32.2007.245
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
21 luglio 2008Italiano53 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2007.245
Data decisione, Autorità:
21.07.2008, TCA
Titolo:
Rifiuto di una rendita d'invalidità.Valutazioni fisiche e psichiche di medici.Il curante non ha contestato le perizie,quindi TCA fa proprie le perizie SAM.Raffronto dei redditi.Riduzione del salario statistico da invalido perché il reddito da valido è inferiore al salario medio nazionale del settore
AFFEZIONE PSICHICA
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
DENEGATA GIUSTIZIA
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
PERIZIA
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
art. 29 cpv. 2 COST
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.245
TB
Lugano
21 luglio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 12 luglio 2007 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione dell'11 giugno 2007 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
RI 1 A. RI 1, nata nel
1960, il 23 aprile 2004 (doc. AI 7) ha chiesto di essere riadattata nella
stessa professione di ausiliaria di cure o di essere avviata ad altra
professione in ambito ufficio/amministrativo, a causa di dolori alla colonna
lombare acuitisi a seguito di una caduta avvenuta il 16 febbraio 2004.
L'Ufficio assicurazione invalidità ha
sottoposto l'assicurata ad una
perizia pluridisciplinare presso il Servizio Accertamento Medico (SAM), dove è
stata sottoposta sia ad una visita reumatologica sia psichiatrica (doc. A10).
Il primo esperto (doc. AI 65-19) ha concluso per la possibilità di esercitare l'attività di aiuto domiciliare a tempo
pieno, ma con una capacità lavorativa ridotta del 25% (doc. AI 65-10), mentre
in attività adatte al suo stato di salute, quindi nel rispetto di alcuni limiti
funzionali, l'abilità dell'assicurata era totale. Il secondo perito
(doc. AI 65-14) ha stabilito un'inabilità lavorativa del 20% in qualsiasi attività, anche come casalinga.
B. Sulla
scorta del rapporto finale allestito dalla consulente in integrazione
professionale (doc. A11), con decisione dell'11 giugno 2007 (doc. A1) l'Ufficio assicurazione invalidità ha negato all'assicurata una rendita d'invalidità, siccome il grado d'invalidità calcolato era del 33%.
C. Il
12 luglio 2007 (doc. I) l'assicurata ha inoltrato un ricorso,
postulando in via principale il diritto a tre quarti di rendita AI dal 16
febbraio 2005 dato il grado d'invalidità del 65% ed in via subordinata il
rinvio degli atti all'UAI per l'espletamento di nuovi accertamenti medici con
successiva emissione di una decisione. Infatti, facendo valere
il certificato del 29 maggio 2007 (doc. A5) del dr. med. __________, chiede che
l'UAI consideri l'incapacità lavorativa del 50% che questo
reumatologo ha riscontrato, visto il peggioramento delle sue condizioni di
salute dovuto alla sindrome somatoforme del dolore persistente ed alla sindrome
fibromialgica senza sospetto chiaro di affezione psichiatrica rilevante.
Inoltre, le limitazioni personali non vanno fissate (solo) al 7% per attività
leggere, ma al 25%, poiché vanno considerati anche i limiti formativi e la
difficile situazione familiare. Infine, va ammesso il diritto alla reintegrazione
professionale.
D. Con
risposta del 20 agosto 2007 (doc. IV) l'Amministrazione, basandosi sul parere
del Servizio Medico Regionale (SMR) che ha analizzato il certificato del 29
maggio 2007 redatto dal reumatologo curante dr. med. __________ e che ha ritenuto
l'assenza di nuova documentazione medica e di nuovi elementi di giudizio rispetto
alla valutazione del SAM, ha confermato l'opinione della consulente in
integrazione professionale come pure la riduzione del 7% da essa determinata,
giungendo quindi alla conferma delle valutazioni espresse con la decisione
impugnata. Pertanto, dopo avere presentato per esteso il calcolo del grado d'invalidità,
l'Ufficio assicurazione invalidità ha proposto di respingere il ricorso, precisando
comunque che l'assicurata può rivolgersi ad esso per valutare un aiuto al
collocamento e/o un'introduzione presso un nuovo datore di lavoro, essendo
stato accertato un grado d'invalidità superiore al minimo richiesto (20%) per
potere beneficiare di una reintegrazione professionale.
La ricorrente, qui rappresentata dal RA
1, ha ribadito la discrepanza tra i rapporti reumatologici e la necessità di
ulteriori esami al fine di definire con maggior precisione la sua effettiva
capacità di guadagno. Ha inoltre contestato la conclusione a cui è giunto il
dr. med. __________, medico SMR, senza avere esperito una visita medica dell'assicurata.
Infine ha contestato l'insufficienza della riduzione del 7% applicata dall'UAI
senza valido motivo giustificativo (doc. VI).
considerato in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I
707/00 del 21 luglio 2003).
2. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre qui rilevare
che per quanto riguarda le norme di diritto sostanziale, in assenza di
disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti
quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che
esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2; 127 V 466 consid. 1).
Dal momento che nel
caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento
dell’eventuale diritto alla rendita) è realizzato antecedentemente al 1°
gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili.
Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al
tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
3. Con
il proprio ricorso l'assicurata
fa valere, implicitamente, un diniego di giustizia formale per carenza di
motivazione della decisione impugnata. L'insorgente rimprovera in particolare all'Amministrazione di non essere stata trasparente nella sua decisione,
poiché non ha esposto il calcolo alla base del diniego della rendita d'invalidità, ovvero non ha indicato quali
redditi sono stati raffrontati per giungere ad un grado d'invalidità del 33%.
Ravvisa
implicitamente, in questa carenza di motivazione, una violazione del diritto di
essere sentito che, come tale, comporterebbe l'annullamento della decisione stessa.
Il diritto di essere
sentito di cui all’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. comprende l’obbligo per l’autorità
di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di
porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a
fondamento e di poterlo impugnare con cognizione di causa e, dall’altro, di permettere
all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima.
Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed
esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole
circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF
del 24 gennaio 2007, U 397/05; DTF 129 I 232 consid. 3.2).
In concreto, nella decisione dell'11
giugno 2007 l'UAI non ha effettivamente indicato nessun calcolo alla base del
rifiuto del diritto alla rendita AI, limitandosi ad esporre le percentuali dei
gradi di (in)abilità lavorativa ritenuti nelle perizie pluridisciplinari fatte
esperire dal SAM. Il raffronto fra i redditi da valido e da invalido è stato
effettuato e riportato per esteso (solo) dalla consulente in integrazione
professionale nel suo rapporto finale del 26 aprile 2007 (doc. AI 59).
