32.2007.231
Riconosciuta mezza rendita di invalidità; assicurato chiede una rendita intera; ricorso respinto
14 maggio 2008Italiano74 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
32.2007.231
Data decisione, Autorità:
14.05.2008, TCA
Titolo:
Riconosciuta mezza rendita di invalidità; assicurato chiede una rendita intera; ricorso respinto
AFFEZIONE PSICHICA
CALCOLO DELLA RENDITA ORDINARIA
DIRITTO ALLA RENDITA
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.231
FC/sc
Lugano
14 maggio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
Con redattrice:
Francesca
Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 28 giugno 2007 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 24 maggio/1° giugno 2007
emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. Nel
giugno 2004 RI 1, nato nel 1952, di professione autista di autopostali, ha
presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti tendente al
riconoscimento di provvedimenti sanitari in quanto affetto da cataratta
all’occhio destro da tre mesi (doc. AI 2). L’Ufficio AI ha accordato la garanzia
di assunzione dei costi per l’intervento di cataratta mediante decisione del 19
novembre 2004 (doc. AI 9-1).
Nel
novembre 2005 l’assicurato ha introdotto una nuova domanda di prestazioni
facendo valere di essere in malattia dal febbraio 2005 a seguito di
un’operazione cardiaca (doc. AI 12).
Esperiti
gli accertamenti medici del caso, tra cui una perizia pluridisciplinare, richiamati
gli atti dalla cassa malati dell’assicurato, e raccolto un rapporto professionale,
mediante progetto d’assegnazione di rendita del 15 febbraio 2007 l’Ufficio AI
ha assegnato all’assicurato una mezza rendita d’invalidità, per un grado di
invalidità del 52%, a far tempo dal 1° febbraio 2006, motivando:
"
(...)
Esito degli accertamenti:
Dal febbraio 2005 (inizio dell'anno di attesa) la sua
capacità lavorativa è limitata in modo rilevante.
La documentazione medico-specialistica acquisita
all'incarto, ed in particolare la perizia eseguita dal Servizio accertamento
medico Al __________, oggettiva la completa inabilità nella professione di
conducente di autopostali svolta fino all'insorgenza del danno alla salute;
attività rispecchianti le indicazioni mediche (che non necessitano di visione
binoculare, attività leggere con pesi non superiori ai 15kg, che non
presuppongano ripetute e frequenti flessioni e/ torsioni lombari, posture
monotone prolungate senza avere la possibilità di cambiare posizione di tanto
in tanto (ca. ogni 1-2 ore)) sono esigibili in misura del 75%.
Potrebbe quindi svolgere attività generiche adeguate
allo stato di salute e non richiedenti qualifiche professionali specifiche
reperibili sul mercato libero del lavoro sia nel settore secondario (operaio
generico nell'industria farmaceutica, alimentare, meccanica con mansioni
d'assemblaggio, produzione, stampa, rifinitura, controllo-sorveglianza del
funzionamento e della qualità, ...) che nel settore terziario (venditore /
cassiere non qualificato, custode, fattorino, ...).
A seguito della recente sentenza del TCA del 12 giugno
2006 e delle indicazioni della Corte plenaria del Tribunale federale delle
assicurazioni è stata stabilita l'inapplicabilità dei valori regionali (tabella
TA13) che erano stati utilizzati finora. La nuova giurisprudenza impone quindi
che il reddito da invalido vada d'ora in poi determinato in applicazione dei
valori nazionali (tabella TA1). Utilizzando i dati forniti dalla citata tabella
elaborata dall'Ufficio federale di statistica l'assicurato nel 2004 potrebbe realizzare
un salario mensile di Fr. 4'634.- (categoria 4.2: attività semplici e
ripetitive, valore mediano). Riportando questo dato su 41.6ore (cfr. tabella B
9.2 pubblicata in La Vie Economique, 1/2-2006, p. 94) esso ammonta a Fr.
4'819.- mensili oppure a Fr. 57'830.- per l'intero anno.
Oltre alle limitazioni espresse in sede medica si
ritiene opportuno effettuare una riduzione del 5% attività leggere e del 10% dovute
al dover alternare la postura e agli svantaggi salariali del dover lavorare a
tempo parziale. Considerando un reddito di partenza di 57'830.- si effettua la
riduzione del 15% per i motivi menzionati sopra e del 25% relativa
all'incapacità medico-teorica ottenendo così un reddito da invalido di Fr.
37'712.-.
Di seguito si riporta il calcolo effettuato per
determinare il grado d'invalidità:
Reddito annuale esigibile:
senza invalidità CHF
78'576.00
con invalidità CHF
37'734.00
Perdita di guadagno CHF 40'842.00 =
Grado d'invalidità 52%
Provvedimenti professionali non vengono presi in
considerazione a causa dell'assenza di garanzie che ne permettono il successo
in tempi ragionevoli (iter scolastico-socio-professionale, avanzata età
professionale, ...).
Decidiamo pertanto:
Dal 01.02.2006, ovvero dopo la carenza dell'anno
d'attesa, ha diritto ad una mezza rendita d'invalidità." (Doc. AI 41-2+3)
1.2. Mediante
osservazioni del 22 marzo 2007 l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha
postulato l'assegnazione di una rendita intera d'invalidità (doc. AI 47).
L’Ufficio
AI, sentito il parere del medico del Servizio Medico Regionale dell’AI (SMR), con
decisione 24 maggio 2007 (intimata il 1. giugno 2007, cfr. doc. A1) ha
confermato la propria precedente decisione motivando:
"
(...)
Esito degli accertamenti:
Dal febbraio 2005 (inizio dell'anno di attesa) la sua
capacità lavorativa è limitata in modo rilevante.
La documentazione medico-specialistica acquisita
all'incarto, ed in particolare la perizia eseguita dal Servizio accertamento
medico Al __________, oggettiva la completa inabilità nella professione di
conducente di autopostali svolta fino all'insorgenza del danno alla salute;
attività rispecchianti le indicazioni mediche (che non necessitano di visione
binoculare, attività leggere con pesi non superiori ai 15 kg, che non
presuppongano ripetute e frequenti flessioni e/ torsioni lombari, posture
monotone prolungate senza avere la possibilità di cambiare posizione di tanto
in tanto (ca. ogni 1-2 ore)) sono esigibili in misura del 75%. Potrebbe quindi
svolgere attività generiche adeguate allo stato di salute e non richiedenti
qualifiche professionali specifiche reperibili sul mercato libero del lavoro
sia nel settore secondario (operaio generico nell'industria farmaceutica, alimentare,
meccanica con mansioni d'assemblaggio, produzione, stampa, rifinitura,
controllo / sorveglianza del funzionamento e della qualità, ...) che nel
settore terziario (venditore / cassiere non qualificato, custode, fattorino,
...).
A seguito della recente sentenza del TCA del 12 giugno
2006 e delle indicazioni della Corte plenaria del Tribunale federale delle
assicurazioni è stata stabilita l'inapplicabilità dei valori regionali (tabella
TA13) che erano stati utilizzati finora. La nuova giurisprudenza impone quindi
che il reddito da invalido vada d'ora in poi determinato in applicazione dei
valori nazionali (tabella TA1). Utilizzando i dati forniti dalla citata tabella
elaborata dall'Ufficio federale di statistica l'assicurato nel 2004 potrebbe realizzare
un salario mensile di Fr. 4'634.- (categoria 4.2: attività semplici e
ripetitive, valore mediano). Riportando questo dato su 41.6ore (cfr. tabella B
9.2 pubblicata in La Vie Economique, 1/2-2006, p. 94) esso ammonta a Fr. 4'819.-
mensili oppure a Fr. 57'830.- per l'intero anno.
Oltre alle limitazioni espresse in sede medica si
ritiene opportuno effettuare una riduzione del 5% attività leggere e del 10%
dovute al dover alternare la postura e agli svantaggi salariali del dover lavorare
a tempo parziale. Considerando un reddito di partenza di 57'830.- si effettua
la riduzione del 15% per i motivi menzionati sopra e del 25% relativa
all'incapacità medico-teorica ottenendo così un reddito da invalido di Fr.
37'712.-.
Di seguito si riporta il calcolo effettuato per
determinare il grado d'invalidità:
Reddito annuale esigibile:
senza invalidità CHF
78'576.00
con invalidità CHF
37'734.00
Perdita di guadagno CHF 40'842.00 =
Grado d'invalidità 52 %
Provvedimenti professionali non vengono presi in
considerazione a causa dell'assenza di garanzie che ne permettono il successo
in tempi ragionevoli (iter scolastico-socioprofessionale, avanzata età
professionale, ...).
Le osservazioni presentate il 22.03.2007 contro il
progetto di decisione 15.02.2007 sono state naturalmente sottoposte all'esame
del nostro Servizio medico regionale (SMR).
Con relazione del 20.04.2007, il SMR ha sottolineato
che le considerazioni peritali del Servizio di accertamento medico __________,
rassegnate con rapporto 04.01.2007 e servite ai fini decisionali, sono da
ritenere coerenti, ben redatte ed ottemperanti i criteri di qualità richiesti
ad una perizia neutrale pluridisciplinare.
