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32.2007.238

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28 luglio 2008Italiano42 min

Source ti.ch

Fatti

i quali il dr. med. __________, suo medico curante (doc. AI 5) ed il dr. med. __________,

primario di neurochirurgia dell'Ospedale __________ di __________ che l'ha operato il 18 aprile 2000 sottoponendolo ad una decompressione

estesa del canale spinale e delle emergenze radicolari in presenza di una sindrome

iperalgica invalidante, che l'aveva

già portato a ripetuti ricoveri (doc. AI 12). Dopo l'intervento ha fatto seguito una degenza presso la Clinica __________

di riabilitazione nell'estate

2000 (doc. AI 25) e presso la Clinica di riabilitazione di __________ nella primavera

2001 (doc. AI 32-9).

Prima di giungere alla

decisione dell'11 settembre

2003, l'UAI ha fatto peritare l'assicurato da due specialisti.

Dapprima, il dr. med. __________,

FMH in psichiatria e psicoterapia, ha avuto due colloqui clinici con l'interessato il 12 dicembre 2002 ed il 14

gennaio 2003 e si è fondato sulla cospicua documentazione medica raccolta da

altri specialisti interpellati messagli a disposizione, rendendo il proprio

referto il 4 febbraio 2003 (doc. AI 42). Il perito ha evidenziato l'anamnesi familiare, sociale e lavorativa, l'evoluzione di risorse e deficit, lo

sviluppo della malattia e i risultati della terapia, l'anamnesi da terzi, i dati soggettivi dell'assicurato e quelli oggettivi nonché i risultati dei test MMPI effettuati

sul paziente. Nella sua valutazione e prognosi, il medico ha osservato che la

principale caratteristica del ricorrente consiste nella comparsa ripetuta di

sintomi fisici, con continue richieste di indagine e di cure mediche, e

malgrado ripetuti esiti negativi e magari anche rassicurazioni da parte dei

medici che i sintomi non hanno una base fisica, non vi è stato alcun cambiamento

della sua convinzione di malattia. Vi sono stati due tentativi di curare l'assicurato con antidepressivi, ma entrambi

sono falliti perché l'interessato

riteneva che la sua malattia fosse nella schiena e non nella testa, rifiuta di

discutere la possibilità di cause psicologiche. C'è una tendenza istrionica leggera, ma non un disturbo di personalità

che vada in questa direzione. Alla base v'è una sintomatologia fissa, che esclude quindi una sindrome di

somatizzazione. Sembra che il disturbo predominante sia un dolore persistente,

che però non può essere completamente spiegato da un processo fisiologico.

Lo psichiatra ha

quindi posto la diagnosi di sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD F

45.4), sorta nell'aprile 2000

in seguito al succitato intervento effettuato dal dr. __________. Per contro,

non ha confermato le diagnosi precedenti di isteria e di personalità che tende

verso il paranoico né di depressione. Ha evidenziato, invece, una tendenza a

somatizzare e un'attenzione

eccessiva per le sensazioni somatiche e per la propria salute. Conclude la sua

valutazione affermando che l'assicurato

è davvero sofferente dal punto di vista psichico, siccome è fissato sui suoi disturbi,

al punto tale che non gli è possibile riprendere, senza perdere la faccia, un

qualsiasi lavoro. Peraltro, non sembra propenso ad una riabilitazione o all'apprendimento di un mestiere compatibile

con i suoi disturbi dichiarati. Perciò, lo specialista ha certificato un'incapacità lavorativa totale come

agricoltore, fantino e stalliere, mentre del 50% in altre attività dal

31 marzo 2001, ossia da quando ha terminato l'attività di cameriere. Quali limitazioni funzionali, l'esperto individua i pesi superiori ai 5-10

kg ed il monte ore di 4-5 al giorno.

