32.2007.23
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10 gennaio 2008Italiano55 min
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Numero d'incarto:
32.2007.23
Data decisione, Autorità:
10.01.2008, TCA
Titolo:
Confermata la perizia del SAM in base alla quale l'A., dopo un periodo di inabilità totale da gennaio 2004, da settembre 2005 é abile al 70% nella sua attività e al 75% in un'attività adeguata. Rinvio per appurare se un peggioramento psichiatrico è intervenuto prima della decisione impugnata
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
OBBLIGO DI COLLABORARE
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.23
FS/td
Lugano
10 gennaio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 18 gennaio 2007
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 14
dicembre 2006 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI
1, classe __________, attivo quale manovale/aiuto sondatore presso la __________
fino al gennaio 2004 (doc. AI 11/1, 12/1, 13/1 e 24/1), nel mese di settembre
2004 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. AI 6/1-7).
1.2. Esperiti
gli accertamenti del caso, – tra cui una perizia pluridisciplinare a cura del
Servizio accertamento medico dell’assi-curazione invalidità (SAM) – con decisione
14 dicembre 2006 (doc. AI 67/1-4), preavvisata con progetto 2 agosto 2006 (doc.
AI 49/1-3), l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il diritto a una rendita
intera dal 1° gennaio al 30 novembre 2005 adducendo:
"
(…)
Dal gennaio 2004 (inizio dell'anno di attesa) la
capacità lavorativa dell'assicurato è limitata in modo rilevante.
Dalla documentazione acquisita all'incarto risulta che
l'assicurato, nonostante il danno alla salute presentato, dispone ancora a decorrere
dal settembre 2005 di una capacità lavorativa del 75% nell'esercizio di
attività confacenti al danno alla salute (attività medio-leggere non
qualificate di tipo semplice e ripetitivo che non necessitano di una visione
binoculare o lavori di precisione).
A titolo d'esempio si possono citare: l'operaio di
fabbrica con mansioni di imballaggio/impacchettatura, l'aiuto magazziniere, il
portiere/custode o l'autista/fattori-no.
Per il periodo precedente la capacità lavorativa era da
considerarsi nulla in qualsiasi attività.
Salario da invalido
In conformità alla recente giurisprudenza, in
considerazione del fatto che la gam-ma di attività esigibili è piuttosto vasta,
al fine di determinare il reddito da invalido di un assicurato è possibile far
riferimento ai rilevamenti statistici ufficiali (tabelle RSS), editi
periodicamente dall'Ufficio federale di statistica.
A seguito della recente sentenza del TCA del 12 giugno
2006 e sulla base di quanto imposto dalla corte plenaria del Tribunale federale
delle assicurazioni, il reddito da invalido viene ora determinato in
applicazione dei valori nazionali (tabella TA 1) e non più sulla base dei
valori regionali (tabelle TA 13). Nel caso specifico per determinare il salario
da invalido si fa quindi riferimento ai dati statistici rilevati nella
categoria professionale 4.2 (attività semplici e ripetitive) ed applicando il
valore mediano.
Stando a questi criteri, l'assicurato, potrebbe
conseguire un salario annuo di Fr. 57258.--.
Da tale importo viene applicata una riduzione in quanto
lo stipendio percepito dall'assicurato prima del danno alla salute e nel ramo
della costruzione (ramo economico 45 - tabelle RSS Ticino) è inferiore alla
media statistica ticinese. La differenza percentuale corrisponde al 7,7%.
Considerando una capacità lavorativa del 75% ed
applicando una riduzione globale del 10% per i limiti rilevati in sede medica,
il salario da invalido ammonta a Fr. 35'673.--.
Nel caso specifico dal raffronto tra il reddito annuo
nella professione svolta prima dell'insorgenza del danno alla salute (Fr.
55'942.--) e quello ottenibile in un'attività adeguata allo stato di salute
(Fr. 35’673.--), risulta una perdita di guadagno del 36%.
Misure d'ordine professionale, volte al conseguimento
di una qualifica di base, non risultano attuabili.
Su specifica richiesta, si resta a disposizione per
finanziare un periodo di introduzione al lavoro "mini riqualifica pratica
ad hoc" della durata di 3-6 mesi (da stabilire dettagliatamente in
presenza di un concreto posto di lavoro), qualora vi fosse un posto vacante ed
un tale provvedimento potrà consentire un aumento della capacità di guadagno.
In merito alla documentazione medica presentata in fase
d'audizione (certificato del Dr. __________ datato 14.08.2006 e del Dr. __________
datato 21.08.2006), precisiamo che la stessa è stata sottoposta al nostro
Servizio medico regionale (SMR) che ha potuto concludere che non vi sono nuove
diagnosi rispetto a quanto già valutato in sede peritale dal Servizio
accertamento medico AI (SAM); questi nuovi atti vengono pertanto ritenuti quali
valutazioni soggettive da parte dei medici curanti a fronte di quelle eseguite
dal SAM.
Decidiamo pertanto:
Dal 01.01.2005 (dopo un anno di attesa, art. 29 cpv. 1,
lett. b LAI) ha diritto ad una rendita intera d'invalidità.
Con il 01.12.2005, giusti i disposti dell'art. 88 OAI
(tre mesi dopo il miglioramento della capacità lavorativa), non sussiste più
diritto a rendita alcuna, essendo il grado d'invalidità del 36%.
(…)." (doc. AI 60/2-3)
1.3. Contro
questa decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestata la valutazione medica e
quella economica – ha postulato il riconoscimento del diritto ad una rendita
intera anche dopo il 30 novembre 2005.
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI – fondandosi sulle annotazioni 19 febbraio
2007 del dr. __________, medico SMR (doc. VI/Bis) – ha proposto “(…) il rinvio
degli atti per ulteriori accertamenti dell’aspetto extra-somatico, in
particolare per l’esame dell’eventuale peggioramento avvenuto dopo il 30
novembre 2006. (…)” (doc. VI).