Ora, malgrado questa accertata assenza
di specifica e dettagliata motivazione, l'insorgente - che comunque aveva pieno
accesso agli atti - è comunque stata in grado di capire i
motivi per i quali l'Ufficio AI
ha respinto la sua richiesta di una rendita d'invalidità (è stato infatti specificato che il grado d'invalidità era inferiore al 40%), ha
potuto comprendere la portata della decisione, impugnarla ad un'istanza che del
resto dispone di pieno potere cognitivo, confrontarsi con il suo contenuto e
proporre le proprie censure. In questo senso, la ricorrente
non è stata ostacolata dallo stringato contenuto della decisione dell'Ufficio AI.
L'Amministrazione non ha pertanto
commesso un diniego di giustizia formale ed il TCA deve entrare nel merito del
ricorso.
nel
merito
4. Oggetto
della lite è la questione a sapere se l'Ufficio AI ha agito correttamente negando alla ricorrente il diritto
ad una rendita AI, ritenendo un grado d'invalidità del 33%.
5. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi
fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi
un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia
o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il
danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché
il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G.
Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale,
Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
Giusta l'art. 28 cpv.
1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una
rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono
invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16
LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito
del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e
dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del
lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in
condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V
30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nella DTF 107 V 21
consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità
non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di
una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o
linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza
confermata dall'allora TFA [dal
1° gennaio 2007: TF] con sentenza del
14 luglio 2006, U 156/05, consid. 5).
La misura
dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione
personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della
residua capacità al guadagno.
Secondo il TFA i due
redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere
calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR
1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al
proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174 resa in ambito LAINF, per
il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione).
6. Con la decisione impugnata l'UAI ha negato alla ricorrente il
diritto ad una rendita d'invalidità, poiché il raffronto fra il reddito conseguito
senza invalidità ed il reddito ottenibile in un'attività ragionevolmente
esigibile tenuto conto sia di una riduzione del 20% per un'abilità lavorativa
dell'80% sia del 7% per la possibilità di svolgere sole attività leggere, dà
una perdita di guadagno (grado d'invalidità) del 33%, quindi inferiore al
minimo legale del 40%.
Dal lato medico, gli specialisti del
SAM incaricati dall'Ufficio AI hanno accertato che l'incapacità lavorativa nella
sua professione di aiuto domiciliare era dal marzo 2004 del 25% dal
profilo reumatologico (la limitazione è riferita alla resa nello svolgimento di
un lavoro a tempo pieno), rispettivamente del 20% dal punto di vista
psichiatrico.
In attività adeguate (leggere), il
reumatologo ha accertato un'abilità lavorativa del 100%, quindi un'incapacità nulla,
mentre lo psichiatra ha mantenuto il grado d'incapacità lavorativa del 20%.
La perizia SAM ha valutato che, dal
punto di vista fisico e psichico, il grado di capacità lavorativa globale
nell'attività da ultimo esercitata come aiuto domiciliare è del 75%,
mentre in attività adatte che tengano conto delle limitazioni descritte dal perito
reumatologo, questa capacità è dell'80%, intesa come riduzione della
capacità funzionale residua sull'arco dell'intera giornata lavorativa.
Sulla scorta di queste considerazioni
mediche, la consulente in integrazione professionale (doc. AI 59) ha stabilito
in Fr. 54'056.- il salario da valida della ricorrente aggiornato al 2005 senza
il danno alla salute se avesse ancora lavorato come aiuto domiciliare per il
suo datore di lavoro.
In altre attività adeguate, a livello
nazionale la media del salario ipotetico per le donne aggiornato al 2005 è di
Fr. 49'070.- (categoria 4.2). Riportando questo dato su una capacità lavorativa
dell'80% e ritenuta una diminuzione del 7% per attività leggere, si ottiene un
reddito da invalida di Fr. 36'508.-.
Partendo dunque da un reddito ipotetico
senza danno alla salute di Fr. 54'056.- e da un reddito da invalida di Fr. 36'508.-,
nel suo rapporto finale (doc. AI 59) l'Ufficio AI ha calcolato un grado d'invalidità
del 33% ([Fr. 54'056.- - Fr. 36'508.-) : Fr. 54'056.-] x 100 = 32,46).
Nel ricorso l'assicurata sostiene che v'è
una discrepanza fra i pareri dei reumatologi interpellati. Infatti, già dal
luglio 2006 la sua incapacità lavorativa era del 50%, quindi il suo stato di
salute era peggiore rispetto a quello accertato dall'Ufficio AI nel gennaio
2007 (incapacità lavorativa del 25% dal profilo reumatologico), poiché v'era
anche la sindrome fibromialgica riscontrata dal reumatologo curante, la quale va
quindi presa in considerazione. Pertanto, questo peggioramento
necessita di essere ulteriormente indagato dall'Amministrazione dal profilo reumatologico, con successiva concessione
di una rendita d'invalidità di
tre quarti.
A sostegno della
fondatezza del suo ricorso, l'assicurata
ha fatto capo al rapporto allestito il 29 maggio 2007 (doc. A5) dal dr. med. __________,
che ha allegato alle sue osservazioni al progetto di decisione del 30 aprile
2007 (doc. AI 60).
A dire della
ricorrente, il salario statistico da invalida di Fr. 49'070.- va ridotto del 25% - e non solo del 7% - a causa di problemi non
solo psico-fisici, bensì anche di tipo formativo, linguistici e familiari che
pesano sulla stabilità psichica e fisica, come anche sulla possibilità di
adeguarsi agli orari di lavoro. Già solo applicando la riduzione personale del
25%, sostiene l'assicurata, si
giunge così ad una perdita di guadagno del 45%. Ritenendo poi un'incapacità lavorativa del 50%, come
stabilito dal reumatologo curante, si ottiene un'incapacità di guadagno del 65%, che le darebbe quindi diritto a tre
quarti di rendita d'invalidità.
Sulla scorta della
valutazione del 6 giugno 2008 (doc. AI 71) del
dr. med __________, medico presso il Servizio medico regionale,
con decisione dell'11 giugno
2007 l'Ufficio AI ha confermato
che il grado d'incapacità di
guadagno dell'assicurata non raggiunge
il minimo legale del 40% (33%), perciò le ha negato il diritto ad una rendita d'invalidità.
7. Il
21 aprile 2005 il dr. med. __________, specialista FMH in reumatologia e riabilitazione,
ha ricevuto mandato dall'Ufficio
AI di peritare l'assicurata.