In sostanza, non essendo stati presentati dei nuovi
elementi tali da mettere in dubbio a livello medico la valutazione SAM
(cardiologica, reumatologica, neurologica, oftalmologica e psichiatrica), non
vi sono ragioni per scostarsi dalle conclusioni alle quali i periti sono
pervenuti.
Secondo la vigente giurisprudenza, occorre ricordare
che le perizie mediche eseguite da medici riconosciuti specializzati hanno
forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state
realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi
concreti non inducano a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176).
Per di più, per quanto attiene alle perizie eseguite
dal SAM, occorre in proposito rammentare quanto recita l'art. 72bis OAI:
" L'Ufficio federale stipula con gli
ospedali e gli istituti appropriati convenzioni che prevedono la costituzione
di centri medici d'accertamento incaricati di eseguire esami medici necessari
alla valutazione del diritto alle prestazioni. Esso regola l'organizzazione e i
compiti di detti centri come pure la rifusione delle spese."
Giusta la Sentenza 04 agosto 1995 del Tribunale
federale delle assicurazioni nella causa R.F. (VSI 03/97 p. 121), lo statuto
dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, relativo ai Servizi di
accertamento medico nell'AI (SAM), garantisce l'indipendenza necessaria del SAM
quando si tratta di stilare referti medici.
In virtù di quanto affermato, è conseguentemente
d'obbligo concludere che non sono emersi aspetti oggettivi a sostegno di
eventuali premesse volte a sovvertire il querelato progetto di decisione e, d'altra
parte, non sono state nemmeno messe in luce ragioni oggettive tali da imporre
un approfondimento ulteriore dal lato medico-istruttorio.
Decidiamo pertanto:
Dal 01.02.2006, ovvero dopo la carenza dell'anno
d'attesa, ha diritto ad una mezza rendita d'invalidità." (Doc. AI
53-1+2+3)
1.3. Con
tempestivo ricorso al TCA, l'assicurato, rappresentato dal suo legale, ha
contestato il provvedimento amministrativo e chiesto l’attribuzione di una
rendita intera d'invalidità, motivando tra l’altro come segue:
"
(...)
Si concorda sul fatto che l'A. presenta una completa
inabilità nella professione di conducente di autopostali svolta fino
all'insorgenza del danno alla salute.
Si contestano invece le valutazioni mediche, in
particolare quelle del __________, nella misura in cui concludono ad una
esigibilità lavorativa nella misura del 75% in attività generiche adeguate allo
stato di salute.
Da un'attenta analisi dell'incarto Al, riteniamo che le
indicazioni mediche alla base del progetto di decisione e della decisione qui
impugnata, in particolare la perizia SAM, non giungano a delle corrette
valutazioni per quanto riguarda le conseguenze sulla capacità di lavoro. Si
ritiene pure che le valutazioni di ordine economico siano state eseguite non
correttamente.
(...)
7.
La perizia SAM riferisce al punto 3.4, anamnesi
patologica, che l'A., malgrado l'asportazione del processo xifoide, risente
ancora dei dolori profondi in sede epigastrica-sternale, malgrado in
maniera minore.
Al punto 6, discussione, per quanto riguarda la patologia
psichiatrica si riferisce della visita presso lo psichiatra dr. __________, il
quale riferisce fatti minori rilevati in tale occasione (per esempio il fatto
che l'A. all'appuntamento è giunto da solo in macchina (in quanto tempo, con
quante pause, con quale difficoltà non è stato però rilevato!), che avrebbe
conservato un senso dell'umore il quale appare lievemente deflesso, ma che pure
l'A. è apparso allegro ed ha riso quando sono stati affrontati argomenti che
riguardavano le sue abitudini di vita, lo sport, ecc. ... Non riscontra un
vissuto traumatico riferito all'intervento cardiochirurgico ed alla malattia
coronarica (riferito agli altri accadimenti non si dice però niente)) mentre
non è rilevabile una sufficiente analisi, discussione e conclusioni per quanto
riguarda l'anamnesi medica e sociale, rilevando semplicemente e soltanto quanto
verbalmente riferisce l'A. sulle possibili cause del suo stato
depressivo-ansioso (vedi in particolare quanto riferisce sul sentimento circa
le decisioni prese dalla figlia circa la di lei vita privata).
Pertanto la parte qui ricorrente ritiene riduttiva e
poco approfondita la valutazione finale circa il quadro clinico.
Data un'analisi non corretta della situazione, le
conclusioni cui giunge lo psichiatra __________, a differenza della corretta e
completa analisi svolta dal Dr. __________, non possono pertanto essere
operanti.
8.
Per quanto riguarda la patologia oftalmologica, ci
sembra che per prima cosa le constatazioni della dottoressa __________ siano
carenti per quanto riguarda l'occhio sinistro, nella misura in cui non si
rileva (conferma) con sufficiente precisione la praticamente assenza di acuità
visiva.
In seguito, la correlazione tra la valutazione medica,
carente, e la valutazione circa la capacità lavorativa residua è pure
contestabile, sia per il detto aspetto di carenza d'analisi, sia per una
valutazione assai irrealistica considerate le effettive attività che possono
entrare in linea di conto.
9.
Per quanto riguarda la patologia reumatologica, la relazione
del dr. __________ giunge troppo facilmente a ritenere dei limiti di carico o
tempi di lavoro eccessivi rispetto alle affezioni che risente l'A..
Queste indicazioni sono espresse senza sufficiente
giustificazione.
Gli accorgimenti per quanto riguarda la possibilità di
svolgere attività lavorative (sedile anatomico/ergonomico, attività lavorativa
leggere generiche) non sono adeguati per ritenere con bastevole certezza abile
l'A. a svolgere simili lavori.
10.
Di conseguenza, considerato quanto precede non è per
nulla possibile ritenere adeguate e realistiche le indicazioni finali della
perizia SAM secondo cui l'A. potrebbe essere in grado i svolgere "altre
attività lavorative" con un grado di capacità lavorativa nella misura del
75%.
Tenuto conto già conto dell'importante limitazione
visiva all'occhio sinistro, dei pure importanti e persistenti dolori allo
sterno, nonché della non sottovalutabile crisi depressiva ben rilevata dal dr. __________,
bisogna ritenere per l'A. un grado di capacità lavorativa nella misura dello
0%.
Si noti inoltre che la valutazione finale della perizia
SAM ha ritenuto singolarmente le valutazioni espresse dai singoli esperti
consultati, senza invece correlarle in modo che nell'insieme l'incapacità
lavorativa, in considerazione dei numerosi disturbi cui soffre l'assicurato,
risulta compromessa in maniera completa.
Si ricorda ancora che, in particolare per le
valutazioni delle patologie psichiatrica, oftalmologica e reumatologica,
secondo costante giurisprudenza, affinché un rapporto medico abbia valore
probante è determinante che lo stesso sia completo sui temi sollevati, che sia
fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle indicazioni date
dell'assicurato, che sia stato redatto in piena conoscenza della pregressa vicenda
valetudinaria (anamnesi), che sia chiaro nella presentazione del contesto
medico e che le conclusioni siano chiare, motivate e condivisibili (cfr. RAMI
1991 p. 311 consid. 1; RAMI 1996 p. 191 ss.; DTF 122 V 160ss. consid. 1 c e
riferimenti; STFA del 29 settembre 1998 nella causa F., H201/97, consid. 7d).
Come fatto rilevare più sopra, i detti rapporti medici
alla base della perizia SAM non rispettano le condizioni e premesse qui
ricordate.
11.
Per quanto riguarda l'analisi socio-economica del caso,
anche nella denegata ipotesi che si voglia ritenere una minima capacità
lavorativa, si rileverebbe che, date le menomazioni fisiche dell'A. e l'impossibilità
d'integrazione professionale, come pure ritenuto dall'UAI, non permettono di
concretamente trovare alcuna attività lavorativa.
In effetti, in una situazione equilibrata del mercato
del lavoro l'assicurato non troverebbe alcuna attività professionale da
svolgere entro i limiti fissati da corretti accertamenti medici.
Le indicazioni riguardanti possibili "attività
generiche adeguate" sono d'altra parte troppo generiche e inadeguate per
essere valida base della vostra decisione.
In simili attività, fino a prova del contrario e
secondo la prassi del mercato del lavoro, è ormai sempre richiesta una polivalenza
per svolgere incarichi comportanti anche delle attività pesanti oltre a quanto
può svolgere l'assicurato.
Riuscire a trovare un'attività adatta all'assicurato,
oltre ad essere improbabile, comporterebbe pertanto una retribuzione inferiore
a quelle previste normalmente." (Doc. I)
1.4. Nella
risposta di causa l’UAI, confermando il contenuto della decisione impugnata, ha
chiesto la reiezione del ricorso, precisando:
"
Preso atto dell'allegato
ricorsuale, rilevato come l'assicurato si limiti in sostanza a ripresentare censure
già trattate con la decisione impugnata (cfr. parere 20 aprile 2007 del
Servizio medico regionale SMR), lo scrivente Ufficio richiama i contenuti della
stessa.
In assenza di valide argomentazioni mediche atte ad
inficiare le conclusioni alle quali sono giunti gli specialisti del Servizio
accertamento medico sulla base di quanto agli atti ("Le conclusioni
peritali si fondano su un'esauriente discussione tra tutti i medici
periti"), si chiede che codesto lodevole Tribunale voglia confermare la
decisione impugnata e, conseguentemente, respingere il ricorso."