1.5. Con
scritto 6 marzo 2007 l’avv. RA 1 ha comunicato al TCA che “(…) da parte mia
ribadisco che non mi oppongo al fatto che gli atti vengano rinviati all’Ufficio
AI per gli ulteriori accertamenti degli aspetti psico-somatici. Preciso
tuttavia che da parte mia reputo che la situazione è pure assai peggiore dal
lato somatico rispetto a quanto valutato dall’Ufficio AI: quindi da parte mia
non accetto che la questione somatica venga fatta crescere in giudicato come
auspicato dall’Ufficio AI. (…)” (doc. IX).
Invitato
a presentare le proprie osservazioni in merito al rapporto 12 marzo 2007 del
dr. __________ indirizzato al dr. __________, il rappresentante
dell’assicurato, con lettera 29 marzo 2007, ha rilevato che “(…) il rapporto
del dottor __________ conferma, a mio avviso, che non siamo unicamente di
fronte ad un peggioramento relativamente agli aspetti psico-somatici, ma che vi
è pure un peggioramento anche dal lato somatico rispetto a quanto valutato
dall’Ufficio AI. Auspico quindi anche in questo senso l’effettuazione di una
perizia giudiziaria. (…)” (doc. XII).
1.6. Con
lettera 27 maggio 2007 il rappresentante dell’assicurato ha prodotto ulteriore
documentazione medica che è stata trasmessa all’amministrazione, la quale ha
presentato delle osservazioni.
Con
scritto 22 ottobre 2007 l’avv. RA 1 ha trasmesso al TCA la convocazione 1°
ottobre 2007 della __________ concernente il suo assistito.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti
quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica
degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante
(momento dell’eventuale diritto alla rendita) è realizzato antecendemente al 1°
gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili.
Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al
tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Oggetto
del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha riconosciuto
all’assicurato il diritto ad una rendita intera dal 1° gennaio al 30 novembre
2005. Il ricorrente postula il diritto ad una rendita intera anche dopo il 30
novembre 2005.
2.4. Per
costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione
attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o
la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le
regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131
V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa
K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19
ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., I
12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno
2004 nella causa T., I 299/03).
2.5. L’art.
17 cpv. 1 LPGA stabilisce che:
"
Se il grado d’invalidità del
beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la
rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su
richiesta.”
Fatti
I
principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto
il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.
17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
2.6. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione
della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione
per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse
de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età
dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale
federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i
due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati
sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV
Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128
V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato
il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della
decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’ammi-nistrazione
è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare
se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata
una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità
essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di
decidere.
Tale
principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26
giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa
R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella
causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella
causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.7. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10,
consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.
128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono
determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere
annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è
ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,
la farmacoma-nia, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri
per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca
un’incapacità di guadagno duratura.
Tali criteri sono
stati così riassunti dal TFA in un’altra sentenza del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella causa N. (I 404/03), nella quale il TFA si è così espresso:
"
6.2. A determinate
condizioni, anche un disturbo da dolore somatoforme - rientrante nella
categoria delle affezioni psichiche, per le quali l'allestimento di una perizia
psichiatrica si rende normalmente necessario alfine di stabilirne le ripercussioni
economiche - può causare una incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla
pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF 130 V 352]).
Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un disturbo somatoforme
da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a determinare, in quanto
tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettiva di dare
luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI
(sentenza citata del 12 marzo 2004
in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der
Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der
Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der
Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz
und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81
seg.). Un'eccezione a questo
principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da
dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da
rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo
sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro
oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI
2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in
fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali,
presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di
notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri
criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche
accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione
senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale,
un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto
"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi
profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza
di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore
somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr.
pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare ancora che i fattori psicosociali
o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute
suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai
principi sanciti in DTF 127 V 294).
In tale contesto, l'esperto chiamato ad esprimersi
deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della
ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato
(VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."
Anche
in un'altra sentenza del 28 maggio 2004 nella causa B. (I
702/03), il TFA ha evidenziato che:
"
5.2 In una recente sentenza, questa Corte ha avuto
modo di precisare che una tale inesigibilità presuppone in ogni caso la
presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità
e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri qualificati
quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate
da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza
remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti
della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione
sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la
liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario
tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso
di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché
di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona
assicurata (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der
Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich
für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René
Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San
Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."
In
una sentenza del 16 dicembre 2004 nella causa J., I 770/03 pubblicata in DTF
131 V 49 l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto
invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa
della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si
devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza
dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto,
se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione
dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà
diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è
una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;
l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza
in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i
lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;
l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante
il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im
Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:
Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno
studio approfondito di Winchkler e Foerster).
La
nostra Massima Istanza in una sentenza del 19 maggio 2006 nella causa O. (I
873/05), si é confermata nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al
caso della fibromialgia, rilevando:
"
(…)
Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una
recente sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione nella
raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che non vi
è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione la
diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli
ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose
similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal
profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per
analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da
dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di una
fibromialgia.
Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si
deve presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere
sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131
V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve
comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati
fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di
fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi
negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante
per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un
processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe
croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le
manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure
ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo
nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di
una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato
psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di
un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto
tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di
disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno
alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni
legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi. (…)”
(STFA del 19 maggio 2006 nella causa O., I 873/05)
In
una sentenza del 4 luglio 2007 nella causa UAI contro M. e TCA (I 384/06) il
Tribunale federale (TF) ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla
salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno
specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.
pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05
del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.8. Nell’evenienza
concreta, nel rapporto 3 giugno 2005 (doc. AI 26/1-2), il dr. __________,
medico SMR, posta la diagnosi di “(…) compressione del nervo ulnare sinistro –
sindrome tunnel carpale destro operato (7.04) – sindrome cervicobrachiale su
discopatia C5 C6 C7 – sindrome ansio-depressiva –sindrome lombovertebrale (…)”,
ha espresso la seguente rac-comandazione:
"
(…)
Trattasi di un A 50enne che presenta una problematica
neurocompressiva agli arti superiori, una sindrome cervicale su discopatie
multiple, una sindrome lombovertebrale e un disturbo psi reattivo.
