32.2007.225
Domanda di una rendita d'invalidità a causa di dolori nel segmento lombare inferiore e alla transizione lombosacrale respinta, non essendo dati i requisiti per poter beneficiare della prestazione rich
19 maggio 2008Italiano36 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2007.225
Data decisione, Autorità:
19.05.2008, TCA
Titolo:
Domanda di una rendita d'invalidità a causa di dolori nel segmento lombare inferiore e alla transizione lombosacrale respinta, non essendo dati i requisiti per poter beneficiare della prestazione richiesta
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
PERIZIA
RENDITA
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.225
cs
Lugano
19 maggio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 26 giugno 2007 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 24 maggio 2007 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
Fatti
A.
RI 1, nato nel __________, di professione
gessatore, il 20 giugno 2005 ha postulato l’assegnazione di una rendita
d’invalidità a causa di “due ernie (schiena) in attesa di ulteriori
controlli per eventuale operazione” (doc. AI 2-3).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione 24 maggio 2007,
l’Ufficio AI ha respinto la richiesta poiché il grado d’invalidità raggiunge
solo il 29% e non dà diritto ad alcuna rendita (doc. A1).
B. Contro
questa decisione l’assicurato, rappresentato dal RA 1, è tempestivamente
insorto contestando la decisione dell’amministrazione (doc. I).
C. Con
risposta del 23 luglio 2007 l’UAI ha chiesto la reiezione del ricorso con
argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione
(doc. IV).
in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
dell'articolo 49 cpv. 2 della
Legge sull'organizzazione
giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00) e 2 cpv. 1
LPTCA.
nel
merito
Considerandi
2.
Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto sostanziale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono
determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la
fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid.
1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante
(momento dell’eventuale diritto alla rendita) è realizzato antecedentemente al
1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono
applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento
al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
3.
Oggetto
del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto ad una rendita d’invalidità.
4.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio.
Gli
elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono
quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit
suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31
dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono
invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50%
o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore
in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli
assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%,
a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se
sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al
40%.
Va
altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA (cfr. art. 28 cpv. 2 vLAI) il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato
dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2;
Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations,
Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI: metodo
generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid.
2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel
confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori
estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le
attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989, pag. 325
consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit,
pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza
citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra
parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di
applicazione di misure reintegrative.
La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della
residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2; DTF 114 V 313 consid. 3a).
5.
In
concreto dagli atti emerge che il 7 maggio 2004 il ricorrente è stato visitato
dal dr. med. __________, __________ presso l’Ospedale __________ di __________,
il quale ha rammentato che il paziente presenta dolori intermittenti nel
segmento lombare inferiore e alla transizione lombosacrale e da circa un anno
questi disturbi hanno assunto le caratteristiche di un’insufficienza segmentaria
con una rigidità al mattino al risveglio che cede alla mobilizzazione, dolori
al raddrizzamento a partire dalla posizione seduta od accovacciata, incremento
degli stessi in retroflessione del tronco e un episodio recente di blocco
iperalgico del segmento lombare. Parallelamente sono insorte irradiazioni algiche
negli arti inferiori con netta dominanza a sinistra in un territorio compatibile,
ma non sovrapponibile con L5. Nessun deficit motorio apparente, nessuna
alterazione delle funzioni sfinteriali. Lo specialista ha affermato che il
ricorrente “non presenta disturbi particolari quando è in attività o cammina
e riesce generalmente ad assolvere le proprie mansioni lavorative” (gessatore
in proprio, Doc. AI 3-3).
Dal
26.
luglio 2004 al 13 agosto 2004 l’insorgente è stato degente presso la Clinica
__________ di __________, dove è stata posta la diagnosi di sindrome lombovertebrale
cronica recidivante con componente spondilogena bilaterale più marcata a
sinistra, su ernia discale L4-L5, con estensione bilaterale dominante a sinistra
e reperto analogo, meno pronunciato in L5-S1 (doc. AI 1-19).
L’11
novembre 2004, il ricorrente è stato sottoposto ad una perizia ad opera del dr.
med. __________, FMH fisiatria e riabilitazione, su richiesta dell’assicuratore
malattie, per valutare l’obbligo di versare indennità giornaliere in seguito
alle inabilità lavorative attestate dal medico curante, dr. med. __________.