(Doc. IV)
1.5. In
data 19 agosto 2007 il ricorrente, tramite il suo legale, ha postulato
“l’eventuale allestimento di una perizia medica” (VI).
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (cfr. STFA del 21 luglio
2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H
335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio
2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2.2. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono
determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la
fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid.
1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è
realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione
della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati
in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
Nel
merito
2.3. Oggetto
del contendere è sapere se il ricorrente ha diritto ad una rendita per un grado
di invalidità maggiore di quello (52%) accertato dall’Ufficio AI.
2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino
al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con
gli artt. 7 e 8 cpv. 1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno
presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute
fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli
elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono
quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, pag. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003,
gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66
2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1°
gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto
ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita
se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al
50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado
d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che
l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato
dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag. 543 consid. 2;
Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations,
Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 16 LPGA e 28 cpv. 2 vLAI:
metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136
consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel
confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di
fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,
le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325
consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232).
La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione
personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito va precisato che, secondo una
sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per
il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su
opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque
tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se
nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata
una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità
essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di
decidere.
Tale
principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno
2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I
670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid.
3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S.
consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G.
consid. 4.2, I 475/01).
2.5. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10
consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.
128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono
determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere
annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente
esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque
stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno
alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro
gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello
di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di
stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla
salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno
un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi
se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in
pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile
per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid.
1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi
citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10
consid. 3b)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,
la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
2.6. Per
quanto riguarda l’esame dello stato di salute, sono stati esperiti i seguenti
accertamenti.
L’Ufficio
AI ha dapprima interpellato il medico curante dell’assicurato, dr. __________, generalista,
il quale nel suo rapporto del 6 dicembre 2005 ha posto come diagnosi con
ripercussioni sulla capacità lavorativa “Malattia coronaria con stato dopo
rivascolarizzazione miocardia quadruplice, diminuzione importante del visus
postoperatoria occhio sx, sofferenza cronica vascolare con stato dopo
emisindrome sensitiva facio-brachio crurale dx”, e l’ha dichiarato inabile
al lavoro nella misura del 100% dal 9 febbraio 2005, giudicando lo stato del paziente stazionario e la sua capacità lavorativa non
migliorabile con provvedimenti sanitari (doc. AI 16). Il curante ha prodotto
documentazione attestante consulti di tipo cardiologico, oftalmologico, neurologico,
dermatologico, radiologico e internistico (doc. AI 12).
Dopo
aver richiamato l’incarto dalla cassa malati dell’assicurato, e sentito il parere del medico SMR, dr. __________, l’Ufficio AI ha
quindi ordinato una perizia pluridisciplinare presso il Servizio Accertamento
Medico dell'Assicurazione Invalidità (SAM).
Nella
corposa e approfondita perizia multidisciplinare del 4 gennaio 2007, i sanitari
del SAM, esaminata la documentazione dell’incarto AI, fatti esperire consulti
di natura cardiologica, psichiatrica, oftalmologica, reumatologica e neurologica,
oltre che esami di laboratorio e radiologici, hanno, tra l’altro, concluso:
"
(...)
5 DIAGNOSI
5.1 Diagnosi con influsso sulla
capacità lavorativa
Afachia postraumatica secondaria all'occhio sinistro
in:
- stato dopo perforazione
corneo-sclerale nel 1956.
Pseudo afachia, occhio destro (2005) con:
- lieve miopia, astigmatismo miotico,
presbiopia.
Sindrome depressiva ricorrente, non specificata, di
lieve gravità.
5.2 Diagnosi senza Influsso sulla
capacità lavorativa
Malattia coronarica bivasale (ramo interventricolare
anteriore, ramo circonflesso) con:
- stato dopo by-pass aortocoronarico
quadruplo il 16.03.2005,
- dolori cronici post
sternotomia alla parte inferiore dello sterno con esiti di resezione dello
xifoide sterrale il 30.05.2005.
Ipertensione arteriosa.
Sofferenza vascolare cronica con ischemia cerebrale
maggiore ad inizio 1999 con:
- minime difficoltà residue
della motilità fine e diadococinesia alla mano destra.
Lieve sindrome lombovertebrale su discopatia L5-S1
senza deficit neurologici.
Cervicalgie soprattutto anamnestiche. (...)" (Doc.
AI 35-12)
esprimendosi
come segue:
"
(...)
7 VALUTAZIONE MEDICO-TEORICA GLOBALE
DELL'ATTUALE CAPACITA' LAVORATIVA
L'attuale grado di capacità lavorativa medico-teorica
globale dell'A. nella sua professione svolta di autista di autopostali, è
valutabile nella misura dello 0% in quanto non più esigibile prevalentemente
per la problematica oftalmologica. In altre attività che non necessitano di una
visione binoculare e rispettano le esigenze medico-teoriche (vedasi capitolo 9)
l'A. è da considerare abile al lavoro nella misura del 75%.
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
Si manifestano principalmente nell'ambito delle
menomazioni dovute ai disturbi oftalmologici constatati (situazione di vista
monoculare senza visione stereoscopica). Ben comprensibilmente l'attività
finora svolta di autista per mezzi pubblici non risulta più esigibile.
Sul piano psicologico e mentale la sintomatologia
descritta e costituita dalla quota d'angoscia fluttuante, dall'ideazione
persistente su temi regressivi nonché dalla problematica di abbandono, giustificano
una riduzione della capacità di rendimento con una maggiore lentezza ed
imprecisione e con una maggiore affaticabilità.
Per quanto riguarda la determinazione temporale della
limitazione della capacità di lavoro possiamo confermare quanto espresso dal
medico curante (atto del 06.12.2005), vale a dire che da febbraio 2005
l'attività esercitata di autista di autopostali è da ritenere non più esigibile
con quindi una capacità lavorativa dello 0%. Da allora lo sviluppo della
limitazione della capacità di lavoro non ha presentato evidenti e duraturi
mutamenti.
9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ
D'INTEGRAZIONE
In considerazione delle caratteristiche
pseudoregressive evidenziate nell'attuale quadro psicopatologico, non riteniamo
possibile effettuare provvedimenti d'integrazione professionale.
Riteniamo che l'A. sia in grado di svolgere altre
attività lavorative, non necessitanti una visione binoculare, di tipo leggero
(limiti di carico per sollevamento o trasporto ripetuto di pesi superiori ai 15
kg), che non presuppongano ripetute o frequenti flessioni/torsioni lombari,
posture monotone prolungate senza avere la possibilità di cambiare posizione di
tanto in tanto (ca. ogni 1-2 ore), con un grado di capacità lavorativa nella misura
del 75%.
10 OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE
PARTICOLARI
Le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente
discussione tra tutti i medici periti del SAM.
Domande particolari non sono poste.
Sperando di aver esaudito le sue attese, voglia gradire,
egregio Collega, i nostri migliori e collegiali saluti." (doc. AI
35-16+17)
Dal canto
suo, con rapporto finale del 13 febbraio 2007 il consulente IP ha stimato un
grado di invalidità del 52% esponendo quanto segue:
Attività esigibili - senza (ri)formazione specifica
Le possibilità di reintegrazione sono date in primo
luogo dalla gamma delle attività esigibili dal profilo medico. Per definire
queste ultime si confronta il profilo delle residue abilità del soggetto
(esame di funzionalità fisica) con il profilo dei requisiti (= esigenze) che
caratterizzano i posti di lavoro presenti sul mercato nei vari settori
economici.
Si tratta quindi di identificare delle attività semplici,
leggere e non qualificate alle residue abilità del soggetto. In concreto non
si ritiene che l'A. disponga di un sufficiente bagaglio attitudinale e
cognitivo per accedere in tempi ragionevoli ad una categoria di attività
avanzata o qualificata.
Partendo dalle limitazioni medico-teoriche e tenendo
conto della configurazione della realtà economica del Cantone Ticino, si può
ritenere che (pur tenendo conto delle componenti riduttive), in situazione di
equilibrio, il mercato del lavoro accessibile sia ancora apprezzabilmente
esteso.
Fatti
I limiti invalidanti espressi in sede medica permettono
di individuare una vasta gamma di attività sia nel settore secondario
(operaio generico nell'industria farmaceutica, alimentare, meccanica con
mansioni d'assemblaggio, produzione, stampa, rifinitura, controllo /
sorveglianza del funzionamento e della qualità,...) che nel settore terziario
(venditore / cassiere non qualificato, custode, fattorino,...).
Calcolo CGR - senza (ri)formazione specifica
Pur considerando che il paragone dei redditi dovrebbe
venir effettuato per l'anno 2006, non avendo ancora i dati aggiornati, lo si
effettua per l'anno 2005.
Salario da valido:
Come autista di autopostali presso la ditta __________,
senza il danno alla salute, avrebbe potuto percepire un salario di Fr.
78'576.- nel 2005 (da info telefonica del DL: Fr. 5'712.- x 13 +
indennità 210 e 150 x 12).
