32.2007.232
Grado d'invlidità non pensionabile
19 agosto 2008Italiano31 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
32.2007.232
Data decisione, Autorità:
19.08.2008, TCA
Titolo:
Grado d'invlidità non pensionabile
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
art. 4 LAI
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.232
BS/gm
Lugano
19 agosto
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 2 luglio 2007 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 29 maggio 2007 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI
1, classe __________, funzionario amministrativo __________ sino al 1995 ed in
seguito attivo quale gerente di esercizio pubblico prima a titolo indipendente
e poi come dipendente salariato, nel maggio 2003 ha presentato una richiesta di
prestazioni AI per adulti (doc. AI 1).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione su opposizione 7
giugno 2005, l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni ritenendo
l’assicurato ancora in grado di svolgere, malgrado il danno alla salute,
attività di tipo leggero o di tipo amministrativo senza discapito economico.
Con
sentenza 29 novembre 2005 il TCA, accogliendo il ricorso dell’assicurato, ha annullato
la succitata decisione amministrativa e rinviato gli atti all’Ufficio AI per espletamento
di ulteriori accertamenti medici (inc. 32.2005.118; doc. AI 54-1).
1.2. Dando
seguito a quanto ordinato dal TCA, l’Ufficio AI ha disposto l’esecuzione di una
perizia multidisciplinare a cura del SAM (Servizio di accertamento medico
dell’AI), il quale ha ritenuto l’assicurato abile al 70% in attività leggere e
sedentarie (doc. AI 65-23). Tenuto conto della residua capacità lavorativa medico-teorica,
il consulente in integrazione professionale ha in seguito rilevato che
l’assicurato potrebbe ancora accedere ad attività nel ramo commerciale. Di conseguenza,
egli ha raffrontato il reddito da valido (fr. 43'329.--) con quello da invalido
(fr. 45'214.--), quest’ultimo dato corrispondente – secondo le indicazioni della
__________ (__________) – al salario minimo per impiegati di commercio 55enni (fr.
64'592.--), ridotto del 30% per motivi medici. Non risultando dunque un grado
d’incapacità al guadagno, con decisione 29 maggio 2007 (preavvisata il 18
aprile 2007) l’Ufficio AI ha nuovamente respinto la domanda di prestazioni
(doc. AI 80).
1.3. Avverso
la succitata decisione, l’assicurato, rappresentato dal sindacato RA 1, ha
presentato tempestivo ricorso al TCA e postulato il riconoscimento di una rendita
intera o, in via subordinata, di una mezza rendita. Sostenendo innanzitutto
un’incapacità lavorativa del 100%, il ricorrente è del parere che il SAM non
abbia tenuto conto della periartropatia omeroscapolare indicata nel consulto
reumatologico esterno (dr. __________), che la valutazione medico-teorica è
contradditoria, che le incapacità lavorative reumatologica e psichiatrica devono
essere sommate per raggiungere un’inabilità globale del 50%. Quanto alla valutazione
economica, l’insorgente contesta che potrebbe svolgere realisticamente
un’attività lavorativa con le limitazioni di salute evidenziate in perizia.
Egli sostiene inoltre che, proprio a causa delle conseguenze del danno alla
salute, per quanto riguarda il reddito da invalido, si debba tenere conto della
riduzione massima del 25% e, infine, che quale salario ipotetico venga preso in
considerazione l’importo di fr. 53'040.-- desunto dai dati statistici relativi
alla Tabella TA 13 in luogo dei fr. 64'592.-- indicati dalla __________. Delle
singole motivazioni verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo.
1.4. Pendente
causa, il ricorrente ha trasmesso nuova documentazione medica (IV e VI).
1.5. Con
risposta di causa l’Ufficio AI, fondandosi sulla nota 17 agosto 2007 del proprio
servizio medico (SMR), ha evidenziato che dagli atti prodotti non risulta oggettivato
un danno alla salute maggiormente invalidante rispetto a quanto valutato nella perizia
SAM. Inoltre l’amministrazione ha rilevato che, ipotizzando l’applicazione
delle tabelle salariali, il ricorrente non avrebbe comunque diritto ad una
rendita. Per questi motivi ha chiesto la reiezione del ricorso e la conferma
della decisione contestata.
