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Decisione

32.2007.232

Grado d'invlidità non pensionabile

19 agosto 2008Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

I 606/03).

Ritornando

al caso in esame, i periti del SAM, dopo aver riportato dettagliatamente gli

esisti dei sette consulti specialistici, al capitolo 8 hanno hanno proceduto ad

una sintesi di tutte le patologie invalidanti di cui l’assicurato è portatore

per giungere, al capitolo 9 (cfr. consid. 2.5), ad una valutazione globale

dell’incapacità lavorativa, che il TCA non ha motivo di mettere in discussione.

2.7.4 In

conclusione, sulla base dell'affidabile e concludente perizia

del SAM, alla quale va dato valore probatorio pieno (cfr. consid. 2.6),

richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto

quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito

economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117

V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, 1999, pp. 57, 551 e 572), è da ritenere

dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito

delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi

citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V

188 consid. 2b) che il ricorrente presenta un’abilità al lavoro del 70% in

attività adeguate.

Infine,

questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi

chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino

all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario

l'esperimento di ulteriori accertamenti. Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare

d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre

prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren

und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, p. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2° ed., pag. 274; si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223

consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non

lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR

2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost.,

cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con

riferimenti).

2.8. Accertata

dunque una capacità lavorativa del 70% in attività leggere adeguate, con

rapporto 22 marzo 2007 il consulente, tenuto conto delle competenze linguistiche

nonché dell’espe-rienze lavorative conseguite (3 anni di studi di giurisprudenza,

tre anni presso un sindacato, dal 1977 al 1995 presso il __________ quale __________

e dal 1996 – 2003 quale cuoco), ha ritenuto siccome esigibili attività semplici

leggere e ripetitive come addetto all’informazioni, portiere, custode di

stabili o parcheggi, aiuto ufficio, ecc.. (doc. AI 75-2).

Relativamente

alla determinazione del grado d’invalidità, il consulente ha raffrontato il

reddito conseguito dall’assicurato da sano nella sua attività di cuoco (fr.

43'329.--) con quello che egli potrebbe percepire nel ramo commerciale, tenuto

conto di un’incapacità lavorativa del 70% (fr. 45'214,40). Non risultando alcun

discapito economico (doc. AI 75-3), con la decisione contestata l’Ufficio ha

(nuovamente) respinto la do-manda di prestazioni.

2.9 L’assicurato

giudica irrealistica la possibilità di trovare un’occupazione nelle professioni

individuate dal consulente, viste le patologie di cui egli è portatore nonché le

limitazioni funzionali. Quanto all’ipotesi di poter conseguire, nonostante il

danno alla salute, un reddito nel settore commerciale, pur ammettendo di possedere

una buona formazione di base, egli evidenzia che dal 1996 svolge __________,

attività quest’ultima non equiparabile ad un posto in ufficio.

Va

qui rammentato che il concetto d’invalidità è riferito ad un mercato del lavoro

equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una parte,

un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un

mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di

lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire

se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e

conseguire un reddito tale da escludere il diritto ad una rendita. In

particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora

le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta

da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo

in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin

dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC

1991 p. 332 consid. 3b e 1989 p. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 p. 67

consid. 5c).

Inoltre,

conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle

assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno

(DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi

citati; Riemer-Kafka, op. cit., p. 57, 551 e 572).In virtù di

tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile

per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua

"invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua

capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28

consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozial-versicherungsrecht, tesi Zurigo 1995,

pp. 296ss).

In

questo ordine di idee, il TFA ha stabilito che – trattandosi di lavoratori non

qualificati esercitanti, prima di divenire invalidi, un’attività manuale –

entrano generalmente in linea di conto soltanto dei lavori di manovalanza

oppure altre attività fisiche (RCC 1989 p. 331 consid. 4a).

L’Alta

Corte ha, tuttavia, anche precisato che il mercato del lavoro accessibile a

questi assicurati non è limitato a tali attività.

Nell'industria

e nell'artigianato le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più

spesso tramite macchinari, motivo per cui aumentano le attività di controllo e

sorveglianza (SVR 2002 UV 15, p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b;

STFA 20 aprile 2004, U 871/02, consid. 3).

Anche

in questo ambito, vi sono aperte delle opportunità occupazionali per lavoratori

ausiliari, così come è il caso per il settore delle prestazioni di servizio.

In

concreto l’assicurato, compatibilmente con le limitazioni reumatologiche evidenziate

in sede medica, può svolgere attività sedentarie che non richiedono il porto ed

il sollevamento di pesi. Ora, la domanda volta a sapere se l’assicurato, nonostante

il danno alla salute, possa ancora esercitare un’attività di commercio “con

funzione che comprendono in generale lavori diversificati che sono eseguiti con

una determinante autonomia“ (cfr. rapporto 22 marzo 2007 del consulente,

Considerandi

doc. AI 75-3), può essere lasciata aperta. Infatti, come si vedrà nei prossimi

considerandi, ipotizzando una risposta negativa, l’assicurato potrebbe svolgere

(nella misura del 70%) quelle professioni generiche, in particolare nel settore

della sorveglianza, rispettose delle limitazioni funzionali e delle indicazioni

dal punto di vista diabetologico, circostanza che non porterebbe al

riconoscimento di un grado d’invalidità pensionabile.

