32.2007.236
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1 settembre 2008Italiano58 min
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Numero d'incarto:
32.2007.236
Data decisione, Autorità:
01.09.2008, TCA
Titolo:
UAI ha a giusta ragione assegnato all'assicurato vittima di un infortunio una rendita di invalidità limitata nel tempo, poi soppressa a partire da febbraio 2006, facendo riferimento alla sentenza LAINF. Istanza di assistenza giudiziaria accolta
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
art. 3 LAG
art. 14 cpv. 1 LAG
art. 14 cpv. 2 LAG
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 69 cpv. 1bis LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 cpv. 1 LPGA
art. 61 let. f LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.236
LG/DC/sc
Lugano
1 settembre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 21 giugno 2007 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 24 maggio
2007 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nato
nel __________, precedentemente attivo quale gerente di un esercizio pubblico
di Ambrì, in data 2 novembre 2005 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti, a seguito
dell’infortunio accorsogli il 30 giugno 2003: “Scendendo le scale con una
cassa sono caduto ed ho picchiato la spalla contro il muro. In seguito ho
subito 2 interventi chirurgici” (doc. AI 4-5).
Per le
conseguenze dell’infortunio del 30 giugno 2003 l’assicuratore LAINF __________,
con decisione 10 febbraio 2006, ha sospeso l’erogazione delle indennità giornaliere a far tempo dal 1°
febbraio 2006, ha negato il
diritto ad una rendita d’invalidità LAINF facendo difetto una perdita di
guadagno e ha riconosciuto un’indennità per menomazione dell’integrità del 5%
(doc. AI 29-2). A seguito dell’opposizione interposta dal signor RI 1,
l’assicurazione, in data 29 marzo 2006, ha confermato il contenuto della sua
prima decisione (doc. AI 32-2).
1.2. Dopo esame
della documentazione medica, in particolare facendo riferimento all’incarto
dell’assicuratore LAINF, l’Ufficio AI con decisione 14 giugno 2006 (doc. AI
36-5) ha attribuito all’assicurato una rendita intera limitatamente al periodo
compreso tra il 1° settembre 2005 e il 31 gennaio 2006, negando in seguito il
diritto a prestazioni, non presentando il signor RI 1 alcun grado d’invalidità
come a decisione dell’assicuratore LAINF (doc. AI 32-2).
1.3. Contro la
decisione dell’amministrazione l’assicurato ha fatto inoltrare un’opposizione in
data 28 giugno 2006 ritenendo errato il modo di procedere dell’Ufficio AI che faceva
riferimento alla decisione dell’assicuratore LAINF, non ancora cresciuta in
giudicato, nella propria pronunzia sul diritto ad una rendita AI
dell’assicurato (doc. AI 36-3).
Contestualmente
la rappresentante del signor RI 1 ha ricorso contro la decisione
dell’assicuratore LAINF che gli aveva negato una rendita d’invalidità, in
quanto l’assicurato poteva conseguire nonostante il danno infortunistico alla
salute un reddito superiore a quello che avrebbe realizzato qualora non fosse
rimasto vittima del sinistro in oggetto.
Questa
Corte, con decisione del 5 settembre 2006 (inc. 35.2006.46), cresciuta in
giudicato, ha respinto il ricorso confermando la correttezza dell’agire
dell’ente assicurativo (doc. AI 2-4).
1.4. Esperiti gli
accertamenti medici ed economici del caso l’Ufficio AI ha confermato la sua
decisione del 24 maggio 2007 rilevando quanto segue (doc. A):
"
(…)
In sede d’opposizione, spetta all’assicurato
presentare delle argomentazioni rispettivamente prove atte a giustificare una
differente valutazione delle circostanze.
Ora, il 5 settembre 2006 il TCA ha confermato la
bontà della decisione della __________ e conseguentemente di quanto ritenuto
dall’UAI con decisione 14 giugno 2006.
Valutando i “disturbi psichici di cui RI 1
pretende soffrire”, con riferimento a quanto sostenuto dal Dott. __________,
il TCA s’è poi così espresso: “la certificazione del medico curante,
specialista in chirurgia ortopedica e, quindi, non particolarmente qualificato
ad esprimersi in materia di disturbi di natura psichica, è il solo documento in
cui si fa accenno alla presenza di una simile problematica. (…) vi sarebbero i
presupposti per dubitarne persino dell’esistenza stessa di un’affezione
psichica”.
Ad ogni modo, onde dissipare qualsiasi dubbio a
questo proposito, rilevato come pure il Dott. __________ abbia riferito le
lamentele dell’assicurato, il caso è stato nuovamente sottoposto al SMR.
Esprimendosi pure sullo scritto 10 ottobre 2006
del Dott. __________ (che già all’epoca della sentenza TCA riteneva
l’assicurato totalmente invalido), i medici dell’assicurazione per l’invalidità
non hanno potuto che osservare: “Per quanto riferito in merito a supposte
patologie psichiatriche, si rileva agli atti unicamente l’episodio riportato
dal dr. __________ che non è riferibile ad una patologia psichiatrica maggiore
ma ad uno stato transitorio reattivo ad una situazione del momento, quindi non
tutelabile secondo i parametri AI. Qualora in seguito vi fossero manifestazioni
cliniche riferibili ad uno stato patologico maggiore sarebbe cura del medico
curante e/o dell’assicurato segnalare tale presenza. Per quanto riguarda la
certificazione del dr. __________, questa non è da tenere in considerazione in
quanto, visto la specializzazione del medico, si tratta di una valutazione del
medesimo in un tema già al momento dibattuto e valutato in modo autorevole ed
adeguato. Non vi sono, pertanto, ulteriori valutazioni da espletare in tema
medico atte a modificare la capacità lavorativa come fino al momento giudicata”.
1.5. Contro la
decisione su opposizione RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso con scritto
del 21 giugno 2007 (doc. I), poi completato in data 25 luglio 2007 (doc. V), in
ossequio ai requisiti della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni del 6.4.1961 (LPAss).
Nell’impugnativa
l’assicurato contesta la decisione dell’Ufficio AI che, a suo dire, non avrebbe
adeguatamente tenuto conto di tutte le patologie che lo affliggono,
notevolemente peggiorate dopo il 2005. Il ricorrente postula inoltre l’espletamento
di una perizia pluridisciplinare (doc. I e V).
