32.2007.240
Revisione. Confermata mezza rendita e attribuita rendita intera per un periodo limitato
18 aprile 2008Italiano51 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
32.2007.240
Data decisione, Autorità:
18.04.2008, TCA
Titolo:
Revisione. Confermata mezza rendita e attribuita rendita intera per un periodo limitato
DEFINIZIONE DI INVALIDITÀ
GRADO DI INVALIDITÀ
NOTIFICA DI UNA DECISIONE
REVISIONE DELLA RENDITA
art. 4 LAI
art. 7 LAI
art. 8 LAI
art. 28 LAI
art. 16 LPGA
art. 17 LPGA
art. 49 LPGA
art. 52 LPGA
art. 54 LPGA
art. 56 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.240
fc/sc
Lugano
18 aprile
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca
Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 5 luglio 2007 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 14 giugno
2007 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. In
accoglimento di una domanda di prestazioni AI per adulti presentata nel marzo
2000 da RI 1, nato nel __________, di professione docente, - affetto da
problemi cardiaci oltre a disturbo organico di personalità in abuso etilico
cronico, neuropatia ulnare a gomito, etilismo cronico con steatosi epatica,
gonalgie (doc. AI 15-9) -, con decisione 25 agosto 2003 l’Ufficio AI ha riconosciuto
all’assicurato una mezza rendita di invalidità a decorrere dal 1. settembre
2003 (doc. AI 23-1).
1.2. Avviata
nel dicembre 2004 una procedura di revisione, l’Ufficio AI, dopo aver interpellato
Fatti
i medici curanti, esperiti i necessari accertamenti medici dai quali era emerso
che l’assicurato aveva riportato il 13 dicembre 2004 una frattura all’omero sinistro,
con una decisione del 13 ottobre 2005 l'amministrazione gli ha concesso una
rendita intera per il periodo dal 1. marzo al 31 luglio 2005 (doc. AI 32-1).
Nel
gennaio 2006 l’assicurato si è rivolto all’Ufficio AI chiedendo il motivo per
cui dal mese di gennaio 2006 la rendita era diminuita (doc. AI 34).
Con
scritto 10 aprile 2006 l’Ufficio AI ha comunicato quanto segue a RI 1:
"
Innanzitutto ci scusiamo
per il ritardo nel rispondere alla sua richiesta del 22 gennaio e successivi solleciti
del 10 febbraio e 5 aprile 2006.
Prima di entrate nel merito della richiesta occorre
precisare che l'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino ha
fissato la sua incapacità lavorativa e di guadagno nella misura del 50% con
diritto a una mezza rendita a far tempo dal 1° gennaio 1999.
La relativa decisione di fissazione delle prestazioni
mensili è stata emanata il 12 giugno 2002.
Dal 1° gennaio 2005, dopo gli adeguamenti periodici, il
suo diritto a prestazioni Al era di fr. 841.- mensili per la mezza rendita e di
fr. 252.- mensili per la rendita completiva moglie.
In aggiunta ai citati importi era inoltre versata la
prestazione complementare di fr. 53.- che determinava così un versamento
mensile di fr. 1'146.-.
Ora, con un'ulteriore decisione, l'Ufficio
dell'assicurazione invalidità ha aumentato il grado d'invalidità dal 50% al 90%
ma limitatamente al periodo dal 1° marzo 2005 al 31 luglio 2006. I relativi importi
di diritto, ossia fr. 1'681.- per la rendita intera e fr. 504.- per la
completiva moglie, sono stati pagati con decisione del 13 ottobre 2005.
Dal 1° agosto 2005 l'incapacità lavorativa rimane
comunque confermata al 50% motivo per cui, tranne per il periodo accennato, gli
importi versati anche dal 1 ° gennaio 2006 sono rimasti invariati." (Doc.
AI 38-1)
Di
conseguenza, con ulteriore scritto del 25 aprile 2006 l’Ufficio AI comunicava:
"
Egregio Signore,
con riferimento al nostro colloquio telefonico di ieri
e a complemento della decisione 13.10.2005 con la quale si indicava il periodo
limitato all'aumento della rendita Al, in allegato le trasmettiamo la parte 2
della decisione dove risultano i motivi che hanno portato al riconoscimento
dell'aumento della rendita Al per un breve periodo.
La presente vale quale nuova decisione; per i mezzi di
diritto (termine) rimandiamo all'allegato." (Doc. AI 46-7)
allegando
una decisione del seguente tenore:
"
(...)
Decisione - Parte 2:
Aumento della rendita d'invalidità
Egregio Signore
Abbiamo riesaminato il diritto all'ottenimento di una
rendita d'invalidità.
Disposizioni legali
In caso di invalidità di almeno il 40% vi è diritto ad
un quarto di rendita; di almeno il 50% ad una mezza rendita e di almeno il 66
2/3% ad una rendita intera (art. 28 della Legge federale sull'assicurazione per
l'invalidità (LAI)). Dal 1 ° gennaio 2004 (entrata in vigore delle disposizioni
della 4a revisione della LAI), un grado d'invalidità del 60 al 69 % da diritto
a tre quarti di rendita e a partire dal 70 % a una rendita intera.
Considerandi
II grado d'invalidità viene determinato stabilendo il
rapporto fra Il reddito del lavoro conseguibile attualmente senza invalidità e
quello ottenibile in un'attività ragionevolmente esigibile dopo la manifestazione
dell'invalidità. L'ammontare della perdita di guadagno determina il grado
d'invalidità in percentuale (art. 16 della Legge federale sulla parte generale
del diritto nelle assicurazioni sociali (LPGA)).
In caso di aggravamento della capacità di guadagno
occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni non
appena esso perdura da tre mesi senza notevole interruzione e che continuerà
presumibilmente a durare (art. 88a, cpv. 2 dell'Ordinanza sull'Assicurazione
per l'invalidità (OAI)).
L'aumento delle rendite decorre al più presto dal mese
in cui:
- è stata inoltrata la richiesta di revisione, o
- era prevista una revisione d'ufficio, o
- è stato appurato che la deliberazione
dell'Ufficio invalidità era in sfavore dell'assicurato e indubbiamente errata
(art. 88bis, cpv. 1 OAI).
Esito degli accertamenti:
Preso atto della documentazione acquisita agli atti Al
in fase di revisione, si rileva che il suo stato di salute è peggiorato
momentaneamente a causa dell'infortunio occorsole il 13.12.2004.
La rendita versata finora viene pertanto aumentata a
un'intera di grado 90%, come da periodi di inabilità riconosciuti dalla __________,
dall'1.3.2005 (3 mesi dopo il peggioramento - art. 88 OAI) al 31.7.2005 (3 mesi
dopo la ripresa dell'abilità lavorativa al 50% - art. 88 OAI).
Pertanto a far capo dall'1.8.2005 lei continuerà a
percepire una mezza rendita di grado 50% come prima dell'infortunio.
(…)
Contro la presente decisione può essere formulata
opposizione entro 30 giorni a decorrere dalla sua notifica. Essa deve essere
inoltrata per iscritto all'Ufficio Assicurazione Invalidità del Cantone Ticino,
__________, __________, oppure presentata oralmente nell'ambito di un
colloquio, previo appuntamento, durante il quale sarà redatto un protocollo.
