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32.2007.23

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

10 gennaio 2008Italiano55 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

2.6. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione

della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione

per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse

de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

Secondo

l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono

invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,

ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se

sono invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità

e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio

di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali

di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe

potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado

d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del

reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello

che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore

(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance

invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito

che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V

136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di

regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la

formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età

dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla

situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di

misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per

la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale

federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i

due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,

vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati

sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV

Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al

proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128

V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato

il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della

decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’ammi-nistrazione

è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare

se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata

una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità

essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di

decidere.

Tale

principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF

129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26

giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa

R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella

causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella

causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.7. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile

per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169;

Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.

342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10,

consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.

128).

L'Alta

Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"

(…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono

determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere

annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie

psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato

psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione

per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato

potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è

ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.

1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29

settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo

la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,

le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,

la farmacoma-nia, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella

causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,

pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In

una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri

per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca

un’incapacità di guadagno duratura.

Tali criteri sono

stati così riassunti dal TFA in un’altra sentenza del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella causa N. (I 404/03), nella quale il TFA si è così espresso:

"

6.2. A determinate

condizioni, anche un disturbo da dolore somatoforme - rientrante nella

categoria delle affezioni psichiche, per le quali l'allestimento di una perizia

psichiatrica si rende normalmente necessario alfine di stabilirne le ripercussioni

economiche - può causare una incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla

pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF 130 V 352]).

Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un disturbo somatoforme

da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a determinare, in quanto

tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettiva di dare

luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI

(sentenza citata del 12 marzo 2004

in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der

Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der

Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der

Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz

und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81

seg.). Un'eccezione a questo

principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da

dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da

rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo

sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro

oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI

2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in

fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali,

presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di

notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri

criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche

accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione

senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale,

un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto

"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi

profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza

di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore

somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr.

pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare ancora che i fattori psicosociali

o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute

suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai

principi sanciti in DTF 127 V 294).

In tale contesto, l'esperto chiamato ad esprimersi

deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della

ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato

(VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."

Anche

in un'altra sentenza del 28 maggio 2004 nella causa B. (I

702/03), il TFA ha evidenziato che:

"

5.2 In una recente sentenza, questa Corte ha avuto

modo di precisare che una tale inesigibilità presuppone in ogni caso la

presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità

e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri qualificati

quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate

da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza

remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti

della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione

sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la

liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario

tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso

di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché

di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona

assicurata (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der

Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich

für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René

Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San

Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."

In

una sentenza del 16 dicembre 2004 nella causa J., I 770/03 pubblicata in DTF

131 V 49 l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto

invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa

della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si

devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza

dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto,

se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione

dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà

diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è

una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;

l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza

in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i

lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;

l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante

il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im

Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:

Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno

studio approfondito di Winchkler e Foerster).

La

nostra Massima Istanza in una sentenza del 19 maggio 2006 nella causa O. (I

873/05), si é confermata nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al

caso della fibromialgia, rilevando:

"

(…)

Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una

recente sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione nella

raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che non vi

è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione la

diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli

ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose

similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal

profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per

analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da

dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di una

fibromialgia.

Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si

deve presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere

sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131

V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve

comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati

fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di

fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi

negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante

per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un

processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe

croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le

manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure

ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo

nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di

una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato

psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di

un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto

tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di

disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno

alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni

legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi. (…)”

(STFA del 19 maggio 2006 nella causa O., I 873/05)

In

una sentenza del 4 luglio 2007 nella causa UAI contro M. e TCA (I 384/06) il

Tribunale federale (TF) ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla

salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno

specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di

classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.

pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05

del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

2.8. Nell’evenienza

concreta, nel rapporto 3 giugno 2005 (doc. AI 26/1-2), il dr. __________,

medico SMR, posta la diagnosi di “(…) compressione del nervo ulnare sinistro –

sindrome tunnel carpale destro operato (7.04) – sindrome cervicobrachiale su

discopatia C5 C6 C7 – sindrome ansio-depressiva –sindrome lombovertebrale (…)”,

ha espresso la seguente rac-comandazione:

"

(…)

Trattasi di un A 50enne che presenta una problematica

neurocompressiva agli arti superiori, una sindrome cervicale su discopatie

multiple, una sindrome lombovertebrale e un disturbo psi reattivo.

Per i problemi di salute il rapporto lavorativo è stato

sciolto il 1.04. da tale data l'A è dichiarato completamente inabile dal MC.

Il psi conferma tale inabilità e ritiene l’A abile in

un'attività confacente allo stato psi e fisico senza ulteriori precisazioni.

In teoria in un'attività leggera, senza ingaggio sostenuto

degli arti superiori, senza posizioni monotone per la cervicale e lombare e che

rispetti lo stato psi dell'A questo dovrebbe essere abile completamente.