Salario da invalido:
Non esistendo un rilevamento statistico effettivo per
l'anno 2005, vengono aggiornati i valori RSS del 2004 all'anno 2005.
A seguito della recente sentenza del TCA del 12
giugno 2006 e delle indicazioni della Corte plenaria del Tribunale federale
delle assicurazioni è stata stabilita l'inapplicabilità dei valori regionali
(tabella TA13) che erano stati utilizzati finora. La nuova giurisprudenza
impone quindi che il reddito da invalido vada d'ora in poi determinato in
applicazione dei valori nazionali (tabella TA1). Utilizzando i dati forniti
dalla citata tabella elaborata dall'Ufficio federale di statistica l'assicurato
nel 2004 potrebbe realizzare un salario mensile di Fr. 4'634.- (categoria 4.2:
attività semplici e ripetitive, valore mediano). Riportando questo dato su
41.6ore (cfr. tabella B 9.2 pubblicata in La Vie Economique, 1/2-2006, p. 94)
esso ammonta a Fr. 4'819.- mensili oppure a Fr. 57'830.- per l'intero anno.
Oltre alle limitazioni espresse in sede medica ritengo
opportuno effettuare una riduzione del 5% attività leggere e del 10% dovute
al dover alternare la postura e agli svantaggi salariali del dover lavorare a
tempo parziale. Considerando un reddito di partenza di 57830.- si effettua la
riduzione del 15% per i motivi menzionati sopra e del 25% relativa
all'incapacità medicoteorica.
Ne risulta un reddito da invalido di Fr. 37'712.-.
Grado d'invalidità:
78'576 - 37'734 x 100 = 52%
78'576
L'A. presenta una capacità al guadagno residua del
48% e un grado d'invalidità del 52%.
Proposte formative (eventuali) o di chiusura del caso
Pur avendo un grado d'invalidità superiore al 20%,
considerando il grado di incapacità lavorativa (25%) e l'iter
scolastico-socio-professionale dell'assicurato, non riteniamo sia opportuno
mettere in atto provvedimenti di ordine professionale.
Se egli identificasse un datore di lavoro in grado di
garantirgli l'assunzione dopo una formazione "ad hoc" massima di
3-6 mesi, resteremmo comunque a disposizione per un eventuale finanziamento
di tale formazione, a condizione che possa incrementare l'attuale capacità di
guadagno.
Su richiesta scritta, restiamo a disposizione per
valutare l'adozione di un eventuale aiuto al collocamento.
Ritengo concluso il mio mandato.
(Doc. AI
39-2+3)
Sulla base di
quanto sopra, con progetto di decisione del 15 febbraio 2007 l’amministrazione
ha quindi riconosciuto il diritto ad una mezza rendita di invalidità dal 1.
febbraio 2006 considerando il richiedente invalido nella misura del 52% (doc.
AI 41-3).
In sede di
osservazioni l’assicurato, tramite il suo legale, ha contestato le conclusioni
dell’amministrazione e in particolare gli accertamenti medici eseguiti (doc. AI
46).
Nelle
sue Annotazioni 20 aprile 2007 il dr. __________ del SMR ha preso posizione
rilevando:
"
Ho letto attentamente la
valutazione clinica , gli status specialistici con le limitazioni funzionali presenti
e le conclusioni sulle esigibilità residuali citate nel SAM 1.2007
(cardiologico reumatologico, neurologica ed oftalmologia oltre a psichiatrico)
e personalmente le ritengo coerenti e ben redatte ed ottemperanti i criteri di
qualità richiesti ad una perizia neutrale pluridisciplinare quale un SAM.
In fase di audizione non si presentano dei nuovi dati
tali da mettere in dubbio a livello medico le valutazioni riportate nel SAM
1.2007 dai colleghi specialisti sopraccitati." (Doc. AI 51-1)
Con
decisione 24 maggio/1. giugno 2007 l’Ufficio AI ha confermato l’attribuzione
della mezza prestazione (cfr. sopra consid. 1.2.).
Nel
suo ricorso al TCA il ricorrente riprende sostanzialmente le censure mosse in
sede amministrativa censurando le conclusioni cui sono arrivati i periti medici
interpellati dall’amministrazione
2.7. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio
è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali
di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi
antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche
o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004
nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G.,
U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989,
p. 31; DTF 125 V 352;
Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I
162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria
piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile
1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24
dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332;
ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA
ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA
al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte
in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe
obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici
dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero
apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
In DTF
125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano
dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto
esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come
oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF
125 V 354).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da
medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).
Per quel
che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle
cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109;
MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,
1997, p. 230).
Infine,
va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non
può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi
per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25
febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).
Inoltre,
nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha
fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui
questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve
esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.
Secondo
Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi
secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità
dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di
un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto
di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e
quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale
profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata
pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità
di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole
deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA
inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo
2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre
2004, I 384/04, consid. 1.2).
2.8. Nell’evenienza
concreta, questo TCA, chiamato a verificare se lo stato di salute del
ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima
dell’emissione della decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio
la valutazione peritale pluridisciplinare effettuata dai sanitari del SAM, da
considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri
giurisprudenziali sopra ricordati (cfr. consid. 2.7).
I
periti, esaminata tutta la documentazione medica esistente, e richiamata ulteriore
documentazione sanitaria, hanno sottoposto il richiedente a esami di laboratorio
e radiologici nonché a consulti di tipo psichiatrico, reumatologico, neurologico,
cardiologico e oftalmologico (cfr. doc. AI 35 e in esteso consid. 2.6).
Per quanto riguarda innanzitutto la valutazione oftalmologica,
va detto che da quanto affermato dall’assicurato la problematica agli occhi è
quella che gli ha essenzialmente impedito la ripresa dell'attività
professionale dopo l'intervento di rivascolarizzazione cardiochirurgia nel
marzo 2005. La dr.ssa __________, nel suo rapporto del 1. dicembre 2006, ha confermato
la presenza di un'afachia postraumatica secondaria all'occhio sinistro. La
specialista ha poi rilevato come l'acuità visiva attuale non consente più
all’assicurato di guidare mezzi pesanti, segnatamente a causa della situazione
oftalmologica all'occhio sinistro che è praticamente irreversibile visto che un'operazione
combinata di trapianto corneale ed impianto di lentina intra-camerulare in
camera anteriore non avrebbe una buona prognosi visiva. Di conseguenza, l'attività
di autista di camion e autopostali non è più praticabile in considerazione
della situazione di monocolo senza visione stereoscopica. La specialista ha
tuttavia esposto che il ricorrente è senz'altro in grado di lavorare come
autista di automobili od esercitare altre professioni che non necessitino una
visione binoculare con una capacità lavorativa del 90% (Doc. AI 35-22 e 23).
D’altra
parte, per quanto riguarda la valutazione psichiatrica del 6 dicembre
2006, lo specialista dr. __________, ripresi i dati
anamnestici e focalizzandosi sugli aspetti psicologici e mentali, dopo aver descritto
in modo dettagliato lo stato psichico, fa notare che l'assicurato, pur avendo
dato segni d'angoscia manifestata attraverso il pianto e la corrugazione della
fronte, ha comunque manifestato un conservato senso dell'umore il quale appare
lievemente deflesso e non evidenzia alterazioni delle funzioni cognitive, pur
evidenziando idee di tipo pseudo regressivo.
Lo
psichiatra ha quindi posto la diagnosi di una sindrome depressiva ricorrente,
non specificata, di lieve gravità affermando che l’assicurato presenta una
modalità pseudoregressiva del pensiero e parzialmente del comportamento.
Egli
ritiene che l'attuale quadro clinico giustifica un'incapacità lavorativa nella
misura del 25% sia per l'attività da ultimo svolta che per altre attività
medico teoriche. Argomenta questa riduzione con la sintomatologia che incide
sulle limitazioni funzionali, costituita dalla quota d'angoscia fluttuante e
dall'ideazione persistente su temi regressivi, oltre a quella legata alla
problematica di abbandono che ha suscitato in lui la figlia. Questi aspetti
riducono la capacità di rendimento dell'interessato con una maggior lentezza ed
imprecisione e con una maggior affaticabilità. Lo specialista evidenzia la
necessità di impostare un trattamento psicoterapico mirato (Doc. AI 35-20 e 29).
Ora, le conclusioni sulla capacità lavorativa tratte dal perito psichiatra
sono ben motivate e non possono essere messe in discussione da questa Corte.
Del resto il ricorrente si limita a censurarle nel senso che deduce una totale
inabilità per le problematiche psichiatriche definendo genericamente “riduttiva
e poco approfondita“ la perizia psichiatrica ma non indica più precisamente i motivi
per i quali le conclusioni del perito sarebbero censurabili.
Dal
lato cardiologico, il dr. __________, specialista FMH in cardiologia, nel
suo rapporto al SAM del 30 novembre 2006, posta la diagnosi di “malattia
coronaria bivasale con stato dopo by-pass aortocoronarico quadruplo il 16 marzo
2005, dolori cronici post sternotomia alla parte inferiore dello sterno con
esiti di resezione dello tifoide sternale il 30 maggio 2005, ipertensione
arteriosa e sofferenza vascolare cronica con ischemia cerebrale maggiore ad
inizio 1999”, ha concluso precisando che tali patologie cardiologiche non esercitavano
un influsso limitante sulla capacità lavorativa dell’interessato in qualità di autista
di autopostali. A mente dello specialista, che si è espresso sulla base di
un’attenta e approfondita valutazione clinica, l’interessato poteva dunque svolgere
la sua professione nella misura completa esprimendo poi una prognosi favorevole
(doc. AI 35-18 e 19).
