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Decisione

32.2007.245

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

21 luglio 2008Italiano53 min

Source ti.ch

Fatti

i polsi, le mani, le anche, le ginocchia, le caviglie ed i piedi. Ha poi riportato

i risultati ottenuti dalle varie radiografie e risonanze magnetiche effettuate

a suo tempo dai suoi colleghi, ma anche da lui stesso nel gennaio 2007. Lo

specialista ha diagnosticato una sindrome somatoforme da dolore persistente, una

sindrome dorsospondilogena cronica (l'esame clinico e la risonanza magnetica cervicale sono nella norma) ed

una sindrome lombospondilogena cronica (con alterazioni degenerative di media

importanza a livello del penultimo disco libero nell'ambito di un'anomalia

di transizione).

Come il collega __________,

il perito ha evidenziato che l'elemento

più importante è la discrepanza tra le lamentele dell'assicurata riguardanti i deficit funzionali dichiarati e le

patologie oggettive di scarsa entità. Siccome v'è un'importante

sofferenza della ricorrente con conseguente richiesta di attenzioni mediche, è

data la sindrome somatoforme da dolore persistente, mentre il medico non ha

riscontrato sufficienti elementi per ritenere la diagnosi di fibromialgia (2

punti trovati, mentre c'è

fibromialgia se questi punti sono almeno 10). I dolori cervicali e dorsali

cronici irradiano il cinto scapolare e la testa, trattandosi di una sindrome

cervicospondilogena cronica. Tuttavia, sia l'esame clinico sia le indagini neuroradiologiche e radiologiche convenzionali

sono normali. Lo specialista ha concluso che i problemi rilevati dall'assicurata sono dunque principalmente di

natura funzionale e rientrano nella sindrome somatoforme riscontrata. Anche i

dolori lombari cronici irradianti agli arti inferiori non hanno trovato particolare

riscontro nell'esame clinico,

che mostra solo una modica diminuzione della mobilità lombare. Nemmeno v'è presenza di una neurocompressione. Gli

esami radiologici e neuroradiologici eseguiti da altri specialisti mostrano

delle alterazioni degenerative di media importanza a livello del penultimo

disco libero nell'ambito di un'anomalia di transizione, ma esse sono

rimaste invariate dal 1992 in poi. Anzi, queste affezioni sono comuni in

soggetti coetanei dell'assicurata.

Pertanto, il medico

del SAM ha concluso che, oggettivamente, le alterazioni strutturali osservate

sono di scarsa entità e limitano solo parzialmente la capacità lavorativa anche

in attività pesanti. Ha quindi stabilito che l'assicurata può lavorare a tempo pieno, ma con una capacità

lavorativa ridotta del 25%. Inoltre, nemmeno sono stati riscontrati

cambiamenti di rilievo delle oggettive condizioni di salute della ricorrente

dopo la perizia eseguita il 2 maggio 2005 dal perito reumatologo dr. med. __________.

La differenza della percentuale dell'incapacità lavorativa con quella fissata da quest'ultimo risiede solo nella diversa

valutazione delle medesime problematiche. Il peggioramento soggettivo, invece, come

diagnosticato dal reumatologo curante dr. __________, corrisponde allo sviluppo

della citata sindrome somatoforme da dolore persistente. Possibilità

terapeutiche per migliorare la capacità lavorativa non sono date, mentre

provvedimenti d'integrazione

per un'attività leggera e adatta

sono effettuabili.

La capacità residua

dell'interessata in attività

leggere con ogni tanto dei compiti medio-pesanti è, dal profilo teorico, completa.

Ella dovrebbe rispettare le regole di ergonomia della schiena ed evitare

movimenti eccessivamente ripetitivi di flessione/ estensione o rotazione del

tronco, evitando anche le posizioni statiche eccessivamente prolungate che non

le danno modo di cambiare posizione per sgranchirsi ogni ora. La capacità

funzionale residua è poi stata valutata dall'esperto nel sollevamento e trasporto di carichi (per carichi molto

leggeri è normale), nella manipolazione di oggetti, attrezzi e pulsantiere (per

oggetti leggeri e lavori di precisione è normale), in posizioni di lavoro o

dinamiche particolari (a braccia elevate, con rotazione del tronco, in

posizione seduta e piegata in avanti è lievemente ridotta, in posizione eretta

e piegata in avanti è ridotta, inginocchiata e con ginocchia in flessione è normale),

nel mantenere posizioni statiche (seduta o in piedi è lievemente ridotta) e per

spostarsi (su qualsiasi tragitto rispettivamente scendere e salire le scale è normale).

