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Decisione

32.2007.243

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

22 settembre 2008Italiano104 min

Source ti.ch

Fatti

I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così

espresso:

"

6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo

da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche,

per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente

necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una

incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2,

destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF

130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un

disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a

determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa

suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art.

4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit

und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den

Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz

Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg.,

in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo

principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da

dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da

rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo

sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro

oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI

2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in

fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali,

presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di

notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri

criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche

accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione

senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale,

un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto

"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi

profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza

di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore somatoforme

(sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000

pag. 155 consid. 2c). Da notare ancora che i fattori psicosociali o

socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili

di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4

cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con

riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).

In tale contesto, l'esperto chiamato ad

esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della

ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato

(VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."

Questa

giurisprudenza è stata recentemente confermata dall’Alta Corte nella sentenza

9C_830/2007 del 27 luglio 2008, vedi anche la sentenza 9C_382/2008 del 22

luglio 2008.

Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:

"

5.2 In una recente

sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità

presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica

di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa

di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni

organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi

stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione

sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato,

senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso

tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto

psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer

Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o

stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi

a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del

12 marzo 2004 in re N., consid.

2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit

und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den

Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz

Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76

segg. e 80 segg.)."

In

una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004 pubblicata in DTF 131 V 49 l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore

somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei

criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi

a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione

sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto, se le

limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi

o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a

prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una

notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;

l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza

in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i

lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;

l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante

il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im

Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:

Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno

studio approfondito di Winchkler e Foerster).

La nostra Massima Istanza in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata nella

propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia,

rilevando:

"

(…)

Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente

sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione

nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che

non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione

la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli

ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose

similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal

profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per

analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da

dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di

una fibromialgia.

Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve

presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere

sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131

V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve

comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati

fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di

fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi

negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante

per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un

processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe

croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le

manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure

ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo

nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di

una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato

psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di

un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto

tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di

disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno

alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni

legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi.

(…)” (STFA del 19 maggio 2006 nella causa O., I 873/05)

In una sentenza 9C_35/2007

del 4 aprile 2008, l'Alta Corte ha sottolineato:

" (...)

Quanto agli effetti invalidanti della

fibromialgia, invocati con il ricorso e negati nel caso di specie dal primo

giudice sulla scorta della valutazione del Servizio X.________, basta il

rilievo che, in analogia a quanto stabilito in materia di disturbo somatoforme

da dolore persistente, la malattia non è di regola atta a determinare una

limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare

un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI e che comunque le condizioni per

eccezionalmente ammettere una siffatta ipotesi non sono certamente date in

concreto in assenza di una comorbidità psichiatrica importante (in casu:

sintomatologia depressiva descritta in totale regressione) e in presenza di una

(chiara) tendenza all'esagerazione riscontrata dal dott. J.________ (DTF 132 V

65 consid. 4.2.1 e 4.2.2 pag. 70 seg.; 131 V 49 consid. 1.2 pag. 50; 130 V 352

consid. 2.2.3 pag. 353 seg. e consid. 3.3.1 pag. 358). (...)"

In

una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito

che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in

particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata

sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto

scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del

Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4).

(…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

2.9. Nel caso di specie, l’amministrazione, in ossequio a quanto stabilito dal TCA con

sentenza 32.2004.50 del 22 febbraio 2005 (cfr. doc. 74), ha sottoposto

l’incarto al consulente IP, per una valutazione del reddito da valida

dell’assicurata dal 2000 al 2004 e per valutare i motivi che giustificano la

riduzione percentuale del 10% sul reddito da invalida.

Nel

rapporto del 6 settembre 2005 il consulente IP ha così risposto:

"

(...)

Scopo del mandato: definire le retribuzioni

lucrative dal 1999 al 2004 dell'Assicurata.

Anno

__________

(reddito

annuo + rincaro)

__________

(reddito

annuo*)

TOTALE

REDDITI

(2004)

2000

Fr.

5'672 (+ 1.3%)

18.70

x 670 = Fr. 12'529

2001

Fr.

5'808 (+ 2.4%)

19.05

x 670 = Fr. 12'763

2002

Fr.

5'913 (+ 1.8%)

19.10

x 670 = Fr. 12'797

2003

Fr.

5'995 (+ 1.4%)

19.30

x 670 = Fr. 12'937

2004

Fr.

6'036 (+ 0.7%)

19.40

x 670 = Fr. 12'998

Fr. 19'034

*Dal 1999 per motivi di contingenza

economica tutti i contratti delle addette alla pulizia sono stati ridotti a

13 ore settimanali!

Calcolo ore annuali: 13 x 4.3 x 12 =

670 ore.

Fonte dell'informazione: signora __________

- __________, in data 7 giugno 2005.

Verbale del primo colloquio - progetti,

idee, proposte, ecc.

Nessun commento

Attività esigibili - senza

(ri)formazione specifica

Per voce del TCA, vicepresidente sig. R.

Guffi e il segretario F. Zocchetti, mi si chiede d'approfondire i motivi per

cui ho avanzato la richiesta di un'ulteriore riduzione del 10% per lavori

leggeri.

La riduzione è stata avanzata poiché le

patologie (vedi SAM 4.9.2003, punto 5.1, pag. 11) e l'inchiesta economica svolta

dalla Collega __________ (assistente sociale) sottolineano l'impossibilità

d'applicare convenientemente l'uso della "forza".

In particolare:

le patologie SAM, sono

prevalentemente centrate sull'apparato scheletrico & locomotore → aspetto

medico, bio-meccanico;

le indicazioni dell'inchiesta

economica, vedi punti 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, sostengono il seguente

messaggio: "L'A svolge attività leggere, mentre quelle medio-pesanti

sono delegate ad Altri" → aspetto ergonomico nel contesto

casalingo quotidiano.

Nell'insieme di queste informazioni ho

dunque avanzato un'ulteriore riduzione del 10% per lavori leggeri.

Tale riduzione, a mio avviso, è estranea

alla riduzione medica teorica proposta dal SAM (esigibilità del 50% in

attività leggere) in quanto è una riduzione che si applica al genere del

mercato a cui si riferisce. In altre parole:

- la riduzione del 50% è stata

proposta dal SAM e convidisa dal

Sottoscritto; tale contenimento si

riferisce alla tenuta dell'A,

- la riduzione del 10%, invece, si

riferisce alla tematica

economica-lucrativa, cioè al

mercato delle attività non

qualificate leggere.

Calcolo CGR - senza

(ri)formazione specifica

Reddito ipotetico 2004, fr. 19'034

(contratto a tempo parziale).

Reddito presumibile in attività adeguata

nel 2004, fr. 18'813.

Calcolo:

41'808 x 50 tenuta fisica, riduzione del 10% per mercato del lavoro leggero

non qualificato = fr. 18'813.

(...)" (Doc. 84-1+2+3)

In una comunicazione per l’incarto del 10 aprile

2006 il funzionario incaricato ha osservato:

"

Dal rapporto peritale SAM del giugno 2002

risulta che l'assicurata dal gennaio 1999 presenta una IL del 70-80% quale

addetta alle pulizie ed una capacità lavorativa del 50% in attività adeguate

allo stato di salute.

Tramite sentenza TCA del 22.2.2005 è stata

confermata sia la valutazione medica SAM sia la ripartizione casalinga (23%) e

salariata (77%), sia la limitazione quale casalinga pari al 53%.

Per contro gli atti sono stati ritornati

all'Ufficio AI per procedere con un nuovo confronto dei redditi, in quanto non

stabilito in modo esatto. L'amministrazione viene inoltre invitata a calcolare

il grado d'invalidità, anno per anno, dal 2000 al 2004.

Alla luce dei nuovi accertamenti sono stati

stabiliti i seguenti redditi senza il danno alla salute.

2000: CHF 18'201.--

2001: CHF 18'571.--

2002: CHF 18'710.--

2003: CHF 18'932.--

2004: CHF 19'034.--

Applicando le riduzione indicate dal consulente IP nei rapporti

del 7.6.2005 e 6.9.2005 (esigibilità del 50% in attività leggere e riduzione ulteriore

del 10% per mercato del lavoro leggero non qualificato), otteniamo per contro i

seguenti redditi con il danno alla salute (vedasi tabelle RSS allegate):

2000: CHF 16'348.--

2001: CHF 16'716.--

2002: CHF 18'425.--

2003: CHF 18'757.--

2004: CHF 18'813.-- (rapporto __________ del 6.9.2005).

Quale salariata l'assicurata ha quindi presentato una limitazione

del 10% negli anni 2000 e 2001, del 2% nel 2002 e dell'1% nel 2003 e 2004.

Il grado AI globale (casalinga + salariata) risulta quindi essere

nel 2000 e 2001 pari al 20%, nel 2002 pari al 14% e nel 2003 e 2004 pari al

13%.

Dal mio punto di vista è opportuno procedere con una

riconsiderazione e sopprimere la rendita dal primo giorno del secondo mese che

segue l'intimazione della decisione." (Doc. 87-1)

Con decisione del 12 aprile 2006 l’UAI ha quindi

soppresso, con effetto a partire dalla fine del mese successivo all’intimazione

della decisione, la rendita spettante all’assicurata (doc. 89).

Avendo

l’assicurata, in sede di opposizione, prodotto nuovi certificati medici, il dr.

__________ del SMR, spec. FMH in medicina generale (sul

diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR,

cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), nelle sue annotazioni del 25 agosto 2006, ha osservato:

"

Salariata 77%, casalinga 23%

Inizio IL 1.9.1999

SAM 5.2002

Diagnosi:

Sindrome dolorosa diffusa a carattere

fibromialgico d'origine multifattoriale, con

- sindrome panvertebrale cronica su alterazioni degenerative

multisegmentali;

- periatropatia omeroscapolare tendinopatica bilaterale su lesione

della cuffia rotatoria bilaterale;

- incipiente gonartrosi del compartimento mediale bilaterale,

alterazioni statico - degenerative ad entrambi i piedi;

- tendenza alla cronicizzazione e

somatizzazione dei dolori.

Sindrome depressiva attualmente in remissione

(ICD10-F33.4).

Impedimento quale addetta alle pulizie del 70-80%

mentre attività adatta risulta esigibile al 50%.

Impedimento quale casalinga (inchiesta del

30.10.2002): 53%.

La valutazione valetudinaria SAM e l'inchiesta a

domicilio è stata confermata nella sua validità fino alla decisione su

opposizione UAI del 3.6.2004.

Decisione del 12.4.2006: soppressione della

rendita d'invalidità-riconsiderazione in considerazione di grado d'invalidità

per l'anno 2003 e 2004 del 13%.

In fase di opposizione viene presentato:

- certificato dr. __________ del 24.5.2006: viene indicato un

peggioramento dello stato di salute nel corso del 2005;

- certificato dr. __________ del 20.6.2006: diagnosi di gonalgia

bilaterale destra>sinistra;

- RM ginocchio destro del 16.5.2006: moderata gonartrosi mediale

con sindrome da sovraccarico del condilo femorale mediale, degenerazione del

menisco mediale, moderata condropatia retropatellare;

- ArtroRM spalla sinistra del 25.10.2005: artrosi

acromio-clavicolare con rottura subtotale del tendine del muscolo sovraspinato.

Sospetta lesione importante del tendine muscolo grande rotondo e sospetta

lesione capsulare al recesso ascellare.

Artrosi acromio-clavicolare;

- certificato dr. __________ del 23.6.2006: assicurata in cura

nuovamente dal 18.5.2006. Il medico ritiene l'assicurata inabile in

considerazione dello stato di salute globale.

Diagnosi di depressione ricorrente.

Dall'attuale documentazione risulta esservi un

peggioramento dello stato di salute, in particolare in presenza di insorgenza di

problemi a livello della spalla sinistra e a livello psichico. L'inizio del

peggioramento è databile con il 25.10.2005, data esecuzione RM.

In considerazione della patologia mista

reumatologica e psichiatrica si impone rivalutazione in ambito SAM onde

definire attuali limiti funzionali." (Doc.

98-1+2)

L’UAI ha quindi ordinato una perizia

pluridisciplinare a cura del SAM.

Dalla

perizia pluridisciplinare del 18 aprile 2007 (doc. 101/1-18) risulta che i

periti, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni

obiettive, hanno fatto capo a due consultazioni specialistiche esterne, di

natura psichiatrica (dr. __________) e reumatologica (dr. __________).

L’aspetto psichiatrico è

stato indagato dal dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia.

In occasione del consulto

del 15 marzo 2007, egli ha rilevato che l’assicurata, affetta da “sindrome

depressiva ricorrente, episodio attuale da lieve a media gravità

(ICD10-F33.0)”, è da considerare, per ragioni psichiatriche, inabile al lavoro

al 40% (doc. 101-22). Il dr. __________ ha precisato che l’assicurata,

nel 2004 (da maggio a settembre), ha iniziato a presentare una esacerbazione di

una sindrome depressiva nota dal 1998 e poi, a partire dal mese di maggio 2006, ha presentato una riesacerbazione della patologia, che perdura al momento dell’esame peritale

(doc. 101-22).

Da parte sua, il dr. __________,

spec. FMH in reumatologia e riabilitazione, nel suo referto peritale del 2

aprile 2007, ha diagnosticato la presenza di “fibromialgia; sindrome

pan-vertebrale nell’ambito di un’iniziale alterazione di tipo degenerativo a

livello della colonna lombare; periartropatia omeroscapolare tendinopatica

bilaterale con sintomatologia d’impingement soprattutto sul lato sinistro con

osteofitosi a livello dell’acromeon, nonché artrosi acromeo-clavicolare e

lesione parziale della cuffia dei rotatori; gonalgia bilaterale su gonartrosi

del compartimento mediale con episodi di versamento al ginocchio di destra”

(doc. 101-31).

Lo specialista in reumatologia

ha giudicato che tali affezioni influiscono sulla capacità lavorativa

dell’interessata nella misura del 70% con riferimento alla sua attività

di ausiliaria di pulizie, così come in qualità di casalinga, mentre la

capacità lavorativa in qualità di custode è da considerare del 50% (doc.

101-32).

Il dr. __________ ha

aggiunto che l’assicurata presenta una capacità lavorativa del 50% in

attività adeguate, di tipo sedentario, che consentano all’assicurata di alzarsi

ogni tanto per cambiare posizione, che comportino lavori da effettuare con le

braccia lungo il corpo e non sopra l’orizzontale, evitando lavori ripetitivi,

evitando di doversi inginocchiare o di dover salire e scendere le scale (doc. 101-33).

Nel

dettagliato referto del 18 aprile 2007 i periti del SAM, sulla base delle

risultanze dei singoli consulti e del soggiorno della ricorrente presso il

citato centro d’accertamento, hanno posto le diagnosi con influsso sulla

capacità lavorativa di “fibromialgia; sindrome panvertebrale nell’ambito di

un’iniziale alterazione di tipo degenerativo a livello della colonna lombare;

periartopatia omeroscapolare tendinopatica bilaterale con sintomatologia di

impingement, soprattutto sul lato sinistro, con osteofitosi a livello

dell’acromion, nonché artrosi acromioclavicolari e lesione parziale della

cuffia dei rotatori; gonalgia bilaterale su gonartrosi del compartimento

mediale, con episodio di versamento al ginocchio destro; sindrome depressiva

ricorrente, episodio attuale da lieve a media gravità” e quali diagnosi

senza influsso sulla capacità lavorativa quelle di “struma nodoso

eutireotico; ipertensione arteriosa nota dal gennaio 2007, trattata; stato dopo

asportazione di osteoma osteoide all’ulna sinistra nel 1978” (doc.101-12+13).

Sulla

base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione globale, i

periti del SAM hanno considerato l’assicurata abile al lavoro al 30% nella sua

attività di ausiliaria di pulizie, ma abile al 50% come custode o sorvegliante

e in altre attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali, a partire

dal momento della precedente valutazione peritale del SAM (doc. 101-17).

Nel suo rapporto medico del 26 aprile 2007 il dr.

__________ del SMR ha osservato:

"

(...)

Il SAM valuta nella sua perizia la capacità

lavorativa residua in attività confacente in pratica invariata anche se vi è

stato un certo peggioramento a livello psichico e a livello delle ginocchia.

In considerazione dell'assenza di una modifica

sostanziale delle capacità funzionali residue una nuova valutazione per

casalinghe risulta probabilmente superflua.

Perizia SAM 3.2007:

problematica psichica (__________): impedimento

del 40%

problematica reumatologica (__________:

peggioramento a livello delle ginocchia: impedimento quale donna di pulizia

70%, quale custode 50%, quale casalinga 30%." (Doc. 103-2+3)

In un’annotazione per l’incarto del 2 maggio 2007

l’avv. __________ del Servizio giuridico dell’UAI ha così riassunto il caso:

"

Il 31 luglio 1997 la Signora RI 1, assicurata

attiva quale "addetta alle pulizie" a tempo parziale ("15

ore alla settimana"; cfr. questionario per il datore di lavoro

compilato l'11 agosto 1997), ha presentato una richiesta di prestazioni e

meglio di rendita d'invalidità. Ella indicava un'incapacità lavorativa totale

da ottobre 1995. Dal 1 ° aprile al 31 ottobre 1997, l'assicurata ha comunque

lavorato come "Sorvegliante campi da tennis, prenotazioni, servizio bibite,

pulizia servizi igienici" per "4-6 ore al giorno 7 giorni la

settimana (1 settimana sì e 1 no)"; presso un tennis club (cfr.

questionario per il datore di lavoro compilato il 28 novembre 1997).

Dopo aver interpellato i medici curanti, il caso

è stato sottoposto al perito Dott. __________ (reumatologia). Con perizia 8

maggio 1998, il medico ha concluso: "La somma delle alterazioni

strutturali e funzionali dell'apparato locomotorio della signora determina un

limite della capacità lavorativa per l'attività lucrativa svolta (donna di

pulizie) che raggiunge il 50%. (...) Altre attività possono essere invece

svolte in maniera normale. Per un lavoro di sorvegliante in un campo da tennis

non vi è un limite significativo".

L'istruttoria è proseguita con un'inchiesta a

domicilio, effettuata dall'assistente sociale il 6 ottobre 1999 e dalla quale è

emerso che nel complesso v'era nello svolgere le mansioni di casalinga una

percentuale d'invalidità del 37%.

In considerazione della successiva documentazione

medica pervenuta nonché delle censure sollevate dalla Signora RI 1 riguardo al

progetto di decisione sottopostole, il caso è pure stato esaminato dal Servizio

accertamento medico (SAM). Con perizia pluridisciplinare 5 giugno 2002, si

stabiliva che "Il grado di capacità lavorativa medico-teorico globale

dell'A. nella sua attività di addetta alle pulizie è valutabile nella misura

del 20-30%" mentre "Nella sua attività (...) di sorvegliante (...),

il grado di capacità lavorativa è quantificabile nella misura del 50%".

Ciò "a partire dal 1.01.1999". Per quanto riguarda la

possibilità di svolgere altre attività, i periti concludevano: "riteniamo

quest'A. abile al lavoro nella misura del 50%

per lavori leggeri".

Considerandi

II 30 ottobre 2002, a seguito d'una nuova

inchiesta a domicilio, la percentuale d'invalidità quale casalinga è risultata

essere del 53%.

Con decisione 13 giugno 2003, dopo avere interpellato

il Servizio integrazione, sino al peggioramento dello stato di salute è stato

calcolato un grado d'invalidità del 3.8%. A partire dal 1° gennaio 1999, s'è

proceduto secondo il seguente metodo.

Attività Limitazione Grado

parziale d'invalidità

Casalinga al 23% 53% 12.2%

Salariata al 77% 46% 35.4%

e

grado d'invalidità: 47.6%

L'Ufficio dell'assicurazione invalidità (UAI) ha

pertanto deciso che l'assicurata "Dal 01.01.2000 ha diritto ad un

quarto di rendita, rispettivamente ad una mezza rendita in caso di rigore".

Contro questa decisione, la Signora RI 1 ha

interposto opposizione in data 21 luglio 2003 (completata il 5 settembre 2003),

allegando della nuova documentazione medica e chiedendo il riconoscimento di "un

grado d'invalidità del 60% con effetto dal 01.01.2000".

Con decisione su opposizione 3 giugno 2004, l’UAI

ha confermato quanto precedentemente stabilito.

Statuendo sul ricorso 22 giugno 2004

dell'assicurata, il Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) ha rinviato

gli atti all'UAI e motivato:

- "per quanto concerne l'aspetto fisico e psichico,

questo TCA non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le

conclusioni cui sono pervenuti i periti del SAM";

- "alla ripartizione tra le

attività di casalinga (23%) e quella salariata (77%) operata dall'UAI va data

conferma";

- "Al risultato finale cui è

giunta l'assistente sociale quo all'incapacità complessiva dell'assicurata

quale casalinga (53%), più favorevole rispetto al 50% stabilito dai periti del

SAM, può (...) essere prestata adesione";

- "l'eventuale diritto alla rendita dell'assicurata

decorrerebbe - e su tale punto non vi è contestazione - dal 1° gennaio 2000 (inabilità

lavorativa al 50% dal 1° settembre 1999), indi per cui il raffronto dei redditi

è da far risalire a quell'anno, non senza considerare eventuali rilevanti

modifiche dei redditi di riferimento intervenuti sino al momento

dell'emanazione della decisione contestata (in caso: giugno 2004)";

- "gli atti vanno rinviati

all'amministrazione perché proceda nuovamente a stabilire il grado d'invalidità

dell'assicurata a) operando il raffronto dei redditi nel 2000 con esame di

eventuali modifiche rilevanti sino al 2004, b) rapportando il tasso

d'incapacità risultante da detto raffronto alla quota parte d'attività salariata

(77%)";

- "Per quanto riguarda la

fissazione del reddito da valido, dovrà inoltre essere operato un aggiornamento

delle indennità percepite dall'assicurata quale sorvegliante di campi da tennis

(...) Il TCA ritiene sia giustificato aggiornare tali indennità sino al

2004";

- "Per quanto attiene alla

quantificazione del reddito da invalido (...) l'amministrazione dovrà inoltre

procedere (...) ad una più chiara e motivata valutazione dei fattori

giustificanti un'ulteriore effettiva riduzione percentuale del reddito, cifrata

dal consulente al 10% con (...) generica ed insufficiente indicazione"

(sentenza 22 febbraio 2005).

Ultimati gli approfondimenti richiesti dal TCA,

con decisione 12 aprile 2006, per gli anni 2000 e 2001, il grado d'invalidità è

stato così calcolato.

Attività Limitazione Grado

parziale d'invalidità

Casalinga al 23% 53% 12.19%

Salariata al 77% 10%

7.

%

e

grado d'invalidità: 20%

Per il 2002 risultava invece esservi un grado del

14% (limitazione del 2% quale salariata), mentre per il 2003 ed il 2004 del 13%

(limitazione dell'1% quale salariata). L'amministrazione, riconsiderando il

caso, ha pertanto concluso che "la prestazione erroneamente concessa

con decisione del 13.06.2003 deve essere soppressa".

Contro questa decisione, la Signora RI 1 ha

interposto opposizione cautelativa in data 24 maggio 2006 (completata il 28

giugno 2006), producendo della nuova documentazione medica e sottolineando come

"lo stato di salute (...) abbia subito un importante e serio

peggioramento tale da rendere del tutto inattendibili gli accertamenti

medici ed economici sinora esperiti e da compromettere totalmente la validità

del raffronto dei redditi eseguito dall'amministrazione".

Inoltre, sempre stando all'assicurata, "il

reddito da valido da prendere in considerazione quale addetta alle pulizie per

il Cantone è costituito dal reddito che l'assicurata ha conseguito sino al

31.12

, vale a dire quando prestava la propria attività lavorativa per

circa 16 ore settimanali presso il __________ ed il __________. (...) appare

manifestamente errato (...) nonché lesivo dei diritti (...) prendere in considerazione (...) quanto l'assicurata

avrebbe percepito nell'anno 2000 e seguenti, anziché nel 1998".

***

Nella concreta fattispecie, la ripartizione tra

le attività di casalinga (23%) e quella salariata (77%) è già stata confermata

dal TCA.

Con sentenza 22 febbraio 2005, si precisava per

contro che "l'eventuale diritto alla rendita (...) decorrerebbe (...) dal 1° gennaio 2000 (...) indi per cui il raffronto dei redditi è da far risalire a

quell'anno, non senza considerare eventuali rilevanti modifiche dei redditi di

riferimento intervenuti sino al momento dell'emanazione della decisione

contestata".

La nuova documentazione medica è stata sottoposta

(con quanto già agli atti) al giudizio dei periti del SAM. II 18 aprile 2007

s'è potuto stabilire: "L'attuale grado di capacità lavorativa (...) nell'attività di addetta alle pulizie, è

valutabile nella misura del 30% (...) Per l'attività svolta in qualità di

sorvegliante o custode, il grado (...) è valutabile nella misura del 50% (...) In qualità di casalinga il grado (...) è valutabile nella misura del 60% (...) le limitazioni (...) sul piano muscoloscheletrico e

psicologico e mentale (...)

non vanno sommate, bensì integrate". Con la

perizia pluridisciplinare in oggetto, s'è inoltre constatato che in attività

adeguate al suo stato di salute, "l'A. è da ritenere capace al lavoro nella misura massima del 50%

(attività sull'arco di un'intera giornata lavorativa con rendimento ridotto) e

ciò a partire dalla precedente valutazione peritale presso il SAM".

Con rapporto 26 aprile 2007, il SMR ha confermato

la validità delle conclusioni del SAM, precisando che "in

considerazione dell'assenza di una modifica sostanziale delle capacità

funzionali residue una nuova valutazione per casalinghe risulta probabilmente

superflua".

A mente dell'amministrazione, può a questo

proposito nuovamente essere prestata adesione al risultato finale cui a suo

tempo è giunta l'assistente sociale incaricata (incapacità complessiva dell'assicurata quale casalinga del 53%), più

favorevole rispetto al 40% stabilito dai periti del SAM.

Stante quanto precede, si tratta ora di

verificare le valutazioni del Servizio integrazione sinora considerate valida

base di giudizio. In particolare, si chiede di verificare la correttezza dei

redditi annui da valida / d'invalida calcolati con rapporto 6 settembre 2005 (si tiene conto

a mio modo di vedere erroneamente di 670 ore lavorative quale donna delle pulizie

mentre con la decisione si parla sempre d'un giusto tasso d'impiego del 77%),

pure attualizzandoli (verifica dell'attuale situazione economica tenendo conto

di eventuali modifiche derivanti dalle ultime conclusioni SAM)." (Doc. 104/1-3)

Nel rapporto del 16 maggio 2007, la consulente IP ha confermato la correttezza del

calcolo effettuato dal collega consulente IP nel rapporto del 6 settembre 2005,

osservando:

"

(...)

Reddito da sana

Come attesta la tabella dell'aggiornamento dei

redditi allegata, l'A. nel 2005 avrebbe potuto percepire nella sue abituali

attività, senza danno alla salute, un reddito annuo pari a Fr. 19'224.34

(corrispondente al totale dei redditi 2004 indicato da __________).

Per la differenza di ore lavorative dalla

modifica del contratto collettivo nel 1999, visto il contratto normale di

lavoro per il personale domestico entrato in vigore il 01 gennaio 2007 (vedi

allegato) è verosimile che l'A. avrebbe ricercato un lavoro a Fr. 16.60 all'ora

x 156 ore annuali = Fr. 2'589.60.

Risulta un reddito da sana di Fr. 21'813.94.

Reddito da invalida

Considerando una CL del 50% in attività

adeguate corrispondente a Fr. 49'070.- per l'anno 2005 (Tabella RSS TA1),

si riporta tale cifra alla CL del 50% determinata dal SMR, quindi utilizzando i

dati forniti dalla citata tabella elaborata dall'Ufficio federale di

statistica, l'A. nel 2005 avrebbe potuto realizzare un salario di Fr.

24'535.- per l'intero anno.

Considerando un reddito di partenza di Fr.

24'535.- si effettua la riduzione del 10% inerente l'attività leggera.

Ne risulta un reddito da invalida annuo di Fr.

22'081.50.

Grado d'impedimento

Effettuando il confronto dei redditi si ottiene,

per l'anno 2005, un grado d'impedimento uguale a zero.

Proposte formative (eventuali) o di chiusura del caso

Data la particolarità

delle occupazioni lavorative dell'A., impiegata annualmente presso il __________

ed il __________ per un totale di 16 ore settimanali (vedi pag. 2 annotazione

__________) ed impiegata stagionalmente presso il __________ di __________ ed

alla luce di quanto indicato da __________ ritengo sia corretto.

Ritengo la lavorazione

della pratica convenientemente evasa."

(Doc. 106-1+2)

2.10

In sede

ricorsuale l’assicurata ha prodotto nuovi certificati medici e meglio:

-

referto della RM lombare con ricostruzione 2D/3D

del 10 luglio 2007 del dr. __________, che giunge alla conclusione di

“alterazioni degenerative discali da L1-L2 a L4-L5; possibile contatto sulla

radice ganglio L2 destra; alterazioni osteocondrosiche L2-L3, L4-L5” (doc. X/bis).

-

certificato medico del 24 luglio 2007 del dr. __________,

spec. FMH in medicina interna e malattie reumatiche, del seguente tenore:

" Conoscendo

la paziente da numerosi anni e dopo aver preso visione degli atti AI in

particolare dell'ultima valutazione pluridisciplinare presso il SAM e di

precedenti valutazioni fiduciarie, così come dei relativi calcoli economici

assicurativi, attualmente con vertenza aperta presso il Tribunale Cantonale

delle Assicurazioni, ritengo come condiviso anche dal medico curante, che

un'invalidità almeno nella misura del 50% sia più che adeguata e corrispondente

alle numerose patologie della paziente in ambito reumatologico, con chiaro

peggioramento dal 2006 con trattamenti in corso e al quadro psichico pure con

trattamento medicamentoso in corso; indipendentemente dalla decisione AI

ritengo inoltre che la paziente non sia più collocabile in ambito lavorativo

anche in presenza di una capacità lavorativa residuale teorica per attività

leggere." (Doc. X/2bis)

-

referto del 25 luglio 2007 del dr. __________,

indirizzato al dr. __________, del seguente tenore:

" La

ringrazio per l'invio della sua soprannominata paziente che ho visto in data

24.07.07

Come lei forse saprà,

avevo già visto la paziente nel 1998 per la stessa sintomatologia

lombovertebrale nell'ambito di processi degenerativi diffusi in tutto il

rachide lombare con osteocondrosi e segni di sclerosi nei segmenti L4/5.

Presenza fra l'altro anche di noduli di Schmorl e di un Morbo di Scheuermann.

Durante tutti questi

anni la situazione è rimasta più o meno stabile con dolori intermittenti.

Recentemente l'Al ha revocato una rendita che la paziente percepiva da anni.

Da circa un mese la

paziente accusa una notevole esacerbazione dei dolori lombari, ora con

irradiazione alla gamba dx in maniera diffusa con una parestesia al piede.

Lamenta dolori soprattutto restando in piedi e seduta, mentre deambulando

aumentano piuttosto i fastidi parestetici alla gamba dx e leggermente anche a

sx. Soggettivamente domina il dolore lombare.

All'esame clinico

noto una deambulazione normale. La mobilità lombare è ridotta e dolente in ogni

posizione in fase terminale. Palpazione dolente del gluteo a dx e dolenzia del rachide lombare da L4 a S1. L'esame

neurologico tuttavia risulta normale con presenza di un giving way a dx.

Protrusione diffusa della gamba dx. I riflessi sono conservati e non ci sono

deficit motori.

La RM conferma

discopatie plurisegmentali di tutto il rachide lombare ed in parte al passaggio

toracolombare con osteocondrosi diffuse, importante sclerosi sottocondrale dei

piatti vertebrali L4/5 e L2/3. Lieve protrusione discale L1/2 a dx senza però

chiara compressione radicolare. Presenza di noduli di Schmorl e morbo di

Scheuermann. Compressioni radicolari non sono presenti.

Date le circostanze

ritengo che un procedere chirurgico sicuramente non sia possibile. Proporrei

quindi fisioterapia con rinforzo muscolare e ginnastica ed eventualmente una

terapia degente." (Doc. B1)

-

certificato medico del 27 luglio 2007 del dr. __________,

spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, indirizzato al patrocinatore

dell’assicurata, in cui si legge:

" Le confermo di avere in cura la Signora RI 1 dal 30 settembre 2004

per un disturbo depressivo ricorrente che ha avuto nel passato fasi alterne con

periodi in totale e parziale incapacità lavorativa.

Ho preso atto della

valutazione effettuata presso il SAM per conto dell'Assicurazione Invalidità e

non sono d'accordo con la relazione psichiatrica dove si parla di un’esagerazione

dei disturbi presentati.

La paziente in

effetti è sempre stata sotto trattamento psicofarmacologico - antidepressivo

dal 2004.

Ritengo quindi che la

capacità lavorativa della paziente sia compromessa già soltanto dal punto di

vista psichico senza contare le limitazioni dovute agli altri aspetti

internistici.

Ritengo inoltre che

visto il quadro complesso presentato dalla signora ella non sia più collocabile neanche in attività cosiddette leggere in

presenza di una ridotta capacità lavorativa." (Doc. B2)

2.11

Quanto alla

valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal

paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),

che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del

perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto

medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,

ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF

125.

V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997

pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1

pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il

giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,

il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro

conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie.

Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio

la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia,

altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108

consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del

25.

aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR

2000.

UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la

Corte federale ha ribadito che ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie

fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001.

pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una

decisione del 24 agosto 2006 concernente

un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha

evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità,

sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR

non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In

quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2

L'on ne saurait certes

mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre

d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que

l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS

sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;

toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre

médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

Infine, va ricordato che se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La

promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.

628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in

particolare la DTF 127 V 294;

cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie

giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pag.

203.

e segg. (249-254)).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,

inc. 32.1999.124).

2.12

Al fine di stabilire il grado d’invalidità dell’interessata, questo

Tribunale rileva innanzitutto che nella sentenza 32.2004.50 del 22 febbraio

2005.

(cfr. doc. 74/1-44) il TCA ha già appurato la correttezza

dell’applicazione del metodo misto, in ragione della seguente suddivisione:

salariata nella misura del 77% e casalinga per il restante 23%.

Non

vi è quindi motivo per distanziarsi da tale suddivisione.

2.13

Quanto all’aspetto medico, il

TCA, nella sentenza 32.2004.50 del 22 febbraio 2005 (cfr. doc. 74/1-44), ha già

avuto modo di confermare le conclusioni della perizia del SAM del 5 giugno

2002, secondo le quali l’assicurata era da considerare, a partire dal 1°

gennaio 1999, abile al lavoro al 30% nella sua attività di addetta alle

pulizie, ma abile al 50% nella sua attività di sorvegliante, così come in

attività leggere adeguate.

Quanto al periodo

successivo, fino all’emanazione della decisione qui impugnata (5 giugno 2007),

questo Tribunale non vede ragioni per scostarsi dalla perizia pluridisciplinare

del SAM del 18 aprile 2007.

A detta

perizia, che non evidenzia contraddizioni e non si può affermare essere fondata

su accertamenti di fatto errati, può senz’altro essere attribuita forza

probatoria piena conformemente ai succitati criteri stabiliti dalla

giurisprudenza (cfr. consid. 2.11.).

Le

conclusioni peritali dei medici del SAM sono poi state confermate dal dr. __________

del SMR, nel suo rapporto medico del 26 aprile 2007 (doc. 103/1-3).

I medici

del SAM, nel loro referto peritale del 18 aprile 2007, pur riscontrando un

certo peggioramento della sintomatologia a livello delle ginocchia per il

manifestarsi di recidivanti versamenti rispetto alla perizia del SAM del 2002,

hanno rilevato che sul piano muscolo-scheletrico le alterazioni oggettivabili e

le limitazioni funzionali derivanti non si scostano sostanzialmente da quanto

evidenziato nel 2002; anche a livello psicologico e mentale i medici del SAM

hanno riscontrato un certo peggioramento, essendo l’interessata più lenta,

imprecisa, meno resistente e tollerante davanti ai compiti da svolgere (doc.

101-16).

Nonostante

questi peggioramenti, i medici del SAM hanno confermato che l’assicurata è ancora

da considerare abile al lavoro al 30% nella sua attività di addetta alle

pulizie, ma abile al lavoro al 50% nella sua attività di sorvegliante e in

altre attività leggere adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali.

Queste conclusioni sono poi state confermate dal

dr. __________ del SMR nel suo rapporto medico del 26 aprile 2007, nel quale ha

sottolineato che la capacità lavorativa residua dell’assicurata in un’attività

adeguata è rimasta invariata rispetto alla precedente perizia del SAM del 2002

(doc. 103-2).

Il TCA condivide tali osservazioni del medico

SMR.

Del resto, il patrocinatore dell’assicurata, con

il ricorso, non ha contestato le conclusioni peritali dei medici del SAM.

Solo pendente causa egli ha fatto valere che ci

sia stato un peggioramento dello stato di salute dell’interessata, trasmettendo

nuova documentazione medica.

Al riguardo, nelle osservazioni del 22 agosto

2007, l’UAI ha rilevato che, nel caso di specie, dopo l’emanazione della

decisione impugnata, i punti litigiosi concernevano solo la mancata

applicazione dei valori statistici delle grandi regioni e l’applicazione di un

fattore di riduzione insufficiente, mentre non era contestata la valutazione

medica. L’amministrazione ha quindi rilevato che, essendo la documentazione

medica presentata dal patrocinatore successiva alla decisione impugnata,

eventuali duraturi e comprovati peggioramenti dello stato di salute

dell’interessata dovranno essere fatti valere nell’ambito di una nuova domanda

(doc. XIII).

Il patrocinatore, nel suo scritto del 28 agosto 2007, ha del resto confermato che i punti

rimasti controversi dopo l’emissione della decisione impugnata riguardano

esclusivamente l’aspetto economico (doc. XV).

Va qui ricordato che per costante

giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della

decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento

in cui essa venne emanata – in concreto il 5 giugno 2007 – quando si ritenga che fatti verificatisi

ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo

della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2;

DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid.

1b).

In concreto, il possibile peggioramento dello stato di salute

dell’interessata, attestato dal dr. __________ nel suo referto del 25 luglio

2007.

(doc. B1), così come gli altri referti medici prodotti dal patrocinatore

dell’interessata pendente causa (doc. X/bis, X/2bis, B2), sono successivi alla

decisione impugnata, come correttamente osservato dall’UAI e non possono quindi

essere presi in considerazione.

Si

ricorda tuttavia alla ricorrente che il presente giudizio non pregiudica

eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per

l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento

impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V

140.

e 129 V 4).

Alla luce

di quanto sopra esposto, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze

della perizia del SAM, le quali hanno permesso di vagliare accuratamente lo

stato di salute dell’interessata e richiamato inoltre l'obbligo che incombe

all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze

del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b,

400.

e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), il TCA ritiene dimostrato con

il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle

assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti

ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c,

111.

V 188 consid. 2b), che l'assicurata presenti una

incapacità lavorativa medico-teorica del 70% nella sua precedente attività di

addetta alle pulizie, ma sia abile al lavoro al 50% sia nella sua precedente

professione di sorvegliante, sia in altre attività leggere adeguate alle sue

condizioni di salute.

2.14

Per quel che

concerne la valutazione della capacità dell’assicurata quale casalinga, nella

sentenza 32.2004.50 del 22 febbraio 2005 (cfr. doc. 74/1-44), il TCA ha

già avuto modo di confermare la correttezza dell’inchiesta economica

per le persone che si occupano dell’economia domestica del 30 ottobre 2002, in cui l’assistente sociale ha stabilito

una limitazione complessiva del 53%. Visto che da un punto di vista medico la

capacità lavorativa residua dell’assicurata è rimasta invariata, non vi è

motivo per distanziarsi da tale conclusione dell’assistente sociale.

2.15

Per quanto

riguarda la determinazione del grado di invalidità, richiamato l’art. 16 LPGA e

quanto già esposto in precedenza, va ricordato che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni

sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a). I dati economici

risultano pertanto determinanti.

Al medico compete la valutazione dello stato di salute

del peritando, della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace

al lavoro. Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute

limita l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita

in particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo

la sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto

(Meyer-Blaser, op. cit., p. 227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143

consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).

D’altro

canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base

alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le

attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido

(Meyer-Blaser, op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen

Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).

In ogni

modo, ai fini dell'accertamento

dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e

quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta

di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità

professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto

teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op cit. p. 212). Un

assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di

trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).

Va ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per

accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità è decisivo

stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto

l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita,

se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio

2000.

nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con

riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere

fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che

l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali

come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento

professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella

misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK

1985.

pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b).

2.16

Come già

stabilito nella STCA 32.2004.50 del 22 febbraio 2005, per il raffronto dei

redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita

(cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure,

STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio

2003.

nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre

2002.

nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e

del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del

13.

giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01),

per cui nel caso concreto sono determinanti i dati del 2000 (visto che l’assicurata

ha presentato un’incapacità lavorativa del 50% dal gennaio 1999) (cfr. doc. 74-42).

Nel suo

rapporto del 6 settembre 2005 (cfr. doc. 84/1-3), il consulente IP ha

utilizzato i dati dal 2000 in

poi. A seguito delle contestazioni del patrocinatore in merito all’ammontare

dei redditi da valida utilizzati dal consulente IP, nel rapporto del 16 maggio

2007, la consulente IP,

calcolando nuovamente il reddito da valida, ha poi effettuato il confronto dei

redditi con riferimento all’anno 2005 (cfr. doc. 106/1-2).

Il TCA,

ritenuta la non contestazione da parte della ricorrente del reddito da valida

del 2005 calcolato dall’amministrazione, procederà quindi al confronto dei

redditi con riferimento al 2005, adeguando poi il reddito da valida e da

invalida al periodo dal 2000 al 2004, valutando poi se vi è stata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di

riferimento sino al momento della decisione impugnata (2007).

2.17

Per quanto

concerne il reddito da valida, nel rapporto del 6 settembre 2005 il consulente

IP ha indicato che, senza il danno alla salute, l’interessata nel 2000, avrebbe

percepito fr. 5'672.-- per la sua attività presso il __________ di __________ e

fr. 12'529.-- per la sua attività alle dipendenze del __________ (rilevando che

“dal 1999 per motivi di contingenza economica tutti i contratti delle

addette alla pulizia sono stati ridotti a 13 ore settimanali. Calcolo delle ore

annuali: 13 x 4.3 x 12 = 670 ore”, cfr. doc. 84-2), per un totale annuo di

fr. 18’201.--(cfr. doc. 84-1). Aggiornando questi dati al 2004, il consulente è

giunto ad un reddito totale annuo di fr. 19'034.-- (fr. 6’036.-- + fr. 12’998.--)

(cfr. doc. 84-1).

Nell’opposizione

alla decisione del 12 aprile 2006, il patrocinatore ha contestato l’ammontare

del reddito da valida, con riferimento all’importo del salario che avrebbe

potuto conseguire quale ausiliaria di pulizie, ritenendo corretto tenere conto

di quanto l’assicurata aveva percepito fino al dicembre 1998 (cfr. doc. 94-7).

Nel

rapporto del 16 maggio 2007, la consulente IP, ha indicato che “per la differenza di ore lavorative derivata

dalla modifica del contratto collettivo nel 1999, visto il contratto normale di

lavoro per il personale domestico entrato in vigore il 1° gennaio 2007 (vedi

allegato) è verosimile che l’assicurata avrebbe ricercato un lavoro a fr. 16.60

all’ora x 156 ore annuali = fr. 2'589.60. Risulta un reddito da sana di fr. 21'813.94”

(doc. 106/1-2).

Il

patrocinatore non ha contestato questo ammontare, indicando espressamente di

non ritenere “controverso il reddito da valida, stante il riconoscimento da

parte dell’UAI, nella querelata decisione su opposizione, delle richieste

avanzate dall’assicurata in epigrafe” (doc. I pag. 4).

Pertanto,

in assenza di contestazione, il reddito da valida dell’assicurata va fissato in

fr. 21’813.94 (2005).

Rapportando

tale ammontare agli anni 2000-2004, secondo l’evoluzione dei salari nominali (cfr. tab. relativa

all’evoluzione dei salari nominali, dei prezzi al

consumo e dei salari reali, 1990-2007, pubblicati sul sito dell’Ufficio

federale di statistica), si ottengono i seguenti

redditi da valida: fr. 20'230.74 (2000), fr. 20'736.51 (2001), fr. 21'109.77

(2002), fr. 21'405.31 (2003), fr. 21'597.96 (2004).

Al

riguardo è utile rammentare che il Tribunale federale delle assicurazioni ha ribadito

in diverse occasioni che il metodo misto applicato ad assicurati che svolgono

un’attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il resto del

loro tempo all’attività casalinga è conforme alla legge e alla volontà del

legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell’art. 8 CEDU (cfr.

STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in plaidoyer 5/06

pag. 54 segg.; SVR 2006 IV Nr. 42).

2.18

Per quanto

riguarda, invece, il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda

sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75 seg.

In

questa sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della

determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione

professionale e salariale concreta dell'interessato. Qualora difettino

indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza,

essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di

sapere se e in quale misura i salari fondati su dati statistici debbano essere

ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del

caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di

servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione),

criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte

ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario

statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di

influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha

poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi

sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione

deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire

il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

2.19

Partendo

dalla constatazione che l'applicazione di dati salariali statistici

validi per tutta la Svizzera - quali quelli utilizzati dal TFA si rivela essere

discriminante per gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono

notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, ritenuto che il reddito

da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati

nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale, in una

sentenza del 4 settembre 2000 nella causa R., pubblicata in RDAT I-2001, p.

250ss. e in SVR 2001 IV n. 35 – in seguito costantemente confermata ed

applicata in tutti i settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per

l'invalidità, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le

malattie) - sentito preliminarmente il parere dell'allora direttore

dell’Ufficio federale di statistica, dottor __________, ha così precisato la

propria giurisprudenza:

" In

data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor __________,

direttore dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto del seguente tenore:

"(…)

Il Tribunale federale delle

assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in

molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da invalido

ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di salute, che

sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate.

Al riguardo vengono in particolare

utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio fr. 4294.-- nel 1996,

cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires 1996" pag. 17, e

per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).

Al fine di applicare la giurisprudenza

federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine

di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario

conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del

danno alla salute), mi occorre sapere:

- possiamo

utilizzare il valore statistico medio (ad es. fr. 4294.-- nel 1996) così come è

anche per il Cantone Ticino? Per quale motivo?

- In caso di

risposta negativa:

Perché no? Quale

coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo

alla situazione del nostro Cantone?

(…)." (cfr. doc. V bis)

Il dottor __________ ha così

risposto in data 14 agosto 2000:

" (…)

Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia

definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è

possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità

regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità

statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori

dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua

lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista

statistico, per il Cantone Ticino.

In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998

(ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di

qualificazione richiesto dal posto occupato.

I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:

- Nel 1998

(settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo

esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi

al mese (cfr. tabella TA13).

- È ancora

possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa

categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il

settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa categoria di

lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14).

A titolo di confronto Le invio anche la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato), ripartiti stavolta

per settore economico (…)." (cfr. doc. V bis)

Al fine di non

discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono

notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da

non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati

nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ha quindi

deciso che nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella

che riflette i salari versati nella nostra regione, sulla base della seguente

argomentazione:

" Se

si ignorasse questo aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAINF è una

legge federale occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido

per tutto il paese (ad esempio fr. 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF

124.

V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati

salariali irrealistici ed in definitiva giungere ad un risultato che non

garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA

del 22 maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I 76)."

Su questi

argomenti, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia …, in RDAT II-2003,

p. 618-621 e in L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto

delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p.

124-128;

D. Cattaneo, "La contribution du Tribunal des assurance du Canton du

Tessin à la jurisprudence suisse en matière de securité sociale", in

CGRSS n° 33-2004, p. 19 seg. (28-33); D. Cattaneo, "Sentenze recenti del

Tribunale cantonale delle assicurazioni", in Temi scelti di diritto

delle assicurazioni sociali, Ed. CFPG, Helbing & Lichtenhahn,

Basilea-Ginevra-Monaco 2006, p. 135ss. (163-171).

Nell’ambito

di una procedura ricorsuale dinanzi al TFA, conclusasi con uno stralcio dai

ruoli in seguito al ritiro del ricorso (cfr. STFA del 7 giugno 2006 nella causa

C., U 56/03), la Presidente della Corte federale, giudice Leuzinger, il 28

aprile 2006 aveva informato le parti (e questo Tribunale) che, citiamo:

"

… la Corte plenaria del Tribunale federale delle

assicurazioni ha stabilito l’inapplicabilità dei valori regionali (Tabella

TA13) di cui all’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) – edita

dall’Ufficio federale di statistica – per la determinazione del reddito

ipotetico da invalido."

In una

sentenza del 12 ottobre 2006 nella causa S.,

U 75/03,

il TFA ha, per la prima volta, esposto le motivazioni che hanno spinto la Corte

plenaria, il 10 novembre 2005, a prendere la decisione appena citata:

"

(...)

8.2

In primo

luogo si osserva che, per un'ovvia questione di parità di trattamento (art. 8

Cost.), un'applicazione della tabella TA13 al solo Cantone Ticino deve essere

esclusa se non si vuole creare un'inammissibile lex ticinensis. Analoghe

considerazioni di praticabilità, di parità di trattamento e di sicurezza

giuridica si oppongono quindi a un'applicazione alternativa delle tabelle

nazionali (TA1) e di quelle regionali (TA13) come pure a un'applicazione delle

prime ad alcune regioni e delle seconde alle rimanenti regioni.

8.3

Allo stesso

modo, un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13, al posto di

quelle nazionali TA1, pur potendo, da un lato, in alcuni casi effettivamente

creare le basi per una soluzione maggiormente vicina alla realtà

economico-sociale concreta, dall'altro lato creerebbe, a ben vedere, anche

nuovi problemi dovuti al fatto che all'interno delle medesime grandi regioni si

registrano delle differenze, non sempre trascurabili. Ad esempio, nonostante le

due regioni facciano parte della medesima grande regione "MIttelland",

è notorio che i salari esistenti nel Canton Berna non sono gli stessi di quelli

del Canton Giura. Allo stesso modo, per il Vallese occorrerebbe prendere in

considerazione i salari relativi alla regione lemanica. Ora, nell'una e

nell'altra ipotesi, l'applicazione dei valori regionali (TA13) al posto di

quelli nazionali (TA1) si dimostrerebbe maggiormente sfavorevole per questi

assicurati. Si pone quindi ugualmente la questione dell'assicurato che

lavora(va) in un Cantone appartenente a un'altra grande regione, ad esempio del

lavoratore giurassiano che lavora(va) nel Cantone di Basilea (città o

campagna). Ora, se si intendesse determinare il reddito da invalido sulla base

della tabella TA13, non si farebbe altro che spostare o restringere il cerchio

geografico nel quale si iscrive ogni determinazione di un reddito ipotetico

sulla base di valori statici. In questa maniera, però, si correrebbe pure il

rischio di offuscare oltremodo l'obbligo o l'esigibilità per l'assicurato di

ridurre il danno e di andare, se del caso e nei limiti ragionevoli, a cercare

un'attività al di fuori della sua regione abituale. Si creerebbero nuove

disparità nei confronti di assicurati che abitano a cavallo tra due o

addirittura tre grandi regioni o di chi abita in una di queste regioni e lavora

in un'altra.

8.4

A ciò si

aggiunge che nella sentenza pubblicata in DTF 129 V 472, questa stessa Corte ha

precisato che, laddove una tale operazione non fosse possibile sulla base di

rilevamenti salariali DPL, il reddito da invalido va di principio definito

sulla base dei dati statistici salariali ISS applicabili nell'insieme del

settore privato (DTF 129 V 484). Ora, anche siffatta considerazione si

opporrebbe a un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13,

concernenti il settore pubblico e privato.

8.5

Non può

pertanto ammettersi una regionalizzazione nella determinazione dell'invalidità

poiché una siffatta soluzione sarebbe incompatibile con il principio

costituzionale di parità di trattamento come pure con il rango costituzionale

delle assicurazioni invalidità e infortuni quali assicurazioni federali."

In

un’altra sentenza del 18 ottobre 2006 nella causa T., I 790/04, il TFA ha

ancora rilevato:

"

Quanto alla questione della tabella applicabile

tra le varie riportate dall'ISS, il Tribunale federale delle assicurazioni ha

recentemente stabilito, con decisione della Corte plenaria del 10 novembre

2005, non potersi (più) fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla

tabella TA13, riferentesi ai salari in relazione alle grandi regioni (cfr. pure

la sentenza del 22 agosto 2006 in re K., I 424/05, consid. 3.2.3; v. inoltre la sentenza 12 ottobre 2006 in re S., U 75/03). Il reddito

ipotetico da invalido deve di conseguenza essere valutato sulla base della

tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi nazionali conseguibili nel

settore privato. Alla luce di quanto precede non vi è (più) spazio alcuno per

ammettere una riduzione dei salari statistici, quale quella operata dai primi

giudici, che tenga conto, ispirandosi ai salari corrisposti in un vicino

cantone, che l'assicurato vive in una regione economicamente meno forte. Anche

sotto questo aspetto non può pertanto trovare conferma la valutazione del tasso

d'invalidità compiuta dalla Corte di prime cure.”

Alla luce

di questa chiara giurisprudenza federale, il reddito da invalido dovrà essere

d’ora in poi determinato dal TCA in applicazione dei valori nazionali (Tabella

TA1).

Spetta

semmai al Parlamento o al Consiglio federale intervenire su questo tema, se lo

riterranno opportuno.

Il 22

giugno 2007 il Consiglio nazionale ha accolto una mozione del 2 ottobre 2006

no. 06.3466 del Consigliere nazionale __________ il quale chiede che il

"Consiglio federale proceda con sollecitudine ad ovviare a questa

distorsione, adeguando le disposizioni di applicazione della legge

sull'assicurazione invalidità".

Il nuovo

art. 28a cpv. 1 LAI introdotto nell’ambito della 5a revisione della LAI,

approvata dal popolo il 17 giugno 2007, dispone che sarà il Consiglio federale

a definire il reddito lavorativo determinante per la valutazione

dell’invalidità.

Questo Tribunale si limita a ricordare che, secondo la giurisprudenza,

il principio dell'uguaglianza di trattamento proibisce, citiamo: "de

faire, entre divers cas, des distinctions qu'aucun fait important ne

justifie", ma anche "de soumettre à un régime identique des

situations de fait qui présentent entre elles des différences importantes et de

nature à rendre nécessaire un traitement différent (cfr. DTF 129 I 3; DTF 127 V

454; Zbl 2005 p. 87ss. (89-90);STCA 32.2006.4 del 5 marzo 2007; A. Auer-G. Malinverni-M.

Hottelier, "Droit constitutionnel suisse", Vol. II, Stämpfli Editions

SA, Berna 2006, p. 484 n. 1030 e 499 n. 1061).

In una sentenza U 8/07 del

20.

febbraio 2008, rispondendo ad una questione

sollevata dal TCA nella sentenza 35.2006.60 del 23 novembre 2006, consid.

2.10.9

("Questo Tribunale constata che il

salario che l’assicurato avrebbe conseguito nel 2005 quale muratore

semi-qualificato (infatti nel 2005, secondo il contratto collettivo di lavoro

dell’edilizia, un lavoratore con conoscenze percepiva un salario orario di fr.

25.

, contro i fr. 22.65 percepiti dai lavoratori edili), è inferiore a quello

realizzato in media a livello svizzero dai lavoratori del settore della costruzione

con qualifiche analoghe (Tabella TA 1 2004, punto 45, livello di qualifica 3:

fr. 5'358 x 12 mesi = 64'296, riportato su 41.6 ore/settimana = 66'867.84; dopo

adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2005, un reddito

annuo pari a fr. 67'443.41; per un recente caso in cui l’Alta Corte ha fatto

riferimento ai livelli di qualifica 2 e 3, cfr. STFA del 12 ottobre 2006 nella

causa S., U 404/05, consid. 2.3.4).

Ci si

potrebbe chiedere se in tale ipotesi, e visto il richiamo del TFA ai salari

nazionali (Tabella TA 1), non dovrebbe essere applicata la giurisprudenza

federale secondo la quale, quando l'assicurato ha realizzato un guadagno

inferiore alla media per dei motivi estranei all'invalidità, anche il reddito

medio realizzabile sul mercato equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va

ridotto in proporzione (cfr. DTF 129 V 225 consid. 4.4; AHI-Praxis 1999, p. 329

consid. 1; ZAK 1989, p. 458s. consid. 3b; STFA del 6 settembre 2006 nella causa

H., U 454/05 + 456/05, consid. 6.3.3 e 6.3.4). Spetta

comunque all’Alta Corte pronunciarsi al riguardo"), la nostra Alta Corte ha stabilito che:

" (…)

5.3

Giova inoltre ricordare che nel caso

in cui il reddito conseguito prima dell’invalidità è inferiore alla media dei

salari per un’attività paragonabile nel settore interessato e non vi è inoltre

motivo che induca a ritenere che fosse intenzione dell’assicurato accontentarsi

di un guadagno modesto, la giurisprudenza ammette che gli stessi fattori che

hanno influenzato negativamente il reddito da valido vengano considerati anche

per fissare il reddito da invalido (DTF 129 V 222 consid. 4.4 pag. 225, SVR

2004.

UV no 12 pag. 44, consid. 6.2, secondo cui un reddito inferiore del 10%

rispetto ai salari usuali del settore è stato considerato chiaramente sottola

media [U 173/02]; cfr. pure sentenza U 529/06 del 28 gennaio 2008, consid. 8.2

con riferimenti).

6.

Nel caso di specie, il ricorrente contesta

sia la determinazione del reddito da invalido che quella da valido.

6.1

Per quanto concerne il reddito da

valido, l’interessato fa valere che l’importo determinato dall’INSAI sulla base

dei dati forniti dall’ex datore di lavoro risulterebbe, come giustamente

rilevato anche dal primo giudice, inferiore del 9% circa rispetto al salario

medio nazionale dei lavoratori attivi nel settore delle costruzioni con

qualifiche analoghe. L’argomento è pertinente. In effetti, il dato ritenuto

dall’assicuratore infortuni a titolo di reddito da valido (fr. 61'277.- per

l’anno di riferimento 2005) è inferiore nella misura del 9.58% a quello

desumibile dalla tabella TA1 di cui all’ISS (edizione 2004, pag. 53, livello di

esigenze 3, cifra 45 costruzioni), quest’ultimo essendo pari, dopo adeguamento

all’evoluzione salariale per il 2005, a fr. 67'765.89 (fr. 5'358 x 12 : 40 x

41.

[v. La Vie économique, 12-2007, pag. 98, tabella 9.2] x 1.011 [v. La Vie

économique, 12-2007, pag. 99, tabella 10.2]). Alla luce della giurisprudenza

richiamata al considerando 5.3, che, come visto, permette al giudice chiamato

ad effettuare un raffronto dei redditi di prendere in considerazione in ugual

misura per ciascuno degli elementi di paragone fattori estranei all’invalidità,

può, se del caso, essere tenuto conto di questa circostanza nell’ambito della

determinazione del reddito ipotetico da invalido.

6.2

A quest’ultimo riguardo, il ricorrente,

pur rispettando la più recente giurisprudenza in materia, rileva che il mercato

del lavoro ticinese oggettivamente offre ai lavoratori occupati in questo

Cantone di frontiera retribuzioni nettamente inferiori e penalizzanti rispetto

al resto della Svizzera, come risulterebbe, almeno in parte, dalle tabelle TA1

e TA13 di cui all’ISS. Il ragionamento è comprensibile, ma viene tuttavia

relativizzato dalle considerazioni espresse al considerando precedente.

6.3

Mancando in concreto indicazioni economiche

effettive, in considerazione della più recente prassi di questa Corte - cui

allude l'insorgente -, che non ammette più la possibilità di fare capo ai dati

statistici salariali relativi alle grande regioni, tabella TA13 ISS, per

determinare il reddito ipotetico da invalido, quest'ultimo deve essere

stabilito sulla base della tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi

nazionali conseguibili nel settore privato (cfr. sentenza del Tribunale

federale delle assicurazioni U 75/03 del 12 ottobre 2006, consid. 8, riassunta

in RSAS pag. 64). In tali condizioni, partendo dal valore totale mediano di cui

all'ISS 2004 (pag. 53, livello di esigenze 4), si ottiene un importo di base di

fr. 57'258.24 per il 2004 (fr. 4'588 x 12 : 40 x 41.6 [La Vie économique, 12-2007, pag. 98, tabella B9.2]), che,

adattato all'evoluzione salariale (1%, v. La Vie économique, 12-2007, pag. 99,

tabella B10.2), porta a ritenere un importo di fr. 57'830.82 per il 2005.

6.4

Operando una prima riduzione del 9.58% da

quest'ultimo importo per tenere conto della differenza salariale di cui si è

detto al considerando 6.1, deducendo poi una quota ulteriore del 15%, non

oggetto di contestazione, per considerare adeguatamente le circostanze

particolari del caso (DTF 126 V 75; in

concreto: limitazioni riconducibili al danno alla salute, statuto di

frontaliere), il raffronto dei redditi (reddito da valido di fr. 61'277.- e

guadagno da invalido di fr. 44'447.03 [fr. 57'830.82 ./. 9.58% ./. 15%]) dà un

grado d'invalidità arrotondato (DTF 130 V 121) del 27%. (...)"

Di

conseguenza, quando il salario da valido conseguito in Ticino in una

determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa

professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale

(al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in

particolare pag. 326-327).

In una

sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008, consid. 6.2., il Tribunale federale,

su questo tema, ha ancora rilevato:

" A proposito del richiesto adeguamento va tuttavia rilevato che

finora è stato ammesso dalla Corte federale nel caso in cui il valore fosse

chiaramente sotto la media ("deutliche Abweichung"). Tale è di regola

stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2;

dell'8% in sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).”

2.20

Per

determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurata nonostante il danno

alla salute, l'amministrazione ha applicato i dati statistici nazionali

desumibili dalla tabella TA1, determinando un reddito da invalida di fr.

49'070.-- (2005), così come emerge dal rapporto del 16 maggio 2007 della

consulente in integrazione professionale (doc. 106-2).

Alla luce

della giurisprudenza appena citata (cfr. consid. 2.19.), l’utilizzo dei dati

statistici federali da parte dell’UAI non può essere censurato dal TCA,

contrariamente a quanto preteso dall’avv. RA 1 (cfr. doc. I).

Va a

questo proposito rilevato che, come giustamente osservato dall’UAI nella

risposta del 16 luglio 2007 (cfr. doc. VI), e contrariamente a quanto preteso

dal patrocinatore dell’assicurata, nel caso di specie non vi è alcuna decisione

passata in giudicato concernente l’assicurata e quindi è a giusta ragione che

l’UAI ha determinato il reddito da invalido in base alla prassi corrente,

utilizzando i dati statistici nazionali al posto di quelli cantonali.

Al

riguardo, va rilevato che il Tribunale federale, in una sentenza I 870/2005 del

2.

maggio 2007, ha avuto modo di

ricordare che:

"

secondo la giurisprudenza, una nuova prassi

amministrativa o giudiziaria - contrariamente alla modifica del diritto

oggettivo - non giustifica, di principio, l'adeguamento di una rendita in corso

a sfavore dell'assicurato (DTF

129.

V 200 consid. 1.2 pag. 202, 121 V 157 consid. 4a pag. 161, 120 V 128

consid. 3b pag. 131; SVR 2001 AlV no. 4 pag. 10 consid. 3b, C 222/99). In

effetti essa si applica solo alle procedure pendenti e ai casi futuri e

quindi non alle decisioni già passate in giudicato (DTF

122.

V 182 consid. 3b pag. 184, 119 V 410 consid. 3 pag. 412; sentenza I

16/02 del 21 marzo 2002). (…).”

(STF succitata, sottolineatura della redattrice)

Nel caso

di specie, essendo l’amministrazione confrontata, al momento dell’introduzione

della nuova prassi in merito all’applicazione dei dati statistici federali, con

una procedura pendente e non con una decisione già passata in giudicato, questo

Tribunale ritiene che sia a giusta ragione che l’UAI ha applicato i dati

salariali federali anziché quelli cantonali.

Utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella TA1 elaborata

dall'Ufficio federale di statistica, la

ricorrente, svolgendo nel 2004 una professione che presuppone qualifiche

inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle

condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR

2002.

UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile

lordo pari a fr. 3’893.

Riportando

questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B

9.

, pubblicata in La Vie

économique, 1/2-2007, p. 94), esso

ammonta a fr. 4'048.72 mensili oppure a fr. 48'584.64 per l'intero anno (fr. 4'048.72

x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18

febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

Dopo

adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex"

- cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si

ottiene, per il 2005 (cfr. tab. B 10.3, pubblicata in La Vie économique,

6-2007, p. 91), un reddito mensile di fr. 4'093.32 oppure di fr. 49'119.89 per

l'intero anno (fr. 4'812.59 x 12).

Questo

Tribunale constata che l’assicurata, quale ausiliaria di pulizie presso lo __________,

avrebbe guadagnato, nel 2004, fr. 15’015.60.--/anno per un’occupazione a tempo parziale

(35%), corrispondenti a fr. 42’901.70 annui per un impiego a tempo pieno.

Tale

reddito si situa, per ragioni estranee all’invalidità, sopra la media dei

salari per un'attività equivalente (cioè fr. 3'263.-- mensili, cfr. Tabella TA1

2004.

p.to 93 “services personnels”, livello di qualifica 4, pari a fr. 40'722.--

annui).

Nel caso

in esame non sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito

statistico da invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U

8/07 del 20 febbraio 2008 appena menzionata.

2.21

In ossequio

alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze

specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad

una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In una

sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha

proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,

trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un

permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato

in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di

incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli

impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il

fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%):

"

2.4

Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen

Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem

Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,

während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte

Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne

Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne

Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser

Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem

leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden

Verwaltung denn auch nicht bestritten.

2.5

Entgegen der Auffassung im kantonalen

Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache,

dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der

ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der

Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die

Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00

[Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr

einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im

Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem

Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt

(Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002

S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende

Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die

Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und

Ausländer zusammensetzen.

2.6

Die IV-Stelle führt in der

Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte

nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in

Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag,

die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden

...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund

statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache

der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden

Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen

ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S.

28.

T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht

schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).

2.7

Damit sind im Rahmen des Abzuges die

leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die

Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu

berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen

Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen

gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein

Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende

Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw.

2.3

hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus

des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat

jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit

einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache

Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein

kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher

liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der

Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist,

was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe

Invalidenrente führt." (STFA succitata)

In

un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -

riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un

permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un

profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una

decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht

unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw. 2.5.1

hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen kann.

Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem Verlust,

Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten Einschränkung,

die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung getragen”).

In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104,

il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve

essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,

argomentando:

"

Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente

esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di

una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14

febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che

l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione

impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i

lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a

prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé

non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005

nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una

riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di

35.

anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel

settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations

résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella

causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al

beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età

costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4

OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa

disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della

rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419

consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento

fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo

scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF

115.

V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella

causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in

talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,

ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e

visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori

delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza

professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le

malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla

giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione

percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,

l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,

che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività

sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più

elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I

559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa

dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto

parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,

I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per

tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23

febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata

confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima

l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA

del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004

nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata

dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri

fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

In

concreto, l’UAI ha applicato una riduzione del 10%, per tenere conto del fatto

che l’assicurata può effettuare solo attività leggere (cfr. doc. 84-2 e doc.

106-2).

Al

riguardo, il TCA rileva innanzitutto che, nella presente fattispecie, a

dipendenza del danno alla salute, l'assicurata è stata sì giudicata in grado di

esercitare un'attività sostitutiva, ma soltanto nella misura del 50%.

Ora,

secondo la giurisprudenza federale, non è possibile rinunciare a decurtare il

reddito statistico per il solo fatto che l’assicurato può svolgere un’attività

adeguata soltanto in misura parziale:

"

In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird richtig

festgehalten, dass einer gesundheitlich bedingten Einschränkung der

Leistungsfähigkeit grundsätzlich nicht durch einen Abzug vom Tabellenlohn im

Sinne der Rechtsprechung gemäss BGE 126 V 75 Rechnung zu tragen ist. Vielmehr

ist von einer entsprechend eingeschränkten Arbeitsfähigkeit auszugehen. Es kann

mit anderen Worten keinen Unterschied machen, im Rahmen eines Vollzeitpensums

lediglich 75 % der ohne gesundheitliche Beeinträchtigung zu erwartenden

Leistung oder bei einem Arbeitspensum von 75 % die volle Leistung zu erbringen.

Der erwähnte Abzug vom Tabellenlohn will der Erfahrungstatsache Rechnung

tragen, dass die verbliebene Arbeitsfähigkeit aus bestimmten Gründen

(persönliche, berufliche und leidensspezifische Merkmale) nur mit

unterdurchschnittlichem erwerblichem Erfolg auf dem in Betracht fallenden

(ausgeglichenen) Arbeitsmarkt verwertet werden kann (BGE 126 V 80 oben). So

kann es beispielsweise aus betriebswirtschaftlicher Sicht durchaus eine Rolle

spielen, ob bei einem entsprechend reduzierten Arbeitspensum eine volle

Leistung möglich ist, oder ob dieselbe Leistung lediglich im Rahmen eines

Vollzeitpensums erbracht werden kann und auch bei reduziertem Arbeitspensum mit

einer gewissen Leistungseinbusse zu rechnen ist.

Im Weitern kann einer erschwerten Verwertbarkeit der

trotz des Gesundheitsschadens noch zumutbaren Arbeitsfähigkeit allenfalls

dadurch Rechnung getragen werden, dass bei der Ermittlung des

Invalideneinkommens auf der Grundlage der Lohnstrukturerhebungen des

Bundesamtes für Statistik auf einen anderen als auf den durchschnittlichen Lohn

in allen Wirtschaftszweigen des privaten Sektors («Total») abgestellt wird (BGE

129.

V 483 Erw. 4.3.2; RKUV 2001 Nr. U 439 S. 347 [U 240/99]). Diese

Ausnahmeregelung kommt indessen nur zum Zuge, wenn der Verwertbarkeit der

verbliebenen Arbeitsfähigkeit derart enge Grenzen gesetzt sind, dass praktisch

alle Tätigkeiten eines bestimmten Wirtschaftszweiges ausser Betracht fallen

(RKUV 2001 Nr. U 439 S. 348 f. Erw. 3c/cc).“

(STFA del 15 marzo 2006 nella causa L., U 471/05)

Inoltre,

occorre evidenziare che in una sentenza I 793/06 del 4 ottobre 2007, pubblicata

in plädoyer 1/08 pag. 69 e seg., l’Alta Corte ha ancora avuto modo di

confermare la necessità di procedere ad una riduzione del reddito da invalido -

nel caso di specie quantificata al 10% (contrariamente a quanto ritenuto dai

primi giudici, che avevano considerato corretta una riduzione del 9%) – nel

caso in cui l’assicurato sia in grado di svolgere un’attività adeguata

unicamente a tempo parziale. Tale riduzione deve essere stabilita in maniera

precisa.

In conformità alla

giurisprudenza appena citata, potendo l’assicurata lavorare in attività

adeguate solo al 50%, a mente del TCA occorre applicare una riduzione del

reddito statistico del 10% per tener conto del fatto che lavorando a tempo

parziale l’interessata può percepire un salario inferiore rispetto ad una

persona impiegata al 100%.

Per

quel che riguarda la percentuale di riduzione per gli impedimenti alla salute,

in una sentenza 8C 604/2007 del 7 aprile 2008, il Tribunale federale,

contrariamente ai primi giudici, ha ritenuto corretta la riduzione percentuale

del 10% del reddito statistico stabilita dall’amministrazione, per tener conto

unicamente delle limitazioni funzionali derivanti dal danno alla salute di un

assicurato, che da un punto di vista medico era risultato pienamente abile al

lavoro in attività adatte al suo stato di salute. L’Alta Corte ha sottolineato

che nella fattispecie in esame, l’attribuzione di una riduzione del 15%,

stabilita dai primi giudici, senza motivazione, anziché del 10%, come operato

dall’amministrazione, non era giustificata, dato che l’età, la nazionalità, gli

anni di servizio presso il precedente datore di lavoro e il tasso di

occupazione esigibile (del 100%) dall’assicurato non costituivano degli

elementi capaci di influire sul reddito da invalido dell’interessato sul

mercato del lavoro.

Anche

nella presente fattispecie, il TCA ritiene corretto applicare una riduzione del

10% per tenere conto degli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla

salute dell’interessata.

Tutto ben

considerato, quindi, conformemente alla giurisprudenza citata in precedenza, il

TCA è dell’avviso che con una riduzione globale del 20% (10% per gli

impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute e 10% per il fatto di

poter lavorare soltanto a tempo parziale), si tenga adeguatamente conto delle

specifiche circostanze del caso concreto.

Partendo,

quindi, da un salario da invalida di fr. 49’119.89 e ritenuta un’esigibilità del 50%, ammettendo la

riduzione del 20%, il reddito ipotetico dell'insorgente nel 2005

risulta, quindi, essere pari a fr. 19'647.96 (fr. 24’559.95 - (fr.

24’559.95 x 20 : 100)).

Confrontando

ora questo dato con l'importo di fr. 21'813.94 corrispondente al reddito che l’insorgente

avrebbe conseguito da valida nell'anno 2005 (cfr. consid. 2.17.), emerge

un’incapacità al guadagno pari a 9.93 ([fr. 21'813.94 – fr. 19’647.96] x 100 : fr. 21'813.94), arrotondato al 10% secondo la giurisprudenza di

cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41).

Quanto

agli anni precedenti, per il 2000, partendo da un salario da invalida di fr. 45'871.32 e ritenuta

un’esigibilità del 50%, ammettendo la riduzione del 20%, il reddito

ipotetico dell'insorgente risulta, quindi, essere pari a fr. 18’348.53 (fr. 22'935.66 - (fr. 22'935.66 x 20 : 100)).

Confrontando

ora questo dato con l'importo di fr. 20'230.74 corrispondente al reddito che l’insorgente

avrebbe conseguito da valida nell'anno 2000 (cfr. consid. 2.17.), emerge

un’incapacità al guadagno pari a 9.3 ([fr. 20'230.74 – fr. 18’348.53] x 100 : fr. 20'230.74), arrotondato al 9% secondo la giurisprudenza di

cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41).

Per il

2001, confrontando il reddito da valida di fr. 20'736.51 con il reddito da

invalida di fr. 18’807.2 (ossia fr. 47’018, da ridurre al 50% per l’esigibilità medica e ammettendo la riduzione del 20%), emerge

un’incapacità al guadagno pari a 9.3 ([fr. 20'736.51 – fr. 18'807.24] x 100 : fr.

20'736.51), arrotondato al 9%

secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV

Nr. 11 pag. 41).

Per il

2002, confrontando il reddito da valida di fr. 21'109.77 con il reddito da

invalida di fr. 19'115.2 (ossia fr. 47'788, da ridurre al 50% per l’esigibilità medica e ammettendo la riduzione del 20%), emerge

un’incapacità al guadagno pari a 9.45 ([fr. 21'109.77 – fr. 19'115.2] x 100 : fr.

21'109.77), arrotondato al 9%

secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV

Nr. 11 pag. 41).

Per il

2003, confrontando il reddito da valida di fr. 21'405.31 con il reddito da

invalida di fr. 19'431.6 (ossia fr. 48'579, da ridurre al 50% per l’esigibilità medica e ammettendo la riduzione del 20%), emerge

un’incapacità al guadagno pari a 9.22 ([fr. 21'405.31 – fr. 19'431.6] x 100 : fr.

21'405.31), arrotondato al 9%

secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV

Nr. 11 pag. 41).

Per il

2004, confrontando il reddito da valida di fr. 21'597.96 con il reddito da

invalida di fr. 19'433.86 (ossia fr. 48’584.64, da ridurre al 50% per l’esigibilità medica e ammettendo la riduzione del 20%), emerge

un’incapacità al guadagno pari a 10% ([fr. 21'597.96 – fr. 19’433.85] x 100 : fr.

21'597.96).

Dovendo poi, come visto in

precedenza (cfr. consid. 2.4. in fine), valutare se vi è stata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di

riferimento sino al momento della decisione impugnata, occorre

aggiornare il reddito da valida e da invalida al 2007 (ultimi dati

disponibili).

Adeguando

il reddito da valida di fr. 21’813.94, riferito al 2005, al 2007, si ottiene un

importo di fr. 22’428.92 (+

1.

% per il 2006 e +1.6% per il 2007, cfr. tab.

relativa all’evoluzione dei salari nominali, dei prezzi

al consumo e dei salari reali, 1990-2007, pubblicati sul sito dell’Ufficio

federale di statistica).

Quanto al

reddito da invalida, secondo i dati forniti dalla tabella elaborata dall'Ufficio

federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2006 una professione che

presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della

rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439,

p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un

salario mensile lordo pari a fr. 4'019.

Riportando

questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 12-2007, p. 98), esso ammonta a fr.

4'189.80 mensili oppure a fr. 50'277.60 per l'intero anno (fr. 4'189.80

x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98

del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

Dopo

adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex"

- cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si

ottiene, per il 2007 (cfr. tab. B 10.3, pubblicata in La Vie économique,

6-2008, p. 91), un reddito mensile di fr. 4'252.21 oppure di fr. 51'026.50 per

l'intero anno (fr. 4'252.21 x 12).

Procedendo

quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2007, partendo da un

salario da invalida di fr. 51'026.50, ritenuta un’esigibilità dal profilo medico del 50%

e ammettendo la riduzione del 20%, il reddito ipotetico dell'insorgente

ammonta, quindi, a fr. 20’410.60 (fr. 25'513.25 - (fr. 25'513.25.--

x 20 : 100)).

Confrontando ora questo dato con l'importo di

fr. 22’428.92 corrispondente al reddito

che l’insorgente avrebbe conseguito da valida nell'anno 2007,

emerge un’incapacità al guadagno pari a 8.99 ([fr. 22'428.92

– fr. 20’410.60] x 100 : fr. 22'428.92),

arrotondato al 9% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid.

3.2

= SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41).

2.22

Poste poi le

quote parti tra attività salariata (77%) e mansioni casalinghe (23%) stabilite

dall’amministrazione nella querelata decisione (cfr. consid. 2.12.), il grado

di invalidità globale è, per il 2005, del 19.89% (77 X 10 + 23 X 53%) in

applicazione del metodo misto, percentuale che non consente l’attribuzione di

una rendita, conformemente a quanto stabilito dall’UAI.

Tale

percentuale vale anche con riferimento all’anno 2004.

Quanto

agli altri anni, dal 2000 al 2003 e nel 2007, il grado di invalidità globale è

del 19.12% (77 X 9 + 23 X 53%) in applicazione del metodo misto, percentuale

che non consente comunque l’attribuzione di una rendita, conformemente a quanto

stabilito dall’UAI.

La

decisione contestata deve, quindi, nel suo risultato essere confermata.

2.23

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- andrebbero poste a carico

dell’assicurata, la quale ha tuttavia chiesto l'assistenza giudiziaria (cfr.

consid. 2.24.).

Al

riguardo il Consiglio federale nel Messaggio concernente la modifica della

legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (misure di semplificazione

della procedura) del 24 maggio 2005 in FF 2005 pag. 2751 seg. si è così espresso:

"

(...)

Quando sono adempite le condizioni del gratuito

patrocinio, la procedura di ricorso in materia di AI continuerà ad essere

gratuita (con riserva di una successiva restituzione) per gli assicurati

interessati, come negli altri settori del diritto amministrativo.

Si intende così garantire che saranno prese in

considerazione le particolarità del singolo caso, in modo tale che anche le

persone meno abbienti possano accedere ai tribunali.

(...)

Le stesse considerazioni valgono a proposito

delle procedure di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni

e, per le persone residenti all'estero, dinanzi alla Commissione di ricorso

AVS/AI. In altri termini, quando non può essere concesso il gratuito patrocinio

in seguito a circostanze particolari che riguardano il singolo caso, per le

controversie concernenti prestazioni dell'AI i Cantoni devono stabilire limiti

di spesa inferiori rispetto agli altri settori del diritto amministrativo.

Al fine di tener conto della componente di

politica sociale, fisseranno questi limiti non in funzione del valore

litigioso, ma in funzione dell'onere effettivo. È stato fissato un limite di

spesa (dai 200 ai 1000 franchi) equivalente a quello stabilito nella revisione

totale dell'organizzazione giudiziaria. Si è così dato seguito al suggerimento espresso

dalla maggioranza dei Cantoni nella procedura di consultazione. (...)"

2.24

La ricorrente

ha infine postulato di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria

con gratuito patrocinio (II).

Ai sensi

dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere

garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano,

il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge

rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS,

rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità

di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso,

l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i

presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si

esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa

indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art.

61, n. 86, pag. 626).

I presupposti

(cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati

rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 88s) – sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se

l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art.

14.

cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr.

anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).

Nel caso

di specie, la ricorrente, del 1950, sposata e senza attività lucrativa, si

trova nel bisogno. Ella ha infatti dichiarato di non percepire alcun reddito e

di vivere grazie alle prestazioni percepite dal marito (vale a dire una rendita

AI mensile di fr. 1'622.--, una prestazione complementare alla rendita AI di

fr. 1’028.-- mensili e una rendita estera di fr. 651.-- mensili); non ha

inoltre dichiarato di possedere della sostanza (cfr. certificato municipale).

L’assicurata

non possiede inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento

di un legale appare giustificato e di primo acchito il ricorso non pareva

essere privo di fondamento.

Essendo dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la

concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurata, il gratuito

patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso,

qualora la situazione economica dell'assicurata dovesse in futuro migliorare

(cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93;

cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti

al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I

569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid.

5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).

Ne

consegue che la ricorrente è per il momento esonerata dal pagamento delle spese

processuali (cfr. art. 69 cpv. 1bis LAI; STF I 885/06 del 20 giugno 2007).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. L’istanza

tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio

è accolta.

3. Le

spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente. A

seguito della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento

assunte dallo Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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