Per meglio definire tale situazione e per la presenza

di diverse affezioni ritengo indicata una perizia SAM.

(…)." (doc. AI 26/2)

L’Ufficio

AI ha quindi ordinato una perizia a cura del SAM (doc. AI 27/1-2).

Dalla

perizia pluridisciplinare 12 ottobre 2005 (doc. AI 29/1-24) risulta che i periti,

dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive,

hanno fatto capo a due consultazioni specialistiche esterne, di natura

psichiatrica (dr. __________) e reumatologica (dr. __________).

Sulla

base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno del ricorrente

presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente

diagnosi:

" 5.1 Diagnosi con influsso sulla capacità

lavorativa

Sindrome cervicovertebrale con / su

-

alterazioni degenerative

soprattutto C5-6 e C6-7;

-

osteocondrosi e

spondilosi ant., nonché uncartrosi ai sopraccitati livelli;

-

pregressa possibile

irritazione radicolare C7 a sin..

Sindrome lombovertebrale con / su

-

alterazioni

degenerative;

-

scoliosi ds.-convessa.

Brachialgia residuale ds. con / su

-

pregresso intervento di

decompressione del nervo mediano e del nervo ulnare, 27.07.2004

Sindrome depressiva ricorrente non specificata.

Sindrome somatoforme da dolore persistente

5.2 Diagnosi senza influsso sulla

capacità lavorativa

Lieve periartropatia omeroscapolare tendinotica alla

spalla sin..

Dermatite.

Ipertensione arteriosa." (doc. AI 29/8-9)

Sulla

base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione globale, i

periti del SAM, posta la seguente valutazione medico-teorica globale

dell’attuale capacità lavorativa: “(…) l’attuale grado di incapacità lavorativa

medico – teorica globale dell’A. è valutabile nella misura del 30% come aiuto

sondatore ed in attività pesanti. (…)” (doc. AI 29/11), hanno concluso:

"

(…)

8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

L'A. presenta limitazioni dovute al problema

reumatologico (arti sup. e colonna vertebrale) e dal punto di vista

psichiatrico.

Tenendo conto di tutte questa patologie l'A. presenta

un'incapacità lavorativa del 30% (presenza durante tutto il giorno, ma con

rendimento ridotto) come aiuto sondatore ed in attività pesanti, a partire dal

settembre 2005 (soggiorno presso il SAM) e continua.

Basandoci sugli atti e a causa dei vari accertamenti e

ricoveri ospedalieri si può ipotizzare una capacità lavorativa dello 0% come

aiuto sondatore in attività pesanti dal gennaio 2004 (rapporto del neurologo

dr. __________) sino all'entrata SAM.

Non vi sono provvedimenti sanitari atti a migliorare la

capacità lavorativa dell'A.. A periodi l'A. avrà bisogno di sedute di

fisioterapia e dal lato psichiatrico si consiglia un trattamento di sostegno

(psicoterapico e psicofarmacologico). Queste terapie non permetteranno, però,

di migliorare la capacità lavorativa dell'A., ma serviranno a mantenerla.

9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ

D'INTEGRAZIONE

Per attività adatte l'A. è limitato solamente dalla

patologia psichiatrica.

In un'attività adatta, che permetta di lavorare in

posizione ergonomica alternando la posizione seduta a quella in piedi e alla

deambulazione, in cui non debba rimanere seduto per più di due ore, in cui non

debba svolgere lavori alzando pesi sup. ai 25 - 30 kg in cui non debba lavorare

in modo continuo con la parte sup. del corpo piegata in posizione

inergonomiche, in cui non debba piegarsi ripetutamente in avanti con il tronco,

l'A. raggiunge una capacità lavorativa del 75% (presenza durante tutto il

giorno ma con rendimento ridotto).

Deve trattarsi di un'attività in cui l'A. non abbia

bisogno di una visione oculare stereoscopica.

Questa capacità lavorativa è sicuramente presente dal

settembre 2005 (soggiorno presso il SAM) e continua.

A causa degli accertamenti, ricoveri ospedalieri e cure

varie, si può ipotizzare una capacità lavorativa dello 0% nelle sopraccitate

attività dal gennaio 2004 (rapporto del dr. __________) sino all'entrata al SAM.

E' subentrato un miglioramento a livello psichiatrico

in modo da permettere la sopraccitata capacità lavorativa.

Sui provvedimenti terapeutici abbiamo già parlato al

nostro precedente punto.

10 OSSERVAZIONI

E RISPOSTE A DOMANDE PARTICOLARI

Le conclusioni peritali si fondano su

un'esauriente discussione tra tutti

i medici periti del SAM

Domande particolari non sono poste.

Al medico curante abbiamo già inviato una copia degli

esami di labor.

Lasciamo ai medici servizio medico regionale - AI,

rispettivamente all'UAI, la decisione di inviare ev. una copia di questa

perizia ai medici curanti.

(…)." (doc. AI 29/11-12)

2.9. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso

valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli

esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta

l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)

e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento

della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate

(STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid.

