32.2007.243
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
22 settembre 2008Italiano104 min
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Numero d'incarto:
32.2007.243
Data decisione, Autorità:
22.09.2008, TCA
Titolo:
UAI,conformemente a quanto stabilito dal TCA nella sentenza di rinvio,ha correttamente fissato il grado di invalidità dell'assicurata in ambito lavorativo:tale grado,sommato a quello presente in ambito domestico,secondo il metodo misto di calcolo,non dà diritto a prestazioni
AFFEZIONE PSICHICA
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
GRADO DI INVALIDITÀ
METODO MISTO DI CALCOLO
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 2ter LAI
art. 69 cpv. 1bis LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 61 let. f LPGA
27bis cpv. 2 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.243
cr/sc
Lugano
22 settembre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 10 luglio 2007 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 5 giugno
2007 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nata
nel __________, in precedenza attiva a tempo parziale in qualità di ausiliaria
di pulizie e sorvegliante di campi da tennis, in data 31 luglio 1997 ha presentato una domanda volta
all’ottenimento di prestazioni AI per adulti (doc. 2/1-7), in quanto affetta da
periartropatia omeroscapolare destra con lesione della cuffia dei rotatori,
sindrome cervicale e sindrome lombare.
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui dapprima una perizia da
parte del dr. __________, spec. FMH in reumatologia, seguita poi da una perizia
pluridisciplinare affidata al Servizio Accertamento Medico dell’Assicurazione
Invalidità (SAM) e due inchieste economiche per le persone che si occupano
dell’economia domestica, con decisione del 13 giugno 2003 (doc. 57 e 55),
confermata con decisione su opposizione del 3 giugno 2004 (doc. 64/1-6), l’Ufficio
AI ha riconosciuto all’assicurata, a partire dal 1° gennaio 2000, un quarto di
rendita (aumentata a mezza rendita quale caso di rigore) per un grado
d’invalidità del 47%.
L’UAI è
giunto a tale conclusione considerando che l’interessata presenta un
impedimento nello svolgimento delle consuete mansioni di casalinga nella misura
del 53% e un grado di invalidità del 46% nell’attività di sorveglianza,
esigibile al 50%. In applicazione del metodo misto, poste le quote parti del
77% come salariata e del 23% come casalinga, si è arrivati ad un grado di
invalidità del 47.6%.
Con
sentenza 32.04.50 del 22 febbraio 2005 (doc. 74/1-44), il TCA ha annullato la
decisione impugnata, rinviando l'incarto all'Ufficio AI al fine di esperire
ulteriori accertamenti di natura economica, segnatamente procedendo al
confronto dei redditi con riferimento all’anno 2000 (momento d’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita), determinando correttamente il reddito da
invalido, se del caso apportando le dovute riduzioni percentuali per tenere
conto delle circostanze concrete dell’assicurata e rapportando infine il tasso
di incapacità risultante dal confronto dei redditi alla quota parte d’attività
salariata del 77% (cfr. doc. 74-43).
Il TCA ha
per contro ritenuto corrette sia la valutazione medica dell’abilità lavorativa
dell’interessata operata dai medici del SAM del 5 giugno 2002 - secondo i quali
l’assicurata conserva una capacità lavorativa del 50% in attività leggere
adeguate – sia quella dell’assistente sociale nell’ambito dell’inchiesta
economica per le persone che si occupano dell’economia domestica – da cui
risulta una percentuale di invalidità del 53% in ambito casalingo - sia infine
la ripartizione operata dall’amministrazione fra attività salariata (77%) e
attività casalinga (23%).
1.2. Esperiti gli
accertamenti economici del caso, come stabilito nella sentenza del TCA, con
decisione del 12 aprile 2006 l’Ufficio AI ha osservato che dal confronto dei
redditi emerge che l’assicurata “non avrebbe mai avuto diritto ad una
rendita AI, per cui la prestazione erroneamente concessa con la decisione del
13 giugno 2003 deve essere soppressa” (doc. 23).
A seguito dell’opposizione dell’assicurata e
della nuova documentazione medica prodotta, l’UAI, dopo avere disposto una
nuova valutazione peritale ad opera del SAM, con decisione su opposizione del 5
giugno 2007, ha confermato la
precedente decisione (doc. A).
1.3. Contro la
citata decisione amministrativa l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha
presentato ricorso al TCA, postulando il riconoscimento di almeno tre quarti di
rendita di invalidità.
Sostanzialmente
il patrocinatore ha dapprima rilevato che lo stato di salute dell’assicurata è
peggiorato, come riconosciuto anche dai medici del SAM.
L’avv. RA
1 ha poi contestato l’ammontare del reddito da invalida calcolato dall’UAI, in
applicazione dei dati statistici nazionali della Tabella TA1, anziché, come
nella decisione del 13 giugno 2003, di quelli ticinesi di cui alla Tabella
TA13.
Infine,
il patrocinatore ha criticato la percentuale di riduzione del 10% applicata al
reddito da invalido, a suo avviso insufficiente, alla luce dell’incapacità
lavorativa parziale dell’interessata anche in attività adeguate, circostanza
che dovrebbe giustificare una riduzione del 15%-20%.
L’avv. RA
1 ha invece espressamente indicato che non è controverso il reddito da valida
considerato dall’amministrazione, stante il riconoscimento da parte dell’UAI
delle richieste avanzate dall’assicurata (I).
In data 10 luglio 2007 l’avv. RA 1 ha pure
inoltrato al TCA istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria (II).
1.4. Con la
risposta di causa l’Ufficio AI, confermando la propria decisione, ha invece
postulato la reiezione del ricorso, sottolineando che non essendoci nel caso di
specie una decisione passata in giudicato, è corretto procedere alla
determinazione del reddito da invalida applicando i dati statistici nazionali (VI).
1.5. In data 24
luglio 2007 (X + bis) e 16 agosto 2007 (XI + B1-2) il patrocinatore ha
trasmesso al TCA nuova documentazione medica.
1.6. Con osservazioni
del 22 agosto 2007, l’UAI ha messo in rilievo il fatto che, con il ricorso, il
patrocinatore dell’assicurata si è limitato a contestare la mancata
applicazione, nella determinazione del reddito da invalida, dei dati statistici
cantonali e l’applicazione di un fattore di riduzione insufficiente, mentre
successivamente ha prodotto nuova documentazione medica.
L’amministrazione
ha sottolineato che eventuali comprovati e duraturi peggioramenti dello stato
di salute dell’assicurata potranno e dovranno venire presi in considerazione
esclusivamente nel corso di una nuova procedura assicurativa (XIII).
1.7. In data 28
agosto 2007 il patrocinatore ha rilevato che, visto il peggioramento dello
stato di salute dell’interessata riscontrato anche nella perizia del SAM del 18
aprile 2007, è parso opportuno produrre la documentazione medica comprovante
siffatto peggioramento. Egli ha comunque sottolineato che è “solo
l’applicazione di valori statistici errati nella determinazione del reddito da
invalida ad impedire alla mia mandante di poter beneficiare di una rendita
d’invalidità, stante che a livello medico presenta un’incapacità lavorativa del
70% nelle professioni precedentemente svolte, nonché un’incapacità lavorativa
parziale in attività confacenti al suo stato di salute” (XV).
1.8. In data 3
settembre 2007 l’avv. RA 1 ha trasmesso al TCA il certificato municipale per
l’ammissione all’assistenza giudiziaria (XVII + bis).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono
determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la
fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid.
1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è
realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione
della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati
in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Per costante
giurisprudenza il Tribunale federale e il Tribunale cantonale, a cui la
questione viene rinviata per ulteriori accertamenti, sono vincolati alla
decisione di rinvio dei giudici di ultima istanza.
Se il
Tribunale cantonale non si attiene alle istruzioni del Tribunale federale e di
conseguenza la sua seconda decisione viene annullata, le spese di giudizio
possono essere poste a carico del Cantone (cfr. RAMI 1999 pag. 126 seg.).
In
particolare le considerazioni di diritto (richiamate nel dispositivo) sulla
base delle quale il Tribunale federale motiva il rinvio della causa ad
un'autorità inferiore sono vincolanti sia per quest'ultima che per l'Alta Corte
(cfr. STF I 874/06 dell'8 agosto 2007; STFA I 65/06 del 3 agosto 2006; STFA U
46/05 del 29 giugno 2006; STFA U 194/04 del 25 aprile 2005; DTF 120 V 237; DTF
117 V 241; DTF 113 V 159).
Quando
una causa viene rinviata dal Tribunale federale ad un'autorità inferiore,
quest'ultima deve dare alle parti una nuova occasione di esprimersi (cfr.
sentenza C 89/03 del 2 luglio 2007).
2.4. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’amministrazione era legittimata oppure no a negare
all’assicurata il diritto a una rendita di invalidità.
A tal
proposito, va rilevato che, contrariamente a quanto indicato dall’UAI nella
decisione del 12 aprile 2006 denominata “soppressione della rendita di
invalidità – riconsiderazione” (cfr. doc. 89-1), non essendo la decisione del
13 giugno 2003 – che attribuiva all’assicurata una rendita per un grado di
invalidità del 47% (cfr. doc. 57-1) - cresciuta in giudicato, l’UAI non poteva
effettuare una riconsiderazione.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp.
216ss).
Giusta l'art.
28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto
a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita
se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno
al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita
se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno
al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto
dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori
estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le
attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF
107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività
ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale
dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128
V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato
il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della
decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che
l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una
prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto
non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di
riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore
raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale
principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26
giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa
R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella
causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa
G. consid. 4.2, I 475/01).
2.5. Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività
lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del
concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché - in simili
condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di
guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di
una attività lucrativa.
Per
questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di
svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo
specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1;
RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).
A sua
volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore
sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003),
precisa:
"
Per mansioni consuete di una persona senza
attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare
gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività
artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende
ogni attività svolta dalla comunità."
L’invalidità
viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da
effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001
pag. 158 consid. 3c).
Si
paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza
del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando
l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J. L. Duc, Les assurances
sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,
Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).
Di regola
si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è
ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le
incombenze che lo concernono.
Questa
presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora
più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la
maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139;
Valterio, op. cit. pag. 211).
L'importanza
dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla
struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle
circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza
figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella
in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
2.6. Nel caso in
cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori
invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art.
28 cpv. 2ter LAI (cfr. di seguito l’art. 27bis cpv. 1 OAI nelle versioni in
vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre
2003) secondo cui
"
Qualora l’assicurato eserciti un’attività
lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge,
l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se
inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è
determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la parte
rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda
del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e poi
determinare il grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei due
ambiti."
Giusta
l’art. 27bis cpv. 2 OAI (cfr. art. 27bis cpv. 2 OAI nella versione in vigore
sino al 31 dicembre 2003)
"
Quando si possa presumere che gli assicurati che
esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa o lavorano gratuitamente
nell’azienda del coniuge, senza soffrire di un danno alla salute,
eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto alla rendita un’attività
lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata esclusivamente secondo i
principi validi per le persone esercitanti un’attività lucrativa."
Questo
metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato
ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.
La
giurisprudenza di cui alla DTF 125 V 146 è stata confermata in una sentenza I
156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.
Essa è
stata ribadita in una STF 9c 15/2007 del 25 luglio 2007 e in una STF I 126/07
del 6 agosto 2007, destinate alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale.
2.7. Al fine di
determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità, si deve
anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa
immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito
verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se,
ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato
un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994
pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V
150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella causa M.M; Valterio, op. cit., pag. 109;
Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG
über die IV, Zurigo 1997, pag. 28, 30; Blanc, La procédure administrative en
assurance-invalidité, Fribourg 1999, pagg. 190s).
2.8. Per quanto
riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b, I 148/98; Locher,
Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,
possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono
essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le
anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno
stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico
dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno
cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di
quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid.
3b)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le
psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische
Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi
(STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella
causa S. F., I 148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri
per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca
un’incapacità di guadagno duratura.
