguarda la problematica

della capacità lavorativa, penso che i dadi siano tratti e che la situazione

sia al momento in valutazione. Non mi esprimo quindi in tale proposito.” (doc.

AI 44-7)

Il

medico SMR, dr. med. __________, dopo aver esaminato i due citati certificati

medici, ha affermato, per quanto concerne l’attestato del dr. med. __________,

che “la descrizione della sintomatologia soggettiva come anche lo status

reumatologico non oggettivano un peggioramento sostanziale rispetto alla perizia

del Dr. __________ del 15.11.2004. Il Dr. __________ conclude che si tratti di

un decorso piuttosto cronico e persistente di una sintomatologia dolorosa a

livello lombare. Il quadro doloroso è pure in parte complicato dalla presenza

di una problematica di tipo depressivo in relazione con i dolori cronici e con

la situazione sociale dell’A.” A proposito del certificato del curante il medico

SMR rammenta che lo specialista in chirurgia riferisce di una sintomatologia

somatica senza accennare a quella psichica e che ribadisce la presenza di

un’inabilità al 50%.

Il

medico SMR conclude rilevando che il curante ritiene che l’insorgente sarebbe inabile

al 50% “senza precisare in quale attività ma verosimilmente nella sua professione

di gessatore vista la patologia riferita, confermando così la valutazione del Dr.

__________. Non viene neanche citata una patologia di natura psichica, per la quale

d’altronde l’A non è stato né curato specificamente né mandato da nessun

specialista.”

Il

medico SMR rileva infine che secondo il reumatologo “non sono presenti dati

oggettivi netti di peggioramento; il quadro doloroso essendo in parte

complicato da uno stato depressivo consecutivo ai dolori cronici ed alla

situazione sociale. Lo specialista non si esprime per quanto riguarda la CL. In

assenza di documentazione medica che permetta di oggettivare un peggioramento

oggettivo della situazione clinica, si può dunque confermare la nostra

precedente presa di posizione.” (doc. AI 45-1).

Malgrado

l’affermazione, contenuta nel ricorso, secondo la quale il ricorrente si è riservato

“di produrre in tempo utile dettagliato rapporto medico-specialistico”

(doc. I), l’insorgente non ha trasmesso, a questo Tribunale, ulteriore

documentazione.

6.

Va

qui ricordato che, conformemente alla giurisprudenza del TFA, affinché un rapporto medico abbia valore probatorio determinante

occorre che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si

fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si

lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti

(anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento

della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere

motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989.

pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag.

108.

consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 [I 162/01], consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; SVR

1998.

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione

e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto

assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove,

devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte

federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo

fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con

l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e

l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che

permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la

parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da

medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Per quel

che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della

vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a

favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).

Inoltre,

nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha

fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui

questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi

sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.

Secondo

Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi

secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni

di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 27 settembre

2001, inc. 32.1999.124).

7.

Nella

fattispecie l’UAI ha respinto la richiesta dell’insorgente rifacendosi in gran

parte alla perizia del dr. med. __________ allestita nell’ambito della

procedura aperta dall’assicuratore malattie.

Questo TCA, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente

è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della

decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la perizia allestita

dal dr. med. __________, FMH malattie reumatiche, fisiatria e riabilitazione

del 16 novembre 2004, allestita nell’ambito di un’altra procedura.

Tale

valutazione è da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i

parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.

Dopo

aver posto la diagnosi di sindrome lombovertebrale (ed anamnesticamente

–spondilogena) cronica e recidivante con/da turbe statiche modiche del rachide

(cifosi toracolombare; lieve deviazione scoliotica non decompensata),

alterazioni degenerative bisegmentali L4/5 ed L5/S1 (ernie discali

sottoligamentari, in sede lombosacrale con contatto con la radice S1 a sinistra

secondo TAC del 15.03.2004), confermata dagli altri medici che hanno visitato

il paziente, il perito ha concluso che l’assicurato è inabile

al 50% nella precedente attività di gessatore ed abile al 100% per un lavoro

confacente al suo stato di salute.

Lo

specialista si è espresso su tutte le patologie lamentate dall’assicurato, ha

esaminato accuratamente la documentazione messagli a disposizione ed ha

valutato l’abilità lavorativa del paziente sulla base delle indicazioni

risultanti dalla visita di controllo effettuata il 15 novembre 2004.

Queste

valutazioni sono poi state confermate in gran parte anche dal medico curante,

dr. med. __________, negli attestati E 213 compilati sulla base delle visite mediche

del novembre e del dicembre 2005.

Il

medico, dopo aver posto una diagnosi sovrapponibile a quella del perito, ha attestato,

in entrambi i casi, un’inabilità al 50% nell’attività esercitata fino ad allora

di gessatore.