In seguito, anche il

dr. med. __________, FMH in reumatologia e medicina interna, ha peritato il

ricorrente il 24 marzo 2003 (doc. AI 50) per conto dell'UAI

come SAM, esponendo l'anamnesi personale, sistematica, sociale, i dati soggettivi dell'assicurato e le constatazioni oggettive

tramite gli esami reumatologi, neurologici e radiologici. Ha posto la diagnosi di

sindrome lombospondilogena cronica prevalentemente a sinistra in esito da

intervento di decompressione di un canale lombare stretto congenito ed in alterazioni

degenerative (condrosi L4/L5). Nella sua valutazione, l'esperto ha osservato che l'intensità dei dolori riferiti non trova spiegazioni organiche sufficienti

negli esami oggettivi. Ha considerato come lavoro ergonomicamente idoneo alle

patologie manifestate un'attività

con carichi variabili (massimo 10-15 kg), che gli permetta di cambiare spesso

la posizione del rachide senza movimenti ripetitivi di rotazione o flessione

della colonna vertebrale, rispettivamente senza estensione prolungata del

rachide, né assumere una posizione prevalentemente statica.

In un lavoro adeguato,

l'assicurato è abile in misura completa

dopo tre mesi dall'intervento subìto,

quindi dal 1° agosto 2000.

Come operaio agricolo,

è giustificata un'inabilità

lavorativa del 100% dal 28 febbraio al 31 luglio 2000, poi del 50%.

Quale cameriere in un

bar, dal 1° agosto 2000 la capacità è del 100% con un rendimento massimo,

quindi l'inabilità è nulla.

Il medico curante dr.

med. __________, FMH reumatologia e medicina interna, nel suo referto del 28

ottobre 2004 (doc. AI 71-29) ha rilevato che nel luglio 2004 i dolori si sono

nuovamente accentuati, tanto da rendere l'insorgente inabile al 100%. Dopo un miglioramento dei

disturbi alla marcia e sensitivi agli arti inferiori, da un anno egli lamentava

continui bloccaggi acuti con dolori e tramortimento dell'arto inferiore sinistro, tanto da reggersi

in piedi con difficoltà. Anche la fisioterapia era quindi senza effetto. Al

momento della visita, l'assicurato

esternava con smorfie continue i suoi dolori e camminava zoppicando a causa

della marcata sindrome lombovertebrale. Si trattava di un decorso sfavorevole

dopo la decompressione del canale da L2-L5, tanto che la prognosi lavorativa

appariva sfavorevole.

Il neurochirurgo dr.

med. __________, come altri colleghi, il 14 dicembre 2004 (doc. AI 71-40) ha

affermato che vi è un'importantissima

discrepanza tra il grado di sofferenza reale e l'imponente quadro soggettivo, pertanto non v'è alcuna possibilità di migliorare la capacità lavorativa o di

reinserire l'insorgente in

qualsiasi attività professionale. Conclude poi il suo parere indicando quale unica

soluzione quella di attribuire al ricorrente una rendita AI completa per ragioni

psichiatriche.

Il medico curante, dr.

med. __________, medicina generale, il 25 febbraio 2005 (doc. AI 67) ha

certificato che l'assicurato

era inabile al lavoro nella misura del 100% e che difficilmente avrebbe

ripreso l'attività al 50%,

perciò era da valutare se concedergli una rendita intera d'invalidità.

La Cassa malati __________,

che versava le indennità per perdita di guadagno al ricorrente – che aveva

ripreso a lavorare nel 2004 (doc. AI 68) -, ha incaricato il dr. med. __________,

malattie reumatiche, fisiatria e riabilitazione FMH, di eseguire una perizia. Dopo

avere consultato la documentazione clinica esistente e visitato a titolo

fiduciario l'assicurato il

giorno precedente, con il referto del 9 febbraio 2005 (doc. AI 71-12) ha posto

le differenti anamnesi, i dati soggettivi ed oggettivi, la diagnosi di sindrome

algica cronica lombogluteale con ripercussioni nella regione toracale e nella

gamba sinistra in stato dopo decompressione del canale spinale per restringimento

di natura misto congenitale e degenerativa con modica irritabilità meccanica

del tratto lombare ed importante componente somatoforme. Soffre inoltre di una

sindrome dolorosa importante con impedienti soggettivi ritenuti incompatibili

con lo svolgimento di qualsiasi lavoro, mentre dal lato oggettivo l'assicurato risulta limitato nel ritmo di

lavoro a causa di dolori senza limiti funzionali particolari per attività fisicamente

leggere.