1.6. Nella sua risposta
del 6 agosto 2007 (doc. VIII) l’UAI propone di respingere il ricorso,
sottolineando quanto segue:
"
(…)
Sottoposta la documentazione medica presentata in
sede di ricorso al servizio medico regionale (SMR), è stato possibile
constatare: “l’attuale documentazione non evidenzia nuove patologie di
rilievo. A livello della spalla sinistra è stata esclusa una complicazione
infettiva. Per quanto concerne il mal di schiena (nota bene di tipo
intermittente) va precisato che gli accertamenti eseguiti hanno in pratica
dimostrato una situazione organica normale a livello lombare. Per quanto
concerne i dolori a livello della spalla destra descritti nel rapporto del dr. __________
del 20.12.2006 questi erano di recente insorgenza con quindi buona prognosi a
risolversi entro breve tempo in particolare in considerazione di una situazione
radiologica regolare.”
(cfr. annotazioni allegate)”
1.7. Con lettera
del 22 agosto 2007 (doc. X) il ricorrente mette l’accento sulla patologia
psichica che lo affligge, omessa, secondo lui, dall’UAI nella propria risposta
del 6 agosto 2007. Egli si sofferma inoltre sui disturbi alla spalla sinistra e
Fatti
i persistenti problemi lombari.
1.8. In
data 26 marzo 2008 l’avv. __________ della RA 1, __________, che ha assunto il
patrocinio di RI 1, ha presentato un complemento al ricorso allegando nuove
attestazioni mediche, in particolare il rapporto d’uscita della Clinica __________,
l’esame lombo-sacrale dell’__________, il referto del Dr. __________ e la
valutazione del Dr. Med. __________.
La
rappresentante dell'insorgente ribadisce quindi la necessità di ulteriori
accertamenti clinici, a suo dire, erroneamente omessi dall’UAI. Ella conferma
la richiesta di ritornare gli atti all’UAI, affinché esperisca una perizia
pluridisciplinare (doc. XII).
Ha
inoltre postulato la concessione dall’assistenza giudiziaria con gratuito
patrocinio per la procedura ricorsuale (doc. C2).
1.9. Nelle sue
osservazioni del 2 aprile 2008 (doc. XIV) l’UAI propone nuovamente di
respingere il ricorso constatando che l’attuale documentazione non fornisce
elementi sufficienti per non ritenere fondata la decisione su opposizione. Per
il periodo successivo, non oggetto della vertenza, andranno invece svolti
ulteriori accertamenti. Vengono allegate le annotazioni del Dr. __________,
Medico AI.
1.10. In data 9
aprile 2008 la rappresentante dell’assicurato contesta le conclusioni alle
quali sono giunti l’UAI e il Dr. __________ ribadendo la necessità di una
perizia pluridisciplinare volta ad accertare compiutamente lo stato fisico e
psichico del signor RI 1, nonché le limitazioni della sua capacità lavorativa (doc.
XVI).
1.11. Il 4 giugno 2008
l’avv. __________ ha prodotto un’ulteriore valutazione medica del Dr. __________
e quattro certificati medici del Dr. __________ (doc. XVIII) riconfermandosi
nelle proprie precedenti argomentazioni.
1.12. L’UAI, in
data 10 giugno 2008, prende atto della nuova documentazione, chiede la conferma
la decisione impugnata e ribadisce che per il periodo non oggetto della
vertenza, andranno svolti ulteriori accertamenti nel contesto di una nuova
procedura (doc. XX).
1.13. Il 20 agosto
2008 il TCA ha interpellato la RA 1 (cfr. doc. XXII). Il responsabile
del servizio ha risposto il 25 agosto 2008 (cfr. doc. XXIII).
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU
2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono
determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la
fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid.
1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è
realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione
della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati
in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia
o infortunio.
Gli elementi fondamentali
dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla
salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il
danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,
perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique
de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta
perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse
divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la
giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.4. Per
costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione
attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o
la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le
regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131
V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa
K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19
ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K.,
12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno
2004 nella causa T., I 299/03).
Al riguardo
cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006 N. 39 pag.
182.
2.5. L’art. 17
cpv. 1 LPGA stabilisce che:
"
Se il grado d’invalidità del beneficiario della
rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata
o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."
I principi giurisprudenziali sviluppati in
materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono
applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid.
3.5).
2.6. In una
sentenza del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer
1/06, pag. 64-65, il TFA ha ricordato i principi che sono alla base della
revisione e della riconsiderazione di decisioni amministrative e si è così
espresso:
"
(...)
2. 2.1 En l'espèce, il s'agit tout
d'abord de savoir si l'on est en présence d'un motif de révision, ce qui
suppose une modification notable du taux d'invalidité (art. 17 LPGA). Il n'y a
pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et
que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside
uniquement dans une nouvelle appréciation du cas. Un motif de révision au sens
de l'art. 17 LPGA (ou de l'ancien art. 41 LAI) doit clairement ressortir du
dossier (p. ex. arrêt P. du 31 janvier 2003
[I 559/02], consid. 3.2 et les arrêts cités; sur
les motifs de révision en particulier: Urs Müller, Die materiellen
Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse,
Fribourg 2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en
effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à
la rente (Rudolf Ruedi, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche
Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffauser/
Schlauri [Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung,
Saint-Gall, 1999, p. 15).
2.2 Si l'on
compare les expertises du COMAI du 9 mai 1995 et de la Clinique X. du 10 mai 2002, les principaux
diagnostics posés sont pratiquement superposables (syndrome somatoforme
douloureux persistant et personnalité fruste et dépendante en 1995; syndrome
douloureux somatoforme persistant [F45.4] et personnalité aux traits dépendants
[F60.7] en 2002). Les conclusions des expertises sont divergentes, en
revanche, en ce qui concerne les répercussions des atteintes à la santé sur la
capacité de travail. Les experts du COMAI avaient estimé que le syndrome
somatoforme douloureux prenait place dans le contexte d'un trouble de la personnalité. On était en présence d'une atteinte à
la santé mentale importante, entraînant une incapacité totale de travail, sans
perspective de reclassement ni d'amélioration, vu l'importance de la régression
et de la fixation somatique.
Les experts de la Clinique X. concluent, pour leur part, à l'absence
d'atteinte somatique ou psychique susceptible de limiter la capacité de
travail. Les mêmes experts déclarent s'écarter des conclusions du COMAI, au motif
que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité aux
traits dépendants ne constitue pas, à leur avis, une atteinte à la santé mentale
importante.
