Lexipedia

Decisione

32.2007.229

Reiezione della domanda di rendita. Conferma della valutazione medica ad opera del SMR. Dal raffronto dei redditi non risulta un grado d'invalidità pensionabile. Assistenza giudiziaria accolta

30 luglio 2008Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

i valori epatici sono in parte normale e la radiografia ha evidenziato una lieve

artrosi interapofisiaria posteriore ed i corpi vertebrali come pure gli spazi

intervertrebrali sono conservati. Del resto, l’assicurata non ha prodotto

documentazione medica attestante il contrario.

2.7. Pendente

causa l’insorgente ha prodotto il rapporto 23 ottobre 2007 del dr. __________.

Dopo

aver esposto le note diagnosi, egli ha evidenziato quanto segue:

"

(…)

Status locale : la paziente accusa un peggioramento

soggettivo dei dolori al braccio destro, nel senso di una brachialgia diffusa,

spec. durante gli sforzi , i dolori si diramano fino alla spalla destra. La

paziente accusa ancora leggere disestesie alle D4 e D5 della mano destra. La

paziente riesce per ora a lavorare al 50% nell'aiuto di un paziente bisognoso e

richiedente di cure, il lavoro viene però svolto a fatica la problematica

peggiorata al braccio destro. Presenta inoltre una STC anche a sinistra non

ancora operata.

Proposte : visto che la paziente non ha avuto nessun

diritto ad una rendita di invalidità dopo richiesta del 19.4.2004 e visto il

peggioramento della situazione, si chiede gentilmente di rivalutare la

situazione ed ev. sottoporre la paziente a visita presso un collega medico

dell'AI di Bellinzona, dove sinora la paziente non è mai stata visitata. Fino a

nuova decisione, lasciamo un'incapacità lavorativa che continua a livello del

50%." (Doc. G)

Va

qui ricordato che per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni

sociali esamina la legalità delle decisioni in base alla situazione di fatto

esistente al momento in cui la decisione impugnata è stata resa, nella

fattispecie concreta il 24 maggio 2007. I fatti accaduti

posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola

formare oggetto di un nuovo atto amministrativo (cfr. DTF 130 V 138 consid. 2.1

con riferimenti). Di conseguenza lo stato di salute attestato il 23 ottobre

2007 non può essere preso in considerazione nella presente vertenza. Eventuali

peggioramenti delle condizioni fisiche, debitamente comprovati dalla necessaria

documentazione medica, subentrati successivamente alla decisione qui impugnata,

potranno essere fatti valere dall’assicurata mediante introduzione di

un’ulteriore domanda di prestazioni. Senza voler pregiudicare

nulla, va osservato che il peggioramento è stato qualificato come soggettivo e

che l’attività di aiuto a pazienti bisognosi, seppur lodevole, non risulta

essere adeguata essendo l’assicurata, destrimane, molto limitata nell’uso del

braccio destro per quel che concerne il sollevamento di pesi e nei movimenti

rotatori del gomito e del polso destri.

Determinante

è che dalla documentazione agli atti non risulta essere intervenuta, sino al 24

maggio 2007, un’importante modifica delle condizioni di salute dell’assicurata

in relazione alla sua residua e piena capacità lavorativa in tutte quelle

professioni rispecchianti le limitazione fisiche esposte dal dr. __________.

Questo

Tribunale ritiene pertanto che la refertazione medica agli atti contiene elementi

chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino

all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario

l'esperimento di ulteriori accertamenti richiesti dalla ricorrente.

Al riguardo, va fatto presente che se

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28

consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid.

4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Quanto

alla fedefacenza della valutazione 2 dicembre 2005 del SMR, va detto che, in

ambito LAINF, il TFA ha precisato che i pareri redatti dai medici della __________

hanno pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente in

base agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr. STFA del

10 settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996 nella causa

A., U 49/95). Analogamente, visto come in casu il medico SMR

si fondi su validi reperti medici di specialisti e sugli esiti di indagini

svolte, bisogna concludere che la sua valutazione ha valore anche se non ha

visitato il paziente. Va poi ricordato che il TFA, in una decisione del 24

agosto 2006 nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio

delle opinioni espresse dai medici SMR, sottolineando che in caso di divergenza

tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere

ad una nuova perizia.

2.8. In

conclusione, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze SMR, non smentite

da ulteriori rapporti medici successivi che attestino l’esistenza di altre

patologie invalidanti che avrebbero dovuto essere ulteriormente indagate, questo

Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari

e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino

all'emanazione del querelato provvedimento. Pertanto, richiamato inoltre

l’obbligo che incombe all’assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 61) - se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V

28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) - è da ritenere dimostrato,

con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle

assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115

V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid.

2b), che, per lo meno fino all’emissione della decisione impugnata, l'assicurata presenta una capacità lavorativa del 50% nell’abituale

professione di aiuto giardiniere, ma del 100% in attività leggere e

adeguate.

2.9. Accertata

dunque, dal punto di vista medico-teorico, una capacità lavorativa in attività

leggere adeguate del 100%, mediante rapporto 22 settembre 2005 la consulente in

integrazione professionale, tenuto conto dei dati medici presenti nell’inserto

e del livello di scolarità dell’assicurata, ha rettamente ritenuto come

quest’ultima “potrebbe svolgere ruoli di controllo e di sorveglianza in

aziende nel settore industriale, piccoli lavori di assemblaggio, lavori come

venditrice non qualificata” (doc. AI 21-1). Le menzionate attività evitano

all’insorgente di sollevare pesi con il braccio destro e di effettuare

movimenti ripetitivi del gomito e del polso destro.

