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Decisione

32.2007.231

Riconosciuta mezza rendita di invalidità; assicurato chiede una rendita intera; ricorso respinto

14 maggio 2008Italiano74 min

Source ti.ch

Fatti

I limiti invalidanti espressi in sede medica permettono

di individuare una vasta gamma di attività sia nel settore secondario

(operaio generico nell'industria farmaceutica, alimentare, meccanica con

mansioni d'assemblaggio, produzione, stampa, rifinitura, controllo /

sorveglianza del funzionamento e della qualità,...) che nel settore terziario

(venditore / cassiere non qualificato, custode, fattorino,...).

Calcolo CGR - senza (ri)formazione specifica

Pur considerando che il paragone dei redditi dovrebbe

venir effettuato per l'anno 2006, non avendo ancora i dati aggiornati, lo si

effettua per l'anno 2005.

Salario da valido:

Come autista di autopostali presso la ditta __________,

senza il danno alla salute, avrebbe potuto percepire un salario di Fr.

78'576.- nel 2005 (da info telefonica del DL: Fr. 5'712.- x 13 +

indennità 210 e 150 x 12).

Salario da invalido:

Non esistendo un rilevamento statistico effettivo per

l'anno 2005, vengono aggiornati i valori RSS del 2004 all'anno 2005.

A seguito della recente sentenza del TCA del 12

giugno 2006 e delle indicazioni della Corte plenaria del Tribunale federale

delle assicurazioni è stata stabilita l'inapplicabilità dei valori regionali

(tabella TA13) che erano stati utilizzati finora. La nuova giurisprudenza

impone quindi che il reddito da invalido vada d'ora in poi determinato in

applicazione dei valori nazionali (tabella TA1). Utilizzando i dati forniti

dalla citata tabella elaborata dall'Ufficio federale di statistica l'assicurato

nel 2004 potrebbe realizzare un salario mensile di Fr. 4'634.- (categoria 4.2:

attività semplici e ripetitive, valore mediano). Riportando questo dato su

41.6ore (cfr. tabella B 9.2 pubblicata in La Vie Economique, 1/2-2006, p. 94)

esso ammonta a Fr. 4'819.- mensili oppure a Fr. 57'830.- per l'intero anno.

Oltre alle limitazioni espresse in sede medica ritengo

opportuno effettuare una riduzione del 5% attività leggere e del 10% dovute

al dover alternare la postura e agli svantaggi salariali del dover lavorare a

tempo parziale. Considerando un reddito di partenza di 57830.- si effettua la

riduzione del 15% per i motivi menzionati sopra e del 25% relativa

all'incapacità medico­teorica.

Ne risulta un reddito da invalido di Fr. 37'712.-.­

Grado d'invalidità:

78'576 - 37'734 x 100 = 52%

78'576

L'A. presenta una capacità al guadagno residua del

48% e un grado d'invalidità del 52%.

Proposte formative (eventuali) o di chiusura del caso

Pur avendo un grado d'invalidità superiore al 20%,

considerando il grado di incapacità lavorativa (25%) e l'iter

scolastico-socio-professionale dell'assicurato, non riteniamo sia opportuno

mettere in atto provvedimenti di ordine professionale.

Se egli identificasse un datore di lavoro in grado di

garantirgli l'assunzione dopo una formazione "ad hoc" massima di

3-6 mesi, resteremmo comunque a disposizione per un eventuale finanziamento

di tale formazione, a condizione che possa incrementare l'attuale capacità di

guadagno.

Su richiesta scritta, restiamo a disposizione per

valutare l'adozione di un eventuale aiuto al collocamento.

Ritengo concluso il mio mandato.

(Doc. AI

39-2+3)

Sulla base di

quanto sopra, con progetto di decisione del 15 febbraio 2007 l’amministrazione

ha quindi riconosciuto il diritto ad una mezza rendita di invalidità dal 1.

febbraio 2006 considerando il richiedente invalido nella misura del 52% (doc.

AI 41-3).

In sede di

osservazioni l’assicurato, tramite il suo legale, ha contestato le conclusioni

dell’amministrazione e in particolare gli accertamenti medici eseguiti (doc. AI

46).

Nelle

sue Annotazioni 20 aprile 2007 il dr. __________ del SMR ha preso posizione

rilevando:

"

Ho letto attentamente la

valutazione clinica , gli status specialistici con le limitazioni funzionali presenti

e le conclusioni sulle esigibilità residuali citate nel SAM 1.2007

(cardiologico reumatologico, neurologica ed oftalmologia oltre a psichiatrico)

e personalmente le ritengo coerenti e ben redatte ed ottemperanti i criteri di

qualità richiesti ad una perizia neutrale pluridisciplinare quale un SAM.

In fase di audizione non si presentano dei nuovi dati

tali da mettere in dubbio a livello medico le valutazioni riportate nel SAM

1.2007 dai colleghi specialisti sopraccitati." (Doc. AI 51-1)

Con

decisione 24 maggio/1. giugno 2007 l’Ufficio AI ha confermato l’attribuzione

della mezza prestazione (cfr. sopra consid. 1.2.).

Nel

suo ricorso al TCA il ricorrente riprende sostanzialmente le censure mosse in

sede amministrativa censurando le conclusioni cui sono arrivati i periti medici

interpellati dall’amministrazione

2.7. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio

è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti

litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali

di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi

antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche

o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto

devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004

nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G.,

U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989,

p. 31; DTF 125 V 352;

Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I

162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria

piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile

1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24

dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332;

ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA

ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA

al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte

in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe

obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici

dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero

apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

In DTF

125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano

dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto

esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come

oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF

125 V 354).

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da

medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).

Per quel

che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109;

MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

1997, p. 230).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).

Inoltre,

nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha

fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui

questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve

esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.

Secondo

Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi

secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità

dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di

un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto

di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e

quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale

profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata

pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità

di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole

deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA

inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo

2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre

2004, I 384/04, consid. 1.2).