2.10

Essendo

quindi esigibile che l’assicurato sfrutti la sua residua capacità lavorativa,

del 70%, in attività adeguate, occorre esaminare le conseguenze del danno alla

salute dal profilo economico.

Preliminarmente

va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa

stato il momento dell’inizio dell’e-ventuale diritto alla rendita (DTF

129.

V 222; cfr. pure STFA 26 giugno 2003

nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01

pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I

761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid.

3.

, I 26/02; cfr. inoltre STFA 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I

475/01), per cui nel caso concreto sono determinanti i

dati del 2004. Infatti, nella perizia SAM l’inizio della duratura

incapacità lavorativa è stato fatto decorrere dal dicembre 2003 (doc. AI

65-23).

2.10.1

Riguardo

al reddito da valido, sulla base del questionario dell’ex datore di

lavoro (doc. AI 24-1), lo stesso nel 2004 ammonta a fr. 42'900.-- (3'300

x 13 mensilità).

2.10.2

Conformemente

la giurisprudenza del TFA, il reddito da invalido è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione per-sonale o professionale (affezioni invalidanti,

età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio

dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una

deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener

conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del

lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni

economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA 5 settembre

2006.

nella causa P., I 222/04).

Nel

caso concreto, come detto al consid 2.9. (in fine), volendo ritenere

l’assicurato abile al 70% in attività semplici e ripetitive, occorre fare

riferimento ai dati salariali statistici (Tabella TA 1). Svolgendo nel 2004 una

professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato,

cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), il ricorrente

avrebbe potuto realizzare, in media e con orario lavorativo settimanale di 40

ore, un salario mensile lordo pari a fr. 4'588.--. Riportando questo dato su

41.6

ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie

économique, 7/8-2006, p. 90), esso ammonta a fr. 4'771.-- mensili oppure

a fr. 57’252 per l'intero anno (fr. 4’771 x 12, ritenuto che la quota di

tredicesima è già compresa, cfr. STFA 18 febbraio 1999 nella causa B., U

274/98, p. 5 consid. 3a).

Va

qui ricordato che, qualora, già prima dell'insorgenza del

danno alla salute, il reddito di una persona assicurata si situi sotto la media

dei salari per un'attività equivalente e che non si possa sostenere che essa si

sia volontariamente accontentata di una retribuzione modesta, si deve ammettere

che gli stessi fattori che hanno inciso negativamente sul reddito da valido

potrebbero anche influenzare il reddito da invalido. Accertato che l'assicurato

ha realizzato un guadagno inferiore alla media per dei motivi estranei all'invalidità,

anche il reddito medio realizzabile sul mercato equilibrato del lavoro (reddito

da invalido) va ridotto in proporzione (AHI 1999 p. 329 consid. 1; ZAK 1989 p.

458s. consid. 3b; STFA 5 dicembre 2003 nella causa S., I 630/02, consid. 2.2.2

e 2 dicembre 2002 nella causa R., I 53/02, consid. 3.3). Recentemente con sentenza

del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7

del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido

conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario

medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va

ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in

RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con

sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta

la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il

valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è

di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 p. 45

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).

Ritornato

al caso in esame, nel 2004 l’assicurato guadagnava fr. 42'900.--.

Tale reddito si situa sotto la media dei salari svizzeri per un’attività

equivalente nel medesimo (cfr. Tabella TA1 p.to 55 “alberghiero e ristorazione”,

livello di qualifica 4: fr. 3’514.-- x 12 mesi = fr. 42’492.--, riportato su

41.6

ore/set-timana = fr 44'192.--). Posto che dagli atti non emergono indizi a

favore del fatto che fosse intenzione dell’insorgente accontentarsi di un

guadagno modesto, in applicazione della giurisprudenza appena citata, il

reddito statistico da invalido (fr. 57’252) va ridotto

del 5%, corrispondente alla differenza salariale percentuale (fr. 42'900.-- vs.

fr. 44'192.--) e si attesta pertanto a fr. 54'389.-- (95% di fr. 57’252).

Ricordato

che da un punto di vista medico, l’assicurato può esercitare un’attività

adeguata alle sue condizioni di salute al 70%, tenuto conto – per ipotesi di

lavoro – di una riduzione massima per motivi personali del 25%, il reddito da

invalido ammonta infine a fr. 28'554.-- (fr. 38’072

ridotti del 25%).

2.10.3

Raffrontando

il reddito da valido di fr. 42’900.-- con il reddito ipotetico

da invalido di fr. 28’554.--, risulta un grado d’invali-dità del 31,4% ([42'900 - 28’554] x 100 : 42'900)

che non conferisce il diritto ad una rendita.

Allo

stesso risultato si giungerebbe volendo tener conto dell’adeguamento dei

redditi sino al 29 maggio 2007, momento di emissione della decisione contestata.

Visto

quanto sopra, la pronunzia impugnata merita conferma. Il ricorso va di conseguenza

respinto.

2.11

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito del ricorso, le spese per fr. 200.-- sono a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le

spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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