1.6. Il
7 settembre 2007 l’insorgente ha ribadito la propria tesi ricorsuale.
considerato, in
diritto
In
ordine
2.1.
La presente vertenza non pone questioni
giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà
dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere
nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli artt. 49 cpv. 2 LOG e 2
cpv. 1 LPTCA.
Nel
merito
2.2. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti
quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica
degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è
realizzato antecendemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5.a revisione
della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati
in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Oggetto
del contendere è sapere se il ricorrente ha diritto ad una rendita d’invalidità.
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp.
216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati han-no diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di
regola – non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio
la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello
assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA (dal 1°
gennaio 2007: TF) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità
di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostan-ze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
2.5. Nel
caso in esame, a seguito della STCA di rinvio 29 novembre 2005, l’Ufficio AI ha
ordinato una perizia multidisciplinare presso il SAM. Dal referto 20 febbraio 2007
(doc. Al 65) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l'anamnesi,
riportate le indicazioni soggettive e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo
a sette consultazioni specialistiche esterne: psichiatrica (dr. __________),
ortopedica (dr. __________), neurologica (dr. __________, cardiologica (dr. __________),
nefrologica (dr. __________), endocrinologica (dr. __________) e oftalmologica
(dr.ssa __________). Sulla base delle risultanze dei singoli consulti
specialistici, i periti hanno posto le seguenti diagnosi, con influenza sulla capacità
lavorativa:
" (...)
Coxartrosi destra e stato
dopo oseotomia nel 1966.
Stato dopo posa di
protesi totale il 30.09.2002.
Sindrome
lombospondilogena sino a sindrome del canale spinale stretto su/con:
Ø lipomatosi epidurale,
Ø spondilartrosi L5-S1,
Ø sovraccarico strutturale su adiposità,
Ø iniziale DISH.
Pseudo-afachia OD
(10/2005).
Cataratta complicata OS su
diabete mellito.
Iperopia – presbiopia.
Personalità con tratti di
narcisismo leggermente disadattati.
Incremento della quota
ansiosa. (...)" (doc. AI 65-13/14)
Accertato
come le patologie di natura reumatologica, psichiatrica ed oftalmologica siano quelle
causanti una diminuzione della capacità lavorativa, i periti del SAM hanno valutato
che globalmente l’assicurato non può più esercitare la sua ultima professione
di cuoco. Riguardo all’esigibilità in attività adeguate, essi hanno concluso:
"
(...)
L'A. è in grado di lavorare al 70% (anche in
riferimento ai parametri psichici livellati che influiscono sulla sua capacità
di autogestione ed esecuzione e le limitazioni oftalmologiche) in attività essenzialmente
sedentarie, dove possa stare seduto e quindi non caricare né anche, né colonna
lombare, evitando di sollevare ripetutamente pesi superiori ai 10 kg o di
lavorare con la schiena in iperestensione. Tale attività sarebbe possibile per
sei ore al giorno, soprattutto se si tratta di un lavoro che non richieda una
visione binoculare, che attualmente l'A. presenta deficitaria all'occhio
sinistro (dove l'acuità visita potrà essere senz'altro migliorare dopo
un'operazione di cataratta). Un mese dopo il previsto intervento di cataratta
la capacità lavorativa potrà raggiungere l'80%.
Per l'aspetto strettamente diabetologico, in assenza di
complicanze diabetologiche, anche se non v'è motivo per un'incapacità
lavorativa totale, valgono le limitazioni professionali date per tutti i pazienti
diabetici, come un lavoro regolare con degli orari fissi e senza lavoro serale
o notturno, possibilità d'eseguire la dieta diabetica, incluso gli spuntini, possibilità
dell'autocontrollo glicemico al posto di lavoro a qualsiasi momento,
possibilità di assunzione di carboidrati nei momenti ipoglicemici, esclusione
delle ore di punta e di stress di apparecchi pericolosi per l'A. o per altre
persone.