Tali criteri sono stati così riassunti dal TFA in un’altra sentenza
Fatti
I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così
espresso:
"
6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo
da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche,
per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente
necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una
incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2,
destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF
130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un
disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a
determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa
suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art.
4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit
und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den
Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz
Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg.,
in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo
principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da
dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da
rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo
sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro
oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI
2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in
fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali,
presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di
notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri
criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche
accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione
senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale,
un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto
"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi
profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza
di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore somatoforme
(sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000
pag. 155 consid. 2c). Da notare ancora che i fattori psicosociali o
socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili
di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4
cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con
riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).
In tale contesto, l'esperto chiamato ad
esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della
ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato
(VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."
Questa
giurisprudenza è stata recentemente confermata dall’Alta Corte nella sentenza
9C_830/2007 del 27 luglio 2008, vedi anche la sentenza 9C_382/2008 del 22
luglio 2008.
Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:
"
5.2 In una recente
sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità
presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica
di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa
di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni
organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi
stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione
sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato,
senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso
tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto
psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer
Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o
stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi
a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del
12 marzo 2004 in re N., consid.
2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit
und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den
Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz
Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76
segg. e 80 segg.)."
In
una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004 pubblicata in DTF 131 V 49 l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore
somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei
criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi
a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione
sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le
limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi
o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a
prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una
notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;
l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza
in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i
lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;
l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante
il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im
Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:
Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno
studio approfondito di Winchkler e Foerster).
La nostra Massima Istanza in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata nella
propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia,
rilevando:
"
(…)
Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente
sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione
nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che
non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione
la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli
ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose
similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal
profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per
analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da
dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di
una fibromialgia.
Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve
presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere
sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131
V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve
comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati
fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di
fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi
negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante
per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un
processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe
croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le
manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure
ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo
nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di
una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato
psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di
un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto
tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di
disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno
alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni
legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi.
(…)” (STFA del 19 maggio 2006 nella causa O., I 873/05)
In una sentenza 9C_35/2007
del 4 aprile 2008, l'Alta Corte ha sottolineato:
" (...)
Quanto agli effetti invalidanti della
fibromialgia, invocati con il ricorso e negati nel caso di specie dal primo
giudice sulla scorta della valutazione del Servizio X.________, basta il
rilievo che, in analogia a quanto stabilito in materia di disturbo somatoforme
da dolore persistente, la malattia non è di regola atta a determinare una
limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare
un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI e che comunque le condizioni per
eccezionalmente ammettere una siffatta ipotesi non sono certamente date in
concreto in assenza di una comorbidità psichiatrica importante (in casu:
sintomatologia depressiva descritta in totale regressione) e in presenza di una
(chiara) tendenza all'esagerazione riscontrata dal dott. J.________ (DTF 132 V
65 consid. 4.2.1 e 4.2.2 pag. 70 seg.; 131 V 49 consid. 1.2 pag. 50; 130 V 352
consid. 2.2.3 pag. 353 seg. e consid. 3.3.1 pag. 358). (...)"
In
una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito
che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in
particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata
sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto
scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del
Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4).
(…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.9. Nel caso di specie, l’amministrazione, in ossequio a quanto stabilito dal TCA con
sentenza 32.2004.50 del 22 febbraio 2005 (cfr. doc. 74), ha sottoposto
l’incarto al consulente IP, per una valutazione del reddito da valida
dell’assicurata dal 2000 al 2004 e per valutare i motivi che giustificano la
riduzione percentuale del 10% sul reddito da invalida.
Nel
rapporto del 6 settembre 2005 il consulente IP ha così risposto:
"
(...)
Scopo del mandato: definire le retribuzioni
lucrative dal 1999 al 2004 dell'Assicurata.
Anno
__________
(reddito
annuo + rincaro)
__________
(reddito
annuo*)
TOTALE
REDDITI
(2004)
2000
Fr.
5'672 (+ 1.3%)
18.70
x 670 = Fr. 12'529
2001
Fr.
5'808 (+ 2.4%)
19.05
x 670 = Fr. 12'763
2002
Fr.
5'913 (+ 1.8%)
19.10
x 670 = Fr. 12'797
2003
Fr.
5'995 (+ 1.4%)
19.30
x 670 = Fr. 12'937
2004
Fr.
6'036 (+ 0.7%)
19.40
x 670 = Fr. 12'998
Fr. 19'034
*Dal 1999 per motivi di contingenza
economica tutti i contratti delle addette alla pulizia sono stati ridotti a
13 ore settimanali!
Calcolo ore annuali: 13 x 4.3 x 12 =
670 ore.
Fonte dell'informazione: signora __________
- __________, in data 7 giugno 2005.
Verbale del primo colloquio - progetti,
idee, proposte, ecc.
Nessun commento
Attività esigibili - senza
(ri)formazione specifica
Per voce del TCA, vicepresidente sig. R.
Guffi e il segretario F. Zocchetti, mi si chiede d'approfondire i motivi per
cui ho avanzato la richiesta di un'ulteriore riduzione del 10% per lavori
leggeri.
La riduzione è stata avanzata poiché le
patologie (vedi SAM 4.9.2003, punto 5.1, pag. 11) e l'inchiesta economica svolta
dalla Collega __________ (assistente sociale) sottolineano l'impossibilità
d'applicare convenientemente l'uso della "forza".
In particolare:
le patologie SAM, sono
prevalentemente centrate sull'apparato scheletrico & locomotore → aspetto
medico, bio-meccanico;
le indicazioni dell'inchiesta
economica, vedi punti 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, sostengono il seguente
messaggio: "L'A svolge attività leggere, mentre quelle medio-pesanti
sono delegate ad Altri" → aspetto ergonomico nel contesto
casalingo quotidiano.
Nell'insieme di queste informazioni ho
dunque avanzato un'ulteriore riduzione del 10% per lavori leggeri.
Tale riduzione, a mio avviso, è estranea
alla riduzione medica teorica proposta dal SAM (esigibilità del 50% in
attività leggere) in quanto è una riduzione che si applica al genere del
mercato a cui si riferisce. In altre parole:
- la riduzione del 50% è stata
proposta dal SAM e convidisa dal
Sottoscritto; tale contenimento si
riferisce alla tenuta dell'A,
- la riduzione del 10%, invece, si
riferisce alla tematica
economica-lucrativa, cioè al
mercato delle attività non
qualificate leggere.
Calcolo CGR - senza
(ri)formazione specifica
Reddito ipotetico 2004, fr. 19'034
(contratto a tempo parziale).
Reddito presumibile in attività adeguata
nel 2004, fr. 18'813.
Calcolo:
41'808 x 50 tenuta fisica, riduzione del 10% per mercato del lavoro leggero
non qualificato = fr. 18'813.
(...)" (Doc. 84-1+2+3)
In una comunicazione per l’incarto del 10 aprile
2006 il funzionario incaricato ha osservato:
"
Dal rapporto peritale SAM del giugno 2002
risulta che l'assicurata dal gennaio 1999 presenta una IL del 70-80% quale
addetta alle pulizie ed una capacità lavorativa del 50% in attività adeguate
allo stato di salute.
Tramite sentenza TCA del 22.2.2005 è stata
confermata sia la valutazione medica SAM sia la ripartizione casalinga (23%) e
salariata (77%), sia la limitazione quale casalinga pari al 53%.
Per contro gli atti sono stati ritornati
all'Ufficio AI per procedere con un nuovo confronto dei redditi, in quanto non
stabilito in modo esatto. L'amministrazione viene inoltre invitata a calcolare
il grado d'invalidità, anno per anno, dal 2000 al 2004.
Alla luce dei nuovi accertamenti sono stati
stabiliti i seguenti redditi senza il danno alla salute.
2000: CHF 18'201.--
2001: CHF 18'571.--
2002: CHF 18'710.--
2003: CHF 18'932.--
2004: CHF 19'034.--
Applicando le riduzione indicate dal consulente IP nei rapporti
del 7.6.2005 e 6.9.2005 (esigibilità del 50% in attività leggere e riduzione ulteriore
del 10% per mercato del lavoro leggero non qualificato), otteniamo per contro i
seguenti redditi con il danno alla salute (vedasi tabelle RSS allegate):
2000: CHF 16'348.--
2001: CHF 16'716.--
2002: CHF 18'425.--
2003: CHF 18'757.--
2004: CHF 18'813.-- (rapporto __________ del 6.9.2005).
Quale salariata l'assicurata ha quindi presentato una limitazione
del 10% negli anni 2000 e 2001, del 2% nel 2002 e dell'1% nel 2003 e 2004.
Il grado AI globale (casalinga + salariata) risulta quindi essere
nel 2000 e 2001 pari al 20%, nel 2002 pari al 14% e nel 2003 e 2004 pari al
13%.
Dal mio punto di vista è opportuno procedere con una
riconsiderazione e sopprimere la rendita dal primo giorno del secondo mese che
segue l'intimazione della decisione." (Doc. 87-1)
Con decisione del 12 aprile 2006 l’UAI ha quindi
soppresso, con effetto a partire dalla fine del mese successivo all’intimazione
della decisione, la rendita spettante all’assicurata (doc. 89).
Avendo
l’assicurata, in sede di opposizione, prodotto nuovi certificati medici, il dr.
__________ del SMR, spec. FMH in medicina generale (sul
diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR,
cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), nelle sue annotazioni del 25 agosto 2006, ha osservato:
"
Salariata 77%, casalinga 23%
Inizio IL 1.9.1999
SAM 5.2002
Diagnosi:
Sindrome dolorosa diffusa a carattere
fibromialgico d'origine multifattoriale, con
- sindrome panvertebrale cronica su alterazioni degenerative
multisegmentali;
- periatropatia omeroscapolare tendinopatica bilaterale su lesione
della cuffia rotatoria bilaterale;
- incipiente gonartrosi del compartimento mediale bilaterale,
alterazioni statico - degenerative ad entrambi i piedi;
- tendenza alla cronicizzazione e
somatizzazione dei dolori.
Sindrome depressiva attualmente in remissione
(ICD10-F33.4).
Impedimento quale addetta alle pulizie del 70-80%
mentre attività adatta risulta esigibile al 50%.
Impedimento quale casalinga (inchiesta del
30.10.2002): 53%.
La valutazione valetudinaria SAM e l'inchiesta a
domicilio è stata confermata nella sua validità fino alla decisione su
opposizione UAI del 3.6.2004.
Decisione del 12.4.2006: soppressione della
rendita d'invalidità-riconsiderazione in considerazione di grado d'invalidità
per l'anno 2003 e 2004 del 13%.
In fase di opposizione viene presentato:
- certificato dr. __________ del 24.5.2006: viene indicato un
peggioramento dello stato di salute nel corso del 2005;
- certificato dr. __________ del 20.6.2006: diagnosi di gonalgia
bilaterale destra>sinistra;
- RM ginocchio destro del 16.5.2006: moderata gonartrosi mediale
con sindrome da sovraccarico del condilo femorale mediale, degenerazione del
menisco mediale, moderata condropatia retropatellare;
- ArtroRM spalla sinistra del 25.10.2005: artrosi
acromio-clavicolare con rottura subtotale del tendine del muscolo sovraspinato.
Sospetta lesione importante del tendine muscolo grande rotondo e sospetta
lesione capsulare al recesso ascellare.
Artrosi acromio-clavicolare;
- certificato dr. __________ del 23.6.2006: assicurata in cura
nuovamente dal 18.5.2006. Il medico ritiene l'assicurata inabile in
considerazione dello stato di salute globale.
Diagnosi di depressione ricorrente.
Dall'attuale documentazione risulta esservi un
peggioramento dello stato di salute, in particolare in presenza di insorgenza di
problemi a livello della spalla sinistra e a livello psichico. L'inizio del
peggioramento è databile con il 25.10.2005, data esecuzione RM.
In considerazione della patologia mista
reumatologica e psichiatrica si impone rivalutazione in ambito SAM onde
definire attuali limiti funzionali." (Doc.