Per i problemi di salute il rapporto lavorativo è stato
sciolto il 1.04. da tale data l'A è dichiarato completamente inabile dal MC.
Il psi conferma tale inabilità e ritiene l’A abile in
un'attività confacente allo stato psi e fisico senza ulteriori precisazioni.
In teoria in un'attività leggera, senza ingaggio sostenuto
degli arti superiori, senza posizioni monotone per la cervicale e lombare e che
rispetti lo stato psi dell'A questo dovrebbe essere abile completamente.
Per meglio definire tale situazione e per la presenza
di diverse affezioni ritengo indicata una perizia SAM.
(…)." (doc. AI 26/2)
L’Ufficio
AI ha quindi ordinato una perizia a cura del SAM (doc. AI 27/1-2).
Dalla
perizia pluridisciplinare 12 ottobre 2005 (doc. AI 29/1-24) risulta che i periti,
dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive,
hanno fatto capo a due consultazioni specialistiche esterne, di natura
psichiatrica (dr. __________) e reumatologica (dr. __________).
Sulla
base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno del ricorrente
presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente
diagnosi:
" 5.1 Diagnosi con influsso sulla capacità
lavorativa
Sindrome cervicovertebrale con / su
-
alterazioni degenerative
soprattutto C5-6 e C6-7;
-
osteocondrosi e
spondilosi ant., nonché uncartrosi ai sopraccitati livelli;
-
pregressa possibile
irritazione radicolare C7 a sin..
Sindrome lombovertebrale con / su
-
alterazioni
degenerative;
-
scoliosi ds.-convessa.
Brachialgia residuale ds. con / su
-
pregresso intervento di
decompressione del nervo mediano e del nervo ulnare, 27.07.2004
Sindrome depressiva ricorrente non specificata.
Sindrome somatoforme da dolore persistente
5.2 Diagnosi senza influsso sulla
capacità lavorativa
Lieve periartropatia omeroscapolare tendinotica alla
spalla sin..
Dermatite.
Ipertensione arteriosa." (doc. AI 29/8-9)
Sulla
base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione globale, i
periti del SAM, posta la seguente valutazione medico-teorica globale
dell’attuale capacità lavorativa: “(…) l’attuale grado di incapacità lavorativa
medico – teorica globale dell’A. è valutabile nella misura del 30% come aiuto
sondatore ed in attività pesanti. (…)” (doc. AI 29/11), hanno concluso:
"
(…)
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
L'A. presenta limitazioni dovute al problema
reumatologico (arti sup. e colonna vertebrale) e dal punto di vista
psichiatrico.
Tenendo conto di tutte questa patologie l'A. presenta
un'incapacità lavorativa del 30% (presenza durante tutto il giorno, ma con
rendimento ridotto) come aiuto sondatore ed in attività pesanti, a partire dal
settembre 2005 (soggiorno presso il SAM) e continua.
Basandoci sugli atti e a causa dei vari accertamenti e
ricoveri ospedalieri si può ipotizzare una capacità lavorativa dello 0% come
aiuto sondatore in attività pesanti dal gennaio 2004 (rapporto del neurologo
dr. __________) sino all'entrata SAM.
Non vi sono provvedimenti sanitari atti a migliorare la
capacità lavorativa dell'A.. A periodi l'A. avrà bisogno di sedute di
fisioterapia e dal lato psichiatrico si consiglia un trattamento di sostegno
(psicoterapico e psicofarmacologico). Queste terapie non permetteranno, però,
di migliorare la capacità lavorativa dell'A., ma serviranno a mantenerla.
9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ
D'INTEGRAZIONE
Per attività adatte l'A. è limitato solamente dalla
patologia psichiatrica.
In un'attività adatta, che permetta di lavorare in
posizione ergonomica alternando la posizione seduta a quella in piedi e alla
deambulazione, in cui non debba rimanere seduto per più di due ore, in cui non
debba svolgere lavori alzando pesi sup. ai 25 - 30 kg in cui non debba lavorare
in modo continuo con la parte sup. del corpo piegata in posizione
inergonomiche, in cui non debba piegarsi ripetutamente in avanti con il tronco,
l'A. raggiunge una capacità lavorativa del 75% (presenza durante tutto il
giorno ma con rendimento ridotto).
Deve trattarsi di un'attività in cui l'A. non abbia
bisogno di una visione oculare stereoscopica.
Questa capacità lavorativa è sicuramente presente dal
settembre 2005 (soggiorno presso il SAM) e continua.
A causa degli accertamenti, ricoveri ospedalieri e cure
varie, si può ipotizzare una capacità lavorativa dello 0% nelle sopraccitate
attività dal gennaio 2004 (rapporto del dr. __________) sino all'entrata al SAM.
E' subentrato un miglioramento a livello psichiatrico
in modo da permettere la sopraccitata capacità lavorativa.
Sui provvedimenti terapeutici abbiamo già parlato al
nostro precedente punto.
10 OSSERVAZIONI
E RISPOSTE A DOMANDE PARTICOLARI
Le conclusioni peritali si fondano su
un'esauriente discussione tra tutti
i medici periti del SAM
Domande particolari non sono poste.
Al medico curante abbiamo già inviato una copia degli
esami di labor.
Lasciamo ai medici servizio medico regionale - AI,
rispettivamente all'UAI, la decisione di inviare ev. una copia di questa
perizia ai medici curanti.
(…)." (doc. AI 29/11-12)
2.9. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso
valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli
esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta
l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)
e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento
della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate
(STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25
febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid.
3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001
pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo
2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa
il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998
nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24
dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e
332; ZAK 1986 pag. 189).
In
un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia
giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio
non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo
per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli
interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22
maggio 1995 in re A. C; cfr.
anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che
ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine,
non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità
(DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in
un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in
dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle
particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati
i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa
G.C., I 355/03, consid. 5).