3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001

pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo

2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa

il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998

nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24

dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e

332; ZAK 1986 pag. 189).

In

un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia

giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio

non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo

per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli

interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22

maggio 1995 in re A. C; cfr.

anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che

ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine,

non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità

(DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in

un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in

dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle

particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa

G.C., I 355/03, consid. 5).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,

pag. 230).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può

evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per

cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

Infine,

va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia

del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag.

628-629, in particolare la nota

158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare

la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I

683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I

384/04).

2.10. Nell’evenienza

concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore

probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli

impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM, i

quali hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurato

è portatore, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in

merito alla sua incapacità lavorativa del 30% come aiuto sondatore dal mese di

settembre 2005 e una capacità residua al lavoro del 75%, pure dal mese di

settembre 2005, in attività adeguate che non richiedono una visione oculare

stereoscopica e rispettose dei limiti funzionali posti.

2.10.1. Per

quanto riguarda la patologia reumatologica il dr. __________, FMH in reumatologia

e riabilitazione, nel consulto 4 ottobre 2005 (doc. AI 29/17-23), posta la

diagnosi di “(…) sindrome cervicovertebrale su alterazioni degenerative soprattutto

ai segmenti C5/C6 C6/C7 con osteocondrosi e spondilosi anteriore, nonché

uncartrosi – stato dopo possibile irritazione radicolare a livello C7 a sinistra

– sindrome lombovertebrale su alterazioni degenerative della colonna lombare,

nonché scoliosi destro convessa – leggera periartropatia omeroscapolare

tendinopatica a livello della spalla di sinistra – brachialgia residuale a

destra in stato dopo intervento di decompressione del nervo mediano e del nervo

ulnare il 27.07.2004 – stato dopo intervento chirurgico artroscopico a livello

del ginocchio di sinistra nel marzo del 2005 (…)” (doc. AI 29/22), ha concluso

che “(…) in un’attività lavorativa di questo tipo [ndr.: si riferisce

all’attività pesante di sondatore] il paziente presenta un’incapacità

lavorativa del 30%. […] Per quanto riguarda invece un’attività lavorativa di

tipo più leggero manuale non qualificata in cui il paziente può lavorare in

posizioni ergonomiche alternando la posizione seduta a quella in piedi, alla

deambulazione, non debba rimanere seduto per più di due ore, non debba svolgere

dei lavori alzando dei pesi superiori ai 25-30 kg o lavorando in modo continuo

con la parte superiore del corpo piegata in posizioni non ergonomiche o

piegandosi ripetutamente in avanti con il tronco vi è una capacità lavorativa

completa.” (doc. AI 29/22-23).

Il

dr. __________, nel rapporto 26 febbraio 2007 indirizzato al dr. __________,

FMH in medicina generale e medico curante dell’assicurato, poste le diagnosi

note, ha poi evidenziato che “(…) l’esame clinico da me effettuato non mostra

sostanziali modifiche rispetto alle valutazioni antecedenti e più precisamente

la mia valutazione peritale del 2005. Tenendo in considerazione quindi questi aspetti

del decorso, nonché i reperti clinici, ritengo che non vi siano sostanziali

modifiche per quanto riguarda l’approccio terapeutico da intraprendere. (…)”

(cfr. doc. G).

2.10.2. Per

quanto riguarda la patologia psichiatrica il dr. __________, FMH in psichiatria

e psicoterapia, nel consulto 6 ottobre 2005 (doc. AI 29/13-16), posta la diagnosi

di “(…) sindrome depressiva ricorrente non specificata (ICD10-F33.9) – sindrome

somatoforme da dolore persistente (ICD10-F45.4) (…)” (doc. AI 29/15), ha

espresso la seguente valutazione “(…):

"

(…)

Siamo confrontati con un assicurato che presenta una

sintomatologia psichiatrica di tipo depressivo-ansiosa insorta in seguito al

licenziamento dal posto di lavoro avvenuto nel mese di dicembre 2003.

Da un punto di vista clinico egli ha presentato una

sindrome da disadattamento con reazione depressiva prolungata (fino a due anni

in seguito all’evento traumatico), e che con ogni probabilità si manterrà a

tempo indeterminato. Questa sintomatologia presenta caratteristiche lievi

malgrado le lamentele soggettive dell’assicurato. Egli mantiene ancora intatte

le funzioni cognitive e non sono presenti gravi disturbi di tipo regressivo.

Prevale piuttosto un’attitudine passiva e una tendenza all’esagerazione della

sintomatologia algica e psichica. Durante la seduta le smorfie di dolore si sono

mostrate sempre contaminate da una tendenza all’esagerazione.

(…)." (doc. AI 29/16-17)

Il

dr. __________ è poi giunto alla seguente conclusione:

"

(…)

1. Diagnosi.

Vedi sopra.

Considerandi

2.

Influenza di queste ultime sulla capacità

lavorativa.

L'assicurato presenta una incapacità lavorativa

duratura nella misura del 25%, in considerazione delle diagnosi psichiatriche

esposte sopra. Questa incapacità lavorativa dovrebbe essere esigibile per ogni

attività lavorativa.