Egli ha quindi considerato

il ricorrente inabile al lavoro al 50% per un'attività lucrativa fisicamente leggera che rispetti i parametri

esposti dal collega __________. Dal profilo somatico, il medico fiduciario ha paragonato

le condizioni di salute del ricorrente esistenti nel 2005 con quelle constatate

dal predetto perito AI nel 2003. A differenza di quest'ultimo, però, ha valutato la capacità lavorativa in attività da esso

ritenute idonee solo del 50% - e non del 100% - a causa di un rendimento

limitato dovuto ai dolori e l'ha

ritenuta nulla – anziché del 50% - per l'attività di operaio agricolo precedentemente svolta.

Anche la dr.ssa __________,

FMH in psichiatria e psicoterapia, si è espressa a titolo fiduciario. Il

referto del 9 marzo 2005 (doc. AI 71-3) espone l'anamnesi, i disturbi soggettivi, lo status psichico, la diagnosi

psichiatrica (sindrome somatoforme del dolore persistente ICD 10F45.4) e la

diagnosi fisica (sindrome cronica lombogluteale con ripercussioni nella regione

toracale e nella gamba sinistra). Nella sua valutazione, l'esperta ha rilevato che il paziente si pone

in un'ottica totalmente

regressiva, si proietta in un'ottica

di invalidità intera, escludendo la possibilità di riprendere a lavorare. Dal

punto di vista teorico, la giovane età del ricorrente imporrebbe di reinserirlo

nel circuito lavorativo almeno per il 50% per mantenere un ruolo sociale e lavorativo;

nella pratica, invece, questo progetto appare irrealizzabile, perché l'assicurato non collabora. Egli nemmeno ha

le capacità di iniziare un lavoro psicoterapico atto alla rielaborazione del

dolore o un approccio psicocorporeo, siccome rifiuta categoricamente la

necessità di una cura psichiatrica, scindendo il lato somatico dal lato fisico.

Conclude quindi

indicando un'inabilità

lavorativa dall'aprile 2000 e

dall'ottobre 2000 per due anni,

e attualmente completa al 100% come duratura, trattandosi di una patologia

psichiatrica grave e cronicizzata.

Il referto del 4

aprile 2005 (doc. AI 74-3) del dr. med. __________ dell'Ospedale __________ di __________, che ha avuto in cura l'assicurato diverse volte, ha diagnosticato

una sindrome lombospondilogena cronica soggetta a frequenti esacerbazioni con

stato dopo numerosi ricoveri presso quel nosocomio, stato dopo valutazione

presso la clinica del dolore __________ di __________ nel dicembre 2004 senza

beneficio, stato dopo decompressione bilaterale; personalità con tendenza alla

nevrotizzazione, segni per ipocondria e propensione alla somatizzazione (cfr.

dr. __________). Il medico ha definito stazionario lo stato di salute del

ricorrente, osservando che i disturbi soggettivi lamentati rendono attualmente

improponibile un'attività sia

che implichi uno sforzo fisico sia cognitivo, perciò l'attività attuale non è più proponibile e nemmeno altre attività sono

attuabili.

Visti i summenzionati

referti, fiduciari e di parte, che attestano un peggioramento soprattutto

psichiatrico, il medico SMR ha ordinato una verifica delle incongruenze

somatico-psichiatriche a volte anche caricaturali (doc. AI 77), affidando al

SAM l'esame.

La perizia

pluridisciplinare del 16 agosto 2005 (doc. AI 81) contiene l'anamnesi familiare, personale, sociale,

professionale, patologica, sistemica, le affezioni soggettive e le

constatazioni obbiettive (esami di laboratorio, radiologici, consulti psichiatrico

e ortopedico). La diagnosi è di sindrome lombosacrale vertebrale di carattere

cronico su esiti da canale vertebrale lombare stretto congenito, stato dopo

laminectomia decompressiva lombare e di sindrome somatoforme da dolore

persistente.

Dal profilo

psichiatrico, nel suo referto del 25 luglio 2005 (doc. AI 81-18) il dr. med. __________,

specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, ha diagnosticato una sindrome

somatoforme da dolore persistente (ICD10-F45.4) ed un disturbo di personalità misto

con aspetti immaturi (ICD10-F60.8). L'esperto ha comunque rilevato che il quadro clinico attuale non

giustifica un'incapacità

duratura importante per ragioni psichiche. Anch'egli ha osservato una discordanza tra le lamentele soggettive e gli

aspetti oggettivi (nel 2004 l'assicurato

ha lavorato come cameriere al 50%). Pertanto, il ricorrente presenta una

somatizzazione algica, la quale veicolizza una sofferenza psicologica

primordiale e arcaica totalmente rimossa e negata. Questa sofferenza non

giustifica però un grave quadro psichiatrico e quindi non influenza in modo

importante la sua capacità lavorativa. Soprattutto, il decorso clinico è stato

caratterizzato da momenti di peggioramento, seguiti da quelli di miglioramento.