98-1+2)
L’UAI ha quindi ordinato una perizia
pluridisciplinare a cura del SAM.
Dalla
perizia pluridisciplinare del 18 aprile 2007 (doc. 101/1-18) risulta che i
periti, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni
obiettive, hanno fatto capo a due consultazioni specialistiche esterne, di
natura psichiatrica (dr. __________) e reumatologica (dr. __________).
L’aspetto psichiatrico è
stato indagato dal dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia.
In occasione del consulto
del 15 marzo 2007, egli ha rilevato che l’assicurata, affetta da “sindrome
depressiva ricorrente, episodio attuale da lieve a media gravità
(ICD10-F33.0)”, è da considerare, per ragioni psichiatriche, inabile al lavoro
al 40% (doc. 101-22). Il dr. __________ ha precisato che l’assicurata,
nel 2004 (da maggio a settembre), ha iniziato a presentare una esacerbazione di
una sindrome depressiva nota dal 1998 e poi, a partire dal mese di maggio 2006, ha presentato una riesacerbazione della patologia, che perdura al momento dell’esame peritale
(doc. 101-22).
Da parte sua, il dr. __________,
spec. FMH in reumatologia e riabilitazione, nel suo referto peritale del 2
aprile 2007, ha diagnosticato la presenza di “fibromialgia; sindrome
pan-vertebrale nell’ambito di un’iniziale alterazione di tipo degenerativo a
livello della colonna lombare; periartropatia omeroscapolare tendinopatica
bilaterale con sintomatologia d’impingement soprattutto sul lato sinistro con
osteofitosi a livello dell’acromeon, nonché artrosi acromeo-clavicolare e
lesione parziale della cuffia dei rotatori; gonalgia bilaterale su gonartrosi
del compartimento mediale con episodi di versamento al ginocchio di destra”
(doc. 101-31).
Lo specialista in reumatologia
ha giudicato che tali affezioni influiscono sulla capacità lavorativa
dell’interessata nella misura del 70% con riferimento alla sua attività
di ausiliaria di pulizie, così come in qualità di casalinga, mentre la
capacità lavorativa in qualità di custode è da considerare del 50% (doc.
101-32).
Il dr. __________ ha
aggiunto che l’assicurata presenta una capacità lavorativa del 50% in
attività adeguate, di tipo sedentario, che consentano all’assicurata di alzarsi
ogni tanto per cambiare posizione, che comportino lavori da effettuare con le
braccia lungo il corpo e non sopra l’orizzontale, evitando lavori ripetitivi,
evitando di doversi inginocchiare o di dover salire e scendere le scale (doc. 101-33).
Nel
dettagliato referto del 18 aprile 2007 i periti del SAM, sulla base delle
risultanze dei singoli consulti e del soggiorno della ricorrente presso il
citato centro d’accertamento, hanno posto le diagnosi con influsso sulla
capacità lavorativa di “fibromialgia; sindrome panvertebrale nell’ambito di
un’iniziale alterazione di tipo degenerativo a livello della colonna lombare;
periartopatia omeroscapolare tendinopatica bilaterale con sintomatologia di
impingement, soprattutto sul lato sinistro, con osteofitosi a livello
dell’acromion, nonché artrosi acromioclavicolari e lesione parziale della
cuffia dei rotatori; gonalgia bilaterale su gonartrosi del compartimento
mediale, con episodio di versamento al ginocchio destro; sindrome depressiva
ricorrente, episodio attuale da lieve a media gravità” e quali diagnosi
senza influsso sulla capacità lavorativa quelle di “struma nodoso
eutireotico; ipertensione arteriosa nota dal gennaio 2007, trattata; stato dopo
asportazione di osteoma osteoide all’ulna sinistra nel 1978” (doc.101-12+13).
Sulla
base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione globale, i
periti del SAM hanno considerato l’assicurata abile al lavoro al 30% nella sua
attività di ausiliaria di pulizie, ma abile al 50% come custode o sorvegliante
e in altre attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali, a partire
dal momento della precedente valutazione peritale del SAM (doc. 101-17).
Nel suo rapporto medico del 26 aprile 2007 il dr.
__________ del SMR ha osservato:
"
(...)
Il SAM valuta nella sua perizia la capacità
lavorativa residua in attività confacente in pratica invariata anche se vi è
stato un certo peggioramento a livello psichico e a livello delle ginocchia.
In considerazione dell'assenza di una modifica
sostanziale delle capacità funzionali residue una nuova valutazione per
casalinghe risulta probabilmente superflua.
Perizia SAM 3.2007:
problematica psichica (__________): impedimento
del 40%
problematica reumatologica (__________:
peggioramento a livello delle ginocchia: impedimento quale donna di pulizia
70%, quale custode 50%, quale casalinga 30%." (Doc. 103-2+3)
In un’annotazione per l’incarto del 2 maggio 2007
l’avv. __________ del Servizio giuridico dell’UAI ha così riassunto il caso:
"
Il 31 luglio 1997 la Signora RI 1, assicurata
attiva quale "addetta alle pulizie" a tempo parziale ("15
ore alla settimana"; cfr. questionario per il datore di lavoro
compilato l'11 agosto 1997), ha presentato una richiesta di prestazioni e
meglio di rendita d'invalidità. Ella indicava un'incapacità lavorativa totale
da ottobre 1995. Dal 1 ° aprile al 31 ottobre 1997, l'assicurata ha comunque
lavorato come "Sorvegliante campi da tennis, prenotazioni, servizio bibite,
pulizia servizi igienici" per "4-6 ore al giorno 7 giorni la
settimana (1 settimana sì e 1 no)"; presso un tennis club (cfr.
questionario per il datore di lavoro compilato il 28 novembre 1997).
Dopo aver interpellato i medici curanti, il caso
è stato sottoposto al perito Dott. __________ (reumatologia). Con perizia 8
maggio 1998, il medico ha concluso: "La somma delle alterazioni
strutturali e funzionali dell'apparato locomotorio della signora determina un
limite della capacità lavorativa per l'attività lucrativa svolta (donna di
pulizie) che raggiunge il 50%. (...) Altre attività possono essere invece
svolte in maniera normale. Per un lavoro di sorvegliante in un campo da tennis
non vi è un limite significativo".
L'istruttoria è proseguita con un'inchiesta a
domicilio, effettuata dall'assistente sociale il 6 ottobre 1999 e dalla quale è
emerso che nel complesso v'era nello svolgere le mansioni di casalinga una
percentuale d'invalidità del 37%.
In considerazione della successiva documentazione
medica pervenuta nonché delle censure sollevate dalla Signora RI 1 riguardo al
progetto di decisione sottopostole, il caso è pure stato esaminato dal Servizio
accertamento medico (SAM). Con perizia pluridisciplinare 5 giugno 2002, si
stabiliva che "Il grado di capacità lavorativa medico-teorico globale
dell'A. nella sua attività di addetta alle pulizie è valutabile nella misura
del 20-30%" mentre "Nella sua attività (...) di sorvegliante (...),
il grado di capacità lavorativa è quantificabile nella misura del 50%".
Ciò "a partire dal 1.01.1999". Per quanto riguarda la
possibilità di svolgere altre attività, i periti concludevano: "riteniamo
quest'A. abile al lavoro nella misura del 50%
per lavori leggeri".
Considerandi
II 30 ottobre 2002, a seguito d'una nuova
inchiesta a domicilio, la percentuale d'invalidità quale casalinga è risultata
essere del 53%.
Con decisione 13 giugno 2003, dopo avere interpellato
il Servizio integrazione, sino al peggioramento dello stato di salute è stato
calcolato un grado d'invalidità del 3.8%. A partire dal 1° gennaio 1999, s'è
proceduto secondo il seguente metodo.
Attività Limitazione Grado
parziale d'invalidità
Casalinga al 23% 53% 12.2%
Salariata al 77% 46% 35.4%
e
grado d'invalidità: 47.6%
L'Ufficio dell'assicurazione invalidità (UAI) ha
pertanto deciso che l'assicurata "Dal 01.01.2000 ha diritto ad un
quarto di rendita, rispettivamente ad una mezza rendita in caso di rigore".
Contro questa decisione, la Signora RI 1 ha
interposto opposizione in data 21 luglio 2003 (completata il 5 settembre 2003),
allegando della nuova documentazione medica e chiedendo il riconoscimento di "un
grado d'invalidità del 60% con effetto dal 01.01.2000".
Con decisione su opposizione 3 giugno 2004, l’UAI
ha confermato quanto precedentemente stabilito.
Statuendo sul ricorso 22 giugno 2004
dell'assicurata, il Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) ha rinviato
gli atti all'UAI e motivato:
- "per quanto concerne l'aspetto fisico e psichico,
questo TCA non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le
conclusioni cui sono pervenuti i periti del SAM";
- "alla ripartizione tra le
attività di casalinga (23%) e quella salariata (77%) operata dall'UAI va data
conferma";
- "Al risultato finale cui è
giunta l'assistente sociale quo all'incapacità complessiva dell'assicurata
quale casalinga (53%), più favorevole rispetto al 50% stabilito dai periti del
SAM, può (...) essere prestata adesione";
- "l'eventuale diritto alla rendita dell'assicurata
decorrerebbe - e su tale punto non vi è contestazione - dal 1° gennaio 2000 (inabilità
lavorativa al 50% dal 1° settembre 1999), indi per cui il raffronto dei redditi
è da far risalire a quell'anno, non senza considerare eventuali rilevanti
modifiche dei redditi di riferimento intervenuti sino al momento
dell'emanazione della decisione contestata (in caso: giugno 2004)";
- "gli atti vanno rinviati
all'amministrazione perché proceda nuovamente a stabilire il grado d'invalidità
dell'assicurata a) operando il raffronto dei redditi nel 2000 con esame di
eventuali modifiche rilevanti sino al 2004, b) rapportando il tasso
d'incapacità risultante da detto raffronto alla quota parte d'attività salariata
(77%)";
- "Per quanto riguarda la
fissazione del reddito da valido, dovrà inoltre essere operato un aggiornamento
delle indennità percepite dall'assicurata quale sorvegliante di campi da tennis
(...) Il TCA ritiene sia giustificato aggiornare tali indennità sino al
2004";
- "Per quanto attiene alla
quantificazione del reddito da invalido (...) l'amministrazione dovrà inoltre
procedere (...) ad una più chiara e motivata valutazione dei fattori
giustificanti un'ulteriore effettiva riduzione percentuale del reddito, cifrata
dal consulente al 10% con (...) generica ed insufficiente indicazione"
(sentenza 22 febbraio 2005).
Ultimati gli approfondimenti richiesti dal TCA,
con decisione 12 aprile 2006, per gli anni 2000 e 2001, il grado d'invalidità è
stato così calcolato.
Attività Limitazione Grado
parziale d'invalidità
Casalinga al 23% 53% 12.19%
Salariata al 77% 10%
7.
%
e
grado d'invalidità: 20%
Per il 2002 risultava invece esservi un grado del
14% (limitazione del 2% quale salariata), mentre per il 2003 ed il 2004 del 13%
(limitazione dell'1% quale salariata). L'amministrazione, riconsiderando il
caso, ha pertanto concluso che "la prestazione erroneamente concessa
con decisione del 13.06.2003 deve essere soppressa".
Contro questa decisione, la Signora RI 1 ha
interposto opposizione cautelativa in data 24 maggio 2006 (completata il 28
giugno 2006), producendo della nuova documentazione medica e sottolineando come
"lo stato di salute (...) abbia subito un importante e serio
peggioramento tale da rendere del tutto inattendibili gli accertamenti
medici ed economici sinora esperiti e da compromettere totalmente la validità
del raffronto dei redditi eseguito dall'amministrazione".
Inoltre, sempre stando all'assicurata, "il
reddito da valido da prendere in considerazione quale addetta alle pulizie per
il Cantone è costituito dal reddito che l'assicurata ha conseguito sino al
31.12
, vale a dire quando prestava la propria attività lavorativa per
circa 16 ore settimanali presso il __________ ed il __________. (...) appare
manifestamente errato (...) nonché lesivo dei diritti (...) prendere in considerazione (...) quanto l'assicurata
avrebbe percepito nell'anno 2000 e seguenti, anziché nel 1998".