3.

Descrivere l'evoluzione dello stato di

salute dell'assicurato e la prognosi a medio-lungo termine

Da un punto di vista clinico il decorso è stato

caratterizzato da momenti di peggioramento, seguiti da quelli di miglioramento.

Si constata una tendenza alla resistenza al trattamento psicofarmacologico. La

prognosi è stazionaria a lungo termine.

4.

Come si giustifica la diminuzione della

capacità lavorativa? Quali sono le limitazioni funzionali constatate?

Si constata una attitudine passiva conseguente ad un

disturbo di tipo depressivo, dato soprattutto dagli stati di angoscia e ansia

fluttuante.

5.

Possibilità terapeutiche per migliorare

la capacità lavorativa.

Egli dovrebbe continuare un trattamento psicoterapico e

psicofarmacologico di sostegno a tempo indeterminato.

6.

Ritiene possibile effettuare

provvedimenti di integrazione professionale?

No. In considerazione dell'attuale attitudine passiva e

vittimistica non è indicato procedere ad un processo di apprendimento di nessun

genere.

7.

Ritiene che l'assicurato sia in grado di

svolgere altre attività?

Sì, come espresso sopra, egli potrebbe svolgere altre

attività esigibili, sempre con un'incapacità lavorativa nella misura del 25%.

(…)." (doc. AI 29/16)

Nel

rapporto medico 4 febbraio 2005, il dr. __________, FMH in psichiatria e

psicoterapia, posta la diagnosi di “(…) sindrome da disadattamento con reazione

mista ansioso-depressiva (ICD-10 F43.22) circa 1 anno – sindrome lombovertebrale

su: alterazioni degenerative delle faccette articolari L3-S1, alterazioni

degenerative delle articolazioni sacro-iliache, iniziali segni di discopatia

all’altezza L4-L5 e L1-L2 (…)” (doc. AI 17/1), ha attestato un’incapacità

lavorativa nella sua ultima attività del 100% dal 22.10.2004 e, circa la prognosi,

ha concluso che “(…) dal punto di vista psichiatrico presenta una reazione

ansioso-depressiva malgrado una cura psicofarmacologica e di sostegno, non vi è

un grande miglioramento. E’ stato anche ricoverato presso l’Ospedale __________

di __________ (vedi copia allegata) ma la sua situazione rimane incerta. Vista

la sua età relativamente giovane una reinserzione professionale in un mestiere

adeguato ai suoi disturbi psico-fisici è auspicabile. (…)” (doc. AI 18/1).

Il

dr. __________, nel certificato medico 14 agosto 2006, poste le diagnosi note, ha

attestato che “(…) per quel che riguarda la sua patologia psichiatrica, egli

malgrado una presa a carico ed assunzione di psicofarmaci, non presenta dei miglioramenti

per poter riprendere una sua abilità lavorativa neppure nella misura parziale.

(…)” (doc. AI 58/3).

Invitato

dall’avv. RA 1 a fornire alcune informazioni il dr. __________, con scritto 16

gennaio 2007 indirizzato al legale (doc. B), in particolare circa l’evoluzione

della situazione psichica dall’ottobre 2004 e la valutazione del dr. __________,

si è così espresso:

"

(…)

Come già accennato egli all’inizio ha avuto un'evoluzione

lenta con qualche miglioramento in seguito ad una psicofarmacoterapia

importante, un ricovero presso l’Ospedale __________ di __________ (vedi

rapporto allegato) e colloqui regolari sottoforma di una psicoterapia attiva e

poi di sostegno.

Un periodo presentava anche un’inabilità lavorativa

puramente dal punto di vista psichiatrico nella misura del 50% e poi con un

peggioramento negli ultimi mesi malgrado che è stato ricoverato recentemente a

causa dei suoi vari disturbi presso l’Ospedale __________ di __________ visto

che egli aveva paura di essere ricoverato in un ospedale psichiatrico a causa

di brutti ricordi dei ricoveri di sua madre.

(…)

Per quel che riguarda la sua diagnosi (ndr.: si

riferisce alla diagnosi del dr. __________) sono d’accordo e si tratta di una

sindrome depressiva ricorrente con varie somatizzazioni e sintomi biologici ma

non sono d’accordo che egli sia abile al lavoro nella misura del 75% neppure

nell’ottobre 2005, prima che egli presentava ancora una riesacerbazione dei

suoi sintomi.

Il dr. __________ inoltre sottolinea che il paziente

aveva presentato idee di morte e sappiamo che quando un paziente depresso

spesso parla di morte è un sintomo grave e rimane a rischio e vuol dire che la

sua situazione psichica è precaria con importante rischio di passare all’atto.

(…)." (doc. AI 29/16)

Ora,

le attestazioni del dr. __________ non sono tali da modificare le conclusioni a

cui è giunto il dr. __________ nel suo consulto 6 ottobre 2005 (doc. AI

29/13-16) nell’ambito della perizia pluridisciplinare del SAM.

