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Decisione

32.2007.230

Notifica di decisione amministrativa. Assicurato rappresentato

3 marzo 2008Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi poteri con una procura scritta (cpv. 2). Finché la parte non revochi la

procura l’assicuratore comunica con il rappresentante (cpv. 3) (cfr. sul punto RCC

1991 p. 393; RAMI 1997 p. 444, 1996 p. 329; DTF 99 V 182). Il concetto di

comunicazione di cui al cpv. 3 comprende anche le decisioni (Kieser,

ATSG-Kommentar, 2003, ad art. 37 n. 11). La notifica di una decisione avviene

quindi in forma corretta se è fatta al rappre-sentante dell’assicurato fintanto

che la procura non gli è stata revocata (STFA 6 maggio 2003 nella causa R. [I

565/02]);

secondo

l’art. 49 cpv. 3 ultima frase LPGA la notifica irregolare di una decisione non

deve provocare pregiudizi per l’inte-ressato (cfr. anche artt. 38 PA e 107 cpv.

3 OG in vigore sino al 31 dicembre 2007 e art. 49 LTF; DTF 111 V 150; RCC 1991

p. 393). La notifica irregolare di una decisione – ad eccezione dell’assenza

totale di notifica (Rhinow/Koller/Kiss,

öffentliches Prozessrecht und

Justizverfassungsrecht des Bundes, 1996, n. 380s; DTF 129 I

364, 122 I 97) – non comporta in sé la nullità della stessa con

la conseguenza che il termine per impugnarla non inizia a decorrere (DTF 122 V

194, 122 I 97, 111 V 150; STFA 6 maggio 2003 nella causa R. [I 565/2002], 13 febbraio

2001 nella causa E. [C 168/00]). La nullità di una decisione

amministrativa può segnatamente essere ammessa solo eccezionalmente; una

decisione può in particolare essere dichiarata nulla solo se il difetto è

specialmente grave ed evidente (come nel caso di assenza totale di notifica) o

perlomeno facilmente individuabile e, inoltre, se l'annullamento non ha per

conseguenza di mettere seriamente in pericolo la sicurezza del diritto (DTF 122 I 97, 117 Ia 202, 114 V 327, 104 Ia 176);

la notifica di una decisione ad un rappresentante non più munito

del potere di rappresentanza è da considerarsi difettosa, tranne nel caso in

cui l’autorità non poteva sapere della revoca del mandato (AGVE 1988 p. 405; LVGE

1982 II N. 34);

dal

suddetto principio secondo cui la notifica irregolare o difettosa di una decisione

non deve provocare pregiudizi per l’interessato deriva (non la nullità ma) che

la protezione voluta è sufficientemente garantita quando la notifica irregolare

raggiunge il suo scopo e produce i suoi effetti malgrado l’irregolarità (DTF 122 I 97, 98 V 278; RAMI 1997 p. 445; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n. 381 con riferimenti; RCC 1989

p. 192). Bisogna nelle circostanze concrete esaminare se a seguito

dell’irregolarità della notifica la parte interessata ha subito un pregiudizio;

a tale scopo occorre tenere conto dei principi della buona fede che impongono

un limite al ricorso del vizio di forma (DTF 121 I 99, 111 V 150; STFA 7 settembre

2006 nella causa S. [I 587/06]). Ad eccezione del caso di assenza di notifica

che, come accennato, comporta la nullità della decisione, la sanzione legata ad

un vizio di notifica consiste quindi nel fatto che all’interessato la

comunicazione difettosa non deve cagionare pregiudizi, la notifica producendo i

suoi effetti solo al momento in cui il destinatario ne viene a conoscenza (VPB

1978 Nr. 96; Häfelin /Müller/Uhlmann,

Allgemeines Verwaltungsrecht, 2006, p. 353). Sintanto che non è

notificata, una decisione non è nulla ma è inopponibile a colui che avrebbe

dovuto esserne il destinatario (STFA 27 gennaio 2004 nella causa T. [C 44/03]),

il vizio di notifica di una decisione non influendo quindi sulla sua validità

né sulla sua esistenza (Moor, Droit

administratif, vol. II, 2002, p. 313);

il

pregiudizio che, come in casu, la parte interessata non deve subire

dall’irregolarità della notifica è quello di non essere limitato o impossibilitato

nella sua facoltà di impugnare la decisione (DTF 106 V 97; Rhinow/Krähenmann, Verwaltungsrechtsprechung,