Posta
la diagnosi di:
"
- Sindrome lombovertebrale (ed
anamnesticamente –spondilogena) cronica e recidivante con/da
.
turbe statiche modiche del rachide (cifosi toracolombare; lieve deviazione
scoliotica non decompensata)
.
alterazioni degenerative bisegmentali L4/5 ed L5/S1 (ernie discali
sottoligamentari, in sede lombosacrale con contatto con la radice S1 a sinistra
secondo TAC del 15.03.2004)” (doc. AI 1-14),
lo
specialista ha affermato:
"
Il paziente si dichiara
impossibilitato ad adempiere le mansioni di gessatore come svolte fino a
giugno. L’attività lucrativa attuale (inabilità lavorativa del 50%) si limiterebbe
a controlli amministrativi e contatti con clienti.
Queste
affermazioni contrastano in parte con i reperti clinici ma anche con il comportamento
del paziente durante la visita clinica (con movimenti spontanei sciolti in
particolare quando deve togliersi e rimettersi scarpe e calze ma con una
ridotta mobilità del rachide nei test eseguiti su richiesta). Ciononostante
ritengo credibile una caricabilità ridotta del rachide che appare difficilmente
compatibile con lo svolgimento normale della professione di gessatore. Le
mansioni amministrative possono essere svolte senza alcuna restrizione. I lavori
in cantieri sono invece possibili solo in forma ridotta del 50%. Ammesso che
l’attività in ufficio comporti 1/3 del lavoro complessivo l’inabilità
lavorativa risulta quindi di 1/3 (33.3%), valutazione che ritengo per intanto
definitiva considerando le alterazioni strutturali presenti. Per un lavoro più
confacente il signor RI 1 può essere invece considerato abile al lavoro in
forma completa ed a partire da subito.
Esigibilità
sollevamento
e/o trasporto di carichi
.
pesi molto leggeri (fino a 5 kg): normale
.
pesi leggeri (fino a 10 kg): lievemente ridotta
.
pesi medi (fino a 25 kg): molto ridotta
.
pesi pesanti (oltre 26 kg): nulla
manipolazione
di oggetti, attrezzi, pulsantiere
.
leggeri e medi possono essere manipolati senza limiti
.
pesanti sono da evitare
posizioni
di lavoro e dinamiche particolari
.
lavorare a braccia elevate è esigibile in forma ridotta
.
movimenti di flessione/estensione rispettivamente di rotazione del tronco sono
esigibili in forma ridotta
.
il paziente può mantenere la posizione seduta od eretta con il busto in leggera
flessione in forma lievemente ridotta
.
lavori in ginocchio sono esigibili in forma ridotta (per le difficoltà nel
rialzarsi)
mantenere
posizioni statiche
.
il paziente può restare seduto o in piedi per 2 ore senza interruzione
spostarsi/camminare
.
non vi sono limitazioni né per spostamenti su terreni piani né su quelli
accidentati
.
il paziente può salire e scendere scale (anche a pioli) senza problemi
significativi
diversi:
.
l’impiego delle mani è possibile in forma normale” (doc. AI 1-15)
Il
26.
gennaio 2005 ed il 1° aprile 2005 il dr. med. __________ ha sostanzialmente
riconfermato la diagnosi, affermando tuttavia che “quantitativamente vi è un
peggioramento con netto incremento dei dolori, episodi frequenti di blocco
iperalgico del segmento lombare e una componente neuropatica parziale nell’arto
inferiore sinistro (sensazioni crampiformi e iperpatia cutanea”, doc. AI
3-7).
Il
22.
giugno 2005 il dr. med. __________, specialista FMH chirurgia, curante
dell’assicurato, posta la diagnosi di dorso-lombosciatalgia su ernia del disco L4-L5
ed L5-S1, ha attestato un‘inabilità lavorativa al 50% dal 7 giugno 2004 al 20
giugno 2004, al 100% dal 21 giugno 2004 al 29 agosto 2004, nuovamente al 50%
dal 30 agosto 2004 al 16 giugno 2005, al 100% dal 17 giugno 2005 al 3 luglio
2005.
ed infine al 50% dal 4 luglio 2005 (doc. AI 5-1). Il medico ha affermato
che l’insorgente può svolgere attività leggere nella misura del 50% (doc. AI
5-3).
Il
19.
dicembre 2005 è pervenuto all’UAI il formulario E 213 dell’UE, compilato dal
medico curante sulla base della visita medica del 23 novembre 2005. Il dr. med.