Per
quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle
cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,
pag. 230).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può
evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per
cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25
febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
Infine,
va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto
affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia
del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag.
628-629, in particolare la nota
158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare
la DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.
In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico
l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta
e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27
settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I
683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I
384/04).
2.10. Nell’evenienza
concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore
probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli
impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM, i
quali hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurato
è portatore, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in
merito alla sua incapacità lavorativa del 30% come aiuto sondatore dal mese di
settembre 2005 e una capacità residua al lavoro del 75%, pure dal mese di
settembre 2005, in attività adeguate che non richiedono una visione oculare
stereoscopica e rispettose dei limiti funzionali posti.
2.10.1. Per
quanto riguarda la patologia reumatologica il dr. __________, FMH in reumatologia
e riabilitazione, nel consulto 4 ottobre 2005 (doc. AI 29/17-23), posta la
diagnosi di “(…) sindrome cervicovertebrale su alterazioni degenerative soprattutto
ai segmenti C5/C6 C6/C7 con osteocondrosi e spondilosi anteriore, nonché
uncartrosi – stato dopo possibile irritazione radicolare a livello C7 a sinistra
– sindrome lombovertebrale su alterazioni degenerative della colonna lombare,
nonché scoliosi destro convessa – leggera periartropatia omeroscapolare
tendinopatica a livello della spalla di sinistra – brachialgia residuale a
destra in stato dopo intervento di decompressione del nervo mediano e del nervo
ulnare il 27.07.2004 – stato dopo intervento chirurgico artroscopico a livello
del ginocchio di sinistra nel marzo del 2005 (…)” (doc. AI 29/22), ha concluso
che “(…) in un’attività lavorativa di questo tipo [ndr.: si riferisce
all’attività pesante di sondatore] il paziente presenta un’incapacità
lavorativa del 30%. […] Per quanto riguarda invece un’attività lavorativa di
tipo più leggero manuale non qualificata in cui il paziente può lavorare in
posizioni ergonomiche alternando la posizione seduta a quella in piedi, alla
deambulazione, non debba rimanere seduto per più di due ore, non debba svolgere
dei lavori alzando dei pesi superiori ai 25-30 kg o lavorando in modo continuo
con la parte superiore del corpo piegata in posizioni non ergonomiche o
piegandosi ripetutamente in avanti con il tronco vi è una capacità lavorativa
completa.” (doc. AI 29/22-23).
Il
dr. __________, nel rapporto 26 febbraio 2007 indirizzato al dr. __________,
FMH in medicina generale e medico curante dell’assicurato, poste le diagnosi
note, ha poi evidenziato che “(…) l’esame clinico da me effettuato non mostra
sostanziali modifiche rispetto alle valutazioni antecedenti e più precisamente
la mia valutazione peritale del 2005. Tenendo in considerazione quindi questi aspetti
del decorso, nonché i reperti clinici, ritengo che non vi siano sostanziali
modifiche per quanto riguarda l’approccio terapeutico da intraprendere. (…)”
(cfr. doc. G).
2.10.2. Per
quanto riguarda la patologia psichiatrica il dr. __________, FMH in psichiatria
e psicoterapia, nel consulto 6 ottobre 2005 (doc. AI 29/13-16), posta la diagnosi
di “(…) sindrome depressiva ricorrente non specificata (ICD10-F33.9) – sindrome
somatoforme da dolore persistente (ICD10-F45.4) (…)” (doc. AI 29/15), ha
espresso la seguente valutazione “(…):
"
(…)
Siamo confrontati con un assicurato che presenta una
sintomatologia psichiatrica di tipo depressivo-ansiosa insorta in seguito al
licenziamento dal posto di lavoro avvenuto nel mese di dicembre 2003.
Da un punto di vista clinico egli ha presentato una
sindrome da disadattamento con reazione depressiva prolungata (fino a due anni
in seguito all’evento traumatico), e che con ogni probabilità si manterrà a
tempo indeterminato. Questa sintomatologia presenta caratteristiche lievi
malgrado le lamentele soggettive dell’assicurato. Egli mantiene ancora intatte
le funzioni cognitive e non sono presenti gravi disturbi di tipo regressivo.
Prevale piuttosto un’attitudine passiva e una tendenza all’esagerazione della
sintomatologia algica e psichica. Durante la seduta le smorfie di dolore si sono
mostrate sempre contaminate da una tendenza all’esagerazione.
(…)." (doc. AI 29/16-17)
Il
dr. __________ è poi giunto alla seguente conclusione:
"
(…)
1. Diagnosi.
Vedi sopra.
Considerandi
2.
Influenza di queste ultime sulla capacità
lavorativa.
L'assicurato presenta una incapacità lavorativa
duratura nella misura del 25%, in considerazione delle diagnosi psichiatriche
esposte sopra. Questa incapacità lavorativa dovrebbe essere esigibile per ogni
attività lavorativa.
3.
Descrivere l'evoluzione dello stato di
salute dell'assicurato e la prognosi a medio-lungo termine
Da un punto di vista clinico il decorso è stato
caratterizzato da momenti di peggioramento, seguiti da quelli di miglioramento.
Si constata una tendenza alla resistenza al trattamento psicofarmacologico. La
prognosi è stazionaria a lungo termine.
4.
Come si giustifica la diminuzione della
capacità lavorativa? Quali sono le limitazioni funzionali constatate?
Si constata una attitudine passiva conseguente ad un
disturbo di tipo depressivo, dato soprattutto dagli stati di angoscia e ansia
fluttuante.
5.
Possibilità terapeutiche per migliorare
la capacità lavorativa.
Egli dovrebbe continuare un trattamento psicoterapico e
psicofarmacologico di sostegno a tempo indeterminato.
6.
Ritiene possibile effettuare
provvedimenti di integrazione professionale?
No. In considerazione dell'attuale attitudine passiva e
vittimistica non è indicato procedere ad un processo di apprendimento di nessun
genere.