Infine, nell'attività di casalinga l'assicurata è totalmente abile al

lavoro.

Il 19 gennaio 2007

(doc. A9) il dr. __________ si è brevemente ripronunciato sull'argomento, confermando la capacità professionale

dell'insorgente già analizzata

nell'aprile 2005. Le limitazioni

a suo tempo evidenziate sono state ribadite (per lavori pesanti e poco

ergonomici come fare l'aspirapolvere,

lavare i pavimenti, pulire i vetri, le tende, le porte ed i balconi). Per altre

attività, le limitazioni sono inferiori. Ha quindi globalmente ribadito un'incapacità professionale di al massimo il 70%.

L'ultimo certificato medico a disposizione

risale al 29 maggio 2007 (doc. A5) ed è stato steso dal reumatologo curante dr.

__________. Egli ha menzionato i dolori diffusi sofferti dalla ricorrente nel

quadro di una fibromialgia generalizzata, di una sindrome cervico-dorso e

lombospondilogena cronica su alterazione degenerativa di media importanza del

penultimo disco nel quadro di un'anomalia di transizione. Questi dolori, importanti, comportano un

riposo continuo da parte dell'assicurata,

che non riesce a mantenere posizioni fisse, sedute, in piedi o camminare per

più di 30 minuti. Di conseguenza, la sua capacità lavorativa, anche per attività

leggere, non può superare il 50%.

Il dr. med. __________,

medico AI specialista FMH in medicina interna, il 6 giugno 2007 (doc. AI 71) ha

esposto le sue considerazioni focalizzandosi sui pareri dei reumatologi dr.

med. __________, __________ e sul certificato del collega __________ del 29

maggio precedente. A mente del medico SMR, entrambi i primi due esperti sono

concordi sulla discrepanza tra i reperti oggettivabili clinicamente ed i dolori

lamentati dall'assicurata, come

pure sul grado di capacità lavorativa in attività adatta (100%), mentre i loro

pareri divergono nella fissazione come aiuto domiciliare (75% il primo, 70% il

secondo). Riguardo al certificato del dr. __________, il medico dell'AI osserva trattarsi di un elenco di

diagnosi tuttavia non oggettivate da nuovi accertamenti clinici e/o

strumentali, ma riferite ai (soli) disturbi soggettivi manifestati dalla

ricorrente, ciò che l'ha

portato a stabilire nel 50% la sua inabilità lavorativa in qualsiasi attività

professionale, anche leggera.

In conclusione, l'ultimo rapporto medico a disposizione non è

tale da documentare un peggioramento dello stato di salute dell'assicurata né quindi un aumento dell'incapacità lavorativa riconosciuta dall'UAI sulla base delle perizie SAM.

8. Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal

paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),

che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del

perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto

medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,

ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01del 25 febbraio 2003; DTF

125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997

pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in

fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,

il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite

da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono

a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1

pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In

una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però

ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire

delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.

In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha

statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione

degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale

le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una

certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale

referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il

contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per

farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre ancora

evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse

dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante

ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" (…)

3.2

L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant

d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a

admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de

l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le

SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion

entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale,

nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La

valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt

s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf.

consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR

ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif

que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du

déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu

de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre

à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de

tel." (…)

Per

quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

Zurigo 1997, pag. 230).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va

ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito

psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni

(D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle

assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota

158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e

cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

In quest’ultima

sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In

particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche valutare

l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.

Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere

premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita

d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il

carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con

sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti

medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in

base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve esprimersi

sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di una rendita

deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i

dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori

la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti

divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi,

il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile,

come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente

psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).