__________ ha in particolare affermato che “già dal 2002 il paziente
lamentava dolori alla colonna dorso-lombare e lombo-sacrale con irradiazione
dei dolori agli arti inferiori. Dal 2004 i dolori sono aumentati d’intensità,
secondo il paziente non riusciva a svolgere la sua attività più del 50%.” ed
ha attestato un’inabilità lavorativa al 50% dal 3 ottobre 2005 (doc. AI 18-2).
Il curante ha posto la diagnosi, simile a quella figurante nella perizia del dr.
med. __________, di “sindrome lombovertebrale (ed anamnesticamente
–spondilogena) cronica e recidivante con turbe statiche modiche del rachide
(cifosi toraco-lombare lieve deviazione scoliotica non compensata); alterazioni
degenerative bisegmentali: L4-L5 (ernia discale a base larga in sede mediana
paramedia a destra) L5-S1 (protrusione recessale foraminale a sinistra).”
(doc. AI 18-8)
Il
medico ha inoltre indicato che l’assicurato è in grado di svolgere regolarmente
lavori leggeri (doc. AI 18-8), che è in grado di svolgere un lavoro adeguato
alle sue condizioni (alla risposta 11.5 figura “50%”, doc. AI 18-10) e
che può svolgere a tempo pieno un lavoro adeguato alle sue condizioni (doc. AI
18-10, risposta 11.6). Nel formulario emerge inoltre che rispetto alla
precedente visita le condizioni sono “stazionarie” (doc. AI 18-8,
risposta 8).
Il
13.
gennaio 2006 è pervenuto un aggiornamento del citato formulario (doc. AI
20-1), da cui risulta che l’interessato è stato nuovamente visitato il 13
dicembre 2005 (doc. AI 20-2). Il curante ha affermato che “nel mese di
giugno del 2004 il paziente ha iniziato a lamentare dolori alla colonna
dorso-lombare e lombo-sacrale con irradiazione agli arti inferiori.”. Il
medico ha attestato che il suo paziente può svolgere la precedente attività di
gessatore al 50%, ha precisato che attualmente l’interessato è leggermente
depresso (doc. AI 20-3) ed ha posto la diagnosi di “sindrome
lombo-vertebrale cronica e recidivante con turbe statiche modiche del rachide
in seguito ad ernia discale L4-L5 e protrusione recessale foraminale e sx
L5-S1. Bronchite cronica.” (doc. AI 20-8).
Il
medico ha poi indicato che “a causa dei dolori il paziente dichiara di non
poter svolgere la sua attività al 100%” e “non riesce ad alzare i pesi e
deve cambiare la posizione del corpo durante le ore lavorative.” (doc. AI
20-8)
L’assicurato
è in grado di svolgere regolarmente lavori leggeri (doc. AI 20-8), ma non può
alzare pesi superiori ai 15 kg. Egli è in grado di svolgere a tempo pieno un
lavoro adeguato alle sue condizioni (cfr. doc. AI 20-10). Rispetto alla
precedente visita del 5 ottobre 2005 il medico ha attestato che le condizioni
del ricorrente erano “stazionarie” (doc. AI 20-8, domanda 8).
Alla
domanda 11.7 “conformemente alle disposizioni di legge del paese di residenza,
l’invalidità per l’ultimo lavoro svolto è:”, il curante ha posto la
crocetta su “parziale”, mentre alla domanda “grado di invalidità per
qualsiasi altra attività confacente alle attitudini dell’interessato/a,
conformemente alle disposizioni di legge del paese di residenza”, il
curante ha indicato: “normale” (doc. AI 20-10, domanda 11.8).
Il
13.
aprile 2006 la __________, su richiesta dell’UAI, ha precisato che il
ricorrente “svolgeva l’attività di gessatore e quindi sottoposto a sforzi e
spostamenti di pesi abbastanza continui, per esempio carico e scarico sacchi
materiale (da kg 30 a kg 50), carico e scarico macchina intonaco e attrezzatura
varia. Il suo impiego consiste in posa isolazioni, intonaci, finiture …. gessatore
completo, attività in posizione sempre eretta. Inoltre lisciatura in gesso sia
su pareti che soffitti sottopone la schiena ad uno sforzo notevole, oltre ad
alcune posizioni molto scomode.” (doc. AI 24-1).