Sotto il profilo reumatologico, il dr. __________,
specialista FMH in reumatologia, nel suo rapporto al SAM del 20 dicembre 2006,
posta la diagnosi di “lieve sindrome lombo-vertebrale su discopatia L5/S1
senza neurologia, Sindrome dolorosa sterno-costale inferiore d.d.p. in stato
dopo sternotomia”, con riferimento alla capacità lavorativa ha affermato:
"
(...)
A.5 VALUTAZIONE E PROGNOSI:
Il paz. soffre principalmente di una sindrome dolorosa
a livello sterno-costale inferiore d.d.p., insorta dopo l'intervento
cardiologico del marzo 2005 e per la quale è stato rioperato a due riprese, con
da ultimo un certo miglioramento dei disturbi. Le algie lo limitano soprattutto
alla posizione seduta, ma sono assenti in caso di posizione ergonomicamente
corretta. Non si tratta evidentemente di un'affezione reumatica, bensì
probabilmente di una complicanza post-operatoria, sulla cui prognosi posso
difficilmente pronunciarmi.
Il sig. RI 1 lamenta inoltre dei dolori lombari da
lunga data bassi localizzati alla cerniera lombosacrale, con due recenti
bloccaggi acuti di corta durata. In occasione della visita si può evidenziare
solo una lieve limitazione dei movimenti alle flessioni laterali ed una
moderata dolenza alla flessione laterale sx massimale. Questi disturbi trovano
un adeguato correlato radiologico nel senso di una discopatia L5/S1. A riposo
la situazione è dunque compensata, mentre è credibile che il paz. possa essere
sintomatico a seconda delle sollecitazioni meccaniche a cui viene sottoposta la
colonna lombare. Nessun indizio per disturbi di tipo radicolare nell'anamnesi o
all'esame clinico.
Le cervicalgie di cui si lamenta da lunga data non sono
limitanti per il paz. e non si accompagnano di una limitazione funzionale
significativa della colonna cervicale.
La spondilosi iperostotica non è un'affezione che si
accompagna di dolori ma può al massimo comportare una certa limitazione della mobilità.
B. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ DI LAVORO
B.1 Menomazioni (qualitative e
quantitative) dovute ai disturbi constatati:
Per la discopatia lombosacrale si può dunque ritenere
il paz. limitato in attività lavorative pesanti (limiti di carico superiori a
15 kg) o che presuppongono ripetute o frequenti flessioni/torsioni lombari o
posture monotone prolungate senza avere la possibilità di cambiare posizione di
tanto in tanto (ca. ogni 1-2 ore).
B.2 Conseguenze dei disturbi sull'attività
attuale:
Il paz. ha dunque dovuto interrompere la sua attività
lavorativa di conducente a causa di disturbi oftalmologici e coronaropatici.
Dall'incarto risulta che l'assicurato non ha più potuto riprendere il suo
lavoro a causa di disturbi del visus all'occhio sx, dei dolori sternali ma
anche per l'insorgere di una sindrome depressiva.
Per quanto riguarda il lato reumatologico, l'affezione
lombare è compatibile con la . professione precedentemente esercitata. Per
quanto riguarda i dolori sternali/sterno, costali, questi non disturbano il
paz. se è seduto in una posizione ergonomica, dunque con una buona estensione
del rachide.
Dal lato reumatologico riterrei dunque che non vi una
limitazione della capacità lavorativa nella sua professione precedente.
(...)" (Doc. AI 35-38+39)
Infine, per quanto attiene all’aspetto neurologico, nel
rapporto del 30 novembre 2006 il dr. __________, specialista FMH in neurologia,
posta la diagnosi di “sofferenza vascolare cronica con ischemia cerebrale
maggiore ad inizio 1999 con minime difficoltà residue della motilità fine e
diadococinesia alla mano destra”, ha concluso per l’assenza di qualsiasi
influsso limitante sulla capacità lavorativa nell’attività da ultimo svolta
dall’assicurato precisando quanto segue:
"
(...)
Valutazione:
Dal punto di vista clinico il paziente riferisce ancora
una ipoestesia all'arto inferiore sinistro a partire dal ginocchio in giù senza
distribuzione dermatogena. L'ipoestesia sarebbe comparsa dopo l'intervento
cardiochirurgico dopo il prelievo delle vene locali. Vi è anche un minimo
disturbo nella motilità fine e della diadococinesia alla mano destra quale
probabile sequela dell'ischemia cerebrale del 1999 in paziente con una
sofferenza vascolare cronica diffusa nelle varie indagini di MRI cerebrali
eseguite. Non vi sono però dei segni piramidali, i riflessi sono ben evocabili
e simmetrici, nessun deficit di forza. Da segnalare infine l'anomalia della
pupilla sinistra con deficit di accomodazione dell'occhio sinistro. Il restante
stato neurologico è risultato nella norma, in particolare non vi sono neanche
dei segni per radicolopatia cervicale o lombare. Per quanto riguarda i tremori
riferiti dal paziente, che si presenterebbero con episodi di breve durata
(10-15 min) circa una volta al mese all'arto superiore destro, sembrerebbe
piuttosto una sintomatologia ansiosa, allo stato clinico attuale nessun segno
di parkinsonismo o di una disfunzione cerebellare, dalla descrizione sembra
molto improbabile si tratti di crisi epilettiche. (...)" (Doc. AI 35-26)
Ora,
va subito osservato che contrariamente a quanto sembra asserire l’interessato,
i referti peritali appena menzionati appaiono senza dubbio approfonditi e
dettagliati e questo Tribunale non ha motivi per ritenerli incompleti o lacunosi.
Alla luce degli stessi e degli esami esperiti, i medici del SAM
hanno posto come diagnosi invalidanti “Afachia postraumatica secondaria
all’occhio sinistro, pseudo afachia occhio destro con lieve miopia,
astigmatismo miotico e presbiopia, sindrome depressiva ricorrente di lieve
gravità”, ritenendo l’assicurato incapace al lavoro nella sua attività
lavorativa come autista di autopostali, segnatamente a motivo della
problematica oftalmologica, mentre che in altre attività di tipo leggero
(limiti di carico per sollevamento o trasporto ripetuto di pesi superiori ai 15
kg) che non necessitano di una visione binoculare e non presuppongono ripetute
o frequenti flessioni/torsioni lombari, posture monotone prolungate senza la
possibilità di cambiare posizione di tanto in tanto, andava considerato abile
al lavoro nella misura del 75%. Per contro le altre diagnosi quali “malattia
coronaria bivasale, ipertensione arteriosa, sofferenza vascolare cronica con
ischemia cerebrale maggiore ad inizio 1999, lieve sindrome lombovertebrale su
discopatia L5-S1 senza deficit neurologici, cervicalgie soprattutto
anamnestiche” sono state ritenute ininfluenti sulla capacità lavorativa
dell’assicurato, e questo sulla base dei riscontri peritali dei singoli
specialisti interpellati.
Questa
dettagliata ed approfondita valutazione peritale non è stata smentita da altri
certificati da parte di medici specialisti attestanti una diversa valenza invalidante
delle patologie diagnosticate oppure un peggioramento delle stesse.
Quanto
allegato dall’assicurato – oltretutto senza alcun supporto probatorio nella
forma segnatamente di certificati medici - al fine di dimostrare, a suo modo di
vedere, una sua maggiore inabilità al lavoro a causa delle patologie che lo
affliggono, difatti, non è in grado di sovvertire le conclusioni dei periti
interpellati dall’amministrazione o attestare un peggioramento delle sue
affezioni rispetto a quanto valutato in sede peritale. Del resto, le critiche
avanzate dal ricorrente ai consulti specialisti si esauriscono in effetti in
generici – ma non motivati né sostanziati - apprezzamenti sulle conclusioni
tratte dagli specialisti in punto alla capacità lavorativa, più che sulle
diagnosi in quanto tali.
Occorre
altresì ribadire che l’assicurato non si è premurato di produrre in causa
alcuna certificazione medica che potesse in qualche modo mettere in dubbio la
fondatezza delle risultanze peritali. Né del resto le richiamate certificazioni,
già agli atti, del medico curante del ricorrente, dr. __________, generalista,
e dello psichiatra dr. __________, non fanno altro che confermare gli
accertamenti medici effettuati dall’amministrazione e le conclusioni tratte dai
medici del SAM, confermando le diagnosi poste (doc. AI 16, 34; cfr. consid. 2.6).
Tali atti non apportano elementi o diagnosi nuovi rispetto a quelli
esaurientemente indagati dai rispettivi specialisti nell’ambito della perizia
del SAM, ma si limitano a trarre una valutazione diversa della quantificazione
delle ripercussioni sulla capacità lavorativa delle medesime patologie. Ribadite
l’affidabilità e la completezza della perizia fatta esperire dal SAM, e
ricordate peraltro le suesposte considerazioni che si impongono sul tema
dell’attendibilità delle attestazioni dei medici curanti degli assicurati (anche
se specialisti: cfr. STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 2002/01; cfr.
consid. 2.7), non si può in questa sede scostarsi dalle conclusioni della
perizia SAM.