Ergänzungsband, 1990, n. 64 cifra IV p. 283 con riferimenti; Kieser, op. cit., ad art. 49 n. 25; ZBl

2004 p. 540);

una

notifica, come detto, malgrado la sua irregolarità, produce i suoi effetti se

raggiunge il suo scopo, ritenuto che il termine di ricorso inizia a decorrere

dal momento in cui il destinatario ha preso conoscenza di tutti gli elementi necessari

alla difesa dei suoi diritti; da tale momento egli si trova segnatamente nella

medesima posizione di quella di un destinatario cui la decisione è stata

regolarmente notificata (DTF 122 I 97, 110 V 149, 107 Ib 175, 102 Ib 94s; STFA 17

luglio 2007 nella causa F. [I 982/06], 14 giugno 2004 nella causa T. [I 398/03],

14 novembre 2007 nella causa B. [I 357/06]; STF 3 dicembre 2002 nella causa A.

[1P.440/2002]; SJ 2000 p. 121; Häfelin/Müller

/Uhlmann, op. cit., p. 353). In tal senso gli effetti di una

decisione viziata da irregolare notifica vengono semplicemente differiti (Rhinow /Krähenmann, op. cit., n. 84

cifra VI p. 285 e ivi giurisprudenza; ZBl 1984 p. 426; STFA 14 giugno

2004 nella causa T. [I 398/03]);

nella

fattispecie, come d’altronde riconosciuto dall’ammini-strazione nella risposta

di causa, la notifica della decisione 1. giugno 2007 al __________ – non più

abilitato, a seguito della comunicazione di cui al doc. AI 21, a rappresentare RI

1 con effetto dal 17 aprile 2007 – è irregolare.

Tuttavia, al più tardi il 30 giugno 2007, data del ricorso, l’attuale rappresentante

è entrato in possesso e quindi ha preso conoscenza della decisione nella sua

originale e completa versione (cfr. decisione allegata al ricorso sub. doc. A).

Il termine di ricorso ha quindi iniziato a decorrere il giorno successivo alla

ricezione della decisione da parte di __________ __________ (art. 60 in

relazione a art. 38 cpv. 1 LPGA; errato quindi l’assunto dell’amministrazione

secondo cui il termine di ricorso ha iniziato a decorrere dopo ricezione, il 4

giugno 2007, della decisione da parte del precedente rappresentante; pure errato,

con riferimento alle summenzionate disposizioni legali, il computo dei termini

operato dall’Ufficio AI che ritiene il termine per ricorrere essere scaduto il

5 luglio 2007). I diritti dell’assicurata di impugnare il contenuto della

decisione 1. giugno 2007, che ha prodotto i suoi effetti al più tardi il 30

giugno 2007, sono stati salvaguardati, il difetto di notifica essendo stato sanato

e la notifica avendo raggiunto il suo scopo e prodotto i suoi effetti dal

momento in cui RA 1 ne è venuto a conoscenza – ciò che esclude sia l’an-nullamento

della decisione per vizio di intimazione (in argomento cfr. Kölz/Bosshart/Röhl, Kommentar zum Verwaltungsrechtspflege

des Kantons Zürich, 1999, p. 209; cfr. anche Donzallaz,

La notification en droit interne suisse, 2002, p. 566, n. 1200, il quale

evidenzia come in base alla giurisprudenza federale [c.d. funzionale], quando

malgrado l’irregolarità la notifica raggiunge il suo scopo e quindi l’atto

giunge al suo destinatario, questi non è legittimato a dolersi del vizio di

trasmissione), sia la necessità di una nuova notifica (DTF 112 III 81; in

argomento cfr. anche STFA 6 maggio 2003 nella causa R. [I

565/02]; Donzallaz, op. cit., p. 566, n. 1201);

l’eventuale

pregiudizio che l’assicurata può o potrà in casu subire – e che interessa però

il rapporto di mandato in essere tra essa e il consulente RA 1 – è semmai imputabile

all’agire di quest’ultimo, il quale ha omesso di impugnare il contenuto

materiale della decisione 1. giugno 2007 (egli ha d’altronde espressamente

dichiarato nel gravame di contestare unicamente il vizio di notifica), ritenuto

che in virtù del principio di censura non compete all’autorità di ricorso esaminare

questioni non sollevate e non fatte oggetto di contestazione (RCC 1986

pp. 317s; DTF 110 V 53);

stante

quanto sopra il gravame deve essere respinto;

secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

della ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1.- Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

- Le

spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.

- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata

e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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