L'opposizione deve essere firmata e contenere una motivazione
e una conclusione. L'opposizione deve essere accompagnata dalla decisione
contestata come pure da eventuali mezzi di prova. Dopo la scadenza del termine
d'opposizione, che non può essere prorogato, la decisione crescerà in giudicato."
(Doc. AI 46-8+9)
1.3
Con
scritto 12 maggio 2006, preceduto da un certificato del suo medico curante dr. __________,
datato 19 aprile 2006 ma pervenuto all’Ufficio AI il 25 aprile seguente, l’assicurato
ha interposto opposizione allegando ulteriore documentazione medica (doc. AI 46).
1.4
Valutata
la nuova documentazione, esperiti alcuni accertamenti medici, con decisione su opposizione
del 14 giugno 2007 l’Ufficio AI ha respinto l’opposizione e in sostanza confermato
la precedente decisione motivando come segue:
"
(...)
6.
Nello specifico occorre soprattutto
rammentare che, come di principio, l'amministrazione ha espresso la propria persuasione
tramite la decisione impugnata al termine di un ben preciso iter istruttorio.
Di regola, nell'ambito della procedura di opposizione, spetta all'assicurato
fornire le prove atte a giustificare una diversa valutazione del caso.
7.
In fase di opposizione l'opponente ha
prodotto varia documentazione medica (rapporto Dr. __________ del 19.04.2006,
06.07
, __________/Dr. __________ del 14.02.2006, radiografia colonna
cervicale AP laterale del 05.07.2006, consultazione EOC del 31.01.2005 Dr. __________,
rapporto intervento colecistectomia laparoscopica del 20.02.2002 Dr. __________,
lettera 31.05.2006 Dr. __________, coronarografia 13.02.2006) completata
dall'Ufficio Al con rapporti medici del Dr. __________ del 7 agosto 2006 e Dr. __________
del 25.07.2006.
La documentazione medica prodotta in fase di
opposizione è stata sottoposta al vaglio del Servizio medico competente dell'Al
(SMR) con l'incarto completo. Il SMR ha quindi preso atto degli atti medici già
all'incarto (perizia pluridisciplinare del Servizio accertamento medico dell'AI
(SAM) del 24.07.2001, visita medica __________ del 28.04.1005), ha riassunto le
diagnosi con e senza influsso sullo stato di salute dell'assicurato, e
considerato le conclusioni relative all'inabilità lavorativa e impedimenti che
hanno motivato il riconoscimento, da parte dell'Ufficio Al, del diritto alla
mezza rendita d'invalidità, e dell'ulteriore aumento temporaneo, a seguito
della revisione d'ufficio, a rendita intera per la frattura dell'omero sinistro.
Il SMR ha quindi valutato che la
documentazione medica prodotta permette di constatare una situazione cardiaca
funzionale invariata rispetto alla valutazione peritale del SAM del 2001 (come
espresso dal Dr. __________, la stessa risulta invariata rispetto al 1998, cfr.
lettera Dr. __________ del 31.05.2006). Non risultano dati elementi oggettivi
per ammettere una inabilità lavorativa superiore a quella precedentemente
valutata. Per quanto concerne la problematica postraumatica della spalla, non
risulta un impedimento funzionale nell'attività di docente, e tale problematica
non permette di ammettere un peggioramento dello stato di salute, se non di
natura temporanea, come già valutato dall'Ufficio Al.
In conclusione, dal lato medico, si constata
uno stato di salute funzionale invariato rispetto alla valutazione peritale
pluridisciplinare del SAM (2001) con periodo di inabilità lavorativa maggiore
intercorrente per la frattura all'omero sinistro, come considerato nella
decisione impugnata.
Ne consegue che non sono stati prodotti
nuovi elementi clinici atti ad incidere conseguentemente sulla capacità lavorativa
già stabilita." (Doc. AI 57+4)
1.5
Contro
la succitata decisione amministrativa l’assicurato ha presentato un ricorso al
TCA di questo tenore:
"
Fatti e motivi
La decisione non tiene conto della opposizione
completa.
Non ho solamente "prodotto documentazione
medica" come scritto (B: "in fatto" pag. 2 e punto 7
"in diritto" pag. 4, parte 1,2,3) nella decisione e "di cui
si parlerà nei prossimi considerandi";
in contrario: c'erano motivi amministrativi
(prodotto della AI) con eventuale gravi conseguenze per me che mi hanno costretto
a fare opposizione e che mi portano a fare ricorso contro la presente
decisione.
La cronologia (DOC. 1) dimostra la situazione:
Con data 23 settembre 2005 ho ricevuto la lettera della
AI per 90% invalidità (DOC. 2).
E non come scritto nella decisione parte A:
"l'ufficio AI ha quindi emesso la decisione ........ e in un secondo
tempo, con scritto 25 aprile 06 ... (linee 8/9/10)!!!
Tra il 23 settembre 2005 e il 25 aprile 2006 per la AI
non si è verificato niente???
Sono arrivati due accrediti in banca: 18.10.05 e
17.11.05
(DOC. 1). Rendita intera.
*****
Passa il tempo.
A partire di gennaio 2006: Rendita solo 50%: Perché? Ho
cominciato a telefonare e scrivere delle lettere e Fax (DOC. 3 / 3A / 3B / 3C):
nessuna risposta! La battaglia è aperta!
DOC.4: lettera AI, sig. __________, 5 aprile 2006
DOC.5: lettera Onorevole Signora __________, 7 aprile 2006
(neanche la Direttrice del __________ dà una
risposta... )
DOC.6: lettera __________, __________, 10 aprile 2006 (riassunto per informazione)
Passa il tempo...
Il 25 aprile 2006 finalmente arriva la lettera della Al
di __________ con la parte 2 della decisione del 13 ottobre 2005.... (DOC. 7
/ 7A / 7B)
e non come scritto "in un secondo tempo.."
però rilevando che la presente vale quale nuova decisione....!
E contro questa decisione ho fatto opposizione/risposta/revisione
il 12 maggio 2006!
Conclusioni
Devo accettare la decisione dal punto di vista del
medico (mi permetto allegare lo stesso una copia del certificato medico del
dott. __________ di __________ dal 19 aprile 2006 (DOC. 8) (nella quale
parla di una invalidità al più di 70 %...) e anche se frattempo si aggiungeva
un cancro sull'ugola (Dr. __________) da me;
però
non posso mai accettare che i motivi per le mie
intervenzioni non verranno valutati!
In questo punto si tratta, secondo me, di gravi errori
e sentenze contumacciale da parte della AI!
Questi sono i fatti che mi costringono a fare ricorso contro
la decisione dell'Ufficio Assicurazioni Invalidità!" (Doc. I)
1.6
Con
la risposta di causa del 16 agosto 2007 l’Ufficio AI, confermando la propria
decisione, ha invece postulato la reiezione del ricorso osservando:
"
Quale premessa si
osserva che, omettendo di inviare le motivazioni da allegare alla decisione di
rendita al Signor RI 1, quest'ultimo ha avuto difficoltà nel comprendere il
senso della decisione notificatagli (riconoscimento di una rendita intera per
periodo limitato causa infortunio, con successivo ripristino della mezza
rendita d'invalidità).
