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Decisione

32.2007.24

Perizia SAM, confermata in sede giudiziaria. Negato un rilevante peggioramento delle condizioni di salute e conferma del diniego di prestazioni

7 dicembre 2007Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

i valori nazionali (Tabella TA1) e non più quelli regionali (Tabella

TA13) come sin’ora confermato dal TCA.

Di

questa modifica giurisprudenziale l’Ufficio AI ha tenuto conto nella decisione

su opposizione:

"

Pertanto, aggiornato il

reddito da sano al 2005 in fr. 47'792.- tramite l'indice d'aumento dei salari nominali

La Vie Economique, données économiques actuelles, tabelle B.10.2, ritenuto

quale reddito ipotetico da invalido quello di fr. 43'951.- relativo ai dati

statistici teorici (statistiche salariali teoriche RSS), anno 2004, aggiornato

al 2005, in applicazione dei valori nazionali (tabella TA1) conformemente alle

indicazioni della Corte plenaria del Tribunale federale delle assicurazioni,

categoria 4 (attività non qualificate, semplici e ripetitive), mediana, con

Considerandi

capacità lavorativa residua dell'80%, e con ulteriore riduzione del 5% per attività

leggere, dal raffronto tra i due redditi emerge un grado d'invalidità del 8%.

Tale discapito economico permette quindi di confermare

quanto disposto dalla decisione impugnata." (Doc. 60)

Va

poi evidenziando che, anche volendo applicare una riduzione massima del 25% del

reddito da invalido, l’insorgente presenterebbe un grado d’invalidità del 27% (47’792

– 34’698.-- x 100 : 47'792.--),

non sufficiente per avere diritto ad una rendita.

In

esito alle considerazioni che precedono, la decisione impugnata va confermata e

il ricorso respinto.

2.9

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la

procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è

soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto..

2. Le

spese di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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