Non riteniamo utili provvedimenti di riformazione
professionale, mentre è da rivalutare la possibilità di un reinserimento in un
lavoro d'ufficio, alla luce anche delle precedenti esperienze e della buona
formazione. (...)" (doc. AI 65-23)
Con
il presente ricorso l’assicurato contesta la valutazione medico-teorica della
residua capacità lavorativa.
2.6. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio
è determi-nante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali
di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi
antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche
o nell'apprezzamen-to della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004
nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G.,
U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM
1989, p. 31; Pratique VSI
2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono
a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile
1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA 24 dicembre
1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986
p. 189).
In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato
rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il
l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel
senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in
particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione
invalidità (STFA 22 maggio 1995 nella causa A. C; cfr. anche DTF 123 V 178;
Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle
prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice
fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore.
Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia
essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
In DTF
125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte
federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come
oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF
125 V 354).
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Per quel
che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle
cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts im Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).
Se vi
sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura
senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su
un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G.,
U 329/01 e S., U 330/01).
2.7. Ritornando
alla fattispecie concreta, va innanzitutto evidenziato che il TCA
non ha motivi per mettere in dubbio la valutazione effettuata dai periti del
SAM. Essi hanno debitamente tenuto conto delle singole affezioni di cui
l’assicurato è portatore, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni
circa la residua capacità lavorativa (70%) in attività leggere e sedentarie rispettose
dei limiti funzionali esposti in perizia.
La
documentazione medica (rapporti del dr. __________, del dr. __________ e del dr.
__________) prodotta in questa procedura non permette di giungere ad una
diversa valutazione e questo per i motivi che seguono.
2.7.1. In
merito alle problematiche reumatologiche, nel ricorso l’as-sicurato sostiene innanzitutto
che la periartorpatia omero sca-polare nel “rapporto SAM non è stata
descritta pur essendo stata indagata dal dr. __________” (p. 1). Va qui evidenziato
che, come risulta dal rapporto 30 novembre 2006 del dr. __________, le
patologie di cui soffre l’assicurato sono principalmente circoscritte all’anca
(coxartrosi bilaterale su displasia dell’anca) ed alla regione lombare
(sindrome lombospondilogena sino a canale stretto spinale stretto). Non sono
state evidenziate affezioni invalidanti al settore scapolare. Va poi rilevato
che il perito ha riscontrato che le patologie menzionate sono state curate in
modo parziale, evidenziando che un calo ponderale migliorerebbe la capacità
lavorativa dell’assicurato in attività adeguate (doc. AI 65-50). Questa valutazione
è stata integralmente recepita dal SAM (cfr. punto no. 8 della perizia).
L’insorgente
fa in seguito riferimento al rapporto 23 luglio 2007 del dr. __________,
specialista in chirurgia ortopedica, il quale, mettendo in risalto la sindrome
di canale spinale, ha osservato:
"
(...)
Rimango comunque dell'opinione che i disturbi più
importanti in merito alla deambulazione ma anche da seduto e sdraiato siano in
correlazione alla sindrome di canale spinale stretto su più fattori, tra cui
una lipomatosi, in merito suggerisco un terzo avviso specialistico, visto che i
primi due hanno dato esito opposto. Mi stupisce poi la proposta di dichiarare
il paziente abile al 100% per lavori tipo custode o portinaio che richiedono
una prestanza e attività fisica non indifferente. (...)" (doc. VI/B3)
Occorre
qui ricordare che il perito esterno dr. __________ ha concluso che l’assicurato
“è in grado di lavorare al 100% in attività essenzialmente sedentarie, dove
possa stare seduto e quindi non caricare né anche né colonna vertebrale. Deve inoltre
evitare di sollevare ripetutamente pesi superiori ai 10 kg o di lavorare con la
schiena in ipertensione “ (doc. AI 65-53).