In proposito, l'Ufficio Al ha fornito le spiegazioni
del caso all'assicurato inviandogli con scritto del 25 aprile 2006 (doc. Al n.
41-1), preceduto da colloquio telefonico, le debite motivazioni. A seguito
della notifica della decisione completata dalle motivazioni l'Ufficio Al ha
concesso all'assicurato 30 giorni per presentare eventuale opposizione.
In fase di opposizione il Signor RI 1 ha prodotto varia
documentazione medica chiedendo l'incremento della rendita Al per peggioramento
dello stato di salute come certificato dal suo medico curante (inabilità
lavorativa certificata al 70%).
In fase di opposizione il Servizio medico regionale
dell'AI (SMR) con annotazione del 7 novembre 2006 (doc. Al n. 56) ha osservato
uno stato di salute funzionale invariato rispetto alla valutazione risultante
dalla perizia pluridisciplinare del 2001 effettuata dal Servizio Accertamento
Medico (SAM), confermando il periodo limitato di inabilità lavorativa al 90%
per frattura dell'omero sinistro, che ha comportato il diritto alla rendita
intera d'invalidità dal 1 ° marzo 2005 al 31 luglio 2005 come da decisione del
13.
ottobre 2005, con successivo ripristino del diritto alla mezza rendita
d'invalidità.
In merito alle restanti censure lo scrivente Ufficio si
limita per l'essenziale a richiamare i contenuti della propria decisione su
opposizione, postulandone integrale conferma.
Visto quanto sopra, si chiede che codesto lodevole
Tribunale voglia confermare la decisione impugnata e, conseguentemente,
respingere il ricorso." (Doc. IV)
Con
scritto 30 agosto 2007 l’assicurato, ribadito di non poter capire ed accettare
la pratica e il comportamento da parte dell’AI, ha prodotto ulteriore
documentazione (VI). L’Ufficio AI, dal canto suo, si è ribadito nella sua
richiesta di reiezione del ricorso (VIII).
in
diritto
In
ordine
2.1
La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del
21.
luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa
H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29
gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella
causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22
dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98).
2.2
2.2.1
Con
il suo atto ricorsuale RI 1 intende primariamente censurare la procedura seguita
dall’Ufficio AI, il quale in sostanza avrebbe sostituito, con effetto dal 1.
agosto 2005, la rendita intera di invalidità percepita dal 1. marzo 2005 con
una mezza prestazione senza renderlo edotto dei motivi (cfr. doc. I e sopra
consid. 1.5 ).
In
effetti dall’esame dell’incarto emerge che la procedura adottata dall’Ufficio
AI è stata piuttosto insolita e comunque non rispettosa delle disposizioni legali.
2.2.2
È
opportuno premettere che il 1. gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge
federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA),
la quale è applicabile in materia di assicurazione per l’invalidità in forza
del rimando all'art. 1 cpv. 1 LAI nella misura in cui la LAI non preveda
espressamente una deroga.
Ai
sensi dell'art. 49 LPGA nei casi di ragguardevole entità o quando vi è
disaccordo con l’interessato l’assicuratore deve emanare per scritto le
decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni. Per il cpv. 3 le
decisioni sono accompagnate da un avvertimento relativo ai rimedi giuridici e
devono esere motivate se non corrispondono interamente alle richieste delle
parti. La notificazione irregolare di una decisione non deve provocare
pregiudizi per l’interessato.
Giusta
l’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono
essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha
notificate.
L'art.
52.
cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate
entro un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo
ai rimedi giuridici.
Inoltre,
secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura d'opposizione è gratuita e di regola
non sono accordate ripetibili.
Giusta
l’art. 54 cpv. 1 LPGA le decisioni e le decisioni su opposizione sono esecutive
se non possono essere più impugnate mediante opposizione o ricorso (lett. a),
possono ancora essere impugnate, ma l’opposizione o il ricorso non ha effetto sospensivo
(lett. b), l’effetto sospensivo di un’opposizione o di un ricorso è stato revocato
(lett. c).
Secondo
l'art. 56 cpv. 1 LPGA infine le decisioni su opposizione e quelle contro cui
un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso.
Per
quanto riguarda all’obbligo di motivazione sancito dall’art. 49 cpv. 3 LPGA,
tale obbligo emana dal principio del diritto di essere sentito e si estende
almeno all’indicazione di quelle argomentazioni che hanno determinato la
decisione dell’autorità. La motivazione è da ritenere obbligatoria, malgrado
l’esistenza della susseguente procedura di opposizione. Quanto alle conseguenze
di una decisione non provvista della motivazione, occorre rifarsi al principio
sancito dall’art. 49 cpv. 3 LPGA per cui da una notificazione irregolare (ossia
che non rispetta i requisiti della forma scritta, della motivazione o
dell’indicazione dei mezzi di impugnazione) di una decisione non deve risultare
alcun pregiudizio per l’interessato (cfr. anche Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo
2003, n. 23-25 all’art. 49).
Va
ancora segnalato che la modifica della LAI del 16 dicembre 2005, entrata in vigore
il 1. luglio 2006, ha sostituito la procedura d’opposizione mediante una procedura
di preavviso. L’Ufficio AI comunica all’assicurato, per mezzo di un preavviso,
la decisione prevista in merito alla domanda di prestazione o alla soppressione
o riduzione della prestazione già assegnata. L’assicurato ha il diritto di
essere sentito conformemente all’art. 42 LPGA (art. 57a cpv. 1 LAI; cfr.
Messaggio concernente la modifica della Legge federale sull’assicurazione per
l’invalidità [misure di semplificazione della procedura], pubblicato in FF 2005
2751-2763, in particolare pag. 2756-2757).
2.2.3
Nel
caso concreto dagli atti di causa risulta che, esperita una revisione d’ufficio
della mezza rendita erogata all’assicurato a far tempo dal settembre 2003, con la
decisione del 13 ottobre 2005 l’amministrazione, preso atto dell’intervenuta
frattura all’omero riportata dall’assicurato e della conseguente inabilità
totale, ha comunicato all’assicurato che gli veniva riconosciuta una rendita
intera per il periodo dal 1. marzo al 31 luglio 2005; inoltre gli veniva -
perlomeno implicitamente – confermato il diritto alla mezza rendita dal 1.
agosto 2005, ovvero tre mesi dopo la ripresa dell’abilità lavorativa al 50%
(doc. AI 32-1). Tale decisione era sprovvista di motivazione.
Ora, non essendo a quell’epoca (né del resto al momento della
resa della susseguente decisione del 25 aprile 2006) ancora entrata in vigore
la modifica della LAI del 16 dicembre 2005 (cfr. consid. 2.2.2), è pacifico che
la procedura applicabile in concreto era ancora quella della decisione seguita
dalla possibilità di interporre opposizione (cfr. anche le disposizioni
finali della modifica del 16 dicembre 2005, misure per la semplificazione della
procedura).