Il

curante ha poi indicato che l’insorgente è in grado di svolgere a “tempo

pieno” un lavoro adeguato alle sue condizioni (cfr. risposte 11.5 e 11.6

doc. AI 20-10 dopo visita del 13 dicembre 2005) e alla richiesta di precisare

il grado d’invalidità per qualsiasi altra attività confacente alle attitudini

dell’interessato, conformemente alle disposizioni di legge del paese di residenza,

lo specialista ha scritto: “normale” (doc. AI 20-10, domanda 11.8). Certo,

nel formulario E 213 dopo la visita del 23 novembre 2005 il medico alla

richiesta di specificare alcuni esempi di attività adeguate alle sue condizioni

ha indicato: “50%”. Tuttavia questa indicazione, oltre a non essere

motivata, si riferisce ad una visita precedente alla certificazione del

dicembre 2005 ed è comunque in contraddizione con la risposta alla domanda

seguente (“Può svolgere a tempo pieno un lavoro adeguato alle sue

condizioni?” “Sì”, doc. AI 18-10).

Inoltre,

sempre nel dicembre 2005, alla domanda se le condizioni di salute

dell’assicurato potrebbero migliorare il curante ha risposto di sì (doc. AI

20-10).

Queste

attestazioni, che confermano in sostanza quanto accertato dal perito, superano

quella più datata del 18 luglio 2005 in cui il curante aveva accertato

un’inabilità al 50% anche in attività leggere.

Infine,

l’ultimo certificato del medico curante, datato 20 aprile 2007, che attesta

un’inabilità al lavoro al 50%, non può essere d’aiuto all’insorgente, poiché,

oltre ad essere generica e non motivata, non indica se l’inabilità concerne

solo la precedente attività di gessatore oppure anche le attività leggere

confacenti al suo stato di salute.

Per

quanto concerne invece il certificato del 2 aprile 2007 del dr. med. __________,

specialista FMH reumatologia e riabilitazione, va rilevato che dopo aver posto

la medesima diagnosi del perito, pur notando un incremento della sintomatologia

(ossia dei sintomi dolorosi della patologia) sul lato destro, ha comunque rilevato

che si tratta di “un decorso piuttosto cronico e persistente

di una sitomatologia dolorosa a livello lombare” (sottolineatura del

redattore) e non si è espresso circa la capacità lavorativa del ricorrente (“Per

quanto riguarda la problematica della capacità lavorativa, penso che i

dadi siano tratti […] Non mi esprimo quindi in tale proposito.” Doc. AI

44-7). Il medico, anch’egli specialista FMH in reumatologia e riabilitazione

come il dr. med. __________, non ha pertanto attestato alcun peggioramento

dell’abilità lavorativa dell’insorgente in attività leggere confacenti allo

stato di salute del paziente. Peraltro anche il dr. med __________,

nell’attestato del 26 gennaio 2005 aveva rilevato un incremento dei dolori (“[…]

mentre quantitativamente vi è un peggioramento con netto incremento dei dolori,

episodi frequenti di blocco iperalgico del segmento lombare e una componente

neuropatica parziale nell’arto inf. sin”), senza tuttavia attestare una

diminuzione della capacità lavorativa in attività leggere che del resto il

curante ha ritenuto esigibili in misura completa nel dicembre 2005 (doc. AI

20-10).

Come

rileva il medico SMR, dr. med. __________, non vi è pertanto agli atti, per

quanto concerne l’aspetto reumatologico, documentazione medica che permetta di

oggettivare un netto peggioramento della situazione clinica rispetto a quanto

stabilito dal dr. med. __________.

Al

ricorrente non può neppure essere d’aiuto l’asserita “problematica di tipo depressivo”

o la “tendenza depressiva” cui fa cenno il dr. med. __________, peraltro

non specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, nel suo referto del 2 aprile

2007.

Non

solo l’insorgente non ha prodotto certificati medici attestanti un’inabilità

lavorativa a causa di una malattia psichica, ma neppure vi è agli atti

documentazione medica specialistica comprovante la presenza di una malattia

psichica (invalidante). Neppure il medico curante (cfr. doc. AI 7-6 risposta

7.

; doc. AI 7-7 e doc. AI 2-4 risposta 5.5.1), dr. med. __________, con il suo

certificato medico del 20 aprile 2007, ossia successivo a quello del dr. med. __________,

ha evidenziato una patologia psichiatrica. Certo, nel formulario E 213 del

dicembre 2005 il curante aveva accertato che l’interessato era “leggermente

depresso” (doc. AI 20-3), tuttavia ciò non è sufficiente per adempiere le

rigorose condizioni poste dalla giurisprudenza per ritenere l’interessato

inabile al lavoro per motivi psichici (cfr. consid. 6).

Quanto

all’asserito calo ponderale segnalato dal paziente durante la visita del 2007

dal dr. __________, il quale ha indicato che “dovrebbe essere ulteriormente

indagato”, va rilevato che al momento della perizia il dr. med. __________,

nel novembre 2004, ha accertato un peso di 54 kg (doc. AI 1-14), contro i 55 kg

misurati nel corso della visita dell’aprile 2007 (doc. AI 44-6).