Nel suo referto del 2 maggio 2005 (doc. A2) ha presentato l'anamnesi familiare, personale remota, sociale
e attuale della ricorrente, come pure i dati soggettivi
da essa manifestati. L'esperto ha esposto lo status reumatologico oggettivo ed
ha riassunto gli accertamenti radiografici eseguiti nel 2004 da colleghi. La
diagnosi è sindrome lombo-vertebrale con componente spondilogena recidivante
alla gamba destra su una discopatia a livello L4/L5, sindrome
cervico-vertebrale e cervico-bracchiale su minima alterazione degenerativa
della colonna cervicale, periartropatia omeroscapolare tendinopatica a livello
della spalla destra. Per giungere ad un grado d'incapacità lavorativa del 70% come
aiuto domiciliare, il perito ha tenuto conto che, anamnesticamente e clinicamente
non v'era nessun sintomo di tipo compressivo né nessun deficit sensitivo
motorico. Inoltre, l'esame clinico eseguito nemmeno mostrava segni indiretti
per un'eventuale instabilità lombosacrale. Mentre soggettivamente l'assicurata
lamenta dolori nella zona della colonna cervicale sul lato destro ed al
passaggio cervico-toracale a destra come pure dei disturbi irradianti al
braccio di destra, i reperti clinici sono invece blandi con un'ottima mobilità
della colonna cervicale. Anche i disturbi della sensibilità del IV e V dito
sono difficilmente spiegabili a mezzo delle risonanze magnetiche eseguite un
anno prima, dove le discopatie evidenziate sono molto leggere. È stata inoltre
rilevata una leggera periartropatia omeroscapolare tendinopatica a livello
della spalla destra, senza segni per una lesione della cuffia dei rotatori o
segni radiologici per una calcificazione peri-articolare o per un'artrosi
acromeo-clavicolare o per un'omartrosi. Concludendo, lo specialista ha
osservato una certa discrepanza tra i reperti oggettivabili sia a livello della
colonna vertebrale sia a livello del braccio e della spalla destra in relazione
con i dolori invalidanti che l'assicurata accusava.
Il grado d'incapacità
lavorativa del 70% si spiega perché l'assicurata presentava delle limitazioni
nell'alzare dei pesi particolarmente importanti o nello svolgere delle attività
lavorative troppo monotone e ripetitive.
Nell'esecuzione di altre attività più leggere,
invece, come quella di responsabile della lavanderia e della stireria __________
svolta per vent'anni, la sua
capacità lavorativa è totale. Ciò vale anche per altre attività di tipo
medio-leggero in cui la ricorrente non debba rimanere sempre seduta, ma possa
alternare la posizione eretta alla deambulazione, come per esempio per un lavoro
d'ufficio o in relazione alle
sue conoscenze informatiche.
Il certificato medico
del 22 dicembre 2005 (doc. A7) del curante dr. med. __________, specialista FMH
in reumatologia, evidenzia un aumento dei dolori sia a livello
cervico-brachiale sia cervico-vertebrale e lombo-vertebrale da parte dell'assicurata, la quale non si sentiva più in
grado di svolgere attività lavorative anche medio-leggere che implicassero
posizioni statiche in misura superiore al 50%.
Il successivo certificato
del 18 luglio 2006 (doc. A6) completa, a specifica domanda di un medico SMR, il
rapporto medico del 30 giugno 2006 (doc. AI 49), in cui il reumatologo curante
aveva diagnosticato una sindrome lombo-vertebrale cronica recidivante in
presenza di importante discopatia L4/L5 con osteocondosi e protrusione mediana
del disco ed un leggero restringimento del canale spinale dal 2002, una
sindrome cervico-brachialgia destra in presenza di discopatia C5/C6 e C6/C7 dal
2004, una sindrome fibromialgica/dolore cronico dal 2005-2006. Il curante aveva
inoltre definito stazionario lo stato di salute dell'assicurata, ma sin da subito con una capacità lavorativa residua del
50% in attività leggere o semi-leggere, prevalentemente da seduta e che non
implicassero di stare in piedi per più di 10 minuti.
Nell'attestato complementare, ha menzionato la
sindrome somatoforme del dolore persistente e la sindrome fibromialgica, che
sono alla base del peggioramento dello stato di salute dell'insorgente. A proposito di questa seconda
sindrome, lo stesso reumatologo ha affermato che non esiste un sospetto chiaro
di affezione psichiatrica rilevante. Vi sarebbe inoltre un'accentuazione della sintomatologia algica
cervicale e lombare.
Il 10 gennaio 2007 il
dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, incaricato
dal SAM a sua volta interpellato dall'UAI, ha esperito una perizia psichiatrica sull'assicurata. Presentata l'anamnesi personale e lo status psichico, nel
suo rapporto del 14 gennaio 2007 (doc. AI 65-14) ha posto la diagnosi di sindrome
somatoforme da dolore persistente (ICD 10-F45.4), ha esposto la sua valutazione
e nelle conclusioni ha risposto alle domande sottopostegli. L'esperto ha sottolineato che la ricorrente ha focalizzato la sua attenzione sul lavoro, poi, caduti
progressivamente i meccanismi di difesa, sono così insorti i primi sintomi
algici di tipo somatoforme. L'assicurata non presenta
una sindrome depressiva né ansiosa. Da quando l'infortunio del febbraio 2004 ha dato luogo ad una sintomatologia
algica nel marzo seguente, l'evoluzione
del quadro clinico è rimasta invariata - la prognosi è quindi stazionaria -
presentando da allora un'incapacità
lavorativa nella misura del 20%. Questa diminuzione è dovuta dalla
sintomatologia algica che si è manifestata con dolori al rachide lombare,
dorsale e cervicale, che rendono l'insorgente incostante nell'esecuzione delle mansioni, lenta, imprecisa, poco affidabile e che
si affatica facilmente. Quale soluzione per migliorare questa ridotta capacità
lavorativa nell'attività precedente,
lo psichiatra ha suggerito un trattamento psicologico accompagnato da uno
psicofarmacologico, come pure sedute di tecniche di rilassamento tipo Jakobson.
L'esperto ha escluso di effettuare
provvedimenti di integrazione professionale, ma ha risposto affermativamente
alla domanda se l'interessata
era in grado di svolgere altre attività, definendo l'incapacità lavorativa sempre al 20%, anche come casalinga.
Il 12 gennaio 2007 il
dr. med. __________, specialista in reumatologia, anch'egli incaricato dal SAM, ha visitato la ricorrente tenendo conto
della documentazione medica preesistente ed il 15 gennaio successivo (doc. AI 65-19)
ha redatto il suo referto evidenziando l'anamnesi attuale, remota, per sistemi, l'anamnesi sociale recente, lo status e la radiologia. Ha poi formulato
la sua diagnosi ed aperto la discussione sul caso, rispondendo alle domande sulla
capacità lavorativa dell'assicurata.