Successivamente,
considerato come l’assicurato avesse chiesto spiegazioni sull’avvenuta decurtazione
della rendita a far tempo dal mese di agosto 2005 (doc. AI 34), l’Ufficio AI,
con lettera 10 aprile 2006 gli ha comunicato che la rendita intera era erogata
solo nel predetto periodo transitorio, mentre che dal 1. agosto 2005 veniva
riconfermata la mezza prestazione già erogata in precedenza (doc. AI 38-1). In
data 25 aprile 2006 gli ha quindi notificato una nuova decisione contemplante i
motivi che avevano portato al riconoscimento della prestazione intera per il suddetto
breve periodo (cfr. consid. 1.2 e doc. AI 46). Tale decisione conteneva non
solo la motivazione, ma anche il rituale rinvio alla facoltà di contestarla
mediante opposizione entro trenta giorni all’istanza che l’ha notificata giusta
l’art. 52 LPGA (cfr. consid. 1.2).
Ora,
questo Tribunale deve concludere che, richiamato il principio valido in materia di assicurazioni sociali per il quale un
difetto di forma o di procedura non deve cagionare alle parti alcun pregiudizio
(cfr. il precitato art. 49 cpv. 3 LPGA e anche A. Kölz/I. Häner, Verwaltungsverfahren
un Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1993, p. 101 N 159, cfr. anche
DTF 122 V 194 consid. 2), dalla notifica irregolare, in quanto
sprovvista di motivazione, della decisione 13 ottobre 2005, al ricorrente non è
derivato alcun pregiudizio, né egli è stato in qualche maniera tratto in
inganno.
In
effetti, a prescindere dal fatto che il provvedimento in oggetto non faceva in
sostanza altro che confermare la mezza rendita già erogata dal 1. settembre
2003.
con l’unica eccezione di sostituirla per un periodo limitato con una
prestazione intera, tale decisione è poi stata sostituita dalla successiva decisione,
formalmente ineccepibile in quanto pure provvista delle necessarie motivazioni,
del 25 aprile 2006, la quale è, nel suo contenuto, del tutto analoga a quella
precedente. Contestualmente è regolarmente stata data facoltà all’assicurato di
presentare, entro trenta giorni, opposizione.
Ne
discende che, pur stigmatizzando il fatto che la prima decisine emessa nell’ottobre
2005.
dall’Ufficio AI risulta nella sua forma lacunosa, occorre rilevare che tale
lacunosità è comunque stata ampiamente superata e sanata dalla susseguente emanazione
del provvedimento 25 aprile 2006, regolarmente notificato all’assicurato con
assegnazione del termine di trenta giorni per formulare opposizione. Non vi è,
quindi, alcun pregiudizio per il ricorrente.
Nel merito
2.3
Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono
determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la
fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid.
1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è
realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione
della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati
in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.4
Il
TCA è chiamato a stabilire se l’amministrazione era legittimata a sostituire, a
far tempo dal 1. agosto 2005, la rendita intera di invalidità con la mezza
prestazione già erogata all’assicurato in precedenza (dal 1. settembre 2003), fermo
restando che non è contestata - ed esula quindi dal presente giudizio -
l’attribuzione di una rendita intera dal 1° marzo 2005 al 31 luglio 2005 a seguito
di una riconosciuta incapacità lavorativa del 90%.
2.5
Per
costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce
una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime
per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla
revisione di decisioni amministrative (DTF 125 V 417; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA
del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella
causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del
14.
aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K.,
I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03).
2.6
L’art.
17.
cpv. 1 LPGA stabilisce che:
"
Se il grado d’invalidità del
beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la
rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.”
I
principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto
il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.
17.
LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
2.7
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio.
Gli
elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono
quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de
la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, p. 216ss.).
Giusta
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84
consid. 1b).
Nella
DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è
tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una
carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche,
non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata
dal TFA con una sentenza del
14.
luglio 2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra
parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di
applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è
essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete
(SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al
proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF,
per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su
opposizione).
L’Alta
Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di
pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo
successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una
modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità
essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di
decidere.
Tale
principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129.
V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno
2003.
nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,
I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002
nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003
nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.8
Nel
caso concreto risulta che all’epoca dell’attribuzione della mezza rendita di
invalidità, l’amministrazione, ricevuta una domanda di prestazioni del marzo
2000, esperiti i necessari accertamenti medici, ha ordinato
una perizia pluridisciplinare presso il Servizio accertamento Medico
dell'Assicurazione Invalidità (in seguito: SAM).
Nella
corposa e approfondita perizia multidisciplinare del 24 luglio 2001, i sanitari
del SAM, esaminata la documentazione dell’incarto AI, fatti esperire consulti
di natura psichiatrica, neurologica e cardiologica, oltre che esami di
laboratorio e radiologici, hanno posto le seguenti diagnosi:
"
(...)
F DIAGNOSI
F.1 Diagnosi con influsso sulla capacità
lavorativa
Disturbo organico di personalità in abuso etilico
cronico.
Neuropatia ulnare sin. a gomito, già operata con
trasposizione mediale del tronco nervoso nel gennaio 1998.
Etilismo cronico, con steatosi epatica disomogenea.
Gonalgie con problemi meniscali.
F.2 Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa
Malattia coronarica con placca al 50% sulle
circonflesse nel 1993, senza più comparsa di un'angina tipica, senza ischemia
all'ECG da sforzo SAM e con funzione ventricolare sin. normale.
FRCV.
Ipertensione arteriosa borderline.
Esiti d'infortunio con deformazione di due vertebre
toracali. (...)" (Doc. AI 15-9)
concludendo
quanto segue:
"
(...)
Patologia ortopedica
Riguarda problemi alle ginocchia ed alla colonna. Le rx
SAM evidenziano deformazioni di due corpi vertebrali toracali, sicuramente in
relazione all'infortunio aeronautico conclusosi in maniera per così dire
"miracolosa". La patologia ortopedica è invalidante in attività medio
- pesanti, ma in attività d'insegnante ed amministrativo non presenta
controindicazioni.
Patologia cardiologica
Rimando al consulto cardiologico del dr. __________.
L'A. presenta sicuramente del FRCV, con un'ipertensione arteriosa borderline,
inoltre obesità ed importante consumo d'alcool. Il dr. __________ ha pure
sottoposto l'A. ad ecocardiogramma e test da sforzo, concludendo così il suo
consulto: "Il paziente ultimamente svolgeva mansioni di tipo sedentario
(insegnante a tempo parziale) e per quest'attività non vi sono restrizioni dal
lato cardiaco. Non vi sono restrizioni cardiologiche neppure per attività professionali
che implichino sforzi anche moderati". Il Signor RI 1 non si lamenta di
particolari situazioni di stress nella sua attività d'insegnante ed anche nell'ambito
giornalistico. Infatti, egli ha seguito studi universitari in questo campo e,
seppure raramente perché poco richiesti, fa' articoli in determinate sue
conoscenze professionali.
Patologia neurologica
Questa riguarda, in particolare, la neuropatia ulnare
sin. al gomito, operata, con trasposizione mediale del tronco nervoso.
Ovviamente, il dr. __________ parla di un'incapacità lavorativa massima, dal
lato neurologico, del 25%, tenendo soprattutto presenti certi lavori svolti
dall'A. (montatore di gru). Ovviamente, nei suoi attuali lavori di docente e
giornalista le controindicazioni neurologiche sono assai limitate.
Patologia psichiatrica
E' sicuramente in relazione al noto etilismo. Gli esami
di laboratorio eseguiti al SAM confermano ancora questa dipendenza. Fa il punto
sulla situazione il dr. __________, nel suo consulto SAM. Egli parla di un
paziente ben orientato nel tempo e nello spazio, con leggere difficoltà di
concentrazione, normotimico, con energia vitale leggermente diminuita.