2.3 Sur la base
de ces éléments, il y a lieu de constater que les experts de la Clinique X. ne font pas état d'une modification de
l'état de santé du recourant, mais remettent en cause l'appréciation
précédente - et fondée sur un même état de fait - des experts du COMAI. Ni
l'administration ni les premiers juges n'ont cherché du reste à démontrer
l'existence d'un changement de circonstances. Ils insistent plutôt sur le
caractère probant de l'expertise dé la Clinique X., en faisant totalement abstraction des
règles sur la révision et comme s'il s'agissait en l'occurrence de se prononcer
pour la première fois sur le droit à la rente. Mais cela ne suffit pas, on l'a vu, pour
justifier une révision du droit à la rente (cf. aussi Urs Müller, op. cit., p.
135, ch. 490).
3. 3.1. Le principe selon lequel
l'administration peut en tout temps revenir d'office sur une décision
formellement passée en force qui n'a pas donné lieu à un jugement sur le fond,
lorsque celle-ci est certainement erronée et que sa rectification revêt une
importance appréciable, l'emporte sur la procédure de révision. Ainsi,
l'administration peut aussi modifier une décision de rente lorsque les
conditions de la révision selon l'art. 17 LPGA ne sont pas remplies. Si le juge
est le premier à constater que la décision initiale était certainement erronée,
il peut confirmer, en invoquant ce motif, la décision de révision prise par
l'administration (ATF 125 V 369 consid. 2 et les arrêts cités; cf. aussi ATF
112 V 373 consid. 2c et 390 consid. 1b). Il est à relever que la
reconsidération est désormais expressément prévue à l'art. 53 LPGA.
3.2 Pour juger
s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans
nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au
moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à
l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la
reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de
même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un
changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier
une reconsidération (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Une
décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prise sur
la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque
des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière
inappropriée (DTA 1996/97 n° 28 p. 158 consid. 3c). Tel est notamment le cas
lorsque l'administration a accordé une rente d'invalidité au mépris du
principe de la priorité de la réadaptation sur la rente (voir l'arrêt P. du 31
janvier 2003, déjà cité). A l'inverse, une inexactitude manifeste ne saurait
être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles
dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs
aspects ou de leurs éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu
de la situation de fait et de droit (arrêt P. du 13 août 2003 [1790/01],
consid. 3).
3.3 En l'espèce,
c'est en vue d'élucider les divergences issues d'avis médicaux contradictoires
se trouvant au dossier que l'administration a recueilli l'expertise du COMAI,
du 9 mai 1995, et qu'elle s'est fondée sur cette dernière pour allouer une
rente entière au recourant, le 1er décembre 1995. En présence d'un
tableau clinique complexe, par ailleurs difficile à appréhender en raison de
ses aspects subjectifs, la prise de position sur une incapacité de travail
implique toujours un jugement d'appréciation. Or, un tel jugement ne saurait
être qualifié de manifestement erroné que si les investigations médicales dans
les différents domaines concernés n'ont pas été entreprises ou qu'elles ne
l'ont pas été avec le soin nécessaire (cf. arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà
cité). Tel n'est pas le cas en ce qui concerne l'expertise du COMAI dans la
mesure où cette expertise pluridisciplinaire répond aux critères
jurisprudentiels permettant de lui attribuer une pleine valeur probante. En
tout cas, les critiques émises à l'encontre des conclusions du COMAI par les
médecins de la Clinique X. ne
suffisent pas pour admettre que ces conclusions sont dépourvues de crédibilité.
Comme on l'a vu, on est en présence d'appréciations divergentes d'experts en ce
sens que les uns, à la différence des autres, considèrent que l'association
d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité aux traits dépendants
n'a pas d'incidence sur la capacité de travail. Seule une surexpertise serait
de nature à les départager.
Mais, ici également, on ne peut faire abstraction
des éléments qui ont conduit l'administration à allouer une rente entière au recourant
comme si l'on devait statuer pour la première fois sur les droits de l'assuré
et modifier sa situation juridique à la lumière exclusivement des données
médicales recueillies à l'occasion de la procédure de révision. Une
appréciation médicale différente ultérieure ne suffit pas pour faire
apparaître comme manifestement erronée la décision initiale ou pour ordonner
une expertise.
On ne peut pas non plus affirmer que
l'administration a commis à l'origine une erreur de droit, notamment en méconnaissant
le principe de la priorité de la réadaptation sur la rente: l’expertise du
COMAI excluait toute possibilité de reclassement professionnel et ne laissait
pas entrevoir, à brève échéance, une amélioration de l'état de santé qui eût
permis la mise en oeuvre de mesures de réadaptation professionnelle."
Una diversa valutazione di uno stato di fatto
rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce
dunque né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione.
2.7. La nozione
di invalidità in ambito AI coincide di massima con quella vigente in materia LAINF
(e di assicurazione militare), motivo per cui la determinazione della stessa,
anche se viene apprezzata indipendentemente dal singolo assicuratore sociale,
addebitabile ad un medesimo danno alla salute, conduce in via generale ad un
uguale tasso (DTF 127 V 135, 126 V 291, 119 V 470 consid. 2b con riferimenti). Il
TFA ha quindi ribadito la funzione coordinatrice del concetto unitario
dell’invalidità nei diversi settori delle assicurazioni sociali. Questo per
evitare che, in presenza della medesima fattispecie, diversi assicuratori
apprezzino in modo differente il grado d’incapacità la guadagno (DTF 131 V 120).
Ciononostante,
il singolo assicuratore non è tenuto ad assumere automaticamente il grado
d’invalidità fissato da un altro assicuratore senza predisporre i propri
accertamenti, dall’altra parte esso non può determinare il tasso
dell’incapacità al guadagno totalmente indipendentemente da quanto già deciso
da un altro assicuratore sociale, non essendo tuttavia escluse delle differenti
valutazioni (DTF 127 V 135; 126 V 292, 119 V 471).