Se
ne deve concludere che il ricorrente non ha in sostanza prodotto alcun certificato
medico atto a dimostrare che, sino al momento dell'emanazione dell'atto
impugnato (il giudice delle assicurazioni
sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di
fatto e di diritto esistente al momento in cui essa è state resa; fr. DTF 130 V
140, 129 V 4, 121 V 366 consid. 1b), i disturbi di cui è affetto
incidano sulla sua capacità lavorativa in maniera superiore a quanto appurato
dai periti.
A
tal proposito va ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio
inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere
accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non
è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di
collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210
consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende
in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente
esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa
e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le
conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Inoltre,
con riferimento al rinvio del ricorrente ad un presunto “cumulo dei disturbi”
di cui soffre, va detto che in una sentenza del 4 settembre 2001 nella causa
D., I 338/01, pubblicata in RDAT I 2002 pag. 485 seg. e confermata nella STFA
del 19 agosto 2005 nella causa D. (I 606/03), il TFA ha stabilito che per
determinare il grado d’inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di
diverse patologie non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni,
bensì si deve far capo ad un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata
discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati. L'Alta Corte ha inoltre
osservato che la questione a sapere se i singoli gradi di inabilità si possano
sommare e se del caso in quale misura è una problematica squisitamente medica,
che di principio il giudice non rimette in discussione.
Al
riguardo, questo Tribunale, dopo approfondito esame degli atti, ritiene che non
vi sia nessuna ragione per scostarsi dalla valutazione del SAM del 4 gennaio
2007, che ha accuratamente vagliato le varie patologie dell’assicurato (segnatamente
oftalmologia e psichiatrica) escludendo la possibilità di sommare, anche solo
parzialmente, le rispettive inabilità lavorative accertate dal punto di vista
psichiatrico e oftalmologico e formulando un giudizio globale che non è, come
detto, contraddetto da altra documentazione medica.
In
conclusione, rispecchiando la perizia del SAM, e in particolare i referti specialistici
del dr. __________, __________, __________, __________, __________, tutti i
criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid.
2.7.), alla stessa può esser fatto riferimento. Inoltre, non essendo
l’interessato affetto da altre patologie invalidanti che avrebbero dovuto essere
ulteriormente indagate, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica
agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al
guadagno sino all'emanazione del querelato provvedimento. Pertanto, richiamato
inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal
danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i
riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,
Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im
schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V
28 consid. 4a e sentenze
ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG,
Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere siccome
dimostrato con il grado della
verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni sociali
(DTF 126 V 360; 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati; DTF 115 V 142
consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188
consid. 2b), che sino al momento dell'emanazione del querelato
provvedimento l'assicurato presentava una capacità lavorativa del 75% in attività
fisicamente leggere non comportanti la necessità di una visione binoculare.
2.9. In
merito alle ripercussioni economiche del danno alla salute, nella decisione impugnata
l’amministrazione, basandosi su quanto indicato dal consulente IP nel suo
Considerandi
rapporto finale 13 febbraio 2007 (doc. AI 39), ha stabilito una perdita di guadagno
e quindi un grado d’invalidità del 52%.
Partendo da un reddito da valido di fr. 78'576.- che l’assicurato
avrebbe potuto conseguire nel 2005 come autista presso la ditta __________, il
consulente ha poi determinato il reddito da invalido, in attività semplici e
ripetitive, pari a fr. 57'830.- (2004), applicando una riduzione del 25% come
da perizia pluridisciplinare e un’ulteriore riduzione del 15% (5% per lavori
leggeri e 10% per la necessità di dover cambiare postura e per gli svantaggi
salariali di dover lavorare a tempo parziale), per un reddito da invalido
complessivo pari a fr. 37’712. Confrontato tale dato con il reddito da valido
di fr. 78’576, ha quindi stabilito che l’assicurato presentava una capacità di
guadagno residua del 48% e quindi un grado di invalidità del 52% (doc. AI 39;
cfr. sopra per esteso al consid. 2.6).
Il
patrocinatore ha contestato la valutazione dei medici in merito alla capacità lavorativa
residua dell’interessato in attività adeguate, rilevando in sostanza che, dati
i limiti fissati dai medici, non è possibile per l’assicurato reperire
un’attività professionale.
Al
riguardo, va innanzitutto rilevato che la contestazione relativa alla capacità
lavorativa dell’assicurato dal punto di vista medico non ha nessuna ragione
d’essere, ritenuto che, come ampiamente visto in precedenza (cfr. consid. 2.8.),
le sue condizioni di salute sono state accuratamente e dettagliatamente
valutate in sede medica.
Quanto
alla concreta reperibilità sul mercato del lavoro di attività ancora esigibili,
il consulente ha fatto riferimento al settore secondario e terziario, in
attività semplici e ripetitive. Nel rapporto 13 febbraio 2007 ha indicato che
viste le limitazioni funzionali indicate dai periti, l’assicurato potrebbe ancora
svolgere attività nel settore terziario quali venditore, cassiere non
qualificato, custode, fattorino, nelle quali vi è la possibilità di alternare
la posizione; o nel settore secondario come operaio generico nell’industria
farmaceutica, alimentare meccanica con mansioni di assemblaggio, produzione,
stampa, rifinitura, controllo/sorveglianza del funzionamento e della qualità.
Il consulente ha quindi ritenuto che sulla base di queste considerazioni il
mercato del lavoro sia ancora sufficientemente ampio da considerare
l’interessato reintegrabile nel normale ciclo produttivo.
Va
qui innanzitutto ricordato che, conformemente alla giurisprudenza del TFA, di
fronte ad un ampio ventaglio di attività semplici e ripetitive presenti sul
mercato, è sufficiente che venga fatto riferimento alle tabelle statistiche
salariali di quel settore (STFA inedita 5 giugno 2001 in re A, I 324/00, consid. 2b).
Inoltre,
come visto in precedenza, conformemente ad un principio generale applicabile
anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all’assicurato incombe l’obbligo
di diminuire il danno, mettendo a frutto la sua residua capacità lavorativa, se
necessario, in una nuova professione.
Dalla
persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti
esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso
concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le ulteriori circostanze personali,
l’età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il
mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell’attività lavorativa
(DTF 113 V 28 consid. 4; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).
Ai fini dell'accertamento
dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e
quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta
di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità
professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto
teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum
IVG, Zurigo 1997, pag. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità
congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK
1984.
pag. 347).
Ciò non
è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata,
che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo
esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un
datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 pag. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss
des Sozialversicherungsrecht, 3a edizione, Berna 2003, pag. 124).
Infine,
il TFA, in una sentenza del 25 febbraio 2003 nelle cause P. (U 329-330/01), ha
ribadito che se da una parte è compito dell’amministrazione rispettivamente del
giudice indicare possibilità di lavoro concrete, dall’altra non vanno poste
esigenze troppo elevate:
"
(…)
4.7
La tesi cantonale, in quanto conforme alla
giurisprudenza federale, va senz'altro confermata. In effetti, contrariamente a
quanto ritiene l'assicurata, questa Corte ha già ripetutamente statuito in casi
con limitazioni funzionali analoghe che esiste un mercato del lavoro
sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua (consid.
2b non pubblicato della sentenza DTF 119 V 347; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b;
si veda anche sentenza del 4 aprile 2002 in re W., I 401/01, consid. 4c.). Si tratta segnatamente del mercato occupazionale aperto a personale femminile non
qualificato o semi qualificato (RCC 1989 pag. 331 consid. 4a), in cui vi è una
sufficiente offerta di occupazioni, in particolare appunto nell'industria, in
cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non
comportano aggravi fisici e con possibilità di cambiare frequentemente
posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2). In tale ambito bisogna pure considerare
la ancor giovane età dell'interessata con conseguente presumibile buon potenziale
di adattamento ad una nuova professione (cfr. SVR 1995 UV no. 35 pag. 106
consid. 5b; e contrario sentenza già citata del 4 aprile 2002 in re W. consid. 4a-d).
Inoltre se è vero che vanno indicate possibilità di
lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste
esigenze esagerate.
È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano
di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va
rilevato che questa Corte ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad
attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di
montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (VSI 1998 pag. 296 consid. 3b;
si veda nuovamente sentenza del 4 aprile 2002 in re W. consid. 4c).
Certo, non si misconoscono gli sforzi e gli
inconvenienti che la messa a profitto della residua capacità lavorativa dell'interessata
comporterà.
Tuttavia, essi non appaiono sproporzionati né
inesigibili, ricordato altresì che per un principio generale del diritto delle
assicurazioni sociali l'assicurato ha l'obbligo di intraprendere tutto quanto
può da lui essere ragionevolmente preteso per ovviare nel miglior modo
possibile alle conseguenze delle sue affezioni invalidanti (DTF 127 V 297
consid. 4b/cc; DTF 113 V 28 consid. 4a e riferimenti; cfr. anche DTF 115 V 52
consid. 3d e 114 V 285 consid. 3).