Socievolezza intatta. Moralmente non dichiara particolari difficoltà
sintomatiche. Il Signor RI 1 non è mai stato in cura psichiatrica. Sul piano
psicointellettivo appare lucido, anche se leggermente rallentato. Attualmente
presenta capacità psicointellettive non eccessivamente ridotte. Il dr. __________
conclude con la diagnosi di un disturbo organico di personalità in abuso
etilico cronico. Come docente il nostro consulente valuta la capacità
lavorativa dell'A. almeno al 50%. e questo vale pure per la sua attività giornalistica.
H VALUTAZIONE MEDICO-TEORICA GLOBALE
DELL'ATTUALE CAPACITA' LAVORATIVA
Nelle attuali attività di docente e giornalistiche,
l'A. presenta tuttora una capacità lavorativa globale del 50%.
L'A. dichiara al SAM di essere in grado di svolgere
queste attività al 50%, ma di non poter lavorare oltre a questo limite. Faccio
presente come lo stesso medico curante dr. __________ non si esprima sulla capacità
lavorativa; nei suoi rapporti non dichiara l'A. totalmente incapace al lavoro.
Alle domande posteci nell'incarico peritale così
possiamo rispondere riguardo al Signor RI 1:
1.
Anamnesi:
Vedasi capitoli A.1 e A.2.
2.
Dati soggettivi dell'A.:
Vedasi capitolo A.3.
3.
Constatazioni obiettive:
Vedasi capitoli C, D ed E.
4.
Diagnosi:
Vedasi capitolo F.
5.
Grado di capacità di lavoro, in
percentuale, nell'esercizio dell'attività lucrativa o dell'attività abituale
(p. es. casalinga) svolta prima dell'insorgenza del danno alla salute:
- Quando la capacità di lavoro
ha subito una riduzione pari almeno al 25 percento?
- Quali sviluppi ha subìto da allora la
capacità di lavoro?
- Quali ulteriori sviluppi ci si deve
probabilmente attendere?
L'A. non è più adatto a qualsiasi lavoro medio -
pesante.
Nella sua lunga attività lavorativa egli ha svolto
lavori pesanti solo per brevi periodi (probabilmente solo per due anni).
Attualmente egli svolge l'attività di docente; per vari
anni ha svolto attività di tipo amministrativo e di tanto in tanto svolge
ancora attività giornalistiche, seppure in misura molto ridotta.
Dobbiamo ammettere che anche dagli atti risulta un
peggioramento delle condizioni di salute dell'A. a partire dal gennaio 1998.
Per questo riteniamo che fino al 31.12.1997 l'A.
presenti una totale capacità lavorativa nella sua professione di docente,
amministratore e giornalista.
Dal 1.01.1998, fino ad ora e continua, egli presenta,
in queste attività ed in qualsiasi altra di pari impegno, una capacità lavorativa
ridotta al 50%.
La riduzione della capacità lavorativa è dovuta alle
patologie sopraccitate, in particolare alla patologia ortopedica, psichiatrica
ed anche alla tossicodipendenza etilica.
Presso il SAM l'A. dichiara di essere in grado di
continuare la presente attività al 50%, ma non oltre, e di questo siamo pure
noi convinti.
La prognosi per le patologie da cui è affetto è
parzialmente riservata, potendo il Signor RI 1 peggiorare, sia nel campo
cardiovascolare, in quell'ortopedico ed anche nell'ambito psichiatrico, se
continuerà con la dipendenza etilica.
Gli sviluppi ulteriori dipendono dunque da vari
fattori.
L'A. non è intenzionato a farsi aiutare per una cura
disintossicante; dichiara di avere già ridotto il consumo d'etile (prove
epatiche ancora alterate).
6.
Possibilità di migliorare la capacità
di lavoro:
La presente capacità lavorativa non è
migliorabile.
La prognosi è parzialmente riservata e la situazione
potrebbe peggiorare nei prossimi anni.
7.
Altre indicazioni:
Nessuna." (Doc. AI 15-10+11+12)
Sentito
il medico del Servizio Medico Regionale dell’AI (SMR), l’Ufficio AI ha quindi
attribuito al richiedente una mezza rendita di invalidità dal 1. marzo 1999,
ritenendo data un’incapacità lavorativa del 50% a partire dal gennaio 1998
(doc. AI 16 e 18).
Avviata
nel dicembre 2004 una revisione d’ufficio della prestazione, l’amministrazione
ha interpellato il medico curante di RI 1, dr. __________, il quale, nel suo
rapporto 8 marzo 2005 ha riferito che il paziente aveva subito nel dicembre
2004.
una frattura, operata, dell’omero sinistro con conseguente incapacità
lavorativa totale (doc. AI 26).
Interpellato
dall’Ufficio AI, il prof. __________, cardiologo, dal canto suo, nel rapporto
18.
luglio 2005 ha attestato un’incapacità lavorativa del 50%, dal 1998, per “cardiopatia
ischemica e ipertensiva, Fibrillazione atriale cronica” precisando:
"
Il paziente è portatore
di una cardiopatia ischemica e ipertensiva da oltre 10 anni. Presenta una situazione
cardiologica equilibrata, visto che il paziente lavora al 50%.
Non esegue sforzi importanti.
All'esame attuale non presenta segni di scompenso
cardiaco.
PA 150190.
ECG: fibrillazione atriale normocardica con frequenza
intorno ai 56/min.
Ecocardiogramma: evidenzia una funzione ventricolare
leggermente depressa con leggero rigurgito aortico e leggero rigurgito mitralico.
Per quanto riguarda il proseguimento, egli continua con
la terapia precedente.
(Doc. AI 28-2)
Alla
luce di questa documentazione l’amministrazione ha attribuito all’assicurato
una rendita intera limitatamente al periodo dal 1. marzo 2005 (tre mesi dopo il
peggioramento intervenuto a seguito della frattura all’omero subita nel
dicembre 2004) al 31 luglio 2005 (tre mesi dopo l’attestata ripresa della
capacità lavorativa al 50%) e in seguito confermato la mezza rendita di invalidità
(doc. AI 32).
In
sede di opposizione il curante dr. __________ ha fatto pervenire all’amministrazione
un certificato del 19 aprile 2006 del seguente tenore:
"
Il soprannominato
paziente è stato messo invalido al 50%, come medico curante che controllo
regolarmente lo stato del paziente penso che sia invalido più del 70%.
Nel 2005 in seguito all'infortunio con frattura ed
operazione all'omero sin. il paziente era stato inabile al 50% come infortunato
__________, in seguito migliorando la situazione del braccio sin. il medico
delegato della __________ l'ha messo abile al lavoro. Questo braccio il
paziente riesce a muoverlo a stento, alzarlo lateralmente 70°, la rotazione
interna ed esterna è diminuita, ha meno forza in questo braccio, ha dolori
quando ci dorme sopra e quando lo sforza.
La cardiopatia ischemica era peggiorata questa
primavera, il paziente ha eseguito una cicloergometria il 25.02.2006, positiva
per ischemia, in seguito posa di uno stent al RIVA medio. Ancora attualmente
sotto sforzo, sente dolori precordiali.
Stato attuale: paziente 62enne, orientato. Ascoltazione
del cuore e dei polmoni nella norma. PA 129/83 mmHg, polso 99/min. irregolare.
Addome prominente, fegato e milza non palpabili, nessuna resistenza palpabile.
Polsi periferici palpabili, riflessi simmetrici.
Spalla sin. abduzione fino a 70°, rotazione ed esterna
diminuita di 1/3. Diminuzione della muscolatura del braccio sin. rispetto a
quello ds.
Terapia attuale: Marcoumar, Atenolol 25 1x1, Omezol
Mepha 20 1x1, Torem 5 1x1, Diovan 80 1x1, Isoket ret. 1x1, Ac. Folico, Sortis,
Plavix 1x1 per tre mesi.
Valutazione: il paziente è affetto da cardiopatia
ischemica, cronica su fibrillazione atriale con malattia bivasale, stenosi
intermedia RIVA medio con posa di stent, stenosi parziale RCX ostiale. La
spalla sin. in parte bloccata dopo la frattura e l'operazione non riesce
alzarla, ha meno forza nel braccio sin., riesce ad usarlo come aiuto al braccio
ds.
Il paziente lavora come insegnante di tedesco alcune
ore la settimana e questo riesce ad eseguirlo. Non riuscirebbe a lavorare mezza
giornata.
Dato lo stato attuale, il paziente è invalido più del
70%." (Doc. AI 43-1+2)
Il
curante ha pure allegato un certificato del Prof__________ riferito ad una degenza
del paziente presso il __________ dal 13 al 14 febbraio 2006 per indagini e effettuazione
di una coronografia nel quale si legge:
"
DIAGNOSI CARDIOLOGICA REMOTA:
Cardiopatia ischemica cronica con FA cronica.
Coronarografia il 13.02.2002: Malattia monovasale:
stenosi 60% cacificat RCX prox. funzione sistolica conservata.
Cicloergometria il 25.01.2006: Positiva per ischemia.
DIAGNOSI COLLATERALI: Stato dopo appendectomia, stato
dopo colecistectomia, stato da vasectomia, stato dopo operazione per ernia
inguinale, stato dopo operazione al gomito, stato dopo operazione alle dita del
braccio sinistro, stato dopo fratture delle costole, stato dopo operazione al
braccio sinistro per frattura dell'omero con endoprotesi.
ANAMNESI ATTUALE: Trattasi d'un paziente con una
cardiopatia ischemica cronica con FA cronica, noto per una malattia monovasale
che negli ultimi tempi ha presentato sensazione di angor e dispnea quando
cammina veloce. È diminuito negli ultimi mesi di ben 5 kg. Oggi viene
ricoverato a CCT per ulteriore indagine con ripetizione della coronarografia.
(...)
CORONAROGRAFIA 13.02.2006: Malattia bivasale: stenosi
parziale RCX ostiale (IVUS) stenosi intermedia RIVA
medio: stent diretto Taxus 12 mm funzione Vs normale.
EVOLUZIONE: Decorso post intervento senza
particolarità.
CORONAROGRAFIA:
VALUTAZIONE:
Malattia bivasale:
stenosi parziale RCX ostiale (IVUS)
stenosi intermedia RIVA medio: stent diretto Taxus 12
mm
funzione Vs normale. (...)" (Doc.a AI 43-3+4)
Nel
suo rapporto medico del 6 luglio 2006 sempre il dr. __________ faceva ulteriormente
osservare:
"
(...)
3.
Anamnesi: vi prego di guardare
anche i rapporti antecedenti. Fine anni 1980 presso il Camping di __________
eseguendo diversi lavori. Dal 1990 innanzi per problemi di alcool, per frattura
della spalla sin., per un aumento dell'angina pectoris e della dispnea e deve
dedicarsi a lavori più leggeri, scrivere articoli sui giornali, dare lezioni di
tedesco presso la Scuola __________ di __________. La moglie continua a
lavorare come aiuto infermiera presso una __________ di __________. Dato il
problema con l'alcool, il paziente non potendosi controllare, aveva restituito
la patente a __________ e d'allora non guida l'automobile. Di conseguenza
dovendosi spostare sia alla scuola __________ di __________ si serve dei
trasporti urbani. Attualmente nei mesi estivi e caldi fa fatica a causa dell'angina
pectoris e della dispnea, sia a spostarsi con bus e treno, che salire le scale
per andare in aula. Inoltre è handicappato alla spalla che gli fa male giorno e
notte. Resta una certa debolezza del dito IV e V della mano sin., essendo ambidestro.
Lavora due ore al giorno come insegnante di tedesco presso la scuola __________
di __________. Dato l'età ed i problemi non riesce a trovare altro lavoro.
4.
Disturbi soggettivi: come già
elencato, durante i mesi caldi il paziente ha difficoltà, di angina pectoris
quando deve camminare, quando usa i mezzi di trasporto, sale le scale. Inoltre
ha dolori alla spalla sin. giorno e notte che è nettamente diminuita nel
movimento. Da quest'anno dolori ai due polsi ed alla base dei due pollici,
spesso sono gonfi e impediscono il lavoro.
(...)
8.
Diagnosi: cardiopatia ischemica
cronica con fibrillazione atriale cronica, ipertensione arteriosa, soprappeso,
artrosi cervicale, artrosi ai due polsi. Stato dopo osteosintesi, stato dopo
appendicectomia, stato dopo colecistecomia, stato dopo operazione per ernia
inguinale, stato dopo operazione al gomito per nervo ulnare sin.. Ripetute
fratture alle costole.
9.
Provvedimenti terapeutici/prognosi:
si tratta di una paziente 62enne, adiposo, orientato che esegue attualmente
circa 2 ore di lezione come insegnante di tedesco presso la scuola __________
di __________. Data l'età, l'anamnesi, la dispnea sotto sforzo, non sarà
possibile aumentare questa abilità lavorativa e probabilmente non troverà la
possibilità di aumentarla. E' difficile giudicare la dipendenza dall'alcool, dopo
ripetuti controlli e multe aveva deciso di rimandare la patente a __________ e
da allora usa i mezzi pubblici con difficoltà sia per andare al lavoro che a
trovare il lavoro. Sicuramente resterà una situazione psico-fisica labile. Il
paziente è inabile più del 70%." (Doc. AI 51-1+2)
Nel
suo scritto 31 maggio 2006 all’assicurato, il prof. __________ teneva ancora a precisare:
"
Desidero completare la
mia lettera del 18 maggio scorso dopo aver letto la documentazione del paziente
riguardo il problema Al.
A mio parere la situazione dell'incapacità lavorativa,
come segnalavo, risulta al 50% dal 1998. La situazione attuale rimane invariata
sotto questo aspetto.
Evidentemente vi sono altre ragioni da parte del Dr. __________
che possono aumentare la percentuale di incapacità lavorativa.
Era mio desiderio sottolineare la situazione per
questioni di chiarezza.
Resto a disposizione per discussione." (Doc. AI 51-13)
Ulteriormente
interpellato dall’amministrazione, nel rapporto medico del 7 agosto 2006 il
prof. __________ confermava un’inabilità del 50% dal 1998 al 2005 per le
patologie cardiache e del 70% dal 2006 “per cuore e spalla” precisando:
"
Paziente portatore di
cardiopatia ischemica e ipertensiva. Mi riferisco al rapporto dello scorso
18.07.2005
Nel frattempo il paziente è stato praticamente invalido
con, a mia conoscenza, riconoscimento di Al al 70% per la somma della problematiche
cuore con intervento post-traumatico alla spalla sinistra.
Per il problema cardiologico in data 13.02.2006 il
paziente è stato sottoposto ad angioplastica con posa di uno stent medica sul
RIVA medio. Esiste evidentemente una FA cronica.
Per quanto concerne l'inabilità lavorativa, sommando le
problematiche, sono d'accordo per il 70%.
Terapia prevista: Marcoumar secondo INR, Plavix 1p. al
giorno (fino al febbraio 2007 per lo stent medicato), Diovan 80 mg 1p al
giorno, Torem 5 mg 1p al giorno, Sortis 20 mg 1p. alla sera, Ometol 20 mg 1p.
al giorno." (Doc. AI 54-2)
Infine,
nel rapporto medico all’Ufficio AI del 25 luglio 2006 il dr. __________, chirurgo
che aveva operato l’assicurato all’omero, ha attestato:
"
RAPPORTO MEDICO
A. Diagnosi con ripercussioni sulla capacità
lavorativa:
Frattura pluriframmentaria dell'omero prossimale
sinistro, curata con osteosintesi e guarita
Problema attuale: problemi con elevazione ed
abduzione
Cardiopatia nota, in cura presso il __________.
da quando?
(...)
B. Incapacità lavorativa medicalmente
giustificata del 20% almeno, per l'ultima attività esercitata quale (indicare la professione):
Per il braccio il paziente è abile al lavoro come
insegnante. (...)" (Doc. AI 53-1)
In
proposito, nelle sue Annotazioni del 7 novembre 2006, il medico SMR dr. __________
ha concluso:
"
Diagnosi SAM 2001:
Disturbo organico di personalità in abuso etilico
cronico.
Neuropatia ulnare sin. a gomito, già operata con
trasposizione mediale del tronco nervoso nel gennaio 1998.
Etilismo cronico, con steatosi epatica disomogenea.
Gonalgie con problemi meniscali.
Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa.
Malattia coronarica con placca al 50% sulle
circonflesse nel 1993, senza più comparsa di un'angina tipica, senza ischemia
all'ECG da sforzo SAM e con funzione ventricolare sin. normale.
FRCV.
Ipertensione arteriosa borderline.
Esiti d'infortunio con deformazione di due vertebre
toracali.
Conclusioni: abile al 50% (impedimento dal lato psi
50%, 0% dal lato cardiologico per attività leggere e moderatamente pesanti, 0%
dal lato ortopedico).
Decisione UAI del 27.12.2001: ½ rendita dal 1.1.1999,
decisione confermata in 1° revisione il 6.9.2005 con intercorrente periodo di
invalidità 90% dal 1.3.2005 al 1.8.2005 per frattura omero sinistro. Questa
decisione per problemi formali viene sono comunicato il 24.4.2006.
In fase di opposizione vengono presentati:
(…)
visita medica __________ del 28.4.2005:
omero prossimale sinistro
- frattura prossimale di almeno 3 frammenti del
13.12.2004
- stato dopo osteosintesi con placca e viti il
23.12.2004
il paziente risulta abile al lavoro in misura completa
dall'8.4.2005
datore di lavoro Scuola __________: IL dal 12.2.2005 al 7.4.2005
Valutazione: l'attuale documentazione medica raccolta permette di
costatare una situazione cardiaca funzionale invariata rispetto alla
valutazione SAM, ossia come espresso dal prof. __________, invariata rispetto
al 1998. Da questo punto non vi sono quindi elementi per ammettere una IL
superiore.
Per quanto concerne la problematica postraumatica della
spalla sia da parte della __________ che da parte del dr. __________ viene
negato un impedimento funzionale nell'attività di docente, quindi anche questa
patologia non permette di ammettere un peggioramento dello stato di salute.
conclusione: stato di salute funzionale invariato rispetto alla
valutazione SAM con periodo di IL maggiore intercorrente per frattura omero
sinistro come da decisione precedente." (Doc. AI 56-1+2)
Di
conseguenza, con decisione su opposizione del 14 giugno 2007 l’amministrazione
ha confermato la decisione del 25 aprile 2006 (cfr. copra consid.1.4, doc. AI
63-1)
Con
la propria impugnativa l’assicurato non apporta nuova documentazione medica.
2.9
Perché un rapporto medico abbia valore probatorio
è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi,
si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si
lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti
(anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o
nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono
inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella
causa C., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause G., U 329/01
ed S., U 330/01; STFA 18 marzo 2002
nella causa M., I 162/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; Meyer‑Blaser,
Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito
della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che,
nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti,
hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state
realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti
non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212;
STFA 14 aprile 1998 nella causa B., I 569/97; STFA 28 novembre 1996 nella causa
F., U 113/96; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p.
2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In
un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia
giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio
non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo
per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli
interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; DTF 123 V 175, consid. 4b, pag. 178; Pratique VSI 2001 pag.
106, consid. 3c, pag. 110). Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Massima Istanza ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo
fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con
l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e
l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che
permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la
parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986.
p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa C., I 355/03).
Per quel
che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, in dubbio, egli attesterà in
favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle
cause G., U 329/01 ed S., U 330/01;
DTF 125 V 353 consid. 3b/cc;
Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im
Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il
giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare
i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA
25.
febbraio 2003 nelle cause G., U 329/01 e S., U 330/01).
2.10
Per
quanto concerne la patologia principale di cui è affetto il ricorrente, vale a
dire la cardiopatia ischemica e ipertensiva con fibrillazione atriale cronica (cfr. doc. AI 28), questo TCA, richiamata la suesposta
giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, non intravede
ragioni che impediscano di far proprie le conclusioni cui è giunta
l’amministrazione sulla base dei rapporti medici stilati dal prof. __________, specialista
nella materia che qui interessa, che ha compiutamente valutato il danno alla
salute lamentato dall’assicurato.
In
effetti il prof. __________, che ha in cura il richiedente, in data 18 luglio 2005
e 31 maggio 2006 ha definito la situazione del paziente stazionaria, rispetto
alla valutazione del 13 marzo 1998 resa nell’ambito della perizia esperita dal
SAM che aveva poi determinato l’attribuzione della mezza rendita di invalidità
a RI 1 (doc. AI 15-24, 28, 51-13). Richiesto in merito alla capacità lavorativa
ha attestato un’abilità del 50% “dal 1998 a tutt’ora” (cfr. doc. AI
28-1).
Nel
rapporto medico del 7 agosto 2006 il prof. __________, ha attestato
un’inabilità lavorativa del 70% “sommando le problematiche” cardiache a quelle
relative alla frattura alla spalla sinistra (doc. AI 54). Considerato come il
cardiologo, per sua stessa indicazione, aveva visitato il ricorrente l’ultima
volta l’8 maggio 2006 (doc. AI 54-2), appare evidente che tale certificazione è
da interpretare nel senso che a dipendenza delle problematiche cardiache
l’inabilità era da fissare al 50%, come il medesimo specialista aveva attestato
nel precedente scritto del 31 maggio 2006 (doc. AI 54 e 51-13).