Complessivamente, la valutazione della documentazione clinica a sua

disposizione e l'anamnesi

raccolta direttamente dall'assicurato

parlano a favore di un decorso altalenante e non di un chiaro e franco

peggioramento.

Quale cameriere, la

sua inabilità lavorativa è del 50%.

Inoltre, l'insorgente sarebbe in grado di svolgere

altre attività medico-teoriche. Se svolgesse attività in cui lo sforzo fisico

fosse leggero, con la possibilità di cambiare posizione, l'incapacità lavorativa medico-teorica

sarebbe del 30%.

La perizia ortopedica SAM

esperita il 19 luglio 2005 dallo specialista FMH in chirurgia ortopedica dr.

med. __________ è sfociata nel rapporto del 20 luglio 2005 (doc. AI 81-23), in

cui sono stati esposti i dati anamnestici, i disturbi soggettivi attuali, lo

stato all'esame clinico a quel

momento ed i risultati della documentazione radiologica. La diagnosi era di

sindrome lombosacrale vertebrale di carattere cronico, esiti da canale

vertebrale lombare stretto congenito, stato dopo laminectomia decompressiva lombare

L2 fino a L5 (anno 2000) e di sindrome somatoforme.

Anche questo esperto

ha rimarcato la discrepanza fra il quadro doloroso soggettivo, ribelle e la

situazione clinica e radiologica tutto sommato moderata. Non v'è una limitazione funzionale di peso della

colonna vertebrale lombosacrale; la limitazione funzionale c'è, ma appare modesta. Nemmeno vi sono

elementi per un deficit neurologico nel settore degli arti inferiori. Il medico

ha suggerito una rieducazione chinesiterapica, ambulatoriale ed un'analgesia molto controllata, praticare il

nuoto e l'escursio-nismo.

In qualità di operaio

agricolo e stalliere, la capacità lavorativa dell'assicurato era a quel momento del 50%, tenuto conto che i

segni di instabilità dovuti all'intervento chirurgico appaiono modesti e soprattutto non vi sono

segni di compressione radicolare.

Come cameriere attivo

nei bar, la capacità lavorativa del ricorrente potrebbe raggiungere il 75%,

quindi la riduzione del 25% si giustifica con il fatto che le reazioni irritative

dal settore della laminectomia sono possibili.

A medio e breve

termine, l'ortopedico ha

indicato una prognosi relativamente favorevole, con un possibile miglioramento

della muscolatura come fattore stabilizzante, anche se a più lungo termine c'è da attendersi la manifestazione di segni

di instabilità dei segmenti lombari. L'assicurato è quindi in grado di svolgere altre attività sempre nel

campo delle attività manovali (nei settori dell'orticoltura, frutticoltura - vendita piuttosto che produzione -,

ristorazione), meglio se ha la possibilità di cambiare posizione ed essere in

movimento, evitando di trasportare e sollevare pesi superiori ai 12-15 kg, come

pure di stare sempre seduto. Non è quindi giustificata un'inabilità completa.

Valutando globalmente

queste perizie, il SAM ha stabilito che la capacità lavorativa medico-teorica

dell'assicurato per la professione

di operaio agricolo e stalliere è del 50% (rendimento ridotto e

limitazioni funzionali sull'arco

di un'intera giornata lavorativa).

In qualità di

cameriere presso un bar, il grado d'abilità lavorativa è stato valutato al 70% (rendimento

ridotto e limitazioni funzionali sull'arco di un'intera

giornata), ritenuto che l'inabilità

psichiatrica del 50% non influenza in modo importante la capacità lavorativa.

Per altre attività che

rispettino le summenzionate limitazioni, il grado di capacità lavorativa

globale è del 70%.

In conclusione, a

detta dei periti SAM, le patologie che affliggono globalmente l'assicurato nel 2005 non confermano un

peggioramento del suo stato valetudinario esaminato nel 2003.