In particolare, tali referti non portano alcun elemento nuovo di valutazione né

permettono di stabilire con chiarezza un peggioramento dello stato di salute da

un punto di vista psichico intervenuto tra la perizia del SAM e il ricovero

dell’assicurato presso l’Ospedale __________ di __________ dal 30 novembre al

20.

dicembre 2006 (doc. C).

A

prescindere infatti dalle considerazioni generali che si impongono sul tema

dell’attendibilità delle certificazioni dei medici di fiducia degli assicurati

(anche se specialisti; cfr. STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01;

in proposito consid. 2.8), il dr. __________ concorda con la diagnosi posta dal

dr. __________: “(…) per quel che riguarda la sua diagnosi sono d’accordo e si

tratta di una sindrome depressiva ricorrente con varie somatizzazioni e sintomi

biologici (…)” e si limita in definitiva a dare una valutazione diversa delle ripercussioni

sulla capacità lavorativa rispetto a quella tratta dal suo collega: “(…) ma non

sono d’accordo che egli sia abile al lavoro nella misura del 75% neppure

nell’ottobre 2005, prima che egli presentava ancora una riesacerbazione dei

suoi sintomi (…)” (doc. B, pag. 3).

In

particolare il dr. __________ – pur riconoscendo un carattere evolutivo al danno

della salute: “(…) all’inizio ha avuto un evoluzione lenta con qualche miglioramento

[…]. Un periodo presentava anche un’inabilità lavorativa puramente dal punto di

vista psichiatrico nella misura del 50% e poi con un peggioramento negli ultimi

mesi […]. Malgrado il ricovero ospedaliero che ha migliorato la sua situazione

psico-fisica, […] rimarrà ancora inabile al lavoro nella misura completa ma in

futuro dovrebbe migliorare la sua situazione ed arrivare ad una abilità lavorativa

graduale nella misura del 50% in una professione adeguata (…)” (doc. B, pag. 2

e 3) – non ha contestato puntualmente le conclusioni a cui è giunto il dr. __________

e si è limitato ad osservare che “(…) il dr. __________ inoltre sottolinea che

il paziente aveva presentato idee di morte e sappiamo che quando un paziente

depresso spesso parla di morte è un sintomo grave e rimane a rischio e vuol

dire che la sua situazione psichica è precaria con importante rischio di

passare all’atto. (…)” (doc. B, pag. 3).

Anche

nel certificato medico 14 agosto 2006 il dr. __________, poste le diagnosi

note, si è limitato a sostenere in modo del tutto generico che “(…) per quel

che riguarda la sua patologia psichiatrica, egli malgrado una presa a carico ed

assunzione di psicofarmaci, non presenta dei miglioramenti per poter riprendere

una sua abilità lavorativa neppure nella misura parziale. (…)” e ha concluso semplicemente

che “(…) trovo giustificato che venga valutato in modo adeguato per rivalutare

la sua reale inabilità lavorativa, ragione per la quale egli ha deciso di

ricorrere contro la decisione dell’Ufficio Assicurazione Invalidità.” (doc. AI

58/3).

In

definitiva, il quadro descritto dal dr. __________ fino al momento

dell’ulteriore ricovero del mese di novembre 2006 presso l’Ospedale __________

di __________ (doc. C) non muta la sostanza del quadro già precedentemente accertato

e valutato dal dr. __________, come del resto pertinentemente osservato dal dr.

__________, medico SMR, nelle annotazioni 19 febbraio 2007: “(…) l’attuale

documentazione mostra un possibile peggioramento della problematica psichica a

partire da 30.11.2006, data ricovero __________. Non essendo tale data

posteriore alla decisione UAI il lato psichiatrico dovrà essere rivalutato p.

es. tramite visita psichiatrica in ambito SMR. (…)” (doc. VI/Bis).

Va qui ricordato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006

nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni

espresse dai medici SMR sottolineando che in caso di divergenza tra il medico

curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova

perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2

L'on ne

saurait certes mettre sur le

même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de

l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance

à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et

un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie

pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins

traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une

nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des

autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1

supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui

du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional

de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué

par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste,

aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur

l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel.

(…).”

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03,

consid. 3.2)

2.10.3

Per

quanto riguarda l’aspetto ortopedico, dagli atti risulta che l’assicurato, nel

mese di marzo 2005, è stato sottoposto ad un’artroscopia diagnostica – meniscectomia

artroscopica ginocchio sinistro a cura del dr. __________, FMH in chirurgia

ortopedica e ortopedia (doc. AI 32/2).

Il

dr. __________, nel rapporto medico 4 novembre 2005 (doc. AI 31/1-2), ha attestato

che “(…) dopo il 26.7.05 non ho più visto il paziente. Avevo stabilito una

ripresa del lavoro al 100% dal 1.8.05. (…)” (doc. AI 32/2).

L’assicurato

non risulta essere in cura da nessun altro specialista per quanto riguarda la

problematica del ginocchio sinistro e nemmeno ha prodotto dei certificati

medici attestanti un’incapacità lavorativa riconducibile a questa patologia.