L'esperto ha riassunto i pareri
dei colleghi __________, __________, __________ e __________, ed ha peritato
dettagliatamente lo status internistico, lo status neurologico, la
deambulazione, il rachide, le articolazioni sacroiliache, le spalle, i gomiti,
Fatti
i polsi, le mani, le anche, le ginocchia, le caviglie ed i piedi. Ha poi riportato
i risultati ottenuti dalle varie radiografie e risonanze magnetiche effettuate
a suo tempo dai suoi colleghi, ma anche da lui stesso nel gennaio 2007. Lo
specialista ha diagnosticato una sindrome somatoforme da dolore persistente, una
sindrome dorsospondilogena cronica (l'esame clinico e la risonanza magnetica cervicale sono nella norma) ed
una sindrome lombospondilogena cronica (con alterazioni degenerative di media
importanza a livello del penultimo disco libero nell'ambito di un'anomalia
di transizione).
Come il collega __________,
il perito ha evidenziato che l'elemento
più importante è la discrepanza tra le lamentele dell'assicurata riguardanti i deficit funzionali dichiarati e le
patologie oggettive di scarsa entità. Siccome v'è un'importante
sofferenza della ricorrente con conseguente richiesta di attenzioni mediche, è
data la sindrome somatoforme da dolore persistente, mentre il medico non ha
riscontrato sufficienti elementi per ritenere la diagnosi di fibromialgia (2
punti trovati, mentre c'è
fibromialgia se questi punti sono almeno 10). I dolori cervicali e dorsali
cronici irradiano il cinto scapolare e la testa, trattandosi di una sindrome
cervicospondilogena cronica. Tuttavia, sia l'esame clinico sia le indagini neuroradiologiche e radiologiche convenzionali
sono normali. Lo specialista ha concluso che i problemi rilevati dall'assicurata sono dunque principalmente di
natura funzionale e rientrano nella sindrome somatoforme riscontrata. Anche i
dolori lombari cronici irradianti agli arti inferiori non hanno trovato particolare
riscontro nell'esame clinico,
che mostra solo una modica diminuzione della mobilità lombare. Nemmeno v'è presenza di una neurocompressione. Gli
esami radiologici e neuroradiologici eseguiti da altri specialisti mostrano
delle alterazioni degenerative di media importanza a livello del penultimo
disco libero nell'ambito di un'anomalia di transizione, ma esse sono
rimaste invariate dal 1992 in poi. Anzi, queste affezioni sono comuni in
soggetti coetanei dell'assicurata.
Pertanto, il medico
del SAM ha concluso che, oggettivamente, le alterazioni strutturali osservate
sono di scarsa entità e limitano solo parzialmente la capacità lavorativa anche
in attività pesanti. Ha quindi stabilito che l'assicurata può lavorare a tempo pieno, ma con una capacità
lavorativa ridotta del 25%. Inoltre, nemmeno sono stati riscontrati
cambiamenti di rilievo delle oggettive condizioni di salute della ricorrente
dopo la perizia eseguita il 2 maggio 2005 dal perito reumatologo dr. med. __________.
La differenza della percentuale dell'incapacità lavorativa con quella fissata da quest'ultimo risiede solo nella diversa
valutazione delle medesime problematiche. Il peggioramento soggettivo, invece, come
diagnosticato dal reumatologo curante dr. __________, corrisponde allo sviluppo
della citata sindrome somatoforme da dolore persistente. Possibilità
terapeutiche per migliorare la capacità lavorativa non sono date, mentre
provvedimenti d'integrazione
per un'attività leggera e adatta
sono effettuabili.
La capacità residua
dell'interessata in attività
leggere con ogni tanto dei compiti medio-pesanti è, dal profilo teorico, completa.
Ella dovrebbe rispettare le regole di ergonomia della schiena ed evitare
movimenti eccessivamente ripetitivi di flessione/ estensione o rotazione del
tronco, evitando anche le posizioni statiche eccessivamente prolungate che non
le danno modo di cambiare posizione per sgranchirsi ogni ora. La capacità
funzionale residua è poi stata valutata dall'esperto nel sollevamento e trasporto di carichi (per carichi molto
leggeri è normale), nella manipolazione di oggetti, attrezzi e pulsantiere (per
oggetti leggeri e lavori di precisione è normale), in posizioni di lavoro o
dinamiche particolari (a braccia elevate, con rotazione del tronco, in
posizione seduta e piegata in avanti è lievemente ridotta, in posizione eretta
e piegata in avanti è ridotta, inginocchiata e con ginocchia in flessione è normale),
nel mantenere posizioni statiche (seduta o in piedi è lievemente ridotta) e per
spostarsi (su qualsiasi tragitto rispettivamente scendere e salire le scale è normale).
Infine, nell'attività di casalinga l'assicurata è totalmente abile al
lavoro.
Il 19 gennaio 2007
(doc. A9) il dr. __________ si è brevemente ripronunciato sull'argomento, confermando la capacità professionale
dell'insorgente già analizzata
nell'aprile 2005. Le limitazioni
a suo tempo evidenziate sono state ribadite (per lavori pesanti e poco
ergonomici come fare l'aspirapolvere,
lavare i pavimenti, pulire i vetri, le tende, le porte ed i balconi). Per altre
attività, le limitazioni sono inferiori. Ha quindi globalmente ribadito un'incapacità professionale di al massimo il 70%.
L'ultimo certificato medico a disposizione
risale al 29 maggio 2007 (doc. A5) ed è stato steso dal reumatologo curante dr.
__________. Egli ha menzionato i dolori diffusi sofferti dalla ricorrente nel
quadro di una fibromialgia generalizzata, di una sindrome cervico-dorso e
lombospondilogena cronica su alterazione degenerativa di media importanza del
penultimo disco nel quadro di un'anomalia di transizione. Questi dolori, importanti, comportano un
riposo continuo da parte dell'assicurata,
che non riesce a mantenere posizioni fisse, sedute, in piedi o camminare per
più di 30 minuti. Di conseguenza, la sua capacità lavorativa, anche per attività
leggere, non può superare il 50%.
Il dr. med. __________,
medico AI specialista FMH in medicina interna, il 6 giugno 2007 (doc. AI 71) ha
esposto le sue considerazioni focalizzandosi sui pareri dei reumatologi dr.
med. __________, __________ e sul certificato del collega __________ del 29
maggio precedente. A mente del medico SMR, entrambi i primi due esperti sono
concordi sulla discrepanza tra i reperti oggettivabili clinicamente ed i dolori
lamentati dall'assicurata, come
pure sul grado di capacità lavorativa in attività adatta (100%), mentre i loro
pareri divergono nella fissazione come aiuto domiciliare (75% il primo, 70% il
secondo). Riguardo al certificato del dr. __________, il medico dell'AI osserva trattarsi di un elenco di
diagnosi tuttavia non oggettivate da nuovi accertamenti clinici e/o
strumentali, ma riferite ai (soli) disturbi soggettivi manifestati dalla
ricorrente, ciò che l'ha
portato a stabilire nel 50% la sua inabilità lavorativa in qualsiasi attività
professionale, anche leggera.