2.8. Nell’evenienza

concreta, questo TCA, chiamato a verificare se lo stato di salute del

ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima

dell’emissione della decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio

la valutazione peritale pluridisciplinare effettuata dai sanitari del SAM, da

considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri

giurisprudenziali sopra ricordati (cfr. consid. 2.7).

I

periti, esaminata tutta la documentazione medica esistente, e richiamata ulteriore

documentazione sanitaria, hanno sottoposto il richiedente a esami di laboratorio

e radiologici nonché a consulti di tipo psichiatrico, reumatologico, neurologico,

cardiologico e oftalmologico (cfr. doc. AI 35 e in esteso consid. 2.6).

Per quanto riguarda innanzitutto la valutazione oftalmologica,

va detto che da quanto affermato dall’assicurato la problematica agli occhi è

quella che gli ha essenzialmente impedito la ripresa dell'attività

professionale dopo l'intervento di rivascolarizzazione cardiochirurgia nel

marzo 2005. La dr.ssa __________, nel suo rapporto del 1. dicembre 2006, ha confermato

la presenza di un'afachia postraumatica secondaria all'occhio sinistro. La

specialista ha poi rilevato come l'acuità visiva attuale non consente più

all’assicurato di guidare mezzi pesanti, segnatamente a causa della situazione

oftalmologica all'occhio sinistro che è praticamente irreversibile visto che un'operazione

combinata di trapianto corneale ed impianto di lentina intra-camerulare in

camera anteriore non avrebbe una buona prognosi visiva. Di conseguenza, l'attività

di autista di camion e autopostali non è più praticabile in considerazione

della situazione di monocolo senza visione stereoscopica. La specialista ha

tuttavia esposto che il ricorrente è senz'altro in grado di lavorare come

autista di automobili od esercitare altre professioni che non necessitino una

visione binoculare con una capacità lavorativa del 90% (Doc. AI 35-22 e 23).

D’altra

parte, per quanto riguarda la valutazione psichiatrica del 6 dicembre

2006, lo specialista dr. __________, ripresi i dati

anamnestici e focalizzandosi sugli aspetti psicologici e mentali, dopo aver descritto

in modo dettagliato lo stato psichico, fa notare che l'assicurato, pur avendo

dato segni d'angoscia manifestata attraverso il pianto e la corrugazione della

fronte, ha comunque manifestato un conservato senso dell'umore il quale appare

lievemente deflesso e non evidenzia alterazioni delle funzioni cognitive, pur

evidenziando idee di tipo pseudo regressivo.

Lo

psichiatra ha quindi posto la diagnosi di una sindrome depressiva ricorrente,

non specificata, di lieve gravità affermando che l’assicurato presenta una

modalità pseudoregressiva del pensiero e parzialmente del comportamento.

Egli

ritiene che l'attuale quadro clinico giustifica un'incapacità lavorativa nella

misura del 25% sia per l'attività da ultimo svolta che per altre attività

medico teoriche. Argomenta questa riduzione con la sintomatologia che incide

sulle limitazioni funzionali, costituita dalla quota d'angoscia fluttuante e

dall'ideazione persistente su temi regressivi, oltre a quella legata alla

problematica di abbandono che ha suscitato in lui la figlia. Questi aspetti

riducono la capacità di rendimento dell'interessato con una maggior lentezza ed

imprecisione e con una maggior affaticabilità. Lo specialista evidenzia la

necessità di impostare un trattamento psicoterapico mirato (Doc. AI 35-20 e 29).

Ora, le conclusioni sulla capacità lavorativa tratte dal perito psichiatra

sono ben motivate e non possono essere messe in discussione da questa Corte.

Del resto il ricorrente si limita a censurarle nel senso che deduce una totale

inabilità per le problematiche psichiatriche definendo genericamente “riduttiva

e poco approfondita“ la perizia psichiatrica ma non indica più precisamente i motivi

per i quali le conclusioni del perito sarebbero censurabili.

Dal

lato cardiologico, il dr. __________, specialista FMH in cardiologia, nel

suo rapporto al SAM del 30 novembre 2006, posta la diagnosi di “malattia

coronaria bivasale con stato dopo by-pass aortocoronarico quadruplo il 16 marzo

2005, dolori cronici post sternotomia alla parte inferiore dello sterno con

esiti di resezione dello tifoide sternale il 30 maggio 2005, ipertensione

arteriosa e sofferenza vascolare cronica con ischemia cerebrale maggiore ad

inizio 1999”, ha concluso precisando che tali patologie cardiologiche non esercitavano

un influsso limitante sulla capacità lavorativa dell’interessato in qualità di autista

di autopostali. A mente dello specialista, che si è espresso sulla base di

un’attenta e approfondita valutazione clinica, l’interessato poteva dunque svolgere

la sua professione nella misura completa esprimendo poi una prognosi favorevole

(doc. AI 35-18 e 19).

Sotto il profilo reumatologico, il dr. __________,

specialista FMH in reumatologia, nel suo rapporto al SAM del 20 dicembre 2006,

posta la diagnosi di “lieve sindrome lombo-vertebrale su discopatia L5/S1

senza neurologia, Sindrome dolorosa sterno-costale inferiore d.d.p. in stato

dopo sternotomia”, con riferimento alla capacità lavorativa ha affermato:

"

(...)

A.5 VALUTAZIONE E PROGNOSI:

Il paz. soffre principalmente di una sindrome dolorosa

a livello sterno-costale inferiore d.d.p., insorta dopo l'intervento

cardiologico del marzo 2005 e per la quale è stato rioperato a due riprese, con

da ultimo un certo miglioramento dei disturbi. Le algie lo limitano soprattutto

alla posizione seduta, ma sono assenti in caso di posizione ergonomicamente

corretta. Non si tratta evidentemente di un'affezione reumatica, bensì

probabilmente di una complicanza post-operatoria, sulla cui prognosi posso

difficilmente pronunciarmi.