In quanto infondato su questo punto il ricorso di
P.________ va quindi respinto. (…)"
In
concreto, tenuto conto segnatamente degli aspetti oftalmologici,
psichiatrici e reumatologici, e vista la giurisprudenza appena esposta, questo
TCA ritiene che sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione
vi sono delle attività esigibili da parte dell’assicurato. Specialmente
nell’ambito industriale, ma anche nel settore delle prestazioni di servizio, vi
sono, in effetti, delle attività di mera sorveglianza – fisicamente assai leggere
– che non presuppongono una visione binoculare o particolari attitudini
intellettuali e che possono essere svolte sia in posizione
seduta che eretta (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione
prodotti, di controllo ecc.) con la possibilità anche di variare frequentemente
la postura.
2.10
Per
calcolare il reddito da valido, secondo la giurisprudenza del TFA, è
decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante,
quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla
rendita, se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e
23.
maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid.
3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito
dev'essere fissato il più concretamente possibile.
Determinante
è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto
delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un
prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi,
l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in
merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr.
U 168 pag. 100s. consid. 3b).
Un
salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che
lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi
pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base
a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).
Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto
che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare
la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti
ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b, ZAK 1990 pag.
519.
consid. 3c).
Se
nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che
l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidità, si può ricorrere a
dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (Pratique VSI 1999 pag. 248
consid. 3b; cfr. anche STFA inedita del 30 dicembre 2002 nella causa B., I
56/02).
Nel
caso in esame, l’Ufficio AI ha preso in considerazione quale reddito da valido
l’importo di fr. 78'576 che l’assicurato avrebbe potuto conseguire nel 2005, conformemente
a quanto indicato dal precedente datore di lavoro, la ditta __________ (doc. AI
39-2). Tale reddito, rivalutato al 2006 secondo l’indice di
aumento dei salari nominali, corrisponde a fr. 79'519.
L’assicurato
non ha contestato tale ammontare.
2.11
Per
quanto riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza
federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75
seg..
In
questa sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della
determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione
professionale e salariale concreta dell'interessato. Qualora difettino
indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza,
essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di
sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano
essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali
del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di
servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione),
criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte
ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario
statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di
influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha
poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi
sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione
deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire
il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
Inoltre,
come pertinentemente ricordato dall’amministrazione nel provvedimento
impugnato, con sentenza inedita del 5 settembre 2006 nella
causa P. (I 222/04), il TFA ha stabilito che “secondo la giurisprudenza,
sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete,
i dati salariali nazionali risultante dalla tabella di riferimento TA1
dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di
statistica (cfr, tra altre, sentenza 10 agosto 2001 in re R., I 474/00, consid.
3a/aa).
L’inapplicabilità
dei valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione
alle grandi regione, è di recente stata decisa dalla Corte plenaria in data 10
novembre 2005 (cfr. in tal senso sentenza 22 agosto 2006 in re K, I 424/05)”.
Pertanto, alla luce della chiara giurisprudenza federale (cfr., sul tema, L. Grisanti, "Nuove
regole per la valutazione dell'invalidità" in RTiD II-2006, p.
311ss.), nella determinazione del reddito da invalido
occorre d’ora in poi applicare i valori nazionali (Tabella TA1) e non più
quelli regionali (Tabella TA13).
D’altra
parte, in una recente sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008,
rispondendo ad una questione sollevata dal TCA nella sentenza 35.2006.60 del 23
novembre 2006, consid. 2.10.9 ("Questo
Tribunale constata che il salario che l’assicurato avrebbe conseguito nel 2005
quale muratore semi-qualificato (infatti nel 2005, secondo il contratto
collettivo di lavoro dell’edilizia, un lavoratore con conoscenze percepiva un
salario orario di fr. 25.15, contro i fr. 22.65 percepiti dai lavoratori
edili), è inferiore a quello realizzato in media a livello svizzero dai lavoratori
del settore della costruzione con qualifiche analoghe (Tabella TA 1 2004, punto
45, livello di qualifica 3: fr. 5'358 x 12 mesi = 64'296, riportato su 41.6 ore/settimana
= 66'867.84; dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per
il 2005, un reddito annuo pari a fr. 67'443.41; per un recente caso in cui
l’Alta Corte ha fatto riferimento ai livelli di qualifica 2 e 3, cfr. STFA del
12.
ottobre 2006 nella causa S., U 404/05, consid. 2.3.4). Ci si potrebbe
chiedere se in tale ipotesi, e visto il richiamo del TFA ai salari nazionali
(Tabella TA 1), non dovrebbe essere applicata la giurisprudenza federale secondo
la quale, quando l'assicurato ha realizzato un guadagno inferiore alla media
per dei motivi estranei all'invalidità, anche il reddito medio realizzabile sul
mercato equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va ridotto in proporzione
(cfr. DTF 129 V 225 consid. 4.4; AHI-Praxis 1999, p. 329 consid. 1; ZAK 1989,
p. 458s. consid. 3b; STFA del 6 settembre 2006 nella causa H., U 454/05 +
456/05, consid. 6.3.3 e 6.3.4). Spetta comunque
all’Alta Corte pronunciarsi al riguardo"), l'Alta Corte ha
stabilito che:
" (…)
5.3
Giova inoltre ricordare che nel caso in cui il
reddito conseguito prima dell’invalidità è inferiore alla media dei salari per
un’attività paragonabile nel settore interessato e non vi è inoltre motivo che
induca a ritenere che fosse intenzione dell’assicurato accontentarsi di un
guadagno modesto, la giurisprudenza ammette che gli stessi fattori che hanno
influenzato negativamente il reddito da valido vengano considerati anche per
fissare il reddito da invalido (DTF 129 V 222 consid. 4.4 pag. 225, SVR 2004 UV
no 12 pag. 44, consid. 6.2, secondo cui un reddito inferiore del 10% rispetto
ai salari usuali del settore è stato considerato chiaramente sottola media [U
173/02]; cfr. pure sentenza U 529/06 del 28 gennaio 2008, consid. 8.2 con riferimenti).
6.
Nel caso di specie, il ricorrente contesta sia la
determinazione del reddito da invalido che quella da valido.
6.1
Per quanto concerne il reddito da valido,
l’interessato fa valere che l’importo determinato dall’INSAI sulla base dei
dati forniti dall’ex datore di lavoro risulterebbe, come giustamente rilevato
anche dal primo giudice, inferiore del 9% circa rispetto al salario medio
nazionale dei lavoratori attivi nel settore delle costruzioni con qualifiche
analoghe. L’argomento è pertinente. In effetti, il dato ritenuto
dall’assicuratore infortuni a titolo di reddito da valido (fr. 61'277.- per
l’anno di riferimento 2005) è inferiore nella misura del 9.58% a quello
desumibile dalla tabella TA1 di cui all’ISS (edizione 2004, pag. 53, livello di
esigenze 3, cifra 45 costruzioni), quest’ultimo essendo pari, dopo adeguamento
all’evoluzione salariale per il 2005, a fr. 67'765.89 (fr. 5'358 x 12 : 40 x
41.
[v. La Vie économique, 12-2007, pag. 98, tabella 9.2] x 1.011 [v. La Vie
économique, 12-2007, pag. 99, tabella 10.2]). Alla luce della giurisprudenza
richiamata al considerando 5.3, che, come visto, permette al giudice chiamato
ad effettuare un raffronto dei redditi di prendere in considerazione in ugual
misura per ciascuno degli elementi di paragone fattori estranei all’invalidità,
può, se del caso, essere tenuto conto di questa circostanza nell’ambito della
determinazione del reddito ipotetico da invalido.
6.2
A quest’ultimo riguardo, il ricorrente, pur
rispettando la più recente giurisprudenza in materia, rileva che il mercato del
lavoro ticinese oggettivamente offre ai lavoratori occupati in questo Cantone
di frontiera retribuzioni nettamente inferiori e penalizzanti rispetto al resto
della Svizzera, come risulterebbe, almeno in parte, dalle tabelle TA1 e TA13 di
cui all’ISS. Il ragionamento è comprensibile, ma viene tuttavia relativizzato
dalle considerazioni espresse al considerando precedente.
6.3
Mancando in concreto indicazioni economiche
effettive, in considerazione della più recente prassi di questa Corte - cui
allude l'insorgente -, che non ammette più la possibilità di fare capo ai dati
statistici salariali relativi alle grande regioni, tabella TA13 ISS, per
determinare il reddito ipotetico da invalido, quest'ultimo deve essere
stabilito sulla base della tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi
nazionali conseguibili nel settore privato (cfr. sentenza del Tribunale federale
delle assicurazioni U 75/03 del 12 ottobre 2006, consid. 8, riassunta in RSAS
pag. 64). In tali condizioni, partendo dal valore totale mediano di cui all'ISS
2004.
(pag. 53, livello di esigenze 4), si ottiene un importo di base di fr.
57'258.24 per il 2004 (fr. 4'588 x 12 : 40 x 41.6 [La Vie économique, 12-2007,
pag. 98, tabella B9.2]), che, adattato all'evoluzione salariale (1%, v. La Vie
économique, 12-2007, pag. 99, tabella B10.2), porta a ritenere un importo di fr.