Il
1° settembre 2006 il dr. med. __________, SMR, sulla base dei citati atti
medici ha affermato che “per quanto concerne la capacità lavorativa
nell’attività abituale e adeguata si fa riferimento alla valutazione del Dr. __________.
Una capacità lavorativa del 50% quale gessatore e 100% in attività adeguate
alle limitazioni funzionali è esigibile.” (doc. AI 25-1).
Nel
rapporto finale dei collocatori __________ e __________ del 14 marzo 2007,
figura, tra l’altro, quanto segue:
"
Da quanto emerge nelle
annotazioni del medico del 1 settembre 2006, l’A soffre di una sindrome lombo-vertebrale cronica e recidivante
da turbe statica del rachide e alterazioni degenerative bisegmentali. Tale
situazione comporta il fatto che l’A è stato ritenuto abile nella misura del
50% intesa sull’arco della mezza giornata nella sua ultima professione di
gessatore. Per quanto concerne la sua capacità lavorativa in un’attività rispettosa
dei suoi limiti funzionali, da quanto emerge nel rapporto medico del Dr. __________
del 16 novembre 2004, l’A è da ritenersi abile in forma completa sull’arco
della giornata intera. L’A deve evitare tutte quelle attività dove vengono richiesti
il sollevamento e il trasporto di pesi superiori a 10 kg, manipolazione di
oggetti, attrezzi e pulsantiere pesanti sono da evitare, in forma ridotta l’A può
lavorare a braccia elevate con movimenti di estensione/flessione
rispettivamente di rotazione del tronco. La posizione seduta o eretta con il
busto in leggera flessione, risulta lievemente ridotta, mentre le posizioni
statiche possono essere mantenute per due ore senza interruzione, lavori in
ginocchio sono da considerarsi in forma ridotta a causa della difficoltà nel
rialzarsi.
(…)
Le
limitazioni fisiche presentate dall’A. non si configurano gravi al punto da
giustificare una non reintegrabilità nel mercato del lavoro. Oltre alla sua
abituale attività con rendimento ridotto può svolgere altre attività adeguate
con rendimento pieno. Potrebbe ancora entrare in linea di conto un’attività
nell’ambito industriale caratterizzata da mansioni leggere. Inoltre, la
valutazione delle prospettive di collocamento sul mercato del lavoro libero,
porta a ritenere esigibili mansioni non qualificate o semi qualificate nel
settore della vendita (addetto all’incasso, venditore all’interno di piccoli
centri di vendita, rappresentante di prodotti o materiali legati al settore
edile (dove l’A potrebbe sfruttare le sue competenze professionali), attività
legata alla vendita-consulenza nel fai-da-te, nella logistica (piccoli trasporti,
controllo delle merci e del materiale in entrata e in uscita), oppure nella
sorveglianza-manutenzione (custode sorvegliante).” (doc. AI 33-2)
In
seguito alla trasmissione del progetto di decisione della rendita AI,
l’interessato ha prodotto due nuovi certificati medici. Il primo, datato 20
aprile 2007, è stato rilasciato dal curante, dr. med. __________. Il medico ha
affermato:
"
Certifico che il paziente
summenzionato presenta una sindrome lombovertebrale (ed anamnesticamente
spondilogena) cronica e recidivante con turbe statiche modiche del rachide
(cifosi toracolombare, lieve deviazione scoliotica non compensata), alterazioni
degenerative bisegmentali, ernia discale L4-L5 a base larga in sede mediana
paramediana destra, protrusione recessale/foraminale L5-S1 a sinistra. A mio
parere, vista la sintomatologia dolorosa il paziente è inabile al lavoro al
50%.” (doc. AI 44-2)
Il
secondo certificato medico è stato rilasciato dal dr. med. __________, FMH reumatologia
e riabilitazione, in data 2 aprile 2007. Lo specialista, dopo aver posto la
diagnosi di “sindrome lombo-vertebrale cronica recidivante con componente
spondilogena bilaterale più marcata a sinistra, su ernia discale L4/L5, con
estensione bilaterale predominante a sinistra e reperto analogo ma meno
pronunciato a livello L5/S1”, ha affermato, tra l’altro:
" (…)
ho
visto questo tuo sopramenzionato paziente, che presenta da almeno tre anni dei
disturbi cronici ed invalidizzanti a livello della colonna lombare.