In

proposito va ricordato all’assicurato che se, da una parte, la procedura davanti al TCA è retta dal principio

inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati

d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però

assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di

collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210

consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende

in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente

esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai

fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le

conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

2.10.4

Per

quanto riguarda l’aspetto neurologico il dr. __________, FMH in neurochirurgia,

nel rapporto 31 agosto 2006 indirizzato al dr. __________, si è così espresso:

“(…) come lei sa, avevo visto il paziente nel 2004 per una sintomatologia cervicale

in presenza di importanti discopatie C5/6 e C6/7 con un’oblitera-zione del

forame C7 a sx. La situazione a quanto pare non è cambiata per cui il paziente

continua ad accusare forti dolori cervicali irradianti al braccio sx. Da due

anni il paziente è inabile al lavoro, attualmente è in assistenza poiché l’AI

ha rifiutato la rendita. All’esame clinico noto una mobilità cervicale ridotta

e dolente. Palpazione tuttavia della muscolatura cervico-scapolare indolente. L’esame

neurologico risulta normale. La RM evidenzia importanti discopatie C5/6 e

C6/7 e leggera anche C4/5. Protrusione discale C5/6 a dx e protrusione più

importante a sx con lieve obliterazione del forame. Un’irrita-zione radicolare

C7 è senz’altro possibile. (…)” (doc. AI 65/4, sottolineatura del redattore).

Il

dr. __________ non si è pronunciato sulla capacità lavorativa e – come già fatto

nel 2004: “(…) l’esame neurologico delle estremità superiori risulta normale.

(…) (doc. AI 15/7-8) – ha confermato un esame neurologico normale.

In

merito all’esame RM colonna cervicale del 22 agosto 2006 (doc. AI 65/2) il dr. __________,

medico SMR, nelle annotazioni 19 febbraio 2007, ha osservato poi che: “(…) la

RM della colonna cervicale del 22.8.2006 mostra una situazione già ben nota e

valutata adeguatamente in ambito SAM. (…)” (doc. VI/Bis).

Riguardo

poi al rapporto 12 marzo 2007 del __________, FMH in chirurgia della mano,

indirizzato al dr. __________ (doc. X/1), va rilevato che, a prescindere dal

fatto che esso si basa su di una visita effettuata lo stesso giorno e riferisce

sulla situazione attuale – il giudice delle

assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla

situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui essa è state resa

(DTF 130 V 140, 129 V 4, 121 V 366 consid. 1b) –, lo specialista non attesta

patologie nuove e nemmeno si esprime sulla capacità lavorativa limitandosi, in

particolare, ad osservare che “(…) come avevo già accennato con la mia del

1.03.04

l’idea dell’intervento di anteposizione del nervo ulnare, di decompressione

del nervo ulnare al canale di Guyon e del nervo mediano a destra era stata data

per poter poi curare in maniera adeguata i problemi legati ad una stenosi C5 C7

alla colonna cervicale. In questa situazione proporrei una terapia intensa per

la problematica di cervicale e se questo non servisse in maniera sufficiente

proporrei di presentare il paziente al Dr. __________, Ospedale __________, per

una specifica terapia del dolore. (…)” (doc. X/1).

Anche

nel precedente rapporto medico 12 gennaio 2005 il dr. __________ non si era

espresso sulla capacità lavorativa e aveva osservato che “(…) vidi il paziente

al 15.12.2004. La distrofia subita è in fase di guarigione. I movimenti della

mano sono completi, il gomito ha un deficit di estensione di 10°. Tutto sommato

la situazione la trovo abbastanza buona dopo l’intervento e la complicazione della

distrofia di Sudeck. Ho comunque l’impressione che il paziente non sia in grado

di riprendere la sua attività di aiuto sondatore dapprima poiché ha ancora fatica

ad usare la mano destra, in secondo luogo poiché ho l’impressione che non abbia

l’intenzione di usarla più di quel tanto che sia necessario. In questa situazione

proporrei una riqualifica professionale in un’attività meno impegnativa.” (doc.

AI 16/1).

2.10.5

In

sede di discussione i periti del SAM hanno rilevato che “(…) noi medici del SAM

non siamo riusciti ad ottenere la documentazione oftalmologia. Alla nostra

visita sembra che l’A. sia monocolo e per questo vi sono limitazioni in

attività che necessitino una visione stereoscopica. Inoltre sono sconsigliabili

attività che possono mettere in pericolo l’occhio “sano”. (…)” (doc. AI 29/11).

Il

dr. __________, FMH in oftalmologia, nel rapporto medico 22 dicembre 2005 (doc.