Il sig. RI 1 lamenta inoltre dei dolori lombari da

lunga data bassi localizzati alla cerniera lombosacrale, con due recenti

bloccaggi acuti di corta durata. In occasione della visita si può evidenziare

solo una lieve limitazione dei movimenti alle flessioni laterali ed una

moderata dolenza alla flessione laterale sx massimale. Questi disturbi trovano

un adeguato correlato radiologico nel senso di una discopatia L5/S1. A riposo

la situazione è dunque compensata, mentre è credibile che il paz. possa essere

sintomatico a seconda delle sollecitazioni meccaniche a cui viene sottoposta la

colonna lombare. Nessun indizio per disturbi di tipo radicolare nell'anamnesi o

all'esame clinico.

Le cervicalgie di cui si lamenta da lunga data non sono

limitanti per il paz. e non si accompagnano di una limitazione funzionale

significativa della colonna cervicale.

La spondilosi iperostotica non è un'affezione che si

accompagna di dolori ma può al massimo comportare una certa limitazione della mobilità.

B. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ DI LAVORO

B.1 Menomazioni (qualitative e

quantitative) dovute ai disturbi constatati:

Per la discopatia lombosacrale si può dunque ritenere

il paz. limitato in attività lavorative pesanti (limiti di carico superiori a

15 kg) o che presuppongono ripetute o frequenti flessioni/torsioni lombari o

posture monotone prolungate senza avere la possibilità di cambiare posizione di

tanto in tanto (ca. ogni 1-2 ore).

B.2 Conseguenze dei disturbi sull'attività

attuale:

Il paz. ha dunque dovuto interrompere la sua attività

lavorativa di conducente a causa di disturbi oftalmologici e coronaropatici.

Dall'incarto risulta che l'assicurato non ha più potuto riprendere il suo

lavoro a causa di disturbi del visus all'occhio sx, dei dolori sternali ma

anche per l'insorgere di una sindrome depressiva.

Per quanto riguarda il lato reumatologico, l'affezione

lombare è compatibile con la . professione precedentemente esercitata. Per

quanto riguarda i dolori sternali/sterno, costali, questi non disturbano il

paz. se è seduto in una posizione ergonomica, dunque con una buona estensione

del rachide.

Dal lato reumatologico riterrei dunque che non vi una

limitazione della capacità lavorativa nella sua professione precedente.

(...)" (Doc. AI 35-38+39)

Infine, per quanto attiene all’aspetto neurologico, nel

rapporto del 30 novembre 2006 il dr. __________, specialista FMH in neurologia,

posta la diagnosi di “sofferenza vascolare cronica con ischemia cerebrale

maggiore ad inizio 1999 con minime difficoltà residue della motilità fine e

diadococinesia alla mano destra”, ha concluso per l’assenza di qualsiasi

influsso limitante sulla capacità lavorativa nell’attività da ultimo svolta

dall’assicurato precisando quanto segue:

"

(...)

Valutazione:

Dal punto di vista clinico il paziente riferisce ancora

una ipoestesia all'arto inferiore sinistro a partire dal ginocchio in giù senza

distribuzione dermatogena. L'ipoestesia sarebbe comparsa dopo l'intervento

cardiochirurgico dopo il prelievo delle vene locali. Vi è anche un minimo

disturbo nella motilità fine e della diadococinesia alla mano destra quale

probabile sequela dell'ischemia cerebrale del 1999 in paziente con una

sofferenza vascolare cronica diffusa nelle varie indagini di MRI cerebrali

eseguite. Non vi sono però dei segni piramidali, i riflessi sono ben evocabili

e simmetrici, nessun deficit di forza. Da segnalare infine l'anomalia della

pupilla sinistra con deficit di accomodazione dell'occhio sinistro. Il restante

stato neurologico è risultato nella norma, in particolare non vi sono neanche

dei segni per radicolopatia cervicale o lombare. Per quanto riguarda i tremori

riferiti dal paziente, che si presenterebbero con episodi di breve durata

(10-15 min) circa una volta al mese all'arto superiore destro, sembrerebbe

piuttosto una sintomatologia ansiosa, allo stato clinico attuale nessun segno

di parkinsonismo o di una disfunzione cerebellare, dalla descrizione sembra

molto improbabile si tratti di crisi epilettiche. (...)" (Doc. AI 35-26)

Ora,

va subito osservato che contrariamente a quanto sembra asserire l’interessato,

i referti peritali appena menzionati appaiono senza dubbio approfonditi e

dettagliati e questo Tribunale non ha motivi per ritenerli incompleti o lacunosi.

Alla luce degli stessi e degli esami esperiti, i medici del SAM

hanno posto come diagnosi invalidanti “Afachia postraumatica secondaria

all’occhio sinistro, pseudo afachia occhio destro con lieve miopia,

astigmatismo miotico e presbiopia, sindrome depressiva ricorrente di lieve

gravità”, ritenendo l’assicurato incapace al lavoro nella sua attività

lavorativa come autista di autopostali, segnatamente a motivo della

problematica oftalmologica, mentre che in altre attività di tipo leggero

(limiti di carico per sollevamento o trasporto ripetuto di pesi superiori ai 15

kg) che non necessitano di una visione binoculare e non presuppongono ripetute

o frequenti flessioni/torsioni lombari, posture monotone prolungate senza la

possibilità di cambiare posizione di tanto in tanto, andava considerato abile

al lavoro nella misura del 75%. Per contro le altre diagnosi quali “malattia

coronaria bivasale, ipertensione arteriosa, sofferenza vascolare cronica con

ischemia cerebrale maggiore ad inizio 1999, lieve sindrome lombovertebrale su

discopatia L5-S1 senza deficit neurologici, cervicalgie soprattutto

anamnestiche” sono state ritenute ininfluenti sulla capacità lavorativa

dell’assicurato, e questo sulla base dei riscontri peritali dei singoli

specialisti interpellati.