Successivamente alla

seconda decisione dell'UAI,

emanata il 9 dicembre 2005 (doc. AI 89), il medico curante, dr. med. __________,

ha trasmesso all'Amministrazione

il suo certificato del 12 gennaio 2006 (doc. AI 93), osservando che la patologia

algica dell'assicurato necessitava

oppiacei per mantenere una relativa qualità di vita e quindi non era

ipotizzabile una reintegrazione professionale. Sebbene fosse poi difficile una

valutazione dal profilo psichiatrico o psicorganico, il curante ha affermato

che la somatizzazione dei suoi problemi da parte del ricorrente non rendeva

possibile un'integrazione

professionale.

Dal 6 aprile al 3

maggio 2006 l'insorgente è

stato degente presso la Clinica di riabilitazione di __________ e durante quel

periodo ha partecipato al programma multidisciplinare del dolore con sedute di

rilassamento e colloqui individuali. Nel rapporto dell'8 maggio 2006 (doc. AI 99-10) i medici hanno confermato la sindrome

somatoforme da dolore persistente (ICD F45.4) ed hanno riferito che il

ricorrente ha definito il decorso del dolore come fluttuante dal gennaio 2005,

tanto che nell'estate 2005

stava bene e nell'autunno 2005 ha

ancora praticato degli allenamenti di calcio. La psicologa, come altri

specialisti, ha osservato come i dolori venissero espressi fisicamente dall'assicurato con tutto il corpo, mentre egli

non si lamentava a livello psichico delle grandi sofferenze che doveva sopportare.

Inoltre, l'assenza di

sofferenza psicologica e la sua concezione di malattia unicamente somatica non

gli hanno permesso di intravedere l'utilità di un programma impostato sulla gestione del dolore. Gli

stessi colloqui psicologici sono stati infatti contrassegnati da forti

resistenze, tanto che alle sedute di rilassamento ha partecipato solo due volte

per mancanza di motivazione. L'esperta

ha confermato l'impressione avuta

dai colleghi, ovvero che il modo dell'assicurato di porsi nella relazione d'aiuto suscita forte irritazione e sconcerto nei curanti, tali da

Considerandi

indurre a delle possibili dinamiche di allontanamento.

Il rapporto del 15

maggio 2005 (doc. AI 99) del primario dr. med. __________, FMH in chirurgia

ortopedica, fisiatria e riabilitazione, ha posto la diagnosi di lombalgia

aspecifica cronica su alterazioni degenerative con marcate discopatie L3-L4,

L4-L5 con protrusioni discali dorsali e dorso-laterali bilaterali, esiti di

operazione per canale stretto L2-L5 con liberazione delle radici L3, L4, L5

bilateralmente, sospetto per microinstabilità L3-L4; ha aggiunto l'isteria da conversione con tratti

somatoformi. Lo specialista ha osservato la difficoltà dell'assicurato di mantenere la posizione seduta,

stare in piedi o tenere altre posizioni statiche, come pure camminare a lungo,

perciò ritiene improbabile a breve termine la ripresa dell'attività lavorativa, mentre a lungo termine

sarebbe utile un lavoro parziale e fisicamente non esigente nei confronti della

colonna vertebrale, la quale, alla dimissione, aveva una migliorata mobilità. Al

ricorrente è stata quindi prescritta fisioterapia ambulatoriale in piscina ed

in palestra.

Infine, durante l'istruttoria il ricorrente ha inoltrato il

certificato del 25 settembre 2007 (doc. XIII/1) allestito dal dr. med. __________,

FMH in anestesiologia, nell'ambito

della visita medica che l'assicurato

ha effettuato la settimana precedente al Centro per la terapia del dolore

presso l'Ospedale __________ di

__________. La diagnosi ricalca quella descritta dal predetto chirurgo

ortopedico. Viene osservato che i dolori sono controllati in maniera

insufficiente con assunzione di oppioidi per bocca, pertanto l'esperto ha posizionato un catetere

intratecale collegato ad una pompa esterna per la somministrazione continua di

Fentanyl, ma ciò ha avuto quale effetto collaterale un prurito incontrollabile,

tanto che il catetere ha dovuto essere tolto. Il medico ha quindi consigliato

al ricorrente di continuare con la terapia attuale di Palladon e di

incrementare gradualmente il dosaggio compatibilmente con eventuali effetti collaterali.