Alla

luce delle suesposte considerazioni anche questo Tribunale deve confermare che

il ricorrente è inabile al 50% nella precedente attività di gessatore, mentre è

completamente abile in attività leggere confacenti al suo stato di salute.

8.

Accertata

dunque una capacità lavorativa completa in attività leggere adeguate, con

rapporto 14 marzo 2007 il collocatore, per la determinazione del grado

d’invalidità, ha utilizzato il consueto metodo ordinario mettendo a confronto

il reddito che l’assicurato avrebbe conseguito senza il danno alla salute quale

gessatore (reddito da valido) con quello risultante da un’attività leggera non

qualificata desunto dai salari statistici (reddito da invalido).

9.

Riguardo

al reddito da valido, il cui importo non è del resto stato contestato in

sede di ricorso, l’UAI ha quantificato il reddito che l’assicurato avrebbe

potuto percepire da sano, secondo quanto dichiarato dall’ex datore di lavoro

nel questionario 1° marzo 2006, aggiornando il dato al 2005 (doc. AI 21), in

fr. 73'659 (5'610 X 13 + 1%).

10.

Per

quel che concerne il reddito da invalido, anch’esso, tra l’altro, non

contestato, va ricordato che lo stesso

è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato,

a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la

capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente

svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione

ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno

in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello

medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul

salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al

riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico

permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire

sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione

globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente

motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento

a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Recentemente

con sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario

da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario

medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va

ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in

RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con

sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta

la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il

valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è

di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).

In

applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008

(inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2004 elaborata

dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2004 una

professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato,

cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto

realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 57'258 (4'588 x 12 :

40.

X 41.6; cfr. la vie économique, 5-2008, tabella B 9.2, pag. 86), che

adattato all’evoluzione salariale (1%, vedi la vie économique, 5-2008, tabella

B 10.2, pag. 99), porta a ritenere un importo di fr. 57'830 per il 2005 (cfr.

sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008).

L’assicurato,

quale gessatore avrebbe guadagnato fr. 73'659 (cfr. consid. 9).

Tale

reddito si situa sopra la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente

(cfr. Tabella TA1 p.to 15-37 “attività manifatturiere”, livello di

qualifica 4: fr. 4’854.-- X 12 mesi = 58’248.--, riportato su 41.6 ore/settimana = 60’578.-- +

1% = 61'183.--; da rilevare che prendendo il p.to. 45, “costruzioni”, si

giungerebbe ancora ad un importo superiore poiché il reddito mensile è di fr.

4'829 nel 2004).

Non

sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da

invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U 8/07 del

20.

febbraio 2008 sopra menzionata.

In

ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le

circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere

ad una riduzione percentuale del salario statistico medio.

Nella

presente evenienza l’UAI ha applicato una riduzione del 10% (5% per attività

leggere e 5% per adattarsi al nuovo posto di lavoro).

Il

TCA non vede alcun motivo per sostituire il proprio apprezzamento a quello

dell’UAI nell’applicazione della riduzione concessa, che si trova del resto

entro i limiti riconosciuti dalla giurisprudenza, per un assicurato comunque

ancora giovane (nato nel __________) ed abile al 100% in attività leggere.

Raffrontando

il reddito da valido di fr. 73'659 con il reddito da invalido di fr. 52'047 (57'830

– [57'830 : 100 X 10]), si ottiene un tasso di invalidità del 29%, come calcolato

dall’UAI.

In

queste condizioni la decisione impugnata va confermata, mentre il ricorso deve

essere respinto.

11.

Con

il ricorso l’insorgente richiama l’incarto AI, prodotto dall’UAI in sede di

risposta, e, tra le prove richieste, indica “relazione medico specialistica,

segue” (doc. I).

Malgrado

la concessione del termine di 10 giorni, con l’ordinanza del 27 luglio 2007,

per la produzione di nuove prove, il ricorrente non ha trasmesso alcunché al

TCA.

Questo

Tribunale, sulla base degli atti dell’incarto AI e delle considerazioni

espresse nel corso della motivazione ritiene che non sia necessario assumere

ulteriori prove. La documentazione agli atti, tra cui una perizia medica

allestita da uno specialista nell’ambito di un’altra procedura amministrativa è

infatti sufficiente per poter decidere nel merito della vertenza senza la

necessità di dover far capo ad ulteriori accertamenti.

Conformemente

alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio

conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso

delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve

essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero

modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento

anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223

consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale

modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito

desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF

124.

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

In

concreto, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita

dall’esame degli atti dell’incarto per cui rinuncia all'assunzione di ulteriori

prove.

12.

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito della vertenza,

le spese per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le

spese di procedura per fr. 200 sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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