Questa

dettagliata ed approfondita valutazione peritale non è stata smentita da altri

certificati da parte di medici specialisti attestanti una diversa valenza invalidante

delle patologie diagnosticate oppure un peggioramento delle stesse.

Quanto

allegato dall’assicurato – oltretutto senza alcun supporto probatorio nella

forma segnatamente di certificati medici - al fine di dimostrare, a suo modo di

vedere, una sua maggiore inabilità al lavoro a causa delle patologie che lo

affliggono, difatti, non è in grado di sovvertire le conclusioni dei periti

interpellati dall’amministrazione o attestare un peggioramento delle sue

affezioni rispetto a quanto valutato in sede peritale. Del resto, le critiche

avanzate dal ricorrente ai consulti specialisti si esauriscono in effetti in

generici – ma non motivati né sostanziati - apprezzamenti sulle conclusioni

tratte dagli specialisti in punto alla capacità lavorativa, più che sulle

diagnosi in quanto tali.

Occorre

altresì ribadire che l’assicurato non si è premurato di produrre in causa

alcuna certificazione medica che potesse in qualche modo mettere in dubbio la

fondatezza delle risultanze peritali. Né del resto le richiamate certificazioni,

già agli atti, del medico curante del ricorrente, dr. __________, generalista,

e dello psichiatra dr. __________, non fanno altro che confermare gli

accertamenti medici effettuati dall’amministrazione e le conclusioni tratte dai

medici del SAM, confermando le diagnosi poste (doc. AI 16, 34; cfr. consid. 2.6).

Tali atti non apportano elementi o diagnosi nuovi rispetto a quelli

esaurientemente indagati dai rispettivi specialisti nell’ambito della perizia

del SAM, ma si limitano a trarre una valutazione diversa della quantificazione

delle ripercussioni sulla capacità lavorativa delle medesime patologie. Ribadite

l’affidabilità e la completezza della perizia fatta esperire dal SAM, e

ricordate peraltro le suesposte considerazioni che si impongono sul tema

dell’attendibilità delle attestazioni dei medici curanti degli assicurati (anche

se specialisti: cfr. STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 2002/01; cfr.

consid. 2.7), non si può in questa sede scostarsi dalle conclusioni della

perizia SAM.

Se

ne deve concludere che il ricorrente non ha in sostanza prodotto alcun certificato

medico atto a dimostrare che, sino al momento dell'emanazione dell'atto

impugnato (il giudice delle assicurazioni

sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di

fatto e di diritto esistente al momento in cui essa è state resa; fr. DTF 130 V

140, 129 V 4, 121 V 366 consid. 1b), i disturbi di cui è affetto

incidano sulla sua capacità lavorativa in maniera superiore a quanto appurato

dai periti.

A

tal proposito va ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio

inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere

accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non

è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di

collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210

consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende

in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente

esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa

e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le

conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Inoltre,

con riferimento al rinvio del ricorrente ad un presunto “cumulo dei disturbi”

di cui soffre, va detto che in una sentenza del 4 settembre 2001 nella causa

D., I 338/01, pubblicata in RDAT I 2002 pag. 485 seg. e confermata nella STFA

del 19 agosto 2005 nella causa D. (I 606/03), il TFA ha stabilito che per

determinare il grado d’inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di

diverse patologie non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni,

bensì si deve far capo ad un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata

discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati. L'Alta Corte ha inoltre

osservato che la questione a sapere se i singoli gradi di inabilità si possano

sommare e se del caso in quale misura è una problematica squisitamente medica,

che di principio il giudice non rimette in discussione.

Al

riguardo, questo Tribunale, dopo approfondito esame degli atti, ritiene che non

vi sia nessuna ragione per scostarsi dalla valutazione del SAM del 4 gennaio

2007, che ha accuratamente vagliato le varie patologie dell’assicurato (segnatamente

oftalmologia e psichiatrica) escludendo la possibilità di sommare, anche solo

parzialmente, le rispettive inabilità lavorative accertate dal punto di vista

psichiatrico e oftalmologico e formulando un giudizio globale che non è, come

detto, contraddetto da altra documentazione medica.

In

conclusione, rispecchiando la perizia del SAM, e in particolare i referti specialistici

del dr. __________, __________, __________, __________, __________, tutti i

criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid.

2.7.), alla stessa può esser fatto riferimento. Inoltre, non essendo

l’interessato affetto da altre patologie invalidanti che avrebbero dovuto essere

ulteriormente indagate, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica

agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al

guadagno sino all'emanazione del querelato provvedimento. Pertanto, richiamato

inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,

Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im

schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V

28 consid. 4a e sentenze

ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG,

Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere siccome

dimostrato con il grado della

verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni sociali

(DTF 126 V 360; 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati; DTF 115 V 142

consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188

consid. 2b), che sino al momento dell'emanazione del querelato

provvedimento l'assicurato presentava una capacità lavorativa del 75% in attività

fisicamente leggere non comportanti la necessità di una visione binoculare.

2.9. In

merito alle ripercussioni economiche del danno alla salute, nella decisione impugnata

l’amministrazione, basandosi su quanto indicato dal consulente IP nel suo

Considerandi

rapporto finale 13 febbraio 2007 (doc. AI 39), ha stabilito una perdita di guadagno

e quindi un grado d’invalidità del 52%.

Partendo da un reddito da valido di fr. 78'576.- che l’assicurato

avrebbe potuto conseguire nel 2005 come autista presso la ditta __________, il

consulente ha poi determinato il reddito da invalido, in attività semplici e

ripetitive, pari a fr. 57'830.- (2004), applicando una riduzione del 25% come

da perizia pluridisciplinare e un’ulteriore riduzione del 15% (5% per lavori

leggeri e 10% per la necessità di dover cambiare postura e per gli svantaggi

salariali di dover lavorare a tempo parziale), per un reddito da invalido

complessivo pari a fr. 37’712. Confrontato tale dato con il reddito da valido

di fr. 78’576, ha quindi stabilito che l’assicurato presentava una capacità di

guadagno residua del 48% e quindi un grado di invalidità del 52% (doc. AI 39;

cfr. sopra per esteso al consid. 2.6).