In conclusione, l'ultimo rapporto medico a disposizione non è
tale da documentare un peggioramento dello stato di salute dell'assicurata né quindi un aumento dell'incapacità lavorativa riconosciuta dall'UAI sulla base delle perizie SAM.
8. Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal
paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),
che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del
perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,
ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01del 25 febbraio 2003; DTF
125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997
pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in
fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,
il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite
da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono
a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1
pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In
una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però
ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire
delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.
In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha
statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione
degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale
le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una
certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale
referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per
farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre ancora
evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse
dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante
ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.
In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2
L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant
d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a
admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de
l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le
SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion
entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale,
nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La
valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt
s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf.
consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR
ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif
que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du
déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu
de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre
à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de
tel." (…)
Per
quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto
di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125
V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,
Zurigo 1997, pag. 230).
Infine,
va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non
può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi
per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va
ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito
psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni
(D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle
assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota
158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e
cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In quest’ultima
sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In
particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico
l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta
e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare
l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.
Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere
premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita
d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il
carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con
sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti
medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in
base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi
sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita
deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i
dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori
la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti
divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi,
il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile,
come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente
psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).
9. Questo Tribunale, dopo attento esame degli atti all'inserto, ritenute le conclusioni a cui sono
giunti gli specialisti dr. med. __________ e dr. med. __________ rispettivamente
nelle perizie del 14 e del 15 gennaio 2007 – alle quali va riconosciuta forza
probatoria piena conformemente alla giurisprudenza citata (consid. 8) –, le
considerazioni del 2 maggio 2005 e del 19 gennaio 2007 rilasciate dal
reumatologo dr. med. __________, come pure le certificazioni del reumatologo
curante dr. med. __________ datate 22 dicembre 2005, 30 giugno 2006, 18 luglio
2006 e 29 maggio 2007, fa proprie le conclusioni formulate dall'Ufficio AI nella determinazione globale dell'incapacità lavorativa dell'assicurata, comprendente quindi l'ambito reumatologico e psichiatrico.
Del resto, il medico
curante non ha contestato le valutazioni peritali dei colleghi __________ e __________,
ma nei suoi certificati, piuttosto scarni nel loro insieme, riporta (solo) l'anamnesi soggettiva e personale dell'assicurata e dà una breve valutazione
complessiva delle sintomatologie riscontrate nell'insorgente, giungendo sempre a definire la sua incapacità lavorativa
nella misura del 50%. Inoltre, se nel 2006 aveva evidenziato, a domanda di un
collega, che alla base del peggioramento delle condizioni di salute dell'insorgente v'erano una sindrome somatoforme del dolore persistente ed una
sindrome fibromialgica, tuttavia egli ha precisato che non esisteva un sospetto
chiaro di affezione psichiatrica rilevante.
A quest'ultimo proposito, nel gennaio del 2007 il
reumatologo interpellato dal SAM ha riscontrato 2 punti di fibromialgia (essa è
data se questi punti sono almeno 10) ed i necessari criteri ICD 10 per
diagnosticare una sindrome somatoforme da dolore persistente. Tuttavia, ha
osservato di non avere sufficienti motivi per ritenere la diagnosi di fibromialgia.
Nella propria analisi,
già nel 2005 il dr. __________ ha osservato che v'era una discrepanza tra i reperti oggettivabili sia a livello della
colonna vertebrale sia a livello del braccio e della spalla destra, in
relazione con i dolori invalidanti accusati dall'interessata.
Il dr. __________,
quasi due anni dopo, è giunto alla medesima conclusione. I dolori cronici
lamentati dall'insorgente potevano
spiegarsi (solo) con lo sviluppo di una sindrome del dolore cronico di natura
somatoforme, visto che oggettivamente gli esami clinici non confermavano un
tale quadro.
Nel luglio 2006 il dr.
__________ ha diagnosticato una sindrome fibromialgica, ma ha ammesso che non v'era un chiaro sospetto di affezione
psichiatrica rilevante, mentre nel certificato del maggio 2007 ha affermato l'esistenza di una fibromialgia generalizzata.
Ora, secondo il TCA, che è supportato nelle sue deduzioni anche
dal parere del medico SMR, le conclusioni a cui sono giunti i reumatologi __________
e __________ sono essenzialmente simili, nel senso che ad oltre un anno e mezzo
di distanza da ciascun parere i gradi di abilità lavorativa (70%-75%) rispettivamente
d'incapacità lavorativa (30%-25%)
stabiliti dai periti nell'attività
di aiuto domiciliare pressoché si equivalgono, mentre sono addirittura identici
(100% rispettivamente 0%) nello svolgimento di un'attività leggera.
Il presunto peggioramento
delle condizioni di salute dell'insorgente che ha certificato il reumatologo curante non è invece stato
giustificato a mano di documentazione medica e/o descrizioni di esami clinici
effettuati. Inoltre, il risultato a cui è (sempre) giunto il dott. __________,
si distanzia molto dai referti redatti da due suoi colleghi, laddove v'è una differenza (non trascurabile) del
20%-25% nella fissazione della capacità lavorativa.
Non va inoltre
dimenticato, alla luce della giurisprudenza suesposta concernente il valore
probante dei referti medici, che i dottori __________ e __________ hanno
visitato l'assicurata nelle
vesti di periti, mentre il dr. __________ in qualità di suo medico curante.
Tutto ben considerato,
quindi, da un punto di vista reumatologico vanno confermate le dettagliate,
chiare e complete conclusioni peritali del SAM, secondo cui dal marzo 2004 l'assicurata è inabile al lavoro nella misura
del 25% nella precedente attività quale aiuto domiciliare, mentre dallo stesso
mese è totalmente capace di eseguire altre attività leggere - con saltuarie
implicazioni di compiti mediamente pesanti – che le permettano il rispetto
delle regole di ergonomia della schiena e le evitino movimenti eccessivamente
ripetitivi di flessione/estensione o rotazione del tronco, come pure posizioni
statiche eccessivamente prolungate senza possibilità di cambiamenti di
posizione.
In conclusione,
dunque, d'avviso del TCA, l'aspetto reumatologico dell'affezione dell'assicurata
è stato sufficientemente chiarito.
Per questo motivo, la
richiesta di un'ulteriore
perizia reumatologica formulata dalla ricorrente (doc. I) va disattesa.
A tal proposito va
ricordato che, quando l'istruttoria da
effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.
47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure
DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c
con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere
sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c con
riferimenti).