Ora,
ritornando al citato rapporto del medico curante, va detto che anche lo stesso
dr. __________ aveva potuto costatare difficoltà nella deambulazione (cfr.
punto no. 5 della perizia). Per quel che concerne invece i disturbi attestati
dal dr. __________ in posizione sedentaria, il medico curante ha sostenuto che “..
anche da seduto dopo 5-10 min. comparsa di dolori lombari che sembrano
irradiare ai due glutei…” (sottolineatura del redattore). Si tratta quindi
di una semplice ipotesi.
Determinante
è che le conseguenze della sindrome da canale spinale ristretto, come pure le
altre patologie d’ordine reumatologico (cfr. diagnosi), sono state debitamente
prese in considerazione e valutate dal dr. __________ – e recepite dal SAM – in
vista del giudizio sulla residua capacità lavorativa. Va poi evidenziato che i
disturbi di deambulazione non sono da impedimento alle attività leggere e
sedentarie ritenute esigibili dal SAM. Inoltre, il dr. __________ non spiega il
motivo per cui egli suggerisce “un terzo avviso specialistico”. Infine,
per quel che concerne le perplessità da lui espresse in merito al-l’esigibilità
di attività come custode o portinaio, va fatto riferimento a quanto di seguito esposto
al consid. 2.10.
2.7.2 Il
ricorrente ha trasmesso il rapporto 19 luglio 2007 del dr. __________. Lo psichiatra
curante, confermata la diagnosi posta dal dr. __________, ha in particolare
sottolineato l’aspetto legato alle apnee notturne (“...soggettivamente mi riferisce
di un iper-sonnia sia notturna sia diurna con facile affaticabilità… secondo
me il problema maggiore sta nel suo disturbo di apnee e di una narcolessia…”)
e di conseguenza ha sostenuto che globalmente l’assicurato presenta
un’incapacità lavorativa superiore all’80% (IVbis).
Riguardo
alla sindrome da apnee notturne, nella nota 17 agosto 2007 il dr. __________,
attivo nel SMR, ha sostenuto che tale diagnosi non è stata mai posta e quindi
non è stato nemmeno tentato un trattamento. Essendo un’affezione potenzialmente
trattabile, il citato medico del SMR ritiene “che sia compito primario dei
medici curanti procedere alla relativa conferma di diagnosi con seguente
tentativo di trattamento” e “solo in caso di chiara patologia non
trattabile sarà da valutare l’even-tuale impatto sulla capacità lavorativa
residua” (VIIIbis). Se da una parte al capitolo 3.5 (affezioni attuali) il
SAM menziona la sindrome delle apnee notturne, dall’altra tale affezione non è
stata posta tra le diagnosi con e senza ripercussione sulla capacità lavorativa
(cfr. capitolo 5). Va poi detto che effettivamente dagli atti non risulta che la
sindrome in parola sia stata trattata, tantomeno che l’assicurato si sia rivolto
ad uno specialista, motivo per cui è da ritenere che, nell’ipotesi di una
simile diagnosi, verosimilmente la stessa non abbia carattere invalidante,
almeno fino all’emissione della decisione contestata. Fatto sta che solo in
presenza di una sindrome delle apnee notturne non più curabile, l’assicurato potrà
far valere l’eventuale peggioramento, debitamente comprovato dalla
necessaria documentazione medica, mediante introduzione di una nuova domanda di
prestazioni, visto che, come verrà esposto nel prosieguo, l’assicurato non
presenta un grado d’invalidità pensionabile.