9. Questo Tribunale, dopo attento esame degli atti all'inserto, ritenute le conclusioni a cui sono

giunti gli specialisti dr. med. __________ e dr. med. __________ rispettivamente

nelle perizie del 14 e del 15 gennaio 2007 – alle quali va riconosciuta forza

probatoria piena conformemente alla giurisprudenza citata (consid. 8) –, le

considerazioni del 2 maggio 2005 e del 19 gennaio 2007 rilasciate dal

reumatologo dr. med. __________, come pure le certificazioni del reumatologo

curante dr. med. __________ datate 22 dicembre 2005, 30 giugno 2006, 18 luglio

2006 e 29 maggio 2007, fa proprie le conclusioni formulate dall'Ufficio AI nella determinazione globale dell'incapacità lavorativa dell'assicurata, comprendente quindi l'ambito reumatologico e psichiatrico.

Del resto, il medico

curante non ha contestato le valutazioni peritali dei colleghi __________ e __________,

ma nei suoi certificati, piuttosto scarni nel loro insieme, riporta (solo) l'anamnesi soggettiva e personale dell'assicurata e dà una breve valutazione

complessiva delle sintomatologie riscontrate nell'insorgente, giungendo sempre a definire la sua incapacità lavorativa

nella misura del 50%. Inoltre, se nel 2006 aveva evidenziato, a domanda di un

collega, che alla base del peggioramento delle condizioni di salute dell'insorgente v'erano una sindrome somatoforme del dolore persistente ed una

sindrome fibromialgica, tuttavia egli ha precisato che non esisteva un sospetto

chiaro di affezione psichiatrica rilevante.

A quest'ultimo proposito, nel gennaio del 2007 il

reumatologo interpellato dal SAM ha riscontrato 2 punti di fibromialgia (essa è

data se questi punti sono almeno 10) ed i necessari criteri ICD 10 per

diagnosticare una sindrome somatoforme da dolore persistente. Tuttavia, ha

osservato di non avere sufficienti motivi per ritenere la diagnosi di fibromialgia.

Nella propria analisi,

già nel 2005 il dr. __________ ha osservato che v'era una discrepanza tra i reperti oggettivabili sia a livello della

colonna vertebrale sia a livello del braccio e della spalla destra, in

relazione con i dolori invalidanti accusati dall'interessata.

Il dr. __________,

quasi due anni dopo, è giunto alla medesima conclusione. I dolori cronici

lamentati dall'insorgente potevano

spiegarsi (solo) con lo sviluppo di una sindrome del dolore cronico di natura

somatoforme, visto che oggettivamente gli esami clinici non confermavano un

tale quadro.

Nel luglio 2006 il dr.

__________ ha diagnosticato una sindrome fibromialgica, ma ha ammesso che non v'era un chiaro sospetto di affezione

psichiatrica rilevante, mentre nel certificato del maggio 2007 ha affermato l'esistenza di una fibromialgia generalizzata.

Ora, secondo il TCA, che è supportato nelle sue deduzioni anche

dal parere del medico SMR, le conclusioni a cui sono giunti i reumatologi __________

e __________ sono essenzialmente simili, nel senso che ad oltre un anno e mezzo

di distanza da ciascun parere i gradi di abilità lavorativa (70%-75%) rispettivamente

d'incapacità lavorativa (30%-25%)

stabiliti dai periti nell'attività

di aiuto domiciliare pressoché si equivalgono, mentre sono addirittura identici

(100% rispettivamente 0%) nello svolgimento di un'attività leggera.

Il presunto peggioramento

delle condizioni di salute dell'insorgente che ha certificato il reumatologo curante non è invece stato

giustificato a mano di documentazione medica e/o descrizioni di esami clinici

effettuati. Inoltre, il risultato a cui è (sempre) giunto il dott. __________,

si distanzia molto dai referti redatti da due suoi colleghi, laddove v'è una differenza (non trascurabile) del

20%-25% nella fissazione della capacità lavorativa.

Non va inoltre

dimenticato, alla luce della giurisprudenza suesposta concernente il valore

probante dei referti medici, che i dottori __________ e __________ hanno

visitato l'assicurata nelle

vesti di periti, mentre il dr. __________ in qualità di suo medico curante.