10. Per
quanto riguarda l'aspetto
psichiatrico questo Tribunale constata innanzitutto che l'assicurata non è mai stata in cura psichiatrica.
La perizia esperita il
10 gennaio 2007 (doc. AI 65-14) dal dr. med. __________ ha stabilito che la
Considerandi
capacità lavorativa dell'insorgente
tanto nell'attività precedente di
aiuto domiciliare quanto nello svolgere altre attività adatte al suo stato di
salute raggiungeva l'80%. Il
perito ha quindi riscontrato una diminuzione della capacità di lavoro del 20%
dal marzo 2004.
In particolare, il
parere dello psichiatra è approfondito e completo. Dal profilo psichiatrico, l'esperto ha accuratamente esaminato l'assicurata ed ha stabilito che questa
limitazione funzionale è data dall'incostanza nell'esecuzione
delle mansioni, dalla lentezza, dall'imprecisione, dalla poca affidabilità e da un maggiore affaticamento,
tutti fattori causati dalla sindrome somatoforme da dolore persistente.
Dal canto suo, la
ricorrente non ha minimamente messo in dubbio le conclusioni del perito. Non ha
mai prodotto un certificato di un medico psichiatra. Nemmeno durante l'istruttoria davanti a questo Tribunale l'assicurata ha fornito indicazioni supplementari
in ambito psichiatrico, né in particolar modo riguardanti il problema
fibromialgico diagnosticato nel maggio 2007 dal reumatologo che l'ha in cura.
La sola affermazione
del reumatologo curante – peraltro di carattere generale - secondo cui i dolori
diffusi manifestati dall'assicurata
sono in relazione ad una sindrome fibromialgica generalizzata, ad una sindrome
cervico-dorso e lombospondilogena cronica su alterazione degenerativa di media
importanza del penultimo disco nel quadro di un'anomalia di transizione, non è sufficiente, di per se stessa, per
mettere in discussione le conclusioni complete, convincenti ed esaurienti del
perito psichiatra.
11.
Richiamata
la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici,
questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le
argomentazioni dei periti SAM in psichiatria ed in reumatologia che hanno sia
incontrato personalmente l'assicurata sia preso visione di tutti i precedenti
atti dei medici interpellati dall'insorgente, dall'assicuratore
infortuni e dall'Ufficio AI. Le
conclusioni di questi esperti possono quindi essere definite chiare, complete
ed attendibili.
Vanno pure pienamente condivise
le considerazioni degli esperti SAM che hanno valutato nel complesso -
ossia dal punto di vista fisico e psichico - le capacità di lavoro presentate
dalla ricorrente ed hanno stabilito che, nell'attività di aiuto domiciliare svolta in precedenza, il grado d'abilità lavorativa è del 75%, mentre
in attività adatte, tenendo conto delle limitazioni indicate dal perito
reumatologo, la capacità lavorativa globale è dell'80%, intesa come riduzione della capacità
funzionale residua sull'arco di
un'intera giornata lavorativa
(docc. AI 65-11 e 65-12). Si tratta di valutazioni fondate sugli atti e chiare.
12.
Occorre ora di esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto
dalla ricorrente dal profilo economico.
Accertata il 17 aprile
2007.
(doc. AI 57) dal medico SMR __________ una capacità lavorativa medico-teorica
globale del 75% nell'attività
come aiuto domiciliare e dell'80%
in attività leggere adeguate, con rapporto del 26 aprile 2007 (doc. AI 59) la
consulente in integrazione professionale, per la determinazione del grado
d’invalidità, ha utilizzato il consueto metodo ordinario mettendo a confronto
il reddito che l'assicurata
avrebbe conseguito senza il danno alla salute nella professione precedente (reddito
da valida) con quello risultante da un'attività leggera non qualificata desunto dai salari statistici
(reddito da invalida), ottenendo il 33%.
Visto che la
giurisprudenza federale ha stabilito che per il raffronto dei redditi fa stato
il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. consid. 5), il
TCA, tenuto conto del disposto
di cui all’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, ritiene determinante il 2005,
come del resto riconosciuto dall’UAI (doc. AI 63) e non contestato dall'assicurata.
Riguardo al reddito
da valida, il cui importo non è del resto stato contestato in sede di
ricorso, l'UAI (doc. AI 64-1)
ha quantificato il reddito che l'assicurata avrebbe potuto percepire da sana, secondo quanto
dichiarato dall’ex datore di lavoro nel questionario del 25 maggio 2004 (doc. AI
14-1), in Fr. 54'056.- ([Fr. 4'155,55.- x 13 mesi conseguiti nel 2004] + 1% nel 2005).
13.
Per
quanto riguarda invece il reddito da invalida, la giurisprudenza
federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V
75, che al considerando 3b/aa ha stabilito che ai fini della fissazione del reddito da
invalido è determinante la situazione
professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo
sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che
il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non
costituisca un salario sociale ("Soziallohn").
Qualora difettino indicazioni
economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere
ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali ufficiali, edite dall'Ufficio federale di statistica, che
si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di
lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485
consid. 3b).
Inoltre, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della
particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,
anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere
il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione
percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al
riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse
di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito
del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato,
nella medesima sentenza che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale,
la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente
motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo
apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF
126.
V 80 consid. 5b/cc).
14.
Al
fine di non discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i
salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il
reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli
assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, da alcuni anni questo
Tribunale aveva deciso che nell'applicazione dei dati statistici per
determinare il reddito da invalido - se necessaria la sua determinazione
teorica - occorreva utilizzare la tabella che rifletteva i salari versati nella
nostra regione (TA 13).
Nella sentenza del 12
ottobre 2006 (U 75/03), pubblicata in SVR 2007 UV n. 17 pag. 56, l'Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente
applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali
nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla
struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori
desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle
grandi regioni della Svizzera.
In un’altra sentenza
del 18 ottobre 2006 (I 790/04), il TFA ha ancora rilevato:
" (…) Quanto alla questione della tabella applicabile
tra le varie riportate dall'ISS, il Tribunale federale delle assicurazioni ha
recentemente stabilito, con decisione della Corte plenaria del 10 novembre
2005, non potersi (più) fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla
tabella TA13, riferentesi ai salari in relazione alle grandi regioni (cfr. pure
la sentenza del 22 agosto 2006 in re K., I 424/05, consid. 3.2.3; v. inoltre la
sentenza 12 ottobre 2006 in re S., U 75/03). Il reddito ipotetico da invalido
deve di conseguenza essere valutato sulla base della tabella TA1 dell'ISS,
concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato. Alla luce
di quanto precede non vi è (più) spazio alcuno per ammettere una riduzione dei
salari statistici, quale quella operata dai primi giudici, che tenga conto,
ispirandosi ai salari corrisposti in un vicino cantone, che l'assicurato vive
in una regione economicamente meno forte. Anche sotto questo aspetto non può
pertanto trovare conferma la valutazione del tasso d'invalidità compiuta dalla
Corte di prime cure.”.