AI 35/1-6) – posta la diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di

“(…) OS stato dopo contusione bulbare (…)” (doc. AI 35/1) e ritenuto

nell’anam-nesi che “(…) conosco l’assicurato sin dall’8 gennaio 2003 quando si

infortunò all’OS in seguito all’esplosione di un compressore sul luogo di

lavoro (cantiere __________). L’impatto fu di una violenza tale da provocare

pure delle lesioni alla dentatura. Buono il recupero dell’acuità visiva malgrado

la presenza sin dai primi giorni di un’ipertensione intraoculare all’OS. (…)”

(doc. AI 35/2) – ha attestato che sia l’attuale attività che un’altra attività

sono proponibili a tempo pieno e che in entrambe vi è una diminuzione del

rendimento al massimo del 10-15%. In particolare, in merito a quale altra

attività potrebbe svolgere, il dr. __________ ha attestato che si potrebbe

trattare “(…) di qualsiasi attività compatibile con uno stato monoculare.

Ricordo che questo stato monoculare è presente da lunga data e non è la

conseguenza di un trauma o di una patologia recenti: l’assicurato ha

praticamente sempre lavorato in queste condizioni. Bisognerà tenere particolarmente

conto della necessità di proteggere in modo rigoroso l’OS da eventuali nuovi

traumi. (…)” (doc. AI 35/3-4, la sottolineatura è del redattore).

Al

riguardo il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 5 gennaio 2006, ha

rilevato che “(…) alle conclusioni del SAM, vanno quindi aggiunte le precisazioni

di carattere oftalmologico che non pone ostacoli all’esecuzione di qualsiasi

attività, nell’attuale attività vi è al massimo una riduzione del 10-15%; sono

utili degli occhiali protettivi durante l’attività ma si precisa che i problemi

trattati non sono insorti dopo il trauma ma l’assicurato ha sempre lavorato in

queste condizioni. […] L’incidenza della problematica oculare sulla IL è 0% in

qualsiasi attività compatibile con lo stato monoculare che possono essere

svolte a tempo pieno con al massimo una riduzione del 10-15% (già compresa

nella IL generale) (…)” (doc. AI 36/1).

2.11

In

conclusione, visto quanto sopra, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze

della perizia pluridisciplinare 12 ottobre 2005 del SAM e degli ulteriori accertamenti

esperiti dall’Ufficio AI presso il dr. __________ e il dr. __________, è da ritenere dimostrato, con il

grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle

assicurazioni sociali (DTF 126 V 360, 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi

citati), che l'assicurato, dopo un periodo d’incapacità

lavorativa totale dal gennaio 2004, dal settembre 2005 è abile al lavoro nella

misura del 70% come aiuto sondatore e del 75% in attività adeguate che non

richiedono una visione oculare stereoscopica e rispettose dei limiti funzionali

posti.

Nel

mese di novembre 2006 – in un momento posteriore alla perizia del SAM ma

antecedente alla decisione – l’assicurato è stato di nuovo ricoverato a seguito

di una riesacerbazione della patologia psichiatrica (doc. B e C). Dunque, come

del resto ammesso anche dall’Ufficio AI in sede di risposta, è possibile che,

per quanto riguarda l’aspetto psichiatrico, sia intervenuto un peggioramento

prima della decisione impugnata.

Di conseguenza, ricordato ancora che il giudice

delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in

base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui essa è

state resa (DTF 130 V 140, 129 V 4, 121 V 366 consid. 1b), la decisione

impugnata va annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché,

appurato tramite un accertamento specialistico l’eventuale peggioramento della

situazione psichiatrica e l’incidenza dello stesso sulla capacità globale

residua al lavoro, si pronunci nuovamente sulla domanda di prestazioni

inoltrata dall’assicurato.

Va

qui ribadito che per quanto riguarda gli aspetti di natura somatica la fattispecie

è già stata compiutamente valutata dall’Ufficio AI e che, in questo senso – vista

la chiarezza e la concludenza della documentazione medica versata agli atti e

considerata la rispettiva forza probatoria della stessa –, questo Tribunale

ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita e rinuncia (fatto salvo il

rinvio per l’ulteriore accertamento di natura psichiatrica ritenuto un possibile

peggioramento dal novembre 2006) pertanto all’accertamento giudiziario richiesto.

Va

qui ricordato che, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con

riferimenti).

2.12

Per

quel che riguarda la valutazione economica, ritenuto che la situazione medica

deve essere ancora acclarata, al momento attuale non è possibile esprimersi

compiutamente.

Il

TCA si limita qui a rilevare quanto segue.

In

merito al reddito ipotetico da invalido l’Alta Corte ha stabilito che sono

esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i

dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1

dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 18 ottobre

2006.

nella causa T., I 790/04 e STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I

222/04).

Pertanto,

nella determinazione del reddito da invalido occorre d’ora in avanti applicare

i valori nazionali (Tabella TA1) e non più quelli regionali (Tabella

TA13) come sin’ora confermato dal TCA.

Alla

luce di questa chiara giurisprudenza federale (cfr. sul tema: L. Grisanti

"Nuove regole per la valutazione dell'invalidità" in RTiD II-2006

pag. 311 segg.), il reddito da invalido per i nuovi casi, dovrà essere d’ora in

poi determinato dal TCA in applicazione dei valori nazionali (Tabella TA1).