7.
Ritiene che l'assicurato sia in grado di
svolgere altre attività?
Sì, come espresso sopra, egli potrebbe svolgere altre
attività esigibili, sempre con un'incapacità lavorativa nella misura del 25%.
(…)." (doc. AI 29/16)
Nel
rapporto medico 4 febbraio 2005, il dr. __________, FMH in psichiatria e
psicoterapia, posta la diagnosi di “(…) sindrome da disadattamento con reazione
mista ansioso-depressiva (ICD-10 F43.22) circa 1 anno – sindrome lombovertebrale
su: alterazioni degenerative delle faccette articolari L3-S1, alterazioni
degenerative delle articolazioni sacro-iliache, iniziali segni di discopatia
all’altezza L4-L5 e L1-L2 (…)” (doc. AI 17/1), ha attestato un’incapacità
lavorativa nella sua ultima attività del 100% dal 22.10.2004 e, circa la prognosi,
ha concluso che “(…) dal punto di vista psichiatrico presenta una reazione
ansioso-depressiva malgrado una cura psicofarmacologica e di sostegno, non vi è
un grande miglioramento. E’ stato anche ricoverato presso l’Ospedale __________
di __________ (vedi copia allegata) ma la sua situazione rimane incerta. Vista
la sua età relativamente giovane una reinserzione professionale in un mestiere
adeguato ai suoi disturbi psico-fisici è auspicabile. (…)” (doc. AI 18/1).
Il
dr. __________, nel certificato medico 14 agosto 2006, poste le diagnosi note, ha
attestato che “(…) per quel che riguarda la sua patologia psichiatrica, egli
malgrado una presa a carico ed assunzione di psicofarmaci, non presenta dei miglioramenti
per poter riprendere una sua abilità lavorativa neppure nella misura parziale.
(…)” (doc. AI 58/3).
Invitato
dall’avv. RA 1 a fornire alcune informazioni il dr. __________, con scritto 16
gennaio 2007 indirizzato al legale (doc. B), in particolare circa l’evoluzione
della situazione psichica dall’ottobre 2004 e la valutazione del dr. __________,
si è così espresso:
"
(…)
Come già accennato egli all’inizio ha avuto un'evoluzione
lenta con qualche miglioramento in seguito ad una psicofarmacoterapia
importante, un ricovero presso l’Ospedale __________ di __________ (vedi
rapporto allegato) e colloqui regolari sottoforma di una psicoterapia attiva e
poi di sostegno.
Un periodo presentava anche un’inabilità lavorativa
puramente dal punto di vista psichiatrico nella misura del 50% e poi con un
peggioramento negli ultimi mesi malgrado che è stato ricoverato recentemente a
causa dei suoi vari disturbi presso l’Ospedale __________ di __________ visto
che egli aveva paura di essere ricoverato in un ospedale psichiatrico a causa
di brutti ricordi dei ricoveri di sua madre.
(…)
Per quel che riguarda la sua diagnosi (ndr.: si
riferisce alla diagnosi del dr. __________) sono d’accordo e si tratta di una
sindrome depressiva ricorrente con varie somatizzazioni e sintomi biologici ma
non sono d’accordo che egli sia abile al lavoro nella misura del 75% neppure
nell’ottobre 2005, prima che egli presentava ancora una riesacerbazione dei
suoi sintomi.
Il dr. __________ inoltre sottolinea che il paziente
aveva presentato idee di morte e sappiamo che quando un paziente depresso
spesso parla di morte è un sintomo grave e rimane a rischio e vuol dire che la
sua situazione psichica è precaria con importante rischio di passare all’atto.
(…)." (doc. AI 29/16)
Ora,
le attestazioni del dr. __________ non sono tali da modificare le conclusioni a
cui è giunto il dr. __________ nel suo consulto 6 ottobre 2005 (doc. AI
29/13-16) nell’ambito della perizia pluridisciplinare del SAM.
In particolare, tali referti non portano alcun elemento nuovo di valutazione né
permettono di stabilire con chiarezza un peggioramento dello stato di salute da
un punto di vista psichico intervenuto tra la perizia del SAM e il ricovero
dell’assicurato presso l’Ospedale __________ di __________ dal 30 novembre al
20.
dicembre 2006 (doc. C).
A
prescindere infatti dalle considerazioni generali che si impongono sul tema
dell’attendibilità delle certificazioni dei medici di fiducia degli assicurati
(anche se specialisti; cfr. STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01;
in proposito consid. 2.8), il dr. __________ concorda con la diagnosi posta dal
dr. __________: “(…) per quel che riguarda la sua diagnosi sono d’accordo e si
tratta di una sindrome depressiva ricorrente con varie somatizzazioni e sintomi
biologici (…)” e si limita in definitiva a dare una valutazione diversa delle ripercussioni
sulla capacità lavorativa rispetto a quella tratta dal suo collega: “(…) ma non
sono d’accordo che egli sia abile al lavoro nella misura del 75% neppure
nell’ottobre 2005, prima che egli presentava ancora una riesacerbazione dei
suoi sintomi (…)” (doc. B, pag. 3).
In
particolare il dr. __________ – pur riconoscendo un carattere evolutivo al danno
della salute: “(…) all’inizio ha avuto un evoluzione lenta con qualche miglioramento
[…]. Un periodo presentava anche un’inabilità lavorativa puramente dal punto di
vista psichiatrico nella misura del 50% e poi con un peggioramento negli ultimi
mesi […]. Malgrado il ricovero ospedaliero che ha migliorato la sua situazione
psico-fisica, […] rimarrà ancora inabile al lavoro nella misura completa ma in
futuro dovrebbe migliorare la sua situazione ed arrivare ad una abilità lavorativa
graduale nella misura del 50% in una professione adeguata (…)” (doc. B, pag. 2
e 3) – non ha contestato puntualmente le conclusioni a cui è giunto il dr. __________
e si è limitato ad osservare che “(…) il dr. __________ inoltre sottolinea che
il paziente aveva presentato idee di morte e sappiamo che quando un paziente
depresso spesso parla di morte è un sintomo grave e rimane a rischio e vuol
dire che la sua situazione psichica è precaria con importante rischio di
passare all’atto. (…)” (doc. B, pag. 3).