2.7.3. Il
terzo rapporto prodotto è datato 30 luglio 2007 a firma del dr. __________. Facendo
una sintesi dei due succitati atti medici, il medico curante ritiene in sostanza
che bisogna tenere conto dei problemi del paziente in modo complessivo ciò che,
a suo giudizio, il SAM non ha fatto. Egli auspica una valutazione specialistica
riguardo alla problematica del canale spinale, evidenziando che "(...)
il paziente fa fatica a camminare, ha forti dolori alla schiena e riesce a
compiere pochi passi. Il paziente si addormenta a diverse riprese durante
l'arco della giornata, dorme con fatica ed è angosciato. Questo stato di cose
ha deteriorato le capacità fisiche, mentali e psichiche del paziente. In
complesso per la somma delle problematiche e malattie del paziente ritengo il
signor __________ inabile al lavoro nella misura del 100% (...)" (VI/B1).
Ora,
per quanto riguarda il canale spinale e l’ipotesi di sindrome delle apnee notturne
va fatto riferimento a quanto detto sopra.
Riguardo alla valutazione globale della capacità lavorativa, secondo
la giurisprudenza del TFA, per determinare il grado di inabilità lavorativa di
un assicurato che soffre di diverse patologie non si devono semplicemente
sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo ad un giudizio globale
che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti
interessati; l'Alta Corte ha inoltre osservato che la questione a sapere se i
singoli gradi di inabilità si possano sommare e se del caso in quale misura è
una problematica squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette
in discussione (STFA 4 settembre 2001 nella causa D, I 338/01, pubblicata in
RDAT 2002 I no. 72 pag. 485, confermata in STFA 19 agosto 2005 nella causa D.,
Fatti
I 606/03).
Ritornando
al caso in esame, i periti del SAM, dopo aver riportato dettagliatamente gli
esisti dei sette consulti specialistici, al capitolo 8 hanno hanno proceduto ad
una sintesi di tutte le patologie invalidanti di cui l’assicurato è portatore
per giungere, al capitolo 9 (cfr. consid. 2.5), ad una valutazione globale
dell’incapacità lavorativa, che il TCA non ha motivo di mettere in discussione.
2.7.4 In
conclusione, sulla base dell'affidabile e concludente perizia
del SAM, alla quale va dato valore probatorio pieno (cfr. consid. 2.6),
richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto
quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito
economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117
V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, 1999, pp. 57, 551 e 572), è da ritenere
dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito
delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi
citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V
188 consid. 2b) che il ricorrente presenta un’abilità al lavoro del 70% in
attività adeguate.
Infine,
questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi
chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino
all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario
l'esperimento di ulteriori accertamenti. Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare
d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre
prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, p. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,
2° ed., pag. 274; si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223
consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non
lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR
2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost.,
cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con
riferimenti).
2.8. Accertata
dunque una capacità lavorativa del 70% in attività leggere adeguate, con
rapporto 22 marzo 2007 il consulente, tenuto conto delle competenze linguistiche
nonché dell’espe-rienze lavorative conseguite (3 anni di studi di giurisprudenza,
tre anni presso un sindacato, dal 1977 al 1995 presso il __________ quale __________
e dal 1996 – 2003 quale cuoco), ha ritenuto siccome esigibili attività semplici
leggere e ripetitive come addetto all’informazioni, portiere, custode di
stabili o parcheggi, aiuto ufficio, ecc.. (doc. AI 75-2).
Relativamente
alla determinazione del grado d’invalidità, il consulente ha raffrontato il
reddito conseguito dall’assicurato da sano nella sua attività di cuoco (fr.
43'329.--) con quello che egli potrebbe percepire nel ramo commerciale, tenuto
conto di un’incapacità lavorativa del 70% (fr. 45'214,40). Non risultando alcun
discapito economico (doc. AI 75-3), con la decisione contestata l’Ufficio ha
(nuovamente) respinto la do-manda di prestazioni.
2.9 L’assicurato
giudica irrealistica la possibilità di trovare un’occupazione nelle professioni
individuate dal consulente, viste le patologie di cui egli è portatore nonché le
limitazioni funzionali. Quanto all’ipotesi di poter conseguire, nonostante il
danno alla salute, un reddito nel settore commerciale, pur ammettendo di possedere
una buona formazione di base, egli evidenzia che dal 1996 svolge __________,
attività quest’ultima non equiparabile ad un posto in ufficio.