Quanto
invece alla frattura all’omero sinistro subita dal richiedente nel dicembre
2004, dopo un’inabilità completa, il dr. __________, chirurgo, nel certificato
del 25 luglio 2006, rilevata una guarigione totale e attestata unicamente una
problematica con elevazione ed abduzione, ha attestato una ritrovata capacità
lavorativa completa nella sua attività lavorativa come insegnante (doc. AI
53-1). Anche il dr. __________, chirurgo, interpellato dalla __________, nel
suo referto del 28 aprile 2005 ha concluso che a dipendenza della frattura
all’omero l’abilità lavorativa del paziente era da considerare completa a far
tempo dall’8 aprile 2005 (doc. AI 1-3).
Alla
luce di questi riscontri medici, pertinentemente il medico SMR dr. __________,
nelle sue Annotazioni 7 novembre 2006, ha rilevato come la problematica
cardiaca funzionale fosse da ritenere invariata rispetto alla valutazione SAM
e, quindi, dal 1998. D’altra parte a dipendenza della frattura all’omero, era ravvisabile
un notevole miglioramento della situazione non essendo più riconoscibile alcun
impedimento nell’esercizio dell’attività lucrativa. Di conseguenza il dr. __________
ha concluso escludendo un peggioramento dello stato di salute rispetto alla
valutazione del SAM del 24 luglio 2001 e, quindi, all’epoca di attribuzione
della mezza rendita, fatta eccezione del limitato periodo di inabilità totale a
dipendenza della frattura alla spalla dal dicembre 2004 all’aprile 2005 (doc.
AI 56; cfr. copra consid. 2.8).
Sulla
base di queste conclusioni, che non prestano il fianco a censura alcuna ma
appaiono sorrette da validi e pertinenti accertamenti medici, a ragione quindi
l’Ufficio AI, attribuita una rendita intera dal marzo al luglio 2005 per le
conseguenze della frattura alla spalla, a partire dal 1. agosto 2005 (tre mesi
dopo l’accertato intervento del miglioramento da situare al mese di aprile 2005
conformemente al referto del dr. __________, doc. AI 1-3 e sopra consid. 2.8;
cfr. l’art. 88 OAI) ha confermato la concessione della mezza rendita di
invalidità in luogo della prestazione intera riconosciuta a titolo transitorio (doc.
AI 57).
D’altra
parte, l’assicurato, pur contestando, più o meno implicitamente, le conclusioni
dell’amministrazione in punto alla sua residua capacità lavorativa (che sostanzialmente
ritiene inferiore al 50% anche dopo il mese di agosto 2005) non ha prodotto alcuna
certificazione idonea a apportare elementi nuovi di valutazione o a permettere di
stabilire con chiarezza un peggioramento duraturo (vale a dire permanente anche
dopo il mese di aprile 2005) dello stato di salute intervenuto tra la perizia
del SAM del 24 luglio 2001 e la decisione del 14 giugno 2007. Decisione che,
sia ribadito, delimita il potere cognitivo di questa Corte (il giudice delle assicurazioni sociali valuta la
legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto e di
diritto esistente al momento in cui essa è state resa; cfr. DTF 130 V
140.
e 129 V 4; cfr. anche DTF 121
V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102).
Quanto alle
certificazioni del 19 aprile e 6 luglio 2006 del curante dell’assicurato, dr. __________,
generalista (doc. AI 43-1 e 51-1; cfr. sopra consid. 2.8), le stesse non sono
tali da modificare le conclusioni cui sono giunti i succitati specialisti. In
particolare, tali certificati non permettono di stabilire con chiarezza un
peggioramento dello stato di salute del richiedente da un punto di vista
cardiaco intervenuto tra la perizia del SAM del 24 luglio 2001 e la decisione
su opposizione contestata o di dedurre l’esistenza di un’inabilità lavorativa a
dipendenza degli esiti della frattura alla spalla anche per il periodo
successivo all’aprile 2005. In effetti, il medico curante dell’interessato ha
in realtà attestato le patologie già note, riferendo dei disturbi soggettivi
menzionati dall’interessato e un’inabilità del 70%, allegando quindi un
peggioramento delle condizioni che tuttavia non è riuscito a sostanziare né a
precisare.
A prescindere
quindi dalle considerazioni che si impongono, giusta la richiamata
giurisprudenza in punto alle certificazioni rese dal medico curante (cfr. sopra
consid. 2.9), bisogna quindi concludere che dalle attestazioni del medico
curante di RI 1 non si rilevano elementi suscettibili di modificare le conclusioni
cui è giunta l’amministrazione nel provvedimento censurato.
Al
proposito va comunque anche ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta
dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono
essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo
principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere
delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid.
1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il
dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle
parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le
prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,
ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della
carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Ora,
questo Tribunale - ribadito come il ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione
medica di rilievo o fornito elementi idonei a dimostrare con alta verosimiglianza
l’intervento di un peggioramento rilevante delle sue condizioni di
salute rispetto alla situazione accertata nel referto peritale del SAM del 24 luglio
2001.
rispettivamente nelle attestazioni del prof. __________, o la sussistenza,
dopo il mese di aprile 2005, di un problema alla spalla suscettibile di
influire sulla capacità lavorativa - ritiene che la
refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per
valutare l'inabilità lavorativa dell'assicurato sino all'emanazione del querelato
provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori
accertamenti.
In
conclusione, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze
specialistiche, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di
intraprendere tutto
quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito
economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b,
400.
e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo
1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato con il
grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle
assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti
ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c,
111.
V 188 consid. 2b), che sino al momento
dell’emanazione del querelato provvedimento l'assicurato presentava una capacità
lavorativa medico-teorica del 50% nella sua precedente attività professionale.
2.11
Di
fronte al TCA il ricorrente ha altresì fatto presente di essere ora anche
affetto da un cancro alla gola facendo riferimento al dr. __________ (cfr. I).
Orbene,
ricordato che ai sensi dell’art. 88a cpv. 2 OAI in caso di aggravamento dell'incapacità
al guadagno, ai fini del diritto alle prestazioni, occorre tener conto del
cambiamento determinante se lo stesso perdura almeno da tre mesi senza
interruzione notevole, ritenuto inoltre che per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni
sociali valuta la legalità della decisione su opposizione deferitagli sulla
base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa -
in concreto il 14 giugno 2007 -, quando si ritenga che fatti
verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento
retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25
consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V
366.
consid. 1b) -, gli
eventuali effetti della nuova patologia indicata dal ricorrente sulla capacità
lavorativa non possono in casu essere presi in considerazione, osservato peraltro
come l’interessato non abbia in questa sede prodotto alcun atto medico che
certifichi tale diagnosi.
Si ribadisce tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non
pregiudica eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per
l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento
in lite, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140
e 129 V 4). In caso di peggioramento rilevante delle condizioni di salute,
debitamente comprovato da pertinente documentazione medica relativa ad eventuali
nuovi o maggiori disturbi somatici che potrebbero influire sul grado di inabilità,
egli potrà in futuro presentare una domanda di revisione.
2.12
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Le
spese di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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