Tutto ben considerato,

quindi, da un punto di vista reumatologico vanno confermate le dettagliate,

chiare e complete conclusioni peritali del SAM, secondo cui dal marzo 2004 l'assicurata è inabile al lavoro nella misura

del 25% nella precedente attività quale aiuto domiciliare, mentre dallo stesso

mese è totalmente capace di eseguire altre attività leggere - con saltuarie

implicazioni di compiti mediamente pesanti – che le permettano il rispetto

delle regole di ergonomia della schiena e le evitino movimenti eccessivamente

ripetitivi di flessione/estensione o rotazione del tronco, come pure posizioni

statiche eccessivamente prolungate senza possibilità di cambiamenti di

posizione.

In conclusione,

dunque, d'avviso del TCA, l'aspetto reumatologico dell'affezione dell'assicurata

è stato sufficientemente chiarito.

Per questo motivo, la

richiesta di un'ulteriore

perizia reumatologica formulata dalla ricorrente (doc. I) va disattesa.

A tal proposito va

ricordato che, quando l'istruttoria da

effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con

riferimenti).

10. Per

quanto riguarda l'aspetto

psichiatrico questo Tribunale constata innanzitutto che l'assicurata non è mai stata in cura psichiatrica.

La perizia esperita il

10 gennaio 2007 (doc. AI 65-14) dal dr. med. __________ ha stabilito che la

Considerandi

capacità lavorativa dell'insorgente

tanto nell'attività precedente di

aiuto domiciliare quanto nello svolgere altre attività adatte al suo stato di

salute raggiungeva l'80%. Il

perito ha quindi riscontrato una diminuzione della capacità di lavoro del 20%

dal marzo 2004.

In particolare, il

parere dello psichiatra è approfondito e completo. Dal profilo psichiatrico, l'esperto ha accuratamente esaminato l'assicurata ed ha stabilito che questa

limitazione funzionale è data dall'incostanza nell'esecuzione

delle mansioni, dalla lentezza, dall'imprecisione, dalla poca affidabilità e da un maggiore affaticamento,

tutti fattori causati dalla sindrome somatoforme da dolore persistente.

Dal canto suo, la

ricorrente non ha minimamente messo in dubbio le conclusioni del perito. Non ha

mai prodotto un certificato di un medico psichiatra. Nemmeno durante l'istruttoria davanti a questo Tribunale l'assicurata ha fornito indicazioni supplementari

in ambito psichiatrico, né in particolar modo riguardanti il problema

fibromialgico diagnosticato nel maggio 2007 dal reumatologo che l'ha in cura.

La sola affermazione

del reumatologo curante – peraltro di carattere generale - secondo cui i dolori

diffusi manifestati dall'assicurata

sono in relazione ad una sindrome fibromialgica generalizzata, ad una sindrome

cervico-dorso e lombospondilogena cronica su alterazione degenerativa di media

importanza del penultimo disco nel quadro di un'anomalia di transizione, non è sufficiente, di per se stessa, per

mettere in discussione le conclusioni complete, convincenti ed esaurienti del

perito psichiatra.

11.

Richiamata

la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici,

questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le

argomentazioni dei periti SAM in psichiatria ed in reumatologia che hanno sia

incontrato personalmente l'assicurata sia preso visione di tutti i precedenti

atti dei medici interpellati dall'insorgente, dall'assicuratore

infortuni e dall'Ufficio AI. Le

conclusioni di questi esperti possono quindi essere definite chiare, complete

ed attendibili.

Vanno pure pienamente condivise

le considerazioni degli esperti SAM che hanno valutato nel complesso -

ossia dal punto di vista fisico e psichico - le capacità di lavoro presentate

dalla ricorrente ed hanno stabilito che, nell'attività di aiuto domiciliare svolta in precedenza, il grado d'abilità lavorativa è del 75%, mentre

in attività adatte, tenendo conto delle limitazioni indicate dal perito

reumatologo, la capacità lavorativa globale è dell'80%, intesa come riduzione della capacità

funzionale residua sull'arco di

un'intera giornata lavorativa

(docc. AI 65-11 e 65-12). Si tratta di valutazioni fondate sugli atti e chiare.

12.

Occorre ora di esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto

dalla ricorrente dal profilo economico.

Accertata il 17 aprile

2007.

(doc. AI 57) dal medico SMR __________ una capacità lavorativa medico-teorica

globale del 75% nell'attività

come aiuto domiciliare e dell'80%

in attività leggere adeguate, con rapporto del 26 aprile 2007 (doc. AI 59) la

consulente in integrazione professionale, per la determinazione del grado

d’invalidità, ha utilizzato il consueto metodo ordinario mettendo a confronto

il reddito che l'assicurata

avrebbe conseguito senza il danno alla salute nella professione precedente (reddito

da valida) con quello risultante da un'attività leggera non qualificata desunto dai salari statistici

(reddito da invalida), ottenendo il 33%.

Visto che la

giurisprudenza federale ha stabilito che per il raffronto dei redditi fa stato

il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. consid. 5), il

TCA, tenuto conto del disposto

di cui all’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, ritiene determinante il 2005,

come del resto riconosciuto dall’UAI (doc. AI 63) e non contestato dall'assicurata.

Riguardo al reddito

da valida, il cui importo non è del resto stato contestato in sede di

ricorso, l'UAI (doc. AI 64-1)

ha quantificato il reddito che l'assicurata avrebbe potuto percepire da sana, secondo quanto

dichiarato dall’ex datore di lavoro nel questionario del 25 maggio 2004 (doc. AI

14-1), in Fr. 54'056.- ([Fr. 4'155,55.- x 13 mesi conseguiti nel 2004] + 1% nel 2005).

13.

Per

quanto riguarda invece il reddito da invalida, la giurisprudenza

federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V

75, che al considerando 3b/aa ha stabilito che ai fini della fissazione del reddito da

invalido è determinante la situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn").

Qualora difettino indicazioni

economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere

ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali ufficiali, edite dall'Ufficio federale di statistica, che

si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di

lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485

consid. 3b).

Inoltre, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della

particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,

anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere

il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione

percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al

riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse

di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito

del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato,

nella medesima sentenza che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale,

la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente

motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo

apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF

126.

V 80 consid. 5b/cc).

14.

Al

fine di non discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i

salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il

reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli

assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, da alcuni anni questo

Tribunale aveva deciso che nell'applicazione dei dati statistici per

determinare il reddito da invalido - se necessaria la sua determinazione

teorica - occorreva utilizzare la tabella che rifletteva i salari versati nella

nostra regione (TA 13).

Nella sentenza del 12

ottobre 2006 (U 75/03), pubblicata in SVR 2007 UV n. 17 pag. 56, l'Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla

struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori

desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle

grandi regioni della Svizzera.

In un’altra sentenza

del 18 ottobre 2006 (I 790/04), il TFA ha ancora rilevato:

" (…) Quanto alla questione della tabella applicabile

tra le varie riportate dall'ISS, il Tribunale federale delle assicurazioni ha

recentemente stabilito, con decisione della Corte plenaria del 10 novembre

2005, non potersi (più) fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla

tabella TA13, riferentesi ai salari in relazione alle grandi regioni (cfr. pure

la sentenza del 22 agosto 2006 in re K., I 424/05, consid. 3.2.3; v. inoltre la

sentenza 12 ottobre 2006 in re S., U 75/03). Il reddito ipotetico da invalido

deve di conseguenza essere valutato sulla base della tabella TA1 dell'ISS,

concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato. Alla luce

di quanto precede non vi è (più) spazio alcuno per ammettere una riduzione dei

salari statistici, quale quella operata dai primi giudici, che tenga conto,

ispirandosi ai salari corrisposti in un vicino cantone, che l'assicurato vive

in una regione economicamente meno forte. Anche sotto questo aspetto non può

pertanto trovare conferma la valutazione del tasso d'invalidità compiuta dalla

Corte di prime cure.”.

Alla luce di questa

chiara giurisprudenza federale (cfr., sul tema, L. Grisanti, "Nuove regole

per la valutazione dell'invalidità" in RTiD II-2006, pag. 311 segg.),

il reddito da invalido per i nuovi casi dovrà essere d’ora in poi determinato

dal TCA in applicazione dei

valori nazionali (Tabella TA1) e non più regionali (Tabella TA13).

In merito a questo

cambiamento, il 23 aprile 2008 (STF 8C_399/2007 consid. 7) la nostra Massima

istanza ha affermato che "Nonostante le critiche rivolte a questa

prassi, il Tribunale federale non ravvisa impellente motivo per scostarsene

(STF U 463/06 del 20 novembre 2007 e I 418/06 del 24 settembre 2007)".

Recentemente, con

sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza federale U 8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando

il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è

inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il

reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L.

Grisanti, art. cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag.

326-327) (…)”.

Nella citata sentenza

8C_399/2007 del 23 aprile 2008, al considerando 6.2 il TF ha però lasciato

aperta la questione a sapere se l'adeguamento vada ammesso solo nel caso in cui il valore fosse

chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola

stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV Nr. 12 pag. 45 consid. 6.2; una

differenza dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).

15.

Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurata nonostante

il danno alla salute in applicazione della giurisprudenza sviluppata nella

sentenza del 7 aprile 2008 (inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla

tabella TA1 2004 elaborata dall'Ufficio federale di statistica si osserva che il salario lordo mediamente

percepito in quell'anno dalle donne (e quindi anche dall'insorgente)

per un'attività leggera e ripetitiva (ossia il livello 4

di qualificazione) di 40 ore settimanali nel settore privato svizzero (circa la rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato,

cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV Nr. 15 pag. 47 segg.) corrisponde ad un importo di Fr. 46'716.- (Fr. 3'893.-

x 12 mesi).

Riportando questo dato

su 41,6 ore settimanali computabili nel 2004 e nel 2005 (cfr. per questo aspetto, STFA del 21 luglio 2003,

I 203/03, consid. 4.4 e cfr. tabella B 9.2, pubblicata in:

La vie économique, 6-2008, pag. 90), il salario lordo medio ammonta a

Fr. 4'048,72 mensili (Fr. 3'893.- : 40 x 41,6) oppure

a Fr. 48'584.- per l'intero anno 2004, ritenuto che la quota di tredicesima è

già compresa (STFA del 18 febbraio 1999, U 274/98, pag. 5 consid. 3a). Adattando

questa somma all'evoluzione salariale (nel 2005: 1%, vedi in: La vie économique, 6-2008,

tabella B 10.2, pag. 91), si ottiene per il 2005 un importo di Fr. 49'070.- (STF U

8/07 del 20 febbraio 2008).

L'assicurata, quale aiuto domiciliare presso il

__________, avrebbe guadagnato nel 2005 Fr. 54'056.- all'anno (cfr. consid. 12) per un'occupazione a tempo pieno, corrispondenti a

Fr. 4'505.- al mese (Fr. 54'056.- : 12).

Tale reddito si situa,

per ragioni estranee all'invalidità,

sotto la media dei salari svizzeri per un'attività equivalente

svolta al 100% nel 2005 da una donna (cioè Fr. 54'755.- all'anno rispettivamente Fr. 4'563.- al mese: cfr. Tabella TA1 punto 85

"sanità e attività sociali", livello di qualifica 4: Fr. 4'344.- x 12 mesi [importo già comprensivo

della tredicesima] = Fr. 52'128.- ma che, riportato su 41,6 ore/settimana per

un tempo di lavoro medio esigibile nel 2005 ed adeguato altresì all'aumento salariale avvenuto nel 2005, dà un

importo di Fr. 54'755.- ([Fr. 52'128.- : 40

x 41,6] + [Fr. 52'128.- : 40 x

41,6] x 1 : 100), quindi superiore al reddito da valida conseguito dall'assicurata).

Più precisamente, il

salario che la ricorrente avrebbe percepito lavorando a tempo pieno presso il summenzionato

datore di lavoro è inferiore dell'1,28% ([Fr. 54'755.-

– Fr. 54'056.-] x 100 : Fr. 54'755.-) a quello statistico

svizzero di quel preciso settore professionale.

Sono perciò realizzati

i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalida che

la ricorrente avrebbe potuto realizzare nel 2005 lavorando a tempo pieno in un'altra attività confacente al suo stato di

salute, in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U 8/07 del

20.

febbraio 2008 menzionata al considerando precedente.

Visto quanto precede,

il reddito statistico da considerare ammonta pertanto a Fr. 48'580.- (Fr.

49'070.- - [Fr. 49'070.- x 1 : 100]).

In ossequio alla giurisprudenza

federale, occorre in seguito esaminare le circostanze specifiche del caso

concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V

80.

consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del

salario statistico medio.

Infatti, come visto, la

questione a sapere se e in quale misura i salari fondati su dati statistici

debbano essere ridotti, dipende dall'insieme delle circostanze personali e

professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione),

criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente (DTF 126 V

80.

consid. 5b/bb).

Il TFA ha precisato,

al riguardo, che se del caso occorre procedere ad una riduzione percentuale del

salario statistico medio. La riduzione massima globale consentita ammonta al

25% del salario statistico, percentuale che consente di tener conto delle varie

particolarità che possono influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione

(DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Il TFA, in una

sentenza del 6 gennaio 2004, U 107/03, ha ammesso una deduzione globale del

10%, trattandosi di un assicurato frontaliere, nato nel 1945 che, a causa del

danno infortunistico all'occhio sinistro, era stato giudicato in grado di

svolgere a tempo pieno delle professioni sostitutive non necessitanti di una

vista stereoscopica.

La stessa Corte

federale, in una pronunzia del 21 ottobre 2003, U 102/00, ha operato una

decurtazione del 15%, trattandosi di un ventinovenne frontaliere che, in ragione

del danno infortunistico, presentava degli impedimenti anche nell'esercizio di un'attività

adeguata e necessitava di introdurre frequenti pause nell'arco della giornata

lavorativa.

Da parte sua, il TCA, in una sentenza del 4 settembre 2003,

inc. n. 35.2003.21, cresciuta in giudicato, ha operato una riduzione del 20%

sul reddito da invalido, trattandosi di una ballerina di night-club - di

nazionalità straniera e completamente priva di esperienza sul mercato del

lavoro svizzero, perlomeno su quello "ordinario" - che presentava una

capacità lavorativa limitata al 70% anche in attività confacenti alle sue

condizioni di salute.

Ancora, questo TCA ha giudicato opportuna - e l’ha

conseguentemente ritenuta nel suo calcolo della capacità di guadagno

dell’interessato - la riduzione del 19% praticata da una Cassa malati su un

assicurato di nazionalità italiana nato nel 1950 (STCA del 1° settembre 2004, inc. n. 36.2003.75), rispettivamente del 18%

su un assicurato italiano del 1956 (STCA del 9 dicembre 2004, inc. n. 36.2004.49).

In una sentenza del 25

aprile 2005, inc. 35.2004.104 consid. 2.11, il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve

essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido:

" (…) Su quest’ultimo punto, il TCA

ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato

l’impressione di una prassi non sempre coerente.

A

titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella causa T., I

594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato (47 anni al

momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava un fattore di

riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato

del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età e quindi che, in

queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello retributivo.

Per

conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I 138/04, consid.

4.3

, la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito

statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato

completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi,

“en regard de l’âge de l’assuré et des limitations résultant de

l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).

In

un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 -

concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un permesso di domicilio -

l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un fattore di riduzione.

Del

resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza

federale ha stabilito che questa disposizione torna applicabile agli assicurati

che, alla data di inizio della rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai

60.

anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al

fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati (circa la necessità

di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare disparità di trattamento,

cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid.

4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo

Tribunale – chiamato peraltro, in talune circostanze, a direttamente

quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad esempio, la STFA del 25

febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone

in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali

(assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro

gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le

seguenti indicazioni.

Ad

ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale corrisponde

una decurtazione del 5%.

Per

quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale legata alla limitazione

addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un caso concreto, di

impedimenti di una particolare gravità, che in genere limitano l’assicurato

anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può comunque giustificare

l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in questo senso, la STFA del

16.

febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale

ha avallato la riduzione decisa dall’amministrazione (15%), trattandosi di un

assicurato abile soltanto parzialmente in attività leggere, la STFA del 17

febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata

una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà legate al danno alla

salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2,

in cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La

presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione della riduzione

massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa

S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella

già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il TFA ha applicato

una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti legati al danno alla

salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione (anni di servizio,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione). (…)".

Nella presente

evenienza, l'UAI ha applicato una

riduzione del 7% per attività leggere, mentre l'assicurata chiede che sia del 25%, vista la sua (minima) formazione,

la (scarsa) padronanza della lingua italiana e la difficile situazione

familiare che la porta di frequente ad accudire il marito malato.

Alla luce della

giurisprudenza sopra citata, considerata l'età della ricorrente, nata nel 1960 (non anziana), la nazionalità

(svizzera), la scolarità (ha concluso una formazione professionale in sartoria

ed ha conseguito un diploma supplementare in informatica) e la possibilità di

svolgere nella misura dell'80% un'attività (leggera) confacente al suo stato

di salute, il TCA non vede

alcun motivo per sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'Amministrazione nell'applicazione della riduzione concessa, che

si trova del resto entro i limiti riconosciuti dalla giurisprudenza.

Giunta in Ticino nel

1979, dopo quasi trent'anni

appare incomprensibile che l'assicurata

presenti problemi nell'esprimersi

in italiano: un conto è redigere un ricorso, che necessita – di regola – di un

linguaggio tecnico e specifico; altro conto è espletare un'attività lavorativa semplice e leggera nel

nostro Cantone, che non necessariamente richiede di scrivere e/o di sostenere

articolati discorsi in lingua italiana. Nemmeno la formazione di sarta è di

impedimento ad eseguire nuove attività, visto che da quando è giunta in Ticino la

ricorrente ha svolto (verosimilmente senza formazione specifica) l'attività di commessa, di responsabile del reparto

lavanderia, stireria e guardaroba come pure la professione di aiuto

domiciliare. Neppure i (seri) problemi familiari possono giustificare un

aumento del grado del fattore di riduzione.

Partendo quindi da un

salario da invalida rivalutato di Fr. 48'580.- e ritenuta un'esigibilità

dell'80% in altre attività (cfr. consid. 12), ammettendo una riduzione del 7%

per circostanze personali, nell'anno 2005 il reddito ipotetico da invalida

della ricorrente risulta di conseguenza assommare a Fr. 35'464.- ([Fr. 48'580.- x 80 : 100] - [Fr. 48'580.- x 7 : 100]).

Confrontando

ora questo dato con l'ammontare di Fr. 54'056.- corrispondente al reddito che l'assicurata

avrebbe conseguito da valida nell'anno 2005, emerge un'incapacità al guadagno pari al 34,39 ([Fr. 54'056.- - Fr. 35'464.-] : Fr. 54'056.- x 100) che deve essere arrotondata al 34% (DTF

130.

V 121).

16.

Alla luce di tutto quanto esposto, visto che l'assicurata presenta un tasso di invalidità

del 34%, questo Tribunale non può che confermare il rifiuto al

diritto ad una rendita d'invalidità

stabilito dall'Amministrazione

con la decisione dell'11 giugno

2007.

in funzione dell'art. 28

cpv. 1 LAI. Il ricorso va dunque respinto.

Al riguardo è comunque

utile rilevare che il potere cognitivo del TCA è limitato alla

valutazione della legalità della decisione deferitale sulla base dei fatti

intervenuti fino al momento in cui essa è stata emanata (DTF 121 V 366; U 29/04

dell’8 novembre 2005).

Un eventuale

aggravamento dello stato di salute dell'assicurato intervenuto in epoca posteriore alla decisione impugnata

può, se del caso, giustificare una nuova domanda (STFA I 816/02 del 4 maggio

2004; STF I 560/05 del 31 gennaio 2007).

17.

La

ricorrente ha chiesto di far esperire ulteriori accertamenti, siccome il

reumatologo curante ha attestato un peggioramento dei disturbi sofferti dall'assicurata (doc. I pag. 2).

Questo TCA, alla luce dei convincenti rapporti

medici dei dr. med. __________ e __________, e dell'evidenziato rapporto medico del perito dr. __________, come già

indicato ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita e rinuncia all'allestimento di altre perizie (cfr. a

questo proposito, la STF U 397/05 del 24 gennaio 2007, consid. 3.3).

18.

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la

procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI

dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese; l’entità

delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1’000.- in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della

vertenza, le spese per complessivi Fr. 200.- sono poste a carico della

ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le

spese di Fr. 200.- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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