In tal
senso, in una sentenza del 26 luglio 2000, pubblicata in DTF 126 V 128ss (cfr.
anche Pratique VSI 2001 pp. 79ss), l’Alta Corte ha avuto modo di precisare che
quando un infortunio è l'unica causa dell'invalidità, l'AI deve in linea di
principio attenersi alla valutazione dell'invalidità cresciuta in giudicato in
ambito LAINF. Solo in casi eccezionali, in presenza di motivi pertinenti, può
essere determinato un diverso grado d'invalidità, ritenuto che una valutazione
diversa non basterebbe, neppure se fosse sostenibile o persino equivalente (DTF
131 V 123).
In una
decisione U183/98 dell'8 luglio 1999, il TFA ha stabilito che l'assicuratore
infortuni non deve scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore AI, fintanto
che quest'ultimo si fonda su un'istruzione approfondita, sia dal profilo medico
che dal punto di vista professionale. Infine, gli organi dell'assicurazione
invalidità non sono vincolati e devono scostarsi dalla valutazione dall’assicuratore
infortuni, allorquando, ad esempio, quest'ultimo abbia tralasciato di operare
un raffronto dei redditi (AHI-Praxis 1998 p. 170).
L'aspetto del coordinamento è in seguito stato
relativizzato in successive sentenze nelle quali il Tribunale federale ha ritenuto
non vincolante la valutazione dell'invalidità da parte dell'assicurazione
infortuni o dell'assicurazione per l'invalidità l'altro assicuratore (DTF 131 V
362; VSI 2004 pag. 182 consid. 4.3 pag. 186 [I 564/02]; cfr. inoltre pure la sentenza U 148/06 del 28 agosto 2007, consid. 6,
pubblicata in DTF 133 V 549).
Il TFA ha
infatti statuito che l'assicuratore infortuni non è legittimato ad opporsi a
una decisione o a ricorrere contro una decisione su opposizione dell'Ufficio AI
riguardante il diritto alla rendita in quanto tale o il grado d'invalidità, e
la valutazione dell'invalidità dell'assicurazione per l'invalidità non esplica
effetti vincolanti nei suoi confronti (DTF 131 V 367 consid. 2.2.).
Il
medesimo principio vale anche nei confronti dell’Ufficio AI con riferimento
alla valutazione effettuata dall’assicuratore infortuni (STF U 148/2006 del 28
agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 549).
2.8. Per quanto
riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V
165= RCC
1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180;
ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid.
3b, I 148/98; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag.
128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,
possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono
essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le
anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno
stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico
dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno
cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di
quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2°, pag. 321 consid. 1°, pag. 324 consid.
1°; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid.
3b)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le
psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen),
l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre
1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I
148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° con riferimenti).
In
una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri
per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca
un’incapacità di guadagno duratura.
Tali criteri sono stati così riassunti dal TFA in un’altra sentenza
I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così
espresso:
"
6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo
da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche,
per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente
necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una
incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2,
destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF
130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un
disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a
determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa
suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art.
4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit
und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den
Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz
Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76
segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a
questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo
da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale
da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata
lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro
oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI
2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in
fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali,
presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di
notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri
criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche
accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione
senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale,
un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto
"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi
profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza
di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore
somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i
riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare
ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero
delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno
ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29
gennaio 2003 in re P., I
129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).
In tale contesto, l'esperto chiamato ad
esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della
ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato
(VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."
Questa
giurisprudenza è stata recentemente confermata dall’Alta Corte nella sentenza
9C_830/2007 del 27 luglio 2008, vedi anche la sentenza 9C_382/2008 del 22
luglio 2008.
Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:
"
5.2 In una recente
sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità
presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica
di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa
di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni
organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi
stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione
sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato,
senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso
tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto
psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer
Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o
stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi
a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del
12 marzo 2004 in re N., consid.
2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit
und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den
Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz
Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76
segg. e 80 segg.)."
In una
sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004 pubblicata in DTF 131 V 49 l'Alta Corte, dopo avere confermato che
l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede
una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha
aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non
sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le
limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei
sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a
prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una
notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;
l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza
in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i
lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;
l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante
il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im
Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:
Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno
studio approfondito di Winchkler e Foerster).
La nostra Massima Istanza
in una sentenza I 873/05 del 19 mag-gio 2006, si è confermata nella propria
giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia,
rilevando:
" (…)
Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente
sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione nella
raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che non vi
è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione la
diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli
ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose
similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal
profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per
analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da
dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di
una fibromialgia.
Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve
presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere
sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131
V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve
comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati
fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di
fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi
negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante
Considerandi
per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un
processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe
croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le
manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure
ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo
nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di
una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato
psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di
un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto
tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di
disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno
alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni
legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi.
(…)” (STFA del 19 maggio 2006 nella causa O., I 873/05)
In una sentenza 9C_35/2007
del 4 aprile 2008, l'Alta Corte ha sottolineato:
" (...)
Quanto agli effetti invalidanti della
fibromialgia, invocati con il ricorso e negati nel caso di specie dal primo
giudice sulla scorta della valutazione del Servizio X.________, basta il
rilievo che, in analogia a quanto stabilito in materia di disturbo somatoforme
da dolore persistente, la malattia non è di regola atta a determinare una
limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare
un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI e che comunque le condizioni per
eccezionalmente ammettere una siffatta ipotesi non sono certamente date in
concreto in assenza di una comorbidità psichiatrica importante (in casu:
sintomatologia depressiva descritta in totale regressione) e in presenza di una
(chiara) tendenza all'esagerazione riscontrata dal dott. J.________ (DTF 132 V
65.
consid. 4.2.1 e 4.2.2 pag. 70 seg.; 131 V 49 consid. 1.2 pag. 50; 130 V 352
consid. 2.2.3 pag. 353 seg. e consid. 3.3.1 pag. 358). (...)"
In una
sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che
“(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in
particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata
sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto
scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del
Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4).
(…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.9
Giova,
inoltre, segnalare, che perché un rapporto medico abbia valore probatorio è
determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi,
si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si
lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti
(anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o
nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono
inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti;
Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella
causa M [I 162/01], consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA
del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa
G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS
1988.
pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte
federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo
fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con
l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e
l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che
permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la
parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da
medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Per
quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta
a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).
Il TFA, in una sentenza I 938/05 del 24 agosto 2006 si è espresso
sul valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell’ambito
dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso di divergenza
tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere
ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente
considerazione:
"
(…)
3.2
L'on ne saurait certes
mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre
d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que
l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS
sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;
toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre
médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire
de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports
médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des
critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y
a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui
préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service
médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen
clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne
relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un
doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien
valoir de tel. (…)" (consid. 3.2)
Infine,
va rilevato che, affinché un esame medico in ambito
psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni
(D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle
assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, p. 571 seg., in particolare la nota
158, p. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali,
in particolare la DTF 127 V
294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in SZS 1999 p. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tenere conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita di integrazione sociale, un eventuale profitto tratto
dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale
della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere
a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal
paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto
dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi
handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (cfr. STCA 32.1999.124
del 27 settembre 2001).
2.10
Nella
decisione su opposizione del 24 maggio 2007 l’UAI si è fondato sul parere del medico del SMR, Dr. __________, che in data 27 dicembre 2005 ha formulato la seguente diagnosi
(doc. AI 20-1):
"
Artrosi Acromio-Clavicolare spalla sinistra con:
stato dopo acromio-plastica spalla sinistra, il
25.05
;
stato dopo decompressione sottoacromiale,
l’11.11.04
impingement della cuffia dei rotatori”.
Il medico
del SMR ha ritenuto giustificata un’inabilità lavorativa al 50% nell’attività
abituale dal 01.10.2005 e una piena abilità in attività adeguate dal 01.11.2005
con le seguenti limitazioni:
- lieve
diminuzione della mobilità della spalla sinistra (elevazione, abduzione e
postergazione);
- non
portare continuamente pesi di oltre 5 kg.
Non sono
presenti invece danni alla salute di natura extrainfortunistica che abbiano
influsso sulla capacità lavorativa in modo duraturo e/o persistente (doc. AI
20-1).
Il Dr. __________
ha ripreso sostanzialmente quanto stabilito dal TCA.
Infatti, nella sentenza
del 5 settembre 2006 (inc. 35.2006.46) questa Corte ha accertato la medesima
patologia:
“… presenza di
un’artrosi acromio-claveare, di un’ipertrofia capsulare e di un impingement
muscolo-tendineo del sovraspinato” ed ha fondato il proprio giudizio
sull’apprezzamento del medico Dr. __________, spec. FMH in chirurgia, il quale,
per quanto riguarda la patologia dell’arto superiore sinistro, ha ritenuto il
signor RI 1 abile dal 1° ottobre 2005 nella sua precedente attività di
ristoratore nella misura del 50%, mentre dal 1° novembre 2005, in attività sostitutive adeguate “…dove non deve continuamente portare pesi di oltre 5 kg...” nella misura del 100% (doc. AI 2-11).
Per contro la pretesa
problematica psichica non ha trovato riscontro alcuno dal profilo probatorio,
se non per la certificazione del medico curante, Dr. __________, spec. FMH in
chirurgia ortopedica ritenuta tuttavia insufficiente vista la specializzazione
di quest’ultimo (doc. AI 2-14).
Il TCA è pertanto
chiamato ora a stabilire se l’amministrazione ha correttamente soppresso la
rendita di invalidità dopo il 31 gennaio 2006 facendo riferimento alla decisione
LAINF (cfr. consid. 2.7.) oppure avrebbe dovuto predisporre ulteriori accertamenti
al fine di acclarare la situazione valetudinaria dell’assicurato, in
particolare tramite una perizia pluridisciplinare, prima dell’emanazione del
provvedimento impugnato.
2.11
Il 16
febbraio 2006 il Dr. Med. __________, FMH medicina interna, ha comunicato al
Dr. Med. __________, Direttore della Clinica __________ di __________, quanto
segue (doc. AI 2-3):
"
(…)
Caro collega,
Come d’accordo telefonico ti invio il paziente a
margine per un breve periodo di accertamenti e cure.
Indicazione:
stato ansioso depressivo acuto.
Altri problemi:
stato dopo contusione spalla sinistra (30.06.03),
stato dopo artroscopia (25.05.05) e acromioplastica, sospetta rottura della
cuffia.
anamnesi di gotta.
Osservazioni
Il paziente si è presentato da me d’urgenza il
15.02.06
accusando grave stato d’ansia, crisi di pianto, tremore diffuso e
insonnia, disturbi insorti negli ultimi giorni.
Dall’anamnesi risulta che da circa una settimana
il paziente vive da solo a causa di disaccordo con la compagna con cui vive da
cinque anni. Probabilmente è questa situazione che ha creato tutti i disturbi
ed è stato il paziente stesso a richiedere un periodo di ricovero in quanto non
si sente sicuro in casa da solo, temendo che possa capitargli qualcosa di
grave.
In attesa di un ricovero da voi ho introdotto una
terapia con Tranxilium 5mg 4volte al dì.”
Con
missiva del 18 maggio 2006 lo stesso medico si è rivolto alla Direzione medica
del __________ di __________ (doc. AI 1-2):
"
Egregi colleghi,
Gentilmente vi chiedo di convocare il paziente a
margine per un consulto specialistico.
Dal mese di febbraio 2006 il paziente soffre di
uno stato ansioso depressivo importante, motivo per cui è stato anche degente alla
Clinica di __________ dal 17.2.06 al 13.4.06 (vedi copia lettera d’uscita).
Dimesso dalla clinica il paziente si è
ripresentato da me per riacutizzazione della sintomatologia e per la difficoltà
a continuare le terapie proposte a causa degli effetti collaterali. Mi chiedeva
anche di poter nuovamente essere ricoverato. Ho consigliato al paziente di
continuare con le cure almeno finché verrà visitato da voi.
Nell’anamnesi da segnalare stato dopo contusione
della spalla sinistra 830.06.03) e a seguito di questo infortunio il paziente è
tuttora seguito dagli specialisti Dr. __________ e Dr. __________.
Al momento il paziente soffre anche di
sintomatologia lombare e per questo motivo ho proposto un ciclo di fisioterapia
ambulatoriale.
Ritengo opportuna una visita psichiatrica presso
il vostro centro al più presto possibile”.
A seguito
dell’opposizione dell’assicurato l’UAI ha sottoposto il caso al Dr. Med. __________
del SMR che in data 15 maggio 2007 ha emesso il seguente referto riguardo alla presunta problematica
psichica (doc. AI 48-1):
"
Per quanto riferito in merito a supposte
patologie psichiatriche, si rileva agli atti unicamente l’episodio riportato
dal dr. __________ che non è riferibile ad una patologia psichiatrica maggiore
ma ad uno stato transitorio reattivo ad una situazione del momento, quindi non
tutelabile secondo i parametri AI.
Qualora in seguito vi fossero manifestazioni
cliniche riferibili ad uno stato patologico maggiore sarebbe cura del medico
curante e/o dell’assicurato segnalare tale presenza
Per quanto riguarda la certificazione del dr. __________,
questa non è da tenere in considerazione in quanto, vista la specializzazione
del medico, si tratta di una valutazione del medesimo in un tema già al momento
dibattuto e valutato in modo autorevole ed adeguato.
Non vi sono, pertanto, ulteriori valutazioni da
espletare in tema medico atte a modificare la capacità lavorativa come fino al
momento giudicata”.
2.12
Per quanto
riguarda la patologia psichiatrica le valutazioni del Dr. __________ e
del Dr. __________ non sono state a giusta ragione considerate dall’UAI. La
prima, in quanto proveniente da un medico non specialista in ambito
psichiatrico, la seconda invece è stata ritenuta non “riferibile ad una
patologia psichiatrica maggiore ma ad uno stato transitorio reattivo ad una
situazione del momento” (doc. AI 48-1).
La
correttezza della valutazione dell’UAI è confermata dal referto del Dr. Med. __________,
spec. FMH in psichiatria e psicoterapia della Clinica __________ di __________
che l’8 giugno 2006 riferisce sulla degenza dal 17 febbraio al 13 aprile 2006
del Signor RI 1, e afferma: (doc. C 1/6)
"
(…)
Valutazione, decorso:
All’ammissione ci troviamo confrontati con un
paziente che lamenta insonnia, nervosismo, quote d’ansia, deflessione del tono
dell’umore e invalidanti algie alla spalla dx. Durante la degenza il signor RI
1.
ha beneficiato di colloqui di sostegno individuali e di gruppo, così come di
attività ergo terapiche e fisiorilassanti. Abbiamo introdotto in terapia del clorazepato,
somministrato inizialmente per via infusionale, e dell’alprazolam, con cui
abbiamo contenuto le quote ansiose. La medicazione ansiolitica ha poi potuto
essere diminuita nel corso della degenza, sostituita con del buspirone, che
potrà essere aumentato a discrezione del medico curante fino al dosaggio di 30
mg/die. Il sonno si è regolarizzato con del Clorprotixene e del Flurazepam.
Inizialmente tale medicazione provocava stanchezza diurna, senso di confusione
e sedazione pomeridiana; questi effetti collaterali sono poi sfumati nel
prosequio. La scelta dell’antidepressivo amitriptilina è stata presa per le
proprietà sedative del farmaco e per la sua dimostrata efficacia nell’aumentare
la soglia del dolore. Con il ristabilirsi del tono dell’umore, infatti, anche
le algie alla spalla venivano percepite soggettivamente come meno intense ed
invalidanti. Segnaliamo inoltre frequenti contatti del paziente con un suo
avvocato per impugnare la decisione di diminuzione della sua rendita
d’invalidità. Il graduale miglioramento del quadro clinico del paziente ne ha
provocato una progressiva riduzione dell’isolamento in camera, una maggiore
iniziativa nella ricerca di contatti all’interno della clinica e nel
partecipare alle varie attività proposte. Dimettiamo il paziente in migliorate
condizioni di salute fisica e psichica al domicilio.”
Il medico
del SMR, Dr. __________, nelle annotazioni del 2 aprile 2008 ha confermato che la patologia
psichiatrica è da ricondurre ad una sindrome ansiosa reattiva riferibile ad uno
stato transitorio (doc. XIV bis).
"
(…)
Dalla documentazione non risultano elementi a
favore d’una patologia psichiatrica maggiore sottogiacente, il ricovero presso
la __________ era un ricovero d’intervento di crisi (disturbi presenti solo
pochi giorni). Pure in occasione dell’ultima degenza a __________ non è stata
riscontrata una patologia psichiatrica maggiore ma unicamente una sindrome
ansiosa reattiva. (…)"
Diagnosi
che corrisponde a quella che già il Dr. Med. __________ del SMR fece nelle proprie
annotazioni del 15 maggio 2007 (doc. AI 48-1)
"
Per quanto riferito in merito a supposte
patologie psichiatriche, si rileva agli atti unicamente l’episodio riportato
dal dr. __________ che non è riferibile ad una patologia psichiatrica maggiore
ma ad uno stato transitorio reattivo ad una situazione del momento, quindi non
tutelabile secondo i parametri AI(…)."
Una
sindrome ansiosa reattiva di carattere transitorio, dovuta alla situazione del
momento, non riconducibile ad uno stato psichico morboso a carico
dell’assicurazione invalidità. Trattasi piuttosto di una limitazione della capacità
di guadagno alla quale l’assicurato può ovviare dando prova di buona volontà
(cfr. cons. 2.8.).
A
conferma di ciò la patologia di cui ha sofferto l’insorgente si è risolta con
un trattamento a base di ansiolitici da parte dello specialista in psichiatria,
Dr. Med. __________ che dimetteva il paziente in data 13 aprile 2006 in migliorate condizioni di salute
fisica e psichica. Non vi sono dunque i presupposti per considerare il
ricorrente affetto da un disturbo atto a determinare una limitazione duratura
della sua capacità lavorativa.
Visto
quanto sopra, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti
contiene elementi chiari e sufficienti per accertare lo stato valetudinario
dell’insorgente per quanto riguarda l’aspetto psichiatrico.
In merito
alla patologia reumatica / lombare, RI 1 è stato visitato dal dr. Med. __________,
spec. FMH Reumatologia e Riabilitazione che in data 20 dicembre 2006 emetteva
il seguente certificato all’indirizzo del Dr. Med. __________ (doc. B3):
"
Diagnosi:
lombalgia a carattere recidivante con bloccaggi
su iniziali alterazioni degenerative di modesta entità
peri-artropatia omero scapolare tendinopatia a
livello della spalla destra di recente insorgenza
stato dopo trauma discorsivi della spalla
sinistra, nonché ripetuti interventi chirurgici
Caro __________,
ho visto questo tuo sopramenzionato paziente, che
presenta attualmente dei disturbi a livello della colonna lombare con episodi
recidivanti di bloccaggi lombari, senza vere e proprie irradiazioni radicolari.
Da alcune settimane sono subentranti dei dolori
anche a livello della spalla destra, in particolar modo quando dorme sul fianco
destro ed ai movimenti. Non irradiazione della sintomatologia lungo il braccio
destro.