Il

patrocinatore ha contestato la valutazione dei medici in merito alla capacità lavorativa

residua dell’interessato in attività adeguate, rilevando in sostanza che, dati

i limiti fissati dai medici, non è possibile per l’assicurato reperire

un’attività professionale.

Al

riguardo, va innanzitutto rilevato che la contestazione relativa alla capacità

lavorativa dell’assicurato dal punto di vista medico non ha nessuna ragione

d’essere, ritenuto che, come ampiamente visto in precedenza (cfr. consid. 2.8.),

le sue condizioni di salute sono state accuratamente e dettagliatamente

valutate in sede medica.

Quanto

alla concreta reperibilità sul mercato del lavoro di attività ancora esigibili,

il consulente ha fatto riferimento al settore secondario e terziario, in

attività semplici e ripetitive. Nel rapporto 13 febbraio 2007 ha indicato che

viste le limitazioni funzionali indicate dai periti, l’assicurato potrebbe ancora

svolgere attività nel settore terziario quali venditore, cassiere non

qualificato, custode, fattorino, nelle quali vi è la possibilità di alternare

la posizione; o nel settore secondario come operaio generico nell’industria

farmaceutica, alimentare meccanica con mansioni di assemblaggio, produzione,

stampa, rifinitura, controllo/sorveglianza del funzionamento e della qualità.

Il consulente ha quindi ritenuto che sulla base di queste considerazioni il

mercato del lavoro sia ancora sufficientemente ampio da considerare

l’interessato reintegrabile nel normale ciclo produttivo.

Va

qui innanzitutto ricordato che, conformemente alla giurisprudenza del TFA, di

fronte ad un ampio ventaglio di attività semplici e ripetitive presenti sul

mercato, è sufficiente che venga fatto riferimento alle tabelle statistiche

salariali di quel settore (STFA inedita 5 giugno 2001 in re A, I 324/00, consid. 2b).

Inoltre,

come visto in precedenza, conformemente ad un principio generale applicabile

anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all’assicurato incombe l’obbligo

di diminuire il danno, mettendo a frutto la sua residua capacità lavorativa, se

necessario, in una nuova professione.

Dalla

persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti

esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso

concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le ulteriori circostanze personali,

l’età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il

mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell’attività lavorativa

(DTF 113 V 28 consid. 4; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).

Ai fini dell'accertamento

dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e

quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta

di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità

professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto

teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum

IVG, Zurigo 1997, pag. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità

congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK

1984.

pag. 347).

Ciò non

è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata,

che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo

esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un

datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 pag. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss

des Sozialversicherungsrecht, 3a edizione, Berna 2003, pag. 124).

Infine,

il TFA, in una sentenza del 25 febbraio 2003 nelle cause P. (U 329-330/01), ha

ribadito che se da una parte è compito dell’amministrazione rispettivamente del

giudice indicare possibilità di lavoro concrete, dall’altra non vanno poste

esigenze troppo elevate:

"

(…)

4.7

La tesi cantonale, in quanto conforme alla

giurisprudenza federale, va senz'altro confermata. In effetti, contrariamente a

quanto ritiene l'assicurata, questa Corte ha già ripetutamente statuito in casi

con limitazioni funzionali analoghe che esiste un mercato del lavoro

sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua (consid.

2b non pubblicato della sentenza DTF 119 V 347; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b;

si veda anche sentenza del 4 aprile 2002 in re W., I 401/01, consid. 4c.). Si tratta segnatamente del mercato occupazionale aperto a personale femminile non

qualificato o semi qualificato (RCC 1989 pag. 331 consid. 4a), in cui vi è una

sufficiente offerta di occupazioni, in particolare appunto nell'industria, in

cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non

comportano aggravi fisici e con possibilità di cambiare frequentemente

posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2). In tale ambito bisogna pure considerare

la ancor giovane età dell'interessata con conseguente presumibile buon potenziale

di adattamento ad una nuova professione (cfr. SVR 1995 UV no. 35 pag. 106

consid. 5b; e contrario sentenza già citata del 4 aprile 2002 in re W. consid. 4a-d).

Inoltre se è vero che vanno indicate possibilità di

lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste

esigenze esagerate.

È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano

di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va

rilevato che questa Corte ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad

attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di

montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (VSI 1998 pag. 296 consid. 3b;

si veda nuovamente sentenza del 4 aprile 2002 in re W. consid. 4c).

Certo, non si misconoscono gli sforzi e gli

inconvenienti che la messa a profitto della residua capacità lavorativa dell'interessata

comporterà.

Tuttavia, essi non appaiono sproporzionati né

inesigibili, ricordato altresì che per un principio generale del diritto delle

assicurazioni sociali l'assicurato ha l'obbligo di intraprendere tutto quanto

può da lui essere ragionevolmente preteso per ovviare nel miglior modo

possibile alle conseguenze delle sue affezioni invalidanti (DTF 127 V 297

consid. 4b/cc; DTF 113 V 28 consid. 4a e riferimenti; cfr. anche DTF 115 V 52

consid. 3d e 114 V 285 consid. 3).

In quanto infondato su questo punto il ricorso di

P.________ va quindi respinto. (…)"

In

concreto, tenuto conto segnatamente degli aspetti oftalmologici,

psichiatrici e reumatologici, e vista la giurisprudenza appena esposta, questo

TCA ritiene che sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione

vi sono delle attività esigibili da parte dell’assicurato. Specialmente

nell’ambito industriale, ma anche nel settore delle prestazioni di servizio, vi

sono, in effetti, delle attività di mera sorveglianza – fisicamente assai leggere

– che non presuppongono una visione binoculare o particolari attitudini

intellettuali e che possono essere svolte sia in posizione

seduta che eretta (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione

prodotti, di controllo ecc.) con la possibilità anche di variare frequentemente

la postura.