(…)
Egli
è stato valutato anche in ambito peritale per l’assicurazione __________ dal
Dr. __________ il quale lo riteneva abile al lavoro in una forma parziale del
50%. Il paziente è attualmente a beneficio dell’assicurazione disoccupazione
per il 50% ed ha fatto richiesta per prestazioni d’invalidità.
La
situazione è ulteriormente aggravata dalla presenza di una tendenza depressiva
insorta dopo queste problematiche di tipo vertebrale ed a seguito di difficoltà
finanziarie subentrate dopo la chiusura per fallimento della ditta di gessatore
di cui era il proprietario. Il paziente dorme poco, ha difficoltà ad
addormentarsi. Ha dolori persistenti a livello della colonna vertebrale con
irradiazione soprattutto alla gamba sinistra e da un anno anche in modo più
intenso a destra. Vi sono spesso dei crampi. Segue della fisioterapia ambulatoriale.
E’ stato per delle cure riabilitative presso il day-hospital della clinica __________
di __________.
E’
in terapia attualmente con Brufen 600 mg due volte una pastiglia al giorno, assume
del Dafalgan al bisogno e del Tilur in riserva.
L’ultima
fisioterapia è risalente comunque a 4 mesi fa che svolge regolarmente dal fisioterapista
__________.
(…)
Questo
paziente presenta una sindrome lombo-vertebrale con componente spondilogena
bilaterale attualmente con un incremento della sintomatologia sul lato destro,
mentre persistono dei dolori ormai conosciuti da tempo a livello della gamba di
sinistra. Le indagini cliniche attuali permettono di escludere una compressione
radicolare o un deficit sensitivo motorico. Il paziente è già stato valutato in
ambito specialistico sia dal professor __________ che dal Dr. __________ dove
veniva posta la diagnosi di un’insufficienza bisegmentale su una discopatia
L4/L5 e L5/S1.
Si
tratta quindi di un decorso piuttosto cronico e persistente di una
sintomatologia dolorosa a livello lombare. Il quadro doloroso è pure in parte
complicato dalla presenza di una problematica di tipo depressivo in relazione
con i dolori cronici e con la situazione sociale del paziente. Il paziente
segnala durante la visita anche un calo ponderale durante gli ultimi mesi che
dovrebbe essere ulteriormente indagato.
(…)
Dal
punto di vista terapeutico si dovrà continuare con delle terapie di tipo
conservativo. La situazione attuale non è favorevole per un intervento
chirurgico sia per quanto riguarda i reperti radiologici che per quanto
riguarda il vissuto in generale. Consiglio pertanto delle fisioterapie
ambulatoriali di tipo intensivo con stabilizzazione della colonna vertebrale
con rinforzo muscolare isometrico, applicazioni di peloidi calde. Il paziente
può approfittare al bisogno di un anti-infiammatorio o di un analgesico ed
eventualmente anche di un miorilassante. Per quanto riguarda la problematica
della capacità lavorativa, penso che i dadi siano tratti e che la situazione
sia al momento in valutazione. Non mi esprimo quindi in tale proposito.” (doc.
AI 44-7)
Il
medico SMR, dr. med. __________, dopo aver esaminato i due citati certificati
medici, ha affermato, per quanto concerne l’attestato del dr. med. __________,
che “la descrizione della sintomatologia soggettiva come anche lo status
reumatologico non oggettivano un peggioramento sostanziale rispetto alla perizia
del Dr. __________ del 15.11.2004. Il Dr. __________ conclude che si tratti di
un decorso piuttosto cronico e persistente di una sintomatologia dolorosa a
livello lombare. Il quadro doloroso è pure in parte complicato dalla presenza
di una problematica di tipo depressivo in relazione con i dolori cronici e con
la situazione sociale dell’A.” A proposito del certificato del curante il medico
SMR rammenta che lo specialista in chirurgia riferisce di una sintomatologia
somatica senza accennare a quella psichica e che ribadisce la presenza di
un’inabilità al 50%.
Il
medico SMR conclude rilevando che il curante ritiene che l’insorgente sarebbe inabile
al 50% “senza precisare in quale attività ma verosimilmente nella sua professione
di gessatore vista la patologia riferita, confermando così la valutazione del Dr.
__________. Non viene neanche citata una patologia di natura psichica, per la quale
d’altronde l’A non è stato né curato specificamente né mandato da nessun
specialista.”
