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Decisione

32.2007.226

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

9 giugno 2008Italiano48 min

Source ti.ch

Fatti

i crismi posti dalla giurisprudenza per ritenerla fedefacente, si esprime tuttavia

solo sulla capacità di lavoro dell’assicurato in ambito

reumatologico/ortopedico, ma non neurologico (cfr. doc. AI 165-11: “in

conclusione valuto il quadro reumatologico/ortopedico come irritazione

muscolo-tendinea […]”, e: “dal lato reumatologico/ortopedico la

capacità funzionale residuale è la seguente: […]”; sottolineatura del

redattore).

Anche la successiva presa di posizione del 30 aprile 2007 del

perito dr. med. __________, pur pronunciandosi sulle affermazioni del medico

curante del 21 marzo 2007 e dei successivi accertamenti radiologici, concerne

piuttosto l’aspetto reumatologico/ortopedico e non l’aspetto neurologico che la

stessa amministrazione era intenzionata ad indagare quando ha affidato

l’incarico peritale al dr. med. __________.

Questo Tribunale, alla luce delle affermazioni del dr. med. __________

del 21 marzo 2007 (doc. AI 174-4), non può concludere con la necessaria

tranquillità che nel caso di specie non vi sia stato alcun peggioramento dal

punto di vista neurologico, senza che vi sia agli atti documentazione

specialistica in merito. Nel caso di specie non può essere considerato provato,

con il grado della verosimiglianza preponderante, valido nelle assicurazioni

sociali, che l’interessato sia abile al lavoro anche dal punto di vista

neurologico.

In queste condizioni, al fine di chiarire la divergenza di

opinioni tra il dr. med. __________, FMH in chirurgia e il dr. med. __________,

FMH in fisiatria e reumatologia, entrambi non specialisti in ambito

neurologico, il TCA ritiene necessario l’allestimento di una perizia

specialistica in tale ambito (cfr. anche, per quanto concerne l’allestimento di

una perizia e/o di accertamenti supplementari: sentenza 8C-32/2007 del 7 maggio

2008, consid. 5.3, sentenza 8C-535/2007 del 25 aprile 2008, consid. 7.2).

In questo senso il ricorso va accolto, la decisione impugnata

annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione per l’allestimento di una

perizia neurologica.

La richiesta del ricorrente di sentire, quale teste, il dr. med. __________,

così come l’assunzione di ulteriori prove, diventa di conseguenza superflua.

Va qui

rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istuttoria

da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad

assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner,

Considerandi

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39

no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag.

274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II

469.

consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344

consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una

violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost.

(e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid.

1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

2.8

Per

quel che riguarda la valutazione economica, e meglio, la questione a sapere se

nel caso di specie vada applicata la riduzione massima del 25%, va rilevato che

contrariamente a quanto ritiene l’insorgente il TCA nella sentenza del 22 marzo

2001.

(inc. 32.2000.72) ha applicato la percentuale massima rilevando che “pur

tenendo conto del massimo della riduzione consentita (25%)”, nel caso

concreto non sarebbe stato raggiunto il 40% necessario per ottenere il ¼ di

rendita. Questo TCA non ha però stabilito che al caso di specie vada applicata

questa riduzione.

Tuttavia,

ritenuto che la situazione medica deve essere ancora acclarata, al momento

attuale non è possibile esprimersi compiutamente sull’eventuale grado

d’invalidità.

Il

TCA sottolinea comunque già sin d’ora che nel momento in cui procederà alla

valutazione economica l’Ufficio AI dovrà considerare la giurisprudenza

sviluppata da questo Tribunale nella recente sentenza del 7 aprile 2008

(32.2007.165).

Infatti,

questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha

stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una

determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa

professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale

(al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in

particolare pag. 326-327) (…)”. Va ancora rilevato che con sentenza

8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la

questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore

fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di

regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; cfr.

inoltre, tuttavia, sentenza 9C-404/2007 dell’11 aprile 2008, consid. 2.3: “Da der tatsächlich erzielte Verdienst von Fr. 53'365.-

nicht deutlich unter dem Tabellenlohn von Fr. 55'640.- liegt, besteht

nach der Rechtsprechung kein Anlass, vom Grundsatz abzuweichen und zu einer

Korrektur zu schreiten (Urteile des Eidgenössischen Versicherungsgerichts, R.

vom 30. September 2002, I 186/01, H. vom 7. Mai

2001, I 314/00, und K. vom 16. März 1998, I 179/97)”,

sottolineatura del redattore).

2.9

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito della vertenza,

le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’UAI, che dovrà pagare le

ripetibili al ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

é accolto ai sensi dei considerandi.

La

decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’UAI per l’allestimento

di una perizia specialistica.

2. Le spese,

per fr. 200.--, sono poste a carico dell’UAI, che verserà fr. 1'500 (IVA

inclusa) al ricorrente a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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