2.10

Per

calcolare il reddito da valido, secondo la giurisprudenza del TFA, è

decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante,

quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla

rendita, se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e

23.

maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid.

3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito

dev'essere fissato il più concretamente possibile.

Determinante

è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto

delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un

prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi,

l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in

merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr.

U 168 pag. 100s. consid. 3b).

Un

salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che

lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi

pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base

a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).

Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto

che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare

la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti

ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b, ZAK 1990 pag.

519.

consid. 3c).

Se

nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che

l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidità, si può ricorrere a

dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (Pratique VSI 1999 pag. 248

consid. 3b; cfr. anche STFA inedita del 30 dicembre 2002 nella causa B., I

56/02).

Nel

caso in esame, l’Ufficio AI ha preso in considerazione quale reddito da valido

l’importo di fr. 78'576 che l’assicurato avrebbe potuto conseguire nel 2005, conformemente

a quanto indicato dal precedente datore di lavoro, la ditta __________ (doc. AI

39-2). Tale reddito, rivalutato al 2006 secondo l’indice di

aumento dei salari nominali, corrisponde a fr. 79'519.

L’assicurato

non ha contestato tale ammontare.

2.11

Per

quanto riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza

federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75

seg..

In

questa sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della

determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione

professionale e salariale concreta dell'interessato. Qualora difettino

indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza,

essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di

sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano

essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali

del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di

servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione),

criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte

ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario

statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di

influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha

poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi

sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione

deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire

il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

Inoltre,

come pertinentemente ricordato dall’amministrazione nel provvedimento

impugnato, con sentenza inedita del 5 settembre 2006 nella

causa P. (I 222/04), il TFA ha stabilito che “secondo la giurisprudenza,

sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete,

i dati salariali nazionali risultante dalla tabella di riferimento TA1

dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica (cfr, tra altre, sentenza 10 agosto 2001 in re R., I 474/00, consid.

3a/aa).

L’inapplicabilità

dei valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione

alle grandi regione, è di recente stata decisa dalla Corte plenaria in data 10

novembre 2005 (cfr. in tal senso sentenza 22 agosto 2006 in re K, I 424/05)”.

Pertanto, alla luce della chiara giurisprudenza federale (cfr., sul tema, L. Grisanti, "Nuove

regole per la valutazione dell'invalidità" in RTiD II-2006, p.

311ss.), nella determinazione del reddito da invalido

occorre d’ora in poi applicare i valori nazionali (Tabella TA1) e non più

quelli regionali (Tabella TA13).

D’altra

parte, in una recente sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008,

rispondendo ad una questione sollevata dal TCA nella sentenza 35.2006.60 del 23

novembre 2006, consid. 2.10.9 ("Questo

Tribunale constata che il salario che l’assicurato avrebbe conseguito nel 2005

quale muratore semi-qualificato (infatti nel 2005, secondo il contratto

collettivo di lavoro dell’edilizia, un lavoratore con conoscenze percepiva un

salario orario di fr. 25.15, contro i fr. 22.65 percepiti dai lavoratori

edili), è inferiore a quello realizzato in media a livello svizzero dai lavoratori

del settore della costruzione con qualifiche analoghe (Tabella TA 1 2004, punto

45, livello di qualifica 3: fr. 5'358 x 12 mesi = 64'296, riportato su 41.6 ore/settimana

= 66'867.84; dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per

il 2005, un reddito annuo pari a fr. 67'443.41; per un recente caso in cui

l’Alta Corte ha fatto riferimento ai livelli di qualifica 2 e 3, cfr. STFA del

12.

ottobre 2006 nella causa S., U 404/05, consid. 2.3.4). Ci si potrebbe

chiedere se in tale ipotesi, e visto il richiamo del TFA ai salari nazionali

(Tabella TA 1), non dovrebbe essere applicata la giurisprudenza federale secondo

la quale, quando l'assicurato ha realizzato un guadagno inferiore alla media

per dei motivi estranei all'invalidità, anche il reddito medio realizzabile sul

mercato equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va ridotto in proporzione

(cfr. DTF 129 V 225 consid. 4.4; AHI-Praxis 1999, p. 329 consid. 1; ZAK 1989,

p. 458s. consid. 3b; STFA del 6 settembre 2006 nella causa H., U 454/05 +

456/05, consid. 6.3.3 e 6.3.4). Spetta comunque

all’Alta Corte pronunciarsi al riguardo"), l'Alta Corte ha

stabilito che:

" (…)

5.3

Giova inoltre ricordare che nel caso in cui il

reddito conseguito prima dell’invalidità è inferiore alla media dei salari per

un’attività paragonabile nel settore interessato e non vi è inoltre motivo che

induca a ritenere che fosse intenzione dell’assicurato accontentarsi di un

guadagno modesto, la giurisprudenza ammette che gli stessi fattori che hanno

influenzato negativamente il reddito da valido vengano considerati anche per

fissare il reddito da invalido (DTF 129 V 222 consid. 4.4 pag. 225, SVR 2004 UV

no 12 pag. 44, consid. 6.2, secondo cui un reddito inferiore del 10% rispetto

ai salari usuali del settore è stato considerato chiaramente sottola media [U

173/02]; cfr. pure sentenza U 529/06 del 28 gennaio 2008, consid. 8.2 con riferimenti).

6.

Nel caso di specie, il ricorrente contesta sia la

determinazione del reddito da invalido che quella da valido.