Il
medico SMR rileva infine che secondo il reumatologo “non sono presenti dati
oggettivi netti di peggioramento; il quadro doloroso essendo in parte
complicato da uno stato depressivo consecutivo ai dolori cronici ed alla
situazione sociale. Lo specialista non si esprime per quanto riguarda la CL. In
assenza di documentazione medica che permetta di oggettivare un peggioramento
oggettivo della situazione clinica, si può dunque confermare la nostra
precedente presa di posizione.” (doc. AI 45-1).
Malgrado
l’affermazione, contenuta nel ricorso, secondo la quale il ricorrente si è riservato
“di produrre in tempo utile dettagliato rapporto medico-specialistico”
(doc. I), l’insorgente non ha trasmesso, a questo Tribunale, ulteriore
documentazione.
6.
Va
qui ricordato che, conformemente alla giurisprudenza del TFA, affinché un rapporto medico abbia valore probatorio determinante
occorre che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si
fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si
lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti
(anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento
della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989.
pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag.
108.
consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 [I 162/01], consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; SVR
1998.
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione
e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto
assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove,
devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte
federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo
fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con
l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e
l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che
permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la
parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da
medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Per quel
che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a
favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).
Inoltre,
nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha
fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui
questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi
sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.
Secondo
Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi
secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le
lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni
di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 27 settembre
2001, inc. 32.1999.124).
7.
Nella
fattispecie l’UAI ha respinto la richiesta dell’insorgente rifacendosi in gran
parte alla perizia del dr. med. __________ allestita nell’ambito della
procedura aperta dall’assicuratore malattie.
Questo TCA, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente
è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della
decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la perizia allestita
dal dr. med. __________, FMH malattie reumatiche, fisiatria e riabilitazione
del 16 novembre 2004, allestita nell’ambito di un’altra procedura.
Tale
valutazione è da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i
parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.
Dopo
aver posto la diagnosi di sindrome lombovertebrale (ed anamnesticamente
–spondilogena) cronica e recidivante con/da turbe statiche modiche del rachide
(cifosi toracolombare; lieve deviazione scoliotica non decompensata),
alterazioni degenerative bisegmentali L4/5 ed L5/S1 (ernie discali
sottoligamentari, in sede lombosacrale con contatto con la radice S1 a sinistra
secondo TAC del 15.03.2004), confermata dagli altri medici che hanno visitato
il paziente, il perito ha concluso che l’assicurato è inabile
al 50% nella precedente attività di gessatore ed abile al 100% per un lavoro
confacente al suo stato di salute.
Lo
specialista si è espresso su tutte le patologie lamentate dall’assicurato, ha
esaminato accuratamente la documentazione messagli a disposizione ed ha
valutato l’abilità lavorativa del paziente sulla base delle indicazioni
risultanti dalla visita di controllo effettuata il 15 novembre 2004.
Queste
valutazioni sono poi state confermate in gran parte anche dal medico curante,
dr. med. __________, negli attestati E 213 compilati sulla base delle visite mediche
del novembre e del dicembre 2005.
Il
medico, dopo aver posto una diagnosi sovrapponibile a quella del perito, ha attestato,
in entrambi i casi, un’inabilità al 50% nell’attività esercitata fino ad allora
di gessatore.
Il
curante ha poi indicato che l’insorgente è in grado di svolgere a “tempo
pieno” un lavoro adeguato alle sue condizioni (cfr. risposte 11.5 e 11.6
doc. AI 20-10 dopo visita del 13 dicembre 2005) e alla richiesta di precisare
il grado d’invalidità per qualsiasi altra attività confacente alle attitudini
dell’interessato, conformemente alle disposizioni di legge del paese di residenza,
lo specialista ha scritto: “normale” (doc. AI 20-10, domanda 11.8). Certo,
nel formulario E 213 dopo la visita del 23 novembre 2005 il medico alla
richiesta di specificare alcuni esempi di attività adeguate alle sue condizioni
ha indicato: “50%”. Tuttavia questa indicazione, oltre a non essere
motivata, si riferisce ad una visita precedente alla certificazione del
dicembre 2005 ed è comunque in contraddizione con la risposta alla domanda
seguente (“Può svolgere a tempo pieno un lavoro adeguato alle sue
condizioni?” “Sì”, doc. AI 18-10).
Inoltre,
sempre nel dicembre 2005, alla domanda se le condizioni di salute
dell’assicurato potrebbero migliorare il curante ha risposto di sì (doc. AI
20-10).