Spetta

semmai al Parlamento o al Consiglio federale intervenire su questo tema, se lo

riterranno opportuno.

Il

22.

giugno 2007 il Consiglio nazionale ha accolto una mozione del 2 ottobre 2006

no. 06.3466 del Consigliere nazionale Meinrado Robbiani il quale chiede che il

"Consiglio federale proceda con sollecitudine ad ovviare a questa distorsione,

adeguando le disposizioni di applicazione della legge sull'assicurazione

invalidità".

Il

nuovo art. 28a cpv. 1 LAI introdotto nell’ambito della 5a revisione della LAI,

approvata dal popolo il 17 giugno 2007, dispone che sarà il Consiglio federale

a definire il reddito lavorativo determinante per la valutazione

dell’invalidità.

Questo Tribunale si limita a ricordare che, secondo la giurisprudenza,

il principio dell'uguaglianza di trattamento proibisce, citiamo: "de

faire, entre divers cas, des distinctions qu'aucun fait important ne

justifie", ma anche "de soumettre à un régime identique des

situations de fait qui présentent entre elles des différences importantes et de

nature à rendre nécessaire un traitement différent (cfr. DTF 129 I 3; DTF 127 V

454; Zbl 2005 p. 87ss. (89-90); A. Auer-G. Malinverni-M. Hottelier, "Droit

constitutionnel suisse", Vol. II, Stämpfli Editions SA, Berna 2006,

p. 484 n. 1030 e 499 n. 1061).

Per

quanto attiene invece alla contestazione circa la riduzione globale del 10% dal

salario teorico statistico il TCA rileva che – conformemente alla

giurisprudenza sviluppata da questo Tribunale alla luce di quella federale in

merito alla possibilità di apportare una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle

circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (STCA

del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104, STCA del 23 ottobre 2007

nella causa M., inc. 32.2007.242 e DTF

126.

V 80 consid. 5b/cc, confermata in Pratique VSI 2002 pag. 64) – nel caso di specie, vista la presenza cumulativa

di più fattori (capacità lavorativa in un’attività adeguata

ridotta al 75%, bassa scolarizzazione [tra cui la conoscenza elementare della

lingua italiana] e importanti limitazioni funzionali [oltretutto di diversa

natura: reumatologica e oftalmologica]) al caso di specie va riconosciuta una riduzione

globale del 15%.

Di

conseguenza – ritenuto un reddito da valido per il 2004 di fr. 55'942.-- (reddito

questo non contestato e conforme a quanto attestato dall’ex datore di lavoro;

doc. AI 12/1, punto 7 e 48/2), e un reddito ipotetico da invalido di fr.

33'691.-- (salario di riferimento dopo la riduzione del gap salariale del 7.7%

di fr. 52'849.-- [doc. AI 50/1] ridotto del 15% e considerata una capacità

lavorativa in attività adeguate del 75% [fr. 52'849.-- ridotti del

15% e moltiplicati per il 75% = fr. 33'691.--]) – il grado

d’invalidità ammonta al 40% (ovvero: [fr. 55'942.-- – fr. 33'691.--] x 100 :

fr. 55'942.-- = 39,78% arrotondato al 40% secondo la giurisprudenza, cfr. DTF

130V 121 consid. 3.2 = SVR 2004 UV Nr. 11 pag 41) e, pertanto, dal 1° dicembre

2005.

(tre mesi dopo il miglioramento della capacità lavorativa appurato dal SAM

a contare dal mese di settembre 2005; art. 88 OAI), all’assicurato va quindi riconosciuto

il diritto ad un quarto di rendita (cfr. consid. 2.6).

Per

quanto riguarda invece un’eventuale ulteriore modifica del diritto alla rendita

gli atti vanno rinviati all’Ufficio AI affinché accerti se dal novembre 2006 vi

è stato o meno un peggioramento della situazione valetudinaria con influenza

sul reddito ipotetico da invalido.

2.13

In

simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va annullata

e riformata nel senso che all’assicura-to è riconosciuto il diritto a una

rendita intera dal 1° gennaio 2005 e a un quarto di rendita dal 1° dicembre

2005.

Gli

atti vengono rinviati all’Ufficio AI affinché, appurato se dal novembre 2006 è

subentrato un peggioramento della situazione valetudinaria dal punto di vista

psichiatrico con effetto sulla capacità lavorativa e, se necessario, previo

aggiornamento della valutazione del consulente in integrazione professionale,

si pronunci su un’eventuale ulteriore modifica del diritto alla rendita

dell’assicurato.

2.14

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1.

Il

ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La decisione impugnata

è annullata e riformata nel senso che all’assicurato è riconosciuto il diritto

a una rendita intera dal 1° gennaio 2005 e a un quarto di rendita dal 1° dicembre

2005.

§§ Gli atti vengono

rinviati all’Ufficio AI affinché proceda come indicato al consid. 2.13.

2.

Le

spese di procedura di fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI verserà inoltre al ricorrente fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA

inclusa).

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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