57'830.82 per il 2005.
6.4
Operando una prima riduzione del 9.58% da
quest'ultimo importo per tenere conto della differenza salariale di cui si è
detto al considerando 6.1, deducendo poi una quota ulteriore del 15%, non
oggetto di contestazione, per considerare adeguatamente le circostanze
particolari del caso (DTF 126 V 75; in
concreto: limitazioni riconducibili al danno alla salute, statuto di
frontaliere), il raffronto dei redditi (reddito da valido di fr. 61'277.- e
guadagno da invalido di fr. 44'447.03 [fr. 57'830.82 ./. 9.58% ./. 15%]) dà un
grado d'invalidità arrotondato (DTF 130 V 121) del 27%. (...)"
Di
conseguenza, quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata
professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione,
anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo
cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag.
326-327).
2.12
Utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale
di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2006 una professione che presuppone
qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza
delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss.
e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario
mensile lordo pari a fr. 5'417.--.
Riportando
questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata
in La Vie économique, 3-2008, pag. 98), esso ammonta a fr. 5'633.-
mensili oppure a fr. 67’604.- per l'intero anno
(fr.
5'633 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U
274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).
Come
detto, l’assicurato, quale autista presso la ditta __________, avrebbe
guadagnato nel 2005 fr. 78’576.- annui per un’occupazione a tempo pieno,
pari a fr. 79’519.- nel 2006 corrispondenti a fr. 6'626/mese (cfr. consid. 2.6
e 2.10).
Occorre
ora esaminare se siano in concreto realizzati i presupposti per ridurre il
reddito statistico da invalido, in applicazione della giurisprudenza di cui
alla STF U 8/07 del 20 febbraio 2008 menzionata al
considerando precedente (cfr. pure STFA I 379/05 del 26 gennaio 2006).
Ora, esaminati i dati statistici questa Corte deve constatare che non esiste
nella specie alcun divario tra il salario percepibile dall’interessato e quelli
mediani svizzeri. In effetti, tale reddito non si situa affatto sotto la media
svizzera dei salari per un'attività equivalente, cioè fr. 5'041.- mensili o fr.
60'492.- annui rispettivamente fr. 62'911.- considerando 41.6 ore lavorative
(cfr. Tabella TA1 p.to 60 “trasporti terrestri” per il 2006). Nemmeno volendo
prendere, per questo settore professionale (che a mente di questo Tribunale,
fra quelli statistici, maggiormente si avvicina alla professione di autista
esercitata dall’interessato) la posizione professionale che presuppone
qualifiche medio-alte, il salario statistico svizzero per il 2006, di fr. 5'606.-
mensili o fr. 67'272.- annui, ancora risulta inferiore al salario che avrebbe
percepito il ricorrente dal suo ultimo datore di lavoro ticinese.
Va
detto a titolo abbondanziale che l’addotto divario salariale nemmeno si realizza
considerando, per pura ipotesi di lavoro, il salario statistico mediano
nel settore privato svizzero relativo a professioni svolte da personale maschile,
pari a fr. 6’024.- mensili o fr. 72'288 .- annui rispettivamente a fr.
75'179.- se riportato su 41.6 ore (cfr. tabella TA1 per il 2006).
Non sono pertanto realizzati i presupposti per ridurre il reddito
statistico da invalido, in applicazione della prassi appena menzionata al
consid. 2.11.
Il reddito da invalido ammonta, pertanto, a fr. 67'604.- annui.
2.13
In
ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze
specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,
età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione,
cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione
percentuale del salario statistico medio da invalido. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In
una sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha
proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,
trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un
permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato
in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.
La
nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di
reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali
derivanti dal danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare
soltanto a tempo parziale (5%):
"
2.4
Aufgrund der zu
Recht nicht bestrittenen Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom
4.
April 2003 ist dem Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser
nicht mehr zumutbar, während körperlich leichte bis intermittierend
mittelschwere adaptierte Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h.
wechselbelastende Tätigkeiten ohne Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5
bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne
Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser
Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem
leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden
Verwaltung denn auch nicht bestritten.
2.5
Entgegen der Auffassung im kantonalen Entscheid ist
die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache, dass die
statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der
ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der Beschwerdegegner
kein Saisonnier ist, sondern über die Niederlassungsbewilligung C verfügt
(Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00 [Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]).
Damit gehört der Versicherte vielmehr einer Ausländerkategorie an, für welche
der monatliche Männer-Bruttolohn im Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem
entsprechenden, nicht nach dem Merkmal der Nationalität differenzierenden
Totalwert liegt (Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung
2002.
S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende Vergleichsgrösse
und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die Vorinstanz angenommen
hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und Ausländer
zusammensetzen.
2.6
Die IV-Stelle führt in der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte
nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in
Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag,
die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden
...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund
statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache
der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden Anforderungsniveau
4.
(einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen ist (vgl.
Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8),
auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht schematisch
dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).
2.7
Damit sind im Rahmen des Abzuges die
leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die
Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu berücksichtigen.
Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen Abzug wegen
Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen gewesen wäre,
lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein Ermessen an die
Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende Ermessensausübung
erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw. 2.3 hievor).
Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus des
Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat jedoch
die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit einem
Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache Rechnung
getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein kann, erscheint
- gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher liegend. Damit
hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der Verwaltung abzuweichen,
so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist, was zu einem
Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente
führt." (STFA succitata)
In un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04,
consid. 2 - riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio
di un permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da
un profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una
decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht
unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw.
2.5.1
hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen
kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem
Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten
Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung
getragen”).
In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104,
il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve
essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,
argomentando:
"
Su quest’ultimo punto,
il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato
l’impressione di una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio
2005.
nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età
dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non
rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori
ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a
prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé
non influisce sul livello retributivo.
Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella
causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato
una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato
di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive
nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations
résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa
M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio
di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse
un fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF
(cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa
disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della
rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419
consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra
assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo
di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V
138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa
S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune
circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad
esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto
che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle
assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale,
assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene
di dover fornire le seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla
giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione
percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,
l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,
che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività
sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più
elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I
559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa
dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto
parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,
I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per
tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio
2005.
nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione
del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima
l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA
del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella
causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli
impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di
riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)
In
concreto l’Ufficio AI ha applicato riduzioni per il 15%.
Questa
Corte, alla luce della giurisprudenza sopra citata, nonché delle specifiche
circostanze del caso in esame, in particolare del fatto che l’assicurato, oltre
a non potere esercitare lavori pesanti e dover cambiare di frequente la postura,
può svolgere un’attività adeguata unicamente nella misura del 75% (cfr. consid.
2.6
e 2.8) e che è nato nel 1952, ritiene più giustificata una riduzione del 25%
(5% per attività leggera, 15% svantaggi salariali derivanti da contingenze
particolari quali cambiamento professionale, limitazioni addebitabili al danno
alla salute e in particolare necessità di reperire un’attività che non richieda
una visione binoculare e posizioni statiche prolungate nonché per svantaggi
salariali derivanti dalla necessità di lavorare a tempo parziale, oltre a 5%
per l’età “avanzata”).
Partendo,
quindi, da un salario da invalido di fr. 67'604.- annui e ritenuta un’esigibilità del 75% (cfr. consid. 2.6
e 2.8), ammettendo la riduzione del 25%, il reddito ipotetico
da invalido dell'insorgente nel 2006 risulta, quindi, essere pari a fr.
38’028.- (fr. 50703.- [fr. 50703.- x 25 : 100]), come in sostanza
concluso, salvo piccole differenze, dal consulente per l’integrazione dell’AI.
Confrontando ora questo
dato con l'importo di fr. 79’519.- corrispondente al reddito
che l’insorgente avrebbe conseguito da valido nell'anno 2006
(cfr. consid. 2.10 e 2.12), emerge un’incapacità al guadagno pari al 52%.
Queste
circostanze non permettono quindi di accertare un grado di invalidità conferente
il diritto a più di una mezza rendita e ciò, con ogni verosimiglianza, anche
volendo considerare l’evoluzione di entrambi i redditi di riferimento sino al
2007.
(come visto, occorre valutare se vi è stata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento
sino al momento della decisione impugnata, cfr. DTF 130 V 140).
È
a ragione dunque che l’Ufficio AI ha attribuito all’insorgente, a decorrere dal
mese di febbraio 2006, il diritto a una mezza rendita di invalidità.
Ne discende la reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata.
2.14
L’assicurato,
per il tramite del proprio legale, ha chiesto al TCA l’esecuzione di ulteriori
accertamenti medici.
Al
proposito si osserva che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il
giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione
che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e
che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato,
si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove: cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo
1998, p. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda
pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344
consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di
essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28; DTF 124
V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
In
concreto, come è stato detto (cfr. consid. 2.8), la documentazione agli atti è
sufficiente per statuire nel merito della vertenza, senza che occorra
predisporre accertamenti ulteriori.
2.15
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- sono poste a carico
del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Le
spese di procedura, per fr. 200.-, sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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