Queste
attestazioni, che confermano in sostanza quanto accertato dal perito, superano
quella più datata del 18 luglio 2005 in cui il curante aveva accertato
un’inabilità al 50% anche in attività leggere.
Infine,
l’ultimo certificato del medico curante, datato 20 aprile 2007, che attesta
un’inabilità al lavoro al 50%, non può essere d’aiuto all’insorgente, poiché,
oltre ad essere generica e non motivata, non indica se l’inabilità concerne
solo la precedente attività di gessatore oppure anche le attività leggere
confacenti al suo stato di salute.
Per
quanto concerne invece il certificato del 2 aprile 2007 del dr. med. __________,
specialista FMH reumatologia e riabilitazione, va rilevato che dopo aver posto
la medesima diagnosi del perito, pur notando un incremento della sintomatologia
(ossia dei sintomi dolorosi della patologia) sul lato destro, ha comunque rilevato
che si tratta di “un decorso piuttosto cronico e persistente
di una sitomatologia dolorosa a livello lombare” (sottolineatura del
redattore) e non si è espresso circa la capacità lavorativa del ricorrente (“Per
quanto riguarda la problematica della capacità lavorativa, penso che i
dadi siano tratti […] Non mi esprimo quindi in tale proposito.” Doc. AI
44-7). Il medico, anch’egli specialista FMH in reumatologia e riabilitazione
come il dr. med. __________, non ha pertanto attestato alcun peggioramento
dell’abilità lavorativa dell’insorgente in attività leggere confacenti allo
stato di salute del paziente. Peraltro anche il dr. med __________,
nell’attestato del 26 gennaio 2005 aveva rilevato un incremento dei dolori (“[…]
mentre quantitativamente vi è un peggioramento con netto incremento dei dolori,
episodi frequenti di blocco iperalgico del segmento lombare e una componente
neuropatica parziale nell’arto inf. sin”), senza tuttavia attestare una
diminuzione della capacità lavorativa in attività leggere che del resto il
curante ha ritenuto esigibili in misura completa nel dicembre 2005 (doc. AI
20-10).
Come
rileva il medico SMR, dr. med. __________, non vi è pertanto agli atti, per
quanto concerne l’aspetto reumatologico, documentazione medica che permetta di
oggettivare un netto peggioramento della situazione clinica rispetto a quanto
stabilito dal dr. med. __________.
Al
ricorrente non può neppure essere d’aiuto l’asserita “problematica di tipo depressivo”
o la “tendenza depressiva” cui fa cenno il dr. med. __________, peraltro
non specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, nel suo referto del 2 aprile
2007.
Non
solo l’insorgente non ha prodotto certificati medici attestanti un’inabilità
lavorativa a causa di una malattia psichica, ma neppure vi è agli atti
documentazione medica specialistica comprovante la presenza di una malattia
psichica (invalidante). Neppure il medico curante (cfr. doc. AI 7-6 risposta
7.
; doc. AI 7-7 e doc. AI 2-4 risposta 5.5.1), dr. med. __________, con il suo
certificato medico del 20 aprile 2007, ossia successivo a quello del dr. med. __________,
ha evidenziato una patologia psichiatrica. Certo, nel formulario E 213 del
dicembre 2005 il curante aveva accertato che l’interessato era “leggermente
depresso” (doc. AI 20-3), tuttavia ciò non è sufficiente per adempiere le
rigorose condizioni poste dalla giurisprudenza per ritenere l’interessato
inabile al lavoro per motivi psichici (cfr. consid. 6).
Quanto
all’asserito calo ponderale segnalato dal paziente durante la visita del 2007
dal dr. __________, il quale ha indicato che “dovrebbe essere ulteriormente
indagato”, va rilevato che al momento della perizia il dr. med. __________,
nel novembre 2004, ha accertato un peso di 54 kg (doc. AI 1-14), contro i 55 kg
misurati nel corso della visita dell’aprile 2007 (doc. AI 44-6).
Alla
luce delle suesposte considerazioni anche questo Tribunale deve confermare che
il ricorrente è inabile al 50% nella precedente attività di gessatore, mentre è
completamente abile in attività leggere confacenti al suo stato di salute.
8.
Accertata
dunque una capacità lavorativa completa in attività leggere adeguate, con
rapporto 14 marzo 2007 il collocatore, per la determinazione del grado
d’invalidità, ha utilizzato il consueto metodo ordinario mettendo a confronto
il reddito che l’assicurato avrebbe conseguito senza il danno alla salute quale
gessatore (reddito da valido) con quello risultante da un’attività leggera non
qualificata desunto dai salari statistici (reddito da invalido).
9.
Riguardo
al reddito da valido, il cui importo non è del resto stato contestato in
sede di ricorso, l’UAI ha quantificato il reddito che l’assicurato avrebbe
potuto percepire da sano, secondo quanto dichiarato dall’ex datore di lavoro
nel questionario 1° marzo 2006, aggiornando il dato al 2005 (doc. AI 21), in
fr. 73'659 (5'610 X 13 + 1%).
10.
Per
quel che concerne il reddito da invalido, anch’esso, tra l’altro, non
contestato, va ricordato che lo stesso
è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato,
a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la
capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente
svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991.
p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione
ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno
in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello
medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul
salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al
riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico
permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire
sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione
globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente
motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento
a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV
nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Recentemente
con sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla
sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario
da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario
medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va
ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in
RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Con
sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta
la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il
valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è
di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45
consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).
In
applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008
(inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2004 elaborata
dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2004 una
professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a
proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato,
cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto
realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 57'258 (4'588 x 12 :
40.
X 41.6; cfr. la vie économique, 5-2008, tabella B 9.2, pag. 86), che
adattato all’evoluzione salariale (1%, vedi la vie économique, 5-2008, tabella
B 10.2, pag. 99), porta a ritenere un importo di fr. 57'830 per il 2005 (cfr.
sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008).
L’assicurato,
quale gessatore avrebbe guadagnato fr. 73'659 (cfr. consid. 9).
Tale
reddito si situa sopra la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente
(cfr. Tabella TA1 p.to 15-37 “attività manifatturiere”, livello di
qualifica 4: fr. 4’854.-- X 12 mesi = 58’248.--, riportato su 41.6 ore/settimana = 60’578.-- +
1% = 61'183.--; da rilevare che prendendo il p.to. 45, “costruzioni”, si
giungerebbe ancora ad un importo superiore poiché il reddito mensile è di fr.
4'829 nel 2004).
Non
sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da
invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U 8/07 del
20.
febbraio 2008 sopra menzionata.
In
ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le
circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno
alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,
grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere
ad una riduzione percentuale del salario statistico medio.
Nella
presente evenienza l’UAI ha applicato una riduzione del 10% (5% per attività
leggere e 5% per adattarsi al nuovo posto di lavoro).
Il
TCA non vede alcun motivo per sostituire il proprio apprezzamento a quello
dell’UAI nell’applicazione della riduzione concessa, che si trova del resto
entro i limiti riconosciuti dalla giurisprudenza, per un assicurato comunque
ancora giovane (nato nel __________) ed abile al 100% in attività leggere.
Raffrontando
il reddito da valido di fr. 73'659 con il reddito da invalido di fr. 52'047 (57'830
– [57'830 : 100 X 10]), si ottiene un tasso di invalidità del 29%, come calcolato
dall’UAI.
In
queste condizioni la decisione impugnata va confermata, mentre il ricorso deve
essere respinto.
11.
Con
il ricorso l’insorgente richiama l’incarto AI, prodotto dall’UAI in sede di
risposta, e, tra le prove richieste, indica “relazione medico specialistica,
segue” (doc. I).
Malgrado
la concessione del termine di 10 giorni, con l’ordinanza del 27 luglio 2007,
per la produzione di nuove prove, il ricorrente non ha trasmesso alcunché al
TCA.
Questo
Tribunale, sulla base degli atti dell’incarto AI e delle considerazioni
espresse nel corso della motivazione ritiene che non sia necessario assumere
ulteriori prove. La documentazione agli atti, tra cui una perizia medica
allestita da uno specialista nell’ambito di un’altra procedura amministrativa è
infatti sufficiente per poter decidere nel merito della vertenza senza la
necessità di dover far capo ad ulteriori accertamenti.
Conformemente
alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio
conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso
delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve
essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero
modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento
anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223
consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale
modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito
desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF
124.
V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
In
concreto, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita
dall’esame degli atti dell’incarto per cui rinuncia all'assunzione di ulteriori
prove.
12.
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito della vertenza,
le spese per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le
spese di procedura per fr. 200 sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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