Anche
nel certificato medico 14 agosto 2006 il dr. __________, poste le diagnosi
note, si è limitato a sostenere in modo del tutto generico che “(…) per quel
che riguarda la sua patologia psichiatrica, egli malgrado una presa a carico ed
assunzione di psicofarmaci, non presenta dei miglioramenti per poter riprendere
una sua abilità lavorativa neppure nella misura parziale. (…)” e ha concluso semplicemente
che “(…) trovo giustificato che venga valutato in modo adeguato per rivalutare
la sua reale inabilità lavorativa, ragione per la quale egli ha deciso di
ricorrere contro la decisione dell’Ufficio Assicurazione Invalidità.” (doc. AI
58/3).
In
definitiva, il quadro descritto dal dr. __________ fino al momento
dell’ulteriore ricovero del mese di novembre 2006 presso l’Ospedale __________
di __________ (doc. C) non muta la sostanza del quadro già precedentemente accertato
e valutato dal dr. __________, come del resto pertinentemente osservato dal dr.
__________, medico SMR, nelle annotazioni 19 febbraio 2007: “(…) l’attuale
documentazione mostra un possibile peggioramento della problematica psichica a
partire da 30.11.2006, data ricovero __________. Non essendo tale data
posteriore alla decisione UAI il lato psichiatrico dovrà essere rivalutato p.
es. tramite visita psichiatrica in ambito SMR. (…)” (doc. VI/Bis).
Va qui ricordato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006
nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni
espresse dai medici SMR sottolineando che in caso di divergenza tra il medico
curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova
perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2
L'on ne
saurait certes mettre sur le
même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de
l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance
à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et
un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie
pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins
traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une
nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des
autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1
supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui
du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional
de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué
par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste,
aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur
l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel.
(…).”
(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03,
consid. 3.2)
2.10.3
Per
quanto riguarda l’aspetto ortopedico, dagli atti risulta che l’assicurato, nel
mese di marzo 2005, è stato sottoposto ad un’artroscopia diagnostica – meniscectomia
artroscopica ginocchio sinistro a cura del dr. __________, FMH in chirurgia
ortopedica e ortopedia (doc. AI 32/2).
Il
dr. __________, nel rapporto medico 4 novembre 2005 (doc. AI 31/1-2), ha attestato
che “(…) dopo il 26.7.05 non ho più visto il paziente. Avevo stabilito una
ripresa del lavoro al 100% dal 1.8.05. (…)” (doc. AI 32/2).
L’assicurato
non risulta essere in cura da nessun altro specialista per quanto riguarda la
problematica del ginocchio sinistro e nemmeno ha prodotto dei certificati
medici attestanti un’incapacità lavorativa riconducibile a questa patologia.
In
proposito va ricordato all’assicurato che se, da una parte, la procedura davanti al TCA è retta dal principio
inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati
d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però
assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di
collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210
consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende
in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente
esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai
fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le
conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
2.10.4
Per
quanto riguarda l’aspetto neurologico il dr. __________, FMH in neurochirurgia,
nel rapporto 31 agosto 2006 indirizzato al dr. __________, si è così espresso:
“(…) come lei sa, avevo visto il paziente nel 2004 per una sintomatologia cervicale
in presenza di importanti discopatie C5/6 e C6/7 con un’oblitera-zione del
forame C7 a sx. La situazione a quanto pare non è cambiata per cui il paziente
continua ad accusare forti dolori cervicali irradianti al braccio sx. Da due
anni il paziente è inabile al lavoro, attualmente è in assistenza poiché l’AI
ha rifiutato la rendita. All’esame clinico noto una mobilità cervicale ridotta
e dolente. Palpazione tuttavia della muscolatura cervico-scapolare indolente. L’esame
neurologico risulta normale. La RM evidenzia importanti discopatie C5/6 e
C6/7 e leggera anche C4/5. Protrusione discale C5/6 a dx e protrusione più
importante a sx con lieve obliterazione del forame. Un’irrita-zione radicolare
C7 è senz’altro possibile. (…)” (doc. AI 65/4, sottolineatura del redattore).
Il
dr. __________ non si è pronunciato sulla capacità lavorativa e – come già fatto
nel 2004: “(…) l’esame neurologico delle estremità superiori risulta normale.
(…) (doc. AI 15/7-8) – ha confermato un esame neurologico normale.
In
merito all’esame RM colonna cervicale del 22 agosto 2006 (doc. AI 65/2) il dr. __________,
medico SMR, nelle annotazioni 19 febbraio 2007, ha osservato poi che: “(…) la
RM della colonna cervicale del 22.8.2006 mostra una situazione già ben nota e
valutata adeguatamente in ambito SAM. (…)” (doc. VI/Bis).
Riguardo
poi al rapporto 12 marzo 2007 del __________, FMH in chirurgia della mano,
indirizzato al dr. __________ (doc. X/1), va rilevato che, a prescindere dal
fatto che esso si basa su di una visita effettuata lo stesso giorno e riferisce
sulla situazione attuale – il giudice delle
assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla
situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui essa è state resa
(DTF 130 V 140, 129 V 4, 121 V 366 consid. 1b) –, lo specialista non attesta
patologie nuove e nemmeno si esprime sulla capacità lavorativa limitandosi, in
particolare, ad osservare che “(…) come avevo già accennato con la mia del
1.03.04
l’idea dell’intervento di anteposizione del nervo ulnare, di decompressione
del nervo ulnare al canale di Guyon e del nervo mediano a destra era stata data
per poter poi curare in maniera adeguata i problemi legati ad una stenosi C5 C7
alla colonna cervicale. In questa situazione proporrei una terapia intensa per
la problematica di cervicale e se questo non servisse in maniera sufficiente
proporrei di presentare il paziente al Dr. __________, Ospedale __________, per
una specifica terapia del dolore. (…)” (doc. X/1).