6.1

Per quanto concerne il reddito da valido,

l’interessato fa valere che l’importo determinato dall’INSAI sulla base dei

dati forniti dall’ex datore di lavoro risulterebbe, come giustamente rilevato

anche dal primo giudice, inferiore del 9% circa rispetto al salario medio

nazionale dei lavoratori attivi nel settore delle costruzioni con qualifiche

analoghe. L’argomento è pertinente. In effetti, il dato ritenuto

dall’assicuratore infortuni a titolo di reddito da valido (fr. 61'277.- per

l’anno di riferimento 2005) è inferiore nella misura del 9.58% a quello

desumibile dalla tabella TA1 di cui all’ISS (edizione 2004, pag. 53, livello di

esigenze 3, cifra 45 costruzioni), quest’ultimo essendo pari, dopo adeguamento

all’evoluzione salariale per il 2005, a fr. 67'765.89 (fr. 5'358 x 12 : 40 x

41.

[v. La Vie économique, 12-2007, pag. 98, tabella 9.2] x 1.011 [v. La Vie

économique, 12-2007, pag. 99, tabella 10.2]). Alla luce della giurisprudenza

richiamata al considerando 5.3, che, come visto, permette al giudice chiamato

ad effettuare un raffronto dei redditi di prendere in considerazione in ugual

misura per ciascuno degli elementi di paragone fattori estranei all’invalidità,

può, se del caso, essere tenuto conto di questa circostanza nell’ambito della

determinazione del reddito ipotetico da invalido.

6.2

A quest’ultimo riguardo, il ricorrente, pur

rispettando la più recente giurisprudenza in materia, rileva che il mercato del

lavoro ticinese oggettivamente offre ai lavoratori occupati in questo Cantone

di frontiera retribuzioni nettamente inferiori e penalizzanti rispetto al resto

della Svizzera, come risulterebbe, almeno in parte, dalle tabelle TA1 e TA13 di

cui all’ISS. Il ragionamento è comprensibile, ma viene tuttavia relativizzato

dalle considerazioni espresse al considerando precedente.

6.3

Mancando in concreto indicazioni economiche

effettive, in considerazione della più recente prassi di questa Corte - cui

allude l'insorgente -, che non ammette più la possibilità di fare capo ai dati

statistici salariali relativi alle grande regioni, tabella TA13 ISS, per

determinare il reddito ipotetico da invalido, quest'ultimo deve essere

stabilito sulla base della tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi

nazionali conseguibili nel settore privato (cfr. sentenza del Tribunale federale

delle assicurazioni U 75/03 del 12 ottobre 2006, consid. 8, riassunta in RSAS

pag. 64). In tali condizioni, partendo dal valore totale mediano di cui all'ISS

2004.

(pag. 53, livello di esigenze 4), si ottiene un importo di base di fr.

57'258.24 per il 2004 (fr. 4'588 x 12 : 40 x 41.6 [La Vie économique, 12-2007,

pag. 98, tabella B9.2]), che, adattato all'evoluzione salariale (1%, v. La Vie

économique, 12-2007, pag. 99, tabella B10.2), porta a ritenere un importo di fr.

57'830.82 per il 2005.

6.4

Operando una prima riduzione del 9.58% da

quest'ultimo importo per tenere conto della differenza salariale di cui si è

detto al considerando 6.1, deducendo poi una quota ulteriore del 15%, non

oggetto di contestazione, per considerare adeguatamente le circostanze

particolari del caso (DTF 126 V 75; in

concreto: limitazioni riconducibili al danno alla salute, statuto di

frontaliere), il raffronto dei redditi (reddito da valido di fr. 61'277.- e

guadagno da invalido di fr. 44'447.03 [fr. 57'830.82 ./. 9.58% ./. 15%]) dà un

grado d'invalidità arrotondato (DTF 130 V 121) del 27%. (...)"

Di

conseguenza, quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata

professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione,

anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo

cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag.

326-327).

2.12

Utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale

di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2006 una professione che presuppone

qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza

delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss.

e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario

mensile lordo pari a fr. 5'417.--.

Riportando

questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 3-2008, pag. 98), esso ammonta a fr. 5'633.-

mensili oppure a fr. 67’604.- per l'intero anno

(fr.

5'633 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U

274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

Come

detto, l’assicurato, quale autista presso la ditta __________, avrebbe

guadagnato nel 2005 fr. 78’576.- annui per un’occupazione a tempo pieno,

pari a fr. 79’519.- nel 2006 corrispondenti a fr. 6'626/mese (cfr. consid. 2.6

e 2.10).

Occorre

ora esaminare se siano in concreto realizzati i presupposti per ridurre il

reddito statistico da invalido, in applicazione della giurisprudenza di cui

alla STF U 8/07 del 20 febbraio 2008 menzionata al

considerando precedente (cfr. pure STFA I 379/05 del 26 gennaio 2006).

Ora, esaminati i dati statistici questa Corte deve constatare che non esiste

nella specie alcun divario tra il salario percepibile dall’interessato e quelli

mediani svizzeri. In effetti, tale reddito non si situa affatto sotto la media

svizzera dei salari per un'attività equivalente, cioè fr. 5'041.- mensili o fr.

60'492.- annui rispettivamente fr. 62'911.- considerando 41.6 ore lavorative

(cfr. Tabella TA1 p.to 60 “trasporti terrestri” per il 2006). Nemmeno volendo

prendere, per questo settore professionale (che a mente di questo Tribunale,

fra quelli statistici, maggiormente si avvicina alla professione di autista

esercitata dall’interessato) la posizione professionale che presuppone

qualifiche medio-alte, il salario statistico svizzero per il 2006, di fr. 5'606.-

mensili o fr. 67'272.- annui, ancora risulta inferiore al salario che avrebbe

percepito il ricorrente dal suo ultimo datore di lavoro ticinese.

Va

detto a titolo abbondanziale che l’addotto divario salariale nemmeno si realizza

considerando, per pura ipotesi di lavoro, il salario statistico mediano

nel settore privato svizzero relativo a professioni svolte da personale maschile,

pari a fr. 6’024.- mensili o fr. 72'288 .- annui rispettivamente a fr.