Va
qui rammentato che il concetto d’invalidità è riferito ad un mercato del lavoro
equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una parte,
un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un
mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di
lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire
se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e
conseguire un reddito tale da escludere il diritto ad una rendita. In
particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora
le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta
da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo
in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin
dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC
1991 p. 332 consid. 3b e 1989 p. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 p. 67
consid. 5c).
Inoltre,
conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle
assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno
(DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi
citati; Riemer-Kafka, op. cit., p. 57, 551 e 572).In virtù di
tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile
per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua
"invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua
capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28
consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozial-versicherungsrecht, tesi Zurigo 1995,
pp. 296ss).
In
questo ordine di idee, il TFA ha stabilito che – trattandosi di lavoratori non
qualificati esercitanti, prima di divenire invalidi, un’attività manuale –
entrano generalmente in linea di conto soltanto dei lavori di manovalanza
oppure altre attività fisiche (RCC 1989 p. 331 consid. 4a).
L’Alta
Corte ha, tuttavia, anche precisato che il mercato del lavoro accessibile a
questi assicurati non è limitato a tali attività.
Nell'industria
e nell'artigianato le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più
spesso tramite macchinari, motivo per cui aumentano le attività di controllo e
sorveglianza (SVR 2002 UV 15, p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b;
STFA 20 aprile 2004, U 871/02, consid. 3).
Anche
in questo ambito, vi sono aperte delle opportunità occupazionali per lavoratori
ausiliari, così come è il caso per il settore delle prestazioni di servizio.
In
concreto l’assicurato, compatibilmente con le limitazioni reumatologiche evidenziate
in sede medica, può svolgere attività sedentarie che non richiedono il porto ed
il sollevamento di pesi. Ora, la domanda volta a sapere se l’assicurato, nonostante
il danno alla salute, possa ancora esercitare un’attività di commercio “con
funzione che comprendono in generale lavori diversificati che sono eseguiti con
una determinante autonomia“ (cfr. rapporto 22 marzo 2007 del consulente,
Considerandi
doc. AI 75-3), può essere lasciata aperta. Infatti, come si vedrà nei prossimi
considerandi, ipotizzando una risposta negativa, l’assicurato potrebbe svolgere
(nella misura del 70%) quelle professioni generiche, in particolare nel settore
della sorveglianza, rispettose delle limitazioni funzionali e delle indicazioni
dal punto di vista diabetologico, circostanza che non porterebbe al
riconoscimento di un grado d’invalidità pensionabile.
2.10
Essendo
quindi esigibile che l’assicurato sfrutti la sua residua capacità lavorativa,
del 70%, in attività adeguate, occorre esaminare le conseguenze del danno alla
salute dal profilo economico.
Preliminarmente
va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa
stato il momento dell’inizio dell’e-ventuale diritto alla rendita (DTF
129.
V 222; cfr. pure STFA 26 giugno 2003
nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01
pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I
761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid.
3.
, I 26/02; cfr. inoltre STFA 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01), per cui nel caso concreto sono determinanti i
dati del 2004. Infatti, nella perizia SAM l’inizio della duratura
incapacità lavorativa è stato fatto decorrere dal dicembre 2003 (doc. AI
65-23).
2.10.1
Riguardo
al reddito da valido, sulla base del questionario dell’ex datore di
lavoro (doc. AI 24-1), lo stesso nel 2004 ammonta a fr. 42'900.-- (3'300
x 13 mensilità).
2.10.2
Conformemente
la giurisprudenza del TFA, il reddito da invalido è determinato sulla base della situazione
professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo
sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che
il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non
costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.
3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991.
p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione per-sonale o professionale (affezioni invalidanti,
età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non
possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in
lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio
dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico
statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una
deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener
conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del
lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale
procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il
giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello
degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni
economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento
TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di
statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei
valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA 5 settembre
2006.
nella causa P., I 222/04).