Anche
nel precedente rapporto medico 12 gennaio 2005 il dr. __________ non si era
espresso sulla capacità lavorativa e aveva osservato che “(…) vidi il paziente
al 15.12.2004. La distrofia subita è in fase di guarigione. I movimenti della
mano sono completi, il gomito ha un deficit di estensione di 10°. Tutto sommato
la situazione la trovo abbastanza buona dopo l’intervento e la complicazione della
distrofia di Sudeck. Ho comunque l’impressione che il paziente non sia in grado
di riprendere la sua attività di aiuto sondatore dapprima poiché ha ancora fatica
ad usare la mano destra, in secondo luogo poiché ho l’impressione che non abbia
l’intenzione di usarla più di quel tanto che sia necessario. In questa situazione
proporrei una riqualifica professionale in un’attività meno impegnativa.” (doc.
AI 16/1).
2.10.5
In
sede di discussione i periti del SAM hanno rilevato che “(…) noi medici del SAM
non siamo riusciti ad ottenere la documentazione oftalmologia. Alla nostra
visita sembra che l’A. sia monocolo e per questo vi sono limitazioni in
attività che necessitino una visione stereoscopica. Inoltre sono sconsigliabili
attività che possono mettere in pericolo l’occhio “sano”. (…)” (doc. AI 29/11).
Il
dr. __________, FMH in oftalmologia, nel rapporto medico 22 dicembre 2005 (doc.
AI 35/1-6) – posta la diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di
“(…) OS stato dopo contusione bulbare (…)” (doc. AI 35/1) e ritenuto
nell’anam-nesi che “(…) conosco l’assicurato sin dall’8 gennaio 2003 quando si
infortunò all’OS in seguito all’esplosione di un compressore sul luogo di
lavoro (cantiere __________). L’impatto fu di una violenza tale da provocare
pure delle lesioni alla dentatura. Buono il recupero dell’acuità visiva malgrado
la presenza sin dai primi giorni di un’ipertensione intraoculare all’OS. (…)”
(doc. AI 35/2) – ha attestato che sia l’attuale attività che un’altra attività
sono proponibili a tempo pieno e che in entrambe vi è una diminuzione del
rendimento al massimo del 10-15%. In particolare, in merito a quale altra
attività potrebbe svolgere, il dr. __________ ha attestato che si potrebbe
trattare “(…) di qualsiasi attività compatibile con uno stato monoculare.
Ricordo che questo stato monoculare è presente da lunga data e non è la
conseguenza di un trauma o di una patologia recenti: l’assicurato ha
praticamente sempre lavorato in queste condizioni. Bisognerà tenere particolarmente
conto della necessità di proteggere in modo rigoroso l’OS da eventuali nuovi
traumi. (…)” (doc. AI 35/3-4, la sottolineatura è del redattore).
Al
riguardo il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 5 gennaio 2006, ha
rilevato che “(…) alle conclusioni del SAM, vanno quindi aggiunte le precisazioni
di carattere oftalmologico che non pone ostacoli all’esecuzione di qualsiasi
attività, nell’attuale attività vi è al massimo una riduzione del 10-15%; sono
utili degli occhiali protettivi durante l’attività ma si precisa che i problemi
trattati non sono insorti dopo il trauma ma l’assicurato ha sempre lavorato in
queste condizioni. […] L’incidenza della problematica oculare sulla IL è 0% in
qualsiasi attività compatibile con lo stato monoculare che possono essere
svolte a tempo pieno con al massimo una riduzione del 10-15% (già compresa
nella IL generale) (…)” (doc. AI 36/1).
2.11
In
conclusione, visto quanto sopra, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze
della perizia pluridisciplinare 12 ottobre 2005 del SAM e degli ulteriori accertamenti
esperiti dall’Ufficio AI presso il dr. __________ e il dr. __________, è da ritenere dimostrato, con il
grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle
assicurazioni sociali (DTF 126 V 360, 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi
citati), che l'assicurato, dopo un periodo d’incapacità
lavorativa totale dal gennaio 2004, dal settembre 2005 è abile al lavoro nella
misura del 70% come aiuto sondatore e del 75% in attività adeguate che non
richiedono una visione oculare stereoscopica e rispettose dei limiti funzionali
posti.
Nel
mese di novembre 2006 – in un momento posteriore alla perizia del SAM ma
antecedente alla decisione – l’assicurato è stato di nuovo ricoverato a seguito
di una riesacerbazione della patologia psichiatrica (doc. B e C). Dunque, come
del resto ammesso anche dall’Ufficio AI in sede di risposta, è possibile che,
per quanto riguarda l’aspetto psichiatrico, sia intervenuto un peggioramento
prima della decisione impugnata.
Di conseguenza, ricordato ancora che il giudice
delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in
base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui essa è
state resa (DTF 130 V 140, 129 V 4, 121 V 366 consid. 1b), la decisione
impugnata va annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché,
appurato tramite un accertamento specialistico l’eventuale peggioramento della
situazione psichiatrica e l’incidenza dello stesso sulla capacità globale
residua al lavoro, si pronunci nuovamente sulla domanda di prestazioni
inoltrata dall’assicurato.
Va
qui ribadito che per quanto riguarda gli aspetti di natura somatica la fattispecie
è già stata compiutamente valutata dall’Ufficio AI e che, in questo senso – vista
la chiarezza e la concludenza della documentazione medica versata agli atti e
considerata la rispettiva forza probatoria della stessa –, questo Tribunale
ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita e rinuncia (fatto salvo il
rinvio per l’ulteriore accertamento di natura psichiatrica ritenuto un possibile
peggioramento dal novembre 2006) pertanto all’accertamento giudiziario richiesto.
Va
qui ricordato che, quando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.
47.
n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure
DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c
con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere
sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c con
riferimenti).