75'179.- se riportato su 41.6 ore (cfr. tabella TA1 per il 2006).

Non sono pertanto realizzati i presupposti per ridurre il reddito

statistico da invalido, in applicazione della prassi appena menzionata al

consid. 2.11.

Il reddito da invalido ammonta, pertanto, a fr. 67'604.- annui.

2.13

In

ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze

specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione,

cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione

percentuale del salario statistico medio da invalido. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In

una sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha

proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,

trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un

permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato

in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

La

nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di

reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali

derivanti dal danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare

soltanto a tempo parziale (5%):

"

2.4

Aufgrund der zu

Recht nicht bestrittenen Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom

4.

April 2003 ist dem Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser

nicht mehr zumutbar, während körperlich leichte bis intermittierend

mittelschwere adaptierte Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h.

wechselbelastende Tätigkeiten ohne Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5

bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne

Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser

Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem

leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden

Verwaltung denn auch nicht bestritten.

2.5

Entgegen der Auffassung im kantonalen Entscheid ist

die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache, dass die

statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der

ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der Beschwerdegegner

kein Saisonnier ist, sondern über die Niederlassungsbewilligung C verfügt

(Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00 [Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]).

Damit gehört der Versicherte vielmehr einer Ausländerkategorie an, für welche

der monatliche Männer-Bruttolohn im Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem

entsprechenden, nicht nach dem Merkmal der Nationalität differenzierenden

Totalwert liegt (Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung

2002.

S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende Vergleichsgrösse

und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die Vorinstanz angenommen

hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und Ausländer

zusammensetzen.

2.6

Die IV-Stelle führt in der

Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte

nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in

Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag,

die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden

...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund

statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache

der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden Anforderungsniveau

4.

(einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen ist (vgl.

Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8),

auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht schematisch

dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).

2.7

Damit sind im Rahmen des Abzuges die

leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die

Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu berücksichtigen.

Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen Abzug wegen

Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen gewesen wäre,

lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein Ermessen an die

Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende Ermessensausübung

erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw. 2.3 hievor).

Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus des

Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat jedoch

die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit einem

Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache Rechnung

getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein kann, erscheint

- gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher liegend. Damit

hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der Verwaltung abzuweichen,

so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist, was zu einem

Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente

führt." (STFA succitata)

In un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04,

consid. 2 - riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio

di un permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da

un profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una

decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht

unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw.

2.5.1

hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen

kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem

Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten

Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung

getragen”).

In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104,

il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve

essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,

argomentando:

"

Su quest’ultimo punto,

il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato

l’impressione di una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio

2005.

nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età

dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non

rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori

ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a

prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé

non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella

causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato

una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato

di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive

nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations

résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa

M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio

di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse

un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF

(cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa

disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della

rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419

consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra

assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo

di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V

138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa

S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune

circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad

esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto

che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle

assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale,

assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene

di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla

giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione

percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,

l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,

che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività

sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più

elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I

559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa

dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto

parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,

I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per

tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio

2005.

nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione

del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima

l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA

del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella

causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli

impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di

riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

In

concreto l’Ufficio AI ha applicato riduzioni per il 15%.

Questa

Corte, alla luce della giurisprudenza sopra citata, nonché delle specifiche

circostanze del caso in esame, in particolare del fatto che l’assicurato, oltre

a non potere esercitare lavori pesanti e dover cambiare di frequente la postura,

può svolgere un’attività adeguata unicamente nella misura del 75% (cfr. consid.

2.6

e 2.8) e che è nato nel 1952, ritiene più giustificata una riduzione del 25%

(5% per attività leggera, 15% svantaggi salariali derivanti da contingenze

particolari quali cambiamento professionale, limitazioni addebitabili al danno

alla salute e in particolare necessità di reperire un’attività che non richieda

una visione binoculare e posizioni statiche prolungate nonché per svantaggi

salariali derivanti dalla necessità di lavorare a tempo parziale, oltre a 5%

per l’età “avanzata”).

Partendo,

quindi, da un salario da invalido di fr. 67'604.- annui e ritenuta un’esigibilità del 75% (cfr. consid. 2.6

e 2.8), ammettendo la riduzione del 25%, il reddito ipotetico

da invalido dell'insorgente nel 2006 risulta, quindi, essere pari a fr.

38’028.- (fr. 50703.- [fr. 50703.- x 25 : 100]), come in sostanza

concluso, salvo piccole differenze, dal consulente per l’integrazione dell’AI.

Confrontando ora questo

dato con l'importo di fr. 79’519.- corrispondente al reddito

che l’insorgente avrebbe conseguito da valido nell'anno 2006

(cfr. consid. 2.10 e 2.12), emerge un’incapacità al guadagno pari al 52%.

Queste

circostanze non permettono quindi di accertare un grado di invalidità conferente

il diritto a più di una mezza rendita e ciò, con ogni verosimiglianza, anche

volendo considerare l’evoluzione di entrambi i redditi di riferimento sino al

2007.

(come visto, occorre valutare se vi è stata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento

sino al momento della decisione impugnata, cfr. DTF 130 V 140).

È

a ragione dunque che l’Ufficio AI ha attribuito all’insorgente, a decorrere dal

mese di febbraio 2006, il diritto a una mezza rendita di invalidità.

Ne discende la reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata.

2.14

L’assicurato,

per il tramite del proprio legale, ha chiesto al TCA l’esecuzione di ulteriori

accertamenti medici.

Al

proposito si osserva che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il

giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione

che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e

che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato,

si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove: cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo

1998, p. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda

pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344

consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di

essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28; DTF 124

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

In

concreto, come è stato detto (cfr. consid. 2.8), la documentazione agli atti è

sufficiente per statuire nel merito della vertenza, senza che occorra

predisporre accertamenti ulteriori.

2.15

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- sono poste a carico

del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese di procedura, per fr. 200.-, sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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