Per

la determinazione del grado d’invalidità, la consulente ha utilizzato il consueto

metodo ordinario mettendo a confronto il reddito che l’assicurato avrebbe

conseguito senza il danno alla salute quale aiuto giardiniere (reddito da

valido) con quello risultante da un’attività leggera non qualificata desunto dai

salari statistici (reddito da invalido). Il

calcolo in dettaglio è stato ripreso nella decisione contestata (cfr. consid.

1.1).

2.9.1. Riguardo

al reddito da valido, la consulente lo ha quantificato, sulla base del

questionario dell’ex datore di lavoro, in fr. 39'000, corrispondente al salario

che l’assicurata avrebbe potuto percepire da sana nel 2004.

2.9.2.

2.9.2.1. Per

quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti,

età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio

dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una

deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener

conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del

lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni

economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5

settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

2.9.2.2. Nel

caso di specie, per la determinazione del reddito da invalido, in applicazione

della succitata giurisprudenza, nel già citato rapporto 22 settembre 2005 la consulente ha fatto riferimento ai dati salariali statistici nazionali

(tabella TA1) e considerato un reddito ipotetico di fr. 42'265.--. Tenuto conto

di una riduzione del 17% del salario statistico, il reddito da invalida è stato

cifrato in fr. 35'080.--.

L’insorgente ha rettamente fatto presente che il reddito statistico è superiore

a quanto essa aveva conseguito da sana (fr. 39'000). Tuttavia il correttivo da

lei apportato - ossia di prendere in considerazione, quale reddito da invalida,

il salario percepito nella originaria attività, ridotto a seguito della sua

parziale abilità lavorativa (50% di fr. 39'000.--) - non può essere confermato,

poiché, come già detto, l’insorgente può mettere a maggior frutto la sua

residua capacità lavorativa (al 100%) in attività adeguate al suo stato di

salute.

Ciononostante

va rilevato che, qualora, già prima dell'insorgenza del danno alla salute, il

reddito di una persona assicurata si situi sotto la media dei salari per

un'attività equivalente e che non si possa sostenere che essa si sia volontariamente

accontentata di una retribuzione modesta, si deve ammettere che gli stessi

fattori che hanno inciso negativamente sul reddito da valido potrebbero anche

influenzare il reddito da invalido. Accertato che l'assicurato ha realizzato un

guadagno inferiore alla media per dei motivi estranei all'invalidità, anche il

reddito medio realizzabile sul mercato equilibrato del lavoro (reddito da

invalido) va ridotto in proporzione (AHI 1999, p. 329 consid. 1; ZAK 1989, p.

458s. consid. 3b; STFA del 5 dicembre 2003 nella causa S., I 630/02, consid.

2.2.2 e del 2 dicembre 2002 nella causa R., I 53/02, consid. 3.3). Recentemente

con sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario

da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al

salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,

art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con

sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta

la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il

valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è

di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid.

6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).

L’assicurata,

quale aiuto giardiniere guadagnava fr. 39'000.--. Questo reddito si situa

sotto la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente pari a fr.

48'584,64 (cfr. Tabella TA1 p.to 01 “attività ortofrutticola”, livello

di qualifica 4: fr. 3’893.-- X 12 mesi = 46’716.--; riportato su 41.6 ore/settimana = 48'584,64).

Posto che dagli atti non emergono indizi a favore del fatto che fosse

intenzione dell’insorgente accontentarsi di un guadagno modesto, in

applicazione della giurisprudenza appena citata, il reddito statistico da

invalida (fr. 42'265) va dunque ridotto del 20%, percentuale corrispondente

alla differenza salariale percentuale (fr. 39'000 vs. fr. 48'584,64 ), e si attesta

pertanto a fr. 33'812 (80% di fr. 42'265).

Ricordato

che da un punto di vista medico, l’assicurata può esercitare un’attività

adeguata alle sue condizioni di salute al 100%, tenuto conto di una riduzione

per motivi personali del 17%, il reddito da invalida ammonta infine a fr.

28’064 (fr. 33'812 ridotti del 17%).

2.9.3. Raffrontando

il reddito da valida di fr. 39’000.-- con il reddito ipotetico

da invalida di fr. 28’033.--, risulta un grado d’invalidità del 28% (39’000- 28’064 x 100 : 39’000)

che non conferisce il diritto ad una rendita. Pur volendo considerare una

riduzione massima del 25%, l’assicurata non avrebbe diritto ad una rendita risultando

il suo grado d’invalidità al 35% (39'000 - [75% di fr. 33’812] x 100 : 39'000).

In

queste condizioni la decisione impugnata va confermata, mentre il ricorso deve

essere respinto.

2.10. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

della ricorrente, che ha tuttavia chiesto l'assistenza giudiziaria (cfr.

consid. 2.11.).

2.11. L’assicurata

ha postulato di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con

gratuito patrocinio.

Ai

sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere

garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano,

il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge

rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto

in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di

ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso,

l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i

presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si

esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa

indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art.

61, n. 86, pag. 626).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –

rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n.

88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche

art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato

(cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con

riferimenti).

In

casu, l’assicurata è beneficiaria di prestazioni dell’assistenza sociale (doc.

C). Essa non possiede inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per

cui l’intervento di un legale appare giustificato e di primo acchito il ricorso

non pareva essere privo di fondamento.

Essendo

dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi

per la concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurato, il

gratuito patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di

rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurata dovesse in futuro

migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art.

61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella

procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella

causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00,

consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid.

6).

Ne

consegue che la ricorrente è per il momento esonerata dal pagamento delle spese

processuali (cfr. art. 69 cpv. 1bis LAI; STF I 885/06 del 20 giugno 2007).

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

L'istanza

tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio

è accolta.

3.

Le

spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente. A seguito

della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte

dallo Stato.

4.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per

il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele

Guffi Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster