32.2007.238
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28 luglio 2008Italiano42 min
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Numero d'incarto:
32.2007.238
Data decisione, Autorità:
28.07.2008, TCA
Titolo:
Domanda di revisione di una rendita AI. Esaminando le perizie fatte esperire dall'UAI al SAM ed i certificati dei medici curanti, il TCA ha accertato che non c'è stato alcun peggioramento delle condizioni di salute del ricorrente dall'emanazione della decisione. Domanda assistenza giudiziaria negata
AFFEZIONE PSICHICA
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
DEFINIZIONE DI INVALIDITÀ
PERIZIA
REVISIONE DELLA RENDITA
art. 4 LAI
art. 17 LPGA
art. 61 let. f LPGA
art. 87 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.238
TB
Lugano
28 luglio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 5 luglio 2007 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 4 giugno
2007 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
A. RI
1, nato nel 1969, il 26 marzo 2001 (doc. AI 1) ha postulato l'avviamento ad un'altra professione e l'assegnazione di una rendita d'invalidità per una malformazione congenita della spina dorsale. Dal
28 febbraio 2000 al 31 luglio 2000 è stato inabile al lavoro di
stalliere-agricoltore al 100%, poi al 50% fino al 20 agosto 2000 e ancora al
100% fino al 17 settembre 2000 (doc. AI 5), quando ha lavorato al 50% come cameriere
fino al 31 marzo 2001 (doc. AI 10).
Sulla scorta delle
perizie psichiatrica (doc. AI 42) e reumatologica (doc. AI 50) fatte esperire
dall'Ufficio assicurazione
invalidità, il medico del Servizio Medico Regionale (SMR) ha valutato al 50% l'incapacità lavorativa globale dell'assicurato specialmente per la problematica
psichiatrica, pur essendoci una limitata incapacità lavorativa in attività
ergonomicamente esigibili. Così, con decisione dell'11 settembre 2003 (docc. AI 59 e 64) l'UAI ha concesso all'assicurato
una rendita d'invalidità del
50% retroattivamente dal 1° novembre 2001.
B. A
seguito del certificato del 25 febbraio 2005 (doc. AI 67) del medico curante
che indicava un'inabilità
lavorativa del 100%, nel marzo 2005 (doc. AI 68) l'Ufficio AI ha avviato la revisione della rendita assegnata all'assicurato ed ha fatto esperire dal
Servizio Accertamento Medico dell'Assicurazione Invalidità (SAM) una perizia pluridisciplinare. Tenuto
conto del relativo rapporto del 16 agosto 2005 (doc. AI 81) e di ulteriori
certificati medici (doc. AI 84), con decisione del 9 dicembre 2005 (doc. AI 89)
l'Ufficio AI ha confermato il
diritto alla mezza rendita, siccome l'assicurato risultava sempre inabile al 50% nelle precedenti attività.
C. L'opposizione del 16 gennaio 2006 (doc. AI
94) ed i successivi certificati del medico curante (doc. AI 93) e della Clinica
__________ (doc. AI 99) sono stati vagliati dal medico SMR (doc. AI 106) e, sulla
scorta del suo parere, è stata emessa la decisione su opposizione del 4 giugno
2007 (doc. A), che ha ribadito – in assenza di elementi clinici atti ad
incidere sulla capacità lavorativa dell'assicurato stabilita in precedenza ed a rivalutare il caso - il
diritto ad una rendita del 50%.
D. Contro
questa decisione il 5 luglio 2007 (doc. I), rappresentato dall'avv. RA 1,
"riservandosi di produrre nel prosieguo della procedura la
documentazione medica necessaria, il ricorrente inoltra il presente ricorso,
chiedendo una perizia atta a definire la sua inabilità lavorativa e quindi una
rendita intera d'invalidità." con grado del 70%.
E. Con
risposta del 10 agosto 2007 (doc. V) l'Amministrazione ha osservato come i
certificati medici prodotti dal ricorrente posteriormente alle perizie SAM
siano stati debitamente valutati dal Servizio Medico Regionale, il quale ha
ritenuto che non siano emersi nuovi elementi di giudizio tali da inficiare i
risultati delle citate perizie ed ha confermato le valutazioni espresse con la
decisione su opposizione. Ha proposto di respingere il ricorso.
Il ricorrente ha prodotto un nuovo
certificato medico (doc. XIII/1) ed ha ribadito la richiesta dell'esperimento
di una perizia, mentre l'UAI si è riconfermato nella decisione impugnata (doc.
XV).
considerato in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I
707/00 del 21 luglio 2003).
2. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre qui rilevare
che per quanto riguarda le norme di diritto sostanziale, in assenza di
disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti
quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che
esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2; 127 V 466 consid. 1).
Dal momento che nel
caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento
dell’eventuale diritto alla rendita) si è realizzato antecedentemente al 1°
gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili.
Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al
tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
nel
merito
3. Oggetto
della lite è la questione a sapere se l'Ufficio AI, in via di revisione, ha agito correttamente confermando
il grado d'invalidità del 50% concesso
nel 2003 al ricorrente e quindi negando l'esistenza di un peggioramento del suo stato di salute, tale da non permettere
l'aumento del grado d'invalidità già stabilito.
4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali
dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla
salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il
danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,
perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G.
Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale,
Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
Giusta l'art. 28 cpv.
1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una
rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono
invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Nel nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, a una mezza rendita
se sono invalidi almeno al 50% o a 1/4 di rendita se sono invalidi almeno al
40%.
5. Se
il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che
incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro,
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta
(art. 17 cpv. 1 LPGA).
La revisione avviene
d’ufficio quando, in previsione di una possibile modifica importante del grado
d’invalidità o di grande invalidità o dell’assistenza dovuta all’invalidità, è
stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o
dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano
provvedimenti che possono provocare una notevole modifica del grado
d’invalidità, della grande invalidità o dell’assistenza dovuta all’invalidità
(art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda
si deve dimostrare che il grado d'invalidità o di grande invalidità o il volume dell'assistenza dovuta all'invalidità è modificato in misura rilevante
per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI).
Se la capacità al
guadagno o la capacità di svolgere le mansioni consuete peggiora oppure se la
grande invalidità si aggrava o l'assistenza dovuta all’invalidità aumenta, occorre tenere conto del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni non appena esso perdura da
tre mesi senza interruzione notevole. L’articolo 29bis è applicabile
per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto
in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto
retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa
St.; RCC 1984 p. 137).
La costante
giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non
solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso
sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto
invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un
cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323,
consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30).
Affinché sia possibile
la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche
e/o economiche dell'assicurato abbiano subìto una modifica, tale da influire
sulla perdita di guadagno. D'altra parte la modifica deve essere notevole, non
tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28
cpv. 1 LAI. In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se,
posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante
è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta
sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38 consid.
1a, 1985 pag. 336; STFA del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).
Per stabilire in una
situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione
formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova
decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare
una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V
262, 105 V 30; Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidité, Les prestations, 1985, pag. 268; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 1997, pag. 258).
Nella sentenza
pubblicata in DTF 130 V 64, il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha
precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante
cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio
dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda
di rendita (rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende
verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di
prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione,
quest’ultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di
prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel
merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).
La giurisprudenza sopra menzionata va
applicata anche dopo l'entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il
nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STFA I 734/05 dell’8
marzo 2006).
6. In
concreto, l'assicurato sostiene che il suo stato di salute, rispetto a quanto
accertato in occasione della procedura sfociata nella (prima) decisione dell'11
settembre 2003 (doc. AI 64), abbia subìto un peggioramento che
o comporta la concessione di una rendita intera o necessita di essere
ulteriormente indagato mediante una perizia.
A sostegno della
fondatezza della domanda di revisione, l'assicurato ha trasmesso all'UAI diversi pareri medici ed in particolare, per censurare la (seconda)
decisione del 2005, ha dapprima prodotto il certificato del 12 gennaio 2006
(doc. AI 93) del suo curante dr. med. __________, debitamente vagliato il 24 febbraio
2006 (doc. AI 97) dal medico SMR, poi i certificati della Clinica di
riabilitazione di __________ del maggio 2006 (doc. AI 99), anch'essi esaminati dal SMR il 15 maggio 2007
(doc. AI 106). Nelle more istruttorie, infine, il ricorrente ha allegato il
certificato del 25 settembre 2007 (doc. XIII/1) del dr. med. __________ del
Centro per la terapia del dolore, sul quale si è pronunciato l'UAI.
7. Con
la decisione dell'11 settembre 2003, l'Amministrazione ha attribuito all'insorgente
una mezza rendita d'invalidità, poiché dal lato psichico (dr. med. __________) è
stata accertata un'incapacità lavorativa del 50% in qualsiasi attività
(doc. AI 42); dal profilo reumatologico, l'esperto (dr. med. __________) ha
stabilito che dal 1° agosto 2000 non v'era né un'incapacità lavorativa né controindicazioni
nello svolgere la precedente attività di cameriere, mentre quale operaio
agricolo l'inabilità lavorativa era totale dal 28 febbraio 2000 al 31 luglio
2000, poi del 50% (doc. AI 50).
Con la seconda decisione, datata 9
dicembre 2005 (doc. AI 89), l'Ufficio AI ha confermato l'inabilità lavorativa medico-teorica
del 50% (doc. AI 87), quindi ha respinto la richiesta di aumento del
grado AI.
Il perito psichiatra SAM (dr. med. __________),
incaricato dall'Ufficio AI (doc. AI 81-18), ha accertato che l'incapacità
lavorativa nell'ultima professione svolta di cameriere era del 50%; l'assicurato,
comunque, sarebbe in grado di svolgere altre attività medico-teoriche ed in
particolare, in attività in cui lo sforzo fisico sia leggero e vi sia la
possibilità di cambiare posizione, l'incapacità lavorativa medico-teorica
sarebbe del 30%.
Dal profilo ortopedico, il perito SAM
(dr. med. __________) ha stabilito che le patologie ortopediche riducono la
capacità lavorativa dell'assicurato del 50% come operaio agricolo e
stalliere, mentre del 25% per l'attività di cameriere in un bar. Il ricorrente
è in grado di svolgere altre attività manovali, perciò un'inattività lavorativa
completa non è giustificata.
La decisione su
opposizione del 4 giugno 2007 (doc. A) ribadisce la valutazione globale del
SAM, non senza che il medico SMR (dr. med. __________) abbia valutato (docc. AI
97 e 106) i certificati del medico curante dell'assicurato (dr. med. __________) e della Clinica di riabilitazione
di __________.
Nel ricorso l'assicurato sostiene che già
nel febbraio 2005 il suo stato di salute si sia modificato dall'inizio della
malattia, tanto che per alleviare i dolori quotidiani gli viene somministrata
una dose di 40 mg di morfina.
8. Già
nel 2000 il ricorrente soffriva di dolori lombari curati da diversi medici, fra
Fatti
i quali il dr. med. __________, suo medico curante (doc. AI 5) ed il dr. med. __________,
primario di neurochirurgia dell'Ospedale __________ di __________ che l'ha operato il 18 aprile 2000 sottoponendolo ad una decompressione
estesa del canale spinale e delle emergenze radicolari in presenza di una sindrome
iperalgica invalidante, che l'aveva
già portato a ripetuti ricoveri (doc. AI 12). Dopo l'intervento ha fatto seguito una degenza presso la Clinica __________
di riabilitazione nell'estate
2000 (doc. AI 25) e presso la Clinica di riabilitazione di __________ nella primavera
2001 (doc. AI 32-9).
Prima di giungere alla
decisione dell'11 settembre
2003, l'UAI ha fatto peritare l'assicurato da due specialisti.
Dapprima, il dr. med. __________,
FMH in psichiatria e psicoterapia, ha avuto due colloqui clinici con l'interessato il 12 dicembre 2002 ed il 14
gennaio 2003 e si è fondato sulla cospicua documentazione medica raccolta da
altri specialisti interpellati messagli a disposizione, rendendo il proprio
referto il 4 febbraio 2003 (doc. AI 42). Il perito ha evidenziato l'anamnesi familiare, sociale e lavorativa, l'evoluzione di risorse e deficit, lo
sviluppo della malattia e i risultati della terapia, l'anamnesi da terzi, i dati soggettivi dell'assicurato e quelli oggettivi nonché i risultati dei test MMPI effettuati
sul paziente. Nella sua valutazione e prognosi, il medico ha osservato che la
principale caratteristica del ricorrente consiste nella comparsa ripetuta di
sintomi fisici, con continue richieste di indagine e di cure mediche, e
malgrado ripetuti esiti negativi e magari anche rassicurazioni da parte dei
medici che i sintomi non hanno una base fisica, non vi è stato alcun cambiamento
della sua convinzione di malattia. Vi sono stati due tentativi di curare l'assicurato con antidepressivi, ma entrambi
sono falliti perché l'interessato
riteneva che la sua malattia fosse nella schiena e non nella testa, rifiuta di
discutere la possibilità di cause psicologiche. C'è una tendenza istrionica leggera, ma non un disturbo di personalità
che vada in questa direzione. Alla base v'è una sintomatologia fissa, che esclude quindi una sindrome di
somatizzazione. Sembra che il disturbo predominante sia un dolore persistente,
che però non può essere completamente spiegato da un processo fisiologico.
Lo psichiatra ha
quindi posto la diagnosi di sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD F
45.4), sorta nell'aprile 2000
in seguito al succitato intervento effettuato dal dr. __________. Per contro,
non ha confermato le diagnosi precedenti di isteria e di personalità che tende
verso il paranoico né di depressione. Ha evidenziato, invece, una tendenza a
somatizzare e un'attenzione
eccessiva per le sensazioni somatiche e per la propria salute. Conclude la sua
valutazione affermando che l'assicurato
è davvero sofferente dal punto di vista psichico, siccome è fissato sui suoi disturbi,
al punto tale che non gli è possibile riprendere, senza perdere la faccia, un
qualsiasi lavoro. Peraltro, non sembra propenso ad una riabilitazione o all'apprendimento di un mestiere compatibile
con i suoi disturbi dichiarati. Perciò, lo specialista ha certificato un'incapacità lavorativa totale come
agricoltore, fantino e stalliere, mentre del 50% in altre attività dal
31 marzo 2001, ossia da quando ha terminato l'attività di cameriere. Quali limitazioni funzionali, l'esperto individua i pesi superiori ai 5-10
kg ed il monte ore di 4-5 al giorno.
In seguito, anche il
dr. med. __________, FMH in reumatologia e medicina interna, ha peritato il
ricorrente il 24 marzo 2003 (doc. AI 50) per conto dell'UAI
come SAM, esponendo l'anamnesi personale, sistematica, sociale, i dati soggettivi dell'assicurato e le constatazioni oggettive
tramite gli esami reumatologi, neurologici e radiologici. Ha posto la diagnosi di
sindrome lombospondilogena cronica prevalentemente a sinistra in esito da
intervento di decompressione di un canale lombare stretto congenito ed in alterazioni
degenerative (condrosi L4/L5). Nella sua valutazione, l'esperto ha osservato che l'intensità dei dolori riferiti non trova spiegazioni organiche sufficienti
negli esami oggettivi. Ha considerato come lavoro ergonomicamente idoneo alle
patologie manifestate un'attività
con carichi variabili (massimo 10-15 kg), che gli permetta di cambiare spesso
la posizione del rachide senza movimenti ripetitivi di rotazione o flessione
della colonna vertebrale, rispettivamente senza estensione prolungata del
rachide, né assumere una posizione prevalentemente statica.
In un lavoro adeguato,
l'assicurato è abile in misura completa
dopo tre mesi dall'intervento subìto,
quindi dal 1° agosto 2000.
Come operaio agricolo,
è giustificata un'inabilità
lavorativa del 100% dal 28 febbraio al 31 luglio 2000, poi del 50%.
Quale cameriere in un
bar, dal 1° agosto 2000 la capacità è del 100% con un rendimento massimo,
quindi l'inabilità è nulla.
Il medico curante dr.
med. __________, FMH reumatologia e medicina interna, nel suo referto del 28
ottobre 2004 (doc. AI 71-29) ha rilevato che nel luglio 2004 i dolori si sono
nuovamente accentuati, tanto da rendere l'insorgente inabile al 100%. Dopo un miglioramento dei
disturbi alla marcia e sensitivi agli arti inferiori, da un anno egli lamentava
continui bloccaggi acuti con dolori e tramortimento dell'arto inferiore sinistro, tanto da reggersi
in piedi con difficoltà. Anche la fisioterapia era quindi senza effetto. Al
momento della visita, l'assicurato
esternava con smorfie continue i suoi dolori e camminava zoppicando a causa
della marcata sindrome lombovertebrale. Si trattava di un decorso sfavorevole
dopo la decompressione del canale da L2-L5, tanto che la prognosi lavorativa
appariva sfavorevole.
Il neurochirurgo dr.
med. __________, come altri colleghi, il 14 dicembre 2004 (doc. AI 71-40) ha
affermato che vi è un'importantissima
discrepanza tra il grado di sofferenza reale e l'imponente quadro soggettivo, pertanto non v'è alcuna possibilità di migliorare la capacità lavorativa o di
reinserire l'insorgente in
qualsiasi attività professionale. Conclude poi il suo parere indicando quale unica
soluzione quella di attribuire al ricorrente una rendita AI completa per ragioni
psichiatriche.
Il medico curante, dr.
med. __________, medicina generale, il 25 febbraio 2005 (doc. AI 67) ha
certificato che l'assicurato
era inabile al lavoro nella misura del 100% e che difficilmente avrebbe
ripreso l'attività al 50%,
perciò era da valutare se concedergli una rendita intera d'invalidità.
La Cassa malati __________,
che versava le indennità per perdita di guadagno al ricorrente – che aveva
ripreso a lavorare nel 2004 (doc. AI 68) -, ha incaricato il dr. med. __________,
malattie reumatiche, fisiatria e riabilitazione FMH, di eseguire una perizia. Dopo
avere consultato la documentazione clinica esistente e visitato a titolo
fiduciario l'assicurato il
giorno precedente, con il referto del 9 febbraio 2005 (doc. AI 71-12) ha posto
le differenti anamnesi, i dati soggettivi ed oggettivi, la diagnosi di sindrome
algica cronica lombogluteale con ripercussioni nella regione toracale e nella
gamba sinistra in stato dopo decompressione del canale spinale per restringimento
di natura misto congenitale e degenerativa con modica irritabilità meccanica
del tratto lombare ed importante componente somatoforme. Soffre inoltre di una
sindrome dolorosa importante con impedienti soggettivi ritenuti incompatibili
con lo svolgimento di qualsiasi lavoro, mentre dal lato oggettivo l'assicurato risulta limitato nel ritmo di
lavoro a causa di dolori senza limiti funzionali particolari per attività fisicamente
leggere.
Egli ha quindi considerato
il ricorrente inabile al lavoro al 50% per un'attività lucrativa fisicamente leggera che rispetti i parametri
esposti dal collega __________. Dal profilo somatico, il medico fiduciario ha paragonato
le condizioni di salute del ricorrente esistenti nel 2005 con quelle constatate
dal predetto perito AI nel 2003. A differenza di quest'ultimo, però, ha valutato la capacità lavorativa in attività da esso
ritenute idonee solo del 50% - e non del 100% - a causa di un rendimento
limitato dovuto ai dolori e l'ha
ritenuta nulla – anziché del 50% - per l'attività di operaio agricolo precedentemente svolta.
Anche la dr.ssa __________,
FMH in psichiatria e psicoterapia, si è espressa a titolo fiduciario. Il
referto del 9 marzo 2005 (doc. AI 71-3) espone l'anamnesi, i disturbi soggettivi, lo status psichico, la diagnosi
psichiatrica (sindrome somatoforme del dolore persistente ICD 10F45.4) e la
diagnosi fisica (sindrome cronica lombogluteale con ripercussioni nella regione
toracale e nella gamba sinistra). Nella sua valutazione, l'esperta ha rilevato che il paziente si pone
in un'ottica totalmente
regressiva, si proietta in un'ottica
di invalidità intera, escludendo la possibilità di riprendere a lavorare. Dal
punto di vista teorico, la giovane età del ricorrente imporrebbe di reinserirlo
nel circuito lavorativo almeno per il 50% per mantenere un ruolo sociale e lavorativo;
nella pratica, invece, questo progetto appare irrealizzabile, perché l'assicurato non collabora. Egli nemmeno ha
le capacità di iniziare un lavoro psicoterapico atto alla rielaborazione del
dolore o un approccio psicocorporeo, siccome rifiuta categoricamente la
necessità di una cura psichiatrica, scindendo il lato somatico dal lato fisico.
Conclude quindi
indicando un'inabilità
lavorativa dall'aprile 2000 e
dall'ottobre 2000 per due anni,
e attualmente completa al 100% come duratura, trattandosi di una patologia
psichiatrica grave e cronicizzata.
Il referto del 4
aprile 2005 (doc. AI 74-3) del dr. med. __________ dell'Ospedale __________ di __________, che ha avuto in cura l'assicurato diverse volte, ha diagnosticato
una sindrome lombospondilogena cronica soggetta a frequenti esacerbazioni con
stato dopo numerosi ricoveri presso quel nosocomio, stato dopo valutazione
presso la clinica del dolore __________ di __________ nel dicembre 2004 senza
beneficio, stato dopo decompressione bilaterale; personalità con tendenza alla
nevrotizzazione, segni per ipocondria e propensione alla somatizzazione (cfr.
dr. __________). Il medico ha definito stazionario lo stato di salute del
ricorrente, osservando che i disturbi soggettivi lamentati rendono attualmente
improponibile un'attività sia
che implichi uno sforzo fisico sia cognitivo, perciò l'attività attuale non è più proponibile e nemmeno altre attività sono
attuabili.
Visti i summenzionati
referti, fiduciari e di parte, che attestano un peggioramento soprattutto
psichiatrico, il medico SMR ha ordinato una verifica delle incongruenze
somatico-psichiatriche a volte anche caricaturali (doc. AI 77), affidando al
SAM l'esame.
La perizia
pluridisciplinare del 16 agosto 2005 (doc. AI 81) contiene l'anamnesi familiare, personale, sociale,
professionale, patologica, sistemica, le affezioni soggettive e le
constatazioni obbiettive (esami di laboratorio, radiologici, consulti psichiatrico
e ortopedico). La diagnosi è di sindrome lombosacrale vertebrale di carattere
cronico su esiti da canale vertebrale lombare stretto congenito, stato dopo
laminectomia decompressiva lombare e di sindrome somatoforme da dolore
persistente.
Dal profilo
psichiatrico, nel suo referto del 25 luglio 2005 (doc. AI 81-18) il dr. med. __________,
specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, ha diagnosticato una sindrome
somatoforme da dolore persistente (ICD10-F45.4) ed un disturbo di personalità misto
con aspetti immaturi (ICD10-F60.8). L'esperto ha comunque rilevato che il quadro clinico attuale non
giustifica un'incapacità
duratura importante per ragioni psichiche. Anch'egli ha osservato una discordanza tra le lamentele soggettive e gli
aspetti oggettivi (nel 2004 l'assicurato
ha lavorato come cameriere al 50%). Pertanto, il ricorrente presenta una
somatizzazione algica, la quale veicolizza una sofferenza psicologica
primordiale e arcaica totalmente rimossa e negata. Questa sofferenza non
giustifica però un grave quadro psichiatrico e quindi non influenza in modo
importante la sua capacità lavorativa. Soprattutto, il decorso clinico è stato
caratterizzato da momenti di peggioramento, seguiti da quelli di miglioramento.
Complessivamente, la valutazione della documentazione clinica a sua
disposizione e l'anamnesi
raccolta direttamente dall'assicurato
parlano a favore di un decorso altalenante e non di un chiaro e franco
peggioramento.
Quale cameriere, la
sua inabilità lavorativa è del 50%.
Inoltre, l'insorgente sarebbe in grado di svolgere
altre attività medico-teoriche. Se svolgesse attività in cui lo sforzo fisico
fosse leggero, con la possibilità di cambiare posizione, l'incapacità lavorativa medico-teorica
sarebbe del 30%.
La perizia ortopedica SAM
esperita il 19 luglio 2005 dallo specialista FMH in chirurgia ortopedica dr.
med. __________ è sfociata nel rapporto del 20 luglio 2005 (doc. AI 81-23), in
cui sono stati esposti i dati anamnestici, i disturbi soggettivi attuali, lo
stato all'esame clinico a quel
momento ed i risultati della documentazione radiologica. La diagnosi era di
sindrome lombosacrale vertebrale di carattere cronico, esiti da canale
vertebrale lombare stretto congenito, stato dopo laminectomia decompressiva lombare
L2 fino a L5 (anno 2000) e di sindrome somatoforme.
Anche questo esperto
ha rimarcato la discrepanza fra il quadro doloroso soggettivo, ribelle e la
situazione clinica e radiologica tutto sommato moderata. Non v'è una limitazione funzionale di peso della
colonna vertebrale lombosacrale; la limitazione funzionale c'è, ma appare modesta. Nemmeno vi sono
elementi per un deficit neurologico nel settore degli arti inferiori. Il medico
ha suggerito una rieducazione chinesiterapica, ambulatoriale ed un'analgesia molto controllata, praticare il
nuoto e l'escursio-nismo.
In qualità di operaio
agricolo e stalliere, la capacità lavorativa dell'assicurato era a quel momento del 50%, tenuto conto che i
segni di instabilità dovuti all'intervento chirurgico appaiono modesti e soprattutto non vi sono
segni di compressione radicolare.
Come cameriere attivo
nei bar, la capacità lavorativa del ricorrente potrebbe raggiungere il 75%,
quindi la riduzione del 25% si giustifica con il fatto che le reazioni irritative
dal settore della laminectomia sono possibili.
A medio e breve
termine, l'ortopedico ha
indicato una prognosi relativamente favorevole, con un possibile miglioramento
della muscolatura come fattore stabilizzante, anche se a più lungo termine c'è da attendersi la manifestazione di segni
di instabilità dei segmenti lombari. L'assicurato è quindi in grado di svolgere altre attività sempre nel
campo delle attività manovali (nei settori dell'orticoltura, frutticoltura - vendita piuttosto che produzione -,
ristorazione), meglio se ha la possibilità di cambiare posizione ed essere in
movimento, evitando di trasportare e sollevare pesi superiori ai 12-15 kg, come
pure di stare sempre seduto. Non è quindi giustificata un'inabilità completa.
Valutando globalmente
queste perizie, il SAM ha stabilito che la capacità lavorativa medico-teorica
dell'assicurato per la professione
di operaio agricolo e stalliere è del 50% (rendimento ridotto e
limitazioni funzionali sull'arco
di un'intera giornata lavorativa).
In qualità di
cameriere presso un bar, il grado d'abilità lavorativa è stato valutato al 70% (rendimento
ridotto e limitazioni funzionali sull'arco di un'intera
giornata), ritenuto che l'inabilità
psichiatrica del 50% non influenza in modo importante la capacità lavorativa.
Per altre attività che
rispettino le summenzionate limitazioni, il grado di capacità lavorativa
globale è del 70%.
In conclusione, a
detta dei periti SAM, le patologie che affliggono globalmente l'assicurato nel 2005 non confermano un
peggioramento del suo stato valetudinario esaminato nel 2003.
Successivamente alla
seconda decisione dell'UAI,
emanata il 9 dicembre 2005 (doc. AI 89), il medico curante, dr. med. __________,
ha trasmesso all'Amministrazione
il suo certificato del 12 gennaio 2006 (doc. AI 93), osservando che la patologia
algica dell'assicurato necessitava
oppiacei per mantenere una relativa qualità di vita e quindi non era
ipotizzabile una reintegrazione professionale. Sebbene fosse poi difficile una
valutazione dal profilo psichiatrico o psicorganico, il curante ha affermato
che la somatizzazione dei suoi problemi da parte del ricorrente non rendeva
possibile un'integrazione
professionale.
Dal 6 aprile al 3
maggio 2006 l'insorgente è
stato degente presso la Clinica di riabilitazione di __________ e durante quel
periodo ha partecipato al programma multidisciplinare del dolore con sedute di
rilassamento e colloqui individuali. Nel rapporto dell'8 maggio 2006 (doc. AI 99-10) i medici hanno confermato la sindrome
somatoforme da dolore persistente (ICD F45.4) ed hanno riferito che il
ricorrente ha definito il decorso del dolore come fluttuante dal gennaio 2005,
tanto che nell'estate 2005
stava bene e nell'autunno 2005 ha
ancora praticato degli allenamenti di calcio. La psicologa, come altri
specialisti, ha osservato come i dolori venissero espressi fisicamente dall'assicurato con tutto il corpo, mentre egli
non si lamentava a livello psichico delle grandi sofferenze che doveva sopportare.
Inoltre, l'assenza di
sofferenza psicologica e la sua concezione di malattia unicamente somatica non
gli hanno permesso di intravedere l'utilità di un programma impostato sulla gestione del dolore. Gli
stessi colloqui psicologici sono stati infatti contrassegnati da forti
resistenze, tanto che alle sedute di rilassamento ha partecipato solo due volte
per mancanza di motivazione. L'esperta
ha confermato l'impressione avuta
dai colleghi, ovvero che il modo dell'assicurato di porsi nella relazione d'aiuto suscita forte irritazione e sconcerto nei curanti, tali da
Considerandi
indurre a delle possibili dinamiche di allontanamento.
Il rapporto del 15
maggio 2005 (doc. AI 99) del primario dr. med. __________, FMH in chirurgia
ortopedica, fisiatria e riabilitazione, ha posto la diagnosi di lombalgia
aspecifica cronica su alterazioni degenerative con marcate discopatie L3-L4,
L4-L5 con protrusioni discali dorsali e dorso-laterali bilaterali, esiti di
operazione per canale stretto L2-L5 con liberazione delle radici L3, L4, L5
bilateralmente, sospetto per microinstabilità L3-L4; ha aggiunto l'isteria da conversione con tratti
somatoformi. Lo specialista ha osservato la difficoltà dell'assicurato di mantenere la posizione seduta,
stare in piedi o tenere altre posizioni statiche, come pure camminare a lungo,
perciò ritiene improbabile a breve termine la ripresa dell'attività lavorativa, mentre a lungo termine
sarebbe utile un lavoro parziale e fisicamente non esigente nei confronti della
colonna vertebrale, la quale, alla dimissione, aveva una migliorata mobilità. Al
ricorrente è stata quindi prescritta fisioterapia ambulatoriale in piscina ed
in palestra.
Infine, durante l'istruttoria il ricorrente ha inoltrato il
certificato del 25 settembre 2007 (doc. XIII/1) allestito dal dr. med. __________,
FMH in anestesiologia, nell'ambito
della visita medica che l'assicurato
ha effettuato la settimana precedente al Centro per la terapia del dolore
presso l'Ospedale __________ di
__________. La diagnosi ricalca quella descritta dal predetto chirurgo
ortopedico. Viene osservato che i dolori sono controllati in maniera
insufficiente con assunzione di oppioidi per bocca, pertanto l'esperto ha posizionato un catetere
intratecale collegato ad una pompa esterna per la somministrazione continua di
Fentanyl, ma ciò ha avuto quale effetto collaterale un prurito incontrollabile,
tanto che il catetere ha dovuto essere tolto. Il medico ha quindi consigliato
al ricorrente di continuare con la terapia attuale di Palladon e di
incrementare gradualmente il dosaggio compatibilmente con eventuali effetti collaterali.
9.
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal
paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),
che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del
perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,
ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01del 25 febbraio 2003; DTF
125.
V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997
pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in
fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,
il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite
da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono
a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1
pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In
una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però
ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire
delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.
In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha
statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione
degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale
le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una
certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale
referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per
farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993.
pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti,
i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI
2001.
pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre ancora
evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse
dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante
ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.
In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2
L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant
d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a
admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de
l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le
SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion
entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale,
nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La
valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt
s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf.
consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR
ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif
que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du
déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu
de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre
à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de
tel." (…)
Per
quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto
di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125
V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
Infine,
va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non
può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi
per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
10.
Questo Tribunale, dopo attento esame della copiosa documentazione
clinica all'inserto, ritenute
in particolare le conclusioni a cui sono giunti i medici fiduciari __________ e
__________ nel febbraio/marzo 2005, gli specialisti del SAM dr. med. __________
e __________ nella perizia pluridisciplinare del 16 agosto 2005 – alla quale va
riconosciuta forza probatoria piena conformemente alla giurisprudenza citata –
come pure le ancora più recenti considerazioni dell'8 e del 15 maggio 2006 rilasciate dai medici curanti __________ ed __________
per il profilo psichiatrico, __________ per l'aspetto ortopedico, come pure __________ per i dolori lamentati dall'assicurato, fa proprie le conclusioni
formulate dall'Ufficio AI nella
determinazione dell'incapacità
lavorativa dell'assicurato.
Infatti, i periti del
SAM che si sono espressi nel 2005 hanno accertato una situazione clinica simile
a quella diagnosticata dai colleghi interpellati sempre dall'Amministrazione nel 2003, siccome non hanno
riscontrato un peggioramento dello stato valetudinario dell'assicurato rispetto alla prima valutazione
del 2003.
Dal profilo
reumatologico, il grado di capacità lavorativa come operaio agricoltore e
stalliere è rimasto del 50%, mentre come cameriere si è ridotto dal 100% al 75%.
Dal profilo
psichiatrico, l'inabilità
lavorativa era del 50% in qualsiasi attività e tale grado si è mantenuto nell'attività di cameriere, mentre in altre più
leggere essa si è fissata nel 30%.
Nella prima
valutazione fatta il 18 giugno 2003 (doc. AI 55) dal medico SMR dr. __________,
l'incapacità lavorativa globale
è stata definita nel 50% specialmente per la problematica psichiatrica.
Nella sua seconda
valutazione del 7 novembre 2005 (doc. AI 87), tutto ben considerato il medico
SMR ha giustificato un'incapacità
medico-teorica del 50%.
Quanto ai certificati
del 2006, oltre a non essere particolarmente esaustivi, non fissano comunque
con precisione il grado d'incapacità
lavorativa del ricorrente. Anche il referto del 2007 nulla riferisce con
certezza sulla sua capacità lavorativa, ma è incentrato sulla questione del
dolore. Pertanto, i medici curanti interpellati dal ricorrente non apportano
elementi nuovi su queste tematiche.
Infine, non va
dimenticato che praticamente tutti gli specialisti che hanno visitato il ricorrente
(curanti, medici fiduciari e periti) hanno rilevato un'importante discrepanza tra l'impatto
soggettivo dei sintomi sulla capacità fisica e tra i reperti oggettivi dal
profilo sia clinico sia strutturale.
Stante quanto precede,
la revisione messa in atto dall'Amministrazione nel marzo 2005 a specifica richiesta dell'assicurato non ha accertato un
peggioramento delle condizioni di salute di quest'ultimo sopraggiunto fra l'emanazione della prima decisione (2003) e la seconda (2005). Non va infatti
dimenticato che da gennaio 2004 a luglio 2004 compresi l'insorgente ha esercitato a metà tempo l'attività di cameriere (docc. AI 68-4/5), a
comprova che il suo stato di salute non era peggiorato al punto da giustificare
una rendita completa d'invalidità,
come postulato con il ricorso. Inoltre, è singolare che l'estate 2005 fosse "un periodo di
relativa salute" (doc. AI 99-10) e, ancor di più, che nell'autunno 2005 l'assicurato abbia partecipato a degli allenamenti di calcio (doc. AI
99-10), fino a giungere nel gennaio 2006 ad un repentino riacutizzarsi
dei dolori con conseguenti vari ricoveri in nosocomi.
Ora, secondo il TCA, che è supportato nelle sue deduzioni anche
dai pareri del medico SMR, le conclusioni a cui sono giunti i periti
reumatologo e psichiatrico dapprima (nel 2003), ortopedico e psichiatrico poi
(nel 2005) sono, come visto, in gran parte simili. Esse divergono – ma in
maniera marginale - nella fissazione del grado di capacità lavorativa attribuito
all'assicurato come cameriere
dal lato reumatologico ed in altre attività dal profilo psichiatrico.
Inoltre, il presunto
peggioramento delle condizioni di salute dell'insorgente che ha certificato il curante nel febbraio 2005 e nel
gennaio 2006 non è stato giustificato a mano di documentazione medica e/o
descrizioni di esami clinici effettuati, ma costituisce una scarna
attestazione.
Non va infine
dimenticato, alla luce della giurisprudenza suesposta concernente il valore
probante dei referti medici, che i dr. med. __________, __________, __________
e __________ hanno visitato l'assicurato
nelle vesti di periti, mentre i dr. med. __________, __________, __________, __________,
__________ e __________ in qualità di suoi medici curanti.
Tutto ben considerato,
quindi, da un punto di vista sia reumatologico/ortopedico sia psichiatrico
vanno confermate le dettagliate, chiare e complete conclusioni dei periti SAM dr.
med. __________ e __________ interpellati dall'UAI, secondo i quali dall'ultima perizia fatta nel 2003 lo stato valetudinario dell'assicurato non è peggiorato. La sua
capacità lavorativa globale è del 50% nella precedente attività di operaio agricoltore
e del 70% come cameriere. Dopo attento vaglio di questi referti, nel 2005 (doc.
AI 87), nel 2006 (doc. AI 97) e nel 2007 (doc. AI 106) il medico SMR ha concluso
ad un'inabilità lavorativa del
50% dell'assicurato (doc. AI
87).
In conclusione,
dunque, d'avviso del TCA, gli aspetti reumatologici/ortopedici
come pure psichiatrici dell'affezione
dell'assicurato sono stati
sufficientemente chiariti.
Per questo motivo, la
richiesta di un'ulteriore
perizia – peraltro nemmeno specificando in quale ambito specialistico medico -
formulata dal ricorrente (doc. I) va disattesa.
A tal proposito va
ricordato che, quando l'istruttoria da
effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.
47.
n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure
DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c
con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere
sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c con
riferimenti).
11.
Richiamata
la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici,
questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le
argomentazioni dei periti interpellati che hanno sia incontrato personalmente
l'assicurato, sia preso visione di tutti i precedenti atti dei medici consultati
dall'insorgente, dall'assicuratore malattia e dall'Ufficio AI. Le conclusioni di questi
esperti possono quindi essere definite chiare, complete ed attendibili, così
pure le conseguenze a cui giunge, su queste basi, il medico SMR __________.
Alla luce di tutto
quanto esposto, visto che l'assicurato
presenta (anche nel 2005) un'incapacità
lavorativa globale del 50%, questo Tribunale non può
che confermare il diritto alla mezza rendita d'invalidità stabilito dall'Amministrazione con la (seconda) decisione del 9 dicembre 2005,
siccome non v'è stato alcun
peggioramento (stazionario) della capacità lavorativa del ricorrente a
decorrere dalla (prima) decisione dell'11 settembre 2003.
Il ricorso va dunque respinto.
Al riguardo è comunque
utile rilevare che il potere cognitivo del TCA è limitato alla
valutazione della legalità della decisione deferitale sulla base dei fatti
intervenuti fino al momento in cui essa è stata emanata (DTF 121 V 366; U 29/04
dell’8 novembre 2005).
Un eventuale
aggravamento dello stato di salute dell'assicurato intervenuto in epoca posteriore alla decisione impugnata
può, se del caso, giustificare una nuova domanda (STFA I 816/02 del 4 maggio
2004; STF I 560/05 del 31 gennaio 2007).
12.
Parallelamente al ricorso, l'assicurato ha formulato istanza di assistenza giudiziaria con
gratuito patrocinio (doc. II).
Di principio, anche se
un assicurato è soccombente, può essere posto al beneficio dell'assistenza
giudiziaria sempre che adempia alle relative condizioni (DTF 124 V 301 consid.
6).
Il diritto
all'assistenza giudiziaria deriva direttamente dall'art. 29 cpv. 3 Cost. fed. e
garantisce ad ogni cittadino, senza riguardo ai suoi mezzi finanziari, le stesse
possibilità di stare in giudizio (DTF 125 V 36; DTF 124 I 304 consid. 2; DTF
115.
Ia 193; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad
art. 30 LPamm, pag. 151; Cocchi/Trezzini,
Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, ad
art. 155, pag. 471, nota 552). Tale diritto è pure sancito espressamente dall'art.
6.
cpv. 3 CEDU.
A livello cantonale,
la Costituzione prevede all'art. 10 cpv. 3 che ognuno ha diritto all'assistenza
giudiziaria, gratuita per i meno abbienti.
Ai sensi dell’art. 61
lett. f LPGA, nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il
diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente
può avere diritto al gratuito patrocinio.
Tale disposto mantiene
il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza
giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione
della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362 consid. 1b;
Kieser, ATSG-Kommentar, art. 61
N. 86, pag. 626).
Le tre condizioni cumulative
per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono adempiute qualora
l'assistenza di un avvocato appaia necessaria o comunque indicata, se il richiedente
si trova nel bisogno e se le sue conclusioni non sembrano dover avere esito
sfavorevole (STF del 7 maggio 2007, I 134/06; STF del 12 febbraio 2007, I
562/05; STFA del 23 maggio 2002, U 234/00; DTF 125 V 202 consid. 4a; DTF 125 V
372.
consid. 5b e riferimenti; DTF 124 I 1, consid. 2a, pag. 2; DTF 121 I 323 consid.
2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a; Kieser,
op. cit., art. 61 N. 88 segg.).
Per quanto concerne la
procedura per le cause davanti al TCA, questi principi sono stati codificati all’art. 21 cpv. 2 LPTCA secondo cui la disciplina della difesa
d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge cantonale sul
patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (Lag).
I criteri posti nella
legge cantonale sono quindi identici a quelli fissati dalla giurisprudenza
federale elaborata interpretando le norme di diritto federale relative alle assicurazioni
sociali (cfr. art. 85 cpv. 2 lett. f vLAVS; DTF 125 V 202; STFA del 28 novembre
2000, I 396/99).
In particolare, il
requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità
di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo
ragionevole riflessione, rinuncerebbe ad avviare una causa o a continuarla in
considerazione delle spese cui si esporrebbe (STF del 12 febbraio 2007, I 562/05;
DTF 129 I 135 consid. 2.3.1, DTF 128 I 236 consid. 2.5.3 e sentenza ivi citata;
DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251; Cocchi/Trezzini,
op. cit., ad art. 157, pag. 492, n. 1).
A tal proposito, si
osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve
adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di
primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere
ammesso che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente
ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (DTF 125 II 275; DTF
124.
I 304 consid. 2c). Inoltre, quando le prospettive di successo ed i rischi
di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente
inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza
esito favorevole (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267
consid. 2b; Cocchi/Trezzini, op.
cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).
Nel caso concreto,
alla luce delle considerazioni esposte, a mente del TCA, il ricorso era sin dall'inizio sprovvisto di esito favorevole alla luce dei chiari, completi
e dettagliati rapporti allestiti dai periti in ambito reumatologico/ortopedico
e psichiatrico su incarico dell'UAI. Formulando ugualmente ricorso con l'aiuto di un legale, ma non apportando novità particolari o specifici
mezzi di prova (in particolare documentazione medica) atti a contrastare la
presa di posizione dell'Amministrazione,
l'assicurato non aveva sin da
subito alcuna chance di successo.
Ne discende che l'istanza d'assistenza giudiziaria va respinta.
13.
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la
procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI
dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese; l’entità
delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1’000.- in funzione delle spese
di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della
vertenza, le spese per complessivi Fr. 200.- sono poste a carico del
ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria in sede ricorsuale è
respinta.
3. Le
spese di procedura ammontanti a Fr. 200.- sono poste a carico del ricorrente.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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