9.

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal

paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),

che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del

perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto

medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,

ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01del 25 febbraio 2003; DTF

125.

V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997

pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in

fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,

il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite

da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono

a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1

pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In

una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però

ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire

delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.

In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha

statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione

degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale

le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una

certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale

referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il

contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per

farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993.

pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti,

i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001.

pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre ancora

evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse

dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante

ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" (…)

3.2

L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant

d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a

admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de

l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le

SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion

entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale,

nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La

valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt

s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf.

consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR

ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif

que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du

déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu

de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre

à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de

tel." (…)

Per

quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

10.

Questo Tribunale, dopo attento esame della copiosa documentazione

clinica all'inserto, ritenute

in particolare le conclusioni a cui sono giunti i medici fiduciari __________ e

__________ nel febbraio/marzo 2005, gli specialisti del SAM dr. med. __________

e __________ nella perizia pluridisciplinare del 16 agosto 2005 – alla quale va

riconosciuta forza probatoria piena conformemente alla giurisprudenza citata –

come pure le ancora più recenti considerazioni dell'8 e del 15 maggio 2006 rilasciate dai medici curanti __________ ed __________

per il profilo psichiatrico, __________ per l'aspetto ortopedico, come pure __________ per i dolori lamentati dall'assicurato, fa proprie le conclusioni

formulate dall'Ufficio AI nella

determinazione dell'incapacità

lavorativa dell'assicurato.

Infatti, i periti del

SAM che si sono espressi nel 2005 hanno accertato una situazione clinica simile

a quella diagnosticata dai colleghi interpellati sempre dall'Amministrazione nel 2003, siccome non hanno

riscontrato un peggioramento dello stato valetudinario dell'assicurato rispetto alla prima valutazione

del 2003.

Dal profilo

reumatologico, il grado di capacità lavorativa come operaio agricoltore e

stalliere è rimasto del 50%, mentre come cameriere si è ridotto dal 100% al 75%.

Dal profilo

psichiatrico, l'inabilità

lavorativa era del 50% in qualsiasi attività e tale grado si è mantenuto nell'attività di cameriere, mentre in altre più

leggere essa si è fissata nel 30%.

Nella prima

valutazione fatta il 18 giugno 2003 (doc. AI 55) dal medico SMR dr. __________,

l'incapacità lavorativa globale

è stata definita nel 50% specialmente per la problematica psichiatrica.

Nella sua seconda

valutazione del 7 novembre 2005 (doc. AI 87), tutto ben considerato il medico

SMR ha giustificato un'incapacità

medico-teorica del 50%.

Quanto ai certificati

del 2006, oltre a non essere particolarmente esaustivi, non fissano comunque

con precisione il grado d'incapacità

lavorativa del ricorrente. Anche il referto del 2007 nulla riferisce con

certezza sulla sua capacità lavorativa, ma è incentrato sulla questione del

dolore. Pertanto, i medici curanti interpellati dal ricorrente non apportano

elementi nuovi su queste tematiche.

Infine, non va

dimenticato che praticamente tutti gli specialisti che hanno visitato il ricorrente

(curanti, medici fiduciari e periti) hanno rilevato un'importante discrepanza tra l'impatto

soggettivo dei sintomi sulla capacità fisica e tra i reperti oggettivi dal

profilo sia clinico sia strutturale.

Stante quanto precede,

la revisione messa in atto dall'Amministrazione nel marzo 2005 a specifica richiesta dell'assicurato non ha accertato un

peggioramento delle condizioni di salute di quest'ultimo sopraggiunto fra l'emanazione della prima decisione (2003) e la seconda (2005). Non va infatti

dimenticato che da gennaio 2004 a luglio 2004 compresi l'insorgente ha esercitato a metà tempo l'attività di cameriere (docc. AI 68-4/5), a

comprova che il suo stato di salute non era peggiorato al punto da giustificare

una rendita completa d'invalidità,

come postulato con il ricorso. Inoltre, è singolare che l'estate 2005 fosse "un periodo di

relativa salute" (doc. AI 99-10) e, ancor di più, che nell'autunno 2005 l'assicurato abbia partecipato a degli allenamenti di calcio (doc. AI

99-10), fino a giungere nel gennaio 2006 ad un repentino riacutizzarsi

dei dolori con conseguenti vari ricoveri in nosocomi.

