32.2007.234
Incompetenza della Cassa di compensazione AVS a statuire sul diritto alla rendita.
18 luglio 2007Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
32.2007.234
Data decisione, Autorità:
18.07.2007, TCA
Titolo:
Incompetenza della Cassa di compensazione AVS a statuire sul diritto alla rendita.
IRRICEVIBILITÀ
art. 57 LAI
art. 60 LAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.234
RG/sc
N° AVS __________
Lugano
18 luglio 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 25 giugno 2007 di
RI 1
contro
la decisione del 30 maggio 2007 emanata
da
Cassa di compensazione AVS CO 1
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che - con
decisione 30 maggio 2007, notificata al legale di RI 1 (doc. B), la Cassa di
Considerandi
compensazione AVS CO 1 ha sospeso il versamento della rendita AI per il figlio __________;
- con
ricorso 25 giugno 2007 RI 1 personalmente ha impugnato suddetta decisione
contestando i motivi posti a fondamento della sospensione;
-
con scritto 5 luglio 2007 la Cassa, invitata dal Tribunale, ai fini
dell’esame della ricevibilità del gravame, a voler fornire alcune
precisazioni, ha dichiarato di aver erroneamente emanato il querelato
provvedimento il quale avrebbe dovuto in realtà essere reso dal competente
Ufficio AI (VI);
-
giusta l'art. 57 LAI gli Uffici AI hanno il compito di accertare i
presupposti assicurativi, valutare le possibilità di reintegrazione, garantire
l’orientamento e il collocamento, determinare i provvedimenti d’integrazione e
sorvegliarne l’attuazione, valutare il grado d’invalidità, decidere le
prestazioni e informare il pubblico;
- l'art.
60.
LAI prescrive che i compiti che incombono alla Cassa di compensazione sono
quelli di collaborare all’accerta-mento dei presupposti assicurativi, calcolare
l’importo delle rendite e delle indennità giornaliere, versare le rendite, le indennità
giornaliere e gli assegni per grandi invalidi;
- la
cifra 9002 delle Direttive sulle rendite a sua volta precisa che la decisione
in materia di rendite e di assegni per grandi invalidi dell’AI è di competenza
degli Uffici AI, ritenuto che le Casse di compensazione redigono le decisioni e
le comunicano agli Uffici AI per l’emanazione, riservati i casi in cui gli
Uffici AI decidono direttamente;
- stante
quanto sopra, nella fattispecie autorità competente a emanare la decisione
concernente la rendita AI per il figlio __________ - e meglio la sua sospensione
- non è la Cassa di compensazione AVS CO 1 bensì l'Ufficio AI (per la competenza
territoriale cfr. art. 55 LAI);
- secondo
dottrina e giurisprudenza una decisione è da ritenere nulla se emanata da
un’autorità incompetente.
In questi casi il giudice delle assicurazioni sociali non può entrare nel
merito del ricorso, se non per accertare la nullità della decisione (Locher,
Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 69 N. 38s; DTF 122 I 99, 114 V
327; RCC 1986 p. 572);
- la
decisione 30 maggio 2007, emanata da un'autorità incompetente, deve pertanto
essere dichiarata nulla.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
decisione 30 maggio 2007 della Cassa di compensazione AVS CO 1 é nulla per
incompetenza dell’autorità che l’ha emessa.
2.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è
chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare
la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta
in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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