Alla luce di questa
chiara giurisprudenza federale (cfr., sul tema, L. Grisanti, "Nuove regole
per la valutazione dell'invalidità" in RTiD II-2006, pag. 311 segg.),
il reddito da invalido per i nuovi casi dovrà essere d’ora in poi determinato
dal TCA in applicazione dei
valori nazionali (Tabella TA1) e non più regionali (Tabella TA13).
In merito a questo
cambiamento, il 23 aprile 2008 (STF 8C_399/2007 consid. 7) la nostra Massima
istanza ha affermato che "Nonostante le critiche rivolte a questa
prassi, il Tribunale federale non ravvisa impellente motivo per scostarsene
(STF U 463/06 del 20 novembre 2007 e I 418/06 del 24 settembre 2007)".
Recentemente, con
sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla
sentenza federale U 8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando
il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è
inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il
reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L.
Grisanti, art. cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag.
326-327) (…)”.
Nella citata sentenza
8C_399/2007 del 23 aprile 2008, al considerando 6.2 il TF ha però lasciato
aperta la questione a sapere se l'adeguamento vada ammesso solo nel caso in cui il valore fosse
chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola
stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV Nr. 12 pag. 45 consid. 6.2; una
differenza dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).
15.
Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurata nonostante
il danno alla salute in applicazione della giurisprudenza sviluppata nella
sentenza del 7 aprile 2008 (inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla
tabella TA1 2004 elaborata dall'Ufficio federale di statistica si osserva che il salario lordo mediamente
percepito in quell'anno dalle donne (e quindi anche dall'insorgente)
per un'attività leggera e ripetitiva (ossia il livello 4
di qualificazione) di 40 ore settimanali nel settore privato svizzero (circa la rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato,
cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV Nr. 15 pag. 47 segg.) corrisponde ad un importo di Fr. 46'716.- (Fr. 3'893.-
x 12 mesi).
Riportando questo dato
su 41,6 ore settimanali computabili nel 2004 e nel 2005 (cfr. per questo aspetto, STFA del 21 luglio 2003,
I 203/03, consid. 4.4 e cfr. tabella B 9.2, pubblicata in:
La vie économique, 6-2008, pag. 90), il salario lordo medio ammonta a
Fr. 4'048,72 mensili (Fr. 3'893.- : 40 x 41,6) oppure
a Fr. 48'584.- per l'intero anno 2004, ritenuto che la quota di tredicesima è
già compresa (STFA del 18 febbraio 1999, U 274/98, pag. 5 consid. 3a). Adattando
questa somma all'evoluzione salariale (nel 2005: 1%, vedi in: La vie économique, 6-2008,
tabella B 10.2, pag. 91), si ottiene per il 2005 un importo di Fr. 49'070.- (STF U
8/07 del 20 febbraio 2008).
L'assicurata, quale aiuto domiciliare presso il
__________, avrebbe guadagnato nel 2005 Fr. 54'056.- all'anno (cfr. consid. 12) per un'occupazione a tempo pieno, corrispondenti a
Fr. 4'505.- al mese (Fr. 54'056.- : 12).
Tale reddito si situa,
per ragioni estranee all'invalidità,
sotto la media dei salari svizzeri per un'attività equivalente
svolta al 100% nel 2005 da una donna (cioè Fr. 54'755.- all'anno rispettivamente Fr. 4'563.- al mese: cfr. Tabella TA1 punto 85
"sanità e attività sociali", livello di qualifica 4: Fr. 4'344.- x 12 mesi [importo già comprensivo
della tredicesima] = Fr. 52'128.- ma che, riportato su 41,6 ore/settimana per
un tempo di lavoro medio esigibile nel 2005 ed adeguato altresì all'aumento salariale avvenuto nel 2005, dà un
importo di Fr. 54'755.- ([Fr. 52'128.- : 40
x 41,6] + [Fr. 52'128.- : 40 x
41,6] x 1 : 100), quindi superiore al reddito da valida conseguito dall'assicurata).
Più precisamente, il
salario che la ricorrente avrebbe percepito lavorando a tempo pieno presso il summenzionato
datore di lavoro è inferiore dell'1,28% ([Fr. 54'755.-
– Fr. 54'056.-] x 100 : Fr. 54'755.-) a quello statistico
svizzero di quel preciso settore professionale.
Sono perciò realizzati
i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalida che
la ricorrente avrebbe potuto realizzare nel 2005 lavorando a tempo pieno in un'altra attività confacente al suo stato di
salute, in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U 8/07 del
20.
febbraio 2008 menzionata al considerando precedente.
Visto quanto precede,
il reddito statistico da considerare ammonta pertanto a Fr. 48'580.- (Fr.
49'070.- - [Fr. 49'070.- x 1 : 100]).
In ossequio alla giurisprudenza
federale, occorre in seguito esaminare le circostanze specifiche del caso
concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V
80.
consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del
salario statistico medio.
Infatti, come visto, la
questione a sapere se e in quale misura i salari fondati su dati statistici
debbano essere ridotti, dipende dall'insieme delle circostanze personali e
professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,
età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione),
criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente (DTF 126 V
80.
consid. 5b/bb).
Il TFA ha precisato,
al riguardo, che se del caso occorre procedere ad una riduzione percentuale del
salario statistico medio. La riduzione massima globale consentita ammonta al
25% del salario statistico, percentuale che consente di tener conto delle varie
particolarità che possono influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido
motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione
(DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Il TFA, in una
sentenza del 6 gennaio 2004, U 107/03, ha ammesso una deduzione globale del
10%, trattandosi di un assicurato frontaliere, nato nel 1945 che, a causa del
danno infortunistico all'occhio sinistro, era stato giudicato in grado di
svolgere a tempo pieno delle professioni sostitutive non necessitanti di una
vista stereoscopica.
La stessa Corte
federale, in una pronunzia del 21 ottobre 2003, U 102/00, ha operato una
decurtazione del 15%, trattandosi di un ventinovenne frontaliere che, in ragione
del danno infortunistico, presentava degli impedimenti anche nell'esercizio di un'attività
adeguata e necessitava di introdurre frequenti pause nell'arco della giornata
lavorativa.
Da parte sua, il TCA, in una sentenza del 4 settembre 2003,
inc. n. 35.2003.21, cresciuta in giudicato, ha operato una riduzione del 20%
sul reddito da invalido, trattandosi di una ballerina di night-club - di
nazionalità straniera e completamente priva di esperienza sul mercato del
lavoro svizzero, perlomeno su quello "ordinario" - che presentava una
capacità lavorativa limitata al 70% anche in attività confacenti alle sue
condizioni di salute.