Ora, secondo il TCA, che è supportato nelle sue deduzioni anche

dai pareri del medico SMR, le conclusioni a cui sono giunti i periti

reumatologo e psichiatrico dapprima (nel 2003), ortopedico e psichiatrico poi

(nel 2005) sono, come visto, in gran parte simili. Esse divergono – ma in

maniera marginale - nella fissazione del grado di capacità lavorativa attribuito

all'assicurato come cameriere

dal lato reumatologico ed in altre attività dal profilo psichiatrico.

Inoltre, il presunto

peggioramento delle condizioni di salute dell'insorgente che ha certificato il curante nel febbraio 2005 e nel

gennaio 2006 non è stato giustificato a mano di documentazione medica e/o

descrizioni di esami clinici effettuati, ma costituisce una scarna

attestazione.

Non va infine

dimenticato, alla luce della giurisprudenza suesposta concernente il valore

probante dei referti medici, che i dr. med. __________, __________, __________

e __________ hanno visitato l'assicurato

nelle vesti di periti, mentre i dr. med. __________, __________, __________, __________,

__________ e __________ in qualità di suoi medici curanti.

Tutto ben considerato,

quindi, da un punto di vista sia reumatologico/ortopedico sia psichiatrico

vanno confermate le dettagliate, chiare e complete conclusioni dei periti SAM dr.

med. __________ e __________ interpellati dall'UAI, secondo i quali dall'ultima perizia fatta nel 2003 lo stato valetudinario dell'assicurato non è peggiorato. La sua

capacità lavorativa globale è del 50% nella precedente attività di operaio agricoltore

e del 70% come cameriere. Dopo attento vaglio di questi referti, nel 2005 (doc.

AI 87), nel 2006 (doc. AI 97) e nel 2007 (doc. AI 106) il medico SMR ha concluso

ad un'inabilità lavorativa del

50% dell'assicurato (doc. AI

87).

In conclusione,

dunque, d'avviso del TCA, gli aspetti reumatologici/ortopedici

come pure psichiatrici dell'affezione

dell'assicurato sono stati

sufficientemente chiariti.

Per questo motivo, la

richiesta di un'ulteriore

perizia – peraltro nemmeno specificando in quale ambito specialistico medico -

formulata dal ricorrente (doc. I) va disattesa.

A tal proposito va

ricordato che, quando l'istruttoria da

effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con

riferimenti).

11.

Richiamata

la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici,

questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le

argomentazioni dei periti interpellati che hanno sia incontrato personalmente

l'assicurato, sia preso visione di tutti i precedenti atti dei medici consultati

dall'insorgente, dall'assicuratore malattia e dall'Ufficio AI. Le conclusioni di questi

esperti possono quindi essere definite chiare, complete ed attendibili, così

pure le conseguenze a cui giunge, su queste basi, il medico SMR __________.

Alla luce di tutto

quanto esposto, visto che l'assicurato

presenta (anche nel 2005) un'incapacità

lavorativa globale del 50%, questo Tribunale non può

che confermare il diritto alla mezza rendita d'invalidità stabilito dall'Amministrazione con la (seconda) decisione del 9 dicembre 2005,

siccome non v'è stato alcun

peggioramento (stazionario) della capacità lavorativa del ricorrente a

decorrere dalla (prima) decisione dell'11 settembre 2003.

Il ricorso va dunque respinto.

Al riguardo è comunque

utile rilevare che il potere cognitivo del TCA è limitato alla

valutazione della legalità della decisione deferitale sulla base dei fatti

intervenuti fino al momento in cui essa è stata emanata (DTF 121 V 366; U 29/04

dell’8 novembre 2005).

Un eventuale

aggravamento dello stato di salute dell'assicurato intervenuto in epoca posteriore alla decisione impugnata

può, se del caso, giustificare una nuova domanda (STFA I 816/02 del 4 maggio

2004; STF I 560/05 del 31 gennaio 2007).

12.

Parallelamente al ricorso, l'assicurato ha formulato istanza di assistenza giudiziaria con

gratuito patrocinio (doc. II).