***
Nella concreta fattispecie, la ripartizione tra
le attività di casalinga (23%) e quella salariata (77%) è già stata confermata
dal TCA.
Con sentenza 22 febbraio 2005, si precisava per
contro che "l'eventuale diritto alla rendita (...) decorrerebbe (...) dal 1° gennaio 2000 (...) indi per cui il raffronto dei redditi è da far risalire a
quell'anno, non senza considerare eventuali rilevanti modifiche dei redditi di
riferimento intervenuti sino al momento dell'emanazione della decisione
contestata".
La nuova documentazione medica è stata sottoposta
(con quanto già agli atti) al giudizio dei periti del SAM. II 18 aprile 2007
s'è potuto stabilire: "L'attuale grado di capacità lavorativa (...) nell'attività di addetta alle pulizie, è
valutabile nella misura del 30% (...) Per l'attività svolta in qualità di
sorvegliante o custode, il grado (...) è valutabile nella misura del 50% (...) In qualità di casalinga il grado (...) è valutabile nella misura del 60% (...) le limitazioni (...) sul piano muscoloscheletrico e
psicologico e mentale (...)
non vanno sommate, bensì integrate". Con la
perizia pluridisciplinare in oggetto, s'è inoltre constatato che in attività
adeguate al suo stato di salute, "l'A. è da ritenere capace al lavoro nella misura massima del 50%
(attività sull'arco di un'intera giornata lavorativa con rendimento ridotto) e
ciò a partire dalla precedente valutazione peritale presso il SAM".
Con rapporto 26 aprile 2007, il SMR ha confermato
la validità delle conclusioni del SAM, precisando che "in
considerazione dell'assenza di una modifica sostanziale delle capacità
funzionali residue una nuova valutazione per casalinghe risulta probabilmente
superflua".
A mente dell'amministrazione, può a questo
proposito nuovamente essere prestata adesione al risultato finale cui a suo
tempo è giunta l'assistente sociale incaricata (incapacità complessiva dell'assicurata quale casalinga del 53%), più
favorevole rispetto al 40% stabilito dai periti del SAM.
Stante quanto precede, si tratta ora di
verificare le valutazioni del Servizio integrazione sinora considerate valida
base di giudizio. In particolare, si chiede di verificare la correttezza dei
redditi annui da valida / d'invalida calcolati con rapporto 6 settembre 2005 (si tiene conto
a mio modo di vedere erroneamente di 670 ore lavorative quale donna delle pulizie
mentre con la decisione si parla sempre d'un giusto tasso d'impiego del 77%),
pure attualizzandoli (verifica dell'attuale situazione economica tenendo conto
di eventuali modifiche derivanti dalle ultime conclusioni SAM)." (Doc. 104/1-3)
Nel rapporto del 16 maggio 2007, la consulente IP ha confermato la correttezza del
calcolo effettuato dal collega consulente IP nel rapporto del 6 settembre 2005,
osservando:
"
(...)
Reddito da sana
Come attesta la tabella dell'aggiornamento dei
redditi allegata, l'A. nel 2005 avrebbe potuto percepire nella sue abituali
attività, senza danno alla salute, un reddito annuo pari a Fr. 19'224.34
(corrispondente al totale dei redditi 2004 indicato da __________).
Per la differenza di ore lavorative dalla
modifica del contratto collettivo nel 1999, visto il contratto normale di
lavoro per il personale domestico entrato in vigore il 01 gennaio 2007 (vedi
allegato) è verosimile che l'A. avrebbe ricercato un lavoro a Fr. 16.60 all'ora
x 156 ore annuali = Fr. 2'589.60.
Risulta un reddito da sana di Fr. 21'813.94.
Reddito da invalida
Considerando una CL del 50% in attività
adeguate corrispondente a Fr. 49'070.- per l'anno 2005 (Tabella RSS TA1),
si riporta tale cifra alla CL del 50% determinata dal SMR, quindi utilizzando i
dati forniti dalla citata tabella elaborata dall'Ufficio federale di
statistica, l'A. nel 2005 avrebbe potuto realizzare un salario di Fr.
24'535.- per l'intero anno.
Considerando un reddito di partenza di Fr.
24'535.- si effettua la riduzione del 10% inerente l'attività leggera.
Ne risulta un reddito da invalida annuo di Fr.
22'081.50.
Grado d'impedimento
Effettuando il confronto dei redditi si ottiene,
per l'anno 2005, un grado d'impedimento uguale a zero.
Proposte formative (eventuali) o di chiusura del caso
Data la particolarità
delle occupazioni lavorative dell'A., impiegata annualmente presso il __________
ed il __________ per un totale di 16 ore settimanali (vedi pag. 2 annotazione
__________) ed impiegata stagionalmente presso il __________ di __________ ed
alla luce di quanto indicato da __________ ritengo sia corretto.
Ritengo la lavorazione
della pratica convenientemente evasa."
(Doc. 106-1+2)
2.10
In sede
ricorsuale l’assicurata ha prodotto nuovi certificati medici e meglio:
-
referto della RM lombare con ricostruzione 2D/3D
del 10 luglio 2007 del dr. __________, che giunge alla conclusione di
“alterazioni degenerative discali da L1-L2 a L4-L5; possibile contatto sulla
radice ganglio L2 destra; alterazioni osteocondrosiche L2-L3, L4-L5” (doc. X/bis).
-
certificato medico del 24 luglio 2007 del dr. __________,
spec. FMH in medicina interna e malattie reumatiche, del seguente tenore:
" Conoscendo
la paziente da numerosi anni e dopo aver preso visione degli atti AI in
particolare dell'ultima valutazione pluridisciplinare presso il SAM e di
precedenti valutazioni fiduciarie, così come dei relativi calcoli economici
assicurativi, attualmente con vertenza aperta presso il Tribunale Cantonale
delle Assicurazioni, ritengo come condiviso anche dal medico curante, che
un'invalidità almeno nella misura del 50% sia più che adeguata e corrispondente
alle numerose patologie della paziente in ambito reumatologico, con chiaro
peggioramento dal 2006 con trattamenti in corso e al quadro psichico pure con
trattamento medicamentoso in corso; indipendentemente dalla decisione AI
ritengo inoltre che la paziente non sia più collocabile in ambito lavorativo
anche in presenza di una capacità lavorativa residuale teorica per attività
leggere." (Doc. X/2bis)
-
referto del 25 luglio 2007 del dr. __________,
indirizzato al dr. __________, del seguente tenore:
" La
ringrazio per l'invio della sua soprannominata paziente che ho visto in data
24.07.07
Come lei forse saprà,
avevo già visto la paziente nel 1998 per la stessa sintomatologia
lombovertebrale nell'ambito di processi degenerativi diffusi in tutto il
rachide lombare con osteocondrosi e segni di sclerosi nei segmenti L4/5.
Presenza fra l'altro anche di noduli di Schmorl e di un Morbo di Scheuermann.
Durante tutti questi
anni la situazione è rimasta più o meno stabile con dolori intermittenti.
Recentemente l'Al ha revocato una rendita che la paziente percepiva da anni.
Da circa un mese la
paziente accusa una notevole esacerbazione dei dolori lombari, ora con
irradiazione alla gamba dx in maniera diffusa con una parestesia al piede.
Lamenta dolori soprattutto restando in piedi e seduta, mentre deambulando
aumentano piuttosto i fastidi parestetici alla gamba dx e leggermente anche a
sx. Soggettivamente domina il dolore lombare.
All'esame clinico
noto una deambulazione normale. La mobilità lombare è ridotta e dolente in ogni
posizione in fase terminale. Palpazione dolente del gluteo a dx e dolenzia del rachide lombare da L4 a S1. L'esame
neurologico tuttavia risulta normale con presenza di un giving way a dx.
Protrusione diffusa della gamba dx. I riflessi sono conservati e non ci sono
deficit motori.
La RM conferma
discopatie plurisegmentali di tutto il rachide lombare ed in parte al passaggio
toracolombare con osteocondrosi diffuse, importante sclerosi sottocondrale dei
piatti vertebrali L4/5 e L2/3. Lieve protrusione discale L1/2 a dx senza però
chiara compressione radicolare. Presenza di noduli di Schmorl e morbo di
Scheuermann. Compressioni radicolari non sono presenti.
Date le circostanze
ritengo che un procedere chirurgico sicuramente non sia possibile. Proporrei
quindi fisioterapia con rinforzo muscolare e ginnastica ed eventualmente una
terapia degente." (Doc. B1)
-
certificato medico del 27 luglio 2007 del dr. __________,
spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, indirizzato al patrocinatore
dell’assicurata, in cui si legge:
" Le confermo di avere in cura la Signora RI 1 dal 30 settembre 2004
per un disturbo depressivo ricorrente che ha avuto nel passato fasi alterne con
periodi in totale e parziale incapacità lavorativa.
Ho preso atto della
valutazione effettuata presso il SAM per conto dell'Assicurazione Invalidità e
non sono d'accordo con la relazione psichiatrica dove si parla di un’esagerazione
dei disturbi presentati.
La paziente in
effetti è sempre stata sotto trattamento psicofarmacologico - antidepressivo
dal 2004.
Ritengo quindi che la
capacità lavorativa della paziente sia compromessa già soltanto dal punto di
vista psichico senza contare le limitazioni dovute agli altri aspetti
internistici.
Ritengo inoltre che
visto il quadro complesso presentato dalla signora ella non sia più collocabile neanche in attività cosiddette leggere in
presenza di una ridotta capacità lavorativa." (Doc. B2)
2.11
Quanto alla
valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal
paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),
che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del
perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,
ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF
125.
V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997
pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1
pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata
nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al
principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per
quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il
giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,
il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro
conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie.
Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio
la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia,
altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108
consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del
25.
aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR
2000.
UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la
Corte federale ha ribadito che ai
rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti
circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie
fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli
organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI
2001.
pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una
decisione del 24 agosto 2006 concernente
un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha
evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità,
sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR
non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In
quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2
L'on ne saurait certes
mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre
d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que
l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS
sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;
toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre
médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire
de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et
des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i
rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
Infine, va ricordato che se vi
sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che,
affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia
ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La
promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni
sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.
628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in
particolare la DTF 127 V 294;
cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie
giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pag.
203.
e segg. (249-254)).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,
inc. 32.1999.124).
2.12
Al fine di stabilire il grado d’invalidità dell’interessata, questo
Tribunale rileva innanzitutto che nella sentenza 32.2004.50 del 22 febbraio
2005.
(cfr. doc. 74/1-44) il TCA ha già appurato la correttezza
dell’applicazione del metodo misto, in ragione della seguente suddivisione:
salariata nella misura del 77% e casalinga per il restante 23%.
Non
vi è quindi motivo per distanziarsi da tale suddivisione.
2.13
Quanto all’aspetto medico, il
TCA, nella sentenza 32.2004.50 del 22 febbraio 2005 (cfr. doc. 74/1-44), ha già
avuto modo di confermare le conclusioni della perizia del SAM del 5 giugno
2002, secondo le quali l’assicurata era da considerare, a partire dal 1°
gennaio 1999, abile al lavoro al 30% nella sua attività di addetta alle
pulizie, ma abile al 50% nella sua attività di sorvegliante, così come in
attività leggere adeguate.
Quanto al periodo
successivo, fino all’emanazione della decisione qui impugnata (5 giugno 2007),
questo Tribunale non vede ragioni per scostarsi dalla perizia pluridisciplinare
del SAM del 18 aprile 2007.
A detta
perizia, che non evidenzia contraddizioni e non si può affermare essere fondata
su accertamenti di fatto errati, può senz’altro essere attribuita forza
probatoria piena conformemente ai succitati criteri stabiliti dalla
giurisprudenza (cfr. consid. 2.11.).
Le
conclusioni peritali dei medici del SAM sono poi state confermate dal dr. __________
del SMR, nel suo rapporto medico del 26 aprile 2007 (doc. 103/1-3).
I medici
del SAM, nel loro referto peritale del 18 aprile 2007, pur riscontrando un
certo peggioramento della sintomatologia a livello delle ginocchia per il
manifestarsi di recidivanti versamenti rispetto alla perizia del SAM del 2002,
hanno rilevato che sul piano muscolo-scheletrico le alterazioni oggettivabili e
le limitazioni funzionali derivanti non si scostano sostanzialmente da quanto
evidenziato nel 2002; anche a livello psicologico e mentale i medici del SAM
hanno riscontrato un certo peggioramento, essendo l’interessata più lenta,
imprecisa, meno resistente e tollerante davanti ai compiti da svolgere (doc.
101-16).
Nonostante
questi peggioramenti, i medici del SAM hanno confermato che l’assicurata è ancora
da considerare abile al lavoro al 30% nella sua attività di addetta alle
pulizie, ma abile al lavoro al 50% nella sua attività di sorvegliante e in
altre attività leggere adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali.
Queste conclusioni sono poi state confermate dal
dr. __________ del SMR nel suo rapporto medico del 26 aprile 2007, nel quale ha
sottolineato che la capacità lavorativa residua dell’assicurata in un’attività
adeguata è rimasta invariata rispetto alla precedente perizia del SAM del 2002
(doc. 103-2).
Il TCA condivide tali osservazioni del medico
SMR.
Del resto, il patrocinatore dell’assicurata, con
il ricorso, non ha contestato le conclusioni peritali dei medici del SAM.
Solo pendente causa egli ha fatto valere che ci
sia stato un peggioramento dello stato di salute dell’interessata, trasmettendo
nuova documentazione medica.
Al riguardo, nelle osservazioni del 22 agosto
2007, l’UAI ha rilevato che, nel caso di specie, dopo l’emanazione della
decisione impugnata, i punti litigiosi concernevano solo la mancata
applicazione dei valori statistici delle grandi regioni e l’applicazione di un
fattore di riduzione insufficiente, mentre non era contestata la valutazione
medica. L’amministrazione ha quindi rilevato che, essendo la documentazione
medica presentata dal patrocinatore successiva alla decisione impugnata,
eventuali duraturi e comprovati peggioramenti dello stato di salute
dell’interessata dovranno essere fatti valere nell’ambito di una nuova domanda
(doc. XIII).
Il patrocinatore, nel suo scritto del 28 agosto 2007, ha del resto confermato che i punti
rimasti controversi dopo l’emissione della decisione impugnata riguardano
esclusivamente l’aspetto economico (doc. XV).
Va qui ricordato che per costante
giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della
decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento
in cui essa venne emanata – in concreto il 5 giugno 2007 – quando si ritenga che fatti verificatisi
ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo
della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2;
DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid.
1b).
In concreto, il possibile peggioramento dello stato di salute
dell’interessata, attestato dal dr. __________ nel suo referto del 25 luglio
2007.
(doc. B1), così come gli altri referti medici prodotti dal patrocinatore
dell’interessata pendente causa (doc. X/bis, X/2bis, B2), sono successivi alla
decisione impugnata, come correttamente osservato dall’UAI e non possono quindi
essere presi in considerazione.
Si
ricorda tuttavia alla ricorrente che il presente giudizio non pregiudica
eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per
l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento
impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V
140.
e 129 V 4).
Alla luce
di quanto sopra esposto, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze
della perizia del SAM, le quali hanno permesso di vagliare accuratamente lo
stato di salute dell’interessata e richiamato inoltre l'obbligo che incombe
all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze
del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b,
400.
e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo
1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), il TCA ritiene dimostrato con
il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle
assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti
ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c,
111.
V 188 consid. 2b), che l'assicurata presenti una
incapacità lavorativa medico-teorica del 70% nella sua precedente attività di
addetta alle pulizie, ma sia abile al lavoro al 50% sia nella sua precedente
professione di sorvegliante, sia in altre attività leggere adeguate alle sue
condizioni di salute.
2.14
Per quel che
concerne la valutazione della capacità dell’assicurata quale casalinga, nella
sentenza 32.2004.50 del 22 febbraio 2005 (cfr. doc. 74/1-44), il TCA ha
già avuto modo di confermare la correttezza dell’inchiesta economica
per le persone che si occupano dell’economia domestica del 30 ottobre 2002, in cui l’assistente sociale ha stabilito
una limitazione complessiva del 53%. Visto che da un punto di vista medico la
capacità lavorativa residua dell’assicurata è rimasta invariata, non vi è
motivo per distanziarsi da tale conclusione dell’assistente sociale.
2.15
Per quanto
riguarda la determinazione del grado di invalidità, richiamato l’art. 16 LPGA e
quanto già esposto in precedenza, va ricordato che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni
sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a). I dati economici
risultano pertanto determinanti.
Al medico compete la valutazione dello stato di salute
del peritando, della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace
al lavoro. Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute
limita l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita
in particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo
la sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto
(Meyer-Blaser, op. cit., p. 227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143
consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
D’altro
canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base
alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le
attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido
(Meyer-Blaser, op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen
Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).
In ogni
modo, ai fini dell'accertamento
dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e
quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta
di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità
professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto
teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op cit. p. 212). Un
assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di
trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).
Va ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per
accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità è decisivo
stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto
l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita,
se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio
2000.
nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con
riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere
fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che
l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali
come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento
professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella
misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK
1985.
pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b).
2.16
Come già
stabilito nella STCA 32.2004.50 del 22 febbraio 2005, per il raffronto dei
redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita
(cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure,
STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio
2003.
nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre
2002.
nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e
del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del
13.
giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01),
per cui nel caso concreto sono determinanti i dati del 2000 (visto che l’assicurata
ha presentato un’incapacità lavorativa del 50% dal gennaio 1999) (cfr. doc. 74-42).
Nel suo
rapporto del 6 settembre 2005 (cfr. doc. 84/1-3), il consulente IP ha
utilizzato i dati dal 2000 in
poi. A seguito delle contestazioni del patrocinatore in merito all’ammontare
dei redditi da valida utilizzati dal consulente IP, nel rapporto del 16 maggio
2007, la consulente IP,
calcolando nuovamente il reddito da valida, ha poi effettuato il confronto dei
redditi con riferimento all’anno 2005 (cfr. doc. 106/1-2).
Il TCA,
ritenuta la non contestazione da parte della ricorrente del reddito da valida
del 2005 calcolato dall’amministrazione, procederà quindi al confronto dei
redditi con riferimento al 2005, adeguando poi il reddito da valida e da
invalida al periodo dal 2000 al 2004, valutando poi se vi è stata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di
riferimento sino al momento della decisione impugnata (2007).
2.17
Per quanto
concerne il reddito da valida, nel rapporto del 6 settembre 2005 il consulente
IP ha indicato che, senza il danno alla salute, l’interessata nel 2000, avrebbe
percepito fr. 5'672.-- per la sua attività presso il __________ di __________ e
fr. 12'529.-- per la sua attività alle dipendenze del __________ (rilevando che
“dal 1999 per motivi di contingenza economica tutti i contratti delle
addette alla pulizia sono stati ridotti a 13 ore settimanali. Calcolo delle ore
annuali: 13 x 4.3 x 12 = 670 ore”, cfr. doc. 84-2), per un totale annuo di
fr. 18’201.--(cfr. doc. 84-1). Aggiornando questi dati al 2004, il consulente è
giunto ad un reddito totale annuo di fr. 19'034.-- (fr. 6’036.-- + fr. 12’998.--)
(cfr. doc. 84-1).
Nell’opposizione
alla decisione del 12 aprile 2006, il patrocinatore ha contestato l’ammontare
del reddito da valida, con riferimento all’importo del salario che avrebbe
potuto conseguire quale ausiliaria di pulizie, ritenendo corretto tenere conto
di quanto l’assicurata aveva percepito fino al dicembre 1998 (cfr. doc. 94-7).
Nel
rapporto del 16 maggio 2007, la consulente IP, ha indicato che “per la differenza di ore lavorative derivata
dalla modifica del contratto collettivo nel 1999, visto il contratto normale di
lavoro per il personale domestico entrato in vigore il 1° gennaio 2007 (vedi
allegato) è verosimile che l’assicurata avrebbe ricercato un lavoro a fr. 16.60
all’ora x 156 ore annuali = fr. 2'589.60. Risulta un reddito da sana di fr. 21'813.94”
(doc. 106/1-2).
Il
patrocinatore non ha contestato questo ammontare, indicando espressamente di
non ritenere “controverso il reddito da valida, stante il riconoscimento da
parte dell’UAI, nella querelata decisione su opposizione, delle richieste
avanzate dall’assicurata in epigrafe” (doc. I pag. 4).
Pertanto,
in assenza di contestazione, il reddito da valida dell’assicurata va fissato in
fr. 21’813.94 (2005).
Rapportando
tale ammontare agli anni 2000-2004, secondo l’evoluzione dei salari nominali (cfr. tab. relativa
all’evoluzione dei salari nominali, dei prezzi al
consumo e dei salari reali, 1990-2007, pubblicati sul sito dell’Ufficio
federale di statistica), si ottengono i seguenti
redditi da valida: fr. 20'230.74 (2000), fr. 20'736.51 (2001), fr. 21'109.77
(2002), fr. 21'405.31 (2003), fr. 21'597.96 (2004).
Al
riguardo è utile rammentare che il Tribunale federale delle assicurazioni ha ribadito
in diverse occasioni che il metodo misto applicato ad assicurati che svolgono
un’attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il resto del
loro tempo all’attività casalinga è conforme alla legge e alla volontà del
legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell’art. 8 CEDU (cfr.
STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in plaidoyer 5/06
pag. 54 segg.; SVR 2006 IV Nr. 42).
2.18
Per quanto
riguarda, invece, il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda
sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75 seg.
In
questa sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della
determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione
professionale e salariale concreta dell'interessato. Qualora difettino
indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza,
essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di
sapere se e in quale misura i salari fondati su dati statistici debbano essere
ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del
caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di
servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione),
criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte
ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario
statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di
influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha
poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi
sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione
deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire
il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
2.19
Partendo
dalla constatazione che l'applicazione di dati salariali statistici
validi per tutta la Svizzera - quali quelli utilizzati dal TFA si rivela essere
discriminante per gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono
notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, ritenuto che il reddito
da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati
nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale, in una
sentenza del 4 settembre 2000 nella causa R., pubblicata in RDAT I-2001, p.
250ss. e in SVR 2001 IV n. 35 – in seguito costantemente confermata ed
applicata in tutti i settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per
l'invalidità, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le
malattie) - sentito preliminarmente il parere dell'allora direttore
dell’Ufficio federale di statistica, dottor __________, ha così precisato la
propria giurisprudenza:
" In
data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor __________,
direttore dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto del seguente tenore:
"(…)
Il Tribunale federale delle
assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in
molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da invalido
ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di salute, che
sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate.
Al riguardo vengono in particolare
utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio fr. 4294.-- nel 1996,
cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires 1996" pag. 17, e
per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).
Al fine di applicare la giurisprudenza
federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine
di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario
conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del
danno alla salute), mi occorre sapere:
- possiamo
utilizzare il valore statistico medio (ad es. fr. 4294.-- nel 1996) così come è
anche per il Cantone Ticino? Per quale motivo?
- In caso di
risposta negativa:
Perché no? Quale
coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo
alla situazione del nostro Cantone?
(…)." (cfr. doc. V bis)
Il dottor __________ ha così
risposto in data 14 agosto 2000:
" (…)
Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia
definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è
possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità
regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità
statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori
dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua
lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista
statistico, per il Cantone Ticino.
In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998
(ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di
qualificazione richiesto dal posto occupato.
I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:
- Nel 1998
(settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo
esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi
al mese (cfr. tabella TA13).
- È ancora
possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa
categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il
settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa categoria di
lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14).
A titolo di confronto Le invio anche la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato), ripartiti stavolta
per settore economico (…)." (cfr. doc. V bis)
Al fine di non
discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono
notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da
non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati
nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ha quindi
deciso che nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella
che riflette i salari versati nella nostra regione, sulla base della seguente
argomentazione:
" Se
si ignorasse questo aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAINF è una
legge federale occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido
per tutto il paese (ad esempio fr. 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF
124.
V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati
salariali irrealistici ed in definitiva giungere ad un risultato che non
garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA
del 22 maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I 76)."
Su questi
argomenti, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia …, in RDAT II-2003,
p. 618-621 e in L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto
delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p.
124-128;
D. Cattaneo, "La contribution du Tribunal des assurance du Canton du
Tessin à la jurisprudence suisse en matière de securité sociale", in
CGRSS n° 33-2004, p. 19 seg. (28-33); D. Cattaneo, "Sentenze recenti del
Tribunale cantonale delle assicurazioni", in Temi scelti di diritto
delle assicurazioni sociali, Ed. CFPG, Helbing & Lichtenhahn,
Basilea-Ginevra-Monaco 2006, p. 135ss. (163-171).
Nell’ambito
di una procedura ricorsuale dinanzi al TFA, conclusasi con uno stralcio dai
ruoli in seguito al ritiro del ricorso (cfr. STFA del 7 giugno 2006 nella causa
C., U 56/03), la Presidente della Corte federale, giudice Leuzinger, il 28
aprile 2006 aveva informato le parti (e questo Tribunale) che, citiamo:
"
… la Corte plenaria del Tribunale federale delle
assicurazioni ha stabilito l’inapplicabilità dei valori regionali (Tabella
TA13) di cui all’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) – edita
dall’Ufficio federale di statistica – per la determinazione del reddito
ipotetico da invalido."
In una
sentenza del 12 ottobre 2006 nella causa S.,
U 75/03,
il TFA ha, per la prima volta, esposto le motivazioni che hanno spinto la Corte
plenaria, il 10 novembre 2005, a prendere la decisione appena citata:
"
(...)
8.2
In primo
luogo si osserva che, per un'ovvia questione di parità di trattamento (art. 8
Cost.), un'applicazione della tabella TA13 al solo Cantone Ticino deve essere
esclusa se non si vuole creare un'inammissibile lex ticinensis. Analoghe
considerazioni di praticabilità, di parità di trattamento e di sicurezza
giuridica si oppongono quindi a un'applicazione alternativa delle tabelle
nazionali (TA1) e di quelle regionali (TA13) come pure a un'applicazione delle
prime ad alcune regioni e delle seconde alle rimanenti regioni.
8.3
Allo stesso
modo, un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13, al posto di
quelle nazionali TA1, pur potendo, da un lato, in alcuni casi effettivamente
creare le basi per una soluzione maggiormente vicina alla realtà
economico-sociale concreta, dall'altro lato creerebbe, a ben vedere, anche
nuovi problemi dovuti al fatto che all'interno delle medesime grandi regioni si
registrano delle differenze, non sempre trascurabili. Ad esempio, nonostante le
due regioni facciano parte della medesima grande regione "MIttelland",
è notorio che i salari esistenti nel Canton Berna non sono gli stessi di quelli
del Canton Giura. Allo stesso modo, per il Vallese occorrerebbe prendere in
considerazione i salari relativi alla regione lemanica. Ora, nell'una e
nell'altra ipotesi, l'applicazione dei valori regionali (TA13) al posto di
quelli nazionali (TA1) si dimostrerebbe maggiormente sfavorevole per questi
assicurati. Si pone quindi ugualmente la questione dell'assicurato che
lavora(va) in un Cantone appartenente a un'altra grande regione, ad esempio del
lavoratore giurassiano che lavora(va) nel Cantone di Basilea (città o
campagna). Ora, se si intendesse determinare il reddito da invalido sulla base
della tabella TA13, non si farebbe altro che spostare o restringere il cerchio
geografico nel quale si iscrive ogni determinazione di un reddito ipotetico
sulla base di valori statici. In questa maniera, però, si correrebbe pure il
rischio di offuscare oltremodo l'obbligo o l'esigibilità per l'assicurato di
ridurre il danno e di andare, se del caso e nei limiti ragionevoli, a cercare
un'attività al di fuori della sua regione abituale. Si creerebbero nuove
disparità nei confronti di assicurati che abitano a cavallo tra due o
addirittura tre grandi regioni o di chi abita in una di queste regioni e lavora
in un'altra.
8.4
A ciò si
aggiunge che nella sentenza pubblicata in DTF 129 V 472, questa stessa Corte ha
precisato che, laddove una tale operazione non fosse possibile sulla base di
rilevamenti salariali DPL, il reddito da invalido va di principio definito
sulla base dei dati statistici salariali ISS applicabili nell'insieme del
settore privato (DTF 129 V 484). Ora, anche siffatta considerazione si
opporrebbe a un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13,
concernenti il settore pubblico e privato.
8.5
Non può
pertanto ammettersi una regionalizzazione nella determinazione dell'invalidità
poiché una siffatta soluzione sarebbe incompatibile con il principio
costituzionale di parità di trattamento come pure con il rango costituzionale
delle assicurazioni invalidità e infortuni quali assicurazioni federali."
In
un’altra sentenza del 18 ottobre 2006 nella causa T., I 790/04, il TFA ha
ancora rilevato:
"
Quanto alla questione della tabella applicabile
tra le varie riportate dall'ISS, il Tribunale federale delle assicurazioni ha
recentemente stabilito, con decisione della Corte plenaria del 10 novembre
2005, non potersi (più) fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla
tabella TA13, riferentesi ai salari in relazione alle grandi regioni (cfr. pure
la sentenza del 22 agosto 2006 in re K., I 424/05, consid. 3.2.3; v. inoltre la sentenza 12 ottobre 2006 in re S., U 75/03). Il reddito
ipotetico da invalido deve di conseguenza essere valutato sulla base della
tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi nazionali conseguibili nel
settore privato. Alla luce di quanto precede non vi è (più) spazio alcuno per
ammettere una riduzione dei salari statistici, quale quella operata dai primi
giudici, che tenga conto, ispirandosi ai salari corrisposti in un vicino
cantone, che l'assicurato vive in una regione economicamente meno forte. Anche
sotto questo aspetto non può pertanto trovare conferma la valutazione del tasso
d'invalidità compiuta dalla Corte di prime cure.”
Alla luce
di questa chiara giurisprudenza federale, il reddito da invalido dovrà essere
d’ora in poi determinato dal TCA in applicazione dei valori nazionali (Tabella
TA1).
Spetta
semmai al Parlamento o al Consiglio federale intervenire su questo tema, se lo
riterranno opportuno.
Il 22
giugno 2007 il Consiglio nazionale ha accolto una mozione del 2 ottobre 2006
no. 06.3466 del Consigliere nazionale __________ il quale chiede che il
"Consiglio federale proceda con sollecitudine ad ovviare a questa
distorsione, adeguando le disposizioni di applicazione della legge
sull'assicurazione invalidità".
Il nuovo
art. 28a cpv. 1 LAI introdotto nell’ambito della 5a revisione della LAI,
approvata dal popolo il 17 giugno 2007, dispone che sarà il Consiglio federale
a definire il reddito lavorativo determinante per la valutazione
dell’invalidità.
Questo Tribunale si limita a ricordare che, secondo la giurisprudenza,
il principio dell'uguaglianza di trattamento proibisce, citiamo: "de
faire, entre divers cas, des distinctions qu'aucun fait important ne
justifie", ma anche "de soumettre à un régime identique des
situations de fait qui présentent entre elles des différences importantes et de
nature à rendre nécessaire un traitement différent (cfr. DTF 129 I 3; DTF 127 V
454; Zbl 2005 p. 87ss. (89-90);STCA 32.2006.4 del 5 marzo 2007; A. Auer-G. Malinverni-M.
Hottelier, "Droit constitutionnel suisse", Vol. II, Stämpfli Editions
SA, Berna 2006, p. 484 n. 1030 e 499 n. 1061).
In una sentenza U 8/07 del
20.
febbraio 2008, rispondendo ad una questione
sollevata dal TCA nella sentenza 35.2006.60 del 23 novembre 2006, consid.
2.10.9
("Questo Tribunale constata che il
salario che l’assicurato avrebbe conseguito nel 2005 quale muratore
semi-qualificato (infatti nel 2005, secondo il contratto collettivo di lavoro
dell’edilizia, un lavoratore con conoscenze percepiva un salario orario di fr.
25.
, contro i fr. 22.65 percepiti dai lavoratori edili), è inferiore a quello
realizzato in media a livello svizzero dai lavoratori del settore della costruzione
con qualifiche analoghe (Tabella TA 1 2004, punto 45, livello di qualifica 3:
fr. 5'358 x 12 mesi = 64'296, riportato su 41.6 ore/settimana = 66'867.84; dopo
adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2005, un reddito
annuo pari a fr. 67'443.41; per un recente caso in cui l’Alta Corte ha fatto
riferimento ai livelli di qualifica 2 e 3, cfr. STFA del 12 ottobre 2006 nella
causa S., U 404/05, consid. 2.3.4).
Ci si
potrebbe chiedere se in tale ipotesi, e visto il richiamo del TFA ai salari
nazionali (Tabella TA 1), non dovrebbe essere applicata la giurisprudenza
federale secondo la quale, quando l'assicurato ha realizzato un guadagno
inferiore alla media per dei motivi estranei all'invalidità, anche il reddito
medio realizzabile sul mercato equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va
ridotto in proporzione (cfr. DTF 129 V 225 consid. 4.4; AHI-Praxis 1999, p. 329
consid. 1; ZAK 1989, p. 458s. consid. 3b; STFA del 6 settembre 2006 nella causa
H., U 454/05 + 456/05, consid. 6.3.3 e 6.3.4). Spetta
comunque all’Alta Corte pronunciarsi al riguardo"), la nostra Alta Corte ha stabilito che:
" (…)
5.3
Giova inoltre ricordare che nel caso
in cui il reddito conseguito prima dell’invalidità è inferiore alla media dei
salari per un’attività paragonabile nel settore interessato e non vi è inoltre
motivo che induca a ritenere che fosse intenzione dell’assicurato accontentarsi
di un guadagno modesto, la giurisprudenza ammette che gli stessi fattori che
hanno influenzato negativamente il reddito da valido vengano considerati anche
per fissare il reddito da invalido (DTF 129 V 222 consid. 4.4 pag. 225, SVR
2004.
UV no 12 pag. 44, consid. 6.2, secondo cui un reddito inferiore del 10%
rispetto ai salari usuali del settore è stato considerato chiaramente sottola
media [U 173/02]; cfr. pure sentenza U 529/06 del 28 gennaio 2008, consid. 8.2
con riferimenti).
6.
Nel caso di specie, il ricorrente contesta
sia la determinazione del reddito da invalido che quella da valido.
6.1
Per quanto concerne il reddito da
valido, l’interessato fa valere che l’importo determinato dall’INSAI sulla base
dei dati forniti dall’ex datore di lavoro risulterebbe, come giustamente
rilevato anche dal primo giudice, inferiore del 9% circa rispetto al salario
medio nazionale dei lavoratori attivi nel settore delle costruzioni con
qualifiche analoghe. L’argomento è pertinente. In effetti, il dato ritenuto
dall’assicuratore infortuni a titolo di reddito da valido (fr. 61'277.- per
l’anno di riferimento 2005) è inferiore nella misura del 9.58% a quello
desumibile dalla tabella TA1 di cui all’ISS (edizione 2004, pag. 53, livello di
esigenze 3, cifra 45 costruzioni), quest’ultimo essendo pari, dopo adeguamento
all’evoluzione salariale per il 2005, a fr. 67'765.89 (fr. 5'358 x 12 : 40 x
41.
[v. La Vie économique, 12-2007, pag. 98, tabella 9.2] x 1.011 [v. La Vie
économique, 12-2007, pag. 99, tabella 10.2]). Alla luce della giurisprudenza
richiamata al considerando 5.3, che, come visto, permette al giudice chiamato
ad effettuare un raffronto dei redditi di prendere in considerazione in ugual
misura per ciascuno degli elementi di paragone fattori estranei all’invalidità,
può, se del caso, essere tenuto conto di questa circostanza nell’ambito della
determinazione del reddito ipotetico da invalido.
6.2
A quest’ultimo riguardo, il ricorrente,
pur rispettando la più recente giurisprudenza in materia, rileva che il mercato
del lavoro ticinese oggettivamente offre ai lavoratori occupati in questo
Cantone di frontiera retribuzioni nettamente inferiori e penalizzanti rispetto
al resto della Svizzera, come risulterebbe, almeno in parte, dalle tabelle TA1
e TA13 di cui all’ISS. Il ragionamento è comprensibile, ma viene tuttavia
relativizzato dalle considerazioni espresse al considerando precedente.
6.3
Mancando in concreto indicazioni economiche
effettive, in considerazione della più recente prassi di questa Corte - cui
allude l'insorgente -, che non ammette più la possibilità di fare capo ai dati
statistici salariali relativi alle grande regioni, tabella TA13 ISS, per
determinare il reddito ipotetico da invalido, quest'ultimo deve essere
stabilito sulla base della tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi
nazionali conseguibili nel settore privato (cfr. sentenza del Tribunale
federale delle assicurazioni U 75/03 del 12 ottobre 2006, consid. 8, riassunta
in RSAS pag. 64). In tali condizioni, partendo dal valore totale mediano di cui
all'ISS 2004 (pag. 53, livello di esigenze 4), si ottiene un importo di base di
fr. 57'258.24 per il 2004 (fr. 4'588 x 12 : 40 x 41.6 [La Vie économique, 12-2007, pag. 98, tabella B9.2]), che,
adattato all'evoluzione salariale (1%, v. La Vie économique, 12-2007, pag. 99,
tabella B10.2), porta a ritenere un importo di fr. 57'830.82 per il 2005.
6.4
Operando una prima riduzione del 9.58% da
quest'ultimo importo per tenere conto della differenza salariale di cui si è
detto al considerando 6.1, deducendo poi una quota ulteriore del 15%, non
oggetto di contestazione, per considerare adeguatamente le circostanze
particolari del caso (DTF 126 V 75; in
concreto: limitazioni riconducibili al danno alla salute, statuto di
frontaliere), il raffronto dei redditi (reddito da valido di fr. 61'277.- e
guadagno da invalido di fr. 44'447.03 [fr. 57'830.82 ./. 9.58% ./. 15%]) dà un
grado d'invalidità arrotondato (DTF 130 V 121) del 27%. (...)"
Di
conseguenza, quando il salario da valido conseguito in Ticino in una
determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa
professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale
(al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in
particolare pag. 326-327).
In una
sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008, consid. 6.2., il Tribunale federale,
su questo tema, ha ancora rilevato:
" A proposito del richiesto adeguamento va tuttavia rilevato che
finora è stato ammesso dalla Corte federale nel caso in cui il valore fosse
chiaramente sotto la media ("deutliche Abweichung"). Tale è di regola
stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2;
dell'8% in sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).”
2.20
Per
determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurata nonostante il danno
alla salute, l'amministrazione ha applicato i dati statistici nazionali
desumibili dalla tabella TA1, determinando un reddito da invalida di fr.
49'070.-- (2005), così come emerge dal rapporto del 16 maggio 2007 della
consulente in integrazione professionale (doc. 106-2).
Alla luce
della giurisprudenza appena citata (cfr. consid. 2.19.), l’utilizzo dei dati
statistici federali da parte dell’UAI non può essere censurato dal TCA,
contrariamente a quanto preteso dall’avv. RA 1 (cfr. doc. I).
Va a
questo proposito rilevato che, come giustamente osservato dall’UAI nella
risposta del 16 luglio 2007 (cfr. doc. VI), e contrariamente a quanto preteso
dal patrocinatore dell’assicurata, nel caso di specie non vi è alcuna decisione
passata in giudicato concernente l’assicurata e quindi è a giusta ragione che
l’UAI ha determinato il reddito da invalido in base alla prassi corrente,
utilizzando i dati statistici nazionali al posto di quelli cantonali.
Al
riguardo, va rilevato che il Tribunale federale, in una sentenza I 870/2005 del
2.
maggio 2007, ha avuto modo di
ricordare che:
"
secondo la giurisprudenza, una nuova prassi
amministrativa o giudiziaria - contrariamente alla modifica del diritto
oggettivo - non giustifica, di principio, l'adeguamento di una rendita in corso
a sfavore dell'assicurato (DTF
129.
V 200 consid. 1.2 pag. 202, 121 V 157 consid. 4a pag. 161, 120 V 128
consid. 3b pag. 131; SVR 2001 AlV no. 4 pag. 10 consid. 3b, C 222/99). In
effetti essa si applica solo alle procedure pendenti e ai casi futuri e
quindi non alle decisioni già passate in giudicato (DTF
122.
V 182 consid. 3b pag. 184, 119 V 410 consid. 3 pag. 412; sentenza I
16/02 del 21 marzo 2002). (…).”
(STF succitata, sottolineatura della redattrice)
Nel caso
di specie, essendo l’amministrazione confrontata, al momento dell’introduzione
della nuova prassi in merito all’applicazione dei dati statistici federali, con
una procedura pendente e non con una decisione già passata in giudicato, questo
Tribunale ritiene che sia a giusta ragione che l’UAI ha applicato i dati
salariali federali anziché quelli cantonali.
Utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella TA1 elaborata
dall'Ufficio federale di statistica, la
ricorrente, svolgendo nel 2004 una professione che presuppone qualifiche
inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle
condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR
2002.
UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile
lordo pari a fr. 3’893.
Riportando
questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B
9.
, pubblicata in La Vie
économique, 1/2-2007, p. 94), esso
ammonta a fr. 4'048.72 mensili oppure a fr. 48'584.64 per l'intero anno (fr. 4'048.72
x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18
febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
Dopo
adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex"
- cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si
ottiene, per il 2005 (cfr. tab. B 10.3, pubblicata in La Vie économique,
6-2007, p. 91), un reddito mensile di fr. 4'093.32 oppure di fr. 49'119.89 per
l'intero anno (fr. 4'812.59 x 12).
Questo
Tribunale constata che l’assicurata, quale ausiliaria di pulizie presso lo __________,
avrebbe guadagnato, nel 2004, fr. 15’015.60.--/anno per un’occupazione a tempo parziale
(35%), corrispondenti a fr. 42’901.70 annui per un impiego a tempo pieno.
Tale
reddito si situa, per ragioni estranee all’invalidità, sopra la media dei
salari per un'attività equivalente (cioè fr. 3'263.-- mensili, cfr. Tabella TA1
2004.
p.to 93 “services personnels”, livello di qualifica 4, pari a fr. 40'722.--
annui).
Nel caso
in esame non sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito
statistico da invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U
8/07 del 20 febbraio 2008 appena menzionata.
2.21
In ossequio
alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze
specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,
età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad
una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In una
sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha
proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,
trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un
permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato
in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.
La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di
incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli
impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il
fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%):
"
2.4
Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen
Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem
Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,
während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte
Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne
Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne
Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser
Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem
leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden
Verwaltung denn auch nicht bestritten.
2.5
Entgegen der Auffassung im kantonalen
Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache,
dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der
ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der
Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die
Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00
[Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr
einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im
Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem
Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt
(Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002
S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende
Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die
Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und
Ausländer zusammensetzen.
2.6
Die IV-Stelle führt in der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte
nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in
Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag,
die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden
...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund
statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache
der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden
Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen
ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S.
28.
T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht
schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).
2.7
Damit sind im Rahmen des Abzuges die
leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die
Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu
berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen
Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen
gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein
Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende
Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw.
2.3
hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus
des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat
jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit
einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache
Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein
kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher
liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der
Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist,
was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe
Invalidenrente führt." (STFA succitata)
In
un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -
riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un
permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un
profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una
decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht
unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw. 2.5.1
hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen kann.
Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem Verlust,
Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten Einschränkung,
die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung getragen”).
In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104,
il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve
essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,
argomentando:
"
Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente
esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di
una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14
febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che
l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione
impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i
lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a
prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé
non influisce sul livello retributivo.
Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005
nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una
riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di
35.
anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel
settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations
résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella
causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al
beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età
costituisse un fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4
OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa
disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della
rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419
consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento
fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo
scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF
115.
V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella
causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in
talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,
ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e
visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori
delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza
professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le
malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla
giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione
percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,
l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,
che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività
sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più
elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I
559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa
dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto
parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,
I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per
tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23
febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata
confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima
l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA
del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004
nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata
dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri
fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di
dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)
In
concreto, l’UAI ha applicato una riduzione del 10%, per tenere conto del fatto
che l’assicurata può effettuare solo attività leggere (cfr. doc. 84-2 e doc.
106-2).
Al
riguardo, il TCA rileva innanzitutto che, nella presente fattispecie, a
dipendenza del danno alla salute, l'assicurata è stata sì giudicata in grado di
esercitare un'attività sostitutiva, ma soltanto nella misura del 50%.
Ora,
secondo la giurisprudenza federale, non è possibile rinunciare a decurtare il
reddito statistico per il solo fatto che l’assicurato può svolgere un’attività
adeguata soltanto in misura parziale:
"
In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird richtig
festgehalten, dass einer gesundheitlich bedingten Einschränkung der
Leistungsfähigkeit grundsätzlich nicht durch einen Abzug vom Tabellenlohn im
Sinne der Rechtsprechung gemäss BGE 126 V 75 Rechnung zu tragen ist. Vielmehr
ist von einer entsprechend eingeschränkten Arbeitsfähigkeit auszugehen. Es kann
mit anderen Worten keinen Unterschied machen, im Rahmen eines Vollzeitpensums
lediglich 75 % der ohne gesundheitliche Beeinträchtigung zu erwartenden
Leistung oder bei einem Arbeitspensum von 75 % die volle Leistung zu erbringen.
Der erwähnte Abzug vom Tabellenlohn will der Erfahrungstatsache Rechnung
tragen, dass die verbliebene Arbeitsfähigkeit aus bestimmten Gründen
(persönliche, berufliche und leidensspezifische Merkmale) nur mit
unterdurchschnittlichem erwerblichem Erfolg auf dem in Betracht fallenden
(ausgeglichenen) Arbeitsmarkt verwertet werden kann (BGE 126 V 80 oben). So
kann es beispielsweise aus betriebswirtschaftlicher Sicht durchaus eine Rolle
spielen, ob bei einem entsprechend reduzierten Arbeitspensum eine volle
Leistung möglich ist, oder ob dieselbe Leistung lediglich im Rahmen eines
Vollzeitpensums erbracht werden kann und auch bei reduziertem Arbeitspensum mit
einer gewissen Leistungseinbusse zu rechnen ist.
Im Weitern kann einer erschwerten Verwertbarkeit der
trotz des Gesundheitsschadens noch zumutbaren Arbeitsfähigkeit allenfalls
dadurch Rechnung getragen werden, dass bei der Ermittlung des
Invalideneinkommens auf der Grundlage der Lohnstrukturerhebungen des
Bundesamtes für Statistik auf einen anderen als auf den durchschnittlichen Lohn
in allen Wirtschaftszweigen des privaten Sektors («Total») abgestellt wird (BGE
129.