Conosciuta patologia poi a livello della spalla
sinistra con disturbi persistenti. L’esame clinico dimostra per quanto riguarda
la colonna vertebrale una riduzione della mobilità di 1/3 in tutte le direzioni,
con dolori nella fase finale dei movimenti ed una dolenzia spiccata alla
palpazione nella zona lombare ed al passaggio lombosacrale ed al gluteo
bilateralmente. L’indagine neurologica era negativa. Vi era una leggera
sintomatologia d’impingement a livello della spalla destra. Ho fatto eseguire
una RM della colonna lombare in data 07.12.2006 che è stata consegnata al
paziente, che non ha mostrato patologie significative se non una minima
protrusione discale a livello L5/S1. Ho eseguito anche una radiografia della
spalla destra, che non ha mostrato calcificazioni o alterazioni di tipo
generativo significative.
(…)”
Lo
specialista, Dr. Med. __________, ha affermato nel proprio referto che la
mobilità in tutte le direzioni della colonna vertebrale è ridotta di un terzo
con “…dolori nella fase finale dei movimenti ed una dolenzia spiccata alla
palpazione nella zona lombare ed al passaggio lombosacrale ed al gluteo
bilateralmente. L’indagine neurologica era negativa. Vi era una leggera
sintomatologia d’impingement a livello della spalla destra. Ho fatto eseguire
una RM della colonna lombare in data 07.12.2006 che è stata consegnata al
paziente, che non ha mostrato patologie significative se non una minima
protrusione discale a livello L5/S1. Ho eseguito anche una radiografia della
spalla destra, che non ha mostrato calcificazioni o alterazioni di tipo
degenerativo significative ”- (doc. B3, la sottolineatura è del
redattore).
Quanto sostenuto
dal ricorrente in merito alla presenza di un lipoma, accertato con la risonanza
magnetica del 7 dicembre 2006 (doc. AI C3) che, a suo dire, non sarebbe stato sufficientemente
indagato dall’amministrazione (doc. XVI, pag. 2) non merita tutela in questa
sede.
È stato
infatti lo specialista in reumatologia e riabilitazione Dr. Med. __________ a
far eseguire la risonanza magnetica lombo-sacrale presso l’__________ e che “…non
ha mostrato patologie significative…” (doc. AI B3).
È poi
ancora lo stesso Dr. med. __________ dell’__________ che nel proprio referto,
in merito al lipoma, ha asserito:
"
Conclusioni
Discreto restringimento del sacco durale lombare
dalla combinazione di una lipomatosi epidurale e di un tipico lipoma del filo
terminale, non necessariamente responsabile della sintomatologia."
(doc. AI C3, la sottolineatura è del redattore).
Dunque,
contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, lo stato di salute del signor
RI 1 è stato attentamente valutato dai medici del SMR che non hanno però evidenziato
nuove patologie di rilievo rispetto a quelle che già furono diagnosticate in
ambito infortunistico.
Il Dr.
Med. __________, medico SMR, ha confermato il 7 agosto 2007 che sulla base
della cartella clinica del Dr. __________ (doc. AI 54-1) la situazione della
spalla sinistra è invariata.
Il medico
del SMR aggiunge inoltre che:
"
l’attuale documentazione non evidenzia nuove
patologie di rilievo. A livello della spalla sinistra è stata esclusa una
complicazione infettiva. Per quanto concerne il mal di schiena (nota bene di
tipo intermittente) va precisato che gli accertamenti eseguiti hanno in pratica
dimostrato una situazione organica normale a livello lombare.”
(doc. VIII, la sottolineatura è del redattore)
Per
quanto riguarda la prognosi per i dolori alla spalla destra era da considerare
buona (doc. VIII bis).
Alla luce
di quanto appena esposto, secondo il TCA, anche dal profilo reumatologico il
quadro clinico dell’assicurato è stato sufficientemente chiarito e questa Corte
non ritiene di doversi scostare dalle valutazioni dei medici del SMR.
2.13
In presenza
quindi di uno stato di salute, dal punto di vista fisico e psichico, invariato
rispetto a quanto accertato in ambito infortunistico e in assenza, per lo meno
fino al mese di agosto 2007 di patologie extra-infortunistiche, è a giusta
ragione che l’UAI ha ritenuto che l’assicurato limitatamente al periodo
compreso tra il 1° settembre 2005 e il 31 gennaio 2006 (tre mesi dopo che
l’assicurato aveva riacquistato la piena abilità lavorativa) avesse diritto ad
una rendita intera d’invalidità, negando in seguito il diritto a prestazioni,
non presentando il signor RI 1 alcun grado d’invalidità come stabilito dal TCA
nella sua sentenza del 5 settembre 2006 (doc. AI 2-27):
"
Il reddito da invalido, tenuto conto di una
decurtazione del 10%, ammonta quindi a fr. 52'047.73 (90% di fr.
57'830.82).
In conclusione, ritenuto che il reddito che
l’assicurato potrebbe conseguire nonostante il danno infortunistico alla salute
(fr. 52'047.73) è superiore a quello che egli avrebbe realizzato qualora non
fosse rimasto vittima del sinistro del giugno 2003 (fr. 46'368.60), a ragione __________
gli ha negato il diritto a una rendita di invalidità.”
Al riguardo, va rilevato
che in una sentenza I 789/06 e U 432/06 del 4 ottobre 2007 il Tribunale
federale, chiamato a stabilire la rendita di invalidità da parte
dell’assicurazione contro gli infortuni spettante ad un assicurato, che in
ambito AI, per le medesime patologie riscontrate in sede infortunistica, aveva
ottenuto un tasso di invalidità del 59%, ha ritenuto corretto l’agire dei primi
giudici, i quali hanno giudicato che la rendita dell’assicurazione invalidità e
quella dell’assicurazione contro gli infortuni, per una medesima patologia,
debbano essere stabilite sulla base dello stesso tasso di invalidità. L’Alta
Corte ha infatti osservato che:
"
(…)
Considérant que le taux fixé par l'office AI ne
tient compte d'aucune autre pathologie invalidante, notamment maladive, que
l'affection pulmonaire d'étiologie professionnelle, le tribunal cantonal est
d'avis que la rente de l'assurance-invalidité et celle de l'assurance-accidents
doivent reposer sur un même taux d'invalidité.
Ce point de vue est bien fondé. En l'occurrence,
en effet, il n'existe pas de motif pour que l'on aboutisse, dans
l'assurance-invalidité, d'une part, et l'assurance-accidents, d'autre part, à
une évaluation différente du taux d'invalidité pour une même atteinte à la
santé (cf. ATF 131 V 120 consid. 3.3.3 p. 123, 126 V 288 consid. 2a p. 291;
arrêt U 148/06 du 28 août 2007, consid. 6.1).