Di principio, anche se

un assicurato è soccombente, può essere posto al beneficio dell'assistenza

giudiziaria sempre che adempia alle relative condizioni (DTF 124 V 301 consid.

6).

Il diritto

all'assistenza giudiziaria deriva direttamente dall'art. 29 cpv. 3 Cost. fed. e

garantisce ad ogni cittadino, senza riguardo ai suoi mezzi finanziari, le stesse

possibilità di stare in giudizio (DTF 125 V 36; DTF 124 I 304 consid. 2; DTF

115.

Ia 193; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad

art. 30 LPamm, pag. 151; Cocchi/Trezzini,

Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, ad

art. 155, pag. 471, nota 552). Tale diritto è pure sancito espressamente dall'art.

6.

cpv. 3 CEDU.

A livello cantonale,

la Costituzione prevede all'art. 10 cpv. 3 che ognuno ha diritto all'assistenza

giudiziaria, gratuita per i meno abbienti.

Ai sensi dell’art. 61

lett. f LPGA, nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il

diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente

può avere diritto al gratuito patrocinio.

Tale disposto mantiene

il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza

giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione

della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362 consid. 1b;

Kieser, ATSG-Kommentar, art. 61

N. 86, pag. 626).

Le tre condizioni cumulative

per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono adempiute qualora

l'assistenza di un avvocato appaia necessaria o comunque indicata, se il richiedente

si trova nel bisogno e se le sue conclusioni non sembrano dover avere esito

sfavorevole (STF del 7 maggio 2007, I 134/06; STF del 12 febbraio 2007, I

562/05; STFA del 23 maggio 2002, U 234/00; DTF 125 V 202 consid. 4a; DTF 125 V

372.

consid. 5b e riferimenti; DTF 124 I 1, consid. 2a, pag. 2; DTF 121 I 323 consid.

2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a; Kieser,

op. cit., art. 61 N. 88 segg.).

Per quanto concerne la

procedura per le cause davanti al TCA, questi principi sono stati codificati all’art. 21 cpv. 2 LPTCA secondo cui la disciplina della difesa

d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge cantonale sul

patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (Lag).

I criteri posti nella

legge cantonale sono quindi identici a quelli fissati dalla giurisprudenza

federale elaborata interpretando le norme di diritto federale relative alle assicurazioni

sociali (cfr. art. 85 cpv. 2 lett. f vLAVS; DTF 125 V 202; STFA del 28 novembre

2000, I 396/99).

In particolare, il

requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità

di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo

ragionevole riflessione, rinuncerebbe ad avviare una causa o a continuarla in

considerazione delle spese cui si esporrebbe (STF del 12 febbraio 2007, I 562/05;

DTF 129 I 135 consid. 2.3.1, DTF 128 I 236 consid. 2.5.3 e sentenza ivi citata;

DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251; Cocchi/Trezzini,

op. cit., ad art. 157, pag. 492, n. 1).

A tal proposito, si

osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve

adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di

primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere

ammesso che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente

ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (DTF 125 II 275; DTF

124.

I 304 consid. 2c). Inoltre, quando le prospettive di successo ed i rischi

di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente

inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza

esito favorevole (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267

consid. 2b; Cocchi/Trezzini, op.

cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).

Nel caso concreto,

alla luce delle considerazioni esposte, a mente del TCA, il ricorso era sin dall'inizio sprovvisto di esito favorevole alla luce dei chiari, completi

e dettagliati rapporti allestiti dai periti in ambito reumatologico/ortopedico

e psichiatrico su incarico dell'UAI. Formulando ugualmente ricorso con l'aiuto di un legale, ma non apportando novità particolari o specifici

mezzi di prova (in particolare documentazione medica) atti a contrastare la

presa di posizione dell'Amministrazione,

l'assicurato non aveva sin da

subito alcuna chance di successo.

Ne discende che l'istanza d'assistenza giudiziaria va respinta.

13.

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la

procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI

dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese; l’entità

delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1’000.- in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della

vertenza, le spese per complessivi Fr. 200.- sono poste a carico del

ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria in sede ricorsuale è

respinta.

3. Le

spese di procedura ammontanti a Fr. 200.- sono poste a carico del ricorrente.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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