V 483 Erw. 4.3.2; RKUV 2001 Nr. U 439 S. 347 [U 240/99]). Diese
Ausnahmeregelung kommt indessen nur zum Zuge, wenn der Verwertbarkeit der
verbliebenen Arbeitsfähigkeit derart enge Grenzen gesetzt sind, dass praktisch
alle Tätigkeiten eines bestimmten Wirtschaftszweiges ausser Betracht fallen
(RKUV 2001 Nr. U 439 S. 348 f. Erw. 3c/cc).“
(STFA del 15 marzo 2006 nella causa L., U 471/05)
Inoltre,
occorre evidenziare che in una sentenza I 793/06 del 4 ottobre 2007, pubblicata
in plädoyer 1/08 pag. 69 e seg., l’Alta Corte ha ancora avuto modo di
confermare la necessità di procedere ad una riduzione del reddito da invalido -
nel caso di specie quantificata al 10% (contrariamente a quanto ritenuto dai
primi giudici, che avevano considerato corretta una riduzione del 9%) – nel
caso in cui l’assicurato sia in grado di svolgere un’attività adeguata
unicamente a tempo parziale. Tale riduzione deve essere stabilita in maniera
precisa.
In conformità alla
giurisprudenza appena citata, potendo l’assicurata lavorare in attività
adeguate solo al 50%, a mente del TCA occorre applicare una riduzione del
reddito statistico del 10% per tener conto del fatto che lavorando a tempo
parziale l’interessata può percepire un salario inferiore rispetto ad una
persona impiegata al 100%.
Per
quel che riguarda la percentuale di riduzione per gli impedimenti alla salute,
in una sentenza 8C 604/2007 del 7 aprile 2008, il Tribunale federale,
contrariamente ai primi giudici, ha ritenuto corretta la riduzione percentuale
del 10% del reddito statistico stabilita dall’amministrazione, per tener conto
unicamente delle limitazioni funzionali derivanti dal danno alla salute di un
assicurato, che da un punto di vista medico era risultato pienamente abile al
lavoro in attività adatte al suo stato di salute. L’Alta Corte ha sottolineato
che nella fattispecie in esame, l’attribuzione di una riduzione del 15%,
stabilita dai primi giudici, senza motivazione, anziché del 10%, come operato
dall’amministrazione, non era giustificata, dato che l’età, la nazionalità, gli
anni di servizio presso il precedente datore di lavoro e il tasso di
occupazione esigibile (del 100%) dall’assicurato non costituivano degli
elementi capaci di influire sul reddito da invalido dell’interessato sul
mercato del lavoro.
Anche
nella presente fattispecie, il TCA ritiene corretto applicare una riduzione del
10% per tenere conto degli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla
salute dell’interessata.
Tutto ben
considerato, quindi, conformemente alla giurisprudenza citata in precedenza, il
TCA è dell’avviso che con una riduzione globale del 20% (10% per gli
impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute e 10% per il fatto di
poter lavorare soltanto a tempo parziale), si tenga adeguatamente conto delle
specifiche circostanze del caso concreto.
Partendo,
quindi, da un salario da invalida di fr. 49’119.89 e ritenuta un’esigibilità del 50%, ammettendo la
riduzione del 20%, il reddito ipotetico dell'insorgente nel 2005
risulta, quindi, essere pari a fr. 19'647.96 (fr. 24’559.95 - (fr.
24’559.95 x 20 : 100)).
Confrontando
ora questo dato con l'importo di fr. 21'813.94 corrispondente al reddito che l’insorgente
avrebbe conseguito da valida nell'anno 2005 (cfr. consid. 2.17.), emerge
un’incapacità al guadagno pari a 9.93 ([fr. 21'813.94 – fr. 19’647.96] x 100 : fr. 21'813.94), arrotondato al 10% secondo la giurisprudenza di
cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41).
Quanto
agli anni precedenti, per il 2000, partendo da un salario da invalida di fr. 45'871.32 e ritenuta
un’esigibilità del 50%, ammettendo la riduzione del 20%, il reddito
ipotetico dell'insorgente risulta, quindi, essere pari a fr. 18’348.53 (fr. 22'935.66 - (fr. 22'935.66 x 20 : 100)).
Confrontando
ora questo dato con l'importo di fr. 20'230.74 corrispondente al reddito che l’insorgente
avrebbe conseguito da valida nell'anno 2000 (cfr. consid. 2.17.), emerge
un’incapacità al guadagno pari a 9.3 ([fr. 20'230.74 – fr. 18’348.53] x 100 : fr. 20'230.74), arrotondato al 9% secondo la giurisprudenza di
cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41).
Per il
2001, confrontando il reddito da valida di fr. 20'736.51 con il reddito da
invalida di fr. 18’807.2 (ossia fr. 47’018, da ridurre al 50% per l’esigibilità medica e ammettendo la riduzione del 20%), emerge
un’incapacità al guadagno pari a 9.3 ([fr. 20'736.51 – fr. 18'807.24] x 100 : fr.
20'736.51), arrotondato al 9%
secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV
Nr. 11 pag. 41).
Per il
2002, confrontando il reddito da valida di fr. 21'109.77 con il reddito da
invalida di fr. 19'115.2 (ossia fr. 47'788, da ridurre al 50% per l’esigibilità medica e ammettendo la riduzione del 20%), emerge
un’incapacità al guadagno pari a 9.45 ([fr. 21'109.77 – fr. 19'115.2] x 100 : fr.
21'109.77), arrotondato al 9%
secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV
Nr. 11 pag. 41).
Per il
2003, confrontando il reddito da valida di fr. 21'405.31 con il reddito da
invalida di fr. 19'431.6 (ossia fr. 48'579, da ridurre al 50% per l’esigibilità medica e ammettendo la riduzione del 20%), emerge
un’incapacità al guadagno pari a 9.22 ([fr. 21'405.31 – fr. 19'431.6] x 100 : fr.
21'405.31), arrotondato al 9%
secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV
Nr. 11 pag. 41).
Per il
2004, confrontando il reddito da valida di fr. 21'597.96 con il reddito da
invalida di fr. 19'433.86 (ossia fr. 48’584.64, da ridurre al 50% per l’esigibilità medica e ammettendo la riduzione del 20%), emerge
un’incapacità al guadagno pari a 10% ([fr. 21'597.96 – fr. 19’433.85] x 100 : fr.
21'597.96).
Dovendo poi, come visto in
precedenza (cfr. consid. 2.4. in fine), valutare se vi è stata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di
riferimento sino al momento della decisione impugnata, occorre
aggiornare il reddito da valida e da invalida al 2007 (ultimi dati
disponibili).
Adeguando
il reddito da valida di fr. 21’813.94, riferito al 2005, al 2007, si ottiene un
importo di fr. 22’428.92 (+
1.
% per il 2006 e +1.6% per il 2007, cfr. tab.
relativa all’evoluzione dei salari nominali, dei prezzi
al consumo e dei salari reali, 1990-2007, pubblicati sul sito dell’Ufficio
federale di statistica).
Quanto al
reddito da invalida, secondo i dati forniti dalla tabella elaborata dall'Ufficio
federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2006 una professione che
presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della
rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439,
p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un
salario mensile lordo pari a fr. 4'019.
Riportando
questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata
in La Vie économique, 12-2007, p. 98), esso ammonta a fr.
4'189.80 mensili oppure a fr. 50'277.60 per l'intero anno (fr. 4'189.80
x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98
del 18 febbraio 1999, consid. 3a).
Dopo
adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex"
- cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si
ottiene, per il 2007 (cfr. tab. B 10.3, pubblicata in La Vie économique,
6-2008, p. 91), un reddito mensile di fr. 4'252.21 oppure di fr. 51'026.50 per
l'intero anno (fr. 4'252.21 x 12).
Procedendo
quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2007, partendo da un
salario da invalida di fr. 51'026.50, ritenuta un’esigibilità dal profilo medico del 50%
e ammettendo la riduzione del 20%, il reddito ipotetico dell'insorgente
ammonta, quindi, a fr. 20’410.60 (fr. 25'513.25 - (fr. 25'513.25.--
x 20 : 100)).
Confrontando ora questo dato con l'importo di
fr. 22’428.92 corrispondente al reddito
che l’insorgente avrebbe conseguito da valida nell'anno 2007,
emerge un’incapacità al guadagno pari a 8.99 ([fr. 22'428.92
– fr. 20’410.60] x 100 : fr. 22'428.92),
arrotondato al 9% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid.
3.2
= SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41).
2.22
Poste poi le
quote parti tra attività salariata (77%) e mansioni casalinghe (23%) stabilite
dall’amministrazione nella querelata decisione (cfr. consid. 2.12.), il grado
di invalidità globale è, per il 2005, del 19.89% (77 X 10 + 23 X 53%) in
applicazione del metodo misto, percentuale che non consente l’attribuzione di
una rendita, conformemente a quanto stabilito dall’UAI.
Tale
percentuale vale anche con riferimento all’anno 2004.
Quanto
agli altri anni, dal 2000 al 2003 e nel 2007, il grado di invalidità globale è
del 19.12% (77 X 9 + 23 X 53%) in applicazione del metodo misto, percentuale
che non consente comunque l’attribuzione di una rendita, conformemente a quanto
stabilito dall’UAI.
La
decisione contestata deve, quindi, nel suo risultato essere confermata.
2.23
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- andrebbero poste a carico
dell’assicurata, la quale ha tuttavia chiesto l'assistenza giudiziaria (cfr.
consid. 2.24.).
Al
riguardo il Consiglio federale nel Messaggio concernente la modifica della
legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (misure di semplificazione
della procedura) del 24 maggio 2005 in FF 2005 pag. 2751 seg. si è così espresso:
"
(...)
Quando sono adempite le condizioni del gratuito
patrocinio, la procedura di ricorso in materia di AI continuerà ad essere
gratuita (con riserva di una successiva restituzione) per gli assicurati
interessati, come negli altri settori del diritto amministrativo.
Si intende così garantire che saranno prese in
considerazione le particolarità del singolo caso, in modo tale che anche le
persone meno abbienti possano accedere ai tribunali.
(...)
Le stesse considerazioni valgono a proposito
delle procedure di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni
e, per le persone residenti all'estero, dinanzi alla Commissione di ricorso
AVS/AI. In altri termini, quando non può essere concesso il gratuito patrocinio
in seguito a circostanze particolari che riguardano il singolo caso, per le
controversie concernenti prestazioni dell'AI i Cantoni devono stabilire limiti
di spesa inferiori rispetto agli altri settori del diritto amministrativo.
Al fine di tener conto della componente di
politica sociale, fisseranno questi limiti non in funzione del valore
litigioso, ma in funzione dell'onere effettivo. È stato fissato un limite di
spesa (dai 200 ai 1000 franchi) equivalente a quello stabilito nella revisione
totale dell'organizzazione giudiziaria. Si è così dato seguito al suggerimento espresso
dalla maggioranza dei Cantoni nella procedura di consultazione. (...)"
2.24
La ricorrente
ha infine postulato di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria
con gratuito patrocinio (II).
Ai sensi
dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere
garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano,
il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge
rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS,
rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità
di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso,
l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i
presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si
esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa
indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art.
61, n. 86, pag. 626).
I presupposti
(cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati
rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 88s) – sono in
principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se
l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art.
14.
cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr.
anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).
Nel caso
di specie, la ricorrente, del 1950, sposata e senza attività lucrativa, si
trova nel bisogno. Ella ha infatti dichiarato di non percepire alcun reddito e
di vivere grazie alle prestazioni percepite dal marito (vale a dire una rendita
AI mensile di fr. 1'622.--, una prestazione complementare alla rendita AI di
fr. 1’028.-- mensili e una rendita estera di fr. 651.-- mensili); non ha
inoltre dichiarato di possedere della sostanza (cfr. certificato municipale).
L’assicurata
non possiede inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento
di un legale appare giustificato e di primo acchito il ricorso non pareva
essere privo di fondamento.
Essendo dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la
concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurata, il gratuito
patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso,
qualora la situazione economica dell'assicurata dovesse in futuro migliorare
(cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93;
cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti
al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I
569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid.
5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).
Ne
consegue che la ricorrente è per il momento esonerata dal pagamento delle spese
processuali (cfr. art. 69 cpv. 1bis LAI; STF I 885/06 del 20 giugno 2007).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. L’istanza
tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio
è accolta.
3. Le
spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente. A
seguito della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento
assunte dallo Stato.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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