Le jugement attaqué n'est dès lors pas
critiquable dans la mesure où il fixe à 59% le taux d'invalidité déterminant
pour la rente de l'assurance-accidents.”
Da notare che la situazione non cambierebbe neppure attualizzando il
reddito da valido e quello da invalido al 2006 e applicando una riduzione del
15% (10% per attività leggera ritenuto che l’insorgente non può sollevare pesi
superiori ai 5 kg e del 5% in
considerazione del fatto che il signor RI 1 ha una lieve diminuzione della
mobilità della spalla sinistra).
Per quel
che concerne il reddito da valido, nella decisione impugnata
l’amministrazione ha preso in considerazione l’importo di fr. 45'500.-- annui
(2003). Adeguando tale importo al 2006, si ottiene un reddito da valido di fr. 46'925.-
(+0,9 per il 2004, +1,0 per il 2005 e +1,2% per il 2006, cfr. tab. relativa
all’evoluzione dei salari nominali, dei prezzi al consumo e dei salari reali,
1990-2007, pubblicati sul sito dell’Ufficio federale di statistica).
Per
quanto riguarda invece il reddito da invalido
occorre
fare riferimento ai dati statistici nazionali della Tabella TA1. Utilizzando i
dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio federale di
statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2006 una professione che presuppone
qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza
delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss.
e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario
mensile lordo pari a fr. 4’732.-.
Riportando
questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata
in La Vie économique, 7/8-2008,
p. 90), esso ammonta a fr. 4'933.11 mensili oppure a fr. 59'197.32 per
l'intero anno (fr. 4'933.11 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già
compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid.
3a).
Procedendo
quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2006, partendo da un
salario da invalido di fr. 59'197.32, ammettendo la riduzione
del 15%, il reddito ipotetico dell'insorgente risulta, quindi, essere
pari a fr. 50'317.72 (Fr. 59'197.32 - (Fr. 59'197.32 x 15 : 100)).
Confrontando
ora questo dato con l'importo di fr 46'925.- corrispondente al reddito che l’insorgente
avrebbe conseguito da valido nell'anno 2006, non emerge alcuna
incapacità al guadagno.
2.14
Non essendo
dato un grado d’invalidità giustificante l’erogazione di una rendita
d’invalidità, l’Ufficio AI ha di conseguenza rettamente negato l’attribuzione
della rendita a partire dal 1° febbraio 2006, in applicazione dell’art. 88a OAI che
prevede che se la capacità al guadagno dell’assicurato o la capacità di
svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la grande invalidità o
l’assistenza dovuta all’invalidità si riduce, v’è motivo di ammettere che il cambiamento
determinante sopprime, all’occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni
dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare.
Nella
misura in cui l’UAI ha rifiutato il riconoscimento di una rendita di invalidità
dopo il 31 gennaio 2006, la decisione del 24 maggio 2007 deve quindi essere
confermata.
2.15
Per quanto concerne
le valutazioni del 27 febbraio 2008 del Dr. Med. __________ (doc. C4), del 4
marzo 2008 del Dr. Med. __________ (doc. C5) e del 28 aprile 2008 del Prof. Dr.
Med. __________, va rilevato che, per consolidata giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la
legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto esistente
al momento in cui essa è stata resa, quando si ritenga che fatti verificatisi
ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo
della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 127 V 251 consid. 4d, 121
V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102).
In
concreto, i referti prodotti del Dr. Med. __________ (doc. C4), del Dr. Med. __________
(C5) e del Prof. Dr. __________ (D 1/3) sono ampiamente posteriori alla
decisione dell’UAI e non accertano di uno stato di salute antecedente al
provvedimento impugnato. Lo stesso medico del SMR, __________, indica nelle
proprie annotazioni datate 2 aprile 2008 che una valutazione pluridisciplinare
si giustifica in considerazione dell’attuale sintomatologia, ma non per quanto
concerne la decisione oggetto della presenta vertenza (doc. XIV bis).
La
richiesta di una perizia pluridisciplinare va pertanto disattesa.
2.16
Il ricorrente
ha infine postulato di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria
con gratuito patrocinio a partire dall’8 maggio 2008 (cfr. doc.IV, XXII, XXIII).
Ai sensi
dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere
garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano,
il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge
rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS,
rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità
di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso,
l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i
presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si
esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa
indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art.
61, n. 86, pag. 626).
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –
rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n.
88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche
art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato
(cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con
riferimenti).
Occorre
qui ricordare che il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale
che amministrativa, può essere riconosciuto solo ad avvocato patentato (STFA 2
marzo 2005, I 447/04, consid. 4.2 citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF 132
V 206 consid. 5.1.4; per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso
un’organizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo
cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181; giurisprudenza nuovamente
confermata nella STF 8C-399/2007 del 23 aprile 2008).
Nella
presente fattispecie con decisione dell’8 maggio 2008 la Camera per l’avvocatura e il notariato del
Tribunale d’Appello ha iscritto l’avv. __________ con indirizzo professionale
presso la RA 1.
Il
ricorrente, nato il 25.02.1996, divorziato, convive con la signora __________ e
i figli di lei __________ (1986) e __________ (2007), senza attività lucrativa
si trova nel bisogno. L’assicurato ha infatti dichiarato di non percepire alcun
reddito se non per il tramite della convivente che percepisce una rendita AI di
fr. 1'909.--, la prestazione complementare alla rendita AI di fr. 368.-- e gli
assegni familiari per fr. 688.--, non ha inoltre dichiarato di possedere della
sostanza (cfr. certificato municipale).
L’assicurato
non possiede inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento
di un legale appare giustificato e di primo acchito il ricorso non pareva
essere privo di fondamento.
Essendo dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la
concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurato, il gratuito
patrocinio va quindi concesso per gli atti compiuti dall’avv. __________ dopo
l’8 maggio 2008, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la
situazione economica dell'assicurato dovesse in futuro migliorare (cfr. art. 61
lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag;
relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art.
152.
cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5;
STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente
pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).
Ne
consegue che il ricorrente è per il momento esonerato dal pagamento delle spese
processuali (cfr. art. 69 cpv. 1bis LAI; STF I 885/06 del 20 giugno 2007).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. L’istanza
tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio
è accolta ai sensi del considerando 2.16.
3. Le
spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico a carico del ricorrente. A
seguito della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento
assunte dallo Stato.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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