2.12
Per
quel che riguarda la valutazione economica, ritenuto che la situazione medica
deve essere ancora acclarata, al momento attuale non è possibile esprimersi
compiutamente.
Il
TCA si limita qui a rilevare quanto segue.
In
merito al reddito ipotetico da invalido l’Alta Corte ha stabilito che sono
esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i
dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1
dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di
statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei
valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 18 ottobre
2006.
nella causa T., I 790/04 e STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I
222/04).
Pertanto,
nella determinazione del reddito da invalido occorre d’ora in avanti applicare
i valori nazionali (Tabella TA1) e non più quelli regionali (Tabella
TA13) come sin’ora confermato dal TCA.
Alla
luce di questa chiara giurisprudenza federale (cfr. sul tema: L. Grisanti
"Nuove regole per la valutazione dell'invalidità" in RTiD II-2006
pag. 311 segg.), il reddito da invalido per i nuovi casi, dovrà essere d’ora in
poi determinato dal TCA in applicazione dei valori nazionali (Tabella TA1).
Spetta
semmai al Parlamento o al Consiglio federale intervenire su questo tema, se lo
riterranno opportuno.
Il
22.
giugno 2007 il Consiglio nazionale ha accolto una mozione del 2 ottobre 2006
no. 06.3466 del Consigliere nazionale Meinrado Robbiani il quale chiede che il
"Consiglio federale proceda con sollecitudine ad ovviare a questa distorsione,
adeguando le disposizioni di applicazione della legge sull'assicurazione
invalidità".
Il
nuovo art. 28a cpv. 1 LAI introdotto nell’ambito della 5a revisione della LAI,
approvata dal popolo il 17 giugno 2007, dispone che sarà il Consiglio federale
a definire il reddito lavorativo determinante per la valutazione
dell’invalidità.
Questo Tribunale si limita a ricordare che, secondo la giurisprudenza,
il principio dell'uguaglianza di trattamento proibisce, citiamo: "de
faire, entre divers cas, des distinctions qu'aucun fait important ne
justifie", ma anche "de soumettre à un régime identique des
situations de fait qui présentent entre elles des différences importantes et de
nature à rendre nécessaire un traitement différent (cfr. DTF 129 I 3; DTF 127 V
454; Zbl 2005 p. 87ss. (89-90); A. Auer-G. Malinverni-M. Hottelier, "Droit
constitutionnel suisse", Vol. II, Stämpfli Editions SA, Berna 2006,
p. 484 n. 1030 e 499 n. 1061).
Per
quanto attiene invece alla contestazione circa la riduzione globale del 10% dal
salario teorico statistico il TCA rileva che – conformemente alla
giurisprudenza sviluppata da questo Tribunale alla luce di quella federale in
merito alla possibilità di apportare una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle
circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (STCA
del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104, STCA del 23 ottobre 2007
nella causa M., inc. 32.2007.242 e DTF
126.
V 80 consid. 5b/cc, confermata in Pratique VSI 2002 pag. 64) – nel caso di specie, vista la presenza cumulativa
di più fattori (capacità lavorativa in un’attività adeguata
ridotta al 75%, bassa scolarizzazione [tra cui la conoscenza elementare della
lingua italiana] e importanti limitazioni funzionali [oltretutto di diversa
natura: reumatologica e oftalmologica]) al caso di specie va riconosciuta una riduzione
globale del 15%.
Di
conseguenza – ritenuto un reddito da valido per il 2004 di fr. 55'942.-- (reddito
questo non contestato e conforme a quanto attestato dall’ex datore di lavoro;
doc. AI 12/1, punto 7 e 48/2), e un reddito ipotetico da invalido di fr.
33'691.-- (salario di riferimento dopo la riduzione del gap salariale del 7.7%
di fr. 52'849.-- [doc. AI 50/1] ridotto del 15% e considerata una capacità
lavorativa in attività adeguate del 75% [fr. 52'849.-- ridotti del
15% e moltiplicati per il 75% = fr. 33'691.--]) – il grado
d’invalidità ammonta al 40% (ovvero: [fr. 55'942.-- – fr. 33'691.--] x 100 :
fr. 55'942.-- = 39,78% arrotondato al 40% secondo la giurisprudenza, cfr. DTF
130V 121 consid. 3.2 = SVR 2004 UV Nr. 11 pag 41) e, pertanto, dal 1° dicembre
2005.
(tre mesi dopo il miglioramento della capacità lavorativa appurato dal SAM
a contare dal mese di settembre 2005; art. 88 OAI), all’assicurato va quindi riconosciuto
il diritto ad un quarto di rendita (cfr. consid. 2.6).
Per
quanto riguarda invece un’eventuale ulteriore modifica del diritto alla rendita
gli atti vanno rinviati all’Ufficio AI affinché accerti se dal novembre 2006 vi
è stato o meno un peggioramento della situazione valetudinaria con influenza
sul reddito ipotetico da invalido.
2.13
In
simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va annullata
e riformata nel senso che all’assicura-to è riconosciuto il diritto a una
rendita intera dal 1° gennaio 2005 e a un quarto di rendita dal 1° dicembre
2005.
Gli
atti vengono rinviati all’Ufficio AI affinché, appurato se dal novembre 2006 è
subentrato un peggioramento della situazione valetudinaria dal punto di vista
psichiatrico con effetto sulla capacità lavorativa e, se necessario, previo
aggiornamento della valutazione del consulente in integrazione professionale,
si pronunci su un’eventuale ulteriore modifica del diritto alla rendita
dell’assicurato.
2.14
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1.
Il
ricorso è accolto ai
sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata
è annullata e riformata nel senso che all’assicurato è riconosciuto il diritto
a una rendita intera dal 1° gennaio 2005 e a un quarto di rendita dal 1° dicembre
2005.
§§ Gli atti vengono
rinviati all’Ufficio AI affinché proceda come indicato al consid. 2.13.
2.
Le
spese di procedura di fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
L’Ufficio
AI verserà inoltre al ricorrente fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA
inclusa).
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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