Nel
caso concreto, come detto al consid 2.9. (in fine), volendo ritenere
l’assicurato abile al 70% in attività semplici e ripetitive, occorre fare
riferimento ai dati salariali statistici (Tabella TA 1). Svolgendo nel 2004 una
professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a
proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato,
cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), il ricorrente
avrebbe potuto realizzare, in media e con orario lavorativo settimanale di 40
ore, un salario mensile lordo pari a fr. 4'588.--. Riportando questo dato su
41.6
ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie
économique, 7/8-2006, p. 90), esso ammonta a fr. 4'771.-- mensili oppure
a fr. 57’252 per l'intero anno (fr. 4’771 x 12, ritenuto che la quota di
tredicesima è già compresa, cfr. STFA 18 febbraio 1999 nella causa B., U
274/98, p. 5 consid. 3a).
Va
qui ricordato che, qualora, già prima dell'insorgenza del
danno alla salute, il reddito di una persona assicurata si situi sotto la media
dei salari per un'attività equivalente e che non si possa sostenere che essa si
sia volontariamente accontentata di una retribuzione modesta, si deve ammettere
che gli stessi fattori che hanno inciso negativamente sul reddito da valido
potrebbero anche influenzare il reddito da invalido. Accertato che l'assicurato
ha realizzato un guadagno inferiore alla media per dei motivi estranei all'invalidità,
anche il reddito medio realizzabile sul mercato equilibrato del lavoro (reddito
da invalido) va ridotto in proporzione (AHI 1999 p. 329 consid. 1; ZAK 1989 p.
458s. consid. 3b; STFA 5 dicembre 2003 nella causa S., I 630/02, consid. 2.2.2
e 2 dicembre 2002 nella causa R., I 53/02, consid. 3.3). Recentemente con sentenza
del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7
del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido
conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario
medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va
ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in
RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Con
sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta
la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il
valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è
di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 p. 45
consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).
Ritornato
al caso in esame, nel 2004 l’assicurato guadagnava fr. 42'900.--.
Tale reddito si situa sotto la media dei salari svizzeri per un’attività
equivalente nel medesimo (cfr. Tabella TA1 p.to 55 “alberghiero e ristorazione”,
livello di qualifica 4: fr. 3’514.-- x 12 mesi = fr. 42’492.--, riportato su
41.6
ore/set-timana = fr 44'192.--). Posto che dagli atti non emergono indizi a
favore del fatto che fosse intenzione dell’insorgente accontentarsi di un
guadagno modesto, in applicazione della giurisprudenza appena citata, il
reddito statistico da invalido (fr. 57’252) va ridotto
del 5%, corrispondente alla differenza salariale percentuale (fr. 42'900.-- vs.
fr. 44'192.--) e si attesta pertanto a fr. 54'389.-- (95% di fr. 57’252).
Ricordato
che da un punto di vista medico, l’assicurato può esercitare un’attività
adeguata alle sue condizioni di salute al 70%, tenuto conto – per ipotesi di
lavoro – di una riduzione massima per motivi personali del 25%, il reddito da
invalido ammonta infine a fr. 28'554.-- (fr. 38’072
ridotti del 25%).
2.10.3
Raffrontando
il reddito da valido di fr. 42’900.-- con il reddito ipotetico
da invalido di fr. 28’554.--, risulta un grado d’invali-dità del 31,4% ([42'900 - 28’554] x 100 : 42'900)
che non conferisce il diritto ad una rendita.
Allo
stesso risultato si giungerebbe volendo tener conto dell’adeguamento dei
redditi sino al 29 maggio 2007, momento di emissione della decisione contestata.
Visto
quanto sopra, la pronunzia impugnata merita conferma. Il ricorso va di conseguenza
respinto.
2.11
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito del ricorso, le spese per fr. 200.-- sono a carico del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le
spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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