Ancora, questo TCA ha giudicato opportuna - e l’ha
conseguentemente ritenuta nel suo calcolo della capacità di guadagno
dell’interessato - la riduzione del 19% praticata da una Cassa malati su un
assicurato di nazionalità italiana nato nel 1950 (STCA del 1° settembre 2004, inc. n. 36.2003.75), rispettivamente del 18%
su un assicurato italiano del 1956 (STCA del 9 dicembre 2004, inc. n. 36.2004.49).
In una sentenza del 25
aprile 2005, inc. 35.2004.104 consid. 2.11, il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve
essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido:
" (…) Su quest’ultimo punto, il TCA
ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato
l’impressione di una prassi non sempre coerente.
A
titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella causa T., I
594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato (47 anni al
momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava un fattore di
riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato
del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età e quindi che, in
queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello retributivo.
Per
conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I 138/04, consid.
4.3
, la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito
statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato
completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi,
“en regard de l’âge de l’assuré et des limitations résultant de
l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).
In
un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 -
concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un permesso di domicilio -
l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un fattore di riduzione.
Del
resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza
federale ha stabilito che questa disposizione torna applicabile agli assicurati
che, alla data di inizio della rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai
60.
anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al
fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati (circa la necessità
di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare disparità di trattamento,
cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid.
4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo
Tribunale – chiamato peraltro, in talune circostanze, a direttamente
quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad esempio, la STFA del 25
febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone
in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali
(assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro
gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le
seguenti indicazioni.
Ad
ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale corrisponde
una decurtazione del 5%.
Per
quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale legata alla limitazione
addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un caso concreto, di
impedimenti di una particolare gravità, che in genere limitano l’assicurato
anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può comunque giustificare
l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in questo senso, la STFA del
16.
febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale
ha avallato la riduzione decisa dall’amministrazione (15%), trattandosi di un
assicurato abile soltanto parzialmente in attività leggere, la STFA del 17
febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata
una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà legate al danno alla
salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2,
in cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La
presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione della riduzione
massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa
S., U 311/02, consid. 4.3).
Nella
già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il TFA ha applicato
una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti legati al danno alla
salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione (anni di servizio,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione). (…)".
Nella presente
evenienza, l'UAI ha applicato una
riduzione del 7% per attività leggere, mentre l'assicurata chiede che sia del 25%, vista la sua (minima) formazione,
la (scarsa) padronanza della lingua italiana e la difficile situazione
familiare che la porta di frequente ad accudire il marito malato.
Alla luce della
giurisprudenza sopra citata, considerata l'età della ricorrente, nata nel 1960 (non anziana), la nazionalità
(svizzera), la scolarità (ha concluso una formazione professionale in sartoria
ed ha conseguito un diploma supplementare in informatica) e la possibilità di
svolgere nella misura dell'80% un'attività (leggera) confacente al suo stato
di salute, il TCA non vede
alcun motivo per sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'Amministrazione nell'applicazione della riduzione concessa, che
si trova del resto entro i limiti riconosciuti dalla giurisprudenza.
Giunta in Ticino nel
1979, dopo quasi trent'anni
appare incomprensibile che l'assicurata
presenti problemi nell'esprimersi
in italiano: un conto è redigere un ricorso, che necessita – di regola – di un
linguaggio tecnico e specifico; altro conto è espletare un'attività lavorativa semplice e leggera nel
nostro Cantone, che non necessariamente richiede di scrivere e/o di sostenere
articolati discorsi in lingua italiana. Nemmeno la formazione di sarta è di
impedimento ad eseguire nuove attività, visto che da quando è giunta in Ticino la
ricorrente ha svolto (verosimilmente senza formazione specifica) l'attività di commessa, di responsabile del reparto
lavanderia, stireria e guardaroba come pure la professione di aiuto
domiciliare. Neppure i (seri) problemi familiari possono giustificare un
aumento del grado del fattore di riduzione.
Partendo quindi da un
salario da invalida rivalutato di Fr. 48'580.- e ritenuta un'esigibilità
dell'80% in altre attività (cfr. consid. 12), ammettendo una riduzione del 7%
per circostanze personali, nell'anno 2005 il reddito ipotetico da invalida
della ricorrente risulta di conseguenza assommare a Fr. 35'464.- ([Fr. 48'580.- x 80 : 100] - [Fr. 48'580.- x 7 : 100]).
Confrontando
ora questo dato con l'ammontare di Fr. 54'056.- corrispondente al reddito che l'assicurata
avrebbe conseguito da valida nell'anno 2005, emerge un'incapacità al guadagno pari al 34,39 ([Fr. 54'056.- - Fr. 35'464.-] : Fr. 54'056.- x 100) che deve essere arrotondata al 34% (DTF
130.
V 121).
16.
Alla luce di tutto quanto esposto, visto che l'assicurata presenta un tasso di invalidità
del 34%, questo Tribunale non può che confermare il rifiuto al
diritto ad una rendita d'invalidità
stabilito dall'Amministrazione
con la decisione dell'11 giugno
2007.
in funzione dell'art. 28
cpv. 1 LAI. Il ricorso va dunque respinto.
Al riguardo è comunque
utile rilevare che il potere cognitivo del TCA è limitato alla
valutazione della legalità della decisione deferitale sulla base dei fatti
intervenuti fino al momento in cui essa è stata emanata (DTF 121 V 366; U 29/04
dell’8 novembre 2005).
Un eventuale
aggravamento dello stato di salute dell'assicurato intervenuto in epoca posteriore alla decisione impugnata
può, se del caso, giustificare una nuova domanda (STFA I 816/02 del 4 maggio
2004; STF I 560/05 del 31 gennaio 2007).
17.
La
ricorrente ha chiesto di far esperire ulteriori accertamenti, siccome il
reumatologo curante ha attestato un peggioramento dei disturbi sofferti dall'assicurata (doc. I pag. 2).
Questo TCA, alla luce dei convincenti rapporti
medici dei dr. med. __________ e __________, e dell'evidenziato rapporto medico del perito dr. __________, come già
indicato ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita e rinuncia all'allestimento di altre perizie (cfr. a
questo proposito, la STF U 397/05 del 24 gennaio 2007, consid. 3.3).
18.
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la
procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI
dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese; l’entità
delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1’000.- in funzione delle spese
di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della
vertenza, le spese per complessivi Fr. 200.- sono poste a carico della
ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le
spese di Fr. 200.- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster